Della vecchiaia e dei nonni

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Della vecchiaia e dei nonni
50 & più Università
Conversazione a Reggio Cal. Il 15 giugno 2009.
“Della vecchiaia e dei nonni”
Parte prima
1.- Premessa: l'uomo vecchio nella preistoria della umanità è un
delinquente che deve essere punito, con lo sprezzo e con l'odio, se occorre
anche con la morte (a Sparta lo precipitavano da una rupe), perchè è
colpevole del privilegio di vivere molti anni!(vivere oltre i 40 anni è di
cattivo gusto,sentenziava Dostoevskij). Nei trattati di enologia possono
leggersi in quanti modi si insulti,maltratti,o si seppellisca vivo, o si mangi
morto colui che fu,magari, un padre affettuoso, un intrepido guerriero, o
un fortunato cacciatore1. E non parliamo se poi vecchia è la donna; il
selvaggio dimentica che essa lo ha partorito, lo ha allattato,lo ha amato più
di se stessa; è considerata una creatura immonda,ributtante che nessuno
più desidera; tutt'al più si può farla cuocere, ma la sua carne è dura e
amara. Per la vecchia non c'è pietà: l'uomo vecchio è il saggio, la vecchia
può essere soltanto la strega (Miotto).
Ma non penso minimamente di soffermarmi su un quadro a queste fosche
tinte, del pessimista che si turba davanti agli acciacchi della vecchiaia,
preferendo parlarvi da difensore ottimista, (il pessimismo e l'ottimismo
non sono una filosofia,ma uno stato d'animo) 2 direi da avvocato,che ne
1
2
Sono notazioni suggerite da MANTEGAZZA,Elogio della vecchiaia,Cap.I,pag.1.
BOBBIO,De senectute,Torino,Einaudi,2006,pasg.11. Quando si vuole profetare scrivere SALVEMINI, Memorie di un
fuoriuscito,Feltrinelli,<milano,1960,p.57,è più prudente essere pessimisti che ottimisti,perchè le cose di questo mondo vanno sempre a rotta di
collo; e Chiaramonte,Silenzio e parole,Rizzoli8,Milano,1978,pag.232 scriveva:”io credo che oggi8, come oggi, il peggior nemico dell'umanità sia
contempla “con venerazione la canizie argentina e ne ammira la
prudenza,il senno e tutte le altre virtù,che derivano dall'aver molto veduto,
molto pianto e molto goduto”, tendendo a sottolineare il meglio della
vecchiezza, e se mai accennare al male, solo per guarirlo o per
migliorarlo3. Quattro sono le ragioni di infelicità nella vecchiaia, secondo
Cicerone: essere distolto dalla vita attiva, l'indebolimento del corpo, la
privazione dei quasi tutti i piaceri, la non molta lontananza dalla morte. Di
contro a queste ragioni io mi ritrovo in chi dice “non voglio la vecchiaia
agonia della morte, ma crepuscolo roseo di un sole che tramonta senza
rimpianti e senza dolori”4
2.- Tenterò, quindi, di soffermarmi più sugli aspetti positivi del
comportamento dell'anziano, verso se stesso e verso gli altri, instaurando
con lui rapporti sentimentali di gratitudine e di rispetto.
a) Il comportamento dell'anziano, verso se stesso porta a considerare
come egli debba “prendere” in coscienza ed equilibrio,frutti della sua
lunga esperienza, questo nuovo stato5.
Proprio per tali doti, deve per prima cosa rendersi conto ed accettare
l'inevitabile declino delle forze,6 e in compenso non accompagnarvi, per
quanto possibile, il declino dello spirito7; deve rendersi conto che il
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l'ottimismo,in q1ualsiasi forma esso si manifesti.Esso infatti equivale, puramente e3 semplicemente al rifiuto dipensare ,per paura delle
conclusioni alle quali si potrebbe giungere
Ciò da ragione del perchè alle opere denigratorie -pur numnerose nella nostra materia io preferisca come fonti della nostra conversazione quelle
costruttrici,elogiative,e spiega anche perchè mi abbia attirato la oggi introvabile opera del Mantegazza, già elogiativa nel titolo, alla quale farò
spesso riferimento.
Secondo un'eco di Bacone che riferisce le parole di Alfonso D'Aragona:”la vecchiaia è ottima in quattro cose: nella legna da ardere, nel vino da
bere,negli amici di cui fidarsi, negli autori da leggere”.
La soglia della vecchiaia si è spostata di circa un ventennio; coloro che hanno scritto opere sulla vecchiaia a cominciare da Cicerone I(osserva
Bobbio,op.cit.,pag.17) erano sula sessantina,oggi il sessantenne è vecchio solo in senso burocratico, perchè è giunto all'età in cui di solito si va in
pensione;l'ottantenne,salo eccezioni, era considerato un vecchio decrepito,di cui non valeva la pena occuparsi. Oggi invece la vecchiaia non
burocratica, ma fisiologica comincia quando ci si approssima agli ottanta,che è poi l'età media della vita nel nostro paese. Lo spostamento è tale
che il orso della vita umana si è prolungato nella cosiddetta quarta età.Ma certo accanto alla vecchiaia biologica,burocratica e cronologica ci sta la
vecchiaia psicologica o soggettiva, quella di cui finora non ho parlato.
Bene espresso nella frase di Cocteau:più sono le candeline sulla torta del tuo compleanno,meno fiato hai per spegnerle”
Scrive BOBBIO,op. Cit.,pag.45:”dicono che la saggezza per un vecchio consiste nell'accettare rassegnatamente i propri limiti:Ma per accettarli
bisogna conoscerli. Per conoscerli bisogna cercare di darsene una ragione. Non sono diventato saggio.<i limiti li conosco bene,ma non li accetto.
Li ammetto unicamente perchè non posso farne a meno.”
residuo della vita (che providenzialmente ignoriamo quando finirà, ma
onestamente, chi pensa di non vivere un anno, un mese un giorno di più? 8)
comporta necessariamente rinunzie e conseguenti limitazioni, alle quali
occorre rassegnarsi,lasciando da canto la comprensibile tendenza alla
lamentela, alla narrazione dei propri malanni 9 (quasi per ottenere aiuto e
conforto), rendendosi conto della emarginazione, inevitabile conseguenza
del declino fisico, da accettarsi come modifica della esistenza, della
quotidianità, delle abitudini degli impulsi, ed anche dei pensieri. E' stato
in proposito scritto che il vecchio ha imparato a sue spese che nulla è più
prezioso del tempo e che le ore e i giorni spesi nel lamentarsi sono una
pura perdita del più prezioso dei capitali10
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Questa prima autodiagnosi da ragione del perché, nell'esercizio sapiente
delle attività dello spirito, deve ritrovarsi la forza per una serena residua
esistenza:
gioverà
l'acquisizione
della
esperienza
pregressa,
principalmente attraverso la memoria 11, l'esercizio della attività
intellettuale, più o meno creativa, secondo le doti naturali di ognuno,
non abbandonando l'istanza-esigenza di acquisire sempre nuove
conoscenze, maggiormente evidenziate dal mutamento sociale,12
bandendo a tal fine atteggiamenti inutilmente conservatori, negatori
delle novità13. Queste debbono interessare il vecchio,anche se è portato
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E' questa una antica sentenza, già CICERONE nel de senectute cit.,7,24, ricordava: “nemo est tam senex qui se annum non putet pose vivere?”; la
sentenza è ripresa da Seneca:(Ep.12,6), e da San Girolamo (ep.123,14; 140,16).U/na simile massima si trova nella Celestina di de Rojas,e in una
favola diu La Fontaine (8,1) in cui si evidenzia come, chi è più vecchio sia anche più restio a morire:
Fa meditare e pensare l'esempio di quella signora che aveva nel volto un eterno sorriso fatto di bontà e di contentezza, e che mostrò a chi
attribuiva quell'atteggiamento a felicità,la estesissima piaga cancerosa che le divorava la pelle, muscoli ed ossa, affermando che la sorreggeva la
pazienza, non volendo ispirare compassione o ribrezzo, pur sapendo che a quel male per cui doveva morire! Resisteva mostrandosi più forte,
vincendo il dolore.
Mantegazza,op. cit.ca.VII,pag2
BOBBIO,op. Cit., pag.28:”l mondo de3i vecchi,di tutti i vecchi, è,in modopiùo,eno intenso,il mondo della memoria”si dice:alla fine tu sei quello
che hai pensato, amato,compiuto. La dimensione in cui vive il vecchio è il passato,il tempo del futuro è per lui troppo breve perchè si dia pensiero
di quello che avverrà. Nel ripercorrere i luoghi della memoria ti si affollano attorno i morti,la cui schiera diventa ogni anno sempre più numerosa.
“non è mai tardi per imparare” dice Bobbio, op. cit.,pag.7 “è il mio moto”.anche se la rapidità socio-economica emargina il vecchio che,quando
parla del passato dice:”ai miei tempi” e quando giudica il presidente dice:”che tempi”!
E' fisiologico forse che il vecchio sia conservatore,ma ciònon vuol dire che sia retrogrado;il vecchio liberale è uno dei tipi più simpatici e cari
a compiacersi dell'antico, ma soprattutto gode del presente. Scrive a
proposito acutamente Bobbio (in quella raccolta di saggi e scritti
autobiografici che va sotto il titolo:De senectute, richiamando lo stesso
titolo ciceroniano del 44,quasi sicuramente prima della uccisione di
Cesare) pagine esemplari sulla memoria,riconducendola a uno stadio
cronologico della vita umana: il passato, e mostrando una certa
indifferenza sul presente, di fronte alla fantasia per il futuro. In questa
fantasia hanno certo posto e debbono averlo gli sviluppi della attività
sentimentale, emotiva, intendiamoci, non parlo dei piaceri giovanili, ai
quali deve rinunciarsi, anche perché: ad impossibilia nemo tenetur14,
specie nei rapporti coi cervelli freschi dei giovani, di quelli che
avvertono rispetto
verso l'anziano
e, prendendolo a modello, ne
cercano consultazione e consiglio.
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b)Ciò posto è ora utile approfondire i lati positivi della vecchiaia,nel
rapporto dell'anziano verso gli altri,, ricavandoli per così dire a
contrario, proprio dal ripudio dei giovani in generale, che li vedono
come virtù negative.
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Sono l'economia, la prudenza, l'indulgenza, la tolleranza, la
modestia, tutte doti che si informano sulla fede che fa della vita terrena
un breve passaggio alla vita eterna che, per il credente,almeno, è lo
scopo ultimo della esistenza. Il giovane non è tollerante,né indulgente,
non apprezza cioè queste due c.d. figlie della pazienza: molte seccature
hanno insegnato al vecchio di sopportare pazientemente le condizioni
della umana famiglia (Mantegazza,op. Cit.,pag.7 ilquale scrive che “quando vedo e ascolto un uomo che, con i capelli bianchi parla con
entusiasmo e con calda fede del progresso,del trionfo della verità giusta, della sana idealità contro la superstizione,io mi sento commosso e lo
guardo con tenerezza pieno di ammirazione”. Eppure non manca chi sottolinea la incongruenza della vecchiaia, affermando che” il peggio della
vecchiaia è che si rimane giovani” (J.Cocteau).
14 Assioma che aiuta nel cammino della vita tra ostacoli,spine e inciampi.
concrete della esistenza, di superare le difficoltà e gli ostacoli,spesso
imputabili alla non consapevolezza della limitazione umana.
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Certo,l'ideale sarebbe di trasformare i dolori in grandi opere
dell'ingegno, ma ciò non è dato a tutti dalla natura, dal signor caso15,e
come esempi si fa ricorso al Goethe che guarì da un amore infelice,
scrivendo il Werther, o a Garibaldi che supera una sventura crudele e
umiliante per il suo cuore, con la spedizione dei mille! 16 Ogni uomo ha
un lato buono,ed occorre trovarlo,non sforzandosi invece ad ingrandirne
i lati cattivi.
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L'indulgenza è altra virtù del vecchio suscitatrice di amabilità del
prossimo; le iniquità nell'uomo certo non possono approvarsi o
giustificare,ma mentre nel giovane sollevano lo sdegno,nel vecchio
ispirano la tolleranza che sta per così dire a mezzo tra la pazienza e
l'indulgenza. Indulgenti sono i vecchi sani e buoni; il perdono è una
dote dell'anziano,una dote che ci insegnò Cristo17; e l'indulgenza non è
dovuta alla debolezza dell'anziano, bensì alla acquisita esperienza degli
uomini e delle cose, che ci fa simpatici a tutti,perchè tutti hanno qual
cosa da farsi perdonare18. Indulgenza anche nel tollerare tutte le
opinioni altrui (col limite della intangibilità dei principi dell'onestà e
della dignità umana), da qualsiasi parte provengano, da sinistra, da
destra e anche dal centro, c'è posto per tutti che dobbiamo vivere gli uni
accanto agli altri.
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E' il caso di sottolineare fin d'ora (torneremo su ciò nella parte II del
15 Come laicamente chiama Bobbio la provvidenza divina.
16 Gli esempi sono di Mantegazza,op.cit., cap.VII,pag.2,dedicato alla pazienza.
17 Che per questo solo meriterebbe il nome di Dio. Frra le tante virtù che i cristiani hanno avuto in dono dal Creatore,la più b ella è la
misericordia,che perde il suo misticismo semantico ridotta in lingua povera,proprio in infinita indulgenza.
18 Così testualmente Mantegazza,op.cit.,pag.5. Quanto è viva la descrizione di BOBBIO,op.cit.,pag.5 dei suoi colloqui con gli studenti,e degli
incontri coi vecchi suoi allievi, e della gioia che gli procuravano.
nostro discorso) che la indulgenza cresce proprio con gli anni,e per
converso la severità nei confronti dei nostri figli va scemando
gradualmente nel numero di essi, fino a giungere all'indulgenza con
l'ultimo, con quello (l'avv. Alberto) che mia Madre chiamò
sempre,malgrado il crescere degli anni, con tanta tenerezza: 'u
figghiolu!
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“Non ultima gioia della vecchiezza è la rispettabilità che la circonda”il
vecchio ha acquistato di regola per la lunga pratica di lavoro e di opere
una certa superiorità; per questo è frequente chiamarlo maestro(mon
cher maitre dicono i francesi), e maestro non si può essere quasi mai se
non con i capelli bianchi, dopo le fatiche della attività,di uno stile di
vita che lo fanno riposare contento di sé e dei suoi discepoli,scolari
direi,che lo circondano e nella maggioranza lo ammirano (salvi casi di
ingratitudine) e nei quali egli ha versato tanti beni di cultura, tanti
esempi di vita.
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Nella scuola e nell'officina il maestro è contemporaneamente: padre e
madre,genitore duplice e sempre legittimo. Consentitemi che io con
gratitudine ed immutato affetto ricordi qui,accanto al mio padre naturale
l'avv.Giuseppe, il mio padre spirituale, Salvatore Pugliatti,fondatore
della scuola giuridica messinese, che mi aprì le porte alla mia vita
accademica (nella quale, egli diceva, quando tutto sembra buio,
improvvisamente si apre uno spiraglio), e quando con l'umiltà del
grande qui a Reggio nel suo canto del cigno, a un convegno giuridico
sulla famiglia, tenne ad affermare: io non sono maestro a nessuno,è solo
una coincidenza felice il mio incontro con quelli che si dicono miei
allievi e che oggi hanno superato il c.d.maestro). Quale esempio di vita
felice nella umiltà di quel padre spirituale, che richiama l'orgoglio del
padre naturale che, guardando i propri figli,dice con intima
compiacenza:”io sono stato il loro maestro”!
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Certo, un quadro come quello fin qui tracciato potrebbe indurre
qualcuno a dire che si tratta di un disegno ideale, di un tipo arcadico di
vecchio non riscontrabile nella nostra realtà, ma, a parte che l'etica,la
psicologia,la sociologia, il diritto, valgono a mostrarne trattarsi di un
modello reale e a smentire una critica immaginata del genere, sta a
conferma la storia che già ha trovato segnalazioni decisive fin
dall'epoca del de senectute di Cicerone (44 a.Ch.)19e via via nelle
epoche successive in nomi ed età significativi. Qualche esempio storico:

Platone morì a 81 anni scrivendo; Isocrate dice di aver scritto il
Panatenaico in cui celebra le glorie di Atene e la supremazia sulle altre
città greche a 94 anni, vivendo poi 5 anni ancora; il suo maestro Gorgia
di Lentini, retore e sofista compì 107 anni, e non smise mai nè di
studiare,nè di lavorare, e a chi gli chiedeva perchè voleva così a lungo
rimanere in vita rispondeva:”non ho rimprovero alcuno da muovere alla
vecchiezza”; bella risposta degna di un uomo colto20
E,per aggiornare le esperienze: Tiziano, che a 99 anni dipinge ancora
quadri stupendi; Michelangelo, ottuagenario, che, fino alla morte merita il
battesimo di divino; Lesage che termina il suo immortale Gil Blas a 67
anni; La Fontaine che a 60 anni pubblica la seconda raccolta delle sue
19 Su queste opere e sul giudizio non troppo favorevole cfr.BOBBIO,op.cit., pag23 s.
20 Come scrive Cicerone,De senectute,n.13 (pag.143 della edizione tredicesima del marzo 2005,bur,pag.143,che qualifica stolti coloro che
addossano i propri vizi e la loro colpa alla vecchiezza, e cita l'esempio di Quinto Ennio, uno dei massimi poeti romani dell'età arcaica autore di
tragedie,celebre per gli annales,poema epico in esametri in cui veniva narrata la storia di Roma, nei quali paragonava la sua vecchiezza a quella di
un cavallo forte e vittorioso che spesso nell'ultimo tratto vinse ad Olimpia,adesso sfinito dagli anni riposa”. Ennio che a 70 anni portava con sè i
due pesi che si ritengono i maggiori:la povertà e la vecchiezza, da sembrare quasi compiacersi di essi.
favole; Goethe,olimpico sempre, anche dopo gli 80 anni; e quel vulcano di
arguzie e di spirito che è Voltaire,il cui ingegno non invecchiò mai; e
Humboldt che vicino ai 90 anni scrive il quarto volume del suo Cosmos;
Fontenelle e Chevreul,centenari e non mai imbecilli; Duvermey,
l'anatomico che ad 80 anni si fa applaudire all'Accademia di medicina,
come oratore potente; e la Sand che nei suoi ultimi scritti dopo i 70 anni
non mostra alcune fiacchezza nel suo poderoso ingegno di scrittrice; e
Palmerston e Gladstone che governano l'Inghilterra e oltre mezzo mondo
civile,a più di 80 anni,e tanti altri, che nell'estrema età della vita,
continuano a pensare altamente e a fare con energia21
Quanto precede è la migliore smentita alla credenza che il vecchio sia
debole anche nel pensiero, come lo è nella corsa e al salto, e appare
pessimista la descrizione di Lucrezio, di un vecchio decrepito, non certo
però fisiologico, quando scrive:
”” Post ubi jam validis quassatum viribus oevi
Corpus et obtusis ceciderunt viribus artus,
Claudicati ingenium, delirat lingua que,mensque:
Omnia deficiunt,atque uno tempore desunt””22
E si è indotti ad opporre il detto di Chilone:”optabilem esse senectutem
Juvenilem,/molestam vero juventutem senilem”, detto che va poco lontano
da Seneca che così si esprimeva:”iucundissima est aetas devexa,iam non
tamen praeceps”; oppure opporre i luoghi biblici di esaltazione della
vecchiaia:l'Ecclesiaste:”quam speciosum caniciei iudicium.Quam speciosa
veteranis sapientia et gloriosus intellectus et consilium. Corona senum
21 Mantegazza,op. cit., cap.IV,pag.2,intitolato suggestivamente “il pensiero nella vecchiaia”.
22 De natura rerum,lib.III,così tradotto da Rapisardi:”Ma allor che il corpo de l'etade affranto/ perde il forte vigore e illanguidite/ vacillano le
membra,il senno zoppica,/intartaglia la lingua, si fa labile/ la memoria,e così tutte ad un'ora sceman le forze e mancano”.
multa peritia et gloria illorum timor Dei”; il Levitico che insegna di alzarsi
davanti al vecchio e di inchinarsi reverenti dinnanzi a lui:”coram cano
capite consurge et honora personam senis”: i libri di Giobbe:”in antiqiuis
est sapientia ed in multo tempore prudentia”; Corona dignitatis
senectus,quae in viis iustitiae reperitur” (proverbi);dignitas senum filii
filiorum dignitas senum canices”(proverbi); corona senum filii filiorum
ginitas senum canices”(proverbi)23.
Parte seconda
Una categoria di anziani è quella dei nonni, e in questo ulteriore sviluppo
del nostro discorso di essi ci occuperemo,facendo esperienza non solo de
domo mea (ho sei nipoti di tutte le età da 10 anni a 25,laureati e non), ma
anche di quella esperienza più concreta di ogni altra che si pone accanto a
quella filosofica, e comune, (che ha dato base alla prima parte): la
esperienza giuridica.
Anche in questo ambito la storia, più precisamente quella positiva, dello
sviluppo cioè del c.d. diritto dei nonni, può insegnarci tante cose,ed io
sono grato alle indagini di mia figlia Francesca,docente alla Università di
Messina, che in vari scritti mi ha offerto un valido aiuto, alleggerendomi la
fatica, e consentendomi rimandi ed utilizzi approfonditi e scientificamente
utili. Va qui ricordato l'insegnamento della Retorica di Aristotele pag.
Intanto va sottolineato,anche qui in premessa, che questa parte della nostra
chiacchierata induce a soffermare la attenzione sulla relazione dell'anziano
23 E di fronte a tanta sapienza mi aiuta l'umorismo,che è il bvsale della vita, di Campanile:”questi vechi mi hanno sempre meravigliato.Ma come
mai sono riusciti a passare in mezzo a tanti pericoli, arrivando sanik e salvi alla più tarda età ome hanno fatto a non finire soto un automobile;
come hanno potuto superare le malattie mortali come hanno potuto evitare una tegola,un'aggressione,uno scontro in ferrovia, un naufragio,un
fulmine, una caduta,un colpo di rivoltella?...Veramente questi vecchi debbono essere protetti dal demonio! Alcuni ancora osano traversare3 la
strada lentamente; ma sono matti?”campanile,opere , aq cura di Del Buono Bompiani,Milano,1989,II,pag.1470-71.
nonno (o nonna) coi figli, coi nipoti, e con la società in generale,
consentendo un completamento essenziale al nostro discorso complessivo
sul tema. La società umana, nei confronti di questa categoria di anziani, ha
manifestato fin dall'inizio un riconoscimento etico, prima ancora di quello
strettamente giuridico anche dopo la novella 2006 modificativa del 155
cc.1°c. Espressione di questo riconoscimento si rinviene nella particolare
natura dell'affetto dei nonni nei confronti dei nipoti. E' certo un affetto
diverso da quello dei genitori, è un affetto allo stato puro, depurato di
regola dalla responsabilità diretta, come quella che incombe sui genitori,
intriso di compiacenze, di orgoglio, ma anche di preoccupazioni e di
dispiaceri.
Una breve storia della evoluzione di questo diritto mostra alcuni pregi, ma
anche alcuni difetti, in interventi significativi dei giudici, che,in assenza di
una apposita disciplina legislativa, diversamente da altri ordinamenti 24, nei
profili assiologici evidenziano spesso la difficoltà del contemperamento
degli interessi (egoistici) del nonno, con quelli non solo dei nipoti,ma
ancor prima dei genitori,e talora di altri parenti di questi.
Emergerà,fra l'altro, quanto l'ordinamento attuale faccia affidamento per
varie ragioni sulla attività partecipativa dei nonni, non solo nei momenti di
crisi
della
famiglia,(separazione,divorzio),
ma
anche
nell'attività
fisiologica di essa,il che attraverso l'esperienza giuridica più concreta delle
altre consentirà di chiudere il nostro discorso con quella nota di ottimismo
che lo ha fondato fin dalle prime battute.
24 Ad esempio francese, art.371/4 code civil,novellato da L.305/02:”l'enfant a le droit d'entretenir des rélations personelles avec ses
ascendants.Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.Si tel est l'intéret de l'enfant, le juge aux affaires fmiliales fixe les modalités
des rélations entre l'enfant et un tiers, parent ou non”
Accanto ad interventi della magistratura che, su un piano generale, verso
la metà del 900 rivelano un ampio respiro sui sentimenti e gli affetti
derivanti dai più stretti vincoli di sangue aventi una indubbia influenza
positiva sull'armonica ed equilibrata crescita psicologica dei bambini,così
agevolando la frequentazione dei figli con i parenti più stretti, e tendendo
ad eliminarne divieti e ostacoli25, si pongono,sempre su quel piano, quelle
decisioni che affermano non potersi lasciare privi di tutela quei vincoli
derivanti dalla tradizione familiare che trova riconoscimento anche nella
Carta costituzionale (all'art.29), e su piano assiologico privilegiano, anche
nel conflitto sentimentale, l'interesse del minore. E' l'interesse del minore
ad intrattenere significativi rapporti con i propri ascendenti, onde
consentire un corretto ed armonico sviluppo della sua personalità, nel più
ampio quadro del di lui interesse, che deve essere realizzato dai genitori,
senza che eventuali crisi possano menomare la di lui aspirazione ad una
esistenza piena, serena ed equilibrata26.
Va qui segnalata una recente decisione27 che riaffermando il diritto dei
nipoti a frequentare i nonni, soprattuto quando hanno con gli stessi
“relazioni significative”,ha avuto modo di sottolineare che il bagaglio di
memoria e di affetto di cui i nonni sono portatori va preservato,valorizzato
e distinto da quello genitoriale, anche in situazioni di particolare
difficoltà28,ricorrendo all'ausilio di personale specializzato, per il
25 Pensiamo alla sentenza n.9606/1998 del Supremo Collegio ,ed a quella più recente del Trib.di Bari del 27.1.2009, in Giur.barese,it 2009, che fa
riferimento alla moderna psicologia dell'infanzia per iminori,assicurando loro un momento distensivo e rassicurante, caratterizzato da prevalente
indulgenza e tenerezza.
26 Così ordinanza del Trib.di Napoli, 1.2.2007,in Altalex,n.2490 dell'8/5 2009.
27 Della Corte di Appello di Milano,11 febbraio 2008,n.539/2007, pubblicata su FD, 2008, n.4, con nota di F.PANUCCIO,Rapporti significativi e
presenza affettiva dei nonni,pp.357-361
28 Nella specie i nonni erano guidati da un forte risentimento per essere stati messi da parte,il che impedito loro di riflettere sulle proprie modalità
educative nei confronti dei bambini che hanno cresciuto come figli loro, non sono stati in grado di elaborare il grande dolore per la separazione
dei nipoti,e lo hanno proiettato in modo persecutorio all'esterno,vivendo questa situazione di distacco come un torto personale subìto.La
situazione ha confermato la decisione di primo grado quanto alla imposizione di vincoli ben definiti perché ai minori siano assicurate condizioni
di stabilità e di sicurezza attraverso la realizzazione di un progetto indicato dal decreto impugnato,con la possibilità di una maggiore apertura ove
superamento di situazioni di disagio sempre nell'interesse dei minori.
Da queste generali premesse attinge la problematica del rapporto coi
nonni, e dei diritti che ad essi possano spettare, specie in casi particolari.
a) A questa problematica si ascrivono, agli inizi, prese di posizione
negative con varie motivazioni circa la sussistenza di tali diritti. Si osserva
che la nostra società non va spesso nel senso della rivalutazione
dell'anziano, ( e quindi del nonno), visto, sulla base dei pregiudizi che
abbiamo combattuto nella prima parte di questo discorso, come una figura
ingombrante, talvolta da sopportare29. Il nostro ordinamento inserisce, è
vero, questa figura nell'ambito della parentela, sulla base del dato
legislativo rappresentato dall'art.74 cc., nella categoria dei vincoli familiari
riconosciuti ex lege. Tuttavia ciò non comporta, diversamente dal vincolo
coniugale, necessariamente l'attribuzione di poteri e doveri per coloro tra i
quali questi vincoli intercorrono; il che significa, in altre parole,
stravolgere il contenuto dell'art.155 cc. che è dettato esclusivamente
nell'interesse del minore, non già nell'interesse dei soggetti cui il minore ha
diritto di rapportarsi30. Così si spiegano quelle decisioni negative per i
nonni, cui abbiamo sopra accennato.
Tuttavia, la chiave di lettura
costituzionale ex art.29 va completata con quell'interesse del minore
all'interno del nucleo familiare allargato,in cui la figura dei nonni assume
rilievo, proprio per il valore sostanziale del rapporto (memoria,ruolo
educativo,slancio dinamico,tutte qualità che sono emerse nella prima
parte) di cui fu primo paladino,un veggente giuridico, il Prof.Sacco, fin dal
i nonni dimostrassero di avere acquisito una maggiore consapevolezza delle necessità dei nipoti, abbandonando rivendicazioni e ripicche
personali.
29 Inizia qui il già rilevato ausilio che per lo sviluppo del nostro discorso deriva dai lavori di Francesca Panuccio Dattola, Il diritto dei nonni, in
Riuv.Iustitia,2006, pagg.1-11,e, della stessa A,,Rapporti significativi e presenza affettiva dei nonni. in Famiglia e diritto,2008,n.4 pagg.357-361.
30 Così quasi testualmente Ord.Trib. Napoli cit., pag.3
lontano 1972
31
. Si tratta di persone che hanno rapporti significativi in un
legame ricambiato con i minori, espressione generica utilizzata soprattutto,
come è stato notato in materia di adozione (art.1 L.1938/184) per escludere
lo stato di abbandono32, e che può valere a significare che “fra le offerte di
solidarietà solo le più importanti consentirebbero al minore di conservare
le sue radici, e di sviluppare per una crescita psicologica armonica un
attaccamento profondo in un legame ricambiato, con una fgura di
riferimento”33
b) Può essere interessante ricordare come, in un recente progetto di legge,
presentato il 24.7.2003,n.2435, nella XV legislatura, a proposito del diritto
di visita dei nonni, è riconosciuto che questi sono le uniche persone che,
specie in alcune ore della giornata, hanno tempo per occuparsi
concretamente dei minori, svolgendo nei loro confronti un ruolo educativo,
paragonabile a quello dei genitori, e, in assenza degli stessi 34, specie con
riferimento alle nostre realtà locali, come è stato giustamente notato35
Aristotele ha insegnato quanto sia importante nel ragionamento giuridico
considerare la natura dell'uditorio,nella specie collettivo, ed ha spesso
avvertito che non deve sbagliarsi circa il destinatario del discorso. Questa
regola vogliamo ora direttamente applicare: la considerazione di un
uditorio differenziato, come il vostro, in cui il discorso tecnico giuridico è
difficilmente apprezzabile da molti di voi, impone di lasciare da canto
problemi di teoria generale del diritto, come quello se spetta ai nonni un
31 Considerazioni generali.Per un concetto più vasto di rapporto familiare,in AA.VV:,La riforma del diritto di famiglia,atti del II convegno della
fondazione Cini 1.12 1972,Padova 1972,pagg.212 ss.
32 Un richiamo a questo aspetto in Cass.,9.4.1997,n.3083.
33 Citazioni in F.Panuccio,pag.3,nt.9 e 10.
34 Espressione mutuata dalla sent.Trib.Napoli,18/6 1990,in dir,pers.e fam.,1990,pag.624,
35 PANUCCIO F:,op. Cit.p.3 che accenna alle pesanti responsabilità che possono insorgere in una famiglia:gravidanze indesiderate, situazioni
difficili legate alla tossicodipendenza,o all'alcoolismo, per cui i nonni restano punti di riferimento equilibrati e modelli educativi validi e stabili
non solo dal punto di vista affettivo.
vero e proprio diritto soggettivo, di visita del minore,o piuttosto un
interesse legittimo, oppure se la tutela ai nonni per assicurare lo sviluppo
della personalità del minore è solo indiretta, e consista nella possibilità di
suscitare un controllo giudiziario sull'esercizio della potestà dei genitori, i
quali non possono senza un motivo plausibile vietare i rapporti dei figli
con i parenti più stretti36;il che vuol dire richiedere l'accertamento
giudiziario del diritto ad avere un rapporto significativo e continuativo
con i nipoti37. Ed anche profili di stretta tecnica processuale, quelli cioè
relativi agli strumenti giuridici di tutela del diritto di visita degli avi,
specie nell'ambito della crisi coniugale, vanno per così dire, a fortiori
accantonati.
La scelta dell'ulteriore sviluppo del nostro discorso è dunque quella di
offrirvi una casistica quanto più significativa è possibile che vi renda edotti
del c.d. Diritto fatto dai giudici in materia di casi in cui il conflitto esplode
e che evidenzino anche la incidenza dell'egoismo, delle storture affettive,
della malafede, della ripicca, riversando spesso le conseguenze del
malanimo per un matrimonio fallito sui parenti dell'altro coniuge, sui
nonni, dimenticando i diritti del minore.
a) Intanto, va detto che la giurisprudenza, dando rilievo alla relazion
affettiva tra nonni e nipoti,ha riconosciuto l'esistenza, in capo ai primi di
un diritto di visita, sul quale nulla dice espressamente la normativa, e che è
quindi frutto del diritto vivente.
E' questo il primo tema, con tutte le articolazioni e le sfaccettature con cui
36 Così Casss., n.3904/57; Cass., 1115/81.
37 Qualche autore ha sostituito la qualifica” significativo” del rapporto, con quella “affettivo” è M.Bianca,Il diritto del minore a conservare rapporti
significativi con gli ascendenti,in Riv.dir. Civ.,2006,pag.171.
si è concretizzato nelle singole vicende.
b) Altro tema è quello dei nonni quali figure educative.
Cominciamo dal primo:il diritto di visita. Dicevamo è riconosciuto questo
diritto ai nonni; ai tecnici lasciamo il discorso se si tratta di un vero e
proprio diritto soggettivo38,o di un interesse legittimo, per soffermarci sulla
prima affermazione che, riconoscendosi ai sentimenti affettivi di un
minore, collegati ai più stretti vincoli di sangue,hanno una notevole
rilevanza positiva ai fini di una armonica crescita psicologica e culturale
del minore stesso, l'interesse dei nonni a visitare il nipote, trova
riconoscimento e tutela ogniqualvolta coincide con l'interesse dei nipoti ad
instaurare e mantenere costanti, regolari e congrui rapporti con i propri
congiunti, diversi dai genitori. Siccché, quando, come nel caso
presentatosi, la zia materna, tutrice ed affidataria dei minori orfani, pur non
opponendosi al diritto di visita dei nonni
paterni, aveva dissapori e
contrasti economici con questi, i quali avevano cercato di screditare la zia
agli occhi dei minori, questi ultimi, legatissimi sin dalla nascita alla zia,per
tale ostilità dei nonni e per il tentativo di coinvolgerli, erano rimasti
gravemente turbati, al punto di mal tollerare i contatti con i genitori del
padre defunto, il diritto di visita fu negato. Ciò perchè un tale diritto è
condizionato dalla sua eventuale ricaduta nella sfera esistenziale dei
minori39.
--Bisognerà quindi valutare con attenzione le situazioni concrete, e per ciò
è stato negato il diritto di visita alla nonna paterna, in considerazione della
38 Negativo Trib.min.Messina,decr.19.3.2001,DFP:,2001,1522-1523; Trib.Min.L'Aquila,13.2.1998,GC:,1999,I,290
39 Trib.minori di Bari,10.1.1991,GM., con nota di Manera.
legittimità del comportamento della nuora (madre vedova) contro la quale
la suocera nutriva una animosità tale da produrre negative conseguenze
psicologiche sul minore40. Per ciò,in presenza di qualsiasi circostanza tale
da nuocere ai bambini, i nonni non potranno esercitare il loro diritto di
visita41.
--Così, nel caso prima ricordato da una decisione del Tribunale di Messina,
risulta quale rilievo abbia la situazione dei minori nei rapporti coi
ricorrenti (zia materna che aveva sposato il cognato,ed alla morte di questo
era stata nominata tutrice ed affidataria degli orfani); dal consultorio
familiare era risultato un dato non vero,e cioè l'entusiasmo dei minori, i
quali però,sentiti direttamente,riferivano che la zia li accompagnava dai
nonni ogni quindici giorni,e, appena arrivati, questi li cambiavano d'abito e
il nonno gridava sempre; la nonna diceva che se non andavano a trovarla,
ella li avrebbe presi con la forza. I minori così subivano una sorta di
sindrome da accerchiamento ; essi avvertivano l'ostitilità nutrita verso la
figura che assicurava loro affetto e protezione e si trovavano quindi
obbligati ad una scelta campo.
--(La tutela di questo diritto è assicurata da rimedi tecnici, sui quali
sorvoliamo42).
--Un particolare aspetto della casistica che andiamo sviluppando concerne
i diritti dei nonni nella separazione43, tema legato al diritto di visita ed
40 Trib.Torino,11.5.1989,in G.I.,I,2,234.
41 Particolare il caso di un infante deprivato ed adultomorfo perchè abbandonato per gravissime deficienze della famiglia e dei parenti di sangue,
dato in affidamento eterofamiliare a famiglia idonea che lo assiste e lo cura proficuamente, rispetto al quale è stato riconosciuto il diritto di quei
prossimi parenti di sangue(nonna e zio)per il vincolo di sangue, con particolari cautele:di carattere solo socioaffettivo e non formale, e controllo
del servizio sociale (Trib.Min.Roma,16.1.1999,DFP,2000,144)
42 Art.700 cpc.per l'inibitoria e 2043 e 2059 di carattere risarcitorio,ove si siano già verificati danni esistenziali nella sfera dei soggetti
coinvolti:inonni e i nipoti. Tralasciamo anche i problemi processuali connessi: quali della legittimazione ad agire; della possibilità di intervento in
giudizio dei nonni,su cui Trib.Firenze 12.4.06,in Resp.civ.avv.,i Lex form iit.pp.2 ss; la strada petr rendere effettivo l'obbligo gravante sui genitori
di consentire il contatto con i nonni,indicata dalla giurisprudenza negli artt.333 e 336 c. Su ciò vedi BILOTTA,diritti e doveri dei nonni,nello
scritto dedicato a Rodolfo Sacco,pagg.12-14.
43 Anche se la legge tace in proposito,la giurisprudenza ha riconosciuto che in tema di provvedimenti connessi con la separazione in tema di
all'affidamento (cc.155,6° co. cc.);
nella situazione di conflitto,quale è quella cui dà luogo la separazione dei
coniugi,il legislatore ha cura di salvaguardare la posizione dei minori: si è
così disposto l'allontanamento immediato della prole dal genitore cui era
stata affidata con provvedimento presidenziale ex art.710 cpc., e la sua
collocazione ed affidamento alla nonna materna che, per i minori, fin dalla
nascita, ha costituito un fondamentale costante referente pedagogico ed
affettivo44.
Si vuole così in sostanza evitare ai minori un brusco cambiamento
delle loro abitudini di vita, salvaguardando il loro rapporto con
entrambe le figure parentali45: non interrompere il rapporto affettivo
instauratosi tra una minore e la nonna paterna che la ha accudita
con continuità, sicché il giudice che si pronunzia sulla separazione
può disporne l'affidamento a quest'ultima. Con uno slancio di
erudizione, si è scritto che il ruolo dei nonni nella procedura di
separazione è spesso quello di salvaguardare i minori da una
affidamento,non possono ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le radici nella tradizione familiare, la quale trova il suo riconoscimento
anche nella costituzione (art.29),laddove invece anche un tale tipo di provvedimenti deve risultare sempre e solo ispirato al precipuo interesse del
minore Cass,25.9.1998,n.9606,GC:,1998,I,3069. In dottrina per un riferimento alla disciplina costituzionale e a una serie di norme ordinarie che
ai valori costituzionali in materia si richiamano:PANUCCIO F:,il diritto dei nonni cit., pag.2 ss.
44 Trib.Minori di Trento, 18.2.1983,DFP:,1994,206 con nota di Nappi.
45 Trib.Napoli,3.4.1966,Gi., 1996,I,2,640
specie di guerra dei Roses che si innesca tra i coniugi in rotta 46
Nell'ipotesi di separazione personale si è ritenuto ricorrere i gravi motivi
per assegnare (ex artt.708 cpc.e 155 6° co cc.) la prole a soggetti diversi
dai genitori (nella specie i nonni paterni del figlio in tenerissima età)
allorchè i coniugi si accusino reciprocamente di gravi colpe non suffragate
da alcuna prova, e sia da presumere il consenso dei terzi affidatari (tanto
più quando la madre per ragioni di lavoro non possa accudire
personalmente alla prole, fino alle prime ore pomeridiane d'ogni giorno
lavorativo e l'ambiente socio domestico degli affidatari appaia essere più
idoneo alle esigenze psicofisiche dei figli47
Certo, i nonni non possono mai sostituirsi del tutto ai genitori, sia in
ipotesi di affidamento ad essi, sia volontario, sia giudiziario; la
provvisorietà di tale affidamento fa si che tutte le prerogative genitoriali,
patrimoniali,e non, restino intatte48
-- Che succede, estintasi la procedura di separazione? I nonni mantengono
integro il loro diritto di frequentare i nipoti, a prescindere dal rapporto che
li lega al genitore affidatario; qualsiasi tentativo di impedire che ciò
avvenga è illecito,in quanto può essere compromesso il benessere della
46 La Frase è di BILOTTA,op. cit. pag.15. Avverte l' A.che il giurista non può limitarsi a constatare l'esistenza di una lacuna legislativa; dovrebbe
piuttosto valorizzare concretamente il ruolo delle figure di riferimento per il bambino sul piano affettivo, per consentirgli di fronteggiare nel
miglior modo possibiile il trauma della separazione.
47 Trib.Vigevano,18.12.1990,DFP.,1992,207 con nota di Colucci
48 Anche in caso di assegnazione della casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli,costituendo una misura di garanzia e di protezione che i
figli restino a vivere presso i nonni, trattandosi di una misura di esercizio dell'affidamento, caratterizzata dalla provvisorietà,con la conseguenza
che non può negare o comprimere la posizione del genitore affidatario,con i relativi poteri,doveri e responsabilità (Cass.,17.9.1992,n.10659). Si
verificano peraltro casi in cui è disposta una stabile convivenza tra nonni e nipoti, per agevolare l'esercizio dell'affidamento congiunto dei figli ai
genitori separati, ad es. per quanto concerne il regime del diritto di mantenimento in questo caso (Cass.17.7.1997, n.6557). Una tale evenienza per
il clima di conflittualità che caratterizza la separazione, inevitabilmente coinvolgente anche i nonni, può essere fonte di disagio per i minori.
Ipotesi di affidamento congiunto ai genitori separati,ma con residenza presso i nonni materni, col rischio di atteggiamento svalutativo della madre
(peraltro tossico dipendente) da superare nell'interesse del minore, che ha difficoltà per tali motivi a idealizzare la madre e ne ha comunque
ridotta la tensione affettiva; per tali ragioni di rischio deve essere delimitata, e nel contempo promossa, la potestà della madre,per incentivare una
percezione meno confusa e contraddittoria da parte del bambino (Trib.Min.Perugia,21.3.1997,RGUA,1997,721)
prole49
-- Infine il diritto dei nonni quanto alla visita dei nipoti non è considerato
disponibile, sicché,a sensi dell'art.1966 cc., sarebbe nulla qualsiasi
transazione in materia50
b) Solo un accenno all'altro tema: i nonni quali figure educative.
Ha scritto Sacco, quasi di profetico spirito dotato, fin dal 197251, che”
diritti-poteri spettano al nonno, in una società dove il nonno si dedica alla
custodia del nipote,in misura che tende a crescere con la diffusione del
lavoro femminile”. In una società in cui sempre con meno frequenza uno
dei due genitori può rimanere in casa ad accudire la prole, i nonni
rappresentano un'ottima alternativa alla baby sitter, costano di meno e sono
quasi sempre più affidabili52. Ciò presenta il rischio che il tempo trascorso
coi nonni e quello coi genitori siano squilibrati, venendo completamente
meno la funzione educativa dei genitori. Di ciò ex art.333 cc. deve tener
conto il giudice quando accolga la domanda dei nonni di visitare i
nipoti,nonostante la contrarietà dei genitori. Sicché, anche se il divieto dei
genitori di frequentare i nonni è potenzialmente pregiudizievole per i
minori,e tuttavia va disposta la possibilità di visita (ex art.333), il giudice
deve essere particolarmente attento ad evitare quel rischio, stabilendo
frequenza e modalità delle visite; deve badare a non compromettere
49 Trib.Catania,7.1.1990.DFP:1991,652che ha previsto per tale ipotesi la possibilità di rivolgersi al tribunale ordinario (non minorile)per la tutela del
diritto di visita dei nonni,e ciò”nel preminente interesse della prole stessa, tenuto conto del potenziale non trascurabile pregiudizio derivante ai
minori dal divieto, non sorretto da adeguate cause ostative,di relazioni affettive intrafamiliari, conformi ai principi etici del nostro ordinamento e
del nostro costume, nonché altamente benefiche per la personalkità minorile,ove mantenute in termini di durata tali da non compromettere la
funzione educativa spettante al genitore”.
50 Trib.Napoli,18.6.1990,GM,1991,15.
51 op. cit.,pag.212.
52 Così, testualmente: BILOTTA,op.cit., pag.18, allievo almeno spiritualmente del Maestro.
l'assoluta prevalenza della funzione educativa propria del genitore 53.
Questa funzione, anche in relazione alle scelte educative, deve essere
preservata dall'esercizio diretto o indiretto dei nonni, dalle pressioni
psicologiche sui minori, proponendosi nei loro confronti soltanto come
punto di riferimento affettivo54.
Addirittura a carico dei nonni potrà persino configurarsi una responsabilità
civile, ove dal loro comportamento derivino danni ai nipoti o ai genitori di
questi55.L'ingiustizia del danno deriva dal fatto che i genitori non hanno
solo il dovere di educare i figli, ma anche il diritto di farlo; come i minori
hanno il diritto ad una famiglia ( meglio lo si vedrà fra poco in tema di
adozione) e a vivere in una realtà famigliare serena che nessuno può
alterare. I danni possono essere di varia natura e sono connessi alla
importanza per l'evoluzione psicologica del minore della figura educativa;
potrebbero avvertirsi disagi di carattere psicologtico, con
una
progressiva somatizzazione, e conseguente insorgere di un danno fisico.
Cioè, in altre parole, i minori potrebbero subire una alterazione degli
equilibri esistenziali del loro nucleo famigliare, e risentire solo un disagio
psicologico, ma potrebbero anche subire un danno di carattere biologico
di natura psichica. Occorre stabilire ad es.con una consulenza se ciò che
oggti è soltanto stress si possa trasformare un giorno in vera e propria
patologia, nel qual caso l'ammonare del danno dovrà tener conto anche
degli eventuali danni futuri. Non è escluso in casi del genere che si
possano avere anche danni patrimoniali, ad es. nel caso in cui il minore
debba sottoporsi a visite mediche;
il costo delle stesse dovrà essere
53 Cass., 24.2.1981,n.1115,FI:, 1982,I, 1144,con nota di Jannarelli, e in GC:, 1982,I,742 con nota di Dogliotti.
54 Così Trib. Min. Messina, decr.19.3.2001 cit.
55 Sui quali condividiamo l'analisi di BILOTTA,op. Cit., pag.20.
sostenuto da chi ha creato questa situazione di disagio psicologico56
c) I nonni e l'adozione. Altra problematica incidente sulle posizioni dei
nonni deriva dall'interesse del minore con riguardo alla adozione.
Partendo dal rilievo che il minore ha il diritto ad avere una famiglia, che lo
accudisca dal punto di vista sia materiale, sia psicologico, la
giurisprudenza sottolinea che non basta la astratta disponibilità dei nonni
ad aver cura dei nipoti per impedire che questi ultimi siano dichiarati
adottabili57;
ciò comporta che
occorre conciliare il rapporto tra i due interessi:
quello del minore a restare nella famiglia di origine, e quello nascente dal
la necessità di un'assistenza tale da assicurargli uno sviluppo fisio psichico
armonico. La giurisprudenza ha chiarito questo rapporto, nel senso che il
diritto del minore a restare nella propria famiglia presuppone che
l'assistenza da parte dei genitori o dalle figure parentela sostitutive,in
quanto priva del sostegno affettivo, psicologico e materiale di cui ha
bisogno non sia di per sé tale da incidere
in modo grave sulla sua
personalità, così da compromettere lo sviluppo armonico58
56 Come nel caso deciso dall'App.Napoli,decr.5.12.1996,R$FI.,1998,famiglia in genere n.25.
57 Cass., 30.11.1974,n.3420. (malgrado la dichiarazione di disponibilità dei nonni,in condizioni tuttavia da non assicurare al minore una adeguata
educazione che gli sarebbe assicurata da una famiglia adottiva;i nonni erano malati, non più giovani,e scarsamente disponibili in concreto coi loro
quattro figli. Si ha nei giudici una certa sfiducia per l'età dei nonni, per la difficoltà di dialogo con le nuove generazioni, e per la sostanziale
incapacità dimostrata nella educazione dei propri figli. Per decidere positivamente occorre verificare: a) l'idoneità dei parenti con riguardo agli
elementi di cui sopra; b) accertare l'eventuale danno che potrebbe derivare al minore dal distacco da una famiglia cui sia stato affidato in data
successiva al decreto di dichiarazione dello stato di adottabilità, c)comparare la validità educativa della famiglia degli a ffidatari e di quella dei
parenti, tenendo conto che permangano rapporti col genitore, persona moralmente inidonea (così sent.sopra citata).
58 Cass.,9.4.1997,n.3083; Trib.Min.Roma,6.2.1984,DFP:,1984,638; Trib.Roma,13.12.1983,ND:,1984,493,secondo cui, in definitiva non basta un
minimum di assistenza fisica e morale,ma occorre che la famiglia di sangue offra sufficienti garanzie di idoneità.
E' istruttivo il caso di Valerio (riportato da BILLOTTA,op. Cit., pag.22) di 2 anni e mezzo,figlio di un tossico dipendente di cui era stato
dichiarato lo stato di adottabilità. Nonostante i nonni reclamassero l'affidamento del bambino, gli stessi non sono stati considerati idonei ad
allevarlo, in quanto non solo malati e che avevano da pensare ad altri 4 figli tutti tossicodipendenti. Dopo la dichiarazione dello stato di
adottabilità,i nonni si oppongono al provvedimento; il tribunale conferma, per la ragione che l'opposizione e la richiesta di allevare il bambino
siano state ispirate dal timore di apparire agli occhi della gente arrendevoli nella perdita dei loro diritti sulla prole,e di essere considerati non
idonei all'allevamento del nipote per i disastrosi risultati dell'allevamento dei propri figli (su sette, 4 tossico
dipendenti).(Trib.Min.Roma,6.2.1984,DFP.,1984,643).V.anche Trib.Roma,6.2.1984,DFP:,1984,638 (che si è preoccupato di chiarire che la
affermazione di inidoneità educativa non vuole esprimere alcun intento sanzionatorio, ma costituisce solo la constatazione obiettiva di un dato di
fatto, che l'inserimento del minore nell'abiente familiare non sarebbe il più favorevole a stimolarne e favorirne uno sviluppo fisico e psichico).
d) I nonni e la dichiarazione dello stato di abbandono.
Il fatto che vi siano delle figure di riferimento, come i nonni, può impedire
la dichiarazione dello stato di abbandono e l'apertura della procedura per
l'adozione del minore? Al quesito non può darsi una risposta generale,
positiva o negativa; occorre infatti considerare le principali ipotesi
concrete che possono ricondursi al quesito iniziale, ove, di volta in volta
vengono in rilievo preliminarmente l'interesse del minore, poi quello della
famiglia.Possono desumersi dalla prassi varie regole:
a)vale intanto il principio generale, secondo cui i nonni possono
rappresentare un supporto per il genitore in difficoltà, evitando col loro
intervento che si faccia luogo alla adozione, che è e rimane un rimedio
eccezionale, se possibile evitabile59.
b) altra regola riguarda il tempo in cui occorre accertare la situazione di
abbandono60;
c) indice dello stato di abbandono è il comportamento degli avi del minore,
i quali, in violazione di quanto stabilito in sede di affidamento, abbiano a
loro volta affidato il minore a terzi, così dimostrando di non volere o non
potere assolvere alla funzione di allevamento, educazione ed assistenza
del minore, a nulla rilevando di essere stati a ciò costretti per infermità
fisica61;
d) il tribunale per i minorenni, ogniqualvolta penda un procedimento per la
59 Cass.,21.9.2000, n.12491,FD:,2001,45, con nota di FIORAVANTI.
60 E' il momento di tale dichiarazione, con salvezza delle sole ipotesi di forza maggiore temporanea,Cass.,7.11.1983,n.65.64.La legge precisa in
proposito che, solo motivi di forza maggiore a carattere transitorio possono giustificare la carenza di assistenza ai danni del minore(l.ad art.8 1°
co; deve trattarsi di un fatto sopravvenuto ed estraneo che non può mai ravvisarsi nel modo di essere di chi è tenuto all'assolvimento del dovere
(malattia,povertà,limitatezza mentale e culturale dei genitori-Cass.,6.5.1985,n.283, non possono valere ad escludere lo stato di abbandono le
condizioni di malattia del nonno e quindi di indisponibilità di entrambi gli ascendenti a prendersi cura del minore
(Trib.Min.Palermo,9.7.1986,DFP:1986,1165).
61 Così Trib.Palermo,9.7.1986,1159.(si trattava di una bambina figlia di due tossicodipendenti dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale ed
affidata ai nonni materni, con disposizione dell'a.g.a sensi dell'art.12,4°co l.ad.)
dichiarazione di adottabilità di un minore, perchè privo di assistenz morale
e materiale, deve innanzi tutto sperimentare un'azione di recupero dei
genitori e del gruppo parentale, e solo dopo il fallimento di tale azione di
attivazione delle energie familiari legittima la rescissione definitiva ed
irreversibile dei rapporti di sangue tra il minore,coloro che lo hanno
generato, e i parenti62
e) altro problema,al quale accenniamo soltanto, è lo stabilire chi rientra
nella nozione di parenti tenuti a provvedere,di cui all'art.44 lett.c) l.ad. e
8,1° co.l.ad.63
f)Infine,
l'art.11
l.ad.
(anche
nel
nuovo
testo
introdotto
dalla
l.28.3.2001,149) prevede la immediata adottabilità se, alla morte dei
genitori mancano parenti entro il quarto grado, che abbiano rapporti
significativi col minore.
Dalla esposizione che precede emerge un risultato unitario: se ci sono
nonni o fratelli che si occupano del minore privo di assistenza dei genitori,
allora non sussiste adottabilità, perchè il minore resta in certo modo ancora
nella sua famiglia. Se invece vogliono occuparsi di lui parenti entro il terzo
grado o fino al sesto, l'ordinamento esprime per loro una sorta di
preferenza, purché, ovviamente, si prendano un impegno stabile nella
forma dell'adozione in casi particolari (art.44 l.ad.) o anche perchè la legge
non lo vieta con l'adozione legittimante64
62 Così:Cenci, op.cit.,pag.1348.
63 In senso positivo Trib.Torino,decr.30.11.1984, DFP:1985,220, che utilizza per la nozione di parenti tenuti a provvedere l'art.433 cc.;nel senso che
siano tali i parenti che hanno tenuto un rapporto significativo,affettivo col minore, su tale interpretazioner.F:PANUCCIO, Rapporti significativi e
presenza affettiva dei nonni,in FD:,n.4.2008,pagg.357 ss.
64 Così Trib.Torino decr.11.1984,DFP:,1985,220 e BILOTTA,op. Cit., pag.28.Evidentemente in tanto questa soluzione è configurabile in quanto il
minore sia dichiarato adottabile; l'art.8 della legge va quindi letto in questi termini:un minore è adottable quando non sia assistito moralmente e
materialmente da genitori,ascendenti e fratelli,per questa ragione fu dato uno stabile legame con l'adozione a favore di zii o coniugi dalla poc'anzi
ricordata decisione..
Abbiamo detto dei danni al minore e della eventuale responsabilità anche
dei nonni. Accenniamo ora, per completezza ad un capitolo della
risarcibilità dei danno non patrimoniali arrecato ai congiunti della vittima
principale che vede protagonisti proprio i nonni65
Due sono i risultati fondamentali raggiunti in proposito dalla
giurisprudenza: è configurabile un danno (non patrimoniale) in favore dei
nonni per la perdita del proprio nipote; tale danno è risarcibile purchè vi
fosse convivenza tra la vittima dell'illecito e i nonni. Infatti è escluso il
risarcimento dei danni morali per i nonni non conviventi con la vittima 66.
Alcuni problemi non sono direttamente attinenti alla specificità della
materia in discorso, e pertanto li trascuriamo (asd es.se la responsabilità
per incidente automobilistico comporti un risarcimento iure proprio anche
ai non conviventi), mentre può essere utile approfondire di che danno
stiamo parlando, e se possa configurarsi anche un danno patrimoniale. Si è
detto che spetta un danno da lucro cessante, nella peculiare ipotesi in cui il
nipote accudiva il nonno anziano e a seguito dell'evento mortale o
altamente invalidante non possa farlo più, mancando peraltro chi provveda
all'uopo67
La giurisprudenza ha anche riconosciuto il danno emergente spettante ai
nonni per un fatto illecito esofamiliare (danno cagionato ai nonni da un
terzo che aveva causato la morte di entrambi i genitori) 68.
65 Cos' imposta esattamente BILOTTA,op. cit.,pa.31 il problema della lesione esofamiliare di diritti dei nonni.
66 Cass.,sez III,23.6.1993,n.6938 AQC,1993,965: recentemente:App.Milano,12 aprile 2006,in Resp.civ.e nprev.,2006,1,1904 con nota di ROSSI (“il
danno non patrimoniale da privazione affettiva di un congiunto è configurabiole in via astratta e ipotetica, anche in capo ai nonni, dovendo il
concetto di famiglia intendersi comprensivo anche di questi ultimi,e non soltanto dei genitori e figli. Il diritto al risarcimento è subordinato
all'assolvimento, da parte della vittima, dell'onere di allegare e provare l'esistenza del pregiudizio”
67 BILOTTA,op.cit.,pag.32.
68 Cass.25.7.2002,n.10898: la sentenza appare un po' strana essa ha cassato senza rinvio la sentenza dell'appello Bologna che aveva codannato il
comune di Massa Lombarda colpevole della cattiva manutenzione della strada su cui viaggiavano le vittime,al risarcimento del danno
Da tenere presente poi quanto alla liquidazione del danno morale che la
somma sarà più elevata quanto più intenso era il legame col nipote
deceduto69
Quanto al danno esistenziale, pur mancando una giurisprudenza di
riferimento specifico ai danni, è da prevedere una valutazione caso per
caso, per stabilire quanto la perdita o la menomazione subita dal npote
abbia inciso sulla quotidianità del danno, con facili previsioni sulla
difficoltà del rigore probatorio, specie se più labili erano i rapporti tra
nonno e nipote.
Una strana decisione, che è il caso alla fine di ricordare, ha affermato che
la differenza di età fra la vittima (il genitore) e l'attore ha indotto il giudice
a negare il risarcimento, con la motivazione che è naturale che una persona
più anziana muoia prima di una più giovane; questa dovrebbe essere
stoicamente preparata a tale evenienza, e non lamentarsi se la sua vita ne è
rimasta sconvolta. A parte l'assenza di cuore nel giudicante, peccato che in
quel caso la morte non fu dovuta a cause naturali, ma alla poca
avvedutezza di un automobilista. Potrebbe ricordarsi a quel Giudice quanto
dice Bobbio70
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Resta ora,volutamente per ultimo, un tema del nostro discorso che qualche
ascoltatore attento ha potuto ritenere sia stato trascurato,ed è un tema
esistenziale di grandissimo rilievo per ciascuno di noi.
patrimoniale conseguente alla morte dei genitori per un importo pari alle somme che gli stessi avrebbero destinato al mantenimento e alla
educazione dei figli, sia come lucro cessante a favore dei figli, sia come danno emergente a favore dei nonni che si erano accollati tutte le spese
relative al mantenimento dei nipoti. La Cassazione ha escluso il danno a favore dei figli, i quali accolti dai nonni e da questi educati e istruiti sino
al 25° anno di età non avevano subito alcun danno. I danneggiati erano solo i nonni che si erano sostituiti totalmente ai genitori facendo fronte a
tutte le spese del caso.
69 T Trib.Monza,13.3.1995,ND:,1996,674 con nota di SANTARSIERE.
70 op.più volte cit., pag.161 che il filosofo del diritto è specialista di nulla,ed è quindi autorizzato ad occuparsi di tutto! O il brocardo: tot capita quot
sententiae,nella traduzione di Redenti:tutto capita nelle sentenze!!
Abbiamo detto nella parte prima che uno dei mali della vecchiaia è la
vicinanza della morte, con la relativa paura. Questo tema è trattato da
Cicerone nel de senectute secondo il mondo classico del disprezzo della
morte.Anche i giovani muoiono e poi di che preoccuparsi se l'anima
sopravvive al corpo? E retoricamente l'Arpinate aggiunge:” un albergo ci
ha dato la natura per fermarvisi, non per abitarvi. Bellissimo sarà il giorno
che partirò verso quel divino ritrovo e concilio delle anime,e mi staccherò
da questa turba e confusione”.Il positivista darwiniano Mantegazza si
libera dal pensiero della morte con uno sbrigativo:”basta non pensarci”71
perchè tormentarsi al pensiero della morte? E poi la morte non è che il
ritorno alla natura in cui confluiscono tutte le cose.
Questa ultima posizione mi porta a dire, ma con altra motivazione che per
me la vicinanza della morte (che pur ringrazio la provvidenza quanto più
sarà lunga, qualcuno disse:non è che la vecchiaia sia brutta, peccato che
dura poco) non è un problema, perchè io ho la fede,avvalorata dalla
consapevolezza del non raggiunto e del non raggiungibile, nelle due
categorie riconosciute anche dai laici72.
Non ho bisogno quindi degli altri due consigli del Mantegazza73: non
pensarci mai, lotta corpo a corpo.
In tutta umiltà e fiducioso di quel Dio che è amore, sono convinto che
esisterà un'altra vita, le cui dimensioni certo non so immaginare per la
limitatezza della natura umana e per la radicata credenza (fallace) che
questo albergo di cui parlava Cicerone sia l'unico modello esistente. Sulla
71 Mantegazza,Elogioo della ve3cchiaia,Treves,Milano,1895,p.189.
72 BOBBIO,op.cit.,pag.35,il quale sottolinea che il padssaggio a un'altra vita è una credenza,non un fatto vi sono coloro che ci cfredone e coloro
che non ci credono. Io appartengo alla prima categoria.
73 op. cit., pag4 cap.X.
impossibilità di immaginare questa vita sono di accordo anche i laici74
Di fronte alla morte, è stato detto, due sono le posizioni dell'uomo, quella
del vecchio disperato e del vecchio soddisfatto,di chi non ha la fede,e di
chi ce l'ha ; tra questi due estremi vi sono diversi modi di vivere la
vecchiaia
in
vista
della
morte:”l'accettazione
passiva,
la
rassegnazione,l'indifferenza, il camuffamento tra chi si ostina a non vedere
le proprie rughe e l'indebolimento e si impone la maschera dell'eterna
giovinezza,la ribellione consapevole attraverso il quotidiano sforzo ,spesso
destinato al fallimento,di continuare inflessibilmente il lavoro di sempre,o,
al contrario il distacco dagli affetti quotidiani,e il raccoglimento nella
riflessione o nella preghiera, il vivere questa vita, come se fosse già
l'altra,lacerati tutti i vincoli mondani.” In questa bella pagina di
Bobbio75,mi ritrovo,pur con la diversa base delle motivazioni di un
laico,che non ha la fede. E anch'io tento una motivazioe per così dire
laica,almeno in parte: perchè dovremmo sapere dove andiamo, se non
sappiamo donde siamo venuti? Prendere sul serio la vita significa accettare
il più serenamente possibile la finitezza76 E ancora,più decisamente, se Dio
è amore come è mai possibile che grazie a Lui siamo stati creati così
perfetti,anche nelle nostre deviazioni, per distruggerci poi nella polvere,
secondo la minaccia biblica:memento homo quia pulvis est et in pulverem
reverteris? Se tutto finisse con la distruzione del corpo,non ci avrebbe
creato un Dio amore, ma un mostro che ci avrebbe creato per distruggerci.
E ciò non è ne razionale, nè coerente col sacrificio di Cristo. Anche le
inspiegabili affermazioni del credo cristiano: la salita al cielo di Cristo, il
74 BOBBIO,op.cit pag.38.
75 op.cit., pag.27.
76 BOBBIO,op.loco ult citt.
richiamo allo spirito santo, e ancor più la resurrezione dei morti, restano
incomprensibili alla ragione umana che si accontenta dell'aspettativa di
una vita diversa, migliore, che neanche sa immaginare, di una vita dello
spirito che ci lascia corporalmente nel momento estremo, ed anche la
resurrezione dei morti sarà resurrezione di una vita spirituale. A fronte di
queste speranze che per il cristiano sono certezze sta per l'ateo il nulla.
Ecco perchè esistono ai due estremi il vecchio mesto, disperato direi, e il
vecchio sereno,il soddisfatto giunto alla fine delle sue giornate, del suo
modo di vivere e di finire77.
Vincenzo Panuccio
77 BOBBIO,op loco.cit., pag.27 s.