CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE
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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE Con la presente scrittura privata 1) la società SAUIE s.r.l. Unipersonale nella persona del Legale rappresentante pro tempore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ……..., nato a…..….il ……… ed ivi residente per la carica alla via S.Teresa degli Scalzi n. 36 - c.f. ………., nella circostanza identificato con …….. rilasciata dal …………… In seguito chiamata Locatrice 2) Il Signor ……….., nato a ……….il ……. e residente in ……..alla via…...…., c.f. ………., nella circostanza identificato con …….. rilasciata dal ………….. In seguito chiamato Conduttore premesso - che la SAUIE s.r.l. è proprietaria di un immobile sito in Roma alla via Panama n. 79; - che il sig. ………. ha chiesto in fitto alla Soc. SAUIE s.r.l. un appartamento ubicato in tale immobile e, precisamente, ………………; - che l’immobile oggetto del presente contratto è sito in Roma alla via Panama n. …. scala …, piano …, int. …. riportato ai fini del N.C.E.U. al foglio 544, particella 206, sub …. cat. A/2 cl. …. per vani catastali …….; - che tra le parti si è raggiunta l’intesa stipulare il presente contratto di locazione secondo gli articoli che seguono. Tanto premesso 1 si conviene Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti del presente contratto. Art. 2 L’immobile oggetto del presente contratto già catastalmente individuato nella premessa, è compreso in uno stabile di tipo signorile sito alla via Panama n. ….. L’appartamento è dotato di impianto termico centrale dello stabile, con radiatori in ghisa in tutti gli ambienti il cui prezzo della manutenzione, conduzione e consumo è e resta pro quota a totale carico del Conduttore. L’impianto elettrico presente nell’appartamento risponde alle normative vigenti ed è munito di dichiarazione di conformità alla stessa legge n. 46/1990. Il Conduttore dichiara di averne preso visione, di conoscerlo e di trovarlo di suo gradimento perché adatto alle sue esigenze per l’uso convenuto. Art. 3 La durata della locazione su richiesta del Conduttore è pattuita per anni sei (6), con decorrenza dal …… e fino al ……… e si rinnoverà per un eguale periodo di tempo in quanto la Locatrice rinuncia espressamente e condizionatamente al comma che segue all’esercizio della facoltà di diniego alla rinnovazione del contratto dopo i primi sei anni per qualsiasi ipotesi prevista dall’art. 28 e 29 della richiamata L. 392/78, o comunque consentitale. Tale rinuncia viene manifestata solo perché il Conduttore ha accettato un aumento del canone risultante alla fine 2 del primo quinquennio con i relativi aumenti Istat apportati maggiorati del 10% a partire dal primo mese del sesto anno e cioè applicato e quindi versato dal …… E’ tuttavia in facoltà del Conduttore di recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone avviso alla Locatrice con lettera raccomandata da consegnarsi alla posta almeno otto mesi prima della data in cui si intende recedere dalla locazione comunque non prima che sia trascorso il primo anno di locazione e cioè a voler puntualizzare, tale lettera raccomandata non potrà essere consegnata alla parte locatrice prima che siano trascorsi i primi otto mesi di locazione. Art. 4 Il canone di locazione è fissato in euro …… (……………../00) annui pari a euro …….. (………./00) mensili, oltre aumenti ISTAT, nella maggiore aliquota consentita dalla variazione in aumento dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT in aggiunta al canone mensile che dal secondo anno subirà l’aumento Istat di cui sopra, sono dovuti anche agli oneri condominiali e accessori. In aggiunta al canone mensile sono dovuti, inoltre, le spese di condominio e gli oneri accessori con conguaglio semestrale per eventuali maggiori oneri. Il canone di locazione mensile sarà corrisposto dal Conduttore alla Locatrice entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese mediante accredito dell’importo sul c/c 850-330-0486368 intestato alla Sauie s.r.l. presso la Banca Generali - via Cervantes n. 55 - Napoli IBAN IT66 T030 7502 200C C850 0486 368. Si precisa altresì che il Conduttore non potrà in alcun modo far valere alcuna azione od eccezione se non dopo eseguito il pagamento della rata scaduta o di quant’altro dovuto. 3 Art. 5 Il canone, a maggior chiarimento dell’articolo precedente, così come determinato ai fini degli aggiornamenti ISTAT, segue la normativa dell’art. 32 L. 392/78 e con le modalità dell’art. 4 che precede. Detta norma però, dovrà ritenersi derogata nella parte in cui subordina l’aggiornamento alla preventiva richiesta scritta dalla Locatrice e, pertanto, dovrà essere corrisposto dal Conduttore automaticamente anche senza tempestiva ed esplicita richiesta della Locatrice che lo potrà richiedere anche con effetto retroattivo. Art. 6 E’ vietata la sublocazione, anche parziale, dell’appartamento e la cessione del contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso. Il Conduttore, pertanto, non potrà cedere, sublocare o concedere in comodato o in affitto anche parziale l’azienda e, quindi, il rapporto locativo di cui al presente contratto di locazione. L’appartamento oggetto del presente contratto, concesso in locazione dovrà essere destinato ad esclusivo uso ufficio del Conduttore il quali si obbliga a non mutare la destinazione nemmeno occasionalmente, parzialmente e temporaneamente. Resta convenuto che, in difetto, il contratto si intenderà ancora una volta risolto di diritto. Ai fini dell’art. 34 L.392/78 il Conduttore dichiara che la sua attività non rientra tra quelle per le quali spetta, nella eventualità prevista dalla legge, l’indennità per perdita di avviamento commerciale alla cessazione della locazione, trattandosi di attività non commerciale a contatto con pubblico dei consumatori. 4 Art. 7 Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione e delle quote condominiali per oneri accessori entro i termini stabiliti dalla legge e nel domicilio della Locatrice, così come la sublocazione abusiva, la cessione del contratto ed il mutamento della destinazione dell’uso dell’appartamento con il presente contratto locato, l’esecuzione di opere di trasformazione o addizione senza il consenso scritto della Locatrice, produrranno, ipso jure, la risoluzione del contratto stesso per colpa del Conduttore, fermo restando l’obbligo per lo stesso di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore della Locatrice, a norma dell’art. 1456 c.c. e, in ogni caso, il ritardato pagamento del canone e delle quote condominiali per oneri accessori comporterà per il Conduttore il pagamento di interessi che vengono concordati secondo quanto previsto dalla legge e, cioè, nella misura dell’interesse legale che sarà vigente nel momento in cui si dovessero determinare gli inadempimenti di cui sopra. Art. 8 Saranno a carico del Conduttore tutte le riparazioni di piccola manutenzione previste dall’art. 1576 c.c. oltre la manutenzione ordinaria, nonché tutte le eventuali riparazioni occorrenti nel corso del rapporto locativo a pavimenti, rivestimenti, infissi interni ed esterni, persiane, intonaci, superfici dei muri e soffitti così come le pitturazioni, impianti elettrici, telefonici, idraulici di scarico, sanitari, nonché eventuale metano o gas. Sono escluse: le riparazioni di cosiddetta natura condominiale, nonché le opere di consolidamento, di ristrutturazione e di 5 ricostruzione che risultassero necessarie agli immobile nel corso del rapporto locativo ed alle parti strutturali. Ove il Conduttore non dovesse provvedere alle opere poste a loro carico è fatto salvo il diritto della Locatrice di sostituirsi ad essi prelevandone la spesa dal deposito cauzionale e di richiedere poi l’integrale rimborso della spesa sostenuta, con la ricostituzione del deposito cauzionale stesso nei successivi 10 (dieci) giorni. Il Conduttore dovrà consentire sia la manutenzione degli impianti condominiali che attraversano l’immobile sia il montaggio degli anditi per i lavori necessari alla facciata con i propri annessi. Art. 9 Il Conduttore è costituito custode dell’immobile locato. Esso esonera espressamente la Locatrice da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivargli per qualsiasi ragione o fatto doloso o colposo anche da altri inquilini dello stabile o dal portiere o da terzi segnatamente per furti con o senza scasso, come anche per umidità o eventuale mancanza di luce e di acqua, nonché dall’uso dell’ascensore e da altre attrezzature del fabbricato. Art. 10 Il Conduttore è tenuto a servirsi dell’immobile locato con la massima diligenza e non potrà in nessun caso e modo apportare all’immobile stessa trasformazioni, modifiche, addizioni o innovazioni, senza espressa specifica autorizzazione scritta della Locatrice. Il Conduttore è altresì tenuto a mantenere l’immobile locato e gli impianti tutti in buono stato ed a restituirli in buono stato locativo salvo il normale deperimento d’uso. Sono comunque a carico del Conduttore le riparazioni 6 consequenziali a danni procurati dalla medesima da sua colpa o negligenza nell’uso dell’immobile e le riparazioni relative, consequenziali e conseguenti a danni procurati a tutte le impiantistiche dell’immobile stesso, nella loro interezza, nonché a terzi, compresi i danni derivanti da ostruzioni delle vie idrauliche di scarico comprese le fecali per le quali è fatto divieto di gettare negli apparecchi igienici e nei lavelli materiale di qualsiasi genere che causi le stesse ostruzioni. Il Conduttore si obbliga ad osservare o meglio a far osservare dai suoi collaboratori, impiegati o eventuali ospiti e clienti le regole del buon vicinato e corretto vivere civile, nonché le disposizioni e norme che regolano l’uso del fabbricato. E’ vietato collocare, nell’immobile oggetto del presente contratto, macchinari pesanti e rumorosi che provochino stillicidio od altro fastidio o carichi concentrati derivanti da casseforti o qualsiasi altra attrezzatura che possa inconsciamente provocare danni sia alle murature portanti che alle strutture orizzontali. E’ ugualmente fatto divieto di introdurre nell’androne e per le scale mezzi di qualsiasi genere e di farli sostare, così come è vietata la sosta di persone e cose negli stessi luoghi. E’ fatto divieto di apporre scritte e targhe che contrastino con il decoro dell’immobile. Il Conduttore dovrà comunque munirsi sia del permesso scritto della Locatrice per quanto di sua competenza, che dei regolari permessi ed autorizzazioni delle autorità competenti e darne copia alla Locatrice prima di operare installazioni. Il tutto sotto comminatoria dell’art. 1456 c.c. Art. 11 Sono a carico del Conduttore le spese per i servizi condominiali da pagarsi 7 mensilmente unitamente al canone di locazione; esse saranno quelle risultanti dai rendiconti di spesa preventivi e consuntivi per il fabbricato sito alla via Panama n. 77/79 fatti redigere dalla proprietà. Il criterio di suddivisione sarà per millesimi ad eccezione della quota di partecipazione alle spese di gestione e di esercizio dell’impianto di riscaldamento centrale, quota che invece sarà determinata in proporzione alla cubatura originaria degli immobile e che viene fin da ora convenzionalmente quantificata, per l’appartamento di cui al presente contratto, nei metri cubi scaturenti dalla tabella millesimale relativa al riscaldamento. Le modalità di erogazione del riscaldamento saranno stabilite dalla Locatrice che, inoltre, viene sin da ora irrevocabilmente delegata dal Conduttore a partecipare ed a rappresentarlo alle eventuali future assemblee condominiali che dovessero tenersi nel corso del rapporto locativo. Per gli oneri accessori, ad esempio, saranno posti a carico dei Conduttore: la quota spesa relativa al servizio di pulizia, di fitto casa portiere, fornitura acqua luce e gas, spurgo fogne sia per gli immobile locati che per il fabbricato pro quota, nonché alla fornitura degli altri servizi comuni dell’edificio, come ad esempio quella di amministrazione contabile dello stabile, consulenza del lavoro e per lo stesso ed assicurazione R.C.T. Le spese di portineria sono e restano per intero a carico del Conduttore. Nel rimborso alla Locatrice delle spese sono comprese anche per intero la quota per il fondo liquidazione portiere ed i contributi obbligatori. I dati di cui sopra sono forniti a pieno titolo informativo e saranno suscettibili di cambiamenti non soltanto per il normale aumento del costo della vita ma anche in funzione di eventuali aumenti 8 che si potranno verificare in settori specifici come ad esempio quello dei trasporti, dei carburanti e quello energetico, oltre agli aumenti derivanti per la manodopera specializzata prestata per la manutenzione degli stessi impianti o contratti collettivi nazionali per i dipendenti di fabbricati che abbiano carattere novativo rispetto all’attuale in vigore. Il Conduttore, quindi, dovrà versare la quota mensile ed i conguagli deliberati a consuntivo così come saranno dovute le eventuali quote straordinarie che sono a carico della parte Conduttrice. Restano comunque a carico del Conduttore gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica, telefono, acqua, per le quali il Conduttore stipulerà direttamente i relativi contratti con gli enti eroganti, oltre alle tasse comunali sui servizi e quelle sui trasporti dei rifiuti. Art. 12 Durante la locazione, con preavviso, la Locatrice o persona da questi delegata o incaricata potrà visitare l’appartamento locato per constatare le modalità di uso e per la verifica d’impianti e cose. Ovviamente il Conduttore avrà diritto ad un preavviso di 3 (tre) giorni fatta eccezione per le sopraggiunte cause per le quali non sia possibile dare il preavviso. Tale attività di visita e di verifica non dovrà intralciare l’attività svolta dal Conduttore. In caso di vendita degli immobile o di finita locazione (ultimi dodici mesi) la Locatrice potrà visitare o far visitare gli immobile stessi, oggetto del presente contratto, con preavviso almeno di 3 (tre) giorni al Conduttore, tutti i giorni non festivi nelle ore di ufficio, fatta eccezione per sopraggiunte cause per le quali non si possibile dare preavviso 9 Art. 13 Il Conduttore assume l’impegno di ottenere dalle competenti Autorità il rilascio di ogni autorizzazione, permesso o nulla-osta per l’esercizio dell’attività esonerando la parte Locatrice da ogni responsabilità al riguardo. E’ pattuito a carico del Conduttore per il ritardo frapposto alla riconsegna degli immobile allo scadere del contratto, ovvero nell’ipotesi di risoluzione di diritto o giudiziale, ovvero di condanna a rilascio per qualunque altra causa o ragione una penale irriducibile di euro ….. (……/00) al giorno per i primi 20 (venti) giorni, euro …… (……/00) al giorno per i 20 (venti) giorni successivi e euro …… (……./00) al giorno per i giorni successivi per ciascun giorno di ritardo, fermo l’obbligo di pagare il corrispettivo dovuto o convenuto e di risarcire gli ulteriori maggiori danni. Per il ritardo nel pagamento del canone e degli oneri accessori saranno applicati, a prescindere dal diritto alla risoluzione del contratto, gli interessi nella misura di quello legale applicato al momento. Art. 14 Il Conduttore non potrà, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto della Locatrice, eseguire addizioni o lavori di miglioramento agli immobile; gli uni e gli altri resteranno, in ogni caso, a beneficio della Locatrice senza dover corrispondere compenso al Conduttore. Sin da ora, ai patti e condizioni di cui innanzi ed a condizione che il Conduttore si munisca delle necessarie autorizzazioni amministrative, si autorizzano le opere consistenti nella realizzazione di un impianto telefonico, di trasmissione dati ed ampliamento 10 dell’impianto elettrico, per i quali consegneranno relative dichiarazioni di conformità. Il Conduttore, inoltre, viene autorizzato agli stessi patti e condizioni di cui sopra, alla installazione di un impianto di condizionamento d’aria per il quale lo stesso Conduttore sosterrà sia la manutenzione ordinaria che straordinaria, impegnandosi a mallevare la parte Locatrice da qualsiasi responsabilità derivante dallo stesso. Il Conduttore ribadisce la rinuncia di cui innanzi ad ogni azione, ragione o pretesa derivante dalla legge ed altresì dagli articoli qui di seguito richiamati. Esse opere non dovranno comportare modifiche strutturali o architettoniche. Si fa presente inoltre che durante l’esecuzione di tali lavori così come se lo stesso Conduttore dovesse realizzare a propria cura e spesa opere di abbellimento od allestimento nell’appartamento, un tecnico di fiducia della Locatrice potrà sempre in ogni momento controllare la corretta esecuzione di quanto su detto. La Locatrice, comunque, si riserva, nonostante sia stabilito tra le parti che a finita locazione le opere comunque eseguite dalla parte conduttrice verranno gratuitamente acquisite dalla parte Locatrice, di poter richiedere rispetto a tali opere la riduzione in pristino alla cessazione del rapporto. Il Conduttore pone a suo definitivo carico e spesa gli adeguamenti a norma presenti, passati e futuri non strutturali ed anche gli adeguamenti specifici relativamente alla parte Conduttrice e per tali opere il Conduttore formula rinuncia a quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 c.c. e comunque in base ai principi generali dell’arricchimento di cui all’art. 2041. Il Conduttore rinunzia espressamente e definitivamente ad ogni e qualsiasi azione, pretesa o ragione a loro spettante a norma degli artt. 1592, 1593 e 11 2041 c.c. e comunque a norma dei principi generali dell’arricchimento. Art. 15 Il Conduttore esonerano espressamente la Locatrice da ogni responsabilità per qualsiasi evento, nessuno escluso, che potesse derivare dalla loro attività nell’immobile locato ed in particolare per quanto concerne gli impianti per apparecchi elettrici e radianti. Art. 16 Il Conduttore ha facoltà per se e i loro collaboratori, impiegati ed eventuali clienti e ospiti di servirsi del servizio dell’ascensore se e quando funziona senza diritto di indennizzo in ipotesi di sospensione del servizio, per lavori ed eventuali fermi imposti dall’autorità vigilante o per guasti. Per l’uso dell’ascensore che resta a rischio e pericolo di chi se ne serve, senza che mai nessuna responsabilità o eventuali danni arrecati a persona e cose dall’uso stesso dell’ascensore possano ricadere o essere a carico della Locatrice, la Conduttrice pagherà unitamente al canone di locazione ed oneri ed accessori alla società Conduttrice la somma pari a euro ….. (……./00) mensili, salvo aumenti in rapporto alle spese per il funzionamento e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore stessa. Art. 17 Ove nel corso della locazione si eseguano sull’immobile, su parti comuni dell’edificio così come sulle impiantistiche delle stesse parti in cui ricade lo stesso, opere o lavori di manutenzione a carico della Locatrice, il canone in atto al 12 momento del pagamento della relativa spesa verrà integrato con un aumento pari all’interesse legale sul capitale impiegato per l’esecuzione delle opere e sui lavori effettuati per realizzarli. L’aumento pro quota decorrerà dalla data in cui saranno ultimate le opere, come previsto e regolamentato dalla L. 392/78. Art. 18 Il Conduttore potrà stipulare una polizza di assicurazione con primaria Compagnia di Assicurazione, a garanzia dei danni procurati per incendio, sabotaggio agli immobile per un valore non inferiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) e saranno obbligati a darne copia, nonché a dare annualmente la quietanza del regolare pagamento alla Locatrice, restando in caso contrario responsabile in proprio garantendo personalmente qualsiasi forma risarcitoria. Art. 19 Ove in caso di locazione venga dichiarata la inagibilità e la inabilità dell’immobile locato con il presente contratto da parte di autorità o Enti anche locali, al Conduttore, per eventuale conseguente rilascio dei locali e risoluzione del contratto, la Locatrice dovrà solo restituire le pigioni anticipategli come deposito cauzionale, valutando preventivamente all’atto della riconsegna degli immobile, lo stato e le condizioni degli stessi, escludendo ogni altro compenso ed ogni altra ragione di danno, anche nell’ipotesi del secondo comma dell’art. 1578 c.c. Art 20 In virtù dell’economia dell’intero contratto le parti concordano che le spese di registrazione per l’annualità in corso e per quelle successive cederanno al 50 % 13 mentre per i bolli del contratto e delle ricevute-quietanze saranno a totale carico del Conduttore. Art. 21 Il Conduttore ai fini del presente contratto, elegge domicilio presso l’immobile con il presente contratto locato, in Roma alla via Panama n. ….. a tutti gli effetti. Parimenti la Locatrice Sauie s.r.l. elegge domicilio in Napoli alla Via S. Teresa degli Scalzi n. 36. Art. 22 Per qualsiasi controversia in dipendenza del presente contratto è e sarà competente l’Autorità Giudiziaria di Napoli. Art. 23 La Locatrice specifica che non saranno consentite installazioni di antenne televisive private singole e di quant’altro genere sul terrazzo di copertura del fabbricato, dovendosi servire delle antenne centralizzate presenti nel fabbricato il cui servizio è gratuito. Art. 24 A titolo di deposito cauzionale costituito a garanzia delle obbligazioni assunte, il Conduttore versa alla Locatrice che ne rilascia quietanza con la sottoscrizione del presente contratto la somma di euro …….. (……../00) pari a due mensilità del canone pattuito di euro ……. (………/00) per il primo anno. Il deposito cauzionale sarà produttivo di interessi. Il deposito cauzionale dovrà essere integrato nella stessa misura in cui aumenterà il canone a seguito dell’applicazione 14 delle aliquote Istat con gli aggiornamenti pattuiti. Si specifica altresì che il deposito cauzionale non potrà mai essere computato dal Conduttore in conto canoni e dovrà essere ricostituito in caso di utilizzo . Le parti dichiarano che il presente contratto è economicamente favorevole ad entrambe ed espressamente si riconfermano soddisfatte dell’accordo raggiunto. Napoli, lì La Locatrice I Conduttore Ai sensi e per gli articoli 1341 e 1342 c. c. le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute in tutti gli articoli del presente contratto e cioè n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23 e 24 che qui si abbiano per ripetuti e trascritti. Napoli, lì La Locatrice I Conduttore 15