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CASI DI CASA
N. 42/2016
22 giugno 2016
www.agefis.it
Quale aliquota IVA per la realizzazione di una piscina?
Domanda
A quale aliquota IVA deve essere assoggettata la costruzione di una piscina
da realizzarsi nell’area di un’abitazione classata in categoria A/7?
Risposta
La piscina rientra fra le "pertinenze" dell'abitazione cui si riferiscono (per quanto
riguarda il concetto di “pertinenza”, fra le tante posizioni espresse dalla giurisprudenza
in merito, si può considerare la sentenza dell’8 agosto 2006, n. 4780, del Consiglio di
Stato secondo cui “Si intendono per pertinenze, ai sensi dell’art. 817 del codice civile,
"le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa", cioè –
secondo la unanime rappresentazione che di tali opere è fatta – quelle non costituenti
in opere autonome ma in una pertinenza dell’immobile già esistente), pertanto le
fatturazioni emesse in conseguenza della stipula di uno o più contratti d'appalto
finalizzati alla realizzazione della piscina soggiaciono all'aliquota IVA del 4%
nell’ipotesi in cui ricorrano i requisiti soggettivi ed oggettivi per fruire dell'agevolazione
"prima casa". Dal punto di vista soggettivo, al momento dell'affidamento dell'appalto
(o appalti) per la costruzione della piscina il Committente non deve essere titolare
esclusivo, o in comunione con il coniuge, di altra casa di abitazione situata nel
medesimo Comune in cui è ubicata l'abitazione di cui la piscina diventerà pertinenza;
inoltre non deve possedere diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda
proprietà su altra casa di abitazione, situata in qualsiasi Comune del territorio
nazionale, per la quale ha già usufruito dei benefici "prima casa"; se queste due
caratteristiche sono esistenti allora è soddisfatto il requisito soggettivo in capo al
Committente.
Il requisito oggettivo dipende invece dalle eventuali caratteristiche di lusso del
fabbricato abitativo cui la piscina sarebbe pertinenza, caratteristiche che oggi, dopo
l’entrata in vigore del Decreto Legislativo “Semplificazioni” sono da individuarsi non
più nelle caratteristiche dettate dal vecchhio D.M del 1969 ma semplicemente
nell'appartenenza del fabbricato alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tenendo conto
del fatto che il fabbricato di cui trattasi viene riferito esere censito in categoria A/7, il
requisito oggettivo al fine di ottenere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata
prevista per l’acquisto (anche con atto separato) o la realizzazione di pertinenza di
“prima casa” è soddisfatto.
Se dovesse mancare il requisito soggettivo (ovvero la non titolarità esclusiva, o in
comunione con il coniuge, di altra casa di abitazione situata nel medesimo Comune in
cui è ubicata l'abitazione di cui la piscina diventerà pertinenza o la non possedenza di
CASI DI CASA
N. 42/2016
22 giugno 2016
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diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di
abitazione, situata in qualsiasi Comune del territorio nazionale, per la quale ha già
usufruito dei benefici "prima casa", l'appalto (o gli appalti) per la costruzione della
piscina soggiace (soggiaciono) all'aliquota IVA ridotta del 10%. Nel caso in cui invece
mancasse il requisito oggettivo (ovvero l'abitazione fosse accatastata in una delle
categorie catastali A/1, A/8, A/9) l'appalto (o gli appalti) per la costruzione della
piscina soggiace (soggiaciono) all'aliquota IVA ordinaria del 22% (anche in presenza
dei requisiti soggettivi).
Anche se esula dall’argomento di cui alla domanda si ritiene comunque opportuno
rammentare che al termine della costruzione della piscina dovrà essere presentata
all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio competente la variazione catastale
Do.C.Fa. dell'abitazione comprendente, quale pertinenza, la piscina (verificare con
attenzione che la futura variazione Do.C.Fa. non modifichi poi la categoria catastale
dell'unità immobiliare - attualmente A/7 – portandola in una di quelle "di lusso",
poiché ciò comporterebbe l'applicazione dell'IVA al 22%).