2. Determinazione n. 14 del 25.01.2016

Transcript

2. Determinazione n. 14 del 25.01.2016
Area dei servizi ambientali
Servizio tutela del territorio
DETERMINAZIONE
n° 14
del 25.01.2016
Oggetto:
Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 1/2016, ai sensi del Regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
Notificatore società Idea S.r.l.
Notifica generale n. IT 018481.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, ratificata dall’Italia in data 7 febbraio 1994 e della quale la
Comunità Europea è parte dal 1994, detta per gli Stati partecipanti la disciplina sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, al fine di salvaguardare la salute umana e l’ambiente;
- che il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle
spedizioni di rifiuti, istituisce le procedure ed i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine,
della destinazione ed itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti
nel luogo di destinazione;
- che il citato Regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all’interno dell’Unione
Europea che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in
uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri;
- che tale Regolamento integra le disposizioni della Convenzione di Basilea - nonché la revisione della decisione sul
controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, adottata nel 2001 dall’OCSE - e
sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993,
relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità, nonché in entrata ed in
uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all’abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al
nuovo Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- che l’art. 196, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” prevede che le attività in
materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 259/93 sono di competenza delle
Regioni;
- che l’art. 59, comma 5, lett. c), della L. R. 9/2006 attribuisce alle Province compiti e funzioni relativi alle attività in
materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
Vista la nota datata 15.10.2015 presentata dal notificatore società Idea S.r.l. - con sede legale a Lughetto di Campagna
Lupia (VE) in Via Marzabotto 18, partita IVA 01956410276 - ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 20.10.2015 con il
n. 20004, con la quale è stata trasmessa a questa Amministrazione Provinciale - quale Autorità competente di
spedizione - la notifica generale n. IT 018481 volta alla richiesta di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei
rifiuti prodotti dalla società Alcoa Trasformazioni S.r.l., nel proprio stabilimento ubicato a Portoscuso, individuati con il
codice CER 10.03.17*, per un quantitativo di 3.200 tonnellate suddiviso in n. 170 spedizioni, destinati alle operazioni di
smaltimento intermedio (D9) e smaltimento non intermedio (D1) presso lo stabilimento del destinatario dei rifiuti società
SISAV – Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resìduos, SA, ubicato in Rua Cabeço de Seixo – Eco
Parque do Relvão, 2140-671 Carregueira (Portogallo);
Dato atto che tale notifica generale si compone del documento di notifica e del documento di movimento, di cui agli
allegati IA e IB al Regolamento (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., e di un dossier contenente le informazioni ed i documenti di
cui all’allegato II al citato Regolamento, tra i quali:
1/3
-
-
contratto stipulato tra la società Alcoa Trasformazioni S.p.A. (produttore dei rifiuti) e la società Idea S.r.l.
(intermediario), con il quale il produttore dei rifiuti autorizza l’intermediario registrato ad agire per suo conto in
qualità di notificatore;
contratto per lo smaltimento dei rifiuti notificati, stipulato tra la società Idea S.r.l. (notificatore) e la società SISAV –
Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resìduos SA (destinatario dei rifiuti);
licenza ambientale n. 42/2006 del 02.11.2006 licenza di esercizio n. 17/2008 del 14.11.2008 e relative clausole
integrative, rilasciata dall’Autorità portoghese alla società SISAV – Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação
de Resìduos, SA, per l’impianto abilitato alle operazioni di smaltimento D9/D1 sito a Carregueira;
itinerari del percorso relativo alla spedizione dei rifiuti: stabilimento del produttore del rifiuto sito in località
Portovesme, Portoscuso (CI) – Porto di Portoscuso > per camion / Porto di Portoscuso – (Mar Mediterraneo –
Oceano Atlantico) - Porto di Figueria da Foz (PT) > per nave / Porto di Figueria da Foz – impianto del destinatario
dei rifiuti sito a Carregueira (PT) > per camion;
dichiarazione del notificatore con la quale si impegna a costituire una garanzia finanziaria o un’assicurazione
equivalente prima dell’inizio della spedizione notificata;
dichiarazione del notificatore sui motivi che giustificano la spedizione transfrontaliera dei rifiuti, anche in relazione
alla conformità della stessa con i principi di cui all’art. 11, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
Dato atto che con nota prot. n. 20663 del 26.10.2015 il notificatore ha trasmesso delle integrazioni al dossier di cui alla
notifica generale IT 018481, e che con nota prot. n. 20789 del 27.10.2015 questa Amministrazione Provinciale ha
provveduto a trasmettere all’Autorità competente di destinazione del Portogallo “Agéncia Portuguesa do Ambiente”
copia del documento di notifica n. IT 018481 e del relativo dossier, e ad informare il notificatore dell’avvenuta
trasmissione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
Preso atto che l’Autorità competente di destinazione ha provveduto a trasmettere, con nota datata 27.11.2015 (Ns. prot.
n. 23460 del 10.12.2015), la conferma di ricevimento del documento di notifica n. IT 018481, ai sensi dell’art. 8,
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, a seguito del ricevimento delle informazioni aggiuntive richieste in
data 17.11.2015 (Ns. prot. n. 22479 del 20.11.2015, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.
1013/2006;
Dato atto che l’Autorità competente di destinazione ha provveduto a trasmettere, con nota datata 23.12.2015 (ns. prot.
n. 225 del 08.01.2016), la propria autorizzazione alla spedizione transfrontaliere dei rifiuti di cui alla notifica generale IT
018481, rilasciata ai sensi degli artt. 9 e 14 del citato Regolamento, con validità dal 29.12.2015 al 29.12.2016;
Vista la polizza fideiussoria n. 794047 del 27.10.2015 - trasmessa dal notificatore con nota del 12.01.2016, Ns. prot. n.
637 di pari del 15.01.2016, - emessa dalla società Elba Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Milano in via Mecenate
n. 90 (Codice ISVAP n. A480S; iscrizione Albo delle imprese n. 1.00167), per conto del notificatore società Idea S.r.l. e a
favore del Ministero dell’Ambiente, stipulata a garanzia di n. 170 spedizioni, di cui ai documenti di movimento IT 018481
dal n. 1/170 al n. 170/170, per un quantitativo di rifiuti pari a 3.200 tonnellate e per un importo massimo di €
6.736.725,77, con decorrenza dal 20.10.2015;
Dato atto che il notificatore ha provveduto a corrispondere alla Provincia di Carbonia Iglesias le somme dovute a titolo di
diritti amministrativi per la procedura di notifica in oggetto e per la relativa attività di sorveglianza, in misura
corrispondente al rilascio dei documenti di movimento IT 018481, dal n. 1/170 al n. 170/170, e quantificate in € 4.389,41,
ai sensi dell’Allegato 4 al D.M. 370/1998;
Rilevato che la notifica generale n. IT 018481 risulta essere debitamente compilata e completa di tutti i suoi elementi, e
che dall’attività istruttoria e dalle verifiche effettuate non sono emerse obiezioni, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 1013/2006, al rilascio dell’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale in
oggetto, con validità dal 25.01.2016 al 30.11.2016;
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., e in particolare il Titolo II dedicato alla disciplina delle spedizioni
all’interno della Comunità con o senza transito attraverso Paesi terzi;
- il D. Lgs. 152/2006, e in particolare l’articolo 194 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- il D. Lgs. 205/2010, di attuazione della Direttiva comunitaria 98/2008/CE in materia di rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 370/1998 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia
finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”;
2/3
-
la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
in particolare l’art. 4;
il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare l’art. 107;
il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 11.01.2016 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, dirigente
in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di dirigente ad interim dell'Area dei “Servizi
Ambientali” dell'Ente.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di autorizzare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e per la parte di competenza dell’Autorità di
spedizione, il notificatore società Idea S.r.l. ad effettuare la spedizione transfrontaliera di 3.200 tonnellate di rifiuti
solidi speciali, classificati pericolosi e costituiti da “Rifiuti contenenti catrame dalla produzione degli anodi” (CER
10.03.17*) di cui al documento di notifica n. IT 018481, per un totale di n. 170 spedizioni e secondo l’itinerario
indicato in premessa, destinati alle operazioni di smaltimento intermedio (D9) e smaltimento non intermedio (D1)
presso lo stabilimento del destinatario società SISAV – Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de
Resìduos, SA, ubicato in Rua Cabeço de seixo – Eco Parque do Relvão, 2140-671 Carregueira (Portogallo);
2. di stabilire che la presente autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti è valida – previo consenso di
tutte le autorità interessate – dal 25.01.2016 al 30.11.2016;
3. di approvare, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, la polizza fideiussoria n. 794047
del 27.10.2015, emessa dalla società Elba Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Milano in via Mecenate n. 90
(Codice ISVAP n. A480S; iscrizione Albo delle imprese n. 1.00167), per conto del notificatore società Idea S.r.l. e a
favore del Ministero dell’Ambiente – stipulata a garanzia di n. 170 spedizioni, di cui ai documenti di movimento IT
018481 dal n. 1/170 al n. 170/170, per un quantitativo di rifiuti pari a 3.200 tonnellate e per un importo massimo di €
6.736.725,77, con decorrenza dal 20.10.2015;
4. di precisare che le spedizioni previste possono aver luogo solo a seguito dell’assolvimento di tutte le prescrizioni di
cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006, ed in particolare degli obblighi previsti dall’art. 9, paragrafo 6, nonché di
quelle imposte dall’Autorità competente di destinazione, e che le stesse possono essere effettuate durante il
periodo di validità delle autorizzazioni scritte o tacite rilasciate da tutte le autorità interessate;
5. di prescrivere che il trasporto dei rifiuti venga eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi ammessi a
tale scopo; che i veicoli utilizzati siano contrassegnati con i relativi segnali di pericolo e che il personale incaricato
del trasporto sia messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti e sia in grado di prendere le
dovute misure in caso di incidenti. I rifiuti dovranno essere trasportati direttamente presso lo stabilimento del
destinatario, senza stoccaggio intermedio e nel rispetto delle indicazioni contenute nella notifica quanto al percorso
da seguirsi ed ai mezzi di trasporto da utilizzare, che dovranno essere a ciò abilitati e provvisti di adeguata
copertura assicurativa sia nei confronti di persone che di cose;
6. di precisare che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organismi nonché
le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove
risulti la pericolosità o la dannosità dell’attività esercitata e nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o
delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di centoventi giorni.
Iglesias, 25 gennaio 2016
IL DIRIGENTE
f.to Ing. Fulvio Bordignon
3/3