Roma, 27 e 28 maggio 2014. Piattaforma Rimorchio Filt – Cgil

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Roma, 27 e 28 maggio 2014. Piattaforma Rimorchio Filt – Cgil
Roma, 27 e 28 maggio 2014.
Piattaforma Rimorchio Filt – Cgil - Fit – Cisl.
DOCUMENTO DI LAVORO.
Tutti i tipi di Contratto andranno uniformati al Seafarers Employment Agreement.
Art. 1 Consistenza numerica del personale.
Aggiungere fine ultimo capoverso “si individua un coefficiente del 35% minimo, in base
alla turnistica concordata, per l’individuazione del numero delle riserve. Detto
coefficiente potrà essere integrato attraverso la contrattazione aziendale”.
Art. 2 Tabella d’Armamento.
Il punto due a volte viene di fatto ignorato. Da discutere.
Art. 3 Assunzione.
Aggiungere alla fine del “1 punto” il seguente testo: “prima di procedere a nuove
assunzioni l’azienda terrà conto dei lavoratori già assunti ai fini di conferirgli mansioni
qualifiche superiori”. Aggiungere un 4° punto con il seguente testo: “le assunzioni con un
contratto non a tempo indeterminato sono consentite per assumere personale oltre
all’organico minimo previsto dall’art. 1 . Il personale assunto per contratto non a tempo
indeterminato deve possedere le adeguate qualifiche e certificazioni previste per svolgere
le mansioni per le quali viene assunto. Nel caso di ricorso ad assunzioni l’azienda
informerà tempestivamente la RSA o RSU.
Aggiungere un 5° punto con il seguente testo: “ l’Azienda dovrà garantire al nuovo
assunto il mantenimento dei certificati professionali in possesso del marittimo al momento
dell’assunzione, facendosi carico sia dei relativi costi economici che di tempo”.
n.b. vedi collegato al lavoro art. 31.
Gli Armatori si rifiutano di applicare la consistenza minima del personale, assumo a
tempo determinato e quando per forza maggiore i lavoratori passano da tempo
determinato a tempo indeterminato le società si rifiutano di comunicare a detti
lavoratori che sono passati a tempo indeterminato.
1 Art. 4 Periodo di prova e tirocinio.
Con la scusa della prova del tirocinio gli armatori giocano con le tabelle di esercizio delle
turnistiche, non firmando poi contratti di arruolamento a tempo indeterminato. Di fatto
stanno gestendo una turnistica “di concessione” con prove e tirocinio. Non ammissibile.
Da implementare con:
1.
2.
Il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo
viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata
prederminata. Il Contratto a tempo determinato deve avere la indicazione
della durata.
Ferma restando la disciplina di cui all’art. 326 del C.N. 1°, 2° e 3° comma, il
singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata
massima pari a tre mesi prorogabili da parte del datore di lavoro per
esigenze dell’Azienda di 30 gg. La durata dell’imbarco può essere altresì
determinata con accordi Aziendali. (In attesa di pronuncia della Corte di
Giustizia Europea).
Aggiungere un punto 5 con la seguente formulazione: “saranno esentati dall’effettuare il
periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso lo stesso datore di lavoro
e per le stesse mansioni e qualifiche”.
Aggiungere un punto 6: “ in caso di assenza per malattia o infortunio per il periodo di
prova, il rapporto di lavoro si considera sospeso fino a guarigione clinica. In ogni caso i
periodi di assenza per malattia o infortunio non sono computati nella durata del periodo
di prova.
Aggiungere punto 7: “ Per i marittimi provenienti da un’altra società di rimorchiatori che
abbiano operato su rimorchiatori di analoghe caratteristiche, ovvero abbiano maturato
un’esperienza lavorativa operativa di oltre 5 anni presso altre Società di rimorchio aventi
analoghi rimorchiatori, in qualità di Comandante o Direttore di Macchina, il periodo di
prova contrattuale sarà di 30 giorni”.
Sopprime l’art. 4 bis. L’art. 4 bis fino ad oggi non è servito a nulla. Abrogare.
Art. 5 e 6 Rapporti Gerarchici – Condotta personale.
Possono rimanere così come sono, senza accettare comportamenti peggiorativi da parte
delle Aziende.
Art. 7 Infrazioni disciplinari e sanzioni.
2 Dopo la parola “vigenti” aggiungere: “le parti concordano di dare piena attuazione a
quanto previsto dall’art. 7 “sanzioni disciplinari” Legge n. 300 del 20 maggio 1970”.
Definire un regolamento nazionale relativo alle sanzioni disciplinari, considerando quelli
già esistenti negli accordi.
Riteniamo che l’art. 7 sia da implementare con l’art 13 del CCNL sotto riportato:
Art. 13
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 10 ore di retribuzione calcolate con il divisore
240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell’art. 65;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 5 giorni;
d) sospensione dal turno particolare e dall’elenco della C.R.L. per un periodo
massimo di due uno mesi;
d) risoluzione del contratto di arruolamento imbarco e/o non reiscrizione nel
cancellazione dal turno particolare;
e) risoluzione del contratto di arruolamento imbarco e/o cancellazione dall’elenco del
personale in della C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall’ordine in cui
sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che
l’accompagnano e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale scritto si dovrà, prima
dell’applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell’addebito,
consentendo, poi, l’esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini di legge. e
all’audizione a difesa del marittimo. previsti dell'articolo 7 Legge 300/70.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di
attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
c) qualora
di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di
movimentazione del carico.
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il
lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all’armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali
dell’azienda;
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio all’igiene.
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e/o dalla retribuzione fino ad
un massimo di 10 5 giorni della retribuzione; sospensione dal turno particolare fino ad un
massimo di due uno mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
c) non osserva il divieto di fumare a bordo, nei luoghi in cui sia espressamente
vietato.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e cancellazione
dal Turno Particolare o dall’elenco personale in C.R.L., il marittimo che adotti un
3 comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l’Armatore ed in via
esemplificativa e non esaustiva nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i
passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del
rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori.
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo
navale e della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad esempio
danneggiamento di impianti o materiali);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di
sostanze stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando,
trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro che abbiano già dato luogo a
due sanzioni disciplinari;
i)
pretende da componenti l’equipaggio subordinati per ragioni di servizio la
indebita corresponsione di somme di denaro;
j)
abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo
rappresenti;
k) commette azioni da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone
o alla sicurezza delle persone e dei beni.
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei i quali sia stata applicata la
sanzione della sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, oppure per i quali
siano state già applicate almeno due sanzioni più gravi del di rimprovero scritto, tale
recidività potrà comportare l’adozione dei provvedimenti di della risoluzione del contratto
di arruolamento imbarco e la cancellazione dal di non reiscrizione al turno particolare, la
risoluzione del contratto di arruolamento e la di cancellazione dall’elenco del personale in
della C.R.L. Le sanzioni disciplinari decadono dopo un periodo di 18 mesi.
9 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno potranno essere
adottati dall’Armatore oppure dal Comandante e da questo potranno essere annotati sui
documenti sul Giornale di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco
immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell’elenco di cui sopra. per i
quali non è previsto come presupposto alcuna recidiva. In tal caso l’Armatore potrà
disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50%
100% della paga base mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non
imbarcati potranno essere saranno adottati dalla Direzione della Società.
10 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l’adozione nei suoi riguardi di un rimprovero
scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni dell'articolo 7 della Legge 300/70
Art. 8 Controversie sindacali.
Implementare o sostituire con art. 14 e 15 del CCNL sotto riportati:
Art. 14
Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi
Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Maritime Labour Convention 2006,
gli eventuali reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno seguire le
procedure, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui
all’allegato …..
Per i marittimi di nazionalità italiana restano confermate tutte le forme e procedure sia
legali che sindacali previste per i lavoratori italiani.
4 Art. 15
Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto, comprese quelle
afferenti la puntuale applicazione di quanto previsto all’art. 97 (contrattazione integrativa),
saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita
Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della
divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali
reclami, le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori quando riguardino una sola
Società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori o
dell’Azienda. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o
delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3 - Le controversie sindacali che riguardano navi e marittimi di diverse Società saranno
esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro 3 giorni dalla
comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
4 - In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di
mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete
forme sindacali.
Art. 9 Orario di lavoro.
Al fine primo capoverso aggiungere: “compreso di tutte le festività nazionali e locali”.
Al punto 4 sostituire le parole: “nell’ipotesi di servizio a turni articolato nell’ambito delle
2.080 ore annue con una media di 173 ore mensili”, con le seguenti: “ nell’ambito
dell’orario previsto al comma 1…”.
Al punto sei sostituire la parola “sostituzione” con “aggiunta”.
Al punto otto aggiungere: “solo se in presenza dell’organico previsto dall’art.1”.
Al punto nove dopo la parola “turni” aggiungere “basati sulle 8 ore”.
Implementare inoltre con il Capo IV “Orario di Lavoro” del CCNL:
CAPO IV
ORARIO Dl LAVORO
Art. 16
Orario di lavoro
1 - L’orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere dal lunedì al venerdì
per tutti i lavoratori marittimi. Il Comandante o il Direttore di Macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro
e sarà escluso dal servizio di guardia quando siano imbarcati tre ufficiali.
5 2 - In navigazione l’orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di
8 (otto) ore giornaliere per tutto il personale (ex art. 22 comma 1).
Specificatamente:
a) Sulle navi a turno di navigazione e per il personale che effettua il servizio di guardia
secondo il modulo di 4 ore di guardia seguite da 8 ore di riposo, le 8 ore di lavoro
coincidono con i turni di guardia.
b) Sulle navi IAQ1 e sulle navi in servizio giornaliero di navigazione le prime otto ore
lavorate dopo le 08°°, con l’ interruzione di una sola ora per consumazione del pasto.
c) Per il personale di camera e cucina otto ore con la possibilita’ di una sola interruzione
dalle ore 11°° alle ore 14°°.
Art. 16 bis
orario di riposo
Tutto il personale imbarcato ha diritto ad usufruire del periodo di riposo minimo giornaliero
e settimanale previsto dalla Legge 271/99 ed in ogni caso non inferiore a quello previsto
dalla MLC 2006.
Art. 10 Lavoro Straordinario.
Sostituire il punto tre con le seguenti parole: ” le ore di lavoro straordinario dovranno
essere contenute nel limite mensile delle 30 ore”.
Art. 11 Compenso per lavoro straordinario.
Al punto 2 dopo la parola “percentuali” modificare il testo con la seguente dicitura:
“per tutti i porti d’Italia si riconosce la maggiorazione del 30% per diurno feriale, del
50% notturno feriale e diurno festivo, del 55% notturno festivo”.
Infatti è ridicola al giorno d’oggi la diversificazione per porti fatta così come è per le quote
di straordinario: si chiede che venga unificata.
Art. 12 Lavori per la sicurezza della navigazione.
Aggiornare con MLC 2006.
Art. 13 Manutenzione e pulizia del rimorchiatore.
Le ulteriori pratiche burocratiche che i vari Safety Management Sistem, STCW, Marpol e
quant’altro hanno introdotto agli equipaggi a bordo dei mezzi in questi ultimi anni una
mole di lavoro che richiederebbe addirittura personale apposito per disbrigo pratiche. Gli
armatori devono finirla che loro “soffrono” perché pagano oltre alle ore effettive di
rimorchio e moto anche quelle di attesa: le ore di attesa sono impegnate tutte in: - lavori di
manutenzione, - pulizia del rimorchiatore, - pratiche burocratiche , tutti lavori che NON si
possono espletare durante la manovra.
Art. 14 Mansioni del personale e mobilità.
6 Sostituire il punto 6 con il seguente testo: “il personale sarà tenuto a prestare, in via
temporanea, la propria opera nei porti gestiti dalla società, fatti salvi i trattamenti
concordati e la titolarità del posto nel porto di assunzione”.
Questo articolo deve uniformarsi agli Emendamenti di Manila 2010.
Art. 15 Promozioni.
Al primo punto dopo la parola “anzianità” aggiungere “di servizio aziendale”.
Al secondo punto prima linea togliere dopo la parola “ufficiali” le parole “per il servizio
di altura”. Alla seconda linea sostituire “8” con “9” e togliere le parole “per gli ufficiale e
dopo 18 mesi per i comuni”.
Al punto tre aggiungere le seguenti parole: “L’Azienda dovrà favorire il passaggio del
personale che pure in possesso di titoli, non abbia ancora maturato il periodo richiesto,
dalla norma di legge vigente, nella qualifica intermedia”.
Art. 17 Paghe.
Rivisitare le tabelle uniformandole al S.E.A. Vedi art. 30 del CCNL:
Art. 30
Misura e componenti della retribuzione
1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dal
presente contratto.
2 - 1- I minimi contrattuali conglobati spettanti ai marittimi a seconda del grado e della
qualifica risultante a ruolo sono indicati nelle tabelle paga allegate al presente contratto
(allegato n. 4). Rivisitare le tabelle come previsto dal S.E.A.
3 2- La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30mo della paga mensile e la paga
base oraria ad 1/8vo della paga base giornaliera salvo quanto disposto dal successivo art.
34. Agli effetti del presente articolo la giornata inizia alle ore zero e termina alle ore 24.
Nota: Le parti chiariscono che, avendo stabilito che la paga base giornaliera è
ragguagliata a 1/30mo della paga mensile, nel calcolo delle giornate da retribuire
devono essere sempre inclusi, anche in mancanza di prestazione lavorativa, i
sabati le domeniche e i festivi cadenti nel periodo di riferimento della paga.
Dichiarazione a Verbale
Le parti avvieranno una verifica presso gli Enti preposti al fine di accertare la giusta
applicazione al personale in Turno Particolare, al quale allo sbarco vengono liquidati
anche i compensativi e le ferie, delle “Detrazioni Fiscali” previste per i lavoratori
dipendenti attualmente rapportate al solo periodo di imbarco.
Art. 20 – Indennità di turno. Correggere con INPS, ora ufficiale.
7 Art. 20 bis – Indennità di navigazione Nazionale. Aggiungere:
TIPO A) Navigazione tra porti nazionali limitatamente alle navi comprese tra le 151 e le
500 t.s.l.
Qualifica
Comandante
Direttore di mac.
1° Ufficiale
2° Ufficiale
Sottufficiale
Comune
Giovanotto
Mozzo
Tipo A € 3,35
€ 2,87
€ 2,28
€ 1,72
€ 1,19
€ 0,69
€ 0,52
€ 0,34
Rivedere valore importi di detta tabella.
Navi con certificazione IAQ1
L’Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco
di 24 ore, avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di
lavoro, ad una maggiorazione dell’indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1
dell’art. 35/bis nella misura del 20%.
Gli interventi per allarmi oltre le 8 ore del normale orario di lavoro saranno
remunerati come disponibilità* ( da ridefinire), a meno di un intervento diretto che
verrà remunerato come prestazione straordinaria.
Tale concetto è valido, sulla tipologia di rimorchiatori con Tabelle di Esercizio a tre,
per tutto l’ equipaggio.
Art. 20 Indennità di turno.
Come detto per art. 13, l’indennità di turno deve essere uguale in tutti i porti, o quanto
meno rivedere la classifica Porti Maggiori e Minori, non più attuabile. Al punto 1 comma
7 correggere indennità di malattia a carico di INPS.
Art. 20 bis Indennità di Navigazione Nazionale.
Nei porti ove questo è stato applicato vi sono forti discrepanze di stipendio a parità di
carico di lavoro. Necessità di uguale trattamento per stessa prestazione di lavoro.
Aggiungere:
TIPO A) Navigazione tra porti nazionali limitatamente alle navi comprese tra le 151 e le
500 t.s.l.
Qualifica
Comandante
Direttore di mac.
1° Ufficiale
2° Ufficiale
Tipo A € 3,35
€ 2,87
€ 2,28
€ 1,72
8 Sottufficiale
Comune
Giovanotto
Mozzo
€ 1,19
€ 0,69
€ 0,52
€ 0,34
Rivedere valore importi di detta tabella.
Art. 23 Indennità di navigazione per il servizio di rimorchio in altura.
Aggiungere all’attuale testo la seguente dicitura: “si ritiene servizio di altura quella
attività commerciale che presuppone il rilascio delle spedizioni da parte delle Capitanerie
di Porto e comunque le attività distanti dalla costa. In tale circostanza le Società e le
R.S.U o le R.S.A. assistite dalle OOSS definiranno le tabelle di esercizio del mezzo sulla
base del vigente CCNL”.
Art. 25 e 26
retribuzione.
Indennità sostitutiva panatica – Valore Panatica quale coefficiente
Accorpare i due articoli in uno solo così formulato: “Art. 25 indennità sostitutiva della
panatica e valore della panatica quale coefficiente della retribuzione”
1- Il compenso in denaro a titolo di panatica per tutte le aziende che non abbiano una
mensa o un equivalente servizio, è stabilito nella misura non frazionabile di euro
1,50 giornaliere.
2- In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della
retribuzione o considerata come coefficiente di calcolo per la liquidazione di
indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione
del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi,
indennità giornaliera in caso di malattia e infortunio, gratifica natalizia e gratifica
pasquale, maggiorazione festiva etc.) il valore da attribuire alla panatica è quanto
previsto al punto uno.
3- Restano fermi i migliori eventuali trattamenti aziendali o personali, vigenti alla
data di stipulazione del presente contratto.
Implementare con CCNL:
In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come
coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di
risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in
caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica
convenzionale è determinato nelle misure seguenti:
Comandante e Direttore
di macchina (per navi fino a 3.000 tsl)
Ufficiali e Allievi Ufficiali
Sottufficiali
Comuni
€ 7,75
€ 6,97
€ 5,89
€ 4,96
9 Il vitto a bordo è uguale per tutto l’equipaggio, e quindi lo deve essere anche la panatica convenzionale.
Tale cifra deve essere adeguata ai giorni nostri.
Art. 27 Modalità corresponsione paghe.
Valido per il per CCNL, ma non in certe realtà territoriali negli integrativi. Sottolineare
quindi che gli integrativi devono essere migliorativi del CCNL.
Art. 28 Festività.
Al punto 3 sostituire “15%” con “30% su ogni ora di lavoro prestata” ; sopprimere le
parole “ nel caso la prestazione festiva sia di durata inferiore a quattro ore ed al 30%
quando la prestazione medesima superi le quattro ore”. Al punto 4 togliere la parola
“convenzionale” e dopo la parola “residua” aggiungere “scatti di anzianità”. Al punto 5
dopo la parola “residua” aggiungere : “valore della panatica, scatti di anzianità”.
Armonizzare all’art 49 del CCNL:
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l’anniversario della liberazione (25 aprile),
la festa del lavoro (1° maggio),
la festa della Repubblica (2 giugno);
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- lunedì di Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione);
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano).
2 - Sono considerati semifestivi e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane i giorni seguenti:
- Vigilia di Pasqua sabato precedente la domenica di Pasqua; il venerdì santo
(come proposto nel contratto internazionale).
- Vigilia di Natale 24 dicembre.
Art. 29 Ferie.
Recepire la convenzione n. 146 OIL del 29 ottobre 1976, ratificata dall’Italia con legge 10
aprile 1981, n. 159, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Prevedere l’utilizzo come permesso anche a giornata o frazione di essa delle 4 festività
religiose soppresse, nonché le ore di ROL, pari a 8 giorni, qualora non monetizzate che
costituiscono comunque giornate aggiuntive rispetto alle ferie.
10 Stabilire che il periodo delle ferie sarà determinato previo esame congiunto con “ RSA
ovvero ove costituite con RSU”.
Al punto 2 sostituire “almeno 10 giorni prima” con “ 3 mesi prima”.
Art. 32 Assicurazione Malattia.
Testo vigente: C) Le aziende provvederanno ad applicare quanto previsto nell’accordo
del 20 dicembre 2002, riportato nell’allegato 4, soltanto se i relativi contratti aziendali
on prevedono trattamenti assicurativi di miglior favore per gli stessi titoli.
Il ritiro dovrà essere disposto dalle competenti commissioni mediche di secondo grado, o
da un collegio arbitrale così come disciplinato nell’allegato 5.
Eventuali trattamenti
di miglior favore presenti a livello nazionale verranno mantenuti.
Rivedere punto C) che rimanda ad allegato 4 del 20.12.02 punti 2 e 3.
Verificare la possibilità di avere tempi certi della deliberazione della commissione di
2° grado. Prevedere la retribuzione al lavoratore per il tempo che intercorre tra il
giudizio della commissione di 1° grado e quella di 2°.
Implementare con i commi 4, 5, e 6 dell’art. 58 del CCNL:
Art. 58 Assicurazione malattie e infortuni
4 - Il lavoratore marittimo assente per malattia è tenuto agli adempimenti di legge per
comunicazione e certificazione della malattia, nonché a trovarsi nel proprio domicilio dalle
10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, disponibile per le visite di controllo.
5 - Il lavoratore potrà indicare sul certificato medico 2 ore di reperibilità all’interno delle
fasce orarie di cui sopra. Tale indicazione ha efficacia soltanto successivamente al terzo
giorno di assenza per malattia, entro il quale deve pervenire, a termine di contratto, il
certificato medico all’azienda.
6 - Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per le
visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici nonché le visite di controllo.
Art. 33 Assicurazione Infortuni.
Aggiornare rapportando al Fanimar, tenendo presenti eventuali trattamenti di miglior
favore. Verificare con marittimi.
Nuovo Art. 33 bis Sbarco per infortunio.
“In caso di sbarco per infortunio sul lavoro o malattia il trattamento economico del
giorno di accadimento (fino al completamento dell’orario di lavoro) e dei tre successivi
(carenza) è a carico del datore di lavoro”. (??? Ho inserito questo punto perché indicato
11 da Filt, ma a tutt’oggi il giorno di sbarco è già pagato dall’armatore, mentre dal giorno
dopo si è subito a carico dell’INPS).
Art. 34 Norme prevenzione infortuni.
Non solo seguire le norme contenute in appendice ma anche le disposizioni di legge.
Art. 35 Indennità perdita di Corredo.
Adeguare agli altri contratti: Perdita Corredo € 3.000.
Al punto 1 sopprimere le parole “della maggior” e le parole “ entro i seguenti limiti
massimi“. (valutare se scrivere quanto presentato da Filt o se lasciare secco secco quanto
scritto sopra in modo telegrafico).
Art. 36 Anzianità di servizio.
Al punto 1 sopprimere le parole: “fino ad un massimo di 360 giorni e il periodo di servizio
militare per chiamata o richiamo alle armi”.(il richiamo, seppure per pochi, potrebbe
essere ancora fattibile).
Art. 37 Congedo Matrimoniale.
Riconoscere un uguale trattamento per tutti i lavoratori pari a 15gg.
Art. 37 bis Periodo di conservazione del posto per conseguimento titoli.
Modificare il titolo dell’articolo aggiungendo dopo la parola “…conseguimento…” la
parola “ e/o mantenimento”. Al punto 1 dopo la parola “conseguimento” aggiungere la
parola “ e/o mantenimento”; dopo la parola “l’acquisizione “ aggiungere la parola “ e/o
mantenimento”.
Art. 38 Congedi parentali.
Alla fine del punto 1 aggiungere “e successive modificazioni”. VERIFICARE
AGGIORNAMENTO NORMATIVO.
Art. 39 Risoluzione del Contratto di Imbarco.
Comma 2 punto e) : Sopprimere in ottemperanza alla legge vigente.
Comma 6: sopprimere, sulla base della sentenza della corte costituzionale n. 41 del 1991.
Comma 7: essendo il testo base datato, è necessario confrontare con il sistema concessioni
e compatibilità del disarmo con le stesse. Altrimenti è logico aggiungere una formula di
garanzia occupazionale.
12 Comma 8: sopprimere la parola “infortunio” e aggiungere dopo la parola “giorni” la
parola “continuativi”. A fine comma aggiungere “iin caso di infortunio la conservazione
del posto è fino a guarigione clinica”.
Comma 8 bis: sopprimere le parole “nel triennio”, sostituire con la parola “continuativi”.
Commi 9 e 11: sostituire la cifra “30” con “60”.
- Al punto 7 : Sbarco per naufragio implementare con CCNL art. 57:
Art. 57
Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto
di arruolamento imbarco S.E.A. per naufragio
1 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento imbarco S.E.A. per naufragio,
qualunque sia il tipo di contratto, è dovuta al marittimo, oltre all’indennità previste dal
presente contratto (art. 64/bis, punto 12), un'indennità di disoccupazione pari a 2 mesi
dello stipendio percepito a bordo, in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della
Maritime Labour Convention, 2006.
Art. 41 Trattamento di fine rapporto.
Da riscrivere chiarendo bene il lato: Fondi Pensione.
Art. 44 Turni particolari, Continuità di Occupazione.
Chiarire bene questi “turni particolari”.
Art. 45 Contrattazione Integrativa.
D’ora in poi la validità sarà di tre anni. Al punto 3 eliminare la voce “riduzione tabelle
d’armamento” (già all’osso), magari unificandolo con il punto 4 e chiarendo il tutto al
meglio. Al punto 6, 7 e 8: le tabelle d’armamento per il rimorchio d’altura normale, di
breve durata e tabelle a livello aziendale devono essere riferite alle tabelle d’armamento
concordate territorialmente in quanto i mezzi NON son tutti uguali in tutto il territorio
nazionale.
Adozione degli accordi interconfederali 28 giugno 2011 e protocollo d’intesa 31 maggio
2013.
Dopo la parola “aziendali” aggiungere “che resteranno in vigore sino a nuova
stipulazione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2 bis”.
Art. 46 Trattamento di miglior favore.
Cassare la parte: Dichiarazione a Verbale.
13 Art. 47 Decorrenza e durata.
Decorrenza dalla data della firma, durata tre anni; MA TENER CONTO DI TUTTA LA
VACANZA CONTRATTUALE PRECEDENTE.
Art. 48 Norme per la sicurezza.
Cassare: “adottate per il porto di Genova”. Le norme per la sicurezza, OGGI, sono e
devono essere le stesse per tutti i porti. Al punto B della dichiarazione a verbale fare
riferimento al Fanimar.
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Protocollo d’intesa:
Prevedere clausole sociali e rispetto della legislazione italiana.
Riproponiamo un accordo che imponga l’applicazione del CCNL “Per il personale
imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi”
come requisito per ottenere la concessione del rimorchio.
Rappresentanze sindacali a bordo:
Al capoverso 4 punto d, dopo la parola “assemblea” sostituire le parole “previa
comunicazione” con le parole “previo preavviso di 48 ore” e dopo la parola “società”
togliere le parole “in congruo anticipo”.
Permessi Sindacali.
Al punto 1 – a Permessi retribuiti. Dopo la parola “concederanno” togliere le parole
“compatibilmente con le esigenze di servizio” e dopo le parole “permessi sindacali
retribuiti” sopprimere le parole “di 8 ore al mese, cumulabili nell’ambito del trimestre fra
i vari delegati” e sostituirle con “ di …. ore annue.Fermo restando le ore di cui sopra, in
caso di costituzione della RSU, … ore dei permessi retribuiti di cui sopra restano a
disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali Filt-Fit-Uilt, mentre le rimanenti …
ore saranno attribuite alla RSU stessa”. Aggiornare in relazione agli accordi
interconfederali.
Al punto 2 – b Permessi non retribuiti. Aggiungere nel titolo “ e retribuiti” e, nel testo
dopo le parole “non retribuiti” togliere le parole “compatibilmente con le esigenze dei
servizi di bordo” e aggiungere le parole “e retribuiti, nel qual caso, per i lavoratori
membri degli organi anzi detti, verranno riconosciute 24 ore di permessi retribuiti per
14 ciascun trimestre, in rapporto all’organo direttivo”. Dopo la parola “federazioni”
aggiungere la parola “e/o confederazioni”.
Dichiarazione a Verbale.
Le parti si danno reciprocamente atto che restano in vigore, salvo successivi accordi
aziendali, i trattamenti normativi ed economici migliorativi in atto nei contratti aziendali
alla stipula del presente contratto.
Accordo 15 maggio 1974 relativo alla determinazione dei compensi di salvataggio.
Demandare alla contrattazione aziendale compiti di regolamentazione e modalità di
intervento sia in caso di salvataggio che di interventi per eventi similari al salvataggio
stesso pur non essendo considerati tali. Gli accordi vano conclusi entro il naturale rinnovo
della contrattazione aziendale.
Scala Parametrale.
Elevare il parametro professionale dei Comandanti, Direttori di Macchina e dei Comuni.
Elezioni RSL.
Recepire, aggiornandolo, il verbale di accordo del 27 gennaio 2000 tra Confitarma,
Fedarlinea e Filt-Fit-Uilt. Prevedere un monte ore di permessi retribuiti per il RSL.
Verificarne l’attualità. Occorre inserire quanto disciplinato dal d.lgs. 271/99 in materia di
elezione RSL e agibilità dello stesso.
Verificare la disponibilità a concordare un sistema di conciliazione delle controversie
(Procedure, Sedi e tentativi obbligatori di conciliazione in sede sindacale) unitamente
al codice di autoregolamentazione dello sciopero.
Retribuzione di emergenza in caso di sciopero.
Adeguare la Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro con l’art. 95 del
CCNL:
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
Art. 95
Collegio di conciliazione ed arbitrato
A) CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
1 - In caso di controversie individuali di lavoro nautico l'Armatore o il lavoratore marittimo
possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l’assistenza
delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto Collettivo e secondo le
procedure e modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso la Commissione
Sindacale di conciliazione. individuare la sede della Direzione Territoriale del Lavoro ove
esperire la conciliazione; nell'articolo 603 del C.d.N. si fanno due riferimenti territoriali
15 compartimento nave e residenza marittimo. Le OO.SS. chiedono che sia il luogo di
residenza del marittimo.
2 - La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante di Confitarma;
- per il lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria
del presente Contratto Collettivo cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito
mandato.
3 - La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla
Commissione Sindacale e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro
firmatarie del presente Contratto che rappresenta l’istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Commissione Sindacale provvederà
entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità
del comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazione
redige un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti
concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una
composizione bonaria della controversia, la commissione fisserà un nuovo incontro, entro
il termine di 10 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione
di Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si
perfeziona solo parzialmente, se ne dà atto nell’apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale
le rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto
previsto dall’articolo 412 c.p.c.
All’esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura
della Commissione di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro e deve
contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme
risultino essere depositate presso la Direzione Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
B) ARBITRATO VOLONTARIO
1 - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle Parti di adire l’autorità giudiziaria e di
avvalersi delle procedure di conciliazione, le controversie di cui all'articolo 603 cod. nav.
possono essere altresì proposte innanzi al collegio di arbitrato istituito a cura delle
Organizzazioni Sindacali e datoriali firmatarie del presente Contratto collettivo, presso la
Commissione Sindacale di conciliazione. (individuare la sede della DTL ove esperire la
conciliazione; nell'articolo 603 del C.d.N. si fanno due riferimenti territoriali. Le OO.SS.
Chiedono che sia il luogo di residenza del marittimo)
Il Collegio è costituito da tre membri:
- un arbitro designato dalla Organizzazione datoriale;
- un arbitro designato dalla Organizzazione Sindacale firmataria del presente
contratto collettivo cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato;
- il Presidente nominato con le modalità di cui al punto 3.
2 - La parte che intende ricorrere al collegio di arbitrato deve inviare alla controparte
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno un ricorso debitamente sottoscritto
personalmente o da un suo rappresentante cui abbia conferito mandato. In tale caso la
procura deve essere notificata contestualmente con il ricorso. Il ricorso e la prova della
ricezione da parte del destinatario devono essere depositate presso la Segreteria del
Collegio Arbitrale entro 10 giorni dalla spedizione.
Il ricorso deve contenere:
- la nomina dell'arbitro di parte;
16 -
l'indicazione dell’oggetto della domanda;
le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda;
i mezzi di prova;
il valore della controversia.
3 - L'altra parte convenuta ha la facoltà di aderire alla procedura arbitrale entro 20 giorni
dal ricevimento del ricorso nominando il proprio arbitro di parte e depositando l’atto di
nomina presso la Segreteria del Collegio di Conciliazione.
I due arbitri di parte possono concordare la nomina del Presidente del Collegio arbitrale. In
caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente, quest’ultimo sarà sorteggiato
tra una lista di nomi, di numero non superiore ad otto, concordata fra i due arbitri.
Il presidente del collegio dura fino alla pronuncia del provvedimento che decide sulla
controversia.
4 - Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il
principio del contraddittorio.
Fissa la data della prima udienza da tenersi entro 30 giorni dalla sua nomina e la
comunica alle parti a cura della Segreteria del Collegio Arbitrale.
La parte convenuta deve depositare presso la Segreteria del Collegio Arbitrale - entro 10
giorni precedenti l'udienza - una memoria difensiva contenente le difese in fatto ed in
diritto e l'indicazione dei mezzi di prova.
Sentite le parti interessate, il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento
dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
Alla prima riunione il Presidente:
- verifica la regolare costituzione delle parti;
- procede all'interrogatorio libero delle parti;
- autorizza il deposito dei documenti;
- procede all'escussione dei testimoni indicati dalle parti;
- provvede alla assunzione di ogni altro mezzo di prova.
Qualora non sia possibile esaurire la fase di assunzione delle prove il Presidente rinvia ad
un'altra riunione da tenersi entro il termine di 10 giorni dalla precedente.
Esaurita la fase di assunzione delle prove il Collegio invita le parti alla discussione finale
ed emana il proprio lodo entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza,
assegnando, su richiesta di almeno una parte, un termine di 10 giorni dalla data della
discussione finale per la presentazione di note difensive. In tal caso il lodo non potrà
essere emanato prima dello spirare di detto termine.
Le decisioni sono assunte secondo leggi e contratto e non costituiscono comunque
interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere
impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell'art. 412 quater c.p.c.
Art. 96
Disciplina contrattuale
1 - La disciplina risultante dalle disposizioni del presente contratto collettivo, da valutare
anche nel loro complesso, si intende stabilita in sostituzione integrale e complessiva dei
trattamenti normativi e retributivi comunque in atto per effetto di qualsiasi altra
regolamentazione collettiva nazionale preesistente, (anche se di carattere corporativo o
estesa erga omnes ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.) DA VERIFICARE ALLEGATI:
All. 1 Modello Contratto di imbarco.
Aggiornare con S.E.A.
17 All. 2 e 2 bis Importi mensili minimo, Valori scatti anzianità.
Aggiornare importi.
All. 3 Appendice art. 20.
Nel caso esistano ancora condizioni, ma da rivedere insieme all’art. 20 e 20 bis.
All. 4 Verbale accordo tutele assicurative.
Controllare conformità con attuale situazione Fanimar.
All. 6 Previdenza complementare.
Da controllare conformità ed esaminare possibilità di rendere praticamente obbligatorio
Fondo Priamo.
All. 7, 8 Osservatorio Nazionale, Iscrizione all’elenco di cui art. 1.
Le Aziende lo devono rispettare.
All. 9 Protocollo di intesa su servizio di rimorchio imprenditoriale.
Vedere con i nuovi bandi di concorso relativi alla Circolare Ministeriale in tal senso.
All. 10 Protocollo Ambiente di lavoro.
Da aggiornare in base alle nuove leggi.
All. 11 Intesa su formazione professionale.
Tenere a mente gli emendamenti di Manila 2010.
All. 12 Protocollo di intesa.
Attenta rilettura insieme a controparti.
APPENDICE:
Accordo compensi salvataggi: gli accordi aziendali di 2° livello sorpassano quanto scritto.
e.c & m.t.
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