DIRITTO CIVILE Prof. GIOVANNI FURGIUELE Lezioni a cura della
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DIRITTO CIVILE Prof. GIOVANNI FURGIUELE Lezioni a cura della
DIRITTOCIVILE Prof.GIOVANNIFURGIUELE LezioniacuradellaDott.ssaGiuliaTesi (Continua:CAPITOLO3–LASIMULAZIONE) 7.3. L’interposizione fittizia di persona: analisi della sentenza delle Sez. Unite della Corte di Cassazionen.11523del2013…………………………………………………………………………………..pag.218 7.4. Laprovadellasimulazione.AnalisidellasentenzadellaCortediCassazionen.15845del 2015………………………………………………………………………………………………………………………..pag.221 6.5. La rilevanza della simulazione nei confronti dei terzi: Corte di Cassazione n. 2154 del 2015…………………………………………………………………………………………………………………….….pag.226 CAPITOLO4 CONTRATTIMISTI,COMPLESSI,COLLEGATIEINDIRETTI 1. Il contratto e l’autonomia privata: possibile rilevanza di schemi contrattuali diversi……………………………………………………………………………………………………………………..pag.231 2.Ilcontrattoindiretto…………………………………………………………………………………………….pag.234 2.1. Contratto indiretto, divieto patti commissori e patto marciano: Cassazione n. 1625 del 2015eCassazionen.5440del2015………………………………………………………………………….pag.237 2.2.Collegamentonegozialeecontrattoinfrodeallalegge:analisidellasentenzadellaCortedi Cassazionen.5201del2015…………………………………………………………………………………….pag.244 CAPITOLO5 L’APPARENZA 1.Apparenzaetrasparenza………………………………………………………………………………………pag.248 2.LeipotesidiapparenzaprevistedalCodiceCivile………………………………………………….pag.251 3.Analisigiurisprudenzialedelfenomeno………………………………………………………………...pag.255 3.1. La possibile rilevanza dell’ipotesi del rappresentante apparente: analisi della sentenza dellaCortediCassazionen.7473del2013………………………………………………………………..pag.255 3.2. L’articolo 1189 c.c. e il pagamento effettuato nelle mani del rappresentante apparente: Cassazionen.14028del2013…………………………………………………………………………………..pag.259 3.3. L’apparenza colposa: analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 23448 del 2014………………………………………………………………………………………………………………………..pag.263 217 (Continua:CAPITOLO3–LASIMULAZIONE) 7.3. L’interposizione fittizia di persona: analisi della sentenza delleSez.UnitedellaCortediCassazionen.11523del2013. Proseguiamo con l’analisi della giurisprudenza in materia di simulazione. Lasentenzadicuiproponiamolostudioinquestoparagrafoèquella Cass.,Sez.Unite,n. 11523/2013 dellaCortediCassazione,n.11523,del14maggio2013. Anche questa è una fattispecie abbastanza interessante, per quanto concernelevicendefattuali. Il protagonista è Mohamed Altajir un noto e molto danaroso uomo d’affari degli Emirati Arabi Uniti, il quale, in seguito ad una certa operazionechehapostoinessere,ritienediessereproprietariodiun complessoimmobiliaredilussochesitrovaaRoma. In particolare, esso sostiene che si è verifica la seguente vicenda. Il complessoimmobiliaresuddettoerastatovenduto,daglieredidiPaul Getty(famosopetroliereamericano),adunasocietàdelLichtenstein. Però,Altajirsostienecheafornirelasommanecessariaperl’acquisto dell’immobileèstatolui,inbaseadunaccordoconilrappresentante italianodellasocietàdelLichtenstein.Quindi,insostanza,secondola suaricostruzione,Altajirpagava,l’immobilesiintestavafittiziamente alla società del Lichtenstein, però, autentico proprietario, avendo pagato,dovevaessereconsideratolostessoAltajir. Il problema è che, successivamente, il rappresentante italiano della societàdelLichtensteinsicomportainmanieradiversa,inquantola societàsiritiene,nonintestatariafittiziadell’immobile,ma,sullabase del contratto formale, piena ed unica proprietaria. Tant’è che il complesso immobiliare in questione viene trasformato dalla società 218 in un albergo di lusso che viene fatto gestire da un’altra società che, guardacaso,facapoalmedesimosoggettorappresentante. Inconseguenzadiciò,Altajirreagisceechiamaingiudiziolasocietà del Lichtenstein per far accertare che la proprietà in questione era meramente fittizia e che l’unico proprietario era lui. Viene chiamato in giudizio, anche, il soggetto italiano, il quale si sarebbe reso inadempienteallesueobbligazionidimandatario. Noinonsappiamocomelavicendavaafinirealivellodifattoperché laquestionegiuridicacheemergeèpiùtecnica. SiailTribunalechelaCorted’appellodiRomabloccanolavicenda,a livello processuale, perché si fa presente che non sono rispettate le regoledelcosiddettolitisconsorzionecessario. Secondol’eccezionesollevatadalladifesadellasocietà,infatti,l’attore avrebbedovutochiamareincausaanchel’ulteriorepartedell’iniziale rapportosimulato,cioèglierediGetty. Questa operazione, in concreto, probabilmente era difficilissima perché,quasisicuramente,tuttiglierediGettysonobenschermatie nonfacilidatrovarepertutelareiloropatrimoni.Tant’èchel’attore non fa la semplice integrazione del contradditorio che gli avrebbe permesso di andare avanti nel processo, ma l’intera questione si fonda sul fatto che, fino in Cassazione, Altajir sostiene di non essere tenutoachiamareincausaanchequestiulteriorisoggetti. Laquestioneèrimessaall’esamedelleSezioniUniteperché,sulpunto, esistevano, in effetti, due corposi orientamenti giurisprudenziali che siindirizzavanoinsensoradicalmenteopposto. Secondounprimoorientamento,piùdogmatico,vistochenellecause di simulazione si deve accertare l’inesistenza giuridica di un certo rapporto, è necessario coinvolgere sempre tutte le parti del preteso rapporto. 219 Secondo l’altro orientamento, per così dire più pratico, si deve valutare l’inopportunità e, quindi, non obbligatorietà di chiamare in causa,inuncasodisimulazioneperinterposizionefittiziadipersona, anche la parte venditrice, quando tutte le obbligazioni, nei suoi confronti, sono già state adempiute, si è già perfezionato l’effetto traslativoe,quindi,perquestaparte,èdeltuttoirrilevanteaccertare chi sia – fra il finto acquirente ed il reale acquirente – il vero proprietario. Pertanto, secondo questo secondo orientamento, avrebbe,nelcasodispecie,ragionel’attoreperchéglierediGettyche sonogiàstatipagatinondovrebberoesserechiamatiincausa. LeSezioniUnitedevono,quindi,sceglierefraleduesuddetteopzioni. Esse scelgono, esplicitamente, il secondo orientamento. Essi sostengono,inparticolare,chelescelteinterpretativedevonoessere relative,funzionaliaiconcretiinteressiingioco,nonlegateavincolidi caratteredogmatico.Pertanto,inquestocaso,l’interesseingiocoedi maggior rilevanza, anche dal punto di vista dell’articolo 111 della Costituzione, è quello della ragionevole durata del processo e della effettività della tutela giudiziaria. Ciò, quindi, dovrebbe spingere il giudiceasceglierequelleregoleprocessualicheconsentonodievitare allungamenti, o appesantimenti delle attività processuali quando questenonhannoun’utilitàconcreta. Nelcasodispecie,glierediGettynonhannopiùinteresseasaperechi è l’attuale proprietario di quel complesso immobiliare e, quindi, sarebbeinutileappesantireilprocesso,chiamandoincausaulteriori soggetti. Tutto ciò produce l’effetto che la causa viene rimessa al giudice di rinvioe,finalmente,entranelmerito. Rispettoaquestasentenza,occorreprecisareche,ingenerale,nonè detto che quella proposta dalle Sezioni Unite per la risoluzione del 220 caso,sialachiavediletturadefinitiva,validaeammissibilepertutte le ipotesi che possono presentarsi dal punto di vista dell’attività traslativa. In certi casi, infatti, si potrebbe avere la necessità di considerare, nei confronti della posizione del venditore, chi sia l’acquirente. Nel caso di specie, è, probabilmente, giusto far prevalere la lettura praticadelleSezioniUnite. 7.4. La prova della simulazione. Analisi della sentenza della CortediCassazionen.15845del2015. Proponiamo, a questo punto, una decisione recentissima che ha un certorilievoperquantoattieneallaprovadellasimulazione. Si tratta della sentenza della Corte di Cassazione, n. 15845, del 28 Cass.,n.15845/2015 luglio2015. LavicendasisvolgeinPuglianell’ambitodiunasocietàperazioniche ha un discreto rilievo locale. I due soci, che sono anche tra loro cognati, stipulano, ad un certo punto, un accordo che implica la cessione delle azioni da uno all’altro. In seguito, però, il cedente sostienechel’operazioneeradicaratterefittizioe,quindi,finalizzata ad una più ampia operazione societaria. Pertanto, nella sostanza, le azionieranoancorasueperché,soltantofittiziamente,cedutealsocio ecognato. Quest’ultimo si oppone e, quindi, inizia la lite che verte, essenzialmente, su profili di fatto consistenti nel verificare se l’operazioneinquestionestatarealeofittizia. La questione risulta particolarmente complessa tant’è che i diversi gradidigiudizio,comevedremo,dannoesitidifferenti. 221 Il Tribunale di Bari rigetta la domanda di simulazione e, quindi, ritienenondimostratoilcaratterefittiziodell’operazione. Al contrario, la Corte d’appello di Bari accoglie la domanda di simulazione e ritiene che ci siano prove sufficienti per considerare l’operazionedicessionefittiziaesolosimulata. Per la Corte d’appello di Bari la prova decisiva del caso è rappresentata da un’intervista che il soggetto cessionario (il convenuto)avrebberilasciatoadungiornalista,nellaquale,parlando di diverse questioni, avrebbe anche fatto chiaramente presente che, anche all’indomani della cessione, restava dominante, nell’ambito societario, il finto cedente. In sostanza, il cessionario, attraverso questedichiarazioni,avrebberesopaleseche,inrealtà,ilcedentenon eratale. La prova della simulazione viene fatta discendere, quindi, da questa provadicaratterepresuntivo. Su questo punto, si impernia il ricorso per Cassazione del soggetto originariamenteconvenutocheavevavintoinprimogradoeche,poi, avevapersoinappello. Il ricorrente, in sede di ricorso per Cassazione, fa valere quell’orientamento, fino ad oggi assolutamente maggioritario, che collega,inmanierastrettaequasiimprescindibile,l’articolo1417c.c. e l’articolo 2722 c.c., dando luogo a quell’esito, sopra detto, per cui, nelle cause fra le parti che non abbiano ad oggetto profili di illiceità del dissimulato, la prova della simulazione deve essere fornita esclusivamentedallacontrodichiarazionescrittadellepartistesse. LasentenzadellaCortediCassazioneèinteressanteperchéilgiudice relatore ritiene di dare ragione all’originario attore, cioè di ritenere validaeammissibile,comeprovadellasimulazione,l’intervista. 222 In particolare, è significativo l’accoglimento di un’impostazione, finora solo dottrinale, che tende a rimettere in discussione il rigido collegamentofragliarticoli1417e2722delcodicecivile. In questa decisione, la Cassazione non se la sente, in realtà, di smontare totalmente il vecchio orientamento, però, l’esito finale lo mettecomunqueincrisi. Nello specifico, il vincolo dell’articolo 2722 c.c. viene superato richiamando un’altra norma del Libro VI del codice, ossia l’articolo 2724 c.c., in cui si fa riferimento alla figura, un po’ misteriosa, del principio di prova per iscritto. Secondo tale norma, quando la legge vieta il ricorso a prove diverse dallo scritto, il divieto può essere superato, in certi casi tassativi, fra i quali vi è, appunto, quello del principiodiprovaperiscritto. Secondo la Cassazione, nel caso di specie, l’intervista costituisce principio di prova per iscritto, in quanto pubblicata dal giornalista sullacartastampata. Per giustificare questo ragionamento un po’ forte vengono fatti due riferimenti interpretativi. Un primo riferimento riguarda un precedentedel1968,inmateriadiprincipiodiprovaperiscrittodella simulazione, nel quale si era detto che il principio di prova, avendo una funzione meramente dichiarativa (nel senso della dichiarazione di scienza), si riteneva ammissibile, come principio di prova per iscritto,unascritturafattadaunminorenne.Nellasentenzadel1968 si inserì, per rafforzare la propria argomentazione, altri due riferimentirichiamatidallasentenzadel2015.Sidice,infatti,cheallo stesso modo potrebbe essere considerato principio di prova per iscritto anche una scritturazione non sottoscritta, o una scrittura sottoscrittadaunterzoautorizzato. 223 Ilpassaggiodecisivodellasentenzaincommentoè,poi,quelloincui si sostiene che “occorre procedere ad un’interpretazione evolutiva dell’articolo 2724 c.c.”. Interpretazione che, quindi, tenga conto dell’evoluzione della società. A tal proposito, il giudice usa delle espressioni interessanti. Si dice che “la sempre più veloce interconnessione dei rapporti interpersonali ha reso le posizioni giuridichepiùliquide”,conlaconseguenzacheladocumentazionedei rapportinonpiùquellarigidadelcodice,masisvolgeancheinaltre forme. La sentenza è un esempio significativo dell’attuale tendenza che va verso il superamento del rigido collegamento fra articolo 1417 e articolo2722delcodicecivile. La pronuncia costituisce, anche, l’occasione per riflettere sulle questionirelativeallaprovadellasimulazione. Laprovadella simulazione Uno degli elementi più problematici della valutazione del fenomeno simulatorio è, infatti, senz’altro, costituito dal momento della prova dellasimulazione,ossiadelladimostrazionedellarealesostanzadiciò chelepartihanno,effettivamente,postoinesserenelmomentoincui hannoapparentementedichiarato,manifestatoall’esternoilcontratto simulato. Lo strumento che, normalmente, rende possibile l’accertamento del fenomenosimulatorioècostituitodallacontrodichiarazione,laquale priva di reale valenza giuridica ciò che è stato apparentemente dichiaratoall’esterno. Il problema si pone nei casi in cui non sussista una controdichiarazione, oppure nei casi in cui, colui che deve dare la prova della simulazione, non ha, materialmente, la controdichiarazionemedesima. 224 Ladisciplinadell’articolo1417c.c.–“Provadellasimulazione”–vale, appunto, nelle ipotesi in cui, per varie ragioni, manchi la controdichiarazione. Esso così statuisce: “La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato,ancheseèpropostadalleparti”. Innanzitutto, occorre sottolineare che l’articolo 1417 c.c. parla espressamente di prova per testimoni, in realtà, però, il problema dellaprovadellasimulazioneriguardatuttiglistrumentidiprovache sono previsti nell’ambito del codice civile (testimoni, presunzioni, giuramento, confessione). Rispetto a ciò, quindi, la norma in commentononapparecompleta. Secondo tale norma, in primo luogo, i creditori ed i terzi non incontranolimitidicaratteregiuridico,dalpuntodivistadiciòcheè necessarioperaversilaprovapertestimonidellasimulazione. Viceversa,lepartipossonoutilizzarelaprovapertestimoni,soltanto, seintendonofarvalerel’illiceitàdelcontrattodissimulato. Lanormaincommento,quindi,appareparticolarmenteproblematica. Essa, tra l’altro, pone anche la necessità di far riferimento a quanto previsto dagli articoli 2721, e seguenti, del c.c., in cui si disciplina la prova testimoniale. Come vedremo in seguito, molto spesso nella giurisprudenza si fa una valutazione combinata e complessa dell’articolo1417c.c.edegliarticoli2721,eseguenti,codicecivile. La valutazione combinata delle norme suddette finisce, quindi, per smentire la visione restrittiva proposta dall’articolo 1417 del codice civile. La rigida combinazione fra l’articolo 1417 e gli articoli 2721, e seguenti,delc.c.potrebbeesseresuperataconsiderandoilfenomeno 225 simulatorio come comportamento fattuale perché, eliminando il carattere contrattuale, verrebbe meno anche la necessità di richiamarelenormeinmateriadiprovanelcontratto. Rispetto alla testimonianza, occorre anche sottolineare che, in linea generale, essa può essere anche non vera e, quindi, la sua valenza poneulterioriproblematiche. 7.5.Larilevanzadellasimulazioneneiconfrontideiterzi:analisi dellasentenzadellaCortediCassazionen.2154del2015. L’ultima pronuncia che consideriamo in materia di simulazione concerne la questione della rilevanza del fenomeno simulatorio rispettoaiterzi. A tal proposito, proponiamo l’analisi della sentenza della Corte di Cass.,n.2154/2015 Cassazione,n.2154,del5febbraio2015. Inquestocaso,duesocietà–laCFFelaCP–cheoperanonesettore della vendita di prodotti cosmetici, stipulano un contratto di affitto d’azienda della durata di un anno, in base al quale, appunto, la CP affittalapropriaaziendaallaCFF. In virtù di ciò e dopo l’avvio della procedura di fallimento della CP, tutta una serie di altre società che fornivano prodotti cosmetici alla medesimaCPecheeranocreditricidellastessasocietàpervaloredi circa 530 milioni di lire, agiscono in giudizio, sostenendo che quel contrattodiaffittod’aziendaerasimulatoed,inrealtà,nascondevaun contratto di cessione d’azienda che, come tale, pregiudicava le loro ragionicreditorie. Insubordine,talisocietàchiedevanoancheche,unavoltaaccertatala naturasimulatadelcontrattod’affittoelasussistenzadiuncontratto (dissimulato) di cessione d’azienda, fosse stabilita, ex articolo 2560 226 c.c., la responsabilità solidale della cessionaria per i debiti aziendali dellasocietàcedente. Inbaseall’articolo2560c.c.,incasodicessioned’azienda,l’alienante non è liberato dai debiti aziendali anteriori al trasferimento, se non risultacheicreditorihannodatoilloroconsenso.Peridebitisuddetti risponde,inviasolidale,anchel’acquirente. Pertanto, l’operazione simulatoria serviva proprio a questo: la CP, gravatadamoltidebitiepoifallita,stipulavaconlaCFFunapparente contratto di affitto d’azienda per evitare il meccanismo della responsabilità per debiti, operante in caso di cessione d’azienda ex articolo2560delcodicecivile.Nellasostanza,laCPvolevaspogliarsi dei propri beni, prima del fallimento, senza, però, incorrere nella responsabilitàperidebitiaziendalipreesistentiallacessione. LaCFFsicostituisceingiudizioesostienecheicontrattidifornitura in esame si erano risolti per colpa delle società fornitrici e, quindi, chiedeilrisarcimentodeidanni. Il Tribunale di Milano accertava la natura simulata del contratto d’affitto d’azienda e l’esistenza del contratto dissimulato di cessione d’azienda e, di conseguenza, dichiarava la responsabilità solidale dell’acquirenteCFF. La CFF proponeva appello. La Corte d’appello di Milano accoglieva l’appelloedichiaravaildifettodilegittimazioneadagiredellesocietà fornitrici,rispettoalladomandadiaccertamentodellasimulazione. In particolare, per la Corte d’appello, la legittimazione ad agire, in materia di simulazione, deve essere valutata in virtù di quanto stabilitodall’articolo1415,comma2,codicecivile,secondocuii“terzi possonofarvalerelasimulazionequandoessapregiudicailorodiritti”. Per i giudici di secondo grado, le società fornitrici, non essendo titolaridiunpreesistentedirittoneiconfrontidellaCFF,maessendo 227 titolari di un diritto di credito verso la CP, non avevano la legittimazioneadagireinordineall’accertamentodellasimulazione. Le società fornitrici ricorrono per Cassazione, contestando la ricostruzione del giudice di secondo grado, secondo cui esse non avevano la legittimazione ad agire, in quanto non vantano un diritto dicreditopreesistenteneiconfrontidellaCFF. VediamocomehadecisolaCortediCassazione. La prima questione è quella della sussistenza, o meno, della legittimazioneadagireincapoallesocietàfornitriciricorrenti. La Corte di Cassazione ha, in diverse occasioni, affermato che l’articolo1415,comma2,c.c.nonpermetteaqualunqueterzodiagire per far valere la simulazione del contratto: non vi è un interesse indistintoegeneralizzatodiqualunqueterzo. Invirtùdell’articolo1415/2c.c.,lalegittimazioneadagiredelterzoè indissolubilmente connessa alla sussistenza, in capo al terzo, di un dirittopregiudicatodall’operazionesimulatoria. Pertanto,nontutticolorochesono,inqualchemodo,legatialleparti delcontrattosimulatopossonofarvalerelasimulazione,mailpotere di azione è concesso soltanto a quei terzi che si trovano in una posizione giuridica che risulta essere pregiudicata dall’operazione simulatoria. Quindi, se il diritto del terzo non è pregiudicato dall’atto simulato, il terzononpuòagireingiudizioperfardichiararelasimulazione. Nella sostanza, secondo la Cassazione, l’articolo 1415/2 c.c. è norma di carattere processuale che consente, in via eccezionale, la legittimazione ad agire anche a quei soggetti che, essendo estranei all’accordo intercorso fra le parti, sono normalmente privi di tale legittimazione. Tale eccezionale legittimazione ad agire è, però, 228 concessa solo se il terzo ha subito un pregiudizio dall’accordo simulatointercorsofraleparti. Insecondoluogo,bisognaverificareselalegittimazioneadagiredel terzo presupponga la preesistenza del diritto del terzo che risulta pregiudicatodallasimulazione. Per la Corte d’appello, come abbiamo detto, le società fornitrici non eranotitolaridiundirittodicredito,pregiudicatodallasimulazione, neiconfrontodellaCFF,maesseeranotitolaridiundirittodicredito neiconfrontidellaCP. PerlaCassazione,innanzitutto,vadettochel’articolo1415/2c.c.non fa alcun riferimento alla preesistenza del diritto del terzo rispetto al contrattosimulato. GiàinpassatolaCortediCassazione(sentenzan.1127/87)haavuto modo di affermare che il terzo creditore è legittimato a far valere la simulazione di un atto pregiudizievole, posto in essere dal suo debitore, anche se il credito non è precedente, rispetto all’atto simulato.Ciòcheèimportante,fondamentaleècheilterzo(creditore) sia titolare di un diritto che viene escluso, limitato, ridotto, pregiudicatodelcontrattosimulato. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, le società fornitrici della CP, per effetto della simulazione del contratto di cessione d’azienda, subiscono un pregiudizio al loro diritto di credito, consistente nella diminuzionedellalorogaranziapatrimoniale.Perquestaragione,per la Cassazione, tali società hanno certamente interesse a far valere la simulazione per far si che venga dichiarata l’inopponibilità, nei loro confronti, del contratto simulato e l’operatività del contratto dissimulato,cioèdelcontrattodicessioned’aziendaconconseguente responsabilitàsolidaledell’acquirenteperidebitiaziendali. 229 In conclusione, la sentenza di secondo grado viene cassata e la questione è rimessa al giudice di rinvio che è chiamato, risolto il problema della legittimazione ad agire, a verificare la sussistenza dell’operazionesimulatoria. 230 CAPITOLO4 CONTRATTIMISTI,COMPLESSI,COLLEGATIEINDIRETTI 1. Il contratto e l’autonomia privata: possibile rilevanza di schemicontrattualivariegati. Inquestocapitolocioccuperemodellequestionirelativeallapossibile sussistenzadivarischemicontrattualiconriguardoallemodalità,per mezzodellequali,sièperfezionatoilconsensocontrattuale. Per introdurre, in maniera più opportuna, l’argomento è necessario fare alcune considerazioni, in ordine alla valutazione, in sede giuridica,dellacosiddettaautonomiaprivata. Come abbiamo detto in altra sede, esiste, nell’ambito del nostro ordinamento, una norma, l’articolo 1322 c.c., il quale parla della situazionetipicadiautonomiaprivatanellamateriacontrattuale. Nello specifico, tale norma ammette, al primo comma, che le parti Articolo1322/1c.c. “possono liberamente determinare il contenuto del contratto”. Quindi, le parti hanno la possibilità di definire la sostanza della pattuizione, sullabasediunaliberascelta. In questo senso, quindi, il contratto è una manifestazione di libertà deiprivati. Nell’ambito di questa valutazione sotto il profilo della libertà, si prevede che il contenuto del contratto sia quello che le parti hanno voluto. Al primo comma dell’articolo 1322 c.c. si aggiunge qualcos’altro. Si ammette una libertà di determinazione del contenuto del contratto “nei limiti imposti dalla legge”. Questa ulteriore specificazione, costituisce un riflesso della composizione del settore giuridico, con riguardoanormecheprovengonodalloStato(odaaltrientidotatidi poterelegislativo). 231 Nelcapitolointroduttivoabbiamofattoalcuneconsiderazioni,sottoil profilodirealtàdelfenomenogiuridico,esièdettochelostessoper essere capito nella sua sostanza, presuppone, non un’unicità di riferimento con riguardo allo Stato (al soggetto dotato di poteri in sede pubblicistica) ma, per poter ragionare in maniera più completa sullamateriadeldiritto,èpiùgiustorifarsialconcettodellapluralità degli ordinamenti giuridici. Pertanto, non è esclusivamente la legge fonte del diritto, non è esclusivamente lo Stato fonte di una valutazione di un riflesso in sede giuridica. La pluralità degli ordinamenti giuridici consente una visione più completa della pluralitàdegliaspetti,attraversoiqualisicaratterizzalavalutazione dellesituazionigiuridiche. C’è un collegamento fra il concetto di pluralità degli ordinamenti giuridicieilcontenutodelprimocommadell’articolo1322c.c.? Articolo1322/1c.c.e pluralitàdegli ordinamentigiuridici Siritienecheesistauncollegamentofraidueaspetti,nelsensoche,la possibilità di stipulare un contratto con un contenuto determinato dalla volontà dei soggetti, qualora si consideri esclusivamente il rapporto che lega le parti, non necessita di un riferimento a normativedicaratterestatuale.Inaltritermini,quantolepartihanno espressocomecontenutodelcontrattoèdipersevincolanteperchéè lalorovalutazione,èilloroordinamentoprivato. Quando scatta, allora, il contenuto dell’articolo 1322/1 c.c.? Il contenuto dell’articolo in commento scatta nel momento in cui le partisirivolgonoalloStatoperchéesaminilasituazionecontrattuale ed, eventualmente, ne faccia una valutazione in termini di illegittimità. In questo senso, quindi, l’articolo 1322/1 c.c. risulta incompleto, in quanto, come norma dello Stato, prende in considerazione esclusivamenteilprofilodivalutazioneinsedestatuale. 232 Al secondo comma dell’articolo 1322 c.c. si aggiunge: “Le parti possonoancheconcluderecontrattichenonappartengonoaitipiaventi Articolo1322/2 c.c. una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoliditutelasecondol’ordinamentogiuridico”. Talenormacaratterizza,inmanieraancorapiùsignificativa,ilprofilo dellalibertàcontrattuale. Nell’ambitodiquestalogica–checaratterizza,certamente,ilcontesto del codice civile, ma si estende a tutto l’ordinamento giuridico – i diversi contratti specifici costituiscono un momento con cui si manifestal’autonomiaprivata. Nella norma in commento si aggiunge, anche, che i contratti tipici – disciplinati esplicitamente dall’ordinamento giuridico – non Contrattitipicie contrattiatipici costituisconol’unicomodellodiriferimentoperlepartichepossono anchestipularecosiddetticontrattiatipici,ossiascheminegozialinon previsti,oregolatidall’ordinamentodelloStato. Il contratto atipico è, quindi, un momento di manifestazione del potere privato dei soggetti che, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possono, anche, andare al di là degli schemi negoziali previsti. Naturalmente, tale profilo di caratterizzazione dell’articolo 1322 c.c. ponedeiproblemi:nelmomentoincuisistipulauncontrattoatipico, per la disciplina contrattuale dei rapporti che discendono dalla stipulazione dell’atto bisognerà fare riferimento, in prima linea, all’accordo dei privati, successivamente, porsi nella logica del controllo delle scelte fatte in sede di libertà contrattuale, ma ciò acquistarilevanzanelmomentoincuilepartisirivolgonoalloStato peravereunaspecificavalutazione. 233 Il giuoco dell’autonomia contrattuale, oltre a poter determinare la sussistenza dei cosiddetti contratti atipici, può dar luogo alla predisposizionedischemicontrattualidiversievariegati. Il riferimento è alla stipulazione dei contratti misti, complessi e collegatieindiretti. Ilcontrattomistosihaquandolepartistipulano,incontestualità,un Contrattomisto accordocontrattualecheaderisce,inparte,adunoschemalegaleed, inparte,adunulterioreschemalegale.Èunacombinazionedidiversi riferimenti contrattuali. In questo caso, l’esercizio dell’autonomia contrattuale si sostanzia in una combinazione di diversi schemi contrattuali. Il contratto complesso si ha quando non si ha il riferimento semplicemente a due schemi contrattuali, ma ad una pluralità di Contratto complesso determinazioninormativechecaratterizzanol’attivitàdeisoggetti. Infine, si possono avere i cosiddetti contratti collegati. Facciamo un Contratticollegati esempio:unsoggettoèproprietariodiunterreno;vendetaleterreno adunaltrosoggetto,ilquale,incontestualità,conferisce,acuichegli ha venduto il bene, l’appalto per la realizzazione di un edificio. In questocasoabbiamouncontrattodicompravenditaeuncontrattodi appalto:ilcollegamentodiquestedueipotesièchelastipulazionedel contrattodicompravenditaèlapremessasucuisiinnestailcontratto diappalto.Ilcollegamento,lavisioneunitariadell’operazioneconsiste nel fatto che la caducazione di uno dei due rapporti fa venir meno anchel’altro. 2.Ilcontrattoindiretto. Nell’ambito di queste ipotesi si colloca la situazione del negozio indiretto. 234 Il negozio indiretto costituisce una modalità di svolgimento dell’autonomia privata, la quale non è detto che sia destinata a perseguire gli effetti specifici dello schema negoziale scelto, ma può, con il compimento di quello specifico schema negoziale, costituire il presuppostoperilraggiungimentodiunafinalitàdiversa. L’esempio tipico di contratto indiretto è la cosiddetta ipotesi della vendita nummo uno (sottoprezzo), nella quale si indica un prezzo, Venditanummo uno comecorrispettivodiun’attivitàtraslativa,prezzocheperòèirrisorio rispettoalvaloredelbenevenduto. Nella sostanza, in questi casi si sceglie lo schema negoziale della compravendita quando, invece, visto il prezzo irrisorio pattuito, le caratteristiche dell’operazione contrattuale sono quelle della donazione. Secondo una certa valutazione, la vendita nummo uno costituisce un’ipotesi di negozio indiretto perché, nella sostanza economica, quella veste formale del negozio, con riferimento alla vendita, non caratterizza pienamente la situazione di quanto si è realizzato fra le parti. Ciò che si è realizzato fra le parti, infatti, anche se assume la veste del contratto di compravendita, ha molto di più dello schema delladonazione.1 Unaltrocasodinegozioindirettopotrebbeesserequellodellesocietà di comodo: Tizio è proprietario di una quantità enorme di beni 1Ildiscorsoèdiversonelleipotesiincuiilprezzodivenditasiatroppoalto,rispettoall’effettivovalore delbeneoggettodelcontrattodicompravendita.Inquesticasi,nonsiricadrànell’ambitodelcontratto indiretto,ma,eventualmente,potrebbesorgereunproblemadiequitàdelcontratto. Nel nostro ordinamento, infatti, esiste una norma – l’articolo 1374 c.c. – la quale fa riferimento al concettodiequità.Nellasuddettanorma,taleconcettovienerichiamato,perultimo,fralediversefonti didisciplinadelcontratto. Volendoriflettereinmanieraadeguatainordinealconcettodiequità,sembrerebbepiùplausibileche lostessodebbaessereconsiderato,diversamentedaquantofattonellanormadicuiall’articolo1374 c.c.,fonteessenzialediintegrazionedelcontratto. Perunatrattazionepiùcompletadeiproblemirelativiall’equità,sirinviaaquantoverràdettoinaltro capitolodiquestoscritto. 235 immobili,hadeiproblemiconicreditorie,quindi,immettelamassa deibeniimmobilidisuaproprietàall’internodiunasocietàcheviene quindiistituita,nontantoperlosvolgimentodiun’attivitàdigestione imprenditoriale, ma per proteggere le proprietà immobiliari di un certosoggetto. Quando siamo in presenza di un contratto indiretto, nascono dei dubbi in ordine all’eventualità che quella categoria contrattuale sia effettivamente lo schema più giusto per inquadrare la realtà dell’ipotesifattuale. Perquantoriguardailnegozioindiretto,essovatenutodistintodalla simulazione. Negozioindiretto esimulazione Simulazione e contratto indiretto sono due ipotesi diverse. La simulazione mette in atto un’apparenza ed è un’attività in linea di fatto. Il negozio indiretto, invece, è una vera e propria situazione contrattuale,sonofenomenivolutidaisoggetti. Infine, occorre considerare il collegamento fra negozio indiretto e contratto in frode alla legge. A tal proposito, l’articolo 1344 c.c. – Negozioindiretto econtrattoin frodeallalegge “Contrattoinfrodeallalegge” – secondo cui: “Sireputaaltresìillecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazionediunanormaimperativa”. L’ipotesidelcontrattoinfrodeallaleggepotrebbeessereilmodoper colpire il negozio indiretto, nelle ipotesi in cui la finalità del negozio ha come unico obbiettivo quello di eludere l’applicazione di una normaimperativa. 236 2.1. Contratto indiretto, divieto patti commissori e patto marciano:Cassazionen.1625del2015eCassazionen.5440del 2015. Leprimeduesentenzecheanalizzeremoriguardanoipotesidinegozi indiretticheentranoincontattoconildivietodeipatticommissoridi cuiall’articolo2744delcodicecivile. LaprimasentenzaèquelladellaCassazione,n.1625,del28gennaio Cass.,n. 1625/2015 2015. Nelcasodispecie,abbiamounasocietàdileasing(UnicreditLeasing) che stipula con un'altra società (Morettoni S.p.A.) un cosiddetto contrattodisaleandleaseback.2 La Morettoni si trovava in una situazione finanziaria difficile (aveva una serie di debiti con enti tributari ed istituti di credito) e, per monetizzare, vende un proprio bene immobile alla società di leasing che concede, alla Morettoni, il detto bene in leasing perché questa possacontinuareagoderne. LaMorettoni,però,nonriesceasuperarelacrisifinanziariefallisce. A questo punto, la società di leasing chiede al Tribunale di Perugia (che aveva dichiarato il fallimento)di essere ammessa allo stato passivodelfallimentoperquantoattienealpagamentodeicanonidi leasingscaduti. Il Tribunale respinge l’opposizione allo stato passivo perché ritiene che quel contratto di sale and lease back sia stato concluso in 2Ilcontrattodisaleandleasebackèunavariantedelcontrattodileasingeconsisteinunapluralitàdi atti, fra loro collegati, idonei a soddisfare un’esigenza di finanziamento. In particolare, abbiamo un complessodiatticoncui,chidesideraottenereunfinanziamento,vendeunbene(sale)alfinanziatore, ilquale,successivamente,concedealproprietariooriginarioilmedesimobeneinleasing,inmodotale cheilsoggettopossaottenereilfinanziamento,continuando,inforzadelcontrattodileasing,agodere delbene. 237 violazionedeldivietodeipatticommissoridicuiall’articolo2744del codicecivile.3 Inparticolare,ilTribunalericavavalanullitàdelcontrattosullabase diunaseriediindici,daiqualipresumevache,inrealtà,l’operazione era stata posta in essere in violazione del divieto del patto commissorio. Innanzitutto, si faceva riferimento alla situazione di insolvenza della Morettoni, situazione che risultava dai bilanci societari;poi,ilvaloredell’immobilevendutoerasuperiore(peroltre il30%)rispettoalprezzopagatodallasocietàdileasing;ed,infine,si considera il fatto che il corrispettivo ottenuto dalla vendita del bene era stato utilizzato dalla Morettoni (non per fini industriali come richiesto dallo schema del contratto di sale and lease back) per estinguere una serie di debiti ed, in particolare, per estinguere il debito che essa aveva con la Banca di Roma, istituto di credito che facevapartedellostessogrupposocietariodellasocietàdileasing. LasocietàdileasingproponericorsoperCassazionecontroildecreto dirigettodelTribunalediPerugia. Inparticolare,perquantoriguardailcontrattodisaleandleaseback, essa, innanzitutto, sostiene che esso è un contratto d’impresa implicitamentericonosciutonelnostroordinamento. La ricorrente contesta, poi, il fatto che il Tribunale abbia desunto l’illiceità del contratto in questione sulla base di indici individuati utilizzandostimeeconsulenzetecnichedelfallimento. Si aggiunge, anche, (e vedremo che questo sarà l’elemento determinanteaifinidelladecisionedellaCassazione)cheilcontratto di sale and lease back in questione contiene il cosiddetto patto 3L’articolo 2744 c.c. – “Divieto del patto commissorio” – così recita: “E’ nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipotecaodelpegno”. 238 marciano 4 che garantisce la legittimità dell’intera operazione contrattuale perché, in virtù di tale patto, il creditore, in caso di inadempimento, deve dedurre dalle somme dovute per i canoni di leasingnonancorapagatiilvalorepercepitograzieallariallocazione dell’immobile. LaCassazioneritienetalericostruzionefondata. Perquantoriguarda,interminigenerali,ilcontrattodisaleandlease back,laCortediCassazioneha,giàdatempo,chiaritocheloschema negoziale è quello di un contratto d’impresa dotato di una propria autonomiastrutturaleefunzionale.Edotatodielementipeculiariche non integrano una fattispecie in contrasto con il divieto dei patti commissoridicuiall’articolo2744delcodicecivile. Naturalmente, se ciò vale in linea generale, nulla vieta che la causa concretadelnegoziopossaesserepiegataalraggiungimentodelfine illecitovietatodall’articolo2744codicecivile. Laverificadellacausaconcretadelnegozio,consistentenelverificare se lo schema negoziale del contratto di sale and lease back sia stato utilizzato, in concreto, per eludere il divieto dei patti commissori, spetta,secondolaCassazione,algiudicedimeritoperchésitrattadi valutare nel merito le clausole negoziali presenti nell’accordo; valutazione di merito che, come abbiamo già più volte detto, è estraneaalgiudicedilegittimità. Pertanto, per la suddetta ragione, la Cassazione ritiene di non poter accogliere quella parte dell’argomentazione della ricorrente, con la qualevengonocontestatiiragionamentidimeritofattidalTribunale. 4Il patto marciano è quella convenzione, in base alla quale il creditore, dopo l’inadempimento del debitore, acquista la proprietà del bene in garanzia con l’obbligo, però, di versare la differenza fra l’importo del proprio credito ed il valore effettivo del bene. In altri termini il patto marciano (o clausola marciana) è, per così dire, una correzione del patto commissorio tesa ad impedire che il creditorepossa,incasodiinadempimento,appropriarsidiunvaloresuperiorerispettoall’ammontare delsuocredito. 239 Con tale argomentazione, infatti, la ricorrente si limita a richiedere una diversa lettura dei fatti di causa, non praticabile in sede di giudiziodilegittimità. L’elemento decisivo che fa si che la Corte di Cassazione accolga il ricorso è, come già anticipato, la presenza, nel contratto, della cosiddettaclausolamarciana. Sullaclausolamarciana,laCassazionehagiàavutomododidirechela presenzadellastessaescludel’illiceitàdelnegozio.Invirtùdelpatto marciano,infatti,almomentodell’inadempimento,sideveprocedere allastimadelbenedatoingaranziaedilcreditoreètenutoapagare l’importoeventualmenteeccedenterispettoalvaloredelsuocredito. Il patto marciano è, quindi, strumento idoneo ad escludere l’illiceità del contratto di sale and lease back. Con esso si attribuisce “ragionevolezza commerciale” all’operazione contrattuale; ragionevolezzacheoperaneiconfrontidientrambeleparti. Pertanto, in virtù del patto marciano, al momento dell’inadempimento,sideveprocedereallastimadelbene:seilvalore dellostessoèequiparabileall’importodelcreditononcisarànessun problema; se, viceversa, il valore del bene sarà superiore rispetto all’importo del credito inadempiuto si dovrà procedere alla quantificazione della differenza e il creditore dovrà pagare tale importoaggiuntivoaldebitore. Inquestomodo,siescludeilpericolocheildebitorepossasubireuna lesionedaltrasferimentodiunbenecomegaranziadelsuodebito.Si escludel’abusochestadietroalpattocommissorio. È,quindi,necessario,findalmomentodiconclusionedelcontrattodi sale and lease back, che si prevedano meccanismi (oggettivi, procedimentalizzati) che permettano di verificare, in caso di 240 inadempimento,lacongruenzatrailvaloredelbenevendutoel’entità delcredito. In concreto, perché la clausola marciana possa raggiungere l’effetto legalizzante del contratto di sale and lease back è necessario che venga predisposto un procedimento che garantisca che, al momento dell’inadempimento, si proceda alla stima del bene. Stima che dovrà essereeffettuatainmodooggettivo,dapartedisoggettiterzi,inmodo taledagarantireunavalutazioneimparziale. PerlaCassazione,quindi,vistocheildecretodelTribunalediPerugia impugnatoconsiderasomesolomarginalelapresenzadellaclausola marciana nel contratto di sale and lease back, senza verificare il contenutodellastessaesenzaaccertarnel’operatività,siriscontranel suddetto decreto un vizio di motivazione che determina l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato. Sempreconriferimentoaldivietodeipatticommissori,siprocederà, Cass.,n.5440/2015 ora,all’analisidellasentenzadellaCortediCassazione,n.5440,del18 marzodel2015. Lavicendainizianel1997,quandoICCRI5accordavaallasocietàper azioni Edilizia Borghese un finanziamento di sette miliardi di lire, a condizione che la Tirrenia Assicurazioni S.p.A – società controllante della Edilizia Borghese – conferisse, a garanzia del credito derivante dal finanziamento suddetto, all’istituto di credito un mandato per la venditadititolidiStatodellaTirrenia. 5La ICCRI (Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane) fu fondato negli anni ’20 ed al suo interno confluirono tutte le Casse di Risparmio italiane. Negli anni ottanta, con la privatizzazione dell’attività creditizia delle casse di risparmio, ICCRI diventa società per azioni e la sua proprietà si concentranellemanidellaCassadiRisparmiodiTorino.Nel1999,lequotedimaggioranzadellaICCRI sono state cedute alla Banca Popolare di Lodi. L’Istituto, poi, con operazioni successive è divenuta BancaEurosistemi. 241 L’interaoperazionenegozialesiconcretizzaconunascritturaprivata con cui la Tirrenia conferiva all’istituto di credito mandato per la vendita di titoli di Stato, nella misura necessaria per il soddisfare il credito nei confronti dell’Edilizia Borghese. In particolare, nella scritturasispecificavachel’istitutopotevaesercitareidirittirelativi al mandato, in caso di mancato pagamento del debito da parte dell’EdiliziaBorghese. LaTirrenia,nelfrattempo,sivieneatrovareinunasituazionecritica (viene anche posta in liquidazione) e, probabilmente, a interesse a recuperareilvaloredeititolioggettodelmandato.Perquestaragione, quindi,agiscepressoilTribunalediRoma,chiedendolarestituzione deititolidiStatoillegittimamentealienato,oilrisarcimentodeidanni derivantidallaperditaditalititoli. L’istitutodicreditosicostituisceingiudizio,chiedendoilrigettodella domanda. Il Tribunale accoglie la domanda della Tirrenia e condanna l’istituto alla pagamento delle somme corrispondenti al valore dei titoli venduti. L’istituto propone appello e la Corte d’appello di Roma ribalta la sentenza di primo grado e ricostruisce l’ipotesi nella forma del cd. mandato irrevocabile che si ha quando, ex articolo 1723/2 c.c., il mandato è conferito, oltre che nell’interesse del mandante, anche nell’interessedelmandatario.Interessechedeveavereoriginedaun rapporto obbligatorio preesistente o contemporaneo alla stipula del mandatoeche,nelcasodispecie,èrappresentatodalfinanziamento dispostoinfavoredell’EdiliziaBorghese. Contro tale decisione, la Tirrenia propone ricorso per Cassazione, sostenendo che l’operazione negoziale, intercorsa fra le parti, dovrebbe essere considerata nulla perché si ricadrebbe nell’ambito 242 del divieto del patto commissorio stabilito dall’articolo 2744 del codicecivile. Pertanto, secondo la società ricorrente, quel mandato per la vendita di titoli di Stato, conferito all’istituto di credito come garanzia per il debitodell’EdiliziaBorghese,dovevaessereconsideratonulloperché, nella sostanza, costituiva un patto commissorio vietato, in quanto l’istituto, in pratica, poteva, in caso di inadempimento della società debitrice,trattenereilricavatodellavenditadeititolicomeristorodel suocredito. LaCassazioneritienetalericostruzioneinfondatae,quindi,conferma l’impostazionedellaCorted’appello. Nellospecifico,perlaCassazione,nonèpossibilesostenerelanullità del contratto di mandato per violazione del divieto dei patti successoriperchél’operazionenegozialeerastrutturatainmodotale chel’istitutodicreditopotesse,incasodiinadempimento,trattenere solociòcheeranecessarioperilsoddisfacimentodelcredito.Mentre, la parte di ricavo eccedente dovrà, secondo le regole del mandato, essererestituitaalmandante. Ilriferimentoè,ancheinquestocaso,almodellodelpattomarciano. Pertanto, non si ricade nell’ambito di un patto commissorio vietato, masemmail’operazionenegozialepostainesserefralepartirientra nell’ambitodelcosiddettopattomarcianolecito. Per questa ragione (e per altre ragioni legate ad argomentazioni tecnico-processualichenonciinteressainquestasede),laCassazione rigettailricorso. 243 2.2. Collegamento negoziale e contratto in frode alla legge: analisidellasentenzadellaCortediCassazionen.5201del2015. L’ultima sentenza relativa alla materia del negozio indiretto ci permetterà di riflette in ordine al rapporto fra contratto indiretto e contrattoinfrodeallalegge. Si tratta della sentenza della Corte di Cassazione, n. 5201, del 17 marzo2015. Cass.,n. 5201/2015 La causa, in questo caso, viene promossa da un soggetto (Lorenzo Marazzi) che, in quanto affittuario coltivatore diretto di un fondo rustico, ritiene che i proprietari del fondo avevano, con una complessa operazione negoziale fatta di contratti indiretti fra loro collegati,aggiratoildirittodiprelazioneagrariachel’affittuarioaveva sulfondo. A tal proposito, l’articolo 8 della legge 590/65 (modificata da una successiva legge del 1971) prevede che, in caso di vendita del fondo rustico,l’affittuariocoltivatoredirettihadirittodiprelazione,purché coltiviilfondodaalmenodueanni. Nello specifico, i proprietari del fondo rustico avevano ottenuto due mutuibancariagaranziadeiqualierastataistituitaipotecasulfondo rusticoinquestione.Subitodopo,avevanosottoscrittounaumentodi capitalesocialedellasocietàdicuieranotitolari;aumentodicapitale che era stato effettuato attraverso il conferimento nella società di alcunifondi,tracuiancheilfondorusticosuddetto.Successivamente, avevanocedutotutteleloroquotesocietarieadun’altrasocietà. Invirtùdiciò,l’affittuariocoltivatoredirettoagivaingiudizioperché ritenevachetuttalacomplessaoperazionenegozialesopradescritta fosse stata posta in essere allo scopo di aggirare il suo diritto di prelazione. 244 IlTribunalerigettavaladomandaetaledecisionevenivaconfermata anchedallaCorted’appello. Per i giudici di merito, nonostante i dubbi e le perplessità in ordine alla serie di contratti posti in essere dai proprietari del fondo, deve prevalere,comunque,ilprincipio(sancitodallaCassazione),secondo cui il diritto di prelazione dell’affittuario coltivatore diretto non sussiste nelcaso diconferimentodeifondoinunasocietàdicapitali perché, in tal caso, non si ha quel trasferimento a titolo oneroso richiestodallaleggedel1965. Tale principio è applicabile, per il Tribunale e la Corte d’appello, ancheallesocietàdipersone. Perigiudicidimerito,inoltre,tuttiicontrattistipulatidaiproprietari del fondo sono, comunque, tutti liberamente voluti e pienamente legittimi. Controtaledecisione,ilMarazziricorreperCassazione. In particolare, in sede di ricorso per Cassazione, il Marazzi sostiene cheigiudicidimeritononhannopresoinadeguataconsiderazioneil collegamentonegozialeesistentefraidiversicontrattipostiinessere; contratti tutti finalizzati all’elusione di una norma imperativa, ossia l’articolo 8 della legge 590/65 che prevede il diritto di prelazione agraria. Insecondoluogo,perilricorrente,nelcasodispecie,nonèpossibile richiamare quella giurisprudenza che esclude il diritto di prelazione incasodiconferimentodelbeneall’internodiunasocietà.Ciòperché i proprietari del fondo avevano ceduto le loro quote societarie solo dopounmesedall’aumentodicapitalesociale,perciò,sial’aumentodi capitale che la cessione delle quote sono tutti tasselli si un procedimento indiretto che ha come unico obbiettivo quello di 245 ottenereilmedesimorisultatodellavenditadelfondo,aggirandoperò l’operativitàdeldirittodiprelazioneagraria. Nellasostanza,perilricorrente,l’interaoperazionenegozialepostain esseredaiproprietaridelfondorusticodeveessereinquadratacome uninsiemedicontratticollegatiinfrodeallalegge. Chiede,poi,chevengaaccertatal’esistenzadelsuodirittodiriscatto sulfondochecostituisceilrimedio,previstodallalegge,percomporre il conflitto di interessi fra proprietario e titolare del diritto di prelazione. L’argomentazionepropostadalricorrentevieneritenutafondatadalla Cassazione. Essa,inprimoluogo,perinquadrarelaquestioneribadiscecheesiste unanettadifferenzafranegozioindirettoesimulazionerelativa. Nella simulazione, infatti, le parti vogliono porre in essere un atto reale che, però, viene nascosto dal contratto simulato, diverso da quellorealmentevolutoesoltantoapparente. Nel negozio indiretto, invece, le parti, per la realizzazione di una specifica finalità, pongono in essere una serie di atto tutti reali e voluti. Detto questo, la Cassazione aggiunge che l’istituto del negozio indiretto non è di per se vietato. Il divieto, o meglio l’invalidità del negozio indiretto scatta quando, attraverso il negozio, le parti pongono in essere una serie di atti leciti, voluti e validi che, però, hanno come obbiettivo il raggiungimento di un risultato finale in frodeallalegge. Perquantoconcerneilcontrattoinfrodeallalegge,lagiurisprudenza ha già avuto modo di affermare che il giudice di merito è tenuto a verificare se il singolo contratto persegue una finalità vietata dalla 246 legge.Ed,anche,averificareseuncontratto,astrattamentelecito,sia stato,inconcreto,postoinessereperraggiungereunfinalitàillecita. Pertanto, un’indagine obbiettiva sulla funzione del negozio deve necessariamente considerare gli interessi che le parti intendono realizzareconquelnegozio.Sedataleindagine,risultaunafunzione contrariaanormeimperative,quelcontrattononpuòesseretutelato dall’ordinamento. Nelcasodispecie,quindi,igiudicidimeritononhannosbagliatonel ritenerecheidiversicontrattieranotuttiverienonsimulati. Essi, però, avevano comunque l’obbligo di verificare se, in questo caso, attraverso l’utilizzo di strumenti contrattuali leciti, non si volesse, in realtà, raggiungere un obbiettivo illecito, ossia impedire all’affittuario del fondo rustico l’esercizio del diritto di prelazione previstodallaleggedel1965. Rispetto a ciò, le sentenze di merito sono apparse totalmente silenziose, si è omessa ogni indagine tesa a verificare se quel procedimento negoziale indiretto fosse destinato ad aggirare l’operativitàdeldirittodiprelazioneagraria. Inaltreparole,nellasentenzaimpugnata(edinquellaprecedentedel Tribunale) i diversi contratti sono stati considerati in modo individuale quando, invece, la stessa cadenza temporale degli stessi presupponeva,quantomeno,uncollegamentonegoziale. Lasentenza,quindi,deveesserecassataerinviataadunaltrogiudice che dovrà valutare se, effettivamente, tale complesso di contratti sia statopostoinesserepereluderel’operativitàdeldirittodiprelazione agraria. 247 CAPITOLO5 L’APPARENZA 1.Apparenzaetrasparenza. Iltemacheaffronteremoinquestocapitoloèquellodell’apparenza. Ilsuddettotemaverràaffrontatopartendodaunaltroargomento,ed essocollegato,ossiaquellodellatrasparenza. Innanzitutto,occorresottolinearechesiamonell’ambitodisituazioni dicarattereconcettuale.L’apparenzasisostanzianell’utilizzazionedi un concetto con cui valutare determinate situazioni. Bisogna, nella sostanza,effettuareungiudizioperdirechesiamoinpresenzadiuna situazione, rispetto alla quale può legittimamente parlarsi di apparenza. Analoga impostazione, sotto il profilo concettuale e argomentativo, valeinordineaiproblemirelativiallatrasparenza. Apparenzaetrasparenzasonoduesituazioniche,inunacertamisura, potrebbero anche coincidere, però, i riferimenti sono diversi. Infatti, siparladiquestedueipotesiinmomentidiversiedistinti. Inparticolare,siparladitrasparenza,peresempio,rispettoall’attività Latrasparenza della Pubblica Amministrazione, la quale deve essere regolata sotto certi particolari profili, dai quali traspare, nella sostanza, un certo comportamento che risulta disciplinato in maniera dettagliata e precisa. La Pubblica Amministrazione, in altre parole, svolge un’attività in regimeditrasparenza. Siparladitrasparenza,anche,nelsettorefiscale:l’attivitàfiscaledeve corrispondere a schemi organizzativi, sotto il profilo normativo e, quindi,deveesseretrasparente. 248 In un settore più vicino al nostro, si può parlare di trasparenza, per esempio, con riferimento all’attività che è realizzata dalle banche, nell’ambito della cosiddetta trasparenza bancaria. L’attività bancaria deve svilupparsi, sulla base di un riferimento specifico, particolare, normativo e, quindi, è necessaria un’adesione del comportamento, rispettoaciòcheèprevistoperlegge. Si può, poi, parlare di trasparenza anche nell’ambito del settore relativo alle cosiddette condizioni generali di contratto. Come abbiamo già avuto modo di dire in altra parte del corso, esiste una normativaancheinquestospecificocampo. Il profilo di trasparenza nell’esercizio di una certa attività tende a raggiungere l’obbiettivo della cosiddetta accessibilità totale all’organizzazione e all’attività di specifici soggetti ed in particolari settori (Pubblica Amministrazione; attività bancaria; attività imprenditoriale). L’accessibilitàtotaletendearaggiungereunacorrispondenzaperfetta fra ciò che è stato, per così dire, riferito sotto il profilo della trasparenza e la realizzazione, volta per volta, dell’attività che i suddettisoggettipongonoinessere.Inaltreparole,talisoggettisono tenutiarispettareidatinormativichecaratterizzanolaloroattività. Dall’altra parte, i privati, che sono in contatto con questi soggetti, conoscono,inanticipo,quellechesonoleattivitàchesarannosvolte. Quanto finora detto significa, innanzitutto, l’esaltazione del profilo normativoperchélatrasparenzadicerteattivitàrisultasullabasedi una serie di dati normativi. Ciò comporta, quindi, una sovrapposizionedellanorma,rispettoalcompimentodell’attività. Naturalmente, la trasparenza costituisce, anche, il termine di riferimento per il controllo dell’attività che detti soggetti possono 249 realizzare. Controllo che avviene, in primo luogo, in sede amministrativae,poi,sispostainsedegiudiziaria. Dopoaverfattoquestepremessedicaratteregenerale,vediamo,ora, comesiponelatrasparenza,rispettoall’attivitàcontrattuale. Trasparenzae attività contrattuale Nella parte introduttiva del corso abbiamo fatto riferimento al concetto di procedimento che, come detto, potrebbe portare a valutarelosvolgimentodell’attivitàcontrattualenontantoenonsolo in riferimento allo schema normativo, ma facendo riferimento alla sequenzadegliattichevengonorealizzati. Questogenerediprofiloèciòchecaratterizzalasequenza.Quandosi parla di condizioni generali di contratto, ad esempio, il termine contrattorisulta,nellasostanza,svuotatonelsuocontenuto. Ciò vale per tutte le ipotesi in cui si pone il problema della trasparenza.Essaèunmododiesprimereunavalutazione,inordine allaqualesitrattadicontrollarelarealizzazionedispecificheattività posteinesseredaunapluralitàdisoggetti. Naturalmente, la trasparenza è un giudizio, è una valutazione; non è dettochesidebbaavereilriferimentoesclusivoaldatonormativo. Cerchiamo, quindi, di chiarire il collegamento che esiste tra trasparenza e apparenza. Evidentemente, vi è una somiglianza fra i dueprofili:essedeterminanounavalutazionedelprocedimentoedel comportamento giuridico non nel senso dei celare determinate attività e situazioni, ma ciò che risulta è ciò che, in termini di apparenzaoditrasparenza,simanifestaall’esterno. 250 2.LeipotesidiapparenzaprevistedalCodiceCivile. Dopo aver introdotto il concetto di trasparenza, passiamo ad analizzare,piùnellospecifico,ilconcettodiapparenza. L’apparenza è ciò che appare e, quindi, è ciò che è. Pertanto, apparenzaedessenzacoincidono:ciòcheèappareall’esterno. Ilconcettodi apparenza Quando, però, utilizziamo il concetto di apparenza facciamo una valutazione che implica la perfetta adesione fra ciò che è e ciò che appare?Ciòcheappareèsempreciòcheè? Noi non facciamo un’operazione di questo tipo. Quando parliamo di apparenza, sotto il profilo giuridico, non si vuole tanto ricercare la coincidenzafraciòcheappareeciòcheè,macisiponedalpuntodi vistadellavalutazioneedell’attivitàcheèpostainesseredauncerto soggetto,ilqualeappareinuncertomodo,manonèciòcheappare. Nella sostanza, a livello giuridico, quando si utilizza il concetto di apparenza si pone la necessità di far fronte ad una situazione di discrepanzafraciòcheappareeciòcheè. Qui si fa una valutazione in termini tecnici e giuridici; e si fa una valutazione in termini differenziati, rispetto a quello che dovrebbe dirsi,valutandolecosedaunpuntodivista,percosìdire,filosofico. Pertanto, l’apparenza, da un punto di vista giuridico, è qualcosa di diversorispettoaciòchecaratterizzailfenomenodell’apparenza,da unpuntodivistadiprincipiofilosofico. L’apparenzainsensogiuridicoè,quindi,ciòcheappareesternamente erispettoalqualenonsihaunasostanzarealedelfenomeno. A parte le considerazione che devono essere ancora fatte, possiamo iniziareavalutarechetipodirilevanzavieneattribuitaall’apparenza, daunpuntodivistacivilistico. 251 Nelcodicecivilecisonosoloduenormecheconsideranoilfenomeno dell’apparenza. La prima norma è quella contenuta nell’ambito dell’articolo 534 c.c. che, in materia di petizione di eredità, al secondo comma stabilisce: Articolo534/2c.c. Eredeapparente “Sonosalviidirittiacquistati,pereffettodiconvenzioniatitolooneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buonafede”. Ciò significa che si fa un’utilizzazione del termine “apparente”, con riferimentoallaqualitàdierede,percui,l’eredeapparenteècoluiche manifesta all’esterno la sua ipotetica qualità e pone in essere un’attività specifica di disposizione del patrimonio ereditario, senza avernelatitolaritàperché,appunto,eredeapparente. Pertanto, si pone il problema di valutare tale atto di disposizione posto in essere dall’erede apparente. Secondo quanto previsto dalla normaincommento,inquesticasi,ilterzoacquistasehacontrattato inbuonafede. In questo caso, quindi, l’apparenza rileva come causa del perfezionamento degli effetti di una situazione giuridica se, oltre ad essa, si ha un comportamento in buona fede del terzo che valuta la situazioneperciòcheappare. L’altra ipotesi di rilevanza del fenomeno dell’apparenza nel codice civile è quella contenuta all’articolo 1189 c.c. – “Pagamento al Articolo1189c.c. Creditore apparente creditore apparente” – secondo cui: “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche,èliberatoseprovadiesserestatoinbuonafede”.Alsecondo comma si aggiunge: “Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizionedell’indebito”. 252 Questa disposizione caratterizza la disciplina dello svolgimento del rapportoobbligatorioinforzadelqualeunsoggetto–debitore–paga al creditore apparente, ossia a colui che appare come creditore ma nonloè.Inquestocaso,siritienecheildebitorechepaga,inbuona fede,alcreditoreapparenteèliberato. Quelle sopra descritte sono le uniche due disposizioni normative in cui si fa menzione del fenomeno dell’apparenza. Sembra, quindi, che tale fenomeno acquisti rilevanza solo come ipotesi eccezionali di rilevanzadell’apparenza. Oggi,però,nonèpiùcosì.Ciòchecaratterizzaladisciplinadelledue ipotesi sopra menzionate lascia, comunque, aperto il problema della rilevanza generale del fenomeno dell’apparenza. Tali ipotesi si giustificano, probabilmente, in chiave storica, fin dall’epoca romanistica; oggi le cose sono cambiate ed il fenomeno dell’apparenzahadellepotenzialitàdisvilupposuperiori,rispettoalla valutazioneeffettuataalivellocodicistico. Ciò è dimostrato, anche, livello dottrinale dove, a partire dall’ottocento, si è avuta una maggiore attenzione per eventuali Larilevanzaattuale delfenomeno dell’apparenza situazionidituteladell’apparenza. Atalproposito,èpossibilerichiamarel’articolo2644c.c.chepone,in terminigenerali,deiproblemiditutelasostanzialedell’apparenza. Comeènoto,l’articolo2644c.c.–“Effettidellatrascrizione”-prevede chegliattisoggettiatrascrizione“nonhannoeffettoriguardoaiterzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base adunattotrascrittooiscrittoanteriormenteallatrascrizionedegliatti medesimi”. Al secondo comma si aggiunge: “Seguita la trascrizione, nonpuòavereeffettocontrocoluichehatrascrittoalcunatrascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquistorisalgaadataanteriore”. 253 Il meccanismo richiamato dall’articolo in commento attribuisce rilevanza,aifinidell’acquisto,almomentodellatrascrizione. Tale meccanismo, nella sostanza, non è altro che un esempio di rilevanzagiuridicadelfenomenodell’apparenza:l’apparenzalegaleè ciò che risulta dalla trascrizione, dalla quale scaturisce l’effetto acquisitivo, la sequenza acquisitiva. Non prevale la compravendita, ma prevale la trascrizione. Pertanto, nel suddetto meccanismo prevale l’apparenza legale, è l’immagine di ciò che viene realizzato che prevale. Prevale il diritto, rispetto alla sostanza di ciò che si è realizzato. L’altro elemento che, però, deve sussistere per poter attribuire rilevanza generale al fenomeno dell’apparenza è quello della buona Apparenzae buonafede fede.Pertanto,l’apparenzaproducedeglieffetti,qualorailterzosiain buonafede.Ènecessario,quindi,undeterminatocomportamentodel terzocheagiscenell’ignoranza,rispettoallasituazionereale. Detto questo, si ritiene però che il fenomeno dell’apparenza non debba essere sopravvalutato. A tal proposito, bisogna considerare la rilevanza della buona fede, per cui, nella sostanza, l’apparenza è soltanto una parte del fenomeno della buona fede. La caratteristica fondamentale del fenomeno dell’apparenza è la buona fede di chi agisce. L’apparenza è l’apertura al concetto di buona fede che, a sua volta,sicaratterizzaattraversoilfenomenodell’apparenza. Vièunostrettocollegamentofraledueipotesi:l’apparenzarilevaseè lacausadelcomportamentoinbuonafededelsoggettocheagisce;èil comportamentodibuonafedeche,daaltropuntodivista,cipermette diqualificareilfenomenointerminidiapparenza. 254 3.Analisigiurisprudenzialedelfenomeno. Al di là della menzione dell’apparenza come fenomeno generale, è opportuno spostare l’attenzione sulla valutazione giurisprudenziale delfenomenomedesimo. Per comprendere meglio i contorni di operatività del fenomeno dell’apparenzadeldirittoinambitocivilistico,quindi,proporremodi seguitol’analisiditresentenzecheconcernotrediversequestionidi rilevanzadelfenomenosuddetto. 3.1. La possibile rilevanza dell’ipotesi del rappresentante apparente: analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 7473del2013. La prima sentenza che analizziamo è la sentenza della Corte di Cassazione,n.7473,del25marzo2013. Cass.,n. 7473/2013 La vicenda si svolge a Serravalle Pistoiese. Un soggetto agisce in giudizio, producendo due contratti preliminari di compravendita immobiliare aventi ad oggetto dei terreni, che lui pretende di poter acquistareinforzadeimedesimipreliminari. La società proprietaria dei terreni si oppone, in quanto colui che aveva contrattato con l’attore per la stipula dei preliminari era soggetto, in realtà, del tutto privo di ogni potere di rappresentanza, rispetto alla società stessa. Per questo, quindi, la società non si riteneva, in alcun modo, impegnata con i suddetti contratti preliminari. Il Tribunale di Pistoia e la Corte d’appello di Firenze accolgono la domanda dell’attore. I giudici di merito giungono a tale conclusione, nonperchéneghinoche,effettivamente,ilpretesorappresentante,in realtà,nonrappresentavanessuno–alivellofattualesidimostrache 255 ilrappresentanteeraprivodiqualsiasipoteredirappresentanza–ma perché essi ritengono di poter applicare il principio generale dell’apparenza,atuteladellabuonafededelpromissarioacquirente. Siccomequest’ultimoera,inbuonafede,convintochequestosoggetto rappresentasse effettivamente la società, è giusto che la sua condizionedibuonafedevengatutelata,consentendoglidiacquistare laproprietàdell’immobile. La società ricorre per Cassazione. Essa propone tutta una serie di motivi,siaprocessualichesostanziali,però,perquelcheciinteressa, possiamo concentrare l’esame, esclusivamente, sul quinto motivo di ricorso che è quello che viene accolto e che comporta la cassazione totaledellasentenzad’appello. Con il quinto motivo, la società ricorrente fa leva sulla specifica situazionedellamancanteprocuracheilrappresentantenonavevae sulla impossibilità di sostituire la medesima procura in via di apparenza. Come dicevamo sopra, tale motivo viene accolto. Vediamo, quindi, perchésigiungeaquestaconclusione. Secondo la Cassazione, l’apparenza, a differenza di come è stata impostatadaigiudicidimerito,nonè,dipersé,unaregoladiunitaria, uniformeedigeneraleapplicazione,ma è una regola che emerge, in manieradiversa,neidiversicasi.Ciòvalesianelleipotesinormative dell’erede apparente o del creditore apparente, sia nelle ipotesi elaborate a livello giurisprudenziale (condominio apparente; rappresentanteapparente). Inparticolare,l’ipotesidelrappresentanteapparentenonèun’ipotesi generica, ma necessita, per la sua applicazione, di una valutazione casopercaso. 256 Il tipo di apparenza che ci interessa, quella del rappresentante apparente, assume rilievo, secondo la Cassazione, solo in alcuni particolaricircostanze. Innanzitutto, si distingue, ai fini della rappresentanza, fra la cosiddettaapparenzapuraelacosiddettaapparenzacolposa. L’apparenza pura è la mera difformità fra la situazione che appare e quellacheè,alivellooggettivo.Unsoggettoinbuonafede,quindi,può essere convinto che le cose sono in un certo modo quando, invece, stannoinmanieradiversa. Nelcasodelrappresentanteapparente,l’apparenzapura,perlaCorte diCassazione,nonrilevamaiperché,intalcaso,siapplicanoleregole degli articoli 1398 e 1399 del c.c., ossia le regole relative alla figura del falsus procurator, secondo cui il falso rappresentato non è vincolatodaquantostipulatodalfalsorappresentante. L’apparenzacolposa,invece,sihaquandononsolovièunadifformità fra quanto appare e ciò che è realmente, ma quando si ha una situazione,percui,èlostessofalsorappresentatoadavere,perdoloo pernegligenza,contribuitoacrearel’apparenza.Taleipotesiassume rilevanza nei casi di rappresentante apparente, rispetto ai quali diventa decisivo valutare se il falso rappresentato fosse, in qualche modo,colpevoleperavercontribuitoaporreinesserelasituazionedi apparenzadicuiilterzosilamenta. Nel caso di specie, innanzitutto, non è ben provato se davvero la società avesse delle colpe nell’aver contribuito a far si che il falso rappresentanteapparissecometale. Soprattutto,equestoèilpuntochelaCassazioneritienedecisivo,non siponepropriounproblemadiapparenzacolposa,sesiamodifronte ad un errore inescusabile del terzo. Nel caso di specie, si rinviene l’errore inescusabile del terzo che, quindi, prevale ed esclude 257 un’eventuale, e comunque non provata, colpevolezza del falso rappresentato. Nellospecifico,sidicechel’erroreinescusabilesipotrebbeaverenel caso in cui il terzo non adopera la normale prudenza negli affari e nelle ipotesi in cui il medesimo terzo, pur potendo, non ha fatto uso deglistrumentilegalidipubblicitàdellesituazionidirappresentanza. Nel caso di specie, trovandoci in una situazione di contratto preliminaredivenditadiunbeneimmobile,operano,conunasortadi duplicerelatio,gliarticoli1350,1351e1392delcodicecivile. L’articolo1350c.c.,comeènoto,prevedelaformascritta,traglialtri, anche per i contratti di vendita immobiliare; l’articolo 1351 c.c. prevede, a sua volta, la forma del contratto preliminare che deve esserestabilita,perrelationem,rispettoaldefinitivo;infine,l’articolo 1392 c.c. prevede che anche la forma della procura debba essere determinata,perrelationem,rispettoall’attodacompiere. Siccome, nel caso di specie, pur trattandosi di compravendita immobiliare,nonesistevaalcunaprocurainformascritta,ilfattoche unsoggettosiapprestiastipulareunpreliminare,inmancanzaditale procura scritta del preteso rappresentante, lo pone in quella situazione di errore inescusabile che esclude, categoricamente, l’eventualeapparenzacolposa. Pertanto, l’apparenza, non essendo un principio di uniforme e generaleapplicazione,machesiapplicainmanierediversaaseconda dei casi e che, in materia di rappresentanza è necessario valutare la sussistenzadiungradodicolpevolezzanelfalsorappresentato,quila questione viene risolta in radice, eliminando il problema dell’apparenza.Sarà,quindi,l’acquirenteadoverimputareasestesso il suo errore, consistente nell’aver contrattato con un soggetto privo diprocurascrittaincampoimmobiliare. 258 3.2. L’articolo 1189 c.c. e il pagamento effettuato nelle mani del rappresentanteapparente:Cassazionen.14028del2013. La seconda sentenza che proponiamo è la sentenza della Corte di Cassazione,n.14028,del4giugno2013. Cass.,n. 14028/2013 Inquestocasoabbiamotresoggetti:unasocietà–Marchettis.r.l.–un soggetto–BrunduFranceschino–edunterzosoggetto–Serra. Questoterzosoggetto(rappresentantedimacchineeapparecchiature utensili) metteva in contatto, come mediatore, la Marchetti e il Brundu. A seguito di ciò, la Marchetti forniva al Brundu una certa quantitàdiapparecchiatureemacchinariperunvaloredi119milioni dilire. Ad un certo punto, la Marchetti, ritenendo di non essere stata integralmentepagata,ottenevaundecretoingiuntivoperunvaloredi 20 milioni di lire. Essa, in particolare, affermava che, come abbiamo detto, il valore della fornitura era di 119 milioni di lire; il Brundu avevacorrispostounaseriediaccontiperunimportocomplessivodi 99milionidilire,quindi,mancavanodapagare20milionidilire,peri qualilasocietàottenevailsuddettodecretoingiuntivo. Ildebitore(Brundu)siopponevaaldecretoingiuntivoesostenevadi aver pagato quei 20 milioni di lire con un assegno bancario consegnato al Serra che avrebbe, anche, dichiarato di ricevere tali sommepercontodellaMarchetti. Quest’ultima ribatteva sostenendo di non aver mai ricevuto tale assegnoeaggiungevacheilSerra,inquantosemplicemediatoreche avevamessoincontattoledueparti,nonavevaipoteriperriscuotere lesommeinnomeepercontodellacreditrice. Il Tribunale di Roma accoglie l’opposizione del Brundu e revoca il decretoingiuntivo. 259 La Corte d’appello conferma la decisione di primo grado. In particolare, essa ha ritenuto di dover fare applicazione della disposizione di cui all’articolo 1189 c.c. che, come abbiamo visto, in riferimentoalpagamentonellemanidelcreditoreapparente,ritiene che il debitore “che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere statoinbuonafede”. Pertanto, in virtù di tale norma, se il debitore paga nelle mani del creditoreapparenteèliberatoseprovadiesserestatoinbuonafede. Buona fede che, in questa ipotesi, consiste nell’incolpevole convinzione del debitore che chi riceve il pagamento sia il vero creditore,ocomunquesiaildestinatariodelpagamento. Rispetto all’articolo 1189 c.c., in passato, la giurisprudenza limitava l’efficacia liberatoria alle sole ipotesi di pagamento effettuato nelle mani del creditore apparente, escludendo, invece, l’operatività della norma in riferimento al pagamento effettuato nelle mani del rappresentanteapparente. Oggi tale orientamento è stato abbandonato. L’efficacia liberatoria è stata riferita, anche, alle ipotesi di pagamento effettuato nelle mani delrappresentanteapparente.Ciòperchélanormastabilisce,inmodo generico, che l’effetto liberatorio si ha quando il debitore esegue il pagamento “a chi appare legittimato a riceverlo” senza fare nessun riferimentospecificoalcreditore. Il suddetto effetto liberatorio, per quanto riguarda il pagamento al rappresentanteapparente,sirealizzaquandosussisteunrapportodi occasionalità necessaria che determina nel debitore un ragionevole affidamentorispettoaipoteridelrappresentantemedesimo. PerlaCorted’appello,quindi,nelcasodispecieildebitore(Brundu) era consapevole del fatto che il suo creditore era la Marchetti, dalla 260 quale aveva acquistato i macchinari, però, riteneva, anche, che il Serra,inqualitàdirappresentantedellaMarchetti,fosselegittimatoa ricevereilpagamento. ControtaledecisionelaMarchettiproponericorsoperCassazione. Essasostieneche,nelcasodispecie,nonfossepossibileapplicarela fattispeciedelcreditoreapparentedicuiall’articolo1189c.c.perché era evidente che il debitore fosse a conoscenza del fatto che l’unico effettivo creditore fosse la Marchetti. Per la società ricorrente, nella sostanza, non vi è spazio per l’applicazione dei principi dell’apparenza. Inoltre, nel caso in esame, la regole del creditore apparente non potevaessere,comunque,applicataperchéilcreditoreeraunasocietà dicapitaliche,cometale,èsoggettaaspecifichedisposizioniintema di pubblicità degli organi di rappresentanza. Ciò, quindi, avrebbe escluso,quindi,l’operativitàdelprincipiodell’apparenza. Ilricorsovienerigettato. La Cassazione, infatti, ritiene che il giudice di secondo grado abbia correttamente applicato la disposizione di cui all’articolo 1189 c.c., alla luce anche dell’orientamento giurisprudenziale più recente che, comeabbiamodetto,estendel’effettoliberatorioanchealleipotesidi pagamentoeseguitoalrappresentanteapparente. Rispetto alla suddetta norma, la Cassazione sottolinea che il pagamento effettuato nelle mani del rappresentante apparente, al paridiquellofattoalcreditoreapparente,liberaildebitoredibuona fede che provi di aver confidato incolpevolmente nella situazione apparente. Inaltritermini,l’effettoliberatoriodell’articolo1189c.c.sihaquando il debitore è convinto che lo stato di fatto rispecchia la realtà giuridica. Vi è, perciò, la necessità di compiere, caso per caso, 261 un’indagine sulla buona fede e sulla ragionevolezza dell’affidamento deldebitore. Pertanto, la Cassazione ritiene che la Corte d’appello abbia giustamente desunto la sussistenza della buona fede e del legittimo affidamentodeldebitoresullabasediunaseriedicircostanzefattuali. Innanzitutto,frailBrunduelaMarchettinoneranointercorsiaccordi specificiperquantoriguardalemodalitàdipagamentodelcredito. In secondo luogo, il fatto che il Serra fosse stato incaricato del montaggiodeimacchinariacquistatirendevaplausibilelacircostanza cheilBrunduavesseritenutochelostessofosselegittimato,anche,a ricevereilpagamento. Siè,poi,attribuitarilevanzaall’attivitàsvoltadalSerradurantetutto ilrapportofralostessoBrunduelaMarchetti. E si è, anche, attribuita rilevanza ad una testimonianza resa nel giudizio di merito, in cui il testimone definiva il Serra come noto rappresentante della zona ed aggiungeva di aver accompagnato il Brundu a Roma per l’incontro con la società venditrice ed il mediatore: durante tale incontro, per quanto riguarda la domanda relativa al prezzo dei macchinari, i dirigenti della società avevano rispostochelaquestionedovevaesserevistaconilSerra. Pertanto, la Corte d’appello ha effettuato una valutazione completa dei fatti di causa e, per questo, il ricorso deve essere rigettato, altrimenti si avrebbe una nuova e diversa valutazione dei fatti che, comepiùvoltericordato,èestraneaalgiudiziodilegittimità. 262 3.3. L’apparenza colposa: analisi della sentenza della Corte di Cassazionen.23448del2014. La terza sentenza che proponiamo, in ordine al fenomeno dell’apparenza, è quella della Corte di Cassazione, n. 23448, del 4 Cass.,n. 23448/2014 novembredel2014. La sentenza si riferisca ad una fattispecie, purtroppo, abbastanza frequente nelle situazioni pratiche. Abbiamo, infatti, un subagente assicurativo, il quale vende, ad alcuni suoi compaesani, dei prodotti finanziari; nello specifico, polizze assicurative sulla vita particolarmente allettanti. Si fa versare, quindi, i premi che gli assicurati intendono pagare. Tali somme di denaro, però, non pervengono mai alla compagnia assicurativa. Il soggetto, dopo qualche tempo, scompare e le persone che avevano pagato i premi, quando chiedono di riscattare le polizze, si ritrovano con nulla in mano.Hanno,insostanza,compratodeifoglidicartachenonhanno nessunriferimentoallacompagniaassicurativa. In conseguenza di ciò, una serie di persone chiamano in causa, personalmente, il subagente, l’agenzia territoriale per la quale esso lavoravae,anche,lacompagniaassicurativa. Il Tribunale e la Corte d’appello di Bologna condannano, al risarcimento dei danni subiti da questi soggetti, solo il subagente. Condannacheèdeltuttoinutileperchéilsubagenteècontumace,fin dall’inizio della vicenda processuale. I giudici di merito considerano, invece, sia l’agenzia che la compagnia assicurativa esenti da ogni responsabilità, in quanto le modalità truffaldine dell’azione erano operaprivata,personaleespecificadelsubagente.Inpiù,taleattività truffaldina era stata posta in essere in modo tale da eludere i controlloche,sial’agenziachelacompagnia,avevanopredisposto. 263 Il gruppo di soggetti vittime della truffa ricorre per Cassazione perché,chiaramente,lacondannadelsubagente,neiterminisuddetti, èdeltuttoinutile. Il ricorso fa leva su due riferimenti: l’articolo 2049 c.c. – che, in materiadiresponsabilitàextracontrattuale,sancisceilprincipiodella responsabilitàdeipadroniedeicommittenti,rispettoall’operatodei loro sottoposti 6– e il principio dell’apparenza. In particolare, per quanto riguarda il principio generale dell’apparenza, i ricorrenti ritengonoche,quantomenonelcontestopaesanoincuisièsvoltala vicenda, il subagente si poneva e appariva come rappresentante dell’agenzia territoriale e della compagnia assicurativa, sia quando vendevalepolizzeverechequandovendeva,inmanieratruffaldina,le polizzefalse. LaCortediCassazioneaccoglieparzialmenteilricorsoeritienechela responsabilità dell’agenzia e della compagnia assicurativa possa, anche,sussistere. Innanzitutto,vienerichiamatal’interpretazionedell’articolo2049c.c. ed,inparticolare,unorientamentoconsolidatochefalevasultermine “padrone”utilizzatodall’articoloincommento.Siritiene,infatti,chela norma non faccia riferimento solamente al contratto di lavoro subordinato(che,certamente,nelcasoinesame,nonc’era),mafaccia riferimento a chiunque si avvale, a qualunque titolo giuridico e non giuridico,dell’operatoaltrui. Da un altro punto di vista, la norma di cui all’articolo 2049 c.c. costituisce un’ipotesi di responsabilità, almeno in parte, oggettiva. Non è, infatti, necessario dimostrare che il padrone abbia espressamente richiesto, al sottoposto, di compiere l’atto illecito; è 6 L’articolo 2049 c.c. – “Responsabilità dei padroni e dei committenti” – stabilisce: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’eserciziodelleincombenzeacuisonoadibiti”. 264 sufficiente che tale atto illecito sia stato posto in essere dal sottoposto,inoccasionedellosvolgimentodellesuemansioni.Inaltre parole, chi si avvale dell’opera altrui e, quindi, trae profitto da essa deve, anche, assumersi il rischio d’impresa, in riferimento alle eventualiscorrettezzecheilsottopostopongainessere. In secondo luogo, come abbiamo detto, viene anche richiamato il profilodell’apparenza,inquantotaleprincipioèquellocheserveafar rientrare, nella responsabilità dell’agenzia, anche quelle attività del subagentecheeranodeltuttoestraneeallesuemansioni. Pertanto,ancheseinriferimentoallavenditadipolizzefalsenonera possibile richiamare integralmente il disposto dell’articolo 2049 c.c., si ritiene che, però, anche in questo caso sia possibile un richiamo all’apparenza, intesa come apparenza colposa. Non basta la mera difformitàtrarealtàeapparenza,masiritieneche,nelcasodispecie, l’agenziaabbiaunprofilodicolpevolezza. La Cassazione, infatti, contrariamente da quanto detto dai giudici di merito, ritiene che i controlli effettuati sull’operato del subagente erano, o potevano essere, inadeguati e, per questo, si rinvia la causa adunnuovogiudice. Inadeguatezza poteva essere, in particolare, riferita ad una cattiva gestione dei poteri di controllo. Ciò era ipotizzabile perché, a livello locale, vi era una sorta di immedesimazione fra il subagente e l’agenziaassicurativacheera,inqualchemodo,agevolataanchedalla particolarità del mercato finanziario dove le caratteristiche dei prodotti venduti non sono facilmente individuabili e percepibili da tutti. Si aggiunge, anche, che un mercato che ha queste caratteristiche di elevata complessità tecnica e di notoria frequenza di utilizzo del 265 cosiddetto marketing aggressivo fa si che ci si debba aspettare, da partedell’agenzia,uncontrollopiùspecificoedintenso. In conclusione, i controlli inadeguati determinano la sussistenza di unaformadiapparenzacolposaeche,quindi,siapossibileallargare ulteriormente la riferibilità all’agenzia delle condotte realizzate, illecitamente,dalsubagente. I suddetti presupposti, invece, non ricorrono per quanto riguarda la compagnia assicurativa perché anche qui operano i medesimi meccanismiargomentativi,però,siritienechelacompagnianazionale non ha lo stesso obbligo di controllo dell’attività del subagente che nonèunsottopostodirettodellasuddettacompagnia. Rispettoallesentenzedimerito,almenoparzialmente,ilricorsoviene accoltoe,quindi,almenounsoggettosolvibile(l’agenziaterritoriale) vieneritenutoresponsabile. 266