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FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DIoperazioni CREDITO CONTO CON GARANZIA IPOTECARIA (trasparenza delle e deiIN servizi bancariCORRENTE e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – C/C IPOTECARIO Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009) INFORMAZIONI SULLA BANCA: DENOMINAZIONE e FORMA GIURIDICA Carilo Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. SEDE LEGALE Via Solari 21 60025 Loreto (An) - Telefono: 071/97481 SEDE AMMINISTRATIVA INDIRIZZO TELEMATICO www.carilo.it CODICE ABI 6195.2 ALBO DELLE BANCHE Iscritta al N. 5180.5 GRUPPO BANCARIO Appartenente al Gruppo Bancario Banca delle Marche codice 6055.8 N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI N. 00079350427 ANCONA Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Da compilare solo in caso di “offerta fuori sede” Generalità del soggetto che effettua l’offerta fuori sede (nome e cognome – indirizzo/sede legale – e-mail – n.tel.) ____________________________________________________________________________________________________________ Qualifica del soggetto sopra indicato ____________________________________________ Dati iscrizione albo __________________________________________ n. __________________ in data _______________________ Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato ____________________________________________________________________________________________________________ Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo. (firma del cliente) ___________________________________________ Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l’offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN C/C CON GARANZIA IPOTECARIA Struttura e funzione economica Operazione con cui la banca mette a disposizione del cliente, su apposito conto corrente e a tempo determinato, una somma di denaro, dietro rilascio di una garanzia ipotecaria. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari, in una o più volte, la somma messa a disposizione. Può con successivi versamenti, bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito. (cfr. Foglio informativo conto corrente ordinario). La banca richiede al cliente una commissione per la messa a disposizione delle somme calcolata sull’importo accordato. La concessione dell’apertura di credito in conto corrente è subordinata all’istruttoria della Banca sulle informazioni patrimoniali fornite dal cliente e/o reperite da fonti pubbliche (Bilanci, Centrale rischi, Centrale allarme ecc.ecc..). La Banca potrà richiedere l’acquisizione della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per PMI ai sensi della Legge 662/96 e successive modifiche. Per le modalità di accesso alla garanzia, l’esatta definizione di PMI, i settori economici ammissibili alla garanzia, le limitazioni agli investimenti, l’importo massimo garantibile e per le altre particolarità tempo per tempo previste, si rimanda al Regolamento del suddetto Fondo disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it. PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche La Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela, si riserva di variare le condizioni economiche (tasso di interesse, spese e commissioni) applicate al rapporto di conto corrente. Si richiama l’attenzione alla variabilità del tasso di interesse che può subire le variazioni determinate dal mercato. Tali variazioni assumono decorrenza immediata in presenza di tassi parametrati ad indicatori esterni, o indiretta in presenza di tassi puntuali. GARANZIE RICHIESTE: ipoteca su immobile coperto da polizza assicurativa contro rischi da incendio, fulmine e scoppio. APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA - I121 Versione del: 01/01/2017 Pagina: 1 di 6 FOGLIO INFORMATIVO (trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – CONDIZIONI ECONOMICHE Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009) QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO TAEG IPOTESI A CONDIZIONI STANDARD APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Esempio 1: Applicazione commissione accordato (CA) – tasso unico Accordato=Utilizzato: Tasso debitore nominale annuo: 40.000 € 12,0620% 14,149% Commissione accordato su base annua: 1,992% Spese di perizia (iva inclusa): Imposta sostitutiva: Spese assicurative: € 300,00 € 100 0,01956% Costo operazione: Esempio 2: Applicazione commissione accordato (CA) – tasso a scaglioni Esempio 3: Nessuna commissione applicata – tasso unico 5€ n.d. n.d. n.d. n.d. Esempio di un fido a scadenza a 19 mesi, rinnovabile. ipotizzando l'applicazione del costo standard, qualora dovuto, della registrazione di un'operazione di prelevamento e di una di versamento, pari a complessivi euro 5 L’importo totale dovuto dal consumatore è pari a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 48.056,97 Il TAEG e l’importo totale dovuto dal consumatore sono comprensivi degli interessi, delle commissioni e di tutte le spese che il cliente deve pagare in relazione al finanziamento, incluse le spese per le polizze assicurative obbligatorie, le spese di perizia, le imposte, le tasse e i costi di gestione del conto corrente connessi all’utilizzo del finanziamento stesso, mentre non sono comprese le spese notarili, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 9/02/2011. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di “apertura di credito in conto corrente” e di “anticipi e sconti commerciali”, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ww.carilo.it. - TASSO DEBITORE interessi debitori liquidabili alla fine di ogni trimestre solare, sulla base dell'anno civile (Act/Act ovvero giorni effettivi su giorni effettivi) su eventuali saldi debitori anche per valuta Parametro Tasso Soglia - Spread (%) Valore Parametro (trimestre Gennaio - Marzo 2017) Spread (%) Tasso debitore annuo nominale (TAN) 15,2120 3,15 12,0620% Parametro : Valore minore tra i Tassi Soglia ai sensi della l.108/96 previsti per la categoria "Apertura di credito in conto corrente". - TASSO DEBITORE PER UTILIZZI OLTRE FIDO Parametro Tasso Soglia - Spread (%) Valore Parametro (trimestre Gennaio - Marzo 2017) Spread (%) Tasso debitore annuo nominale (TAN) Affidamenti fino a 5.000€ 18,0620 2,25 15,8120 % Affidamenti oltre 5.000€ 15,2120 2,25 12,9620 % Parametro: Tassi Soglia ai sensi della l.108/96 previsti per la categoria "Apertura di credito in conto corrente". In base all'importo del fido in essere il relativo tasso verrà applicato sull'intero importo dello scoperto oltre il limite del fido concesso. APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA - I121 Versione del: 01/01/2017 Pagina: 2 di 6 FOGLIO INFORMATIVO TASSO DEBITORE PER UTILIZZI IN ASSENZA FIDObancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – (trasparenza delle operazioni e dei DI servizi - Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009) Parametro Tasso Soglia - Spread (%) Valore Parametro (trimestre Gennaio - Marzo 2017) 22,2000 Spread (%) 7,00 Tasso debitore annuo nominale (TAN) 15,3000 % Parametro : Valore minore tra i Tassi Soglia ai sensi della l.108/96 previsti per la categoria "Scoperti senza affidamento". Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativamente alle aperture di credito in conti correnti garantiti e non garantiti, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.carilo.it DURATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . minima 19 mesi rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di anni 5 - INTERESSI DI MORA Tasso a debito maggiorato di 2 punti percentuali, fermo restando il rispetto del limite del tasso soglia vigente, stabilito ai sensi della Legge 108/1996, applicati a decorrere dalla data in cui risulti estinto il conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito. - PERIODICITA’ LIQUIDAZIONE COMPETENZE Gli interessi debitori sono liquidati alla fine di ogni trimestre solare sulla base dell'anno civile (Act/Act ovvero giorni effettivi su giorni effettivi) su eventuali saldi debitori anche per valuta. In attesa che il CICR emani le disposizioni attuative dell'art. 120 comma 2 del TUB, la contabilizzazione degli interessi continua ad essere regolata ai sensi dell'art. 161 comma 5 del TUB, dalla delibera del CICR del 9/2/2000. - COMMISSIONE ACCORDATO – C.A. (mensile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1660% La commissione sull’accordato (CA), addebitata trimestralmente, è calcolata sull’importo del fido in essere l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, nella misura mensile prevista, quale corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di fondi. (vedi esempio di calcolo riportato nella Parte “Legenda”) - COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (CIV) Commissione ad istruttoria Importo Massimo Trimestrale € 30 € 150 Privati Imprese 80 € per sconfinamenti fino a 5000 € 100 € per sconfinamenti oltre 5000 € e fino a 20.000€ 150 € per sconfinamenti oltre 20.000 € Non previsto La commissione si applica nella misura indicata, ogni qual volta il saldo disponibile di fine giornata registri uno sconfinamento o un incremento dello sconfinamento rispetto al giorno precedente (vedi esempio di calcolo riportato nella “Legenda”). La commissione non si applica qualora lo sconfinamento sia inferiore o uguale ad € 100. Nei rapporti con la clientela "consumatori": - è previsto un importo massimo trimestrale, - la commissione non viene applicata se lo sconfinamento è pari o inferiore ad € 500 e si sia verificato per un periodo non superiore a 7 giorni; tale esenzione è applicabile una sola volta per ciascun trimestre. La CIV viene addebitata alla fine di ogni trimestre. In ogni caso, le commissioni e gli interessi verranno pattuiti e applicati nel rispetto dei tassi soglia vigenti pro – tempore e tenuto conto dell’ammontare del fido tempo per tempo accordato. Per le altre condizioni economiche che regolano il rapporto di conto corrente si rimanda al foglio informativo relativo al “conto corrente ordinario consumatori” (scheda R101) o a quello relativo al “conto corrente ordinario non consumatori” (scheda R121). APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA - I121 Versione del: 01/01/2017 Pagina: 3 di 6 FOGLIO INFORMATIVO SPESE VARIE: – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – (trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - delibere di sostituzione garanzie reali e atti di cancellazione - d’Italia 100,0029/7/2009) euro per importi originari del finanziamento fino a Istruzioni di Vigilanza della Banca ipotecaria per debiti in essere o estinti: 100.000 euro - 210,00 euro per importi maggiori di 100.000 euro e fino a 250.000 euro - 310,00 euro per importi maggiori di 250.000 euro e fino a 500.000 - 520,00 euro per importi maggiori di 500.000 euro e fino a 1.500.000 euro - 620,00 euro per importi maggiori di 1.500.000 0,30% dell’importo residuo - con un minimo di 160,00 euro e - atti modificativi in generale (restrizioni, riduzioni, postergazioni un massimo di 1.800,00 euro ipotecarie, atti di rettifica e/o aggiuntivi o integrativi, acquisizioni ipotecarie, espromissioni, traslazioni ecc.) da un minimo di 120,00 euro a un max di 220,00. - sopralluoghi tecnici effettuati per l’erogazione del finanziamento, In presenza di particolari complessità e/o onerosità gli importi ovvero a seguito di particolari esigenze aziendali o per eventuali in questione potranno essere elevati fino ad un max del 50%. aggiornamenti di perizia: Recupero integrale, in base alle tabelle in vigore. - Perizia tecnica Vedere il dettaglio del tariffario presente nella sezione dedicata. recupero integrale - spese reclamate dai periti/tecnici esterni per perizie e sopralluoghi da corrispondere direttamente al professionista incaricato - spese notarili Applicata in percentuale sull’importo dell’apertura di credito - recupero imposta sostitutiva nella misura prevista dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigente (attualmente pari allo 0,25%, ovvero al 2,00% relativamente alle forme di impiego destinate all'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla "prima casa") Nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, è prevista - costo della garanzia del Fondo L. 662/96 l'applicazione di una commissione con un minimo dello 0,25% ed un massimo del 3,00% dell'importo garantito, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dal suddetto Regolamento. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.fondidigaranzia.it Si rimanda a quanto indicato nel foglio informativo S104 - copie di documentazione, attestazioni/certificazioni varie Nota Bene: gli importi delle spese sono al netto degli oneri di fatturazione ove prevista, nonché di onorari e spese notarili, oltre che di contributi dovuti alle Casse Previdenziali competenti. TARIFFARIO PERIZIE TECNICHE Importo finanziamento Tipologia perizia Mutui a Imprese - IMMOBILI ULTIMATI/COSTRUITI - IMMOBILI SAL IN CORSO DI COSTRUZIONE - REVISIONE DI PERIZIA CON SOPRALLUOGO INTERNO - RESTRIZIONI E FRAZIONAMENTI - STATI AVANZAMENTO LAVORI - REVISIONE PERIZIA SENZA SOPRALLUOGO INTERNO - AGGIORNAMENTO DEL VALORE COMMERCIALE (relativo alla tipologia ed alla zona di ubicazione del bene) Importo parcella (comprensivo di oneri fiscali e contributi previdenziali) (fino ad € 1.000.000,00) (oltre ad € 1.000.000,00) € 300,00 € 650,00 per tutti gli importi per tutti gli importi € 200,00 € 150,00 Rimborsi spese vive, chilometrici e forfettari da applicare su tutte le tariffe (ove non diversamente disposto) - fino a km. 200 - da km. 200 a km. 600 nessun rimborso € 100,00 Il rimborso chilometrico è calcolabile/applicabile sull'intera distanza che il tecnico percorre (andata + ritorno). Per distanze oltre i 600 km., potranno essere rimborsate le spese sostenute per il pernottamento, utilizzo altri mezzi di trasporto non sostituibili (es. traghetto) da sottoporre a preventiva autorizzazione. APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA - I121 Versione del: 01/01/2017 Pagina: 4 di 6 FOGLIO INFORMATIVO (trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009) RECESSO E RECLAMI Risoluzione di diritto e Recesso Oltre alle cause di recesso previste nel contratto sottoscritto in occasione dell’apertura del conto corrente collegato, il contratto in questione si intenderà comunque, risolto di diritto ai sensi dell'art.. 1456 c.c., fatto salvo comunque la disposizione di cui all'art.. 1186 c.c., qualora: a) il correntista sia in mora con il pagamento anche parziale degli interessi ed accessori o sia inadempiente, anche solo parzialmente, con riguardo a qualsiasi obbligazione contenuta a suo carico nel presente atto e nel contratto di conto corrente; b) Il correntista utilizzi le somme per scopi diversi da quelli eventualmente dichiarati nell’atto; c) il correntista o i suoi garanti siano divenuti insolventi o siano diminuite per qualsiasi ragione le garanzie prestate o non venissero date le garanzie promesse; c) il correntista o anche uno dei suoi garanti subiscono protesti, procedure conservative, esecutive, concorsuali o ipoteche giudiziali o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro capacità patrimoniale o consistenza economica; d) la documentazione prodotta o le comunicazioni e le dichiarazioni fatte alla Banca non risultino veritiere. f) gli immobili concessi in ipoteca con il presente atto subiscano, per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per qualsiasi altra ragione, nessuna esclusa, una diminuzione di valore tale da intaccare (a giudizio esclusivo della Banca) il margine di garanzia accertato in sede di concessione dell’operazione; g) il/i concedente/i l’ipoteca subisca/no l’evizione, totale o parziale, degli immobili cauzionali; h) le garanzie promesse non vengano più concesse; i) non vengano rispettati gli obblighi posti a carico del proprietario degli immobili e del correntista. In tali casi la Banca avrà diritto di esigere dal correntista, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, l'immediato pagamento di quanto dovuto in relazione all'utilizzo dell'apertura di credito, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, nel modo e con la procedura che riterrà opportuni, anche in virtù dell’eventuale rilascio in forma esecutiva del contratto. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 giorni Reclami Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo: Carilo Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., Segreteria Generale, Via Solari 21, 60025 Loreto (AN) o all’indirizzo e-mail: [email protected]. L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le - Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all’intermediario. oppure chiedere all’intermediario. LEGENDA Commissione Accordato (CA) La commissione sull’accordato rappresenta la remunerazione dovuta alla Banca per la messa a disposizione del cliente di una somma di denaro. Tale corrispettivo, da applicare sull’intero importo del fido accordato, a prescindere dall’effettivo utilizzo, sarà addebitato trimestralmente e calcolato sull’importo del fido in essere l’ultimo giorno di ogni mese. Commissione Accordato - C.A. - esempio di calcolo 1° mese data di riferimento 0,166% Commissione Accordato - C.A. aliquota mensile importo affidamento in essere l'ultimo giorno del mese importo commissione C.A. a € fine 3° mese 0,166% 10.000 € (€ 10.000 X 0,166/100) € 16,60 modalità di calcolo Imp.addebitato trimestre 2° mese 8.000 0,166% € (€ 8.000 X 0,166/100) € 13,28 5.000 (€ 5.000 X 0,166/100) € 8,30 € 38,18 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA - I121 Versione del: 01/01/2017 Pagina: 5 di 6 FOGLIO INFORMATIVO Commissione Istruttoria Veloce (CIV) La commissione viene applicata nella misura indicata, ogni qual volta il saldo disponibile di fine (trasparenza delle operazioni e dei servizi e finanziari – D.lgs.1/9/93 4/3/03 – giornata diventibancari negativo o incrementi il proprion.385 saldo– Delibera negativoCICR rispetto al giorno precedente. La Istruzioni di Vigilanza della Banca 29/7/2009) commissione è commisurata ai d’Italia costi medi dell’attività di istruttoria svolta dalla Banca per autorizzare ogni sconfinamento o incremento di sconfinamento. La verifica della presenza di uno sconfinamento avviene sul saldo disponibile, ovvero sulla somma che il cliente può effettivamente utilizzare. Non tutte lo operazioni che generano uno sconfinamento determinano l'applicazione della commissione di istruttoria veloce, in particolare i pagamenti a favore dell'intermediario, quali ad esempio l'addebito delle competenze trimestrali e la commissione sugli affidamenti. La CIV viene addebitata alla fine di ogni trimestre, entro il limite massimo trimestrale contrattualmente previsto e nel rispetto della normativa vigente. La commissione non si applica qualora lo sconfinamento sia inferiore o uguale ad € 100. Nei rapporti con la clientela "consumatori": - è previsto un importo massimo trimestrale, - la commissione non viene applicata se lo sconfinamento è pari o inferiore ad € 500 e si è verificato per un periodo non superiore a 7 giorni; tale esenzione è applicabile una sola volta per ciascun trimestre. Esempio di applicazione della commissione di istruttoria veloce su un conto corrente senza affidamenti Giorni Saldo di inizio Movimenti del giorno Saldo di fine CIV giornata giornata GG 1 +200€ -250€ (es.: addebito assegno) -50€ Non applicata GG 2 -50€ -100€ (es: pagamento utenze) -950€ Civ applicata -800€ (es: disposizione bonifico) GG 3 -950€ -250€ (es: pagamento F24) -900€ Non applicata +300€ (es: ricezione bonifico) GG 4 -900€ nessuno -900€ Non applicata GG 5 -900€ -1.000€ (es: emissione assegni -1.900€ Civ circolari) applicata GG 6 -1.900€ -1.400€ Non +500€ (es: versamento contanti) applicata Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. Fido o affidamento TAEG Tassi soglia ai sensi della legge 108/96 Saldo disponibile Tasso debitore annuo nominale: Tasso Effettivo Globale Medio(TEGM) Tempo di chiusura TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale: indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spese (ad eccezione delle spese notarili) ed è calcolato sulla base delle ipotesi previste dalle Disposizioni di Vigilanza Banca d’Italia. Tassi massimi applicabili riferiti alle categorie e alle classi di importo previste per le diverse tipologie di rapporto. I tassi soglia vengono aggiornati, con periodicità trimestrale, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e sono consultabili, oltre che sul sito della Banca d'Italia e del MEF, presso le Filiali e sul sito internet della Banca.l Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. Tasso annuo utilizzato per calcolare perioodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Per tempo di chiusura si intende il numero dei giorni lavorativi intercorrente tra la DATA DI RICHIESTA DI CHIUSURA con completa restituzione da parte del cliente dei materiali afferenti i servizi regolati sul conto corrente (carta di debito, assegni, carta di credito) e la data di riconoscimento al Cliente del saldo residuo o la data di estinzione del c/c se successiva. APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA - I121 Versione del: 01/01/2017 Pagina: 6 di 6