delibera 313_15 - Comune di Arzignano - Servizi on-line
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delibera 313_15 - Comune di Arzignano - Servizi on-line
COPIA CITTA’ DI ARZIGNANO Provincia di Vicenza Sede: Piazza Libertà n. 12 – Arzignano – (VI) C.A.P. 36071 COD. FISC.: 00244950242 Verbale letto, VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to GIORGIO GENTILIN N. 313 del Reg. Delib. OGGETTO: IL SEGRETARIO GENERALE f.to STEFANIA DI CINDIO APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DI STAZIONE RADIOBASE PER LA TELEFONIA MOBILE PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI IN VIA SESTA STRADA L’anno 2015, il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 11:15 , nella Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale con la presenza di: In pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08/01/2016. F.to IL SEGRETARIO PRESENTI GIORGIO GENTILIN BEVILACQUA ALESSIA FRIGO ANGELO GUIOTTO SAMUEL PIEROPAN MATTIA ZIGGIOTTO LAURA Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore ASSENTI S S S S S S GENERALE Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. STEFANIA DI CINDIO. Il Presidente GIORGIO GENTILIN, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato. Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. Lì, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE ___________________ LA GIUNTA COMUNALE, PREMESSO che in data 13/02/2012 il Comune di Arzignano ha stipulato con la Società H3G S.p.A. un contratto di locazione, registrato all’Agenzia delle Entrate di Asti in data 27/03/2012, al numero 2394, serie 3 avente ad oggetto la porzione di terreno di circa mq 59,49 (cinquantanovevirgolaquarantanove) sita in Comune di Arzignano (VI), Via Sesta Strada n. 52 c/o Magazzini Comunali, identificata catastalmente al N.C.E.U. di Arzignano al Foglio n. 13, Mappale n. 634 parte, per l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile; VISTA la comunicazione inoltrata da H3G S.p.A. in data 10.04.2015 con la quale la stessa informava dell’intenzione di delocalizzare i propri siti con interruzione anticipata dei rapporti contrattuali in essere, salvo procedere alla ricontrattualizzazione degli stessi con riduzione del canone di almeno il 35% rispetto a quanto già definito e ad un prolungamento per quanto concerne la durata; CONSIDERATO che il mancato accoglimento della richiesta di H3G S.p.A. comporterebbe l’anticipata interruzione del contratto con un evidente, significativa riduzione delle entrate, oltre ad un eventuale spostamento dell’impianto in altro sito non adeguato rispetto all’indirizzo di contenere e concentrare la diffusione di tali impianti; DATO ATTO che la successiva trattativa con l’incaricato da H3G S.p.A. alla rinegoziazione del contratto, ha limitato la riduzione del canone al 20%, conformemente all’indirizzo già intrapreso nei confronti di altri gestori di telefonia (cfr G.C. n. 256/2014) ed ottenuto, nel contempo, di porre le spese e le incombenze di registrazione tutte a carico del gestore; RITENUTO pertanto il risultato della trattativa soddisfacente, in relazione al mantenimento dell’impianto stesso; RITENUTO quindi necessario procedere all’approvazione di un nuovo schema di scrittura privata di locazione, da stipulare con la società H3G S.p.A., che sciolga il contratto in essere, per mutuo consenso, e che preveda, tra l’altro, una durata di anni 9, prorogabile per ulteriori anni 9, nonchè un canone annuo di € 22.400,00; RITENUTO altresì necessario individuare nel Dott. Massimo Parolin, Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Arzignano, il Dirigente che interverrà, per conto e nell’interesse dell’Ente, alla stipula del contratto di locazione di cui all’oggetto; VISTI gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge DELIBERA 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo schema di contratto di scrittura privata da stipulare con la società H3G S.p.A., per la locazione dell’immobile di proprietà comunale presso i Magazzini Comunali in Via Sesta Strada, individuato al Catasto Terreni fg 13 mappale n. 634 sub 23 parte, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di dare atto pertanto che il precedente contratto deve intendersi sciolto per mutuo consenso; 3) di dare atto altresì che il canone annuo di locazione è rideterminato in € 22.400,00, importo da aggiornarsi annualmente nella misura della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati; che le spese ed incombenze di registrazione, vengono poste a carico del gestore; che viene definita una durata di anni 9, con decorrenza dal 18/05/2016, prorogabile per ulteriori anni 9; 4) di individuare nel Dott. Massimo Parolin, Dirigente del Servizio Patrimonio, il Dirigente competente ad intervenire, per conto e nell’interesse dell’Ente, alla stipula del contratto di locazione suddetto. La presente deliberazione, considerata l’urgenza di darvi esecuzione, viene dichiarata, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000. Allegato alla deliberazione di G.C. n. 313 del 23/12/2015 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE F.to Giorgio Gentilin F.to Stefania Di Cindio COMUNE DI ARZIGNANO Provincia di Vicenza CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI ARZIGNANO E LA SOCIETA’ H3G S.P.A. PER L’INSTALLAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE SU IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA SESTA STRADA SCRITTURA PRIVATA L'anno duemilaquindici, addì ______ del mese di _____ (__.__.2015), in Arzignano e nella Residenza Municipale. Tra: COMUNE DI ARZIGNANO, codice fiscale e partita IVA 00244950242, rappresentato nella persona del Dirigente del Settore Polizia Locale – Patrimonio Dott. Massimo Parolin, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Arzignano (VI) in Piazza Libertà n. 12, il quale interviene al presente atto, agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Arzignano che rappresenta, ed in seguito indicato come "Locatrice” e H3G S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 1 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), capitale sociale Euro 474.303.795,00 (quattrocentosettantaquattromilionitrecentotremilasettecentonovantacinque/00), interamente versato, Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di Milano: 02517580920, iscrizione nel R.E.A. n. 1638878 partita IVA 13378520152, rappresentata ai fini del presente atto dai Sigg. Rocco Sacco nato a Piove di Sacco (PD) il 16.06.1965 e Andrew John Ovens nato a Chippenham (GB) il 10.02.1968, nella loro qualità di Procuratori 1 Speciali in virtù della procura a rogito Dottor Lorenzo Stucchi, notaio in Lodi, Piazza Castello n.32, Repertorio n. 188444/69171 del 11.03.2013 e registrata all’Agenzia delle Entrate di Lodi il 02.04.2013 numero 2027 serie 1T (di seguito, “H3G” o “Società”) (H3G e il Comune sono anche indicate di seguito collettivamente come le “Parti” e, singolarmente, come la “Parte”). PREMESSO - che il Comune di Arzignano (VI) è proprietario sul territorio comunale di fabbricati/terreni; - che in data 13/02/2012 la Società, ha stipulato con il COMUNE DI ARZIGNANO un contratto di locazione registrato all’agenzia delle entrate (ufficio del registro) di Asti , in data 27/03/2012, al numero 2394, serie 3 avente ad oggetto la porzione di terreno di circa mq 59,49 (cinquantanovevirgolaquarantanove) sita in Comune di Arzignano (VI), Via Sesta Strada n. 52 c/o Magazzini Comunali, identificata catastalmente al N.C.E.U. di Arzignano al Foglio n. 13, Mappale n. 634 parte, per l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile. - che le Parti di comune accordo intendono rinnovare il rapporto e pertanto il presente contratto annulla e sostituisce il contratto di cui in premessa a far data dalla nuova decorrenza del 18/05/2016 Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: Art.1 – La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art.2 – OGGETTO Il Comune di Arzignano, concede in locazione alla Società H3G S.p.A. il terreno sito in via Sesta Strada n.52 presso i Magazzini Comunali, catastalmente censito al N.C.E.U. di Arzignano Foglio 13, Mappale 634 sub 23 porzione per complessivi mq. 59,49 (cinquantanovevirgolaquarantanove), meglio individuato negli elaborati di progetto che, firmati dalle parti, si intendono qui recepiti, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente contratto, ma depositati agli atti del fascicolo. Il terreno è utilizzato per 2 l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile cellulare, comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnale radio-telefonico, per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni, il tutto conformemente agli elaborati di progetto. A tale fine il Comune di Arzignano dichiara che non sussistono altri diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell’immobile da parte di H3G S.p.A., la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa di terzi, fatto salvo quanto riportato nel presente contratto. Art.3 – DURATA La locazione avrà durata di anni 9 (nove), con decorrenza dal 18/05/2016. Il contratto, alla scadenza, potrà essere rinnovato per uguale periodo, esclusivamente previa deliberazione dell’Ente proprietario, essendo escluso il rinnovo tacito. La Società H3G S.p.A. ha facoltà di recedere dal contratto di locazione con preavviso di 90 (novanta) giorni da inoltrare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi, il Comune di Arzignano potrà decidere se ordinare, a cura e spese della Società H3G S.p.A., lo smantellamento dell’intero impianto a propria cura e spese, dovrà smantellare con le modalità di cui all’art. 5 del presente contratto oppure acquistare la proprietà della struttura stessa, con compenso da stabilire al momento del recesso, e previo smantellamento degli impianti e strutture a terra, quali shelter, cavi interrati ecc. La Società si impegna a versare il canone corrispondente al periodo di occupazione effettiva. Art. 4 – DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE Il Comune di Arzignano prende atto che il terreno locato è già utilizzato dalla Società per una stazione radio-base per telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l’impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni. 3 La Società avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l’aggiornamento dell’impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico), cui il Comune ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta degli Enti Pubblici, a rilasciarne conferma scritta. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell’impianto. La Società dichiara che l’impianto è stato realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge. Art.5 - CONDIZIONE RISOLUTIVA Le parti convengono che il diritto di installazione e mantenimento dell’impianto è condizione essenziale per tutta la durata del contratto. Il Comune di Arzignano non è responsabile per la custodia dell’immobile e dell’impianto. Al termine della concessione la Società H3G S.p.A. provvederà, dietro semplice richiesta scritta, da parte del Comune di Arzignano, e a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, a rimuovere quanto da essa installato e al ripristino dello stato dei luoghi. I suddetti lavori dovranno essere terminati entro 6 mesi, decorrenti dalla data di notifica della richiesta da parte del Comune di Arzignano. Art.6 – CANONI Il canone e’ concordato e stabilito in Euro 22.400,00 (euro ventiduemilaquattrocento/00), di cui Euro 12.800,00 (euro dodicimilaottocento/00) relativo all’impianto UMTS di H3G ed Euro 9.600,00 (euro novemilaseicento/00) relativo alla sub concessione alla società Telecom Italia S.p.A. e sarà assoggettato all’IVA di legge. 4 Tale importo sarà pagato in un’unica rata annuale anticipata e sarà aggiornato automaticamente dall’inizio del secondo anno senza che il Comune di Arzignano ne faccia richiesta, in misura percentuale pari al 100 % delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall' ISTAT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l’indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone. I pagamenti saranno accreditati con bonifico bancario presso Banco Popolare - Filiale di Arzignano IBAN: IT25 D 05034 60120 000000455339, intestato al Comune di Arzignano. Il canone decorrerà e sarà versato a partire dalla data del 18/05/2016. Resta inteso tra le Parti che in caso di cessazione della subconcessione relativa all’impianto TELECOM, ovvero in caso di rimozione dello stesso/degli stessi, il canone complessivo dovuto per la concessione verrà conseguentemente ridotto, con decorrenza dalla data di cessazione della subconcessione riferita al singolo impianto, ovvero di rimozione dell’impianto stesso e, pertanto, sarà pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre rivalutazione ISTAT, più I.V.A. vale a dire l'importo stabilito per il solo impianto VI2574 H3G, come indicato al primo capoverso del presente articolo. La Società avrà cura di comunicare al Comune, il termine della subconcessione o di rimozione dell’impianto, tramite Raccomandata A/R, con un preavviso di 3 (tre) mesi. Art.7 - GARANZIE A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Società H3G S.p.A. S.p.A. ha prestato una cauzione dell’importo di Euro 14.000,00 (Euro quattordicimila/00), mediante fideiussione bancaria. Tale fidejussione sarà restituita al termine della concessione, contestualmente al verbale di restituzione dell’immobile, oppure contestualmente alla eventuale nuova polizza di fidejussione eventualmente stipulata dal subentrante nel presente contratto. 5 Art.8 – ASSICURAZIONI La Società H3G S.p.A. si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per consentire un utilizzo corretto del bene in concessione e si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell’esercizio dell’attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente. A tal riguardo la Società dichiara di aver già stipulato in data 01.04.2015 idonee polizze assicurative, precisamente: a) All Risk n. 30063228 per un massimale pari a $400.000.000 per danni materiali diretti e indiretti (incendio), con i seguenti sottolimiti: rischio locativo $ 10.000.000, fenomeno elettrico $ 80.000.000, demolizione e sgombero $ 50.000.00; b) Responsabilità Civile verso Terzi n.343616760 per un massimale pari a € 9.121.800. La Società si impegna a mantenere attive - per l’intera durata del presente Contratto di Concessione- le suddette polizze o comunque altre di analoga portata. Art.9 – RISPETTO DELLA NORMATIVA La Società assicura che l’impianto rispetta e rispetterà i limiti prescritti dalla normativa nazionale in materia di limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Art.10 – CESSIONE DEL CONTRATTO Il Comune di Arzignano consente sin d’ora alla Società H3G S.p.A. la facoltà di cedere il presente contratto a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la Società fa parte, previa autorizzazione del Comune e sarà efficace solo dal momento in cui il subentrante assumerà le relative obbligazioni. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E’ comunque riconosciuta alla Società la facoltà di subconcedere la porzione locata a terzi. 6 Resta inteso che l’eventuale subconcessione non esonera in alcun modo la Società H3G S.p.A. dagli obblighi assunti con il presente contratto, essendo essa l’unica e sola responsabile verso il Comune di Arzignano degli adempimenti contrattuali previsti. In entrambi i casi la cessione o la subconcessione saranno comunicati al Comune di Arzignano con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni dall’effettiva cessione o subconcessione. Il Comune conferma il proprio consenso alla subconcessione in favore del gestore Telecom Italia S.p.A. ai fini dell'installazione di impianti per l’esercizio della propria attività. E’ espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente contratto. Art.11 - MODIFICHE DEL CONTRATTO Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se concordata con separato atto, contenente le parti modificate e sottoscritto dalle parti contraenti. Art.12 – CONDIZIONI GENERALI Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le Parti si richiamano alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia. Art.13 - CONTROVERSIE E DOMICILI CONTRATTUALI Per la cognizione delle controversie è competente il Tribunale Civile e Penale di Vicenza. A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in: Comune di Arzignano: P.zza Libertà n° 12 – 36071 Arzignano (VI) H3G S.p.A.: Via Leonardo da Vinci n° 1 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente contratto ai sensi dell’art. 11, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della cessione. Art.14 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 7 La tassa annuale per la registrazione del presente contratto è interamente a carico del della Società. La Società, anche per mezzo di terzi da essa incaricati, provvederà allo svolgimento delle relative incombenze. Sono a carico della Società H3G S.p.A., senza diritto di rivalsa, tutte le altre spese inerenti e conseguenti al presente contratto. Letto, approvato e sottoscritto. IL COMUNE LA SOCIETÀ P.COMUNE DI ARZIGNANO p.H3G.S.p.A 8 Allegato alla deliberazione di G.C. n. 313 del 23/12/2015. IL SEGRETARIO GENERALE F.to Stefania Di Cindio COMUNE DI ARZIGNANO G.C. n. 313 del 23/12/2015 OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DI STAZIONE RADIOBASE PER LA TELEFONIA MOBILE PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI IN VIA SESTA STRADA Parere tecnico del Responsabile del Servizio: FAVOREVOLE lì, 15/12/2015 Il Comandante Polizia Municipale F.to Massimo Parolin Parere contabile del Responsabile di Ragioneria: FAVOREVOLE lì, 16/12/2015 Il Dirigente del Settore Economico Finanziario F.to Alessandra Maule 1