COMUNE DI VASTO PIANO DEL DEMANIO MARITTIMO COMUNALE

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COMUNE DI VASTO PIANO DEL DEMANIO MARITTIMO COMUNALE
COMUNE DI VASTO
PIANO DEL DEMANIO MARITTIMO COMUNALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. Il presente Piano del Demanio Marittimo Comunale (di seguito PDMC) individua la destinazione delle aree
del demanio marittimo comprese nel territorio comunale e ne disciplina le modalità di utilizzazione in
conformità al Piano del Demanio Marittimo Regionale (di seguito PDMR).
Art. 2. (Zona limite Nord territorio comunale - Limite Nord area portuale)
La zona demaniale marittima compresa tra il limite nord del Territorio Comunale ed il limite nord dell’area
portuale non è stata normata poiché ricompressa nella riserva Naturale di Punta Aderci disciplinata dalla L.R.
9 del 20/02/1998 e dal Piano di Assetto Naturalistico.
Art. 3. (Zona limite Sud area portuale – c.d. ‘monumento alla bagnante’)
1. Nella zona demaniale marittima compresa tra il limite sud dell’area portuale ed il c.d. ‘monumento alla
bagnante’ è previsto il rilascio di n. 2 concessioni destinate ad utilizzazione per stabilimento balneare senza
strutture fisse [tipologia di insediamento di cui alla lett. a) dell’ art. 4 del PDMR], e precisamente:
● Concessione n. 1, così come individuata nell’ elaborato grafico allegato al presente PDMC, con fronte
mare di m 40 e profondità di m 20 .
La concessione predetta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
a) l’impianto annesso alla concessione dovrà essere realizzato in legno con strutture non fisse;
- all’interno dell’impianto saranno ammesse le sole attrezzature obbligatorie con la esclusione dei soli
servizi igienici, da allocare in aree funzionalmente idonee alla realizzazione degli stessi, limitrofe e
comunque esterne al demanio marittimo ;
- la percentuale massima di superficie pavimentata (per passerelle e piazzole) non potrà superare
il 20% dell’area concessa, con una superficie massima di mq 80;
- i manufatti, al fine di contenere l’espansione dell’onda massima di tempesta, devono essere
staccati dal piano dell’arenile di almeno 1,50 mt (un metro e cinquanta cm) rispetto alla quota
I.m.m. misurata in riferimento ai caposaldi IGM95, sistema di riferimento WGS84;
- la barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l’altezza di m
1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte mare concesso;
-
l’ altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i mt 4,50, comprensiva del distacco
dal piano dell’arenile di cui sopra;
-1-
b) la concessione dovrà essere dotata:
- di servizi igienici che rispettino le prescrizioni di cui alla L. n. 13 del 09.1.1989 e al D.M. n. 236
del 23.06.1989 in tema di abbattimento delle barriere architettoniche;
-
di una doccia e di un lavapiedi;
-
di un’attrezzatura idonea a garantire il primo soccorso;
-
di un’attrezzatura per il salvataggio;
-
di trespoli portarifiuti nel numero di 1 ogni 30 ombrelloni;
-
di una passerella per l’accesso al mare, da realizzarsi in legno, della larghezza di mt 1,50, che sia
agevolmente utilizzabile anche dalle persone disabili;
● Concessione n. 2, così come individuata nell’ elaborato grafico allegato al presente PDMC, con fronte
mare di m 30 e profondità di m 15 .
La concessione predetta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
b) l’impianto annesso alla concessione dovrà essere realizzato in legno con strutture non fisse;
- all’interno dell’impianto saranno ammesse le sole attrezzature obbligatorie con la esclusione dei
soli servizi igienici, da allocare in aree funzionalmente idonee alla realizzazione degli stessi, limitrofe
e comunque esterne al demanio marittimo ;
-- la percentuale massima di superficie pavimentata (per passerelle e piazzole) non potrà superare
il 20% dell’area concessa, con una superficie massima di mq 40;
- i manufatti, al fine di contenere l’espansione dell’onda massima di tempesta, devono essere
staccati dal piano dell’arenile di almeno 1,50 mt (un metro e cinquanta cm) rispetto alla quota
I.m.m. misurata in riferimento ai caposaldi IGM95, sistema di riferimento WGS84;
- la barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l’altezza di m
1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte mare concesso;
-
l’ altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i mt 4,50, comprensiva del distacco
dal piano dell’arenile di cui sopra;
b) la concessione dovrà essere dotata:
- di servizi igienici che rispettino le prescrizioni di cui alla L. n. 13 del 09.1.1989 e al D.M. n. 236
del 23.06.1989 in tema di abbattimento delle barriere architettoniche;
-
di una doccia e di un lavapiedi;
-
di un’attrezzatura idonea a garantire il primo soccorso;
-
di un’attrezzatura per il salvataggio;
-
di trespoli portarifiuti nel numero di 1 ogni 30 ombrelloni;
-
di una passerella per l’accesso al mare, da realizzarsi in legno, della larghezza di mt 1,50, che sia
agevolmente utilizzabile anche dalle persone disabili;
● Punto di alaggio barche in acqua, così come individuata nell’ elaborato grafico tav. 5/a allegato al
presente PDMC, con dimensioni di m 3 di larghezza e m 20 di profondità da realizzarsi in legno;
-2-
2. In tale zona l’Amministrazione Comunale
a) si riserva la possibilità di autorizzare, stagionalmente, la permanenza sul territorio comunale delle
strutture in legno destinate al ricovero delle imbarcazioni degli addetti alla pesca, così come individuate
nell’elaborato grafico allegato al presente PDMC nei limiti di mq 9,00 complessivi, a condizione che gli
interessati ottengano le prescritte autorizzazioni e le eventuali concessioni in sanatoria da parte delle
Autorità competenti
b) si impegna a porre in essere interventi finalizzati a migliorare la fruibilità, da parte della collettività, degli
accessi al mare esistenti; tali interventi non prevedono l’utilizzazione di cemento, né incideranno nelle zone
interessate sotto il profilo planovolumetrico;
3. E’ altresì prevista la possibilità di richiedere concessioni demaniali marittime per la realizzazione dei
trabocchi, nelle medesime zone in cui, in passato, esistevano trabocchi successivamente abbandonati e
scomparsi, previa allegata specifica relazione storica e dettagliata documentazione fotografica che
documenti: l’esatta localizzazione del trabocco, il periodo di costruzione, il progetto originario e l’evoluzione
della struttura nel tempo e nelle eventuali ricostruzioni, i materiali originari di costruzione, le dimensioni della
struttura e degli elementi tipici;
Per i trabocchi abbandonati e scomparsi è ammessa la ricostruzione in legno e con materiali della tradizione
mediante presentazione di piano di recupero che assicuri il ripristino e/o la conservazione degli elementi e
delle caratteristiche architettoniche originarie del trabocco, nonché delle dimensioni e della struttura
secondo “l’identico andato perduto” ed il rispetto della formula “dov’era così com’era”, limitando al minimo
indispensabile le modifiche apportate, ed in questo caso uniformandosi il più possibile alla tipologia ideativa
e costruttiva tradizionale di queste opere;
I trabocchi preesistenti potranno essere ristrutturati attraverso l’utilizzazione di tecnologie e/o materiali
originari;
Fatte salve le prescritte autorizzazioni igieniche e sanitarie è consentito l’utilizzo del trabocco anche per
attività di pesca-turismo.
Art. 4. (Zona c.d. ‘monumento alla bagnante’ - limite Sud territorio comunale)
1. Nella zona demaniale marittima compresa tra il c.d. monumento alla bagnante ed limite sud del territorio
comunale, è previsto il rilascio di n. 8 concessioni di cui ai successivi punti 1.1, 1.2 e 1.3 destinate ad
utilizzazioni per stabilimento balneare senza struttura fissa, stabilimento balneare con struttura fissa, servizi
di ristorazione e ricettività, impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico, impianti termali o per cure
talassoterapiche, servizio di noleggio natanti e imbarcazioni e per uso di specchi acquei [tipologie di
insediamento di cui alle lett. a), b), c), d) e), g) e h) dell’ art. 4 del PDMR], e precisamente
1.1 Concessioni fronte mare:
● Concessione per talassoterapia, così come individuata nell’ elaborato grafico allegato al presente
PDMC, con fronte mare di m 50 e profondità di m 30 destinata ad utilizzazione per impianti termali o per
cure.
La concessione predetta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
a) l’impianto annesso alla concessione dovrà essere realizzato in strutture leggere ed in conformità
alle norme del Piano Particolareggiato allegato;
- all’interno dell’impianto dovranno essere collocate tutte le strutture previste nell’area assentita a
concessione, ed in particolare i servizi igienici, l’area di somministrazione di cibi e bevande, cabine
spogliatoio nel numero massimo di 1 ogni 20 ombrelloni, oltre a 2 per uso pubblico;
- la percentuale massima di superficie pavimentata (per passerelle e piazzole) non potrà superare il
20% dell’area concessa, con una superficie massima di mq 250;
-3-
- la percentuale di superficie copribile con volumi e tettoie, escluse le tende ombreggianti, è del 20%
dell’area in concessione, con una superficie coperta massima di mq 250;
- i manufatti, al fine di contenere l’espansione dell’onda massima di tempesta, devono essere
staccati dal piano dell’arenile di almeno 1,50 mt (un metro e cinquanta cm) rispetto alla quota
I.m.m. misurata in riferimento ai caposaldi IGM95, sistema di riferimento WGS84;
- la barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l’altezza di mt
1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte mare concesso;
- l’ altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i m 4,50, comprese le eventuali
strutture di protezione di cui al successivo punto ed il distacco dall’arenile di cui sopra;
b) la concessione dovrà essere dotata:
- di servizi igienici che rispettino le prescrizioni di cui alla L. n. 13 del 09.1.1989 e al D.M. n. 236 del
23.06.1989 in tema di abbattimento delle barriere architettoniche;
- di una doccia e di un lavapiedi;
- di un’attrezzatura idonea a garantire il primo soccorso;
- di un’attrezzatura per il salvataggio;
- di trespoli portarifiuti nel numero di 1 ogni 30 ombrelloni;
- di una passerella per l’accesso al mare, da realizzarsi in legno, della larghezza di mt 1,50, che sia
agevolmente utilizzabile anche dalle persone disabili;
● Concessione n. 4, così come individuata nell’ elaborato grafico allegato al presente PDMC, con fronte
mare di m 50 e profondità di m 30 destinata ad utilizzazione per stabilimento balneare con struttura fissa,
servizi di ristorazione e ricettività, impianti sportivi e ricreativi, impianti termali o per cure talassoterapiche e
servizio di noleggio natanti e imbarcazioni;
● Concessione n. 5, così come individuata nell’ elaborato grafico allegato al presente PDMC, con fronte
mare di m 25 e profondità di m 80 destinata ad utilizzazione per stabilimento balneare con struttura fissa,
servizi di ristorazione e ricettività, impianti sportivi e ricreativi, impianti termali o per cure talassoterapiche e
servizio di noleggio natanti e imbarcazioni;
● Concessione n. 6, così come individuata nell’ elaborato grafico allegato al presente PDMC, con fronte
mare di m 40 e profondità di m 50 destinata ad utilizzazione per impianto sportivo e ricreativo ad uso
turistico con struttura fissa e servizio di noleggio natanti e imbarcazioni;
● Concessione n. 7, così come individuata nell’ elaborato grafico allegato al presente PDMC, con fronte
mare di m 20 e profondità di m 60 destinata ad utilizzazione per stabilimento balneare con struttura fissa,
servizi di ristorazione e ricettività, impianti sportivi e ricreativi, impianti termali o per cure talassoterapiche e
servizio di noleggio natanti e imbarcazioni;
● Concessione n. 8, così come individuata nell’ elaborato grafico allegato al presente PDMC, con fronte
mare di m 25 e profondità di m 80 destinata ad utilizzazione per stabilimento balneare con struttura fissa,
servizi di ristorazione e ricettività, impianti sportivi e ricreativi, impianti termali o per cure talassoterapiche e
servizio di noleggio natanti e imbarcazioni;
Le concessioni predette dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
a1) l’impianto annesso alla concessione dovrà essere realizzato in strutture leggere ed in conformità
alle norme del Piano Particolareggiato allegato;
- all’interno dell’impianto dovranno essere collocate tutte le strutture previste nell’area assentita a
concessione, ed in particolare i servizi igienici, l’area di somministrazione di cibi e bevande, cabine
spogliatoio nel numero massimo di 1 ogni 20 ombrelloni, oltre a 2 per uso pubblico;
-4-
- la percentuale massima di superficie pavimentata (per passerelle e piazzole) non potrà superare il
20% dell’area concessa, con una superficie massima di mq 250;
- la percentuale di superficie copribile con volumi e tettoie, escluse le tende ombreggianti, è del 20%
dell’area in concessione, con una superficie coperta massima di mq 250 e con profondità non
superiore al 50% dell’area in concessione;
- i manufatti, al fine di contenere l’espansione dell’onda massima di tempesta, devono essere
staccati dal piano dell’arenile di almeno 1,50 mt (un metro e cinquanta cm) rispetto alla quota
I.m.m. misurata in riferimento ai caposaldi IGM95, sistema di riferimento WGS84;
- la barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l’altezza di mt
1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte mare concesso;
- l’ altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i m 4,50, comprese le eventuali
strutture di protezione di cui al successivo punto ed il distacco dall’arenile di cui sopra;
b1) la concessione dovrà essere dotata:
- di servizi igienici che rispettino le prescrizioni di cui alla L. n. 13 del 09.1.1989 e al D.M. n. 236 del
23.06.1989 in tema di abbattimento delle barriere architettoniche;
- di una doccia e di un lavapiedi;
- di un’attrezzatura idonea a garantire il primo soccorso;
- di un’attrezzatura per il salvataggio;
- di trespoli portarifiuti nel numero di 1 ogni 30 ombrelloni;
- di una passerella per l’accesso al mare, da realizzarsi in legno, della larghezza di mt 1,50, che sia
agevolmente utilizzabile anche dalle persone disabili;
1.2 Concessioni o autorizzazioni temporanee retrostanti il fronte mare:
a) Le aree retrostanti il fronte mare destinate a spiaggia libera potranno essere utilizzate secondo le
prescrizioni di cui all’art. 12 comma 13 del PDMR;
1.3 Concessioni a servizio di strutture turistico-ricettive:
● Concessione A, così come individuata nell’ elaborato grafico allegato al presente PDMC, con fronte mare
di m 20 e profondità di m 60 riservata, ai sensi dell’art. 5 comma 16) del PDMR alle strutture ricettive,
alberghi, campeggi, villaggi turistici che ne siano prive, destinata ad utilizzazione di stabilimento balneare
senza struttura fissa di cui alla lett. a) dell’art. 4 del PDMR ;
● Concessione B, così come individuata nell’ elaborato grafico allegato al presente PDMC, con
fronte mare di m 20 e profondità di m 60 riservata, ai sensi dell’art. 5 comma 16) del PDMR alle
strutture ricettive, alberghi, campeggi, villaggi turistici che ne siano prive, destinata ad utilizzazione
di stabilimento balneare senza struttura fissa di cui alla lett. a) dell’art. 4 del PDMR ;
Le concessioni predette dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
a) l’impianto annesso alla concessione dovrà essere realizzato in strutture leggere ed in conformità
alle norme del Piano Particolareggiato allegato;
- all’interno dell’impianto dovranno essere collocate tutte le strutture previste nell’area assentita a
concessione, ed in particolare i servizi igienici, l’area di somministrazione di cibi e bevande, cabine
spogliatoio nel numero massimo di 1 ogni 20 ombrelloni, oltre a 2 per uso pubblico;
-5-
- la percentuale massima di superficie pavimentata (per passerelle e piazzole) non potrà superare il
20% dell’area concessa, con una superficie massima di mq 50;
- la percentuale di superficie copribile con volumi e tettoie, escluse le tende ombreggianti, è del 20%
dell’area in concessione, con una superficie coperta massima di mq 50, di cui il 40% massimo
destinabile alle funzioni di cui alla successiva lettera c);
- i manufatti, al fine di contenere l’espansione dell’onda massima di tempesta, devono essere
staccati dal piano dell’arenile di almeno 1,50 mt (un metro e cinquanta cm) rispetto alla quota
I.m.m. misurata in riferimento ai caposaldi IGM95, sistema di riferimento WGS84;
- la barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l’altezza di mt
1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte mare concesso;
- l’ altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i m 4,50, comprese le eventuali
strutture di protezione di cui al successivo punto ed il distacco dall’arenile di cui sopra;
b) la concessione dovrà essere dotata:
- di servizi igienici che rispettino le prescrizioni di cui alla L. n. 13 del 09.1.1989 e al D.M. n. 236 del
23.06.1989 in tema di abbattimento delle barriere architettoniche;
- di una doccia e di un lavapiedi;
- di un’attrezzatura idonea a garantire il primo soccorso;
- di un’attrezzatura per il salvataggio;
- di trespoli portarifiuti nel numero di 1 ogni 30 ombrelloni;
- di una passerella per l’accesso al mare, da realizzarsi in legno, della larghezza di mt 1,50, che sia
agevolmente utilizzabile anche dalle persone disabili;
c) la concessione potrà essere dotata:
- di punti di ristoro senza possibilità di preparazione di alimenti e manipolazione di prodotti
alimentari;
2. L’Amministrazione Comunale al fine di garantire la tutela delle aree comprese nel predetto tratto di litorale
individuate dalla tavole 5/a, 5/b, 6/a e 6/b allegate al presente PDMC e ricomprese nella perimetrazione dei
SIC (Siti di Interesse Comunitario) si attiverà a garantire:
- la pulizia di dette aree manualmente e non con mezzi meccanici;
- a segnalare la presenza delle dune nonché a sensibilizzare la collettività al rispetto delle stesse;
- a studiare ulteriori forme di tutela dell’ambiente dunale;
Art. 5. (Disciplina delle aree di utilizzazione generale della collettività – c.d. spiaggia libera)
1. L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 5 comma 18 del PDMR, si impegna a garantire, nelle aree
destinate all’utilizzazione generale della collettività (c.d. ‘spiaggia libera’):
- i servizi minimi di tipo igienico, accessibili anche ai portatori di handicap;
- il servizio di sorveglianza della balneazione e di salvataggio;
- la realizzazione di strutture per rendere agevole l’accessibilità al litorale
- la pulizia dell’arenile;
- ove possibile il collocamento di punti ristoro;
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2. L’ Amministrazione Comunale realizzerà una serie di strutture fisse per l’accoglimento dei servizi igienici ed
una serie di strutture non fisse per l’esercizio delle ulteriori attività previste dal comma precedente, nonché
per il ricovero del relativo materiale;
3. Le strutture, fisse e mobili, di cui al comma precedente, nel loro complesso, non possono coprire una
superficie maggiore del 5% dell’area destinata a spiaggia libera, mentre la superficie comunque pavimentata
di cui alle sopradescritte strutture non potrà superare il 15% dell’area destinata a spiaggia libera.
4. I servizi e le strutture di cui al presente articolo potranno essere gestiti dal Comune attraverso forme di
cooperazione previste dalla legge con i privati che ne facciano domanda.
5. Le modalità per la presentazione delle domande, nonché i criteri per la costituzione e lo svolgimento del
rapporto verranno determinati con atto successivo di Giunta Municipale.
Art. 6. (Aree per Esercitare Attività di Piccola Pesca)
1. L’Utilizzo delle aree per esercitare Attività di piccola pesca, così come individuate negli elaborati grafici di
piano, saranno disciplinate con apposito atto amministrativo;
2. La concessione delle stesse potrà essere assentita in favore di Enti esponenziali, di Cooperative, ovvero
mantenute dallo stesso Comune;
Art. 7. (Accesso tra concessioni)
1. Le concessioni preesistenti, nel caso in cui al confine tra di esse non vi sia un passaggio dell’ampiezza di
almeno 5 metri per consentire il libero accesso al mare, sono tenute, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del PDMR,
a garantire tale accesso, attraverso la cessione di 2,50 mt da parte di ciascuna di esse.
2. E’ comunque consentito alle concessioni di cui sopra, laddove vi sia la possibilità, di ottenere un
ampliamento dell’area loro assentita, per una quota pari a quella ceduta per la realizzazione dell’accesso di
cui al comma precedente.
Art. 8. (Ampliamento e/o modifica delle concessioni)
1. Le concessioni preesistenti possono essere autorizzate ad una modifica e/o ampliamento degli impianti
e/o concessioni, sempre ed in ogni caso, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui all’art. 4 comma 1.1
lett. a1) del presente PDMC, entro i limiti di cui all’art. 5 comma 5 e comma 7 del vigente PDMR;
2. La modifica e/o l’ampliamento dovrà essere realizzato mediante la realizzazione di strutture leggere ed in
conformità al alle norme del Piano Particolareggiato allegato;
Art. 9. (Concessioni preesistenti)
1. Le disposizioni del presente PDMC si applicano anche alle concessioni preesistenti all’approvazione del
presente piano nei limiti di compatibilità;
Art. 10. (Divieto di recinzioni)
E’ vietata, ai sensi dell’art. 5 comma 17 del PDMR, la recinzione degli stabilimenti balneari situati nelle aree
in concessione.
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Art. 11. (Funzioni di vigilanza e controllo)
Le funzioni di vigilanza sulle modalità di esercizio delle concessioni demaniali marittime destinate ad uso
turistico ricreativo, sono esercitate dall’ Amministrazione Comunale .
L’Autorità Marittima continua ad esercitare le funzioni di polizia marittima previste dal Codice della
Navigazione e dal relativo Regolamento di Attuazione.
Art. 12. (Modalità di rilascio delle concessioni)
1. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere le concessioni demaniali marittime, così
come individuate nel presente PDMC, nonché le modalità relative all’espletamento della procedura di
aggiudicazione delle stesse concessioni, sono disciplinate dal bando-tipo approvato dalla Giunta Regionale
con delibera n. 964 del 26 ottobre 2004 allegato al presente PDMC e che con esso costituisce parte
integrante.
2. Relativamente alla concessioni ricadenti in aree perimetrale quali aree SIC (Sito di Interesse Comunitario)
requisito inderogabile per il rilascio della concessione sarà il parere di Incidenza Ambientale dell’autorità
competente.
Art. 13. (Norme di chiusura)
Per quanto non disposto dal presente PDMC, valgono le disposizioni di cui al PDMR, nonché di cui al Codice
della Navigazione ed al relativo Regolamento di Attuazione.
Art. 14. (Allegati)
In conformità al disposto dell’atto di indirizzo applicativo approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 893 dell’8 ottobre 2004 costituiscono allegati del presente piano i seguenti elaborati:
▪ RELAZIONE DI PROGETTO;
▪ NORME TECNICHE (Bando tipo x assegnazione concessioni) (Norme sulla utilizzazione del Litorale
– Norme Urbanistico/edilizie)
▪ TABELLE ALLEGATE ( Concessioni Esistenti/Progetto – Riepiloghi)
▪ MODULISTICA S.I.D. (Mod. D1 - D2 – D3)
-
Tav. 1
INQUADAMENTO GENERALE
-
Tav. 2/a
STRALCIO P.R.G. (1° ZONA)
-
Tav. 2/b
STRALCIO P.R.G. (2° ZONA)
-
Tav. 2/c
STRALCIO P.R.G. (3° ZONA)
-
Tav. 3
STATO DI FATTO (Rilievo della linea di Costa Anno 2004)
-
Tav. 4/a – 4/b
STATO DI FATTO (Planimetrie)
-
Tav. 4/c
STATO DI FATTO (Schede Sinottiche)
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-
Tav. 5/a – 5/b
PROGETTO (Planimetrie)
-
Tav. 6/a – 6/b
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Immagini satellitari)
-
Tav. 7/a – 7/b
PLANOVOLUMETRICO
-
Tav. 8
SEZIONI e PROFILI
-
Tav. 9
STATO DI FATTO (Documentazione Fotografica)
-
Tav. 10
INDIVIDUAZIONE AREE PERMANENTEMENTE INIBITE ALLA BALNEAZIONE
-
Tav. 11/a – 11/b ZONE DI BALNEAZIONE (Individuazione Immissioni)
-
Tav. 12
SCHEMI TIPOLOGICI DI PROGETTO
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COMUNE DI VASTO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER
FINALITA’ TURISTICO RICREATIVE
Premessa
Il Comune di Vasto titolare della funzione amministrativa per il rilascio, rinnovo e ogni altra
variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ai sensi
dell’art. 4 della Legge Regionale “Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative” 17 dicembre 1997, n. 141 nel
testo vigente, intende rilasciare, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. …. del
……..immediatamente eseguibile, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico
ricreative, secondo procedura di comparazione tra eventuali più aspiranti a ciascuna singola
concessione. L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che offra maggiori garanzie di proficua
utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art.
37 Cod. Nav.), tenendo anche conto del legame della spiaggia con gli interessi della collettività
comunale e dell’offerta complessiva di servizi a detta collettività.
Art. 1 Finalità.
L’obiettivo prioritario del Comune di Vasto è quello di attuare il Piano Demaniale Comunale
(PDMC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n….. del ……,redatto secondo i principi
contenuti nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato dal Consiglio Regionale
con Verbale N.141/1 il 29.07.2004.
Art. 2 Oggetto.
Le concessioni in oggetto, riguardano le aree demaniali marittime finalizzate all’insediamento di
….. (stabilimenti balneari, ombreggi, attività sportive e ricreative), site sul litorale del Comune di
Vasto e individuate nella Tav. ……di cui al PDMC anzidetto. In dettaglio le aree/concessioni
oggetto del presente bando sono disciplinate dall’art. ….. delle NTA del PDMC e risultano essere:
1. lotto n°…. con un fronte mare di mt….., una superficie territoriale di circa mq….., individuata
con la sigla…….;
2. lotto n°…. con un fronte mare di mt….., una superficie territoriale di circa mq….., individuata
con la sigla…….;
3. lotto n°…. con un fronte mare di mt….., una superficie territoriale di circa mq….., individuata
con la sigla…….;
4. lotto n°…. con un fronte mare di mt….., una superficie territoriale di circa mq….., individuata
con la sigla…….;
5. lotto n°…. con un fronte mare di mt….., una superficie territoriale di circa mq….., individuata
con la sigla…….;
L’esatta consistenza delle concessioni di cui sopra, sarà oggetto di determinazione finale da parte
del Comune di Vasto al momento del rilascio della concessione all’eventuale aggiudicatario.
- 10 -
L’uso di tali aree demaniali sarà regolato dal disciplinare di concessione, dalle N.T.A del PDMC,
nonché dalle norme del Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, dalla
L.R. 141/97 e dalle altre norme che disciplinano l’utilizzo dei beni demaniali marittimi.
Qualora il Comune preveda nel proprio Piano Demaniale Comunale aree demaniali riservate alle
strutture ricettive, che ne risultassero prive,ai sensi dell’art. 5 comma 16 del P. D. M. e una o più di
tali aree fosse richiesta da più strutture turistiche ricettive, il Comune procederà all’assegnazione
con le stesse procedure di cui al presente Bando tipo.
Art. 3 Durata del rapporto concessorio.
La concessione, ai sensi dell’art. 10 L. 88/03 avrà durata di anni sei a decorrere dalla data di
sottoscrizione, con diritto al rinnovo nei termini previsti dalla legge alla scadenza, ai sensi dell’art. 8
del PDMR regionale, fatta salva la possibilità di revoca prevista dall’art. 42, comma 2 e di
decadenza prevista dall’art. 47 del Codice della Navigazione.
Art. 4 Soggetti legittimati a partecipare alla gara.
Le domande di partecipazione alla gara possono essere presentate da persone fisiche,
società, cooperative, consorzi e imprese in genere che intendono occupare zone del demanio
marittimo con le tipologie insediative previste all’art 4 del PDMR. I soggetti che intendono
partecipare devono dichiarare di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti
minimi:
-
-
per le persone fisiche:
• di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai
sensi dell’art. 10 della legge n.575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo, che non sia a proprio carico in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni né il soggetto versi in stato di sospensione dell’attività
commerciale;
• che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo
la legislazione italiana;
Per le società, cooperative, consorzi e imprese in genere:
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dall’art.
75, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) del D.P.R. n. 554/99, così come sostituito dall’art.2,
comma 1, del D.P.R. n,. 412/2000;
• di non essere incorsi nell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
del D.Lgs. n. 231/2001;
• che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n.
383/2001 oppure che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma che il periodo
di emersione si è concluso;
- 11 -
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99),
ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici, ovvero che
l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo
proceduto, successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico,
non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. n.
68/99.
Per le società, la certificazione dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e
nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
E’ richiesta l’iscrizione al Registro dell’Imprese Settore Turistico, in mancanza dell’iscrizione,
dovrà essere allegata alla domanda una dichiarazione con la quale ci si impegna ad iscriversi in caso
di assegnazione e comunque prima dell’eventuale rilascio di concessione, laddove necessaria e/o
prevista.
L’atto di concessione dovrà comunque essere sottoscritto da un soggetto giuridico unico ed in
possesso dei necessari poteri. Ogni singola domanda potrà essere relativa ad una sola delle aree
interessate e pertanto, in caso di interesse a tutte le aree, dovrà essere presentata una domanda per
ciascuna di esse. Ad ogni ditta può, in ogni caso, essere assegnata una sola delle aree in questione, a
scelta dell’aggiudicatario.
Art. 5. Canone concessorio e imposta regionale sulle concessioni.
La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio e dell’imposta regionale sulle
concessioni nella misura stabilita dalle norme statali vigenti sulla materia e dall’art. 2 della L.R. n.
11 del 10.07.2002. In particolare, il canone annuo dovuto dall’assegnatario sarà aggiornato
annualmente secondo quanto previsto dall’art. 7 D.M. 5 agosto 1998 n. 342 e dalla DGR n°611 del
31.03.1999.
Art. 6. Criteri di valutazione.
La concessione verrà assentita con le procedure definite dall’art. 8 del PDMR Regionale e dalle
N.T.A del PDMC, e nel caso di concorrenza di più domande è preferita la domanda che meglio
risponda qualitativamente e quantitativamente ai seguenti criteri di valutazione:
- la previsione di attrezzature non fisse e completamente amovibili (art. 37, c. 2 Cod. Nav.);
- la migliore organizzazione dei servizi;
- soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o
regionale vigente o che, comunque, abbiano maturato una esperienza professionale nel campo della
gestione di servizi alla balneazione;
- gestione diretta della concessione demaniale;
- qualità del progetto di valorizzazione dell'area demaniale e relativi investimenti;
- miglioramento della qualità dell’offerta turistica del Comune in relazione al tipo di intervento
proposto, ed all’interesse pubblico del servizio offerto;
- sistemi e tecnologie impiegati per limitare l’impatto ambientale;
- 12 -
Condizioni e qualità dei richiedenti che costituiscono elementi di valutazione potranno essere
dimostrate con le modalità che il Comune riterrà opportune, nel rispetto della normativa vigente.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui sopra, si procede a licitazione privata, in
aumento, sul canone demaniale di cui al precedente art. 5.
La graduatoria conserva validità per 3 anni dalla data di rilascio della concessione al richiedente
preferito.
Art. 7. Cauzione provvisoria.
A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell’adempimento
di tutti gli impegni conseguenti all’aggiudicazione ed in particolare alla sottoscrizione del
disciplinare di concessione, ciascun concorrente deve versare, a pena di esclusione,
preventivamente alla presentazione della domanda, un deposito cauzionale di € 3.000,00 (euro
tremila/00) mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o altre modalità stabilite dal
Comune.
Il Tesoriere rilascerà la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del deposito. Il deposito
rimane vincolato fino alla sottoscrizione da parte dell’aggiudicatario del disciplinare di concessione,
mentre ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari o che non verranno ammessi alla gara,
verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo dei depositi cauzionali eseguiti.
Art. 8. Oneri del concessionario.
Il concessionario oltre a dover pagare il canone e l’imposta anzidetti, avrà i seguenti ulteriori oneri,
per l’intera durata della concessione:
•
•
stipula di polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi da assumere, pari al doppio del
canone annuo, da effettuarsi prima del rilascio dell’atto concessorio;
domanda della concessione ottenuta, redatta sul modello D1 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di consentire l’aggiornamento del S.I.D. (Sistema
Informativo Demanio), da presentare prima del rilascio della concessione.
Ad avvenuta esecuzione delle opere previste all’interno dell’area concessa e prima del rilascio
dell’eventuale certificato di agibilità, dovranno essere prodotte agli uffici Tecnici del Comune su
apposito modulo-software disponibile presso gli stessi uffici Comunali tutte le informazioni ivi
richieste.
Art. 9. Modalità di presentazione della domanda.
Per partecipare al bando i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio
protocollo del Comune di Vasto - entro il giorno precedente a quello fissato per la valutazione delle
domande e cioè entro il giorno …….., la domanda specifica in apposito plico in uno dei seguenti
modi:
1. mediante consegna a mano;
2. con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale;
3. a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno;
- 13 -
Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell’ufficio protocollo comunale.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro o
firma o ceralacca) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del
mittente, la seguente dicitura: "Bando per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime
lotto n….. . Riservato - Non Aprire".
Ogni intera area in concessione dovrà essere oggetto di una specifica domanda
(plico completo), a pena di esclusione. Non sono dunque ammesse domande per
porzioni di area diverse dai lotti individuati all’art. 2 del presente bando.
All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste,
contraddistinte rispettivamente con le lettere "A" e "B", che dovranno essere chiuse e
adeguatamente sigillate (con timbro o firma o ceralacca), recanti l'indicazione del mittente oltre alla
scritta di seguito indicata.
Busta “A”
La busta “A”, recante la scritta esterna “DOCUMENTAZIONE”, dovrà contenere:
1) la domanda di partecipazione dovrà:
– indicare, nel caso di persona fisica, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e
il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio e il codice fiscale dell’imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la ragione
sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale
rappresentante;
– essere datata e sottoscritta dalla persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, o da
persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi;
2) la ricevuta in originale, comprovante che il deposito cauzionale di cui all’art. 7 è stato eseguito
nei modi e termini indicati;
3) la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
per le persone fisiche:
- di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai
sensi dell’art. 10 della legge n.575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo, che non sia a proprio carico in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni né il soggetto versi in stato di sospensione dell’attività
commerciale;
- che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
- 14 -
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la
legislazione italiana;
- di non avere alcuna lite pendente con il Comune di …………. e di non essersi reso
inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il Comune stesso o per
altre Amministrazioni Pubbliche;
per le società, consorzi e imprese in genere:
– di titolarità della rappresentanza legale o in alternativa procura speciale in copia autentica ai
sensi degli artt. 18 e 19 D.P.R. n. 445/2000
– di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con Enti pubblici;
– di non essere incorsi nell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
del D.Lgs. n. 231/2001;
– che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.
383/2001 oppure che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge
n.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
– di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo
1999, n. 68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68).
4) nel caso di consorzio, la dichiarazione nella forma dell’atto notorio di cui all’art. 47 D.P.R. n.
445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, con indicazione dei consorziati costituenti il
consorzio stesso;
5) dichiarazione di impegno a sottoscrivere in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal
Comune, il titolo concessorio, nonché di iscrizione al Registro delle Imprese Settore Turistico, in
mancanza di tale iscrizione dichiarazione di impegno ad iscriversi prima del rilascio della
concessione;
6) la certificazione, rilasciata dal Comune di …. – Ufficio Tecnico, attestante che il soggetto
concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi e dell’area oggetto di concessione, a tal fine i
soggetti interessati possono concordare la data del sopralluogo alle aree in oggetto, contattando il
Responsabile del procedimento
Tel
.
7) la dichiarazione di essere a conoscenza che le concessioni in oggetto sono state individuate dal
PDMC, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. … del …………,
8) la dichiarazione di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando
nonché nelle norme da esso richiamate con particolare riferimento alla L.R. n°141/97 nel testo
vigente, nel PDMR Regionale., nel PDMC e nelle N.T.A. del PDMC;
I documenti di cui ai punti 2) e 6) dovranno essere unici, indipendentemente dalla forma giuridica
che si è dato il concorrente.
Il mancato inserimento nella busta “A” dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), e 8),
con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l’esclusione dalla gara.
Busta “B”
La busta “B”, recante la scritta esterna “OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere:
- 15 -
1) N. 2 copie della documentazione tecnica indicata nelle N.T:A. del PDMC:
- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000, che sarà resa disponibile dal
Comune, utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico. Inoltre in formato vettoriale
(.dxf) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le
coordinate riferite al sistema di riferimento utilizzato dal S.I.D.;
- Planimetria della zona scala 1:2000 con chiara indicazione degli elementi di conformità al PDMC
della porzione di arenile da concedere;
- Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio (se necessari);
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- Piano finanziario di investimento e di ammortamento. Il piano dovrà dettagliare chiaramente
(cronologia e importi) gli investimenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 6, oltre agli
investimenti previsti dal concessionario per l’attuazione della concessione stessa.
- Computo metrico estimativo delle opere e/o strutture da realizzarsi sull’area in concessione
- Relazione tecnico-illustrativa del progetto, firmata da tecnico abilitato. La relazione dovrà essere
suddivisa nei seguenti paragrafi:
Descrizione dell’intervento proposto sull’area demaniale che si intende ricevere in
concessione;
Modalità di gestione della concessione: periodo di apertura, personale coinvolto, gestione
diretta, servizi ed attrezzature previste, manutenzioni, ecc.;
Descrizione del sistema costruttivo e dei materiali che si intendono impiegare;
Descrizione dei sistemi e delle tecnologie impiegati per limitare l’impatto
ambientale;
Miglioramento della qualità dell’offerta turistica comunale, in relazione al tipo di
intervento proposto, ed interesse pubblico del servizio offerto;
Sviluppi e ricadute economiche per la località: impiego di manodopera locale,
investimenti sul territorio, promozioni e/o partecipazione a manifestazioni ed eventi, offerte
integrate, ecc.;
Qualifica del concorrente: capacità tecniche e finanziarie, certificazioni di qualità e/o
ambientali (tipo: ISO 9000, ISO 14001, Emas, Ecolabel, Marchio di Qualità locale) nonché
eventuale qualifica di soggetto imprenditoriale attivo nel settore del turismo, riconosciuta dalla
legislazione nazionale vigente;
Paramentri normativi e tecnici: indicazione della durata (se diversa da quanto previsto
dall’art 8 del PDMR Regionale e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si
intendono assicurare (non inferiori a quanto previsto nel PDMC), della tipologia di insediamento e
delle opere previste.
- 16 -
2) Perizia tecnica che dimostri che i manufatti in progetto non vengono ad essere interessati dal
battente dell’onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza
dei dati meteomarini più sfavorevoli.
Il mancato inserimento nella busta “B” dei documenti di cui ai punti 1), e 2) con le indicazioni
contenute nei suddetti punti, comporta l’esclusione dalla gara.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal concorrente, ossia dal legale rappresentante o dal suo
procuratore.
Art. 10. Espletamento della gara e disposizioni varie
o Non sono ammesse offerte “condizionate” o “a termine”.
o Ciascuna offerta, pena l’esclusione, deve riguardare solamente ciascuna intera
area demaniale (concessione) di cui all’art. 2, così come individuata nella Tav. n°
……del PDMC, fermo restando che un singolo concorrente può presentare offerte
distinte per tutte le aree in concessione.
o L’ assentimento delle concessioni avrà luogo anche in presenza di una sola domanda valida.
o La commissione di valutazione, appositamente nominata dalla Giunta Municipale, esaminate le
domande pervenute, formulerà la graduatoria tra i partecipanti e provvederà all’aggiudicazione in
via provvisoria con redazione di apposito verbale. L’aggiudicazione diverrà definitiva solo a seguito
di recepimento del predetto verbale con determinazione dirigenziale. Qualora però, non ricorrano le
ragioni di preferenza di cui all’art.6 del presente bando, si procederà a licitazione privata, in
aumento, sul canone demaniale di cui al precedente art. 5.
o Ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
fa riferimento alla L.R. n°141/97 nel testo vigente, nel PDMR Regionale, e nel Regolamento
attuativo del PDMC;
o Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell’atto, saranno a
carico dell’aggiudicatario.
o L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione, a semplice avviso del
Comune, effettuato a mezzo di raccomandata a/r. Nel caso in cui l’aggiudicatario non sottoscrivesse
l’atto nel termine fissato, si procederà, con apposita determinazione del Dirigente comunale, da
notificare all’interessato a mezzo di messo comunale, alla revoca dell’aggiudicazione e
all’incameramento del deposito cauzionale.
o Il presente bando verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, e negli
spazi destinati alla pubblica affissione nonché sulle pagine regionali dei quotidiani nazionali e reso
disponibile all’indirizzo internet del Comune di Vasto (www.comune.vasto.ch.it).
o Per l’acquisizione e/o la consultazione della documentazione necessaria per la partecipazione al
presente bando (PDMC, PDMR, ecc.) e per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati
potranno rivolgersi all’Ufficio Pianificazione del Comune di Vasto, al Responsabile del
Procedimento arch. Lino D’Annunzio Tel. 0873-309xxx
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente
- 17 -
COMUNE DI VASTO
PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL’ARENILE
NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE DI ATTUAZIONE
Art. 1. (Definizione di Superficie Impermeabile)
1. Per Superficie Impermeabile si intende la superficie costituita:
- dalla Superficie Coperta, come definita dallo strumento urbanistico vigente;
- dalla superficie coperta da strutture in genere con sottostante pavimentazione impermeabile;
- dalle pavimentazioni con sottofondo ivi comprese quelle dei campi da gioco (pallavolo, basket, ecc.) e con
esclusione quindi delle pavimentazioni scoperte ad elementi separati semplicemente appoggiati al suolo;
dalle vasche delle piscine.
Art. 2. (Documentazione tecnica a corredo della domanda di intervento)
1. L’avente titolo (ai sensi della L. 10/77) al rilascio del Permesso a Costruire o autorizzazione edilizia dovrà
presentare specifica documentazione relativa al progetto dell’opera da eseguire, comprendente:
a) planimetria generale in scala 1:2000 per un raggio di almeno 100 mt.;
b) planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:200 con le indicazioni delle concessioni laterali
per una profondità di almeno 50 mt. dai confini, dagli accessi veicolari e pedonali, con le quote planimetriche
e altimetriche del terreno oggetto della concessione e le quote altimetriche e planimetriche della sede delle
opere da eseguire e dei fabbricati circostanti; con le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti anche non
adulti, dell’eventuale presenza di dune ed ogni eventuale altro particolare di rilievo al fine di chiarire
esaurientemente i rapporti tra l’opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che in concessione;
c) relazione tecnica illustrativa dell’intervento con indicazione delle caratteristiche architettoniche e
strutturali;
d) i disegni, in rapporto non inferiore 1:100, delle piante dell’opera progettata con l’indicazione di:
- destinazione ed uso dei locali;
- quota planimetriche ed altimetriche;
- dimensioni delle aperture;
- ingombri degli apparecchi igienici nei locali di servizio;
- ubicazione dei pluviali e degli scarichi;
- strutture portanti;
- nella pianta degli spazi aperti: pavimentazione, cordonatura, aiuole e piante, nonché schema degli
allacciamenti ai servizi tecnologici quali: acqua, luce, rete di fognatura ed eventualmente gas;
- particolari costruttivi, in rapporto 1:50, del corpo principale e delle cellule tipo di corpi accessori, con la
indicazione delle aperture, dei serramenti, delle strutture di assemblaggio, del tipo di copertura e di
quant’altro non sufficientemente rappresentabile in scala 1:100;
- 18 -
e) disegni quotati, in rapporto a 1:100 di sezione dell’opera messa in relazione all’ambiente circostante. Le
quote riferite al piano di campagna originario ed al piano a sistemazione avvenuta, devono indicare le
dimensioni complessive dell’opera e delle principali parti esterne ed interne, l’altezza netta dei vani, lo
spessore dei solai, gli sporti aggettanti, i parapetti. Le sezioni devono essere in numero necessario alla
completa comprensione dell’opera;
f) disegni nel rapporto 1:100 di tutti i prospetti dell’opera progettata completi di riferimento ai manufatti
circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche.
Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell’andamento del terreno, esistente
e di progetto.
I prospetti devono riportare l’indicazione dei materiali impiegati e loro colore, delle zoccolature, degli spazi
per le insegne, delle opere in ferro e balaustre. Gli uffici e/o l’Amministrazione Comunale potranno richiedere
disegni di particolari della costruzione e ulteriore documentazione fotografica dello stato che si rendessero
necessari per una migliore comprensione dell’opera;
g) disegni in scala minima 1:100 indicanti senza campitura le strutture che si intendono conservare, con
campitura gialla le strutture che si intendono demolire e con campitura rossa quelle nuove;
h) documentazione fotografica;
i) indagine geologico-geotecnica specifica, nei casi di intervento che l’Amministrazione Comunale, a suo
insindacabile giudizio, riterrà necessari e che evidenzi fra l'altro il grado di interferenza delle opere previste
sull'idrografia sotterranea.
l) Prospetto riassuntivo indicante la Superficie Coperta dello stato di fatto e quella di progetto; nonché la
volumetria dello stato di fatto e quella di progetto.
Art. 3. (Opere di Urbanizzazione)
1. Le seguenti opere, con i relativi allacciamenti, necessari a garantirne il concreto esercizio, configurano il
quadro delle Opere di Urbanizzazione afferenti alla sistemazione dell’Arenile:
- aree di verde attrezzato;
- percorsi e piazze ciclabili e pedonali;
- viabilità carrabile;
- parcheggi pubblici;
- opere a rete.
2. Relativamente a dette Opere l'Amministrazione Comunale potrà procedere mediante progettazione e
realizzazione diretta secondo stralci organici.
3. Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione, in particolare per quanto concerne la rete dei percorsi
pedonali e ciclabili, dovrà assicurare adeguata omogeneità delle soluzioni tipologiche, dimensionali e formali
per tratti organici di consistente ampiezza.
4. Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione dovrà in ogni caso risultare conforme alle disposizioni
normative per l’eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, L.104/92 art.24, D.P.R.503/96).
Art. 4. (Unità di gestione)
1. Le Unità di Intervento, insieme alle Unità Speciali di cui al successivo Art. 10, rappresentano l’entità
immobiliare-funzionale minima che può essere sottoposta ad una singola concessione o autorizzazione
edilizia.
- 19 -
2. Salvo diverse specifiche disposizioni delle presenti Norme, nelle Unità di Intervento sopra definite sono
ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia,
demolizione e ricostruzione, nonché interventi di nuova costruzione, con la condizione di conseguire un
significativo accorpamento di edifici e manufatti rispetto all'assetto esistente, tendendo, oltre che a un esteso
rinnovo di tale assetto sotto il profilo edilizio e dell'immagine, ad ampliare le visuali libere in senso
monte/mare.
3. Le potenzialità d’uso e di edificazione specifiche nelle diverse Unità di Intervento sono fissate dagli Artt.
13 e seguenti a seconda del tipo di Unità di Intervento; altre eventuali prescrizioni e indicazioni concernenti
le correlazioni con l’intorno, possono essere fissate dai progetti delle Opere di Urbanizzazione, di cui al
precedente Art. 3.
Ogni unità di gestione potrà attrezzare lo stabilimento di propria spettanza con le seguenti attrezzature:
CABINA SPOGLIATOGLIO. E’ prevista l’installazione di un minimo di n.6 ed un massimo di n.12 cabine
spogliatoio, per ogni unità di gestione, di dimensione max ml 1,50x1,50 e di altezza esterna max ml 2,50
misurata sulla linea di colmo.
SERVIZI IGIENICI. E’ obbligatorio per ogni unità di gestione l’inserimento di un blocco servizi di max mq
13,50 e di altezza esterna max ml 2,50 misurata dal piano di calpestio al bordo esterno di copertura.
Internamente vi debbono essere n. 2 wc con antibagno e n. 1 wc apposito per disabili. Almeno n.1 wc per
ogni unità di gestione dovrà essere pubblico e gratuito.
SPAZIO BAGNINO E SPOGLIATOGLIO PER DISABILI. E’ obbligatorio per ogni unità di gestione l’inserimento
di un blocco di dimensione max di mq 13,50 e di altezza max 2,50, come il precedente, composto
internamente da uno spazio per bagnino e da un vano spogliatoio per disabili di dimensioni minime di mq
4,70.
DEPOSITO. E’ facoltativo l’inserimento di un deposito di dimensione max di mq 13,50 e di altezza max ml
2,50, come sopra, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso. Nel caso di
chiosco bar o di bar ristorante e’ obbligatorio prevedere una superficie da destinare a deposito (minimo mq.
4,50)
SPOGLIATOGLIO A ROTAZIONE. E’ facoltativo l’inserimento di tale spogliatoio di dimensione max di mq
13,50 e di altezza esterna max ml 2,50, come sopra, contenente un piccolo atrio con armadietti/contenitori
per gli utenti della Concessione, n.2 docce-spogliatoio interne e n.2 docce esterne (queste ultime comunque
obbligatorie per ogni concessione).
Il Piano, inoltre, prevede la possibilità di realizzare, all’interno della concessione, da parte del concessionario
indifferentemente due tipi di chiosco: o il chiosco bar o un chiosco bar-ristorante.
CHIOSCO BAR.
All’interno è prevista la possibilità di realizzare un deposito di superficie minima di mq 4,50, ed
eventualmente un laboratorio di superficie minima di mq 4,50, una zona con il banco-bar e n. 1 impianto
telefonico pubblico.
Per il servizio igienico è previsto l’utilizzo del blocco servizi esistente all’interno della stessa concessione e
dovrà essere collocato nelle vicinanze del chiosco-bar.
CHIOSCO BAR-RISTORANTE.
Esso è composto da un deposito di mq 4,50 (facoltativo all’interno), una cucina di almeno mq 12 e il restante
spazio da adibire a bar e ristorazione; è previsto almeno n.1 impianto telefonico pubblico.
Per il servizio igienico è previsto l’utilizzo del blocco servizi esistente all’interno della concessione stessa.
4. Requisiti distributivi, morfo-tipologici ed esecutivi comuni a tutti gli interventi:
4.1 Non sono consentite modificazioni della giacitura dell’arenile eccedenti i cm. 70 oltre la normale quota
media delle giaciture circostanti.
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4.2 I fabbricati devono essere ad un solo piano fuori terra ed avere altezza non superiore a m. 3,00.
4.3 Non sono consentite velette o elementi strutturali o decorativi la cui sommità risulti a quota superiore a
m. 3,80 dal suolo, salvo parapetti del lastrico solare accessibile agli utenti del bagno, realizzati con soluzioni
di massima "leggerezza" e trasparenza. Coperture a falde sono ammesse con inclinazione della falda non
superiore al 25%, a condizione che l’imposta della falda sia a non oltre m. 3,00 dal suolo.
4.4 Le pavimentazioni esterne sono da realizzarsi con pannelli in doghe di legno o con elementi separati
realizzati in pietra naturale, gres, klinker o cemento, da definirsi per dimensioni, tipologie e colori in sede di
progetto dell'Unità di Intervento.
5.
Eventuali muretti di delimitazione di aiuole non dovranno avere altezza superiore a cm. 40 rispetto
alla pavimentazione o al suolo attiguo e potranno essere utilizzate come vasche d’acqua (che verranno
conteggiate come superfici impermeabili) con profondità massima pari a cm.30;
6.
Barriere frangivento in elementi mobili e trasparenti e di altezza massima non superiore a m. 2,30,
comprensivi di eventuale zoccolo emergente non oltre cm 30 dalle quote delle pavimentazioni ;
7.
In corrispondenza dei percorsi trasversali principali evidenziati nelle tavole del presente Piano,
devono comunque essere rispettate le prescrizioni del successivo art.16.3;
8.
Le rampe e/o i percorsi x disabili non sono da conteggiare all’interno delle superfici pavimentate
(passerelle e piazzole) la cui superficie massima non potrà superare il 20% dell’area concessa, con un
massimo di mq 250.
Art. 5. (Norme sul sistema tecnologico da utilizzare)
1. Tutti i manufatti dovranno essere caratterizzati dal criterio della precarietà e della facile rimovibilità con
strutture collegate mediante innesti e bullonature.
2. I manufatti dovranno realizzarsi preferibilmente in legno o in subordine in
realizzato con uso di forme, tecnologie e materiali tipici dei luoghi.
prefabbricato, comunque
3. Si intende per precario e di facile rimozione ogni fabbricato che abbia le seguenti caratteristiche, in
conformità alla definizione di cui all’art. 3 comma 3° del PDMR:
a) possibilità di smontaggio senza intervento di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di
sollevamento o ribaltamento effettuate con mezzi meccanici di uso corrente;
b) facile trasportabilità dei componenti con mezzi di uso corrente;
c) collegamento con soluzione di continuità tra piastra di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad
innesto o con bulloni;
d) struttura ad elementi con collegamenti ad incastro, o con bulloni e viti, senza saldature strutturali
metalliche o di conglomerato cementizio.
e) dovrà essere evitata qualsiasi escavazione al disotto del piano di calpestio ad esclusione di quella
necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonche’ per il posizionamento dei plinti di fondazione;
f) le fondazioni dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati in nessun caso gettati in opera;
g) E’ vietata la realizzazione di piscine e scantinati.
4. In luogo di tale effettiva e concreta caratterizzazione strutturale il Soggetto attuatore dovrà impegnarsi
alla completa rimozione di ogni struttura edificata ai sensi delle presenti Norme, entro i termini specificati in
sede di Convenzione, di cui all'Art. 3, o di specifico Atto unilaterale d'obbligo.
5. A garanzia della realizzazione della rimozione di cui sopra, deve essere depositata apposita fidejussione, di
entità da definirsi in rapporto alla consistenza delle opere interessate.
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Art. 6. (Impianti tecnologici)
1. Sono previste tutte le opere di urbanizzazione primaria, compreso l’adeguamento di quelle esistenti,
necessarie alla vita di spiaggia: fogne, acqua, luce, gas, telefono e l’eventuale impianto di diffusione sonora.
2. Nell’ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici,
delle cucine e delle docce dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l’installazione di
pompe di sollevamento; qualora non ci sia la possibilità di allaccio alla rete pubblica o a depuratori privati,
allora si potranno utilizzare delle fosse settiche o altri sistemi idonei di smaltimento.
3. Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione
degli stabilimenti.
4. Per quanto riguarda gli impianti di comunicazione auditiva, costituiti da elementi di limitata incidenza
ambientale, essi potranno essere centralizzati e direttamente gestiti dal Comune o dalla Capitaneria di Porto
o dallo I.A.T. ed avranno lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia.
Art. 7. (Elementi di finitura ed arredo)
1. Tutte le opere di tinteggiatura e rivestimento da eseguirsi su edifici e manufatti dovranno essere
preventivamente autorizzate ed essere realizzate secondo le tonalità dei seguenti colori base: bianco, rosso,
arancione, verde, giallo, azzurro, turchese; è ammessa la pannellatura in legno.
2. Eventuali corpi captanti per il riscaldamento dell'acqua dovranno essere collocati sulla copertura delle
costruzioni, nelle posizioni meno visibili da terra.
3. E' consentito il tamponamento di portici mediante installazione nel periodo estivo di elementi mobili
scorrevoli trasparenti, nel rispetto di tutti i necessari requisiti di sicurezza strutturali delle realizzazioni e delle
norme di sicurezza sulle vie di esodo (D.L. 626/94 e D.M. 10/03/98)
4. Per ogni concessione sono ammesse non più di tre insegne con la denominazione del bagno, una posta al
lato mare e due al lato monte, non luminose.
5. L’ingombro massimo dell'insegna principale, da ubicarsi in ogni caso a monte dello stabilimento balneare,
non potrà eccedere i m.4,50 di larghezza per m.4,50 di altezza da terra e dovrà avere superficie non
superiore a mq. 8,00.
6. Le insegne minori dovranno essere del tipo a totem, mono o bipalo, e con dimensioni massime che non
potranno eccedere m. 0,80 di larghezza per m. 2,70 di altezza.
7. Sono vietate scritte su manufatti o su cartelli che reclamizzano alberghi, agenzie e qualsiasi struttura
ricettiva, ad eccezione delle targhette collocate sulle porte delle cabine.
8. Tende parasole a muro e del tipo a soffietto e del tutto a sbalzo sono ammesse, purché con collocazioni
comprese nella casistica di cui al precedente comma 1.
9. E' ammessa la realizzazione di gazebi e pergolati a condizione che la loro proiezione a terra non superi
complessivamente il rapporto di mq. 1,5 ogni metro lineare di fronte mare per ciascuna concessione di
stabilimento balneare con un minimo di 40 mq, e che i medesimi siano realizzati con telai in aste lignee,
infissi semplicemente al suolo oppure mediante fissaggio con viti e bicchieri metallici, a loro volta fissati con
semplici tappi a pressione alla soletta pavimentata degli stabilimenti balneari, e con elementi di copertura in
tessuto leggero e/o di stuoie, facilmente rimovibili, senza tamponamenti laterali. E’ ammesso altresì il
posizionamento di pedane in legno di altezza massima pari a cm.90; a condizione che la loro proiezione a
terra non superi complessivamente il rapporto di mq. 1,5 ogni metro lineare di fronte mare per ciascuna
concessione di stabilimento balneare con un massimo di 80 mq; tali pedane dovranno essere regolarmente
rimosse a fine stagione.
10. È ammessa la manutenzione e la sostituzione di pali per il sostegno di impianti radio - ripetitori per
servizi di telecomunicazione pubblicitaria e di pubblica utilità.
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11. Per ogni unità di intervento sono ammesse l’installazione di vasche ad idromassaggio in semplice
appoggio; tali vasche, di superficie massima di mq.10 ciascuna, non potranno essere più di due per
concessioni avente fronte mare inferiore ai m. 50; oltre tale limite, e per i successivi multipli di m.25, ne
potrà essere installata una ulteriore unità. L’altezza del bordo di tali vasche non potrà superare i cm.90.
12. Fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 4.00 fra le file o
settori e metri 2,00 fra gli ombrelloni della stessa fila. In deroga a quanto sopra ed in considerazione della
particolare morfologia del litorale è consentito di ridurre la distanza fra le file o settori a ml. 3.50. E’ inoltre
possibile ridurre la distanza tra gli ombrelloni, a seguito di mareggiate che abbiano determinato una sensibile
riduzione del tratto di arenile prospiciente le spiagge in concessione, purché sia garantita un’area di rispetto
di almeno 7 mq.
13. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di metri 6,
nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno
esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da
non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del piano di spiaggia;
14. I colori delle unità potranno essere scelti dai Concessionari ma comunque con colorazioni intonate
all’ambiente, evitando l’uso di materiali plastificati.
15. Gli infissi dovranno essere preferibilmente in legno, sono comunque vietati gli infissi che abbiano come
ultima finitura la sola zincatura o anodizzazione.
16. I colori degli ombrelloni e degli accessori debbono essere abbinati al colore delle unità.
Art. 8. (Arredo urbano)
1. Sarà compito dei progetti esecutivi andare a definire i seguenti punti evidenziati dal Piano:
a) la realizzazione dei percorsi transitabili e la relativa pavimentazione che dovrà essere realizzata con
materiale e tecniche costruttive ( soletta in calcestruzzo, ect ) idonee sia a resistere all’azione delle
mareggiate sia a consentire un agevole passaggio ai portatori di handicap.
b) la sistemazione delle aree di sosta lungo il percorso;
c) le opere di arredo urbano quali le panche, i cestini, le docce e gli eventuali beverini, che dovranno essere
di limitata incidenza ambientale eventualmente tinteggiate con tinte neutre di tonalità opaca;
d) la sistemazione di eventuale aree previste a verde con essenze arboree tipiche del luogo, la cui scelta
dovrà essere effettuata di concerto con il Corpo Forestale dello Stato;
e) la sistemazione e lo studio di adeguati corpi illuminanti;
f) la sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica inclusa quella per gli stabilimenti
balneari. Le segnalazioni degli impianti balneari e le prescrizioni regolamentari emesse dalle Amministrazioni
competenti dovranno essere ubicate in corrispondenza dell’ingresso degli stabilimenti ed affisse al chiosco ed
alle cabine in riquadri di dimensioni, caratteristiche e tipologie conformi a tutti gli impianti, secondo le
indicazioni espresse dall’Amministrazione Comunale. Eventuali mezzi di comunicazione visiva non potranno
superare 1,5 mq di superficie con altezza massima da terra di mt. 2,50;
g) la realizzazione di muretti a secco, ove necessari eseguiti con materiali tipici dei luoghi e che comunque
dovranno essere di limitatissima consistenza.
2. Nella sistemazione della spiaggia dovranno essere evitati movimenti di terra di rilievo ed è vietato l’uso di
conglomerato bituminoso.
Art. 9. (Sistemazioni a verde)
1. Nella sistemazione a verde dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) vanno privilegiate le essenze autoctone o acclimatate da lungo tempo; in particolare si dovranno
rispettare le seguenti proporzioni:
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- per gli impianti arborei: almeno l’80% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate (quali:
Populus sp., Salix sp., Tamarix gallica, Eleagnus angustifolia, ecc.);
- per gli impianti arbustivi e le siepi: almeno il 50% dovrà essere scelto tra le essenza autoctone o
acclimatate (quali: Euonimus sp., Nerium oleander, Pittosporum sp., ecc.).
b) dovranno essere scelte le specie e le varietà meno idroesigenti tra quelle ammesse, al fine di limitare i
consumi idrici derivanti dalle pratiche irrigue;
c) di norma la realizzazione di prati andrà limitata a piccole aiuole con funzione decorativa o integrativa delle
sistemazioni arbustive; in ogni caso si dovranno utilizzare miscugli o singole specie frugali e non idroesigenti;
non sono ammessi impianti irrigui fissi;
d) le alberature e gli arbusti potranno essere dotati di sistemi irrigui fissi che consentano solo interventi
localizzati (gocciolatori, anelli forati per sub irrigazione e simili);
e) l’utilizzazione di piante in vaso o in vasca dovrà essere prioritariamente finalizzata ad ospitare piante da
fiore; le piante arbustive od arboree ordinariamente saranno collocate nel terreno;
f) nei nuovi impianti di essenze arboree è fatto obbligo di facilitare l’attecchimento della pianta con almeno
due pali tutori in legno impregnato dotati di apposito collare anti ferite;
g) siepi verdi o fioriere non potranno impedire la visibilità oltre la quota di ml. 1,20 dal piano di
pavimentazione.
Art. 10. (Unità speciali)
1. Le Unità speciali rappresentano particolari Unità di Intervento, che assumono un ruolo specifico
nell’assetto complessivo dell’Arenile.
2. Esse corrispondono a componenti strutturali del Piano dell’Arenile, che assumono il ruolo di servizi
generali e/o di riqualificazione ambientale del sistema, e cioè:
- spiagge libere e relative attrezzature;
- bagni a speciali prescrizioni in quanto annessi a particolari attrezzature;
- aree verdi, attrezzature e servizi di sostegno realizzati nell’immediato retroterra dell’Arenile;
- aree di salvaguardia e/o di recupero ambientale.
4. Ciascuna Unità Speciale costituisce una singola unità minima di gestione ai fini del rilascio di
concessioni o autorizzazioni edilizie, salvo diverse disposizioni di cui ai seguenti Articoli.
Art. 11. (Suddivisione in zone)
1. Ai fini della individuazione effettiva e del trasferimento sul terreno dei confini delle zone di cui sopra e
delle relative articolazioni interne di cui agli elaborati grafici del Piano, si assumono come riferimenti, a
monte il confine del demanio marittimo o demanio dello stato/Intendenza di Finanza, a mare la linea di
battigia.
2. In ragione delle possibili modifiche della linea di battigia, si assume come variabile la profondità della
Zona di Spiaggia Attrezzabile per l’Ombreggio.
Art. 12. (Zona per attrezzature ludico-sportive)
1. La Zona per Attrezzature ludico-sportive, corrisponde alle aree che si trovano a monte della fascia delle
attrezzature di spiaggia, e sono di norma ricavate dagli attuali retri delle cabine, da porzioni dell’attuale
lungomare, o da altri spazi urbani disponibili, come previsto dagli elaborati grafici del Piano.
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2. I fabbricati esistenti che insistono sulle Zone per Verde Attrezzato potranno essere interessati da
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 13. (Zona di spiaggia attrezzabile per l’ombreggio)
1. La Zona di Spiaggia Attrezzabile per l’Ombreggio corrisponde alla fascia di arenile in concessione
utilizzabile esclusivamente per allestimenti temporanei mediante ombrelloni e/o tende.
2. In tale zona non sono ammesse costruzioni di alcun tipo, salvo la realizzazione di pergolati e gazebi, nei
limiti e con le caratteristiche di cui al seguente Art. 14, nonché di barriere frangivento in elementi mobili e
trasparenti, di altezza massima non superiore a m. 2,30, prive di zoccolo e collocate entro m. 5,00 dal limite
a monte della Zona di Spiaggia Attrezzabile per l'Ombreggio. Con le medesime caratteristiche tipologiche e
dimensionali, dette barriere frangivento possono altresì essere realizzate entro m. 3,00 dall’allineamento
determinato, nell’ambito dell’unità d’intervento, dal fabbricato esistente più proteso verso mare.
3. É ammessa la realizzazione di pavimentazioni semplicemente appoggiati al suolo, solo per la realizzazione
di percorsi di distribuzione in senso monte/mare agli elementi di ombreggio. Tali percorsi pavimentati
dovranno reciprocamente distare nel punto medio non meno di m. 20, nel caso di concessioni di dimensioni
con fronte mare inferiori ai m. 20, è comunque consentito il posizionamento di un percorso; la larghezza
della pavimentazione non dovrà superare m. 1,00, fermi restando gli eventuali allargamenti richiesti dalle
disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, L.104/92 art.24, D.P.R.
503/96).
Art. 14. (Zona di spiaggia libera)
1. La Zona di Spiaggia Libera è riservata alla balneazione con libero accesso al pubblico.
2. In tale Zona è consentito l’ombreggio libero e l’installazione di servizi (w.c., docce, depositi) strettamente
necessari, secondo le quantità e modalità stabilite dall’Ufficio Sanitario.
3. Potranno altresì essere autorizzati locali di servizio per scuole e noleggio surf e vela. In tal caso, per
ciascuno di questi centri potrà essere concessa la realizzazione delle strutture e dei servizi strettamente
necessari all’attività, con una Superficie Coperta massima di mq. 30.
4. Tutte le strutture realizzabili non potranno avere altezze superiori a quelle previste dall’art. 13 nelle zone
per attrezzature di spiaggia.
5. La realizzazione di spazi o percorsi pavimentati, qualora indispensabili, dovranno essere contenuti allo
stretto necessario per la distribuzione alle attrezzature ammesse.
6. Ai fini dell’attuazione degli interventi, ciascun settore di Zona di Spiaggia Libera individuato nelle
planimetrie del Piano costituisce un’unica Unità Speciale, di cui all’Art. 10.
Art. 15. (Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari)
1. Il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la
realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo
che da un lato consenta di preservare l’ecosistema e dall’altro permetta ai gestori degli stabilimenti di
realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l’accesso ai
finanziamenti ed ai contributi pubblici all’uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l’ambiente.
2. La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma,
preferibilmente, contestuali strumenti di azione:
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- il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli
stabilimenti al fine di diminuire i consumi;
- l’utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che inerisce, piuttosto, le modalità di gestione ed i servizi
supplementari da offrire alla clientela.
3. RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE
Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:
a) attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, dopo idonea
decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale che alimenti gli scarichi dei watercloset e gli impianti di irrigazione;
b) attraverso l’installazioni in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella
misura di almeno il 50%;
c) mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati
nell’impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che li inviti ad un uso più parsimonioso del
bene acqua:
d) attraverso l’organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che
l’acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.
4. RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE
Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di
sfruttare al massimo l’energia solare.
Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:
a) introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l’acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;
b) installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita
dalla rete;
c) contenere i consumi attraverso l’uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.
5. ASPETTI GESTIONALI DELLO STABILIMENTO BALNEARE ECO-COMPATIBILE
Parimenti l’ecocompatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo
possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l’utente ed a
sensibilizzarlo in merito all’esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l’ambiente senza per questo
dover sacrificare lo sviluppo.
A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all’interno del proprio impianto i seguenti servizi:
a) la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta,
plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati
su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente,
concordata con l’azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad
esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
b) la creazione di info-point ove reperire i dati diffusi dall’ARTA sulla qualità delle acque di balneazione
nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull’irraggiamento
solare e sui consigli per l’esposizione al sole sì da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più
corretti sia per l’ambiente sia per la propria salute.
c) l’educazione ambientale mediante l’introduzione di percorsi “vita sostenibile” con giochi didattici che
aiutino a capire, fin dalla tenera età, l’importanza delle risorse naturali.
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Art. 16. (Norme transitorie)
1. E' facoltà dei Soggetti attuatori procedere ad interventi di manutenzione ordinaria delle strutture di
qualsiasi tipo preesistenti, salvo diverse disposizioni specifiche di cui agli Articoli precedenti, purché nel
rispetto del Piano Regolatore Generale vigente e delle norme generali che regolano i rapporti di concessione
delle aree demaniali di spiaggia.
A tal proposito costituiscono interventi che non comportano alterazione sostanziale al complesso della
concessione quelli che riguardano opere di riparazione , rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelli
necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Tali interventi, su parti regolarmente autorizzate, non sono soggetti a richiesta di autorizzazione e/o
dichiarazione di inizio attività, ma a comunicazione di inizio lavori nel rispetto delle N.T.A. del presente
PDMC.
In particolare si intendono ricompresi i seguenti interventi:
a.
pulitura esterna, ripresa parziale di parti degradate di cornicioni, frontalini, senza alterazione di
materiali e delle tinte esistenti e che non incidono sulle parti strutturali;
b.
pulitura, riparazione, sostituzione di parti degradate di tettoie, tende, di palificazioni infisse a secco
nella sabbia, mediante opere che non comportino alterazione dei materiali, delle tinte e delle tecnologie
preesistenti e non alterino l’aspetto estetico e che non incidono sulle parti strutturali
c.
pulitura, riparazione e/o parziale sostituzione dei manti impermeabilizzanti delle coperture, senza
alterazioni dei tipi di materiali, delle tinte e delle tecnologie;
d.
riparazione e/o parziale sostituzione di grondaie, pluviali, canne fumarie, sfiati, tubazioni in genere,
poste all’interno e/o esterno dei manufatti esistenti;
e.
riparazione e/o parziale sostituzione dei lastricati posizionati a secco sulla sabbia senza alterazione
dei tipi di materiali originari o aumento delle superfici impermeabili e che non modifichino l’area di sedime
occupata;
f.
riparazione e/o parziale sostituzione dei manufatti di arredo che non comportino modifica del sedime
originario, delle forme, dimensioni e colore;
g.
riparazione, ammodernamento e/o parziale sostituzione delle reti tecnologiche all’interno della
concesione al fine di conservarle efficienti,
h.
manutenzione, livellamento e/o parziale sostituzione del fondo permeabile dei campi gioco bocce,
senza modificarne la quota;
i.
manutenzione e/o parziale sostituzione delle recinzioni o cordolature degli spazi riservati alle attività
sportivo-ricreative, muretti delimitanti aiuole, fontanelle, senza comportare modifica del sedime e delle
caratteristiche preesistenti;
j.
manutenzione e parziale sostituzione delle parti degradate di insegne , portali e similari, nel rispetto
delle originarie caratteristiche, forme, dimensioni, colorazioni e ubicazione;
k.
Nelle zone di Rinaturalizzazione, di Spiaggia Attrezzata sarà possibile autorizzare abbattimenti di
cabine o manufatti in genere esistenti alla data di adozione del presente piano con possibilità di successiva
ricostruzione o di utilizzazione della medesima superficie per i trasferimenti; tale facoltà e garantita
nell’ambito di validità del presente piano.
2. In occasione di eventi eccezionali, conseguenti a mareggiate ed a fenomeni erosivi, è facoltà del Sindaco
procedere al rilascio di concessioni temporanee relative al trasferimento di impianti ed attrezzature di
spiaggia, compromessi in seguito a tali eventi, anche in difformità dalla zonizzazione del presente Piano
Particolareggiato.
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3. In tali occasioni la concessione temporanea è accompagnata da Atto unilaterale d’obbligo che impegna il
concessionario ad intervenire immediatamente sulle opere di cui alla concessione temporanea, per il
ripristino dei siti e degli impianti insediati, nel caso in cui siano venute a cessare le cause che hanno
determinato l’esigenza del trasferimento degli stessi impianti, ovvero su richiesta del Sindaco, comunque
motivata.
4. Adeguamento Delle Strutture Esistenti.
Sulle strutture esistenti, alla data di adozione del presente PDMC ed in contrasto con lo stesso, potranno
effettuarsi solo lavori di manutenzione ordinaria o interventi di adeguamento alle normative vigenti e/o
prescrizioni legislative.
L’adeguamento alla presente normativa è previsto nel caso di richiesta di ristrutturazione o di demolizione e
ricostruzione per forze maggiori; esso può essere realizzato per stralci previa la redazione di un progetto
unitario.
Nelle concessioni esistenti è consentito il mantenimento del corpo principale in sostituzione del chiosco-bar e
del chiosco bar-ristorante previsti dal presente piano.
Nei casi di adeguamento di strutture esistenti, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione le nuove
edificazioni dovranno ugualmente uniformarsi ai criteri di facile rimozione.
E’ obbligatorio anche per le concessioni esistenti l’adeguamento delle strutture sulla base della normativa
vigente per il superamento delle barriere architettoniche.
5. Lavori sull'Arenile.
L’arenile e le varie strutture che vi insistono debbono essere tenuti puliti e la loro manutenzione dovrà essere
effettuata nei seguenti periodi:
- i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti balneari debbono avere inizio dopo il 30
settembre ed essere ultimati entro il 30 maggio dell’anno successivo;
- i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari debbono essere portati a termine entro il 30
maggio e non possono essere effettuati durante la stagione estiva;
- i lavori di livellamento della spiaggia debbono essere ultimati entro il 15 maggio di ciascun anno, previa
regolare comunicazione e successiva autorizzazione degli Enti preposti.
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