atto dirigenziale
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atto dirigenziale
1 L’assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente dell’Ufficio Tributi Propri, confermata dal dirigente del Servizio Finanze, riferisce quanto segue. L’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha introdotto e disciplinato l’esenzione dal versamento delle tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli. Nello specifico l’esenzione ha riguardato: 1) gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, per i quali siano decorsi trent’anni dalla loro costruzione, così come risultante dall’anno di prima immatricolazione (cd veicoli ultratrentennali). In tale ipotesi l’esenzione trova automatica applicazione al compimento del trentesimo anno d’età del veicolo (articolo 63, comma 1). 2) gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dallo loro costruzione. Gli autoveicoli sono individuati, con apposita determinazione, dall’Automobil club Storico Italiano (ASI) e per i motoveicoli dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) (cd. veicoli ultraventennali). In tale ipotesi l’esenzione, ricorrendone le condizioni, viene concessa a seguito di richiesta fatta dal proprietario del veicolo (articolo 63, commi 2 e 3). In base a tale norma, i predetti veicoli “storici” (ultratrentennali ed ultraventennali) sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua, cui vanno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa automobilistica di proprietà (articolo 63, comma 4). La maggior parte delle regioni ha disciplinato con proprie norme l’applicazione dell’ esenzione in argomento. La regione Puglia con legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 ha disciplinato all’articolo 5 (Veicoli storici) le modalità applicative dell’esenzione istituita con il citato articolo 63 della legge n. 342 del 2000. Nello specifico, la legge regionale ha fissato l’importo della tassa di circolazione forfettaria in euro 30,00 per gli autoveicoli ed euro 20,00 per i motoveicoli, mentre per quanto riguarda i veicoli ultraventennali si è disposto che l’esenzione trova applicazione solo ai veicoli muniti di apposito certificato rilasciato dall’Automobil club Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, federazione Motociclistica Italiana (FMI), recante gli estremi 2 identificativi del veicolo iscritto nei registri dei predetti enti. Successivamente l’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 ha inserito fra gli enti certificatori anche l’Associazione Italiana Autoveicoli Classici (AIAC). La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) è intervenuta con una specifica norma a modificare la disciplina delle tasse automobilistiche per i cd “veicoli ultraventennali” di particolare interesse storico e collezionistico. L’articolo 1, comma 666, della legge citata ha, infatti, abrogato i commi 2 e 3 dell’articolo 63 della legge n. 342 del 2000, “rimuovendo” così l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i citati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico con anzianità dai venti ai trent’anni. Solo i veicoli ultratrentennali, dunque, risultano ora assistiti da una norma nazionale di esenzione che prevede il pagamento della sola tassa di circolazione. I veicoli ultraventennali, invece, dal 1° gennaio 2015 transitano dal regime della tassa di circolazione forfettaria al regime della tassa automobilistica di proprietà (fino al ventinovesimo anno dalla loro costruzione). Come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 26 settembre 2003, n. 296 (e confermato dalla successiva sentenza 19 dicembre 2012, n. 288 resa in vigenza dell’articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) la tassa automobilistica non può qualificarsi come tributo proprio della regione e conseguentemente va escluso che la regione abbia il potere di disporre esenzioni rientrando la materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Alla luce delle suesposte motivazioni le regioni non possono intervenire nella disciplina delle tasse automobilistiche modificando la soggettività passiva del tributo, introducendo o mantenendo in vigore, esenzioni non previste dalla legislazione nazionale (risposta a question time n. 504816 VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati in data 25 febbraio 2015). La norma statale di abrogazione (articolo 1, comma 666, legge n. 190/2014), poiché è intervenuta su elementi costitutivi del tributo, è da considerarsi pertanto immediatamente precettiva. La Regione Puglia, ai fine di evitare dubbi sulla portata precettiva della norma nazionale, nel mese di gennaio 2015 ha prontamente pubblicato sui propri siti istituzionali un comunicato con il quale ha chiarito l’avvenuta eliminazione della esenzione per intervenuta abrogazione 3 della norma nazionale di riferimento provvedendo altresì all’aggiornamento dei propri archivi regionali. Con riferimento a tale problematica che interessa ovviamente tutte le regioni italiane sono state evidenziate da parte di talune di esse alcune perplessità applicative con particolare riferimento alla eventuale perdurante vigenza di leggi regionali previgenti che abbiano in qualche maniera disciplinato l’esenzione su presupposti non perfettamente coincidenti con la normativa statale ex articolo 63 della legge n. 342/2000. La questione, vista la sua rilevanza, è stata sottoposta dalla Regione Puglia all’attenzione della Commissione Affari Finanziari della Conferenza delle Regioni che l’ha esaminata nella seduta del 15 gennaio u.s. giungendo alla conclusione che la norma nazionale non sembra prestarsi a modifiche da parte delle Regioni. Al riguardo va anche evidenziato che a fronte di tale abrogazione è stato previsto un maggior gettito fiscale da computarsi ai fini dei saldi di finanza pubblica. In relazione alla disposta abrogazione, le associazioni di categoria e gli operatori del settore hanno evidenziato diverse criticità legate alla decisione del Parlamento. In prima battuta si è fatto rilevare come il maggior gettito fiscale previsto a seguito del venir meno dell’esenzione potrebbe essere, di fatto, sovrastimato in quanto, dato l’alto costo del bollo auto “pieno”, molti possessori di veicoli storici potrebbero decidere di rottamarli o alienarli all’estero. Viene inoltre evidenziato come il ripristino della piena tassazione rischia di creare notevoli ricadute negative nel settore dei restauri e delle manutenzioni con ripercussione anche sul settore delle carrozzerie, officine e attività artigianali che si prendono cura della tenuta di questi beni di valore storico e culturale. Viene infine evidenziato come a causa di tale decisione risulterà colpito anche il settore del Turismo, in conseguenza dei mancati incassi legati al mercato dei raduni (circa 2.500 all’anno) e quello fieristico dei veicoli d’epoca. Le obiezioni poste dagli operatori, anche in relazione alla irrilevanza del maggior gettito fiscale previsto e verosimilmente sovrastimato se si considera che molti possessori potrebbero essere indotti a disfarsi dell’autovettura, meritano apprezzamento in quanto non può indubitabilmente sottacersi il valore culturale dei veicoli storici, valore che ha indotto il legislatore del 2000 ad esentare tali mezzi dal pagamento della tassa automobilistica. Va, infine, rilevato che la complessiva regolamentazione del tributo è oggetto di rivisitazione da parte del Comitato Interregionale di Gestione dell’Archivio 4 Nazionale delle Tasse Automobilistiche (CIGANTA). Il Comitato, infatti, sta completando ed ultimando la proposta di un articolato normativo che ha la duplice finalità di compendiare e collazionare in un unico testo tutta la normativa che negli anni è stata emanata nonché rivedere specifici istituti del tributo, il tutto anche allo scopo di dare omogeneità applicativa a livello nazionale. Tale articolato sarà, poi, sottoposto all’approvazione della Conferenza Stato Regioni per la sua successiva trasmissione al Governo. Organo tecnico permanente di cui si avvale il CIGANTA è il Centro di Interoperabilità Tasse Automobilistiche (CITA) in cui è stato recentemente nominato un rappresentante della Regione Puglia nella persona del dott. Angelo Disanto, Alta Professionalità Supporto e Organizzazione della Tassa Automobilistica. I membri del CITA stanno partecipando e collaborando, in qualità di tecnici della materia, alla stesura della citata norma quadro. In relazione alle predette considerazioni si ritiene che possa formularsi specifico indirizzo al predetto rappresentante regionale nell’ambito del Centro di Interoperabilità Tasse Automobilistiche (CITA) di promuovere il ripristino dell’esenzione ovvero, alternativamente, l’introduzione della facoltà normativa che consenta alle regioni di istituire e disciplinare con propria legge misure tariffarie agevolate da applicarsi ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Nell’immediato si demanda al Servizio Finanze regionale di esperire una specifica formale interlocuzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Politiche Fiscali al fine di verificare, a legislazione vigente, se e quali margini di intervento residui in capo alla regione sul tema della praticabilità di agevolazioni tariffarie a favore dei possessori dei veicoli già ricadenti nell’ambito di applicazione della esenzione abrogata con il più volte citato articolo 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014 anche in relazione alla eventuale ultrattività della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25. La Giunta regionale in relazione al maggior gettito derivante dalla abrogazione della esenzione in argomento ed al fine di sostenere il patrimonio culturale derivante dal possesso dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico si riserva, nelle more di una auspicata ridefinizione a livello statale della problematica in esame, l’adozione di uno specifico disegno di legge regionale contenente misure finanziarie in favore di tale settore. 5 All’esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l’approvazione del presente atto di indirizzo. SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA L.R. N. 28 DEL 2011 E S.M.I. La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Lo schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, articolo 4, comma 4, lettera k. LA GIUNTA Udita la relazione e la conseguente proposta del dott. Leonardo Di Gioia Assessore al Bilancio Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento del dirigente dell’Ufficio Tributi Propri e del dirigente del Servizio Finanze DELIBERA 1) di fare propria la relazione dell’Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 2) di dare mandato al rappresentante regionale presso il Centro di Interoperabilità Tasse Automobilistiche (CITA), dott. Angelo Disanto, di promuovere nel contesto dell’emananda proposta di revisione della disciplina generale della tassa automobilistica in discussione al Comitato Interregionale di Gestione dell’Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (CIGANTA), il ripristino dell’esenzione ovvero, alternativamente, l’introduzione della facoltà normativa che consenta alle regioni di istituire e disciplinare con propria legge misure tariffarie agevolate da applicarsi ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico; 3) di dare mandato al Servizio Finanze di esperire una specifica formale interlocuzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Politiche Fiscali al fine di verificare, a legislazione vigente, se e quali margini di intervento residui in capo alla regione sul tema della praticabilità di agevolazioni tariffarie a favore dei possessori dei veicoli già ricadenti nell’ambito di applicazione della esenzione abrogata con il più volte citato articolo 1, 6 comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 anche in relazione alla eventuale ultrattività della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25; 4) di riservarsi, nelle more di una auspicata ridefinizione normativa a livello statale, l’adozione di uno specifico disegno di legge regionale contenente misure finanziarie in favore dei possessori dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico; 5) di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Il Segretario Il Presidente della Giunta 7 della Giunta I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie. Il dirigente dell’Ufficio Tributi _____________________________________ (Francesco Solofrizzo) Il dirigente del Servizio _________________________________________ (Angelosante Albanese) Propri Finanze Il sottoscritto direttore di Area RAVVISA/NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione Il direttore dell’Area Finanza Controlli___________________________________ (Angelosante Albanese) e L’assessore proponente (dott. Gioia)__________________________ Di 8 Leonardo