Gratuito patrocinio nel processo penale Tutte le persone, anche
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Gratuito patrocinio nel processo penale Tutte le persone, anche
Gratuito patrocinio nel processo penale Tutte le persone, anche quelle che non possiedono mezzi economici sufficienti, hanno diritto ad essere difese in un processo che le vede coinvolte. Il diritto alla difesa è garantito e protetto come diritto inviolabile dall’art. 24 della Costituzione italiana, che prescrive “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. Il diritto a difendersi anche qualora non si possiedano i mezzi economici sufficienti per poterlo fare è, inoltre, un corollario del principio di eguaglianza sostanziale sancito dal comma 2 dell’art. 3 della stessa Costituzione, per cui “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. L’istituto giuridico predisposto per la tutela del diritto alla difesa delle persone meno abbienti è il c.d. “gratuito patrocinio”, disciplinato dal Testo Unico in materia di spese di giustizia (parte III- artt. 74-145 D.P.R .115/2002). Usufruendo di tale istituto le spese processuali e l’onorario del difensore saranno liquidati dal giudice e corrisposti dallo Stato italiano: di conseguenza, la persona priva di mezzi economici avrà la possibilità di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un difensore in maniera totalmente gratuita. Ambito di applicabilità Nel processo penale il gratuito patrocinio è assicurato al cittadino non abbiente in tutte le fasi del procedimento: più precisamente esso è assicurato a favore della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato, del condannato, della persona offesa dal reato, del danneggiato che intenda costituirsi parte civile e del responsabile civile o del soggetto civilmente obbligato alla pena pecuniaria. Chi può essere ammesso al gratuito patrocinio Il gratuito patrocinio nel processo penale è assicurato non solo al cittadino italiano privo di mezzi sufficienti ma anche allo straniero e all’apolide residente nello Stato. Possono usufruire dell’istituto le persone che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro. In tale cifra vanno considerati, inoltre, anche quei redditi che, per legge, sono esenti dall’IRPEF (ad esempio, indennità d’accompagnamento), i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva. Se la persona convive con altri familiari sarà da considerarsi la somma dei redditi di ogni componente della famiglia salvo che siano oggetto della causa diritti della personalità o nel caso in cui gli interessi della persona che richiede il gratuito patrocinio siano in conflitto con quelli degli altri componenti della famiglia. Nel caso specifico dei procedimenti penali, ma solo in questo caso, se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari tale limite di reddito è innalzato di 1.032,91 euro per ciascuno dei componenti. Le vittime dei reati di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti sessuali con minorenni che intendano costituirsi parte civile nel processo penale relativo al reato che le ha offese, possono fruire del gratuito patrocino pur avendo un reddito superiore. L'ammissione al gratuito patrocinio è esclusa invece per quelle persone che siano indagate, imputate o che siano state condannate per reati in tema di evasione fiscale. Non si potrà, inoltre, essere ammessi al patrocinio a spese dello stato quando si è assistiti da due difensori. Come si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio? La domanda di ammissione al gratuito patrocinio dovrà avere la forma scritta ed essere firmata personalmente dalla persona che la presenta. La firma dovrà, inoltre, essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Essa dovrà essere depositata, personalmente o dal difensore, all'ufficio del magistrato presso il quale il processo pende (ad es: durante la fase delle indagini preliminari la domanda di ammissione dovrà essere presentata alla Cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari) salvo che il Giudice procedente sia la Corte di Cassazione: in tal caso la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio andrà presentata al Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Se la persona che intende richiedere il gratuito patrocinio è detenuta in un istituto di pena dovrà presentare la richiesta di ammissione al direttore dell’istituto mentre se si trova in stato di arresto o di detenzione domiciliare presenterà la domanda all’ufficiale di polizia giudiziaria. Che cosa deve contenere la domanda di ammissione al gratuito patrocinio? L’istanza con cui si richiede l’ammissione al gratuito patrocinio dovrà contenere: La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e, se già pendente, dovrà essere indicato il processo a cui la domanda si riferisce Tutte le generalità della persona che richiede l’ammissione e quelle dei familiari, compreso il codice fiscale Una dichiarazione sostituiva con cui si attesta, sotto la propria responsabilità, di rientrare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per poter fruire del gratuito patrocinio, Il reddito va specificato. L’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito successive Tutti questi elementi devono essere contenuti nella domanda di ammissione: la mancanza di anche uno solo di essi comporterà l’inammissibilità della stessa domanda. I cittadini stranieri che provengono da un paese diverso da quelli compresi nell’Unione Europea dovranno presentare una certificazione del Consolato che attesti la veridicità del reddito dichiarato e, se si provi l’impossibilità a produrre tale certificazione, potranno semplicemente autocertificarlo. Per i cittadini stranieri che provengono da paesi dell’Unione Europea La decisione sulla richiesta dell’ammissione al gratuito patrocinio La decisione verrà presa dal Giudice presso il quale il processo pende o dal Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se si tratta di un giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta o dal momento in cui essa è pervenuta. Sanzioni Se nell’istanza per l’ammissione o nelle altre dichiarazioni sono contenute informazioni false o se alcune informazioni sono omesse è prevista una pena detentiva che va da uno a cinque anni di reclusione e una multa. La pena verrà aumentata se dalla falsità o dall’omissione delle dichiarazioni è stata determinata l’ammissione o il mantenimento del gratuito patrocinio. E, inoltre, revocata l’ammissione al patrocinio alle spese dello Stato con efficacia retroattiva e verrà disposto il recupero di tutte le somme corrisposte dallo Stato. Autrice: dott.ssa Roberta Bianca Scabelli, educatrice e consulente legale