Dividendi percepiti da imprese e società

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Dividendi percepiti da imprese e società
DIVIDENDI/1
Primo Piano
Il NUOVO REGIME dei DIVIDENDI
PERCEPITI da IMPRESE e SOCIETÀ
Le regole per gli utili distribuiti da soggetti residenti alla luce dei chiarimenti
dell’Agenzia delle entrate. I proventi assimilati ai dividendi:
remunerazione di strumenti finanziari e interessi da «thin-cap».
di Luca Gaiani
Con la Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E
l’Agenzia delle entrate illustra il nuovo regime dei
dividendi percepiti a far tempo dall’esercizio 2004
a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
Nelle righe che seguono vengono analizzate le
regole valide per i percettori società di capitali ed
imprese non-Ires (imprese individuali e società di
persone), limitatamente agli utili di fonte italiana.
Si evidenziano inoltre le modalità impositive delle
remunerazioni di strumenti finanziari partecipativi e dei finanziamenti in regime di thin-cap (le
Tabelle 1 e 2 alle pagg. 24 e 25).
LINEE ESSENZIALI e DECORRENZA
della RIFORMA
L’art. 4, comma 1, lett. d), della Legge delega
7 aprile 2003, n. 80 [CFF ➋ 5074], stabilisce la sostituzione del cosiddetto imputation system, basato sul
computo integrale del dividendo nel reddito del
percettore, con attribuzione del credito d’imposta,
con un metodo basato sulla parziale esclusione dal
concorso alla formazione del reddito imponibile degli
utili distribuiti da società di capitali, anche in
occasione della liquidazione.
Viene conseguentemente eliminato il complesso
meccanismo di memorizzazione delle imposte disponibili in capo alle partecipate (sistema dei canestri regolato dall’art. 105 del «vecchio» Tuir e
tradotto nell’ingarbugliato quadro RF, sez. II, di
Unico-Sc, presente per l’ultima volta nella dichiarazione di quest’anno).
Il principio è recepito negli artt. 89 [CFF ➋ 5189]
(soggetti Ires) e 59 [CFF ➋ 5159] (imprese non-Ires)
del Tuir, i quali dispongono che l’imposizione opererà solo sul 5 per cento (soggetti Ires) o 40 per
cento (imprese non-Ires) del dividendo percepito,
sia per gli utili provenienti da partecipazioni esenti
(art. 87 del Tuir [CFF ➋ 5187]), che per quelli derivanti da titoli privi dei requisiti per la participation
exemption, e a prescindere dalla collocazione in
bilancio delle quote: immobilizzazioni o circolante.
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È altresì confermato dal medesimo art. 89 il
criterio di cassa per l’imputazione a periodo dei
dividendi. Le nuove regole si applicano dai periodi
d’imposta dei percettori che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004 (art. 4, D.Lgs. 344/2003
[CFF ➋ 6011]) e dunque riguardano i dividendi incassati a partire da tale esercizio.
Come precisa la Circ. Ag. Entrate n. 26/E/2004,
i dividendi percepiti nel 2004 da soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare sono attratti al
nuovo regime anche se si riferiscono ad utili che,
realizzati dalle società partecipate in periodi d’imposta anteriori, sono stati sottoposti ad imposizione con le regole precedenti la riforma.
Se il socio con esercizio sfalsato incassa il dividendo nel suo periodo in corso al 1° gennaio 2004,
continua ad applicarsi la disciplina del credito d’imposta in vigore sino al 2003, salve in ogni caso le
limitazioni introdotte dall’art. 40, D.L. 30 settembre
2003, n. 269, conv. con modif. con L. 24 novembre
2003, n. 326 [CFF ➋ 6005], per le distribuzioni di
riserve di utili deliberate dopo il 30 settembre 2003.
ESEMPIO
Società con periodo di imposta che chiude al
30 giugno 2004 che percepisce il dividendo
posto in distribuzione da una partecipata nell’assemblea di bilancio 2003 tenutasi il 30 aprile 2004: la partecipante tassa per intero il
dividendo con diritto al credito d’imposta ordinario (al 51,51 per cento) nei limiti dei canestri
disponibili nella partecipata (Circ. Ag. Entrate
n. 4/E/2004).
DISTRIBUZIONE di UTILI
e RISERVE «di CAPITALE»
Una disposizione innovativa, riguardante ogni tipologia di percettore, è contenuta nell’art. 47, comma 1, del Tuir [CFF ➋ 5147], il quale stabilisce che,
indipendentemente dalla decisione dei soci, si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti
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l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di
capitale (sovrapprezzo azioni o versamenti in conto
capitale e simili) per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. La Circ. Ag. Entrate
n. 26/E/2004 ha al riguardo chiarito che la norma
trova applicazione per le delibere di distribuzione
assunte dal 1° gennaio 2004, indipendentemente
dalla data di formazione delle riserve. La presunzione si rende applicabile – precisa inoltre l’Agenzia –
sempreché le riserve di utili siano liberamente disponibili. Essa non interesserà dunque la riserva
legale e neppure dovrebbe coinvolgere l’ammontare
di riserve disponibili corrispondente agli oneri pluriennali non ancora ammortizzati di cui all’art.
2426, n. 5), del Codice civile. La società emittente
dovrà comunicare ai soci e agli eventuali intermediari interessati la natura fiscale delle riserve assegnate ai soci. (1)
DIVIDENDI PERCEPITI da SOGGETTI IRES
Gli utili distribuiti da società di capitali, percepiti da soci a loro volta soggetti Ires, rientrano nella
base imponibile limitatamente al 5 per cento del
loro importo; il percettore dovrà pertanto rilevare
nel proprio conto economico il dividendo al mo-
mento della delibera di distribuzione, operando poi
una variazione in diminuzione nella dichiarazione
dei redditi pari al 95 per cento della somma incassata. La detassazione, come ricorda la Circolare n.
26/E/2004, non è subordinata ad alcuna condizione
e spetta dunque anche se gli utili percepiti non sono
stati assoggettati ad imposta presso la società distributrice (ad esempio perché compensati con perdite pregresse o in virtù di particolari agevolazioni).
Per le partecipazioni in società controllate è
diffuso il metodo (confermato dal Principio contabile n. 21) di rilevare contabilmente i dividendi
secondo il c.d. criterio della «maturazione» (e cioè
già nell’esercizio in cui l’utile si è formato), sulla
base della proposta di distribuzione formulata dagli amministratori della controllata, antecedente
alla delibera di approvazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante.
In questi casi, nell’anno di maturazione, il dividendo verrà integralmente detassato (in quanto non
percepito), stanziando le imposte differite (Ires) sul
5 per cento dello stesso; nell’esercizio successivo,
in cui avviene l’incasso, la società opererà la variazione in aumento del 5 per cento utilizzando il
Fondo imposte.
ESEMPIO
Alfa S.r.l. detiene il 100 per cento di Beta S.p.a.
Beta S.p.a. – esercizio 2004
Utile netto
Delibera C.d.a. del 25 marzo 2005
Destinato a riserva
Ai soci in c/dividendo
100.000
30.000
70.000
Alfa S.r.l. – esercizio 2004
Progetto di bilancio approvato il 28 marzo 2005
Dividendi contabilizzati per maturazione
Ires corrente sui dividendi
70.000
zero (non incassati)
Ires differita sui dividendi (70.000 x 5% x 33%) = 1.155
Scritture contabili (esercizio 2004)
Crediti vs. controllate
Dividendi da controllate
70.000
Ires differita
Fondo imposte differite
1.155
(1)
Scritture contabili (esercizio 2005)
70.000
1.155
Banca c/c
Crediti vs. controllate
Ires
Fondo imposte differite
70.000
70.000
1.155
1.155
Per le interrelazioni tra la descritta disposizione e il regime di tassazione per trasparenza, si rinvia a L. Gaiani, «Nuova
Ires: la tassazione per trasparenza trova le norme di attuazione», in questa Rivista, n. 6/2004, pagg. 5-14.
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Dividendi nella tassazione consolidata
e da società trasparenti
Se la partecipante e la partecipata che ha distribuito il dividendo operano entrambe nell’ambito
di una tassazione consolidata di gruppo (a norma
degli artt. 117 e segg. del Tuir [CFF ➋ 5217 e segg.])
in qualità di controllata e controllante o di controllate entrambe da una terza società consolidante, il dividendo entra nell’imponibile di gruppo
integralmente detassato. La partecipante opererà
la variazione in diminuzione del 95 per cento nella
sua autonoma dichiarazione (da presentare al Fisco
e alla controllante), mentre si effettuerà l’ulteriore
rettifica del 5 per cento nella dichiarazione dei
redditi del gruppo presentata dalla consolidante (art.
122 del Tuir [CFF ➋ 5222] e art. 8, D.M. 9 giugno
2004). Un’analoga detassazione al 100 per cento
riguarda i dividendi distribuiti da società in regime
di trasparenza ex art. 115 del Tuir [CFF ➋ 5215]
prelevati da utili generatisi nel periodo di validità
dell’opzione, ancorché di importo superiore al
reddito fiscale imputato al socio. (2)
Con riferimento a queste società (in cui si possono detenere quote comprese tra il 10 e il 50 per
cento), pare opportuno che venga adottato un sistema di rilevazione dei dividendi «per maturazione», uguale cioè a quello suggerito per le controllate. Il reddito fiscale delle partecipate trasparenti viene
infatti sommato a quello della partecipante già nell’esercizio di competenza, sicché un eventuale rinvio della contabilizzazione del dividendo all’esercizio successivo (nel quale viene adottata la delibera di distribuzione) creerebbe uno sfasamento temporale tra imputazione del costo (Ires sul reddito
assegnato) ed imputazione del ricavo che lo ha generato (utile della partecipata), tale da minare la
rappresentazione corretta del risultato reddituale
realizzato.
Le società trasparenti (in genere create per lo
svolgimento di iniziative in comune tra imprenditori) potrebbero eventualmente regolamentare con
appositi accordi parasociali la quota di utile da
distribuire annualmente ai soci, consentendo così
agli stessi di operare su basi sufficientemente certe.
In alternativa, dovrà valutarsi la possibilità di iscrivere, a fronte dell’onere per imposte correnti sul
reddito trasparente, un’attività per imposte anticipate da utilizzare nell’esercizio di incasso dell’utile. È auspicabile che i futuri principi contabili confermino la legittimità del criterio qui suggerito.
L’esclusione dal reddito dei dividendi delle so-
(2)
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cietà di capitali trasparenti riguarda anche le partecipazioni in società di persone che ora, a seguito
delle novità apportate dalla riforma societaria (nuovo art. 2361, comma 2, c.c.), possono essere detenute pure da società di capitali.
La parziale (o nulla) tassazione dei dividendi
percepiti non comporta alcuna limitazione alla deducibilità degli oneri connessi con la gestione della partecipazione: lo afferma espressamente l’art.
109, comma 5, del Tuir [CFF ➋ 5209], che consente
l’integrale deduzione dei componenti negativi riferiti ad attività da cui derivano ricavi «esclusi»
dall’imponibile.
DIVIDENDI PERCEPITI da IMPRESE NON-IRES
L’imposizione degli utili distribuiti da soggetti
Ires nelle imprese individuali e nelle società di
persone (per queste ultime concorrendo a formare il
reddito imputato ai soci per trasparenza) avviene sulla
base del 40 per cento dell’ammontare incassato.
La regola – conforme a quanto stabilito dall’art. 47
per le partecipazioni qualificate (art. 67, comma 1,
lett. c), del Tuir [CFF ➋ 5167]) detenute da privati –
non è soggetta per i soci-imprese ad alcuna condizione circa la percentuale posseduta, estendendosi
dunque anche alle azioni o quote non qualificate.
TASSAZIONE del RECESSO
L’art. 89, comma 2, del Tuir estende il regime
dei dividendi incassati dai soggetti Ires alle ipotesi
disciplinate dall’art. 47, comma 7, vale a dire alle
operazioni di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale e liquidazione.
L’art. 87, comma 7, prevede poi che, nelle medesime fattispecie, è applicabile la participation exemption alla differenza tra la somma percepita (o il
valore normale dei beni ricevuti) a titolo di ripartizione del capitale o di riserve di capitale, da un lato,
e il costo fiscale della partecipazione, dall’altro.
Le due disposizioni, come chiarito dalla Circ. Ag.
Entrate n. 26/E/2004, richiedono, sia per i soggetti
Ires che per le imprese non-Ires (stante il richiamo
operato dall’art. 58, comma 2 [CFF ➋ 5158]), la scomposizione dell’eccedenza ricevuta rispetto al valore
fiscale della partecipazione (provento complessivo
realizzato) in due componenti aventi regimi fiscali
diversi.
1) La quota parte derivante dall’assegnazione di
capitale e riserve di capitale (da calcolare come
differenza tra le somme prelevate da tali poste e
Cfr. L. Gaiani, cit., pag. 8; in senso conforme si è espressa la Circ. Ag. Entrate n. 26/E/2004.
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il costo della partecipazione) darà origine ad una
plusvalenza esente se la partecipazione possiede i quattro requisiti dell’art. 87, ovvero ad un
provento imponibile (plusvalenza ex art. 86 [CFF
➋ 5186] o ricavo ex art. 85 [CFF ➋ 5185]) in caso
contrario. Se la componente in questione assume
valore negativo (costo fiscale superiore alle somme derivanti dalla ripartizione delle riserve di
capitale) – caso non trattato dall’Agenzia delle
entrate – si è invece in presenza di una minusvalenza indeducibile ovvero deducibile a seconda
dei requisiti della partecipazione. Per le imprese
non-Ires l’esenzione della plusvalenza (come
pure l’indeducibilità della minusvalenza), laddove prevista, sarà limitata al 60 per cento del suo
importo.
2) La quota parte corrispondente alla distribuzione
di riserve di utili (da calcolare, stando all’esempio ministeriale, non particolarmente motivato,
come semplice differenza tra l’eccedenza complessiva realizzata e l’importo riferibile alle riserve di capitale di cui al punto 1) costituisce un
provento assimilato ai dividendi, che verrà tassato con le relative modalità: 5 per cento del suo
ammontare per i soggetti Ires; 40 per cento per
le imprese non-Ires.
ESEMPIO
Costo fiscale partecipazione (con requisiti art. 87)
Somma complessivamente ricevuta in sede di recesso
Somma ricevuta a titolo di ripartizione di capitale e riserve di capitale
Quota parte che costituisce plusvalenza esente
Eccedenza complessiva
Quota parte assimilata al dividendo (per differenza)
TASSAZIONE degli STRUMENTI FINANZIARI
PARTECIPATIVI
La riforma societaria (D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6) ha introdotto nel Codice civile nuovi strumenti finanziari che attribuiscono al sottoscrittore
taluni diritti patrimoniali (diritto a partecipare agli
utili dell’emittente o di un singolo affare) o anche
amministrativi (diritto di voto su talune specifiche
materie). (3)
Sono ad esempio riconducibili alla definizione di
«strumenti finanziari partecipativi», come indicato dalla Circolare n. 26/E/2004:
● gli strumenti finanziari di cui all’art. 2346, ultimo comma, c.c., emessi a fronte dell’apporto,
da parte di soci o di terzi, anche di opere e servizi;
● gli strumenti finanziari emessi a fronte degli
apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 2447ter, comma 1, lett. e), c.c.;
● gli strumenti finanziari che condizionano i tempi
e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società, previsti dall’art.
2411, comma 3, c.c.
I proventi degli strumenti finanziari sopra ricordati non costituiscono utili (dividendi) in senso pro-
(12.000 – 10.000) =
(15.000 – 10.000) =
(5.000 – 2.000) =
10.000
15.000
12.000
2.000
5.000
3.000
prio, mancando un apporto al «capitale» (ma solo,
eventualmente, al «patrimonio» della società) e,
dunque, la qualifica di socio per il detentore. Ciononostante, l’art. 44, comma 2, lett. a), del Tuir [CFF
➋ 5144], estende ai titoli e agli strumenti finanziari la
cui remunerazione è totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell’emittente o di
altre società del gruppo, ovvero dell’affare in relazione al quale essi sono emessi, il regime fiscale
dei titoli azionari.
La remunerazione di tali strumenti è dunque
assimilata ai dividendi e viene assoggettata al regime proprio di tali utili in relazione alla diversa
soggettività tributaria del percettore.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che l’assimilazione non riguarda invece i contratti non cartolarizzati, che non sono cioè rappresentati da titoli o
strumenti finanziari.
La TASSAZIONE degli INTERESSI ATTIVI
da «THIN-CAP»
Al fine di limitare fenomeni di doppia tassazione, alla remunerazione delle eccedenze di finanziamenti erogati direttamente (dunque non solo garantiti) dai soci qualificati o da loro parti correlate alle
società in regime di sotto-capitalizzazione (art. 98
del Tuir [CFF ➋ 5198]) è assegnato lo stesso regime
– continua a pag. 25 –
(3)
Cfr. A. Trimarchi, «Titoli assimilati alle azioni e titoli atipici tra riforma fiscale e societaria», in questa Rivista, n. 11/2003
pagg. 29-30.
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TABELLA 1 – DIVIDENDI e PROVENTI ASSIMILATI PERCEPITI da SOGGETTI IRES
(SOCIETÀ di CAPITALI ed ENTI COMMERCIALI RESIDENTI)
Dividendi distribuiti da soggetti Ires
(società di capitali residenti) non in regime di trasparenza o di consolidato
Dividendi incassati anche se formati con utili non tassati o anteriori
al 2004:
● imponibili limitatamente al 5 per cento del loro ammontare, quindi
95 per cento escluso dalla formazione del reddito (art. 89, comma 2)
Dividendi distribuiti da società facenti
parte del consolidato nazionale
Se la partecipata è in consolidato fiscale unitamente alla partecipante:
100 per cento del dividendo escluso dalla formazione del reddito
mediante detassazione del residuo 5 per cento nell’ambito della dichiarazione dei redditi di gruppo (art. 122, comma 1, lett. a) (regime
esteso alle riserve formate con utili della partecipata anteriori all’avvio della tassazione consolidata e distribuite dopo)
Dividendi distribuiti da società di capitali trasparenti
Se la partecipata è in regime di trasparenza (art. 115: soci solo
società di capitali con quote dal 10 per cento al 50 per cento):
● 100 per cento del dividendo escluso dalla formazione del reddito
per gli utili che si sono generati nel corso del regime, compresa la
parte eventualmente eccedente il reddito fiscale imputato ai soci;
● imponibili limitatamente al 5 per cento per i dividendi da riserve
formate con utili anteriori. Il dividendo escluso per trasparenza diminuisce, fino a concorrenza dei redditi imputati al socio, il costo fiscale
della partecipazione (art. 115, comma 12). Le regole di cui sopra si
estendono a distribuzioni di utili del periodo «trasparente» effettuate
dopo la scadenza dell’opzione
Dividendi distribuiti da società di persone
Per gli utili delle società di persone (artt. 89, comma 1, e 5):
● 100 per cento del dividendo escluso da imposizione. Il dividendo
diminuisce, fino a concorrenza dei redditi imputati al socio, il costo
fiscale della partecipazione (art. 68, comma 6, che si ritiene applicabile anche ai titolari di reddito di impresa)
Regime delle somme distribuite in caso
di recesso, riscatto, esclusione, liquidazione, riduzione del capitale
Somme distribuite o valore normale dei beni assegnati in caso di
recesso, esclusione, liquidazione, ecc. (artt. 89, comma 2, e 87, comma 7):
● la somma ricevuta dal socio, in eccedenza rispetto al costo fiscale
della partecipazione, va scomposta in due parti:
1) quota corrispondente alla ripartizione di capitale e riserve di capitale: plusvalenza esente (se negativa: minusvalenza indeducibile) se si tratta di partecipazione in possesso dei quattro requisiti per
l’esenzione (art. 87); plusvalenza o ricavo imponibile (minusvalenza o costo deducibile) se si tratta di partecipazione non dotata dei
requisiti in questione;
2) quota corrispondente alla distribuzione di riserve di utili: provento assimilato ai dividendi e tassato con le relative modalità (5 per
cento del suo ammontare)
Regime della remunerazione degli
strumenti finanziari partecipativi
Remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 44, comma 2, lett. a):
● imponibile limitatamente al 5 per cento; 95 per cento escluso
dall’imponibile (art. 89, comma 2)
Regime degli interessi attivi sui finanziamenti eccedenti (thin-cap)
Remunerazione conseguita in ipotesi di società debitrice in regime
di thin-cap:
● interessi corrispondenti ai finanziamenti eccedenti percepiti direttamente da soci qualificati o da loro parti correlate imponibili limitatamente al 5 per cento; 95 per cento escluso da imposizione; 100
per cento escluso se la debitrice opera in regime di trasparenza o se
debitrice e creditrice sono entrambe in regime di consolidato
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TABELLA 2 – DIVIDENDI e PROVENTI ASSIMILATI PERCEPITI da IMPRESE NON-IRES
(IMPRESE INDIVIDUALI e SOCIETÀ di PERSONE)
Dividendi distribuiti da soggetti Ires
(società di capitali residenti) non in
regime di trasparenza
Dividendi incassati anche se formati con utili non tassati o anteriori
al 2004:
● imponibili limitatamente al 40 per cento del loro ammontare; quindi
60 per cento escluso dalla formazione del reddito (artt. 59, comma 1,
e 47, comma 1)
Dividendi distribuiti da società di capitali trasparenti
Se la partecipata è in regime di trasparenza (art. 116: solo soci
persone fisiche non superiori a 10 o 20 se cooperative)
● 100 per cento del dividendo escluso dalla formazione del reddito
per gli utili che si sono generati nel corso del regime, compresa la
parte eventualmente eccedente il reddito fiscale imputato ai soci;
● imponibili limitatamente al 40 per cento per i dividendi da riserve
formate con utili anteriori. Il dividendo escluso per trasparenza diminuisce, fino a concorrenza dei redditi imputati al socio, il costo fiscale
della partecipazione (art. 115, comma 12). Le regole di cui sopra si
estendono a distribuzioni di utili del periodo «trasparente» effettuate
dopo la scadenza dell’opzione
Dividendi distribuiti da società di persone
Per i dividendi distribuiti da società di persone (artt. 89, comma 1,
e 5):
● 100 per cento del dividendo escluso da imposizione. Il dividendo
diminuisce, fino a concorrenza dei redditi imputati al socio, il costo
fiscale della partecipazione (art. 68, comma 6, che si ritiene applicabile anche ai titolari di reddito di impresa)
Regime delle somme distribuite in caso
di recesso, riscatto, esclusione, liquidazione, riduzione del capitale
Somme distribuite o valore normale dei beni assegnati in caso di
recesso, esclusione, liquidazione, ecc. (artt. 59, comma 1, e 87, comma 7, richiamato dall’art. 58, comma 2):
● la somma ricevuta dal socio, in eccedenza rispetto al costo fiscale
della partecipazione, va scomposta in due parti:
a) quota corrispondente alla ripartizione di capitale e riserve di
capitale: plusvalenza esente (se negativa: minusvalenza indeducibile) limitatamente al 60 per cento del suo importo se si tratta di
partecipazione in possesso dei quattro requisiti per l’esenzione (art.
87); plusvalenza o ricavo imponibile (minusvalenza o costo deducibile) se si tratta di partecipazione non dotata dei requisiti in
questione;
b) quota corrispondente alla distribuzione di riserve di utili: provento assimilato ai dividendi e tassato con le relative modalità (40 per
cento del suo ammontare)
Regime della remunerazione degli
strumenti finanziari partecipativi
Remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 44, comma 2, lett. a):
● imponibile limitatamente al 40 per cento; 60 per cento escluso
dall’imponibile (art. 59, comma 2)
Regime degli interessi attivi sui finanziamenti eccedenti (thin-cap)
Remunerazione conseguita in ipotesi di società debitrice in regime
di thin-cap:
● interessi corrispondenti ai finanziamenti eccedenti percepiti direttamente da soci qualificati o da loro parti correlate imponibili limitatamente al 40 per cento; 60 per cento escluso da imposizione
– segue da pag. 23 –
fiscale dell’utile distribuito dalle società di capitali
(artt. 89, comma 2, e 44, comma 1, lett. e), del
Tuir).
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In pratica, gli interessi attivi direttamente conseguiti da tali soggetti vengono assimilati ai dividendi per un ammontare corrispondente a quanto
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ripreso a tassazione dalla società debitrice; l’assimilazione (con la conseguente parziale detassazione
secondo quanto in precedenza illustrato) sarà riconosciuta anche su un importo corrispondente agli
eventuali maggiori interessi considerati indeducibili dal Fisco in sede di accertamento. Se il contribuente che ha ricevuto il finanziamento è una società di capitali (soggetto Ires), si avrà:
a) il socio finanziatore (o la sua parte correlata) è
un soggetto Ires: la tassazione della remunerazione del finanziamento eccedente avviene sul 5
per cento del suo ammontare (art. 89, comma
2). Totale detassazione, invece, se la partecipata-debitrice è in regime di trasparenza ex
art. 115 (4) ovvero se debitrice e socio mutuante
sono entrambi parte della tassazione consolidata di gruppo ex art. 117;
b) il socio o la parte correlata che ha effettuato il
prestito è una società di persone, ovvero una
persona fisica che agisce nell’esercizio di impresa: la tassazione degli interessi attivi sull’eccedenza avrà come base il 40 per cento degli
stessi (art. 59);
c) il socio è una persona fisica che detiene la partecipazione come privato non imprenditore: gli
interessi attivi percepiti, sempre in corrispondenza all’eccedenza di finanziamenti, saranno imponibili per il 40 per cento se la partecipazione è
qualificata (art. 47, comma 1), ovvero assoggettati ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento se
la partecipazione è non qualificata (art. 27,
D.P.R. n. 600/1973 [CFF ➋ 6327]). Esclusione totale dell’interesse attivo corrispondente alla parte ripresa a tassazione, se la società debitrice è
una «piccola S.r.l.» in regime di trasparenza ex
art. 116 [CFF ➋ 5216]. Per rilevare correttamente la
percentuale delle parti correlate (al fine di stabilire se la partecipazione è o meno qualificata
ed individuarne il regime) si farà riferimento,
come indicato nella Circolare n. 26/E/2004, alla
partecipazione detenuta dal socio al quale detta
parte risulta correlata;
d) il socio è un soggetto non residente senza stabile organizzazione nel nostro Paese: la remunerazione dell’eccedenza sconterà la ritenuta del
27 per cento a titolo definitivo (art. 27, D.P.R.
n. 600/1973), salva l’eventuale applicazione del
regime «madre-figlia» (art. 27-bis, D.P.R. n. 600/
1973 [CFF ➋ 6327a]), come confermato dalla Cir-
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colare n. 26/E/2004; dovrebbe inoltre ritenersi
applicabile il regime dei dividendi stabilito nelle
convenzioni bilaterali.
L’Agenzia delle entrate, nella più volte ricordata
Circolare n. 26/E/2004, ha inoltre chiarito che le
ritenute alla fonte previste in materia di dividendi
(soci-creditori persone fisiche residenti non imprenditori, o soggetti non residenti), si applicano solo
sui pagamenti di interessi avvenuti dopo la chiusura del periodo d’imposta; solo allora, infatti, la
debitrice è in grado di quantificare la misura degli
interessi che viene riqualificata in dividendi. In corso d’anno, le ritenute verranno invece effettuate, nei
casi previsti, sulla base delle norme in materia di
interessi (art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[CFF ➋ 6326]): 12,5 per cento a titolo d’acconto per
i privati non imprenditori residenti e 12,5 per cento a titolo di imposta per i non residenti (misura
elevata al 27 per cento se il contribuente ha domicilio in un Paese o territorio della black-list). Al
termine dell’esercizio la società debitrice comunicherà al socio o alla sua parte correlata l’importo
che risulta dai conteggi di thin-cap e che viene
dunque assimilato ai dividendi. Il percettore esporrà
nella propria dichiarazione il reddito relativo, scomputando le eventuali ritenute subite.
Le indicazioni dell’Agenzia, che si auspica vengano integrate nella successiva circolare a commento dell’art. 98, non chiariscono in realtà tutti i dubbi
applicativi. Per i non residenti, in particolare, due
sono le questioni ancora sul tappeto:
– la possibilità, in relazione alle finalità agevolative della disposizione (richiamate dalla stessa
Circolare n. 26/E), di optare per il regime di
tassazione degli interessi che (salva l’applicazione delle convenzioni o della Direttiva «madre-figlia») è assai più favorevole di quello previsto per i dividendi;
– le modalità con cui recuperare le ritenute subite in eccedenza rispetto a quanto dovuto a consuntivo (applicazione della Direttiva «madre-figlia»). In questi casi, peraltro, potrà valutarsi
l’opportunità di rinviare il pagamento di una parte
degli interessi al successivo esercizio (dopo l’effettuazione dei conteggi di thin-cap), onde consentire alla società debitrice di applicare direttamente il regime (più favorevole) dei dividendi
comunitari sull’importo corrispondente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti.
Cfr. Agenzia delle entrate, risposte a Telefisco del 27 gennaio 2004.
n° 7/8
luglio-agosto 2004