Nota prot. n. 206965 del 4 ottobre 2000
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Nota prot. n. 206965 del 4 ottobre 2000
21/10/2000 CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI MODALITÀ DI CALCOLO n. 38/2000 – Pag. 4729 Sanzioni tributarie: le modalità di calcolo per l’applicazione del cumulo giuridico in caso di “concorso” o “progressione” di violazioni Nota del Ministero delle Finanze - (RIS) prot. n. 206965 del 4 ottobre 2000 SOMMARIO Pag. I. VIOLAZIONI RILEVATE 4730 1. Omessa annotazione di operazione imponibile (Norma violata: art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) 2. Omessa regolarizzazione di operazione passiva (Norma violata: art. 41, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972) 3. Indebita detrazione d’imposta (Norma violata: art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972) 4. Infedele dichiarazione annuale IVA (Norma violata art. 28 del D.P.R. n. 633/72) 5. Infedele dichiarazione ai fini IRPEF (Norma violata: artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 600, del 1973) 6. Infedele dichiarazione ai fini ILOR (Norma violata: artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 600, del 1973) 7. Infedele dichiarazione ai fini C.S.S.N. (Norma violata: art. 14 della legge n. 413 del 1991) 8. Infedele dichiarazione ai fini del contributo straordinario per l’Europa (Norma violata: art. 3, comma 202, della legge n. 662 del 1996) 4730 4730 4731 4731 4731 4731 4731 4732 II. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DELLE SANZIONI RIFERIBILI A CIASCUNA VIOLAZIONE RILEVATA E DETERMINAZIONE DEL CUMULO MATERIALE DELLE SANZIONI RELATIVE AI SINGOLI ESERCIZI III. DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DA IRROGARE A) Ufficio delle entrate B) Ufficio Iva e ufficio imposte dirette B.1) Ufficio Iva B.2) Ufficio imposte dirette 4732 4734 4734 4737 4737 4739 OGGETTO: SANZIONI TRIBUTARIE - Art. 12 Con la recente circolare n. 138/E del 5 luglio 2000 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - Concorso di (in “Finanza & Fisco” n. 27/2000, pag. 3582), è staviolazioni e violazioni continuate - Esempi illustrativi ta, tra l’altro, illustrata la portata della modifica che il delle modalità di calcolo delle sanzioni D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 (in “Finanza & Fisco” Finanza & Fisco Pag. 4730 – n. 38/2000 CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI MODALITÀ DI CALCOLO n. 17/2000, pag. 2289), ha apportato all’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2000, pag. 2302). In particolare, è stato chiarito che la finalità perseguita con la modifica non è stata quella di introdurre una nuova fattispecie di cumulo giuridico delle sanzioni del tutto svincolata da quelle esistenti, ma semplicemente di allargare il campo applicativo del concorso e della progressione a violazioni della stessa indole, commesse in periodi d’imposta diversi, nelle ipotesi in cui il concorso o la progressione, regolati dai primi due commi della norma, trovino applicazione nell’ambito del singolo periodo. Considerato che la suddetta modifica si aggiunge ad altre precedentemente subite dal richiamato art. 12, al fine di supportare e di uniformare l’attività operativa degli Uffici, si illustrano le modalità di determinazione delle sanzioni in ipotesi di violazioni riguardanti gli anni 1995, 1996 e 1997 e rilevanti ai fini di più tributi, constatate nel 1998 con processo verbale. 21/10/2000 — anno 1996: da L. 3.800.000 a L. 7.600.000; — anno 1997: da L. 7.600.000 a L. 15.200.000. b) Sanzione prevista dalla norma in vigore dall’1.04.1998 al 15.07.1998 (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 — in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 24/2000, pag. 2): dal 10 al 15 per cento dell’imponibile non registrato (con un minimo non inferiore a L. 1.000.000), ossia: — anno 1995: da L. 1.000.000 a L. 1.200.000; — anno 1996: da L. 1.000.000 a L. 1.500.000; — anno 1997: da L. 2.000.000 a L. 3.000.000. c) Sanzione prevista dalla norma in vigore dal 16.7.1998 (art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 471/97, come sostituito dal D.Lgs. n. 203/98 — in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 29/98, pag. 55): dal 100 al 200 per cento dell’imposta relativa (con un minimo non inferiore a L. 1.000.000), ossia: — anno 1995: da L. 1.520.000 a L. 3.040.000; — anno 1996: da L. 1.900.000 a L. 3.800.000; — anno 1997: da L. 3.800.000 a L. 7.600.000. I. VIOLAZIONI RILEVATE Si riepilogano le violazioni rilevate con l’evidenziazione per ciascuna di esse delle misure minime e 2. Omessa regolarizzazione di operazione massime delle sanzioni previste sia dalle disposizioni passiva (Norma violata: art. 41, sesto comin vigore al momento in cui la violazione è stata com- ma, del D.P.R. n. 633 del 1972) messa sia da quelle successive. L’importo della fattura non regolarizzata ammonta: 1. Omessa annotazione di operazione — nel 1995 a L. 5.000.000 cui corrisponde imponibile (Norma violata: art. 21 del un’IVA di L. 950.000; D.P.R. n. 633 del 1972) — nel 1996 a L. 2.000.000 cui corrisponde un’IVA di L. 380.000; — nel 1997 a L. 10.000.000 cui corrisponde — nel 1995 a L. 8.000.000 cui corrisponde un’IVA di L. 1.900.000. un’IVA di L. 1.520.000; — nel 1996 a L. 10.000.000 cui corrisponde a) Sanzione prevista dalla norma in vigore al un’IVA di L. 1.900.000; momento dei fatti (art. 41, sesto comma, D.P.R. — nel 1997 a L. 20.000.000 cui corrisponde n. 633/72): da due a quattro volte l’imposta relativa, un’IVA di L. 3.800.000. ossia: L’importo della fattura non registrata ammonta: a) Sanzione prevista dalla norma in vigore al momento dei fatti (art. 41, primo comma, D.P.R. n. 633/72): da due a quattro volte l’imposta relativa, ossia: — anno 1995: da L. 3.040.000 a L. 6.080.000; — anno 1995: da L. 1.900.000 a L. 3.800.000; — anno 1996: da L. 760.000 a L. 1.520.000; — anno 1997: da L. 3.800.000 a L. 7.600.000. b) Sanzione prevista dalla norma in vigore dall’1.04.1998 al 15.07.1998 (art. 6, comma 8, D.Lgs. Finanza & Fisco 21/10/2000 CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI MODALITÀ DI CALCOLO n. 38/2000 – Pag. 4731 n. 471/97): 15 per cento dell’imponibile non regola— anno 1997: da L. 8.100.000 a L. 16.200.000. rizzato (con un minimo non inferiore a L. 500.000), ossia: 5. Infedele dichiarazione ai fini IRPEF (Norma violata: artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 600, del 1973) — anno 1995: L. 750.000; — anno 1996: L. 500.000; — anno 1997: L. 1.500.000. Nella dichiarazione presentata è indicato un redc) Sanzione prevista dalla norma in vigore dal dito imponibile ai fini IRPEF inferiore a quello accer16.7.1998 (art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97, come tato. La maggiore imposta accertata ammonta: sostituito dal D.Lgs. n. 203/98): 100 per cento del— nel 1995 a L. 15.000.000; l’imposta non regolarizzata (con un minimo non infe— nel 1996 a L. 20.000.000; riore a L. 500.000), ossia: — nel 1997 a L. 33.000.000. — anno 1995: L. 950.000; — anno 1996: L. 500.000; — anno 1997: L. 1.900.000. Sia la norma in vigore al momento dei fatti (art. 46, quarto comma, D.P.R. n. 600/73) sia quella in vigore dall’1.04.1998 (art. 1 ,comma 2, D.Lgs. n. 471/97) prevedono una sanzione da una a due volte l’ammontare 3. Indebita detrazione d’imposta (Norma della maggiore imposta, ossia: violata: art. 19 del DPR n. 633 del 1972) L’IVA indebitamente detratta in ciascuno dei tre anni considerati ammonta a L. 2.400.000. a) Sanzione prevista dalla norma in vigore al momento dei fatti (art. 47, lettera c, del DPR n. 633/72): da L. 300.000 a L. 1.200.000 per ciascun anno; b) Sanzione prevista dalla norma in vigore dall’1.04.1998 (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97): somma uguale all’ammontare della detrazione indebitamente compiuta, ossia L. 2.400.000 per ciascun anno. 4. Infedele dichiarazione annuale IVA (Norma violata art. 28 del D.P.R. n. 633/72) — anno 1995: da L. 15.000.000 a L. 30.000.000; — anno 1996: da L. 20.000.000 a L. 40.000.000; — anno 1997: da L. 33.000.000 a L. 66.000.000. 6. Infedele dichiarazione ai fini ILOR (Norma violata: artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 600, del 1973) Nella dichiarazione presentata è indicato un reddito imponibile ai fini ILOR inferiore a quello accertato. La maggiore imposta accertata ammonta: — nel 1995 a L. 6.000.000; — nel 1996 a L. 8.000.000; — nel 1997 a L. 15.000.000. Sia la norma in vigore al momento dei fatti (art. 46, Dalla dichiarazione annuale presentata risulta un’imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovu- quarto comma, D.P.R. n. 600/73) sia quella in vigore dall’1.04.1998 (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97) preta. La differenza ammonta: vedono una sanzione da una a due volte l’ammontare — nel 1995 a L. 4.870.000; della maggiore imposta, ossia: — nel 1996 a L. 4.680.000; — anno 1995: da L. 6.000.000 a L. 12.000.000; — nel 1997 a L. 8.100.000. — anno 1996: da L. 8.000.000 a L. 16.000.000; Sia la norma in vigore al momento dei fatti (art. 43, — anno 1997: da L. 15.000.000 a L. 30.000.000. secondo comma, D.P.R. n. 633/72) sia quella in vigore dall’1.04.1998 (art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 471/97) pre7. Infedele dichiarazione ai fini C.S.S.N. vedono una sanzione da una a due volte l’ammontare (Norma violata: art. 14 della legge n. 413 della differenza, ossia: del 1991) — anno 1995: da L. 4.870.000 a L. 9.740.000; — anno 1996: da L. 4.680.000 a L. 9.360.000; Nella dichiarazione presentata è indicato un im- Finanza & Fisco Pag. 4732 – n. 38/2000 CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI MODALITÀ DI CALCOLO 21/10/2000 ponibile ai fini del C.S.S.N. inferiore a quello accerta- l’anno 1996 risulta un minor contributo di L. 800.000 to. Il maggior contributo accertato ammonta: rispetto a quello dovuto. Sia la norma vigente al momento dei fatti (art. 46, — nel 1995 a L. 1.200.000; quarto comma, D.P.R. n. 600/73) sia quella vigente — nel 1996 a L. 1.500.000; dall’1.04.1998 (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97) — nel 1997 a L. 2.000.000. prevedono una sanzione da una a due volte l’ammonSia la norma in vigore al momento dei fatti (art. tare del maggior contributo dovuto, ossia da L. 800.000 46, comma 4, D.P.R. n. 600/73) sia quella in vigore a L. 1.600.000. dall’1.04.1998 (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97) prevedono per l’infedele dichiarazione una sanzione II. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DELLE da una a due volte l’ammontare del maggior contribuSANZIONI RIFERIBILI A CIASCUNA VIOLAZIONE to dovuto, ossia: RILEVATA E DETERMINAZIONE DEL CUMULO — 1995: da L. 1.200.000 a L. 2.400.000; — 1996: da L. 1.500.000 a L. 3.000.000; — 1997: da L. 2.000.000 a L. 4.000.000. MATERIALE DELLE SANZIONI RELATIVE AI SINGOLI ESERCIzi 8. Infedele dichiarazione ai fini del contributo straordinario per l’Europa (Norma violata: art. 3, comma 202, della legge n. 662 del 1996) Nella dichiarazione presentata relativamente al- Per comodità di calcolo, per tutte le violazioni rilevate vengono assunte le misure minime previste. La sanzione applicabile relativamente alle singole violazioni è individuata nella minore tra quelle previste, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 (in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 24/2000, pag. 38). - ANNO 1995 Violazioni Sanzioni previste Legge in vigore al momento dei fatti Sanzione applicabile D.Lgs. n. 471/97 D.Lgs. n. 203/98 1/IVA 3.040.000 1.000.000 1.520.000 1.000.000 2/IVA 1.900.000 750.000 950.000 750.000 3/IVA 300.000 2.400.000 2.400.000 300.000 4/IVA 4.870.000 4.870.000 4.870.000 4.870.000 5/IRPEF 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 6/ILOR 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7/CSSN 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 - Cumulo materiale sanzioni relative al 1995 Finanza & Fisco 29.120.000 21/10/2000 CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI MODALITÀ DI CALCOLO n. 38/2000 – Pag. 4733 - ANNO 1996 Violazioni Sanzioni previste Legge in vigore al momento dei fatti Sanzione Applicabile D.Lgs. n. 471/97 D.Lgs. n. 203/98 1/IVA 3.800.000 1.000.000 1.900.000 1.000.000 2/IVA 760.000 500.000 500.000 500.000 3/IVA 300.000 2.400.000 2.400.000 300.000 4/IVA 4.680.000 4.680.000 4.680.000 4.680.000 5/IRPEF 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 6/ILOR 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7/CSSN 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 800.000 800.000 800.000 800.000 8/C.S.Europa - Cumulo materiale sanzioni relative al 1996 36.780.000 - ANNO 1997 Violazioni Sanzioni previste Legge in vigore al momento dei fatti Sanzione Applicabile D.Lgs. n. 471/97 D.Lgs. n. 203/98 1/IVA 7.600.000 2.000.000 3.800.000 2.000.000 2/IVA 3.800.000 1.500.000 1.900.000 1.500.000 3/IVA 300.000 2.400.000 2.400.000 300.000 4/IVA 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 5/IRPEF 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 6/ILOR 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7/CSSN 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - Cumulo materiale sanzioni relative al 1997 Finanza & Fisco 61.900.000 Pag. 4734 – n. 38/2000 21/10/2000 CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI MODALITÀ DI CALCOLO III. D ETERMINAZIONE da seguire ai fini della determinazione delle sanzioni da irrogare a seconda che la posizione venga unitariamenIRROGARE te esaminata da un unico Ufficio (Ufficio delle Entrate) Tenuto conto dei dati e degli elementi precedente- ovvero venga esaminata in tempi diversi da due distinti mente evidenziati, si illustrano i possibili procedimenti uffici (Ufficio Iva e Ufficio Imposte Dirette). DELLE SANZIONI DA A) Ufficio delle entrate 1) ANNO 1995 a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. Tenuto conto che le violazioni constatate interessano più tributi, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico è così determinata: - Sanzione per la violazione più grave (n. 5/IRPEF) - Aumento del 20% ex art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 472/97 (più tributi) - Sanzione base - Aumento del 25% ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 472/97 (progressione) - Cumulo giuridico L. 15.000.000 L. 3.000.000 _____________ L. 18.000.000 L. 4.500.000 _____________ L. 22.500.000 b) Determinazione sanzione da irrogare. Dal confronto da eseguire ai sensi dell’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997, l’importo risultante dal cumulo giuridico (L. 22.500.000) è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (L. 29.120.000). Pertanto, la sanzione da indicare nell’avviso di accertamento (o di contestazione) ammonta a L. 22.500.000. c) Somme dovute in caso di definizione. Agli effetti della definizione agevolata di cui all’art. 17, comma 2 (o 16, comma 3), del D.Lgs. n. 472 del 1997, è necessario confrontare l’importo della sanzione indicata nell’atto di accertamento (o di contestazione) con quello risultante dalla sommatoria dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Ai fini della definizione, la somma dovuta è pari ad un quarto del maggiore dei due predetti importi. - Minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo: - IVA IRPEF ILOR CSSN (n. (n. (n. (n. 4) 5) 6) 7) - Totale - Somma dovuta L. 4.870.000 L. 15.000.000 L. 6.000.000 L. 1.200.000 _____________ L. 27.070.000 _____________ L. 6.767.500 (pari a 1/4 di 27.070.000) Agli effetti della definizione di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, occorre escludere dalla sommatoria dei minimi edittali le violazioni relative al C.S.S.N.; il relativo totale ammonta quindi a L. 25.870.000. Ne consegue che la somma dovuta a titolo di sanzione (alla quale devono ovviamente aggiungersi quelle dovute a titolo di imposta e relativi interessi) ammonta a L. 6.467.500 (pari a 1/4 di 25.870.000). Finanza & Fisco 21/10/2000 CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI MODALITÀ DI CALCOLO n. 38/2000 – Pag. 4735 2. ANNO 1996 a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. Tenuto conto che le violazioni constatate nel 1998 riguardano periodi di imposta diversi e rilevano ai fini di più tributi, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico è così determinata: - Sanzione per la violazione più grave (n. 5/IRPEF/1996) - Aumento del 20% ex art. 12, c. 3, D.Lgs. 472/97 (più tributi) - Totale L. L. 4.000.000 ______________ L. - Aumento del 50% ex art. 12, c. 5, D.Lgs. 472/97 (più periodi) - Sanzione base - Cumulo giuridico 24.000.000 L. 12.000.000 ______________ L. - Aumento del 25% ex art. 12, c. 2, D.Lgs. 472/97 (progressione) 20.000.000 36.000.000 L. 9.000.000 ______________ L. 45.000.000 b) Determinazione sanzione da irrogare. Poiché l’ammontare (L. 45.000.000) della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 1995 e 1996, agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell’art. 12, comma. 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997, è necessario sommare preventivamente gli ammontari risultanti dal cumulo materiale relativi agli anzidetti due anni (L. 29.120.000 + L. 36.780.000 = L. 65.900.000). Dal momento che l’importo risultante dal cumulo giuridico è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale, la sanzione da indicare nell’atto di accertamento (o di contestazione) ammonta a L. 45.000.000 e, quindi, al netto di quanto già indicato nell’anno relativo al 1995 (L. 22.500.000), la sanzione relativa all’anno 1996 è pari a L. 22.500.000. c) Somme dovute in caso di definizione. - Minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo: - IVA (n. 4) L. 4.680.000 - IRPEF (n. 5) L. 20.000.000 - ILOR (n. 6) L. 8.000.000 - C.S.S.N. (n. 7) L. 1.500.000 - C. Str. Europa (n. 8) L. 800.000 _____________ - Totale L. 34.980.000 Poiché il suddetto importo è superiore a quello irrogato, ai fini della definizione di cui all’art. 17, comma 2 (o 16, comma 3), del D.Lgs. n. 472 del 1997, la somma dovuta ammonta a L. 8.745.000 (pari ad 1/4 di 34.980.000). Ai fini della definizione di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, considerato che il totale dei minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo con esclusione del C.S.S.N. ammonta a L. 33.480.000, la somma dovuta (a solo titolo di sanzioni, ovviamente) ammonta a L. 8.370.000 (pari ad 1/4 di 33.480.000). Finanza & Fisco Pag. 4736 – n. 38/2000 21/10/2000 CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI MODALITÀ DI CALCOLO 3. ANNO 1997 a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. - Sanzione per la violazione più grave (n. 5/IRPEF/1997) - Aumento del 20% ex art. 12, comma 3, D.Lgs. 472/97 (più tributi) - Totale - Aumento del 50% ex art. 12., comma 5, D.Lgs. 472/97 (più periodi) - Sanzione base - Aumento del 25% ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 472/97 (progressione) - Cumulo giuridico L. 33.000.000 L. 6.600.000 ______________ L. 39.600.000 L. 19.800.000 ______________ L. 59.400.000 L. 14.850.000 ______________ L. 74.250.000 b) Determinazione sanzione da irrogare. Poiché l’ammontare (L. 74.250.000) della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 1995, 1996 e 1997, agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell’art. 12, comma 7, del D.Lgs. 472 del 1997, è necessario sommare preventivamente gli ammontari risultanti dal cumulo materiale relativi agli anzidetti tre anni (L. 29.120.000 + 36.780.000 + L. 61.900.000 = L. 127.800.000). Dal momento che l’importo risultante dal cumulo giuridico è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale, la sanzione da indicare nell’atto di accertamento (o di contestazione) ammonta a L. 74.250.000 e quindi, al netto di quanto già indicato nell’atto relativo al 1996 (L. 45.000.000), la sanzione relativa all’anno 1997 è pari a L. 29.250.000. c) Somme dovute in caso di definizione. - Minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo: - IVA (n. 4) L. 8.100.000 - IRPEF (n. 5) L. 33.000.000 - ILOR (n. 6) L. 15.000.000 - C.S.S.N. (n. 7) L. 2.000.000 ____________ - Totale L. 58.100.000 Poiché il suddetto importo è superiore a quello irrogato, ai fini della definizione di cui all’art. 17, comma 2 (o 16, comma 3), del D.Lgs. n. 472 del 1997, la somma dovuta ammonta a L. 14.525.000 (pari ad 1/4 di 58.100.000). Ai fini della definizione di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, considerato che il totale dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo con esclusione del C.S.S.N. ammonta a L. 56.100.000, la somma dovuta (ovviamente a solo titolo di sanzione) a L. 14.025.000 (pari ad 1/4 di 56.100.000). Finanza & Fisco 21/10/2000 CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI MODALITÀ DI CALCOLO n. 38/2000 – Pag. 4737 B) Ufficio Iva e ufficio imposte dirette L’esempio considera l’ipotesi in cui la posizione del contribuente venga esaminata prima dall’Ufficio IVA e successivamente dall’Ufficio Imposte Dirette. B.1) Ufficio Iva 1) ANNO 1995 a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. Tenuto conto che le diverse violazioni constatate pregiudicano, nella loro progressione, la determinazione dell’imponibile e la liquidazione del tributo per l’anno 1995, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico è così determinata: - Sanzione per la violazione più grave (n. 4) L. 4.870.000 - Aumento del 25% ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 472/97 (progressione) L. 1.217.000 ______________ - Cumulo giuridico L. 6.087.000 b) Determinazione sanzione da irrogare. Dal confronto da eseguire ai sensi dell’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997, l’importo risultante dal cumulo giuridico (L. 6.087.000) è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (L. 6.920.000). Pertanto, la sanzione da indicare nell’atto di accertamento (o di contestazione) ammonta a L. 6.087.000. c) Somme dovute in caso di definizione. Ai fini della definizione ai sensi dell’art. 17, comma 2 (o 16, comma 3), è dovuta la somma di L. 1.522.000, pari ad 1/4 di L. 6.087.000. Identica somma è dovuta a titolo di sanzioni ai fini della definizione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997. 2) ANNO 1996 a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. Tenuto conto che le diverse violazioni constatate nel 1998 riguardano più periodi d’imposta, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico è così determinata: - Sanzione per la violazione più grave (n. 4/IVA/1995) L. 4.870.000 - Aumento del 50% ex art. 12, c. 2, D.Lgs. 472/97 (più periodi) L. 2.435.000 ______________ - Sanzione base - Aumento del 25% ex art. 12, c. 5, D.Lgs. 472/97 (progressione) - Cumulo giuridico L. 7.305.000 L. 1.826.000 ______________ L. 9.131.000 continua Finanza & Fisco Pag. 4738 – n. 38/2000 21/10/2000 CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI MODALITÀ DI CALCOLO segue b) Determinazione sanzione da irrogare. Poiché l’ammontare (L. 9.131.000) della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 1995 e 1996, agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997, è necessario sommare preventivamente gli ammontari risultanti dal cumulo materiale relativi agli anzidetti due anni (L. 6.920.000 + L. 6.480.000 = L. 13.400.000). Dal momento che l’importo risultante dal cumulo giuridico è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale, la sanzione da indicare nell’atto di accertamento (o di constatazione) ammonta a L. 9.131.000 e, quindi, al netto di quanto già indicato nell’atto relativo al 1995 (L. 6.087.000), la sanzione relativa all’anno 1996 è pari a L. 3.044.000). c) Somme dovute in caso di definizione. Poiché l’importo del minimo edittale per la violazione più grave (L. 4.680.000) è superiore a quello irrogato (L. 3.044.000), la somma dovuta a titolo di sanzioni, ai fini delle definizioni di cui agli artt. 17, comma 2 (o 16, comma 3), del D.Lgs. n. 472 del 1997 e 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, ammonta a L. 1.170.000 (pari ad 1/4 di 4.680.000). 3) ANNO 1997 a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. - Sanzione per la violazione più grave (n. 4/1997) - Aumento del 50% ex art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/97 (più periodi) L. - Sanzione base - Aumento del 25% ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 472/97 (progressione) L. - Cumulo giuridico 8.100.000 L. 4.050.000 ______________ 12.150.000 L. 3.037.000 ______________ L. 15.187.000 b) Determinazione sanzione da irrogare. L’ammontare della sanzione risultante dal cumulo giuridico (L. 15.187.000) è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale delle sanzioni relative agli anni 1995, 1996 e 1997 (L. 6.920.000 + L. 6.480.000 + L. 11.900.000 = L. 25.300.000). Pertanto, la sanzione da indicare nell’atto di accertamento (o di contestazione) ammonta a L. 15.187.000 e la sanzione relativa all’anno 1997 (al netto dell’importo di L. 9.131.000 già indicato nell’atto relativo al 1996) è pari a L. 6.056.000. c) Somme dovute in caso di definizione. Poiché l’importo del minimo edittale per la violazione più grave (L. 8.100.000) è superiore a quello irrogato (L. 6.056.000), la somma dovuta a titolo di sanzione, ai fini delle definizioni di cui agli artt. 17, comma 2 (o 16, comma 3) del D.Lgs. n. 472 del 1997 e 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, ammonta a L. 2.025.000 (pari ad 1/4 di 8.100.000). Finanza & Fisco 21/10/2000 CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI MODALITÀ DI CALCOLO n. 38/2000 – Pag. 4739 B.2) Ufficio imposte dirette 1) ANNO 1995 a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. Tenuto conto che le violazioni constatate rilevano ai fini di più tributi, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico è così determinata: - Sanzione per la violazione più grave (n. 5/IRPEF) L. 15.000.000 - Aumento del 20% ex art. 12, comma 3, D.Lgs. 472/97 (più tributi) L. 3.000.000 ______________ - Sanzione base L. 18.000.000 - Aumento del 25% ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 472/97 (progressione) L. 4.500.000 ______________ - Cumulo giuridico L. 22.500.000 b) Determinazione sanzione da irrogare. Dal confronto da eseguire ai sensi dell’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997, l’importo risultante dal cumulo giuridico (L. 22.500.000) è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (L. 29.120.000). Pertanto, la sanzione da indicare nell’atto di accertamento (o di contestazione) ammonta a L. 22.500.000 e la sanzione da irrogare, al netto di quella già irrogata dall’Ufficio IVA (L. 6.087.000), è pari a L. 16.413.000. c) Somme dovute in caso di definizione. Agli effetti della definizione agevolata di cui all’art. 17, comma 2 (o 16, comma 3), del D.Lgs. n. 472 del 1997, è necessario confrontare l’importo della sanzione indicata nell’atto di accertamento (o di contestazione) con quello risultante dalla sommatoria dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Ai fini della definizione, la somma dovuta è pari ad un quarto del maggiore dei due predetti importi. - Minimi edittali delle violazioni più gravi relative a ciascun tributo: - IVA (n. 4) L. 4.870.000 - IRPEF (n. 5) L. 15.000.000 - ILOR (n. 6) L. 6.000.000 - CSSN (n. 7) L. 1.200.000 ______________ - Totale L. 27.070.000 ______________ - Somma dovuta L. 6.767.500 (pari a 1/4 di 27.070.000) Agli effetti della definizione di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, occorre escludere dalla sommatoria dei minimi edittali le violazioni relative al C.S.S.N. ; il relativo totale ammonta quindi a L. 25.870.000. Ne consegue che la somma dovuta a titolo di sanzione (alla quale devono ovviamente aggiungersi quelle dovute a titolo di imposta e relativi interessi) ammonta a L. 6.467.500 (pari a 1/4 di 25.870.000). Al riguardo, si evidenzia che: - le predette somme dovute in caso di definizione devono essere diminuite dell’importo pagato dal contribuente a titolo di sanzioni (L. 1.522.000) per definire la controversia insorta a seguito dell’atto emesso per il 1995 dall’Ufficio IVA; - in mancanza di avvenuta definizione della controversia relativa all’atto emesso per il 1995 dall’Ufficio IVA, la quota di sanzione afferente l’IVA (L. 1.217.000, pari a 1/4 di 4.870.000) pagata per definire la controversia con l’Ufficio Imposte Dirette non potrà essere richiesta nuovamente. Ad esempio, qualora la sanzione irrogata dall’Ufficio IVA dovesse rendersi definitiva, in sede di riscossione sarà richiesta al contribuente la somma di L. 4.870.000, pari alla differenza tra L. 6.087.000 e L. 1.217.000. Finanza & Fisco Pag. 4740 – n. 38/2000 CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI MODALITÀ DI CALCOLO 21/10/2000 2) ANNO 1996 a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. Tenuto conto che le violazioni constatate nel 1998 riguardano periodi di imposta diversi e rilevano ai fini di più tributi, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico è così determinata: - Sanzione per la violazione più grave (n. 5/IRPEF/1996) L. 20.000.000 - Aumento del 20% ex art. 12, c. 3, D.Lgs. 472/97 (più tributi) L. 4.000.000 ______________ - Totale L. 24.000.000 - Aumento del 50% ex art 12, c. 5, D.Lgs. 472/97 (più periodi) L. 12.000.000 ______________ - Sanzione base L. 36.000.000 - Aumento del 25% ex art. 12, c. 2, D.Lgs. 472/97 (progressione) L. 9.000.000 ______________ - Cumulo giuridico L. 45.000.000 b) Determinazione sanzione da irrogare. Poiché l’ammontare (L. 45.000.000) della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 1995 e 1996, agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell’art. 12, comma. 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997, è necessario sommare preventivamente gli ammontari risultanti dal cumulo materiale relativi agli anzidetti due anni (L. 29.120.000 + L. 36.780.000 = L. 65.900.000). Dal momento che l’importo risultante dal cumulo giuridico è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale, la sanzione da indicare nell’atto di accertamento (o di contestazione) ammonta a L. 45.000.000 e, quindi, al netto di quanto già indicato nell’anno relativo al 1995 (L. 22.500.000), la sanzione relativa all’anno 1996 è pari a L. 22.500.000. La sanzione da irrogare per l’anno 1996, al netto di quella già irrogata dall’Ufficio IVA (L. 3.044.000), è pari a L. 19.456.000. c) Somme dovute in caso di definizione. - Minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo: - IVA (n. 4) L. 4.680.000 - IRPEF (n. 5) L. 20.000.000 - ILOR (n. 6) L. 8.000.000 - C.S.S.N. (n. 7) L. 1.500.000 - C. Str. Europa (n. 8) L. 800.000 ______________ - Totale L. 34.980.000 Poiché il suddetto importo è superiore a quello irrogato, ai fini della definizione di cui all’art. 17, comma 2 (o 16, comma 3), del D.Lgs. n. 472 del 1997, la somma dovuta ammonta a L. 8.745.000 (pari ad 1/4 di 34.980.000). Ai fini della definizione di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, considerato che il totale dei minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo con esclusione del C.S.S.N. ammonta a L. 33.480.000, la somma dovuta (a solo titolo di sanzioni, ovviamente) ammonta a L. 8.370.000 (pari ad 1/4 di 33.480.000). Al riguardo si evidenzia che: - le predette somme dovute in caso di definizione devono essere diminuite dell’importo pagato dal contribuente a titolo di sanzione (L. 1.170.000) per definire la controversia insorta a seguito dell’atto emesso per il 1996 dall’Ufficio IVA; - in mancanza di avvenuta definizione della controversia relativa all’atto emesso per il 1996 dall’Ufficio IVA, la quota di sanzione relativa all’IVA (L. 1.170.000, pari ad 1/4 di 4.680.000) pagata per definire la controversia con l’Ufficio Imposte Dirette non potrà essere richiesta nuovamente. Finanza & Fisco 21/10/2000 CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI MODALITÀ DI CALCOLO n. 38/2000 – Pag. 4741 3) ANNO 1997 a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. - Sanzione per la violazione più grave (n. 5/IRPEF/1997) - Aumento del 20% ex art. 12, comma 3, D.Lgs. 472/97 (più tributi) - Totale - Aumento del 50% ex art. 12., comma 5, D.Lgs. 472/97 (più periodi) - Sanzione base - Aumento del 25% ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 472/97 (progressione) - Cumulo giuridico L. 33.000.000 L. 6.600.000 ______________ L. 39.600.000 L. 19.800.000 ______________ L. 59.400.000 L. 14.850.000 ______________ L. 74.250.000 b) Determinazione sanzione da irrogare. Poiché l’ammontare (L. 74.250.000) della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 1995, 1996 e 1997, agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell’art. 12, comma 7, del D.Lgs. 472 del 1997, è necessario sommare preventivamente gli ammontari risultanti dal cumulo materiale relativi agli anzidetti tre anni (L. 29.120.000 + 36.780.000 + L. 61.900.000 = L. 127.800.000). Dal momento che l’importo risultante dal cumulo giuridico è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale, la sanzione da indicare nell’atto di accertamento (o di contestazione) ammonta a L. 74.250.000 e quindi, al netto di quanto già indicato nell’atto relativo al 1996 (L. 45.000.000), la sanzione relativa all’anno 1997 è pari a L. 29.250.000. La sanzione da irrogare per l’anno 1997, al netto di quella già irrogata dall’Ufficio IVA (L. 6.056.000), è pari a L. 23.194.000. c) Somme dovute in caso di definizione - Minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo: - IVA (n. 4) L. 8.100.000 - IRPEF (n. 5) L. 33.000.000 - ILOR (n. 6) L. 15.000.000 - C.S.S.N. (n. 7) L. 2.000.000 ______________ - Totale L. 58.100.000 Poiché il suddetto importo è superiore a quello irrogato, ai fini della definizione di cui all’art. 17, comma 2 (o 16, comma 3), del D.Lgs. n. 472 del 1997, la somma dovuta ammonta a L. 14.525.000 (pari ad 1/4 di 58.100.000). Ai fini della definizione di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, considerato che il totale dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo con esclusione del C.S.S.N. ammonta a L. 56.100.000, la somma dovuta (ovviamente a solo titolo di sanzione) a L. 14.025.000 (pari ad 1/4 di 56.100.000). Al riguardo, si evidenzia che: - le predette somme dovute in caso di definizione devono essere diminuite dell’importo pagato dal contribuente a titolo di sanzione (L. 2.025.000) per definire la controversia insorta a seguito dell’atto emesso per il 1997 dall’Ufficio IVA; - in mancanza di avvenuta definizione della controversia relativa all’atto emesso per il 1997 dall’Ufficio IVA, la quota di sanzione relativa all’IVA (L. 2.025.000, pari a 1/4 di 8.100.000) pagata per definire la controversia con l’Ufficio Imposte Dirette non potrà essere richiesta nuovamente. Finanza & Fisco