e - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA
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e - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA
Cartostampa Chiandetti - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. tribunale di Udine - n. 8/92 dell’11 marzo 1992 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno sedicesimo - Periodicità mensile - € 4,00 - Direttore responsabile Vittorio Romano Sutto I N F O R M A Z OTTOBRE I O N I T E C N I C 10 DUEMILASETTE O ORGANO RGANO UFFICIALE UFFICIALE DEI DEI C COLLEGI OLLEGI DEI DEI G GEOMETRI EOMETRI DI DI B BELLUNO ELLUNO,, R ROVIGO OVIGO,,T TREVISO REVISO H E Contiene I.P. sommario 5 10 • 2007 PROFESSIONE AUTORI Attacco alle Casse dei Professionisti Geom. Alberto Bandiera Arch. Roberto Barocchi 7 EDITORE Cartostampa Chiandetti srl Tipografia - Litografia - Editrice Via Vittorio Veneto 33010 Reana del Rojale/Udine/ Friuli Venezia Giulia E-mail: [email protected] COMITATO DI REDAZIONE Giorgio Moretti - Belluno Guido Turchetti - Rovigo Ermanno Fellet - Treviso Livio Guadagnini - Vicenza ABBONAMENTO € 30,00 da versare sul c/c postale n. 12944336 intestato alla Cartostampa Chiandetti 33010 Reana del Rojale/Udine Mensile un fasc. € 4,00 (arretrati € 8,00) PUBBLICITÀ Cartostampa Chiandetti srl Tipografia - Litografia - Editrice Via Vittorio Veneto 33010 Reana del Rojale/UD Tel. 0432 857054 - Fax 0432 857712 E-mail: [email protected] STAMPA Cartostampa Chiandetti srl Tipografia - Litografia - Editrice Reana del Rojale/Udine La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzare i testi. 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Paolo Bassi Pensione di anzianità Conveniente, ma ancora per poco Avv. Matteo Bellina Arch. Giampiero Bertolini 11 GIURISPRUDENZA & DOTTRINA Avv. Stefano Briotti Ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione Dott. Antonio Brunoro Geom. Pierluigi Capuzzo EDILIZIA 15 Calcestruzzi: progetto di qualità (Parte prima) Dott. Massimiliano Cecotto Avv. Giuseppe Condarelli Geom. Maurizio Dal Santo IMMOBILI & TASSE 19 Avv. Aldo De Donno Aree edificabili: accertamento Ing. Giuseppe Di Florio 25 Impaginazione: Michel Polini Associato all’USPI Unione Stampa Periodica Italiana CASSA ITALIANA GEOMETRI IMMOBILI & FISCO Avv. Domenico Galli Accertamenti immobiliari tra valore catastale e valore normale Dott.ssa Lucrezia Ganzitti FISCO 39 Energia e Finanziaria 2007 Geom. Giovanni Gasparini Dott. Domenico Giacon Ing. David Kevorkian Ing. Roberto Lolli 43 47 CATASTO Ing. Alberto Massenz Rustici chiamati all’appello del Catasto Avv. Flavio Mattiuzzo Per l’iscrizione bisogna rivolgersi a un tecnico Prof. Stefano Miani Arch. Enrico Micelli AMBIENTE 49 Avv. Roberto Petringa Nicolosi Trasporto dei rifiuti in proprio Alessandro Rocco Pietrocola A V V I S O I M P O R TA N T E La direzione della rivista con l’intento di darne risalto, intende pubblicare significativi progetti realizzati da geometri; invita chi è interessato, ad inviare gli elaborati alla sede della rivista. Cartostampa Chiandetti - Via Vittorio Veneto 106 - 33010 Reana del Rojale (UD) - E-mail: [email protected] Dott.ssa Michela Ponticelli Ing. Marco Selleri Dott. Franco Sguerzi Arch. Diego Toluzzo Geom. Pietro Tracco professione Attacco alle Casse dei Professionisti Il presidente Adepp sul decreto attuativo della Finanziaria che prevede proiezioni attuariali a 50 anni Ignazio Marino ItaliaOggi Se qualcuno ha tradito non è stato certo per 30 Oggi non ha più alcuna incertezza. «Con quedenari. I piani del governo nei confronti sto provvedimento si conclude l’attacco delle casse di previdenza dei profesalle professioni. Ha iniziato Bersani sionisti sono ben più ambiziosi. E con le liberalizzazioni. Ha continuato vanno in una sola direzione: riportare Mastella con la riforma che vuoi gli enti privatizzati (d.lgs. 509/94) e cancellare un po’ di Ordini. privati (d.lgs. 103/96) nella gestione Conclude il ministero dell’econopubblica per poter mettere le mani su mia mettendo le mani sui patrimouna torta di oltre 34 miliardi di euro. ni dei professionisti. Spero che il Maurizio de Tilla Facendo fare a tutto il comparto della ministro del lavoro Cesare Damiaprevidenza dei professionisti un passo no possa bloccare questa operaindietro di oltre dieci anni. Di questo zione». avviso è Maurizio de Tilla, numero uno dell’Adepp (l’associazione che rapDomanda. E se invece anche presenta gli enti di previdenza dei Damiano firma il decreto? professionisti). Che punta il dito conRisposta. Sicuramente impugnetro l’esecutivo: «Avevamo ricevuto assicurazioni che il remo il provvedimento perché è illegittimo. passaggio dai 15 ai 30 anni per le proiezioni attuariali delle casse sarebbe stato graduale. A fine luglio scopriaD. Dove sta l’illegittimità? mo che il termine è passato a 50 anni. La Finanziaria ci R. Ci vuole una legge e non un decreto per modificare i dà un’autonomia gestionale di carattere generale e nello criteri di redazione dei bilanci. Va osservato che, anche specifico ci impone delle condizioni che non potremo mai sotto il profilo più squisitamente tecnico, con le proieziorispettare. Stiamo parlando di un arco di tempo in cui ni attuariali riferite a un periodo temporale estremamente potrebbe accadere di tutto». Per studiarsi nei minimi parlungo si corre il rischio di giungere a conclusioni poco ticolari il decreto interministeriale che dà attuazione al realistiche e di nessuna utilità, di qui il fondato sospetto 763 della Finanziaria, quello che cambia i parametri per di perseguimento di altri fini. Poi sono stati integralmente la valutazione della sostenibilità delle casse nel medio e trascurati tutti gli elementi che caratterizzano la specificilungo, periodo, de Tilla ha rinunciato alle vacanze estive. tà delle singole realtà professionali, parametrando questo de Tilla: lo Stato vuol mettere le mani sui nostri patrimoni 5 professione I NUMERI DELLE CASSE* ISCRITTI AL 31 DICEMBRE 2005 A casse privatizzate (d.lgs. n. 509/1994) A casse private (d.lgs. n. 103/1996) 954.928 contribuenti 858.146 contribuenti 96.782 contribuenti PENSIONI IN PAGAMENTO NEL 2005 Di casse privatizzate (d.lgs. n. 509/1994) Di casse private (d.lgs. n. 103/1996) 249.900 (+ 4,3% rispetto al 2004) 247.926 1.974 CONTRIBUTI NEL 2005 A casse privatizzate (d.lgs. n. 509/1994) A casse private (d.lgs. n. 103/1996) Entrate 4.229 mln di euro; uscite 2.408 mln di euro Entrate 4.029 mln di euro; uscite 2.406 mln di euro Entrate 219 mln di euro; uscite 2 mln di euro * Dati nucleo di valutazione spesa previdenziale mondo alla previdenza pubblica, che non ha previsioni attuariali ma solo voragini e deficit di bilancio. Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale si occupi di questo, piuttosto che andare a penalizzare la professionalità e le buone gestioni, che sono le puntuali caratteristiche del mondo delle professioni. D. Se le casse dovessero fare oggi proiezioni a 50 anni quante ne rimarrebbero in piedi? R. Nessuna. D. Come, nessuna ...? R. Cinquant’anni è un periodo troppo lungo per qualsiasi gestione virtuosa. D. Gli enti con metodo contributivo, però, avrebbero più chance di quelli con il sistema retributivo... R. Non è vero. I problemi sono di tutti gli enti, dato che il disegno è di voler portare la previdenza privata sotto l’alveo pubblico. D. Non potendo rispettare i parametri fissati cosa accadrà? R. Sarà avviato il procedimento di liquidazione previsto dal dlgs 509/1994 attraverso la nomina di un commissario straordinario. Che poi rappresenta il primo passo per far confluire la gestione privata in quella pubblica. E di conseguenza mettere le mani sui patrimoni. 6 D. L’articolo 3 del decreto interministeriale, però, prevede che «... In ragione di evidenti elementi di specificità dell’ente..., in via aggiuntiva possono svilupparsi proiezioni basate su indicazioni differenti». Non potrebbe, questa, essere una via d’uscita? R. Non è così. Cambiali quanto vuoi i criteri, ma se non cambi il termine dei 50 anni i problemi spunteranno sempre perché nessuna statistica attendibile può dirmi come si evolverà una professione lungo un arco di tempo così ampio. Per le casse professionali, gestite in massima parte secondo un sistema finanziario a ripartizione, l’aspetto demografico costituisce un elemento di estrema importanza e va calibrato sulla collettività che fa riferimento alla cassa professionale. Per effettuare previsioni attuariali credibili sulle prospettive di sviluppo della collet- tività dei professionisti in esame è necessario fare riferimento, oltre che a elementi socio-politici legati direttamente alla professione, anche a studi statistici aventi per oggetto la stima delle frequenze di iscrizione e cancellazione dagli Albi e lo studio temporale del numero degli immatricolati e dei laureati. Poi, con delle proiezioni a 50 anni chi devo tutelare? D. In che senso? R. Un professionista si iscrive in una cassa a 30 armi. Andrà in pensione a 65. Al giovane io devo dire se quando smette di lavorare ci sono i soldi per la sua pensione oppure no, e per fare questo non mi servono delle valutazioni cinquantennali, bastano trentennali. Non mi stancherò di dirlo: la cosa è politica e il decreto è anche illegittimo. D. Quando è nato, secondo lei, questo progetto di mettere le mani nelle gestioni delle casse? R. L’idea non è poi così nuova. Nei primi anni ’90 le casse professionali erano enti pubblici. Confidando su tale natura il governo propose e il parlamento varò una legge che sostanzialmente ne espropriava fino al 30% le entrate contributive, dando così luogo a un vero e proprio «prelievo forzoso». Trasformati nel 1994 gli enti pubblici in associazioni e fondazioni private, c’è stato qualche anno di tregua, finché nel 1998 il ministro Visco ebbe la brillante idea di predisporre un decreto che stabiliva che tutte le entrate contributive delle associazioni e fondazioni private che gestivano la previdenza dei professionisti sarebbero state incassate dallo Stato, salvo rimborso (ipotetico) nei mesi successivi. Ci fu una vera e propria ribellione delle rappresentanze professionali e il ministro ritirò la proposta. Nel 2001 fu proposto nella legge finanziaria il ripristino della legge del «prelievo forzoso». Su mia richiesta intervennero personalmente il presidente e il vicepresidente del consiglio e la norma fu modificata. Ora siamo alle solite. Anche se si deve riconoscere che la via per espropriare i patrimoni delle casse si è fatta molto più sottile: prefigurare un sistema per la formulazione dei criteri per le posizioni attuariali che metta le casse dei professionisti nelle condizioni di non poter adempiere per le condizioni impossibili che si vogliono imporre. “Il Geometra Bresciano”, 2007/4 Con questo articolo, considerato l’entusiasmo col quale è stato accolto il meccanismo che consente l’accesso alla pensione di anzianità e la contemporanea permanenza nell’Albo professionale con la possibilità di continuare a lavorare per la fascia di iscritti alla Cassa da oltre 35 anni, intende chiarire come la possibilità sopra descritta sia destinata a diventare nel tempo sempre meno conveniente, invitando perciò gli interessati ad un più prudente e oculato esame di tale soluzione Le norme che hanno reso possibile l’accesso alla pensione di anzianità con 35/40 anni di iscrizione alla Cassa, con la permanenza dell’interessato nell’Albo professionale e con la possibilità di proseguire l’attività professionale, hanno reso questo tipo di prestazione pensionistica particolarmente interessante per la fascia di iscritti alla Cassa da oltre 35 anni. Ma questo interesse, che ha provocato un consistente numero di domande di pensione, durerà solo pochi anni. La pensione di anzianità è destinata infatti a divenire, in futuro, sempre meno interessante e soprattutto sempre meno conveniente dal punto di vista economico. La prestazione va conosciuta meglio: ecco le sue attuali caratteristiche. cassa italiana geometri Pensione di anzianità Conveniente, ma ancora per poco Pensione di anzianità • Se ne ha diritto dopo almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa con almeno 58 anni di età. • Da 35 a 39 anni di contribuzione l’importo della pensione viene però abbattuto della somma delle percentuali variabili in funzione dell’età e degli anni di contribuzione (cfr. tabella). • Giunti a 40 anni di iscrizione e contribuzione non si hanno più abbattimenti, qualsiasi sia l’età dell’interessato. 7 cassa italiana geometri • Il 40° anno di iscrizione, così come quelli dal 35° al 39°, devono trascorrere per intero, ossia, si completano il 31 dicembre dell’anno in corso. Il primo anno di iscrizione vale invece per intero anche se l’iscrizione è avvenuta per esempio a dicembre. Nel 1967 vigeva infatti la regola “un giorno vale un anno”, perché per un solo giorno il contributo era dovuto per l’intero anno. • Il pensionato di anzianità può rimanere iscritto all’Albo e proseguire l’attività professionale pagando i contributi alla Cassa come qualsiasi altro iscritto pensionato. Anche per il pensionato permane l’obbligo di dichiarazione del proprio reddito con il Modello 17. • Per i versamenti di contribuzione successivi all’anno di pensionamento, l’interessato avrà diritto ogni 4 anni ad un supplemento di pensione calcolato con metodo contributivo, ossia in base alla contribuzione versata (cfr. esempio). • La pensione di anzianità è definitiva e non può trasformarsi in pensione di vecchiaia al raggiungimento del 65° anno di età. • Dal 1° gennaio 2007 il calcolo della pensione viene effettuato con metodo contributivo nel rispetto del principio del pro rata. Il che vuol dire che il pensionato 2007 (con 40 anni) avrà 39 anni calcolati con metodo retributivo ed 1 anno calcolato con metodo contributivo. Poiché è noto che il calcolo contributivo è economicamente penalizzante per l’iscritto, è prevedibile che tra qualche anno i geometri preferiranno attendere i 65 anni di età per non perdere sensibili quote di pensione. La modifica delle norme sull’anzianità ha indotto un buon numero di colleghi a chiedere la pensione. La Cassa ha evidentemente previsto tale situazione ed il relativo impatto sul bilancio annuale. Gli uffici stanno cercando di dare risposta allo straordinario afflusso di domande che comporta un certo numero di mesi di ritardo nelle erogazioni pensionistiche. 8 • Il diritto alla pensione matura non soltanto per età anagrafica e per il completamento degli anni di iscrizione (da 35 in poi), ma anche con il completo pagamento di tutti i contributi dell’anno e degli anni precedenti. Tale norma, che appare del tutto pacifica e giusta sul piano teorico, sta provocando però non pochi problemi per molti di coloro che attendono la liquidazione della pensione. Molto spesso l’iscritto non è a conoscenza di avere degli arretrati contributivi o di dover pagare alla Cassa conguagli derivati da errati versamenti od accertamenti effettuati sul reddito professionale che danno origine a pagamenti di conguagli. A ciò si deve aggiungere il fatto che i contributi previdenziali si prescrivono per legge trascorsi 5 anni dalla data in cui dovevano essere versati, ed i contributi prescritti fanno perdere validità all’anno contributivo al quale si riferiscono. La stessa cosa accade per i contributi parzialmente pagati: l’anno al quale si riferiscono non può essere considerato valido ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della pensione. L’anno o gli anni con contribuzione parzialmente prescritta (e non totalmente omessa) sono recuperabili solo con il pagamento della cosiddetta “riserva matematica” che in sostanza è un importo (generalmente assai elevato) che rende per la Cassa indifferente economicamente il pagamento di una pensione di importo maggiore e pagata con anni di anticipo. Càpita spesso che l’iscritto richieda la pensione con 40 anni di iscrizione senza rendersi conto che uno o più anni non possono essere considerati validi perché la contribuzione parzialmente pagata è prescritta. Accade quindi che il calcolo della pensione viene effettuato con uno o più anni in meno e con l’applicazione degli abbattimenti (quelli che si applicano dai 35 ai 39 anni di iscrizione). Oppure, in alternativa, viene richiesto il pagamento della “riserva matematica” per il recupero degli anni prescritti e per poter quindi fare il conteggio con i 40 anni richiesti. Il calcolo della “riserva matematica” dà origine ad importi consistenti e sempre maggiori con il crescere dell’età dell’interessato. Tali importi sono insostenibili per una buona fascia di professionisti che vivono con un reddito professionale basso o medio basso. Proprio in considerazione di queste difficoltà la Cassa ha attivato un certo numero di iniziative: Per i contributi non prescritti (con le relative sanzioni ed interessi), quelli che si riferiscono ai 5 anni precedenti il pensionamento: • Il pagamento può essere effettuato con l’utilizzo di tre diverse tipologie di credito concesse dalla Banca Le norme regolamentari indicano inoltre che, mancando regolarità contributiva, la pensione non decorra più dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, ma decorra dal 1° giorno del mese successivo all’integrale pagamento dei contributi (fanno eccezione solo i contributi relativi all’ultimo anno che comunque devono essere ver- sati prima della liquidazione della pensione da parte della Giunta Esecutiva della Cassa). Va ancora detto che per la maggioranza degli iscritti il problema del pagamento di arretrati o contributi prescritti non esiste, in quanto hanno regolarmente pagato il dovuto anno per anno. I colleghi “regolari” non si sentono, mentre sono in fermento coloro ai quali viene contestata qualche irregolarità: sono una minoranza che tenta di scaricare sulla Cassa responsabilità che a quest’ultima non possono essere attribuite. Il vero problema rimane quello di far conoscere all’iscritto con tempestività la presenza di una irregolarità contributiva in modo da consentirgli di provvedere rapidamente ai pagamenti evitando il pericolo della prescrizione. Per il pagamento dei contributi minimi la Cassa emette ogni anno MAV che, se onorati entro le scadenze fissate, non danno origine ad errori. Ai contributi autoliquidati, derivanti dall’invio in forma telematica del Mod. 17 dal proprio studio o tramite il Collegio di appartenenza, corrisponde la certezza del calcolo automatico del contributo stesso senza errori: il sistema genera il MAV che può essere pagato in unica soluzione oppure, per il solo contributo soggettivo, in due rate con scadenza entro l’anno. Ovviamente per coloro che non producono il Mod. 17, oppure non dichiarano correttamente il reddito professionale, i problemi si complicano e non avranno certo motivo di lamentarsi se la loro pensione ritarderà ad arrivare o sarà di importo inferiore al previsto. La Cassa ha recentemente creato un nuovo ufficio con il compito di accertare per ogni iscritto la validità degli anni contributivi. Tale accertamento darà validità definitiva agli anni con pagamento regolare e riscontrerà situazioni di irregolarità segnalandole all’interessato. Un lavoro che richiederà il controllo di circa 220.000 anni contributivi e consentirà di trasmettere i dati al Casellario Attivi istituito presso l’INPS con legge 23 agosto 2004, n. 243 (1). Il proposito è quello di consentire ad ogni iscritto di controllare telematicamente la propria posizione previdenziale e dare la certezza che gli anni di attività verranno considerati per il diritto e la misura della pensione. (1) Le funzioni del casellario sono la raccolta, la conservazione, l’elaborazione e la gestione dei dati e delle altre informazioni relative alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni di cui all’art. 1, comma 23, lettere da a) ad e) della legge 23 agosto 2004, n. 243, in modo tale da consentire di emettere l’estratto conto contributivo annuale e di calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell’assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento. cassa italiana geometri Popolare di Sondrio ai proprietari di Carta di Credito “Geometri” richiedibile compilando on line l’apposito modulo presente nell’area riservata del sito istituzionale della Cassa sotto la voce “Richiesta Carta”. La Carta Geometri vuole anche rappresentare un segno di appartenenza e distinzione per chi ne è titolare; infatti è riservata ai soli iscritti Cassa. La Carta, a canone gratuito, è dotata di tre linee di credito (plafond) ognuna con una specifica funzione in quanto spazia dal pagamento dei contributi sul portale web della Cassa (senza spese con un plafond fino a 25.000 euro) all’acquisto di beni e servizi ed al prelievo di contante agli sportelli automatici in Italia e all’estero (plafond fino a 8.000 euro), all’erogazione di prestiti (plafond fino a 20.000 euro). Il tutto con rimborso rateale e senza necessità di aprire un conto presso BPS; • Il pagamento può essere effettuato usufruendo di un prestito da rimborsare con la cessione del quinto della pensione. È stata infatti stipulata un’apposita Convenzione con Banca Popolare di Sondrio/Conafi ed è in corso l’attivazione delle procedure per consentirne la richiesta dall’area riservata del sito della Cassa in modo analogo alla Carta di Credito; • Se il dovuto è già stato inserito in cartella esattoriale, è possibile richiedere la rateizzazione della cartella. La richiesta deve essere inoltrata alla Cassa entro 60 giorni dalla notifica della cartella. È possibile richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate con interessi all’8%. Il beneficio decade se non si versano 2 rate consecutive. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Cassa; sarà inoltre presente una apposita indicazione al riguardo nella cartella del ruolo 2007. Per i contributi prescritti, quelli cioè che si riferiscono ad anni più lontani dei 5 anni precedenti il pensionamento e che riguardano contributi parzialmente pagati: • L’importo della “riserva matematica” viene calcolato dalla Cassa utilizzando tabelle approvate dai Ministeri vigilanti e viene comunicato all’iscritto; • L’interessato può pagare direttamente oppure può avvalersi delle due possibilità sopra indicate: Carta di Credito BPS o richiesta di un prestito da restituire con la cessione del quinto della pensione. 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso in appello n. 3922/2005, proposto da C. s.c.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G.C., G. e G.P., elettivamente domiciliata presso ... Consiglio di Stato, sez. V, 16 luglio 2007, n. 4025 Nell’applicare la sanzione ex art. 42 del d.P.R. n. 380 del 2001 per il mancato o tardivo pagamento di rate del contributo di costruzione garantite da fideiussione bancaria il Comune non è tenuto alla preventiva escussione del fideiussore. Il Comune non risponde del danno derivante al proprietario moroso dall’irrogazione della sanzione che avrebbe potuto evitare di applicare chiedendo il pagamento direttamente al fideiussore contro FATTO e DIRITTO il Comune di xxxx in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti E.O. e G.P., elettivamente domiciliato presso ... 1. Con l’appello in epigrafe, la società xxxx ha chiesto la riforma della sentenza T.A.R. Liguria, sez. I, n. 34/2005, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla Società medesima avverso gli atti del 13.2.2001, con i quali il Comune di xxxx le aveva applicato la sanzione prevista dall’art. 3, comma 2 lett. a), L. n. 47/1985 per ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione, commisurata al 20% dell’importo delle rate scadute, per un importo complessivo di oltre £. 500.000.000. Ha fatto presente che in relazione alle quote di contributo dovute per una pluralità di interventi edilizi aveva ottenuto una rateizzazione con riferimento al costo di costruzione, con la prestazione di una garanzia fideiussoria da parte della Banca xxxx, che si era obbligata a pagare le rate in solido con la società mediante semplice richiesta del Comune; che la sca- per la riforma della sentenza T.A.R. Liguria, sez. I, n. 34/2005, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla Società; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di xxxx; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006, il Consigliere A. C. ed uditi altresí gli avvocati G.P. e G.P.; Ritenuto e considerato quanto segue: giurisprudenza & dottrina Ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione 11 giurisprudenza & dottrina 12 denza della prima rata era stata fissata al 18.1.2001 (entro un anno dalla data di inizio dei lavori) e la Società aveva pagato il 22.1.2001 (con quattro giorni di ritardo) senza che il Comune avesse intimato il pagamento o lo avesse richiesto alla Banca. Ha quindi dedotto quanto segue: - con la censura proposta in primo grado, la Società non aveva inteso addebitare al Comune di non aver preventivamente escusso la banca garante, come invece ritenuto dal T.A.R., ma di non aver avanzato alla Banca richiesta di adempimento in tempo utile per ottenere il dovuto, essendosi la banca obbligata solidalmente con la Società ad un tempestivo pagamento, rinunciando non solo alla preventiva escussione ma assumendo anche l’impegno a pagare quanto dovuto dietro semplice richiesta scritta; do, con conseguente sospetto di incostituzionalità dell’art. 3, comma 2° lett. a) , L. n. 47/1985 per violazione artt. 3 e 97 Cost. Né vale il rilievo del T.A.R. in ordine all’inammissibilità della questione sollevata, atteso che l’eventuale dichiarazione di incostituzionali della disposizione, sostitutiva dell’art. 15 L. n. 10/1977, farebbe rivivere quest’ultima disposizione. 2. Costituitosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello, rilevando quanto segue: - il T.A.R. aveva correttamente inteso il primo motivo di ricorso, con il quale si lamentava che il Comune non avrebbe potuto applicare la sanzione senza procedere all’escussione del garante; - in ogni caso il nuovo motivo di appello, secondo cui il Comune avrebbe dovuto attivarsi effettuando una tempestiva richiesta al fideiussore, è infondato, trattandosi di obbligazione pecuniaria “portable”, da adempiere al - contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., dovevano applicarsi nella specie i principi di cui all’art. 1227 c.c., in base ai quali il creditore deve comportarsi in modo tale da non aggravare la condizione del debitore, come del resto ritenuto dalle decisioni Cons. di Stato, sez. V, n. 32 e n. 585/2003, per cui il Comune avrebbe dovuto avvalersi della garanzia richiedendo prima della scadenza il pagamento alla Banca xxxx; - il Comune non aveva intimato l’avviso di pagamento neppure all’istante segnalando in difetto l’applicazione delle sanzioni, come è risultato essere prassi della stessa Amministrazione comunale; - il Comune si era riservato di specificare le coordinate finanziarie relative alla imputazione dei costi di costruzione, ma tale specificazione non era stata comunicata, per cui aveva dovuto richiederle per le vie brevi agli uffici comunali; - comunque l’applicazione della sanzione doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento; - irrazionalità dello specifico sistema sanzionatorio in quanto all’interno di ciascuna fascia di ritardo vengono sanzionati in modo uguali comportamenti inadempitivi diversi, essendo comminata per la prima fascia la maggiorazione del 20% anche per pochi giorni di ritar- domicilio del creditore senza costituzione in mora e senza preventiva richiesta di adempimento; detta conclusione non è in contrasto con quanto ritenuto nelle decisioni della Sezione n. 32 e n. 585 del 2003, in quanto queste si riferiscono ad ipotesi di incertezza da parte della stessa Amministrazione in ordine all’an o al quantum del contributo, nella specie insussistente; la fideiussione a prima richiesta lascia inalterata la sostanza della responsabilità del debitore principale nei confronti del creditore; irrilevante è la invocata circostanza secondo cui il Comune in altri casi avrebbe segnalato gli effetti del mancato pagamento, trattandosi di Società a conoscenza della normativa per regolare versamento di contributi con riferimento ad altre concessioni, a parte l’inammissibilità della doglianza in quanto non proposta in primo grado; nella specie non vi è traccia di comportamenti del Comune oggettivamente lesivi dell’affidamento del cittadino (V. la decisione sez. V n. 6345/2005); insussistente è la dedotta violazione art. 7 L. n. 241/1990, in quanto da una parte si tratta di procedimento ad istanza di parte e dall’altra, in relazione al carattere vincolato del provvedimento da adottare, la comuni- - - - - - cazione di avvio del procedimento non avrebbe senso; - la questione di costituzionalità sollevata è manifestamente infondata ed in ogni caso non potrebbe rivivere l’art. 15 L. n. 10/1977, trattandosi di disposizione ormai abrogata. Con memoria conclusiva, la parte appellante ha ulteriormente illustrato le proprie doglianze. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006 l’appello è stato trattenuto in decisione. 3. L’appello è infondato. 3.1. Non può condividersi la tesi fondamentale della società appellante secondo cui con la censura proposta in primo grado non aveva inteso addebitare al Comune di non aver preventivamente escusso la Banca garante, come invece ritenuto dal T.A.R., ma di non aver avanzato alla Banca richiesta di adempimento in tempo utile per ottenere il dovuto, essendosi la Banca obbligata con la fideiussione rilasciata a favore del Comune ad un tempestivo pagamento, rinunciando non solo alla preventiva escussione ma assumendo anche l’impegno a pagare quanto dovuto dietro semplice richiesta scritta. Invero, da un parte la censura di primo grado è proprio nel senso che il Comune, prima di applicare la sanzione di cui all’art. 3, comma 2° lett. a), L. 2 febbraio 1985 n. 47 (incremento contributo afferente la concessione edilizia per ritardato versamento del contributo stesso) avrebbe dovuto escutere la Banca garante e dall’altra anche se tale censura fosse nel senso precisato in appello, essa comunque non potrebbe essere accolta. È pur vero che sulla specifica questione sia l’orientamento di questo Consiglio che dei T.A.R. non può dirsi univoco, essendosi talvolta affermato in materia il dovere dell’Amministrazione di non aggravare la posizione del debitore ai sensi dell’art. 1227 c.c. (V. la decisione di questa Sezione n. 1001 del 3.7.1995 e T.A.R. Veneto n. 342 del 9.2.2000), mentre in altre occasioni si è ritenuto che specifiche clausole in tema di fideiussione (quali l’obbligo del garante di pagare a seguito di semplice richiesta scritta del creditore e con rinuncia alla preventiva escussione) possono valere solo a rendere il rapporto fideiussorio autonomo rispetto al rapporto obbligatorio principale, senza comportare il dovere dell’Amministrazione di chiedere prima l’adempimento per poter poi applicare le relative sanzioni pecuniarie (V. la decisione di questa Sezione n. 2072 del 10.12.1999 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. 2°, n. 1192 del 17.4.1999). Ma recentemente, questa Sezione con le decisioni n. 1250 del 24.3.2005 e n. 6345 dell’11.11.2005 ha precisato che, in assenza di inadempimenti imputabili all’Amministrazione idonei a configurare a suo carico una responsabilità “da contatto” oppure di natura precontrattuale, il richiamo all’art. 1227 c.c. è del tutto inconferente, essendo tale disposizione riferibile solo alle obbligazioni di carattere risarcitorio e giurisprudenza & dottrina 14 non a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria, come nel caso in esame. Quest’ultima conclusione deve essere confermata. Invero, pur in presenza di un contratto di garanzia cosiddetta autonoma, con il quale il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia “a semplice richiesta” del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all’efficacia ed alla vicenda del rapporto principale, anche in questa ipotesi il meccanismo dell’adempimento del garante “a prima richiesta” scatta a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione principale, ancorché resti vietato al garante di chiedere la preventiva escussione del debitore principale (Cass. 18 novembre 1992 n. 12341, 3 novembre 1993 n. 10850, 17 maggio 2001 n. 6757). D’altronde, neppure con riguardo al regime ordinario delle obbligazioni tra privati sarebbe pertinente il richiamo all’art. 1227 c.c. Infatti, l’onere di diligenza che questa norma fa gravare sul creditore non si estende alla sollecitudine nell’agire a tutela del proprio credito onde evitare maggiori danni, i quali viceversa sono da imputare esclusivamente alla condotta del debitore, tenuto al tempestivo adempimento della sua obbligazione (V. Corte cost. n. 308 del 14.7.1999). Inoltre, non è dato ravvisare nel sistema di cui agli artt. 1936 ss. cod. civ. alcun principio di preventiva doverosa escussione del fideiussore alla scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligazione garantita, che peraltro colliderebbe con le finalità dell’istituto, inteso a rafforzare la garanzia del credito in funzione di un interesse proprio e specifico del creditore. In altri termini, ed in materia di obbligazioni “portable” quali quelle pecuniarie, e con termine di adempimento che esonera dalla costituzione in mora del debitore, il creditore è soltanto facultato ad attivare la solidale responsabilità del fideiussore, senza che possa invece ritenersi tenuto ad escutere il coobbligato piuttosto che attendere il pagamento, ancorché tardivo, salva l’esistenza di apposita clausola in tal senso (che dovrebbe essere accettata dall’Amministrazione), nella specie non prevista. Detto orientamento poi non è in contrasto con quanto ritenuto nelle decisioni di questa Sezione n. 32 e n. 585 del 2003, in quanto queste si riferiscono ad ipotesi di incertezza da parte della stessa Amministrazione in ordine all’an o al quantum del contributo, nella specie insussistente. 3.2. Né vale invocare da parte dell’appellante la prassi che sarebbe stata seguita dall’Amministrazione in altre occasioni di intimare il pagamento al debitore segnalando in difetto l’applicazione delle sanzioni, trattandosi di adempimento facoltativo e la cui mancanza non è idonea ad elidere la responsabilità del debitore al pagamento delle sanzioni prescritte dalla relativa disciplina legislativa. 3.3. La circostanza addotta dall’appellante in ordine alla difficoltà incontrata al fine di conoscere le coordinate finanziarie relative alla imputazione dei costi di costruzione è del tutto generica, in quanto si assume che tale conoscenza sarebbe avvenuta solo su sua iniziativa, ma poi non viene precisata la incidenza concreta di tale aspetto sul ritardo del versamento del contributo dovuto. 3.4. L’applicazione della sanzione pecuniaria poi non doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, trattandosi dell’applicazione ex lege di una sanzione pecuniaria connessa al ritardato pagamento del contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia. 3.5. Manifestamente infondata è infine la questione di costituzionalità per irrazionalità dello specifico sistema sanzionatorio in quanto all’interno di ciascuna fascia di ritardo verrebbero sanzionati in modo uguale comportamenti inadempitivi diversi, essendo comminata per la prima fascia la maggiorazione del 20% anche per pochi giorni di ritardo, con conseguente sospetto di incostituzionalità dell’art. 3, comma 2° lett. a), L. n. 47/1985 per violazione artt. 3 e 97 Cost. Occorre tener presente che la ratio della disposizione è rivolta ad assicurare all’Amministrazione il puntuale pagamento dei contributi concessori nel termine prescritto, per cui la comminatoria della medesima sanzione del 20% del contributo dovuto per un ritardo da uno a 120 giorni non appare ingiustificata, rientrando ciò nella discrezionalità del legislatore. D’altra parte, una volta che il contributo non è stato versato alla scadenza ordinaria prescritta, la scelta della data del versamento della sanzione nell’ambito dei 120 giorni previsti è rimessa allo stresso debitore, per cui la mancata utilizzazione dell’intero periodo di 120 giorni è addebitabile unicamente al comportamento del medesimo. Comunque il sistema sanzionatorio delineato dall’art. 3 L. n. 47/1985 (graduazione delle sanzioni a seconda del periodo di ritardo nel pagamento degli oneri concessori: 120 giorni + 60 giorni + 60 giorni fino a raggiungere il 100%) è stato confermato dalla normativa intervenuta successivamente alla fattispecie in esame: art. 42 d.P.R. 6.6.2001 n. 380, come modificato dall’art. 27, comma 17°, L. 28.12.2001 n. 448, anche se con quest’ultima disposizione l’incremento del contributo può raggiungere al massimo il 40%. 4. Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2006. (Parte prima) edilizia Calcestruzzi: progetto di qualità Arch. Edmondo Andreoli “Il Geometra Bresciano”, 2007/4 Pare ormai proprio improcrastinabile la necessità di introdurre anche nell’edilizia alcuni criteri per il miglioramento della qualità del prodotto edile: è sotto gli occhi di tutti, è un argomento di ordinaria conversazione e molti personaggi si avvalgono di questi temi, forse solo per chiacchierare; tuttavia, nella pratica di lavoro quotidiano prevale il disinteresse, uno strano conservatorismo (cambiare può voler dire pensare), la superficialità se non la voluta e/o interessata mancanza di conoscenza di qualsivoglia argomento, mascherando il tutto col generico terrore per un temuto incremento dei costi, nella erronea convinzione che la scadente qualità sia più economica. Gli usi e i costumi purtroppo consolidati In questo clima ed ambiente, pensare di volere indicare agli operatori del settore «come si fa il calcestruzzo» potrebbe sembrare insultante: dall’ultimo manovale el primo ingegnere si dicono tutti esperti e chi, poi, può ammettere nel cantiere dove vive ogni giorno, che non sa fare il calcestruzzo! Siamo tutti “mastri” perché l’argomento è banale, ma nella quasi totalità dei casi non ne sappiamo quasi nulla, perché il problema non si è mai posto; si dirà che basta ghiaia, acqua e cemento per ottenere il calcestruzzo; sì, ma quale calcestruzzo, con quali caratteristiche e con quale resistenza e durabilità? A questo problema non sfuggono anche i tecnici più qualificati, che in gran parte sono rimasti graniticamente fermi ai fatidici 300 kg di cemento, quantità che era citata nelle normative risalenti al 1929 che hanno caratterizzato il panorama formativo e scolastico di ogni livello fino almeno al 1971, quando fu emanata la legge 1086 ed i relativi Decreti tecnici; ma nella memoria c’era quel dato e poi il numero di coloro che hanno voluto o trovato il tempo per leggere almeno una volta, magari per sbaglio, la normativa è andato costantemente diminuendo e forse è nullo. Si è fatto sempre riferimento ai fatidici 300 kg di cemento, facendo finta di trascurare il fatto che i valori delle tensioni ammissibili dell’epoca erano di 35 kg/cm2 per il calcestruzzo e di 1.200 kg/cm2 per il “ferro”; nel frattempo sono addirittura cambiati i metodi di calcolo, sono stati introdotti gli “elementi finiti”, si è arrivati agli “stati limite”, ma sono rimasti indelebili ed indiscussi i 300 kg; chi si preoccupa di acqua, cemento e magari dell’inerte potrebbe solo essere considerato un perditempo. E le tensioni di riferimento, pur elevatissime, prossime o addirittura superiori a 160 kg/cm2 per il calcestruzzo ed a 3.830 kg/cm2 per l’acciaio (tensioni per di Considerazioni tecniche sulla corretta composizione di un calcestruzzo strutturale (Mix design); come può essere realizzato in un curato cantiere ordinario. L’arch. Andreoli stimola gli addetti ai lavori a un impegno più stringente riguardo alla qualità e alle caratteristiche del calcestruzzo per le opere in cemento armato e ricorda le responsabilità che si assume chi si comporta superficialmente e con scarsa professionalità in cantiere più quasi prive di significato per gli SLU, perché per l’applicazione di questi la valutazione finale si fa principalmente sulle deformazioni e sul campo di rottura che si prefigura), dovrebbero essere raggiunte e sopportate col solito tradizionale impasto! Quindi parlare di qualità, ed addirittura di durabilità di un’opera, con queste premesse potrebbe apparire del tutto fuori luogo. Se so aggiunge a quanto sopra che anche le analisi dei carichi sono spesso condotte in modo molto superficiale se non grossolano, senza riferimento al corrispondente particolare costruttivo almeno schizzato se non disegnato, che il calcolo delle sollecitazioni è fatto con incredibili approssimazioni, magari con riferimento ai sempiterni “semincastri” od agli ancor più famosi “dodicesimi”, si vede come certe soglie di pericolosità possano essere facilmente ed inconsapevolmente raggiunte e superate usando materiali del tutto inadatti. Cerchiamo almeno di conoscere qualcosa di più sul calcestruzzo e, magari di applicarlo, anche se immagino le grida di dolore di una buona schiera dei tecnici, degli impresari e dei committenti per i quali, purtroppo, spesso pare che la qualità strutturale, energetica, ecc. della loro casa sia solo una stucchevole sciocchezza. 15 edilizia Definizioni, richiami normativi ed operativi Principio informatore generale: per fare un calcestruzzo di qualità non ci si può affidare al caso od alla semplice esperienza di cantiere ed il complesso processo della produzione deve essere verificato con prove di resistenza a rottura e con controlli sistematici degli strumenti di misura utilizzati; insomma non basta la sola buona volontà. Max design: è la procedura teorica ed allo stesso tempo pratica per la progettazione corretta di una miscela di cemento, inerte, acqua ed eventualmente additivi, al fine di soddisfare le richieste statiche del progetto e della qualità ed anche quelle della economia della realizzazione. Per quanto il problema sia costantemente studiato e scientificamente fondato, non si deve dimenticare che esso è sempre una procedura di tipo sperimentale che deve giovarsi costantemente di prove e di controlli, i risultati dei quali producono nuova esperienza e vanno interpretati “ingegneristicamente”, termine qui usato non nel senso stretto professionale, ma nel senso di saper trovare giusti e corretti compromessi tra le diverse esigenze per ottenere i migliori risultati possibili senza perdere di vista l’aspetto economico. I provini: dovrebbero essere prelevati in numero almeno sufficiente per poter elaborare statisticamente i risultati delle prove di schiacciamento; la normativa raccomanda che siano almeno 3 serie da 2 prelievi, e quindi minimo 6, ogni 100 m2 di getto, che vengono conservati in acqua o nella sabbia bagnata e, soprattutto, che vengano provati in laboratorio qualificato da personale che sa quel che fa; i cubetti possono avere lato di 15 cm o di 16 cm, i cilindri devono avere diametro di 15 cm ed un’altezza doppia, cioè di 30 cm. È assolutamente opportuno che le facce sulle quali si eserciterà di prova siano rese piane e parallele con macchine apposite; questa semplice operazione consente di migliorare notevolmente le prestazioni a rottura del calcestruzzo, poiché consente che il carico della macchina di prova sia correttamente distribuito; in queste condizioni il provino, sempre che il calcestruzzo non sia particolarmente scadente, si rompe normalmente con la tipica frattura bipiramidale; se i piani non fossero paralleli o se su di essi ci fosse una qualche irregolarità o sporgenza è facile che invece di una rottura regolare si abbia uno sfaldamento irregolare che implica una tensione di rottura falsata e solitamente molto più bassa di quanto sarebbe logico attendersi. Resistenza caratteristica: Rck è il valore della resistenza del calcestruzzo che il Progettista calcolatore stabilisce sulla base delle necessità emerse per la struttura calcolata; la resistenza prevista deve essere indicata su disegni e nella relazione di calcolo insieme al metodo di calcolo e di verifica adottato; il valore di Rck è riferito al classico provino cubico e pare il caso di ricordare che, per gli attuali metodi di calcolo, dovrebbe essere più opportuno fare riferimento al valore fck che si riferisce invece a provini cilindrici e che, ad assoluta parità di impasto, risulta più basso rispetto ai cubi; la relazione sperimentale tra le resistenze dei provini cilindrici e di quelli cubici è fck = 0,83 Rck. 16 Resistenza media: Rm è il valore della resistenza media del calcestruzzo che deve essere messo in opera, statisticamente determinata, di cui si deve progettare la formula- zione cioè la cosiddetta “ricetta”; il valore di Rm è superiore a quello di Rck poiché tiene conto della qualità e dell’accuratezza del confezionamento attraverso il parametro di natura statistica, normativa e sperimentale K_; vale 35 kg/cm2 per quantità di getti fino a 1.500 m2 e vale 14 kg/cm2 per getti di volume complessivo superiore che, quindi, si presume siano realizzati con centrali di betonaggio più efficienti e controllate; _ è lo scarto quadratico medio, cioè il parametro che tiene conto delle condizioni di lavoro e di controllo della qualità della procedura di confezione. _ vale 2÷3 per controlli definiti “eccellenti” come quelli realizzati nei laboratori; vale 3÷4 per controlli definiti “buoni” come quelli realizzati in prefabbricazione e che prevedono il proporzionamento degli ingredienti fatto con pesatura, con impiego di inerti di diametro ben frazionato con controllo dell’umidità ed una efficace costante supervisione; vale 4÷7 per controlli definiti da “discreti” a “mediocri” come quelli praticati con pesatura degli ingredienti ma spesso con inerti grossolanamente frazionati nel diametro e talvolta con acqua aggiunta a stima; vale 7÷10 per confezionamento definito “scadente” realizzato con quantità stimate empiricamente o ad occhio. Pertanto, per il confezionamento di un calcestruzzo strutturale in un cantiere di media dimensione (volume dei getti <1.500 m2) con una discreta organizzazione (acqua, inerti con controllo dell’umidità, cemento e inerte dosati a peso) il valore K_ può aggirarsi tra 140 e 245 kg/cm2; nell’esempio successivamente svolto si adotterà proprio questo valore di 150 kg/cm2. Durabilità: questa caratteristica è tanto poco conosciuta quanto è tra le più importanti del progetto sia generale che strutturale. La normativa impone che all’inizio della fase di progettazione si stabilisca “la classe di appartenenza dell’edificio” con la quale si determinano tra l’altro i periodi di ritorno dei fenomeni naturali da prendere in conto, la “vita di progetto dell’edificio” cioè quel periodo di tempo (minimo 50 anni) nel quale l’edificio deve mantenere integra la sua funzionalità, naturalmente attraverso una corretta manutenzione; è chiaro che la durabilità prevista per le strutture allora non possa essere trascurata. Essa è di fondamentale importanza per la riuscita dell’opera; definisce classe di consistenza e resistenza minime dei conglomerati, dimensioni degli inerti e copriferri specifici in funzione dell’ambiente nella quale la struttura deve sorgere e vivere, dell’atmosfera locale, dell’esposizione agli agenti atmosferici senza escludere il fuoco e la qualità della manutenzione; ampie tabelle sono pubblicate in ogni manuale; è una delle caratteristiche ormai considerate fondamentali per la riuscita dell’opera. Si passa dalla classe di esposizione I che prevede cls destinati alla elevazione interna in ambiente asciutto o scarsamente umido senza gelo e con copriferro minimo di 1,5÷2 cm, alla classe 5 (con sottoclassi a, b, c) che prevede calcestruzzi destinati alle piscine o alle opere marine e portuali, in ambiente altamente aggressivo e salino, con cicli di gelo e disgelo, con dilavamento; queste strutture richiedono copriferri minimi anche di 6÷7,5 cm. con dosaggi e resistenze del tutto particolari. In generale si può affermare che per migliorare la durabilità di un calcestruzzo e di un’opera soggetti ad una esposizio- Lavorabilità: migliora con l’aumento dell’acqua di impasto consentendo di ottenere getti compatti e privi di cavità; si deve tuttavia ricordare che aumentando l’acqua di impasto si riduce la resistenza finale del getto. Consistenza: si misura colla prova del “cono di Abrams” che consente di definire calcestruzzi asciutti o consistenti, plastici o fluidi in funzione dell’abbassamento del provino; a parità di cemento il calcestruzzo più consistente ottiene resistenze finali migliori. Slump (calo): si misura in cm (o mm) ed esprime il calo in altezza del provino della prova di Abrams; il calo è minore quanto più è elevata è la consistenza; cls asciutti (terra umida) di classe S1 sono di raro impiego e normalmente richiedono un getto con vibrofinitrice, hanno slump di 1÷4 cm; cls consistenti di classe S2 possono essere impiegati per pilastri, strutture verticali o per l’uso di casseri rampanti, hanno slump di 5÷9 cm; cls plastici di classe S3 si utilizzano per getti non troppo armati e/o in pendenza, hanno slump di 10÷15 cm; cls fluidi di classe S4 impiegabili per strutture mediamente armate, hanno slump di 16÷20 cm; cls superfluidi di classe S5 sono utilizzati, con le dovute attenzioni, per sezioni fortemente armate, ridotte, a geometria complessa, hanno slump >21 cm. Inerte: a seconda delle dimensioni dei granuli è costituito da sabbia e da ghiaia di origine alluvionale, talvolta da pietrisco proveniente dalla frantumazione di rocce; la migliore composizione della miscela degli inerti è fatta seguendo la formula di Fuller p = (d/D) – dove p è la percentuale di inerte passante da un crivello con fori di diametro d in rapporto al diametro D massimo della granulometria prescelta – che consente di ottenere la massima compattezza dell’impasto, quando si deve tenere in particolare conto la lavorabilità del calcestruzzo conviene invece seguire la formula di Bolomey p = A + (100A)(d/D), dove A è un parametro che tiene conto della natura dell’inerte (naturale o frantumato) e della lavorabilità richiesta e che varia tra 8 e 14, che si caratterizza per una maggiore presenza percentuale di elementi fini; non possono essere tollerati in alcun modo inerti gessosi, talcosi, organici o con tracce di grassi. Granulometria: diametro o dimensione massima in mm dell’inerte presente nella miscela scelto in funzione della destinazione del getto, della tipologia della struttura, delle sue dimensioni e della distribuzione dell’armatura metallica prevista (copriferro e interferro); l’inerte si definisce normalmente sabbia fino a diametri di 4÷5 mm e ghiaia per diametri superiori. Il controllo della granulometria presuppone la vagliatura degli inerti. Acqua: deve essere assolutamente potabile o potabilizzata ed esente da sali, mai di provenienza organica né da scarichi industriali né acidula. Compattazione: si realizza mediante la vibrazione (elettivamente con attrezzo ad ago ed immersioni brevi, ripetute e diffuse) e, eventualmente, con l’aggiunta nell’impasto di fluidificanti correttamente dosati; l’aggiunta di fluidificanti consente di ridurre la quantità d’acqua nella miscela, cosa che di solito potrebbe comportare un miglioramento prestazionale del conglomerato; bisogna dire con estrema chiarezza che una compattazione mal fatta, ad esempio con immersioni dell’ago vibrante nello stesso punto per lunga durata (magari una telefonata od una chiacchiera) danneggia gravissimamente il cls favorendo la formazione di “nidi di ghiaia” veri e propri punti deboli di cedimento di una struttura in quanto così si favorisce la separazione delle fasi della “soluzione” calcestruzzo: la frazione grossolana va a fondo, magari vicino al ferro riducendo quasi del tutto l’aderenza, e le frazioni sottili vanno a galla in superficie. edilizia ne ambientale sempre più severa ed a rischi di aggressione chimica o salina o di gelo-disgelo alternati, sia opportuno diminuire il rapporto acqua/cemento (A/C) ed aumentare la resistenza Rck del conglomerato. Trascurare questi dettagli, non solo nella procedura di calcolo e di dimensionamento (riduzione delle sezioni resistenti), che stanno alla base di tutto, ma anche nella produzione del cls (mix-design), determina strutture facilmente deteriorabili e degradabili perché aggredibili da fattori esterni e, perciò, non in grado di soddisfare le richieste di progetto, di durata e di corretta esecuzione. Temperatura: il caldo tende ad accelerare la maturazione e l’indurimento; causa però anche l’evaporazione dell’acqua con la possibilità che si interrompa il fenomeno della presa notoriamente irreversibile quando l’acqua interna scende sotto la quantità minima stechiometrica (circa 28÷30 l/m_); a ciò si ovvia innaffiando e mantenendo bagnata la superficie (e potendo anche il corpo del getto) che va protetta con teli anti-evaporazione per il tempo necessario; anche il freddo può determinare gli stessi fenomeni di interruzione della presa perché si formano aghi di ghiaccio all’interno della pasta, le superfici si gonfiano, la presa si interrompe e ... l’opera è da demolire e rifare; può sembrare una posizione drastica ma non si realizzano getti con temperature che, scendendo, si avvicinano a 4°C. Additivi: ne esistono di molti tipi e con le più svariate funzioni; possono essere presi in considerazione, con la dovuta attenzione solo i fluidificanti e, in casi eccezionali, i superfluidificanti, riducendo correttamente la quantità di acqua di impasto altrimenti si riduce, senza saperlo, la resistenza del conglomerato; devono essere assolutamente eliminati gli anticongelanti poiché si tratta di sale, pur presentato con una miriade di nomi è sempre sale, la cui presenza fa drasticamente calare le resistenze del conglomerato e facilita la strada ai fenomeni di aggressione alla struttura e di innesco e propagazione della corrosione delle armature; vanno usati con estrema attenzione gli antiritiro e gli aeranti che comunque diminuiscono la compattezza del getto e la sua resistenza. Deformazioni: comprendono fenomeni complessi; il campo di ammissibilità della deformazione elastica prodotta dai carichi è di stretta pertinenza del progettista calcolatore; una esecuzione accurata dei getti (che determina in modo fondamentale il valore di E istantaneo e di quello a lungo termine) deve però prendere in considerazione anche il ritiro, il fluage, le variazioni termiche e le deformazioni essenzialmente viscose a lungo termine. 17 Gian Paolo Ranocchi immobili & tasse Aree edificabili: accertamento * ragioniere commercialista in Verona “Gli specialisti del Sistema Frizzera”, 2.07.2007 Il trattamento delle vicende attinenti le cosiddette aree edificabili sul versante fiscale è sempre stato complesso e articolato. È chiaro che, idealmente, un terreno non nasce edificabile ma lo diventa a seguito di un complesso iter di tipo giuridico-amministrativo. Il momento in cui l’area acquisisce lo status di edificabilità è elemento essenziale per valutare le conseguenze tributarie connesse agli eventi che interessano la stessa area. E questo, ovviamente, anche nella logica di un possibile accertamento fiscale. Nel presente contributo non si tratterà delle implicazioni fiscali aree edificabili-Ici, aspetto demandato ad altro approfondimento. Definizione fiscale di area edificabile Sono diverse le norme (1) che, in ambito tributario, fanno riferimento al termine «area edificabile» o «terreno edificabile». Questo ha determinato, nel corso degli anni, una variegata connotazione della fattispecie in questione, in relazione ai diversi tributi di riferimento (redditi, Iva, imposta di registro). A tal proposito è utile ricordare alcune tra le principali interpretazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria: • Iva: RR.MM. 6 dicembre 1990, n. 431291/E e 430006/E/1991 nelle quali si precisava che, ai fini dell’assoggettamento ad Iva della cessione, occorreva che l’area si trovasse in uno stadio della proce- dura amministrativo-urbanistica, più avanzato rispetto al perfezionamento (non semplice adozione) del Prg. Il riferimento, quindi, era al perfezionamento della convenzione o all’adozione degli strumenti attuativi; • imposte sul reddito: CC.MM. 20 giugno 2002, n. 55/E e 1° febbraio 2002, n. 15/E: i terreni erano da considerarsi edificabili quando così qualificati dal Prg o, in mancanza, da altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; • imposta di registro: non si registravano specifici precedenti di prassi da parte delle Entrate ma sull’argomento il dato letterale della norma sembrava fosse orientato verso una lettura rigida: l’area era edificabile a condizione che Prg fosse stato definitivamente approvato. Prima delle modifiche introdotte dal co. 2, dell’art. 36, D.L. 223/2006, di cui parleremo più oltre, in dottrina e giurisprudenza si dibatteva vivacemente in merito all’individuazione del momento in cui l’area era da considerarsi edificabile. Due le tesi a confronto: • quella definita «sostanzialistica», secondo cui per identificare un’area edificabile non era necessario il perfezionamento del percorso amministrativo che si realizza solo allorquando il piano regolatore del Comune riceve l’approvazione dell’organo di controllo regionale (salvo le aree per le quali occorrono diver- 19 immobili & tasse si e più avanzati strumenti urbanistici attuativi quali le cosiddette aree di espansione); • quella più «formale-legalistica» che riteneva, invece, l’area suscettibile di utilizzazione edificatoria solo al perfezionarsi del complesso iter amministrativo, cioè ottenuta l’approvazione del Prg da parte della Regione. Chiara la differenza. La prima valorizzava le variazioni dei valori economici dell’area che si realizzano laddove si configuri anche una mera aspettativa della possibile utilizzazione edificatoria del suolo. È indubbio che con la sola approvazione del Consiglio comunale del nuovo Prg o della variante del Prg l’area che prima era agricola e che poi potenzialmente diventa edificabile, acquisisce un valore di mercato diverso. La seconda tesi, invece, oltre ad essere più in linea al dato normativo (il riferimento, infatti, è agli strumenti urbanistici «vigenti»), era anche più aderente alla necessità di garantire il corretto uso del territorio urbano valorizzando i vincoli al possibile sfruttamento edificatorio delle aree interessate. B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, non ricomprese nelle zone A) che si considerano parzialmente edificate, vale a dire le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente punto; D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare zone appartenenti al precedente punto (queste superfici non possono essere oggetto di rivalutazione); F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. La classificazione dell’area nell’ambito delle zone determina, al di là di specifici vincoli edificatori, diversi momenti dai quali si determina sul piano amministrativo il diritto ad edificare. Per le aree C) e D), per esempio, il perfezionamento si ha con l’approvazione dello strumento urbanistico attuativo previsto dal Prg (piano di lottizzazione, per esempio), le aree E), in quanto agricole, non sono edificabili, le aree F), servizi, sono a tutt’oggi avvolte da un alone di mistero in merito al relativo trattamento fiscale nel senso che non è ancora chiaro se siano da considerarsi edificabili o meno, stante la speciale destinazione che esse hanno. Definizione unitaria di area edificabile 20 Ricordiamo, peraltro, che l’art. 2, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 individua le aree per zone territoriali omogenee secondo la diversa destinazione urbanistica: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; Il co. 2, dell’art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. nella L. 248/2006 ha tracciato una definizione fiscale unitaria (2) di area edificabile nel senso che ora si dispone che «un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo». Il Legislatore ha inteso quindi apprezzare l’aspetto «sostanzialistico» del concetto di edificabilità, valorizzando come suscettibile di utilizzazione edificatoria anche l’area inserita nello strumento urbanistico non perfetto sul piano giuridico - amministrativo adottato dal Comune, e rendendo di fatto ininfluente l’effettiva approvazione dello stesso. Sulla stessa linea, peraltro, si è collocata la Corte di Cassazione, che, con la recente sentenza a sezioni unite 30 novembre 2006, n. 25506, ha tra l’altro evidenziato come la distinzione tra aree edificabili e terreni agricoli, non debba essere intesa per differenziare un bene imponibile da uno non imponibile riguardo all’Ici, tributo oggetto della vertenza interessata, ma abbia il fine di individuare il criterio in base al quale deve essere determinata la base imponibile (criterio del valore venale, secondo i prezzi medi di mercato, ovvero valore catastale). Con questa logica, quindi, il contribuente subirebbe un prelievo giustificato dal reale valore del bene posseduto, pur nella possibilità che si verifichino oscillazioni di valore connesse all’andamento del mercato e/o allo stato di attuazione delle procedure che determinano il perfezionamento dello ius edificandi. In pratica, quindi, la «trasformazione» urbanistica di un suolo, implicherebbe, di per sé, una «trasformazione» economica del suo valore, che si differenzierebbe rispetto a quello di aree per le quali la possibilità di edificazione sia incontrovertibile. Lo scenario, quindi, ne esce drasticamente modificato e le conseguenze, ovviamente, sono intuitive. L’art. 67 del Tuir [CFF 2 5167] individua tra le fattispecie tassabili anche i redditi realizzati dai privati (società semplici comprese) a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria (indipendentemente dal periodo di possesso dell’area). È chiaro, allora, che anche la cessione di un’area potenzialmente edificabile, ove plusvalente, determinerà la necessità di tassare il reddito conseguito. Segnaliamo, peraltro, che per tali plusvalenze, solitamente assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. g-bis) del Tuir [CFF 2 5117] (salvo opzione per la tassazione ordinaria espressa in dichiarazione dei redditi) il venditore poteva, sino al 31 dicembre 2006, richiedere l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 12,5% prevista dall’art. 1, co. 496, L. 266/2005 (3). L’art. 1, co. 310, L. 296/2006, ha eliminato la possibilità di accedere alla tassazione sostitutiva per le cessioni di aree edificabili effettuate successivamente al 1° gennaio 2007. La determinazione della plusvalenza tassabile per la cessione di aree edificabili segue regole differenti a seconda del titolo di provenienza: • terreni acquistati a titolo oneroso: corrispettivo percepito contro prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, il tutto rivalutato sulla base della variazione degli indici Istat tra l’acquisto e la cessione, nonché dell’eventuale Invim pagata; • terreni pervenuti per successione: il valore di carico è quello dichiarato nella dichiarazione di successione; • terreni pervenuti per donazione: qui le cose si complicano. Occorre ricordare, infatti, che il D.L. 223/2006 ha introdotto una regola che sembra di carattere generale in relazione alla cessione di immobili plusvalenti effettuati da privati che è quella della neutralità fiscale della donazione. In pratica, in caso di immobili pervenuti per donazione, si assume come valore di partenza il costo fiscale (acquisto o costruzione) del donante e si considera, nel computo di osservazione temporale (questione, questa, che però non riguarda le aree edificabili), anche il periodo di possesso dell’immobile del donante. Il principio della neutralità fiscale della donazione disciplinata che sembra si ricavi dalla nuova formulazione della lett. b), del co. 1, dell’art. 67 del Tuir, non è stata però ben coordinata con la disciplina che regola la determinazione delle plusvalenze tassabili nelle immobili & tasse cessioni di aree edificabili se si confrontano i co. 1 e 2 dell’art. 68 [CFF (2) 5168] oggi in vigore. In particolare non è chiaro se allo stato attuale si debba assumere, come base di partenza, il valore di carico dell’area del donante (tesi che ci sembra sponsorizzata dalla ratio delle modifiche introdotte ma che non trova affatto conforto nel dato testuale della disposizione), come nel caso delle cessione di fabbricati plusvalenti, o, analogamente a quanto avviene nella cessione di aree pervenute per successione mortis causa, il valore dichiarato, nel caso di specie, ai fini dell’imposta di donazione (tesi che risulta avvalorata dall’attuale dato letterale della norma). Sul fronte dell’applicazione dell’Iva, invece, va segnalato che, alla luce della nuova definizione unitaria di area edificabile, tutte le cessioni di aree anche solo potenzialmente fabbricabili sono soggette all’imposta sul valore aggiunto. Sul punto eccellente dottrina è orientata su posizioni diametralmente opposte. Entrambe le tesi sono più che esaustivamente argomentate anche se portano a conclusioni differenti. Per coloro che volessero approfondire l’argomento, quindi, rimandiamo alle opere citate. Chi scrive, fin dal primo momento, ha sostenuto la tesi contraria a quella sposata dall’Agenzia delle Entrate (4) e quindi propende per le conclusioni cui è pervenuta lo dottrina citata. Ricordiamo, infatti che, alla luce di quanto previsto dallo Statuto del contribuente, la regola base è che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e che «l’adozione di norma interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica». Mancando nell’ambito delle disposizioni di cui al D.L. 223/2006 tutti i requisiti richiesti dalla L. 212/2002 (eccezionalità del caso, urgenza ed espressa qualifica della norma), restiamo dell’idea che la modifica in commento non possa che avere efficacia sostanziale futura senza poter interferire in via automatica sulle operazioni poste in essere prima del 4 luglio 2006. Questione della retroattività della novella 22 Uno dei principali problemi afferenti la modifica operata dal co. 2, dell’art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, riguarda la questione se la nuova norma che attribuisce al concetto di area edificabile un significato unitario, possa o meno valere anche per le operazioni poste in essere prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. 223/2006. Sul punto il par. 23 della C.M. 28/E/2006 dalle Entrate testualmente recita: «In sostanza la disposizione sopra richiamata estende alle imposte sui redditi, all’Iva e al registro, il concetto di “area fabbricabile” contenuto nell’art.11-quaterdecies, co. 16, D.L. 30 settembre 2005 (...) il cui ambito applicativo era riservato alla sola imposta comunale sugli immobili (...). Si tratta, in definitiva, di una norma recante disposizioni di natura interpretativa, secondo cui un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione della Regione o dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo». Per le Entrate, quindi, le nuove disposizioni, in quanto interpretative, avrebbero valenza retroattiva. La posizione assunta dalle Entrate, è avvalorata dalla citata sentenza della Corte di Cassazione 30 novembre 2006, n. 25506. NOTE (1) Sinteticamente e senza la pretesa di trattare in maniera esaustiva l’argomento, si rammenta che: - per le imposte dei redditi, l’art. 67, co. 1, lett. b), del Tuir, fa riferimento alle «plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione»: - per l’imposta sul valore aggiunto, l’art. 2, lett. c), D.P.R. 633/1972 dispone che non costituiscono cessioni imponibili quelle che «hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni»; - ai fini dell’imposta di registro, l’art. 52, co. 4, D.P.R. 131/1986 prevede l’inapplicabilità del cosiddetto criterio automatico di valutazione su base catastale dei terreni «per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria». (2) Ai fini dell’applicazione dell’Iva, dell’imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell’Ici. (3) La tassazione della plusvalenza con imposta sostitutiva non poteva essere invocata dal cedente quando la cessione aveva ad oggetto un terreno lottizzato. In questi casi, infatti, la plusvalenza è difatti tassata ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. a), del Tuir, fattispecie originariamente non richiamata dal legislatore nell’art. 1, co. 496, L. 266/2005. (4) Si veda in Guida Normativa n. 29/2006, pag. 34. immobili & fisco Accertamenti immobiliari tra valore catastale e valore normale Giorgio Gavelli* * dottore commercialista e revisore contabile in Forlì “Gli Speciali del Sistema Frizzera”, n. 2 luglio 2007 Per trattare il tema dell’accertamento immobiliare e della disciplina del cosiddetto «prezzo-valore» occorre partire dal testo del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (artt. 51 e 52 [CFF 1 2051 e 2052]) nella formulazione vigente sino all’11 agosto 2006. Per comodità, si riportano i testi previgenti. Art. 51 - Valore dei beni e dei diritti «1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei co. successivi, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto. 2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio. 3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al co. 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni. (...)». 25 immobili & fisco 26 marzo 1988, n. 70, conv. dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 [CFF 1 2069A], e successive modificazioni. Restavano, dunque, sottoposti ad accertamento di valore, i «1. L’ufficio, se ritiene che i beni o i diritti dì cui ai co. 3 e 4 delsoli trasferimenti aventi ad oggetto: l’art. 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al • le aziende (esclusi gli immobili facenti corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla parte del complesso aziendale iscritti in liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. Catasto con attribuzione di rendita, qua2. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve lora il corrispettivo fosse indicato in misucontenere l’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o ra non inferiore a quello catastale); diritti in esso descritti, degli elementi di cui all’art. 51 in base ai • le aree edificabili; quali è stato determinato, l’indicazione delle aliquote applicate e • i fabbricati non censiti; del calcolo della maggiore imposta, nonché dell’imposta dovuta in • gli immobili il cui valore dichiarato caso di presentazione del ricorso. era inferiore a quello catastale. 2-bis. La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e Nel tempo – come è stato giustamente le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal conaffermato – «l’appiattimento inevitabile dei tribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo valori dichiarati sull’ammontare corrisponche quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. dente a quello minimo sufficiente a preL’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui cludere l’esercizio del potere di rettifica ha al presente comma. comportato sia l’insoddisfazione del Fisco 3. L’avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in mateper un gettito in parte deludente, rispetto ria di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali alla potenzialità economica di un mercato autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciper molti anni in crescita costante, sia una liazione. sistematica disapplicazione delle norme, 4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli sia precettive che sanzionatorie, che immobili, iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, dichiarato comunque continuavano ad imporre la in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in Catasto e, per i fabbricati, a cento indicazione, negli atti e nelle fatture, dei volte il reddito risultante in Catasto, aggiornati con i coefficienti corrispettivi effettivi». stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della Tuttavia, già a partire dal 1° gennaio 2006, nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi la L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base 2006), al fine di favorire l’emersione del a norma degli artt. 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente prezzo effettivamente pattuito dalle parti co. le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi nei trasferimenti immobiliari, aveva introhanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private dotto la regola dei cosiddetto «prezzoautenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo valore», che consente di individuare la quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti prebase imponibile, ai finì delle imposte indivisti dagli artt. 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica rette, secondo i criteri della valutazione 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposiautomatica. Con l’art. 1, co. 497, della zione del presente co. non si applica per i terreni per i quali gli strucitata L. 266/2005 [CFF 1 2311], era menti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. stato quindi stabilito che per le cessioni di 5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere unità abitative e relative pertinenze tra primodificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con vati che non agiscono nell’esercizio di decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta impresa, arte o professione, la base Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, imponibile è data dal valore catastale, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o indipendentemente dal corrispettivo emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicapattuito, purché l’acquirente ne faccia zione del decreto nonché per le scritture private non autenticate richiesta, con dichiarazione resa al notaio e presentate per la registrazione da tale data». recepita nell’atto. Si tratta di una novità per il nostro sistema Il sistema così delineato era teso ad evitare un contentributario, richiesta soprattutto dal mondo notarile per porre zioso tra contribuente e uffici basato sul valore «venale» fine all’abitudine – suggerita dalle stesse norme che sopra dell’oggetto trasferito. A decorrere dal 1° luglio 1986, la abbiamo esaminato – di stipulare gli atti di compravendita rettifica dei valori dichiarati non poteva aver luogo qualofacendo risultare un corrispettivo appena al di sopra del ra gli stessi fossero indicati in atto in misura non inferiore valore catastale, molto inferiore a quello realmente pattuito al valore catastale dell’immobile (cosiddetta «valutazione tra le parti. Ciò nonostante tutte le conseguenze che queautomatica»), fatta salva l’ipotesi in cui l’Ufficio fosse sto atteggiamento poteva comportare, non solo di tipo venuto a conoscenza di corrispettivi occultati. (1) Il critefiscale (occultamento del corrispettivo), ma anche ai fini rio automatico di valutazione venne in seguito esteso della disciplina «antiriciclaggio» (D.L. 3 maggio 1991, n. anche agli immobili denunciati al Catasto edilizio urba143), della prelazione legale, del diritto successorio, dell’eno ma non ancora iscritti con attribuzione di rendita, a speribilità dell’azione revocatoria ordinaria o fallimentare, condizione che il contribuente dichiarasse in atto di volerdelle possibili conseguenze in caso di risoluzione, rescissi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 12, D.L. 14 sione, annullamento, ecc. del contratto, e così via. Art. 52 - Rettifica del valore degli immobili e delle aziende immobili & fisco 28 ACCERTAMENTO IMMOBILIARE Cessione immobiliari a privati: novità della FInanziaria 2006 (L. 266/2005) Deroga all’art. 43, D.P.R. 131/1986 [CFF 1 2043] Possibilità per l’acquirente di richiedere al notaio l’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale sul valore catastale degli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, indipendentemente dal corrispettivo indicato nell’atto. EFFETTI Riduzione dell’onorario notarile pari al 20% Manovra d’estate (D.L. 223/2006) L’entrata in vigore della disposizione (dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2006) consente di dichiarare il valore reale della compravendita, richiedendo tuttavia – naturalmente in presenza dei requisiti di legge – l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sul valore ottenuto applicando i noti moltiplicatori ai valori risultanti in Catasto, con i seguenti effetti: • certezza sui prezzi delle compravendite (il che permetterà tra l’altro all’Agenzia del Territorio di disporre in pochi anni di una base dati aggiornata in grado di «guidare» la revisione degli estimi catastali); • applicazione delle imposte indirette su una base imponibile ridotta rispetto al valore di cui al punto precedente; • sicurezza da parte del contribuente «corretto» di non subire accertamenti sul valore dichiarato. Ai sensi della disposizione in commento, pertanto, il corrispettivo pattuito dalle parti nell’atto «diviene irrilevante ai fini della tassazione indiretta in quanto la base imponibile viene sempre determinata tenendo conto del dato catastale» (C.M. 28/E/2006, par. 12). Si rammenta che, a norma del co. 498 dell’art. 1 della L. 266/2005, i contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai co. 496 e 497: 1. sono esclusi dai controlli di cui al precedente co. 495 (previsti espressamente nel settore immobiliare); 2. non subiscono l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 38, co. 3, D.P.R. 600/1973 [CFF 1 6338] (accertamento con presunzioni semplici), e 52, co. 1, D.P.R. 131/1986 (accertamento in rettifica sulla base del valore venale). Dalla lettura della norma è evidente come essa – così come originariamente impostata – non si applicasse (con possibilità dell’Agenzia di esperire l’azione di accertamento sulla base del valore normale del bene) a: (2) • compravendite tra privati aventi ad oggetto beni diversi dalle abitazioni e relative pertinenze (es. uffici, negozi, terreni agricoli); Innalzamento della riduzione al 30% Esclusione da: • Attività di verifica (Gdf e Af) di cui al co. 495, L. 266/2006; • Attività di rettifica (Af) del valore dichiarato ex art. 38, D.P.R. 600/1973 (imposte dirette); • Attività di rettifica (Af) del valore dichiarato ex art. 52, DPR 131/1986 (imposta di registro). • compravendite di abitazioni in cui anche un solo contraente (compratore o venditore) è un soggetto diverso da una persona fisica che agisce in veste di «privato» (es. ente non commerciale, imprenditore individuale, società semplice); • compravendite tra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, per cui nell’atto non viene esplicitamente richiesta dalla parte acquirente l’applicazione dell’art. 1, co. 496, della Finanziaria 2006. Decreto «Visco-Bersani» La «manovra estiva 2006» (D.L. 4 luglio 2006, n. 223 conv. con modif. con L. 4 agosto 2006, n. 248) ha impresso una svolta assai rilevante sulle consolidate abitudini vigenti in materia di cessioni onerose di immobili tra privati. Un insieme di modifiche normative e di nuove disposizioni, infatti, ha determinato una serie di conseguenze da non sottovalutare per chi pone in essere simili compravendite, consigliando massima cautela e «concentrazione». Occorre inoltre verificare l’atteggiamento dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla retroattività o meno delle novità formulate, e quindi in merito alla loro applicabilità agli atti stipulati nel passato in periodi ancora soggetti ad accertamento, «partita» su cui si gioca sicuramente la tranquillità di molti contribuenti. Vediamo, in prima battuta, come si è mosso il Legislatore. bili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al In modo del tutto analogo a quanto sancito in ambito Iva, reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizil Legislatore è in primo luogo intervenuto integrando l’art. zato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella 52, D.P.R. 131/1986, recante, come anticipato, disposistessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad zioni in tema di rettifica del valore degli immobili ai fini ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indidell’imposta di registro. cazioni eventualmente fornite dai comuni». Il co. 23-ter dell’art. 35, inserito nel testo del D.L. 223/2006 La C.M. 6 febbraio 2007, n. 6/E chiarisce che la modifiin sede di conversione, introduce un co. 5-bis all’art. 52 ca apportata all’art. 52, D.P.R. 131/1986 non riguarda citato, in base al quale le disposizioni dei precedenti co. 4 gli atti concernenti trasferimenti a titolo gratuito o e 5 del medesimo articolo non si applicano relativamente mortis causa, e le divisioni senza conguaglio. alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da Per immobili donati o caduti in successione, quindi, resta quelle disciplinate dall’art. 1, co. 497, L. 266/2005, cioè valido il meccanismo di valutazione automatica basato (all’epoca) alle cessioni diverse da quelle che intervengono sull’applicazione dei coefficienti catastali debitamente fra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attivirivalutati (art. 34, co. 5, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 tà commerciali, artistiche o professionali aventi ad oggetto [CFF 1 3234]). immobili ad uso abitativo e relative pertinenze. La citata R.M. 121/E/2007 ha chiarito che rientrano inveA parte quindi le fattispecie in cui opera il sistema del ce nell’ambito applicativo dell’art. 1, co. 497, in com«prezzo-valore», il «valore normale» entra prepotentemento non solo le «fattispecie traslative» in senso stretto, mente in gioco per quanto riguarda gli accertamenti ma anche gli acquisti a titolo derivativo-costitutivo, gli atti dei valori degli immobili ceduti con applicazione deltraslativi della nuda proprietà, gli atti di rinuncia e ogni l’imposta di registro, sostituendosi al cosiddetto altro negozio assimilato al trasferimento e caratterizzato «valore catastale» che – come anticipato – rappresenda una base imponibile determinata ai sensi dell’art. 43 tava in precedenza la regola per quanto attiene a terreni del Testo Unico Registro. agricoli e fabbricati. Carattere «sfuggente» Con la riforma del 1986, infatti, era stata abbandonata del valore normale l’impostazione secondo cui qualsiasi compravendita Se è facile affermare che un determinato atto di compraimmobiliare avvenuta al di fuori del «comparto Iva» era vendita verrà accertato sulla base del valore normale soggetta ad azione di accertamento da parte degli Uffici (venale) dell’immobile, ben più difficile è dare una quancompetenti, principio che aveva determinato un contentificazione monetaria di questo parametro. zioso pressoché generalizzato. Le norme di riferimento (art. 9, co. 3, Tuir [CFF 2 5109] Era stato introdotto – quale «porto sicuro» in sede di accere art. 14, co. 3 e 4, D.P.R. 633/1972 [CFF 1 214]) sono tamento del valore dichiarato – un sistema di «valutazione in effetti piuttosto generiche e non suggeriscono comcatastale», in base al quale non erano sottoposti a rettifica portamenti precisi agli interessati. il valore o il corrispettivo degli immobili (esclusi i terreni per i È quindi evidente che si impongono le seguenti considequali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edirazioni: ficatoria), iscritti in Catasto con attribuzione di rendita (ovve• in sede di stipula occorrerà determinare con certezza ro in attesa di iscrizione) se dichiarato in misura non inferioil «valore normale» attribuibile all’immobile, sapendo re a determinati moltiplicatori applicati ai relativi redditi risulche ogni divergenza al ribasso del corrispettivo da tanti catastalmente (3), né i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi questo valore potrà determinare un accertamento; dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale • si dovrà quindi fare riferimento a perizie, borsini base a norma degli artt. 47 e 48 dello stesso D.P.R. immobiliari, compravendite similari avvenute sul 131/1986 [CFF 1 2047 e 2048]. Per effetto della rimozione del predetto CONCETTO DI VALORE NORMALE limite alla potestà di rettifica, agli atti di compravendita di terreni agricoli (come confermato dalla R.M. 1° giugno 2007, n. VALORE NORMALE 121/E) e fabbricati tornano applicabili le disposizioni generali enunciate all’art. 52, Art. 14 Art. 9 co. 1, del citato D.P.R. 131/1986, che conD.P.R. 633/1972 Tuir sentono all’Ufficio di rettificare il valore dichiarato sulla base del valore venale dell’immobile (4). «per valore normale (...) si intende il Quest’ultimo, ai sensi del precedente art. prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni 51, è determinato, per gli atti che hanno per o servizi della stessa specie o similari in condizioni oggetto beni immobili o diritti reali immobidi libera concorrenza e al medesimo stadio liari, «avendo riguardo ai trasferimenti a di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudieffettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo prossimi» ziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produValore normale e/o di mercato ce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immo- immobili & fisco «Scende in campo» il valore normale 29 immobili & fisco 30 mercato, entità del finanziamento eventualmente erogato all’acquirente (elemento particolarmente rilevante in caso di vendita soggetta ad Iva, ai sensi dell’art. 35, co. 23-bis, D.L. 223/2006), misura della provvigione corrisposta all’intermediario (da indicare obbligatoriamente in atto: art. 35, co. 22, D.L. 223/2006 [CFF 1 2320]), ossia a tutti quegli elementi da cui, più o meno direttamente, è possibile ricavare il valore di mercato dell’immobile trasferito; • in ogni caso, c’è da attendersi un’impennata degli accertamenti da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate – presumibilmente basati sulle stime Ute o su alcuni degli elementi precedentemente indicati – con necessità da parte del contribuente di «rispondere per le rime» ad eventuali valutazioni eccessive o non giustificate poste in essere in tale sede; fabbricati. Nell’attesa, la C.M. 6/E/2007 ha affermato che gli Uffici potranno avvalersi dei valori indicati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio, che – a questo punto – diviene un riferimento imprescindibile anche per il contribuente. Per le aree edificabili, gli Uffici potranno avvalersi alle determinazioni di valore eventualmente adottate dai Comuni ai fini Ici, ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [CFF 1 3919v]. La circolare citata, tuttavia, prevede che le predette indicazioni non devono essere assunte quale unico fondamento della rettifica del valore dichiarato in atto, ma possono essere utili per l’avvio di una più approfondita analisi sulla base di altri elementi disponibili o acquisibili mediante un corretto utilizzo dei poteri di controllo (8). «Riserva» estesa per il «doppio valore» • ne consegue l’opportunità di documentare sin dal Con il co. 309 dell’art. 1 della Finanziaria 2007, viene stamomento del rogito su quali basi si è giunti a determibilito (con effetto dal 1° gennaio 2007) che la possibilità nare il corrispettivo (5), munendosi di apposite perizie ed anche, qualora il prezzo sia stato stabilito ad esemdi stipulare la compravendita di immobili ad uso abitapio molti mesi prima del rogito (acquisto dell’immobile tivo e relative pertinenze al valore normale – ma richie«sulla carta»), registrando il contratto preliminare sotdendo al notaio l’applicazione delle imposte di registro e toscritto all’epoca (6); ipo-catastali sul valore risultante dall’applicazione dei • non vanno sottovalutate specifiche situazioni sogmoltiplicatori catastali – viene estesa a tutte le cessioni gettive del contribuente che – ove opportunamente provate – possono SISTEMA “PREZZO-VALORE” motivare l’effettuazione di una cessione ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato (7) (si pensi alla necessità di Sistema del “prezzo-valore” «svendere» per permettere al venditore (art. 35, co. 23-ter. D.L. 223/2006) di onorare debiti in scadenza); • la discrezionalità del criterio di accertamento può comunque deterNelle compravendite effettuate a privati per i quali minare una situazione di conflittualità l’acquirente richiede l’applicazione delle imposte di registro «permanente» tra Fisco e contribuente e ipocatastali sul valore catastale dell’immobile: in grado di «mettere in crisi» le Commissioni tributarie. è comunque richiesta Per cercare di arginare una parte di questi l’onorario spettante l’indicazione in atto del dubbi, l’art. 1, co. 307, della Finanziaria al notaio è ridotto corrispettivo pattuito 2007 ha previsto che con provvedimento del 30% (art. 35, co. 21, (art. 35, co. 21, lett. a), n. 1), lett. a), n. 2), D.L. 223/2006) del Direttore dell’Agenzia sono individuaD.L. 223/2006) ti periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei 1 Cessioni di immobili in cui la parte acquirente sia persona fisica che agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali 2 Cessioni di immobili in cui la parte acquirente non sia persona fisica 3 Cessioni di immobili nelle quali, pur sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall’art. 1, co. 497, L. 266/2005, non sia stata espressa la dichiarazione di volersi avvalere della regola del «prezzo-valore» 4 Cessioni di terreni (edificabili o meno) 5 Cessione di fabbricati non abitativi 6 Cessione di pertinenze relative a fabbricati non abitativi 7 Cessioni di immobili facenti parte di complessi aziendali (in deroga al principio dell’azienda come universitas rerum e in conformità a quanto sostenuto in passato dall’Amministrazione finanziaria con C.M. 29 dicembre 1990, n. 87) 8 Conferimenti in società 9 Divisioni con conguaglio (a meno che non torni applicabile, in presenza di immobili abitativi, la regola del «prezzo valore») 10 Rinunce a diritti reali immobiliari con efficacia traslativa 11 immobili & fisco ATTI CUI SI APPLICA IL VALORE NORMALE Assegnazioni di immobili ai soci da parte delle società non operative, se la base imponibile non è determinabile in modo automatico (art. 1, co. 116, L. 269/2006, Finanziaria 2007). in cui l’acquirente è persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione. Il venditore, quindi, può essere soggetto Iva, anche in forma societaria, sempre che – naturalmente – la cessione non sia imponibile Iva, nei qual caso torna applicabile tale tributo (9). Non sembra – anche leggendo la C.M. 6/E/2007 – che sia consentita l’applicazione del sistema del «prezzovalore» alle cessioni di immobili in cui, pur sussistendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal Legislatore, non sia possibile esprimere la dichiarazione di volersi avvalere del particolare regime in parola, come accade, ad esempio, per le vendite giudiziarie. In proposito l’Agenzia delle Entrate ha recentemente escluso dalla disciplina del «prezzo valore» – in conformità a quanto anticipato da Assonime con circolare 7 febbraio 2006, n. 7 – il trasferimento di immobile abitativo a seguito di aggiudicazione ad asta pubblica, dato che in questa ipotesi la base imponibile è determinata ai sensi dell’art. 44, D.P.R. 131/ 1986 [CFF 1 2044] e non del precedente art. 43 [CFF 1 2043], espressamente citato dall’art. 1, co. 497, della L. 266/2005 (10). Quanto sopra è stato ribadito anche con R.M. 121/E/ 2007, nella quale è stato altresì affermato che non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 497, della Finanziaria 2006 le cessioni aventi ad oggetto immobili anche ad uso abitativo ma effettuate tramite scrittura privata non autenticata, così come in tutti gli altri casi in cui il trasferimento non prevede l’intervento del notaio, figura alla quale la norma richiede venga effettuata la richiesta del sistema del «prezzo valore» (per la con- seguente citazione in atti). A seguito di questa modifica, gli atti di cessione di immobili sottoponibili ad accertamento di valore (regola divenuta generale, salvo le poche eccezioni già viste) possono essere così riepilogati. La «tranquillità» offerta dal co. 497 dell’art. 1 della Finanziaria 2006 – come oggi ampliata – viene meno qualora le parti abbiano reso dichiarazioni false all’atto del rogito, per cui si «apre la porta» all’accertamento sul valore normale (11). L’art. 35, co. 21, lett. a), D.L. 223/2006 ha infatti aggiunto al co. 497 in esame due importanti precisazioni: • le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito; • gli onorari notarili sono ridotti del 30%. Viene quindi espressamente ribadito che le parti hanno l’obbligo di indicare nell’atto l’effettivo corrispettivo pattuito per la cessione (12), fermo restando che la tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale avviene sulla base del valore catastale. Tale criterio «agevolato» di determinazione della base imponibile viene meno nell’ipotesi in cui le parti occultino, anche in parte, il corrispettivo effettivamente pattuito e lo dichiarino nell’atto in misura inferiore. In tal caso, infatti, le parti dovranno corrispondere le imposte calcolate sull’intero corrispettivo effettivamente pattuito, con applicazione della sanzione amministrativa dal 50 al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l’importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 131/1986 [CFF 1 2071] (insufficiente dichiarazione di valore). 31 immobili & fisco ECCEZIONI AL SISTEMA DEL “PREZZO-VALORE” Eccezione al sistema del «prezzo-valore» (art. 35, co. 23-ter, D.L. 223/2006 e art. 1, co. 309, Finanziaria 2007) Modifica all’art. 1, co. 497, L. 266/2005 - Finanziaria 2006 Il valore catastale rimane uno «scudo» contro l’attività di accertamento di un maggior valore da parte dell’Ufficio, soltanto con riferimento alle cessioni: • in cui l’acquirente è un privato, che non agisce nell’esercizio di attività commerciali o professionali; • aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze Pertanto, l’accertamento sulla base del VALORE NORMALE può essere attivato dall’Ufficio con riferimento: alle cessioni di fabbricati uso abitativo in cui l’acquirente agisce nell’esercizio d’impresa o della professione alle cessioni di fabbricati diversi da quelli uso abitativo (es. uffici, negozi, ecc.) o per cui non è richiesto in atto il sistema del «prezzo-valore» OCCULTAMENTO DEL CORRISPETTIVO Occultamento del corrispettivo pattuito (art. 35, co. 23-ter, D.L. 223/2006) In caso di divergenza fra valore automatico tassabile (catastale) e corrispettivo pattuito è obbligatorio per le parti dichiarare quest’ultimo, anche se la liquidazione dei tributi dovuti avverrà sulla base del valore automatico Qualora venga occultato anche in parte il corrispettivo pattuito: le imposte di registro e ipocatastali saranno dovute sull’intero importo concordato, con applicazione della sanzione dal 50% al 100% delle maggiori imposte calcolate, detratto l’importo della sanzione eventualmente applicata ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 131/1986, per insufficiente dichiarazione di valore (art. 35, co. 21, lett. b), D.L. 223/2006). 32 Decorrenza «a rischio» Come è stato più volte messo in evidenza (13), le disposizioni di cui ci stiamo occupando con riferimento al venir meno del criterio «catastale» di determinazione del valore non stabiliscono una precisa decorrenza. Si scontravano, in proposito, due diversi orientamenti: • il primo, che fa leva sulla natura di disposizioni a contenuto procedurale delle novità introdotte, e, in quanto tali, applicabili a tutti gli accertamenti i cui termini risultano essere ancora aperti (almeno secondo quanto talvolta sostenuto per casi analoghi sia dall’Agenzia delle Entrate che dalla Corte di Cassazione); • il secondo, maggiormente cautelativo per il contribuente, che fa decorrere gli effetti delle modifiche a partire dalle compravendite stipulate dal 6 luglio 2006 (rectius: dal 12 agosto per le modifiche inserite in sede di conversione), salvaguardando così gli atti pregressi, in virtù del principio dell’affidamento del contribuente – che ha confidato nelle regole vigenti al momento della stipula – sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212 [CFF 2 7120]). Il tutto, come noto, sotto i buoni auspici di alcune sentenze della Suprema Corte (Cass. nn. 17576/2002; 7080/2004; 141/2001 e, recentemente, 21513/2006). Non vi è chi non veda come la scelta tra l’una o l’altra delle diverse «scuole di pensiero» impattasse pesantemente sulla possibilità dei contribuenti (e dei loro consulenti) di dormire «sonni tranquilli» per i prossimi anni. Vi è da dire che già in passato, in presenza di ingiustificate sproporzioni tra corrispettivi pattuiti e valori correnti, la giurisprudenza di legittimità ha accolto accertamenti di natura presuntiva operati dagli Uffici (Cass. nn. 1034/2002 e 1505/1991). Della questione (relativamente alle modifiche riguardanti la validità del valore normale nei comparti delle imposte dirette e dell’Iva) si occupa il par. 12.4 della C.M. 11/E/2007 ove è stato chiesto conto all’Agenzia della natura delle suddette norme (sostanziale, quindi con valore solo prospettico, oppure procedurale, quindi con valore anche retroattivo) tenendo in considerazione l’esistenza di una norma speciale, presente nel mondo Iva, vale a dire l’art. 15, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 conv. con modif. con L. 22 marzo 1995, n. 85 [CFF 1 1441] (abrogato con lo stesso D.L. 223/2006). Secondo i tecnici dell’Agenzia le modifiche normative hanno natura procedimentale, posto che non mutano il profilo sostanziale dei amministrativa da € 500 a € 10.000. A ciò poi, pur nel silenzio del Legislatore tributario e dell’interprete ministeriale (19), si aggiunge la sanzione penale legata alla dichiarazione falsa o mendace in atto pubblico (20). Quindi, l’aspetto sanzionatorio va valutato sotto tre diversi profili: • quello penale, legato al mendacio in atto pubblico; • quello amministrativo, che ha come conseguenza una pena pecuniaria; • quello tributario, che elimina gli ostacoli eventualmente posti all’accertamento di maggior valore da parte dell’Agenzia per effetto di altre disposizioni. Ci si riferisce a quanto già in precedenza affermato circa la «tenuta» del sistema del cosiddetto «prezzo-valore» in presenza di una infedele dichiarazione sul corrispettivo effettivamente pattuito. immobili & fisco singoli ambiti impositivi. Pertanto, le stesse hanno efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d’imposta ancora accertabili. Il quadro di insieme deve essere tuttavia completato con il riferimento alla C.M. 6/E/2007 della stessa Agenzia, ove ci si è soffermati sulle modalità di accertamento delle transazioni immobiliari nel mondo dell’imposta di registro; nel citato documento di prassi, infatti, si afferma che i limiti all’accertamento di valore ex co. 4 e 5 dell’art. 52 del Tuir [CFF 1 5152] continuano a valere per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate prima del 12 agosto 2006, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della ricordata legge di conversione. Con riferimento agli atti pregressi, gli Uffici hanno peraltro la possibilità di controllare la veridicità del corrispettivo dichiarato, avvalendosi dei mezzi istruttori previsti in materia di imposte sui redditi dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il messaggio complessivo dovrebbe pertanto essere il seguente (14): se muta il meccanismo di quantificazione della base imponibile (come accade nel registro) le norme hanno valenza innovativa e non toccano le pregresse transazioni, mentre, ove rimane immutato il sistema della base di applicazione dell’imposta, il mutamento intervenuto deve considerarsi solamente come nuova modalità di esperimento dei controlli da parte degli Uffici e, dunque, nessuna censura potrebbe essere mossa agli stessi da parte del contribuente. Contenuto dei rogiti Il co. 22 dell’art. 35 del D.L. 223/2006 ha introdotto un nuovo adempimento a carico delle parti che pongono in essere cessioni di beni immobili, con una terminologia da intendersi – presumibilmente – in senso assai ampio, non solo con riferimento alla tipologia di operazioni coinvolte (es. divisione con conguaglio) ma anche con riguardo all’oggetto del trasferimento (es. terreni, diritti immobiliari). Viene previsto che, all’atto della cessione dell’immobile, (15) le parti (entrambe) abbiano l’obbligo di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (16) che indichi: • le modalità di pagamento (con indicazione analitica); • l’eventuale ricorso ad attività di mediazione; • le eventuali spese per le suddette attività di mediazione, con le modalità di pagamento e l’indicazione della partita Iva o del codice fiscale dell’agente immobiliare. Circa le modalità di pagamento, esse riguardano evidentemente non solo i versamenti a saldo, ma anche quelli effettuati a titolo di acconto o di caparra confirmatoria (17), come del resto confermato dalla recente C.M. 6/E/2007. Nessun obbligo, invece, sembra riguardare i pagamenti successivi al rogito, anche perché la disposizione, a ben vedere, non si applica ai contratti preliminari. Se tale dichiarazione viene omessa o resa in modo mendace o incompleto i beni trasferiti vengono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell’art. 52, D.P.R. 131/1986 (18), oltre all’applicazione di una sanzione La disposizione in commento (art. 35, co. 22, D.L. 223/2006) è stata riscritta dal co. 48 dell’art. 1 della legge Finanziaria 2007 [CFF 1 3333], ampliando il contenuto della dichiarazione che deve essere resa dalle parti nell’atto. Ora è previsto che all’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad Iva, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante, oltre all’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo (21), anche le seguenti informazioni: • se ci si è avvalsi di un mediatore; • nell’ipotesi affermativa, i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; • il codice fiscale o la partita Iva; • il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; • l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. Occorre ricordare che, a seguito della Finanziaria 2007, in caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affa- 35 immobili & fisco ri in mediazione ai sensi della L. 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle Entrate di competenza, che provvederà alle opportune verifiche sul soggetto. Va anche messo in evidenza come l’art. 1, co. 47, della L. 296/2006 [CFF 1 3333] incrementa notevolmente la sanzione per esercizio abusivo dell’attività di mediazione (art. 8, co. 1, L. 39/1989), portandola ad un importo compreso tra € 7.500 e € 15.000 (22). È stato osservato (23) che la legge si riferisce solo al mediatore immobiliare e non al mediatore creditizio, il quale interviene nei rapporti tra mutuatario e istituto di credito. Il problema della decorrenza Sul punto specifico, l’introduzione della nuova disciplina aveva suscitato qualche perplessità. La C.M. 28/E/2006 citata aveva laconicamente affermato che «per quanto concerne, infine, la decorrenza delle disposizioni richiamate di cui ai co. 21 e 22, si precisa che le stesse – come disposto dal co. 23 dell’art. 35 – trovano applicazione per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» del D.L. 223/2006 cioè dal 6 luglio 2006. Il dubbio, tuttavia, riguardava la possibilità di indicare solo i pagamenti intervenuti dopo tale data, ovvero anche tutti gli acconti precedentemente versati. Contro quest’ultima interpretazione si poteva obiettare che le parti avrebbero dovuto ricostruire operazioni talvolta anche distanti nel tempo, con difficoltà a reperire i dati richiesti (24). Il problema è stato risolto dal co. 49 dell’art. 1 della Finanziaria 2007, laddove viene previsto che «le disposizioni di cui al co. 22 dell’art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006» (25). Per quelli anteriori, pertanto, nessun obbligo specifico è richiesto. Obbligo di registrazione dei contratti preliminari 36 Il co. 46 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 introduce anche gli artt. 10, co. 1, lett. d-bis) e 57, co. 1-bis, D.P.R. 131/1986 [CFF 1 2010 e 2057]. Tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione (nonché solidalmente obbligati per il pagamento della relativa imposta) vengono inseriti gli agenti di affari in mediazione iscritti nell’apposito ruolo per le scritture private non autenticate stipulate a seguito della loro attività. L’imposta da versare in sede di registrazione del contratto preliminare è pari al: • 3% sul valore dell’acconto eventualmente versato (a meno che si tratti di acconto soggetto ad Iva); • 0,5% sul valore della caparra confirmatoria, ove prevista. Quanto pagato in sede di registrazione del preliminare viene poi «recuperato» in sede di rogito (nella cui tassazione si sottrae quanto pagato per il preliminare), a meno che si tratti di un rogito soggetto ad Iva. In quest’ultimo caso, infatti, la tassazione scontata in sede di registrazione del preliminare non è recuperabile (26). L’espressione utilizzata dal Legislatore «scritture private (...) di natura negoziale» non è tra le più limpide, ma si ritiene che individui non solo il «classico» contratto preliminare (o, più volgarmente, «compromesso»), ma anche la proposta cui fa seguito una formale accettazione della controparte, dato che anche in questo caso si raggiunge un accordo negoziale, caratteristica che invece difetta alla mera proposta unilaterale (27). In attesa di chiarimenti si osserva (28) che vi dovrebbero rientrare anche i preliminari riguardanti l’affitto e la locazione di beni immobili. Circa le decorrenza, gli agenti non dovrebbero preoccuparsi per i contratti preliminare stipulati (pur con il loro intervento) nel periodo sino al 31 dicembre 2006 compreso, dato che la norma «scatta» per gli «affari» portati a termine nel 2007. Anteriormente, l’obbligo della registrazione spetta unicamente alle parti contraenti, su cui grava anche la relativa responsabilità solidale per la mancata registrazione. Maggiori poteri per gli uffici Occorre ricordare che il co. 24 dell’art. 35, D.L. 223/ 2006 ha inserito nel D.P.R. 131/1986, l’art. 53-bis recante «Attribuzioni e poteri degli uffici». Per effetto di tale disposizione vengono estesi – ai fini dell’esercizio dei poteri di controllo nell’ambito dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale – le attribuzioni e poteri degli Uffici disciplinati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento all’accertamento delle imposte sui redditi. In particolare, si evidenziano i poteri di cui agli artt. 32 e 33 del citato D.P.R. 600/1973 [CFF 1 6332 e 6333], distintamente passati in rassegna dalla C.M. 6/E/2007 (dedicata all’accertamento in tema di imposte di registro e ipo-catastali) come segue (29): • accessi, ispezioni e verifiche; • inviti, richieste e questionari; • indagini finanziarie. Circa il primo punto, la circolare è quanto mai «eloquente» laddove chiarisce che l’innovazione in esame consente ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria, muniti di apposita autorizzazione, di eseguire accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi ove viene esercitata un’attività commerciale, agricola, artistica o professionale, quando l’attività stessa abbia riflessi sull’imposta di NOTE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) Cfr. Cass. 28 ottobre 2000 n. 14250 e 24 luglio 2002 n. 10808. Cfr. E. Franzese - L. Miele, «Ecco come il “valore normale” entra nelle cessioni immobiliari», in Guida alle Novità Fiscali, n. 8/2006, pag. 72. Si tratta, ad esempio, di 115,5 per le unità immobiliari costituenti «prima casa» e 126 per gli altri immobili abitativi (che scendono rispettivamente a 110 e 120 se applicati alla rendita catastale già rivalutata del 5%). Per i terreni agricoli il coefficiente è di 75 se applicato al reddito dominicale come risultante dal Catasto aumentato del 25%, ovvero di 90 se applicato sul dato catastale. Cfr.: A. Busani, «Vendite di immobili, si ritorna al passato», ne Il Sole-24 Ore. 12 agosto 2006. S. Rezzonico-G. Tucci, «Al rogito con le idee chiare sull’acquisto», ne Il Sole24 Ore, 11 settembre 2006. Cfr. A. Busani, «Case, la difesa si aggiorna», ne Il Sole-24 Ore, 12 settembre 2006. G. Barbato, «Nelle cessioni immobiliari effettuate da imprese l’accertamento ruota intorno al valore normale», in Guida alle Novità Fiscali n. 7/2006, pag. 101. G.P. Ranocchi, «Accertamento e immobili: nuovo intervento interpretativo», in Guida ai controlli fiscali n. 3/2007, pag. 7. Viene fatta salva l’applicazione dell’art. 39, co. 1. lett. d), ultimo periodo, D.P.R. 600/1973 (accertamento del valore normale) applicabile al cedenteimprenditore. Sul tema A. Busani, «Cessioni immobiliari più leggere», ne Il Sole-24 Ore, 20 dicembre 2006 e, dello stesso Autore, «Tassazione più leggera per chi compra», ne Il Sole 24 Ore, 3 gennaio 2007. R.M. 17 maggio 2007, n. 102/E. Con le parole della C.M. 6/E/2007: «considerata la portata generale della disposizione recata dal co. 22 dell’art. 35, che investe tutte le cessioni di immobili a titolo oneroso, anche se assoggettate ad Iva, ne discende che la preclusione dell’accertamento di valore viene meno anche con riferimento alle vendite di abitazioni tra privati di cui all’art. 1, co. 497, L. 266/2005, qualora sia stata commessa una delle violazioni indicate nel presente paragrafo. In tal caso, la base imponibile non è più costituita dal valore catastale dell’immobile trasferito, bensì dal valore effettivo dello stesso». P. Meneghetti-G.P. Ranocchi, «Nell’atto di cessione si deve indicare il corrispettivo reale della compravendita», in Guida Normativa, 29 luglio 2006, n. 29, pag. 30. G. Pasquale, «Immobili, controlli anche retroattivi», ne Il Sole 24 Ore, 25 agosto 2006 e D. Deotto, «Ma il principio dell’affidamento non va ignorato», ne Il Sole-24 Ore, 13 novembre 2006. G. Valcarenghi, «Riconosciuta la natura procedurale delle norme sull’accertamento delle transazioni immobiliari», in Guida Normativa, 10 marzo 2007, n. 9, pag. 54. Critica il «disallineamento interpretativo» tra le varie imposte D. Deotto, «Immobili, torna la retroattività», ne Il Sole-24 Ore, 20 febbraio 2007. Indipendentemente dal fatto che si tratti di atto soggetto ad imposta di registro o a Iva. Ai sensi degli artt. 38, 45, 46 e 76, D.P.R. 445/2000. Sulla decorrenza dell’adempimento si veda oltre l’apposito paragrafo. E quindi senza possibilità di applicare il regime del «doppio valore» di cui al co. 497 dell’art. 1, L. 266/2005. come modificato dal co. 309 dell’art. 1, L. 296/2006. Ci si riferisce alla C.M. 4 agosto 2006 n. 28/E. Si tratta della reclusione fino a due anni: art. 483 cod. pen. Cfr. A. Busani, «Nel rogito debutta il mediatore», ne Il Sole-24 Ore, 6 luglio 2006. Si rammenta che in caso di pagamento in contanti per un importo eccedente €12.500 scatta la sanzione pecuniaria compresa tra l’1% e il 40% dell’importo pagato, per violazione della disciplina antiriclaggio ‘D.L. 143/1991). I precedenti importi erano fissati, rispettivamente, a un milione e quattro milioni di lire. A. Busani, «È obbligatoria un’attestazione ricca di particolari», ne Il Sole-24 Ore, 11 settembre 2006. A. Busani, «Obbligatorio indicare nelle vendite di immobili le modalità di pagamento del corrispettivo», in Guida alle Novità Fiscali, n. 8/2006, pagg. 37 e segg. Cfr. anche la più volte citata C.M. 6/E/2007. A. Busani, «Preliminari registrati anche dal mediatore», ne Il Sole-24 Ore, 20 dicembre 2006. A. Busani, «Gli agenti vincolati dal rogito», ne Il Sole-24 Ore, 5 gennaio 2007. L. Caramaschi - F. Garrini, «Tutte le altre disposizioni che incidono sul “mattone”», in Guida alle Novità Fiscali 2007, gennaio 2007, pag. 27. Cfr. A. Busani, «Controlli finanziari sugli immobili», ne Il Sole-24 Ore, 7 febbraio 2007. immobili & fisco registro. Tali poteri istruttori saranno pertanto finalizzati, oltre che all’accertamento di valore per le cessioni di aziende, anche: • al controllo relativo alla sussistenza dei requisiti per la fruizione di agevolazioni fiscali; • al controllo concernente gli obblighi formali e sostanziali previsti in materia di imposta di registro. L’esempio che viene riportato in circolare è quanto mai pertinente all’oggetto del presente approfondimento. Così si esprime l’Agenzia: «ad esempio, si potrà accedere nei locali nei quali si esercita attività di intermediazione immobiliare, per acquisire dati e notizie riguardanti le mediazioni svolte, raffrontandole con le dichiarazioni sostitutive rese in atto dalle parti contraenti. Tale attività consentirà di rilevare l’eventuale omessa registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della conclusione di affari di intermediazione immobiliare, obbligo posto a carico degli stessi agenti dal co. 46, articolo unico, della legge Finanziaria per il 2007. In particolare potrà essere accertata la mancata registrazione e l’ammontare effettivo del corrispettivo e del canone pattuito, in riferimento a contratti preliminari di compravendite immobiliari e a contratti di locazione di fabbricati. Si ricorda che la stessa legge Finanziaria ha altresì previsto la solidarietà degli agenti immobiliari al pagamento dell’imposta per le scritture private sopra citate». Lo stesso co. 24 dell’art. 35, D.L. 223/2006 (alla lett. b) ha introdotto altresì il co. 1-bis all’art. 74, D.P.R. 131/1986 [CFF 1 2074], che estende l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 alle violazioni conseguenti alle richieste di cui all’art. 53-bis. Si ha così una uniformità tra imposte sui redditi e imposte indirette per quanto riguarda poteri di accertamento e relative conseguenze in termini sanzionatori. L’Agenzia considera queste innovazioni di natura procedimentale, per cui ne afferma l’utilizzabilità nei confronti di tutti gli atti per i quali non sono ancora scaduti i termini per la rettifica di valore o per l’accertamento del corrispettivo occultato, anche se anteriori alla data di entrata in vigore della L. 248/2006. 37 fisco Energia e Finanziaria 2007 Benefici fiscali con la riduzione del fabbisogno energetico dei fabbricati Alberto e Massimiliano Bandiera Gli appuntamenti previsti dal Protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera, sono stati fino ad ora disattesi dall’Italia con un aumento pari a circa il 12% nel periodo 1990-2007, a fronte dell’impegno programmato di riduzione del 6,5%. A causa del mancato rispetto degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto l’Unione europea imporrà all’Italia multe che, nel periodo 2008-2012, saranno di 100 euro a tonnellata, più l’obbligo all’acquisto sul mercato delle quote non rispettate. Il mancato raggiungimento degli impegni di Kyoto è stato stimato che costerebbe all’Italia sanzioni per oltre 3,5 miliardi di euro l’anno (alcune fonti parlano di importi fino a 12 miliardi di euro). La Finanziaria 2007, per evitare costi così elevati, ha previsto di promuovere un percorso di rientro dei parametri, anche utilizzando strumenti di incentivazione per interventi riguardanti il conteni- Il mancato raggiungimento degli impegni di Kioto è stato stimato che costerebbe all’Italia sanzioni per oltre 3,5 miliardi di euro l’anno (alcune fonti parlano di importi fino a 12 miliardi di euro) mento energetico e l’uso razionale dell’energia. La Finanziaria si è particolarmente dedicata al settore dell’edilizia in quanto questo impegna circa il 45% (85 Mtep) del consumo totale di Energia in Italia che si aggira su valori di circa 190 Mtep (tonnellate di petrolio equivalente). 39 fisco Di questi 85 Mtep ben 70 sono riconducibili alla energia spesa per la gestione nella quale il riscaldamento ha il maggior peso. Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2007 sono stati chiariti molti aspetti che erano ancora dubbiosi, relativi all’ottenimento dei benefici fiscali previsti dalla Legge Finanziaria 2007. Di seguito presentiamo un breve riepilogo degli adempimenti da seguire per poter accedere a questo beneficio, che in concreto si traduce nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall’Irpef e dall’Ires concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. I soggetti ammessi alla detrazione sono: - Persone fisiche, enti e soggetti non titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese. È stato chiarito che rientrano in questa categoria anche i proprietari, nudi proprietari, gli usufruttuari e coloro che hanno la disponibilità del bene in base ad un contratto di locazione finanziaria o comodato. La circolare delle Entrate ha chiarito che il beneficio è esteso anche a familiari conviventi con il possessore nel caso in cui sostengano le spese relative all’intervento (solo per immobili appartenenti all’ambito privatistico); - Soggetti titolari di reddito d’impresa. Gli interventi ammissibili sono disciplinati dai commi 344 e 347 della Finanziaria. Un’importante precisazio- ne è che tutti gli interventi devono riguardare esclusivamente edifici residenziali esistenti, e l’edificio si considera tale se risulta iscritto in catasto oppure sia in corso la richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta. Sono inoltre previsti alcuni requisiti in relazione ad alcune tipologie di interventi: - Per tutti gli interventi, ad eccezione dell’installazione di pannelli solari, l’edificio deve già essere dotato di impianto di riscaldamento; - Nel caso di frazionamento dell’unità immobiliare, il beneficio è compatibile con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio di tutte le unità; - Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere al beneficio solo in caso di fedele ricostruzione. No quindi ad interventi di ampliamento. I tipi di intervento ed i relativi tetti di spesa sono i seguenti: 1 Riqualificazione globale volta ad ottenere la riqualificazione energetica degli edifici, che si ottiene se l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale è inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori contenuti nell’allegato C del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007. Il decreto non specifica quali siano gli interventi realizzabili, ma solo il risultato da raggiungere, quindi si potrà scegliere liberamente quale soluzioni adottare. Il valore massimo della detrazione è di € 100.000 (55% di 181.818,18); 2 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici od industriali e Il benificio in concreto si traduce nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute entro il 2007 40 Documentazione necessaria La circolare delle Entrate ha chiarito che non è necessaria alcuna comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara né la comunicazione alla ASL locale (quest’ultima potrebbe essere necessaria in adempimento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro). I documenti che è necessario acquisire sono: A. Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dagli articoli 6-9 del D.M. 19 febbraio 2007; Questa asseverazione può anche essere fornita dal produttore stesso; B. Attestato di certificazione/qualificazione energetica (allegato A del Decreto); C. Scheda Informativa di cui all’allegato E del decreto attuativo. I documenti di cui alle lettere B e C devono essere inviate all’ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 28.02.2008. La trasmissione può essere effettuata tramite internet sul sito www.acs.enea.it oppure a mezzo raccomandata. Viene poi confermato dalla circolare delle Entrate che i soggetti non titolari di BIBLIOGRAFIA • Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia • DLgs 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/ 91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia • DLgs 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/ 91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia • DM 02/04/1998 Decreto ministeriale 02 Aprile 1998 - Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni degli edifici e degli impianti ad essi connessi • Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Legge finanziaria per il 2007 • Circolare n. 36 del 31/05/ 2007 Detrazione d’imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344 - 345 - 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 reddito d’impresa sono tenuti al pagamento mediante bonifico bancario o postale, mentre i titolari di reddito d’impresa sono esonerati da questo obbligo, potendo quindi provare la spesa con altra idonea documentazione. Tutta la documentazione relativa agli interventi di riqualificazione deve essere conservata per possibili controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (certificato di redazione redatto dal tecnico, ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea, fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa la ricevuta del bonifico bancario o postale). È molto importante ricordare che l’agevolazione della detrazione del 55% è subordinata all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento. Un’attenzione particolare va posta sull’opportunità di prevedere la Denuncia di Inizio Attività che, pur non essendo in alcuni casi obbligatoria o citata tra gli adempimenti in Finanziaria, permette di dare certezza circa il periodo di realizzazione e le motivazioni degli interventi previsti. Ricordiamo che il DPR n. 380 del 06/06/2001, all’art. 123, prevede tale obbligo per le opere di straordinaria manutenzione, tra le quali cita anche gli interventi relativi all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia. fisco per la copertura del fabbisogno in piscine, strutture sportive, case di ricovero, istituti scolastici ed università (elenco ampliabile da ulteriori ipotesi). La detrazione massima è pari a € 60.000; 3 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale mediante l’installazione di caldaie a condensazione. La circolare delle Entrate ha precisato che è necessario che l’edificio sia già dotato di un impianto di riscaldamento e che lo stesso debba essere sostituito da una caldaia a condensazione (sono esclusi quindi i generatori di calore ad alto rendimento). La detrazione massima è di € 30.000; 4 Interventi sull’involucro degli edifici per una detrazione massima pari a € 60.000. Le spese detraibili comprendono anche i costi per i lavori edili necessari alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico e quelli per le prestazioni professionali necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati sia per acquisire la certificazione energetica necessaria per fruire del beneficio. Cumulabilità delle detrazioni La detrazione del 55% non è cumulabile con agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionali previste per i medesimi interventi; sono invece compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni (con altre agevolazioni di natura non fiscale). La detrazione del 55% non è cumulabile con quella del 36% per i medesimi interventi. Secondo la circolare delle Entrate, data la possibile sovrapposizione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (36 e 55) il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, in via alternativa, dell’una o dell’altra agevolazione. Tutto il settore è ora in attesa di verificare se questi benefici verranno proposti anche per l’anno 2008, nella nuova legge Finanziaria. 41 Immobili. Stimati in oltre un milione gli edifici ai quali sarà assegnata una rendita per pagare Irpef e Ici: atteso un miliardo di gettito entro il 2008 catasto Rustici chiamati all’appello del Catasto Silvio Rezzonico, Giovanni Tucci Il Sole-24 Ore, 10.9.2007 Un milione e 300mila Tanti sono, secondo l’Agenzia del Territorio, i rustici che devono essere dichiarati in Catasto entro il 30 novembre 2007 o che comunque non risultano nelle mappe. Il termine – riguardante le costruzioni che hanno perso i requisiti di ruralità – è stato ripetutamente rinviato negli anni (l’ultima volta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127), tanto da essere diventato una sorta di sanatoria: chi non ha dichiarato prima è ancora in tempo, ma deve sbrigarsi per non sottostare a sgradite conseguenze. La mancata dichiarazione o il mancato cambiamento di intestazione dei rustici che possono essere iscritti in Catasto prevedono infatti una sanzione che va da un minimo di 258 a un massimo di 2.066 euro. In più ci sono i tributi arretrati dovuti, le sanzioni relative e gli interessi. Infine vanno messi in conto i costi dell’accatastamento “d’ufficio” fatto direttamente dai Comuni o dall’Agenzia Se non ci si adegua alle sanzioni previste si possono aggiungere anche le spese per la pratica eseguita d’ufficio dai Comuni o dall’Agenzia del Territorio del Territorio, secondo criteri che possono essere particolarmente gravosi per il contribuente (cui resta l’onere di impugnare in giudizio la rendita attribuita). A questi rustici deve infatti essere assegnata anche una specifica rendita da fabbricato, con conseguente pagamento dell’Irpef (o dell’Ires) e dell’Ici, l’imposta comunale sugli immobili. Complessivamente, secondo le stime del Territorio, dovrebbe derivarne un gettito di oltre un miliardo di euro (335 milioni nel 2007 e 778 milioni nel 2008). Gli edifici non utili per la conduzione di un fondo agricolo sono da accatastare tutti tranne che: i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; le vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; i manufatti isolati privi di copertura; tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 mq. I primi due tipi di manufatti indicati, peraltro, vanno eventualmente Scadenza del 30 novembre per dichiarare le costruzioni che hanno perso i requisiti di ruralità 43 catasto 44 PRIMA TAPPA: L’IDENTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO Quattro passaggi Che cosa significa accatastare un immobile? Significa essenzialmente seguire quattro tipi di riferimenti: 1. identificare a chi appartiene; 2. sapere dove si trova. Tutto il territorio italiano è mappato, e ogni “particella” (cioè la suddivisione più piccola in una mappa, che corrisponde a un pezzetto di terreno o a un fabbricato) ha tre riferimenti, foglio, mappale e numero, attraverso cui può essere identificata. Quando lo stesso fabbricato è diviso in più appartamenti, box eccetera, esisterà anche un quarto numero identificativo, il subalterno; 3. realizzare una pianta in scala dell’immobile o del terreno; 4. assegnare a ogni unità immobiliare una categoria, una classe e una consistenza. Questo riferimento è essenzialmente fiscale. La categoria riguarda il tipo di immobile (per esempio abitazione signorile categoria A/2, abitazione popolare categoria A/3, ufficio categoria A/10, box categoria C/6, tettoia categoria C/7) ed è riclassificata anche con i nuovi gruppi catastali in via di varo (R, T eccetera). La classe differenzia, all’interno della categoria, il grado di pregio (si parte dalla classe 1, che è il minimo pregio e via via si sale). La consistenza è attualmente it numero di “vani catastali” per le abitazioni (che hanno poco a che vedere con quelli reali). Tuttavia i nuovi accatastamenti prevedono il calcolo della superficie utile (cioè calpestabile) in metri quadrati. Attraverso cinque parametri (categoria, classe, consistenza, ma anche comune e, per quelli più grandi, zona del comune), si determina la “rendita catastale” che è la base di praticamente tutta la tassazione (compravendite, Irpef e Ici). iscritti in catasto come pertinenze dell’immobile principale. Diverso è il discorso che riguarda i fabbricati sui terreni di chi svolge ancor oggi l’attività di agricoltore, ricavandone almeno metà del proprio reddito ed essendo iscritto al Registro delle imprese. Anch’essi devono essere accastati, ma solo se costruiti (o ampliati) dopo l’11 marzo 1998. La rendita che viene attribuita, peraltro, non ha alcun effetto fiscale (lo avrà soltanto al momento in cui l’abitazione non dovesse più servire a chi esercita l’attività di agricoltore o dovesse essere venduta a chi fa un mestiere diverso). In generale, diversi proprietari hanno in passato trasformato in casa della villeggiatura quella che era un tempo una vecchia stalla, o qualcosa di simile, e sanno bene di essere “fuori legge”. Altri possono aver ereditato da un parente, insieme con alcuni terreni, fabbricati in disuso di cui, di fatto, non si occupano. Magari ignorano di doversi dare da fare, e in fretta. La situazione sta rapidamente cambiando e i segnali dell’attivismo della pubblica amministrazione non mancano. STRUTTURE “FANTASMA” Un discorso diverso, rispetto a quello dei rustici che hanno perso i requisiti di ruralità, riguarda le costruzioni ‘sconosciute’ al Catasto. Un comunicato dell’Agenzia del Territorio, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 10 agosto 2007, fornisce un primo elenco di 169 Comuni nei quali, attraverso il confronto tra le mappe catastali e fotografie aeree, si sono individuati edifici su terreni teoricamente “liberi” (si veda anche «Il Sole-24 Ore» di sabato 11 agosto). Interrogando il sito dell’Agenzia (www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadino/ fabbricati_non_dichiarati.htm) si risale, Comune per Comune, ai numeri identificativi delle particelle catastali coinvolte (che si potranno confrontare con gli atti di proprietà) per sapere se si è già nella “lista nera”. In alternativa ci si può rivolgere al Comune interessato o alle sedi degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. I proprietari hanno tempo fino al 9 ottobre per consultare gli elenchi delle particelle censite al Catasto terreni indiziate di mancato accatastamento e fino all’8 novembre per la dichiarazione. Oltre questo termine gli uffici provinciali del Territorio provvederanno alla iscrizione in Catasto, con costi a carico del proprietario stesso. Molti Comuni, per esempio, si stanno muovendo anche da soli, allo scopo di recuperare denaro non versato per l’Ici, e inviano ai contribuenti avvisi in cui si dettano termini “autonomi” per incaricare un professionista che provveda all’iscrizione in Catasto degli immobili. Con il passaggio degli uffici catastali ai Comuni stessi, poi, l’interesse e la capacità di confronto dei dati per scoprire gli evasori sono destinati a crescere. catasto Per l’iscrizione bisogna rivolgersi a un tecnico Silvio Rezzonico, Giovanni Tucci Il Sole-24 Ore, 10.9.2007 Per l’iscrizione in Catasto dei fabbricati occorre per forza rivolgersi a un tecnico o un professionista, che si assume la responsabilità dell’atto. Si tratta (legge n. 165/1990) di ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili. l periti agrotecnici sono stati però esclusi dagli gli atti di aggiornamento del Catasto terreni dalla decisione del Consiglio di Stato n. 2204 del 10 maggio 2007, recepita dalla circolare del Territorio n. 10 del 22 giugno 2007. È intuitivo che le operazioni del tecnico consisteranno da una parte nel disegnare una o più piantine nella scala richiesta dal Catasto e dall’altra nel fornire i dati per identificare dove si trova l’immobile (foglio, mappale e numero). Se una particella già identificata da un certo nume- La procedura. In campo ingegneri, architetti e geometri ro va suddivisa in più particelle (frazionamento) o unita con altre (accorpamento), anche di questo si dovrà occupare. Poi il tecnico dovrà identificare l’uso a cui è volto l’immobile (abitazione, ufficio, magazzino, garage eccetera) e dire chi ne è proprietario. Meno chiaro è capire chi determina la rendita catastale o, meglio, tutti i parametri che permettono di calcolarla. Si tratta, in realtà, del tecnico stesso, che però dovrà uniformarsi a un programma informatico (Docfa 3) fornito dal Catasto. In altre parole il tecnico si limita a due funzioni: rispondere sulla schermata di un computer alle domande fatte dal programma e permettere al Catasto di “rasterizzare” a distanza le cartine da lui fatte tramite lo scanner (oppure fornire le cartine stesse con un 47 catasto I C O N T I I N TA S C A Alcune delle principali voci della tariffa di un geometra per l’accatastamento VOCE EURO Denuncia al Catasto fabbricati: stesura planimetrica dell’unità immobiliare con rilevo, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura Docfa, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informatico, presentazione e ritiro • • • • Abitazione singola fino a 100 metri quadrati ..............................................................................................450 Da 2 a 4 unità fino a 100 metri quadrati (ciascuna) ....................................................................................350 Per ogni 10 metri quadrati in più oltre i 100 ................................................................................................15 Autorimessa fino a 80 metri quadrati ........................................................................................................200 Elaborato planimetrico per la dimostrazione, subalterni e modulistica • Nuova costruzione fino a 10 unità ............................................................................................................250 • Variazione fino a 10 unità............................................................................................................................300 Aggiornamento mappe catastali • Frazionamento fino a 2 particelle con massimo di n. 10 punti celerimetrici ................................................900 • Frazionamento con introduzione in mappa di strade, canali e simili; eseguiti con strumentazione celerimetrica, o metodologia Gps ............................................................................................................1.200 • Introduzione in mappa di un fabbricato ex-rurale o da accertare al Catasto fabbricati (senza ampliamenti - conferma topografica - demolizioni). Il lavoro prevede la redazione dell’estratto di mappa, la relazione di corrispondenza topografica, la compilazione del modello censuario e la compilazione del modello 3Sp ....300 Nota: Sono escluse le spese vive sostenute, che vanno opportunamente documentate. Maggiorazioni sono previste per i terreni pendenza superiori al 3%, accidentati, alberati, boschi ad alto fusto, terreni acquitrinosi, quote superiori a 1.300 metri, zone innevate, lavori eseguiti con temperature inferiori a 0°. Vanno dall’1,5 a 120% in più. Fonte: elaborazione confappi-Federamministratori su dati Collegio Geometri provincia di Forlì-Cesena. software che eviti al Catasto questa operazione). La rasterizzazione è una particolare scannerizzazione fotografica su documento informatico di un’immagine che permette anche il calcolo in metri quadrati della superficie dei singoli locali di cui si compone un immobile. Le domande contenute nel programma hanno lo scopo di cercare di identificare non solo la funzione dei locali interni all’unità immobiliare (suddivisi in principali, come sale, camere e cucine, e secondari, come bagni, corridoi e ripostigli), ma anche quelle delle costruzioni accessorie 48 (balconi, terrazzi, cantine e magazzini, collegati o non all’abitazione, di cui si vuole anche sapere se l’altezza supera o no gli 1,5 metri). È chiaro che un locale principale vale per il Catasto di più di uno secondario e quest’ultimo più di uno accessorio. II programma fa domande anche sul tipo di intonaci o coperture esterne (vernice, vernice plastica, marmo, clinker eccetera), sul tipo di tetto, sul materiale degli infissi, sul piano, sull’affaccio, sulla presenza o meno di ascensori, sul tipo di riscaldamento, sulla presenza di recinzioni, sulle finiture interne e così via. Lo scopo è differenziare, seguendo criteri “oggettivi”, il valore dell’immobile stesso. In base a tale valore si assegnano i parametri fiscali (categoria e classe) e si determina la rendita catastale. La consistenza (cioè l’ampiezza dei locali in metri quadrati) è misurata automaticamente da un programma informatico, che la “legge” sulla cartina. Ovviamente, alle domande poste il professionista deve rispondere, sotto la sua responsabilità, in modo veritiero: egli ha ben poco spazio di interpretazione e azione. Formalmente, quella che risulterà dalla procedura è una rendita “proposta”: perché diventi definitiva bisogna che il Catasto non la contesti entro 12 mesi (DM 701 del 1994, articolo 1). Di fatto, la “contestazione” si verifica raramente. La procedura informatica Docfa 3, lascia spazio a un’altra, detta “Pregeo”, se occorre procedere a frazionamenti, accorpamenti, rettifiche, cambi di proprietà di terreni. TRASPORTO DEI RIFIUTI IN PROPRIO ambiente Interessante parere del Ministero dell’Ambiente Eventuale obbligo di MUD e di Registro di carico e scarico Giuseppe Condarelli Le imprese le quali “esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività regolare” e “trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno” sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali senza essere sottoposte alla prestazione di garanzia finanziaria Le camere di Commercio, ritenendo che l’attività di trasporto da parte delle imprese dei propri rifiuti dovesse essere equiparata a quella effettuata a titolo professionale, avevano di recente sollevato il problema della obbligatorietà da parte dei trasportatori in proprio della presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e dalla tenuta del registro di carico e scarico. Tale presupposizione nasceva dal fatto che il Codice dell’ambiente ha prescritto anche per i trasportatori in proprio l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. L’articolo 212, comma 8, del Decreto legislativo 152/2006 stabilisce, infatti, che le imprese le quali “esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività regolare” e “trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno” sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali senza essere sottoposte alla prestazione di garanzia finanziaria e a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell’Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico. Con l’articolo sopra richiamato lo Stato italiano ha dato esecuzione alla sentenza 9 giugno 2005 (C-270/03) della Corte di giustizia europea. Sulla questione sollevata dalle Camere di Commercio ha ritenuto di intervenire il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare mediante parere espresso dal proprio ufficio legislativo, il quale ha escluso che l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali per i trasportatori in proprio possa comportare anche l’obbligo di presentare il MUD e di tenere il registro di carico e scarico. Il parere dell’Ufficio legislativo, infatti, evidenzia che l’equiparazione fra trasporto a titolo professionale e trasporto in proprio compiuta nella citata sentenza europea risponde ad una esigenza di controllo e vigilanza sul ciclo dei rifiu- 49 ambiente 50 ti, ma non riguarda il modello di dichiarazione ambientale che soddisfa un’esigenza di tipo statistico. Osserva lo stesso Ufficio nel paragrafo intitolato La locuzione “a titolo professionale” e la sentenza europea 9 giugno 2005 (C-207/03): “Tuttavia la Corte di Giustizia europea con la citata sentenza 9 giugno 2005, nel confermare la sua precedente ordinanza 29 maggio 2001 (C-311/99), fornisce una interpretazione precisa della locuzione “trasporto a titolo professionale” dichiarando che “la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nell’articolo 12 si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell’esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da essi prodotti” (punto 23). Ancora con la ricordata sentenza, la corte ha dichiarato che “la previsione che il trasporto sia effettuato “a titolo professionale” significa che l’attività di trasporto di rifiuti, sebbene l’articolo 12 non disponga che essa deve costituire l’attività esclusiva e neppure principale, delle imprese di cui trattasi, deve rappresentare un’attività ordinaria e regolare di tali imprese” (punto 28) e che “…l’articolo 12 della direttiva assoggetta a un obbligo d’iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell’ambito delle loro attività provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da esse stesse. Non risulta, peraltro, da alcuna disposizione della direttiva che tale obbligo ammetta deroghe fondate sulla natura o sulla quantità dei rifiuti” (punto 29). È proprio da tali dichiarazioni della Corte che deriva la possibile riferibilità del MUD ai soggetti che sono obbligati all’iscrizione all’Albo ex articolo 212 comma 8, Dlgs 152/2006, fermo restando che l’obbligo di iscrizione all’Albo è riferito alle “imprese”, mentre quello del MUD è riferito a “chiunque” (quindi anche a soggetti diversi dalle imprese).” Aggiunge, inoltre il parere in argomento: “Tuttavia il citato acquis comunitario non può prescindere dall’elemento teleologico della norma. Infatti l’articolo 12 della direttiva 75/442/Cee, come modificata dalla direttiva 91/156/Cee (ora trasposto pedissequamente nel testo unificato della direttiva 12/2006/Ce) risponde ad una finalità di “controllo”, come conferma la già citata sentenza europea del 9 giugno 2005 “..., la finalità di vigilanza sul ciclo dei rifiuti, perseguita dalla direttiva, implica il controllo continuo dei rifiuti fin dal momento in cui sono stati prodotti e, in particolare, come dispone l’articolo 12 della direttiva, il controllo delle condizioni in cui sono stati raccolti e trasportati”. Il MUD, invece, non risponde a tale logica di controllo, ma solo ed esclusivamente ad una logica di carattere statistico e non ha nulla a che vedere con la finalità della direttiva europea (variamente numerata) che è la “tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento dell’ammasso e del deposito dei rifiuti” (considerando n. 3). Non è, dunque, un caso che la citata direttiva comunitaria non preveda a carico dei trasportatori l’obbligo di fornire informazioni (articolo 14). Pertanto, fermo restando che la locuzione “a titolo professionale” deve essere letta secondo l’eccezione fornita dalla Corte di Giustizia europea con la ripetutamente citata sentenza 9 giugno 2005, è ragionevole ritenere che in virtù dell’elemento teleologico che sottende all’articolo 12, direttiva 75/442/Cee (come modificata dalla direttiva 91/1576/Cee) e sussunta nel testo unificato di cui alla direttiva 12/2006/Ce, rinvenibile nel “controllo”, tale eccezione non può ritenersi ascrivibile all’elemento teleologico del trasporto “a titolo professionale” individuato nell’articolo 189, comma 3, Dlgs 152/2006, poiché il MUD non è finalizzato al controllo. Dunque, non è un caso, si ripete, che la citata direttiva comunitaria non preveda l’obbligo di fornire informazioni a carico dei trasportatori (o un generale obbligo di fornire informazioni), comunque si voglia denominare il trasporto. In ordine al registro di carico e scarico, tale lettura, doverosamente orientata al rispetto dell’acquis communitaire, consente di non ritenere obbligati a tale registro i soggetti di cui all’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 poiché la più volta citata direttiva (variamente numerata) prevede l’obbligo di registro solo a carico degli “stabilimenti” o “imprese” che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti (e facoltizza gli Stati membri a porlo a carico dei produttori, articolo14). Mentre il “trasporto” non rientra in tali tipologie di attività ma costituisce un “tertium genus” da esse distinto, pur se all’interno del concetto di gestione.” Come già accennato, pertanto, la conclusione cui perviene il Ministero è nel senso che “appare ragionevole ritenere che i soggetti di cui all’articolo 212, comma 6 del Decreto legislativo 152/2006” sono obbligati all’iscrizione all’Albo gestori ambientali poiché detto obbligo risponde all’esigenza di controllo fatta propria dalla direttiva 91/156/Cee; non sono obbligati alla presentazione del MUD, rispondendo tale obbligo a finalità statistiche e non di controllo; non sono parimenti obbligati alla tenuta e conservazione del registro di carico e scarico per l’attività del trasporto, essendo tale obbligo previsto dalla richiamata direttiva soltanto per gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono e recuperano rifiuti. L’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente conclude il parere sopra illustrato con l’auspicio di una modifica legislativa dell’articolo 189, comma 6, del Decreto legislativo 152/2006, intesa a prevedere un’apposita esenzione per le imprese di cui all’articolo 212, comma 8. Il MUD non risponde ad una logica di controllo, ma solo ed esclusivamente ad una logica di carattere statistico e non ha nulla a che vedere con la finalità della direttiva europea che è la “tutela della salute umana e dell’ambiente …” Il D.lgs. 152/2006 prevede l’obbligo di registro solo a carico degli “stabilimenti” o “imprese” che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti