ITALCACCIA - ITALPESCA Corpo Agenti Faunistici Ambientali

Transcript

ITALCACCIA - ITALPESCA Corpo Agenti Faunistici Ambientali
ITALCACCIA - ITALPESCA
Corpo Agenti Faunistici Ambientali
Prontuario sanzioni caccia
Provincia di Firenze e Prato
ANNO 2015-2016
Aggiornato il 25/03/2016 10:42
PRONTUARIO PER LA VIGILANZA
3
1) Il presente prontuario è stato realizzato dal Corpo Agenti di Vigilanza dell’ITALCACCIA - ITALPESCA Toscana con lo
scopo di fornire uno strumento operativo teso a semplificare e uniformare l’attività di controllo svolta dal personale
del Corpo.
2) Per evitare un eccessivo appesantimento si è deciso di privilegiare la normativa che ha attinenza con i controlli di
competenza ponendo particolare attenzione alla tutela del patrimonio faunistico e alla regolamentazione connessa.
Per esigenze di spazio e di semplicità di consultazione è stata operata una selezione riportando unicamente le violazioni più comuni il cui accertamento non richiede specifica specializzazione settoriale né lo svolgimento di atti di particolare complessità (campionamenti, esame di progetti, ecc..).
3) Eccezion fatta per i casi in cui viene espressamente previsto dalla legge, non sono state fornite indicazioni in merito al sequestro amministrativo dei mezzi o dio altre cose usate per commettere l’illecito, in quanto, tale possibilità è
subordinata agli orientamenti dell’Autorità amministrativa preposta a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della L.
689/81. Inoltre, poiché la facoltà e/o l’obbligo di procedere al sequestro è condizionata dalla qualità giuridica del soggetto che opera, è risultato impossibile fornire indicazioni univoche.
4) L’importo della sanzione pecuniaria indicato nel prontuario corrisponde a quello previsto per il pagamento in misura ridotta, previsto dalla L.R.T. 34/05 art. 6, ed è calcolato ai sensi dell’art. 16 della L.689/81, modificato dall'art. 52
del D.Lgs.213/98 e dell'art. 8 della L.R.T. 81/00. Gli importi delle sanzioni, non previste dalla L.R. 21/05 art. 6 sono
stati tutti convertiti in Euro ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 213/98, commi 2 e 3, con le modalità riportate dalla circolare n. 82 del 29/11/2001 dell'Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi del Ministero
dell'Interno.
5) Stante la progressiva evoluzione della normativa che si registra, in specie nel settore della tutela ambientale, questo Corpo si impegnerà per garantire la massima tempestività nel lavoro di costante adeguamento del prontuario.
001. NOTE DI CARATTERE GENERALE
4
· L'applicazione della sanzione pecuniaria aumentata, indicata dall'art. 58 dellaL.R.T. 3/94, viene
effettuata dagli agenti accertatori visionando l'allegato alla licenza di caccia. Per violazioni nuovamente
commesse si prende in considerazione violazioni sanzionate dalla stessa lettera del comma 1 dell'art. 58;
· non si sanziona la mancata esibizione dell'allegato alla licenza di caccia di cui all'art. 61 della L.R.T.
3/94, ma se viene accertata una violazione che comporta aumento della sanzione pecuniaria, chiedere al
trasgressore di presentare in visione l'allegato prima di contestare la violazione. E' comunque opportuno
redigere sul posto verbale di accertamento ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 e, ove necessario, verbale
di sequestro amministrativo;
· in riferimento ai commi 4 e 6 dell'art. 32 della L. 157/92, occorre effettuare, da parte dell'organo
accertatore, comunicazione alla Questura per ogni sanzione contestata ai sensi dell'art. 58 c. 1 lettere A,
B, D, F e G della L.R.T. 3/94;
· in caso di sequestro penale delle armi ai sensi della L. 157/92, provvedere al sequestro anche delle munizioni.
Comunque si ricorda, che per quanto riguarda le infrazioni amministrative in materia di fauna, le
competenze passano dalla Provincia alla Regione Toscana. Quindi se nel presente prontuario in qualche
voce, distrattamente è rimasta la competenza della Provincia si deve intendere la Regione Toscana.
MODALITA’ DI OBLAZIONE
5
1) Il presente prontuario è stato realizzato dal Corpo Agenti di Vigilanza dell’ITALCACCIA - ITALPESCA Toscana con lo
scopo di fornire uno strumento operativo teso a semplificare e uniformare l’attività di controllo svolta dal personale
del Corpo.
2) Per evitare un eccessivo appesantimento si è deciso di privilegiare la normativa che ha attinenza con i controlli di
competenza ponendo particolare attenzione alla tutela del patrimonio faunistico e alla regolamentazione connessa.
Per esigenze di spazio e di semplicità di consultazione è stata operata una selezione riportando unicamente le violazioni più comuni il cui accertamento non richiede specifica specializzazione settoriale né lo svolgimento di atti di particolare complessità (campionamenti, esame di progetti, ecc..).
3) Eccezion fatta per i casi in cui viene espressamente previsto dalla legge, non sono state fornite indicazioni in merito al sequestro amministrativo dei mezzi o di altre cose usate per commettere l’illecito, in quanto, tale possibilità è
subordinata agli orientamenti dell’Autorità amministrativa preposta a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della L.
689/81. Inoltre, poiché la facoltà e/o l’obbligo di procedere al sequestro è condizionata dalla qualità giuridica del soggetto che opera, è risultato impossibile fornire indicazioni univoche.
4) L’importo della sanzione pecuniaria indicato nel prontuario corrisponde a quello previsto per il pagamento in misura ridotta, previsto dalla L.R.T. 34/05 art. 6, ed è calcolato ai sensi dell’art. 16 della L.689/81, modificato dall'art. 52
del D.Lgs.213/98 e dell'art. 8 della L.R.T. 81/00. Gli importi delle sanzioni, non previste dalla L.R. 21/05 art. 6 sono
stati tutti convertiti in Euro ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 213/98, commi 2 e 3, con le modalità riportate dalla circolare n. 82 del 29/11/2001 dell'Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi del Ministero
dell'Interno.
5) Nelle modalità di oblazione, indicate anche nel foglio allegato al verbale di contestazione (che deve essere consegnato al sanzionato) sono riportati i numeri e le intestazioni dei conti correnti postali e le modalità di pagamento e di
opposizione e del responsabile della manipolazione dei dati personali.
MODALITA’ DI OBLAZIONE
6
In relazione all'art. 16 della legge 689 del 24/11/1981, le sanzioni in materia di caccia e pesca il pagamento in misura
ridotta potrà essere eseguito entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione mediante versamento con
bollettino di c/c postale n . 25228503 intestato a Regione Toscana - Tesoreria Regionale – Sanzioni Amministrative
o tramite bonifico Codice IBAN IT98G0760102800000025228503 entro sessanta giorni dalla data di
contestazione e/o notifica del processo verbale, fornendo copia dell'attestazione di pagamento all'organo
verbalizzante.
E' facoltà dell’autore della violazione inviare entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione eventuali
scritti difensivi e/o richiesta di essere ascoltato indirizzandoli alla Regione Toscana – Direzione Programmazione e
Bilancio – Settore Organismo di programmazione FSC e sanzionamento amministrativo, Via di Novoli, 26 - 50127
Firenze o all’indirizzo Pec: [email protected];
Ai sensi dell’art. 19, in caso di sequestro, l’interessato può anche immediatamente proporre opposizione al sequestro
stesso a Regione Toscana – Direzione Programmazione e Bilancio – Settore Organismo di programmazione FSC e
sanzionamento amministrativo, Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze o all’indirizzo Pec:
[email protected]; con atto esente da bollo.
NORME DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
8
Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale:
• Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria) :
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano
portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di
prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria".
• Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) :
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai
quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità
2. Omississ…..
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le
relative attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall’art. 55.
Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura penale:
• Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato) :
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per
cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato,
possono esercitare, in ogni stato e le facoltà attribuite alla persona offesa dal reato (90, 505, 511,212
Coord.)
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi
art. 3 della presente legge.
CACCIA
9
Pag. 12
Legge n. 689/1981 - Modifiche al sistema penale (estratto)
Pag. 20
Legge Regionale n. 81/2000 - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative
Pag. 29
1. Addestramento e allenamento dei cani (+ distanza da animali al pascolo e cani da
guardia)
Pag. 32
2. Allevamento di fauna selvatica ai fini alimentari
Pag. 35
3. Allevamento di fauna selvatica ai fini di ripopolamento
Pag. 42
4. Allevamento di uccelli da utilizzare come richiami vivi
Pag. 44
5. Appostamenti
Pag. 49
6. Aree addestramento e allenamento dei cani - provincia di Firenze
Pag. 56
7. Aree addestramento e allenamento dei cani - Provincia di Prato
Pag. 63
8. Aree sottratte alla caccia programmata
Pag. 64
9. Aziende faunistiche Venatorie
Pag. 70
10. Caccia al cinghiale Firenze (+ detenzione cinghiali + foraggiamento)
Pag. 76
11. Caccia al cinghiale Prato (+ detenzione cinghiali + foraggiamento)
Pag. 84
12. Caccia di selezione - Disposizioni generali (+ detenzione ungulati + detenzione trofei)
Pag. 89
13. Caccia di selezione al Capriolo in provincia di Firenze - Disposizioni particolari
Pag. 92
14. Caccia di selezione al Capriolo in provincia di Prato - Disposizioni particolari
CACCIA
10
Pag. 96
15. Caccia di selezione al Cervo in provincia di Firenze - Disposizioni particolari
Pag. 99
16. Caccia di selezione al Cervo in provincia di Prato - Disposizioni particolari
Pag. 103
17. Caccia di selezione al Daino in provincia di Firenze - Disposizioni particolari
Pag. 106
18. Caccia di selezione al Daino in provincia di Prato - Disposizioni particolari
Pag. 109
19. Detenzione di fauna selvatica a scopo tassidermici (+ attività di tassidermia)
Pag. 113
20. Detenzione e allevamento di fauna selvatica ai fini amatoriali
Pag. 117
21. Detenzione e commercio di fauna selvatica
Pag. 122
22. Divieti di caccia per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche (+ tutela delle produzioni zootecniche)
Pag. 124
23. Esercizio di caccia - A.T.C. e Mobilità
Pag. 130
24. Esercizio di caccia - Altre zone di divieto (+ caccia personale di vigilanza)
Pag. 133
25. Esercizio di caccia - Deroga al piccione di città 2015
Pag. 137
25 bis. Esercizio di caccia - Deroga allo storno 2015
Pag. 141
26. Esercizio di caccia - Distanze
Pag. 143
27. Esercizio di caccia - Documenti (+ prescrizioni lenti)
Pag. 148
28. Esercizio di caccia - Mezzi vietati (+ detenzione di trappole + trasporto armi in luoghi
di divieto di caccia)
CACCIA
11
Pag. 152 29. Esercizio di caccia - Modalità (+ primo rilascio licenza + raccolta bossoli)
Pag. 155 30. Esercizio di caccia - Opzioni
Pag. 156 31. Esercizio di caccia - Preapertura
Pag. 158 32. Esercizio di caccia - Specie e quantità
Pag. 161 33. Esercizio di caccia - Tempi e periodi (+ giornate settimanali)
Pag. 164 34. Esercizio di caccia - Uccellagione (+ detenzione e prelievo uova e piccoli nati +
detenzione reti + distruzione nidi + disturbo fauna)
Pag. 166 35. Fondi chiusi
Pag. 168 36. Gare cinofile - Prato
Pag. 172 37. Immissione e introduzione di fauna selvatica
Pag. 174 38. Parche e riserve naturali
Pag. 175 39. Richiami - Detenzione e uso (+ gabbie per il trasporto)
Pag. 180 40. Zone di Protezione
Pag. 181 41. Zone di Protezione Speciale Z.P.S.
Pag. 184 42. Zone di Ripopolamento e Cattura
Pag. 185 43. Zone di Rispetto Venatorio
Pag. 186 44. Allegato 2 della Convenzione di Berna ratificata con legge 503/81
12
Legge 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
pubblicata sul supplemento ordinario G.U. n. 329 del 30-11-81
Modifiche al sistema penale
(Estratto)
CAPO I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1- Principio di legalità
1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione.
2. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
Art. 2 - Capacità di intendere e di volere
1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base al criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
2. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Art. 3 - Elemento soggettivo
1. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente
e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
13
2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da
sua colpa.
Art. 4 - Cause di esclusione della responsabilità
1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
3. I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti
non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio- assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario
nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le
assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e
successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.
Art. 5 - Concorso di persone
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge.
Art. 6 - Solidarietà
1. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene
immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la
persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore
14
è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
Art. 7 - Non trasmissibilità dell'obbligazione
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette gli eredi.
Art. 8 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
2. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo
disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
3. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
Art. 8 - bis - Reiterazioni delle violazioni
1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di
una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, 1o stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa
indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
2. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei
fatti che le costituiscono o per 1e modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentalmente
comuni.
3. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
4. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi
15
ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
5. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
6. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo . La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
7. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione é annullato.
Art. 9 - Principio di specialità
1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa,
ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
2. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle provincie autonome
di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
3. Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative previste da disposizioni speciali in
materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
(comma così sostituito dall'articolo 95 del decreto legislativo n. 507 del 1999)
Art. 10 Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro
15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
(comma così modificato dall'articolo 96 del d.lgs. n. 507 del 1999, poi dall'articolo 3, comma 63, legge n. 94 del 2009)
2. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
16
Art. 11 Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e
nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la
eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Art. 12 - Ambito di applicazione
Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni
per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è
prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.
SEZIONE II
APPLICAZIONE
Art. 13 - Atti di accertamento
1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e
procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e
con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
3. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
4. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.
17
5. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.
6. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
Art. 14 - Contestazione e notificazione
1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi
della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini
di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni
caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la
facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Art. 15 - Accertamenti mediante analisi di campioni
1. Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
2. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata
18
con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito
della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
3. Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
4. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a
cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
5. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata
chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.
6. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le
disposizioni dell'art. 14.
7. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli
istituti incaricati della stessa analisi.
Art. 16 - Pagamento in misura ridotta
1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo,
oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
(comma modificato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 213 del 1998)
2. Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi l'articolo 107 del T.U. delle leggi comunali e
provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. (ora l'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 - n.d.r)
(comma parzialmente abrogato dall'articolo 231 del decreto legislativo n. 285 del 1992)
3. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge
non consentivano l'oblazione.
19
Art. 17 - Obbligo del rapporto
1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che
ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio
periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la
violazione o, in mancanza, al prefetto.
2. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
3. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
4. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
5. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma del precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, da emanare entro centottanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,
saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano
regolato diversamente la competenza.
7. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art.
13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà
altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel
termine previsto dal comma precedente.
20
Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima del 5 gennaio 2000
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 01 - Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge detta norme per il riordino delle funzioni di sanzionamento amministrativo e per l’applicazione delle sanzioni
amministrative nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato.
2. Le disposizioni delle presente legge si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie ed alle altre sanzioni amministrative principali o accessorie.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e successive modificazioni, di seguito indicata come "legge statale".
Art. 02 - Principi generali (3)
1. Salvo che non sia diversamente stabilito da legge regionale, all'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme
nelle materie di competenza regionale provvedono gli enti che ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione esercitano le funzioni di
amministrazione attiva cui esse accedono. L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni è individuata in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. Qualora le funzioni di amministrazione attiva siano riservate all'amministrazione dello Stato, l'applicazione delle sanzioni amministrative compete agli enti cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e controllo.
3. Nel caso in cui la legge statale attribuisca alla Regione ulteriori funzioni sanzionatorie, la relativa competenza è ripartita secondo i
criteri di cui al comma 1. Nel caso in cui le nuove funzioni non siano riconducibili all’esercizio di funzioni di amministrazione attiva,
vigilanza e controllo da parte degli enti, queste sono esercitate dalla Regione, previa integrazione della deliberazione di cui
all’articolo 4.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative spettano all'ente competente alla loro applicazione e non sono
21
soggetti a vincolo di destinazione.
Art. 03 - Conferimento di funzioni
1. In applicazione dei principi stabiliti dall’ articolo 2 , e fatto salvo quanto disposto dall’ articolo 4 , le potestà sanzionatorie esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite agli enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.
2. Sono parimenti conferite le funzioni già delegate a Province e Comuni ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1997,
n. 27 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
3. Il conferimento di funzioni si intende effettuato allo stesso titolo in base al quale sono esercitate le funzioni di amministrazione
attiva.
4. La Regione mette a disposizione degli enti ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni conferite e garantirne la massima omogeneità.
Art. 04 - Funzioni riservate alla Regione
1. Sono riservate alla Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:
a) infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all'ente competente all'applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all'articolo 2;
b) infrazioni amministrative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, nelle materie dell’igiene degli alimenti,
dell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, della sicurezza dei luoghi di lavoro, della qualità delle acque
destinate al consumo umano.(4)
2. La Giunta regionale formula criteri ed indicazioni per l’esercizio uniforme delle funzioni di cui alla presente legge, anche sulla base
di informazioni e dati relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative, assunte presso gli enti competenti.
Art. 05 - Archivio regionale dei trasgressori (6)
1. I dati relativi ai precedenti dei trasgressori, rilevanti ai fini dell’applicazione di sanzioni accessorie ai sensi della legislazione vigente, sono raccolti in un archivio istituito presso la competente struttura della Giunta regionale.
22
2. Nell’archivio regionale sono iscritti i provvedimenti di applicazione di sanzioni amministrative relativi a violazioni individuate con
regolamento della Giunta regionale, che definisce inoltre le caratteristiche e le modalità tecniche per la tenuta dell’archivio stesso.
Capo II - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 06 - Organi e agenti accertatori
1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell’articolo 13 della legge statale, le funzioni di
accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
2. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo sull’osservanza delle disposizioni sanzionate in via amministrativa possono altresì
abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 con riferimento
a materie specificamente individuate nell’atto di nomina.
3. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente
previsti dalla legge, dalle guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi delle legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l’abilitazione
all’esercizio dei compiti loro attribuiti. A questo fine la Giunta regionale adotta un documento tipo.
5. Resta ferma la competenza di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all’accertamento di illeciti amministrativi.
Art. 07 - Processo verbale di accertamento
1. La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
a) l’indicazione della data, ora e luogo dell’accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
c) le generalità dell’autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell’incapace ai sensi dell’articolo 2 della legge
statale e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge;
d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
e) l’indicazione delle norme che si ritengono violate;
f) le eventuali dichiarazioni rese dall’autore della violazione;
g) l’avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
h) la sottoscrizione del verbalizzante. (2)
23
3. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.
4. In calce al processo verbale sono indicati l’importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. È inoltre indicata l’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.
5. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.
890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni.
Art. 08 - Pagamento in misura ridotta
1. Il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge statale, ove ammesso, determina l’estinzione del procedimento di
applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche
qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell’ articolo 9
2. Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel
caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l’irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale.
3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura fissa o proporzionale, l’ammontare del pagamento è pari ad un
terzo rispettivamente della sanzione edittale e della sanzione da applicare in concreto.
5. Quando la sanzione amministrativa deve essere determinata in rapporto ad un’unità di riferimento, l’ammontare del pagamento
in misura ridotta si ottiene moltiplicando l’importo dovuto per ciascuna unità per il numero complessivo delle stesse.
6. Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dalle autorità competenti
secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 09 - Rapporto all’autorità competente
1. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 24 della legge statale, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l’ufficio,
24
il comando o l’ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all’autorità competente all’applicazione della sanzione amministrativa:
a) l’originale del processo verbale;
b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.
2. nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell’articolo 13 della legge statale il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso all’autorità competente, anche tramite mezzi informatici e telematici.
Art. 10 - Ordinanza-ingiunzione
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell’invio fa
fede il timbro postale di spedizione.
2. Gli scritti difensivi erroneamente indirizzati ad un’autorità non competente sono da questa sollecitamente trasmessi all’autorità
responsabile del procedimento sanzionatorio. Qualora l’errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se pervenuto all’autorità incompetente nei termini di cui al comma 1.
3. Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 8 , l’autorità competente,
ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga
opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.
4. Qualora l’autorità competente ritenga fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
5. Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l’irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale,
questa è applicata dall’autorità competente avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore.
6. Nell’ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l’avvertenza che in difetto si procederà alla riscossionecoattiva delle somme dovute, nonché il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
7. L’autorità competente, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l’obbligazione sia estinta, nonché
in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l’applicazione delle sanzioni emette ordinanza motivata di archiviazione.
25
Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all’organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.
Art. 11 - Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, l’autorità competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione determina l’ammontare della sanzione tenendo conto della gravità della violazione,
dell’opera svolta dall’agente per attenuare o eliminare le conseguenze dell’illecito, nonché della personalità del trasgressore e delle
sue condizioni economiche.
2. La gravità della violazione è desunta dall’entità del danno o del pericolo conseguente all’illecito, nonché dalla natura, dalla specie,
dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione o omissione.
3. La personalità del trasgressore è desunta dall’accertamento di precedenti infrazioni amministrative a suo carico, secondo quanto
disposto dall’articolo 8 bis della legge statale con riferimento alla reiterazione generica.
4. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano altresì per la determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge nel
solo importo massimo. In tal caso l'ammontare così determinato non può essere inferiore alla decima parte dell’importo massimo
fissato dalla legge.
Art. 12 - Applicazione delle sanzioni accessorie
1. Con l’ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge.
2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino
a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.
3. L’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui all’ articolo 10
4. Qualora per l’esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un ente diverso dall’amministrazione
che irroga la sanzione, quest’ultima trasmette l’ordinanza ingiunzione divenuta eseguibile a tale ente, che provvede all’esecuzione
della sanzione stessa e ne dà comunicazione all’autorità che ha irrogato la sanzione.
5. Alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all’eventuale esecuzione d’ufficio, provvede l’autorità che ha
emesso l’ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di un altro ente.
26
Art. 13 - Pagamenti rateale della sanzione pecuniaria
1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere all’autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica
dell’ordinanza-ingiunzione.
2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata
dall’autorità competente tenendo conto dell’entità della sanzione pecuniaria.
3. La decisione dell’autorità, se non contenuta nell’ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14 - Funzioni esercitate transitoriamente dalla Regione
1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite agli enti locali in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) la Giunta regionale continua ad esercitare le funzioni amministrative concernenti le
potestà sanzionatorie relative a:
a) la tutela delle acque dall’inquinamento di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) ed alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili);
b) la difesa del suolo, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici).
Art. 15 - Decorrenza del conferimento. Procedimenti in corso
1. Il conferimento di funzioni di cui all’ articolo 3 ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo all’entrata in vigore della
presente legge.
27
2. I procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate prima del termine di cui al primo comma sono conclusi dall’autorità
competente ai sensi delle norme previgenti.
2 bis. I procedimenti sanzionatori in corso fino al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della deliberazione di cui
all’articolo 4 sono portati a termine secondo le disposizioni previgenti.(5)
Art. 16 - Trattamenti di dati
1. I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge sono svolti nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge
31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche
ed integrazioni.
2. In materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici, la Giunta regionale individua con regolamento i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22 comma 1 e 24 della legge n. 675 del 1996 , ritenuti strettamente
pertinenti rispetto alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite e determina le operazioni eseguibili.
Art. 17 - Abrogazioni. Sostituzione di norme
1. La legge regionale 12 novembre 1993, n. 83 (Disposizioni per l’applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni di cui
all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ), la legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l’applicazione delle
sanzioni pecuniarie) e la legge regionale 10 aprile 1997 n. 27 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono abrogate.
2. Il comma 1 dell’ articolo 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) è sostituito dal seguente:
“1. Il comune nel cui territorio è stata commessa l’infrazione è competente all’applicazione delle sanzioni previste dalla presente
legge".
Note del Redattore:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
v. B.U. 2 marzo 2001, n. 7, Errata Corrige.
v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.
Articolo così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 63.
Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 65.
Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 5/R .
01. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 29
1. Allenamento o addestramento dei cani in
violazione agli orari e ai periodi stabiliti dal
calendario venatorio. (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 5 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94.
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Allenamento o addestramento dei cani nei
giorni di lunedì, mercoledì o venerdì.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 30 c. 10 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94.
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Allenamento o addestramento dei cani in
ZPS prima del primo settembre.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 1 c. 3bis L.R.T. 20/02
Punto 1 lettera “h” Del.G.R. 454/08
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94.
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Allenamento o addestramento cani in territorio regionale soggetto a divieto di caccia.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 5 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94.
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Allenamento o addestramento cani nelle aree
interessate alle produzioni agricole soggette
a danneggiamento (anche se prive di tabellazione). (nota 2)
(di tutte le coltivazioni indicate nelle nota 2, solo
quelle soggette a effettivo o potenziale danneggiamento).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 5 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94.
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Allenamento e addestramento da parte di
cacciatori non iscritti all’ATC.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 5 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/.
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
01. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 30
7. Utilizzo del cane da seguita nel periodo 9
dicembre 31 Gennaio
(ad eccezione della caccia al cinghiale, e di quella alla volpe nelle zone nei periodi e con le modalità consentiti).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 3 c. 2 L.R.T. 20/02
(integrazione Provinciale)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94.
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: PRegione Toscana
8. Allenamento cani a distanza inferiore di 50
mt. dagli argini di contenimento dei laghi artificiali, oppure a distanza inferiore di 100 mt.
dal centro del capanno dagli appostamenti per
palmipedi e trampolieri collocato fuori dai laghi
artificiali.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 83 c. 4 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Avvicinarsi con il cane non a guinzaglio a
distanza inferiore di 100 metri da animali pascolanti nelle aree in cui è in fase di effettuazione il pascolo estensivo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 42 c. 3 L.R.T. 3/94
Delib. C.R. 588/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Lasciare incustoditi nelle campagne cani
da guardia distanza superiore a 200 metri
dalle abitazioni o dal bestiame.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 45 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
01. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
Pag. 31
NOTE
Nota 1. L’allenamento e l’addestramento cani è consentito, dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica
di settembre, dal sorgere del sole alle 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ad esclusione aree addestramento cani e A.F.V. previa
autorizzazione del responsabile della gestione). Nelle ZPS l’allenamento non può iniziare antecedentemente al primo settembre.
Nota 2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti
vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data di raccolto, i terreni coltivati a soia e riso, nonché a mais per la produzione
di seme fino alla data di raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni (Art. 42 c. 2 L.R.T. 3/94). La Del.
C.R. 588/94 aggiunge: appezzamento di terreno dove siano in atto coltivazioni di: mais, sorgo, saggina, girasole, tabacco, ortive e
floricole a pieno campo, prati artificiali irrigui (dalla ripresa della vegetazione al taglio) ovvero altre colture cerealicole, oleaginose e
proteoleaginose. Frutteti specializzati, vigneti specializzati (almeno 1.500 piante ad Ha), oliveti specializzati (almeno 200 piante ad
Ha). Altre culture danneggiabili i cui divieti sono autorizzati dall’amministrazione comunale. Tutte fino alla fine del raccolto con data
indicata nel cartello.
02. ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI ALIMENTARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 32
1. Costituzione di allevamento di fauna selvatica
a fini alimentari in assenza di autorizzazione
della Provincia (in caso di titolare di impresa
agricola è sufficiente una semplice comunicazione) (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 41 c. 3 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Mancata indicazione nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione delle informazioni richieste da regolamento. (nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 17 c. 1 L. 157/92
Art. 64 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 53 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Mancata predisposizione di recinzioni o altre
strutture idonee ad evitare la fuoriuscita di animali.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 41 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Fuga di animali allevati dovuta a incuria o
inadeguatezza delle strutture utilizzate.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 17 c. 1 L. 157/92
Art. 53 c. 6 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Riferimento al sanzionatorio relativo ad immissione di fauna
non autorizzata
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Mancanza di apposito registro a pagine
numerate e vistate dalla Provincia relativo ai
movimenti dei capi.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 41 c. 4 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Mancata annotazione su apposito registro a
pagine numerate e vistate dalla Provincia delle
informazioni richieste da regolamento. (nota
3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 17 c. 1 L. 157/92
Art. 64 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 53 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
02. ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI ALIMENTARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 33
7. Mancata apposizione su ogni animale di contrassegno predisposto dal titolare e approvato
dalla Provincia.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 41 c. 6 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Mancanza di ricevuta-certificato di provenienza in caso di vendita di soggetti allevati o
mancanza in tali ricevute delle informazioni e
delle caratteristiche richieste. (nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 17 c. 1 L. 157/92
Art. 64 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 53 c. 5 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Mancato controllo sanitario dei soggetti
dell’allevamento secondo le vigenti disposizioni
in materia alimentare. (nota 5).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 41 c. 6 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
Comunicazione all'azienda USL
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Esercizio di caccia negli allevamenti a fini
alimentari. (nota 6)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 41 c. 7 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00 Revoca autorizzazione
recidiva: Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna abbattuta
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Mancata apposizione di tabelle da parte
dei proprietari dei fondi, conformi alle prescrizioni di legge. (nota 7)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 41 c. 8 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Tabellazione abusiva di allevamento a fine
alimentare.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 41 c. 8 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 5,00 per tabella abusiva
COMPETENZE: Regione Toscana
02. ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI ALIMENTARI
Pag. 34
NOTE
Nota 1. Per contestare la costituzione di un allevamento bisogna individuare elementi che attestino l’effettiva volontà del detentore
di fare riprodurre gli animali. Si contesta eventualmente anche la mancata autorizzazione alla detenzione e il mancato rispetto di
tutte le prescrizioni previste per quel tipo di allevamento (ex. registri, contrassegni, eccetera).
Nota 2. Tipologia di allevamento prescelto; localizzazione dell'allevamento; elenco delle specie che si intende allevare; le tecniche di
allevamento che si intendono adottare; le strutture in dotazione all'allevamento.
Nota 3. Nel registro sono indicati: numero di riproduttori e loro origine; natalità; mortalità; le cessioni, con l'indicazione del nome
dell'acquirente; i controlli sanitari e amministrativi eseguiti (per le lepri in recinti non sono necessarie le informazioni sulla natalità e
mortalità).
Nota 4. La ricevuta-certificato di provenienza deve essere rilasciata su modulo numerato. Deve essere compilato in duplice copia:
una per l’allevatore e una per l’acquirente. Deve riportare la specie, il numero di capi venduti, il nominativo dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamento. Nel caso di cessione di uccelli utilizzabili come richiami vivi deve essere riportato anche il
numero di anello identificativo.
Nota 5. Gli allevamenti di fauna selvatica sia a scopo alimentare sia a scopo di ripopolamento devono essere iscritti in apposito registro sanitario ai sensi del D. Lgs. 317/06 o D. Lgs. 158/2006.
Nota 6. Le Province possono autorizzare persone nominativamente indicate dal titolare dell’allevamento per l’abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L’abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza delle
Province o di altre pubbliche amministrazioni. (art. 41 c. 9 L.R.T. 3/94)
Nota 7. dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le
strade che l’attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette
di plastica). Tabelle poste ad altezza tra 2 e 4 metri. Distanziate di 100 metri l’una da l’altra (in ogni caso, ognuna visibile dalla tabella contigua). Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenute in buono stato di conservazione e
leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).
03. ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI DI RIPOPOLAMENTO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 35
1. Istituzione di allevamento di fauna selvatica
in stato di cattività a fini di ripopolamento in
assenza di autorizzazione della Provincia.
(nota 1 e nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Istituzione di allevamento di fauna selvatica
in stato di cattività a fini di ripopolamento in
assenza di comunicazione alla Provincia in
caso di titolare di impresa agricola. (nota 1 e
nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Mancata indicazione nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione delle informazioni richieste da regolamento. (nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 53 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Mancata apposizione di tabelle da parte dei
proprietari dei fondi, conformi alle prescrizioni di
legge (indicanti anche il divieto di caccia).
(nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 54 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Tabellazione abusiva di allevamento a fine di LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
ripopolamento.
Art. 54 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 5 per tabella abusiva
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Esercizio di caccia negli allevamenti a fini
di ripopolamento.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 54 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva: Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna abbattuta
COMPETENZE: Regione Toscana
03. ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI DI RIPOPOLAMENTO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
7. Esercizio di caccia in forma vagante in una
fascia di rispetto di 100 metri dall’allevamento,
ove previsto, per recinzioni inferiori a 3 ettari.
Pag. 36
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 54 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 410 sospensione licenza per 1 anno
SEQUESTRO: Fauna abbattuta
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Mancanza di specifiche strutture ed impian- LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
ti di allevamento (incubatrici, parchetti, volie- Art. 54 c. 4 lett. A D.P.G.R. 33R/11
re, eccetera).
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Mancato rispetto della densità massima di
capi prescritta. (nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 54 c. 4 lett. B D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Mancato rispetto della normativa prevista
in materia sanitaria. (nota 6)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 54 c. 5 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Comunicazione Azienda Usl competente
11. Mancata tenuta di apposito registro, vidi- LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
mato dalla Provincia a disposizione del persona- Art. 53 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
le di vigilanza per eventuali controlli.
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Mancata indicazione in apposito registro,
vidimato dalla Provincia, delle informazioni
richieste dal regolamento. (nota 7)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 53 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
03. ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI DI RIPOPOLAMENTO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 37
13. Mancata apposizione di contrassegni numerati inamovibili, approvati dalla Provincia, ai
capi ungulati
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 54 c. 6 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Mancata registrazione dei contrassegni
numerati apposti su capi ungulati prima della
cessione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 54 c. 6 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Mancata registrazione degli estremi del
modello 4 del D.P.R. 320/54 prima della cessione per i capi ungulati.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 54 c. 6 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
Comunicazione Azienda Usl competente
COMPETENZE: Regione Toscana
16. Mancanza di strutture idonee ad impedire
la fuoriuscita degli animali.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 53 c. 6 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
17. Mancata recinzione degli impianti di allevamento di capi ungulati tale da impedire la
fuoriuscita degli animali.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 54 c. 7 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
03. ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI DI RIPOPOLAMENTO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 38
18. Fuga di animali allevati dovuta a incuria
o inadeguatezza delle strutture utilizzate.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 53 c. 6 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Riferimento al sanzionatorio relativo ad immissione di fauna
non autorizzata
COMPETENZE: Regione Toscana
19. Vendita di fauna selvatica di allevamento
per fini di ripopolamento in assenza di idonea
certificazione sanitaria rilasciata dall’azienda
USL (modello 4 del D.P.R. 320/54).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 54 c. 8 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00 e Comunicazione Azienda Usl competente
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
20. Mancanza di ricevuta-certificato di provenienza in caso di vendita di soggetti allevati o
mancanza in tali ricevute delle informazioni e
delle caratteristiche richieste. (nota 8)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 53 c. 5 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
03. ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI DI RIPOPOLAMENTO
Pag. 39
NOTE
Nota 1. Per contestare la costituzione di un allevamento bisogna individuare elementi che attestino l’effettiva volontà del detentore
di fare riprodurre gli animali. Si contesta eventualmente anche la mancata autorizzazione alla detenzione e il mancato rispetto di
tutte le prescrizioni previste per quel tipo di allevamento (ex. registri, contrassegni, eccetera).
Nota 2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche nazionali per uso
venatorio (Art. 54 c. 1 D.P.G.R. 33R/11).
Nota 3. Tipologia di allevamento prescelto; localizzazione dell'allevamento; elenco delle specie che si intende allevare; le tecniche di
allevamento che si intendono adottare; le strutture in dotazione all'allevamento.
Nota 4. Dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le
strade che l’attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette
di plastica). Tabelle poste ad altezza tra 2 e 4 metri. Distanziate di 100 metri l’una da l’altra (in ogni caso, ognuna visibile dalla tabella contigua). Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenute in buono stato di conservazione e
leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).
Nota 5. Fagiano: dai 30 ai 60 giorni 0,5 metri quadri/capo; oltre 60 giorno 1 metro quadro/capo. Pernici: dai 30 ai 60 giorni 0,25
metri/capo; oltre 60 giorni 1 metro quadro/capo. Lepri; 100 metri quadri/capo; Ungulati: 5.000 metri quadri/capo.
Nota 6. Gli allevamenti di fauna selvatica sia a scopo alimentare sia a scopo di ripopolamento devono essere iscritti in apposito registro sanitario ai sensi del D. Lgs. 317/06 o D. Lgs. 158/2006.
Nota 7. Nel registro sono indicati: numero di riproduttori e loro origine; natalità; mortalità; le cessioni, con l'indicazione del nome
dell'acquirente; i controlli sanitari e amministrativi eseguiti (per le lepri in recinti non sono necessarie le informazioni sulla natalità e
mortalità).
Nota 8. La ricevuta-certificato di provenienza deve essere rilasciata su modulo numerato. Deve essere compilato in duplice copia:
una per l’allevatore e una per l’acquirente. Deve riportare la specie, il numero di capi venduti, il nominativo dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamento. Nel caso di cessione di uccelli utilizzabili come richiami vivi deve essere riportato anche il
numero di anello identificativo.
04. ALLEVAMENTO DI UCCELLI DA UTILIZZARE COME RICHIAMI VIVI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 40
1. Istituzione di allevamento di uccelli da utilizzare come richiami vivi in assenza di autorizzazione della Provincia. (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Istituzione di allevamento di uccelli da utilizzare come richiami vivi in assenza di comunicazione alla Provincia nel caso di imprenditore
agricolo. (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 17 c. 3 L. 157/92
Art. 64 c. 1 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Mancata indicazione nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione delle informazioni richieste da regolamento. (nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 53 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Allevamento di specie diverse da quelle
consentite dal regolamento. (nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 56 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Mancanza di anello inamovibile e numerato nei soggetti riproduttori.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 56 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONI: Sanzioni amministrative o penali relative alla detenzione illegittima
della specie (accertare illeciti relativi al commercio).
6. Mancanza di anello inamovibile e numerato nei soggetti riprodotti in allevamento.
(nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 56 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONI: Sanzioni amministrative o penali relative alla detenzione illegittima
della specie (accertare illeciti relativi al commercio).
04. ALLEVAMENTO DI UCCELLI DA UTILIZZARE COME RICHIAMI VIVI
Pag. 41
NOTE
Nota 1. Per contestare la costituzione di un allevamento bisogna individuare elementi che attestino l’effettiva volontà del detentore
di fare riprodurre gli animali. Si contesta eventualmente anche la mancata autorizzazione alla detenzione e il mancato rispetto di
tutte le prescrizioni previste per quel tipo di allevamento (ex. registri, contrassegni, eccetera).
Nota 2. Tipologia di allevamento prescelto; localizzazione dell'allevamento; elenco delle specie che si intende allevare; le tecniche di
allevamento che si intendono adottare; le strutture in dotazione all'allevamento.
Nota 3. Allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, gazza, ghiandaia, germano reale,
marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio, e tordo sassello.
Nota 4. I pullus devono essere inanellati non oltre il decimo giorno dalla nascita. I pullus degli anatidi devono essere inanellati non
oltre il sessantesimo giorno dalla nascita. Gli anelli devono essere approvati dalla Provincia e devono indicare: provincia, sigla o numero identificativo dell’allevatore e numero progressivo assegnato all’uccello. Per la Provincia di Prato (determinazione n. 334 del
18/2/2008): anelli tubolari a bordo tondo in alluminio o acciaio secondo le seguenti misure (mm diametro interno, esterno, altezza):
Merlo, Cesena: tipo F (5-6,5-4,6). Bottaccio: tipo E (4,5-5,5-4,6). Sassello: tipo D (4,2-5,5-4,6). Allodola: tipo X (2,4-3,5-3,8). Colombaccio: tipo I (9-10,5-4,6). Pavoncella: tipo H (6-7-9,5). Alzavola, Marzaiola: tipo T (7,5-8,5-10). Mestolone, Fischione, Codone,
Canapiglia: tipo N (9-10-10).
05. APPOSTAMENTI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 42
1. Utilizzare, per la costruzione di appostamenti
temporanei materiale fresco proveniente da
colture arboree sia agricole che forestali e da
piante destinate alla produzione agricola. Può
essere utilizzato vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva e erbacea, appartenente a
specie non tutelate dalla normativa vigente.
(valutare sanzioni specifiche per tutela della
flora)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 3 c. 3 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Installazione di appostamenti temporanei
antecedentemente ad un’ora prima
dell’orario di inizio della caccia.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 3 c. 4 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Mancata rimozione degli appostamenti
temporanei da parte dei fruitori al momento
dell’abbandono o comunque al termine della
giornata venatoria. (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 3 c. 4 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Costruire appostamenti temporanei a distan- LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
za inferiore a quella consentita da altri appoArt. 77 D.P.G.R. 33R/11
stamenti. (nota 2)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Installazione di appostamento temporaneo LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
a distanza inferiore a 100 mt. da aree in cui
Art. 80 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
vige il divieto di caccia. (nota 3)
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
05. APPOSTAMENTI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 43
6. Istallazione di appostamento fisso a distanza inferiore a metri 400 (riducibili a 200
dalla Provincia su richiesta degli ATC) da zone
in cui vige il divieto di caccia.
Per Prato: 200 metri.
Per Firenze: m. 400
(nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 80 c. 1 e 2 D.P.G.R. 33R/11
(Compiere accertamenti sulla corretta collocazione del capanno rispetto
all’autorizzazione)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Esercizio di caccia in appostamenti fissi o
complementari non autorizzati (abusivi).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 81 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
Art. 1 c. 2 L.R.T. 86/2014
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 10 c. 1 L.R.T. 31/2005
SANZIONI: Euro 100,00 + (Pagamento dal 100% al 200% della tassa evasa)
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana e Regione Toscana Ufficio Tributi
8. Esercizio della caccia da appostamento fisso
senza esibire la relativa autorizzazione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 81 c. 8 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Mancata esibizione della tabella rilasciata
dalla Provincia all’interno dell’appostamento
principale e di eventuali capanni complementari.
(N.B. Sanzione da contestare al titolare
dell’appostamento fisso.)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 81 c. 9 D.P.G.R. 33R/11.
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Mancato smantellamento degli appostamenti alla cessazione dell’attività o dalla decadenza o revoca dell’autorizzazione a cura del
titolare nei modi e tempi stabiliti dalla Provincia.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 82 c. 5 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
05. APPOSTAMENTI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 44
11. Accesso con armi proprie in appostamento
fisso da parte di cacciatore non titolare dell'appostamento e non iscritto nell’elenco dei frequentatori in assenza del titolare o di un
iscritto. (non vale per chi ha l'opzione B)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 84 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Accedere con armi proprie in appostamento fisso da parte di cacciatore con opzione B non
titolare e non iscritto nell’elenco dei frequentatori in assenza del titolare o di un iscritto, privo
del consenso scritto del titolare.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 84 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
13. Cacciatore con opzione C titolare di più di
1 appostamento fisso in tutto il territorio regionale. (N.B. escluso autorizzazioni preesistenti alle modifiche della L.R.T. 3/94 del Febbraio
2005 relativamente ai soli app. fissi per colombacci).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 81 c.6 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Cacciatore con opzione C titolare di un
appostamento collocato al di fuori dell’ATC di
residenza venatoria o di altro ATC in cui è iscritto. (N.B. escluso autorizzazioni preesistenti alle
modifiche della L.R.T. 3/94 del Febbraio 2005
relativamente ai soli app. fissi per colombacci).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 81 c. 6 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Essere titolare di appostamento in un
ATC in cui non si è iscritti da parte di Cacciatore con opzione B non residente in Toscana.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 81 c. 7 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
05. APPOSTAMENTI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 45
16. Accedere agli appostamenti fissi e temporanei, nelle zone dove non è permessa la
caccia vagante con il fucile che non sia scarico
ed in custodia (si configura caccia vagante).
N.B. Si intende anche rientrare . (nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 3 c. 5 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. Lic. 1 anno
COMPETENZE: Regione Toscana
17. Istallazione di appostamento fisso in un
punto diverso da quello indicato
nell’autorizzazione. (nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 81 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
18. Mancata comunicazione al Comune (in
sostituzione al titolo abilitativo edilizio), della
costruzione dei manufatti degli appostamenti
fissi autorizzati.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 bis L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
Comunicazione al Comune per accertamenti edilizi
COMPETENZE: Regione Toscana
19. Istallazione di appostamento fisso alla minuta selvaggina a distanza inferiore di 200
metri da altro appostamento fisso. (misurazione
dal centro del capanno).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 76 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
(Compiere accertamenti sulla corretta collocazione del capanno rispetto
all’autorizzazione)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
20. Istallazione di appostamento fisso ai colombacci a distanza inferiore a quella consentita
da altro capanno fisso. (nota 6)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 76 c. 1 lett. A D.P.G.R. 33R/11
(Compiere accertamenti sulla corretta collocazione del capanno rispetto
all’autorizzazione)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
05. APPOSTAMENTI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 46
21. Istallazione di appostamento fisso per palmipedi e trampolieri a distanza inferiore a
quella consentita da altro capanno fisso. (nota
7)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 76 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
(Compiere accertamenti sulla corretta collocazione del capanno rispetto
all’autorizzazione)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
22. Esercizio di caccia in forma vagante alla
selvaggina migratoria nel raggio di mt. 100 da
appostamenti fissi alla minuta selvaggina e colombaccio (salvo aumento a 200 da parte della
Provincia) e 200 metri da appostamenti fissi a
palmipedi e trampolieri nel periodo di utilizzazione (fatta eccezione per la beccaccia)
Il divieto è valido anche per gli utilizzatori.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 77 c. 5 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
23. Costruire appostamento principale di appostamento a colombacci di lunghezza superiore a 15 metri
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 73 c. 2 lett. B D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
24. Collocare appostamenti complementari
per colombacci in un raggio superiore a 35 mt.
dal capanno principale.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 78 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
25. Costituzione di appostamenti complementari ad un appostamento autorizzato per
colombacci in numero superiore a 2.
(contestare anche capanno abusivo).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 78 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
05. APPOSTAMENTI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 47
26. Costituzione di appostamenti complementari ad un appostamento per palmipedi e
trampolieri nei laghi artificiali in numero superiore a quello consentito (2 capanni fino a 5 ha;
4 capanni oltre 5 ha). (contestare anche capanno abusivo).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 78 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
27. Collocare appostamenti complementari
per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali
a distanza inferiore a 80 m. dall’appostamento
principale o da altri appostamenti complementari.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 78 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
28. Mancata tabellazione dei laghi artificiali
lungo gli argini perimetrali.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 73 c. 2 lett. D D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
05. APPOSTAMENTI
Pag. 48
NOTE
Nota 1. La postazione per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore
del fondo.
Nota 2. 80 metri da appostamento dello stesso tipo; 100 metri da appostamento fisso alla minuta selvaggina e ai colombacci (200
se l'appostamento temporaneo utilizza richiami vivi); 200 metri da appostamento fisso ai palmipedi e trampolieri. Le distanze dagli
appostamenti fissi si applicano limitatamente ai periodi di utilizzazione.
Nota 3. Escluso i fondi chiusi, le Z.R.V., le foreste demaniali, i divieti speciali di caccia (art. 33), i divieti di caccia che non abbiano
come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e i divieti posti in Regioni confinanti. Il divieto non vige in caso di appostamenti fissi autorizzati prima dell'istituzione del divieto.
Nota 4. I soggetti autorizzati nell’appostamento alla minuta selvaggina ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri fuori dei laghi
artificiali e i cacciatori in appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l’uso del fucile in un raggio di 50 metri dall'appostamento purché si tratti di area soggetta alla caccia programmata. I soggetti autorizzati all’appostamento
per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali possono procedere al recupero di animali feriti con il fucile all’interno della superficie
allagata e sugli argini della stessa (art. 83 c. 2 D.P.G.R. 33R/11). Se la violazione è commessa da chi ha opzione B e/o da chi è fuori
Atc contestare le relative sanzioni.
Nota 5. Segnalazione al servizio Caccia e Pesca per l’eventuale revoca dell’autorizzazione. Verificare se ci sono gli estremi per contestare il reato di cui all’articolo 483 del C.P. (Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico).
Nota 6. 200 metri da appostamenti fissi di altro tipo. 700 metri tra appostamenti dello stesso tipo (riducibili a 350 dalla Provincia
per la gestione di particolari territori). N.B. Rilevazione delle distanze: le distanze di cui sopra si misurano dal centro del capanno.
Per Prato: 350 metri
Nota 7. 200 metri da appostamento di altro tipo e 400 metri tra appostamenti dello stesso tipo (negli appostamenti per palmipedi e
trampolieri non nei laghi artificiali la Provincia può ridurre la distanza a 200 metri per la gestione di particolari territori). N.B. Rilevazione delle distanze: le distanze di cui sopra si misurano dal centro del capanno o dai bordi dei laghi artificiali.
06. AREE ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 49
1. Gestire un'area addestramento cani in assenza di autorizzazione provinciale.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 10 c. 1 e 2 Delib. C.P. n. 29 del 27/02/1995 (Reg. Aree Add. Cani FI)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Accedere ad un’area addestramento cani da
parte di soggetti non autorizzati.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 5 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Accedere ad un’area addestramento cani da
parte di soggetti autorizzati, ma non muniti di
specifica autorizzazione rilasciata dal responsabile dell’Area.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 5 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provinciale
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 4 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Mancato rispetto del regolamento di gestione allegato all’autorizzazione all’area addestramento cani.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 9 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Immettere fauna selvatica non appartenenti
alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice
rossa, quaglia e anatra germanata (aree addestramento con sparo)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 7bis L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
06. AREE ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
7. Immettere fauna selvatica non appartenenti
alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice
rossa, quaglia e lepre (aree addestramento senza sparo)
Pag. 50
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 9 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Effettuare operazioni di immissioni senza
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 50 c. 6 R.R.T. 33R/2011
compiere le annotazioni su apposito registro Art. 15 c. 2 Delib. C.P. n. 29 del 27/02/1995 (Reg. Aree Add. Cani FI)
vidimano dalla Provincia.
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Immettere capi non provenienti da allevamenti nazionali o sprovvisti di certificazione
sanitaria.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 9 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Mancato conferimento alla Provincia una
quota corrispondente al 10% della quantità di
fauna immessa annualmente (escluse quaglie)
o corrispondente valore in denaro.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 9bis L.R.T. 3/94
Art. 50 c.7 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Sparare alla fauna in aree addestramento
cani senza sparo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 1 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: (Salvo più grave violazione) Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Svolgere attività all’interno delle aree addestramento cani senza sparo in difformità dei
periodi e dei giorni consentiti. (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
06. AREE ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 51
13. Utilizzare fauna selvatica non proveniente da allevamento nella aree addestramento
cani con sparo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 7bis L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Utilizzare fauna selvatica non appartenente alle specie quaglia, fagiano, starna,
pernice rossa , nella aree addestramento cani
con sparo. (nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 7bis L.R.T. 3/94
Art. 2 c. 1 lett. B Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Fuori del periodo di caccia aperta, utilizzare
per l’abbattimento fauna non immessa immediatamente prima dell’utilizzazione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 7quater L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
16. Fuori del periodo di caccia aperta, utilizzare
per l’abbattimento fauna non munito di anello
o contrassegno di riconoscimento di colore
arancione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 7quater L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
17. Fuori del periodo di caccia aperta, esercitare
l'addestramento cani con sparo in superfici
superiori a 15 ettari (dimensione riferita anche ad aree diverse ma confinanti).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 7quater L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
06. AREE ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 52
18. Mancata apposizione di tabelle da parte
dei gestori dell'area.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 8 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
19. Tabellazione abusiva di area addestramento cani.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 8 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 5,00 per tabella abusiva
COMPETENZE: Regione Toscana
20. Svolgere attività all’interno delle aree addestramento cani con sparo in difformità dei periodi e dei giorni consentiti. (nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 4 Delib. C.P. 29/1995
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
21. Omettere da parte del responsabile dell'Area di farsi rilasciare dichiarazione in forma
scritta da parte dei proprietari dei cani relativa
alle vaccinazioni dell'animale (cimurro, epatite, parvovirosi, leptospirosi).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
22. Mancata annotazione in ordine cronologico delle autorizzazioni rilasciate su apposito
registro nelle aree addestramento con sparo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 50 c. 6 del R.R.T. 33R/2011
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
23. Densità di fucili superiore di uno per 10
ettaro e uno ogni cane (massimo 3 cani ogni
10ettari). (nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
06. AREE ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 53
24. Prelievo di numero di capi superiore a
quello consentito dal calendario venatorio.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
25. Mancata annotazione in apposito registro
vidimato dalla Provincia degli abbattimenti da
parte del responsabile dell'area addestramento
con sparo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 14 c. 2 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
26. Mancata presenza di una guardia (art. 51 LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 51 c. 2 R.R.T. 33R/2011
L.R.T. 3/94) durante le attività di abbattimento. SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
27. Sparare in aree addestramento cani per
cinghiali.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 5 c. 2 Delib. C.P. n. 29 del 27/02/1995
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: (Salvo più grave violazione) Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
28. Aree addestramento cani sul cinghiale non
adeguatamente recintate (non devono permettere l’uscita degli animali)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 5 c. 1 Delib. C.P. n. 29 del 27/02/1995
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
29. Aree addestramento cani sul cinghiali in
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 5 c. 1 Delib. C.P. n. 29 del 27/02/1995
recinti che contengono animali di sesso diver- SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
so.
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
06. AREE ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 54
30. Dimensione dei recinti inferiori a quelli
consentiti nella aree addestramento cani per il
cinghiale. (nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 50 c. 5 R.R.T. 33R/2011
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
31. Svolgere attività con cani da seguita o da
tana al di fuori di percorsi appositamente
predisposti.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 50 c. 4 R.R.T. 33R/2011
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
32. Cani non condotti a guinzaglio fuori
dall’Area addestramento cani o non immediatamente richiamati se fuoriescono.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
33. Inseguimento da parte del cane della fauna eventualmente fuoriuscita.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
34. Svolgere attività nelle aree addestramento
con sparo, fuori del periodo di caccia aperta, su
superfici superiori a 15 ha.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 7quater L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
35. Svolgere attività nelle aree addestramento
con sparo, nelle Aziende Faunistiche Venatorie,
fuori del periodo di caccia aperta, su superfici
superiori a 50 ha non confinanti tra loro per una
superficie massima di 100 ha .
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 7quater L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
06. AREE ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Pag. 55
NOTE
Nota 1. Dal primo febbraio al 31 agosto. Tutti i giorni tranne martedì e venerdì. Nelle aree recintate per il cinghiale non c’è limite di
periodo o di giorni.
Nota 2. Nelle aziende agrituristico venatorie possono essere utilizzate le specie cinghiale e lepre, in strutture recintate ed esemplari
dello stesso sesso (art. 24 c. 7ter L.R.T. 3/94).
Nota 3. Dal primo febbraio al 31 agosto. Attività con sparo: mercoledì, giovedì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali.
Attività senza sparo tutti i giorni.
Nota 4. Limite non valido se l’attività viene svolta solo su quaglie e nelle aziende agrituristiche venatorie.
Nota 5: minimo 10 ettari. Può essere meno di 10 ettari se l'allenamento con cani di età inferiore a 18 mesi.
07. AREE ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
DELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 56
1. Gestire un'area addestramento cani in assenza di autorizzazione provinciale.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 1 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Accedere ad un’area addestramento cani da
parte di soggetti non autorizzati.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 5 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Accedere ad un’area addestramento cani da
parte di soggetti autorizzati, ma non muniti di
specifica autorizzazione rilasciata dal responsabile dell’Area.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 1 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provinciale
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 4 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Mancato rispetto del regolamento di gestione allegato all’autorizzazione all’area addestramento cani.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 10 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Immettere fauna selvatica non appartenenti
alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice
rossa e quaglia (aree addestramento con sparo)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 4 c. 1 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
07. AREE ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
DELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
7. Immettere fauna selvatica non appartenenti
alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice
rossa, quaglia e lepre (aree addestramento senza sparo)
Pag. 57
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 4 c. 2 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Effettuare operazioni di immissioni senza
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 4 c. 3 Delib. C.P. 13/98
compiere le annotazioni su apposito registro SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
vidimano dalla Provincia.
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Immettere capi non provenienti da allevamenti nazionali o sprovvisti di certificazione
sanitaria.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 4 c. 4 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Mancato conferimento alla Provincia una
quota corrispondente al 10% della quantità di
fauna immessa annualmente (escluse quaglie)
o corrispondente valore in denaro.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 9bis L.R.T. 3/94
Art. 50 c.7 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Sparare alla fauna in aree addestramento
cani senza sparo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 2 c. 1 lett. A Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: (Salvo più grave violazione) Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
07. AREE ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
DELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 58
12. Svolgere attività all’interno delle aree addestramento cani senza sparo in difformità dei
periodi e dei giorni consentiti. (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 1 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
13. Utilizzare fauna selvatica non proveniente da allevamento nella aree addestramento
cani con sparo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 7bis L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Utilizzare fauna selvatica non appartenente alle specie quaglia, fagiano, starna,
pernice rossa , nella aree addestramento cani
con sparo. (nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 7bis L.R.T. 3/94
Art. 2 c. 1 lett. B Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Fuori del periodo di caccia aperta, utilizzare
per l’abbattimento fauna non immessa immediatamente prima dell’utilizzazione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 7quater L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
16. Fuori del periodo di caccia aperta, utilizzare
per l’abbattimento fauna non munito di anello
o contrassegno di riconoscimento di colore
arancione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 7quater L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
07. AREE ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
DELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 59
17. Fuori del periodo di caccia aperta, esercitare
l'addestramento cani con sparo in superfici
superiori a 15 ettari (dimensione riferita anche ad aree diverse ma confinanti).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 7quater L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
18. Mancata apposizione di tabelle da parte
dei gestori dell'area.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 8 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
19. Tabellazione abusiva di area addestramento cani.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 24 c. 8 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 5,00 per tabella abusiva
COMPETENZE: Regione Toscana
20. Svolgere attività all’interno delle aree addestramento cani con sparo in difformità dei periodi e dei giorni consentiti. (nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 1 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
21. Omettere da parte del responsabile dell'Area di farsi rilasciare dichiarazione in forma
scritta da parte dei proprietari dei cani relativa
alle vaccinazioni dell'animale (cimurro, epatite, parvovirosi, leptospirosi).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 1 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
22. Mancata annotazione in ordine cronologico delle autorizzazioni rilasciate su apposito
registro nelle aree addestramento con sparo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 2 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
07. AREE ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
DELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 60
23. Densità di fucili superiore di uno per 10
ettaro e uno ogni cane (massimo 3 cani ogni
10ettari). (nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 4 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
24. Prelievo di numero di capi superiore a
quello consentito dal calendario venatorio.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 5 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
25. Mancata annotazione in apposito registro
vidimato dalla Provincia degli abbattimenti da
parte del responsabile dell'area addestramento
con sparo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 14 c. 2 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
26. Mancata presenza di una guardia (art. 51 LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 15 c. 1 Delb. C.P. 13/98
L.R.T. 3/94) durante le attività di abbattimento. SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
27. Sparare in aree addestramento cani per
cinghiali.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 5 c. 1 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: (Salvo più grave violazione) Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
07. AREE ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
DELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
28. Aree addestramento cani sul cinghiale non
adeguatamente recintate (non devono permettere l’uscita degli animali)
Pag. 61
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 5 c. 1 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
29. Aree addestramento cani sul cinghiali in
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 5 c. 1 Delib. C.P. 13/98
recinti che contengono animali di sesso diver- SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
so.
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
30. Dimensione dei recinti inferiori a quelli
consentiti nella aree addestramento cani per il
cinghiale. (nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 5 c. 3 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
31. Svolgere attività con cani da seguita o da
tana al di fuori di percorsi appositamente
predisposti.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 3 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
32. Cani non condotti a guinzaglio fuori
dall’Area addestramento cani o non immediatamente richiamati se fuoriescono.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 6 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
33. Inseguimento da parte del cane della fauna eventualmente fuoriuscita.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 7 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
07. AREE ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI
DELLA PROVINCIA DI PRATO
Pag. 62
NOTE
Nota 1. Dal primo febbraio al 31 agosto. Tutti i giorni tranne martedì e venerdì. Nelle aree recintate per il cinghiale non c’è limite di
periodo o di giorni.
Nota 2. Nelle aziende agrituristico venatorie possono essere utilizzate le specie cinghiale e lepre, in strutture recintate ed esemplari
dello stesso sesso (art. 24 c. 7ter L.R.T. 3/94).
Nota 3. Dal primo febbraio al 31 agosto. Attività con sparo: mercoledì, giovedì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali.
Attività senza sparo tutti i giorni.
Nota 4. Limite non valido se l’attività viene svolta solo su quaglie e nelle aziende agrituristiche venatorie.
Nota 5: minimo 10 ettari. Minimo un ettaro se allenamento con cani di età inferiore a 15 mesi.
08. AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
1. Esercizio di caccia nelle aree sottratte alla
caccia programmata debitamente tabellate.
Pag. 63
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. HH L.R.T. 3/94.
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94.
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva: Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Mancata apposizione di tabelle da parte dei LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 25 c. 10 L.R.T. 3/94
proprietari dei fondi.
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Tabellazione abusiva di fondo sottratto alla
caccia programmata.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 25 c. 10 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 5,00 per tabella abusiva
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione, o la leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26 (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 25 c. 10 e Art. 26 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
Nota 1. dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le
strade che l’attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette
di plastica). Tabelle poste ad altezza tra 2 e 4 metri. Distanziate di 100 metri l’una da l’altra (in ogni caso, ognuna visibile dalla tabella contigua). Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenute in buono stato di conservazione e
leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).
09. AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 64
1. Esercitare la caccia nelle Aziende Faunistiche Venatorie in assenza di autorizzazione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 8 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94.
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva Euro 520,00 e sosp. lic. 1 anno
ulteriore recidiva Euro 730,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Esercitare la caccia nelle Aziende Faunistiche Venatorie in assenza di autorizzazione
(nell’ipotesi di sconfinamento da un comprensorio o ambito territoriale di caccia per il quale il
cacciatore è autorizzato).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 8 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,67
recidiva Euro 346,67 e sosp. lic. 1 anno
ulteriore recidiva Euro 486,67
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Mancata apposizione di tabelle da parte del LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 5 L.R.T. 3/94
proprietario del fondo.
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Tabellazione abusive di Azienda Faunisticavenatoria.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 5 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 5,00 per tabella abusiva
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione, o leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità alle
prescrizioni di cui all’art. 26. (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 5 e Art. 26 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
09. AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
6. Effettuare recinzione perimetrale dell'azienda tale da impedire il libero passaggio della
piccola selvaggina stanziale.
Pag. 65
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 32 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Costruzione di recinzioni interne all'azienda LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
per la produzione di selvaggina da destinare al
Art. 32 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
ripopolamento in azienda non autorizzate dal- SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
la Provincia.
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Costruzione di recinzioni interne all'azienda
per la produzione di selvaggina da destinare al
ripopolamento in azienda distanti meno di
100 dai confini dell’azienda.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 32 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Esercitare la caccia nei recinti interni
all'azienda per la produzione di selvaggina da
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 32 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
destinare al ripopolamento in azienda.
10. Effettuare recinzioni interne all'azienda
per la caccia al cinghiale, muflone, daino e
cervo non autorizzate dalla Provincia.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 32 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
09. AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 66
11. Effettuare recinzioni interne all'azienda
per la caccia al cinghiale, muflone, daino e
cervo di dimensioni maggiori al 20% della superficie dell'azienda o inferiori a 50 ettari.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 32 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Esercitare la caccia nelle recinzioni interne all'azienda costituite per la caccia al cinghiale, muflone, daino e cervo, su specie diverse, nel periodo di utilizzazione (esclusa la
volpe).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 32 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
13. Effettuare recinzioni interne all'azienda
tali da non impedire la fuoriuscita degli animali immessi.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 32 c. 4 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Fuga degli animali dalle recinzioni interne all'azienda derivanti da incuria o inadeguatezza delle strutture. (costituisce immissione di
fauna non autorizzata)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 32 c. 4 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Fuga degli animali, escluso ungulati, dalle recinzioni interne all'azienda derivanti da
incuria o inadeguatezza delle strutture tale da
arrecare danni alle colture agricole. (In concorso con immissione non autorizzata)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 32 c. 4 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. P L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 50,00
recidiva Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
09. AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 67
16. Fuga di ungulati dalle recinzioni interne
all'azienda derivanti da incuria o inadeguatezza
delle strutture tale da arrecare danni alle
colture agricole. (In concorso con immissione
non autorizzata)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 32 c. 4 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. P L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 520,00 per ciascun capo
recidiva Euro 1.040,00 a capo
COMPETENZE: Regione Toscana
17. Immettere o liberare fauna selvatica in
periodo diverso da quello compreso tra la fine
dell'attività venatoria in azienda e il 31 agosto.
(nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 33 c. 5 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
18. Immissione di selvaggina in violazione
del piano annuale di assestamento e prelievo
approvato dalla Provincia.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 33 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
19. Immettere o liberare fauna selvatica con
modalità difformi da quelle concordate dalla
Provincia, tali da arrecare danni alle colture
agricole
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 33 c. 4 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. P L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 50,00
Recidiva Euro 100,00
Se cinghiali: Euro 520,00 per capo
Recidiva Euro 1.040,00 per capo
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
20. Mancato preavviso di almeno 5 giorni
alla Provincia delle operazioni di immissioni
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 33 c. 5 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
09. AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 68
21. Mancata immissione di fagiani malgrado
il non rispetto delle quantità di fagiani da immettere in appositi recinti di ambientamento o
della densità della popolazione di fagiani che
devono essere presenti in azienda stabilite dalla
Provincia
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 33 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
22. Mancato conferimento di una quota pari al
10 per cento della quantità di fauna imessa
annualmente alla Provincia (o equivalente valore in denaro).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 33 c. 6 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
23. Esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in violazione della densità massima
consentita (1 cacciatore ogni 80 ettari)
(permessi di durata non inferiore alla mezza
giornata).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 34 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
24. Mancata annotazione su apposito registro delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 36 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
25. Mancanza di permesso numerato da
parte di cacciatore autorizzato all'interno dell'Azienda. (nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 37 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
09. AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 69
26. Mancata annotazione dei capi abbattuti al LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
termine della giornata venatoria sul permesso
Art. 37 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
numerato.
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
27. Mancata annotazione su apposito registro, degli esiti di caccia nelle 48 ore successive.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 37 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
28. Mancato rispetto del numero di guardie a
disposizione dell'azienda per la vigilanza venatoria. (1 guardia ogni 500 ettari o frazione superiore a 250 ettari).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 20 c. 11bis L.R.T. 3/94
Art. 38 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le
strade che l’attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette
di plastica). Tabelle poste ad altezza tra 2 e 4 metri. Distanziate di 100 metri l’una da l’altra (in ogni caso, ognuna visibile dalla tabella contigua). Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenute in buono stato di conservazione e
leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).
Nota 2. Nel caso in cui ricorrano condizioni climatiche sfavorevoli o si verifichino epizoozie, le Province possono disporre deroghe al
termine del 31 agosto. In caso di evento localizzato, il titolare dell'autorizzazione dà comunicazione alla Provincia, la quale, a seguito di accertamento, provvede in merito.
Nota 3. nel caso di battute di caccia al cinghiale e al fagiano, il permesso è rilasciato solo al responsabile della battuta e deve avere
allegato l'elenco dei partecipanti, indicando anche eventuali addetti al caricamento delle armi.
10. CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 70
1. Esercizio di caccia al cinghiale prima della
terza domenica di settembre e dopo il 31
gennaio.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: art. 30 c. 1 lett. A L. 157/92
SANZIONI: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da Euro 929,00 a Euro
2.582,00 sosp. licenza da 1 a 3 anni
recidiva esclusione definitiva
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
probatorio con richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
2. Esercizio di caccia al cinghiale in preaperura.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
3. Esercitare la caccia al cinghiale prima del 1°
ottobre.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
4. Usare munizioni spezzate nella caccia al
cinghiale.
(contestare, se del caso, la violazione per la
detenzione).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. U L. 157/92
SANZIONATO CON: art 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e Fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
10. CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 71
5. Esercizio di caccia al cinghiale nelle zone vocate al di fuori dei periodi indicati dal Calendario Venatorio Provinciale ma ricompresi nel
periodo 1° ottobre - 31 gennaio.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. C.R. 62/12
Delib. G.P. n. 130 del 23/7/2014 (Cal. venatorio 2014-2015)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 30 c. 1 D. C.P. 42/12 (Regol. Ungulati)
SANZIONI: Euro 100,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Esercitare la caccia al cinghiale in battuta
con arco con caratteristiche diverse da quelle
consentite. (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 98 c. 12 lett. C D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Esercitare la caccia nelle zone vocate in forma diversa dalla battuta. (nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 98 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
Art. 30 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONI: Euro 210,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
recidiva Euro 420,00 sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Portare cartucce a munizione spezzata
da parte dei partecipanti alla caccia in battuta al
cinghiale (i battitori e i bracchieri possono portare cartucce caricate a salve).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art.98 c. 13 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Munizioni
COMPETENZE: Regione Toscana
10. CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 72
9. Mancata segnalazione della battuta di caccia nelle zone vocate e non vocate mediante
apposita segnaletica. (nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 22 c. 1 lett. E Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
Art. 11 Regolamento gestione faunistica-venatoria del cinghiale dell'ATC FI4
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 13 Regolamento gestione faunistica-venatoria del cinghiale dell'ATC FI4
SANZIONI: Euro 100,00 Segnalazione ATC sospensione autorizzazione della
squadra fino a 30 giorni
COMPETENZE: Regione Toscana - ATC FI4
10. Mancata apposizione, sui capi abbattuti,
prima della rimozione dal luogo di abbattimento,
del contrassegno fornito dall'ATC., nelle zone
vocate.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 19 C. 5 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 30 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (solo se animale trasportato fuori dall'area di caccia
consentita)
SANZIONI: Euro 100,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Mancata apposizione, sui capi abbattuti,
prima della rimozione dal luogo di abbattimento,
del contrassegno fornito dall'ATC., nelle zone
non vocate.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 22 c. 1 lett. C Delib.C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 30 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONI: Euro 100,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Mancata attuazione delle procedure in caso
di capo ferito, nelle zone vocate e nelle zone
non vocate (nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 c. 2 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 30 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONI: Euro 100,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
COMPETENZE: Regione Toscana
10. CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 73
13. Esercizio di caccia al cinghiale nelle zone
NON vocate al di fuori dei periodi indicati dal
Calendario Venatorio Provinciale ma ricompresi
nel periodo 1° ottobre - 31 gennaio.
(Firenze 1/10-31/12)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G.R. n. 559 del 7/7/2014
Delib. G.P. n. 130 del 23/7/2014 (Cal. Venatorio 2014-2015)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 30 c. 1 D.C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONI: Euro 100,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Esercitare la caccia al cinghiale in zone NON
vocate da parte di cacciatori con opzione C
iscritti a squadre di caccia al cinghiale operanti nel territorio regionale.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. C Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Esercitare la caccia al cinghiale in zone NON
vocate in gruppi costituiti da più di 4 persone.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 22 c. 1 lett. A Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
Art. 30 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONI: Euro 210,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
recidiva Euro 420 sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
16. Esercitare la cacci al cinghiale in zone NON
vocate senza essere iscritti in un apposito
registro tenuto dall’ATC .
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 2 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
10. CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 74
17. Esercitare la cacci al cinghiale in zone NON
vocate senza indossare il gilet ad alta visibilità.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 22 c. 2 lett. A Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
18. Esercitare la caccia in battuta da parte di
squadre al cinghiale nelle zone NON vocate
senza la preventiva autorizzazione
dell’ATC.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 2 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
Art. 30 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONI: Euro 210,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
recidiva Euro 420,00 sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
19. Esercitare la caccia in battuta da parte di
squadre al cinghiale nelle zone NON vocate in
giorni diversi dal mercoledì, sabato, domenica
o festivi
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G.R. n. 559 del 7/7/2014 (Cal. Venatorio
regionale 2014-2015)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 30 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONI: Euro 100,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
20. Detenzione di cinghiali ad eccezione dei
casi previsti dalla normativa. (nota 6)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 94 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
21. Foraggiare i cinghiali in assenza di eventuale autorizzazione provinciale.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c.1 lett. nn L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. R L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 666,67
COMPETENZE: Regione Toscana
10. CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Pag. 75
NOTE
Nota 1. Arco con potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice
o multipla non inferiore a 25 millimetri.
Nota 2. Nelle AFV e nelle AAV la caccia al cinghiale può essere esercitata sia in forma singola che in battuta prescindendo dai requisiti di cui all’art. 95 c. 1 (Art. 91 c. 6 D.P.G.R. 33R/11).
Nota 3. Abilitati alla gestione del cinghiale: cacciatori abilitati all’esercizio venatorio a seguito di superamento di esame; cacciatori
iscritti alla data del 31/12/95, nei registri provinciali relativi alle squadre di cacci al cinghiale in battuta, cacciatori in possesso di
attestato di frequenza, rilasciato dalle associazioni venatorie, per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi
alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in battuta; conduttori di cani da traccia e/o da limiere abilitati
dalla Provincia, persone in possesso di abilitazione rilasciata da altre Regioni riconosciute dalla Regione Toscana. Possono partecipare in qualità di ospiti cacciatori non in possesso dei requisiti sopra indicati.
Nota 4. E' necessario apporre cartelli con la scritta “Attenzione battuta di caccia al cinghiale” nei punti delle principali vie di accesso
all'area di intervento, con divieto di affissione con chiodi sugli alberi e con l'obbligo di rimozione dei cartelli al termine della battuta.
Nota 5: Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia vengono recuperati dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di
gestione dell'ATC e la Provincia, organizzano forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei conduttori di cani da traccia e/o da
limiere abilitati dalla Provincia. La Provincia determina le modalità da osservare in fase di di recupero dei capi feriti anche in periodi
di divieto di caccia. Durante le operazioni di recupero, i conduttori possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento. Il conduttore, in presenza di personale di vigilanza dell'istituto o con il consenso, può effettuare il recupero anche all'interno di aree a
gestione privata o poste in zone di divieto.
11. CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 76
1. Esercizio di caccia al cinghiale prima della
terza domenica di settembre e dopo il 31
gennaio.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: art. 30 c. 1 lett. A L. 157/92
SANZIONI: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da Euro 929,00 a Euro
2.582,00 sosp. licenza da 1 a 3 anni
recidiva esclusione definitiva
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
probatorio con richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
2. Esercizio di caccia al cinghiale in preaperura.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
3. Esercitare la caccia al cinghiale prima del 1°
ottobre.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
4. Usare munizioni spezzate nella caccia al
cinghiale. (contestare, se del caso, la violazione
per la detenzione).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. U L. 157/92
SANZIONATO CON: art 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e Fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
11. CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 77
5. Esercitare la caccia al cinghiale con fucile a
canna ad anima rigata con serbatoio che può
contenere più di cinque colpi.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: Ammenda fino a euro 1549 - Recidiva: sosp. Licenza da 1 a 3 anni.
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Procura della Repubblica
6. Esercizio di caccia al cinghiale nelle zone vocate al di fuori dei periodi indicati dal Calendario Venatorio Provinciale ma ricompresi nel
periodo 1° ottobre - 31 gennaio.
(anno 2014-2015: 11/10 - 11/1
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. C.R. 62/12
Delib. G.P. n. 211/12 (Cal. venatorio 2012-2013)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 20 c. 1 D.C.P. 39/12 (Regol. Ungulati)
SANZIONI: Euro 100,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Esercitare la caccia al cinghiale in battuta
con arco con caratteristiche diverse da quelle
consentite. (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 98 c. 12 lett. C D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Esercitare la caccia nelle zone vocate in forma diversa dalla battuta. (nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 98 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
Art. 20 c. 1 Delib. C.P. 39/12
SANZIONI: Euro 210,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
recidiva Euro 420,00 sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
11. CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 78
9. Portare cartucce a munizione spezzata
da parte dei partecipanti alla caccia in battuta al
cinghiale (i battitori e i bracchieri possono portare cartucce caricate a salve).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 98 c. 13 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Munizioni
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Esercitare la caccia in battuta al cinghiale
senza indossare un indumento ad alta visibilità.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 4 bis c.1 L R.T 20/02
SANZIONATO CON: Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Esercitare la caccia in battuta al cinghiale,
(come iscritti alla squadra) senza essere abilitati alla gestione faunistica venatoria del cinghiale. (nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 98 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Effettuare una battuta di caccia al cinghiale, nelle zone vocate, con un numero di partecipanti inferiore a 20 (tra iscritti alla squadra e
ospiti con opzione “D”).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 98 c. 5 e 6 D.P.G.R. 33R/11
Delib. G.P. 172 del 2/7/2014 (Cal. venatorio 2014-2015)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
13. Cacciare in area di battuta al cinghiale da
parte di squadra non assegnata o sorteggiata.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
art. 98 c. 10 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
11. CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 79
14. Cacciare il cinghiale in battuta nelle zone
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 16 c. 2 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
vocate in giorni diversi da mercoledì, sabato Delib. n. 172 del 22/7/2014 (Cal. venatorio 2014-2015)
e domenica.
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 20 c. 1 D.C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONI: Euro 100,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Utilizzo di apparecchi radio ricetrasmittenti
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
per fini diversi da quelli di sicurezza durante Art. 98 c. 12 lett. D D.P.G.R. 33R/11
l’esercizio di caccia in battuta.
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
16. Mancata comunicazione all'ATC entro il
31 maggio da parte dei responsabili delle squadre, dell'elenco dei cacciatori iscritti alla
squadra e il nominativo del responsabile.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 98 c. 9 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
17. Mancata comunicazione delle battute mediante sistemi di prenotazione informatici o
telefonici, secondo modalità stabilite dall'ATC
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 16 c. 3 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
18. Iscriversi a più di una squadra di caccia al
cinghiale in Toscana.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 98 c.4 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
11. CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 80
19. Mancata presentazione del capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta e controllo
individuati dall'ATC, s u richiesta della Provincia
o dell'ATC.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 97 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
20. Mancata segnalazione della battuta di
caccia nelle zone vocate e non vocate mediante
apposita segnaletica. (nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 19 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
Art. 11 Regolamento gestione faunistica-venatoria del cinghiale dell'ATC FI4
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 13 Regolamento gestione faunistica-venatoria del cinghiale dell'ATC FI4
SANZIONI: Euro 100,00 Segnalazione ATC sospensione autorizzazione della
squadra fino a 30 giorni
COMPETENZE: Regione Toscana - ATC FI4
21. Mancata apposizione, sui capi abbattuti,
prima della rimozione dal luogo di abbattimento,
del contrassegno fornito dall'ATC., nelle zone
vocate e nelle zone non vocate.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 19 Delib. C.P. 39/12
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 20 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (solo se animale trasportato fuori dall'area di caccia
consentita)
SANZIONI: Euro 100,00 e sospensione da un mese a due anni dalla caccia al
cinghiale
COMPETENZE: Regione Toscana
22. Mancata attuazione delle procedure in caso
di capo ferito, nelle zone vocate e nelle zone
non vocate (nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 19 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 20 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONI: Euro 100,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
COMPETENZE: Regione Toscana
11. CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 81
23. Esercizio di caccia al cinghiale nelle zone
NON vocate al di fuori dei periodi indicati dal
Calendario Venatorio Provinciale ma ricompresi
nel periodo 1° ottobre - 31 gennaio.
Anno 2014-2015 1/10-31/12
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G.R.T. n. 559 del 7/7/2014
Delib. G.P. n. 172 del 22/7/2014 (Cal. venatorio 2014-2015)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 20 c. 1 D.C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONI: Euro 100,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
24. Esercitare la caccia al cinghiale in zone NON
vocate da parte di cacciatori con opzione C
iscritti a squadre di cacci al cinghiale operanti
nel territorio regionale.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
25. Esercitare la caccia al cinghiale in zone NON
vocate in gruppi costituiti da più di 4 persone.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
Art. 20 c. 1 Delib.C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONI: Euro 210,00 e sospensione da un mese a due anni dalla caccia al
cinghiale
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
26. Esercitare la cacci al cinghiale in zone NON
vocate senza essere iscritti in un apposito
registro tenuto dall’ATC .
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 Delib.C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
11. CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 82
27. Esercitare la caccia in battuta da parte di
squadre al cinghiale nelle zone NON vocate
senza la preventiva autorizzazione
dell’ATC.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 2 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
Art. 20 c. 1 Delib.C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONI: Euro 210,00 sospensione da un mese a due anni dalla caccia al cinghiale
recidiva Euro 420,00 sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
28. Esercitare la caccia in battuta da parte di
squadre al cinghiale nelle zone NON vocate in
giorni diversi dal mercoledì, sabato, domenica
o festivi
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G.P. 172 del 22/7/2014 (Cal. venatorio
2014-2015)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 20 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONI: Euro 100,00 e sospensione da un mese a due anni dalla caccia al
cinghiale
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
29. Mancata comunicazione mediante sistema
di tele prenotazione delle uscite di caccia e dei
capi abbattuti nelle zone NON vocate.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 4 Delib. n. 24 del 31/8/2012 ATC FI4
SANZIONATO CON: Art. 8 Delib. n. 24 del 31/8/2012 ATC FI4
Art. 20 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONI: Sospensione caccia in zona non vocata fino a 1 anno
COMPETENZE: ATC FI4
30. Portare munizioni spezzate nella caccia al
cinghiale nelle zone NON vocate o cacciare
altre specie oltre la volpe
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 Delib. n. 24 del 31/8/2012 ATC FI4
COMPETENZE: Segnalazione all’ATC FI4
31. Detenzione di cinghiali ad eccezione dei
casi previsti dalla normativa. (nota 6)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 94 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
11. CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
32. Foraggiare i cinghiali in assenza di eventuale autorizzazione provinciale.
Pag. 83
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c.1 lett. nn L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. R L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 666,67
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. Arco con potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice
o multipla non inferiore a 25 millimetri.
Nota 2. Nelle AFV e nelle AAV la caccia al cinghiale può essere esercitata sia in forma singola che in battuta prescindendo dai requisiti di cui all’art. 95 c. 1 (Art. 91 c. 6 D.P.G.R. 33R/11).
Nota 3. Abilitati alla gestione del cinghiale: cacciatori abilitati all’esercizio venatorio a seguito di superamento di esame; cacciatori
iscritti alla data del 31/12/95, nei registri provinciali relativi alle squadre di cacci al cinghiale in battuta, cacciatori in possesso di
attestato di frequenza, rilasciato dalle associazioni venatorie, per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi
alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in battuta; conduttori di cani da traccia e/o da limiere abilitati
dalla Provincia, persone in possesso di abilitazione rilasciata da altre Regioni riconosciute dalla Regione Toscana. Possono partecipare in qualità di ospiti cacciatori non in possesso dei requisiti sopra indicati.
Nota 4. E' necessario apporre cartelli con la scritta “Attenzione battuta di caccia al cinghiale” nei punti delle principali vie di accesso
all'area di intervento, con divieto di affissione con chiodi sugli alberi e con l'obbligo di rimozione dei cartelli al termine della battuta.
Nota 5: Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia vengono recuperati dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di
gestione dell'ATC e la Provincia, organizzano forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei conduttori di cani da traccia e/o da
limiere abilitati dalla Provincia. La Provincia determina le modalità da osservare in fase di di recupero dei capi feriti anche in periodi
di divieto di caccia. Durante le operazioni di recupero, i conduttori possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento. Il conduttore, in presenza di personale di vigilanza dell'istituto o con il consenso, può effettuare il recupero anche all'interno di aree a
gestione privata o poste in zone di divieto.
Nota 6. La detenzione di ungulati è consentita, nell’ambito di strutture recintate, nei seguenti luoghi: allevamenti di fauna selvatica
a fini di ripopolamento e a fini alimentari; aree addestramento cani; AFV e AAV, centri di recupero di fauna selvatica
12. CACCIA DI SELEZIONE: DISPOSIZIONI GENERALI *
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 84
1. Esercitare la caccia alle specie capriolo, daino
e cervo antecedentemente alla terza domenica di settembre e successivamente al 31
gennaio da parte di cacciatori di selezione assegnatari di capi, e al di fuori dei periodi individuati dai piani di abbattimento provinciali
(periodi selettivi per sesso e classi di età).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 e 2 L. 157/92
Art. 7 c. 6 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. A L. 157/92
SANZIONI: Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da Euro 929 a Euro 2582
sosp. licenza da 1 a 3 anni
recidiva esclusione definitiva
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
probatorio con richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
2. Esercitare la caccia alle specie capriolo, daino
e cervo antecedentemente alla terza domenica di settembre e successivamente al 31
gennaio da parte di soggetti diversi da cacciatori di selezione assegnatari di capi.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 e 2 L. 157/92
Art. 7 c. 6 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. A L. 157/92
SANZIONI: Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da Euro 929 a Euro 2582
sosp. licenza da 1 a 3 anni
recidiva esclusione definitiva
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
probatorio con richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
3. Esercitare la caccia alle specie capriolo, daino
e cervo tra la terza domenica di settembre e il
31 gennaio, ma in periodi di chiusura alla
specie in base ai piani di abbattimento della Provincia.
(nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
Art. 11- quaterdecies c. 5 L. 248/05
Art. 7 c. 6 L. 20/02 (integr. Prov).
Prato: Delib. G.P. n. 172 del 22/7/2014
Firenze: Delib. Sindaco Metropolitano di Firenze n. 41 del 17/6/2015
SANZIONATO CON: art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
12. CACCIA DI SELEZIONE: DISPOSIZIONI GENERALI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 85
4. Esercitare la caccia di selezione con fucile
semiautomatico a canna rigata con serbatoio
che può contenere più di due colpi.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: Ammenda fino a euro 1.549,00
Recidiva: sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Procura della Repubblica
5. Esercizio di caccia, abbattendo specie capriolo, daino e cervo tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, da parte di soggetti
diversi da cacciatori di selezione assegnatari di capi, nel periodo compreso dai piani di
abbattimento.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 100 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. O L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 2.060,00 per capo
recidiva Euro 4.120,00 per capo
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Esercitare la caccia di selezione per più di
tre giorni alla settimana nel periodo compresa tra la terza domenica di settembre e il 31
gennaio da parte di cacciatori di selezioni non
opzionisti D.
(nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 7 c. 6 bis L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Esercizio di caccia in violazione agli orari
consentiti dal calendario venatorio regionale per
la caccia di selezione degli ungulati
(nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 2 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna (se abbattuta fuori orario)
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Mancata effettuazione delle prescritte annotazioni sul Tesserino Regionale dalla terza
domenica di settembre al 31 gennaio (compresi
gli opzionisti D).
(nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 bis L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 160,00
COMPETENZE: Regione Toscana
12. CACCIA DI SELEZIONE: DISPOSIZIONI GENERALI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 86
9. Mancata effettuazione delle prescritte annotazioni sul Tesserino Provinciale.
(nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6bis L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Effettuare il recupero di capi feriti
all’interno di aree a gestione privata, in
assenza del personale di vigilanza dell’istituto o
di suo assenso.
(nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 96 c. 4 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94 (salvo più grave violazione)
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Effettuare il recupero di capi feriti
all’interno di aree in divieto di caccia, in
assenza del personale di vigilanza dell’istituto.
(nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 96 c. 4 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94 (salvo più grave violazione)
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Esercitare la caccia di selezione in modalità LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28bis c. 9 L.R.T. 3/94
diversa dalla forma individuale. (senza abArt. 100 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
battimento di capo).
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1anno
COMPETENZE: Regione Toscana
13. Esercitare la caccia di selezione con
l’ausilio del cane. (senza abbattimento di capo)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 100 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1anno
COMPETENZE: Regione Toscana
12. CACCIA DI SELEZIONE: DISPOSIZIONI GENERALI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 87
14. Esercitare la caccia di selezione nella forma
della battuta di qualsiasi tipo (senza abbattimento di capo)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 100 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420 e sosp. lic. 1anno
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Esercitare la caccia di selezione con mezzi
diversi da quelli consentiti dal regolamento.
(nota 6)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 100 c. 5 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
16. Abbattere esemplari di cervo, capriolo e
daino in difformità dei modi previsto dal regolamento regionale (modalità diversa dalla forma
singola, qualsiasi forma di battuta, ausilio del
cane).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 100 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. O L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 2.060,00 per capo
recidiva Euro 4.120,00 per capo
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
17. Esercitare la caccia di selezione con arma
priva di ottica o di sistemi di puntamento elettronico.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 100 c. 5 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
18. Detenzione di ungulati ad eccezione dei
casi previsti dalla normativa. (nota 7)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 94 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
12. CACCIA DI SELEZIONE: DISPOSIZIONI GENERALI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
19. Detenzione di preparazione in osso di trofei di specie abbattute in assenza di autorizzazione rilasciata dalla Provincia o in assenza di
contrassegno da apporre al trofeo.
Pag. 88
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 10 L.R.T. 3/95
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Trofeo
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
* Non è prevista la caccia di selezione al daino nella provincia di Prato nella stagione venatoria 2015/2016
Nota 1: Provincia di Prato: periodo consentito anno 2015/2016: Capriolo: M classi I-II-III: 1/6-15/7, 15/8/-30/9; F classi I-II:
2/1-14/3; M e F classe 0: 1/1-15/3. Cervo: M classe I: 2/8-15/9, 1/10-15/3; M classe II: 1/10-15/3; M classe III, IV: 1/10-15/2; M
classe 0 e F classe 0, I, II: 1/1-15/3.
Provincia di Firenze: periodo consentito anno 2015/2016: Capriolo: M classe I e II 121/6-15/7 e 15/8-30/9; F classe I e II 2/114/3; M e F classe 0 2/1-14/3. Daino: Maschi classe I 2/9-30/9 e 1/11-14/3; Maschi classe II e succ. 1/11-14/3; F classe I e II 2/114/3; M e F classe 0 (piccoli) 2/1-14/3. Cervo (non ACATER): M classe I 1/8-14/9 e 1/10- 14/3; M classe II 1/10-14/3; M classe III
e IV 1/10-15/2; F classe I e II 2/1-14/3; M e F classe 0 (piccoli) 2/1-14/3. Muflone: M classi I e succ. 1/8-30/9 e 1/11-31/1 F classi
I e II 1/11-31/1; M e F classe 0 (piccoli) 1/11-31/1.
Nota 2. La caccia di selezione agli ungulati, indipendentemente dall’opzione di caccia, può essere esercitata per cinque giorni la
settimana nei periodi diversi dalla terza domenica di Settembre al 31 Gennaio (Del. GR.T. N° 481 del 9/6/2014), mentre gli opzionisti D possono cacciare per 5 giorni la settimana per tutto il periodo del prelievo selettivo. (Delib. G.P. 716 del 25/8/2013), sempre
che siano cacciatori Toscani.
Nota 3. Orari indicativi per la caccia di selezione: 1/8: 5.04 – 21.39; 10/8: 5.14 – 21.27; 20/8: 5.25 – 21.12; 30/8: 5.37 – 20.55;
10/9: 5.49 – 20.35; 10/2: 6.22 – 18.39; 20/2: 6.07 – 18.52; 1/3: 5.52 – 19.04; 10/3: 5.37 – 19.16.
Nota 4. Nel periodo antecedente la terza domenica di settembre e successivo al 31 gennaio, nella caccia di selezione deve essere
annotata la giornata e i capi abbattuti solo su apposito tesserino rilasciato dalla Provincia (anche per chi non ha l’opzione D).
Nota 5. Se la persona è colta in attività di caccia contestare la relativa sanzione per caccia in zona vietata o non autorizzata.
Nota 6. Possono essere utilizzati esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica,
di calibro non inferiore a 5,6 mm., con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm. E’ altresì ammesso l’uso del fucile a due o
tre canne con l’obbligo dell’uso esclusivo della canna rigata. Per la caccia al cervo vedere disposizioni più restrittive. Per la caccia al
capriolo è ammesso l'uso dell'arco con potenza non inferiore a 50 libbre (art. 4 Delib. C.P. 39/12).
Nota 7. La detenzione di ungulati è consentita, nell’ambito di strutture recintate, nei seguenti luoghi: allevamenti di fauna selvatica
a fini di ripopolamento e a fini alimentari; aree addestramento cani; AFV e AAV, centri di recupero di fauna selvatica.
13. CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 89
1. Esercitare la caccia al capriolo con l'arco
senza aver presentato preventivamente in Provincia idonea documentazione.
(Nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Detenere contemporaneamente, durante
l'attività di caccia, l'arma da fuoco e l'arco.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 2 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Esercitare la caccia alla cerca da parte di
cacciatori che non abbiano effettuato negli ultimi due anni la caccia di selezione nel medesimo
distretto.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 4 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Iscrizione a più distretti per la caccia di
selezione al capriolo (anche opzionisti D).
(nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 7 c. 3 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Esercitare la caccia in un’area di pertinenza, o distretto diversi da quelli assegnati.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 9 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Mancate annotazioni sul tesserino provinciale: giornata di caccia; capi abbattuti; n.
contrassegno al capo prelevato; n. prenotazione
telefonica.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
13. CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 90
7. Errore di sesso o classe di età nell'abbattimento .
(nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 11 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Segnalazione Provincia per sospensione
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Mancato o erroneo utilizzo dei sistemi di
prenotazione informatici o telefonici per comunicare le uscite di caccia secondo modalità e
obblighi stabiliti dall'ATC.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Mancata apposizione del contrassegno
numerato fornito all’ATC al capo abbattuto prima di rimuovere l'animale dal luogo dell'abbattimento.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 2 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Mancata attivazione delle corrette procedure di recupero in caso di supposto ferimento.
(nota 4).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 c. 2 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
13. CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Pag. 91
NOTE
Nota 1. il cacciatore deve presentare alla Regione Toscana, ed in copia all'ATC, una certificazione sottoscritta da un istruttore della
Federazione Italiana Arcieri di tiro in Campagna (FIARC), attestante una prova di tiro su campo autorizzato da una distanza non
inferiore a 30 metri per il “Compuond” e 20 metri per l'arco tradizionale. La prova sarà ritenuta valida con un risultato di 4 centri su
5 nell'area vitale della specie oggetto di bersaglio. Per area vitale si intende un bersaglio di diametro non superiore a 20 centimetri.
Nota 2. Gli opzionisti C (art. 28 L.R. 3/94), possono iscriversi ad un solo distretto ed effettuare la caccia di selezione alle sole specie
in esso gestite, salvo quanto previsto per la caccia al cervo appenninico.
Gli opzionisti D (art. 28 L.R. 3/94), possono iscriversi a quattro distretti, tra i quali solo due per il capriolo distribuiti uno per ciascun
ATC fiorentino.
Nota 3. Maschio adulto: + di 2 anni di età dalla dentatura o maschio con trofeo di altezza maggiore una volta e mezzo la lunghezza
delle orecchie (18 cm); maschio sub-adulto: maschio da 1 a 2 anni dalla dentatura o comunque forcuto o puntuto con altezza del
trofeo inferiore od uguale ad una volta e mezzo l'altezza delle orecchie (18 cm); femmina adulta: qualunque femmina superiore ad
un anno; piccoli: capi aventi meno di un anno di età.
Nota 4: Il recupero dei capi feriti può essere effettuato da conduttori da cane da traccia abilitati dalla Provincia. Il conduttore di
cane da traccia abilitato può utilizzare, durante il recupero, armi con o senza l’ottica di puntamento. Il cane deve essere qualificato
in prove di lavoro riconosciute dalle associazioni competenti.
14. CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO NELLA PROVINCIA DI PRATO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 92
1. Esercitare la caccia al capriolo con l'arco
senza aver presentato preventivamente in Provincia idonea documentazione.
(Nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 4 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Detenere contemporaneamente, durante
l'attività di caccia, l'arma da fuoco e l'arco.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 4 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Esercitare la caccia alla cerca da parte di
cacciatori che non abbiano effettuato negli ultimi due anni la caccia di selezione nel medesimo
distretto.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 4 c. 3 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Iscrizione a più distretti per la caccia di
selezione al capriolo (anche opzionisti D).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 5 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Esercitare la caccia in un’area di pertinenza, o distretto diversi da quelli assegnati.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 8 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Mancate annotazioni sul tesserino provinciale: giornata di caccia; capi abbattuti; n.
contrassegno al capo prelevato; n. prenotazione
telefonica.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
14. CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO NELLA PROVINCIA DI PRATO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 93
7. Errore di sesso o classe di età nell'abbattimento . (nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 11 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
Art. 15 Delib. C.P. 39/12
SANZIONI: Segnalazione Provincia per sospensione
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Omettere di far visionare ad una guardia
volontaria il capo abbattuto per motivi sanitari entro 24 ore dall'abbattimento.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Mancata annotazione sul tesserino provinciale del cacciatore, da parte della guardia volontaria, della verificata effettuata sul capo abbattuto per motivi sanitari.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Mancato o erroneo utilizzo dei sistemi di
prenotazione informatici o telefonici per comunicare le uscite di caccia secondo modalità e
obblighi stabiliti dall'ATC.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 4 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Mancata apposizione del contrassegno
numerato fornito all’ATC al capo abbattuto prima di rimuovere l'animale dal luogo dell'abbattimento.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 2 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
14. CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO NELLA PROVINCIA DI PRATO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 94
12. Mancata attivazione delle corrette procedure di recupero in caso di supposto ferimento. (nota 3).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 3 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
13. Mancata compilazione dell’apposito
modulo di rilievo dei dati biometrici e biologici
del capo abbattuto o mancata riconsegna
del modulo all’ATC nel luogo e nella data stabiliti.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 14 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Mancata conservazione dei campioni biologici, delle emimandibole e dei trofei dei maschi o mancata consegna per la visione di tale
materiale scarnificato all’ATC, nel luogo e alla
data stabiliti.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 14 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Mancata presentazione del capo abbattuto
presso un centro di raccolta per lo sventramento e rilievo dei dati biometrici, su disposizione della Provincia o dell'ATC.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 14 c. 2 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
16. Mancata apposizione ai trofei di contras- LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 14 c. 3 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
segno inamovibile fornito dalla Provincia entro SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
sei mesi dall’abbattimento. (nota 4)
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
14. CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO NELLA PROVINCIA DI PRATO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Pag. 95
NOTE
Nota 1. Il cacciatore deve presentare alla Regione Toscana, ed in copia all'ATC, una certificazione sottoscritta da un istruttore della
Federazione Italiana Arceri di tiro in Campagna (FIARC), attestante una prova di tiro su campo autorizzato da una distanza non inferiore a 30 metri per il “Compuond” e 20 metri per l'arco tradizionale. La prova sarà ritenuta valida con un risultato di 4 centri su 5
nell'area vitale della specie oggetto di bersaglio. Per area vitale si intende un bersaglio di diametro non superiore a 20 centimetri.
Nota 2. Maschio adulto: + di 2 anni di età dalla dentatura o maschio con trofeo di altezza maggiore una volta e mezzo la lunghezza
delle orecchie (18 cm); maschio sub-adulto: maschio da 1 a 2 anni dalla dentatura o comunque forcuto o puntuto con altezza del
trofeo inferiore od uguale ad una volta e mezzo l'altezza delle orecchie (18 cm); femmina adulta: qualunque femmina superiore ad
un anno; piccoli: capi aventi meno di un anno di età.
Nota 3: Il recupero dei capi feriti può essere effettuato da conduttori da cane da traccia abilitati dalla Provincia. Il conduttore di
cane da traccia abilitato può utilizzare, durante il recupero, armi con o senza l’ottica di puntamento. Il cane deve essere qualificato
in prove di lavoro riconosciute dalle associazioni competenti.
Nota 4. Su richiesta dell’ATC, i trofei dovranno essere montati su pannello definitivo con allegata le emi-mandibole e targhetta,
recante almeno l’età del capo abbattuto, il luogo e la data di abbattimento.
15. CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 96
1. Esercitare la caccia di selezione al cervo con
mezzi diversi da quelli consentiti dal regolamento regionale.
(nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 110 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Iscrizione a più di un distretto per la caccia di selezione al cervo (anche per gli opzionisti
D).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 108 c. 6 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Mancate annotazioni sul tesserino provinciale: giornata di caccia; capi abbattuti; n.
contrassegno al capo prelevato; n. prenotazione
telefonica.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 30 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Mancato o erroneo utilizzo del sistema di
prenotazione informatico o telefonico, sulla
base delle disposizioni dell'ATC.
(nota 2).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Esercizio di caccia in una zona di gestione
diversa da quella indicata nella prenotazione
telefonica.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Mancata apposizione delle fascette
all’animale abbattuto al tendine di Achille e alla
mandibola prima della rimozione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 2 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
15. CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 97
7. Scuoiare o smembrare la carcassa del
capo abbattuto prima della verifica al punto di
controllo (è consentita l’eviscerazione).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 9 c. 4 R.R.T. 65/08 (Regol. Reg. Cervo)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Mancata consegna del capo abbattuto ad
un centro di controllo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 9 c. 4 R.R.T. 65/08 (Regol. Reg. Cervo)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Mancata o incompleta compilazione della
scheda di abbattimento da parte del rilevatore biometrico (la scheda deve essere controfirmata anche dal cacciatore che ne riceve
l’originale).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 9 c. 4 R.R.T. 65/08 (Regol. Reg. Cervo)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Effettuare il recupero di capi feriti in difformità dalle disposizioni del regolamento
provinciale.
(nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 c. 2 Delib. G.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Esercizio di caccia al cervo in assenza di
accompagnatore qualificato, nei primi tre
anni di iscrizione al distretto.
(nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 8 c. 4 Regol. cervo ATC FI4
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Esercizio di caccia al cervo in assenza di
accompagnatore qualificato, da parte di cacciatore assegnatario di capo, non iscritto all’ATC
o non abilitato.
(nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 8 Regol. cervo ATC FI4
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
15. CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 98
13. Esercitare la caccia al cervo senza aver
conseguito la relativa abilitazione presso la
Provincia di Firenze o altra provincia della Toscana. (con abbattimento)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 15 Delib. G.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. O L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 2.060,00 - recidiva euro 4.120,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Esercitare la caccia al cervo senza essere
iscritti al registro per la caccia di selezione.
(con abbattimento)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 15 Delib. G.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. O L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 2.060,00 - recidiva euro 4.120,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Esercitare la caccia al cervo in violazione
alle norme previste dal regolamento. (senza
abbattimento)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 9 c. 4 R.R.T. 65/08 (Regol. Reg. Cervo)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
16. Esercitare la caccia al cervo con l’ausilio
dei segugi.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 c. 2 Delib. G.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. Nella caccia di selezione al cervo possono essere utilizzati unicamente fucili a colpo singolo o a ripetizione manuale con una
o più canne rigate aventi calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice dotati di ottica di puntamento.
Nota 2: il cacciatore deve dichiarare: uscita; zona di gestione; generalità dell'accompagnatore, quando previsto.
Nota 3. Il recupero dei capi feriti può essere effettuato da conduttori da cane da traccia abilitati dalla Provincia. Il conduttore di
cane da traccia abilitato può utilizzare, durante il recupero, armi con o senza l’ottica di puntamento, il cane deve essere qualificato
in prove di lavoro riconosciute dalle associazioni competenti.
Nota 4. L’accompagnamento può essere effettuato dai membri della Commissione Tecnica o da soggetti abilitati alla gestione del
cervo indicati dalla Commissione Tecnica, con almeno tre anni di esperienza di caccia al cervo. L’accompagnatore se assegnatario di
capo, può effettuare il prelievo durante l’accompagnamento.
16. CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO NELLA PROVINCIA DI PRATO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 99
1. Esercitare la caccia di selezione al cervo con
mezzi diversi da quelli consentiti dal regolamento regionale. (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 110 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Portare durante la caccia di selezione più di
un’arma da fuoco.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 25 c. 4 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Iscrizione a più di un distretto per la caccia di selezione al cervo (anche per gli opzionisti
D).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 108 c. 6 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Mancate annotazioni sul tesserino provinciale: giornata di caccia; capi abbattuti; n.
contrassegno al capo prelevato; n. prenotazione
telefonica.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 30 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Mancato o erroneo utilizzo del sistema di
prenotazione informatico o telefonico, sulla
base delle disposizioni dell'ATC. (nota 2).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 30 c. 4 e 5 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Parcheggio dell’autoveicolo in luoghi diLEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 30 c. 4 e 5 Delib. C.P. 39/12(Regol. ungulati)
versi da quelli indicati nella prenotazione telefo- SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
nica.
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
16. CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO NELLA PROVINCIA DI PRATO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 100
7. Esercizio di caccia in una zona di gestione
diversa da quella indicata nella prenotazione
telefonica.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 30 c. 4 e 5 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Cessione ad altri cacciatori dell'autorizzazione o delle fascette inamovibili o mancata denuncia alle Autorità competenti del loro smarrimento.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 4 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Omessa riconsegna entro 30 giorni dal
termine della stagione venatoria, delle fascette
e delle autorizzazioni non utilizzate nonché il
materiale biologico al tecnico incaricato della
Commissione tecnica.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 5 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Mancata apposizione delle fascette
all’animale abbattuto al tendine di Achille e alla
mandibola prima della rimozione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 30 c. 2 e 33 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol.
ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Mancata comunicazione
dell’abbattimento al responsabile o ai vice
responsabili del distretto e ai rilevatori biometrici disponibili, prima del trasporto dell’animale
presso il punto di controllo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 33 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Scuoiare o smembrare la carcassa del
capo abbattuto prima della verifica al punto di
controllo (è consentita l’eviscerazione).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 33 c. 2 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
16. CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO NELLA PROVINCIA DI PRATO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 101
13. Mancata consegna del capo abbattuto ad
un centro di controllo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 33 c. 3 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Mancata o incompleta compilazione
della scheda di abbattimento da parte del
rilevatore biometrico (la scheda deve essere
controfirmata anche dal cacciatore che ne riceve
l’originale).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 33 c. 5 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Mancata trasmissione delle schede di
abbattimento alla Commissione Tecnica da
parte dei responsabili del centro di controllo a
conclusione della stagione venatoria.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 33 c. 7 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
16. Mancata attesa di almeno 15 minuti e
mancato controllo sul terreno dei segni di
caccia dopo il tiro.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 30 c. 3 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
17. Effettuare il recupero di capi feriti in difformità dalle disposizioni del regolamento provinciale. (nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 30 c. 3 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
18. Esercizio di caccia al cervo in assenza di
accompagnatore qualificato, nei primi tre
anni di iscrizione al distretto. (nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 35 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
16. CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO NELLA PROVINCIA DI PRATO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
19. Esercizio di caccia al cervo in assenza di
accompagnatore qualificato, da parte di cacciatore assegnatario di capo, non iscritto all’ATC
o non abilitato. (nota 4)
Pag. 102
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 27 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
20. Allontanamento tra cacciatore e accompa- LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 35 c. 5 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
gnatore.
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. Nella caccia di selezione al cervo possono essere utilizzati unicamente fucili a colpo singolo o a ripetizione manuale con una
o più canne rigate aventi calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice dotati di ottica di puntamento.
Nota 2. Il cacciatore deve dichiarare: uscita; zona di gestione; i punti parcheggio auto (fino a 3); generalità dell'accompagnatore,
quando previsto.
Nota 3. Il recupero dei capi feriti può essere effettuato dai cacciatori stessi con propri mezzi (non per la selezione al cervo nella
Provincia di Prato – art. 30 c. 3 Delib. C.P. 39/12)) o da conduttori da cane da traccia abilitati dalla Provincia. Il conduttore di cane
da traccia abilitato può utilizzare, durante il recupero, armi con o senza l’ottica di puntamento, il cane deve essere qualificato in prove di lavoro riconosciute dalle associazioni competenti.
Nota 4. L’accompagnamento può essere effettuato dai membri della Commissione Tecnica o da soggetti abilitati alla gestione del
cervo indicati dalla Commissione Tecnica, con almeno tre anni di esperienza di caccia al cervo. L’accompagnatore se assegnatario di
capo, può effettuare il prelievo durante l’accompagnamento.
17. CACCIA DI SELEZIONE AL DAINO IN PROVINCIA DI FIRENZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 103
1. Esercitare la caccia di selezione al daino da
parte di cacciatori non iscritti al registro dei
cacciatori di selezione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 5 c. 3 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Esercitare la caccia di selezione al daino senza utilizzare armi a canna rigata non munite di
ottica di puntamento.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Accedere all'area di pertinenza o apposta- LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
mento per la caccia di selezione al daino con
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
fucile non racchiuso in apposito involucro.
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Rientrare all'area di pertinenza o appostamento per la caccia di selezione al daino con
fucile non racchiuso in apposito involucro.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 1 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Esercitare la caccia al daino in luoghi diversi a quelli in cui il cacciatore è autorizzato.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 3 Delib. C.P. 42/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON:
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Esercitare la caccia al daino con mezzi diLEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 1-2 Delib. C.P. 44/12 (Regol. ungulati)
versi da quelli consentiti per la specie principale SANZIONATO CON:
per cui è stata effettuata l'uscita di caccia.
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
17. CACCIA DI SELEZIONE AL DAINO IN PROVINCIA DI FIRENZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 104
7. Esercitare la caccia al daino con modalità
diverse da quelle consentite per la specie principale per cui è stata effettuata l'uscita di caccia, senza abbattimento.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 Delib. C.P. 44/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Esercitare la caccia al daino con modalità
diverse da quelle consentite per la specie principale per cui è stata effettuata l'uscita di caccia, con abbattimento.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 Delib. C.P. 44/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. O L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 2.060,00 per capo
Recidiva: euro 4.120,00 per capo
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Mancata apposizione al tendine di Achille del
contrassegno dell'ATC, prima della rimozione
del capo abbattuto.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 2 Delib. C.P. 44/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Provincia
10. Mancata o errato utilizzo dei sistemi di
comunicazione delle uscite e dei rientri mediante il sistema di prenotazione informatico o
telefonico, secondo le modalità e gli obblighi
stabiliti dall'ATC
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 3 Delib. C.P. 44/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Mancato rispetto delle prescrizioni indicate
nel caso di supposto ferimento del capo.
(nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 c. 2 Delib. C.P. 44/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Continuare l’esercizio di caccia alla specie daino quando il cacciatore ha completato il
prelievo dei capi a lui assegnati.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 10 c. 2 Delib. C.P. 44/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
17. CACCIA DI SELEZIONE AL DAINO IN PROVINCIA DI FIRENZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
13. Mancata conservazione dei campioni biologici, delle emimandibole e dei trofei dei maschi o mancata consegna per la visione di tale
materiale scarnificato all’ATC, nel luogo e alla
data stabiliti.
(nota 2)
Pag. 105
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 4 Delib. C.P.44/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100
SEQUESTRO:
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. Il recupero dei capi feriti può essere effettuato da conduttori da cane da traccia abilitati, prima dalla Provincia e ora dalla
Regione Toscana . Il conduttore di cane da traccia abilitato può utilizzare, durante il recupero, armi con o senza l’ottica di puntamento. Il cane deve essere qualificato in prove di lavoro riconosciute dalle associazioni competenti.
Nota 2. Su richiesta dell’ATC, i trofei dovranno essere montati su pannello definitivo con allegata le emi-mandibole e targhetta,
recante almeno l’età del capo abbattuto, il luogo e la data di abbattimento.
18. CACCIA DI SELEZIONE AL DAINO IN PRINCIA DI PRATO *
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 106
1. Esercitare la caccia al daino non in abbina- LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 44 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
mento alla caccia di selezione al capriolo o al SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
cervo nel comprensorio Nord.
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Abbattere un numero di capi superiore a
quello consentito (1 opzionista C; 2 opzionista
D).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 43 c. 2 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna in eccesso
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Esercitare la caccia al daino in luoghi diversi a quelli in cui il cacciatore è autorizzato a
esercitare la caccia di selezione al capriolo a al
cervo (capriolo: area di pertinenza; cervo: sub
unità programmata).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 44 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Esercitare la caccia al daino con mezzi diversi da quelli consentiti per la specie principale
per cui è stata effettuata l'uscita di caccia (cervo
o capriolo).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 44 c. 2 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Esercitare la caccia al daino con modalità
diverse da quelle consentite per la specie principale per cui è stata effettuata l'uscita di caccia.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 44 c. 2 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Esercitare la caccia al daino con modalità
diverse da quelle consentite per la specie principale per cui è stata effettuata l'uscita di caccia
(cervo o capriolo), con abbattimento.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 44 c. 2 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. O L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 2.060,00 per capo
Recidiva: euro 4.120,00 per capo
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
18. CACCIA DI SELEZIONE AL DAINO IN PRINCIA DI PRATO *
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 107
7. Mancata apposizione al tendine di Achille del
contrassegno dell'ATC, prima della rimozione
del capo abbattuto.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 44 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Mancata o errato utilizzo dei sistemi di
comunicazione delle uscite e dei rientri mediante il sistema di prenotazione
informatico o telefonico, secondo le modalità e
gli obblighi stabiliti dall'ATC
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 44 c. 5 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Mancato rispetto delle prescrizioni indicate
nel caso di supposto ferimento del capo.
(nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 44 c. 3 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Continuare l’esercizio di caccia alla specie daino quando il cacciatore ha completato il
prelievo dei capi di capriolo o cervo a lui assegnati.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 44 c. 4 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Mancata apposizione ai trofei di contrassegno inamovibile fornito dalla Provincia entro
sei mesi dall’abbattimento.
(nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 45 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Mancata compilazione dell’apposito
modulo di rilievo dei dati biometrici e biologici
del capo abbattuto o mancata riconsegna
del modulo all’ATC nel luogo e nella data stabiliti.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 45 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
18. CACCIA DI SELEZIONE AL DAINO IN PRINCIA DI PRATO *
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 108
13. Mancata conservazione dei campioni biologici, delle emimandibole e dei trofei dei maschi o mancata consegna per la visione di tale
materiale scarnificato all’ATC, nel luogo e alla
data stabiliti.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 45 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Mancata presentazione del capo abbattuto presso un centro di controllo per lo sventramento e i rilievi biologici, in caso di specifica
richiesta della Provincia o dell'ATC
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 45 c. 1 Delib. C.P. 39/12 (Regol. ungulati)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
* Non è prevista la caccia di selezione al daino nella provincia di Prato nella stagione venatoria 2015/2016
Nota 1. Il recupero dei capi feriti può essere effettuato da conduttori da cane da traccia abilitati, prima dalla Provincia e ora dalla
Regione Toscana. Il conduttore di cane da traccia abilitato può utilizzare, durante il recupero, armi con o senza l’ottica di puntamento. Il cane deve essere qualificato in prove di lavoro riconosciute dalle associazioni competenti.
Nota 2. Su richiesta dell’ATC, i trofei dovranno essere montati su pannello definitivo con allegata le emi-mandibole e targhetta,
recante almeno l’età del capo abbattuto, il luogo e la data di abbattimento.
19. DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA A SCOPO TASSIDERMICO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 109
1. Detenere mammiferi o uccelli particolarmente protetti per attività di imbalsamazione
(senza segnalazione alla Provincia e successiva
autorizzazione) (nota 1).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 2 c. 1 L. 157/92
Art. 5 c. 3 L.R.T. 3/95
SANZIONATO CON: Art. 30 c.1 lett. B L. 157/92
Art.7 c. 1 L.R.T. 3/95
SANZIONI: Arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da Euro 774 a Euro 2065 e interdizione all'attività per 60 gg.
recidiva: chiusura attività
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica e Rapporto Provincia
2. Detenere esemplari di Orso, e Camoscio
d'Abruzzo per attività di tassidermia e imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia e
successiva autorizzazione).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 2 c. 1 L. 157/92
Art. 5 c. 3 L.R.T. 3/95
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. C L. 157/92
Art.7 c. 1 L.R.T. 3/95
SANZIONI: Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da Euro 1032 a Euro 6197 e
interdizione all'attività per 60 gg.
recidiva: chiusura attività
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica e Rapporto Provincia
3. Detenere esemplari di Stambecco e Muflone Sardo per attività di tassidermia e imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia e
successiva autorizzazione).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c.1 L. 157/92
Art. 5 c. 3 L.R.T. 3/95
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. C L. 157/92
Art.7 c. 1 L.R.T. 3/95
SANZIONI: Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da Euro 1032 a Euro 6197 e
interdizione all'attività per 60 gg.
recidiva: chiusura attività
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica e Rapporto Provincia
19. DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA A SCOPO TASSIDERMICO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 110
4. Detenere esemplari appartenenti alla tipica
fauna stanziale alpina, della quale è vietato
l’abbattimento, ad esclusione di quella contemplate nei casi precedenti, per tassidermia ed
imbalsamazione, (senza segnalazione alla Provincia e successiva autorizzazione).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
Art. 5 c. 3 L.R.T. 3/95
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. G L. 157/92
Art.7 c. 1 L.R.T. 3/95
SANZIONI: Ammenda fino a Euro 3098 e interdizione all'attività per 60 gg.
recidiva: chiusura attività
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica e Rapporto Provincia
5. Detenere specie di mammiferi o uccelli nei
cui confronti la caccia non è consentita per
tassidermia e imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia e successiva autorizzazione).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
Art.5 c. 3 L.R.T 3/95
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
Art.7 c. 1 L.R.T. 3/95
SANZIONI: Ammenda fino a Euro 1549 e interdizione all'attività per 60 gg.
recidiva: chiusura attività
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica e Rapporto Provincia
6. Detenzione per attività di tassidermia ed imbalsamazione di esemplari cacciabili al di fuori
dei tempi fissati dal Calendario Venatorio per
l’esercizio di caccia o abbattuta in difformità
della normativa vigente (senza segnalazione
alla Provincia e successiva autorizzazione).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c.1 L. 157/92
Art. 64 L.R.T. 3/94
Art. 5 c. 3 L.R.T. 3/95
SANZIONATO CON: Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 7 c.1 L.R.T. 3/95
SANZIONI: Euro 100 e interdizione all'attività per 60 gg.
Recidiva: chiusura attività
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
19. DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA A SCOPO TASSIDERMICO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 111
7. Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione senza aver conseguito la prescritta
abilitazione e senza aver effettuato la prescritta denuncia di inizio attività alla Provincia.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c.1 L. 157/92
Art. 64 L.R.T. 3/94
Art. 2 c. 2 L.R.T. 3/95
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 7 c. 1 L.R.T. 3/95
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Mancata tenuta dei prescritti registri di
carico e scarico vidimati dalla Provincia per gli
esemplari per i quali è prevista la segnalazione
(specie non cacciabili o cacciabili in periodi di
caccia chiusa alla specie).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c.1 L. 157/92
Art. 64 L.R.T. 3/94
Art. 6 c. 1 L.R.T. 3/95
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 7 c.1 L.R.T. 3/95
SANZIONI: Euro 100,00 e interdizione all'attività per 60 gg.
recidiva: chiusura attività
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Omessa compilazione del registro per gli
esemplari per i quali è prevista la segnalazione
(specie non cacciabili o cacciabili in periodo di
caccia chiusa per la specie):
1. specie
2. generalità di chi richiede il trattamento
3. circostanze in cui ne è venuto in possesso
4. data di invio alla Provincia della richiesta di
autorizzazione al trattamento
5. estremi dell’autorizzazione
6. dati relativi alla riconsegna dell’esemplare
7. generalità del ricevente se diverso dal richiedente
8. data di consegna.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 1 L. 157/92
Art. 64 L.R.T. 3/94
Art. 6 c. 1 L.R.T. 3/95
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 7 c.1 L.R.T. 3/95
SANZIONI: Euro 100,00 e interdizione all'attività per 60 gg.
recidiva: chiusura attività
COMPETENZE: Regione Toscana
19. DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA A SCOPO TASSIDERMICO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
10. Mancata apposizione di contrassegno
inamovibile con indicazione della ditta e del
numero del registro su ognuno degli esemplari
soggetti a segnalazione (specie non cacciabili o
cacciabili in periodo di caccia chiusa per la specie).
Pag. 112
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c.1 L. 157/92
Art. 64 L.R.T. 3/94
Art. 6 c. 1 L.R.T. 3/95
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94
Art. 7 c.1 L.R.T. 3/95
SANZIONI: Euro 100,00 e interdizione all'attività per 60 gg.
recidiva: chiusura attività
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. Mammiferi: lupo, sciacallo dorato, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, tutte le specie di cetacei,
cervo sardo. Uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale e selvatico, volpoca, fischione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni e notturni, pollo sultano, otarda, gallina prataiola, gru, piviere tortolino, avocetta, cavaliere d’Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano
corso, corallino e roseo, sterna zampenere e maggiore, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino.
20. DETENZIONE E ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI AMATORIALI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 113
1. Detenere fauna selvatica autoctona a fini
ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di
tradizioni locali in assenza
dell’autorizzazione provinciale.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 55 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Sanzioni amministrative o penali relative alla detenzione
illegittima della specie
SEQUESTRO: Fauna
2. Istituzione di allevamento di fauna selvatica
autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il
mantenimento delle tradizioni locali in assenza
di autorizzazione della Provincia. (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Istituzione di allevamento di fauna selvatica
autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il
mantenimento delle tradizioni locali in assenza
di comunicazione alla Provincia nel caso di
titolare di impresa agricola.
(nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 17 c. 3 L. 157/92
Art. 64 c. 1 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Mancata iscrizione da parte di allevatore di
uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone, ad una associazione ornitologica nazionale o
comunitaria legalmente costituita o mancata
comunicazione alla Provincia della perdita di tale
requisito o iscrizione ad altra associazione ornitologica.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 55 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Mancata indicazione nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione delle informazioni richieste da regolamento.
(nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 53 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
20. DETENZIONE E ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI AMATORIALI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 114
6. Mancata identificazione dei pullus con anello
inamovibile e numerato entri 10 giorni dalal
nascita (entro 60 giorni per gli anatidi)
(nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 55 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Detenere negli allevamenti a fini amatoriali
più di dieci riproduttori per ogni specie allevata. (solo se specie cacciabili)
(nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 55 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Allevare specie ungulate negli allevamenti a LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
fini amatoriali.
Art. 55 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Mancata tenuta di apposito registro, vidimato dalla Provincia a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 53 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Mancata indicazione in apposito registro,
vidimato dalla Provincia, delle informazioni
richieste dal regolamento. (nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 53 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
20. DETENZIONE E ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI AMATORIALI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 115
11. Mancanza di ricevuta-certificato di provenienza in caso di vendita di soggetti allevati o
mancanza in tali ricevute delle informazioni e
delle caratteristiche richieste.
(nota 6)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 53 c. 5 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Mancanza di strutture idonee ad impedire
la fuoriuscita degli animali.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 53 c. 6 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
13. Fuga di animali allevati dovuta a incuria
o inadeguatezza delle strutture utilizzate.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
SANZIONI: Art. 53 c. 6 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Riferimento al sanzionatorio relativo ad immissione di fauna
non autorizzata
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Utilizzo dei soggetti di allevamento a fini
amatoriali per il ripopolamento in assenza di
autorizzazione dell’ATC e della Provincia.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 55 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Utilizzo dei soggetti di allevamento a fini
amatoriali per il ripopolamento in assenza di
idonea certificazione sanitaria (modello 4 del
D.P.R. 320/54).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 55 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
Comunicazione Azienda Usl competente
COMPETENZE: Regione Toscana
20. DETENZIONE E ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI AMATORIALI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
16. Esposizione di uccelli appartenenti a specie selvatiche in fiere o manifestazioni canore
non identificati mediante anello inamovibile
numerato.
Pag. 116
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 55 c. 4 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. Per contestare la costituzione di un allevamento bisogna individuare elementi che attestino l’effettiva volontà del detentore
di fare riprodurre gli animali. Si contesta eventualmente anche la mancata autorizzazione alla detenzione e il mancato rispetto di
tutte le prescrizioni previste per quel tipo di allevamento (ex. registri, contrassegni, eccetera).
Nota 2. Tipologia di allevamento prescelto; localizzazione dell'allevamento; elenco delle specie che si intende allevare; le tecniche di
allevamento che si intendono adottare; le strutture in dotazione all'allevamento.
Nota 3. Gli anelli utilizzabili sono forniti all’allevatore dall’associazione ornitologica di appartenenza. Ogni anello deve indicare la
sigla dell’associazione, il numero di matricola dell’allevatore, la lettera di indicazione del diametro dell’anello, il numero progressivo
e l’anno di nascita del soggetto.
Nota 4. La detenzione di riproduttori di specie cacciabili in numero superiore a dieci, deve espressamente autorizzata dalla Provincia per specifiche e documentate finalità di selezione delle specie ai fini espositivi.
Nota 5. Nel registro sono indicati: numero di riproduttori e loro origine; natalità; mortalità; le cessioni, con l'indicazione del nome
dell'acquirente; i controlli sanitari e amministrativi eseguiti (per le lepri in recinti non sono necessarie le informazioni sulla natalità e
mortalità).
Nota 6. La ricevuta-certificato di provenienza deve essere rilasciata su modulo numerato. Deve essere compilato in duplice copia:
una per l’allevatore e una per l’acquirente. Deve riportare la specie, il numero di capi venduti, il nominativo dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamento. Nel caso di cessione di uccelli utilizzabili come richiami vivi deve essere riportato anche il
numero di anello identificativo.
21. DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 117
1. Detenere mammiferi o uccelli particolarmente protetti
(nota 1).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 2 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. B L. 157/92
SANZIONI: Arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da Euro 774,00 a Euro 2.065,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
2. Detenere esemplari di Orso, e Camoscio
d'Abruzzo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 2 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. C L. 157/92
SANZIONI: Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da Euro 1.032,00 a Euro
6.197,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
3. Detenere esemplari di Stambecco e Muflo- LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
ne Sardo.
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. C L. 157/92
SANZIONI: Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da Euro 1.032,00 a Euro
6.197,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
4. Detenere esemplari appartenenti alla tipica
fauna stanziale alpina, della quale è vietato
l’abbattimento, ad esclusione dei casi contemplati precedentemente.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. G L. 157/92
SANZIONI: Ammenda fino a Euro 3.098,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
5. Detenere specie di mammiferi o uccelli nei
cui confronti la caccia non è consentita.
(compresi fringillidi di qualsiasi quantità)
(nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: Ammenda fino a Euro 1.549,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
21. DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 118
6. Detenere fauna autoctona viva appartenente LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. EE L.R.T 3/94
alle specie cacciabili al di fuori dei casi autoSANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
rizzati dalla legge.
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Omessa comunicazione entro le 24 ore alla LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 38 c. 1 L.R.T. 3/94
Provincia o al Comune competente del rinveniSANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
mento di fauna selvatica in difficoltà.
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Omessa comunicazione entro le 24 ore alla
Provincia o al Comune competente del rinvenimento di uova, covate e piccoli nati quando si
agisce per sottrarli da sicura morte o distruzione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 38 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Mancata segnalazione e trasmissione del
contrassegno nel caso di rinvenimento di fauna
selvatica contrassegnata, all’ISPRA o all’Ufficio
Caccia della Provincia di residenza con indicazione di luogo e ora del rinvenimento.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 36 c. 4 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
21. DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 119
10. Commercio o detenzione a tal fine di fauna
selvatica appartenente alle specie particolarmente protette (o stambecco e muflone
sardo) in violazione della legge. (contestare
anche gli illeciti per la detenzione). (nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c.1 lett. EE L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. L L. 157/92
SANZIONI: Arresto da 4 a 12 mesi o ammenda da Euro 1.032,00 a Euro
4.130,00 e sospensione autorizzazione per 1 mese
recidiva sospensione da 2 a 4 mesi
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
11. Commercio e detenzione a tal fine di tipica
fauna ALPINA della quale è vietato
l’abbattimento, non contemplata nel caso precedente, in violazione della legge. (contestare
anche gli illeciti per la detenzione).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c.1 lett. EE L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. L L. 157/92
SANZIONI: Arresto da 4 a 12 mesi o ammenda da Euro 1.032,00 a Euro
4.130,00 e sospensione autorizzazione per 1 mese
recidiva sospensione da 2 a 4 mesi
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
12. Commercio e detenzione a tal fine di fauna
selvatica, non contemplata nei casi precedenti,
in violazione della legge. (contestare anche gli
illeciti per la detenzione) (N.B. in combinato con
le disposizioni seguenti). (nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. EE L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. L L. 157/92
SANZIONI: Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da Euro 516,00 a Euro 2.065,00 e
sospensione autorizzazione per 1 mese
recidiva sospensione da 2 a 4 mesi
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
13. Vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o
prodotti derivati facilmente riconoscibili che non
appartengano alle seguenti specie:
Germano Reale, Pernice Rossa, Pernice di Sardegna, Starna, Fagiano e Colombaccio.
(N.B non proveniente da allevamento o da centri pubblici o privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. BB L. 157/92
SANZIONI: Art. 30 c. 1 lett. L L. 157/92
Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da Euro 516,00 a Euro 2.065,00 e sospensione
autorizzazione per 1 mese
recidiva sospensione da 2 a 4 mesi
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
21. DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 120
14. Commercio di fauna selvatica morta non
soggetta a processi di conservazione (e non
proveniente da allevamenti a fini alimentari o
dall’estero), utilizzata per fini alimentari
appartenente alle seguenti specie: Germano
Reale, Pernice Rossa,Starna,Fagiano, Colombaccio, Lepre, Coniglio Selvatico, Cervo, Daino,
Capriolo e Cinghiale dopo il 5° giorno di chiusura della caccia a ciascuna specie (salvo proroga
del Comune di ulteriori 5 giorni).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 43 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Commercio di esemplari vivi di avifauna
selvatica nazionale non proveniente da allevamenti.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. CC L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 ett. L L. 157/92
SANZIONI: Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da Euro 516,00 a Euro 2.065,00 e
sospensione autorizzazione per 1 mese
recidiva sospensione da 2 a 4 mesi
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
16. Commercio di fauna selvatica morta non
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. T L. 157/92
proveniente da allevamenti per sagre e manife- SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. L L. 157/92
stazioni a carattere gastronomico.
SANZIONI: Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da Euro 516,00 a Euro 2.065,00 e
sospensione autorizzazione per 1 mese
recidiva sospensione da 2 a 4 mesi
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
21. DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA
Pag. 121
NOTE
Nota 1. Mammiferi: lupo, sciacallo dorato, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, tutte le specie di cetacei,
cervo sardo. Uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale e selvatico, volpoca, fischione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni e notturni, pollo sultano, otarda, gallina prataiola, gru, piviere tortolino, avocetta, cavaliere d’Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano
corso, corallino e roseo, sterna zampenere e maggiore, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino.
Nota 2. Specie cacciabili ai sensi dell’art. 18: quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, pernice sarda, lepre comune,
lepre sarda, coniglio selvatico, minilepre, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano, germano reale, folaga, gallinella d'acqua,
alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino,
combattente, beccaccia, cornacchia nera, pavoncella, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe, pernice bianca, fagiano di monte,
coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, lepre bianca, cinghiale.
Anche la detenzione di un solo fringillide integra il reato di cui all'art. 30 c. 1 lett. H della L. 157/92 in base a specifica direttiva della
Procura della Repubblica di Prato e Firenze.
Nota 3. Mammiferi: lupo, sciacallo dorato, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, tutte le specie di cetacei,
cervo sardo. Uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale e selvatico, volpoca, fischione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni e notturni, pollo sultano, otarda, gallina prataiola, gru, piviere tortolino, avocetta, cavaliere d’Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano
corso, corallino e roseo, sterna zampenere e maggiore, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino.
Nota 4. Può essere commerciata solo fauna selvatica morta lecitamente abbattuta e detenuta appartenente alle specie: germano
reale, pernice rossa, starna, fagiano, colombaccio, lepre, coniglio selvatico, cervo, daino, capriolo, e cinghiale. E' sempre ammesso il
commercio di fauna selvatica proveniente da allevamento e centri pubblici o privati di riproduzione.
Nota 5: anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio
europeo degli Stati membri dell'Unione europea (D.L. 91 del 24/6//2014 conv. L. 116 dell'11/8/2014).
Nota 6: di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea
anche se importati dall'estero.(D.L. 91 del 24/6//2014 conv. L. 116 dell'11/8/2014).
22. DIVIETI DI CACCIA PER LA TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
E ZOOTECNICHE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 122
1. Esercitare la caccia vagante o da appostamento temporaneo su terreni in attualità di
coltivazione debitamente tabellati con indicazione del termine del divieto. (nota 1).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 42 c. 1 L.R.T. 3/94
Del. C.R. 588/94
SANZIONATO CON: Art.58 c.1 lett. F L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Esercitare la caccia in forma vagante o da
appostamento temporaneo nei terreni recintati (anche da fili percorsi da corrente elettrica)
negli stabbi, negli stazzi e in altri recinti destinati a ricovero o somministrazione di alimenti al
bestiame ne l periodo di utilizzazione
(debitamente tabellati con indicazione del termine del divieto).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 42 c. 3 L.R.T. 3/94
Delib. C.R. 588/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Esercitare la caccia in forma vagante o da
appostamento temporaneo in recinti fissi o
mobili, predisposti per la turnazione di pascolo, nel periodo di utilizzazione (debitamente
tabellati con indicazione del termine del divieto).
(nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 42 c. 3 L.R.T. 3/94
Delib. C.R. 588/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Tabellazione abusiva di fondo in attualità di
coltivazione, da parte del proprietario.
(nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 42 c. 4 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 5,00 per tabella abusiva
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione, o la leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26 (nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 42 c. 4 e Art. 26 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
22. DIVIETI DI CACCIA PER LA TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
E ZOOTECNICHE
Pag. 123
NOTE
Nota 1. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti
vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data di raccolto, i terreni coltivati a soia e riso, nonché a mais per la produzione
di seme fino alla data di raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni (Art. 42 c. 2 L.R.T. 3/94). La Del.
C.R. 588/94 aggiunge: appezzamento di terreno dove siano in atto coltivazioni di: mais, sorgo, saggina,
girasole, tabacco, ortive e floricole a pieno campo, prati artificiali irrigui (dalla ripresa della vegetazione al taglio) ovvero altre colture cerealicole, oleaginose e proteoleaginose. Frutteti specializzati, vigneti specializzati (almeno 1.500 piante ad Ha), oliveti specializzati (almeno 200 piante ad Ha). Altre culture danneggiabili i cui divieti sono autorizzati dall’amministrazione comunale.
Tutte fino alla fine del raccolto con data indicata nel cartello.
Nota 2. Il divieto si applica in presenza di quantitativi minimi di animali pari a: bovini e bufalini: n. 10; equini: n. 3; ovini, caprini e
suini: n. 50; e comunque con densità di capi non inferiore a: bovini, bufalini e equini: 1 capo X 2 Ha; ovini, caprini e suini: 1 capo X
0,5 Ha. Le Province possono elevare la densità minima fino a: bovini, bufalini ed equini: 1 capo X 5 Ha; ovini, caprini e suini: 1 capo
X 1 Ha.
Nota 3. Il proprietario o il conduttore del fondo dovrà dare comunicazione dell'apposizione delle tabelle e dei periodi di durata dal
divieto al Comitato di gestione dell'ATC in cui ricade tale fondo prima dell'entrata in vigore del divieto stesso.
Nota 4. dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le
strade che l’attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette
di plastica). Tabelle poste ad altezza tra 2 e 4 metri. Distanziate di 100 metri l’una da l’altra (in ogni caso, ognuna visibile dalla tabella contigua). Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenute in buono stato di conservazione e
leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).
23. AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A.T.C.) E MOBILITA’
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 124
1. Esercizio di caccia in un Subambito-T.C.
senza autorizzazione. (nota 1 e 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 4 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 Lett. D L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva Euro 520,00 e sosp. lic. 1 anno
ulteriore recidiva Euro 730,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Esercizio di caccia in un Subambito-T.C.
senza autorizzazione mediante sconfinamento
da ATC autorizzato. (nota 1 e 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 4 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,67
recidiva Euro 346,67 e sosp. lic. 1 anno
ulteriore recidiva Euro 486,67
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Esercitare la caccia in mobilità, prima del
primo ottobre da parte di cacciatori toscani
(esclusi cacciatori con opzione B negli appostamenti fissi – art. 16 c. 1 D.P.G.R. 33R/11).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 15 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva Euro 520,00 e sosp. lic. 1 anno
ulteriore recidiva Euro 730,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Esercitare la caccia in mobilità, prima del
primo ottobre da parte di cacciatori toscani
con opzione B in appostamento temporaneo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 16 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
(contestare anche caccia fuori opzione).
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva Euro 520,00 e sosp. lic. 1 anno
ulteriore recidiva Euro 730,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
23. AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A.T.C.) E MOBILITA’
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 125
5. Esercitare la caccia in mobilità, senza segnarla sul tesserino venatorio regionale.
(nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 2 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 160,00
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Usufruire di più di 20 giornate di caccia in
mobilità alla selvaggina migratoria da appostamento e al cinghiale in battuta, da parte di cacciatori residenti in Toscana.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 15 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva Euro 520,00 e sosp. lic. 1 anno
ulteriore recidiva Euro 730,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria (senza pagare il pacchetto di 5
giornate presso l’ATC – 26,00 euro), in forma
vagante da parte di cacciatori residenti in Toscana. (verificare autorizzazione alla mobilità)
(nota 4-5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 15 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina stanziale - esclusi gli ungulati - senza
pagare il pacchetto di 5 giornate presso l’ATC
(26,00 euro), da parte di cacciatori residenti in
Toscana.
(verificare autorizzazione alla mobilità)
(nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 15 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
23. AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A.T.C.) E MOBILITA’
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 126
9. Esercitare la caccia in mobilità al cinghiale
in forma diversa dalla battuta da parte di
cacciatori residenti in Toscana.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 15 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Esercitare la caccia in mobilità per più di
cinque giornate quando è richiesto l’acquisto
del pacchetto di cinque giornate da parte di cacciatori residenti in Toscana (nella caccia vagante
alla migratoria e alla stanziale, escluso gli ungulati).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 15 c. 3 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva Euro 520,00 e sosp. lic. 1 anno
ulteriore recidiva Euro 730,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Esercitare la caccia in mobilità usufruendo
del pacchetto di cinque giornate , senza aver
utilizzato il sistema regionale di prenotazione
venatoria, per i cacciatori residenti in Toscana.
(nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 15 c. 4 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva Euro 520,00 e sosp. lic. 1 anno
ulteriore recidiva Euro 730,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Cacciatori provenienti da altre regioni,
iscritti a più di un ATC della Toscana.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 13 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
23. AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A.T.C.) E MOBILITA’
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 127
13. Cacciatori provenienti da altre regioni
iscritti ad un ATC della Toscana come residenza venatoria senza aver rinunciato alla residenza venatoria della propria regione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 13 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Esercitare la caccia in mobilità, prima del
primo ottobre da parte di cacciatori non residenti in Toscana.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 17 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva Euro 520,00 e sosp. lic. 1 anno
ulteriore recidiva Euro 730,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Esercitare la caccia in mobilità da parte di
cacciatori non residenti in Toscana senza
utilizzare il sistema regionale della prenotazione venatoria. (previo pagamento alla Regione
di 35,00 euro).
(nota 6)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 17 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva Euro 520,00 e sosp. lic. 1 anno
ulteriore recidiva Euro 730,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
16. Esercitare la caccia, in ATC Toscano, prima
della IV domenica di settembre, da parte di
cacciatore non residente in Toscana, iscritto
nell'ATC , che ha effettuato l'apertura anticipata
alla stanziale nella regione di provenienza (salvo
accordi di reciprocità tra Regioni).
(nota 7)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 17 c. 4 D.P.G.R. 33R/11
Delib. G.R. 732/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
23. AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A.T.C.) E MOBILITA’
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 128
17. Esercitare l'attività venatoria, nelle prime
due settimane di caccia, in difformità dei giorni e orari fissati dalla Regione di provenienza, da parte di cacciatore non residente in
Toscana iscritti in ATC toscano come ulteriore
ATC (salvo accordi di reciprocità)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 17 c. 4 D.P.G.R. 33R/11
Delib. G.R. 732/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
(sul posto redigere verbale di accertamento ex. Art. 13 L. 689/81).
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
18. Esercitare la caccia in mobilità da parte di
cacciatori non residenti in Toscana alla selvaggina migratoria non da appostamento .
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 17 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
19. Esercitare la caccia in mobilità da parte di
cacciatori non residenti in Toscana alla selvaggina stanziale (esclusi gli ungulati).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 17 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
20. Esercitare la caccia in mobilità da parte di
cacciatori non residenti in Toscana se iscritti
ad un ATC toscano (salvo l'ipotesi di iscrizione
come residenza venatoria)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 17 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva Euro 520,00 e sosp. lic. 1 anno
ulteriore recidiva Euro 730,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
23. AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A.T.C.) E MOBILITA’
Pag. 129
NOTE
Nota 1. E’ possibile cacciare in un sottoambito di caccia della Toscana se si è iscritti e pagato la relativa quota annua di iscrizione,
nonché nei casi di mobilità di seguito indicati:
● cacciatori con opzione B (dal primo giorno utile di caccia, senza limiti di giornate da appostamento fisso; 10 giornate da appostamento temporaneo, dal primo ottobre, senza prenotazione, ma segnando il tesserino);
● per 20 giornate alla selvaggina migratoria da appostamento e al cinghiale in battuta (no prenotazione, ma segnare nel tesserino);
● per 5 giornate in vagante alla selvaggina migratoria e a quella stanziale (ad eccezione degli ungulati) previo l'acquisto di un pacchetto presso la Regione e utilizzo del sistema regionale di prenotazione e segnando il tesserino;
● cacciatori provenienti da altre regioni previo l'acquisto di un pacchetto presso la Regione e utilizzo del sistema regionale di prenotazione.
Nota 2: i pagamenti effettuati negli ulteriori ATC dopo il 15 maggio non sono validi se non autorizzati dall'ATC con apposita vidimazione. La vidimazione è necessaria anche se il pagamento è effettuato entro il 15 maggio , ma su bollettino non prestampato.
Nota 3. I cacciatori con opzione B devono segnare la mobilità solo per la caccia da appostamento temporaneo che possono esercitare per 10 giornate (la mobilità deve essere segnata anche nella caccia da appostamento temporaneo nell’ATC di residenza venatoria).
Nota 4. I soggetti autorizzati nell’appostamento alla minuta selvaggina ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri fuori dei laghi
artificiali e i cacciatori in appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l’uso del fucile in un raggio di 50 metri dall'appostamento purché si tratti di area soggetta alla caccia programmata. I soggetti autorizzati all’appostamento
per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali possono procedere al recupero di animali feriti con il fucile all’interno della superficie
allagata e sugli argini della stessa (art. 83 c. 2 D.P.G.R. 33R/11).
Nota 5. Pacchetto euro 26. Versamento su c/c postale n. 91504688 intestato a “Regione Toscana – Mobilità venatoria toscana” o
bonifico bancario codice IBAN IT97M0760102800000091504688. Per il sistema regionale di prenotazione
http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca.
Nota 6: pagamento euro 35. Versamento su c/c postale n. 91504688 intestato a “Regione Toscana – Mobilità venatoria toscana” o
bonifico bancario codice IBAN IT97M0760102800000091504688. Per il sistema regionale di prenotazione http://
www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca. Massimo 10 cacciatori al giorno provenienti da altre Regioni (salvo accordi di reciprocità).
Nota 7: accordi di reciprocità con Regione Umbria: se cacciatori con residenza anagrafica in Umbria hanno residenza venatoria in
Toscana posso cacciare dal primo giorno utile (compresa preapertura). Se iscritto come ulteriore ATC, possono cacciare dalla terza
domenica di settembre e le giornate sono quelle fissate dalla Regione di provenienza, se più restrittive. Accordi di reciprocità con
Regione Lazio: se cacciatori con residenza anagrafica nel Lazio hanno residenza venatoria in Toscana posso cacciare dal primo
giorno della stagione venatoria e possono usufruire del pacchetto delle giornate per la caccia alla selvaggina migratoria.
24. ESERCIZIO DI CACCIA: ALTRE ZONE DI DIVIETO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 130
1. Esercitare la caccia nei parchi e giardini
urbani e nei territori adibiti ad attività sportive.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. A L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. D L. 157/92
SANZIONI: arresto fino a 6 mesi e ammenda da Euro 464,00 a Euro 1.549,00
sosp. lic. da 1 a 3 anni
recidiva revoca licenza e divieto di rilascio per 10 anni.
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
probatorio con richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
2. Esercitare la caccia nei parchi storici e archeologici, nei giardini e nei parchi destinati ad
uso pubblico e privato (ad esclusione dei parchi
e giardini urbani).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. BB L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Esercitare la caccia all’interno di proprietà
demaniali regionali (ove sia espressamente
vietata).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. BB L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Esercizio di caccia nelle località ove vi siano
opere di difesa dello Stato o dove il divieto
sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano beni monumentali (debitamente tabellate).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. DD L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
24. ESERCIZIO DI CACCIA: ALTRE ZONE DI DIVIETO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 131
5. Esercitare l’attività venatoria negli specchi
d’acqua dove si eserciti l’industria della pesca
dell’acquacoltura, nonché nei canali delle valli
da pesca (se tabellate).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. II L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Esercitare la caccia quando il terreno sia in
tutto o nella maggior parte ricoperto di neve
(senza più eccezioni per gli ungulati).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 33 c. 6 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Esercitare la caccia negli stagni, nei corsi
d’acqua, nelle paludi e negli specchi d’acqua
artificiali coperti in tutto o nella maggior parte
da ghiaccio e sui terreni sommersi da piene di
fiume.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 33 c. 7 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Esercitare la caccia in zone di divieto istituite dalle Province sentiti i Comuni interessati o su richiesta degli stessi, quando ricorra la
necessità di proteggere la fauna selvatica per
insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia ambiente e/o delle produzioni agricole,
e per la tutela e incolumità delle persone, per
sopravvenute particolari condizioni stagionali,
climatiche, di malattie e altre calamità (se tabellate).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 33 c. 5 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94.
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
24. ESERCIZIO DI CACCIA: ALTRE ZONE DI DIVIETO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 132
9. Esercitare la caccia nelle aree vietate dai
Comuni a tutela della pubblica incolumità per
ragioni turistiche o altre motivazioni (se tabellate).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 33 c. 8 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Esercitare la caccia in aree percorse dal
fuoco (superiori ad un ettaro), nei 5 anni successivi. N.B. le aree devono essere tabellate.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: art. 76 c. 4 lett. B L.R. 39/2000
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Esercitare la caccia alla beccaccia dal 1° al
20 gennaio in zone diverse dalle aree boscate
incluse nei territori vocati al cinghiale.
(Nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: art. 3 c. 7 L.R. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Esercizio di caccia da parte del personale
di vigilanza di cui all’art 51 comma 1, nel territorio in cui svolge in prevalenza il servizio di
vigilanza venatoria.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 51 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
13. Esercizio di caccia da parte di GGV e GAV
nell’espletamento delle loro funzioni, e impiego
di mezzi di cui all’art. 31 durante il servizio di
vigilanza.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 51 c. 3 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
Nota 1: Aree boscate come definite dall’art. 3 comma 1 della L.R.T. 39/2000
25. ESERCIZIO DI CACCIA: DEROGA AL PICCIONE DI CITTA’ (nota 1)
Delibera Giunta Regionale n. 780 del 28/07/2015
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 133
1. Esercitare la caccia al piccione di città in for- LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. C. R. 780/2015 punto 1
ma vagante (fuori da appostamenti fissi o tem- SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
poranei).
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva euro 420,00 sosp. licenza per 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Abbattere, catturare o detenere esemplari di
piccioni di città al di fuori del territorio dei comuni di Prato nella provincia di Prato
(La detenzione unicamente in relazione all'esercizio venatorio).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 L. 157/92
Delib. G. R. 586/2014 punto 4
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: Ammenda fino ad euro 1.549,00
Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi, mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
3. Abbattere, catturare o detenere esemplari di
piccione di città al di fuori del periodo consentito( (4/10-13/12 (La detenzione unicamente in
relazione all'esercizio venatorio).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 L. 157/92
Delib. G. R. 586/2014 punto 1
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: Ammenda fino ad euro 1.549,00
Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi, mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
4. Esercitare la caccia alla specie piccione di
città ad una distanza superiore a 100 metri
da coltivazioni di cereali, proteaginose o oleoprotaginose o di 200 metri da centri aziendali di
stoccaggio o di centri di conferimento delle produzioni agricole, fermo restando le distanze dai
luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente. Nota 1
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G. R. 780/2015 punto 3
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
25. ESERCIZIO DI CACCIA: DEROGA AL PICCIONE DI CITTA’
Delibera Giunta Regionale n. 780 del 28/07/2015
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 134
5. Esercitare la caccia alla specie piccione di
città in assenza di dissuasori (cannoncini,
strisce colorate, palloncini ecc.), a protezione
delle colture.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G. R. 780/2015 punto 3
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva euro 420,00 sosp. licenza per 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Esercitare la caccia alla specie piccione di
città da parte di cacciatori non residenti nella
regione Toscana.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 37-quater L.R.T. 3/94
Delib. G. R. 780/2015 punto 8
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Abbattere più di 20 capi di piccione di città
al giorno per cacciatore.
(Nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G. R. 780/2015 punto 8
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva euro 420,00 sosp. licenza per 1 anno
SEQUESTRO: Fauna in eccesso
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Abbattere più di 100 capi di piccione di città
complessivi.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G. R. 780/2015 punto 8
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva euro 420,00 sosp. licenza per 1 anno
SEQUESTRO: Fauna in eccesso
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Esercizio di caccia allo piccione di città con
mezzi diversi dal fucili con canna ad anima
liscia, ma ricompresi tra quelli ammessi dall'art.
13 L. 157/92.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 37-quater L.R.T. 3/94
Delib. G. R. 780/2015 punto 8
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
25. ESERCIZIO DI CACCIA: DEROGA AL PICCIONE DI CITTA’
Delibera Giunta Regionale n. 780 del 28/7/2015
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 135
10. Esercitare la caccia al piccione di città con
l'utilizzo di richiami vivi della specie storno. (Att.ne: Contestare anche il reato per la
detenzione)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 L.R.T. 3/94
Art. 57 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. H L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
Recidiva euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Esercitare la caccia allo piccione di città con
richiami acustici a funzionamento meccanico,
elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore del suono.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. R L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: Ammenda fino ad euro 1.549,00
Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi, mezzi e fauna
(per richiami chiedere il seq. preventivo)
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
12. Esercitare la caccia al piccione di città con
l'utilizzo di richiami non vivi della specie di
riferimento (richiami acustici a bocca, stampi
raffiguranti storni).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G. R. 780/2015 punto 9
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva euro 420,00 sosp. licenza per 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
13. Vendere i piccioni abbattuti
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. BB L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. L L. 157/92
SANZIONI: Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2064
sospensione autorizzazione per 1 mese
recidiva sospensione da 2 a 4 mesi
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
25. ESERCIZIO DI CACCIA: DEROGA AL PICCIONE DI CITTA’
Delibera Giunta Regionale n. 780 del 28/07/2015
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
14. Mancata indicazione dei piccioni abbattuti
sul tesserino regionale al momento del recupero dei capi.
(nella specifica sezione indicare giorno di caccia
e capi abbattuti. Per piccione “P”, per storno
“S”)
Pag. 136
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 19-bis c. 2
Delib. G.R. 586/2014 punto 12
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 160,00
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1: Per colture cereagricole si intendono le colture di grano, mais, sorgo, panico ecc. ecc.. Per colture proteaginose si intendono
le colture di fagioli, pieselli, lenticchie, fave ecc. ecc.. Per colture oleoproteaginose si intendono le colture di soia, arachide, girasole
ecc. ecc..
Nota 2: un tesserino per la caccia in deroga non originale, equivale all'assenza del tesserino. Oltre alle sanzioni prescritte procedere
anche al sequestro amministrativo del documento (tesserino integrativo).
25 BIS. ESERCIZIO DI CACCIA: DEROGA ALLO STORNO (nota 1)
Delibera Giunta Regionale n. 780 del 28/7/2015
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 137
1. Esercitare la caccia allo storno in forma vagante (fuori da appostamenti fissi o temporanei).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G. R. 780/2015 punto 1
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva euro 420,00 sosp. licenza per 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Abbattere, catturare o detenere esemplari di
storno al di fuori del territorio dei comuni di
Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano
e Prato nella provincia di Prato
Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Capraia e
Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Lastra a Signa,
Marradi, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Signa e Vinci nella provincia di Firenze .
(La detenzione unicamente in relazione all'esercizio venatorio).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 L. 157/92
Delib. G. R. 780/2015 punto 4
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: Ammenda fino ad euro 1.549,00
Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi, mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
3. Abbattere, catturare o detenere esemplari di
storno al di fuori del periodo consentito( (21/9
-14/12 (La detenzione unicamente in relazione
all'esercizio venatorio).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 L. 157/92
Delib. G. R. 780/2014 punto 1
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: Ammenda fino ad euro 1.549,00
Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi, mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
4. Esercitare la caccia alla specie storno ad
una distanza superiore a 100 metri da vigneti, oliveti e frutteti con frutto pendente.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G. R. 780/2015 punto 2
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
25 BIS. ESERCIZIO DÌ CACCIA: DEROGA ALLO STORNO
Delibera Giunta Regionale n. 780 del 28/07/2015
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 138
5. Esercitare la caccia alla specie storno in
assenza di dissuasori (cannoncini, strisce
colorate, palloncini ecc.), a protezione delle colture.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G. R. 780/2015 punto 2
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva euro 420,00 sosp. licenza per 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Esercitare la caccia alla specie storno da parte di cacciatori non residenti nella regione
Toscana.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 37-quater L.R.T. 3/94
Delib. G. R. 780/2015 punto 8
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Abbattere più di 20 capi di storno al giorno
per cacciatore.
(Nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G. R. 780/2015 punto 8
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva euro 420,00 sosp. licenza per 1 anno
SEQUESTRO: Fauna in eccesso
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Abbattere più di 100 capi di storno complessivi.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G. R. 780/2015 punto 9
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva euro 420,00 sosp. licenza per 1 anno
SEQUESTRO: Fauna in eccesso
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Esercizio di caccia allo storno con mezzi diversi dal fucili con canna ad anima liscia,
ma ricompresi tra quelli ammessi dall'art. 13 L.
157/92.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 37-quater L.R.T. 3/94
Delib. G. R. 780/2015 punto 8
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
25 BIS. ESERCIZIO DI CACCIA: DEROGA ALLO STORNO
Delibera Giunta Regionale n. 780 del 28/07/2015
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 139
10. Esercitare la caccia allo storno con l'utilizzo di richiami vivi della specie storno.
(Att.ne: Contestare anche il reato per la detenzione)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 L.R.T. 3/94
Art. 57 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. H L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
Recidiva euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Esercitare la caccia allo storno con richiami
acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore del suono.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. R L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: Ammenda fino ad euro 1.549,00
Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi, mezzi e fauna
(per richiami chiedere il seq. preventivo)
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
12. Esercitare la caccia allo storno con l'utilizzo di richiami non vivi della specie di riferimento (richiami acustici a bocca, stampi raffiguranti storni).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Delib. G. R. 780/2015 punto 9
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva euro 420,00 sosp. licenza per 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
13. Vendere gli storni abbattuti
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. BB L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. L L. 157/92
SANZIONI: Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2064
sospensione autorizzazione per 1 mese
recidiva sospensione da 2 a 4 mesi
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
25 BIS. ESERCIZIO DI CACCIA: DEROGA ALLO STORNO
Delibera Giunta Regionale n. 780 del 28/07/2015
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 140
14. Mancata indicazione degli storni abbattuti
sul tesserino regionale al momento del recupero dei capi.
(nella specifica sezione indicare giorno di caccia
e capi abbattuti Per piccione “P”, per storno “S”)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 19-bis c. 2
Delib. G.R. 780/2015 punto 11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 160,00
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Mancata comunicazione da parte del cacciatore entro il 10/11 alla Provincia di residenza
il numero dei capi di storno abbattuti.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 37-quater L.R.T. 3/94
Delib. G.R. 780/2015 punto 7
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1: un tesserino per la caccia in deroga non originale, equivale all'assenza del tesserino. Oltre alle sanzioni prescritte procedere
anche al sequestro amministrativo del documento (tesserino integrativo).
26. ESERCIZIO DI CACCIA: DISTANZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 141
1. Esercitare la caccia nelle zone distanti meno
di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili
adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro.
(nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 33 c. 1 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna abbattuta nella zona di divieto
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Esercitare la caccia nelle zone distanti meno
di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie
o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali
o interpoderali.
(nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 33 c. 1 L.R.T. 3/94
Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna abbattuta nella zona di divieto
COMPETENZE: Regione Toscana
3. DESCRIZIONE VIOLAZIONE: Esercitare la
caccia a distanza inferiore a 100 metri da
macchine operatrici agricole in funzione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art.32 c. 1 lett C L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna abbattuta nella zona di divieto
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Esercitare la caccia alla selvaggina migratoria
per una distanza inferiore a 1.000 metri dai
valichi montani interessati dalle rotte migratorie individuate dalla Regione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c.1 lett. AA L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna abbattuta nella zona di divieto
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Esercitare la caccia in forma vagante o da
appostamento temporaneo a distanza inferiore
da metri 100 da serre, tunnel (anche in polietilene), impianti di irrigazione a funzionamento elettronico e da voliere, se delimitati da
tabelle indicante il termine di utilizzazione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 42 c. 3 L.R.T. 3/94
Delib. C.R. 588/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna abbattuta nella zona di divieto
COMPETENZE: Regione Toscana
26. ESERCIZIO DI CACCIA: DISTANZE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 142
6. Sparare a distanza inferiore a 50 metri da
apiari, stabbi, stazzi ed altri recinti destinati
al ricovero o all’alimentazione del bestiame,
ovvero alla produzione di fauna selvatica.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 42 c. 3 L.R.T. 3/94
Delib. C.R. 588/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna abbattuta nella zona di divieto
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Sparare in direzione di immobili, fabbricati o
stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro,
strade carrozzabili (escluso poderali e interpoderali) o ferrovie, da distanza minore di metri
150 con fucile con canna ad anima liscia con
munizione spezzata o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a
canna liscia caricata a palla.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 33 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna abbattuta nella zona di divieto
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Sparare in direzione di stabbi o stazzi e
altri recinti destinati al ricovero e
all’alimentazione del bestiame nel periodo di
utilizzazione da distanza minore di metri 150
con fucile ad anima liscia con munizione spezzata o da distanza corrispondente a meno di una
volta e mezzo la gittata massima in caso di uso
di armi a canna rigata o a canna liscia caricata a
palla.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 33 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna abbattuta nella zona di divieto
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. Nell’attraversamento di queste zone è consentito il trasporto di armi da fuoco scariche.
27. ESERCIZIO DI CACCIA: DOCUMENTI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 143
1. Esercizio di caccia, con fucile uso caccia,
senza licenza di porto di fucile uso caccia (mai
conseguita, revocata, sospesa o scaduta). Se
con uso di arma da fuoco, in combinato con la
violazione seguente. (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 c. 5 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. C L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
Recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Esercizio di caccia, con arma comune da
sparo, senza licenza di porto di fucile uso
caccia (mai conseguita, revocata, sospesa o
scaduta).
N.B. quando si configura anche il reato di porto
abusivo di arma da fuoco (violazione in luogo
aperto al pubblico e in assenza di altro titolo
abilitativo al porto d’armi).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 4 e art. 7 L. 895/67 (Oltre alla sanzione
amministrativa sopra indicata)
SANZIONI: Reclusione da 1 anno e 4 mesi a 6 anni e 8 mesi e multa da Euro
137,00 a Euro 1.376,00
SEQUESTRO: Armi, mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica (arresto facoltativo)
3. Mancata esibizione, pur essendone munito,
della licenza di porto fucile uso caccia (si intende comprensiva dei versamenti).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 c. 5 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. M L.R.T. 3/94 Euro
SANZIONI: 25,00 se presentata entro 5 giorni
Euro 50,00 se presentata dopo 5 giorni
SEQUESTRO: Sequestro cautelare art. 13 L. 689/81 di armi e fauna (solo fauna
se mancano solo i versamenti)
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Esercizio di caccia senza aver effettuato il
versamento delle tasse di concessione governativa di euro 173,16. (nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 c. 5 L.R.T. 3/94
Art. 1 D.P.R. 641/72 (D.M. 28-12-1995 - Disciplina sulle tasse di concessione
governativa)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. C L.R.T. 3/94 Art. 9 D.P.G.R. 641/72
SANZIONI: Euro 310,00
Recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana - Agenzia delle Entrate
27. ESERCIZIO DI CACCIA: DOCUMENTI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 144
5. Esercizio di caccia senza aver effettuato il
versamento delle tasse di concessione regionale.
Euro 23,00 unico
(nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 c. 5 L.R.T. 3/94 (Art. 23 c. 1 L. 157/92)
Art. 1 L.R.T. 54/80 (L.R.T. 90/93)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. C L.R.T. 3/94 Art. 6 c. 1 L.R.T. 54/80
SANZIONI: Euro 310,00
Recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana - Regione Toscana Ufficio Tributi
6. Esercizio di caccia senza osservare la prescrizione emanata nel pubblico interesse
dall’Autorità di Pubblica Sicurezza di obbligo di
lenti riportato sul libretto di porto di fucile.
(*) Indicare nel verbale che il pagamento avviene mediante modello F23 (reperibile solo in
banca) codice tributo 741T, codice ufficio BPO,
causale: PA e indicazione del numero di verbale.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 9 R.D. 773/1931 (TULPS)
SANZIONATO CON: Art. 17 c. 1 R.D. 773/1931 (TULPS)
SANZIONI: € 1.032
COMPETENZE: Prefettura
7. Esercizio di caccia senza aver stipulato la
polizza di assicurazione per la responsabilità
civile verso i terzi o con polizza scaduta o con
massimali inferiori a quelli prescritti dalla legge.
(Nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 8 L. 157/92
Art. 28 c. 5 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. B L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Esercizio di caccia senza aver stipulato la
polizza di assicurazione per infortuni o con
polizza scaduta o con massimali inferiori a
51.645,69 per ogni sinistro, di cui €
387.342,67 per ogni persona danneggiata e €
129.114,22 per danni a cose o animalt.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 8 L. 157/92
Art. 31 c.1 lett. B L. 157/92
SANZIONI: Euro 206,00
recidiva Euro 412,00 e sosp lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
27. ESERCIZIO DI CACCIA: DOCUMENTI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 145
9. Mancata esibizione, pur essendone munito,
della polizia di assicurazione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 12 c. 8 L. 157/92
Art. 28 c. 5 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. M L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 25,00 (se presentata entro 5 giorni)
Euro 50,00 (se presentata dopo 5 giorni)
SEQUESTRO: Cautelare art. 13 L. 689/81 della fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Esercizio di caccia senza aver mai ritirato
dal Comune di residenza il Tesserino Regionale (e quindi non potervi scrivere le indicazioni prescritte).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 1 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 2 L.R.T. 20/02
Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 160,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Mancata effettuazione delle prescritte
annotazioni sul Tesserino Regionale:
a) giornata venatoria (giorno, mese);
b) ATC o Istituto Privato;
c) mobilità e fruizione continuativa delle giornate;
d) capi stanziali abbattuti + beccaccia;
e) capi migratori al termine della giornata venatoria.
(nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 2 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 160,00
COMPETENZE: Regione Toscana
27. ESERCIZIO DI CACCIA: DOCUMENTI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 146
12. Mancata effettuazione delle prescritte
annotazioni sul Tesserino Regionale, relative
al deposito di capi di stanziale e di beccaccia, mediante l’apposizione di un cerchio attorno alla segnatura che contrassegna
l’abbattimento del capo.
(nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 3 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94
ANZIONI: Euro 160,00
COMPETENZE: Regione Toscana
13. Annotazioni sul Tesserino Regionale con
penna non indelebile di colore scuro.
(nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 6 c. 2 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 160,00
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Mancata esibizione, pur essendone munito, del Tesserino Regionale (e quindi non
potervi scrivere le indicazioni prescritte).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 c. 7 L.R.T. 3/94 Art. 6 c. 2 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. M L.R.T. 3/94 Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T.
3/94
SANZIONI: Euro 25,00 se presentato entro 5 giorni
Euro 50,00 se presentato dopo 5 giorni
Euro 160,00 (mancata annotazione)
SEQUESTRO: Cautelare art. 13 L. 689/81 della fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
27. ESERCIZIO DI CACCIA: DOCUMENTI
Pag. 147
NOTE
Nota 1. La presente sanzione si applica solo nel caso di esercizio di caccia con fucile, arco o falco. La sanzione concorre con le seguenti sanzioni amministrative:
mancato pagamento tassa di concessione governativa;
mancato pagamento tassa di concessione regionale;
mancato versamento quota ATC;
mancato pagamento assicurazioni (responsabilità civile verso terzi e infortuni);
mancato ritiro del tesserino regionale;
mancata annotazione sul tesserino regionale.
In ogni caso di esercizio di caccia senza licenza si possono realizzare i seguenti casi possibili:
se uccisione di animali contestare il reato di cui all'art. 544Bis C.P. (reclusione da 3 a 18 mesi);
se cattura e apprensione di fauna contestare il reato di cui all'art. 624 e 625 c. 7 C.P. (reclusione da 1 a 6 anni e multa da euro
103 a euro 1.032);
se ferimento di fauna contestare il reato di cui all'art. 544Ter C.P. (reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da euro 3.000 a euro
15.000);
se non si realizzano i tre casi sopra indicati, ma vengono messi in essere atti idonei e inequivocabilmente diretti a realizzare uno o
più dei delitti sopra indicati contestare il tentativo: art. 56 C.P. (diminuzione da uno a due terzi delle pene prescritte).
Nota 2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando il documento (licenza di porto fucile uso caccia) è venuto a scadenza (art. 2
c. 2 D.P.R. 641/72). Ricordarsi che i versamenti di rinnovo valgono 1 anno da quando sono stati effettuati, meno che l’ultimo anno
che vanno a scadere con la licenza a cui si riferiscono.
Nota 3. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando il documento (licenza di porto fucile uso caccia) è venuto a scadenza (art. 2
c. 2 L.R.T. 54/80)
Nota 4. Massimale di euro 516.456,90 per ogni sinistro, di cui euro 387.342,67 per ogni persona danneggiata e euro 129.114,22
per danni ad animale e cose.
Nota 5. Indicare nel verbale di contestazione che l’annotazione corretta sul tesserino viene effettuata dagli organi accertatori al
momento della verbalizzazione e, sul tesserino, provvedere a segnare la giusta annotazione.
28. ESERCIZIO DI CACCIA : MEZZI VIETATI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 148
1. Esercizio di caccia con mezzi non consenti- LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 5 L. 157/92
ti (tutti quelli non espressamente indicati
SANZIONATO CON: Art 30 c. 1 lett. H L. 157/92
dall’art. 13 c. 1 e 2 della L. 157/92).
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
2. Esercitare la caccia con fucile con canna ad
anima liscia o rigata, che può contenere nel
serbatoio più di due colpi.
(nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 L. 157/92
SANZIONATO CON:Art 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
3. Esercitare la caccia con fucile di calibro diverso da quello consentito:
anima liscia >12
anima rigata < 5,6 mm con bossolo a vuoto di
altezza < 40 mm
(nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 L. 157/92
SANZIONATO CON:Art 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
4. Usare a fine di richiamo, richiami acustici a
funzionamento meccanico elettromagnetico o
elettromeccanico con o senza amplificazione di
suono.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. R L. 157/92
SANZIONATO CON: art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: armi, mezzi, richiami e fauna
richiami richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
5. Usare armi impostate con scatto provocato
dalla preda o munite di silenziatore.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. U L. 157/92
SANZIONATO CON:Art 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e Fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
28. ESERCIZIO DI CACCIA : MEZZI VIETATI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 149
6. Usare munizioni spezzate nella caccia agli
ungulati. (contestare eventualmente anche la
detenzione).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. U L. 157/92
SANZIONATO CON:art 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e Fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
7. Usare esche o bocconi avvelenati.
(nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art 21 c. 1 lett. U L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
8. Usare reti, vischio o altre sostanze adesive.
(nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. U L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. E L. 157/92
SANZIONI: Arresto fino ad 1 anno o ammenda da euro 774,00 a euro 2.065,00
revoca licenza con divieto rilascio per 10 anni
recidiva Esclusione definitiva
SEQUESTRO: Mezzi e fauna
probatorio con richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
9. Usare trappole, tagliole, archetti, lacci o
congegni similari. (nota 4-5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art 21 c. 1 lett. U L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
28. ESERCIZIO DI CACCIA : MEZZI VIETATI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 150
10. Esercitare la caccia facendo uso di balestre. (nota 6)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art 21 c. 1 lett. U L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
11. Esercitare la caccia usando armi ad aria o
gas compressi. (nota 7)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: art. 13 c. 5 L. 157/92
Art. 32 c. 1 lett. LL L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
12. Produrre, vendere e detenere trappole e
tagliole atte alla cattura della fauna selvatica.
(nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Mezzi
COMPETENZE: Provincia
13. Trasportare armi da sparo cariche a bordo di veicoli.
(in eventuale concorso con la violazione successiva)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 53 R.D. 635/40
SANZIONATO CON: Art. 221 R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.)
SANZIONI: Ammenda fino a 2 mesi o ammenda fino Euro 103
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
14. Trasportare all’interno dei centri abitati e
delle altre zone dove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli, nei giorni e periodi non consentiti per l’esercizio venatorio, armi
da sparo per uso venatorio che non siano
scariche e in custodia (anche negli istituti faunistici e strutture faunistiche venatorie da parte
di soggetti non autorizzati).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 33 c. 4 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
28. ESERCIZIO DI CACCIA : MEZZI VIETATI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
15. Utilizzo di munizioni a pallini di piombo
all’interno di tutte le zone umide, quali laghi
naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini
permanenti, lanche e langhe di acqua dolce,
salata o salmastra.
Pag. 151
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 30 c. 4 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100
SEQUESTRO: Cartucce utilizzate
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1: Nella caccia al cinghiale, il serbatoio del fucile semiautomatico con canna ad anima rigata può contenere fino a 5 colpi.
Nota 2: Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima
rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi
camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6,
anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40 (art. 6 c. 6 D. Lgs. 204/2010)
- calibro di 5,6 mm: espresso in centesimi di pollice corrisponde a .22 o .222
- esempi di calibri a percussione anulare non consentiti :22 corto , 22 L.R. (long rigle)), 22 magnum , 22 extra long,;
- esempi di calibri a percussione centrale non consentiti: 22 Hornet, 218 Bee, 5,6X35R Vierling;
Nota 3. Contestare anche la sanzione amministrativa per la detenzione di esche e bocconi avvelenati ai sensi dell’art. 1 c. 1 della
L.R.T. 39/01 sanzionato dall’art. 3 c. 1 L.R.T. 39/01 (euro 516,33 - Provincia).
Nota 4. Contestare anche la sanzione amministrativa per la detenzione con relativo sequestro.
Nota 5. L’uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla Provincia, da parte di personale abilitato autorizzato dalla Provincia stessa.
Nota 6. E’ consentita la libera detenzione e il porto della balestra per giustificato motivo (uso sportivo), munita di dardi con punte a
profilo ogivale ordinario. Se portata per finalità venatoria violazione dall’art. 4 della L. 110/75. E’ sempre vietato il porto di balestra
corredata da frecce con punta non ogivale, a lame fisse o retrattili o ad arpione. In tal caso contestare reato di cui art. 699 c. 2 C.P.
Nota 7. Non sono considerate armi comuni da sparo le armi ad aria o gas compressi con potenza non superiore ai 7,5 Joule
29. ESERCIZIO DI CACCIA : MODALITA’
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 152
1. Esercizio di caccia sparando da veicoli a
motore o da natanti o da aeromobili.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. I L. 157/92
SANZIONATO CON: art. 30 c. 1 lett. I L. 157/92
SANZIONI: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a Euro 2.065,00 sosp. lic. da
1 a 3 anni
recidiva revoca lic. divieto rilascio per 10 anni
SEQUESTRO: Armi, mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
2. Esercizio di caccia a rastrello in più di 3
persone, ovvero utilizzare, a scopo venatorio,
scafandri o tute impermeabili da sommozzatore
negli specchi o corsi d’acqua.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. A L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Esercizio di caccia da appostamento sotto
qualsiasi forma al beccaccino.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 3 c. 7 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Fare la posta alla beccaccia.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 3 c. 7 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Abbattere o detenere esemplari di beccac- SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
cia durante l’esercizio venatorio non accompaSANZIONI: Euro 100,00
gnati da cani da ferma o da cerca.
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
29. ESERCIZIO DI CACCIA : MODALITA’
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 153
6. Esercizio di caccia in battuta alla lepre con
un numero superiore a 7 partecipanti.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 3 c. 8 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Esercitare la caccia alla volpe, nelle zone
collinari, dal primo gennaio, in difformità alle
disposizioni provinciali (battute alla volpe con un
minimo di 8 partecipanti, con l’uso esclusivo dei
cani da volpe).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 3 c. 2 L.R.T. 20/02 (integrazioni provinciali)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Esercizio di caccia vagante, con o senza
l’ausilio del cane, dal 1 al 31 gennaio dove
non consentito dal calendario venatorio provinciale. (nota 1 e 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 3 c. 2 L.R.T. 20/02 (integrazioni provinciali)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Esercitare la caccia vagante (fuori da appostamenti fissi e temporanei) per più di tre
giorni nella stessa settimana nel periodo del
cumulo. (1 ottobre – 30 novembre) (nota 2 e
3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 1 c. 3 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. Lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Esercizio di caccia nei 12 mesi successivi
al rilascio della prima licenza senza accompagnatore con licenza da almeno 3 anni e che non
abbia commesso violazioni a norme comportanti
la sospensione o la revoca della licenza.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 22 c. 10 L. 157/92
(Art. 64 L.R.T. 3/94)
Art. 28 c. 6 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
29. ESERCIZIO DI CACCIA : MODALITA’
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 154
11. Esercizio di caccia a specie in deroga non
rispettando quanto previsto dalla Delibera Regionale
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 37ter L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. Lic. 1 anno
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Mancata raccolta dei bossoli delle cartucce
sparate.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 3 c. 6 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
13. Mancata esibizione della fauna selvatica
abbattuta.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 54 c. 1 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. La caccia vagante, con o senza l’ausilio del cane, è consentita dal 1 al 31 gennaio: per la caccia in battuta al cinghiale nelle
zone vocate; nelle zone di pianura individuate dal calendario venatorio provinciale; nelle zone collinari per la caccia in battuta alla
volpe con un minimo di 8 partecipanti e uso esclusivo di cani da volpe.
Nota 2. I soggetti autorizzati nell’appostamento alla minuta selvaggina ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri fuori dei laghi
artificiali e i cacciatori in appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l’uso del fucile in un raggio di 50 metri dall'appostamento purché si tratti di area soggetta alla caccia programmata. I soggetti autorizzati all’appostamento
per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali possono procedere al recupero di animali feriti con il fucile all’interno della superficie
allagata e sugli argini della stessa (art. 83 c. 2 D.P.G.R. 33R/11).
Nota 3. Nel caso del cumulo, le due giornate da appostamento per la migratoria possono essere scelte in qualsiasi dei cinque giorni
della settimana in cui è ammessa la caccia.
30. ESERCIZIO DI CACCIA: OPZIONI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 155
1. Cacciatore con opzione B che esercita la
caccia in forma vagante (fuori da appostamenti
fissi e temporanei). (nota 1 e 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 c. 3 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. A L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
recidiva sosp. lic. 3 anni
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Cacciatore con opzione B che esercita la
caccia da appostamento temporaneo prima
del primo ottobre (escluse le pre-aperture).
(nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 c. 3ter L.R.T. 3/94.
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. A L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
recidiva sosp. lic. 3 anni
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Cacciatore con opzione B che esercita la
caccia da appostamento temporaneo oltre le
10 giornate consentite. (nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 c .3ter L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. A L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 420,00 e sosp. Lic. 1 anno
recidiva sosp. lic. 3 anni
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Cacciatore con opzione D che esercita la
caccia su specie diverse dagli ungulati. (nota
2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 c. 3 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. A L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
recidiva sosp. lic. 3 anni
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
Nota 1. I soggetti autorizzati nell’appostamento alla minuta selvaggina ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri fuori dei laghi
artificiali e i cacciatori in appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l’uso del fucile in un raggio di 50 metri dall'appostamento purché si tratti di area soggetta alla caccia programmata. I soggetti autorizzati all’appostamento
per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali possono procedere al recupero di animali feriti con il fucile all’interno della superficie
allagata e sugli argini della stessa (art. 83 c. 2 D.P.G.R. 33R/11).
Nota 2. le forme esclusive di caccia indicate dal comma 3 dell’art. 28 della L.R.T. 3/94, non si applicano alle aziende faunisticovenatorie (art. 20 c. 8 L.R.T. 3/94) e alle aziende agrituristico-venatorie (art. 21 c. 7 L.R.T. 3/94).
31. ESERCIZIO DI CACCIA: PRE-APERTURA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 156
1. Esercitare la caccia in forma vagante nelle
giornate di pre-apertura.
(E' ammessa la caccia da appostamento fisso o
temporaneo).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 8 c. 1 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva: Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna (abbattuta in conseguenza della violazione)
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Abbattere specie diverse da quelle consentite dalla Regione Toscana in pre-apertura.
(tortora (stenophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia)
Stagione venatoria 2015-2016
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 L. 157/92
Art. 8 L. 20/02
Delib. G.R. 715 del 25/8/2014
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: Ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva: Sosp. lic. da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi, mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
3. Abbattere specie consentite in pre-apertura
in numero superiore a quello consentito:
merlo: 4 capi da appostamento temporaneo;
colombacci: 5 capi;
palmipedi: 4 capi complessivi;
tortora: 10 capi;
carniere complessivo: 20 capi
(nota 1).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 8 c. 1 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva: Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna (in eccesso al carniere consentito)
COMPETENZE: Regione Toscana
31. ESERCIZIO DI CACCIA: PRE-APERTURA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 157
4. Esercitare la caccia in pre-apertura nel sottoambito T.C. diverso da quello di residenza
venatoria.
N.B. ad esclusione dei cacciatori con opzione B
da appostamento fisso – art. 16 c. 1 D.P.G.R.
33R/11 (se cacciano in appostamento temporaneo possono farlo solo nel sottoambito T.C. di
residenza venatoria – art. 28 c. 3ter L.R.T.
3/94).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13ter c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 10 c. 5 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva: Euro 520,00 e sosp. lic. 1 anno
ulteriore recidiva Euro 730,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Esercitare la caccia al di fuori degli orari
consentiti (dalle 6.00 alle 19.00).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 8 c. 1 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva: Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Allenare o addestrare cani nelle giornate
di pre-apertura (anche utilizzare il cane come
ausilio di caccia per il riporto).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 8 c. 2 L.R.T. 20/02
Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1: Se per alcune di queste specie non fosse consentita la caccia in pre-apertura, invece della sanzione sul carniere di applicherà quella per la caccia su specie non consentite
32. ESERCIZIO DI CACCIA : SPECIE E QUANTITA'
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 158
1. Abbattere, catturare, detenere mammiferi o
uccelli particolarmente protetti. (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 2 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1lett. B L. 157/92
SANZIONI: arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da Euro 774,00 a Euro 2.065,00
sosp. lic. da 1 a 3 anni
recidiva esclusione definitiva
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
probatorio con richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
2. Abbattere, catturare, detenere esemplari di
orso e camoscio d’Abruzzo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 2 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c.1 lett. C L. 157/92
SANZIONI: arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da Euro 1.032,00 a Euro
6.197,00 - revoca lic. e divieto di rilascio per 10 anni
recidiva esclusione definitiva
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
probatorio con richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
3. Abbattere, catturare, detenere esemplari di
stambecco e muflone sardo.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c.1 lett. C L. 157/92
SANZIONI: arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da Euro 1.032,00 a Euro
6.197,00 revoca lic. e divieto di rilascio per 10 anni
recidiva esclusione definitiva
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
probatorio con richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
4. Abbattere, catturare, detenere esemplari
appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina della quale è vietato l’abbattimento (escluse
le specie indicate precedentemente).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c.1 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. G L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 3.098,00
recidiva sosp. lic. da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
32. ESERCIZIO DI CACCIA : SPECIE E QUANTITA'
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 159
5. Abbattere catturare detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non
è consentita (specie non previste dall’art. 18 L.
157/92).
Compresi fringillidi
(nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. lic. da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
6. Superamento del carniere complessivo per
ogni giornata di caccia.
(nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 4 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 Lett. G L.R.T. 3/94.
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna in eccedenza al carniere
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Superamento del carniere stagionale.
(nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 30 L.R.T. 3/94
Delib. GR 559 del 7/7/2014
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 Lett. G L.R.T. 3/94.
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna in eccedenza al carniere
COMPETENZE: Regione Toscana
32. ESERCIZIO DI CACCIA : SPECIE E QUANTITA'
Pag. 160
NOTE
Nota 1. - Mammiferi: lupo, sciacallo dorato, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, tutte le specie di cetacei,
cervo sardo.
- Uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale e selvatico, volpoca, fistione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni e notturni, pollo
sultano, otarda, gallina prataiola, gru, piviere tortolino, avocetta, cavaliere d’Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano corso, corallino e roseo, sterna zampenere e maggiore, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino.
Nota 2. specie cacciabili ai sensi dell'art. 18: quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, pernice sarda, lepre comune,
lepre sarda, coniglio selvatico, minilepre, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano, germano reale, folaga, gallinella d'acqua,
alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino,
combattente, beccaccia, cornacchia nera, pavoncella, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe, pernice bianca, fagiano di monte,
coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, lepre bianca, cinghiale.
Anche l'abbattimento di un solo fringillide integra il reato di cui all'art. 30 c. 1 lett. H della L. 157/92 in base a specifica direttiva
della Procura della Repubblica di Prato.
Vedi allegato A in fondo al prontuario per specie dell'allegato II della Convenzione di Berna.
Per le specie dell'allegato II della Convenzione di Berna, inserire nella CNR la dicitura : “ Si sottopone alla valutazione della Procura
anche la più grave ipotesi di reato prevista e punita rispettivamente dall'art. 2 c. 1 lett. “C” e art. 30 c. lett. “B” della L. 157/92 in
quanto inserita nell'elenco delle specie di fauna rigorosamente protette ai sensi dell'allegato II della Convenzione di Berna, ratificata
con L. 503/81.
Non sono oggetto di tutela della legge i topi, le talpe i ratti e le nutrie.
Nota 3. 2 capi di selvaggina stanziale e 20 capi di selvaggina migratoria. Casi particolari: lepre: 1 capo; palmipedi, trampolieri e
rallidi: 8 capi complessivi; beccaccia: 3 capi; tortora: 10 capi. I limiti non si applicano nella AFV e AAV in cui valgono i piani di abbattimento approvati dalla Provincia. I limiti non valgano per gli ungulati quando il prelievo avviene nell’ambito di piani di abbattimento (art. 4 L.R.T. 20/02).
Nota 4. allodola: 100 capi; codone, quaglia, tortora e pavoncella: 25 capi per ciascuna specie; beccaccia e moretta: 20 capi per
ciascuna specie; combattente e pernice rossa: 10 capi per ciascuna specie; starna: 5 capi.
33. ESERCIZIO DI CACCIA : TEMPI E PERIODI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 161
1. Esercizio di caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra il primo febbraio e il
sabato antecedente all’ultima domenica di settembre (escluse le eventuali giornate di preapertura). (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. A L. 157/92
SANZIONI: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da Euro 929 a Euro 2582 sosp. licenza da 1 a 3 anni recidiva esclusione definitiva
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
probatorio con richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
2. Esercizio di caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì dalle 0 alle 24).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 5 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. F L. 157/92
SANZIONI: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a Euro 516
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
3. Abbattere catturare specie di mammiferi o
uccelli indicati dall’art. 18 della L. 157/92, al
di fuori dei periodi indicati dalla legislazione
nazionale e regionale.
(non ricompresi nel periodo terza domenica di
settembre 31 gennaio)
(nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 18 c. 1 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a euro 1549
recidiva sosp. lic. da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
COMPETENZE: Procura della repubblica
4. Esercizio di caccia su specie consentite
dall’art. 18 della L. 157/92, nei periodi da questo indicati, ma in violazione dei periodi di caccia previsti dal calendario venatorio regionale.
(nota 3)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 8 c. 4 L.R.T. 20/02 (integr. provinciale)
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
33. ESERCIZIO DI CACCIA : TEMPI E PERIODI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 162
5. Esercizio di caccia in violazione agli orari
consentiti o determinati dal calendario venatorio
regionale. (nota 4)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 2 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Esercitare la caccia alla beccaccia in orario
non consentito (la caccia alla beccaccia inizia
un’ora dopo gli orari indicati dal calendario venatorio).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 2 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Esercizio di caccia oltre 3 giorni consentiti
settimanalmente.
(Nota 5)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 1 c. 2 L.R.T. 20/02
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
33. ESERCIZIO DI CACCIA : TEMPI E PERIODI
Pag. 163
NOTE
Nota 1. i cacciatori di selezioni possono svolgere la selezione anche in deroga al periodo di divieto generale, nel rispetto dei periodi
dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia. Per la stagione 2013/2014 capriolo: dal 15/6 al 15/7 – dal 15/8 ad apertura caccia – da chiusura caccia al 15/3. Cervo: dal 1/8 a apertura caccia – da chiusura caccia al 15/3. Daino: da chiusura caccia al 15/3.
Nota 2. art. 18 L. 157/92: terza domenica di settembre – 31 dicembre: quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, penice rossa, pernice sarda, lepre comune, lepre sarda, coniglio selvatico, minilepre; terza domenica di settembre – 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, combattente, beccaccia, cornacchia nera, pavoncella, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe. 1 ottobre – 30 novembre: pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, camoscio alpino,
capriolo, cervo, daino, muflone, lepre bianca. 1 ottobre – 31 dicembre o 1 novembre 31 gennaio: cinghiale.
Nota 3: lepre nel periodo 9 – 31 dicembre; combattente nel periodo 1°novembre – 31 gennaio; fagiano dal 1° gennaio (ad eccezione delle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche venatorie su autorizzazione delle Province.). Starna e Pernice Rossa: dal 1°
dicembre al 31 dicembre; allodola: dalla terza settimana di settembre al 30 settembre; beccaccia: dalla terza domenica di settembre al 30 settembre e dal 20 gennaio al 31 gennaio; cesena e tordo sassello: dalla terza domenica di settembre al 30 settembre;
moretta: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre.
Nota 4. dal 15 al 30 settembre: dalle 6 alle 19 – dal 1° al 15 ottobre: dalle 6.30 alle 18.30 – dal 16 ottobre all’ultimo giorno di ora
legale : dalle 6.45 alle 18.15 – dal primo giorno dell’ora solare al 31 ottobre: dalle 5.45 alle 17.15 – dal 1° al 15 novembre: dalle
6.00 alle 17.00 – dal 16 al 30 novembre: dalle 6.15 alle 16.45 – dal 1° al 15 dicembre : dalle 6.30 alle 16.38 – dal 16 al 31 dicembre: dalle 6.45 alle 16.45 – dal 1° al 15 gennaio: dalle 7.00 alle 17.15 – dal 16 al 31 gennaio: dalle 6.45 alle 17.30.
Nota 5. escluso il periodo dal 1/10 al 30/11, cumulo permesso per la sola caccia alla selvaggina migratoria da appostamento e nella
caccia di selezione nei periodi diversi dalla terza domenica di settembre - 31 gennaio. Per la c caccia di selezione, i cacciatori possono andare 5 giorni alla settimana al di fuori della stagione venatoria. Durante la stagione di caccia possono andare 5 giorni la settimana solo gli opzionisti D per la caccia di selezione.
34. ESERCIZIO DI CACCIA : UCCELLAGIONE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
1. Praticare l’uccellagione (nota 1 e 2)
Pag. 164
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art 3 L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. E L. 157/92
SANZIONI: Arresto fino ad 1 anno o ammenda da euro 774 a euro 2.065
Revoca licenza con divieto rilascio per 10 anni
Recidiva Esclusione definitiva
SEQUESTRO: Mezzi e fauna
probatorio con richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
2. Prelevare uova, nidi e piccoli nati di mammi- LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art 3 L. 157/92
feri o uccelli. (nota 3)
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 lett. E L. 157/92
SANZIONI: Arresto fino ad 1 anno o ammenda da euro 774 a euro 2.065
Revoca licenza con divieto rilascio per 10 anni
Recidiva Esclusione definitiva
SEQUESTRO: Mezzi e fauna
probatorio con richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
3. Vendere a privati e detenere da parte di questi reti atte all’esercizio dell’uccellagione. (nota
1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett.P L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Mezzi
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Detenere o distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. O L. 157/92
(Art. 64 L.R.T. 3/94)
SANZIONATO CON: Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c. 1 lett. O L. 157/92
(Art. 64 L.R.T. 3/94)
SANZIONATO CON: Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
34. ESERCIZIO DI CACCIA : UCCELLAGIONE
Pag. 165
NOTE
Nota 1. Il presente divieto non si applica ai soggetti abilitati dall’ISPRA e autorizzati dalla Regione.
Nota 2. Contestare anche la sanzione amministrativa per la detenzione con relativo sequestro.
Nota 3. Salvo istituti scientifici autorizzati o per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto
avviso nelle 24 ore successive alla competente amministrazione provinciale o comunale (art. 21 c. 1 lett. O L. 157/92 e art. 38
L.R.T. 3/94).
35. FONDI CHIUSI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 166
1. Esercizio di caccia nei fondi chiusi. (nota 1) LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art.32 c. 1 lett. BB L.R.T. 3/94.
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. F L.R.T. 3/94.
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva Euro 520,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Mancata apposizione di tabelle da parte dei LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 25 c. 3 L.R.T. 3/94
proprietari dei fondi.
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Tabellazione abusiva di fondo chiuso.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 25 c. 3 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 5,00 per tabella abusiva
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione, o la leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26 (nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 25 c. 3 e Art. 26 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Mancata notificazione al Comune (e alla
Provincia se il fondo è superiore a 3 ettari), di
nuova istituzione di fondo chiuso.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 25 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Mancata comunicazione alla Provincia della
riapertura del fondo (per la cattura della fauna selvatica ivi esistente ai fini del ripopolamento).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 25 c. 5 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
35. FONDI CHIUSI
Pag. 167
NOTE
Nota 1. I fondi chiusi sono delimitati da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da
corso o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno 1,50 e larghezza di almeno m. 3 (art. 25) .
Nota 2. Dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le
strade che l’attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette
di plastica). Tabelle poste ad altezza tra 2 e 4 metri. Distanziate di 100 metri l’una da l’altra (in ogni caso, ognuna visibile dalla tabella contigua). Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenute in buono stato di conservazione e
leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).
36. GARE CINOFILE NELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 168
1. Effettuare gare cinofile in aree addestramento cani in assenza del responsabile di gara o
in violazione del regolamento specifico di
gestione dell’area.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 1 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Mancata presenza di una guardia (art. 51
L.R.T. 3/94) durante le gare in aree a carattere
permanente (con o senza abbattimento).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 15 c. 1 Delb. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Istituire un’ area temporanea di addestramento cani per gare cinofile in assenza di autorizzazione provinciale.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 8 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Abbattimento di fauna in un’area temporanea per gare cinofile.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 2 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: (salvo più grave violazione) Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Effettuare gare di cani, in area temporanea,
con un numero di partecipanti superiore a 40
unità per ogni turno e un massimo di 80 unità
per la giornata di gara.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 4 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Mancata apposizione o rimozione di tabelle in caso di area temporanea di gare cinofile. (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 5 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
36. GARE CINOFILE NELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 169
7. Usare nelle gare in area temporanea, fauna
diversa da: fagiano, starna, pernice rossa e
quaglia oppure fauna non sana o non dotata di
certificazione sanitaria o non proveniente da
allevamenti nazionali.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 6 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Liberare, nelle gare in area temporanea ,
più di un capo di selvaggina per ogni cane partecipante.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 6 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Effettuare gare in area temporanea in assenza di una guardia giurata volontaria (deve
garantire la presenza per tutta la durata della
manifestazione).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 7 Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Effettuare gare in area temporanea per una
durata maggiore di due giorni o in orario diverso da quello intercorrente dall’alba al tramonto.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 10 lett. A Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
11. Istituire aree temporanee per gare cinofile
in periodo intercorrente dal 10 aprile al 15
luglio
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 10 lett. A Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Omettere da parte del responsabile della
gara in area temporanea di prendere le generalità del proprietario dell’animale e il numero di tatuaggio dell’animale prima dell’accesso
del cane alla prova.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 10 lett. B Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
36. GARE CINOFILE NELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 170
13. Omettere da parte del responsabile della
gara in area temporanea di consegnare i dati
dei cani e dei loro proprietario entro due giorni dalla gara alla Provincia.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 10 lett. B Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Omettere da parte del responsabile della
gara in area temporanea di farsi rilasciare una
dichiarazione scritta dal proprietario del cane
relativo alle vaccinazioni dell’animale.
(nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 10 lett. C Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Omettere di tenere i cani al guinzaglio fino
all’entrata dell’area gara temporanea o di richiamarlo immediatamente se l’animale esce
dall’area.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 10 lett. D Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
16. Non impedire che il cane insegua la selLEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 10 lett. E Delib. C.P. 13/98
vaggina eventualmente uscita dall’area di gara SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
temporanea.
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
17. Mancata esposizione all’ingresso del
campo gara temporanea dell’autorizzazione provinciale, del disciplinare e delle generalità della
guardia con data scadenza della qualifica.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 10 lett. F Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
18. Effettuare prove su selvaggina non proveniente da allevamento (anche se presenti
casualmente sul campo), in area gare temporanea.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 11 lett. A Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100
COMPETENZE: Regione Toscana
36. GARE CINOFILE NELLA PROVINCIA DI PRATO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 171
19. Effettuare gare cinofile su aree boscate, o
in zone di divieto di caccia a protezione della
fauna.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 11 lett. B Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100
COMPETENZE: Regione Toscana
20. Portare armi o munizioni da caccia durante le gare cinofile in area temporanea.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 13 c. 11 lett. C Delib. C.P. 13/98
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. La tabella deve recare la scritta “Area temporanea per gara cinofila” e l’indicazione del gruppo cinofilo o dell’associazione
che gestisce tale area.
Nota 2. Vaccinazione per Cimurro, Epatite, Parvovirosi, Leptospirosi. Il proprietario del cane, su eventuale richiesta degli operatori
di vigilanza, dovrà mostrare il libretto sanitario e il tatuaggio.
37. IMMISSIONE E INTRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 172
1. Immissione di fauna selvatica sul territorio
Regionale senza l’autorizzazione della Provincia.
(verificare il concorso con il caso successivo)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. FF L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Immissione di selvaggina in periodi e con
modalità tali da arrecare danni alle colture
agricole (escluso specie ungulate).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. FF L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. P L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 50,00
recidiva Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Immissione di ungulati nel territorio regionale al di fuori dei casi previsti da autorizzazione
motivata della Provincia sentita la Giunta Regionale. (verificare il combinato con il caso seguente)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94
Art. 94 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Immissione di fauna appartenente alle specie ungulate, in periodi e con modalità tali da
arrecare danni alle colture agricole.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. FF L.R.T. 3/94
Art. 94 c.1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 lett. P L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 520,00 per ciascun capo
recidiva Euro 1.040,00 a capo
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Introdurre sul territorio nazionale fauna selvatica viva proveniente dall’estero senza autorizzazione ministeriale (previo parere
dell’ISPRA).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 44 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. L L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro160,00 per ciascun capo e revoca di eventuali autorizzazioni
rilasciate per altre introduzioni.
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
37. IMMISSIONE E INTRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 173
6. Introdurre sul territorio nazionale fauna selvatica viva proveniente dall’estero non appartenenti a specie presenti sul territorio regionale o per scopi diversi da ripopolamento. (verificare concorso con il caso precedente)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 44 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Introduzione dall’estero di selvaggina abbattuta da cacciatori senza che ne sia dimostrata la legittima provenienza.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 44 c. 4 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
38. PARCHI E RISERVE NATURALI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 174
1. Esercitare la caccia nei parchi nazionali,
nei parchi naturali regionali e nelle riserve
naturali.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c.1 lett. B L. 157/92
(vedere sanzioni per introduzione di armi)
SANZIONATO CON: Art. 30 c.1 lett. D L. 157/92
SANZIONI: arresto fino a 6 mesi e ammenda da Euro 464,00 a Euro 1.549,00
sosp. lic. da 1 a 3 anni
recidiva esclusione definitiva dalla licenza
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
probatorio con richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
2. Introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi
mezzo distruttivo o di cattura da parte di privati
in assenza di autorizzazione, nei Parchi e riserve
naturali nazionali.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 11 c. 3 lett. F L. 394/91
SANZIONATO CON: Art. 30 c. 1 L. 394/91
SANZIONI: Arresto fino a sei mesi o ammenda da Euro 103,00 a Euro 12.911,00
Recidiva: Sanzioni raddoppiate
SEQUESTRO: Armi o mezzi
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
3. Introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi
mezzo distruttivo o di cattura da parte di privati
in assenza di autorizzazione, nelle Riserve provinciali.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 16 c. 1 L.R.T. 49/95
SANZIONATO CON: Art. 22 c. 1 L.R.T. 49/95
SANZIONI: Euro 618,00
COMPETENZE: Regione Toscana
39. RICHIAMI : DETENZIONE E USO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 175
1. Usare negli appostamenti fissi in cui sia presente un cacciatore con l’opzione B, più di 40
richiami vivi (il limite quantitativo non si applica alle specie domestiche).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 85 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Usare come richiami negli appostamenti fissi
in cui sia presente un cacciatore con l’opzione B
più di 10 uccelli di cattura per ciascuna
specie.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 85 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Usare negli appostamenti fissi in cui siano
presenti esclusivamente cacciatori con l’opzione
C, più di 15 richiami vivi (il limite quantitativo
non si applica alle specie domestiche).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 85 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Usare come richiami negli appostamenti fissi
in cui siano presenti esclusivamente cacciatori
con l’opzione C più di 10 uccelli di cattura.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 85 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
5. Usare negli appostamenti temporanei più di
15 richiami vivi (il limite quantitativo non si
applica alle specie domestiche).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 85 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
39. RICHIAMI : DETENZIONE E USO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 176
6. Usare come richiami negli appostamenti temporanei più di 10 uccelli di cattura.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 85 c. 2 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Utilizzare negli appostamenti fissi richiami,
incluse le forme domestiche, diversi dalla tipologia di riferimento, (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 85 c. 3 D.P.G.R. 33R/11.
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Utilizzare come richiami vivi, specie diverse
da quelle espressamente previste dalla
normativa. (nota 2)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 L.R.T. 3/94
Art. 57 c. 1 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. H L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva Euro 520,00
COMPETENZE: Regione Toscana
9. Utilizzare richiami vivi non provenienti da
allevamento nella caccia agli acquatici.
(contestare anche la illegittima detenzione)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. F L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. H L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Richiami
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Detenere uccelli di cattura a fine di richiamo che non appartengano alle seguenti
specie: Allodola, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo
sassello, Merlo, Pavoncella e Colombaccio.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 1 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: richiami
COMPETENZE: Regione Toscana
39. RICHIAMI : DETENZIONE E USO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 177
11. Detenere uccelli di cattura in numero
superiore a 10 da parte cacciatori con opzione
diversa dalla B.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: richiami in eccesso
COMPETENZE: Regione Toscana
12. Detenere uccelli di cattura in numero
superiore a 10 per specie o 40 complessivi
da parte di cacciatori con opzione B.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: richiami in eccesso
COMPETENZE: Regione Toscana
13. Mancata comunicazione alla Provincia,
entro 30 giorni, di ogni variazione riguardante i
richiami
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 7 L.R.T. 3/94
Art. 57 c. 4 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
14. Lasciare nelle voliere di mantenimento
interne all’impianto anche in ore notturne, uccelli di allevamento appartenenti alle specie
acquatiche, che siano collocate con un lato a
più di 10 mt. dall’argine o comunque con il
lato più lontano a distanza superiore a 30
mt. dall’argine stesso.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 6 L.R.T. 3/94
Art. 85 c. 4 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
15. Preparare o ritirare i richiami al di fuori
degli orari consentiti (un’ora prima e un’ora
dopo l’orario effettivo di caccia).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 35 c. 2 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
39. RICHIAMI : DETENZIONE E USO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 178
16. Usare a fine di richiamo uccelli vivi accecati, mutilati ovvero legati per le ali.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: art. 21 c. 1 lett. R L. 157/92
SANZIONATO CON: art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: armi, mezzi, richiami e fauna
per richiami richiesta preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
17. Usare a fine di richiamo, richiami acustici
a funzionamento meccanico elettromagnetico o
elettromeccanico con o senza amplificazione di
suono.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: art. 21 c. 1 lett. R L. 157/92
SANZIONATO CON: art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92
SANZIONI: ammenda fino a Euro 1.549,00
recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni
SEQUESTRO: armi, mezzi, richiami e fauna
per richiami richiesta preventivo
COMPETENZE: Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
18. Esercitare la caccia facendo impiego di civette vive.
N.B. verificare la legittima detenzione.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. M L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. H L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva Euro 520,00
COMPETENZE: Regione Toscana
19. Esercitare la caccia utilizzando richiami
vivi privi di anello inamovibile.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 34 c. 3 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: art. 58 c. 1 lett. H L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
recidiva Euro 520,00
COMPETENZE: Regione Toscana
20. Detenere richiami vivi privi di anelli inamovibili.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. EE e Art. 34 c. 4 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: richiami
COMPETENZE: Regione Toscana
39. RICHIAMI : DETENZIONE E USO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
21. Trasportare, utilizzare o detenere uccelli da
richiamo per attività venatoria (o per partecipazione a mostre e fiere), in gabbie di dimensioni
inferiori a quelle prescritte o con caratteristiche
difformi da quelle prescritte o contenenti più
soggetti di quanti permessi. (nota 3)
Pag. 179
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 40 L.R.T. 3/94
art. 58 D.P.G.R. 33R/11
SANZIONATO CON: art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. Eccezioni: è consentito l’uso dell’allodola negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali ed è consentito l’uso della pavoncella negli appostamenti alla minuta selvaggina. Durante il periodo di vigenza di provvedimenti che limitano
o vietano l’uso dei richiami vivi appartenenti all’ordine dei caradriiformi e degli anatidi negli appostamenti fissi a minuta selvaggina e
palmipedi e trampolieri è consentito l’uso del piccione.
Nota 2. Richiami vivi consentiti: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, fischione, germano reale, marzaiola,
merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio, tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del
piccione e dell'anatra.
Nota 3. Dimensione gabbie (lunghezza x larghezza x altezza): allodola e specie analoghe dimensioni: 20X15X20, 1 esemplare per
gabbia. Gabbie tradizionali in legno o materiale plastico con fondo formato anche da barrette metalliche.; merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello o specie di analoghe dimensioni 30X25X25, 1 esemplare per gabbia. Caratteristiche come gabbie per allodola
con in più la caratteristica di avere spigoli arrotondati. Per il trasporto di allodole, merli cesene tordi o animali di
analoghe dimensione possono essere detenuti in ceste con più esemplari di dimensioni proporzionate al numero di soggetti e altezza
non inferiore a 25 cm. Ogni cesta o cassetta non deve contenere più di dieci soggetti; pavoncella e colombaccio: dimensioni rapportate al numero di soggetti e altezza non inferiore a 40 cm. cesta o cassetta con tetto in tela, senza limiti di esemplari;. Per la specie
ghiandaia, gazza, cornacchia e specie di dimensione analoghe gabbie in legno o di materiale plastico aventi spigoli arrotondato dimensioni 40X40X40 con fondo formato da barrette metalliche. Ogni gabbia un solo esemplare. Il trasporto di animali domestici utilizzabili come richiami può avvenire in sacche di materiale morbido che consentono una buona areazione e garantiscono condizione
di oscurità e limiti di mobilità.
40. ZONE DI PROTEZIONE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 180
1. Esercitare la caccia nelle Zone di Protezione istituite dalle Province lungo le rotte di migrazione dell’avifauna.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 32 c. 1 lett. BB L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Mancata apposizione di tabelle.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 14 c. 5 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Tabellazione abusiva.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 14 c. 5 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 5,00 per tabella abusiva
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione o leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità alle
prescrizioni di cui all’art.26 (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 14 c. 5 e Art. 26 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. Dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le
strade che l’attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette
di plastica). Tabelle poste ad altezza tra 2 e 4 metri. Distanziate di 100 metri l’una da l’altra (in ogni caso, ognuna visibile dalla tabella contigua). Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenute in buono stato di conservazione e
leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).
41. ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE Z.P.S. (nota 1)
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 181
1. Esercitare la caccia all’interno delle ZPS nelle
giornate di pre-apertura (con l’eccezione
della caccia di selezione degli ungulati)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 1 c. 3 bis L.R.T. 20/02
Allegato A punto 1 lettera “b” Delib. G.R. 454/08
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Esercitare prelievi in deroga ai sensi
dell’art. 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva
2009/147/CE.
ATTENZIONE : La caccia alla specie storno è
consentita dalla deroga ai sensi dell’art. 9 lett.
a), alla direttiva 2009/147/CE.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 1 c. 3 bis L.R.T. 20/02
Allegato A punto 1 lett. “c” Delib. G.R. 454/08
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Svolgere l’attività di addestramento cani
da caccia, prima del 1° Settembre e dopo la
chiusura della stagione venatoria.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 1 c. 3 bis L.R.T. 20/02
Allegato A punto 1 lett. “h” Delib. G.R. 454/08
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Effettuare, ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad esclusione di quelli con soggetti
appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da
zone di ripopolamento e cattura o da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo
territorio.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 1 c. 3 bis L.R.T. 20/02
Allegato A punto 1 lett. “f” Delib. G.R 454/08
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
41. ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE Z.P.S.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 182
5. Abbattere, esemplari di combattente o
moretta.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 1 c. 3 bis L.R.T. 20/02
Allegato A punto 1 lett. “g” Delib. G.R. 454/08
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
6. Utilizzare pallini di piombo, all’interno di
zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, nonché nel raggio di metri
150 dalle rive più esterne.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 1 c. 3 bis L.R.T. 20/02
Allegato A punto 1 lett. “a” Delib. G.R. 454/08
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
SEQUESTRO: Cartucce utilizzate
COMPETENZE: Regione Toscana
7. Esercitare la caccia nel mese di gennaio, (ad LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 1 c. 3 bis L.R.T. 20/02
eccezione della caccia agli ungulati), al di fuori
Allegato A punto 1 lett. “a” Delib. G.R. 454/08
dei giorni consentiti (giovedì e domenica).
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
8. Abbattere, in data antecedente al primo
ottobre, esemplari appartenenti alle seguenti
specie: codone, marzaiola, mestolone, alzavola,
canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 1 c. 3 bis L.R.T. 20/02
Allegato B Delib.G.R. 454/08
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
recidiva Euro 420,00 e sosp. lic. 1 anno
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
41. ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE Z.P.S.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 183
9. Esercitare la caccia in presenza anche parziale di ghiaccio.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 1 c. 3 bis L.R.T. 20/02
Allegato B Del. G.R. 454/08
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 03/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
10. Non mantenere una quantità minima di
profondità di acqua su tutta l’estensione del
lago negli appostamenti fissi a palmipedi e
trampolieri.
(Per la provincia di Prato minimo cm 5 su tutta
l’estensione del lago fino al 30/6. Delib. G.P. n.
172 del 27/7/2014)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 1 c. 3 bis L.R.T. 20/02
Allegato B Del. G.R. 454/08
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 100,00
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. Nella provincia di Prato le Z.P.S. presenti sono: ZPS LAGO OMBRONE, ZPS LAGO PANTANELLE, ZPS BOGAIA LE FONTANELLE
Nota 2. Nella provincia di Firenze le Z.P.S. sono quelle della piana fiorentina consultabili sulla apposita cartografia.
42. ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA Z.R.C.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 184
1. Esercitare la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 21 c.1 lett. C L. 157/92
SANZIONATO CON: Art. 30 c.1 lett. D L. 157/92
SANZIONI: arresto fino a 6 mesi e ammenda da Euro 464,00 a Euro 1.549,00
sosp. lic. da 1 a 3 anni
recidiva esclusione definitiva dalla licenza
SEQUESTRO: Armi mezzi e fauna
probatorio con richiesta conversione in preventivo
COMPETENZE: Notizia di reato alla Procura della Repubblica
2. Mancata apposizione di tabelle.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 16 c. 5 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Tabellazione abusiva.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 16 c. 5 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 5,00 per tabella abusiva
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità alle
prescrizioni di cui all’art.26 L.R.T. 3/94.
(nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 16 c. 5 e Art. 26 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
SEQUESTRO: (nota 1)
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. Dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le
strade che l’attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette
di plastica). Tabelle poste ad altezza tra 2 e 4 metri. Distanziate di 100 metri l’una da l’altra (in ogni caso, ognuna visibile dalla tabella contigua). Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenute in buono stato di conservazione e
leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).
43. ZONA DI RISPETTO VENATORIO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Pag. 185
1. Esercitare la caccia nelle Zone di Rispetto
Venatorio (esclusa la caccia da appostamento
o la caccia agli ungulati con il metodo della caccia di selezione).
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 17bis L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 210,00
Recidiva Euro 520,00
SEQUESTRO: Fauna
COMPETENZE: Regione Toscana
2. Mancata apposizione di tabelle.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 17bis c. 4 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
3. Tabellazione abusiva.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 17bis c. 4 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 5,00 per tabella abusiva
COMPETENZE: Regione Toscana
4. Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione o leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità alle
prescrizioni di cui all’art.26 L.R.T. 3/94
(la segnaletica deve essere integrata
dall’indicazione delle attività vietate o limitate
poste sulle principali vie o punti di accesso alla
ZRV) (nota 1)
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI: Art. 17bis c. 4 e Art. 26 L.R.T. 3/94
SANZIONATO CON: Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94
SANZIONI: Euro 310,00
COMPETENZE: Regione Toscana
NOTE
Nota 1. Dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le
strade che l’attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette
di plastica). Tabelle poste ad altezza tra 2 e 4 metri. Distanziate di 100 metri l’una da l’altra (in ogni caso, ognuna visibile dalla tabella contigua). Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenute in buono stato di conservazione e
leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
186
Mammiferi
MICROCHIROPTERA
Tutte le specie:
(ad eccezione del pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano)
RODENTIA
Hystricidae
Hystrix cristata ISTRICE
CARNIVORA
Canidae
canis lupus LUPO
Ursidae
Tutte le specie
Ursus arctos ORSO BRUNO
In Italia con 2 sottospecie:
Ursus arctos arctos Alpi centrali
Ursus arctos marsicanus Appennino centrale
Mustelidae
Mustela lutreola VISONE EUROPEO
Lutra lutra LONTRA EUROPEA
Felidae
Felix silvestris GATTO SELVATICO
Linx pardinus LINCE PARDINA
Phocidae
Monachus monachus FOCA MONACA
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
187
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus CERVO SARDO
Uccelli
N.B. Laddove la Convenzione indica “tutte le specie” di un dato ordine
o famiglia, sono state elencate solo le specie europee.
GAVIIFORMES
Gaviidae
Tutte le specie:
Gavia stellata STROLAGA MINORE
Gavia arctica STROLAGA MEZZANA
Gavia immer STROLAGA MAGGIORE
Gavia adamsii STROLAGA BECCOGIALLO
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps auritus SVASSO CORNUTO
Podiceps grisegena SVASSO COLLOROSSO
Podiceps nigricollis SVASSO PICCOLO
Podiceps ruficollis TUFFETTO
PROCELLARIIFORMES
Hydrobatidae
Tutte le specie:
Hydrobates pelagicus UCCELLO DELLE TEMPESTE
Oceanites oceanicus UCCELLO DELLE TEMPESTE DI WILSON
Oceanodroma leucorhoa UCCELLO DELLE TEMPESTE CODAFORCUTA
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
188
Oceanodroma castro UCCELLO DELLE TEMPESTE DI CASTRO
Oceanodroma monorhis UCCELLO DELLE TEMPESTE DI SWINHOE
Pelagrodoma marina UCCELLO DELLE TEMPESTE FACCIABIANCA
Procellariidae
Bulweria bulwerii BERTA DI BULWER
Procellaria diomedea BERTA MAGGIORE
Pterodroma madeira PETRELLO DI MADERA
Pterodroma feae PETRELLO DI FEA
Puffinus assimilis baroli BERTA MINORE FOSCA
Puffinus puffinus BERTA MINORE ATLANTICA
Puffinus yelkouan BERTA MINORE MEDITERRANEA
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax aristotelis (Med.) MARANGONE DAL CIUFFO
Phalacrocorax pygmaeus MARANGONE MINORE
Pelecanidae
Tutte le specie:
pelecanus onocrotalus PELLICANO BIANCO
pelecanus crispus PELLICANO RICCIO
CICONIIFORMES
Ardeidae
Ardea purpurea AIRONE ROSSO
Ardeola ralloides SGARZA CIUFFETTO
Botaurus stellaris TARABUSO
Bubulcus ibis AIRONE GUARDABUOI
Casmerodius albus (Egretta alba) AIRONE BIANCO MAGGIORE
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
189
Egretta garzetta GARZETTA
Ixobrychus minutus TARABUSINO
Nycticorax nycticorax NITTICORA
Ciconiidae
Tutte le specie:
ciconia ciconia CICOGNA BIANCA
ciconia nigra CICOGNA NERA
Threskiornithidae
Tutte le specie:
plegadis falcinellus MIGNATTAIO
platalea leucorodia SPATOLA
geronticus eremita IBIS EREMITA
Threskiornis aethiopicus IBIS SACRO
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber FENICOTTERO
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser erythropus OCA LOMBARDELLA MINORE
Branta leucopsis OCA FACCIABIANCA
Branta ruficollis OCA COLLOROSSO
Bucephala islandica QUATTROCCHI D'ISLANDA
Cygnus cygnus CIGNO SELVATICO
Cygnus columbianus CIGNO MINORE
Histrionicus histrionicus MORETTA ARLECCHINA
Marmaronetta angustirostris ANATRA MARMORIZZATA
Mergus albellus PESCIAIOLA
Oxyura leucocephala GOBBO RUGGINOSO
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
190
Polysticta stelleri EDREDONE DI STELLER
Somateria spectabilis RE DEGLI EDREDONI
Tadorna tadorna VOLPOCA
Tadorna ferruginea CASARCA COMUNE
FALCONIFORMES
Tutte le specie:
Accipitridae
Gypaetus barbatus GIPETO O AVVOLTOIO DEGLI AGNELLI
Gyps fulvus GRIFONE
Aegypius monachus AVVOLTOIO MONACO
Neophron Percnopterus CAPOVACCAIO
Haliaeetus albicilla AQUILA DI MARE
Aquila crysaetos AQUILA REALE
Aquila heliaca AQUILA IMPERIALE
Aquila adalberti AQUILA IMPERIALE SPAGNOLA
Aquila pomarina AQUILA ANATRAIA MINORE
Aquila clanga AQUILA ANATRAIA MAGGIORE
Aquila nipalensis AQUILA DELLE STEPPE
Aquila rapax AQUILA RAPACE
Circaetus gallicus BIANCONE
Aquila pennata AQUILA MINORE
Aquila fasciata AQUILA DI BONELLI
Milvus milvus NIBBIO REALE
Milvus migrans NIBBIO BRUNO
Circus aeruginosus FALCO DI PALUDE
Circus cyaneus ALBANELLA REALE
Circus pygarsus ALBANELLA MINORE
Circus macrourus ALBANELLA PALLIDA
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
191
Buteo rufinus POIANA CODABIANCA
Buteo buteo POIANA
Buteo lagopus POIANA CALZATA
Pernis apivorus FALCO PECCHIAIOLO
Accipiter nisus SPARVIERE
Accipiter gentilis ASTORE
Accipiter brevipes SPARVIERE LEVANTINO
Elanus caeruleus NIBBIO BIANCO
Pandionidae
Pandion haliaetus FALCO PESCATORE
Falconidae
Falco tinnunculus GHEPPIO
Falco naumanni GRILLAIO
Falco vespertinus FALCO CUCULO
Falco subbuteo LODOLAIO
Falco eleonorae FALCO DELLA REGINA
Falco peregrinus FALCO PELLEGRINO
Falco columbarius SMERIGLIO
Falco rusticolus GIRFALCO
Falco cherrug SACRO
Falco biarmicus LANARIO
GALLIFORMES
Tetraonidae
Tetrao urogallus cantabricus GALLO CEDRONE (sottospecie CANTABRICUS)
GRUIFORMES
Turnicidae
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
192
Turnix sylvatica QUAGLIA TRIDATTILA
Gruidae
Tutte le specie
grus grus GRU
grus virgo DAMIGELLA DI NUMIDIA
Rallidae
Crex crex RE DI QUAGLIE
Fulica cristata FOLAGA CRESTATA
Porphyrio porphyrio POLLO SULTANO
Porzana porzana VOLTOLINO
Porzana pusilla SCHIRIBILLA GRIGIATA
Porzana parva SCHIRIBILLA
Otididae
Tutte le specie:
Otis tarda OTARDA EURASIATICA
Tetrax tetrax GALLINA PRATAIOLA
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Arenaria interpres VOLTAPIETRE
Charadrius alexandrinus FRATINO
Charadrius dubius CORRIERE PICCOLO
Charadrius hiaticula CORRIERE GROSSO
Charadrius leschenaulti CORRIERE DI LESCHENAULT
Eudromias morinellus PIVIERE TORTOLINO EURASIATICO
Hoplopterus spinosus PAVONCELLA ARMATA
Scolopacidae
Calidris alba PIOVANELLO TRIDATTILO
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
193
Calidris alpina PIOVANELLO PANCIANERA
Calidris ferruginea PIOVANELLO COMUNE
Calidris maritima PIOVANELLO VIOLETTO
Calidris minuta GAMBECCHIO COMUNE
Calidris temminckii GAMBECCHIO NANO
Gallinago media CROCCOLONE
Limicola falcinellus GAMBECCHIO FRULLINO
Numenius tenuirostris CHIURLOTTELLO
Tringa cinerea PIRO PIRO DEL TEREK
Tringa glareola PIRO PIRO BOSHERECCIO
Tringa hypoleucos PIRO PIRO PICCOLO
Tringa ochropus PIRO PIRO CULBIANCO
Tringa stagnatilis ALBASTRELLO
Recurvirostridae
Tutte le specie:
Himantopus Himantopus CAVALIERE D'ITALIA
Recurvirostra avosetta AVOCETTA
Phalaropodidae
Tutte le specie:
Phalaropus fulicarius FALAROPO BECCOLARGO
Phalaropus lobatus FALAROPO BECCOSOTTILE
Phalaropus FALAROPO DI WILSON
Burhinidae
Burhinus oedicnemus OCCHIONE
Glareolidae
Tutte le specie:
Glareola pratincola PERNICE DI MARE
Glareola nordmanni PERNICE DI MARE ORIENTALE
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
194
Cursorius cursor CORRIONE BIONDO
Laridae
Chlidonias hybrida MIGNATTINO PIOMBATO
Chlidonias leucopterus MIGNATTINO ALIBIANCHE
Chlidonias niger MIGNATTINO
Gelochelidon nilotica STERNA ZAMPENERE
Hydroprogne caspia STERNA MAGGIORE
Larus audouinii GABBIANO CORSO
Larus genei GABBIANO ROSEO
Larus melanocephalus GABBIANO CORALLINO
Hydrocoloeus minutus GABBIANELLO
Xema sabini GABBIANO DI SABINE
Pagophila eburnea GABBIANO D'AVORIO
Sterna albifrons FRATICELLO
Sterna dougallii STERNA DI DOUGALL
Sterna hirundo STERNA COMUNE
Sterna paradisaea STERNA CODALUNGA O STERNA ARTICA
Sterna sandvicensis BECCAPESCI
COLUMBIFORMES
Pteroclididae
Tutte le specie:
Pterocles orientalis GANGA
Pterocles alchata GRANDULE
Columbidae
Columba bollii COLOMBA DI BOLLE
Columba junoniae COLOMBA DEI LAURI
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
195
CUCULIFORMES
Cuculidae
Clamator glandarius CUCULO DAL CIUFFO
STRIGIFORMES
Tutte le specie:
Bubo bubo GUFO REALE
Strix nebulosa ALLOCCO DI LAPPONIA
Strix uralensis ALLOCCO DEGLI URALI
Bubo scandiacus GUFO DELLE NEVI
Surnia ulula ULULA
Aegolius funereus CIVETTA CAPOGROSSO
Glaucidium passerinum CIVETTA NANA
Asio otus GUFO COMUNE
Asio flammeus GUFO DI PALUDE
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Tutte le specie:
Caprimulgus europaeus SUCCIACAPRE
Caprimulgus ruficollis SUCCIACAPRE COLLOROSSO
APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer RONDONE CAFRO
Apus melba RONDONE MAGGIORE
Apus pallidus RONDONE PALLIDO
Apus unicolor RONDONE UNICOLORE
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
196
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis MARTIN PESCATORE
Ceryle rudis MARTIN PESCATORE BIANCO E NERO
Halcyon smyrnensis MARTIN PESCATORE DI SMIRNE
Meropidae
Merops apiaster GRUCCIONE
Coraciidae
Coracias garrulus GHIANDAIA MARINA
Upopidae
Upopa epops UPUPA
PICIFORMES
Tutte le specie:
Dryocopus martius PICCHIO NERO
Picus viridis PICCHIO VERDE
Picus canus PICCHIO CENERINO
Dendrocopos major PICCHIO ROSSO MAGGIORE
Dendrocopos syriacus PICCHIO ROSSO DI SIRIA
Dendrocopos medius PICCHIO ROSSO MEZZANO
Dendrocopos leucotos PICCHIO DORSOBIANCO
Picoides tridactylus PICCHIO TRIDATTILO
Jynx torquilla TORCICOLLO
PASSERIFORMES
Alaudidae
Calandrella brachydactyla CALANDRELLA
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
197
Calandrella rufescens CALANDRINA
Chersophilus duponti ALLODOLA DI DUPONT
Eremophila alpestris ALLODOLA GOLAGIALLA
Galerida theklae CAPPELLACCIA DI THEKLAE
Melanocorypha bimaculata CALANDRA ASIATICA
Melanocorypha calandra CALANDRA
Melanocorypha leucoptera CALANDRA SIBERIANA
Melanocorypha yeltoniensis CALANDRA NERA
Hirundinidae
Tutte le specie:
riparia riparia TOPINO
Ptyonoprogne rupestris RONDINE MONTANA
Hirundo rustica RONDINE
Cecropis daurica RONDINE ROSSICCIA
Delichon urbicum BALESTRUCCIO
Motacillidae
Tutte le specie:
Anthus campestris CALANDRO
Anthus richardi CALANDRO MAGGIORE
Anthus spinoletta SPIONCELLO
Anthus petrosus SPIONCELLO MARINO
Anthus pratensis PISPOLA
Anthus trivialis PRISPOLONE
Anthus hodgsoni PRISPOLONE INDIANO
Anthus cervinus PISPOLA GOLAROSSA
Anthus gustavi PISPOLA DELLA PECHORA
motacilla alba BALLERINA BIANCA
motacilla flava CUTRETTOLA
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
198
motacilla citreola CUTRETTOLA TESTA GIALLA ORIENTALE
motacilla cinerea BALLERINA GIALLA
Laniidae
Tutte le specie:
Lanius excubitor AVERLA MAGGIORE
Lanius meridionalis AVERLA MERIDIONALE
Lanius minor AVERLA CENERINA
Lanius collurio AVERLA PICCOLA
Lanius isabellinus AVERLA ISABELLINA
Bombycillidae
Bombycilla garrulus BECCOFRUSONE
Cinclidae
Cinclus cinclus MERLO ACQUAIOLO
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes SCRICCIOLO
Prunellidae
Tutte le specie:
prunella modularis PASSERA SCOPAIOLA
Prunella collaris SORDONE
Turdinae
Cercotrichas galactotes USIGNOLO D'AFRICA
Erithacus rubecula PETTIROSSO
Irania gutturalis PETTIROSSO GOLABIANCA
Luscinia luscinia USIGNOLO MAGGIORE
Luscinia megarhynchos USIGNOLO
Luscinia svecica PETTAZZURRO
Monticola saxatilis CODIROSSONE
Monticola solitarius PASSERO SOLITARIO
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
199
Oenanthe finischii MONACHELLA DI FINSCH
Oenanthe hispanica MONACHELLA
Oenanthe isabellina CULBIANCO ISABELLINO
Oenanthe leucura MONACHELLA NERA
Oenanthe oenanthe CULBIANCO
Oenanthe pleschanka (leucomela) MONACHELLA DORSONERO
Phoenicurus ochruros CODIROSSO SPAZACAMINO
Phoenicurus phoenicurus CODIROSSO COMUNE
Saxicola dacotiae SALTIMPALO DELLE CANARIE
Saxicola rubetra STIACCINO
Saxicola torquatus SALTIMPALO
Tarsiger cyanurus CODAZZURRO
Turdus torquatus MERLO DAL COLLARE
Sylviinae
Tutte le specie:
Sylvia nisoria BIGIA PADOVANA
Sylvia borin BECCAFICO
Sylvia atricapilla CAPINERA
Sylvia communis STERPAZZOLA
Sylvia curruca BIGIARELLA
Sylvia crassirostris BIGIA GROSSA ORIENTALE
Sylvia hortensis BIGIA GROSSA
Sylvia melanocephala OCCHIOCOTTO
Sylvia melanothorax OCCHIOCOTTO DI CIPRO
Sylvia rueppelli BIGIA DI RUPPELL
Silvia conspicillata STERPAZZOLA DI SARDEGNA
Sylvia cantillans STERPAZZOLINA
Sylvia nana STERPAZZOLA NANA
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
200
Sylvia undata MAGNANINA COMUNE
Sylvia sarda MAGNANINA SARDA
Acrocephalus schoenobaenus FORAPAGLIE COMUNE
Acrocephalus paludicola PAGLIAROLO
Acrocephalus melanopogon FORAPAGLIE CASTAGNOLO
cisticola juncidis BECCAMOSCHINO
locustella naevia FORAPAGLIE MACCHITTATO
locustella lanceolata LOCUSTELLA LANCEOLATA
locustella fluviatilis LOCUSTELLA FLUVIATILE
locustella luscinioides SALCIAIOLA
Cettia cetti USIGNOLO DI FIUME
Acrocephalus scirpaceus CANNAIOLA COMUNE
Acrocephalus palustris CANNAIOLA VERDOGNOLA
Acrocephalus dumetorum CANNAIOLA DI BLYTH
Acrocephalus agricola CANNAIOLA DI JERDON
Acrocephalus arundinaceus CANNARECCIONE
Hippolais icterina CANAPINO MAGGIORE
Hippolais polyglotta CANAPINO COMUNE
Hippolais olivetorum CANAPINO LEVANTINO
Phylloscopus trochilus LUI' GROSSO
Phylloscopus sibilatrix LUI' VERDE
Phylloscopus bonelli LUI' BIANCO
Phylloscopus collybita LUI' PICCOLO
Phylloscopus ibericus LUI' PICCOLO IBERICO
Phylloscopus borealis LUI' BOREALE
Phylloscopus trochiloides LUI' VERDASTRO
Phylloscopus inornatus LUI' FORESTIERO
Phylloscopus fuscatus LUI' SCURO
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
201
Regulinae
Tutte le specie:
Regulus regulus REGOLO
Regulus ignicapilla FIORRANCINO
Regulus madeirensis FIORRANCINO DI MADERA
Muscicapinae
Tutte le specie:
muscicapa striata PIGLIAMOSCHE
ficedula parva PIGLIAMOSCHE PETTIROSSO
ficedula hypoleuca BALIA NERA
ficedula speculigera BALIA DELL'ATLANTE
ficedula albicollis BALIA DAL COLLARE
ficedula semitorquata BALIA CAUCASICA
Timaliinae
Panurus biarmicus BASETTINO
Paridae
Tutte le specie:
Parus major CINCIALLEGRA
Parus ater CINCIA MORA
Cyanister caeruleus CINCIARELLA
Cyanister cyanus CINCIARELLA AZZURRA
Lophophanes cristatus CINCIA DAL CIUFFO
Poecile palustris CINCIA BIGIA
Poecile montanus CINCIA ALPESTRE
Poecile cinctus CINCIA SIBERIANA
Poecile lugubris CINCIA DALMATINA
Sittidae
Tutte le specie:
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
202
Sitta europea PICCHIO MURATORE
Sitta whiteheadi PICCHIO MURATORE CORSO
Sitta krueperi PICCHIO MURATORE DI KRUPER
Sitta neumayer PICCHIO MURATORE DI ROCCIA
Certhiidae
Tutte le specie:
Certhia familiaris RAMPICHINO ALPESTRE
Certhia brachydactyla RAMPICHINO COMUNE
Emberizidae
Calcarius lapponicus ZIGOLO DI LAPPONIA
Emberiza aureola ZIGOLO DAL COLLARE
Emberiza caesia ORTOLANO GRIGIO
Emberiza cia ZIGOLO MUCIATTO
Emberiza cineracea ZIGOLO CENERINO
Emberiza cirlus ZIGOLO NERO
Emberiza citrinella ZIGOLO GIALLO
Emberiza leucocephala ZIGOLO GOLAROSSA
Emberiza melanocephala ZIGOLO TESTANERA
Emberiza pusilla ZIGOLO MINORE
Emberiza rustica ZIGOLO BOSCHERECCIO
Emberiza schoeniclus MIGLIARINO DI PALUDE
Plectrophenax nivalis ZIGOLO DELLE NEVI
Fringillidae
Carduelis cannabina FANELLO
Carduelis carduelis CARDELLINO
Carduelis chloris VERDONE
Carduelis flammea ORGANETTO
Carduelis flavirostris FANELLO NORDICO
44. ALLEGATO 2 DELLA CONVENZIONE DI BERNA RATIFICATA CON LEGGE 503/81
203
Carduelis hornemanni ORGANETTO ARTICO
Carduelis spinus LUCHERINO
Carpodacus erythrinus CIUFFOLOTTO SCARLATTO
Coccothraustes coccothraustes FROSONE
Fringilla teydea FRINGUELLO DEL TEYDE
Loxia curvirostra CROCIERE
Loxia leucoptera CROCIERE FASCIATO
Loxia pityopsittacus CROCIERE DELLE PINETE
Loxia scotica CROCIERE SCOZZESE
Pinicola enucleator CIUFFOLOTTO DELLE PINETE
Rhodopechys githaginea TROMBETTIERE
Serinus citrinella VENTURONE
Serinus pusillus VERZELLINO FRONTEROSSA
Serinus serinus VERZELLINO
Ploceidae
Montrifringilla nivalis FRINGUELLO ALPINO
Petronia petronia PASSERA LAGIA
Sturnidae
Sturnus roseus STORNO ROSEO
Sturnus unicolor STORNO NERO
Oriolidae
Oriolus oriolus RIGOGOLO
Corvidae
Cyanopica cyanus GAZZA AZZURRA
Nucifraga caryocatactes NOCCIOLAIA
Perisoreus infaustus GHIANDAIA SIBERIANA
Pyrrhocorax graculus GRACCHIO ALPINO
Pyrrhocorax pyrrhocorax GRACCHIO CORALLINO
NOTE
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
NOTE
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
NOTE
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
NOTE
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ATTIVITA’
* Organizzazione cacciatori
* Organizzazione pescatori
* Informazione
* Protezione e soccorso civile
* Ripopolamenti
* Assicurazione
* Assistenza
* Vigilanza
* Ecologia
* Statistica
* Gare
_______________________________
Corsi aspiranti cacciatori e guardie
_______________________________
Stampato in proprio