Della vecchiaia e dei nonni
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Della vecchiaia e dei nonni
50 & più Università Conversazione a Reggio Cal. Il 15 giugno 2009. “Della vecchiaia e dei nonni” Parte prima 1.- Premessa: l'uomo vecchio nella preistoria della umanità è un delinquente che deve essere punito, con lo sprezzo e con l'odio, se occorre anche con la morte (a Sparta lo precipitavano da una rupe), perchè è colpevole del privilegio di vivere molti anni!(vivere oltre i 40 anni è di cattivo gusto,sentenziava Dostoevskij). Nei trattati di enologia possono leggersi in quanti modi si insulti,maltratti,o si seppellisca vivo, o si mangi morto colui che fu,magari, un padre affettuoso, un intrepido guerriero, o un fortunato cacciatore1. E non parliamo se poi vecchia è la donna; il selvaggio dimentica che essa lo ha partorito, lo ha allattato,lo ha amato più di se stessa; è considerata una creatura immonda,ributtante che nessuno più desidera; tutt'al più si può farla cuocere, ma la sua carne è dura e amara. Per la vecchia non c'è pietà: l'uomo vecchio è il saggio, la vecchia può essere soltanto la strega (Miotto). Ma non penso minimamente di soffermarmi su un quadro a queste fosche tinte, del pessimista che si turba davanti agli acciacchi della vecchiaia, preferendo parlarvi da difensore ottimista, (il pessimismo e l'ottimismo non sono una filosofia,ma uno stato d'animo) 2 direi da avvocato,che ne 1 2 Sono notazioni suggerite da MANTEGAZZA,Elogio della vecchiaia,Cap.I,pag.1. BOBBIO,De senectute,Torino,Einaudi,2006,pasg.11. Quando si vuole profetare scrivere SALVEMINI, Memorie di un fuoriuscito,Feltrinelli,<milano,1960,p.57,è più prudente essere pessimisti che ottimisti,perchè le cose di questo mondo vanno sempre a rotta di collo; e Chiaramonte,Silenzio e parole,Rizzoli8,Milano,1978,pag.232 scriveva:”io credo che oggi8, come oggi, il peggior nemico dell'umanità sia contempla “con venerazione la canizie argentina e ne ammira la prudenza,il senno e tutte le altre virtù,che derivano dall'aver molto veduto, molto pianto e molto goduto”, tendendo a sottolineare il meglio della vecchiezza, e se mai accennare al male, solo per guarirlo o per migliorarlo3. Quattro sono le ragioni di infelicità nella vecchiaia, secondo Cicerone: essere distolto dalla vita attiva, l'indebolimento del corpo, la privazione dei quasi tutti i piaceri, la non molta lontananza dalla morte. Di contro a queste ragioni io mi ritrovo in chi dice “non voglio la vecchiaia agonia della morte, ma crepuscolo roseo di un sole che tramonta senza rimpianti e senza dolori”4 2.- Tenterò, quindi, di soffermarmi più sugli aspetti positivi del comportamento dell'anziano, verso se stesso e verso gli altri, instaurando con lui rapporti sentimentali di gratitudine e di rispetto. a) Il comportamento dell'anziano, verso se stesso porta a considerare come egli debba “prendere” in coscienza ed equilibrio,frutti della sua lunga esperienza, questo nuovo stato5. Proprio per tali doti, deve per prima cosa rendersi conto ed accettare l'inevitabile declino delle forze,6 e in compenso non accompagnarvi, per quanto possibile, il declino dello spirito7; deve rendersi conto che il 3 4 5 6 7 l'ottimismo,in q1ualsiasi forma esso si manifesti.Esso infatti equivale, puramente e3 semplicemente al rifiuto dipensare ,per paura delle conclusioni alle quali si potrebbe giungere Ciò da ragione del perchè alle opere denigratorie -pur numnerose nella nostra materia io preferisca come fonti della nostra conversazione quelle costruttrici,elogiative,e spiega anche perchè mi abbia attirato la oggi introvabile opera del Mantegazza, già elogiativa nel titolo, alla quale farò spesso riferimento. Secondo un'eco di Bacone che riferisce le parole di Alfonso D'Aragona:”la vecchiaia è ottima in quattro cose: nella legna da ardere, nel vino da bere,negli amici di cui fidarsi, negli autori da leggere”. La soglia della vecchiaia si è spostata di circa un ventennio; coloro che hanno scritto opere sulla vecchiaia a cominciare da Cicerone I(osserva Bobbio,op.cit.,pag.17) erano sula sessantina,oggi il sessantenne è vecchio solo in senso burocratico, perchè è giunto all'età in cui di solito si va in pensione;l'ottantenne,salo eccezioni, era considerato un vecchio decrepito,di cui non valeva la pena occuparsi. Oggi invece la vecchiaia non burocratica, ma fisiologica comincia quando ci si approssima agli ottanta,che è poi l'età media della vita nel nostro paese. Lo spostamento è tale che il orso della vita umana si è prolungato nella cosiddetta quarta età.Ma certo accanto alla vecchiaia biologica,burocratica e cronologica ci sta la vecchiaia psicologica o soggettiva, quella di cui finora non ho parlato. Bene espresso nella frase di Cocteau:più sono le candeline sulla torta del tuo compleanno,meno fiato hai per spegnerle” Scrive BOBBIO,op. Cit.,pag.45:”dicono che la saggezza per un vecchio consiste nell'accettare rassegnatamente i propri limiti:Ma per accettarli bisogna conoscerli. Per conoscerli bisogna cercare di darsene una ragione. Non sono diventato saggio.<i limiti li conosco bene,ma non li accetto. Li ammetto unicamente perchè non posso farne a meno.” residuo della vita (che providenzialmente ignoriamo quando finirà, ma onestamente, chi pensa di non vivere un anno, un mese un giorno di più? 8) comporta necessariamente rinunzie e conseguenti limitazioni, alle quali occorre rassegnarsi,lasciando da canto la comprensibile tendenza alla lamentela, alla narrazione dei propri malanni 9 (quasi per ottenere aiuto e conforto), rendendosi conto della emarginazione, inevitabile conseguenza del declino fisico, da accettarsi come modifica della esistenza, della quotidianità, delle abitudini degli impulsi, ed anche dei pensieri. E' stato in proposito scritto che il vecchio ha imparato a sue spese che nulla è più prezioso del tempo e che le ore e i giorni spesi nel lamentarsi sono una pura perdita del più prezioso dei capitali10 Questa prima autodiagnosi da ragione del perché, nell'esercizio sapiente delle attività dello spirito, deve ritrovarsi la forza per una serena residua esistenza: gioverà l'acquisizione della esperienza pregressa, principalmente attraverso la memoria 11, l'esercizio della attività intellettuale, più o meno creativa, secondo le doti naturali di ognuno, non abbandonando l'istanza-esigenza di acquisire sempre nuove conoscenze, maggiormente evidenziate dal mutamento sociale,12 bandendo a tal fine atteggiamenti inutilmente conservatori, negatori delle novità13. Queste debbono interessare il vecchio,anche se è portato 8 9 10 11 12 13 E' questa una antica sentenza, già CICERONE nel de senectute cit.,7,24, ricordava: “nemo est tam senex qui se annum non putet pose vivere?”; la sentenza è ripresa da Seneca:(Ep.12,6), e da San Girolamo (ep.123,14; 140,16).U/na simile massima si trova nella Celestina di de Rojas,e in una favola diu La Fontaine (8,1) in cui si evidenzia come, chi è più vecchio sia anche più restio a morire: Fa meditare e pensare l'esempio di quella signora che aveva nel volto un eterno sorriso fatto di bontà e di contentezza, e che mostrò a chi attribuiva quell'atteggiamento a felicità,la estesissima piaga cancerosa che le divorava la pelle, muscoli ed ossa, affermando che la sorreggeva la pazienza, non volendo ispirare compassione o ribrezzo, pur sapendo che a quel male per cui doveva morire! Resisteva mostrandosi più forte, vincendo il dolore. Mantegazza,op. cit.ca.VII,pag2 BOBBIO,op. Cit., pag.28:”l mondo de3i vecchi,di tutti i vecchi, è,in modopiùo,eno intenso,il mondo della memoria”si dice:alla fine tu sei quello che hai pensato, amato,compiuto. La dimensione in cui vive il vecchio è il passato,il tempo del futuro è per lui troppo breve perchè si dia pensiero di quello che avverrà. Nel ripercorrere i luoghi della memoria ti si affollano attorno i morti,la cui schiera diventa ogni anno sempre più numerosa. “non è mai tardi per imparare” dice Bobbio, op. cit.,pag.7 “è il mio moto”.anche se la rapidità socio-economica emargina il vecchio che,quando parla del passato dice:”ai miei tempi” e quando giudica il presidente dice:”che tempi”! E' fisiologico forse che il vecchio sia conservatore,ma ciònon vuol dire che sia retrogrado;il vecchio liberale è uno dei tipi più simpatici e cari a compiacersi dell'antico, ma soprattutto gode del presente. Scrive a proposito acutamente Bobbio (in quella raccolta di saggi e scritti autobiografici che va sotto il titolo:De senectute, richiamando lo stesso titolo ciceroniano del 44,quasi sicuramente prima della uccisione di Cesare) pagine esemplari sulla memoria,riconducendola a uno stadio cronologico della vita umana: il passato, e mostrando una certa indifferenza sul presente, di fronte alla fantasia per il futuro. In questa fantasia hanno certo posto e debbono averlo gli sviluppi della attività sentimentale, emotiva, intendiamoci, non parlo dei piaceri giovanili, ai quali deve rinunciarsi, anche perché: ad impossibilia nemo tenetur14, specie nei rapporti coi cervelli freschi dei giovani, di quelli che avvertono rispetto verso l'anziano e, prendendolo a modello, ne cercano consultazione e consiglio. b)Ciò posto è ora utile approfondire i lati positivi della vecchiaia,nel rapporto dell'anziano verso gli altri,, ricavandoli per così dire a contrario, proprio dal ripudio dei giovani in generale, che li vedono come virtù negative. Sono l'economia, la prudenza, l'indulgenza, la tolleranza, la modestia, tutte doti che si informano sulla fede che fa della vita terrena un breve passaggio alla vita eterna che, per il credente,almeno, è lo scopo ultimo della esistenza. Il giovane non è tollerante,né indulgente, non apprezza cioè queste due c.d. figlie della pazienza: molte seccature hanno insegnato al vecchio di sopportare pazientemente le condizioni della umana famiglia (Mantegazza,op. Cit.,pag.7 ilquale scrive che “quando vedo e ascolto un uomo che, con i capelli bianchi parla con entusiasmo e con calda fede del progresso,del trionfo della verità giusta, della sana idealità contro la superstizione,io mi sento commosso e lo guardo con tenerezza pieno di ammirazione”. Eppure non manca chi sottolinea la incongruenza della vecchiaia, affermando che” il peggio della vecchiaia è che si rimane giovani” (J.Cocteau). 14 Assioma che aiuta nel cammino della vita tra ostacoli,spine e inciampi. concrete della esistenza, di superare le difficoltà e gli ostacoli,spesso imputabili alla non consapevolezza della limitazione umana. Certo,l'ideale sarebbe di trasformare i dolori in grandi opere dell'ingegno, ma ciò non è dato a tutti dalla natura, dal signor caso15,e come esempi si fa ricorso al Goethe che guarì da un amore infelice, scrivendo il Werther, o a Garibaldi che supera una sventura crudele e umiliante per il suo cuore, con la spedizione dei mille! 16 Ogni uomo ha un lato buono,ed occorre trovarlo,non sforzandosi invece ad ingrandirne i lati cattivi. L'indulgenza è altra virtù del vecchio suscitatrice di amabilità del prossimo; le iniquità nell'uomo certo non possono approvarsi o giustificare,ma mentre nel giovane sollevano lo sdegno,nel vecchio ispirano la tolleranza che sta per così dire a mezzo tra la pazienza e l'indulgenza. Indulgenti sono i vecchi sani e buoni; il perdono è una dote dell'anziano,una dote che ci insegnò Cristo17; e l'indulgenza non è dovuta alla debolezza dell'anziano, bensì alla acquisita esperienza degli uomini e delle cose, che ci fa simpatici a tutti,perchè tutti hanno qual cosa da farsi perdonare18. Indulgenza anche nel tollerare tutte le opinioni altrui (col limite della intangibilità dei principi dell'onestà e della dignità umana), da qualsiasi parte provengano, da sinistra, da destra e anche dal centro, c'è posto per tutti che dobbiamo vivere gli uni accanto agli altri. E' il caso di sottolineare fin d'ora (torneremo su ciò nella parte II del 15 Come laicamente chiama Bobbio la provvidenza divina. 16 Gli esempi sono di Mantegazza,op.cit., cap.VII,pag.2,dedicato alla pazienza. 17 Che per questo solo meriterebbe il nome di Dio. Frra le tante virtù che i cristiani hanno avuto in dono dal Creatore,la più b ella è la misericordia,che perde il suo misticismo semantico ridotta in lingua povera,proprio in infinita indulgenza. 18 Così testualmente Mantegazza,op.cit.,pag.5. Quanto è viva la descrizione di BOBBIO,op.cit.,pag.5 dei suoi colloqui con gli studenti,e degli incontri coi vecchi suoi allievi, e della gioia che gli procuravano. nostro discorso) che la indulgenza cresce proprio con gli anni,e per converso la severità nei confronti dei nostri figli va scemando gradualmente nel numero di essi, fino a giungere all'indulgenza con l'ultimo, con quello (l'avv. Alberto) che mia Madre chiamò sempre,malgrado il crescere degli anni, con tanta tenerezza: 'u figghiolu! “Non ultima gioia della vecchiezza è la rispettabilità che la circonda”il vecchio ha acquistato di regola per la lunga pratica di lavoro e di opere una certa superiorità; per questo è frequente chiamarlo maestro(mon cher maitre dicono i francesi), e maestro non si può essere quasi mai se non con i capelli bianchi, dopo le fatiche della attività,di uno stile di vita che lo fanno riposare contento di sé e dei suoi discepoli,scolari direi,che lo circondano e nella maggioranza lo ammirano (salvi casi di ingratitudine) e nei quali egli ha versato tanti beni di cultura, tanti esempi di vita. Nella scuola e nell'officina il maestro è contemporaneamente: padre e madre,genitore duplice e sempre legittimo. Consentitemi che io con gratitudine ed immutato affetto ricordi qui,accanto al mio padre naturale l'avv.Giuseppe, il mio padre spirituale, Salvatore Pugliatti,fondatore della scuola giuridica messinese, che mi aprì le porte alla mia vita accademica (nella quale, egli diceva, quando tutto sembra buio, improvvisamente si apre uno spiraglio), e quando con l'umiltà del grande qui a Reggio nel suo canto del cigno, a un convegno giuridico sulla famiglia, tenne ad affermare: io non sono maestro a nessuno,è solo una coincidenza felice il mio incontro con quelli che si dicono miei allievi e che oggi hanno superato il c.d.maestro). Quale esempio di vita felice nella umiltà di quel padre spirituale, che richiama l'orgoglio del padre naturale che, guardando i propri figli,dice con intima compiacenza:”io sono stato il loro maestro”! Certo, un quadro come quello fin qui tracciato potrebbe indurre qualcuno a dire che si tratta di un disegno ideale, di un tipo arcadico di vecchio non riscontrabile nella nostra realtà, ma, a parte che l'etica,la psicologia,la sociologia, il diritto, valgono a mostrarne trattarsi di un modello reale e a smentire una critica immaginata del genere, sta a conferma la storia che già ha trovato segnalazioni decisive fin dall'epoca del de senectute di Cicerone (44 a.Ch.)19e via via nelle epoche successive in nomi ed età significativi. Qualche esempio storico: Platone morì a 81 anni scrivendo; Isocrate dice di aver scritto il Panatenaico in cui celebra le glorie di Atene e la supremazia sulle altre città greche a 94 anni, vivendo poi 5 anni ancora; il suo maestro Gorgia di Lentini, retore e sofista compì 107 anni, e non smise mai nè di studiare,nè di lavorare, e a chi gli chiedeva perchè voleva così a lungo rimanere in vita rispondeva:”non ho rimprovero alcuno da muovere alla vecchiezza”; bella risposta degna di un uomo colto20 E,per aggiornare le esperienze: Tiziano, che a 99 anni dipinge ancora quadri stupendi; Michelangelo, ottuagenario, che, fino alla morte merita il battesimo di divino; Lesage che termina il suo immortale Gil Blas a 67 anni; La Fontaine che a 60 anni pubblica la seconda raccolta delle sue 19 Su queste opere e sul giudizio non troppo favorevole cfr.BOBBIO,op.cit., pag23 s. 20 Come scrive Cicerone,De senectute,n.13 (pag.143 della edizione tredicesima del marzo 2005,bur,pag.143,che qualifica stolti coloro che addossano i propri vizi e la loro colpa alla vecchiezza, e cita l'esempio di Quinto Ennio, uno dei massimi poeti romani dell'età arcaica autore di tragedie,celebre per gli annales,poema epico in esametri in cui veniva narrata la storia di Roma, nei quali paragonava la sua vecchiezza a quella di un cavallo forte e vittorioso che spesso nell'ultimo tratto vinse ad Olimpia,adesso sfinito dagli anni riposa”. Ennio che a 70 anni portava con sè i due pesi che si ritengono i maggiori:la povertà e la vecchiezza, da sembrare quasi compiacersi di essi. favole; Goethe,olimpico sempre, anche dopo gli 80 anni; e quel vulcano di arguzie e di spirito che è Voltaire,il cui ingegno non invecchiò mai; e Humboldt che vicino ai 90 anni scrive il quarto volume del suo Cosmos; Fontenelle e Chevreul,centenari e non mai imbecilli; Duvermey, l'anatomico che ad 80 anni si fa applaudire all'Accademia di medicina, come oratore potente; e la Sand che nei suoi ultimi scritti dopo i 70 anni non mostra alcune fiacchezza nel suo poderoso ingegno di scrittrice; e Palmerston e Gladstone che governano l'Inghilterra e oltre mezzo mondo civile,a più di 80 anni,e tanti altri, che nell'estrema età della vita, continuano a pensare altamente e a fare con energia21 Quanto precede è la migliore smentita alla credenza che il vecchio sia debole anche nel pensiero, come lo è nella corsa e al salto, e appare pessimista la descrizione di Lucrezio, di un vecchio decrepito, non certo però fisiologico, quando scrive: ”” Post ubi jam validis quassatum viribus oevi Corpus et obtusis ceciderunt viribus artus, Claudicati ingenium, delirat lingua que,mensque: Omnia deficiunt,atque uno tempore desunt””22 E si è indotti ad opporre il detto di Chilone:”optabilem esse senectutem Juvenilem,/molestam vero juventutem senilem”, detto che va poco lontano da Seneca che così si esprimeva:”iucundissima est aetas devexa,iam non tamen praeceps”; oppure opporre i luoghi biblici di esaltazione della vecchiaia:l'Ecclesiaste:”quam speciosum caniciei iudicium.Quam speciosa veteranis sapientia et gloriosus intellectus et consilium. Corona senum 21 Mantegazza,op. cit., cap.IV,pag.2,intitolato suggestivamente “il pensiero nella vecchiaia”. 22 De natura rerum,lib.III,così tradotto da Rapisardi:”Ma allor che il corpo de l'etade affranto/ perde il forte vigore e illanguidite/ vacillano le membra,il senno zoppica,/intartaglia la lingua, si fa labile/ la memoria,e così tutte ad un'ora sceman le forze e mancano”. multa peritia et gloria illorum timor Dei”; il Levitico che insegna di alzarsi davanti al vecchio e di inchinarsi reverenti dinnanzi a lui:”coram cano capite consurge et honora personam senis”: i libri di Giobbe:”in antiqiuis est sapientia ed in multo tempore prudentia”; Corona dignitatis senectus,quae in viis iustitiae reperitur” (proverbi);dignitas senum filii filiorum dignitas senum canices”(proverbi); corona senum filii filiorum ginitas senum canices”(proverbi)23. Parte seconda Una categoria di anziani è quella dei nonni, e in questo ulteriore sviluppo del nostro discorso di essi ci occuperemo,facendo esperienza non solo de domo mea (ho sei nipoti di tutte le età da 10 anni a 25,laureati e non), ma anche di quella esperienza più concreta di ogni altra che si pone accanto a quella filosofica, e comune, (che ha dato base alla prima parte): la esperienza giuridica. Anche in questo ambito la storia, più precisamente quella positiva, dello sviluppo cioè del c.d. diritto dei nonni, può insegnarci tante cose,ed io sono grato alle indagini di mia figlia Francesca,docente alla Università di Messina, che in vari scritti mi ha offerto un valido aiuto, alleggerendomi la fatica, e consentendomi rimandi ed utilizzi approfonditi e scientificamente utili. Va qui ricordato l'insegnamento della Retorica di Aristotele pag. Intanto va sottolineato,anche qui in premessa, che questa parte della nostra chiacchierata induce a soffermare la attenzione sulla relazione dell'anziano 23 E di fronte a tanta sapienza mi aiuta l'umorismo,che è il bvsale della vita, di Campanile:”questi vechi mi hanno sempre meravigliato.Ma come mai sono riusciti a passare in mezzo a tanti pericoli, arrivando sanik e salvi alla più tarda età ome hanno fatto a non finire soto un automobile; come hanno potuto superare le malattie mortali come hanno potuto evitare una tegola,un'aggressione,uno scontro in ferrovia, un naufragio,un fulmine, una caduta,un colpo di rivoltella?...Veramente questi vecchi debbono essere protetti dal demonio! Alcuni ancora osano traversare3 la strada lentamente; ma sono matti?”campanile,opere , aq cura di Del Buono Bompiani,Milano,1989,II,pag.1470-71. nonno (o nonna) coi figli, coi nipoti, e con la società in generale, consentendo un completamento essenziale al nostro discorso complessivo sul tema. La società umana, nei confronti di questa categoria di anziani, ha manifestato fin dall'inizio un riconoscimento etico, prima ancora di quello strettamente giuridico anche dopo la novella 2006 modificativa del 155 cc.1°c. Espressione di questo riconoscimento si rinviene nella particolare natura dell'affetto dei nonni nei confronti dei nipoti. E' certo un affetto diverso da quello dei genitori, è un affetto allo stato puro, depurato di regola dalla responsabilità diretta, come quella che incombe sui genitori, intriso di compiacenze, di orgoglio, ma anche di preoccupazioni e di dispiaceri. Una breve storia della evoluzione di questo diritto mostra alcuni pregi, ma anche alcuni difetti, in interventi significativi dei giudici, che,in assenza di una apposita disciplina legislativa, diversamente da altri ordinamenti 24, nei profili assiologici evidenziano spesso la difficoltà del contemperamento degli interessi (egoistici) del nonno, con quelli non solo dei nipoti,ma ancor prima dei genitori,e talora di altri parenti di questi. Emergerà,fra l'altro, quanto l'ordinamento attuale faccia affidamento per varie ragioni sulla attività partecipativa dei nonni, non solo nei momenti di crisi della famiglia,(separazione,divorzio), ma anche nell'attività fisiologica di essa,il che attraverso l'esperienza giuridica più concreta delle altre consentirà di chiudere il nostro discorso con quella nota di ottimismo che lo ha fondato fin dalle prime battute. 24 Ad esempio francese, art.371/4 code civil,novellato da L.305/02:”l'enfant a le droit d'entretenir des rélations personelles avec ses ascendants.Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.Si tel est l'intéret de l'enfant, le juge aux affaires fmiliales fixe les modalités des rélations entre l'enfant et un tiers, parent ou non” Accanto ad interventi della magistratura che, su un piano generale, verso la metà del 900 rivelano un ampio respiro sui sentimenti e gli affetti derivanti dai più stretti vincoli di sangue aventi una indubbia influenza positiva sull'armonica ed equilibrata crescita psicologica dei bambini,così agevolando la frequentazione dei figli con i parenti più stretti, e tendendo ad eliminarne divieti e ostacoli25, si pongono,sempre su quel piano, quelle decisioni che affermano non potersi lasciare privi di tutela quei vincoli derivanti dalla tradizione familiare che trova riconoscimento anche nella Carta costituzionale (all'art.29), e su piano assiologico privilegiano, anche nel conflitto sentimentale, l'interesse del minore. E' l'interesse del minore ad intrattenere significativi rapporti con i propri ascendenti, onde consentire un corretto ed armonico sviluppo della sua personalità, nel più ampio quadro del di lui interesse, che deve essere realizzato dai genitori, senza che eventuali crisi possano menomare la di lui aspirazione ad una esistenza piena, serena ed equilibrata26. Va qui segnalata una recente decisione27 che riaffermando il diritto dei nipoti a frequentare i nonni, soprattuto quando hanno con gli stessi “relazioni significative”,ha avuto modo di sottolineare che il bagaglio di memoria e di affetto di cui i nonni sono portatori va preservato,valorizzato e distinto da quello genitoriale, anche in situazioni di particolare difficoltà28,ricorrendo all'ausilio di personale specializzato, per il 25 Pensiamo alla sentenza n.9606/1998 del Supremo Collegio ,ed a quella più recente del Trib.di Bari del 27.1.2009, in Giur.barese,it 2009, che fa riferimento alla moderna psicologia dell'infanzia per iminori,assicurando loro un momento distensivo e rassicurante, caratterizzato da prevalente indulgenza e tenerezza. 26 Così ordinanza del Trib.di Napoli, 1.2.2007,in Altalex,n.2490 dell'8/5 2009. 27 Della Corte di Appello di Milano,11 febbraio 2008,n.539/2007, pubblicata su FD, 2008, n.4, con nota di F.PANUCCIO,Rapporti significativi e presenza affettiva dei nonni,pp.357-361 28 Nella specie i nonni erano guidati da un forte risentimento per essere stati messi da parte,il che impedito loro di riflettere sulle proprie modalità educative nei confronti dei bambini che hanno cresciuto come figli loro, non sono stati in grado di elaborare il grande dolore per la separazione dei nipoti,e lo hanno proiettato in modo persecutorio all'esterno,vivendo questa situazione di distacco come un torto personale subìto.La situazione ha confermato la decisione di primo grado quanto alla imposizione di vincoli ben definiti perché ai minori siano assicurate condizioni di stabilità e di sicurezza attraverso la realizzazione di un progetto indicato dal decreto impugnato,con la possibilità di una maggiore apertura ove superamento di situazioni di disagio sempre nell'interesse dei minori. Da queste generali premesse attinge la problematica del rapporto coi nonni, e dei diritti che ad essi possano spettare, specie in casi particolari. a) A questa problematica si ascrivono, agli inizi, prese di posizione negative con varie motivazioni circa la sussistenza di tali diritti. Si osserva che la nostra società non va spesso nel senso della rivalutazione dell'anziano, ( e quindi del nonno), visto, sulla base dei pregiudizi che abbiamo combattuto nella prima parte di questo discorso, come una figura ingombrante, talvolta da sopportare29. Il nostro ordinamento inserisce, è vero, questa figura nell'ambito della parentela, sulla base del dato legislativo rappresentato dall'art.74 cc., nella categoria dei vincoli familiari riconosciuti ex lege. Tuttavia ciò non comporta, diversamente dal vincolo coniugale, necessariamente l'attribuzione di poteri e doveri per coloro tra i quali questi vincoli intercorrono; il che significa, in altre parole, stravolgere il contenuto dell'art.155 cc. che è dettato esclusivamente nell'interesse del minore, non già nell'interesse dei soggetti cui il minore ha diritto di rapportarsi30. Così si spiegano quelle decisioni negative per i nonni, cui abbiamo sopra accennato. Tuttavia, la chiave di lettura costituzionale ex art.29 va completata con quell'interesse del minore all'interno del nucleo familiare allargato,in cui la figura dei nonni assume rilievo, proprio per il valore sostanziale del rapporto (memoria,ruolo educativo,slancio dinamico,tutte qualità che sono emerse nella prima parte) di cui fu primo paladino,un veggente giuridico, il Prof.Sacco, fin dal i nonni dimostrassero di avere acquisito una maggiore consapevolezza delle necessità dei nipoti, abbandonando rivendicazioni e ripicche personali. 29 Inizia qui il già rilevato ausilio che per lo sviluppo del nostro discorso deriva dai lavori di Francesca Panuccio Dattola, Il diritto dei nonni, in Riuv.Iustitia,2006, pagg.1-11,e, della stessa A,,Rapporti significativi e presenza affettiva dei nonni. in Famiglia e diritto,2008,n.4 pagg.357-361. 30 Così quasi testualmente Ord.Trib. Napoli cit., pag.3 lontano 1972 31 . Si tratta di persone che hanno rapporti significativi in un legame ricambiato con i minori, espressione generica utilizzata soprattutto, come è stato notato in materia di adozione (art.1 L.1938/184) per escludere lo stato di abbandono32, e che può valere a significare che “fra le offerte di solidarietà solo le più importanti consentirebbero al minore di conservare le sue radici, e di sviluppare per una crescita psicologica armonica un attaccamento profondo in un legame ricambiato, con una fgura di riferimento”33 b) Può essere interessante ricordare come, in un recente progetto di legge, presentato il 24.7.2003,n.2435, nella XV legislatura, a proposito del diritto di visita dei nonni, è riconosciuto che questi sono le uniche persone che, specie in alcune ore della giornata, hanno tempo per occuparsi concretamente dei minori, svolgendo nei loro confronti un ruolo educativo, paragonabile a quello dei genitori, e, in assenza degli stessi 34, specie con riferimento alle nostre realtà locali, come è stato giustamente notato35 Aristotele ha insegnato quanto sia importante nel ragionamento giuridico considerare la natura dell'uditorio,nella specie collettivo, ed ha spesso avvertito che non deve sbagliarsi circa il destinatario del discorso. Questa regola vogliamo ora direttamente applicare: la considerazione di un uditorio differenziato, come il vostro, in cui il discorso tecnico giuridico è difficilmente apprezzabile da molti di voi, impone di lasciare da canto problemi di teoria generale del diritto, come quello se spetta ai nonni un 31 Considerazioni generali.Per un concetto più vasto di rapporto familiare,in AA.VV:,La riforma del diritto di famiglia,atti del II convegno della fondazione Cini 1.12 1972,Padova 1972,pagg.212 ss. 32 Un richiamo a questo aspetto in Cass.,9.4.1997,n.3083. 33 Citazioni in F.Panuccio,pag.3,nt.9 e 10. 34 Espressione mutuata dalla sent.Trib.Napoli,18/6 1990,in dir,pers.e fam.,1990,pag.624, 35 PANUCCIO F:,op. Cit.p.3 che accenna alle pesanti responsabilità che possono insorgere in una famiglia:gravidanze indesiderate, situazioni difficili legate alla tossicodipendenza,o all'alcoolismo, per cui i nonni restano punti di riferimento equilibrati e modelli educativi validi e stabili non solo dal punto di vista affettivo. vero e proprio diritto soggettivo, di visita del minore,o piuttosto un interesse legittimo, oppure se la tutela ai nonni per assicurare lo sviluppo della personalità del minore è solo indiretta, e consista nella possibilità di suscitare un controllo giudiziario sull'esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono senza un motivo plausibile vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti36;il che vuol dire richiedere l'accertamento giudiziario del diritto ad avere un rapporto significativo e continuativo con i nipoti37. Ed anche profili di stretta tecnica processuale, quelli cioè relativi agli strumenti giuridici di tutela del diritto di visita degli avi, specie nell'ambito della crisi coniugale, vanno per così dire, a fortiori accantonati. La scelta dell'ulteriore sviluppo del nostro discorso è dunque quella di offrirvi una casistica quanto più significativa è possibile che vi renda edotti del c.d. Diritto fatto dai giudici in materia di casi in cui il conflitto esplode e che evidenzino anche la incidenza dell'egoismo, delle storture affettive, della malafede, della ripicca, riversando spesso le conseguenze del malanimo per un matrimonio fallito sui parenti dell'altro coniuge, sui nonni, dimenticando i diritti del minore. a) Intanto, va detto che la giurisprudenza, dando rilievo alla relazion affettiva tra nonni e nipoti,ha riconosciuto l'esistenza, in capo ai primi di un diritto di visita, sul quale nulla dice espressamente la normativa, e che è quindi frutto del diritto vivente. E' questo il primo tema, con tutte le articolazioni e le sfaccettature con cui 36 Così Casss., n.3904/57; Cass., 1115/81. 37 Qualche autore ha sostituito la qualifica” significativo” del rapporto, con quella “affettivo” è M.Bianca,Il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti,in Riv.dir. Civ.,2006,pag.171. si è concretizzato nelle singole vicende. b) Altro tema è quello dei nonni quali figure educative. Cominciamo dal primo:il diritto di visita. Dicevamo è riconosciuto questo diritto ai nonni; ai tecnici lasciamo il discorso se si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo38,o di un interesse legittimo, per soffermarci sulla prima affermazione che, riconoscendosi ai sentimenti affettivi di un minore, collegati ai più stretti vincoli di sangue,hanno una notevole rilevanza positiva ai fini di una armonica crescita psicologica e culturale del minore stesso, l'interesse dei nonni a visitare il nipote, trova riconoscimento e tutela ogniqualvolta coincide con l'interesse dei nipoti ad instaurare e mantenere costanti, regolari e congrui rapporti con i propri congiunti, diversi dai genitori. Siccché, quando, come nel caso presentatosi, la zia materna, tutrice ed affidataria dei minori orfani, pur non opponendosi al diritto di visita dei nonni paterni, aveva dissapori e contrasti economici con questi, i quali avevano cercato di screditare la zia agli occhi dei minori, questi ultimi, legatissimi sin dalla nascita alla zia,per tale ostilità dei nonni e per il tentativo di coinvolgerli, erano rimasti gravemente turbati, al punto di mal tollerare i contatti con i genitori del padre defunto, il diritto di visita fu negato. Ciò perchè un tale diritto è condizionato dalla sua eventuale ricaduta nella sfera esistenziale dei minori39. --Bisognerà quindi valutare con attenzione le situazioni concrete, e per ciò è stato negato il diritto di visita alla nonna paterna, in considerazione della 38 Negativo Trib.min.Messina,decr.19.3.2001,DFP:,2001,1522-1523; Trib.Min.L'Aquila,13.2.1998,GC:,1999,I,290 39 Trib.minori di Bari,10.1.1991,GM., con nota di Manera. legittimità del comportamento della nuora (madre vedova) contro la quale la suocera nutriva una animosità tale da produrre negative conseguenze psicologiche sul minore40. Per ciò,in presenza di qualsiasi circostanza tale da nuocere ai bambini, i nonni non potranno esercitare il loro diritto di visita41. --Così, nel caso prima ricordato da una decisione del Tribunale di Messina, risulta quale rilievo abbia la situazione dei minori nei rapporti coi ricorrenti (zia materna che aveva sposato il cognato,ed alla morte di questo era stata nominata tutrice ed affidataria degli orfani); dal consultorio familiare era risultato un dato non vero,e cioè l'entusiasmo dei minori, i quali però,sentiti direttamente,riferivano che la zia li accompagnava dai nonni ogni quindici giorni,e, appena arrivati, questi li cambiavano d'abito e il nonno gridava sempre; la nonna diceva che se non andavano a trovarla, ella li avrebbe presi con la forza. I minori così subivano una sorta di sindrome da accerchiamento ; essi avvertivano l'ostitilità nutrita verso la figura che assicurava loro affetto e protezione e si trovavano quindi obbligati ad una scelta campo. --(La tutela di questo diritto è assicurata da rimedi tecnici, sui quali sorvoliamo42). --Un particolare aspetto della casistica che andiamo sviluppando concerne i diritti dei nonni nella separazione43, tema legato al diritto di visita ed 40 Trib.Torino,11.5.1989,in G.I.,I,2,234. 41 Particolare il caso di un infante deprivato ed adultomorfo perchè abbandonato per gravissime deficienze della famiglia e dei parenti di sangue, dato in affidamento eterofamiliare a famiglia idonea che lo assiste e lo cura proficuamente, rispetto al quale è stato riconosciuto il diritto di quei prossimi parenti di sangue(nonna e zio)per il vincolo di sangue, con particolari cautele:di carattere solo socioaffettivo e non formale, e controllo del servizio sociale (Trib.Min.Roma,16.1.1999,DFP,2000,144) 42 Art.700 cpc.per l'inibitoria e 2043 e 2059 di carattere risarcitorio,ove si siano già verificati danni esistenziali nella sfera dei soggetti coinvolti:inonni e i nipoti. Tralasciamo anche i problemi processuali connessi: quali della legittimazione ad agire; della possibilità di intervento in giudizio dei nonni,su cui Trib.Firenze 12.4.06,in Resp.civ.avv.,i Lex form iit.pp.2 ss; la strada petr rendere effettivo l'obbligo gravante sui genitori di consentire il contatto con i nonni,indicata dalla giurisprudenza negli artt.333 e 336 c. Su ciò vedi BILOTTA,diritti e doveri dei nonni,nello scritto dedicato a Rodolfo Sacco,pagg.12-14. 43 Anche se la legge tace in proposito,la giurisprudenza ha riconosciuto che in tema di provvedimenti connessi con la separazione in tema di all'affidamento (cc.155,6° co. cc.); nella situazione di conflitto,quale è quella cui dà luogo la separazione dei coniugi,il legislatore ha cura di salvaguardare la posizione dei minori: si è così disposto l'allontanamento immediato della prole dal genitore cui era stata affidata con provvedimento presidenziale ex art.710 cpc., e la sua collocazione ed affidamento alla nonna materna che, per i minori, fin dalla nascita, ha costituito un fondamentale costante referente pedagogico ed affettivo44. Si vuole così in sostanza evitare ai minori un brusco cambiamento delle loro abitudini di vita, salvaguardando il loro rapporto con entrambe le figure parentali45: non interrompere il rapporto affettivo instauratosi tra una minore e la nonna paterna che la ha accudita con continuità, sicché il giudice che si pronunzia sulla separazione può disporne l'affidamento a quest'ultima. Con uno slancio di erudizione, si è scritto che il ruolo dei nonni nella procedura di separazione è spesso quello di salvaguardare i minori da una affidamento,non possono ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le radici nella tradizione familiare, la quale trova il suo riconoscimento anche nella costituzione (art.29),laddove invece anche un tale tipo di provvedimenti deve risultare sempre e solo ispirato al precipuo interesse del minore Cass,25.9.1998,n.9606,GC:,1998,I,3069. In dottrina per un riferimento alla disciplina costituzionale e a una serie di norme ordinarie che ai valori costituzionali in materia si richiamano:PANUCCIO F:,il diritto dei nonni cit., pag.2 ss. 44 Trib.Minori di Trento, 18.2.1983,DFP:,1994,206 con nota di Nappi. 45 Trib.Napoli,3.4.1966,Gi., 1996,I,2,640 specie di guerra dei Roses che si innesca tra i coniugi in rotta 46 Nell'ipotesi di separazione personale si è ritenuto ricorrere i gravi motivi per assegnare (ex artt.708 cpc.e 155 6° co cc.) la prole a soggetti diversi dai genitori (nella specie i nonni paterni del figlio in tenerissima età) allorchè i coniugi si accusino reciprocamente di gravi colpe non suffragate da alcuna prova, e sia da presumere il consenso dei terzi affidatari (tanto più quando la madre per ragioni di lavoro non possa accudire personalmente alla prole, fino alle prime ore pomeridiane d'ogni giorno lavorativo e l'ambiente socio domestico degli affidatari appaia essere più idoneo alle esigenze psicofisiche dei figli47 Certo, i nonni non possono mai sostituirsi del tutto ai genitori, sia in ipotesi di affidamento ad essi, sia volontario, sia giudiziario; la provvisorietà di tale affidamento fa si che tutte le prerogative genitoriali, patrimoniali,e non, restino intatte48 -- Che succede, estintasi la procedura di separazione? I nonni mantengono integro il loro diritto di frequentare i nipoti, a prescindere dal rapporto che li lega al genitore affidatario; qualsiasi tentativo di impedire che ciò avvenga è illecito,in quanto può essere compromesso il benessere della 46 La Frase è di BILOTTA,op. cit. pag.15. Avverte l' A.che il giurista non può limitarsi a constatare l'esistenza di una lacuna legislativa; dovrebbe piuttosto valorizzare concretamente il ruolo delle figure di riferimento per il bambino sul piano affettivo, per consentirgli di fronteggiare nel miglior modo possibiile il trauma della separazione. 47 Trib.Vigevano,18.12.1990,DFP.,1992,207 con nota di Colucci 48 Anche in caso di assegnazione della casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli,costituendo una misura di garanzia e di protezione che i figli restino a vivere presso i nonni, trattandosi di una misura di esercizio dell'affidamento, caratterizzata dalla provvisorietà,con la conseguenza che non può negare o comprimere la posizione del genitore affidatario,con i relativi poteri,doveri e responsabilità (Cass.,17.9.1992,n.10659). Si verificano peraltro casi in cui è disposta una stabile convivenza tra nonni e nipoti, per agevolare l'esercizio dell'affidamento congiunto dei figli ai genitori separati, ad es. per quanto concerne il regime del diritto di mantenimento in questo caso (Cass.17.7.1997, n.6557). Una tale evenienza per il clima di conflittualità che caratterizza la separazione, inevitabilmente coinvolgente anche i nonni, può essere fonte di disagio per i minori. Ipotesi di affidamento congiunto ai genitori separati,ma con residenza presso i nonni materni, col rischio di atteggiamento svalutativo della madre (peraltro tossico dipendente) da superare nell'interesse del minore, che ha difficoltà per tali motivi a idealizzare la madre e ne ha comunque ridotta la tensione affettiva; per tali ragioni di rischio deve essere delimitata, e nel contempo promossa, la potestà della madre,per incentivare una percezione meno confusa e contraddittoria da parte del bambino (Trib.Min.Perugia,21.3.1997,RGUA,1997,721) prole49 -- Infine il diritto dei nonni quanto alla visita dei nipoti non è considerato disponibile, sicché,a sensi dell'art.1966 cc., sarebbe nulla qualsiasi transazione in materia50 b) Solo un accenno all'altro tema: i nonni quali figure educative. Ha scritto Sacco, quasi di profetico spirito dotato, fin dal 197251, che” diritti-poteri spettano al nonno, in una società dove il nonno si dedica alla custodia del nipote,in misura che tende a crescere con la diffusione del lavoro femminile”. In una società in cui sempre con meno frequenza uno dei due genitori può rimanere in casa ad accudire la prole, i nonni rappresentano un'ottima alternativa alla baby sitter, costano di meno e sono quasi sempre più affidabili52. Ciò presenta il rischio che il tempo trascorso coi nonni e quello coi genitori siano squilibrati, venendo completamente meno la funzione educativa dei genitori. Di ciò ex art.333 cc. deve tener conto il giudice quando accolga la domanda dei nonni di visitare i nipoti,nonostante la contrarietà dei genitori. Sicché, anche se il divieto dei genitori di frequentare i nonni è potenzialmente pregiudizievole per i minori,e tuttavia va disposta la possibilità di visita (ex art.333), il giudice deve essere particolarmente attento ad evitare quel rischio, stabilendo frequenza e modalità delle visite; deve badare a non compromettere 49 Trib.Catania,7.1.1990.DFP:1991,652che ha previsto per tale ipotesi la possibilità di rivolgersi al tribunale ordinario (non minorile)per la tutela del diritto di visita dei nonni,e ciò”nel preminente interesse della prole stessa, tenuto conto del potenziale non trascurabile pregiudizio derivante ai minori dal divieto, non sorretto da adeguate cause ostative,di relazioni affettive intrafamiliari, conformi ai principi etici del nostro ordinamento e del nostro costume, nonché altamente benefiche per la personalkità minorile,ove mantenute in termini di durata tali da non compromettere la funzione educativa spettante al genitore”. 50 Trib.Napoli,18.6.1990,GM,1991,15. 51 op. cit.,pag.212. 52 Così, testualmente: BILOTTA,op.cit., pag.18, allievo almeno spiritualmente del Maestro. l'assoluta prevalenza della funzione educativa propria del genitore 53. Questa funzione, anche in relazione alle scelte educative, deve essere preservata dall'esercizio diretto o indiretto dei nonni, dalle pressioni psicologiche sui minori, proponendosi nei loro confronti soltanto come punto di riferimento affettivo54. Addirittura a carico dei nonni potrà persino configurarsi una responsabilità civile, ove dal loro comportamento derivino danni ai nipoti o ai genitori di questi55.L'ingiustizia del danno deriva dal fatto che i genitori non hanno solo il dovere di educare i figli, ma anche il diritto di farlo; come i minori hanno il diritto ad una famiglia ( meglio lo si vedrà fra poco in tema di adozione) e a vivere in una realtà famigliare serena che nessuno può alterare. I danni possono essere di varia natura e sono connessi alla importanza per l'evoluzione psicologica del minore della figura educativa; potrebbero avvertirsi disagi di carattere psicologtico, con una progressiva somatizzazione, e conseguente insorgere di un danno fisico. Cioè, in altre parole, i minori potrebbero subire una alterazione degli equilibri esistenziali del loro nucleo famigliare, e risentire solo un disagio psicologico, ma potrebbero anche subire un danno di carattere biologico di natura psichica. Occorre stabilire ad es.con una consulenza se ciò che oggti è soltanto stress si possa trasformare un giorno in vera e propria patologia, nel qual caso l'ammonare del danno dovrà tener conto anche degli eventuali danni futuri. Non è escluso in casi del genere che si possano avere anche danni patrimoniali, ad es. nel caso in cui il minore debba sottoporsi a visite mediche; il costo delle stesse dovrà essere 53 Cass., 24.2.1981,n.1115,FI:, 1982,I, 1144,con nota di Jannarelli, e in GC:, 1982,I,742 con nota di Dogliotti. 54 Così Trib. Min. Messina, decr.19.3.2001 cit. 55 Sui quali condividiamo l'analisi di BILOTTA,op. Cit., pag.20. sostenuto da chi ha creato questa situazione di disagio psicologico56 c) I nonni e l'adozione. Altra problematica incidente sulle posizioni dei nonni deriva dall'interesse del minore con riguardo alla adozione. Partendo dal rilievo che il minore ha il diritto ad avere una famiglia, che lo accudisca dal punto di vista sia materiale, sia psicologico, la giurisprudenza sottolinea che non basta la astratta disponibilità dei nonni ad aver cura dei nipoti per impedire che questi ultimi siano dichiarati adottabili57; ciò comporta che occorre conciliare il rapporto tra i due interessi: quello del minore a restare nella famiglia di origine, e quello nascente dal la necessità di un'assistenza tale da assicurargli uno sviluppo fisio psichico armonico. La giurisprudenza ha chiarito questo rapporto, nel senso che il diritto del minore a restare nella propria famiglia presuppone che l'assistenza da parte dei genitori o dalle figure parentela sostitutive,in quanto priva del sostegno affettivo, psicologico e materiale di cui ha bisogno non sia di per sé tale da incidere in modo grave sulla sua personalità, così da compromettere lo sviluppo armonico58 56 Come nel caso deciso dall'App.Napoli,decr.5.12.1996,R$FI.,1998,famiglia in genere n.25. 57 Cass., 30.11.1974,n.3420. (malgrado la dichiarazione di disponibilità dei nonni,in condizioni tuttavia da non assicurare al minore una adeguata educazione che gli sarebbe assicurata da una famiglia adottiva;i nonni erano malati, non più giovani,e scarsamente disponibili in concreto coi loro quattro figli. Si ha nei giudici una certa sfiducia per l'età dei nonni, per la difficoltà di dialogo con le nuove generazioni, e per la sostanziale incapacità dimostrata nella educazione dei propri figli. Per decidere positivamente occorre verificare: a) l'idoneità dei parenti con riguardo agli elementi di cui sopra; b) accertare l'eventuale danno che potrebbe derivare al minore dal distacco da una famiglia cui sia stato affidato in data successiva al decreto di dichiarazione dello stato di adottabilità, c)comparare la validità educativa della famiglia degli a ffidatari e di quella dei parenti, tenendo conto che permangano rapporti col genitore, persona moralmente inidonea (così sent.sopra citata). 58 Cass.,9.4.1997,n.3083; Trib.Min.Roma,6.2.1984,DFP:,1984,638; Trib.Roma,13.12.1983,ND:,1984,493,secondo cui, in definitiva non basta un minimum di assistenza fisica e morale,ma occorre che la famiglia di sangue offra sufficienti garanzie di idoneità. E' istruttivo il caso di Valerio (riportato da BILLOTTA,op. Cit., pag.22) di 2 anni e mezzo,figlio di un tossico dipendente di cui era stato dichiarato lo stato di adottabilità. Nonostante i nonni reclamassero l'affidamento del bambino, gli stessi non sono stati considerati idonei ad allevarlo, in quanto non solo malati e che avevano da pensare ad altri 4 figli tutti tossicodipendenti. Dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità,i nonni si oppongono al provvedimento; il tribunale conferma, per la ragione che l'opposizione e la richiesta di allevare il bambino siano state ispirate dal timore di apparire agli occhi della gente arrendevoli nella perdita dei loro diritti sulla prole,e di essere considerati non idonei all'allevamento del nipote per i disastrosi risultati dell'allevamento dei propri figli (su sette, 4 tossico dipendenti).(Trib.Min.Roma,6.2.1984,DFP.,1984,643).V.anche Trib.Roma,6.2.1984,DFP:,1984,638 (che si è preoccupato di chiarire che la affermazione di inidoneità educativa non vuole esprimere alcun intento sanzionatorio, ma costituisce solo la constatazione obiettiva di un dato di fatto, che l'inserimento del minore nell'abiente familiare non sarebbe il più favorevole a stimolarne e favorirne uno sviluppo fisico e psichico). d) I nonni e la dichiarazione dello stato di abbandono. Il fatto che vi siano delle figure di riferimento, come i nonni, può impedire la dichiarazione dello stato di abbandono e l'apertura della procedura per l'adozione del minore? Al quesito non può darsi una risposta generale, positiva o negativa; occorre infatti considerare le principali ipotesi concrete che possono ricondursi al quesito iniziale, ove, di volta in volta vengono in rilievo preliminarmente l'interesse del minore, poi quello della famiglia.Possono desumersi dalla prassi varie regole: a)vale intanto il principio generale, secondo cui i nonni possono rappresentare un supporto per il genitore in difficoltà, evitando col loro intervento che si faccia luogo alla adozione, che è e rimane un rimedio eccezionale, se possibile evitabile59. b) altra regola riguarda il tempo in cui occorre accertare la situazione di abbandono60; c) indice dello stato di abbandono è il comportamento degli avi del minore, i quali, in violazione di quanto stabilito in sede di affidamento, abbiano a loro volta affidato il minore a terzi, così dimostrando di non volere o non potere assolvere alla funzione di allevamento, educazione ed assistenza del minore, a nulla rilevando di essere stati a ciò costretti per infermità fisica61; d) il tribunale per i minorenni, ogniqualvolta penda un procedimento per la 59 Cass.,21.9.2000, n.12491,FD:,2001,45, con nota di FIORAVANTI. 60 E' il momento di tale dichiarazione, con salvezza delle sole ipotesi di forza maggiore temporanea,Cass.,7.11.1983,n.65.64.La legge precisa in proposito che, solo motivi di forza maggiore a carattere transitorio possono giustificare la carenza di assistenza ai danni del minore(l.ad art.8 1° co; deve trattarsi di un fatto sopravvenuto ed estraneo che non può mai ravvisarsi nel modo di essere di chi è tenuto all'assolvimento del dovere (malattia,povertà,limitatezza mentale e culturale dei genitori-Cass.,6.5.1985,n.283, non possono valere ad escludere lo stato di abbandono le condizioni di malattia del nonno e quindi di indisponibilità di entrambi gli ascendenti a prendersi cura del minore (Trib.Min.Palermo,9.7.1986,DFP:1986,1165). 61 Così Trib.Palermo,9.7.1986,1159.(si trattava di una bambina figlia di due tossicodipendenti dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale ed affidata ai nonni materni, con disposizione dell'a.g.a sensi dell'art.12,4°co l.ad.) dichiarazione di adottabilità di un minore, perchè privo di assistenz morale e materiale, deve innanzi tutto sperimentare un'azione di recupero dei genitori e del gruppo parentale, e solo dopo il fallimento di tale azione di attivazione delle energie familiari legittima la rescissione definitiva ed irreversibile dei rapporti di sangue tra il minore,coloro che lo hanno generato, e i parenti62 e) altro problema,al quale accenniamo soltanto, è lo stabilire chi rientra nella nozione di parenti tenuti a provvedere,di cui all'art.44 lett.c) l.ad. e 8,1° co.l.ad.63 f)Infine, l'art.11 l.ad. (anche nel nuovo testo introdotto dalla l.28.3.2001,149) prevede la immediata adottabilità se, alla morte dei genitori mancano parenti entro il quarto grado, che abbiano rapporti significativi col minore. Dalla esposizione che precede emerge un risultato unitario: se ci sono nonni o fratelli che si occupano del minore privo di assistenza dei genitori, allora non sussiste adottabilità, perchè il minore resta in certo modo ancora nella sua famiglia. Se invece vogliono occuparsi di lui parenti entro il terzo grado o fino al sesto, l'ordinamento esprime per loro una sorta di preferenza, purché, ovviamente, si prendano un impegno stabile nella forma dell'adozione in casi particolari (art.44 l.ad.) o anche perchè la legge non lo vieta con l'adozione legittimante64 62 Così:Cenci, op.cit.,pag.1348. 63 In senso positivo Trib.Torino,decr.30.11.1984, DFP:1985,220, che utilizza per la nozione di parenti tenuti a provvedere l'art.433 cc.;nel senso che siano tali i parenti che hanno tenuto un rapporto significativo,affettivo col minore, su tale interpretazioner.F:PANUCCIO, Rapporti significativi e presenza affettiva dei nonni,in FD:,n.4.2008,pagg.357 ss. 64 Così Trib.Torino decr.11.1984,DFP:,1985,220 e BILOTTA,op. Cit., pag.28.Evidentemente in tanto questa soluzione è configurabile in quanto il minore sia dichiarato adottabile; l'art.8 della legge va quindi letto in questi termini:un minore è adottable quando non sia assistito moralmente e materialmente da genitori,ascendenti e fratelli,per questa ragione fu dato uno stabile legame con l'adozione a favore di zii o coniugi dalla poc'anzi ricordata decisione.. Abbiamo detto dei danni al minore e della eventuale responsabilità anche dei nonni. Accenniamo ora, per completezza ad un capitolo della risarcibilità dei danno non patrimoniali arrecato ai congiunti della vittima principale che vede protagonisti proprio i nonni65 Due sono i risultati fondamentali raggiunti in proposito dalla giurisprudenza: è configurabile un danno (non patrimoniale) in favore dei nonni per la perdita del proprio nipote; tale danno è risarcibile purchè vi fosse convivenza tra la vittima dell'illecito e i nonni. Infatti è escluso il risarcimento dei danni morali per i nonni non conviventi con la vittima 66. Alcuni problemi non sono direttamente attinenti alla specificità della materia in discorso, e pertanto li trascuriamo (asd es.se la responsabilità per incidente automobilistico comporti un risarcimento iure proprio anche ai non conviventi), mentre può essere utile approfondire di che danno stiamo parlando, e se possa configurarsi anche un danno patrimoniale. Si è detto che spetta un danno da lucro cessante, nella peculiare ipotesi in cui il nipote accudiva il nonno anziano e a seguito dell'evento mortale o altamente invalidante non possa farlo più, mancando peraltro chi provveda all'uopo67 La giurisprudenza ha anche riconosciuto il danno emergente spettante ai nonni per un fatto illecito esofamiliare (danno cagionato ai nonni da un terzo che aveva causato la morte di entrambi i genitori) 68. 65 Cos' imposta esattamente BILOTTA,op. cit.,pa.31 il problema della lesione esofamiliare di diritti dei nonni. 66 Cass.,sez III,23.6.1993,n.6938 AQC,1993,965: recentemente:App.Milano,12 aprile 2006,in Resp.civ.e nprev.,2006,1,1904 con nota di ROSSI (“il danno non patrimoniale da privazione affettiva di un congiunto è configurabiole in via astratta e ipotetica, anche in capo ai nonni, dovendo il concetto di famiglia intendersi comprensivo anche di questi ultimi,e non soltanto dei genitori e figli. Il diritto al risarcimento è subordinato all'assolvimento, da parte della vittima, dell'onere di allegare e provare l'esistenza del pregiudizio” 67 BILOTTA,op.cit.,pag.32. 68 Cass.25.7.2002,n.10898: la sentenza appare un po' strana essa ha cassato senza rinvio la sentenza dell'appello Bologna che aveva codannato il comune di Massa Lombarda colpevole della cattiva manutenzione della strada su cui viaggiavano le vittime,al risarcimento del danno Da tenere presente poi quanto alla liquidazione del danno morale che la somma sarà più elevata quanto più intenso era il legame col nipote deceduto69 Quanto al danno esistenziale, pur mancando una giurisprudenza di riferimento specifico ai danni, è da prevedere una valutazione caso per caso, per stabilire quanto la perdita o la menomazione subita dal npote abbia inciso sulla quotidianità del danno, con facili previsioni sulla difficoltà del rigore probatorio, specie se più labili erano i rapporti tra nonno e nipote. Una strana decisione, che è il caso alla fine di ricordare, ha affermato che la differenza di età fra la vittima (il genitore) e l'attore ha indotto il giudice a negare il risarcimento, con la motivazione che è naturale che una persona più anziana muoia prima di una più giovane; questa dovrebbe essere stoicamente preparata a tale evenienza, e non lamentarsi se la sua vita ne è rimasta sconvolta. A parte l'assenza di cuore nel giudicante, peccato che in quel caso la morte non fu dovuta a cause naturali, ma alla poca avvedutezza di un automobilista. Potrebbe ricordarsi a quel Giudice quanto dice Bobbio70 ************* Resta ora,volutamente per ultimo, un tema del nostro discorso che qualche ascoltatore attento ha potuto ritenere sia stato trascurato,ed è un tema esistenziale di grandissimo rilievo per ciascuno di noi. patrimoniale conseguente alla morte dei genitori per un importo pari alle somme che gli stessi avrebbero destinato al mantenimento e alla educazione dei figli, sia come lucro cessante a favore dei figli, sia come danno emergente a favore dei nonni che si erano accollati tutte le spese relative al mantenimento dei nipoti. La Cassazione ha escluso il danno a favore dei figli, i quali accolti dai nonni e da questi educati e istruiti sino al 25° anno di età non avevano subito alcun danno. I danneggiati erano solo i nonni che si erano sostituiti totalmente ai genitori facendo fronte a tutte le spese del caso. 69 T Trib.Monza,13.3.1995,ND:,1996,674 con nota di SANTARSIERE. 70 op.più volte cit., pag.161 che il filosofo del diritto è specialista di nulla,ed è quindi autorizzato ad occuparsi di tutto! O il brocardo: tot capita quot sententiae,nella traduzione di Redenti:tutto capita nelle sentenze!! Abbiamo detto nella parte prima che uno dei mali della vecchiaia è la vicinanza della morte, con la relativa paura. Questo tema è trattato da Cicerone nel de senectute secondo il mondo classico del disprezzo della morte.Anche i giovani muoiono e poi di che preoccuparsi se l'anima sopravvive al corpo? E retoricamente l'Arpinate aggiunge:” un albergo ci ha dato la natura per fermarvisi, non per abitarvi. Bellissimo sarà il giorno che partirò verso quel divino ritrovo e concilio delle anime,e mi staccherò da questa turba e confusione”.Il positivista darwiniano Mantegazza si libera dal pensiero della morte con uno sbrigativo:”basta non pensarci”71 perchè tormentarsi al pensiero della morte? E poi la morte non è che il ritorno alla natura in cui confluiscono tutte le cose. Questa ultima posizione mi porta a dire, ma con altra motivazione che per me la vicinanza della morte (che pur ringrazio la provvidenza quanto più sarà lunga, qualcuno disse:non è che la vecchiaia sia brutta, peccato che dura poco) non è un problema, perchè io ho la fede,avvalorata dalla consapevolezza del non raggiunto e del non raggiungibile, nelle due categorie riconosciute anche dai laici72. Non ho bisogno quindi degli altri due consigli del Mantegazza73: non pensarci mai, lotta corpo a corpo. In tutta umiltà e fiducioso di quel Dio che è amore, sono convinto che esisterà un'altra vita, le cui dimensioni certo non so immaginare per la limitatezza della natura umana e per la radicata credenza (fallace) che questo albergo di cui parlava Cicerone sia l'unico modello esistente. Sulla 71 Mantegazza,Elogioo della ve3cchiaia,Treves,Milano,1895,p.189. 72 BOBBIO,op.cit.,pag.35,il quale sottolinea che il padssaggio a un'altra vita è una credenza,non un fatto vi sono coloro che ci cfredone e coloro che non ci credono. Io appartengo alla prima categoria. 73 op. cit., pag4 cap.X. impossibilità di immaginare questa vita sono di accordo anche i laici74 Di fronte alla morte, è stato detto, due sono le posizioni dell'uomo, quella del vecchio disperato e del vecchio soddisfatto,di chi non ha la fede,e di chi ce l'ha ; tra questi due estremi vi sono diversi modi di vivere la vecchiaia in vista della morte:”l'accettazione passiva, la rassegnazione,l'indifferenza, il camuffamento tra chi si ostina a non vedere le proprie rughe e l'indebolimento e si impone la maschera dell'eterna giovinezza,la ribellione consapevole attraverso il quotidiano sforzo ,spesso destinato al fallimento,di continuare inflessibilmente il lavoro di sempre,o, al contrario il distacco dagli affetti quotidiani,e il raccoglimento nella riflessione o nella preghiera, il vivere questa vita, come se fosse già l'altra,lacerati tutti i vincoli mondani.” In questa bella pagina di Bobbio75,mi ritrovo,pur con la diversa base delle motivazioni di un laico,che non ha la fede. E anch'io tento una motivazioe per così dire laica,almeno in parte: perchè dovremmo sapere dove andiamo, se non sappiamo donde siamo venuti? Prendere sul serio la vita significa accettare il più serenamente possibile la finitezza76 E ancora,più decisamente, se Dio è amore come è mai possibile che grazie a Lui siamo stati creati così perfetti,anche nelle nostre deviazioni, per distruggerci poi nella polvere, secondo la minaccia biblica:memento homo quia pulvis est et in pulverem reverteris? Se tutto finisse con la distruzione del corpo,non ci avrebbe creato un Dio amore, ma un mostro che ci avrebbe creato per distruggerci. E ciò non è ne razionale, nè coerente col sacrificio di Cristo. Anche le inspiegabili affermazioni del credo cristiano: la salita al cielo di Cristo, il 74 BOBBIO,op.cit pag.38. 75 op.cit., pag.27. 76 BOBBIO,op.loco ult citt. richiamo allo spirito santo, e ancor più la resurrezione dei morti, restano incomprensibili alla ragione umana che si accontenta dell'aspettativa di una vita diversa, migliore, che neanche sa immaginare, di una vita dello spirito che ci lascia corporalmente nel momento estremo, ed anche la resurrezione dei morti sarà resurrezione di una vita spirituale. A fronte di queste speranze che per il cristiano sono certezze sta per l'ateo il nulla. Ecco perchè esistono ai due estremi il vecchio mesto, disperato direi, e il vecchio sereno,il soddisfatto giunto alla fine delle sue giornate, del suo modo di vivere e di finire77. Vincenzo Panuccio 77 BOBBIO,op loco.cit., pag.27 s.