Le indagini finanziarie - Scuola di Formazione Ipsoa
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Le indagini finanziarie - Scuola di Formazione Ipsoa
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA «Le indagini finanziarie» Avv. Prof. Stefano Loconte ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Definizione Per indagine finanziaria si deve intendere l’attività posta in essere dall’Amministrazione finanziaria al fine di acquisire informazioni, notizie e dati relativi ad un rapporto, continuativo o anche occasionale, intrattenuto dal contribuente con una Banca, con Poste Italiane o con un qualsiasi altro istituto finanziario (es. società di assicurazioni). La finalità di tale attività accertativa è quella di far emergere componenti reddituali imputabili al soggetto sottoposto a controllo e da questo non dichiarate. Attraverso l’acquisizione e l’analisi di informazioni, infatti, gli organi competenti possono con maggiore facilità procedere ad individuare operazioni economiche occulte nonché quantificare l’eventuale maggior reddito imponibile in capo al contribuente controllato. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Normativa e prassi Art. 32 D.P.R. n. 600/73 Art. 51 D.P.R. n. 633/72 D.L. n. 201/2011 L. n. 23/2014 Circolare A.E., 19.10.2006, n. 32/E Circolare G.d.F., n. 1/2008 Circolare A.E., 06.08.2014, n. 25/E ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Evoluzione normativa Riforma Preti (anni 1971-1973): art. 35 D.P.R. 600/73 ¾ deroghe tassative al segreto bancario D.P.R. 463/82: modifica all’art. 35 D.P.R. 633/72 ¾ deroga al segreto bancario anche in materia di Iva, con conseguente allineamento dell’accertamento relativo a tale imposta a quello previsto in materia di imposte dirette L. n. 413/91: ampliamento dei poteri istruttori degli Uffici e sostanziale soppressione del segreto bancario ¾ semplificazione dell’accesso alle informazioni bancarie consentita agli Uffici finanziari sulla base di una semplice richiesta nominativa autorizzata ¾ istituzione della c.d. Anagrafe dei conti (elenco dei rapporti intrattenuti dai contribuenti con gli operatori finanziari) e previsione dell’obbligo in capo a questi ultimi di trasmettere all’Anagrafe tributaria tutte le informazioni relative alla propria clientela segue…. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO D.L. 223/2006: obbligo a carico degli operatori finanziari di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattiene con loro qualsiasi rapporto o effettua qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione di quelle di importo unitario inferiore ad euro 1.500,00 ¾ la richiesta di informazioni, rivolta unicamente agli operatori che detengono rapporti con il contribuente, previa consultazione dell’Archivio dei conti e dei rapporti, inserito in seno all’Anagrafe tributaria, deve essere effettuata nel rispetto della privacy del contribuente D.L. 138/2011: l’Agenzia delle Entrate può procedere all’elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo ¾ obbligo degli istituti di credito e di tutti gli operatori finanziari in genere, di comunicare all’Ufficio informazioni di carattere selettivo relative a tutti i potenziali evasori fiscali, titolari di situazioni finanziariamente anomale ¾ conseguente ribaltamento del criterio di utilizzo dello strumento istruttorio in esame, in precedenza utilizzato soltanto dopo che l’Amministrazione finanziaria aveva già avviato nei confronti di un individuato contribuente un’attività accertativa, previa autorizzazione e richiesta motivata ….segue…. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111 AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO SOCIETA’ ED ENTI DI ASSICURAZIONE AMPLIAMENTO AMBITO OGGETTIVO ACCESSO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI OPERATORI FINANZIARI GARANZIE PRESTATE DAGLI INTERMEDIARI ACQUISIZIONE DIRETTA DI DATI E NOTIZIE RELATIVI A TUTTI I RAPPORTI DI NATURA FINANZIARIA ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Art. 11, comma 2, D.L. n. 201/11 «Salva Italia» ¾ obbligo a carico degli operatori finanziari di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni ed ogni informazione, relativa ai rapporti intrattenuti con i propri clienti, necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie da questi effettuate (con esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo inferiore a euro 1.500,00) ¾ potere dell’A.E. di ispezionare, preventivamente, e senza autorizzazione alcuna, le movimentazioni bancarie e/o finanziarie e di desumere dall’esame delle stesse, con conseguente emissione di avviso di accertamento, una redditività del contribuente sottoposto ad indagine, tenuto a fornire la prova contraria della propria estraneità alle operazioni imponibili ¾ le operazioni derivanti da conti finanziari o da operazioni «fuori conto» si presumono come ricavi, compensi e comunque elementi positivi rappresentativi per le sole persone fisiche di altri componenti reddituali da porre a base delle rettifiche ¾ Le movimentazioni finanziarie assumono, pertanto, una vera e propria efficacia presuntiva ….segue…. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DATI CHE GLI ISTITUTI DI CREDITO DEVONO COMUNICARE SALDO INIZIALE E FINALE IMPORTI TOTALI DEGLI ADDEBITI E ACCREDITI ALTRI RAPPORTI FREQUENZA ACCESSI ALLE CASSETTE DI SICUREZZA GESTIONI PATRIMONIALI CARTE DI CREDITO CERTIFICATI DI DEPOSITO ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Prassi: Circolare A.E. 06.08.2014, n. 25/E Il mezzo istruttorio delle indagini finanziarie deve essere utilizzato solo a valle di un’attenta attività di analisi del rischio che faccia emergere significative anomalie dichiarative, preferibilmente quando è già in corso un’attività istruttoria dell’ufficio. Tale strumento … deve sempre essere utilizzato evitando richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali e/o familiari e tenendo conto degli indici di capacità contributiva già conosciuti dall’ufficio in relazione al soggetto esaminato ed al suo nucleo familiare. Appare opportuno evidenziare l’importanza che assume il ricorso al contraddittorio preventivo con il contribuente, attesa la rilevanza delle presunzioni stabilite dal comma 1, n. 2, secondo periodo, dell’art. 32 del DP.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e gli effetti che dalle stesse potrebbero derivare. segue….. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Le presunzioni fissate dalla citata norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall’Ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo, giovandosi in via prioritaria della collaborazione del contribuente e delle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione delle operazioni finanziarie rilevate, con riguardo in particolare ai prelevamenti. Dall’esame dell’insieme delle operazioni finanziarie rilevate e dalla valutazione della relativa coerenza complessiva rispetto alla concreta realtà economicooperativa e conseguentemente alla capacità contributiva del contribuente, infatti, l’Ufficio dovrà far discendere la scelta del metodo di accertamento, anche induttivo, da adottare e, su questa base, procedere alla valorizzazione delle risultanze delle indagini finanziarie. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PRINCIPI INTRODUTTIVI L’Indagine finanziaria e/o accertamento bancario si fonda sulla ricostruzione di movimenti finanziari non giustificabili L’esame dei conti correnti bancari del contribuente consente, infatti, il rinvenimento di movimentazioni che non trovano riscontro nella contabilità dell’impresa o del professionista. I prelevamenti e i versamenti non giustificati danno luogo ad una presunzione legale relativa, in forza della quale le somme prelevate o versate si presumono ricavi/compensi non dichiarati. I destinatari di tale attività accertativa sono sia i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili sia i soggetti titolari di altra categoria di reddito imponibile e, dunque, anche coloro che ne sono esonerati per effetto dell’utilizzo di un regime contabile agevolato. Pertanto, le presunzioni si applicheranno anche ai soggetti che godono del: - regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile; - regime fiscale agevolato dei c.d. «ex minimi»; - regime delle nuove iniziative produttive (L.388/2000) (Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 30.01.2014 e, in tal senso, anche Cass. n. 19692 del 2011) ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PRINCIPI INTRODUTTIVI Accertamento bancario delle imposte sui redditi Art. 32, co.1, n. 2) D.P.R. n. 600/73 I dati, gli elementi e le notizie attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati attraverso indagini bancarie e finanziarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. I prelevamenti e gli importi riscossi (e risultanti dai rapporti bancari e finanziari) sono posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Presunzione legale relativa che opera a favore dell’Ufficio fino a quando il contribuente non offra la prova contraria. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PRINCIPI INTRODUTTIVI Accertamento bancario IVA Art. 51 D.P.R. 633/72 I dati e gli elementi attinenti alle operazioni effettuate con soggetti finanziari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili. Sia le operazioni imponibili, sia gli acquisti si considerano effettuati all’aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le indagini finanziarie sono state originariamente contemplate per gli accertamenti delle imposte sui redditi e dell’IVA (art. 32 del D.P.R. 600/73 e 51 del D.P.R. 633/72). Successivamente, lo strumento è stato esteso anche per l’accertamento dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA AMBITO E PRESUPPOSTI APPLICATIVI Soggetti legittimati ad avviare l’indagine L’indagine finanziaria può essere avviata su richiesta: dell’Agenzia delle Entrate; della Guardia di Finanza; della Commissione tributaria (art. 7 D. Lgs. 546/92; tuttavia, in tal caso, la richiesta dati non può essere strumentale alla ricerca della materia imponibile, posto che deve tenere ad una mera integrazione delle carenze probatorie delle parti). ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA AMBITO E PRESUPPOSTI APPLICATIVI Destinatari della richiesta (art. 32, co. 1, n. 7, D.P.R. n. 600/73) Gli Uffici finanziari possono richiedere dati, notizie e documenti a: banche; società Poste Italiane S.p.a. (per le attività finanziarie e creditizie); imprese di investimento (SIM); organismi di investimento collettivo di risparmio (OIRC); altri intermediari finanziari; società fiduciarie; società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie; contribuente (art. 32, co. 1, n. 6/bis D.P.R. n. 600/73). segue…. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA AMBITO E PRESUPPOSTI APPLICATIVI Per «altri intermediari» devono intendersi: coloro che sono iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 co. 1 del TUB (per effetto del D. Lgs. 141/2010, è ora previsto l’albo unico degli intermediari finanziari); soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico (ossia le c.d. «holding di partecipazione»); soggetti che rilasciano garanzie a favore di Banche nell’interesse degli appartenenti ai soggetti stessi (ossia le c.d. «cooperative di garanzia collettiva fidi», esercenti in via esclusiva la predetta attività, iscritte, a seguito del D. Lgs. 141/2010, nell’elenco di cui all’art. 112 del TUB); soggetti che esercitano l’attività di cambia-valute (tra le quali si comprendono anche le Associazioni Turistiche Pro Loco); c.d. «casse peota»; operatori professionali in oro, di cui agli artt. 1 e 2 della L. 7/2000; istituti di moneta elettronica («IMEL»), di cui all’art. 114-bis del TUB. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA AMBITO E PRESUPPOSTI APPLICATIVI Ambito oggettivo I dati, le notizie e i documenti che gli Uffici finanziari possono richiedere concernono qualsiasi rapporto intrattenuto e operazione effettuata con i loro clienti, ivi compresi i servizi effettuati e le garanzie prestate da terzi. I verificatori possono, dunque, acquisire le operazioni: di natura finanziaria, intendendosi per tali tutte le transazioni caratterizzate da movimenti di denaro; relative a mezzi di pagamento, ossia quelle che interessano gli incassi, i pagamenti, i trasferimenti in denaro contante, gli assegni, i vaglia postali, i bonifici e la gestione di carte di credito; relative a servizi accessori, quali ad esempio: • • • • • la locazione di cassette di sicurezza; la consulenza in materia di strategia d’impresa e di emissione e collocamento di strumenti finanziari; la domiciliazione di bollette e di utenze; l’intermediazione di cambi; la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di eseguire un’operazione inerente gli strumenti finanziari. segue….. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA AMBITO E PRESUPPOSTI APPLICATIVI La Corte di Cassazione ha precisato, peraltro, che l’indagine finanziaria può riguardare anche i libretti di deposito a risparmio che, pur costituendo titoli di credito, se al portatore, o documenti di legittimazione, se nominativi, implicano comunque un rapporto di deposito tra banca e cliente (Cass. sent. n. 13819/03). Infine, non ha rilievo che le attività oggetto delle movimentazioni siano di carattere illecito (Cass. sent. n. 13807/10). Operazioni extra-conto L’indagine finanziaria può riguardare anche le c.d. «operazioni extra-conto», ovvero le operazioni che, essendo eseguite allo sportello, non comportano alcuna registrazione contabile all’interno di rapporti continuativi. Sono tali, a titolo esemplificativo: la richiesta di assegni circolari e in valuta estera; il cambio di assegni; l’acquisto o la vendita di valuta estera, di titoli e di certificati di deposito; la consegna di effetti al dopo incasso; tutti i pagamenti per cassa; la richiesta di vaglia e buoni postali. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA AMBITO E PRESUPPOSTI APPLICATIVI Esclusione dei bollettini di conto corrente postale inferiori a 1.500,00 euro Sono esclusi dal novero delle operazioni «tracciabili» mediante indagini bancarie i versamenti in conto corrente postale effettuati per un importo alla soglia di 1.500,00 euro. Operazioni escluse per mere ragioni procedurali Talune operazioni risultano escluse dagli obblighi di comunicazione degli intermediari finanziari per ragione di carattere procedurale, in quanto ritenute non rilevanti ai fini delle esigenze di indagine dell’Agenzia delle Entrate: pagamenti di pensioni, utenze, contributi previdenziali e assicurativi, imposte, tasse e canoni radiotelevisivi (in quanto informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria); pagamenti di ticket sanitari, canoni cimiteriali, titoli di trasporto pubblico e privato, biglietti per manifestazioni sportive e varie, pagamenti e incassi effettuati nell’ambito del servizio di tesoreria svolto per conto dello Stato o di enti pubblici non economici. Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 32 del 2006) deve ritenersi escluso anche il c.d. «leasing operativo», in quanto trattasi di operazione non avente carattere finanziario. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA AMBITO E PRESUPPOSTI APPLICATIVI Richieste alle società fiduciarie Le società fiduciarie devono anche comunicare: Le generalità dei soggetti per conto dei quali hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati, specificando per ciascun rapporto i periodi temporali di interesse. Alla luce del nuovo disposto normativo, Assofiduciaria (comunicazione n. 26 del 03.06.2005) ha sottolineato che l’Amministrazione finanziaria può chiedere alle società fiduciarie: dati, documenti e notizie relativi a rapporti intrattenuti con i singoli clienti nominativamente indicati dai verificatori medesimi; le generalità dei soggetti per conto dei quali esse detengono, amministrano o gestiscono beni, strumenti finanziari o partecipazioni «inequivocabilmente individuati». ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’AUTORIZZAZIONE ALL’INDAGINE BANCARIA Soggetti autorizzati al rilascio I soggetti cui compete il rilascio dell’autorizzazione per l’attivazione della procedura di indagine bancaria sono: - il Direttore Centrale dell’accertamento e/o il Direttore Regionale, nel caso in cui la richiesta provenga da Uffici operativi dell’Agenzia delle Entrate (art. 32, co. 1 n. 7 D.P.R. n. 600/73) - il Comandante Regionale, nel caso in cui la richiesta provenga da reparti operativi della Guardia di Finanza (art. 32, co. 1 n. 7 D.P.R. n. 600/73) anche qualora la stessa intervenga in veste di polizia valutaria anziché tributaria. Ove, invece, l’indagine finanziaria sia stata disposta dalla Commissione tributaria non è necessaria alcuna autorizzazione, stante la sua natura giurisdizionale. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’AUTORIZZAZIONE ALL’INDAGINE BANCARIA Natura L’autorizzazione è un atto discrezionale (quindi non dovuto) che assolve la duplice funzione di atto di legittimazione all’uso dello strumento di indagine finanziaria e di atto di controllo del corretto utilizzo di tale strumento. L’autorizzazione dovrà contenere: - estremi identificativi del soggetto nei confronti del quale si intende eseguire l’indagine finanziaria; - il periodo temporale cui l’indagine si riferisce; - i motivi che inducono a ritenere utile il ricorso all’indagine finanziaria per ricostruire la posizione fiscale del contribuente; - legami che l’Ufficio ritiene sussistenti tra il contribuente da accertare e il terzo cliente dell’istituto finanziario (qualora le indagini finanziarie si siano svolte sulle movimentazione bancarie di un soggetto terzo). ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’AUTORIZZAZIONE ALL’INDAGINE BANCARIA L’autorizzazione deve essere preventiva, atteso che si tratta di un atto amministrativo preparatorio che consente al contribuente di valutare l’iter logico-giuridico dell’intera procedura di accertamento. Data la sua natura endoprocedimentale, l’autorizzazione all’indagine bancaria non è un atto impugnabile dinanzi alla giustizia tributaria; ogni censura deve essere fatta valere in sede di ricorso contro l’accertamento (Circ. A.E. n. 32/06, Consiglio di Stato 19.04.1995 n. 264). L’amministrazione finanziaria ritiene, per motivi di riservatezza, che non sia necessaria l’allegazione dell’autorizzazione alle richieste da inviare agli intermediari finanziari. Al riguardo, si ritiene che il contribuente, sottoposto ad un’indagine finanziaria, possa presentare richiesta di presa visione dell’autorizzazione all’indagine solo a conclusione del procedimento accertativo e, cioè, solo a seguito della notifica dell’accertamento. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’AUTORIZZAZIONE ALL’INDAGINE BANCARIA Mancata autorizzazione Il difetto di autorizzazione non comporta la nullità dell’avviso di accertamento (Cass. sent. n. 16874/09; n. 4001/09; 4987/03). Secondo recente giurisprudenza, l’autorizzazione alle indagini bancarie non richiede alcuna motivazione (Cass. sent. n. 16579/13) e la sua mancata esibizione non causa l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle movimentazioni oggetto di indagine. Tale illegittimità può, infatti, essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. sent. n. 14023/07; contra: C.T.R. Bari, sent. n. 137/10; C.T.P. Roma, sent. n. 4/10; C.T.P. Treviso sent. n. 85/12). ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA SUCCESSIVA ATTIVITA’ ISTRUTTORIA Destinatario della richiesta La richiesta di dati, notizie e documenti deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata dell’operatore finanziario, oppure al responsabile della sede o dell’Ufficio destinatario. Immediata notizia della richiesta al contribuente Per espressa previsione normativa (art. 32 co. 1 n. 7, D.P.R. 600/73) il responsabile di struttura o di sede dell’operatore finanziario cui viene indirizzata la richiesta deve darne «notizia immediata» al contribuente. L’eventuale inadempimento dell’obbligo informativo da parte dell’intermediario finanziario nei confronti del proprio cliente non implica alcun vizio di legittimità del procedimento. Il termine entro cui gli intermediari devono dare seguito alla richiesta degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria è fissato in 30 giorni, prorogabile di ulteriori 20. La proroga può essere richiesta con apposita istanza dell’operatore finanziario e viene autorizzata, purchè sussistano giustificati motivi, dagli stessi Uffici direttivi dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza che hanno la competenza al rilascio dell’autorizzazione. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA SUCCESSIVA ATTIVITA’ ISTRUTTORIA Richiesta diretta al contribuente Gli Uffici possono richiedere ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, previa autorizzazione, il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con intermediari finanziari. Possono formare oggetto della richiesta non solo i rapporti in corso, ma anche quelli estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Tale richiesta diretta al contribuente: -necessita, al pari delle altre indagini finanziarie, dell’apposita autorizzazione; -attiene ai soli rapporti intrattenuti dal contribuente con gli intermediari finanziari, e non anche alle operazioni eseguite o ai servizi ricevuti che pur risultano pienamente accessibili tramite l’esercizio del potere di indagine finanziaria; -non preclude l’attivazione di ulteriori indagini estese ad ambiti più ampi rispetto a quelli segnalati dal contribuente. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA SUCCESSIVA ATTIVITA’ ISTRUTTORIA Accesso diretto presso gli intermediari finanziari Gli Uffici, muniti di apposita autorizzazione, hanno la facoltà di disporre l’accesso di propri impiegati presso: -organi e Amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, società ed enti di assicurazione e società ed enti che effettuano istituzionalmente pagamenti e riscossioni per conto di terzi; -aziende, istituti di credito e Amministrazione postale. Richieste inoltrate nei confronti di autorità ed enti (es. Banca d’Italia, ISVAP, Consob) L’Amministrazione finanziaria può, inoltre, richiedere ad autorità ed enti, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge (art. 32 co. 1 n. 7bis del D.P.R. 600/73 e 51 co. 2 n. 7-bis del D.P.R. 633/72). Tali richieste andranno inoltrate previa autorizzazione del Direttore Centrale o Regionale per l’Agenzia delle Entrate e del Comandante Regionale per la Guardia di Finanza. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA UTILIZZO DELLE INDAGINI FINANZIARIE I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed operazioni acquisiti nell’ambito delle indagini finanziarie possono essere posti a base delle rettifiche degli accertamenti previsti dall’: - art. 38 D.P.R. n. 600/73: rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche e accertamento sintetico; - art. 39 D.P.R. n. 600/73: accertamento analitico, analitico-induttivo, induttivo puro; - art. 40 D.P.R. n. 600/73: rettifica delle dichiarazioni dei soggetti giuridici e società soggette a tassazione per trasparenza; - art. 41 D.P.R. n. 600/73: accertamento d’ufficio; - artt. 54 e 55 DPR n. 633/1972: rettifica delle dichiarazioni e accertamento induttivo. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA UTILIZZO DELLE INDAGINI FINANZIARIE L’accertamento bancario e la procedura di separazione e divorzio Sono utilizzabili anche in sede fiscale le indagini finanziarie espletate nell’ambito della procedura di separazione e divorzio, alla stregua di qualsivoglia altro elemento comunicato o segnalato da altri organi dello Stato all’Amministrazione finanziaria per l’esercizio dell’attività accertatrice (C.T. Reg. Firenze, sentenza n. 27/31/2013). Il coniuge interessato può comunque accedere ai documenti in possesso dell’Amministrazione finanziaria, purchè normativamente ostensibili, al fine di appurare fatti e circostanze non dichiarati dall’altro coniuge o dal medesimo esposti (in giudizio) in modo non veritiero. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA UTILIZZO DELLE INDAGINI FINANZIARIE L’Accertamento bancario a carico del professionista IPOTESI: 2 conti correnti: 1 «personale» e 1 relativo all’attività. Nel conto «personale» affluisce l’utile netto derivante dall’attività che, salva la presenza di altre tipologie reddituali, corrisponde al reddito lordo da dichiarare. IPOTESI: Il contribuente non detiene conti separati. In tal caso occorre tenere presenti i seguenti principi. Con riferimento ai versamenti, essi non possono essere, nella normalità, superiori ai ricavi contabilizzati o al reddito lordo dichiarato (a seconda che si tratti di professionisti o privati). Altrimenti ne va giustificata la provenienza. Con riferimento ai prelevamenti, gli stessi non possono nella normalità essere superiori ai costi contabilizzati aumentati dell’utile netto o al reddito lordo dichiarato. Altrimenti, ne deve essere giustificata la destinazione. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA UTILIZZO DELLE INDAGINI FINANZIARIE IPOTESI: Il professionista opera prelevamenti di esigua entità. Tali prelevamenti sono riconducibili alle normali esigenze personali e familiari, per cui il professionista è esonerato dal fornire una prova precisa in proposito. Tali spese non hanno rilevanza fiscale per la loro esiguità, per la loro occasionalità e comunque per la loro occasionalità e comunque per la loro coerenza con il tenore di vita rapportabile al volume d’affari dichiarato. (Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 28/2006; cfr. AE Circ. 06.08.2014, n. 25) ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA UTILIZZO DELLE INDAGINI FINANZIARIE IPOTESI: Il professionista detiene un conto cointestato con il coniuge. I prelevamenti e i versamenti ingiustificati costituiscono compensi anche se le movimentazioni riguardano conti cointestati al professionista e al coniuge. (C.T.P. Roma, sentenza 2 gennaio 2013, n. 47) Quindi è legittima l’estensione delle indagini finanziarie anche al coniuge del soggetto controllato. (Cass. 12624/12, 1452/2009, 18868/2007) Di senso contrario parte della giurisprudenza di merito. È esclusa l’estensione delle indagini finanziarie sulle movimentazioni bancarie del coniuge del professionista perché ove esse abbiano rilevanza fiscale, l’attività di controllo deve essere indirizzata nei confronti del professionista. (C.T.R. Palermo, sentenza 2 luglio 2012, n. 269/34/12) ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA UTILIZZO DELLE INDAGINI FINANZIARIE Questione di legittimità costituzionale: Alla luce dell’ordinanza n. 27/2013 della C.T.R. Lazio, è stata rimessa dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 32, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 600/73, come modificato dalla legge n. 311 del 2004, in relazione agli articoli 3, 24, 53, 111 della Costituzione. Violazione dell’art. 24 Cost: riconoscendo l’applicabilità retroattiva della norma a comportamenti avvenuti prima dell’entrata in vigore delle modifiche portate dalla L. 311/2004, il contribuente si troverebbe nella situazione di non poter provare la legittimità dei propri comportamenti non avendo potuto precostituirsi la prova della giustificazione causale dei prelevamenti. Violazione degli art. 3 e 24 Cost: la norma non sarebbe razionale laddove a posteriori richiederebbe oltre all’indicazione del beneficiario anche la giustificazione causale dei prelevamenti. Violazione dell’art. 111 Cost: l’avvicendamento normativo si ripercuote in giudizio, sulla difesa del singolo e sulla posizione paritaria delle parti nel processo. Segue…. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA UTILIZZO DELLE INDAGINI FINANZIARIE Attraverso la modifica apportata al citato art. 32, infatti, il legislatore ha posto sul piano paritetico il trattamento fiscale dei compensi di lavoro autonomo a quello dei ricavi d’impresa nell’ambito degli avvisi di accertamento elevati nei confronti dei professionisti sulla base delle «movimentazioni bancarie non giustificate». Violazione degli artt. 3 e 53 Cost.: per l’attività di lavoro autonomo non possono valere delle considerazioni presuntive, circa il binomio «costi-ricavi» tipiche del reddito di impresa. Nessuna doppia presunzione «prelevamenti costi» «costi compensi professionali» può sussistere per i redditi professionali. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA UTILIZZO DELLE INDAGINI FINANZIARIE La Corte Costituzionale, con sent. n. 228 del 06.10.2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1 n. 2) secondo periodo del D.P.R. 600/73, come modificato dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 1) della L. 30.12.2004, n. 331, limitatamente alle parole «o compensi». Esistono specificità all’interno della categoria del lavoratore autonomo tali per cui è arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dall’art. 32, tra imprenditori e lavoratori autonomi. L’attività dei lavoratori autonomi, al contrario, si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo, che diventa quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni liberali. La non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti si inseriscono in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria: da questo assetto contabile deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA UTILIZZO DELLE INDAGINI FINANZIARIE Successivamente alla sentenza 228/2014 della Corte Costituzionale, la Cassazione 26.01.2015, n. 1285, ha chiarito che l’automatico accertamento di maggiori imponibili a seguito di indagini finanziarie può essere superata dal contribuente, non solo attraverso presunzioni semplici. C. Cass., 06.03.2015, n. 4585: conferma la irrilevanza dei prelevamenti ai fini dell’accertamento fondato sulle indagini finanziarie nei confronti dei lavoratori autonomi. Necessità di trattare diversamente la situazione dell’imprenditore e quella del lavoratore autonomo, la cui attività si caratterizza per la permanenza dell’apporto del proprio lavoro e la marginalità dell’apparato organizzativo, fermo restando che gli eventuali prelevamenti si inseriscono in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente si avvale la categoria, da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali. RICONOSCIMENTO, A FRONTE DEI MAGGIORI PRESUNTIVAMENTE, ANCHE DEI MAGGIORI COSTI: A fronte dei ricavi determinati presuntivamente devono dedursi anche i «costi», determinati, se del caso, in via forfettaria, avuto riguardo alla specifica situazione (C. Cost., 06/06/2005, n. 225). RICAVI DETERMINATI ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’ACCERTAMENTO BANCARIO E L’ONERE DELLA PROVA L’Amministrazione finanziaria, anche in presenza di una contabilità regolare, può controllare e utilizzare i dati e gli elementi che risultano dai movimenti bancari Conti nella “disponibilità” del contribuente accertato Il contribuente può fornire la prova contraria in ordine alle operazioni di pertinenza del terzo cointestatario del conto o dimostrare che il potere di disposizione gli è stato conferito per circostanze specifiche e giustificabili Conti per i quali il contribuente ha la possibilità di disporre in virtù di mandato da parte dell’intestatario del conto (conti sui quali il titolare abbia rilasciato deleghe, conti intestati a società per i quali gli amministratori abbiano ricevuto poteri di disposizione) ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’ACCERTAMENTO BANCARIO E L’ONERE DELLA PROVA Presunzione legale relativa (orientamento consolidato) (cfr. Cass., sentenze nn. 11650/11, 18809/10, 7813/10,14847/08, 13818/07) L’onere della prova della Amministrazione finanziaria è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari senza necessità di ulteriori indizi 1) elementi raccolti relativamente ai conti intestati al contribuente utilizzabilità diretta 2) elementi raccolti da conti intestati a terzi di cui il contribuente ha la disponibilità 3) l’Ufficio deve provare che le operazioni sono ascrivibili al contribuente Inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che non può essere generica ma deve giustificare i singoli movimenti bancari 1) prova “diabolica” 2) decorso del tempo tra operazioni bancarie e controlli 3)insufficienza della mera allegazione o affermazioni di fatti in concreto non dimostrati 4) necessità di giustificazioni specifiche ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’ACCERTAMENTO BANCARIO E L’ONERE DELLA PROVA L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare che la titolarità dei rapporti e delle operazioni è “fittizia” o, comunque, è superata, nel caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita. Il contribuente deve giustificare: Per i versamenti risultanti dagli e/conto, gli importi che “eccedono” quanto contabilizzato come ricavo o come compenso dagli esercenti impresa professione, ovvero dichiarato come reddito lordo dai “privati” contribuenti. Per i prelevamenti occorre unicamente l’indicazione del destinatario/beneficiario, qualunque sia la causale. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’ACCERTAMENTO BANCARIO E L’ONERE DELLA PROVA Sempre relativamente alla prova contraria, è stato sostenuto che: - essa consiste nell’analitica dimostrazione dell’irrilevanza di ciascuna singola operazione, non potendo risultare sufficienti profili probatori generici (Cass., n. 13818/2007); - essa non può essere fornita mediante presunzioni semplici, ovvero mediante affermazioni di carattere generale, generiche, sommarie (Cass., n. 16650/2011 e 14847/2008; Cass., 8.5.2014 ord. 10043; Cass., 6.5.2014, n. 9731); - non è sufficiente che il contribuente si limiti ad eccepire di aver cessato l’attività, e che le operazioni erano da attribuire alla successiva attività prestata per conto di due diverse società (Cass., n. 16837/2008); - l’onere di prova contraria non può ritenersi assolto ove il ricorrente si limiti a sostenere che le somme transitate sui conti erano in realtà riferibili ad un ragioniere (divenuto successivamente suo coniuge), che avrebbe utilizzato i conti ai fini della gestione di alcune aziende (Cass., n. 6617/2009); - non ha rilievo la semplice produzione di una perizia disposta in sede penale (Cass., n. 10036/2011 e 22636/2010); - non è sufficiente sostenere che i versamenti concernono restituzione di prestiti in precedenza connessi ad un amico di famiglia, senza puntuali dimostrazioni di ciò (Cass., n. 767/2011) - il contribuente può contestare invece la riferibilità alla sua posizione fiscale delle movimentazioni rilevate sui conti di terzi anche avvalendosi di dichiarazioni di questi ultimi. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’ACCERTAMENTO BANCARIO E L’ONERE DELLA PROVA Non sono mancate isolate pronunce (Cass., n. 25502/2011) secondo le quali è possibile confutare le presunzioni bancarie mediante una prova presuntiva. Di recente, Cass. Civ. Sez. V, 25.02.2015, n. 3777 ha affermato che: « in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 32, del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conto correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative». Secondo i giudici di legittimità (Cass., n. 16575/2013), per applicare le presunzioni in tema di accertamenti bancari e, in particolare, sui prelevamenti, il giudice di merito deve, comunque, argomentare le ragioni per le quali non ritiene convincente quanto addotto dal contribuente, non potendosi limitare a generiche considerazioni sul valore delle presunzioni in materia. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’INVITO AL CONTRADDITTORIO Gli artt. 32, comma 1, n. 2 del DPR n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2 del DPR n. 633/1972 prevedono una fase di contraddittorio tra Amministrazione e contribuenti affinché questi possano fornire «dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti e alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti, siano stati acquisiti a norma del numero 7 (…)». Alla presenza del contribuente l’Amministrazione illustra le ragioni della convocazione illustra le modalità di acquisizione della documentazione e le risultanze richiede chiarimenti e delucidazioni in merito alle movimentazioni bancarie/finanziarie in questione Se il contribuente non si presenta, o si presenta ma non fornisce chiarimenti e/o elementi atti a dimostrare l’assoggettamento a tassazione o l’irrilevanza delle operazioni rilevate sui conti bancari, gli importi versati e le somme prelevate si trasformano automaticamente in maggiori componenti positivi di reddito. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’INVITO AL CONTRADDITTORIO Si è ampiamente discusso in dottrina riguardo l’eventuale obbligo per l’Amministrazione di instaurare un preventivo contraddittorio con il contribuente sottoposto a indagini finanziarie. Secondo un primo orientamento della Cassazione, tale obbligo non sussisterebbe in quanto l’attività di acquisizione dei dati bancari ha natura amministrativa ed è espressione di un potere discrezionale. Giurisprudenza La Suprema Corte (Cass., n. 2821/2008, n. 10964/2007, n. 3115/2006, n. 14675/2005, n. 4601/2002) ha infatti sottolineato che l’art. 32 del DPR n. 600/1973 non impone all’Ufficio l’obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facoltà della quale può avvalersi in piena discrezionalità. Il mancato esercizio di tale facoltà non può determinare l’illegittimità della verifica operata, né comporta la trasformazione della presunzione legale in presunzione semplice. Anche qualora il contribuente non sia chiamato al contraddittorio, il successivo avviso di accertamento dovrà essere considerato pienamente valido ed efficace (Cass., n. 20420/2014). Il contraddittorio non è obbligatorio anche se il conto è intestato a un terzo diverso dal contribuente (Cass., n. 4314/2015). segue… ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’INVITO AL CONTRADDITTORIO Le ultime pronunce della Corte di Cassazione sono tuttavia di contrario avviso. La Corte, infatti muovendo dalla giurisprudenza comunitaria secondo cui il contraddittorio è un «principio fondamentale del diritto comunitario» (Corte di Giustizia dell’UE - Sentenza 18,12,2008, causa C349/07 Sopropè), in forza di una interpretazione adeguatrice al diritto dell’Unione europea, ha statuito che il diritto al contraddittorio endoprocedimentale è: ¾ Principio immanente nell’ordinamento (C. Cass., SS.UU., 19667/2014) ¾ Elemento essenziale ed imprescindibile (C. Cass., 26635/2013) ¾ Espressione dei principi di collaborazione e buona fede, tutela dell’affidamento, buon andamento ed imparzialità della PA, capacità contributiva, uguaglianza e ragionevolezza (C. Cass., 29/7/2013, n. 18184) ¾ Pertanto, alla luce di questi principi, il contraddittorio endoprocedimentale (che comporta altresì il divieto di emanazione dell’avviso di accertamento prima dei 60 giorni dalla chiusura delle verifiche fiscali ex art. 12 L. 212/2000), si applicherebbe anche alle nelle c.d. «indagini a tavolino», come il caso delle indagini bancarie (C. Cass., 05/02/2014, n. 2495). ... segue ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’INVITO AL CONTRADDITTORIO Al fine di comporre questo contrasto giurisprudenziale, la Cass. Civ. Sez. VI – 5, ha pronunciato ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 527/2015, «affinché si pronuncino sull'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo all'emissione degli atti impositivi e sulle conseguenze derivanti dall'eventuale omissione». In particolare, le Sezioni Unite dovranno pronunciarsi sulle seguenti questioni: ¾ se «il contraddittorio endoprocedimentale "indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva" - trovi fondamento nell'ordinamento nazionale o esclusivamente nel diritto dell'Unione Europea e, in questo caso, quale ne sia la portata applicativa» ¾ sulle «modalità di attuazione del principio generale endoprocedimentale nel caso delle verifiche c.d. a tavolino» ¾ sulle «conseguenze della violazione del diritto al contraddittorio, atteso che sul punto non sono univoche le interpretazioni della Corte di Giustizia e della giurisprudenza interna». del contraddittorio ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA GLI STUDI DI SETTORE ¾ ¾ LA RECENTE PRONUNCIA DELLE SS.UU. DELLA CORTE DI CASSAZIONE In risposta all’ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite ritengono che, allo stato, non vi sia un principio generale per il quale, in assenza di specifica disposizione, l’Amministrazione sarebbe tenuta ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente. La Corte distingue tra: • Tributi non armonizzati, per i quali l’invalidità dell’atto discendente dalla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale sussisterebbe solo se quest’ultimo sia normativamente previsto (es. abuso del diritto). • Tributi armonizzati, per i quali la invalidità dell’atto sussiste in ogni caso, per derivazione dal diritto comunitario, purchè sempre che il contribuente dimostri che, se il contraddittorio ci fosse stato, si sarebbe potuti addivenire ad una soluzione differente. …segue ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA GLI STUDI DI SETTORE Di seguito la massima C. Cass. SS.UU. 09.12.2015, n. 24823 ¾ Alla stregua delle considerazioni che precedono, può affermarsi il seguente principio di diritto: "Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto". ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’INVITO AL CONTRADDITTORIO È fondamentale sottolineare che nella prassi, l’Amministrazione finanziaria (circ. Agenzia delle Entrate 19.10.2006 n. 32) considera l’instaurazione del contraddittorio preventiva all’avviso di accertamento: un corretto comportamento nei confronti del contribuente un passaggio opportuno, in quanto finalizzato a consentire un esercizio anticipato del diritto di difesa da parte del contribuente potendo lo stesso fornire già in sede precontenziosa la prova contraria rispondente alle esigenze di economia processuale, poiché evita l’emissione di avvisi di accertamento che potrebbero risultare infondati alla luce delle prove di cui il contribuente potesse disporre. … segue ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA L’INVITO AL CONTRADDITTORIO Sempre nella prassi, si cita la Circ. AE 25/E del 06/08/2014, nella quale, relativamente alle indagini finanziarie, l’Agenzia ha evidenziato «l’importanza che assume il ricorso al contraddittorio preventivo con il contribuente, attesa la rilevanza delle presunzioni stabilite dal comma 1, n. 2, secondo periodo, dell’art. 32 del DPR n. 6200/1973…. Preme sottolineare come le presunzioni fissate dalla citata norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall’Ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un critico automatismo, giovandosi in via prioritaria della collaborazione del contribuente e delle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione delle operazioniefinanziarie rilevate, con riguardo, in particolare, ai prelevamenti». ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA AMBITO E PRESUPPOSTI APPLICATIVI Rapporti di conto corrente intestati a soggetti terzi sui quali il contribuente può operare Possono formare oggetto di verifica non solo i conti intestati al contribuente sottoposto ad accertamento, ma anche: i conti cointestati al contribuente «accertato» e a soggetti terzi; i conti intestati a soggetti terzi, ma sui quali il contribuente «accertato» ha la possibilità di operare; i conti intestati a soggetti terzi e sui quali il contribuente «accertato» non ha la possibilità di operare, ma relativamente ai quali gli Uffici ritengono sussistere gli estremi dell’interposizione fittizia (effettiva riconducibilità al contribuente «accertato» del conto fittiziamente intestato a un prestanome). È ormai prassi consolidata ed avvallata dalla giurisprudenza di legittimità che la richiesta possa riguardare i conti su cui il contribuente «accertato» è autorizzato ad operare, ad esempio in virtù di: ruoli di rappresentanza, con poteri di firma, di persone giuridiche titolari del rapporto; deleghe, procedure e mandati ricevuti o rilasciati da terzi; garanzie personali prestate o ricevute da terzi; deleghe occasionali ad operare in conto o extra-conto. In relazione a queste fattispecie, si pone il problema relativo all’automatica operatività della presunzione legale. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA CONTI CORRENTI COINTESTATI E/O INTESTATI A TERZI: IMPUTAZIONE AL CONTRIBUENTE SOGGETTO A VERIFICA Sul punto la giurisprudenza non ha raggiunto una posizione univoca. In relazione all’operatività delle presunzioni si registrano le seguenti pronunce, costituenti l’orientamento maggioritario, in relazione all’operatività delle presunzioni qualora il conto sia formalmente intestato a terzi Cass., n. 2029/2014: «In tema di imposte sui redditi ai sensi degli artt. 32 e 37 del D.P.R. n. 600 del 1973, delle imposte sui redditi di società di capitali, l’utilizzazione dei dati risultanti da copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorchè risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell’intestazione e, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ne consegue in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l’Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultino da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell’art. 32 D.P.R. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività d’impresa». … segue ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA CONTI CORRENTI COINTESTATI E/O INTESTATI A TERZI: IMPUTAZIONE AL CONTRIBUENTE SOGGETTO A VERIFICA Cass., n. 21420/2012 ha statuito che nell’ipotesi di conto intestato a coniuge, la riferibilità al contribuente del conto, può derivare da indizi, rinvenibili, tra l’altro, nel fatto che le movimentazioni siano frequenti, che il coniuge non abbia dichiarato alcun reddito e che svolgesse l’attività di casalinga. Cass., n. 12624/2012, con riferimento a società di capitali a ristretta base azionaria, ove appare normale che i conti possano essere intestati a nome dei soci, ha statuito che le presunzioni che derivano dai prelevamenti e dai versamenti operano anche se si ha fondato motivo di ritenere che il conto sia solo formalmente intestato ad un terzo, in quanto in tal caso la diversità giuridica che sussiste tra società di capitali e società di persone è solo formale. Cass., n. 5913/2010 ha statuito che devono ritenersi imputabili al contribuente i proventi costituiti dagli accreditamenti e movimenti attivi di rapporti di conto corrente intestati ai familiari dei quali non si fornisca allegazione probatoria circa i fatti costitutivi dell'esenzione da imposizione. …segue ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA CONTI CORRENTI COINTESTATI E/O INTESTATI A TERZI: IMPUTAZIONE AL CONTRIBUENTE SOGGETTO A VERIFICA Cass., n. 1452/2009 ha statuito che il vincolo o rapporto familiare rappresenta elemento sufficiente a fondare l'accertamento induttivo e sintetico attraverso indagini bancarie condotte nei confronti dei familiari, congiunti o amministratori di società. Cass., n. 27032/2007 ha statuito che l’Ufficio finanziario può procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall'Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l'utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione. …segue ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA CONTI CORRENTI COINTESTATI E/O INTESTATI A TERZI: IMPUTAZIONE AL CONTRIBUENTE SOGGETTO A VERIFICA Cass., n. 20858/2007 ha statuito che le presunzioni legali, ancorché semplici, in forza delle quali i versamenti su conto corrente bancario, in assenza di prova contraria del contribuente che attesti la loro inerenza all'imponibile dichiarato ovvero ad operazioni esenti, concorrono alla formazione del reddito in qualità di corrispettivi imponibili. Tale presunzione si estende anche alle movimentazioni di conti correnti intestati ai congiunti dovendosi ritenere sufficiente il vincolo familiare per suffragare l'attribuzione dei relativi proventi all'attività del contribuente verificato. Cass., n. 18868/2007 ha statuito che le indagini bancarie possono estendersi ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero agli amministratori della società contribuente, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari dei soggetti indicati. Cass., n. 6743/2007 ha statuito che in una società la cui compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare ben si può presumere che siano riconducibili alla società contribuente le operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati ai soci e ai loro familiari, salva la facoltà di provare la diversa origine di tali entrate». …segue ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA CONTI CORRENTI COINTESTATI E/O INTESTATI A TERZI: IMPUTAZIONE AL CONTRIBUENTE SOGGETTO A VERIFICA Un secondo filone giurisprudenziale ritiene che la presunzione non operi automaticamente, ma che sia l’Amministrazione finanziaria a dover provare l’intestazione fittizia del conto corrente. Cass., n. 17390/2010 ha statuito che le presunzioni, in forza delle quali l’Ufficio può sottoporre ad indagine i conti bancari intestati esclusivamente a terzi o familiari, devono essere dotate di gravità, precisione e concordanza, e provate dall’Amministrazione finanziaria. Cass., n. 21454/2009 ha statuito che possono essere imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore. L'acquisizione dagli istituti di credito di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente e l'utilizzazione dei dati da questi risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti non possono ritenersi limitate, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati alla società, ma riguardano anche quelli intestati ai soci e agli amministratori. In tal caso, occorre comunque che risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, ad onta della formale intestazione al terzo. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA CONTI CORRENTI COINTESTATI E/O INTESTATI A TERZI: IMPUTAZIONE AL CONTRIBUENTE SOGGETTO A VERIFICA Cass., n. 27186/2008 ha statuito che spetta al spetta al Fisco indicare gli elementi concreti, diversi dalla semplice relazione con l'interessato, che collegano il conto al contribuente, elementi che possono essere anche di semplice valenza presuntiva, quali l'assenza di fonti apparenti che giustifichino i versamenti in conto oppure la coincidenza tra versamenti o prelevamenti e operazioni di presumibile equivalente valore effettuate dal contribuente o anche l'abnormità delle movimentazioni di denaro rispetto all'attività del titolare del conto. Cass., n. 19216/2007 ha statuito che spetta all'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dell'attività di accesso, ispezione e verifica, provare in modo adeguato la puntuale riferibilità ad una società delle operazioni e movimenti risultanti dal conto corrente bancario di uno dei soci. Tale onere probatorio deve assolversi dimostrando l'interposizione fittizia ovvero la sostanziale imputabilità al contribuente delle risultanze dei conti correnti intestati a terzi legati da vincoli di natura familiare od economica. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA CONTI CORRENTI COINTESTATI E/O INTESTATI A TERZI: IMPUTAZIONE AL CONTRIBUENTE SOGGETTO A VERIFICA La posizione dell’Amministrazione finanziaria L’Agenzia delle Entrate sembra avallare l’orientamento giurisprudenziale più favorevole al contribuente. Con la circolare 19.10.2006 n. 32, essa ha precisato che, in caso di verifiche bancarie eseguite su conti correnti intestati a soggetti diversi dal contribuente verificato, la presunzione opera «a condizione che l'ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è "fittizia o comunque è superata", in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione "bancaria" acquisita». Analogamente, la Guardia di Finanza, con la Circ. n. 1/2008, ha specificato che, in caso di esame di un conto corrente non intestato al contribuente sottoposto a controllo, ma connesso al medesimo ad es. in virtù di vincoli familiari o societari, affinchè le presunzioni derivanti dalle movimentazioni non transitate nelle scritture contabili possano operare è necessaria la dimostrazione dell’intestazione fittizia del rapporto. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA STRATEGIE DI DIFESA Strategie difensive nel contraddittorio Al fine di superare la prova di imponibilità, occorrerebbe dimostrare: la restituzione della somma ai genitori e/o amici tramite canale bancario, in caso di prestito; il prelevamento in contanti di una somma analoga a quella ricevuta in prestito/regalo dal conto corrente dei genitori e/o amici, in una data prossima a quella dell’accredito sul rapporto intestato al contribuente; Le motivazioni alla base della concessione del prestito ricevuto (ad esempio, l’acquisto di un’auto avvenuto a distanza di pochi giorni o di un immobile, etc..) o del regalo (ad esempio, matrimonio, battesimo del figlio del contribuente, etc.); segue…. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA STRATEGIE DI DIFESA Il contestuale accredito di una somma analoga sul conto dei fratelli del contribuente a fronte di identico regalo donato dai genitori ai figli; lo smobilizzo di titoli da parte di un genitore e il successivo versamento nel conto del figlio di una parte della somma di denaro; versamenti di modesto importo potrebbero trovare copertura giustificandoli come piccole regalie dei genitori/suoceri (specialmente se avvenuti in prossimità di festività pasquali o natalizie). ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA STRATEGIE DI DIFESA Giurisprudenza Secondo la Cassazione (sent., 18.09.2013, n. 21305), tra gli elementi di prova di cui il contribuente può avvalersi per superare la presunzione il giudice può considerare anche gli scritti provenienti da terzi se prodotti in giudizio. È, dunque, possibile introdurre «dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà», le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice nel contesto probatorio emergente dagli atti. Possono essere prese in considerazione a favore del contribuente anche le “usanze contabili”. C. Cass., 29.10.2012, n. 18609 ha chiarito, infatti che non è legittimo l’accertamento bancario se nella zona in cui si svolgono le transazioni commerciali oggetto dell’attività professionale la prassi comune è quella del pagamento in contanti. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA STRATEGIE DI DIFESA Deducibilità dei costi Il contribuente può dimostrare di aver sostenuto a fronte dei ricavi occultati determinati costi, previa dimostrazione che a fronte del conseguimento di quel ricavo è stato sostenuto un costo. La Corte di Cassazione n. 3777/2015 ha sostenuto che in caso di accertamento induttivo fondato sulle risultanze di movimenti bancari si deve tener conto, in ossequio del principio di capacità contributiva, non solo dei maggiori ricavi, ma anche della incidenza percentuale dei costi, che vanno comunque detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA STRATEGIE DI DIFESA Ai sensi dell’art. 109 comma 4 TUIR ai fini della loro deduzione i costi, ancorchè non imputati al conto economico, devono risultare da elementi certi e precisi come ad esempio: - le dichiarazioni di terzi, riscontrate per quanto possibile da elementi esterni; - verbali di amministrazioni pubbliche; - scritture private. Non sono, invece, ritenuti sufficienti i semplici brogliacci, privi di causale. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA VIZI DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO E MOTIVI DI IMPUGNAZIONE Vizio dell’avviso di accertamento Mancata allegazione della autorizzazione all’indagine finanziaria ¾ Motivo di impugnazione Nullità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 32, co. 1, n. 7) D.P.R. n. 600/73, art. 51, co. 2, n. 7, D.P.R. n. 633/72, quale conseguenza dell’omessa richiesta e concessione dell’autorizzazione del direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate all’espletamento dell’indagine finanziaria. ¾ ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA I VIZI DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO E MOTIVI DI IMPUGNAZIONE Eventuale vizio dell’avviso di accertamento Emissione dell’avviso di accertamento ante tempus e mancata redazione del processo verbale di constatazione ¾ Motivo di impugnazione Nullità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 12, co. 4 e 7, L. n. 212/2000 nonché dell’art. 24 Cost. (diritto di difesa). ¾ I° profilo: omessa redazione del Processo Verbale di Costatazione (che dovrebbe essere redatto non solo in estio ad accessi, ispezioni e verifiche, ma anche a conclusione di indagini finanziarie e bancarie – c.d. «diritto al processo verbale»). II° profilo: mancato rispetto del termine di 60 giorni ex art. 12, co. 7, L. n. 212/2000.Violazione del principio del contraddittorio. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA I VIZI DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO E MOTIVI DI IMPUGNAZIONE Vizio dell’avviso di accertamento Omessa, insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento ¾ ¾ Motivo di impugnazione Nullità dell’impugnato avviso di accertamento per difetto di motivazione quale conseguenza della violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 3 L. n. 241/1990, degli artt. 7 e 12 co. 7 L. n. 212/2000, degli artt. 3 e 21 septies L. n. 241/1990, nonché dell’art. 24 della Costituzione. I° profilo: inesistente e/o apparente motivazione in ordine ai presupposti da cui scaturisce l’attività accertativa; Eventuali: II° profilo: mancata indicazione della «particolare e motivata urgenza» ex art. 12., co. 7, L. n. 212/2000; III° profilo: omessa indicazione della norma di assunzione. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA I VIZI DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO E MOTIVI DI IMPUGNAZIONE Vizio dell’accertamento Ripresa a tassazione di prelevamenti e versamenti ¾ Motivo di impugnazione Illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 32, comma 1 n. 2 DPR n. 600/1973 per avere il contribuente giustificato la maggior parte delle operazioni contestategli (riportare dettagliatamente la giustificazione delle singole movimentazioni bancarie contestate). ¾ Per i prelevamenti (nel caso di accertamento a professionista): Nullità dell’avviso di accertamento impugnato per violazione dell’art. 32, comma 1 del DPR n. 600/1973. Illegittimità della presunzione legale secondo cui, per i lavoratori autonomi, i prelevamenti equivalgono a compensi in virtù della sentenza della Corte Costituzionale 6.10.2014, n. 228. Illegittimità dell’avviso di accertamento per mancato riconoscimento, a fronte dei maggiori ricavi determinati presuntivamente, dei costi, anche in misura percentualizzata.