capitolato d`oneri tennis
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capitolato d`oneri tennis
associazione intercomunale alta val degano val pesarina comuni di: Comeglians Forni Avoltri Ovaro Prato Carnico Rigolato COMUNE DI FORNI AVOLTRI CAPITOLATO D’ONERI GESTIONE STRUTTURA SPORTIVA-RICREATIVA DEL CAMPO TENNIS CON ANNESSO PUNTO DI RISTORO “VAL DI MULIN” ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 1. Il Comune di Forni Avoltri, di seguito denominato Comune, intende procedere all’affidamento della gestione della struttura sportiva ricreativa del campo tennis ed annesso punto di ristoro “Val di Mulin” in Via Belluno sita in Via Belluno e censita al NCEU al Fg. 15 Mapp. 596. ART. 2 - TIPO DI APPALTO 1. Il Comune provvede all’affidamento della gestione mediante pubblico incanto da aggiudicarsi unicamente al prezzo più alto rispetto al canone di gestione posto a base di gara secondo il metodo di cui all’articolo 73lett.C) e all’art.76 del R.D. 827 del 23.05.1924. Saranno accettate solamente offerte in aumento l’aggiudicazione potrà avvenire anche nel caso venisse presentata una sola offerta. 2. La gestione viene disciplinata dalle disposizioni di apposito contratto e, per quanto non previsto in tale contratto, da quelle del presente Capitolato il quale, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto medesimo, dalle disposizioni normative del Codice Civile e dalla normativa di settore. ART. 3- LICENZE 1. Il gestore prima di iniziare l’attività, dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e le licenze prescritte dalle vigenti normative; ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 1. Il contratto di gestione avrà la durata di anni sei decorrenti dal 01.05.2016 al 30.04.2022 o dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva all’01.05.2016. Il contratto scade automaticamente il 30.04.2022 o dopo sei anni dalla data di sottoscrizione del contratto,se successiva. 2. L’apertura al pubblico della struttura sportiva ricreativa del campo tennis e dei locali dell’annesso punto di ristoro “Val di Mulin” deve essere garantita per il periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni stagione estiva e dal 01 dicembre al 31 gennaio di ogni stagione invernale. Il vincolo di apertura nella stagione invernale avrà valenza solamente nel caso in cui la struttura sportiva sia dotata di attrezzature idonee allo svolgimento di attività sportive di tipo invernale (es. pista di pattinaggio). 3. Viene data facoltà al gestore di recedere dal contratto dandone avviso motivato almeno sei mesi prima in cui il recesso deve avere esecuzione mediante lettera raccomandata. ART. 5 - CANONI DI GESTIONE 1. Il canone di gestione è costituito da una quota mensile a base d’asta di € 300,00 (Euro trecento/00) e dalla percentuale di aumento offerto. Il relativo versamento, da effettuarsi tramite bonifico sul c/c bancario intestato al Comune presso la Banca Popolare Friuladria, codice IBAN IT 27 B 05336 63760 000035307880, dovrà essere eseguito mensilmente anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. 2. A decorrere dal secondo anno della data di inizio della gestione, il canone verrà annualmente aggiornato in relazione alle variazioni degli indici ISTAT. Ufficioa associato per gestore il servizio:che FINANZIARIO 3. Oltre al canone, saranno direttamente carico del provvederà all’intestazione a proprio nome Comune capofila: Comeglians - Via Roma, 19 - 33023 Comeglians Tel: 0433.60052 – Fax: 0433.60401 – CF/P.IVA 00478950306 – E-mail: [email protected] dei contratti di fornitura, i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica per qualunque uso (fabbricato e illuminazione campo da tennis), di acqua, di riscaldamento, polizze assicurative ecc. ART. 6 - OBBLIGHI DEL GESTORE 1. Il gestore si impegna a gestire con diligenza e decoro attenendosi anche alle prescrizioni che al riguardo il Comune volesse impartirgli. 2. I locali annessi alla struttura sportiva-ricreativa campo da tennis e destinati ad attività di punto di ristoro possono essere utilizzati solo per attività connesse all’utilizzo della struttura medesima, in quanto i locali stessi sono strettamente afferenti alla struttura sportiva-ricreativa ed alle relative finalità, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. d) del Regolamento di attuazione dell’art. 161 della L.R. n. 2/2002, approvato con Decreto n. 0332/Pres. Di data 01.12.2009. Il gestore è quindi legittimato a svolgere l’attività di somministrazione esclusivamente per le finalità sopra indicate. 3. Non potrà cedere o subaffittare in tutto od in parte l’esercizio, senza l’autorizzazione del Comune, come pure non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze per adibirli ad uso diverso da quello indicato nel contratto, con particolare riferimento a quanto indicato al precedente punto 2). 4 . Dovrà assumere a proprio carico tutti gli oneri di gestione, manutenzione ordinaria e apertura al pubblico della struttura e locali oggetto del presente capitolato. 5. Dovrà garantire l’apertura della struttura sportiva-ricreativa ed annessi locali nel periodo concordato e di cui al punto 2 dell’art. 4, dimostrando conoscenza del trattamento e della manutenzione secondo i migliori standard del settore. 6. Dovrà stabilire specifiche tariffe di accesso al campo tennis ed esporle chiaramente al pubblico come da normativa vigente. 7. Dovrà garantire il servizio di accesso degli utenti alla struttura sportiva ricreativa del campo tennis, quotidianamente per tutto il periodo di apertura, avendo riguardo ai limiti di orari di apertura e chiusura settimanali imposti dalla normativa vigente. 8. Dovrà assicurare la disponibilità del campo tennis agli utenti residenti nel Comune di Forni Avoltri garantendo una tariffa agevolata. Dovrà assicurare l’uso gratuito della struttura sportiva ricreativa per lo svolgimento di attività didattica da parte degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale. 9. Dovrà mantenere la struttura ricreativa sportiva dei campi tennis e dei locali oggetto della gestione nel rispetto delle normative antinfortunistiche vigenti, rimanendo direttamente e totalmente responsabile per qualsiasi incidente e infortunio che si potesse verificare sul campo a causa della sua noncuranza; 10. Dovrà inoltre ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilità a leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di pubblici esercizi nonché quelle di sicurezza, igiene del lavoro e simili ed in particolare al D.Lgs 09/04/2008 N.81. ART. 7 - LOCALI, PERTINENZE E LORO MANUTENZIONI 1. I locali destinati all’esercizio del posto di ristoro “Val di Mulin”, con tutte le loro dipendenze ed attinenze nonché gli arredi ed attrezzature per la gestione, saranno consegnati al gestore, previa redazione di verbali di consegna e di inventario. I locali predetti saranno tenuti dal gestore costantemente e per tutta la durata del contratto, nel medesimo stato di conservazione o di manutenzione nel quale verranno consegnati, salvo l’inevitabile deperimento determinato dall’uso. In particolare il gestore dovrà adottare ogni utile accorgimento per evitare il congelamento degli impianti idro-sanitari, tubazioni, scarichi eccetera. pag 2 2. Alla scadenza del contratto, il gestore dovrà riconsegnare ogni cosa nell’identico stato risultante dai verbali di consegna ed inventario ed indennizzare il Comune dei deterioramenti e delle perdite imputabili ad esso gestore o ai suoi dipendenti o a terzi. 3. Qualora, previa formale autorizzazione del Comune, venissero eseguiti dal gestore a sue spese altri lavori di adattamento e di abbellimento nei locali dell’esercizio, le opere eseguite saranno acquisite al patrimonio del Comune senza che il gestore possa vantare diritto di indennità o rimborsi di sorta. 4. Saranno a carico del gestore le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle attrezzature facenti parte dall’azienda e dei locali destinati all’esercizio. Il Comune si riserva di valutare di volta in volta la natura (straordinaria o ordinaria) delle manutenzioni da eseguirsi sui locali e sulle attrezzature in dotazione. 5. Il gestore sarà responsabile dei danni che, per inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, potrebbero derivare ai locali medesimi. 6. Il gestore dovrà accettare le modificazioni ai locali dell’esercizio che il Comune ritenesse di operare e non potrà eseguire né permettere che altri esegua varianti nei detti locali, senza preventivo consenso del Comune stesso. 7. Il gestore deve tenere i beni oggetto della gestione e le relative pertinenze (vedasi planimetria allegata), attrezzature ed accessori in stato decoroso ed in perfetta pulizia. In particolare, il gestore dovrà avere costantemente estrema cura delle pertinenze annesse alla strutture sportiva ricreativa campi tennis ed annesso bar punto di ristoro “Val di Mulin , e dell’adiacente parco giochi per bambini Fg. 15 Mapp 502. In particolare nella stagione invernale dovrà provvedere con tempestività allo sgombero della neve dei siti di accesso e dalle uscite/vie di sicurezza e, nella stagione estiva, alla cura e sfalcio dei prati situati nelle pertinenze degli edifici, della struttura sportiva ricreativa e del parco giochi. 8. Il gestore è responsabile della funzionalità e della pulizia delle uscite di sicurezza. ART. 8 - MOBILI, ARREDAMENTI, ATTREZZATURE 1. I locali affidati in gestione, sono ammobiliati ed attrezzati come specificato nell’inventario depositato presso il Comune stesso. Il gestore sarà tenuto a dotare, a sue spese, l’esercizio di quanto altro occorre per la buona e decorosa conduzione del medesimo. I mobili e le attrezzature facenti parte dei locali oggetto della gestione dovranno essere restituiti al cessare della concessione nello stato risultante all’atto della consegna, salvo l’inevitabile deperimento d’uso. Le eventuali attrezzature mancanti (bicchieri, pentolame ecc.) dovranno essere reperite a cura del gestore, senza che per questo sia dovuto un compenso, e alla fine della gestione rimarranno di sua proprietà. 2. Il gestore dovrà tenere la struttura sportiva-ricreativa, i locali, nonché i mobili e tutto il materiale destinato alle attività di esercizio in stato decoroso ed in perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente, in materia d’igiene e di sanità pubblica, a tutte le norme e disposizioni vigenti. ART. 9 - SPESE ESERCIZIO 1. Sono a carico del gestore tutte le spese (energia elettrica, gas, telefono, riscaldamento, acqua ecc.) e le imposte i premi di assicurazioni contro gli incendi e la responsabilità civile per danni alle persone e a cose, nonché le spese inerenti all’esercizio. ART. 10 - VIGILANZA SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 1. I funzionari incaricati dal Comune hanno ampio diritto di accesso in tutti i locali per vigilare sull’andamento dell’esercizio e per gli accertamenti sull’osservanza delle clausole contrattuali e delle pag 3 disposizioni del presente Capitolato. ART. 11 - RESPONSABILITA’ PER DANNI E ASSICURAZIONI 1. Il Comune non si costituisce né può essere considerato, in nessun modo, depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il gestore detiene nei locali, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del gestore, anche nel periodo di chiusura dei locali. 2. Il gestore risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, dei suoi dipendenti, di collaboratori o di terzi, possa derivare al Comune. 3. Il gestore dovrà provvedere alla stipula di una polizza assicurativa (incendio-danneggiamenti) con garanzia “rischio locativo” per un valore immobiliare di € 310.000,00 (Euro trecentodiecimila) (Immobili € 280.000,00, contenuto € 30.000,00). Copia della polizza dovrà essere depositata in Comune all’atto della sottoscrizione del contratto. ART. 12 - CAUZIONE 1. A garanzia del contratto e prima della relativa sottoscrizione dello stesso, il gestore presenterà una cauzione definitiva di entità pari a dodici mensilità del canone avente la validità per la durata dell’intero contratto; detta cauzione dovrà essere presentata secondo una delle modalità previste dalla L.348/82 e successive modifiche ed integrazioni. La cauzione deve essere immediatamente reintegrata, se impiegata. La cauzione verrà restituita al termine della gestione, successivamente alla verifica della regolare esecuzione della gestione stessa, in seguito ad apposito atto e comunque non oltre 90 giorni dal termine della durata dell’appalto. ART. 13 - PENALITA’ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SANZIONI 1. La violazione di qualunque disposizione contenuta nel contratto e nel presente Capitolato, o il compimento da parte del gestore o dei suo dipendenti di un atto che abbia compromesso o possa compromettere la gestione, daranno ampia facoltà al Comune di adottare a carico del gestore sanzioni adeguate all’importanza ed alla gravità dell’infrazione, non esclusa l’adozione della risoluzione del contratto. 2. Procedutosi alla contestazione al gestore delle relative infrazioni e presa visione delle eventuali giustificazioni fatte pervenire dal medesimo, il Comune potrà procedere all’applicazione di sanzioni pecuniarie (penalità) nella misura che, a suo giudizio, riterrà proporzionata all’infrazione stessa. 3. Il mancato versamento dei canoni di gestione così come previsto dall’art. 5 del presente Capitolato comporterà automaticamente l’applicazione degli interessi di mora. Se il ritardo supera i novanta giorni il comune potrà risolvere il contratto addebitando gli eventuali danni al gestore, anche avvalendosi sulla cauzione costituita con la stipulazione del contratto. 4. Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di fallimento del gestore. Potrà, però, essere mantenuto in vigore per tutta la durata dell’esercizio provvisorio che fosse accordato al fallito, sotto la responsabilità del curatore nominato dall’Autorità Giudiziaria. 5. ll contratto si intenderà risolto quando l’Amministratore della Società conduttrice venga a perdere la sua qualità, salvo che venga proposta altra persona e il Comune, a suo esclusivo giudizio, dia il benestare. 6. E’ facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi di violazione degli obblighi da parte del gestore: a) Gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, da parte del gestore, delle condizioni del pag 4 contratto, nonostante formali contestazioni del Comune; b) Inadempienze gravi della gestione quali insufficienza di mezzi e/o di personale, insufficienza nella frequenza e qualità della gestione come prescritto nel presente capitolato; c) Sospensione o abbandono da parte del gestore dei servizi previsti dal Comune; d) Fallimento del gestore o cessione di tutti o parte degli obblighi derivanti dal contratto, senza preventivo consenso del Comune; e) Ritardo da parte del gestore dei pagamenti dovuti per un importo superiore a tre mensilità del canone mensile di gestione; f) Verificarsi di ragioni di interesse pubblico a sensi della normativa vigente. 7. In caso di risoluzione del contratto, subito dopo la notifica della risoluzione, il comune rientra nella disponibilità dei beni. 8. Sono fatte salve l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed ogni rivalsa di danni, per le quali, oltre che con la cauzione, la ditta appaltatrice risponde con il proprio patrimonio. ART. 14 – ELEZIONE DEL DOMICILIO E CONTROVERSIE 1. Il gestore dovrà eleggere il proprio domicilio a tutti gli effetti giudiziari ed amministrativi presso la sede del Municipio di Forni Avoltri. 2. In caso di disaccordo tra le parti in merito all’esecuzione del presente contratto la controversia sarà deferita al giudice ordinario del foro di Tolmezzo. ART. 15 - SPESE ED ONERI FISCALI Tutte le spese per l’organizzazione e l’espletamento della gestione sono a carico del gestore; sono altresì a carico della medesima ditta tutte le spese connesse al presente contratto comprese le spese di registrazione (imposta di registro). pag 5