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COSTITUZIONE DI ONLUS Oggi 5 ottobre 2005 in Legnano in Corso Italia 43 si sono riuniti i signori : - Uboldi Rosanna nata a Parabiago (Mi) il 27 febbraio 1962 ed ivi residente in via Villoresi 29 cf: BLD RNN 62B67 G324C - Isola Marcella nata a Faenza(Ra) il 4 maggio 1973 ed ivi residente in via Pascoli 6/a cf: SLI MCL 73E44 D458S - Paganotti Franco nato a Rudiano (Bs) il 19 settembre 1967 e residente in Roccafranca (Bs)Vicolo Broli 41 cf:PGN FNC 67P19 H630Z - Persico Davide nato a Busto Arsizio (Va) il 12 luglio 1975 e residente in Legnano (Mi) Via Calatafimi 14 cf: PRS DVD 75L12 B300L - Cattaneo Paolo nato a Gorla Minore (Va) il 25 Maggio 1958 ed ivi residente in via Giacchetti 107 cf: CTT PLA 58E25 E102H - Salmoiraghi Monica nata a Legnano (Mi) il 24 Dicembre 1964 ed ivi residente in via Canova 1 cf: SLM MNC 64T64 E514U - Citterio Attilio nato a Castellana (Va) il 12 Giugno 1964 e residente in Legnano via King 13 cf: CTT TTL 64H12 C139U - Dedionigi Gianni nato a Legnano il dì 8 Aprile 1958 ed ivi residente in via Barbara Melzi 13 cf: DDN GNN 58D08 E514N - Zingale Silvia nata a Milano il 4 Luglio 1959 e residente in Legnano via Barbara Melzi 13 cf: ZNG SLV 59L44 F205A - Colombo Giuseppe nato a Legnano il 7 Gennaio 1958 ed ivi residente in via Barbara Melzi 170 cf: CLM GPP 58A07 E514U - Codazzi Franca nata a Legnano il 9 Marzo 1967 ed ivi residente in via Barbara Melzi 170 cf: CDZ FNC 67C49 E514H I quali tra loro stipulano e convengono di costituire tra loro un’associazione O.N.L.U.S retta dai seguenti patti : Art.1 Denominazione, sede, durata e scopi E' costituita, con sede legale in Legnano (MI), Corso Italia n. 43, un Associazione O.N.L.U.S denominata Architettura-Ricostruzione-Emergenza-Sviluppo indicata in sigla A.R.E.S. La locuzione < Organizzazione non lucrativa di utilità sociale > ovvero l’acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo e/o comunicazione rivolta al pubblico. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato. L'Associazione, che non ha fine di lucro, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni o con Regione, enti locali, fondazioni, enti privati, svolge attività a favore di popolazioni in situazione di emergenza e/o sviluppo. In particolare, l'Associazione si pone l'obbiettivo di: - promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività di COSTRUZIONE DI IMMOBILI E STRUTTURE PER USO DI ALLOGGIO COLLETTIVO TIPO OSPEDALI-RICOVERIOSPIZI-ORFANOTROFI-SCUOLE E SIMILI IN PAESI IN EMERGENZA E IN VIA DI SVILUPPO AL FINE ESCLUSIVO DI CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SOCIALI, SANITARIE, DI ISTRUZIONE ED EDUCATIVE DEGLI STESSI. - favorire i rapporti e le relazioni tra gli associati, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze; - stimolare le relazioni e la collaborazione tra cooperative, enti non profit e istituzioni pubbliche europee, nazionali e locali, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare ed attuare gli interventi più opportuni per intervenire in favore di popolazioni in situazione di emergenza e/o sviluppo; - predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate all'aiuto di popolazioni in situazione di emergenza e/o sviluppo; - fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione delle attività che intende svolgere nel campo della costruzione o ricostruzione di edifici a favore di popolazioni in situazione di emergenza e/o sviluppo; - offrire informazioni, notizie, dati e ogni documento utile allo svolgimento e allo sviluppo di dette attività. - verificare la corretta attuazione delle norme di legge, nazionali e regionali, che regolano il settore e proporre interventi consoni. L'Associazione è tenuta, inoltre, a ricercare e stabilire forme di collegamento e di coordinamento con le altre Associazioni attive in ambito nazionale ed internazionale. E’ fatto assoluto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, fatte salve quelle ad esse eventualmente connesse Art. 2 Associati Oltre ai fondatori che hanno dato vita all'Associazione, possono aderire alla stessa, nella persona di un loro rappresentante, le organizzazioni sotto la forma di società cooperativa, organizzazione di volontariato, associazione riconosciuta e non riconosciuta, altre ONLUS e le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età. La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare i contenuti dello Statuto, è valutata dal Consiglio Direttivo che dovrà tener conto anche dell’onorabilità dei richiedenti L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per: a - dimissioni volontarie; b - mancato versamento delle quote stabilite dall'Assemblea; c - attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo Statuto e con le attività deliberate dal Consiglio o dall'Assemblea dell'Associazione. I soci sono classificati in quattro categorie: - soci fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; - soci ordinari, coloro che vengano ammessi a far parte dell’associazione dietro richiesta. - soci sostenitori, dall’assemblea. coloro che versano l’apposita quota annualmente stabilita - soci onorari, le sole persone fisiche che per particolari meriti siano invitati ad associarsi da parte dell’assemblea. Art. 3 Diritti ed obblighi degli associati. Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dall'appartenenza all'Associazione. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, di versare le quote sociali nell'ammontare stabilito dall'Assemblea e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea. Art. 4 Organi dell'associazione. Sono organi dell'Associazione: a - l'Assemblea degli associati b - il Consiglio Direttivo; c - il Presidente; d - il Collegio sindacale; e - il Collegio dei Probiviri. Art. 5 Assemblea degli associati. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che la convoca, in via ordinaria, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire a mezzo lettera semplice, fax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell’assemblea stessa. La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e entro i dieci giorni successivi l’assemblea deve essere tenuta. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione, che può aver luogo almeno un'ora dopo, l'Assemblea ordinaria è comunque regolarmente costituita. L'Assemblea nomina fra i presenti un Segretario per la redazione del verbale della riunione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: a - eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero; b - eleggere i componenti del Collegio sindacale; c - eleggere i componenti del Collegio dei probiviri; d - definire gli obiettivi generali e deliberare i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo; e - discutere ed approvare il bilancio preventivo e il conto consumo. f - stabilire l'ammontare delle quote associative; g - discutere ed approvare i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione. Gli amministratori, nelle assemblee di approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, non hanno diritto di voto. L'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria in caso di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione. Il verbale delle sedute da redigere in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell’ assemblea straordinarie che delibera lo scioglimento dell’associazione e la conseguente nomina dei liquidatori è redatto da un notaio. Art. 6 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto ed è composto da 3 a 7 membri in numero dispari. Essi resteranno in carica per un triennio. Nelle schede dovranno essere indicati tutti i candidati al Consiglio; si potranno soltanto esprimere tre preferenze. In caso di parità di voti, e se nessuno rinuncia, si procederà al ballottaggio. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, con cadenza almeno trimestrale e quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità di voti si riapre la discussione o si rinvia l'argomento alla seduta successiva. Dopo questo ultimo esperimento prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: a - proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione; b - sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie; c - predisporre e presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte, sui risultati raggiunti e sui programmi futuri; d - accogliere o respingere le domande di adesione; e - ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza. Al termine del mandato, i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti dall'Assemblea. Art. 7 Presidente Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente. In caso di comprovata necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa, nei suoi confronti, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Art. 8 Collegio sindacale Il Collegio sindacale è costituito dal Presidente, due componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra persone esperte in materie giuridiche, fiscali, contabili ed economiche. Il Collegio è un organo interno all'Associazione, che verifica la tenuta della contabilità, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la legittima dell'attività del Consiglio Direttivo in riferimento ai disposti dello Statuto, dell'Atto Costitutivo e alle deliberazioni dell'Assemblea. Il Collegio redige apposite relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, agisce di sua iniziativa, o su richiesta dei un organo dell'Associazione, oppure su segnalazione, scritta e firmata, anche di un solo associato. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e si riunisce almeno ogni tre mesi. Il Presidente del collegio tiene e cura il registro dei verbali del collegio sindacale nel quale verranno trascritti tutti i verbali delle riunioni e delle verifiche del collegio nonché le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo. Il collegio sindacale dura in carica per un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. In caso di dimissioni di un sindaco effettivo subentrerà il supplente più anziano. I sindaci cooptati resteranno in carica fino alla scadenza del triennio. Art. 9 Collegio dei probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. Il Collegio, giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure. Il collegio dei probiviri dura in carica fino a revoca e/o dimissioni. Le dimissioni e/o la revoca di un componente comporta la decadenza dell’intero collegio. Art. 10 - Gratuità delle cariche sociali Tutte le cariche sociali, ad eccezione del Collegio Sindacale, sono a titolo gratuito. Per il collegio sindacale l’emolumento annuale è stabilito dall’assemblea tenendo conto anche delle tariffe professionali. I titolari di cariche avranno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute, purchè documentate, per lo svolgimento di attività connesse alla loro carica. Art. 11 Bilancio L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio, preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza. Il conto consuntivo sarà composto dalla parte finanziaria e da quella economica. Ad esso verrà allegato l'inventario sociale. L'Assemblea per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve tenersi entro il 31 marzo di ogni anno. E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ed il suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Art. 12 Quote associative L'Assemblea fissa, ogni anno, in occasioni dell'approvazione del bilancio preventivo, la quota associativa a carico degli aderenti. La quota associativa deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno. Gli associati che si rendono morosi perdono il diritto all'elettorato attivo e passivo; inoltre, decorso inutilmente un anno dalla scadenza del versamento, l'associato viene escluso. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta. Art. 13 - Risorse economiche e patrimonio dell’associazione L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da: a - quote associative e contributi degli aderenti; b - contributi dei privati; c - contributi dallo Stato, Enti locali, Enti ed Istituzioni pubbliche; d - contributi da organismi internazionali; e - donazioni; f - entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; g - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo; h - qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti che concorra ad incrementare l’attività sociale. Il patrimonio è invece costituito da : l’eventuale capitale inizialmente versato dai fondatori i beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’associazione da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. I finanziamenti che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato o ordinativo con la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere. Art. 14 Modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da almeno 4/5 degli aderenti. La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da almeno 4/5 degli aderenti. Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l'Assemblea in seduta straordinaria. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la presenza di almeno 4/5 degli associati e con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti; lo scioglimento deve essere approvato con la presenza di almeno 4/5 degli associati con il voto favorevole di tutti i presenti. L'Assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori i quali vengono immessi nei poteri del consiglio direttivo e del presidente. L'Assemblea determina altresì le regole ed i compensi per i liquidatori e delibera in merito alla devoluzione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio non dismesso, risultante dalla liquidazione che dovrà essere devoluto, sentito il parere del costituendo organismo di controllo ex art. 3, legge n. 662/96, ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli previsti nel presente Statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati dell'eventuale saldo attivo di liquidazione del patrimonio residuo non dismesso. Art.15 Principio dell’eterodestinazione I vantaggi e i risultati derivanti dall’attività dell’associazione non potranno mai essere a favore di coloro che sono collegati direttamente e/o indirettamente alla stessa e in modo particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, degli associati, partecipanti, fondatori, componenti degli organi di amministrazione e controllo, di chi opera a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività, i loro parenti e affini. Art. 16 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Art. 17 Norma transitoria I fondatori dell'Associazione ONLUS A.R.E.S. partecipanti alla riunione costitutiva e di approvazione del presente Statuto, possono decidere, a maggioranza, di procedere seduta stante all'elezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dallo Statuto stesso e pertanto vi procedono deliberando che : - il Consiglio Direttivo sarà composto da cinque membri - A comporre il primo consiglio sono chiamati i signori : Cattaneo Paolo che assumerà la carica di presidente Persico Davide Isola Marcella Citterio Attilio Salmoiraghi Monica Legnano 5 ottobre 2005 I fondatori
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