quale assistenza legale possono usufruire le
Transcript
quale assistenza legale possono usufruire le
L’assistenza legale alle famiglie con persone affette da demenza Dott.ssa Annalisa Basso IPAB - Istituto Le persone affette da demenza necessitano di aiuto e assistenza da parte di chi si prende cura di loro in modo progressivamente più intenso, a causa dell'evoluzione della malattia. I famigliari di queste persone devono quindi pianificare le modalità assistenziali più adeguate secondo le diverse fasi della malattia, senza dimenticare che c'è sempre la possibilità e il dovere di permettere, anche al malato più grave, il mantenimento di una vita dignitosa. Un sentimento diffuso nei famigliari è spesso un forte senso di impotenza e una difficoltà a riorganizzare i propri impegni in base alle necessità spesso gravose del proprio assistito. Persona affetta da demenza È necessario quindi mantenere un rapporto continuativo con il medico di fiducia o la struttura clinica d'appoggio, in modo da potersi confrontare con personale esperto e qualificato sulle decisioni da prendersi rispetto alla gestione dei problemi esistenziali. Non solo, questo collegamento è importante anche per ottenere appoggio e un conforto nei momenti di frustrazione cosi da mantenere una prospettiva costruttiva nell'affrontare le difficoltà quotidiane, che si può ottenere solo vincendo il senso di impotenza, il disfattismo e la tentazione di rifugiarsi in false speranze e facendo appello alle proprie energie umane e morali. Cosa fare? Legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 (BUR n. 104/2009 ) DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA SUA DISCIPLINA Art. 2 - Destinatari. C.1. Ai fini della presente legge sono non autosufficienti le persone che, solo con l’aiuto determinante di altri, possono provvedere alla cura della propria persona e possono mantenere una normale vita di relazione e le persone con disabilità che necessitano di interventi socio-riabilitativi e assistenziali in modo continuativo Riconoscimento di invalidità e delle agevolazioni ai sensi della legge 104/92 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) Il sistema assistenziale del nostro Paese prevede forme di tutela economica e di natura assistenziale per tutti i cittadini riconosciuti invalidi, in ragione di minorazioni congenite o dovute a gravi patologie. Oltre alla richiesta di invalidità è possibile e consigliabile richiedere il riconoscimento ai sensi della Legge 104/92 che dà diritto a particolari agevolazioni fiscali e, se riconosciuta l’invalidità alla possibilità di usufruire dei permessi e dei congedi lavorativi ai familiari delle persone riconosciute invalide. Diritti e tutela delle persone affette da demenza e dei loro familiari Perché? Le motivazioni che inducono al riconoscimento dell’invalidità civile sono sostanzialmente due: Di ordine economico (per tutti i cittadini italiani, per i cittadini della Comunità Europea secondo i criteri definiti dalla legge); assegno o pensione d’invalidità in soggetto d’età compresa tra 18 e 65 anni, dipendenti dalla situazione reddituale; indennità d’accompagnamento per persone non autosufficienti di qualsiasi età indipendentemente dalla situazione reddituale ma con l’esclusione del periodo di ricovero a titolo gratuito in reparti di lungodegenza e riabilitazione; indennità di frequenza per minori che frequentino un asilo, una scuola, un servizio riabilitativo, attività sportiva e/o ricreativa purché terapeutiche Di ordine pratico fornitura protesi e ausili, (percentuale minima prevista 34% o Ultra 65 enne di grado lieve); esenzione ticket con pagamento quota fissa per ricetta, (percentuale minima prevista 67% o invalido Ultra 65enne di grado medio); esenzione ticket senza pagamento quota fissa per ricetta (percentuale minima prevista 100% o indennità di accompagnamento, indennità di frequenza o Ultra 65enne di grado grave); inserimento lavorativo mirato tramite il collocamento obbligatorio se disoccupato e di età inferiore a 65 anni, (percentuale minima prevista 46%); in tal caso si deve presentare una domanda per il riconoscimento della disabilità all’INPS nelle modalità sopra indicate; agevolazioni fiscali. La domanda va presentata all’INPS per via telematica (www.inps.it); le modalità di presentazione sono: direttamente dall’interessato se in possesso di un codice PIN rilasciato dall’Inps; rivolgendosi ad un ente di patronato o associazione di categoria Prima di presentare la domanda è necessario ottenere il certificato del medico che attesti le infermità invalidanti. Il certificato sarà redatto dal medico abilitato alla compilazione telematica. L’elenco dei medici abilitati si trova nel sito dell’INPS (www.inps.it). Completata l’acquisizione del certificato, il medico stesso provvederà a consegnare al richiedente copia del certificato e l’attestato di trasmissione. Se il medico non è abilitato alla compilazione telematica, rilascerà il certificato cartaceo che dovrà essere presentato al momento dell’inserimento della domanda. Qualora l’interessato fosse intrasportabile, il medico dovrà richiedere la visita a domicilio specificando nel certificato. Il tempo di attesa della visita è di 20 giorni per quella ambulatoriale e di 30 giorni per quella domiciliare; alla visita si deve presentare la documentazione clinica relativa allo stato di salute e un documento d’identità valido. La convocazione a visita avviene secondo ordine temporale di presentazione della domanda, tramite lettera per l’ambulatoriale e telefonata per la domiciliare. Dopo la visita della Commissione dell’ULSS la pratica è trasmessa al Centro Medico Legale presso l’INPS PROVINCIALE , che, al massimo entro sessanta giorni dalla data di ricezione, si pronuncia o confermando la decisione della Commissione dell’ULSS o disponendo un’ulteriore visita presso il proprio ambulatorio. Nel caso di accoglimento positivo della richiesta l’interessato conosce l’esito, che gli sarà inviato a domicilio, circa due mesi dopo la visita presso la Commissione dell’ULSS. Si consiglia alla persona interessata di presentare contemporaneamente istanza per l’accertamento della Legge 104/92. Come presentare domanda per interventi economici dello Stato CHE COS’È La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali).Per avere diritto alla pensione è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge. A CHI SPETTA Hanno diritto alla pensione di inabilità gli invalidi totali di età compresa tra 18 e 65 anni e 3 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. REQUISITI Per ottenere la pensione di inabilità sono necessari i seguenti requisiti: riconoscimento di una inabilità totale e permanente del 100%; stato di bisogno economico; età compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013), cittadinanza italiana, è prevista in condizioni specifiche anche per i cittadini stranieri comunitari. QUANDO SPETTA Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi. QUANTO SPETTA La pensione spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito è pari a 16.532,10 euro); spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 279,75 euro mensili. In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti. La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione). Al compimento del sessantacinquesimo anno di età e 3 mesi, in sostituzione della pensione d’inabilità, viene corrisposto l’assegno sociale. Pensione di inabilità CHE COS’È L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero. Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata. L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef. REQUISITI Per ottenere l’assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 65 anni e 3 mesi di età; stato di bisogno economico; cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. QUANDO SPETTA Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti; previsti dalla legge. QUANTO SPETTA La misura massima dell’assegno è pari a 448,52 euro per 13 mensilità e per l’anno 2015 il limite di reddito è pari ad 5.830,76 euro annui. Assegno sociale CHE COS’È L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutila ti o invalidi totali per iquali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompa gnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. A CHI SPETTA L’indennità di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall’età e dalle condi zioni reddituali. REQUISITI Per ottenere l’indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:riconoscimento di totale inabilità (1 00%) per affezioni fisiche o psichiche;impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero im possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua; cittadinanza italiana; prevista anche per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza. Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni o che percepiscono una analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto al trattamento più favorevole. L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le ind ennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati). QUANDO SPETTA Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. QUANTO SPETTA L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 508,55 euro mensili. L’indennità di accompagnamento Oltre alle prestazione a carattere economico erogate direttamente dallo stato, la Regione del Veneto ha recentemente innovato le modalità di erogazione dei contributi per le cure domiciliari per le persone non autosufficienti (prima era previsto l’assegno di cura che comprendeva il contributo Alzheimer, il contributo badanti, inoltre la regione erogava il contributo vita indipendente, ed altre tipologie dio intervento a carattere economico.) Dal 2013 con l’Assegno di Cura è sostituito dall’Impegnativa di Cura Domiciliare, abbreviata con la sigla ICD. Dal 2014 l’ICD modificherà anche le modalità di erogazione dei contributi per la Vita indipendente e per l’Aiuto e l’Autonomia personale delle persone con disabilità. In totale sono state previste 5 tipologie di ICD, una delle quali costituisce una novità in quanto destinata a persone con grave necessità assistenziale nelle 24 ore della giornata. La nuova procedura ha predefinito gli importi dei contributi e le modalità di assegnazione, basata su graduatorie per gravità di bisogno assistenziale e situazione economica rilevata con l’ISEE. Dal 2014 il pagamento dell’ICD è effettuato dalle ULSS con cadenza mensile o trimestrale Impegnativa di Cura domiciliare DGR 1338 del 30 luglio 2013 E’ un contributo erogato per l’assistenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio. Serve ad acquistare direttamente prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad integrazione delle attività di assistenza domiciliare dell’ULSS. A chi sono rivolte le 5 tipologie di ICD? Utenti con basso bisogno assistenziale (ICDb), verificato dalla rete dei servizi sociali e dal Medico di Medicina Generale, con ISEE familiare inferiore a 16.631,71€. Il contributo mensile è di 120,00€. Erogate 21.870 nel 2013 Utenti con medio bisogno assistenziale (ICDm), verificato dal Distretto Socio Sanitario, con presenza di demenze di tutti i tipi accompagnate da gravi disturbi comportamentali o con maggior bisogno assistenziale rilevabile dal profilo SVaMA, con ISEE familiare inferiore a 16.631,71€. Il contributo mensile è di 400,00€. Erogate 4.554 nel 2013 Utenti con alto bisogno assistenziale (ICDa), verificato dal Distretto Socio Sanitario, con disabilità gravissime e in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore, con ISEE familiare inferiore a 60.000,00€ (1). Erogate 660 nel 2013. (dal 2014) Utenti con grave disabilità psichica e intellettiva (ICDp), già interventi di promozione dell’autonomia personale e di aiuto personale (1). (dal 2014) Utenti con grave disabilità fisico-motoria (ICDf): persone in età adulta, con capacità di autodeterminazione e grave disabilità fisico-motoria, (già progetti di vita indipendente)(1). Ulteriori requisiti sono specificati nel modulo di domanda. (1) Per queste ICD gli importi del contributo sono variabili in funzione del reddito o del progetto assistenziale. Come si accede all’ICD? Si possono ottenere informazioni presso gli sportelli integrati e gli altri punti di accesso della rete dei servizi (sportelli dei Servizi sociali dei Comuni o di altri enti delegati, sportelli del Distretto Socio Sanitario). Presso gli stessi sportelli possono presentare la domanda i diretti interessati, i familiari o le persone che ne hanno la rappresentanza. Il modulo di domanda è disponibile negli sportelli o nel sito internet della propria azienda ULSS. Cos’è l'ICD? La rete dei servizi Per orientarsi all’interno dell’offerta dei servizi sanitari e socioassistenziali del territorio è necessario individuare le competenze specifiche dei vari Enti. Per accedere ed attivare i servizi è necessario rivolgersi a: 1.il medico di medicina generale per i servizi sanitari e sociosanitari; 2.l’assistente sociale del comune di residenza per i servizi sociali e socio-assistenziali, la quale aiuta la famiglia nella scelta dell’assistenza più idonea alle sue esigenze; 3.per l’Assistenza Domiciliare al Distretto sociosanitario. L’assistenza domiciliare permettere al cittadino di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto familiare per ricevere le cure e l’assistenza necessarie, senza dover essere ricoverato in strutture ospedaliere o residenziali. A chi è rivolto? Alle persone di tutte le età che si trovano in condizioni di dipendenza fisica o sociale o socio-sanitaria. Per la documentazione specifica da presentare chiedere informazioni allo Sportello Integrato del Comune o del Distretto Socio-Sanitario della A.ULSS di residenza. PRESIDI ADI e SAD Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), ha l’obiettivo di aiutare la persona nel disbrigo delle attività quotidiane sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale (es. igiene degli ambienti, servizio di lavanderia, preparazione dei pasti, igiene della persona, disbrigo di commissioni, trasporto, ecc.) Per l’attivazione del S.A.D. il cittadino può rivolgersi ai servizi sociali del Comune di residenza o dell’A.ULSS delegata, dove l’assistente sociale valuta il caso e attiva l’intervento domiciliare previa definizione di un progetto individualizzato e personalizzato concordato con l’affidatario del servizio e che viene rivalutato almeno annualmente. Il Comune può richiedere una compartecipazione economica al servizio domiciliare sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal regolamento S.A.D. comunale. Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I) Con l’Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), vengono erogate prestazioni domiciliari da parte di figure professionali sanitarie e sociali integrate fra loro (medico di medicina generale, infermiere, fisioterapista, assistente sociale, medico specialista ecc.), secondo un intervento personalizzato definito dall’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) competente per territorio (es. servizio di riabilitazione, servizio infermieristico, servizio medico - visite programmate, etc…) Per l’attivazione dell’ A.D.I. il cittadino può rivolgersi al Distretto Socio-sanitario dell’A.ULSS di residenza, la sua condizione viene valutata da una equipe multi professionale, l’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), a cui partecipano tutte le figure professionali interessate al caso specifico. L’U.V.M.D. attraverso la Scheda di Valutazione Multidimensionale dell’Anziano (S.V.A.M.A.) definisce il profilo di gravità del cittadino per la stesura di un piano di intervento individualizzato, che viene verificato e ridefinito attraverso riunioni periodiche della U.V.M.D. Le prestazioni sanitarie sono gratuite. Cos’è e quali sono i benefici? E’ un sistema attivato dalla Regione del Veneto (LR 26 del 4.06.1987), in accordo con i Comuni e le A.ULSS. Il servizio funziona a mezzo telefono mediante Centro Operativo funzionante 24 ore su 24. Con il telecontrollo, il Centro si mette in contatto con l’utente, anche più volte alla settimana, per conoscere le sue condizioni e per accertare che l’apparecchio sia funzionante. A sua volta ogni utente può mettersi in contatto con il Centro per qualsiasi necessità. Ad ogni chiamata, previo controllo, il Centro provvede, con immediatezza, ad interessare la competente struttura, sia che si tratti di necessità mediche, infermieristiche , domestiche o sociali. Con il telesoccorso ogni utente è dotato di un mini-apparecchio provvisto di un pulsante che, se premuto, fa scattare un segnale d’allarme al Centro Operativo. Il Centro, in questo caso, è in grado di agire immediatamente e attivare tempestivamente un intervento urgente. A chi è rivolto? agli anziani che vivono da soli o in coppia; agli anziani bisognosi di cure e controlli sanitari; a coloro che, pur non avendo compiuto 65 anni d’età si trovino in situazioni di rischio sociali e/o sanitario, debitamente documentato. Come ottenere l’agevolazione ovvero qual è l’iter per la presentazione della domanda? Per attivare il servizio il cittadino può rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di residenza, ai quali successivamente andrà presentata: a. la richiesta di servizio di telesoccorso-telecontrollo debitamente compilata; b. certificato del medico di base attestante la necessità dell’attivazione del servizio; c. attestazione ISEE o dichiarazione sostitutiva unico; d. trascorsi i sei mesi di gratuità il Comune, a seconda del regolamento applicato in ogni Azienda ULSS e dell’ISEE del richiedente, può richiedere la compartecipazione economica al servizio. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e resta valida per gli anni successivi. “telesoccorso-telecontrollo” Se presenti nel comune di residenza, il servizio consiste nella consegna a domicilio di pasti precotti ed è rivolto a persone che si trovano in situazione di solitudine e/o fragilità e sono impossibilitate a provvedere autonomamente alla preparazione del cibo. Pasti a domicilio Al fine di offrire un supporto alle famiglie che assistono una persona malata, vengono attivati dagli Ambiti Territoriali dei ricoveri di sollievo che prevedono periodi di permanenza, variabili tra i 15 e i 30 giorni, presso strutture residenziali (RSA). Tale prestazione non è sovrapponibile a quelli già esistenti, ma permette ai familiari che assistono continuativamente il malato di concedersi un tempo “di sollievo” in cui poter riprendere le energie necessarie per continuare a garantire l’adeguata assistenza al proprio caro. I ricoveri temporanei sono attivati, previo domanda al servizio sociale del comune di residenza, che valuterà il bisogno e, in accordo con i familiari e la RSA, organizzerà il periodo di permanenza dell’interessato. Ricoveri temporanei RSA : Residenze Sanitarie Assistenziali Le RSA, ex Case di Riposo, rappresentano la collocazione residenziale, temporanea o definitiva, degli anziani non autosufficienti o con limitato grado di autonomia che non possono più essere assistiti a domicilio. Alcune RSA hanno Nuclei Alzheimer accreditati dalla Regione (SAPA), ma anche altre RSA hanno organizzato al proprio interno reparti ad hoc, dotandosi di personale preparato per la cura e l’assistenza specifica, e sono quindi in grado di accogliere malati affetti da demenza e malati di Alzheimer. Nella RSA sono garantite l’assistenza medica e infermieristica, la riabilitazione, l’aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane, attività di animazione e socializzazione, oltre ai servizi cosiddetti “alberghieri”. Le RSA fanno parte della rete di servizi territoriali di primo livello e per accedervi, l’interessato o i suoi familiari, devono presentare la domanda direttamente alla struttura individuata tra quelle accreditate dalla Regione, o presso il distretto. Le rette sono stabilite autonomamente dagli Enti che le gestiscono mentre la parte della spesa sanitaria (quota) è a carico del SSN, tale contributo erogato dalla Regione, a copertura delle spese sanitarie sostenute dalle RSA nei posti letto accreditati, varia a seconda delle condizioni di salute/autonomia dell’ospite come definito in UVMD. La retta è a carico del paziente e della sua famiglia. Le Amministrazioni comunali possono stabilire un eventuale contributo alla spesa per le famiglie a seconda dei singoli regolamenti comunali. I servizi residenziali e semiresidenziali Anche i Centri Diurni sono servizi rivolti a persone anziane non autosufficienti o con limitata autonomia che operano, però, in regime diurno. Rappresentano un supporto a situazioni familiari precarie in alternativa al ricovero a tempo pieno. In questi Centri sono offerti una serie di interventi sia di natura socio-assistenziale (assistenza diretta nelle attività quotidiane, di sostegno psicologico, di animazione e di socializzazione), che interventi sanitari (infermieristici, medico-geriatrici, riabilitativi). Per usufruire del servizio, le famiglie o le persone interessate possono rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di residenza, al Distretto di appartenenza, o direttamente ai Centri di Servizio, nell’ambito di quelle accreditate presso la Regione, dove potranno avere tutte le informazioni necessarie per conoscere le prestazioni offerte e la loro organizzazione, anche ricevendo la Carta dei Servizi di cui ogni CDI (così come ogni RSA) è dotato. CD: Centri Diurni L’amministratore di sostegno La legge n. 6/04 affianca gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, creando una possibilità in più per garantirne la tutela, senza limitare del tutto la capacità di agire delle persone che necessitano di sostegno. Le persone, che per motivi legati ad un’infermità o disabilita fisica o psichica o in situazione di particolare disagio, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, possono essere assistite da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo di residenza. L’amministratore di sostegno rappresenta il proprio assistito solo in alcuni atti della vita che vengono decisi dal giudice tutelare con apposito decreto. Il giudice, quindi, può realizzare un provvedimento individualizzato che sia il più possibile adeguato alla situazione della persona che ne beneficerà, sia per quanto riguarda gli atti relativi al patrimonio che per quelli relativi alla vita personale. Nel provvedimento vengono specificati: gli atti che il beneficiario può compiere da solo o con l’assistenza dell’amministratore, quelli che può compiere soltanto l’amministratore, la durata dell’incarico e la periodicità con cui l’amministratore deve riferire al giudice. La domanda per la nomina dell’amministratore di sostegno va fatta in carta libera, anche senza assistenza tecnica (avvocato) e viene depositata nella cancelleria del giudice tutelare che valuterà la situazione e convocherà gli interessati. Con la DRGV 3542/07 la Giunta Regionale ha introdotto importanti aspetti innovativi nell’ambito del decadimento cognitivo dei quali i più rilavanti sono i Centri per il Decadimento Cognitivo avviati in ogni Azienda ULSS. Il CDC rappresenta il punto nodale che interfaccia il Medico di Medicina Generale (MMG) da una parte e l’UVMD dall’altra, nell’ottica della presa in carico della persona affetta da decadimento cognitivo e della famiglia. I Centri per il Decadimento Cognitivo (CDC) sostituiscono le preesistenti Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) e Centro Ospedaliero di Approfondimento Diagnostico della Demenza (COADD) e in essi confluiscono le risorse delle UVA e dei COADD con compiti di tipo multiprofessionale e multidimensionale. La Regione Veneto, successivamente, con decreto 414 del 05 Novembre 2009 ha istituito un Tavolo di lavoro permanente regionale sull’Alzheimer per un confronto continuativo tra Istituzioni ed Associazioni che ha provveduto ad analizzare lo stato di attuazione di questo nuovo assetto. L’obiettivo era portare il servizio sempre più vicino al cittadino. REGIONE DEL VENETO - Cdc – Centri decadimento cognitivo Nella Regione Veneto esistono 42 Centri che si occupano di demenza. Tali centri sono stati parzialmente riorganizzati in base a quanto previsto dalla DGRV. CDC (26) UVA (10) Unità di Valutazione Alzheimer COADD (2) Centro Ospedaliero di Approfondimento Diagnostico della Demenza Ambulatori dedicati (4) Nello specifico sono stati istituiti 26 CDC in 15 delle 21 ULSS esistenti (pari a circa poco più del 71%), mentre permangono ancora 10 UVA, 2 COADD, 4 ambulatori dedicati prevalentemente ubicati presso sedi distrettuali Assetto Regione del Veneto Centri di Decadimento Cognitivo/UVA - Team multiprofessionale multidimensionale completo (TMM): composto da tutte le figure previste dalla DGRV 3542/07 (medici di diversa specializzazione, ed es. neurologo e geriatra, coadiuvati dal team di supporto, costituito da psicologo, pedagogista, educatore, e da altre figure professionali di supporto come l’infermiere, il referente organizzativo, l’operatore socio-sanitario, l’assistente sociale), - Gruppo medici (GM): contempla la presenza di medici di diversa specializzazione (neurologo più geriatra o altro), - Medico (M): rappresenta un solo tipo di specialista (neurologo o geriatra o psichiatra o altro), - Psicologo, - Infermiere professionale (IP), - Operatore socio-sanitario (OSS), - Altre figure professionali. Dai dati raccolti emerge una certa variabilità nella composizione del team multiprofessionale e multidimensionale CENTRO DECADIMENTO COGNITIVO – PERSONALE CRIC - Centro Regionale per lo studio e la cura dell'Invecchiamento Cerebrale ha sede presso l’Azienda Ospedaliera di Padova e funge da raccordo tra i vari CDC delle Aziende ULSS Al CRIC competono: il coordinamento dei Centri di Decadimento Cognitivo regionali e il supporto alla rete di Alzheimer; lo sviluppo e la verifica di linee guida e percorsi assistenziali; la collaborazione con centri e consorzi di ricerca internazionali; le attività di ricerca clinica e di trasferimento delle conoscenze; la qualificazione professionale e l’aggiornamento con un rafforzamento dei sistemi di formazione CRIC – Centro regionale invecchiamento celebrale