Le auto aziendali delle imprese - pdf

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Le auto aziendali delle imprese - pdf
25.822,84 euro per autovetture
e autocaravan
•
4.131,66 euro per motocicli
•
2.065,83 euro per ciclomotori
Autovetture - autocaravan
motocicli - ciclomotori
In caso di noleggio:
•
3.615,20 euro per autovetture
e autocaravan
•
774,69 euro per motocicli
•
413,17 euro per ciclomotori
Veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti
Il D.L. 262/2006 introduce, a decorrere
dal periodo d’imposta 2006, la previsione
che per i veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti, a prescindere dal periodo in cui
sussiste tale uso, è deducibile solo l’importo
costituente reddito di lavoro. Il valore da
assoggettare a tassazione per il dipendente
è elevato al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di
15.000 Km, calcolato in base alle tabelle Aci.
Quest’ultima disposizione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007 (art. 1, comma 324,
Legge Finanziaria 2007)
Utilizzo
Deducibilità
Adibiti ad uso pubblico
100%
Esclusivamente
strumentale
100%
Uso promiscuo ai
dipendenti
Deducibile fino
all’importo che
costituisce reddito
per il dipendente
(fringe benefit)
Agenti e rappresentanti
80% con limiti
Altri usi
Indeducibili
2007 - Progetto grafico: Giorgio Bertuzzi
•
Quadro riassuntivo
deducibilità 2006
Veicoli non a motore - veicoli ad uso
promiscuo - veicoli ad uso speciale autocarri
autobus
Inerenti
100%
Non inerenti
Indeducibili
Per saperne di più
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artt. 51, 102, 164 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986)
art.36, c. 5 - 6 e 6 bis del D.L. 223/2006
conv. con modif. dalla L. 248/2006
art. 2 c. 71 e 72 del D.L. 262/2006 conv.
con modif. dalla L. 286/2006
art. 1, c. 324 della Legge 296/2006
SITO INTERNET: http://emiliaromagna.agenziaentrate.it
Le auto aziendali
delle imprese
Il nuovo regime
fiscale
Secondo il Codice della Strada,
i veicoli sono “tutte le macchine di
qualsiasi specie che circolano sulle
strade guidate dall’uomo”.
Aggiornato al 1 Marzo 2007
In caso di acquisto o di locazione non si tiene
conto della parte del costo eccedente:
La legislazione fiscale distingue
tra i veicoli disciplinati dall’art. 164
del TUIR e gli altri mezzi di trasporto
che non sono menzionati in tale articolo
e non trovano una specifica disciplina
nelle norme del TUIR.
A CURA DELL’UFFICIO COMUNICAZIONE
DELLA DIREZIONE REGIONALE
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Ammortamenti
La manovra d’estate (D.L. 223/2006), la
manovra d’autunno (D.L. 262/2006) e la
Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) hanno
apportato rilevanti novità in materia di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto
utilizzati nell’esercizio di imprese, arti, professioni.
Le novità introdotte nel corso del 2006
riguardano i veicoli disciplinati dall’art. 164
del TUIR (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli). Per quanto riguarda i
veicoli non menzionati in tale articolo (es.
veicoli non a motore, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autobus)
si applicano le stesse regole del passato: la
deducibilità dei costi è subordinata al rispetto
del requisito dell’inerenza.
Il costo è inerente, quando si riferisce (cioè, attiene) all’attività di impresa e/o di lavoro autonomo
concretamente svolta; non è inerente ed è quindi
indeducibile quando soddisfa un bisogno ‘personale’ dell’imprenditore o professionista.
Novità del D.L. 223/2006
Il D.L. 223/2006 ha modificato le regole
relative all’ammortamento di alcuni veicoli
aziendali (indicati nell’art. 164, comma 1,
lett. b del TUIR).
A partire dal periodo d’imposta in corso alla
data del 4 luglio 2006 (entrata in vigore del
decreto) le imprese non possono più applicare l’ammortamento anticipato, anche se
riferito a beni acquistati in periodi d’imposta
antecedenti.
La norma non si applica a:
•
autovetture, autocaravan, motocicli e
ciclomotori, destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali
nell’esercizio dell’impresa. Se l’utilizzo invece è promiscuo l’ammortamento
anticipato non è ammesso
•
veicoli adibiti ad uso pubblico
Veicoli strumentali - Veicoli senza i quali l’attività
stessa non può essere esercitata. Si considerano tali,
ad esempio, le auto utilizzate dalle imprese di noleggio, dalle scuole guida o dalle pompe funebri.
Veicoli adibiti ad uso pubblico - La destinazione
ad uso pubblico è riconosciuta attraverso un atto
della Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i veicoli utilizzati dal
titolare della licenza comunale per l’esercizio del
servizio di taxi.
Leasing
I canoni relativi ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 12 agosto 2006
(entrata in vigore della Legge di conversione
248/2006) sono deducibili solo se la durata del
contratto non è inferiore al periodo d’ammortamento (4 anni), e non alla metà del periodo
(2 anni) come era in precedenza previsto.
Novità del D.L. 262/2006
Il D.L. 262/2006 ha escluso la possibilità di
dedurre il 50% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto
a motore non esclusivamente strumentali.
Ha inoltre stabilito che non sono più interamente deducibili i costi relativi a veicoli
dati in uso promiscuo ai dipendenti per la
maggior parte del periodo d’imposta. Rimane
la deducibilità parziale all’80% dei costi per
agenti e rappresentanti, con i limiti previsti
in passato.
La deducibilità dei costi
A decorrere dal periodo d’imposta 2006 sono
deducibili per intero solo le spese e gli altri
componenti negativi relativi a:
•
veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell’esercizio dell’impresa
•
veicoli adibiti a uso pubblico
•
veicoli non disciplinati dall’art. 164 del
TUIR purché sia rispettato il principio
dell’inerenza
Per quanto riguarda gli agenti e i rappresentanti, è prevista la deducibilità parziale
all’80%, con limiti massimi di deducibilità
dei costi diversi a seconda del veicolo e del
tipo di spesa (acquisto, locazione, noleggio).
Campagna informativa per la conoscenza della normativa fiscale a cura dell’Ufficio Comunicazione della Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna