Estratto Anatocismo Usura
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Civale - Anatocismo Usura 36 28-04-2016 8:44 Pagina 36 CAPITOLO I Pur riconosciuta l’indubbia difficoltà per la Banca d’Italia, chiamata ad attribuire un “senso” ad una norma davvero infelice, non si può celare che la predetta proposta di Delibera CICR poggiava su un terreno assai incerto che ne minava profondamente la tenuta in termini tanto giuridici quanto applicativi. 11. Quid iuris del periodo 2014-2016 (?) La principale incertezza riferita all’art. 120, comma 2, del TUB “versione 2013”, concerneva peraltro il tempo. Occorre in primo luogo annotare che, ai sensi dell’art. 1, comma 729 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, la stessa legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2014. Non poteva, peraltro, essere diversamente, trattandosi di legge di stabilità. Non essendo espresso nella norma, ossia nell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”, alcun regime transitorio si sono, di fatto, radicalizzate due opposte letture in tema di entrata vigore immediata o differita. Secondo una prima lettura, l’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”, sarebbe applicabile a far data dal 1° gennaio 2014, trattandosi di norma imperativa che abrogava tanto il previgente art. 120, comma 2, del TUB, quanto le disposizioni attuative contenute nella Delibera CICR del 9 febbraio 2000. Secondo tale prima lettura, quindi, ai fini dell’immediata applicabilità dell’art. 120, comma 2, del TUB “versione 2013” non sarebbe stata necessaria l’adozione della Delibera CICR pur richiamata nella stessa norma (aderiscono a tale prima lettura, PETRELLI, Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile, secondo semestre 2013, www.gaetanopetrelli.it; QUINTARELLI, Conto corrente bancario: anatocismo e capitalizzazione; prescrizione; azioni di accertamento e condanna, distribuzione dell’onere della prova, www.ilcaso.it; FARINA, Le recenti modifiche dell’art. 120 TUB e la loro incidenza sulla delibera CICR 9 febbraio 2000, www.dirittobancario.it; MARCELLI, L’anatocismo e le vicissitudini della Delibera CICR 9/2/00, www.ilcaso.it; DOLMETTA, Sul transito dell’anatocismo bancario dal vecchio al nuovo regime, www.ilcaso.it – Sopravvenuta abrogazione del potere bancario di anatocismo, in Banca, borsa, tit. cred., 2015). Coloro che accolgono tale prima lettura affermano che l’art. 120, comma 2, del TUB “versione 2013” avrebbe un contenuto precettivo sufficientemente delineato e che non necessitava della (pur prevista e richiesta) Delibera Civale - Anatocismo Usura 28-04-2016 8:44 Pagina 37 ANATOCISMO, INTERESSI E COMMISSIONI NEI RAPPORTI BANCARI 37 CICR. Lo stesso CICR, peraltro, nel determinare le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi non avrebbe potuto, diversamente dal passato, abilitare le banche a derogare il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. In base ad una seconda lettura, invece, l’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”, non sarebbe stato immediatamente applicabile in quanto, anche ai fini dell’applicazione, sarebbe stata necessaria e richiesta l’adozione della Delibera CICR richiamata nella stessa norma (aderiscono a tale seconda lettura, CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Quesito civilistico n. 80-2014/C; MAIMERI, La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competitività, www.dirittobancario.it; MORERA – OLIVIERI, Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120 comma 2 TUB, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, I; MUCCIARONE, La trasparenza bancaria, in Trattato dei contratti diretto da ROPPO, 2014, V, 689). In particolare, ad avviso del Consiglio Nazionale del Notariato, l’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”, avrebbe “un contenuto imperativo non sufficientemente delineato” ed il “il legislatore, utilizzando uno dei modelli di delegificazione previsti dall’art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400, avrebbe affidato al CICR – come si evince dalla norma – il compito di dettare regole che completano il precetto legislativo contenuto nella legge delegante. Si sarebbe in presenza, in altri termini, di quella “legislazione integrata”, in cui la legge affida a diverse fonti il compito di completare l’innovazione da essa prodotta, rinviando ad una normativa in assenza della quale la legge è, oltre che inapplicabile, incompleta, quanto meno nel senso che gli istituti in essa disciplinati mancano di elementi essenziali per la definizione di alcune delle loro caratteristiche rilevanti (…) Corollario ulteriore dell’accoglimento della tesi sopra esposta, dovrebbe essere quello che in attesa dell’emanazione della delibera CICR, sia da escludere una portata abrogativa immediata del vecchio comma secondo dell’art. 120 TUB e della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, da parte della norma primaria delegificante (e cioè il comma 629 della legge di stabilità)” (CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Quesito civilistico n. 80-2014/C). 12. La giurisprudenza a favore dell’applicabilità immediata dell’art. 120, comma 2, del TUB “versione 2013” In relazione all’annosa questione concernente l’entrata vigore, immediata o differita, dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013” la giurispru- Civale - Anatocismo Usura 38 28-04-2016 8:44 Pagina 38 CAPITOLO I denza è stata chiamata ben presto a pronunciarsi, sollecitata da numerosi ricorsi cautelari promossi dalle associazioni dei consumatori. A favore della tesi dell’immediata applicabilità, a far data dal 1° gennaio 2014, dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013” in giurisprudenza si sono pronunciati, a quanto consta, il Tribunale di Milano, la Corte di Appello di Genova, il Tribunale di Biella, il Tribunale di Cuneo ed il Tribunale di Roma. Sebbene non possa propriamente parlarsi di “giurisprudenza”, a favore della tesi dell’immediata applicabilità dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013” si è espresso anche l’Arbitro Bancario e Finanziario. Notevole eco hanno avuto le prime due ordinanze del Tribunale di Milano, Sezione VI, del 25 marzo 2015 (estensore dott. ssa Brat) e del 3 aprile 2015 (estensore dott. Ferrari), rese in sede di reclamo di due azioni inibitorie promosse in via cautelare da associazioni dei consumatori ai sensi dell’art. 140 del codice del consumo. Tralasciando le questioni connesse alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti delle azioni inibitorie promosse dalle associazioni dei consumatori e concernenti la legittimazione attiva e la presenza dei “giusti motivi” di urgenza, pare opportuno concentrare l’analisi sulla lettura fornita dal Tribunale di Milano dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”. Nella prima ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione VI, del 25 marzo 2015 (estensore dott. ssa Brat) si rileva che “se, certamente, non può trascurarsi l’anomalia prima facie di interessi che, una volta capitalizzati, possono essere infruttuosi, vi è anche da rilevare come ben possa essere data evidenza contabile ad un saldo finale modulato separatamente con riferimento allo stato passivo o attivo del conto capitale e degli interessi maturati sullo stesso nel medesimo arco temporale, senza che questi ultimi possano essere incorporati nel primo per le operazioni contabili conseguenti: ad avviso del Collegio è, infatti, proprio in tale ambito che deve essere confinato l’intervento regolamentare del CICR, cui è assegnato lo specifico compito di esprimersi in ordine alle specifiche tecniche bancarie contabili, senza, tuttavia, disporre in termini diversi dal divieto di anatocismo che, pertanto, è da ritenersi operante dal 1.1.14” (Trib. Milano, 25.3.15, www.ilcaso.it). Nella seconda ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione VI, del 3 aprile 2015 (estensore dott. Ferrari), pur con ulteriori argomentazioni, si giunge ad analoga conclusione. In particolare, ad avviso del Tribunale di Milano (est. Ferrari), la norma di cui all’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013” “circoscrive la portata della capitalizzazione degli interessi periodicamente conteggiati, esclu- Civale - Anatocismo Usura 28-04-2016 8:44 Pagina 39 ANATOCISMO, INTERESSI E COMMISSIONI NEI RAPPORTI BANCARI 39 dendo che tale operazione contabile possa consentire alcun prodotto anatocistico (…). La norma, pertanto, non può che essere intesa come rivolta a vietare l’anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall’art. 1283 c.c. (con l’effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l’anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale, oggi l’art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggiore rigore capovolgendo la disciplina previgente)” (Trib. Milano, 3.4.15, www.ilcaso.it). Muovendo da tali premesse, lo stesso Tribunale di Milano (est. Ferrari) ritiene che “si deve concludere come effettivamente dall’1.1.2014 non sia più consentita alcuna prassi anatocistica nei rapporti bancari” (Trib. Milano, 3.4.15, www.ilcaso.it). A tali prime due ordinanze, che di fatto hanno aperto la breccia alla tesi dell’immediata applicabilità dell’art. 120, comma 2, del TUB “versione 2013”, ha fatto seguito una terza ordinanza del Tribunale di Milano resa nel luglio 2015. In tale terza pronuncia il Tribunale di Milano ha rilevato che l’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013” ha innovato rispetto alla precedente formulazione della stessa norma in quanto “si limita ad incaricare il CICR di stabilire le modalità di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie. È sparito, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi. Tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall’art. 1283 c.c. – salve limitate eccezioni – la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi” (Trib. Milano, 1.7.15, www.ilcaso.it). Nella stessa terza ordinanza il Tribunale di Milano, pur rilevando che la lettera b) dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013” ha fatto “sorgere qualche dubbio interpretativo circa la sua reale portata”, conclude affermando che “la stessa lettera b) in esame è comunque molto chiara nell’affermare che i successivi interessi sono calcolati solo sulla sorte capitale, il che è perfettamente coerente con il divieto di anatocismo” (Trib. Milano, 1.7.15, www.ilcaso.it). In particolare, il Tribunale di Milano ritiene che vi sarebbero due distinti significati da attribuire al termine “capitalizzazione” (utilizzato per ben due volte nella lettera b) dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”), a seconda che si intenda utilizzare la stessa espressione in ambito giuridico o, diversamente, in ambito di matematica finanziaria. Civale - Anatocismo Usura 40 28-04-2016 8:44 Pagina 40 CAPITOLO I Ad avviso del Tribunale di Milano, “per quanto riguarda il riferimento alle operazioni di capitalizzazione si osserva che, mentre in ambito giuridico tale termine è utilizzato come sinonimo di portare in conto gli interessi e quindi unirli al capitale, in matematica finanziaria è diffuso l’uso di tale espressione come sinonimo di interessi maturati, giunti a scadenza di pagamento. In particolare nel settore dei mutui si parla di periodo di capitalizzazione per indicare il tempo in cui matura la rata infra-annuale di rimborso, quando il mutuatario deve pagare la quota capitale e la quota interessi, la quale ultima quindi entra nella disponibilità del mutuante al pari del capitale reso” (Trib. Milano, 1.7.15, www.ilcaso.it). Suscita più di una perplessità la distinzione proposta dal Tribunale di Milano quanto al significato da attribuire al termine “capitalizzazione” in ambito giuridico e di matematica finanziaria. La distinzione non pare infatti supportata da valide argomentazioni e, soprattutto, risulta non corrispondente al reale significato del termine capitalizzazione (sia in ambito giuridico sia in ambito di matematica finanziaria). Ciò detto il Tribunale di Milano, privilegiando il significato attribuito al termine “capitalizzazione” in matematica finanziaria, afferma che “in tale accezione tecnica la norma è perfettamente coerente, perché gli interessi periodicamente capitalizzati non sono altro che gli interessi maturati alla scadenza prevista nel rapporto” (Trib. Milano, 1.7.15, www.ilcaso.it). Valorizzando il significato a suo avviso “univoco” dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”, il Tribunale di Milano conclude affermando che “ tutti gli elementi di valutazione e interpretazione conducono univocamente all’affermazione che in forza del nuovo disposto dell’art. 120, comma 2, TUB l’anatocismo nelle operazioni bancarie è vietato dal 1/1/2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità (…). In primo luogo perché la norma primaria, come sopra argomentato, è chiara nella sua portata precettiva. Inoltre perché le modalità e i criteri della norma regolamentare devono dare attuazione alla norma primaria e non possono certo stravolgerla, conferendole una portata opposta a quanto dalla stessa stabilito. La mancanza della delibera CICR comporta unicamente che allo stato gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile al fine di garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie” (Trib. Milano, 1.7.15, www.ilcaso.it). L’esame della terza ordinanza del Tribunale di Milano non può prescindere anche dall’ultima parte della motivazione della stessa ordinanza in cui, a fronte dell’eccezione sollevata dalla Banca di possibile contrasto dell’art. 120, Civale - Anatocismo Usura 28-04-2016 8:44 Pagina 41 ANATOCISMO, INTERESSI E COMMISSIONI NEI RAPPORTI BANCARI 41 comma 2, del TUB, “versione 2013” con la normativa europea, il Tribunale di Milano ha rigettato la predetta eccezione ritenendo che “la materia dell’anatocismo non è oggetto di una specifica regolamentazione nella normativa della UE, tanto meno in sede bancaria (…) Il considerando 22 della Direttiva prevede che dovrebbe essere garantito alle succursali o emanazioni delle Banche degli altri Stati membri di esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento nello stesso modo che nello Stato membro d’origine, ma purché “esse non siano contrarie alle disposizioni di legge di interesse generale dello Stato membro ospitante.” Non v’è dubbio che nella fattispecie ricorra tale ipotesi derogatoria, dal momento che l’anatocismo ha costituito in Italia una questione lungamente dibattuta, che ha dato luogo ad un enorme contenzioso giudiziario, con plurimi interventi normativi di segno diverso. Ne consegue che la sua regolamentazione in termini di divieto corrisponde ad un interesse generale.” (Trib. Milano, 1.7.15, www.ilcaso.it). Escluso che possa profilarsi una restrizione alla libertà di stabilimento, ad avviso del Tribunale di Milano l’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”, recherebbe “una norma primaria che vieta l’anatocismo, cioè una condizione gravosa per la clientela, la cui eliminazione non può che giovare alla penetrazione nel mercato da parte di tutte le Banche, di qualunque Stato membro” (Trib. Milano, 1.7.15, www.ilcaso.it). Sempre nel mese di luglio 2015 si colloca una quarta ordinanza del Tribunale di Milano in cui è stato ribadito che l’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”, sarebbe una norma “d’immediata applicazione, senza necessità di attendere l’intervento del CICR, considerato che la norma ha demandato al CICR il compito di individuare le modalità ed i criteri per la contabilizzazione degli interessi che maturano nel corso del rapporto, fermo restando il divieto di produzione di interessi ulteriori su quelli contabilizzati periodicamente” (Trib Milano, 29.7.15, www.ilcaso.it). Nell’agosto 2015 si colloca una quinta ordinanza del Tribunale di Milano in cui lo stesso Tribunale ha ribadito l’opinione secondo cui in relazione all’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”, “la chiarezza e l’univocità dell’enunciato secondo cui, nell’esercizio dell’attività bancaria, in ogni caso gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori e, perciò debbano essere calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, rende la norma in questione immediatamente precettiva (…) ancorché il CICR (che ne è stato incaricato) non abbia ancora provveduto a precisare modalità e criteri di contabilità bancaria destinati a dare attuazione al principio imperativamente espresso” (Trib. Milano, 5.8.15, www.ilcaso.it). Civale - Anatocismo Usura 42 28-04-2016 8:44 Pagina 42 CAPITOLO I Ancora a favore della tesi dell’applicabilità immediata dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”, a far data dal 1° gennaio 2014, si è espresso il Tribunale di Biella con una articolata motivazione (Trib. Biella, 7.7.15, www.ilcaso.it). In particolare, il Tribunale di Biella ha in primo luogo fornito un’interpretazione dell’art. 120, comma 2, lett. b) del TUB, “versione 2013”, interpretazione necessitata ad avviso dello stesso Tribunale dal contenuto “sicuramente equivoco e contradditorio” della stessa norma “laddove parla per ben due volte di capitalizzazione, per poi giungere a vietare l’anatocismo” (Trib. Biella, 7.7.15, www.ilcaso.it). Ad avviso del Tribunale di Biella, la “predetta aporia normativa si risolve soltanto (…) attribuendo all’espressione “capitalizzazione” non il significato tecnico – giuridico di portare l’interesse a capitale trasformandolo da semplice in composto (e così consentendo un effetto anatocistico ex art. 1283 c.c.) ma quello ben più atecnico di annotazione in conto/calcolo/conteggio, inteso quale operazione di identificazione di un’unità numerica contabile per frazione di tempo. In ambito giuridico, infatti, il lemma operazione di capitalizzazione è utilizzato quale sinonimo di portare in conto gli interessi ed unirli al capitale. Al contrario, in matematica finanziaria si parla di capitalizzazione quale sinonimo di interessi (semplici e non composti) maturati e giunti a scadenza di pagamento: ad esempio, nel contratto di mutuo, si parla di periodo di capitalizzazione per indicare l’unità di tempo in cui matura la rata infra-annuale di rimborso e il mutuatario deve pagare al mutuante la quota capitale unitamente alla quota interessi scaduta secondo il piano di ammortamento. In tale accezione, la norma è perfettamente chiara e coerente col disegno legislativo e ne rende manifesto il collegamento col periodo precedente, perché gli interessi periodicamente capitalizzati (rectius conteggiati) non sono altro che gli interessi (semplici e non composti) maturati alla scadenza temporale prevista nel rapporto con la pari periodicità imposta dalla legge” (Trib. Biella, 7.7.15, www.ilcaso.it). Con specifico riferimento al tema del “momento” di applicazione dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”, il Tribunale di Biella afferma che tale norma deve ritenersi applicabile a far data dal 1° gennaio 2014 in quanto “nell’intangibilità assoluta del divieto di anatocismo, l’intervento in chiave tecnica del CICR presumibilmente non potrà che riguardare le modalità tecnico-operative di natura contabile della applicazione di tale divieto” (Trib. Biella, 7.7.15, www.ilcaso.it). In termini conformi, anche il Tribunale di Cuneo ha ritenuto di afferma- Civale - Anatocismo Usura 28-04-2016 8:44 Pagina 43 ANATOCISMO, INTERESSI E COMMISSIONI NEI RAPPORTI BANCARI 43 re l’applicabilità, a far data dal 1° gennaio 2014, dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”. Ad avviso del Tribunale di Cuneo, “nessun rilievo può assumere l’adozione della norma regolamentare da parte del CICR, che non potrà che essere concretamente determinativa di modalità e criteri sulla produzione di interessi (e non di interessi sugli interessi, come era nella disciplina previgente), posto che se il divieto di anatocismo opera effettivamente, esso è destinato ad operare per effetto della disposizione primaria e non già in dipendenza di una disciplina attuativa demandata ad un organo governativo. Ed invero, con la modifica dell’art. 120 t.u.b. e del riferimento all’oggetto della stessa (non più modalità e criteri per la produzione “di interessi su interessi”, ma per la produzione “di interessi”) è caduta irrimediabilmente la fonte secondaria che sino alla modifica regolava la produzione di interessi anatocistici. Di tal che non si potrà dire che la disposizione secondaria 9 febbraio 2000 sia sopravvissuta alla modifica della fonte delegante, ma nemmeno si potrà dire che, se la nuova disposizione primaria pone il divieto dell’anatocismo, tale ultimo meccanismo possa essere invece re-introdotto da una fonte secondaria, ossia dalla emananda delibera CICR, che tutto potrà fare di quanto previsto dall’art. 120 t.u.b. salvo introdurre nuovamente il meccanismo di produzione degli interessi anatocistici nella contrattazione bancaria” (Trib. Cuneo, 29.6.15, www.ilcaso.it. In senso conforme, Trib. Cuneo, 7.8.2015, inedita). Nella stessa linea interpretativa si pone il Tribunale di Roma secondo cui, per quanto concerne l’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”, “in mancanza di disposizioni di diritto transitorio la disposizione è entrata in vigore dall’1/1/14” (Trib. Roma, 20.10.15, www.dirittobancario.it). Chiamato a pronunciarsi sulla questione, anche il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario ha ritenuto applicabile a far data dal mese di gennaio 2014 l’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”. In particolare, ad avviso dell’ABF “se dall’1.1.2014 è caduta la riserva di anatocismo bancario, i relativi effetti hanno cominciato a prodursi contestualmente alla data di entrata in vigore della legge che l’ha determinata” (ABF, Collegio di Coordinamento, decisione del 8.10.15, n. 7854). 13. La giurisprudenza a favore dell’applicabilità differita dell’art. 120, comma 2, del TUB “versione 2013” A favore della tesi dell’applicabilità differita dell’art. 120, comma 2, del Civale - Anatocismo Usura 44 28-04-2016 8:44 Pagina 44 CAPITOLO I TUB, versione “2013” ovvero in modo quantomeno dubbioso in relazione all’accoglimento della tesi dell’immediata applicabilità della stessa norma, si sono pronunciati, in base a quanto consta, il Tribunale di Torino, il Tribunale di Parma, il Tribunale di Cosenza, il Tribunale di Bologna ed il Tribunale di Venezia. Il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi in sede cautelare in relazione ad un’istanza presentata da un’associazione dei consumatori ai sensi dell’art. 140 del codice del consumo, respingendo il ricorso per mancanza dei giusti motivi di urgenza, ha definito la Delibera CICR del febbraio 2000 “vecchia (e per la verità ancora attuale, in assenza di abrogazioni esplicite …)” (Trib. Torino, 16.6.15, inedita). Ancor più esplicitamente, in sede di reclamo cautelare, sempre il Tribunale di Torino ha ritenuto che l’applicabilità differita all’adozione della delibera CICR dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013” debba predicarsi, in primo luogo, in ragione del disposto di cui all’art. 161, comma 5, del TUB secondo cui “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo” (Trib. Torino, 5.8.15, www.expartecreditoris.it). Una diversa interpretazione, che quindi ritenesse applicabile l’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013” a far data dal gennaio 2014 e pur in assenza della delibera CICR sarebbe, ad avviso del Tribunale di Torino, in contrasto con la normativa comunitaria. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia, 5 ottobre 2004 Caixa Bank France, il Tribunale di Torino rileva che “detta pronuncia affermava un principio generale secondo cui comporta restrizione alla libertà di stabilimento un divieto che costituisca per le società di Stati membri diversi dall’Italia un serio ostacolo per la loro attività in Italia; occorre poi tener conto del fatto che il pagamento di interessi anatocistici da parte dei correntisti costituisce una forma importante di remunerazione per le banche. Nè rileva come documentato (peraltro con qualche imprecisione) dal rapporto “Study on interest rate restriction in the EU. Final Report” che l’anatocismo nei rapporti bancari non sia previsto in tutti i paesi dell’Unione, atteso che una norma restrittiva presente in un paese non può giustificare analoga norma in Italia” (Trib. Torino, 5.8.15, www.expartecreditoris.it. Sul punto si veda anche Trib. Siena, 4.8.2015, www.expartecreditoris.it). Il Tribunale di Parma, sempre in sede cautelare, pur non pronunciandosi in merito alla applicabilità immediata o differita dell’art. 120, comma 2, Civale - Anatocismo Usura 28-04-2016 8:44 Pagina 45 ANATOCISMO, INTERESSI E COMMISSIONI NEI RAPPORTI BANCARI 45 del TUB, “versione 2013”, ha ritenuto non sussistenti i giusti motivi di urgenza (Trib. Parma, 26.6.15, inedita). In sede di reclamo, peraltro, lo stesso Tribunale di Parma ha annotato che “considerate le difficoltà ricostruttive, si è quindi fatta avanti l’idea che l’introduzione del divieto di anatocismo sarebbe sospensivamente condizionata all’emanazione del regolamento del CICR, sino al quale dovrebbero tenersi per buona la disciplina previgente, già fissata dalla delibera 09.02.00, recepita nei contratti in corso – in uno con la formulazione letterale: in effetti, la formulazione letterale non ha ripristinato tout court un divieto, così come desumibile dall’art. 1283 c.c. (…), ma si è limitata a demandare la predisposizione di una disciplina al CICR di cui ha circoscritto pesantemente i poteri delegati. Questo elemento letterale, in uno con l’incapacità di ricavare un univoco precetto immediatamente applicabile, impedirebbero, quindi, una definizione immediata dall’effetto abrogativo, necessariamente appeso all’esercizio del potere regolamentare delegato” (Trib. Parma, 30.7.15, inedita). In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, chiamato a pronunciarci sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che non “possono essere valorizzate le contestazioni inerenti alla validità della clausola anatocistica, per effetto della disciplina di riforma introdotta con la legge di stabilità 2014 che ha modificato la previsione di cui all’art. 120 TUB, considerato che, in difetto della delibera CICR, dubbia appare l’operatività di detta previsione; nel caso di specie anche in relazione alla entrata in vigore della norma (1° gennaio 2014), avuto riguardo al momento del passaggio a sofferenza del correntista” (Trib. Cosenza, 27.5.15, www.expartecreditoris.it). Ampiamente argomentata è poi da ritenersi la pronuncia del Tribunale di Bologna che, chiamato a pronunciarsi in sede cautelare ha ritenuto “necessaria” l’adozione della delibera CICR ai fini dell’applicabilità dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”. La necessità dell’adozione della delibera CICR, ad avviso del Tribunale di Bologna, è legata in primo luogo al rilievo che “è lo stesso art. 120 TUB che rimanda ad una delibera CICR le modalità ed i criteri per la produzione di interessi, sia pure con i limiti posti da essa normativa primaria, in stretta aderenza al disposto di cui all’art. 161, 5° comma, TUB (non modificato) (…), con ciò sancendo che in tale materia l’iter legislativo non può essere definito/completato se non all’esito dell’emanazione anche della normativa secondaria” (Trib. Bologna, 9.12.15, www.ilcaso.it. In senso conforme, Trib. Bologna, 25.3.16, www.expartecreditoris.it). Civale - Anatocismo Usura 46 28-04-2016 8:44 Pagina 46 CAPITOLO I Ad avviso del Tribunale di Bologna, quindi, in assenza di un espresso regime transitorio, anche in relazione alla novellata formulazione dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013” troverebbe applicazione quanto disposto dall’art. 161, comma 5, del TUB, norma la cui applicazione è stata come detto richiamata anche dal Tribunale di Torino. L’esigenza di assicurare un ordinato transito tra disposizioni normative – esigenza tanto rilevante quanto sovente obliterata in ambito di contratti di impresa bancaria – risulta essere stata positivizzata dal legislatore del TUB con l’introduzione di una norma, ossia l’art. 161, comma 5, del TUB, posta a presidio degli interessi delle banche e dei clienti. Affermare la necessaria continuità normativa, evitare fratture di sistema e, nel caso di specie, ritenere l’applicabilità differita dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013”, quale necessariamente legata all’adozione della richiesta delibera CICR risulta, anche ad avviso del Tribunale di Bologna “del tutto coerente con il superiore interesse non solo ad una normativa di carattere generale, ma anche ad una applicazione uniforme della stessa secondo regole precise per tutti (istituti bancari ed utenti), il che appare coerente con un mercato aperto ad istituti bancari di altri Stati membri dell’UE e con la circostanza che anche la precedente regolamentazione è stata subordinata alla previa emanazione della delibera CICR del 2000” (Trib. Bologna, 9.12.15, www.ilcaso.it. In senso conforme, Trib. Bologna, 25.3.16, www.expartecreditoris.it). La tesi della immediata applicabilità dell’art. 120, comma 2, del TUB, “versione 2013” è quindi respinta dal Tribunale di Bologna in quanto siffatta interpretazione “comporta non solo, del tutto impropriamente, demandare ai singoli istituti bancari la definizione, pur temporanea, della normativa secondaria di competenza del CICR, ma – attesa la pluralità delle soluzioni ipotizzabili in punto, fra gli altri, a perimetro di applicazione del divieto nonché a periodicità del conteggio e al tempo di pagamento degli interessi – generare, in uno con evidenti disparità di trattamento, anche quel così elevato e conseguente contenzioso, che senz’altro il disposto generale di cui all’art. 161 cit. è destinato a prevenire” (Trib. Bologna, 9.12.15, www.ilcaso.it. In senso conforme, Trib. Bologna, 25.3.16, www.expartecreditoris.it). La conclusione a cui giunge il Tribunale di Bologna risulta, ad avviso dello stesso giudice, coerente e non in contrasto con “l’obiettivo del legislatore di introdurre il divieto dell’anatocismo nei rapporti bancari, poiché, anche per il legislatore, deve trattarsi di un divieto “regolamentato”, a fronte di una propria scelta e non di una pratica illecita in assoluto, laddove ordi- Civale - Anatocismo Usura 28-04-2016 8:44 Pagina 47 ANATOCISMO, INTERESSI E COMMISSIONI NEI RAPPORTI BANCARI 47 nariamente applicata in pressoché tutti gli stati membri europei” (Trib. Bologna, 9.12.15, www.ilcaso.it. In senso conforme, Trib. Bologna, 25.3.16, www.expartecreditoris.it). A medesime conclusioni giunge il Tribunale di Venezia che, seppur in sede di ordinanza, ha ritenuto che “l’art. 120 TUB, come novellato dalla L.147/2013, non possa trovare diretta applicazione, in difetto della Delibera CICR attuativa, ivi prevista; vale in proposito osservare che il TUB che ha attuato un programma di delegificazione della materia bancaria, demandando alle principali Autorità creditizie (tra cui appunto il CICR) il potere di integrare e specificare il contenuto delle norme legislative che in difetto di regolamentazione con portata generale rischierebbero di trovare disomogenea applicazione, con pesanti ricadute in termini di certezza del diritto” (Trib. Venezia, 23.3.16, inedita). 14. L’art. 120, comma 2, del TUB “versione 2016”: art. 17 bis del decreto 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modifiche dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 L’art. 120, comma 2, del TUB, quale riformato dal legislatore nel 2013 era, a detta di tutti, una norma involuta ed incerta. Con una lunga serie di atti – decreti non convertiti (si veda l’art. 31, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91), ordini del giorno (n. 9/2568-AR/13), disegni di legge (si veda il disegno di legge del 6 marzo 2015, n. 1849 presentato al Senato) e risoluzioni (n. 8.00154 e n. 8-0155, entrambe del 2015) – il legislatore italiano si era più volte “impegnato” ad intraprendere iniziative legislative volte a dirimere la profonda incertezza creatasi in materia di calcolo degli interessi nei rapporti bancari. Attraverso un tortuoso percorso, quindi, il legislatore italiano risulta approdato nell’aprile 2016 ad una nuova “versione” dell’art. 120, comma 2, del TUB, quale da ultimo modificato attraverso l’art. 17 bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, inserito in sede di conversione con modifiche attraverso la legge 8 aprile 2016, n. 49. Nel breve volgere di tre anni, si sono pertanto succedute ben tre versioni dell’art. 120, comma 2, del TUB. Una lettura diacronica delle tre versioni appare quanto mai utile ai fini interpretativi.