Linee guida assegno di cura
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Linee guida assegno di cura
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'ASSEGNO DI CURA EROGATO PER IL MANTENIMENTO A DOMICILIO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE Approvato dal Comitato di Distretto nella seduta del 28.01.2011 Modificato dal Comitato di Distretto nella seduta del 18.06.2013 Premessa L'assegno di cura rappresenta una delle opportunità della rete dei servizi prevista dalla L.R. 5/94 ed è concesso allo scopo di favorire il mantenimento dell'anziano al domicilio, in alternativa all'inserimento stabile in strutture residenziali, sulla base della valutazione delle Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) o del responsabile del caso e delle disponibilità della famiglia ad assicurare in parte o integralmente il programma di assistenza personalizzato, con riferimento ai dettami di cui alle Delibere di Giunta Regionale (DGR) n. 1377/99 e n. 2686/04 della Regione Emilia Romagna e secondo i criteri, le modalità e le procedure di cui al presente regolamento. L’assegno di cura non è concesso “a domanda” degli interessati ma rientra fra gli strumenti attivabili nell’ambito del Piano di vita e di cura, sulla base della valutazione del contesto di vita dell’anziano e delle condizioni della vita della persona e della sua famiglia che spaziano dalle relazioni affettive alle condizioni economiche. E' fondamentale,quindi, garantire la massima appropriatezza nella fase dell'accesso e di gestione dello specifico intervento assistenziale individuando priorità atte a focalizzare l'attenzione sulla situazione e condizione sociale e socio-sanitaria della persona anziana in modo da rendere effettivo e prioritario l'uso dello strumento assistenziale per il mantenimento dell'anziano a domicilio. 1. Finalità Finalità dell'intervento di contribuzione è quella di sostenere le famiglie che mantengono nel proprio contesto l'anziano non autosufficiente, evitando o posticipando in tal modo il ricovero dello stesso anziano nei servizi socio-sanitari residenziali. L’assegno di cura è destinato, in via prioritaria, a sostenere l’acquisizione di prestazioni assistenziali da parte dei famigliari. Il contributo viene erogato nel contesto di un progetto individualizzato di vita e di cura elaborato dall' UVG distrettuale qualora si ravvisi che tale contributo, in quanto integrazione economica, costituisce condizione necessaria per garantire l'assistenza necessaria al mantenimento della qualità della vita dell'anziano assistito e, conseguentemente,la sua permanenza al domicilio. 2. Destinatari Sono destinatari dell’intervento di contribuzione: a) le famiglie che nell’ambito del territorio del distretto mantengono l’anziano certificato non autosufficiente nel proprio contesto ambientale e garantiscono, direttamente o avvalendosi per alcune attività dell’intervento di altre persone non appartenenti al nucleo famigliare, prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario nell’ambito di un complessivo programma di assistenza domiciliare integrata definito dall’UVG o dall’Assistente Sociale Responsabile del caso e dal Medico di Medicina Generale; b) le famiglie che, in attuazione delle finalità indicate dal primo comma dell’art. 13 della L.R. n. 5/1994, accolgono nel proprio ambito l’anziano solo; c) altri soggetti che con l’anziano intrattengono consolidati e verificabili rapporti di “cura”, anche se non legati da vincoli familiari; d) l’anziano stesso quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita; e) l’amministratore di sostegno. L’assegno di cura è concesso anche ad anziani anagraficamente conviventi. Per essere destinatari del contributo economico la famiglia e/o gli altri soggetti di cui in precedenza, devono essere in rapporto di effettiva convivenza con l'anziano, ovvero garantire una presenza a casa dello stesso in relazione alle sue necessità , previste nel programma assistenziale personalizzato. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 2/2003 accedono alle prestazioni ed agli interventi del sistema integrato dei servizi sociali e sanitari, e quindi anche all'assegno di cura, i cittadini stranieri comunitari, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, ed extracomunitari, purché residenti ed in possesso di un titolo di soggiorno valido ai sensi della vigente normativa nazionale. 3. Procedure L’Unità di Valutazione Geriatrica esamina le condizioni di bisogno dell’Anziano, elabora un programma assistenziale personalizzato e, nel caso in cui tale programma possa essere assicurato a domicilio, verifica l’eventuale disponibilità dei soggetti di cui al punto 2 del presente regolamento, anche avvalendosi della collaborazione di personale a pagamento, ad assicurare le attività socio assistenziali previste dal programma assistenziale nel contesto abitativo dell’anziano. Successivamente alla verifica, da effettuarsi da parte dei Servizi competenti, sia della disponibilità della famiglia che dei requisiti previsti dalle direttive regionali di cui in premessa, si stipula il “contratto/accordo” che sarà di diversa entità a seconda della gravosità degli impegni previsti. 4. Entità del contributo economico 4.1. Assegno di cura L’entità del contributo economico è in relazione alla gravità delle condizioni di non autosufficienza dell’anziano, alle sue necessità assistenziali ed alle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario che la famiglia e/o i soggetti destinatari del contributo si impegnano a garantire. Ai fini della determinazione dell’entità del contributo economico, la valutazione dei tre elementi sopra richiamati va messa sempre in relazione anche con il raggiungimento dell’obiettivo del mantenimento nel proprio contesto dell’anziano non autosufficiente. LIVELLO ELEVATO - A - CONTRIBUTO GIORNALIERO pari a € 22,00 Per programmi assistenziali rivolti ad anziani che necessitano di una presenza continua nell’arco della giornata e di elevata assistenza diretta in alternativa al ricovero in struttura residenziale. Di norma tale livello viene assegnato per i programmi assistenziali individuali con impegni di cura del familiare con una prevalenza di attività assistenziali tra quelle di livello elevato indicate nella tabella 1 allegata (D.G.R. n. 2686/04 della Regione Emilia-Romagna) o per i P.A.I. con impegni di cura rivolti a soggetti dementi con gravi disturbi comportamentali e/o cognitivi (per questa valutazione si utilizza la scheda dell’allegato 1 della determinazione del Direttore Generale Politiche Sociali della Regione EmiliaRomagna n. 7108 del 11/08/1999) LIVELLO ALTO - B - CONTRIBUTO GIORNALIERO pari a € 17,00 Assegnato per programmi assistenziali rivolti ad anziani che necessitano di una presenza continua nell’arco della giornata e di assistenza diretta di livello alto come indicato nella tabella 1 allegata (D.G.R. n. 2686/04 della Regione Emilia-Romagna). Di norma tale livello viene assegnato per programmi assistenziali che non si trovino nella condizione precedente, con impegno di cura del familiare con una prevalenza di attività assistenziali tra quelle di livello alto indicato nella tabella 1. LIVELLO MEDIO - C - CONTRIBUTO GIORNALIERO pari a € 13,00 Assegnato per i programmi assistenziali individuali che non si trovino nelle condizioni precedenti, con impegni di cura del familiare con una prevalenza di attività assistenziali di livello medio indicato nella tabella 1 allegata (Delibera n. 2686/04 della Regione Emilia-Romagna). L’UVG si attiene ai criteri sopra definiti per la determinazione della proposta di entità del contributo, tenendo conto anche: - della frequenza delle attività assistenziali; - del relativo impegno temporale e della sua distribuzione nell’arco della giornata; - della incidenza degli impegni di cura derivanti da condizioni sanitarie complesse; - della possibilità di specificare valutazioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo del mantenimento dell’anziano nel proprio contesto e del suo benessere; Se l'anziano non autosufficiente è titolare di indennità di accompagnamento o indennità analoga, il contributo economico è ridotto rispettivamente a € 7,75 per il Livello A, € 5,17 per il livello B e € 3,62 per il livello C. Ai sensi della D.G.R. n. 122/2007 a decorrere dal 01/04/2007 non possono più essere concessi assegni di cura di livello C a soggetti che percepiscano l'indennità di accompagnamento. 4.2. Contributo aggiuntivo per la regolarizzazione delle Assistenti Famigliari Negli indirizzi attuativi della D.G.R. n. 509/2007 di istituzione del Fondo Regionale per la non Autosufficienza (D.G..R. n. 1206/2007) sono stati previsti interventi per favorire l’emersione e la regolarizzazione del lavoro di cura delle assistenti familiari, proponendo la concessione di un contributo mensile di € 160,00 per coloro che, già assegnatari dell’assegno di cura, utilizzano assistenti familiari con regolare contratto di assunzione per almeno, di norma, 20 ore settimanali e dichiarano un ISEE estratto del solo anziano beneficiario dell’assegno di cura non superiore a 15.000,00 € .Tale limite di reddito sarà automaticamente modificato/rivalutato a seguito di specifiche indicazioni della Giunta Regionale o del competente Servizio della regione Emilia Romagna. Il beneficiario per usufruire del contributo aggiuntivo deve presentare specifica richiesta corredata dalla documentazione idonea a verificare le condizioni di ammissibilità del contributo stesso. La data di effettiva decorrenza del contributo aggiuntivo coincide o con la data di sottoscrizione dell'assegno di cura, se è già prevista la presenza di personale a pagamento, o dopo la modifica del piano delle attività assistenziali nel quale risulti che parte di tali attività è svolta con il contributo di una assistente familiare. Il Comitato di Distretto annualmente stabilirà le risorse destinate a questa specifica tipologia di intervento, che terrà conto delle esigenze complessive positivamente valutate nell’anno precedente e per bilanciarne il numero (in relazione all’estensione della platea dei beneficiari e alla durata del beneficio) con la quota stabilita, si stilerà una graduatoria redatta semestralmente utilizzando cumulativamente i seguenti criteri: - punteggio risultante sulla scheda BINA semplice, - punteggio risultante sulla scheda BINA sociale; - parametro inversamente proporzionale all’Isee estratto del beneficiario; calcolato secondo la seguente formula: 400 – (ISEE/quattrocentesima parte del tetto massimo di accesso Isee). Nelle more del perfezionamento della scheda “BINA sociale” e conseguente approvazione da parte del Comitato di Distretto, si utilizzerà, in sostituzione di essa, la “scheda sociale” seguente: SCHEDA SOCIALE Punti da 0 a 200 Rete sociale familiare 10 Rete sociale familiare adeguata 50 Moderate difficoltà della famiglia e/o del contesto socio-familiare 100 Contesto familiare multiproblematico (es. presenza nella rete familiare di altro/i componente/i con problematiche socio-sanitarie), rete familiare che si occupa dell'anziano con difficoltà 200 Anziani soli o in coppia (privi di rete socio-familiare e senza figli) Punti 150 Assenza di congedi retribuiti 150 Punteggio da assegnare nel caso in cui non vi sia l’utilizzo (per più di 60 giorni nel semestre precedente la richiesta) di congedi retribuiti ex 104 (tale punteggio sarà assegnato indipendentemente dall’effettivo diritto a beneficiarne) I contributi aggiuntivi sono assegnati semestralmente (da gennaio a giugno e da luglio a dicembre), in forma retroattiva, fino alla concorrenza dell’importo stanziato per il semestre di riferimento (50% dell’importo complessivo). Il contributo aggiuntivo viene revocato qualora: - ricorrano le ipotesi di revoca dell'assegno di cura; non siano più presenti le condizioni reddituali l'utilizzo delle prestazioni della assistente familiare sia contrattualmente inferiore alle 20 ore settimanali. Il contributo altresì viene sospeso qualora si verifichi una interruzione del contratto di assunzione della assistente familiare. - 5. Criteri di priorità In relazione alle risorse rese disponibili dalla programmazione distrettuale del FRNA, si assumono i criteri di priorità nell’assegnazione dell’assegno di cura, validi rispettivamente per i rinnovi di contratti pre-esistenti o per l’attivazione di nuovi contratti, di seguito descritti. Si considerano pre-esistenti i contratti attivi almeno per 30 giorni nel semestre precedente. Sono esclusi dalla possibilità di rinnovo quei contratti interrotti per inadempienza contrattuale verificata dalla Responsabile del Caso. 5.1. Rinnovi E’ facoltà del Comitato di distretto definire periodicamente lo schema di distribuzione delle risorse destinate ai rinnovi dei contratti, eventualmente prevedendo opportunità differenziate per le diverse tipologie di assegno (A,B,C, interi e ridotti). Ogni rinnovo ha durata pari a sei mesi, salvo la possibilità di definire un termine diverso (in eccesso o in difetto) quando la scelta sia motivata dal Piano di vita e di cura. Alla scadenza del primo semestre, se le risorse disponibili non sono tali da garantire il rinnovo per i successivi 6 mesi, i contratti per gli assegni di cura di tipo B ridotto e C sono sospesi per massimo mesi due e rinnovati per i restanti mesi dell’anno. E’ data priorità, comunque, al rinnovo dei contratti dei gruppi “A” e “B interi” 5.2.Contratti di nuova attivazione Di norma, ogni primo contratto ha durata pari al periodo che intercorre dalla sottoscrizione del contratto al 31 dicembre dell’anno in cui il contratto è sottoscritto, salva la possibilità di definire un termine diverso (in eccesso o in difetto) quando la scelta sia motivata dal Piano di vita e di cura. Gli utenti, per i quali nell’ambito del Piano di vita e di cura è stato definito come strumento attivabile l'as segno di cura, saranno inseriti in una lista generale il cui ordine decrescente è stabilito in base all’attribuzione dei punteggi ottenuti cumulativamente, seguendo i seguenti criteri: - punteggio risultante sulla scheda BINA (breve indice di non autosufficienza, di seguito denominata “BINA semplice”) di valutazione della auto/non autosufficienza predisposta e già adottata dalla Regione Emilia Romagna, - punteggio risultante sulla scheda “BINA sociale” di valutazione della tipologia della rete familiare (in corso di definizione) La scheda BINA sociale è redatta dalla assistente sociale responsabile del caso ed approvata dal Responsabile del SAA distrettuale. Nelle more del perfezionamento della scheda “BINA sociale” e conseguente approvazione da parte del Comitato di Distretto, si utilizzerà, in sostituzione di essa, la “scheda sociale” indicata al punto 4.2. A parità di punteggio l’ordine di priorità sarà dato dal maggiore punteggio ottenuto assegnando i seguenti punti: Punti Priorità in caso di parità di punteggio 40 Assenza di indennità di accompagno o analoga provvidenza 20 Reddito annuale dell’anziano inferiore a € 10.000,00 Il Comitato di Distretto annualmente definisce le risorse da destinare per la sottoscrizione dei nuovi contratti, che verranno stipulati seguendo la lista di attesa fino al raggiungimento dell’importo assegnato annualmente. Per il 2013 dette risorse sono determinate in € 200.000 La lista di attesa sarà aggiornata ogniqualvolta l’Unità di valutazione Geriatrica valuta l’intervento come effettivo e prioritario per il mantenimento dell’anziano al domicilio. 6. Contenuto del “contratto” Rappresentano elementi necessari dell’accordo che debbono, quindi, essere indicati nel “contratto”: 1) il programma assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire; 2) le attività assistenziali che i destinatari del contributo si impegnano ad assicurare (tali attività debbono rientrare tra quelle previste dalla tabella 1 della D.G.R. n. 2686/2004) 3) le modalità, gli strumenti ed i tempi di verifica; 4) la durata del “contratto”; 5) l’entità del contributo (che sarà erogato con cadenza bimestrale); 6) l’avvertenza che l’assegno di cura è ridotto dalla data di eventuale concessione dell’indennità di accompagnamento o indennità analoga e che sono previste procedure per eventuali recuperi di somme di denaro indebitamente erogate, da attuare mediante riduzione nell’erogazione dell’assegno di cura nei mesi successivi e con modalità che tengano comunque conto delle condizioni del nucleo familiare. Nel “contratto” deve essere contenuto l’esplicito impegno dei destinatari del contributo a: 1) comunicare la data dell’eventuale riconoscimento di indennità di accompagnamento; 2) comunicare significative variazioni del reddito familiare di riferimento, a prescindere dalla data di scadenza della attestazione ISEE; 3) partecipare a momenti di sostegno e/o aggiornamento organizzati dal Servizio Assistenza Anziani per i familiari; Qualora il Piano Assistenziale Individualizzato venga assicurato anche mediante il ricorso ad assistenti private, nel “contratto” deve essere contenuto l’esplicito impegno dei destinatari del contributo a: • sottoscrivere con l’assistente privata un contratto di lavoro, comunicando in forma scritta l'eventuale cessazione dello stesso; • favorire la partecipazione dell’assistente familiare alle iniziative di aggiornamento e formazione organizzate dal sistema locale dei servizi socio-sanitari e dalla formazione professionale. 7. Modalità, strumenti e tempi della verifica - Controllo Il responsabile del Caso risulta essere il costante riferimento della famiglia nella gestione complessiva dell’anziano non autosufficiente, controlla l’attuazione del programma personalizzato di assistenza e verifica l’espletamento degli impegni assunti dalla famiglia. Deve essere assicurata una verifica domiciliare almeno semestrale da parte del responsabile del caso che, se necessario, attiva una rivalutazione complessiva del caso, a cui può eventualmente seguire una riformulazione del programma assistenziale personalizzato con la sottoscrizione di un nuovo contratto, e in caso di inadempienze, la revoca del beneficio. 8. Sospensione e Revoca Il contratto è sospeso : • in caso di decesso dell’anziano; • in caso di ricovero temporaneo in strutture residenziali (Case Protette, Residenze Sanitarie Assistenziali, case albergo, case di riposo, ecc..); L'assegno di cura viene revocato qualora: 1. sia accertato il non rispetto da parte del contraente degli impegni contrattuali con particolare attenzione alla puntuale realizzazione del piano assistenziale definito; 2. vengano meno le condizioni previste dai limiti di reddito; 3. l'anziano sia inserito a tempo indeterminato in struttura residenziale; 9. Limiti di reddito del nucleo per il diritto al contributo Per usufruire dell'assegno di cura la valutazione del reddito deve far riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) calcolato secondo quanto previsto dal D.L. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Tale indicatore, al fine della concessione dell'assegno di cura, è costituito dalla situazione economica e patrimoniale del solo anziano beneficiario delle cure estratte da quelle del nucleo familiare di riferimento da rivalutare con periodicità annuale. La Regione EmiliaRomagna con determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociale adegua il limite della Situazione Economica Equivalente. 10. Rinvio Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle DD.GG.RR. n. 1377/99 e ss .mm ed int., n. 2686/04, n 1206/2007 e loro eventuali modificazioni. 11. Adeguamento Il presente regolamento si intende automaticamente adeguato alle modifiche di carattere normativo eventualmente intervenute dopo la sua adozione.