Dividendi percepiti da imprese e società
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Dividendi percepiti da imprese e società
DIVIDENDI/1 Primo Piano Il NUOVO REGIME dei DIVIDENDI PERCEPITI da IMPRESE e SOCIETÀ Le regole per gli utili distribuiti da soggetti residenti alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle entrate. I proventi assimilati ai dividendi: remunerazione di strumenti finanziari e interessi da «thin-cap». di Luca Gaiani Con la Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E l’Agenzia delle entrate illustra il nuovo regime dei dividendi percepiti a far tempo dall’esercizio 2004 a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. Nelle righe che seguono vengono analizzate le regole valide per i percettori società di capitali ed imprese non-Ires (imprese individuali e società di persone), limitatamente agli utili di fonte italiana. Si evidenziano inoltre le modalità impositive delle remunerazioni di strumenti finanziari partecipativi e dei finanziamenti in regime di thin-cap (le Tabelle 1 e 2 alle pagg. 24 e 25). LINEE ESSENZIALI e DECORRENZA della RIFORMA L’art. 4, comma 1, lett. d), della Legge delega 7 aprile 2003, n. 80 [CFF ➋ 5074], stabilisce la sostituzione del cosiddetto imputation system, basato sul computo integrale del dividendo nel reddito del percettore, con attribuzione del credito d’imposta, con un metodo basato sulla parziale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile degli utili distribuiti da società di capitali, anche in occasione della liquidazione. Viene conseguentemente eliminato il complesso meccanismo di memorizzazione delle imposte disponibili in capo alle partecipate (sistema dei canestri regolato dall’art. 105 del «vecchio» Tuir e tradotto nell’ingarbugliato quadro RF, sez. II, di Unico-Sc, presente per l’ultima volta nella dichiarazione di quest’anno). Il principio è recepito negli artt. 89 [CFF ➋ 5189] (soggetti Ires) e 59 [CFF ➋ 5159] (imprese non-Ires) del Tuir, i quali dispongono che l’imposizione opererà solo sul 5 per cento (soggetti Ires) o 40 per cento (imprese non-Ires) del dividendo percepito, sia per gli utili provenienti da partecipazioni esenti (art. 87 del Tuir [CFF ➋ 5187]), che per quelli derivanti da titoli privi dei requisiti per la participation exemption, e a prescindere dalla collocazione in bilancio delle quote: immobilizzazioni o circolante. 20 È altresì confermato dal medesimo art. 89 il criterio di cassa per l’imputazione a periodo dei dividendi. Le nuove regole si applicano dai periodi d’imposta dei percettori che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004 (art. 4, D.Lgs. 344/2003 [CFF ➋ 6011]) e dunque riguardano i dividendi incassati a partire da tale esercizio. Come precisa la Circ. Ag. Entrate n. 26/E/2004, i dividendi percepiti nel 2004 da soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare sono attratti al nuovo regime anche se si riferiscono ad utili che, realizzati dalle società partecipate in periodi d’imposta anteriori, sono stati sottoposti ad imposizione con le regole precedenti la riforma. Se il socio con esercizio sfalsato incassa il dividendo nel suo periodo in corso al 1° gennaio 2004, continua ad applicarsi la disciplina del credito d’imposta in vigore sino al 2003, salve in ogni caso le limitazioni introdotte dall’art. 40, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. con L. 24 novembre 2003, n. 326 [CFF ➋ 6005], per le distribuzioni di riserve di utili deliberate dopo il 30 settembre 2003. ESEMPIO Società con periodo di imposta che chiude al 30 giugno 2004 che percepisce il dividendo posto in distribuzione da una partecipata nell’assemblea di bilancio 2003 tenutasi il 30 aprile 2004: la partecipante tassa per intero il dividendo con diritto al credito d’imposta ordinario (al 51,51 per cento) nei limiti dei canestri disponibili nella partecipata (Circ. Ag. Entrate n. 4/E/2004). DISTRIBUZIONE di UTILI e RISERVE «di CAPITALE» Una disposizione innovativa, riguardante ogni tipologia di percettore, è contenuta nell’art. 47, comma 1, del Tuir [CFF ➋ 5147], il quale stabilisce che, indipendentemente dalla decisione dei soci, si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti n° 7/8 luglio-agosto 2004 DIVIDENDI/1 Primo Piano l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale (sovrapprezzo azioni o versamenti in conto capitale e simili) per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. La Circ. Ag. Entrate n. 26/E/2004 ha al riguardo chiarito che la norma trova applicazione per le delibere di distribuzione assunte dal 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla data di formazione delle riserve. La presunzione si rende applicabile – precisa inoltre l’Agenzia – sempreché le riserve di utili siano liberamente disponibili. Essa non interesserà dunque la riserva legale e neppure dovrebbe coinvolgere l’ammontare di riserve disponibili corrispondente agli oneri pluriennali non ancora ammortizzati di cui all’art. 2426, n. 5), del Codice civile. La società emittente dovrà comunicare ai soci e agli eventuali intermediari interessati la natura fiscale delle riserve assegnate ai soci. (1) DIVIDENDI PERCEPITI da SOGGETTI IRES Gli utili distribuiti da società di capitali, percepiti da soci a loro volta soggetti Ires, rientrano nella base imponibile limitatamente al 5 per cento del loro importo; il percettore dovrà pertanto rilevare nel proprio conto economico il dividendo al mo- mento della delibera di distribuzione, operando poi una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi pari al 95 per cento della somma incassata. La detassazione, come ricorda la Circolare n. 26/E/2004, non è subordinata ad alcuna condizione e spetta dunque anche se gli utili percepiti non sono stati assoggettati ad imposta presso la società distributrice (ad esempio perché compensati con perdite pregresse o in virtù di particolari agevolazioni). Per le partecipazioni in società controllate è diffuso il metodo (confermato dal Principio contabile n. 21) di rilevare contabilmente i dividendi secondo il c.d. criterio della «maturazione» (e cioè già nell’esercizio in cui l’utile si è formato), sulla base della proposta di distribuzione formulata dagli amministratori della controllata, antecedente alla delibera di approvazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante. In questi casi, nell’anno di maturazione, il dividendo verrà integralmente detassato (in quanto non percepito), stanziando le imposte differite (Ires) sul 5 per cento dello stesso; nell’esercizio successivo, in cui avviene l’incasso, la società opererà la variazione in aumento del 5 per cento utilizzando il Fondo imposte. ESEMPIO Alfa S.r.l. detiene il 100 per cento di Beta S.p.a. Beta S.p.a. – esercizio 2004 Utile netto Delibera C.d.a. del 25 marzo 2005 Destinato a riserva Ai soci in c/dividendo 100.000 30.000 70.000 Alfa S.r.l. – esercizio 2004 Progetto di bilancio approvato il 28 marzo 2005 Dividendi contabilizzati per maturazione Ires corrente sui dividendi 70.000 zero (non incassati) Ires differita sui dividendi (70.000 x 5% x 33%) = 1.155 Scritture contabili (esercizio 2004) Crediti vs. controllate Dividendi da controllate 70.000 Ires differita Fondo imposte differite 1.155 (1) Scritture contabili (esercizio 2005) 70.000 1.155 Banca c/c Crediti vs. controllate Ires Fondo imposte differite 70.000 70.000 1.155 1.155 Per le interrelazioni tra la descritta disposizione e il regime di tassazione per trasparenza, si rinvia a L. Gaiani, «Nuova Ires: la tassazione per trasparenza trova le norme di attuazione», in questa Rivista, n. 6/2004, pagg. 5-14. n° 7/8 luglio-agosto 2004 21 DIVIDENDI/1 Primo Piano Dividendi nella tassazione consolidata e da società trasparenti Se la partecipante e la partecipata che ha distribuito il dividendo operano entrambe nell’ambito di una tassazione consolidata di gruppo (a norma degli artt. 117 e segg. del Tuir [CFF ➋ 5217 e segg.]) in qualità di controllata e controllante o di controllate entrambe da una terza società consolidante, il dividendo entra nell’imponibile di gruppo integralmente detassato. La partecipante opererà la variazione in diminuzione del 95 per cento nella sua autonoma dichiarazione (da presentare al Fisco e alla controllante), mentre si effettuerà l’ulteriore rettifica del 5 per cento nella dichiarazione dei redditi del gruppo presentata dalla consolidante (art. 122 del Tuir [CFF ➋ 5222] e art. 8, D.M. 9 giugno 2004). Un’analoga detassazione al 100 per cento riguarda i dividendi distribuiti da società in regime di trasparenza ex art. 115 del Tuir [CFF ➋ 5215] prelevati da utili generatisi nel periodo di validità dell’opzione, ancorché di importo superiore al reddito fiscale imputato al socio. (2) Con riferimento a queste società (in cui si possono detenere quote comprese tra il 10 e il 50 per cento), pare opportuno che venga adottato un sistema di rilevazione dei dividendi «per maturazione», uguale cioè a quello suggerito per le controllate. Il reddito fiscale delle partecipate trasparenti viene infatti sommato a quello della partecipante già nell’esercizio di competenza, sicché un eventuale rinvio della contabilizzazione del dividendo all’esercizio successivo (nel quale viene adottata la delibera di distribuzione) creerebbe uno sfasamento temporale tra imputazione del costo (Ires sul reddito assegnato) ed imputazione del ricavo che lo ha generato (utile della partecipata), tale da minare la rappresentazione corretta del risultato reddituale realizzato. Le società trasparenti (in genere create per lo svolgimento di iniziative in comune tra imprenditori) potrebbero eventualmente regolamentare con appositi accordi parasociali la quota di utile da distribuire annualmente ai soci, consentendo così agli stessi di operare su basi sufficientemente certe. In alternativa, dovrà valutarsi la possibilità di iscrivere, a fronte dell’onere per imposte correnti sul reddito trasparente, un’attività per imposte anticipate da utilizzare nell’esercizio di incasso dell’utile. È auspicabile che i futuri principi contabili confermino la legittimità del criterio qui suggerito. L’esclusione dal reddito dei dividendi delle so- (2) 22 cietà di capitali trasparenti riguarda anche le partecipazioni in società di persone che ora, a seguito delle novità apportate dalla riforma societaria (nuovo art. 2361, comma 2, c.c.), possono essere detenute pure da società di capitali. La parziale (o nulla) tassazione dei dividendi percepiti non comporta alcuna limitazione alla deducibilità degli oneri connessi con la gestione della partecipazione: lo afferma espressamente l’art. 109, comma 5, del Tuir [CFF ➋ 5209], che consente l’integrale deduzione dei componenti negativi riferiti ad attività da cui derivano ricavi «esclusi» dall’imponibile. DIVIDENDI PERCEPITI da IMPRESE NON-IRES L’imposizione degli utili distribuiti da soggetti Ires nelle imprese individuali e nelle società di persone (per queste ultime concorrendo a formare il reddito imputato ai soci per trasparenza) avviene sulla base del 40 per cento dell’ammontare incassato. La regola – conforme a quanto stabilito dall’art. 47 per le partecipazioni qualificate (art. 67, comma 1, lett. c), del Tuir [CFF ➋ 5167]) detenute da privati – non è soggetta per i soci-imprese ad alcuna condizione circa la percentuale posseduta, estendendosi dunque anche alle azioni o quote non qualificate. TASSAZIONE del RECESSO L’art. 89, comma 2, del Tuir estende il regime dei dividendi incassati dai soggetti Ires alle ipotesi disciplinate dall’art. 47, comma 7, vale a dire alle operazioni di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale e liquidazione. L’art. 87, comma 7, prevede poi che, nelle medesime fattispecie, è applicabile la participation exemption alla differenza tra la somma percepita (o il valore normale dei beni ricevuti) a titolo di ripartizione del capitale o di riserve di capitale, da un lato, e il costo fiscale della partecipazione, dall’altro. Le due disposizioni, come chiarito dalla Circ. Ag. Entrate n. 26/E/2004, richiedono, sia per i soggetti Ires che per le imprese non-Ires (stante il richiamo operato dall’art. 58, comma 2 [CFF ➋ 5158]), la scomposizione dell’eccedenza ricevuta rispetto al valore fiscale della partecipazione (provento complessivo realizzato) in due componenti aventi regimi fiscali diversi. 1) La quota parte derivante dall’assegnazione di capitale e riserve di capitale (da calcolare come differenza tra le somme prelevate da tali poste e Cfr. L. Gaiani, cit., pag. 8; in senso conforme si è espressa la Circ. Ag. Entrate n. 26/E/2004. n° 7/8 luglio-agosto 2004 DIVIDENDI/1 Primo Piano il costo della partecipazione) darà origine ad una plusvalenza esente se la partecipazione possiede i quattro requisiti dell’art. 87, ovvero ad un provento imponibile (plusvalenza ex art. 86 [CFF ➋ 5186] o ricavo ex art. 85 [CFF ➋ 5185]) in caso contrario. Se la componente in questione assume valore negativo (costo fiscale superiore alle somme derivanti dalla ripartizione delle riserve di capitale) – caso non trattato dall’Agenzia delle entrate – si è invece in presenza di una minusvalenza indeducibile ovvero deducibile a seconda dei requisiti della partecipazione. Per le imprese non-Ires l’esenzione della plusvalenza (come pure l’indeducibilità della minusvalenza), laddove prevista, sarà limitata al 60 per cento del suo importo. 2) La quota parte corrispondente alla distribuzione di riserve di utili (da calcolare, stando all’esempio ministeriale, non particolarmente motivato, come semplice differenza tra l’eccedenza complessiva realizzata e l’importo riferibile alle riserve di capitale di cui al punto 1) costituisce un provento assimilato ai dividendi, che verrà tassato con le relative modalità: 5 per cento del suo ammontare per i soggetti Ires; 40 per cento per le imprese non-Ires. ESEMPIO Costo fiscale partecipazione (con requisiti art. 87) Somma complessivamente ricevuta in sede di recesso Somma ricevuta a titolo di ripartizione di capitale e riserve di capitale Quota parte che costituisce plusvalenza esente Eccedenza complessiva Quota parte assimilata al dividendo (per differenza) TASSAZIONE degli STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI La riforma societaria (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) ha introdotto nel Codice civile nuovi strumenti finanziari che attribuiscono al sottoscrittore taluni diritti patrimoniali (diritto a partecipare agli utili dell’emittente o di un singolo affare) o anche amministrativi (diritto di voto su talune specifiche materie). (3) Sono ad esempio riconducibili alla definizione di «strumenti finanziari partecipativi», come indicato dalla Circolare n. 26/E/2004: ● gli strumenti finanziari di cui all’art. 2346, ultimo comma, c.c., emessi a fronte dell’apporto, da parte di soci o di terzi, anche di opere e servizi; ● gli strumenti finanziari emessi a fronte degli apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 2447ter, comma 1, lett. e), c.c.; ● gli strumenti finanziari che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società, previsti dall’art. 2411, comma 3, c.c. I proventi degli strumenti finanziari sopra ricordati non costituiscono utili (dividendi) in senso pro- (12.000 – 10.000) = (15.000 – 10.000) = (5.000 – 2.000) = 10.000 15.000 12.000 2.000 5.000 3.000 prio, mancando un apporto al «capitale» (ma solo, eventualmente, al «patrimonio» della società) e, dunque, la qualifica di socio per il detentore. Ciononostante, l’art. 44, comma 2, lett. a), del Tuir [CFF ➋ 5144], estende ai titoli e agli strumenti finanziari la cui remunerazione è totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell’emittente o di altre società del gruppo, ovvero dell’affare in relazione al quale essi sono emessi, il regime fiscale dei titoli azionari. La remunerazione di tali strumenti è dunque assimilata ai dividendi e viene assoggettata al regime proprio di tali utili in relazione alla diversa soggettività tributaria del percettore. L’Agenzia delle entrate ha precisato che l’assimilazione non riguarda invece i contratti non cartolarizzati, che non sono cioè rappresentati da titoli o strumenti finanziari. La TASSAZIONE degli INTERESSI ATTIVI da «THIN-CAP» Al fine di limitare fenomeni di doppia tassazione, alla remunerazione delle eccedenze di finanziamenti erogati direttamente (dunque non solo garantiti) dai soci qualificati o da loro parti correlate alle società in regime di sotto-capitalizzazione (art. 98 del Tuir [CFF ➋ 5198]) è assegnato lo stesso regime – continua a pag. 25 – (3) Cfr. A. Trimarchi, «Titoli assimilati alle azioni e titoli atipici tra riforma fiscale e societaria», in questa Rivista, n. 11/2003 pagg. 29-30. n° 7/8 luglio-agosto 2004 23 DIVIDENDI/1 Primo Piano TABELLA 1 – DIVIDENDI e PROVENTI ASSIMILATI PERCEPITI da SOGGETTI IRES (SOCIETÀ di CAPITALI ed ENTI COMMERCIALI RESIDENTI) Dividendi distribuiti da soggetti Ires (società di capitali residenti) non in regime di trasparenza o di consolidato Dividendi incassati anche se formati con utili non tassati o anteriori al 2004: ● imponibili limitatamente al 5 per cento del loro ammontare, quindi 95 per cento escluso dalla formazione del reddito (art. 89, comma 2) Dividendi distribuiti da società facenti parte del consolidato nazionale Se la partecipata è in consolidato fiscale unitamente alla partecipante: 100 per cento del dividendo escluso dalla formazione del reddito mediante detassazione del residuo 5 per cento nell’ambito della dichiarazione dei redditi di gruppo (art. 122, comma 1, lett. a) (regime esteso alle riserve formate con utili della partecipata anteriori all’avvio della tassazione consolidata e distribuite dopo) Dividendi distribuiti da società di capitali trasparenti Se la partecipata è in regime di trasparenza (art. 115: soci solo società di capitali con quote dal 10 per cento al 50 per cento): ● 100 per cento del dividendo escluso dalla formazione del reddito per gli utili che si sono generati nel corso del regime, compresa la parte eventualmente eccedente il reddito fiscale imputato ai soci; ● imponibili limitatamente al 5 per cento per i dividendi da riserve formate con utili anteriori. Il dividendo escluso per trasparenza diminuisce, fino a concorrenza dei redditi imputati al socio, il costo fiscale della partecipazione (art. 115, comma 12). Le regole di cui sopra si estendono a distribuzioni di utili del periodo «trasparente» effettuate dopo la scadenza dell’opzione Dividendi distribuiti da società di persone Per gli utili delle società di persone (artt. 89, comma 1, e 5): ● 100 per cento del dividendo escluso da imposizione. Il dividendo diminuisce, fino a concorrenza dei redditi imputati al socio, il costo fiscale della partecipazione (art. 68, comma 6, che si ritiene applicabile anche ai titolari di reddito di impresa) Regime delle somme distribuite in caso di recesso, riscatto, esclusione, liquidazione, riduzione del capitale Somme distribuite o valore normale dei beni assegnati in caso di recesso, esclusione, liquidazione, ecc. (artt. 89, comma 2, e 87, comma 7): ● la somma ricevuta dal socio, in eccedenza rispetto al costo fiscale della partecipazione, va scomposta in due parti: 1) quota corrispondente alla ripartizione di capitale e riserve di capitale: plusvalenza esente (se negativa: minusvalenza indeducibile) se si tratta di partecipazione in possesso dei quattro requisiti per l’esenzione (art. 87); plusvalenza o ricavo imponibile (minusvalenza o costo deducibile) se si tratta di partecipazione non dotata dei requisiti in questione; 2) quota corrispondente alla distribuzione di riserve di utili: provento assimilato ai dividendi e tassato con le relative modalità (5 per cento del suo ammontare) Regime della remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi Remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 44, comma 2, lett. a): ● imponibile limitatamente al 5 per cento; 95 per cento escluso dall’imponibile (art. 89, comma 2) Regime degli interessi attivi sui finanziamenti eccedenti (thin-cap) Remunerazione conseguita in ipotesi di società debitrice in regime di thin-cap: ● interessi corrispondenti ai finanziamenti eccedenti percepiti direttamente da soci qualificati o da loro parti correlate imponibili limitatamente al 5 per cento; 95 per cento escluso da imposizione; 100 per cento escluso se la debitrice opera in regime di trasparenza o se debitrice e creditrice sono entrambe in regime di consolidato 24 ● n° 7/8 luglio-agosto 2004 DIVIDENDI/1 Primo Piano TABELLA 2 – DIVIDENDI e PROVENTI ASSIMILATI PERCEPITI da IMPRESE NON-IRES (IMPRESE INDIVIDUALI e SOCIETÀ di PERSONE) Dividendi distribuiti da soggetti Ires (società di capitali residenti) non in regime di trasparenza Dividendi incassati anche se formati con utili non tassati o anteriori al 2004: ● imponibili limitatamente al 40 per cento del loro ammontare; quindi 60 per cento escluso dalla formazione del reddito (artt. 59, comma 1, e 47, comma 1) Dividendi distribuiti da società di capitali trasparenti Se la partecipata è in regime di trasparenza (art. 116: solo soci persone fisiche non superiori a 10 o 20 se cooperative) ● 100 per cento del dividendo escluso dalla formazione del reddito per gli utili che si sono generati nel corso del regime, compresa la parte eventualmente eccedente il reddito fiscale imputato ai soci; ● imponibili limitatamente al 40 per cento per i dividendi da riserve formate con utili anteriori. Il dividendo escluso per trasparenza diminuisce, fino a concorrenza dei redditi imputati al socio, il costo fiscale della partecipazione (art. 115, comma 12). Le regole di cui sopra si estendono a distribuzioni di utili del periodo «trasparente» effettuate dopo la scadenza dell’opzione Dividendi distribuiti da società di persone Per i dividendi distribuiti da società di persone (artt. 89, comma 1, e 5): ● 100 per cento del dividendo escluso da imposizione. Il dividendo diminuisce, fino a concorrenza dei redditi imputati al socio, il costo fiscale della partecipazione (art. 68, comma 6, che si ritiene applicabile anche ai titolari di reddito di impresa) Regime delle somme distribuite in caso di recesso, riscatto, esclusione, liquidazione, riduzione del capitale Somme distribuite o valore normale dei beni assegnati in caso di recesso, esclusione, liquidazione, ecc. (artt. 59, comma 1, e 87, comma 7, richiamato dall’art. 58, comma 2): ● la somma ricevuta dal socio, in eccedenza rispetto al costo fiscale della partecipazione, va scomposta in due parti: a) quota corrispondente alla ripartizione di capitale e riserve di capitale: plusvalenza esente (se negativa: minusvalenza indeducibile) limitatamente al 60 per cento del suo importo se si tratta di partecipazione in possesso dei quattro requisiti per l’esenzione (art. 87); plusvalenza o ricavo imponibile (minusvalenza o costo deducibile) se si tratta di partecipazione non dotata dei requisiti in questione; b) quota corrispondente alla distribuzione di riserve di utili: provento assimilato ai dividendi e tassato con le relative modalità (40 per cento del suo ammontare) Regime della remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi Remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 44, comma 2, lett. a): ● imponibile limitatamente al 40 per cento; 60 per cento escluso dall’imponibile (art. 59, comma 2) Regime degli interessi attivi sui finanziamenti eccedenti (thin-cap) Remunerazione conseguita in ipotesi di società debitrice in regime di thin-cap: ● interessi corrispondenti ai finanziamenti eccedenti percepiti direttamente da soci qualificati o da loro parti correlate imponibili limitatamente al 40 per cento; 60 per cento escluso da imposizione – segue da pag. 23 – fiscale dell’utile distribuito dalle società di capitali (artt. 89, comma 2, e 44, comma 1, lett. e), del Tuir). n° 7/8 luglio-agosto 2004 In pratica, gli interessi attivi direttamente conseguiti da tali soggetti vengono assimilati ai dividendi per un ammontare corrispondente a quanto 25 DIVIDENDI/1 Primo Piano ripreso a tassazione dalla società debitrice; l’assimilazione (con la conseguente parziale detassazione secondo quanto in precedenza illustrato) sarà riconosciuta anche su un importo corrispondente agli eventuali maggiori interessi considerati indeducibili dal Fisco in sede di accertamento. Se il contribuente che ha ricevuto il finanziamento è una società di capitali (soggetto Ires), si avrà: a) il socio finanziatore (o la sua parte correlata) è un soggetto Ires: la tassazione della remunerazione del finanziamento eccedente avviene sul 5 per cento del suo ammontare (art. 89, comma 2). Totale detassazione, invece, se la partecipata-debitrice è in regime di trasparenza ex art. 115 (4) ovvero se debitrice e socio mutuante sono entrambi parte della tassazione consolidata di gruppo ex art. 117; b) il socio o la parte correlata che ha effettuato il prestito è una società di persone, ovvero una persona fisica che agisce nell’esercizio di impresa: la tassazione degli interessi attivi sull’eccedenza avrà come base il 40 per cento degli stessi (art. 59); c) il socio è una persona fisica che detiene la partecipazione come privato non imprenditore: gli interessi attivi percepiti, sempre in corrispondenza all’eccedenza di finanziamenti, saranno imponibili per il 40 per cento se la partecipazione è qualificata (art. 47, comma 1), ovvero assoggettati ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento se la partecipazione è non qualificata (art. 27, D.P.R. n. 600/1973 [CFF ➋ 6327]). Esclusione totale dell’interesse attivo corrispondente alla parte ripresa a tassazione, se la società debitrice è una «piccola S.r.l.» in regime di trasparenza ex art. 116 [CFF ➋ 5216]. Per rilevare correttamente la percentuale delle parti correlate (al fine di stabilire se la partecipazione è o meno qualificata ed individuarne il regime) si farà riferimento, come indicato nella Circolare n. 26/E/2004, alla partecipazione detenuta dal socio al quale detta parte risulta correlata; d) il socio è un soggetto non residente senza stabile organizzazione nel nostro Paese: la remunerazione dell’eccedenza sconterà la ritenuta del 27 per cento a titolo definitivo (art. 27, D.P.R. n. 600/1973), salva l’eventuale applicazione del regime «madre-figlia» (art. 27-bis, D.P.R. n. 600/ 1973 [CFF ➋ 6327a]), come confermato dalla Cir- (4) 26 colare n. 26/E/2004; dovrebbe inoltre ritenersi applicabile il regime dei dividendi stabilito nelle convenzioni bilaterali. L’Agenzia delle entrate, nella più volte ricordata Circolare n. 26/E/2004, ha inoltre chiarito che le ritenute alla fonte previste in materia di dividendi (soci-creditori persone fisiche residenti non imprenditori, o soggetti non residenti), si applicano solo sui pagamenti di interessi avvenuti dopo la chiusura del periodo d’imposta; solo allora, infatti, la debitrice è in grado di quantificare la misura degli interessi che viene riqualificata in dividendi. In corso d’anno, le ritenute verranno invece effettuate, nei casi previsti, sulla base delle norme in materia di interessi (art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF ➋ 6326]): 12,5 per cento a titolo d’acconto per i privati non imprenditori residenti e 12,5 per cento a titolo di imposta per i non residenti (misura elevata al 27 per cento se il contribuente ha domicilio in un Paese o territorio della black-list). Al termine dell’esercizio la società debitrice comunicherà al socio o alla sua parte correlata l’importo che risulta dai conteggi di thin-cap e che viene dunque assimilato ai dividendi. Il percettore esporrà nella propria dichiarazione il reddito relativo, scomputando le eventuali ritenute subite. Le indicazioni dell’Agenzia, che si auspica vengano integrate nella successiva circolare a commento dell’art. 98, non chiariscono in realtà tutti i dubbi applicativi. Per i non residenti, in particolare, due sono le questioni ancora sul tappeto: – la possibilità, in relazione alle finalità agevolative della disposizione (richiamate dalla stessa Circolare n. 26/E), di optare per il regime di tassazione degli interessi che (salva l’applicazione delle convenzioni o della Direttiva «madre-figlia») è assai più favorevole di quello previsto per i dividendi; – le modalità con cui recuperare le ritenute subite in eccedenza rispetto a quanto dovuto a consuntivo (applicazione della Direttiva «madre-figlia»). In questi casi, peraltro, potrà valutarsi l’opportunità di rinviare il pagamento di una parte degli interessi al successivo esercizio (dopo l’effettuazione dei conteggi di thin-cap), onde consentire alla società debitrice di applicare direttamente il regime (più favorevole) dei dividendi comunitari sull’importo corrispondente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti. Cfr. Agenzia delle entrate, risposte a Telefisco del 27 gennaio 2004. n° 7/8 luglio-agosto 2004