Il procedimento di elezione di secondo grado del consiglio

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Il procedimento di elezione di secondo grado del consiglio
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Provincia di Foggia
Ufficio Elettorale
Il procedimento di elezione di secondo grado
del consiglio provinciale 2016
Modalità di elezione e durata del consiglio provinciale
Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia
con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, in un unico collegio
corrispondente al territorio della provincia.
Il consiglio provinciale dura in carica 2 anni.
Elettorato attivo e passivo
Sono elettori, e costituiscono quindi il corpo elettorale per l’elezione del consiglio provinciale, i
sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.
Godono dell’elettorato passivo, e dunque possono candidarsi alla carica di consigliere provinciale, i
sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.
Voto ponderato
L’introduzione dell’elezione di secondo grado del consiglio provinciale trova il suo corollario
nell’utilizzo del voto ponderato, mediante il quale il voto di ciascun elettore viene ponderato in
relazione alla fascia demografica del comune nel quale l’elettore esercita il mandato di sindaco o di
consigliere comunale.
A tal fine, i comuni della Provincia di Foggia sono ripartiti nelle seguenti sei fasce demografiche:
Fascia (A) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
Fascia (B) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
Fascia (C) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
Fascia (D) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
Fascia (E) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
Fascia (F) comuni con popolazione superiore a100.000 e fino a 250.000 abitanti;
Attraverso la ponderazione, il voto degli elettori acquista un valore (ossia un “peso”) diverso per
ciascuna fascia demografica, in funzione del rapporto tra due fattori:
– la percentuale di popolazione rappresentata nei comuni di ciascuna fascia;
– il numero di amministratori (sindaci e consiglieri) presenti nei comuni di ciascuna fascia.
Il rapporto tra questi due fattori viene espresso dall’indice di ponderazione. Tendenzialmente,
l’indice di ponderazione è tanto più alto quanto più la fascia demografica risulta caratterizzata da
un’alta percentuale di popolazione rappresentata e da un basso numero di amministratori presenti.
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Convocazione dei comizi elettorali
Il termine previsto dalla norma permette di svolgere le elezioni provinciali entro 90 giorni dalla
scadenza del termine del mandato elettorale e quindi nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2016 e il
12 gennaio 2017 (queste date devono essere lette in modo orientativo poiché la scadenza deve
basarsi sulla data effettiva di insediamento del consiglio provinciale).
La data della elezione è fissata dal Presidente della provincia il quale convoca i comizi elettorali con
proprio decreto da pubblicare sul sito istituzionale non oltre il 40° giorno precedente la data della
elezione.
Oltre ad essere pubblicato sul sito istituzionale, il decreto viene trasmesso ai sindaci dei comuni
della provincia di Foggia.
Questi ultimi, a loro volta, ne danno comunicazione ai consiglieri comunali del rispettivo comune e
provvedono a pubblicare il decreto all’albo pretorio dell’ente. Lo stesso è pubblicato anche all’albo
pretorio della Provincia.
La pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali segna l’avvio del procedimento
per la elezione del consiglio provinciale. Infatti, dalla data della pubblicazione del decreto scattano i
termini che costellano tutto il procedimento elettorale.
Compiti dell’Ufficio elettorale provinciale
l’Ufficio elettorale provinciale, compie tutte le operazioni previste nell’ambito del procedimento
elettorale.
Liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale
Le liste dei candidati al Consiglio Provinciale e devono essere presentate nell’ambito di un’unica
circoscrizione elettorale, corrispondente al territorio della provincia, presso l’ufficio elettorale
entro il ventunesimo giorno antecedente le votazioni dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00
alle ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente le votazioni.
– Le liste dei candidati al consiglio provinciale devono essere composte da un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli
stessi (12 consiglieri: min. 6 max 12)
– Le liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi
diritto al voto. (es. 1000 aventi diritto al voto = almeno 50 sottoscrittori).
– I candidati non possono sottoscrivere né le liste, né le candidature.
All’atto della presentazione, le liste dei candidati e delle candidature - da produrre su moduli a
forma libera - devono essere accompagnate da:
• elenco delle sottoscrizioni;
• dichiarazione di accettazione della candidatura;
• contrassegno di forma circolare in cui possono essere contenuti anche in forma
composita simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento europeo o
nazionale. A tale scopo è necessario presentare l’autorizzazione all’uso da parte del
presidente o segretario o legale rappresentante a livello nazionale o regionale o provinciale
autenticata (ai sensi dell’art. 14 L. 53/90).
Dal diciannovesimo giorno al quindicesimo giorno antecedenti le votazioni l’Ufficio Elettorale
esamina le liste di candidati al Consiglio Provinciale e ricusa eventuali liste che non rispettino i
criteri stabiliti dalla legge (es. liste presentate oltre termine, simboli non idonei, firme non valide
o non sufficienti, numero di candidati non sufficiente, candidati privi di requisiti o non conformi
all’elettorato passivo previsto: sindaci, consiglieri comunali.)
Entro 8 giorni prima della votazione, le liste definitive di candidati al consiglio provinciale sono
pubblicate nel sito istituzionale della Provincia.
Schede di votazione
Ciascuna fascia demografica è contraddistinta da un colore.
A) fino a 3.000
B) da 3.001 a 5.000
C) da 5.001 a 10.000
D) da 10.001 a 30.000
E) da 30.001 a 100.000
F) da 100.001 a 250.000
azzurro
arancione
grigio
rosso
verde
viola
I documenti che si riferiscono alle singole fasce demografiche (lista degli elettori, schede di
votazione, tabelle di scrutinio) sono contraddistinti dal medesimo colore.
Le schede di votazione sono di colore diverso per ciascuna delle fasce demografiche in cui sono
ripartiti i comuni della provincia e contengono i rettangoli con la denominazione delle liste, a
fianco dei quali sono stampate le righe per l’espressione del voto di preferenza.
Alla predisposizione (stampa e fornitura) delle schede di votazione provvede l’Ufficio elettorale
provinciale.
Lista degli elettori
La consistenza del corpo elettorale per l’elezione del consiglio provinciale, ossia il numero effettivo
dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica, è quella risultante dalla lista degli elettori, compilata
dall’Ufficio Elettorale e trasmessa ai Comuni.
Le eventuali variazioni concernenti l’elettorato attivo intervenute successivamente sono comunicate
il giorno delle elezioni, prima dell’inizio della votazione, al Seggio elettorale, che ne prenderà nota
nella lista degli elettori.
Poiché l’elettorato attivo sussiste se l’amministratore comunale è in carica, non sono compresi nella
lista degli elettori i sindaci e i consiglieri comunali che per qualsiasi motivo non ricoprono più la
carica alla data delle elezioni. Nel caso di comune commissariato, non sono elettori neppure gli
organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione dell’ente.
Per ciascuna delle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni della provincia viene compilata
la rispettiva lista degli elettori. Nella lista, gli elettori sono elencati in ordine alfabetico per singolo
comune, con l’indicazione del luogo e della data di nascita, della carica ricoperta e del comune nel
quale il mandato è esercitato.
Durata della votazione e modalità di espressione del voto
La votazione si svolge in un’unica giornata, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso il seggio elettorale
provinciale.
Le operazioni di scrutinio possono essere avviate alla chiusura del seggio o rinviate alle ore
8,00 del giorno successivo.
Ciascun elettore può esprimere un voto in favore di una lista, tracciando un segno sul rettangolo che
contiene la denominazione della stessa.
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A
_____________________________
(Voto di preferenza alla carica di consigliere provinciale)
(Denominazione della lista)
B
(Denominazione della lista)
_____________________________
(Voto di preferenza alla carica di consigliere provinciale)
Ciascun elettore, inoltre, può esprimere uno voto di preferenza per candidati alla carica di
consigliere provinciale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe
poste a fianco del rettangolo che contiene la denominazione della lista.
A
(Denominazione della lista)
B
ROSSI
_____________________________
(Voto di preferenza alla carica di consigliere provinciale)
_____________________________
(Voto di preferenza alla carica di consigliere provinciale)
(Denominazione della lista)
Il voto di lista e di preferenza è valido anche quando l’elettore, pur non avendo votato alcuna lista,
ha espresso una preferenze in corrispondenza di una lista per candidati compresi in quella lista.
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A
(Denominazione della lista)
B
ROSSI
_____________________________
(Voto di preferenza alla carica di consigliere provinciale)
_____________________________
(Voto di preferenza alla carica di consigliere provinciale)
(Denominazione della lista)
Infine, per quanto riguarda i modi per indicare correttamente il candidato preferito:
– se un candidato ha due cognomi l’elettore può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i
cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista;
– in caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l’elettore deve scrivere anche il
nome; in caso di identità anche del nome l’elettore deve scrivere anche la data di nascita.
Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti
– Per le elezioni del Consiglio Provinciale, l’ufficio elettorale accerta per ogni
candidato a consigliere, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia
demografica; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni
candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro, sempre per ogni
candidato, i voti ponderati cosi ottenuti in tutte le fasce. Successivamente forma la
graduatoria unica di tutti i candidati e proclama i consiglieri eletti.
Lo stesso giorno delle operazioni di scrutinio, o al massimo il giorno successivo, l’ufficio
elettorale procede alla proclamazione dei risultati.
Entro tre giorni dalla proclamazione l’elenco dei candidati eletti è pubblicato sul sito
istituzionale della provincia.
• L’ufficio elettorale determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra
individuale ponderata di ciascuno dei candidati e procede al riparto tra le liste.
• Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra dei voti di
ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5... fino al numero di seggi da assegnare nel collegio, in base ai
risultati in ordine decrescente.
•
•
In ragione dei seggi spettanti per ogni lista si proclamano eletti i candidati della medesima
lista, in base alla graduatoria.
In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso
meno rappresentato tra gli eletti della lista ed in caso di ulteriore parità il candidato più
giovane.
Determinato in questo modo il numero di seggi spettante a ciascuna lista, l’Ufficio proclama
eletti alla carica di consigliere provinciale i candidati di ciascuna lista, nel limite dei seggi spettanti
alla lista e secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali ponderate.
Il consiglio provinciale di Foggia è composto da:
- il Presidente
- 12 consiglieri
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Il Seggio elettorale provinciale
Costituzione del Seggio elettorale provinciale
Il Seggio elettorale provinciale è costituito presso l’amministrazione provinciale ed è composto da 5
dipendenti della Provincia di cui:
1 Presidente (dirigente/funzionario)
4 componenti, di cui 1 con funzione di Segretario (funzionari o impiegati) designati dallo dal
Segretario Generale.
Spetta al Segretario Generale, il provvedimento di nomina del Seggio Elettorale.
Conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di elezioni comunali, l’incarico di
componente del Seggio elettorale provinciale è obbligatorio e non può essere rifiutato, se non per
giustificato motivo.
I componenti, durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. La legge
non stabilisce il numero minimo di componenti necessario affinché l’Ufficio possa legittimamente
funzionare (quorum strutturale). In base al principio generale secondo il quale la seduta dell’organo
collegiale è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del collegio, si
ritiene che l’Ufficio possa legittimamente funzionare con la presenza di almeno tre componenti, ad
eccezione delle operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, durante le quali tutti i
componenti devono essere sempre presenti.
È opportuno che il presidente dell’Ufficio, nel caso debba temporaneamente assentarsi, incarichi
uno degli altri due componenti di sostituirlo.
Presidente del Seggio elettorale provinciale
La legge attribuisce al presidente del Seggio elettorale provinciale alcune competenze connesse in
modo specifico con l’incarico ricoperto. In particolare il presidente:
– dichiara chiusa la votazione;
– firma in ciascun foglio, insieme ad un altro componente, la lista degli elettori;
– decide, sentiti gli altri componenti, sull’attribuzione e sulla nullità dei voti.
Inoltre, conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di elezioni comunali, spetta
al presidente:
– decidere, sentiti gli altri componenti, su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni sui
reclami, anche orali, presentati;
– assicurare l’ordine pubblico, potendo allontanare dalla sala della riunione chi disturba il regolare
svolgimento delle operazioni.
Competenze dell’Ufficio elettorale provinciale
l’Ufficio elettorale compie tutte le operazioni connesse con le diverse fasi in cui si articola il
procedimento di elezione del consiglio provinciale, da quelle relative all’esame e ammissione delle
candidature sino a quelle concernenti la proclamazione degli eletti, fase finale del procedimento.
Nell’ambito di tale competenza di carattere generale, spetta all’Ufficio curare l’organizzazione delle
elezioni provvedendo, in particolare, a predisporre le schede di votazione, ad allestire in modo
adeguato i locali dove si svolgeranno le riunioni e ad acquisire tutto il materiale necessario alle
operazioni (urne, cancelleria, ecc.).
Conformemente a quanto avviene nelle elezioni comunali, alle sedute dell’Ufficio elettorale
provinciale possono assistere i delegati delle liste dei candidati I delegati di lista possono assistere
alle operazioni di sorteggio per l’attribuzione di un numero d’ordine progressivo alle liste ammesse,
nonché alle operazioni di votazione, scrutinio, attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti;
gli elettori possono entrare nei locali per assistere alla votazione e alle operazioni di scrutinio.
Verbale del Seggio elettorale provinciale
Tutte le operazioni e le decisioni del Seggio elettorale provinciale sono riportate nel verbale, che è
atto pubblico e fa fede fino a querela di falso della regolarità delle operazioni in esso documentate.
Il Seggio elettorale deve produrre almeno due diversi verbali, concernenti altrettante fasi, anche
temporalmente distinte, del procedimento: il primo verbale è riferito alle operazioni di esame e
ammissione delle candidature; il secondo riguarda le operazioni di votazione, scrutinio, attribuzione
dei seggi e proclamazione degli eletti.
Entrambi i verbali sono firmati in ciascun foglio e sottoscritti dai componenti dell’Ufficio.
Conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di elezioni comunali, anche i
delegati di lista possono firmare in ciascun foglio e sottoscrivere il verbale relativo alle operazioni
alle quali gli stessi hanno assistito.
Il verbale concernente l’esame delle candidature può essere compilato in unico esemplare, da
depositare nella segreteria della provincia.
Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell’esemplare del verbale
depositato nella segreteria della provincia.