Le auto aziendali delle imprese - pdf
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Le auto aziendali delle imprese - pdf
25.822,84 euro per autovetture e autocaravan • 4.131,66 euro per motocicli • 2.065,83 euro per ciclomotori Autovetture - autocaravan motocicli - ciclomotori In caso di noleggio: • 3.615,20 euro per autovetture e autocaravan • 774,69 euro per motocicli • 413,17 euro per ciclomotori Veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti Il D.L. 262/2006 introduce, a decorrere dal periodo d’imposta 2006, la previsione che per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, a prescindere dal periodo in cui sussiste tale uso, è deducibile solo l’importo costituente reddito di lavoro. Il valore da assoggettare a tassazione per il dipendente è elevato al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato in base alle tabelle Aci. Quest’ultima disposizione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007 (art. 1, comma 324, Legge Finanziaria 2007) Utilizzo Deducibilità Adibiti ad uso pubblico 100% Esclusivamente strumentale 100% Uso promiscuo ai dipendenti Deducibile fino all’importo che costituisce reddito per il dipendente (fringe benefit) Agenti e rappresentanti 80% con limiti Altri usi Indeducibili 2007 - Progetto grafico: Giorgio Bertuzzi • Quadro riassuntivo deducibilità 2006 Veicoli non a motore - veicoli ad uso promiscuo - veicoli ad uso speciale autocarri autobus Inerenti 100% Non inerenti Indeducibili Per saperne di più • • • • artt. 51, 102, 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986) art.36, c. 5 - 6 e 6 bis del D.L. 223/2006 conv. con modif. dalla L. 248/2006 art. 2 c. 71 e 72 del D.L. 262/2006 conv. con modif. dalla L. 286/2006 art. 1, c. 324 della Legge 296/2006 SITO INTERNET: http://emiliaromagna.agenziaentrate.it Le auto aziendali delle imprese Il nuovo regime fiscale Secondo il Codice della Strada, i veicoli sono “tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall’uomo”. Aggiornato al 1 Marzo 2007 In caso di acquisto o di locazione non si tiene conto della parte del costo eccedente: La legislazione fiscale distingue tra i veicoli disciplinati dall’art. 164 del TUIR e gli altri mezzi di trasporto che non sono menzionati in tale articolo e non trovano una specifica disciplina nelle norme del TUIR. A CURA DELL’UFFICIO COMUNICAZIONE DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA Ammortamenti La manovra d’estate (D.L. 223/2006), la manovra d’autunno (D.L. 262/2006) e la Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) hanno apportato rilevanti novità in materia di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti, professioni. Le novità introdotte nel corso del 2006 riguardano i veicoli disciplinati dall’art. 164 del TUIR (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli). Per quanto riguarda i veicoli non menzionati in tale articolo (es. veicoli non a motore, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autobus) si applicano le stesse regole del passato: la deducibilità dei costi è subordinata al rispetto del requisito dell’inerenza. Il costo è inerente, quando si riferisce (cioè, attiene) all’attività di impresa e/o di lavoro autonomo concretamente svolta; non è inerente ed è quindi indeducibile quando soddisfa un bisogno ‘personale’ dell’imprenditore o professionista. Novità del D.L. 223/2006 Il D.L. 223/2006 ha modificato le regole relative all’ammortamento di alcuni veicoli aziendali (indicati nell’art. 164, comma 1, lett. b del TUIR). A partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 (entrata in vigore del decreto) le imprese non possono più applicare l’ammortamento anticipato, anche se riferito a beni acquistati in periodi d’imposta antecedenti. La norma non si applica a: • autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori, destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell’esercizio dell’impresa. Se l’utilizzo invece è promiscuo l’ammortamento anticipato non è ammesso • veicoli adibiti ad uso pubblico Veicoli strumentali - Veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata. Si considerano tali, ad esempio, le auto utilizzate dalle imprese di noleggio, dalle scuole guida o dalle pompe funebri. Veicoli adibiti ad uso pubblico - La destinazione ad uso pubblico è riconosciuta attraverso un atto della Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza comunale per l’esercizio del servizio di taxi. Leasing I canoni relativi ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 12 agosto 2006 (entrata in vigore della Legge di conversione 248/2006) sono deducibili solo se la durata del contratto non è inferiore al periodo d’ammortamento (4 anni), e non alla metà del periodo (2 anni) come era in precedenza previsto. Novità del D.L. 262/2006 Il D.L. 262/2006 ha escluso la possibilità di dedurre il 50% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore non esclusivamente strumentali. Ha inoltre stabilito che non sono più interamente deducibili i costi relativi a veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Rimane la deducibilità parziale all’80% dei costi per agenti e rappresentanti, con i limiti previsti in passato. La deducibilità dei costi A decorrere dal periodo d’imposta 2006 sono deducibili per intero solo le spese e gli altri componenti negativi relativi a: • veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell’esercizio dell’impresa • veicoli adibiti a uso pubblico • veicoli non disciplinati dall’art. 164 del TUIR purché sia rispettato il principio dell’inerenza Per quanto riguarda gli agenti e i rappresentanti, è prevista la deducibilità parziale all’80%, con limiti massimi di deducibilità dei costi diversi a seconda del veicolo e del tipo di spesa (acquisto, locazione, noleggio). Campagna informativa per la conoscenza della normativa fiscale a cura dell’Ufficio Comunicazione della Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna