Direttiva Regionale - Camera di Commercio di Ferrara

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Direttiva Regionale - Camera di Commercio di Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Emilia-Romagna
BOLLETTINO UFFICIALE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE SILVANI 6 - BOLOGNA
Parte seconda - N. 34
Anno 25
Spedizione in abbonamento postale
28 luglio 1994
L. 1.600
N. 74
DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E CRITERI PER LA
REDAZIONE DEI REGOLAMENTI DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TAXI E DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE: LEGGE 15 GENNAIO
1992, N. 21
(Deliberazione del Consiglio regionale n. 2009 del 31/5/1994)
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Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di
esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente: Legge 15
gennaio 1992, n. 21
(Deliberazione del Consiglio regionale n. 2009 del 31/5/1994 - su proposta della Giunta
regionale n. 1607 del 26/4/1994 - controllata dalla CCARER il 16/6/1994, prot. n. 701/712)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1607 del 26 aprile 1994, avente ad
oggetto "Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di
esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente: Legge 15 gennaio 1992,
n. 21";
preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente "Territorio e Ambiente" di
questo Consiglio, giusta nota prot. n. 119/II.5 in data 23 maggio 1994;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1607 del
26 aprile 1994, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale.
«LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 concernente "Legge-quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea" che demanda alla Regione il compito di fissare
indirizzi, criteri e norme di regolamentazione dei suddetti servizi, per la gestione dei vari livelli di
competenza regionale e locale;
atteso che:
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la stessa legge pone i principi fondamentali (Legge-quadro), ai sensi dell'art. 117, primo
comma della Costituzione, che le Regioni debbono osservare, nella loro autonomia legislativa
e amministrativa, nell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite con l'art. 85, primo
comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernenti la disciplina degli autoservizi pubblici
non di linea, fatte salve le competenze delle Autonomie locali;
è data facoltà alle Regioni di fissare i criteri e le norme programmatiche per la formazione dei
regolamenti comunali sugli autoservizi e per il controllo degli stessi regolamenti da parte
degli Enti a ciò delegati;
detta facoltà deve operare attraverso un procedimento di delega agli Enti locali, in una
visione integrata del trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente) con gli
altri modi di trasporto, secondo le finalità della legge, nel quadro della programmazione
economica e territoriale, regionale e locale (art. 4, secondo comma);
gli autoservizi pubblici non di linea adempiono ad una funzione complementare e integrativa
dei trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei (art. 1,
primo comma), la cui regolamentazione l'art. 45 della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 ha già
delegato alle Amministrazioni provinciali e al Circondario di Rimini, anticipando il
procedimento di delega previsto dalla legge statale in argomento;
la delega della Regione alle Province prevista dalla citata L.R. 45/79 per l'approvazione dei
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regolamenti di taxi e di noleggio con conducente trova il suo fondamento nell'art. 85, 1°
comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616, che ha trasferito dallo Stato alle Regioni questa
specifica competenza;
per le zone di intensa conurbazione (aree metropolitane, interurbane, comprensoriali,
industrializzate, di terziario avanzato, turistiche) le Regioni possono stabilire norme speciali
da osservarsi nella formazione di detti regolamenti per assicurare una gestione uniforme e
coordinata del servizio, in un determinato comprensorio, nel rispetto, è da intendersi, delle
Autonomie locali (art. 4, quinto comma);
le Regioni debbono prevedere idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'obbligo
di prestare il servizio di taxi all'interno delle aree comunali o, secondo il punto precedente,
comprensoriali (art. 2, secondo comma);
le Regioni costituiscono commissioni consultive (analoghe a quelle comunali) sullo
svolgimento degli autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) e
sull'applicazione dei regolamenti, con rappresentanza e ruolo adeguato delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli utenti (art. 4, quarto
comma);
le Regioni istituiscono presso le Camere di commercio il ruolo dei conducenti di veicoli e
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e definiscono i criteri per l'ammissione al
ruolo predetto (art. 6, quarto comma);
le Regioni costituiscono le commissioni per l'esame di idoneità, il superamento del quale
costituisce requisito di iscrizione al ruolo per l'esercizio degli autoservizi. L'esame dovrà
avere particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica (art. 6, commi terzo
e quarto);
dato atto che:
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la Legge 21/92, come si è detto, è legge-quadro e pertanto, nell'ambito delle norme
fondamentali in essa contenute, la Regione può provvedere in tutta la materia che viene ad
essa trasferita, fatta salva, come si è visto sopra, la competenza esclusiva dei Comuni ad
adottare i regolamenti e i provvedimenti attinenti ai servizi comunali o comprensoriali con
l'osservanza soltanto di quelle disposizioni che possono ritenersi fondamentali in quanto
attinenti chiaramente ad interessi nazionali e regionali;
la formulazione utilizzata dal legislatore si inserisce in una più generale linea di tendenza che,
nella fissazione dei principi-quadro entro i quali le Regioni possono legiferare, predilige
l'assegnazione all'Ente regionale di funzioni programmazione e di politica territoriale,
rimettendo agli Enti locali la funzione primaria e diretta nella materia, quale espressione della
loro autonomia;
la Regione si trova ad operare in un settore di diretta competenza, che trae origine da funzioni
trasferite dallo Stato ai sensi del primo comma dell'art. 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616,
nell'interpretazione storico-evolutiva e integrativa delle materie elencate nel 1° comma
dell'art. 117 della Costituzione: tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
la Regione quindi, a pieno titolo, con ampiezza autonomistica maggiore di quella precedente
strettamente intesa per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai
servizi di piazza, dovrà rielaborare le proprie disposizioni per la parte di quei servizi
esercitati, secondo le suddette finalità della Legge 21/92, ai sensi dell'art. 1, secondo comma
della stessa, con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
il ruolo assegnato alla Regione dalla Legge 21/92, trattandosi di materia ampliata rispetto a
quella prevista dall'art. 117 della Costituzione, si esprime attraverso funzioni primarie che
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non implicano necessariamente la delega ma presumono una specifica attività normativa in
attuazione dell'art. 4 della citata legge;
- tale funzione è svolta in posizione concorrente e paritaria con gli Enti locali, nel rispetto delle
singole prerogative di autonomia previste dalla Costituzione. In questo ambito quindi, entro
una legge nazionale quadro, dichiarata tale, si delineano legittimamente indirizzi e criteri che
debbono essere osservati dalle Autonomie locali, con potere vincolante soltanto quando siano
effettivamente rispondenti ad interessi pubblici generali;
- la Regione pertanto non intende arrogarsi precise e dettagliate direttive in ordine alle scelte,
alle modalità di esercizio ed agli organi competenti nella attuazione della normativa da essa
predisposta;
- inoltre che l'attuale legislazione regionale già prevede (art. 3, L.R. 45/79) che il Piano di
bacino determini i criteri per l'organizzazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente
quale sistema integrativo e sussidiario della rete degli autoservizi pubblici;
- l’art. 45 della stessa legge dispone inoltre che i regolamenti comunali relativi ai servizi di
noleggio e di piazza con autoveicoli siano sottoposti alla approvazione della Provincia, in
virtù di delega di funzione regionale;
ritenuto:
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che le funzioni di competenza provinciale previste dalla presente normativa debbano
considerarsi attribuite ai competenti organi della Città metropolitana quando sarà costituita ai
sensi degli artt. 17 e 18 della Legge 1 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle Autonomie
locali;
che gli indirizzi e i criteri indicati nella presente normativa abbiano, di regola, valore
orientativo e programmatico, compreso lo schema di regolamento che si propone come
modello operativo per la definitiva elaborazione, da parte degli Organi locali, quale
espressione della propria autonoma potestà regolamentare;
che le predette disposizioni debbano assumere natura obbligatoria e cogente soltanto quando
risulteranno obiettivamente rispondenti ad interessi pubblici a livello regionale, tenuto conto
principalmente del confronto, che verrà effettuato al momento della approvazione dei
regolamenti da parte dell'Organo provinciale delegato, tra indirizzi e criteri regionali e
definitive autonome determinazioni degli Organi comunali;
ritenuto altresì che, ai sensi del primo comma dell'art. 13 della legge quadro, le Regioni possano
indicare direttamente o delegare gli Enti locali ad indicare le autorità competenti a stabilire criteri
per la determinazione delle tariffe dei taxi, che possono essere quindi regionali, provinciali,
comprensoriali, circondariali, comunali;
esperita la necessaria consultazione con Enti, Organizzazioni ed Associazioni interessate in
relazione alla proposta di direttive e criteri di cui alla presente deliberazione;
vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
viste le Leggi regionali 1 dicembre 1979, n. 45, 1 febbraio 1982, n. 7 e 16 giugno 1984, n. 33;
dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio competente, in merito alla
legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
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ritenuto di dover proporre al Consiglio regionale i provvedimenti di sua competenza;
su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Vie di comunicazione;
a voti unanimi e palesi, delibera:
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di proporre al Consiglio regionale l'approvazione, con le premesse di riferimento indicate,
delle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate dalle Province e dei criteri per la redazione dei regolamenti, secondo lo schema allegato e con il valore giuridico orientativo o
cogente illustrato nelle premesse, per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con
conducente, contenuti nell'Allegato A) che fanno parte integrante della proposta di
deliberazione;
di proporre altresì che la proposta di deliberazione sia pubblicata per esteso, dopo la sua
approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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ALLEGATO A)
DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE-QUADRO
PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
(LEGGE 15/1/1992, N. 21) - CRITERI PER LA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI DI
ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON
CONDUCENTE
Premessa
La Legge 15 gennaio 1992, n. 21, denominata legge-quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea (entrata in vigore il 9 febbraio 1992), si inserisce in un panorama
legislativo ed amministrativo fino ad ora caratterizzato da una normativa territoriale generale
applicabile soltanto a livello locale con esclusione di interventi regionali globali, nell'ambito delle
competenze proprie in materia di autoservizi pubblici, tranne che per l'approvazione dei
regolamenti comunali (art. 85, primo comma, DPR 24 luglio 1977, n. 616), nella nostra regione
delegate alla Provincia.
L'aspetto sostanziale di innovazione della citata disciplina quadro per il trasporto di persone
consiste, in primo luogo, nel riconoscimento e nella definizione degli autoservizi pubblici non di
linea per il trasporto collettivo o individuale di persone.
In virtù di tale definizione univoca i servizi di taxi ed autonoleggio con conducente sono stati
inequivocabilmente considerati "pubblici servizi" anzi, per utilizzare la dizione esatta individuata
dal legislatore "autoservizi pubblici non di linea" (art. 1, comma 1). Viene in tal modo
riconosciuto e classificato come "pubblico" tutto il comparto dei servizi "non di linea"
riconoscendone esplicitamente la funzione complementare e integrativa del trasporto pubblico di
linea.
Tale definizione, oltre a consentire una qualificazione specifica della natura del servizio, con la
conseguente applicazione del regime giuridico relativo, consente anche di operare una distinzione
precisa con il servizio pubblico di linea laddove si pone in rapporto di complementarietà e di
integrazione con lo stesso.
Inoltre, altra rilevante caratteristica del servizio è costituita dal fatto di essere effettuato a richiesta
dei trasportati ed in modo non continuativo o periodico.
La distinzione tra i due tipi di servizio pubblico non di linea
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a
trazione animale
viene determinata sulla base dell'utenza, delle tariffe, della facoltà di prestazione del servizio:
a) il servizio di taxi è rivolto ad una utenza "indifferenziata". Lo stazionamento avviene in luogo
pubblico, la tariffa e le modalità di effettuazione del servizio sono determinate dalla pubblica
Amministrazione (P.A.). L'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale o
comprensoriale, la prestazione del servizio è obbligatoria per qualsiasi destinazione
nell'ambito comunale risultando invece facoltativa oltre il territorio comunale o
comprensoriale. Il servizio di taxi è soggetto a "licenza comunale di esercizio" cioè ad atto
amministrativo della P.A. (Sindaco) con il quale viene regolamentato l'interesse del
richiedente di svolgere l'attività economica consistente nel trasporto di persone. Per l'esercizio
di detta attività la P.A. fissa le tariffe;
b) il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza "specifica", che avanza, presso
la sede del vettore, apposita richiesta per un determinato servizio. Lo stazionamento dei mezzi
deve avvenire all'interno della rimessa, il prezzo del trasporto viene direttamente concordato
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fra l'utente ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limite territoriale. L'inizio del
servizio avviene (come per i taxi) all'interno dell'area comunale o comprensoriale per
qualunque destinazione. Il servizio di N.C.C. è soggetto ad "autorizzazione" cioè ad atto
autorizzativo della P.A. (Sindaco), col quale viene regolamentato il diritto soggettivo del
richiedente. In questo caso però la tariffa è libera, (art. 13) (salvo la fissazione di un minimo e
max) e la autorizzazione è originata dalla necessità per la P.A. di controllo di una attività
economica ai soli fini di un equilibrio di mercato in relazione a pubbliche esigenze.
Nonostante la Legge 21/92 faccia questa distinzione, la costante giurisprudenza del Consiglio di
Stato attribuisce ad entrambi i tipi di servizio (taxi e N.C.C.) la assoggettabilità al regime di
"autorizzazione".
La nuova legge prevede però, con valore di legge-quadro, una disciplina di competenza regionale
analoga a quella già trasferita per i servizi di linea, che di fatto andrà ad incidere sulla portata del
diritto del singolo vettore, sancito dalla stessa legge dove tanto il servizio di taxi che quello di
N.C.C., vengono considerati in una visione di integrazione e complementarietà del servizio di
linea (art. 4, comma 2). Peraltro, i due servizi (di taxi e N.C.C.), essendo riconosciuti come servizi
pubblici (art. 1), inducono a ritenere, sempre nell'interesse generale della richiamata
complementarietà, che debbano essere assoggettati ad una disciplina adeguata, organica e
puntuale (bando pubblico, criteri regionali, regolamenti comunali) pur rimanendo essi espressione
di una attività commerciale soggetta ad "autorizzazione" degli organi pubblici.
Nel testo legislativo in esame inoltre:
- può essere prevista l'area amministrativa sovracomunale per la gestione integrata dei servizi
(art. 2, comma 1; art. 4, comma 3), coi conseguenti benefici effetti calmieratori;
- viene altresì prevista la possibilità di utilizzo del taxi e del N.C.C. da parte di piccoli gruppi di
persone (art. 2, comma 1), uso collettivo del taxi o della vettura di N.C.C.. Al riguardo dovrà
essere stabilita la relativa tariffa nonché la possibilità di prevedere destinazioni anche diverse
nell'ambito di uno stesso servizio. L'interesse per tale organizzazione di servizio è
fondamentale se si pensa alla funzione integrativa del trasporto pubblico di linea in aree "a
domanda debole" quali servizi notturni o in aree scarsamente insediate;
- vengono confermate le competenze primarie delle Regioni, trattandosi di materia ad esse
trasferita per effetto della legge-quadro, con ruolo, oltre che programmatorio, di espressione
di tutte le funzioni amministrative, regolamentari e legislative nella stessa. Le funzioni
amministrative potranno essere attribuite agli enti territoriali, ferme restando ai Comuni
quelle di materia specificamente locali, quali la emanazione dei regolamenti e i provvedimenti
relativi all'esercizio del servizio;
- vengono previste commissioni consultive all'interno delle quali risulta riconosciuto un ruolo
adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e
delle associazioni di utenti (art. 4, comma 4);
- sia per il servizio di taxi che di N.C.C. la normativa prevede:
a) che la licenza o l'autorizzazione debba essere rilasciata attraverso bando pubblico (art. 8),
al singolo (art. 7), che abbia la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo (art. 8) che
può gestirla in forma singola o associata (art. 8).
b) impossibilità di cumulo di più licenze taxi+taxi oppure taxi+N.C.C. in capo ad uno stesso
soggetto (art. 4, comma 2)
c) possibilità di cumulo N.C.C.+N.C.C. oppure taxi+natanti in servizio di N.C.C. (art. 4,
comma 2)
d) la non trasferibilità della licenza per i primi cinque anni (art. 9) e la trasferibilità solo
nell'ambito di casi specificatamente indicati, conseguenti alla impossibilità permanente del
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titolare alla conduzione della attività, per pensionamento o inidoneità (art. 9, comma 1)
e) la trasferibilità tra appartenenti allo stesso "nucleo" familiare in caso di morte del titolare
(art. 9, comma 2)
f) un periodo di 5 anni prima di potere avere nuova licenza in caso di trasferimento della
prima (art. 9, comma 3)
g) la sostituzione temporanea del titolare alla guida per motivi di salute, di servizio militare,
ferie, ritiro patente, incarichi pubblici (art. 10), attraverso rapporti di lavoro regolati da
contratti specifici (art. 10, comma 3) o collaborazioni familiari (art. 10, comma 4)
h) che la licenza o l'autorizzazione possa essere conferita a imprese o società, quale quota di
partecipazione, ferma restando la titolarità del singolo alla licenza o autorizzazione, che
rimane strettamente personale, in quanto provvedimento di polizia amministrativa. Allo
scopo viene dato rilievo alle imprese artigiane, ai consorzi artigiani, alle cooperative di
servizi a proprietà collettiva o individuale (art. 7) con "possibilità" di conferire la licenza e
di recedere dalla società (rendendosi impossibile la riacquisizione della licenza o
autorizzazione se non sia trascorso almeno 1 anno dal recesso).
i) la necessità per le nuove immatricolazioni di utilizzare veicoli con marmitte catalitiche.
L'esperienza maturata in 14 anni di applicazione della suddetta norma di approvazione dei
regolamenti comunali d'esercizio e degli organici delle licenze di taxi e di vetture di N.C.C., ha
messo in evidenza la necessità di impartire direttive in ordine a due fondamentali aspetti della
materia:
a) il primo attiene alla necessità di dettare norme regolamentari di inquadramento e di
riferimento dell'attività, di regolamentazione dell'attività nelle aree sovracomunali, di
determinazione di parametri di riferimento per la quantificazione del numero massimo delle
licenze rilasciabili per ambiti territoriali omogenei (vedansi le direttive che seguono al punto
A);
b) il secondo concerne la necessità di proporre criteri, per la redazione dei regolamenti comunali,
(vedasi il regolamento generale che segue al punto B). Tali criteri fungeranno anche da
parametro per la realizzazione di una indispensabile uniformità ed aggiornamento degli stessi
regolamenti comunali vigenti nonché per l'approvazione dei regolamenti comunali da parte
delle Amministrazioni provinciali.
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A. Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge-quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea (Legge 15 gennaio 1992, n. 21)
CAPO I
Competenze comunali e agevolazioni finanziarie
1. La legge, nel definire gli autoservizi pubblici non di linea, ha tenuto conto della particolare
finalità di regolare tali servizi in funzione complementare e integrativa rispetto agli altri mezzi
di trasporto e, in questa prospettiva, mentre ha incluso il servizio taxi così come è attualmente
concepito, con autovettura (lettera a) ha invece inteso escludere, data la sua espressione
letterale, limitata alle autovetture (lettera b), gli autobus dal servizio di noleggio con
conducente. Ciò comporta che le direttive regionali, quelle degli Enti delegati e le norme
regolamentari dei Comuni, previste dall'art. 4 della legge dovranno avere per oggetto, per
quanto concerne il servizio di noleggio con conducente, soltanto quello svolto con
autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. Si tenga peraltro presente
che non si esclude che il noleggio con conducente possa essere esercitato con autobus, con
apposita disciplina regolamentare in virtù dei normali poteri attribuiti alle Autonomie locali.
2. I Comuni, nella formazione dei regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di
linea, sono tenuti ad osservare i criteri informatori stabiliti dalla presente direttiva.
3. I Comuni adeguano la propria normativa sulla circolazione stradale e la relativa segnaletica in
modo tale che il servizio di taxi abbia la precedenza, rispetto ad ogni altro modo di trasporto,
nei varchi prospicenti il transito dei passeggeri nei porti, aeroporti, negli accessi alle zone
pedonali e stazioni ferroviarie nonché nei luoghi di affluenza a servizi pubblici di interesse
essenziali quali ospedali, USL, scuole, case di riposo, centri di riabilitazione e rendono
effettiva ed agevole detta precedenza realizzando o promuovendo opere idonee di strutture
viarie e di arredo urbano per la migliore utilità dell'utenza e la maggiore fluidità di
svolgimento del servizio. Parimenti debbono attrezzarsi corsie preferenziali ed altre strutture
idonee per la circolazione in condizioni privilegiate dei taxi e dei veicoli da noleggio con
conducente, unitamente agli altri veicoli che svolgono un servizio pubblico o di pubblico
interesse.
4. Nei Comuni ove non è svolto il servizio di taxi deve essere previsto e specificamente
regolato, ferma restando la sicurezza del traffico e l'incolumità degli utenti, oltre alla rimessa,
anche lo stazionamento su suolo pubblico dei veicoli adibiti a noleggio con conducente.
5. Negli ambiti portuali, aeroportuali, ferroviari e ospedalieri debbono essere distinte, delimitate
e individuate aree, diverse da quelle dei taxi, dove, oltre che nella loro rimessa, possono
stazionare i veicoli destinati a noleggio con conducente. Tali provvedimenti, i cui criteri di
applicazione debbono essere stabiliti nei regolamenti comunali, debbono adottarsi d'intesa
con le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla
gestione dei suddetti ambiti, ferma restando la competenza specifica attribuita a questi organi.
6. Il servizio di taxi può essere esercitato con natanti. In tal caso sono previste speciali aree di
stazionamento mediante attracchi. Per il servizio di noleggio con conducente con natanti
possono essere previste, invece o oltre alle rimesse, appositi attracchi per lo stazionamento, in
tal caso, per i natanti con attracco, possono applicarsi le tariffe dei taxi ed il servizio,
assimilato in tutto a quello dei taxi, è regolato dalla relativa normativa. Per il servizio di taxi
con natanti e per quello con noleggio con conducente ad esso parificato, i regolamenti
comunali debbono prevedere apposite procedure per la disciplina dei rapporti con gli organi
statali di navigazione marittima e con quelli regionali di navigazione interna per il
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coordinamento dei traffici, per il rilascio delle patenti, per la disciplina e la sicurezza della
navigazione secondo le singole competenze. Nell'ambito di tali rapporti resta competente
unicamente il Comune.
7. I Comuni, contemporaneamente o successivamente all'adozione del regolamento sull'esercizio
degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono la pianta organica delle licenze e delle
autorizzazioni rispettivamente per il servizio di taxi e di noleggio con conducente. A tal fine
essi rappresentano nella suddetta pianta il numero complessivo delle licenze e delle
autorizzazioni per ogni tipo di veicolo, ciascuna da attribuire ad un solo mezzo.
8. Il numero d'ordine e il numero progressivo assegnati dagli uffici comunali competenti, da
applicarsi ai sensi del quarto e del quinto comma dell'art. 12 della Legge 15 gennaio 1992, n.
21 o di analoghe successive disposizioni, debbono corrispondere rigorosamente al numero
attribuito alle stesse autovetture al momento del rilascio della relativa licenza o
autorizzazione, risultante da apposito registro cronologico, in caso di trasferimento o di uso
associato della licenza o dell'autorizzazione da persona diversa dall'originario titolare, il
numero è mantenuto, previa annotazione nel suddetto registro del nome delle persone alle
quali è legittimamente consentito servirsi del mezzo.
9. La Regione, le Province e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle
disponibilità finanziarie dei loro bilanci, possono prevedere agevolazioni finanziarie, con
l'osservanza delle norme vigenti in materia tributaria e altri incentivi purché non si
determinino situazioni di ingiustificato vantaggio a danno della libera concorrenza, sotto
qualsiasi forma, per lo sviluppo singolo o associato degli autoservizi pubblici non di linea e
per le iniziative volte al potenziamento di tale sistema di trasporto.
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CAPO II
Competenze delle Amministrazioni provinciali
1. Le Province, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/12/1979, n. 45, elaborano il Piano dei trasporti di
bacino per l'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto, in tale sede definiscono (art. 8) «i
criteri specifici di coordinamento fra i vari modi di trasporto e fra i servizi pubblici urbani, di
bacino e interbacino di linea nonché fra detti servizi e quelli di piazza e noleggio con
conducente». A sua volta il Piano di bacino, quale articolazione e specificazione del Piano
regionale integrato di trasporti, recepisce da quest'ultimo e sviluppa (art. 3 della citata L.R. n.
45) «i criteri per l'organizzazione dei servizi di taxi, di noleggio con conducente e di ogni
altro modo similare di trasporto, quale sistema integrativo e sussidiario della rete degli
autoservizi pubblici nelle aree di bacino».
2. Le Province, inoltre, ai sensi dell'art. 45 della medesima L.R. 45/79 sono delegate ad
esercitare le funzioni amministrative, di cui all'art. 85 del DPR 24/7/1977, n. 616, vale a dire
l'approvazione dei regolamenti comunali, i cui contenuti essenziali sono ora definiti dall'art. 5
della Legge-quadro 21/92. Nell'esercizio di tale funzione e in attuazione delle indicazioni di
Piano citate al punto 1, qualora esistenti, le Province devono tenere conto, assumendoli quali
riferimenti obbligati per le loro valutazioni, dei criteri cui i Comuni devono attenersi nel
redigere i loro regolamenti nonché dei parametri per il dimensionamento degli organici dei
servizi, come stabiliti con la presente direttiva.
3. Qualora nel bacino di traffico di ciascuna Provincia, ovvero in zone di interesse
interprovinciale, siano riconoscibili ambiti comprensoriali di rilevante integrazione
socioeconomica, tali da richiedere forme di coordinamento degli autoservizi pubblici non di
linea, la Provincia (territorialmente prevalente in caso di zone interprovinciali) promuove
intese con i Comuni interessati al fine di circoscrivere tali ambiti e in essi assicurare detto
coordinamento. L'intesa viene perfezionata tramite apposita convenzione, da stipularsi da tutti
i Comuni del comprensorio, ai sensi dell'art. 24 della Legge 8/6/1990, n. 142 e disciplinante,
oltre a quanto prescritto dal medesimo articolo:
- l'uniformazione, nell'essenziale, dei regolamenti comunali;
- la costituzione di un'unica commissione consultiva, di cui all'art. 4, comma 4 della Legge
21/92;
- gli eventuali criteri (ad integrazione di quelli dettati al Capo V) per la determinazione
dell'organico a scala comprensoriale e per la sua distribuzione a livello comunale;
- i criteri per il coordinamento nella determinazione delle tariffe.
La Provincia approva la convenzione, trattandosi di atto a contenuto normativo integrante i
regolamenti comunali.
4. La Provincia di Bologna, di concerto con la Regione Emilia-Romagna e d'intesa con i
Comuni interessati, definisce l'area di intensa conurbazione di cui all'art. 4, comma 5 della
Legge 21/92, al fine di procedere alla gestione unificata degli autoservizi pubblici non di
linea.
Il procedimento si perfeziona tramite apposita convenzione, da stipularsi da parte di tutti i
Comuni dell'area ai sensi dell'art. 24 della Legge 8/6/1990, n. 142 e disciplinante, oltre a
quanto prescritto da tale articolo:
- l'uniformazione integrale dei regolamenti comunali;
- la costituzione di un'unica commissione consultiva, di cui all'art. 4, comma 4 della Legge
21/92;
- gli eventuali criteri (ad integrazione di quelli dettati al Capo V) per la determinazione
dell'organico unificato e per la sua distribuzione a livello comunale;
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- i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio taxi da applicarsi uniformemente su
tutta l'area, quali tariffe omogenee di un unico servizio.
5. Alle intese sopraindicate le Province pervengono mediante apposita convenzione ai sensi
dell'art. 24 della Legge 142/90. In caso di mancata intesa, totale o parziale, provvede la
Giunta regionale, sentiti i Consigli dei Comuni dissenzienti. Devono in ogni caso essere
consultate le organizzazioni di categoria e le associazioni degli Utenti.
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CAPO III
Figure giuridiche e forme di esercizio
1. Le figure soggettive attraverso le quali è possibile svolgere l'attività in esame sono quelle di
seguito indicate.
La prima (lettera a, comma 1, art. 7), consiste nel possedere la qualifica di titolare di impresa
artigiana di trasporto, regolarmente iscritta all’Albo delle imprese artigiane ai sensi
dell'articolo 5 della legge-quadro per l'artigianato (Legge 8 agosto 1985, n. 433). Questa è la
fattispecie del titolare di impresa individuale di taxi o di autonoleggio con conducente che,
rispondendo formalmente ai requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, risulta
obbligata ad iscriversi all'Albo delle imprese artigiane ai sensi ed agli effetti della disciplina
sostanziale prevista dalla legge quadro.
Ogni diversa fattispecie di esercizio delle attività di taxi e di autonoleggio con conducente in
forma associata rientra nelle ipotesi contemplate dalle lettere b), e) e d) del comma 1 dell'art.
7 (confrontare i successivi nn. 2 e 3).
A tale riguardo deve essere comunque effettuata una distinzione fra l'attività di taxi e di
autonoleggio con conducente.
Nella prima figura, attinente all'esercizio dell'attività di taxi in forma individuale, la stessa
connotazione dell'attività imprenditoriale - consistente nella partecipazione personale,
professionale e prevalente da parte del titolare all'attività, nel possesso personale di requisiti
di idoneità all'esercizio del servizio da accertarsi previo esame per l'iscrizione al ruolo dei
conducenti di cui all'art. 6 della legge, nonché nella mancanza di dipendenti se non nei casi di
sostituzione temporanea alla guida - implica necessariamente l'acquisizione della qualifica
artigiana in virtù dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, in
conformità a quanto previsto dalla legge-quadro per l'artigianato, con il conseguente
inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali.
Nella seconda fattispecie, attinente all'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente in
forma individuale, l'acquisizione della qualifica artigiana, che non è esclusiva, potendo far
capo l'attività a quella di imprenditore privato, è subordinata al rispetto dei requisiti soggettivi
di qualifica previsti dalla legge-quadro per l'impresa artigiana (partecipazione personale,
professionale e prevalente all'attività e possesso dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al
ruolo) e con la possibile collaborazione di un numero di dipendenti che rientri nel limite di
organico previsto dall'art. 4, comma 1, lett. e), della legge-quadro, pari ad un massimo di 8
dipendenti.
Pertanto, nelle sole ipotesi in cui venga superato tale limite di organico e non sussista il
requisito della partecipazione personale prevalente all'attività imprenditoriale, e nelle altre
ipotesi in cui la ditta di autonoleggio con conducente svolga contemporaneamente servizi di
natura commerciale (ad es. nolo vetture), le imprese individuali in esame non possono
acquisire la qualifica artigiana e rientrano nella diversa fattispecie indicata dalla lett. d) del
comma 1, dell'art. 7 (confrontare il successivo n. 4) come imprese di natura industriale e
commerciale.
2. La seconda forma di esercizio dell'attività di taxi e autonoleggio consiste nell'associazione in
cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero
in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti (lettera b), comma 1,
articolo 7). Si tratta di una dizione nella quale è possibile ricomprendere sostanzialmente tre
forme organizzative di società cooperativa.
2.a La prima, consistente nella società cooperativa di produzione e lavoro, a proprietà collettiva,
viene disciplinata dagli artt. nn. 2511 e seguenti del codice civile e dalle norme speciali
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vigenti in materia di cooperazione. In base ad esse la cooperativa, cui sono conferiti nelle
forme legali sia i veicoli, sia le relative licenze ed autorizzazioni (con facoltà di rientrarne in
possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione) è organizzata secondo i seguenti
requisiti fondamentali:
- conferimento alla cooperativa del ricavato dell'attività svolta dai soci;
- inquadramento dei soci secondo le condizioni contributive e previdenziali disposte dalla
normativa in materia di lavoro dipendente;
- ripartizione degli utili di gestione, dedotta la quota di riserva legale, in proporzione al
lavoro prestato previo assoggettamento a contribuzione previdenziale ed a tassazione.
Va rilevato, altresì, che le attività di servizio in esame (esercitate con autovettura come anche
con motocarrozzette, veicoli a trazione animale, natanti, motoscafi, gondole e simili) possono
essere esercitate anche da organismi associativi costituiti per il conseguimento degli scopi
mutualistici e secondo i requisiti propri delle società cooperative di lavoro, così come
espressamente e tassativamente stabilito dalle norme del DPR 30 aprile 1970, n. 602, che
riguarda il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori-soci di
cooperative, anche di fatto.
Nelle cooperative di produzione e lavoro in esame i singoli soci non possono mai acquisire
una propria posizione di autonomia imprenditoriale rispetto alla società cooperativa in quanto
la loro stessa adesione a questo tipo di cooperative risulta assolutamente preclusiva di una
qualifica soggettiva di titolare di impresa individuale.
2.b La seconda forma organizzativa di società cooperativa richiamata dall'art. 7, comma 1, lett. b)
attiene alle cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla
cooperazione.
Con tale definizione la norma in esame, mantenendo fermo l'obbligo per dette forme
cooperative di operare nel rispetto delle norme vigenti in materia di cooperazione, intende
riferirsi a società cooperative di servizio che rivestono natura e finalità consortili, costituite
come società consortili in forma cooperativa, a responsabilità limitata o illimitata ai sensi
delle norme del codice civile, per la disciplina o lo svolgimento in comune di determinate
attività di pertinenza delle imprese associate o dei singoli lavoratori autonomi, riuniti in
cooperativa di servizio.
Nelle cooperative in esame i soci mantengono l'autonoma disponibilità delle licenze ed
autorizzazioni e nei loro confronti la struttura consortile svolge attività di prestazione di
servizi (ad es. acquisto di veicoli o di prodotti a condizioni facilitate, assicurazioni più
vantaggiose, servizi di rimessa e di manutenzione, servizi vari quali radio-taxi e simili).
Va rilevato, soprattutto, che in tali cooperative i singoli soci, restando intestatari a pieno titolo
della propria licenza (taxi) od autorizzazione (autonoleggio con conducente), mantengono la
qualifica di imprenditori conservando la propria posizione previdenziale ed assistenziale,
nonché contributiva ai fini fiscali, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto (lett. a,
comma 1, art. 7) od, anche, nel solo caso di imprese di autonoleggio con conducente, come
titolari di imprese industriali o commerciali (lett. d comma 1 art. 7).
In merito va, comunque, evidenziato che qualora le strutture consortili in esame siano
costituite ed operanti in conformità alle condizioni indicate dall'art. 6 della legge-quadro per
l'artigianato, le stesse sono tenute ad iscriversi alla sezione separata dell'Albo delle imprese
artigiane di cui all'art. 5 della legge medesima come consorzi o società consortili fra imprese
artigiane (confrontare in senso conforme i precedenti pareri del Consiglio nazionale
dell'artigianato approvati in materia nelle date del 10 marzo 1988, del 27settembre 1988 e
dell’11 dicembre 1991).
2.c Con la definizione in esame la norma ha voluto riferirsi, altresì, ad una terza specifica forma
organizzativa di cooperativa di servizio, anch'essa di natura consortile, operante in conformità
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alle norme sulla cooperazione nel comparto delle attività di taxi ma con alcune caratteristiche
organizzative diverse rispetto alle cooperative di servizio contemplate al precedente punto
2.b. Si tratta di cooperative di tassisti le quali, tenendo conto anche di norme esistenti in
diversi regolamenti comunali per il servizio pubblico degli autoveicoli da piazza, possono
risultare usufruenti di licenze di esercizio plurimo o collettivo, acquisite sulla scorta del
conferimento delle licenze individuali da parte dei singoli tassisti all'atto della loro
associazione alle cooperative stesse, contestualmente all'eventuale conferimento o
intestazione formale del relativo automezzo (ad es. proprietà o comodato), ferma restando la
titolarità della licenza.
In tali cooperative i soci, mantenendo la propria configurazione imprenditoriale autonoma,
conservano la propria posizione previdenziale ed assistenziale, nonché contributiva ai fini
fiscali, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto (lett. a, comma 1, art. 7), non sono
tenuti al conferimento dell'incasso giornaliero, trattenendo ciascuno il ricavato della propria
attività professionale e regolando i propri rapporti con la cooperativa, circa i diritti ed i doveri
relativi all'utilizzo della licenza e dell'automezzo, in base alle previsioni dello statuto.
In tal senso il singolo mantiene la vera e propria qualifica di imprenditore artigiano che trova
utile unificare i servizi nella cooperativa e fa ricorso ad una struttura particolare di
cooperativa al fine di usufruire dei vantaggi che la struttura collettiva è in grado di assicurare
(quali possono essere assicurazione RCA più vantaggiosa, acquisto del veicolo facilitato,
accesso al credito semplificato, rimesse, manutenzioni e simili).
Tali strutture, riconosciute legittime sia dal Ministero dell'Industria, quali "cooperative di
servizio a carattere consortile", sia da parte della giurisprudenza che si è anche pronunciata
riguardo alla legittimità dei relativi criteri di bilancio in deroga ai criteri di valutatone di cui
all'art. 2425 codice civile, non sono assimilabili alle cooperative di produzione e lavoro e
devono essere considerate pienamente compatibili e legittime ai sensi del quadro normativo
introdotto dalla Legge 21/92.
Va ribadito, anche nel caso in esame, che in presenza dei requisiti di qualifica artigiana, tali
forme cooperative consortili sono tenute all'iscrizione alla sezione separata dell'Albo delle
imprese artigiane.
3. La terza ipotesi di esercizio dell'attività consiste nell'essere associati in consorzio tra imprese
artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge (lett. c), comma 1, articolo 7).
Considerato che le forme associative cooperative e consortili, ivi comprese le società
consortili in forma cooperativa, sono state espressamente contemplate dalla precedente lett.
b), comma 1, art. 7, va ritenuto che con la lettera c) in esame la norma abbia inteso ribadire
espressamente la piena legittimità delle strutture associative consortili artigiane, costituite in
modo conforme all'art. 6 della legge-quadro per l'artigianale, come consorzi o società
consortili, anche in forma cooperativa, a responsabilità illimitata o limitata, obbligatoriamente
iscritte alla sezione separata dell'Albo delle imprese artigiane.
Come norma di chiusura la lett. c) in esame, infine, riconosce la piena facoltà di associarsi «in
tutte le altre forme previste dalla legge», con ciò riferendosi alle varie forme di società
previste dal codice civile (società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, a
responsabilità limitata e per azioni), ivi comprese le società con qualifica artigiana di cui
all'art. 3 della legge-quadro per l’artigianato.
4. La quarta ed ultima ipotesi, relativa al servizio di "autonoleggio con conducente", prevede
l'esercizio di tale attività attraverso una impresa privata anche con la collaborazione eventuale
di personale dipendente. Come già specificato sotto il precedente n. 1, le imprese in questione
qualora siano in possesso dei requisiti di qualifica artigiana sono tenute ad iscriversi all'Albo
delle imprese artigiane acquisendo la qualifica ad ogni effetto.
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CAPO IV
Servizio di noleggio per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone
1. I motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone,
quando possono essere utilizzati in servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone, debbono formare oggetto di autorizzazione di noleggio con conducente.
Il noleggio con conducente di detti veicoli per trasporti specifici e la previsione del relativo
numero di autorizzazioni debbono essere disciplinati con regolamento e pianta organica
distinti, tenendo conto delle esigenze particolari dell'utenza che richiede tali servizi.
2. Per il servizio di autoambulanza offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che
perseguono scopi sanitari assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, si deve tener conto
delle esigenze della collettività in funzione integrativa e complementare delle attività svolte
istituzionalmente da detti enti o associazioni. Il numero delle ambulanze ad esclusione di
quelle appartenenti ad unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di assistenza o di
volontariato, imprese o collettività per le loro necessità e, come tali, non soggette ad alcuna
autorizzazione per noleggio, deve farsi rientrare tra quelle ad uso di terzi e per questo regolato
da autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 85 del nuovo
codice della strada.
Il numero delle licenze per autoambulanza dovrà essere determinato, dal Comune, dove ha
sede la struttura ospedaliera, in relazione all'area del o dei comuni interessati ad una struttura
sanitaria della unità sanitaria locale.
Nel caso di area unità sanitaria locale sovracomunale l'autorità competente nello stabilire
l'organico risulta la Provincia che dovrà stabilire il numero d'intesa con gli altri Comuni
interessati.
L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco in relazione alla sede del territorio comunale di
stazionamento delle autoambulanze e non in relazione alla sede legale del soggetto
richiedente.
Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione e, secondo i casi, successivamente,
dovrà verificare, tramite il Servizio di Igiene pubblica, che sussistano i requisiti e le
condizioni vigenti stabilite dalla autorità sanitaria competente per il trasporto degli infermi
quali:
1) il servizio di trasporto deve essere coordinato da un Direttore sanitario che ne è il diretto
responsabile;
2) durante il trasporto degli infermi e feriti devono essere contemporaneamente presenti
nell'autoambulanza due operatori, compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla
Direzione sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione
dell'intervento richiesto;
3) ciascun automezzo, in regola con le norme stabilite dal Ministero dei Trasporti per le
ambulanze, deve essere sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie almeno mensili e
straordinarie dopo il trasporto di malati infettivi contagiosi;
4) qualunque modifica riguardante la Direzione sanitaria, il personale, gli automezzi e le
relative attrezzature, deve essere comunicata alla autorità sanitaria locale per
l'aggiornamento dell'autorizzazione;
5) il trasferimento di degenti ricoverati deve di norma essere effettuato con autoambulanza e
personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti autorità
sanitarie.
Con autorizzazione del Sindaco, ed in via eccezionale, lo stazionamento dei predetti mezzi
potrà avvenire anche fuori del territorio comunale, presso la sede dei servizi pubblici
assistenziali e riabilitativi (ospedali, case di cura o di riposo, officine ortopediche ecc.) e, in
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occasione di manifestazioni ad alta presenza di persone, nei luoghi adiacenti a quello in cui si
svolgono le stesse manifestazioni, oppure nei luoghi in cui risulti facilitata la chiamata e l'uso
da parte degli utenti.
In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le
norme, legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali in materia.
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CAPO V
Criteri di definizione degli organici taxi e N.C.C.
1. I Comuni stabiliscono il numero di veicoli necessario all'espletamento dei servizi taxi ed
N.C.C., nel rispetto dei criteri e delle metodologie predisposti dalle Province a cui compete
l'approvazione delle decisioni comunali in materia di organico da considerarsi a tutti gli effetti
come atti regolamentari.
2. Le Province definiscono, per ciascun Comune e, nel caso, anche per raggruppamenti
omogenei di Comuni, una metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta di servizi
taxi e di N.C.C. che individui la domanda teorica associata a variabili socio-economicoterritoriali, tra le quali comprendere:
- offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico;
- popolazione (età, distribuzione territoriale, condizione professionale ecc.);
- attività produttive (settori di attività, addetti ecc.);
- servizi socio-sanitari;
- servizi scolastici;
- servizi sportivi, culturali e ricreativi;
- offerta e presenze turistiche.
3. La metodologia di calcolo è soggetta a verifica, anche attraverso indagini dirette, con
periodicità almeno quadriennale.
4. I Comuni pervengono a modifiche di organico nelle seguenti situazioni caratteristiche:
a) adeguamento dell'organico comunale nei limiti dell'offerta teorica definita dalle
Amministrazioni provinciali;
b) aggiornamento dell'offerta teorica, effettuato attraverso l'applicazione della metodologia di
riferimento, conseguente a dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici
generatori di domanda, o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di
svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media
dei turni di servizio ecc.);
c) ogni altra dimostrata diretta esigenza di adeguamento dell'organico che non possa
convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale
(particolari esigenze di servizio derivanti da specifiche variazioni dell'utenza servita).
5. Le Province possono consentire modifiche di organico difformi da quelle risultanti dai
contingenti teorici, oltreché nei casi di cui al punto 4, sub c), anche allorché le caratteristiche
di particolare affinità d'uso dei servizi taxi e N.C.C. rendano possibili parziali conversioni, nei
limiti, in ogni caso, dell'offerta teorica complessiva.
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CAPO VI
Ruolo dei conducenti
1. È istituito, ai sensi dell'art. 6 della Legge 21/92, presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea.
Per l'istituzione e il funzionamento del ruolo la Regione si avvale delle organizzazioni e degli
uffici delle Camere di commercio, nonché, a norma dell'art. 118, terzo comma della
Costituzione, degli uffici provinciali.
Ogni ruolo è istituito con decreto del Presidente della Amministrazione provinciale
territorialmente competente, previa opportune intese con le CCIAA, che ne stabiliscono
altresì le modalità di funzionamento, la localizzazione e la data in cui avrà inizio l'attività
degli uffici addetti al ruolo medesimo. Con lo stesso atto è costituita la Commissione per la
formazione e conservazione del ruolo istituito presso la stessa Camera di commercio.
Il ruolo si articola nelle seguenti sezioni:
1) conducenti di autovetture
2) conducenti di motocarrozzette
3) conducenti di natanti
4) conducenti di veicoli a trazione animale.
È ammessa l'iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia, salvo i casi di
incompatibilità.
Requisito fondamentale per l'iscrizione nel ruolo è la professionalità dell'aspirante. Essa si
estrinseca in due condizioni essenziali: l'abilitazione specifica alla guida richiesta per il tipo di
attività e il superamento di un esame di idoneità che accerti il grado indispensabile di cultura
generale e di conoscenza particolare per l'esercizio del servizio.
L'attestato di idoneità abilitante all'esercizio della professione, comprovato esclusivamente
dalla iscrizione al ruolo dei conducenti, verrà rilasciato a seguito del superamento dell'esame
davanti alle Commissioni regolarmente istituite nelle forme e sulle materie indicate ai commi
seguenti.
Le domande dovranno essere presentate alle apposite Commissioni, su carta legale con firma
autenticata. Sulle domande dovranno essere indicate le generalità, il luogo e la data di nascita,
il codice fiscale, la cittadinanza, i titoli di studio posseduti e la residenza. Alla domanda deve
essere allegata la certificazione comprovante i requisiti di idoneità morale e professionale.
2. I soggetti che aspirano all'iscrizione al ruolo di conducente di veicoli o natanti adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e
professionale.
a) Per comprovare il requisito di idoneità morale l'aspirante deve allegare alla domanda di
iscrizione al ruolo idonea documentazione diretta a certificare l'assenza delle seguenti
condanne: interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un'arte,
interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese ed incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione nonché l'assenza di
carichi pendenti. L'aspirante deve altresì comprovare, a termini di legge, la non
appartenenza ad associazioni di tipo mafioso di cui alla Legge 55/90.
Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:
1) abbia riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore
complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
2) abbia riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio,
la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
3) abbia riportato condanna definitiva per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della
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Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
4) risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione
previste dalla vigente normativa.
In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia
intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia
riabilitativa.
Il requisito della idoneità morale viene altresì meno quando agli interessati siano state
inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni
riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto
ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e
dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.
Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della impresa, dai suoi dipendenti,
soci o collaboratori familiari.
b) Per comprovare il requisito di idoneità professionale l'aspirante deve produrre, in sede di
istanza per la iscrizione al ruolo, apposita documentazione diretta a certificare il possesso
dei requisiti per la eventuale iscrizione di diritto o, negli altri casi:
- possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti
norme del codice della strada;
- assolvimento dell'obbligo scolastico;
- età non superiore agli anni 65 per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di
autovetture, motocarrozzette e natanti;
- età non superiore agli anni 70 per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di
veicoli a trazione animale;
- possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8 del
DLgs 30 aprile 1992, n. 285, per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di
autovetture e motocarrozzette;
- possesso della patente nautica (solo per la apposita sezione di ruolo);
- nel secondo caso la iscrizione al ruolo potrà intervenire a seguito del superamento
dell'esame davanti alla specifica Commissione.
3. La Commissione presso ogni Camera di commercio per la formazione e la conservazione del
ruolo di cui al comma 3 dell'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 è composta da:
Presidente - un Dirigente o funzionario dell'Assessorato alla Viabilità e Trasporti della
Provincia
membri:
- un Dirigente o funzionario del Comune capoluogo di provincia
- un Dirigente o funzionario della CCIAA
- tre esperti in rappresentanza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
Per ciascun componente effettivo viene nominato un supplente che partecipa alle attività della
Commissione in assenza del titolare. I componenti della Commissione d'esame durano in
carica quattro anni e possono essere sostituiti in ogni momento per iniziativa dell'Ente o
dell'associazione che li ha designati.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della Camera di commercio.
La Commissione assolve i seguenti compiti:
1) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione di diritto a ruolo e procede
all'accertamento dei requisiti di idoneità morale e professionale;
2) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti a ruolo, dei requisiti di
idoneità morale e professionale;
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4.
5.
6.
7.
8.
1
3) accerta, mediante esame, il requisito professionale;
4) redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo.
Le materie di esame per l'accesso alla professione prevedono la conoscenza dei seguenti
argomenti:
a) disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla
sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonché alle misure da
prendersi in caso di incidente;
b) elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone in caso di incidente;
c) norme per la manutenzione dei veicoli, per il collaudo ed immatricolazione;
d) cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilità commerciale,
regime delle tariffe prezzi e condizioni di trasporto, geografia fisica e stradale con
particolare riferimento alla comprensione della rappresentazione cartografica della
viabilità.
L'esame deve tendere fondamentalmente ad accertare la cultura generale di base del
candidato, secondo il livello medio di istruzione di massa, la corretta conoscenza della lingua
italiana.
Sono iscritti di diritto nel ruolo della provincia in cui svolgono la propria attività:
a) coloro che, in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, risultino titolari,
alla data di pubblicazione del presente atto, di licenza per l'esercizio di servizio di taxi o di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
b) coloro che, alla data di pubblicazione del presente atto, abbiano prestato servizio negli
ultimi cinque anni per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a due anni, in
qualità di collaboratore familiare o di sostituto del titolare della licenza o della
autorizzazione, nonché, in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di
noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo e che siano in possesso
dei requisiti di idoneità morale e professionale.
Per l'iscrizione di diritto al ruolo, l'interessato deve presentare domanda scritta, entro 90
giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, alla Commissione provinciale per la
formazione e la conservazione dei ruoli, specificando la Provincia e la sezione del ruolo in cui
chiede di essere iscritto.
Nei ruoli istituiti presso le Camere di commercio debbono essere iscritti obbligatoriamente
coloro che intendono ottenere la licenza per l’esercizio del servizio di taxi e 1’autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e per esercitare i relativi servizi.
Debbono altresì essere iscritti nel ruolo, per l'esercizio delle stesse attività, i sostituti del
titolare di licenza o di autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, i
sostituti temporanei del titolare di licenza di taxi nei casi tassativamente previsti dalla legge
(art. 10 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21), i familiari che collaborano con i titolari degli
autoservizi pubblici non di linea dando luogo alla figura dell'impresa familiare a norma
dell'art. 230 bis del codice civile, i dipendenti di impresa autorizzata al servizio di noleggio
con conducente e i loro sostituti a tempo determinato.
I titolari delle licenze ed autorizzazioni, i loro dipendenti o collaboratori, sempreché risultanti
iscritti nei ruoli dell'impresa, cooperativa, consorzio che, al momento dell'istituzione del
ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, sono iscritti di diritto nel ruolo.
Per coloro che, al momento della istituzione del ruolo e della sua effettiva entrata in funzione,
collaborano o sostituiscono il titolare, l'iscrizione a ruolo è effettuata di diritto sulla base della
semplice certificazione, a norma di legge, del possesso della condizione di sostituto, di
collaboratore o di dipendente.
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CAPO VII
La Commissione consultiva provinciale
1. L'attività consultiva della Commissione regionale prevista dal quarto comma dell'art. 4 della
Legge 15 gennaio 1992, n. 21 è decentrata e organizzata su base provinciale. A tal fine in
ogni provincia è costituita una Commissione consultiva provinciale che esercita le proprie
funzioni con riferimento allo svolgimento del servizio e all'applicazione dei regolamenti nei
comuni della provincia stessa.
2. Le Commissioni consultive provinciali sono costituite da 5 membri, tra gli esperti nel settore,
di cui tre nominati dal Consiglio provinciale, uno nominato dal Consiglio del Comune
capoluogo e uno dalla Camera di commercio. A questi si aggiunge un numero di
rappresentanti delle organizzazioni del settore così determinato: uno nominato da ciascuna
delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno dalle
associazioni di utenti o, in alternativa, dalle organizzazioni sindacali unitarie o confederate,
secondo il grado di rappresentatività determinato nello stesso modo anzidetto per le
organizzazioni di categoria.
3. La Commissione provinciale è istituita con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed
è presieduta da un suo componente, eletto a maggioranza di voti dalla stessa, tra quelli
nominati dal Consiglio provinciale.
Funge da segretario un funzionario dell’Ammininistrazione provinciale di qualifica non
inferiore alla settima.
4. Essa si riunisce di norma almeno due volte all'anno per esaminare i dati ricevuti dalle
Commissioni consultive comunali e rielaborarli in una relazione sull'andamento dei servizi,
che sarà trasmessa all'Assessorato regionale Trasporti e Vie di comunicazione entro la fine di
ogni anno.
La Commissione esprime parere obbligatorio sui provvedimenti da adottarsi dalla Provincia
in materia di autoservizi pubblici non di linea, compie studi ed indagini nel settore e formula
proposte alla Regione, alla Provincia e ai Comuni. La Commissione adotta le sue decisioni a
maggioranza di voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai
vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta.
L'Assessorato regionale Trasporti e Vie di comunicazione coordina l'attività delle
Commissioni sulla base dei dati acquisiti e delle indagini e studi compiuti eventualmente
anche direttamente.
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CAPO VIII
Vigilanza
1. Le Province esercitano i poteri di controllo e di vigilanza per l'osservanza da parte dei
Comuni, negli atti e nei comportamenti, delle disposizioni di legge, nazionali e regionali,
nonché dei regolamenti, criteri, indirizzi, programmi e piani regionali, provinciali e comunali
in materia di autoservizi pubblici non di linea.
In particolare debbono essere osservate le norme e gli indirizzi del Programma regionale di
sviluppo, del Piano territoriale regionale, del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT)
specie nei suoi riferimenti integrativi e complementari del Piano generale dei trasporti (PGT),
nonché le norme e gli indirizzi della programmazione generale, provinciale e comprensoriale,
dei piani di bacino e, per assicurare una gestione uniformata e coordinata dei servizi nelle
zone e nei comprensori di intensa conurbazione, delle convenzioni e degli interventi della
Regione.
2. A tal fine le Province, d'ufficio o su segnalazione e reclami da parte degli interessati o di
privati cittadini provvedono attraverso la Commissione consultiva, ad accertare atti o
comportamenti in violazione delle disposizioni e previsioni suddette, informandone la Regione.
3. Accettata la sussistenza e la consistenza della violazione agli uffici provinciali provvedono a
diffidare le Amministrazioni locali competenti perché adottino, in un congruo termine
prestabilito, le misure più efficaci per far cessare il comportamento abusivo o per eliminare le
irregolarità riscontrate.
4. Trascorsi infruttuosamente i termini della diffida, le Giunte provinciali debbono adottare i
provvedimenti necessari, anche in via sostitutiva degli Organi locali, per il ripristino della
regolarità dei servizi, sentita la Commissione consultiva provinciale.
5. In caso di inerzia da parte delle Province delegate o in caso di inosservanza della normativa
da parte di esse, provvede con le stesse modalità la Giunta regionale, sentita la Commissione
consultiva provinciale competente.
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B. Criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi di taxi e di
noleggio di autovettura con conducente
INDICE
CAPO I - I servizi di taxi e di noleggio con conducente
Art 1. Disciplina del servizio
Art. 2. Definizione del servizio
Art 3. Condizione d'esercizio
Art 4. Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
Art. 5. Ambiti operativi territoriali
CAPO II - L'acquisizione della licenza e le condizioni di esercizio
Art. 6. Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione
Art. 7. Concorso per l'assegnazione delle licenze
Art. 8. Contenuti del bando
Art. 9. La Commissione consultiva comunale
Art. 10. La Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni
Art. 11. Attività della Commissione di concorso
Art. 12. Presentazione della domanda
Art. 13. Materie di esame
Art. 14. Assegnazione e rilascio della licenza
Art. 15. Titoli di preferenza
Art. 16. Inizio del servizio
Art. 17. Validità della licenza
Art. 18. Trasferibilità della licenza
Art. 19. Taxi di scorta
Art. 20. Comportamento del conducente in servizio
Art. 21. Interruzione del trasporto
Art. 22. Trasporto degli handicappati
Art. 23. Idoneità dei mezzi
Art. 24. Tariffe
Art. 25. Turni e orari di servizio
Art. 26. Trasporto bagagli ed animali
Art. 27. Forza pubblica
Art. 28. Servizi in ambito aeroportuale
CAPO III - Illeciti e sanzioni
Art. 29. Vigilanza
Art. 30. Diffida
Art. 31. Sanzioni
Art. 32. Sospensioni della licenza
Art. 33. Revoca della licenza
Art. 34. Procedimento sanzionatorio
Art. 35. Decadenza della licenza
Art. 36. Irrogazione delle sanzioni
Art. 37. Norma transitoria
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SCHEMA DI REGOLAMENTO
CAPO I
I servizi di taxi e di noleggio con conducente
Art. 1
Disciplina del servizio
1. Il presente Regolamento reca norme per il riordino e l'approvazione dei regolamenti comunali
di servizio di taxi e di noleggio di autovetture con conducente ai sensi dell'art. 85 del DPR 24
luglio 1977, n. 616.
2. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative concernenti l'approvazione da
parte dei Consigli comunali e provinciali, per le rispettive competenze, dei regolamenti
comunali relativi agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n.
21.
3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
a) dalle disposizioni del presente Regolamento conformi alle contestuali direttive regionali
approvate con lo stesso atto;
b) dagli artt. 8-19-85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
c) dal DLgs 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada e del relativo decreto correttivo
e integrativo 10/9/1993, n. 360);
d) dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della
strada);
e) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
f) dalla L.R. 45/79, art. 3 e art. 45;
g) dal DM 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
h) dal DM 15 dicembre 1992, n. 572 (dispositivi antinquinamento);
i) dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro sui diritti delle persone
handicappate);
l) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti dettante criteri per la determinazione
di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.
4. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono
disciplinate, dalle leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna, nelle materie non
previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dagli
statuti e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano
direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le
norme del presente Regolamento.
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Art. 2
Definizione del servizio
1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di
persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di
noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge 21/92.
3. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non
continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti,
oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di
particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o
di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito
di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti.
Art. 3
Condizioni di esercizio
1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità
rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 21/92, salvo il potere di conferimento a
norma dell'art. 7 della predetta legge.
L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente
iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Debbono
osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle
autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e
nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di
funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale,
economico e commerciale.
3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo
approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza od
autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben
visibile sul veicolo.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un
suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempreché iscritti al ruolo di cui
all'art. 6 della Legge 21/92.
5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare
l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica
ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicendarsi in turni di lavoro che
consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.
6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti,
deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per
l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.
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Art. 4
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio
possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di
linea.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il
concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o l'autorizzazione di N.C.C.,
approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli, garanzie
per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
Art. 5
Ambiti operativi territoriali
1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto
il territorio della regione Emilia-Romagna, in quello nazionale e negli Stati membri della
Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo
consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal
territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per qualunque destinazione.
La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale,
è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del
codice della strada.
3. È consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a
vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di
accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa
relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di
N.C.C., salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il
servizio di taxi che di N.C.C.). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma vietata al di
fuori dei casi sopra consentiti.
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CAPO II
L'acquisizione della licenza e le condizioni di esercizio
Art. 6
Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione
1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di N.C.C. tutte le persone
fisiche appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, a condizione di reciprocità.
Art. 7
Concorso per l'assegnazione delle licenze
1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per
esame ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
2. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili
a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad
aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul
Bollettino della Regione Emilia-Romagna. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della
graduatoria prevista dall’art. 14, salva diversa determinazione del competente organo
comunale.
3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o
autorizzazione per ogni bando.
4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel
ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità
economica europea.
Art. 8
Contenuti del bando
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
a) numero e tipo delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione d'esame per l'esame della
domanda presentata.
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Art. 9
La Commissione comunale consultiva
1. In ogni Comune è costituita la Commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di
trasporto non di linea nel comune stesso e per l'applicazione del relativo regolamento.
2. Essa è formata da un numero di componenti determinati in numero di tre nominati dal
Consiglio comunale, di cui uno tra i consiglieri, uno per ciascuna delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale e uno su designazione
delle associazioni degli utenti a livello locale, o, in alternativa, dalla Confederazione regionale
sindacale unitaria.
3. La Commissione comunale è istituita con atto del Sindaco ed è presieduta dal membro eletto
dal Consiglio comunale. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere
motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello
dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. Funge da segretario della Commissione un
funzionario comunale di qualifica non inferiore alla sesta.
4. La Commissione comunale svolge, per quanto concerne le competenze del Comune, funzioni
e ruoli analoghi a quelle assegnate alla Commissione provinciale. Essa elabora proposte
generali e particolari nonché studi di interesse locale e generale da sottoporre alla Provincia e
alla Regione.
5. Per le proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni la
Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. In
questo caso, il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto
a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori
salva la nomina del sostituto.
6. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al
Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di
una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre membri,
oppure dal Presidente della Commissione consultiva provinciale.
7. La Commissione, nel suo ambito territoriale, svolge un ruolo propositivo nei confronti degli
organi deliberanti rispettivamente del Comune, della Provincia, e, previa deliberazione della
Giunta provinciale, della Regione. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità
prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione consultiva dura in carica quattro anni a far tempo dalla esecutività della
deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per
dimissioni, iniziativa dell'ente o della associazione che li ha designati.
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Art. 10
La Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni
1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni la Giunta provvede alla nomina di una
Commissione di concorso, presieduta dal Segretario comunale o da altro dipendente preposto
al Servizio competente e composta da 3 membri, nominati dalla Giunta tra persone esperte del
settore, tra cui il Segretario comunale in qualità di Presidente.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle
sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. Ogni commissario non può far parte della stessa Commissione per più di due anni
consecutivi.
4. La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 8, lettera d)
del presente Regolamento.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione comunale con
qualifica non inferiore alla sesta.
Art. 11
Attività delle Commissioni di concorso
1. Le Commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il
relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo pretorio del
Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.
2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata a.r.
da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla
Commissione.
3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla
presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli
previsti ed indicato dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli
relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di
persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale
nella quale il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel Casellario
giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non può
in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio
nazionale.
4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei
compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti
i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle
domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue
straniere, il Consiglio comunale provvede, se necessario, ad integrare la Commissione con
esperti nelle lingue prescelte dai candidati, in questo caso muta, proporzionalmente
all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole
prove.
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Art. 12
Presentazione delle domande
1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno
essere presentate al Sindaco, su carta legale, con firma autenticata. Nella domanda devono
essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La
domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione al ruolo;
b) dichiarazione di impegno e non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare
svolgimento del servizio;
c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16
del presente Regolamento;
d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con
l'esercizio del servizio.
2. Per il rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea
documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei
seguenti requisiti:
1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le
vigenti norme del Codice della strada;
2) essere iscritti al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi
della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo
o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentite il
ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune che rilascia la
autorizzazione di N.C.C.;
5) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.
3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:
a) l’essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da
un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423;
31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare
a norma di legge;
d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è
stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente,
superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere
comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in
possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in
bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere
alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla
Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15
gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione
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comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere
comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.
Art. 13
Materie di esame
1. Le materie di esame per l'assegnazione della licenza o autorizzazione riguardano:
- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del
comune;
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per
l'esercizio della professione.
2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la
conoscenza pratica di singole lingue dei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di
conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di
ammissione all'esame la lingua della Comunità economica europea ed eventualmente, le altre
lingue, in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.
Art. 14
Assegnazione e rilascio della licenza
1.
2.
Il Sindaco, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame provvede
all'assegnazione della licenza.
La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti di
organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad
esaurimento della graduatoria.
Art. 15
Titoli di preferenza
1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha
esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un
periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione
al servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di un'impresa che lo
stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.
2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
- l'essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed
aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- l'essere associati (per i servizi di N.C.C.) in forma cooperativa, di società o di consorzio di
imprese purché esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle
persone con handicap.
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Art. 16
Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per
atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro
quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione
dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove
l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non
imputabile.
Art. 17
Validità della licenza
1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di
accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei
suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
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Art. 18
Trasferibilità della licenza
1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono
trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco, il quale
accerta l’esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da
parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma
dell'art. 9 della Legge 21/92, è autorizzato dal Sindaco alle persone designate dagli eredi entro
il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone
in minor età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi
rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due
anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della Legge 21/89 per gli eredi
dei titolari di taxi. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del
titolare.
5. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con
conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del
titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle
altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro
legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal
regolamento comunale, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le
modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo
atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello
stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se
necessario, il consenso degli eredi.
8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita,
rispettivamente altra licenza o autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può
essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto
tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.
9. In relazione al numero di licenze e autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è
istituita una riserva, da attribuirsi ad operatori che prestino istanza per l'ottenimento della loro
prima autorizzazione o licenza. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di
gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni o licenze da assegnarsi con
una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità: in tal caso più
riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la
quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità. Qualora la riserva
superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle
autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui sopra.
28-7-1994 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PARTE SECONDA – N. 74
Art. 19
Taxi di scorta
1. Nell'ambito di organizzazioni di servizi taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica
distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in
soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di
scorta di taxi in fermo tecnico.
2. Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi
dei suddetti veicoli.
Art. 20
Comportamento del conducente in servizio
1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
a) prestare il servizio;
b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del
trasporto per causa di forza maggiore;
f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti
all'interno del mezzo;
g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia
interesse;
i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di
taxi libero o occupato.
2. È fatto divieto di:
a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di
accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione
comunale.
3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità
personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.
Art. 21
Interruzione del trasporto
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza
maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà
pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
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Art. 22
Trasporto degli handicappati
1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e
discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti
previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono
esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto
dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.
4. Le Amministrazioni comunali disciplinano, nei propri regolamenti, condizioni, vincoli e
incentivi per l'effettuazione dei servizi per i portatori di handicap.
Art. 23
Idoneità dei mezzi
1.
2.
3.
4.
Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva di
cui all’art. 9 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. o a taxi disponendo,
direttamente o per il tramite della Polizia municipale, annualmente e tutte le volte che se ne
ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare
della licenza, entro il termine stabilito dal Sindaco, è tenuto al ripristino delle condizioni
suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Sindaco, su parere della Commissione e previa
diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi
dell'art. 32.
Con apposito verbale la Polizia municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le
prescrizioni utili al suo ottenimento.
Nel corso del periodo normale la durata della licenza o autorizzazione comunale il titolare
della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione del mezzo in servizio con
altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore
stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 9. In tale ipotesi, sulla
licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica
intervenuta.
28-7-1994 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PARTE SECONDA – N. 74
Art. 24
Tariffe
1.
2.
3.
4.
Le tariffe del servizio di taxi sono fissate (annualmente) dal Comune su proposta della
Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, in relazione ai costi del servizio
localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e
remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in
materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il
servizio extraurbano.
Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera
contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal
Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e
adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con
N.C.C.) ai sensi degli artt. 2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano,
di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea
corrispondenti alle rispettive destinazioni.
I Comuni dichiarati di minori dimensioni dalla Camera di commercio, sentito l'Ufficio
provinciale della Motorizzazione, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 14 della
Legge 15 gennaio 1992, n. 21, prevedono espressamente, nel proprio regolamento, che le
autovetture adibite al servizio di taxi possano essere esonerate dall'obbligo del tassametro e
che le vetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente possano essere
utilizzate per il servizio taxi. A tale scopo determinano le modalità per lo svolgimento del
servizio taxi alternativo, stabiliscono i criteri per la determinazione delle relative tariffe, in
applicazione delle disposizioni provinciali in materia e specificano le tariffe stesse, sentite le
associazioni di categoria e le rappresentanze degli utenti.
Art. 25
Turni ed orari di servizio
1.
I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.
Art. 26
Trasporti bagagli e animali
1.
2.
È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie
stabilite dal Comune.
È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il
trasporto di altri animali è facoltativo.
Art. 27
Forza pubblica
1.
2.
È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica,
compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.
28-7-1994 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PARTE SECONDA – N. 74
Art. 28
Servizi in ambito aeroportuale
1.
2.
3.
I titolari delle licenze di taxi, rilasciate dal Comune capoluogo di provincia nonché dal
Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'aeroporto, sono autorizzati a svolgere il
servizio da e per l'aeroporto.
Eventuali supplementi tariffari per l'aeroporto, le condizioni di trasporto e di svolgimento
del servizio, il numero di licenze eventualmente eccedenti quelle previste dal Comune
capoluogo di provincia o dai Comuni nel cui territorio ricade l'aeroporto sono determinate
con decreto del Presidente della Provincia, d'intesa coi Comuni interessati, ai fini di
assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio a norma del 5° comma dell'art. 4
della Legge 21/92.
La Provincia adotterà i necessari provvedimenti per stabilire i turni di servizio per
l'aeroporto prescrivendo altresì l'obbligo di esposizione del contrassegno riportante il turno
di servizio assegnato. L'eventuale sostituzione nel turno dovrà essere annotato in apposito
registro da tenersi presso la direzione della circoscrizione aeroportuale.
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CAPO III
Illeciti e sanzioni
Art. 29
Vigilanza
1.
Le Commissioni provinciali e comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano
sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo
scopo si avvalgono dei rispettivi Uffici provinciali e comunali, possono promuovere
inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie
determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i
provvedimenti del caso.
Art. 30
Diffida
1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo
valido sostituto:
a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
b) non eserciti con regolarità il servizio;
c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di
decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la
prescritta comunicazione al Sindaco;
e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più
breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle
violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando
ricorrenti.
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Art. 31
Sanzioni
1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o
dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non
trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e
specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della
licenza o dell'autorizzazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del RD 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art.
10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel
presente Regolamento è così punita:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di
Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 3;
b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di
Lire 1.000.000 per la violazione del quarto comma dell'art. 3;
c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di
Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 4;
d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di
Lire 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 20;
e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di
Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 22;
f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di
Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 22;
g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di
lire 2.000.000 per la violazione dell'art. 24.
3. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o
l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
4. Ai sensi dell'art. 107 del RD 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il
pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione
immediata della violazione a carico del contravvenuto.
5. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente
articolo.
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Art. 32
Sospensione della licenza
1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la
Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei
mesi nei seguenti casi:
a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
c) violazione di norme vigenti dal codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei
trasportati;
d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata
una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone sul
periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità
dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
Art. 33
Revoca della licenza
1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la
revoca della licenza nei seguenti casi:
a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di
idoneità morale o professionale;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 32 del presente
Regolamento;
c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 del presente
Regolamento;
d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi
a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano
verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento
del servizio;
g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del
servizio;
h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in
una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.
3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di
idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione
all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della
licenza o dell'autorizzazione.
28-7-1994 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PARTE SECONDA – N. 74
Art. 34
Procedimento sanzionatorio
1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti
redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la
sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto
all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire
all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del
provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato
l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio
della MCTC.
Art. 35
Decadenza detta licenza e dell'autorizzazione
1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 16 del presente Regolamento, dispone la
decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non
abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non
abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per
l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 36
Irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente
normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto
dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di
sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.
Art. 37
Norma transitoria
1. Ciascun Comune dovrà procedere entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
Regolamento, a modificare il proprio regolamento, ovvero ad adottare un regolamento
conforme alle disposizioni contenute negli articoli precedenti e sottoporlo all'approvazione
del Consiglio provinciale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le
disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.».