COMUNE DI PESARO
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COMUNE DI PESARO
Nardo Goffi COMUNE DI PESARO Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE SPIAGGE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE – BAIA FLAMINIA DATA OTTOBRE 2012 testo aggiornato: variante approvata con Del. di G.C. 45/2013 COMUNE DI PESARO Piano Particolareggiato di utilizzazione delle spiagge - “Baia Flaminia” Norme Tecniche di Attuazione PARTE I : Disposizioni generali Art. 1. Ambito di applicazione e validità del Piano Il presente Piano sostituisce il Piano Particolareggiato di utilizzazione delle spiagge di Baia Flaminia approvato in via definitiva in data 21.09.1999, con Delibera di Giunta Comunale n. 436. Il Piano Particolareggiato ha validità ed efficacia per dieci anni dalla data di sua approvazione definitiva e riguarda il tratto di arenile e gli spazi verdi di Baia Flaminia, delimitati da viale Varsavia e viale Parigi, il cui limite è evidenziato nelle Tavole di Piano dalla n. 1 alla n. 7. Il Piano regola gli interventi di natura edilizia, la realizzazione delle infrastrutture di servizio alla spiaggia e disciplina gli usi e le attività consentite nell’arenile Tutti gli interventi su edifici, manufatti ed opere ricadenti all’interno del tratto di arenile sopra descritto dovranno essere conformi alle prescrizioni delle presenti norme e agli elaborati del Piano Particolareggiato. Art. 2. Elaborati del Piano Il piano particolareggiato di utilizzazione delle spiagge - Baia Flaminia è costituito dai seguenti documenti: Elaborati di progetto: - Relazione tecnico-illustrativa e piano finanziario di massima - Norme tecniche di attuazione - Tav. 1 : Rilievo aero-fotogrammetrico (scala 1:1000) - Tav. 2 : Rilievo fotografico (scala 1:1000) - Tav. 3 : Zonizzazione (scala 1:1000) - Tav. 4 : Progetto di Suolo – sistema dei percorsi (scala 1:1000/1:250) - Tav. 5 : Progetto di Suolo – aree verdi e spazi attrezzati (scala 1:1000) - Tav. 6 : Progetto di Suolo – schemi tipologici (scala 1:1000/1:200) - Tav. 7 : Reti Tecnologiche (scala 1:1000) Inquadramento (allegati tutti alla Delibera C.C. di Adozione n. 228 del 19.12.2003): - Variante 99 al Piano particolareggiato di utilizzazione delle spiagge (approvato con Delibera di G.C. n. 436 del 21.09.1999) - F. 24 PRG/85 - PRG/85 adeguamento al P.P.A.R. – tav. 6 5.1 F2 - Scheda grafica P.C.A. n. 1 - Ambiti di tutela relativi a Corsi d’Acqua e Crinali (art. 29 e 30 N.T.A.) – 6 32A – tav. n. 1 - Ambiti di tutela relativi a Corsi d’Acqua e Crinali (art. 29 e 30 N.T.A.) – 6 32A – tav. n. 4 - Ambiti di tutela relativi ai Versanti (art. 31 N.T.A.) – 6 33A – tav. n. 1 - Ambiti di tutela relativi ai Versanti (art. 31 N.T.A.) – 6 33A – tav. n. 4 - Estratto informatizzato PRG 1985 - Estratto informatizzato PRG 2000 adottato - Estratto Planimetria Catastale (1:2000) Art. 3. Articolazione della Variante al Piano La presente variante al Piano Particolareggiato prende atto delle attività balneari, del pubblico esercizio autonomo e delle attività ricreative concessionate alla data della sua adozione. La presente Variante al Piano individua: a) le aree destinate a stabilimenti balneari; b) le aree destinate a spiagge libere; c) le aree destinate ad attrezzature sportive; d) l’ area destinata ad attività ricettiva; e) le aree destinate a giochi in concessine; f) l’area destinata alla scuola di vela ; g) le aree destinate a pubblico esercizio per la vendita di alimenti e bevande; h) il limite di sedime delle attrezzature balneari e aree gioco; i) gli schemi distributivi e tipologici per i chioschi, le cabine spogliatoio e servizi igienici; j) i manufatti per l’ombreggiamento; k) manti erbosi da salvaguardare; l) gli accessi agli arenili, esistenti e di nuova previsione; m) la pista ciclabile/ciclopedonale che collega Via Lungofoglia delle Nazioni con la parte terminale di Via Varsavia, i marciapiedi e i percorsi pedonali; n) i materiali ed i colori ammessi; o) le caratteristiche e l’ubicazione degli impianti pubblicitari; p) le opere di urbanizzazione; Il Piano prevede che la concessione demaniale n. 54 del 2002 (“Bagni Baia”) venga traslata dalla parte opposta, in adiacenza alla concessione “Bagni Patrignani”, mantenendo la larghezza del fronte precedente. A seguito della traslazione della concessione demaniale citata, il tratto di arenile interessato è tutto destinato a spiaggia libera. Inoltre la linea di delimitazione della concessione demaniale assegnata ai “Vigili del Fuoco”, compresa tra il suddetto stabilimento balneare e la spiaggia libera adiacente, verrà rettificata parallelamente alla linea di divisione tra lo stabilimento balneare suddetto e quello di “Bagni Esilde e Giorgio”. Nell’area di Campo di Marte sono individuate due aree giochi, un’area destinata alla scuola di vela, due aree attrezzate per uso sportivo in estensione della superficie ad uso degli stabilimenti balneari antistanti. Nell’area adibita a parcheggio sono individuate due aree separate destinate alla installazione di un chiosco ciascuna, per la vendita di alimenti e bevande. Art. 4. Aree destinate a stabilimenti balneari Sono le aree individuate nelle Tavv. nn. 3 e 6 in cui sono localizzati gli stabilimenti balneari esistenti; Fatta eccezione della delocalizzazione dello stabilimento balneare denominato “Bagni Baia” e della rettifica dell’area in concessione ai “Vigili del Fuoco”, non sono previsti ampliamenti dei fronti delle concessioni dei restanti stabilimenti balneari, è comunque previsto l’ampliamento dell’area complessiva in concessione degli stabilimenti balneari a cui può essere inglobata l’area che in linea agli stessi ricade nel Campo di Marte, in cui è prevista unicamente la destinazione d’uso di attrezzature sportive. Gli stabilimenti balneari sono delimitati al loro interno con il limite di sedime prescritto per le attrezzature balneari: - possono essere installati, dagli aventi titolo, manufatti, impianti ecc, così come di seguito descritte nei successivi articoli. Non sono previsti nuovi tratti di spiaggia da cedere in concessione per stabilimenti balneari. Art. 5. Visitabilità e accessibilità I concessionari demaniali devono assicurare la visitabilità dei propri impianti alle persone con ridotte ed impedite capacità motorie, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 14 giugno 1989 n. 236 di attuazione della Legge 09 gennaio 1989 n. 13. I concessionari di stabilimenti balneari devono altresì assicurare l’accesso al mare all’interno delle rispettive concessioni alle persone con handicap. Art. 6. Accessi pubblici e di uso pubblico Negli elaborati grafici sono evidenziati gli accessi pubblici esistenti confermati e quelli di nuova previsione. La realizzazione di questi ultimi a carico dell’Amministrazione Comunale dovrà essere inserita nel programma delle opere pubbliche. Gli stessi dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Gli accessi dovranno essere sempre lasciati liberi e aperti al pubblico passaggio. Art. 7. Pista ciclabile/ciclopedonale È previsto il proseguimento della pista ciclopedonale esistente a lato di Via Lungofoglia delle Nazioni per migliorare l’accessibilità alle aree pubbliche e alle strutture balneari e ricreative esistenti. Il tracciato del percorso ciclopedonale si svolge prevalentemente in piano e lungo il percorso sono previste aree di sosta e posa biciclette. La pista ciclopedonale avrà altresì lo scopo di rendere gli stabilimenti balneari accessibili anche a persone portatrici di handicap in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge 104/92. La pista ciclopedonale sarà provvista di illuminazione per consentirne l’utilizzo anche nelle ore notturne. La manutenzione e pulizia della pista, trattandosi di percorso pubblico, sarà a cura dell’Amministrazione Comunale. La pista ciclabile di progetto può essere suddivisa, nel suo complesso, in due tratti: primo tratto: congiungente la pista esistente lungo via Lungofoglia delle Nazioni con la - piastra/piazza prevista all’altezza dei Bagni Esilde e Giorgio / Vigili del Fuoco secondo tratto: congiungente la piastra/piazza suddetta con via Varsavia, correndo sul - retro delle attrezzature balneari alla quota dell’area verde esistente, fino a risalire alla quota di viale Varsavia. Primo tratto: una piastra di legno permetterà l’innesto della nuova pista ciclabile, prevista a quota arenile, con quella esistente lungo via Lungofoglia delle Nazioni. La pista a quota arenile, con una larghezza minima di 2.50 ml., dovrà essere realizzata su soletta in calcestruzzo con manto di finitura tipo pavimentazione industriale colorata in pasta preferibilmente di colore rosso. Tale tratto potrà avere un cordolo di finitura in legno, pietra o calcestruzzo, per tutta la sua lunghezza. In questo tratto si prevede la realizzazione di un parcheggio per cicli. Secondo tratto: la pista ciclabile, larga minimo 2.50 ml., dovrà essere realizzata alla quota dell’area verde di Campo di Marte esistente e per mitigare l’impatto ambientale potrà essere realizzata mediante l’inserimento di una griglia permeabile (tipo nido d’ape, a maglia fine, di materiale plastico) con riempimento di ghiaia di pietra locale o terreno con manto erboso. In questo tratto la pista ciclabile è affiancata da un percorso pedonale largo 1.50 ml. Tale percorso potrà essere realizzato anche in battuto di terra, mentre in corrispondenza delle passerelle pedonali evidenziate nella Tav. 4, al fine di garantire l’accessibilità degli stabilimenti balneari alle persone portatrici di handicap, esso dovrà necessariamente essere realizzato con pedane in legno. Tale percorso ciclo-pedonale potrà essere delimitato da cordoli di finitura in legno o pietra, per tutta la sua lunghezza. Lungo questo tratto si prevede un’ area destinata a parcheggio per cicli. Art. 8. Marciapiedi, piastre e percorsi pedonali Marciapiedi: con tale termine sono indicati i percorsi pedonali individuati nella Tav. 4 del presente Piano, che corrono alla quota di viale Parigi, in adiacenza al viale stesso, fino ad arrivare al parcheggio pubblico e costituire un filtro tra il parcheggio stesso ed il verde che si trova ad una quota più bassa. Tali marciapiedi dovranno essere realizzati in asfalto, elementi auto-bloccanti o materiale lapideo con eventuale cordolo in calcestruzzo o pietra. Lungo il tratto di marciapiede di viale Parigi, sono previsti tre collegamenti tra la quota del marciapiede, a livello strada, e la quota dell’arenile più in basso. Tali collegamenti, adiacenti al muro esistente e pressoché paralleli alla pista ciclabile di progetto, sono costituiti da due rampe di larghezza minima di 3.00 ml. e pendenza massima pari all’8% e da una scaletta. Piastre/piazze: sono gli elementi di snodo e di collegamento fra i diversi tratti di pista ciclabile/percorsi pedonali, come individuato nella Tav. n. 4 del presente Piano. Queste dovranno essere realizzate con piattaforma in legno. Attraversamenti e percorsi pedonali pubblici e di uso pubblico: sono i percorsi di attraversamento degli spazi verdi e degli stabilimenti balneari e sono individuati nella Tav. n. 4 del presente Piano. Gli attraversamenti pedonali principali, necessari anche ai fini del superamento delle barriere architettoniche, sono due. Uno collega il parcheggio pubblico con la piattaforma del locale bar esistente mentre l’altro collega viale Varsavia con il nuovo percorso ciclo-pedonale previsto alla quota dell’area verde di Campo di Marte. Gli attraversamenti unitamente alle altre passerelle dovranno preferibilmente essere realizzate in legno. Queste dovranno essere collegate da percorsi in terra battuta, assimilabili a sentieri naturali. È prevista la realizzazione di un percorso pedonale pubblico che corre adiacente alla pista ciclabile di larghezza minima di 1.50 ml. da realizzarsi preferibilmente in legno o cemento. È inoltre prevista la realizzazione di almeno due percorsi pedonali all’interno di ogni stabilimento balneare così come individuato nelle Tavv. nn. 3 e 4. Uno, di accesso al mare, posto perpendicolarmente alla battigia, dovrà avere una larghezza non inferiore a ml. 1.00 ed essere provvisto di allargamenti che consentono l’inversione di marcia di persone su sedia a ruote in conformità alle prescrizioni del D.M. 14 giugno 1989 n. 236. L’altro, di larghezza non inferiore a ml. 1.50, posto tra le aree destinate ad “attrezzature balneari”; servirà al collegamento funzionale degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere dislocate agli estremi. Questo percorso, in corrispondenza dello stabilimento balneare dei Vigili del Fuoco, affianca parte del primo tratto della pista ciclabile. La realizzazione dei percorsi pedonali interni agli stabilimenti balneari dovranno essere realizzati preferibilmente in legno o cemento. Art. 9. Aree verdi pubbliche e spazi attrezzati Sono le aree individuate nella Tav. n. 5 del presente Piano. Attrezzature Sportive: sono le aree comprese tra le attrezzature balneari ed il percorso ciclo-pedonale che corre alla quota dell’area verde di Campo di Marte. I concessionari degli stabilimenti balneari antistanti alle suddette aree, così come evidenziato negli elaborati grafici di piano, possono chiedere di averle in concessione, sempre per uso di attrezzature sportive, altrimenti, in caso contrario, rimarranno a carico dell’Amministrazione Comunale. Verde pubblico: dovrà essere inerbito e piantumato sulla base delle linee guida individuate nella Tav. n. 5. Le essenze arboree ammissibili sono il “tamarice” ed altre essenze autoctone. In ogni caso la sistemazione del verde dovrà essere oggetto di progetto esecutivo. Nell’ambito dell’area destinata a verde pubblico adiacente al parcheggio del Campo di Marte è ammessa l’installazione di giochi pubblici attrezzati. Manto erboso da salvaguardare: sono le aree evidenziate nella tav. n. 5, poste tra le concessioni degli stabilimenti balneari ed il percorso ciclo-pedonale che corre alla quota dell’area verde di Campo di Marte e nella zona di spiaggia libera adiacente la foce del Fiume Foglia. In tali aree sono presenti manti erbosi e flora pioniera spontanea di particolare interesse ambientale, per questo motivo sono soggetti a tutela e salvaguardia per favorirne l’insediamento. Vegetazione esistente e di progetto: nella tavola n. 5 sono indicate le macchie di verde esistente e le piantumazioni di progetto. Le piante esistenti che dovranno essere rimosse ai fini della realizzazione dei nuovi percorsi pubblici e delle attrezzature di carattere pubblico, dovranno essere recuperate e ricollocate secondo un progetto esecutivo del verde; nel caso in cui il recupero non fosse possibile dovranno essere sostituite con altrettante nuove. In particolare lungo il tratto di percorso ciclo-pedonale compreso tra la fine delle attrezzature balneari e via Varsavia, dovranno essere previste delle barriere vegetali a protezione del percorso stesso. Tali barriere dovranno essere realizzate con pali vivi di tamarice ed intrecciate con rami della stessa specie. Aree in concessione: all’inetrno dell’area adibita a parcheggio auto e motocicli, sono individuate due aree in concessione di mq. 55.00 ciascuna, per l’installazione di due manufattichiosco di mq. 25.00 ciascuno da adibire a pubblici esercizi per la vendita di alimenti e bevande, esclusi ristorante. Nell’area verde di Campo di Marte sono previste in concessione, due aree per i giochi, un’area per la scuola di vela. Aree giochi: Area 1- giochi in concessione di mq. 1000 e Area 2 – giochi in concessione di mq. 480, poste ai lati del percorso ciclopedonale che si collega con Viale Varsavia. Le Concessioni per le aree giochi, rilasciate dagli uffici preposti, sono previste annuali o pluriennali e rinnovabili, in conformità al presente Piano. I giochi dovranno essere appoggiati al terreno, in base ad un progetto organizzativo unitario delle rispettive aree in concessione. Eventuali collegamenti pedonali dovranno essere realizzati mediante pedane esclusivamente di legno e appoggiate al terreno. Sono ammesse delimitazioni delle suddette aree in concessione, esclusivamente con siepi per un’altezza massima da terra di ml. 1,20. I fossati presenti sul posto dovranno essere conservati e tenuti liberi da ostacoli. Area per la scuola di vela: l’area in Concessione per la scuola di vela è di mq. 420, collocata in prossimità del blocco servizi, a lato della pista ciclopedonale che si collega con Viale Varsavia. La Concessione per la scuola di vela, rilasciata dall’ufficio preposto, può essere annuale o pluriennali e rinnovabile, in conformità al presente Piano, in base ad un progetto unitario dell’organizzazione dell’area stessa. Il corridoio di lancio, come descritto al successivo art. 18, è posizionato a confine tra la vicina spiaggia libera e lo stabilimento balneare denominato “Bagni Baia”, oggetto di traslazione, negli elaborati di progetto. Le barche-scuola-vela (rigorosamente di piccole dmensioni, del tipo Fly ecc.) dovranno essere appoggiate al terreno. Eeventuali collegamenti pedonali dovranno essere realizzati mediante pedane esclusivamente di legno e appoggiate al terreno. Sono ammesse delimitazioni delle suddette aree in concessione, esclusivamente con siepi per un’altezza massima da terra di ml. 1,20. Manufatto adibito a Servizi: Trattasi di manufatto esistente di proprietà del comune, soggetto ad adeguamento come indicato nella tavola 6. Tale manufatto ha destinazione d’uso di cabina ad uso del bagnigo di salvataggio, relativamente alla spiaggia libera, nonché deposito, spogliatoio e servizi igienici pubblici, a servizio delle aree attrezzate. Le modalità di intervento di recupero del manufatto servizi e la sua gestione, nel rispetto delle presenti norme, sono stabilite dal competente ufficio comunale, fermo restando che la sua gestione sarà a carico dei concessionari delle aree giochi 1, aree gioche 2 e scuola di vela. Concessioni vendita cibi e bevande: Sono previste due concessioni per pubblici esercizi, ad esclusione del ristorante, per la vendita di cibi e bevande, per un’area di mq. 55.00 ciascuna in cui collocare un chiosco di 25.00 mq.. Le suddette aree in concessione individuate nel parcheggio auto, sono distanti tra loro e in posizione baricentrica tra il Campo Di Marte e l’area stessa del parcheggio auto, per garantire una migliore fruibilità sia dal parcheggio che dal Campo di Marte e dall’arenile. All’interno delle suddette due Concessioni, è prevista l’installazione di un manufatto appoggiato al terreno, quota parcheggio, di mq. 25.00 max. ciascuno da realizzarsi in legno, rispettando le collocazioni come indicate nella tavola 5 del presente piano e le medesime caratteristiche prescrittive, stabilite per il locale gestore, di cui all’art. 11 delle presenti norme. Sarà a carico dell’Amm.ne Com.le prevedere un progetto unitario degli stessi, per l’assegnazione. Art. 10. Parcheggi pubblici Parcheggio pubblico tra viale Varsavia e viale Parigi: il parcheggio è individuato nelle Tavv. nn. 4 e 5 del presente Piano. Gli spazi individuati per gli stalli delle automobili dovranno essere realizzate come aree verdi permeabili (manto erboso su griglia permeabile), mentre le strade interne carrabili potranno essere asfaltate. Parcheggi pubblici lungo viale Varsavia e viale Parigi: nelle Tavv. nn. 4 e 5 sono stati indicati anche i parcheggi da prevedere lungo viale Varsavia e viale Parigi; essi potranno essere asfaltati come le strade principali. Parcheggi cicli: nelle Tavv. nn. 4 e 5 sono stati indicati anche i parcheggi per cicli da prevedere lungo la pista ciclabile. Lungo il primo tratto di pista ciclabile, quello che corre alla quota dell’arenile, si prevede la realizzazione di un parcheggio per cicli, che dovrà essere realizzato con piattaforma in legno e/o manto erboso su griglia permeabile (Tav. n. 4 – particolare 4). Lungo il secondo tratto di pista ciclabile, quello che corre alla quota dell’area verde di Campo di Marte, si prevedono due aree destinate a parcheggi per cicli. Il primo parcheggio è stato individuato tra la piastra-piazza di legno e la passerella pedonale congiungente il parcheggio pubblico con il chiosco bar esistente (tavola n. 4 – particolare 2); il secondo è localizzato in adiacenza all’area servizi (tavola n. 6 – particolare area servizi). Tutti i parcheggi cicli potranno essere realizzati con piattaforma in legno e/o manto erboso su griglia permeabile (tavola n. 4). PARTE II : Abaco dei manufatti e relative distanze Art. 11. Chiosco gestore stabilimento balneare Il chiosco gestore per lo stabilimento balneare dovrà avere una superficie minima di mq 15.00 e massima di mq. 25.00, a base rettangolare, con il lato corto non superiore a ml. 3.50 e altezza media interna non superiore a ml. 2.80. Nel chiosco gestore, oltre alle attività amministrative legate alla gestione dello stabilimento balneare, è consentita l’attivazione di pubblici esercizi complementari, quali bar e/o ristorante. L’attività di bar e/o ristorante, potrà essere attivata in conformità alla disciplina in materia di pubblici esercizi di competenza del Servizio Attività Economiche. Qualora all’interno del chiosco, sia prevista anche la realizzazione di un pubblico esercizio (bar e/o ristorante), fermo restando il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie, lo stesso potrà avere una superficie massima di mq. 42.00, di cui almeno 15.00 mq. dovranno comunque essere destinati al gestore (ufficio direzione). Il manufatto, in questo caso, avrà base rettangolare con il lato corto non superiore a ml. 4.50 altezza media interna non superiore a mt. 2.80 e dovrà contenere un servizio igienico ad uso esclusivo del personale lavorativo. Il chiosco gestore dovrà essere installato unicamente all’interno dell’area di sedime più vicina a Caampo di Marte, mentre per tutta la restante parte è possibile prevedere l’installazione di cabine e aree gioco per lo stabilimento balneare. Il manufatto, con riferimento alla soluzione progettuale vincitore del Concorso indetto per la sistemazione dell’arenile di Baia Flaminia, dovrà essere realizzato in legno, a doghe orizzontali, secondo le caratteristiche tipologiche riportate negli elaborati grafici. Sarà altresì consentito l’impiego di materiali quali l’acciaio o il cemento prefabbricato, a condizione comunque che le pareti siano rivestite in legno, a doghe orrizzontali, con soluzione unitaria per l’intero stabilimento balneare. La copertura, non praticabile, dovrà essere piana e, nel caso non sia realizzata in legno, la stessa dovrà comunque essere rivestita in rame o legno. La dislocazione del chiosco e le aperture previste negli elaborati grafici sono indicative, comunque all’interno dell’area di sedime. Art. 12. Cabine spogliatoio Le cabine spogliatoio ad uso pubblico o esclusivo dovranno avere dimensioni di ml. 1.70 di larghezza e ml. 2.00 di profondità, con copertura piana. L’altezza, calcolata all’estradosso del solaio di copertura, non dovrà superare i mt. 2.55. Le dimensioni planimetriche di cui sopra, potranno avere una tolleranza di 20 cm. Tutte le cabine, con riferimento alla soluzione progettuale vincitore del Concorso indetto per la sistemazione dell’arenile di Baia Flaminia, dovranno essere realizzate secondo le caratteristiche tipologiche riportate negli elaborati grafici in legno, a doghe orizzontali. Sarà altresì consentito l’impiego di materiali quali l’acciaio o il cemento prefabbricato, a condizione comunque che le pareti siano rivestite in legno, a doghe orizzontali, con soluzione unitaria per l’intero stabilimento balneare. Le porte delle cabine così come le coperture dovranno essere di legno fermo restando che nel caso si opti per la realizzazione di cabine in prefabbricato o acciaio le coperture dovranno comunque essere rivestite in legno o rame. Il numero delle cabine spogliatoio realizzabile all’interno di ogni stabilimento balneare è a discrezione del gestore in rapporto alla disposizione complessiva e alle proprie esigenze. La disposizione delle cabine spogliatoio dovrà essere in linea o a pettine (vedi Tav. 6) mentre le aperture previste negli elaborati grafici sono indicative. Art. 13. Servizi igienici I servizi igienici dovranno essere collocati all’interno dei blocchi previsti per le cabine spogliatoio, in posizione facilmente accessibile alle persone con handicap. Detti manufatti dovranno avere le stesse dimensioni e caratteristiche delle cabine spogliatoio specificando che il servizio igienico accessibile anche da parte di persone con handicap, dovrà rispettare dimensioni e contenere arredi prescritti dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236. Art. 14. Deposito stabilimenti balneari All’interno degli stabilimenti balneari è possibile realizzare un deposito a servizio degli stessi. Il deposito dovrà avere esteriormente le stesse caratteristiche delle cabine spogliatoio, sia per dimensioni che per materiali e colori utilizzati. Per la realizzazione del manufatto sarà consentito il collegamento interno sino ad un massimo di quattro cabine. Art. 15. Aree attrezzate per il gioco e lo sport Le attività sportive consentite all’interno delle aree gioco possono essere: beach volley, calcetto, palla-canestro, bocce, ping pong, minigolf, fitness, vasche idromassaggio (solamente di piccole dimensioni, facilmente rimovibile e non impattante) e attività ricreative similari; dovranno essere compatibili con lo schema organizzativo dell’intero stabilimento e soggette ad autorizzazione. Ove il tipo di utilizzazione lo renda necessario occorre prevedere una recinzione di protezione con reti in corda o nylon tipo pesca. E’ possibile l’installazione di eventuali pedane esclusivamente in legno appoggiate sull’arenile, da rimuovere al termine della stagione estiva. Art. 16. Manufatti per l’ombreggiamento pergolato: La struttura dovrà essere realizzata in legno, ferro o acciaio con possibilità di applicare teli, anche impermeabili, purché removibili. Il pergolato, con superficie massima di 50 mq, potrà essere realizzato esclusivamente in aderenza al chiosco destinato a pubblico esercizio autonomo (esistente) e dovrà svilupparsi in corrispondenza dei fronti lato mare e lato Campo di Marte. Tale pergolato non può assolutamente essere chiuso con elementi di nessun genere; tensostruttura: La struttura dovrà essere realizzata in legno o acciaio con copertura in telo anche impermeabile purché removibile da collocarsi, a discrezione del concessionario, all’interno del limite di sedime previsto per le attrezzature balneari. La superficie massima della tensostruttura sarà di mq 20.00. Tale tensostruttura non può assolutamente essere chiusa con elementi di nessun genere; teli: I teli, realizzati in materiale permeabile tipo cotone, potranno essere installati esclusivamente a parziale copertura dello spazio antistante i blocchi delle cabine spogliatoio, in analogia a quanto riportato nella soluzione progettuale vincitore del Concorso indetto per la sistemazione dell’arenile di Baia Flaminia. Nelle zone sottostanti i pergolati o le tensostrutture è consentita l’installazione di pedane per la posa di tavoli e sedie. Le pedane semplicemente appoggiate sull’arenile dovranno essere preferibilmente in legno o cemento. Come già detto, dette strutture non potranno assolutamente essere chiuse con elementi di nessun tipo. Art. 17. Aree destinate ad attività ricettive – servizi ricreativi Il piano individua un’ area esistente destinata ad attività ricettiva: come meglio descritta di seguito: - Area per attività ricettiva: Il piano riconosce il pubblico esercizio autonomo esistente, ricadente nell’area indicata - attività ricettiva. La superficie della concessione è pari a mq. 280. Il manufatto esistente, può raggiungere una superficie utile netta massima di mq. 42.00, oppure conservare la superficie esistente legittimata, se maggiore, comunque nel rispetto delle caratteristiche richieste dal presente articolo e collocato all’interno dell’area di sedime, come individuata negli elaborati grafici di piano. In caso di ristrutturazione o demolizione e ricostrizione del manufatto esistente, lo stesso, con riferimento alla soluzione progettuale vincitore del Concorso indetto per la sistemazione dell’arenile di Baia Flaminia, dovrà avere le seguenti caratteristiche: a) destinazione bar ristorante; b) superficie massima 42.00 mq; c) altezza media interna non superiore a mt. 3.00; d) essere dotata di almeno due servizi igienici di cui uno ad uso esclusivo del personale lavorativo e l’altro, pubblico, accessibile anche a persone con handicap; Il manufatto, dovrà essere realizzato in legno, a doghe orizzontali, con riferimento alle caratteristiche prescritte per il chiosco gestore riportate negli elaborati grafici. Sarà altresì consentito l’impiego di materiali quali l’acciaio o il cemento prefabbricato, a condizione comunque che le pareti siano rivestite in legno, a doghe orizzontali, con soluzione unitaria. La copertura dovrà essere piana e, nel caso non sia realizzata in legno, la stessa dovrà comunque essere rivestita in rame o legno. La copertura potrà essere praticabile con collegamento esterno a vista, in conformità alle norme vigenti. Il parapetto dovrà avere caratteristiche di trasparenza e le ombreggiature sulla copertura a terrazzo, su cui sarà consentita la posa di tavolini e sedie, sono ammesse con ombrelloni removibili nonché con l’installazione di profilati di modeste dimensioni, in ferro, acciaio o legno e sovrastanti teli, comunque rimovibili. L’attività di bar e ristorante, potrà essere attivata in conformità alla disciplina in materia di pubblici esercizi di competenza del Servizio Attività Economiche del Comune. La dislocazione del chiosco è indicativa fermo restando il distacco minimo che dovrà essere rispettato dal confine dell’area in concessione. Nel caso di adeguamento del chiosco esistente lo stesso si dovrà comunque conformare per caratteristiche estetiche e dotazione minima di servizi igienici alle prescrizioni imposte per la nuova installazione. E’ possibile installare pedane appoggiate al suolo, esclusivamente in legno. Art. 18. Chiosco per pubblico esercizio per la vendita di bevande e alimenti Il chiosco per la vendita di bevande e alimenti escluso l’attività di ristorante, può essere installato all’interno delle due aree individiate nel piano, di mq. 55,00 ciascun; dovrà avere una superficie massima di mq. 25.00 a base rettangolare, con il lato corto non superiore a ml. 3.50 e altezza media interna non superiore a ml. 2.80, e dovrà contenere un servizio igienico ad uso esclusivo del personale lavorativo. L’attività di vendita bevande e alimenti dovrà svolgersi in conformità alla disciplina in materia di pubblici esercizi di competenza del Servizio Attività Economiche Comunale. Il manufatto, con riferimento alla soluzione progettuale vincitore del Concorso indetto per la sistemazione dell’arenile di Baia Flaminia, dovrà essere realizzato in legno, a doghe orizzontali, secondo le caratteristiche tipologiche riportate negli elaborati grafici. Sarà altresì consentito l’impiego di materiali quali l’acciaio o il cemento prefabbricato, a condizione comunque che le pareti siano rivestite in legno, a doghe orrizzontali. La copertura, non praticabile, dovrà essere piana e, nel caso non sia realizzata in legno, la stessa dovrà comunque essere rivestita in rame o legno. La dislocazione del chiosco, all’interno dell’area di sedime, è indicata nella tavola 5 e le caratteristiche tipologiche e costruttive di riferimento sono quelle stabilite per il locale gestore, di cui all’art. 11 delle presenti norme. Art. 19. Corridoio di lancio natanti In ottemperanza alle norme del codice per la navigazione, possono essere previsti corridoi di accesso alle spiagge per i natanti, per i quali va ottenuta apposita autorizzazione dalle Autorità Marittime. Gli stessi dovranno essere segnalati in mare ed in arenile da boe e gavitelli colorati e galleggianti. I corridoi di lancio dovranno essere realizzati con pedane e scivoli fissati nell’arenili ma facilmente removibili previsti preferibilmente in legno o materiale plasticato con larghezza max ammessa di ml. 3.00. Ulteriori corridoi di accesso possono essere previsti previa richiesta inoltrata all’Autorità Marittima che rilascerà la necessaria Autorizzazione. Art. 20. Percorso pedonale Ogni stabilimento balneare dovrà garantire l’accesso alla battigia attraverso l’istallazione di almeno un percorso pedonale della larghezza di ml. 1.00, provvisto di allargamenti che consentono l’inversione di marcia di persone su sedia a ruote in conformità alle prescrizioni del D.M. 14 giugno 1989 n. 236, nella posizione indicata nelle Tavv. nn. 3 e 4. È prescritto inoltre che ogni concessionario, tra l’area destinata alle attrezzature balneare e quella destinata alla posa degli ombrelloni realizzi un camminamento per il collegamento funzionale degli stabilimenti balneari di larghezza di mt. 1.50, con andamento planimetrico evidenziato negli elaborati grafici progettuali. I camminamenti dovranno essere realizzati mediante il semplice posizionamento sull’arenile di pedane, preferibilmente in legno o cemento. Art. 21. Insegne, totem e bacheche Sono ammesse insegne, totem e bacheche con le seguenti caratteristiche: - non luminose fatta eccezione per l’insegna posizionata sul chiosco bar autonomo la cui illuminazione dovrà comunque essere indiretta; - legno, pleaxiglass, metallo o telo plasticato antiriflettenti. La loro collocazione dovrà ricadere all’interno del limite dell’area di sedime per le attrezzature balneari e dovranno essere del tipo di seguito riportato: a) insegna indicante la denominazione dello stabilimento e degli eventuali alberghi convenzionati con lo stabilimento stesso da collocarsi all’ingresso principale, della superficie massima di mq 2.00; b) totem indicante la denominazione dello stabilimento e degli eventuali alberghi convenzionati con lo stabilimento di superficie non superiore a 3.00 mq; c) insegna d’esercizio indicante la denominazione dello stabilimento e dell’eventuale pubblico esercizio annesso da collocarsi direttamente sul chiosco della superficie massima di mq 2.00; d) insegna d’esercizio indicante la denominazione del bar, ristorante, attivati all’interno del chiosco autonomo della superficie max. di mq. 3.00; e) due bacheche in legno per informazioni e ordinanze, da collocarsi sui prospetti del locale gestore o su plance autonome, ad altezza d’uomo per agevolarne la lettura, delle dimensioni massime di ml. 0.80 x 1.10 ciascuna. Eventuali loghi pubblicitari dovranno essere collocati all’interno delle insegne o dei totem sopradescritti specificando che gl’impianti pubblicitari individuati ai punti a) e b) sono tra loro alternativi. Le insegne da collocarsi direttamente sui chioschi andranno posizionate in aderenza ad un prospetto principale dello stesso. Art. 22. Materiali e colori All’interno di ogni concessione (stabilimenti balneari, chiosco bar autonomo ecc.) tutti i manufatti, fatta eccezione delle parti in legno che potranno essere mantenute al naturale, dovranno essere tinteggiati. I colori andranno indicati al momento della presentazione dei progetti riguardante l’installazione, adeguamento o ammodernamento delle attrezzature consentite dal presente Piano Particolareggiato. La tinteggiatura delle strutture dovrà essere realizzata con colori e materiali non riflettenti e preferibilmente non plastici. Art. 23. Distanze e misure planimetriche dei manufatti La distanza minima dei fabbricati e manufatti in genere dai confini dell’area in concessione è di ml 1.00. La distanza minima tra i fabbricati (chiosco e blocchi di cabine) è di ml. 2.50. La distanza minima dei fabbricati e manufatti in genere dalle aree gioco e dai percorsi pedonali é di ml. 1.00. Tutte le misure planimetriche indicanti le dimensioni dei manufatti sono comprensive dello spessore delle murature perimetrali. PARTE III : Individuazione delle attività e delle relative attrezzature Art. 24. Stabilimenti balneari Ogni stabilimento balneare dovrà rispettare le delimitazioni riportate sugli elaborati grafici del presente Piano Particolareggiato e dovrà prevedere al suo interno le attrezzature di seguito descritte: strutture obbligatorie: - un chiosco gestore nel rispetto degli schemi tipologici e delle caratteristiche di cui all’art. 11 prescrivendo che al suo interno sia ricavato uno spazio ad uso infermeria, adeguatamente attrezzato (lettino, paravento, materiale medico di prima necessità); - una cabina spogliatoio ad uso pubblico, accessibile anche ai portatori di handicap, nel rispetto degli schemi tipologici e delle prescrizioni di cui all’art. 12; - due w.c., da inserirsi nel blocco cabine spogliatoio, di cui almeno uno accessibile ai portatori di handicap; - due docce collocate all’aperto, all’interno del limite di sedime, schermate con pannelli di materiali leggeri e forati; - un percorso pedonale di accesso al mare perpendicolare alla battigia di cui all’art. 19; - un percorso pedonale posto tra l’area destinata alle attrezzature balneare e quella destinata alla posa degli ombrelloni per il collegamento funzionale con gli stabilimenti balneari adiacenti, di larghezza di mt. 1.50 secondo l’andamento planimetrico riportato nelle tavole progettuali; strutture facoltative: - una cabina ad uso deposito, che dovrà essere ricavata all’interno del blocco cabine spogliatoio, nel rispetto degli schemi tipologici e delle prescrizioni di cui all’art. 12, - cabine spogliatoio, ad uso esclusivo o pubblico, nel rispetto degli schemi tipologici e delle prescrizioni di cui all’art. 12; - manufatti per ombreggiamento, consistenti in una tensostruttura, e in teli a parziale copertura dello spazio antistante i blocchi di cabine nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 16; - ombrelloni da installarsi sull’arenile nel rispetto del vigente regolamento comunale “Norme sull’utilizzazione del litorale demaniale marittimo per finalità turistiche e ricreative”; - aree attrezzate per il gioco e lo sport (sport di squadra, attività di fitness, giochi per i bambini) che dovranno essere localizzate all’interno del limite di sedime previsto per le attrezzature balneari di cui all’art. 15; Art. 25. Spiagge libere Le spiagge libere, come individuate nelle Tav. n.3, non potranno essere regolamentate dalla formula delle Concessioni Demaniali e dovranno essere lasciate al libero godimento pubblico. Gli utenti potranno collocare, solo per la durata giornaliera della loro permanenza in spiaggia, ombrelloni e sdraio. A tutela della crescita spontanea della vegetazione nelle spiagge libere, con particolare riguardo in prossimità della foce del Fiume Foglia, e nella spiaggia libera posta più a nord, è assolutamente vietato muovere la sabbia artificialmente e/o con mezzi pesanti come trattori o altro, punibile ai sensi di legge. Per un tratto dal confine la pulizia dell’arenile spetta ai concessionari confinanti, mentre per la parte eccedente spetta all’Amministrazione Comunale, come meglio definito dal regolamento delle spiagge. A cura dell’Amministrazione Comunale potranno essere installati dei chioschi per il personale di salvataggio e dei servizi igienici pubblici che dovranno avere dimensioni e caratteristiche identiche a quelle prescritte per il chiosco gestore e per le cabine spogliatoio così come disciplinati dagli artt. 11 e 12. Art. 26. Aree destinate ad attrezzature sportive Sono le aree previste all’interno della concessione per gli atabilimenti balneari, o in gestione al Comune stesso, comprese tra le aree per attrezzature balneari e la pista ciclabile prevista nell’area verde di Campo di Marte, individuate nelle Tavv. nn. 3, 4, e 6. In queste aree è consentito, nei limiti di sedime riportati nella Tav. n. 6, l’inserimento di attrezzature sportive, ludiche e ricreative, con la possibilità di realizzare anche piscine, soggette a proposta di progetto organizzativo unitario relativo all’intera concessione dello stabilimento balneare interessato. Tali attrezzature possono avere carattere permanente e/o stabile. Ove il tipo di utilizzazione lo renda necessario occorre prevedere una recinzione di protezione con paletti con reti in corda o nylon tipo pesca, per un’altezza di ml. 1,00 E’ consentita l’installazione di pedane realizzate esclusivamente in legno o materiali plastici semplicemente appoggiate sull’arenile. La gestione di dette aree e le modalità d’uso dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale. Possono essere installate piccole piscine, di modeste dimensioni e profondità realizzate con materiale prefabbricato (vetro-resina ecc.) semplicemente appoggiate o inserite nell’area interesata e comunque facilmente rimovibili. Art. 27. Aree giochi in concessione Sono le aree individuate nelle tavole nn. 3, 4, e 5 (area 1 e area 2 – giochi in concesione) nelle quali è consentita l’installazione di giochi per bambini. Non sono ammesse pedane fisse e di cemento, le stesse potranno essere appoggiate al terreno e realizzate in legno, metallo o materiali plastici e dovranno essere di facile rimozione e smontaggio. L’area giochi potrà essere recintata esclusivamente con barriera vegetale di altezza massima di m.1.20. Art. 28. Area per scuola di vela E’ l’area, pari a mq. 420, individuata nelle tavole nn. 3, 4, e 5, nella quale è consentito il deposito delle piccole imbarcazioni della Scuola di Vela. L’area in concessione potrà essere recintata esclusivamente con barriera vegetale di altezza massima di m.1.20. Si specifica inoltre che una porzione del Blocco Servizi e Depositi, di cui al successivo art. 9, sarà messa a disposizione della stessa “Scuola di Vela” come spogliatoio collegato alla suddetta scuola, secondo le modalità stabilite dall’ufficio comunale competente. Art. 29. Blocco servizi e depositi Il blocco servizi esistente dovrà essere adeguato o sostituito secondo lo schema tipo individuato nella tavola n. 6. Le modalità di intervento e la gestione del blocco servizi e deposito saranno stabilite dall’Amministrazione Comunale. Il manufatto sarà suddiviso e adibito per le seguenti funzioni: n. 1 porzione destinata a deposito; n. 1 porzione destinata a locale spogliatoio; n. 1 porzione destinata servizi igienici pubblici; n. 1 porzione destinata a deposito del bagnino di salvataggio per le spiagge libere. Il progetto esecutivo del blocco servizi dovrà rispettare le dimensioni come riportate nello schema tipo di cui alla Tav. n. 6 e dovrà essere coerente per materiali e finiture con il locale gestore di cui al Concorso di idee espletato per Baia Flaminia, di cui al precedente art. 11. PARTE IV : Urbanizzazione e tempi di adeguamento Art. 30. Opere di Urbanizzazione Le opere di urbanizzazione previste nella presente Variante al Piano di utilizzazione delle spiagge di Baia Flaminia sono individuate nelle Tavv. nn. 4, 5 e 7. Le opere di urbanizzazione previste sono le seguenti: - rete fognaria - rete idrica - rete elettrica - rete del gas metano - rete telefonica; - rete illuminazione pubblica - pista ciclabile - percorsi pedonali - marciapiedi - aree verdi pubbliche e spazi attrezzati - parcheggi pubblici Nella Tav. 7 sono indicati la localizzazione ed i tracciati di massima delle suddette opere di urbanizzazione rimandando ai progetti esecutivi la scelta definitiva in ordine a tali elementi ed ai relativi dimensionamenti. Tutti i concessionari sono obbligati a consentire l’attraversamento delle aree in loro concessione se ciò si rendesse necessario al fine della realizzazione delle infrastrutture sopra evidenziate. Opere di urbanizzazione a carico dei concessionari La realizzazione delle opere di urbanizzazione a rete o l’ammodernamento di quelle esistenti sono a carico dei concessionari. La realizzazione del nuovo stabilimento balneare (delocalizzazione “Bagni Baia”), l’ammodernamento di quelli esistenti nonché tutti gl’interventi riguardanti il pubblico esercizio autonomo sono subordinati alla preventiva realizzazione della rete fognaria, idrica ed elettrica ovvero alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo relativo all’impegno di realizzare le suddette opere di urbanizzazione contestualmente agli interventi edilizi soprarichiamati e comunque preliminarmente alla riapertura dell’attività stessa, entro e non oltre 3 anni dall’approvazione definitiva del presente Piano Particolareggiato mentre contestualmente dovrà essere completamente rimosso il preesistente stabilimento balneare (Bagni Baia), trasformando l’arenile interessato a spiaggia libera, conformemente alle previsioni del presente Piano. Il piano per la realizzazione della rete fognaria individua la realizzazione di una vasca stagna dotata di spingitubo da collegare alla rete fognaria esistente posta su Via Parigi. La realizzazione di detta opera di urbanizzazione potrà avvenire in seguito all’approvazione di un progetto esecutivo unitario, realizzabile anche per stralci autonomi e funzionali, a carico dei concessionari interessati singolarmente, associati o riuniti in consorzio. In fase di presentazione del progetto esecutivo potrà essere modificata la soluzione progettuale sopra individuata fermo restando che la nuova proposta sia sottoscritta da tutti gli interessati. Opere di urbanizzazione a carico dell’Amministrazione Comunale Tutte le opere di urbanizzazione compresa la sistemazione delle aree pubbliche, con esclusione di quelle individuate al punto precedente e di quelle che potranno essere date in concessione saranno a carico dell’Amministrazione Comunale. Art. 31. Impianti tecnologici per il risparmio energetico Sono ammessi impianti tecnologici per il risparmio di energia, attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici e solari previa presentazione e approvazione di specifico progetto. E’ ammessa, altresì, l’installazione di impianti di illuminazione mediante lampade ad energia solare e/o fotovoltaica. Art. 32. Valore prescrittivo del Piano Premesso che la relazione è parte integrante del presente Piano poiché in essa sono contenuti un insieme organizzato di argomenti che completano quelli esposti nelle presenti norme tecniche d’attuazione, gli elaborati del Piano debbono essere utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni. Sono vincolanti: a) la delimitazione delle singole aree da destinare alle diverse attività e la loro destinazione d’uso; b) il rispetto del limite di sedime per attrezzature balneari destinato alla localizzazione dei manufatti; c) le tipologie e le caratteristiche dei manufatti nonché le loro superfici minime e massime così come definite nella PARTE II; d) il tracciato del percorso pedonale, a carico dei concessionari, posto tra le aree destinate alle attrezzature balneari. e) la realizzazione dei percorsi pedonali perpendicolari alla battigia interni agli stabilimenti balneari come indicato nelle Tavv. nn. 3.e 4. f) la consistenza e la localizzazione delle Attrezzature Sportive; g) il disegno e la localizzazione della pista ciclabile, dei percorsi e attraversamenti pedonali pubblici e dei marciapiedi; h) l’individuazione dei parcheggi pubblici e dei parcheggi per cicli e motocicli; i) la delimitazione dei manti erbosi da salvaguardare, di cui alla tavola 5; Sono consentiti aggiustamenti in sede di redazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, del tracciato della pista ciclabile, dei percorsi e attraversamenti pedonali. Art. 33. Norme transitorie e tempi di attuazione (*) Entro la validità del presente Piano Particolareggiato, l’Amministrazione Comunale dovrà realizzare l’attraversamento pedonale per il collegamento del parcheggio pubblico con il percorso pedonale posto tra l’area destinata ad attrezzature balneari e quella destinata alla posa degli ombrelloni, così come evidenziato negli elaborati progettuali; la realizzazione delle altre opere di urbanizzazione dovrà essere inserita nel programma delle opere pubbliche. Entro la validità del presente Piano Particolareggiato gli stabilimenti balneari e il chiosco bar ristorante esistenti dovranno comunque dotarsi del nuovo sistema di smaltimento delle acque reflue descritto all’articolo precedente. Entro il termine di validità del presente Piano Particolareggiato tutti i concessionari, compreso quello del chiosco bar autonomo, dovranno adeguare le strutture esistenti alle previsioni poste dal Piano stesso. Gli interventi di adeguamento o di ammodernamento delle strutture esistenti, nel rispetto dei termini di cui sopra, dovranno riguardare le stesse nel loro complesso. Art. 34. Rinnovo delle concessioni demaniali Le concessioni demaniali, alla loro scadenza, possono essere rinnovate esclusivamente a condizione che il concessionario si impegni ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente piano nel rispetto dei tempi indicati all’art. 33. INDICE PARTE I: Disposizioni generali Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 - Ambito di applicazione e validità del Piano Elaborati del Piano Articolazione della variante al Piano Aree destinate a stabilimenti balneari Visitabilità e accessibilità Accessi pubblici e di uso pubblico Pista ciclabile/ciclopedonale Marciapiedi, piastre e percorsi pedonali Aree verdi pubbliche e spazi attrezzati Parcheggi pubblici PARTE II: Abaco dei manufatti e relative distanze Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 - Chiosco gestore stabilimento balneare Cabine spogliatoio Servizi igienici Deposito Stabilimenti balneari Aree attrezzate per il gioco e lo sport Manufatti per l’ombreggiamento Aree destinate ad attività ricettive – servizi ricreativi Chiosco per pubblico esercizio per la vendita di bevande e alimenti Corridoio di lancio natanti Percorso pedonale Insegne totem e bacheche Materiali e colori Distanze e misure planimetriche dei manufatti PARTE III: Individuazione delle attività e delle relative attrezzature Art. Art. Art. Art. Art. Art. 24 25 26 27 28 29 - Stabilimenti balneari Spiagge libere Aree destinate ad attrezzature sportive Aree giochi in concessione Area per scuola di vela Blocco servizi e depositi PARTE IV: Urbanizzazione e tempi di adeguamento Art. Art. Art. Art. Art. 30 31 32 33 34 - Opere di urbanizzazione Impianti tecnologici per il risparmio energetico Valore prescrittivo del Piano Norme transitorie e tempi di attuazione Rinnovo delle concessioni demaniali (*) articoli modificati con Delibera di G.C. 45/2013