PRIMO PIANO SETTORE CARNE E SALUMI

Transcript

PRIMO PIANO SETTORE CARNE E SALUMI
IN PRIMO PIANO 1/4
1. Sanzioni in merito alle violazioni delle norme relative alla commercializzazione dell’olio di oliva.
In data 16 giugno 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. Governo 23 maggio 2016, n. 103 “Disposizioni
sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di
commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche
degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti”.
Il decreto si applica in caso di mancato rispetto delle norme di commercializzazione e delle
caratteristiche degli oli di oliva ed è entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2016.
A chiarimento il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato una circolare
esplicativa (n° 773 del 20 giugno 2016) nella quale vengono messe a confronto le sanzioni previste
dalla normativa precedente rispetto a quelle del nuovo decreto legislativo. In particolare è riportata
una tabella di confronto con tutte le fattispecie previste (contattaci per maggiori dettagli e contenuti
della tabella).
2. Modifica del DM 21/09/2005 relativo alla produzione e alla vendita di alcuni prodotti di salumeria
In data 28 giugno è stato pubblicato il D.M. 26 maggio 2016 “Modifiche al decreto 21 settembre 2005
concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.”
Tale decreto, che diventerà applicabile a partire dal 28 settembre 2016, apporta diverse modifiche al
testo del D.M. 21 settembre 2005, in particolare le modifiche più rilevanti possono essere così
riassunte:
PROSCIUTTO COTTO
-
Ammesso l’utilizzo di sale iodato;
-
La carne per la produzione di “Prosciutto cotto” deve essere solo di specie suina
-
L’UPSD deve essere < 82 (prima 81);
-
Ammessa anche la forma di vendita “a cubetti” o “comunque porzionato”.
-
Eliminati i vincoli rispetto al termine minimo di conservazione.
PROSCIUTTO COTTO SCELTO
-
L’UPSD deve essere < 79,5 (prima 78,5);
-
Ammessa la presentazione in tranci o in altra forma.
PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITÀ
-
Ammesse, per le varie tipologie di prosciutto cotto, compreso quello “alta qualità”, la possibilità
di indicazioni facoltative riguardo l’assenza di conservanti o relative agli ingredienti.
IN PRIMO PIANO 2/4
PROSCIUTTO CRUDO STAGIONATO
-
È possibile l’utilizzo degli additivi ammessi dal reg. CE n° 1333/2008, purché rispondano ad una reale
necessità tecnologica, non inducano in errore il consumatore e il loro utilizzo presenti un reale
vantaggio per quest’ultimo.
-
Ammesse forme di presentazione quali il “cubettato”, “a fiammifero”, ecc.
-
Ammesso l’utilizzo di cosce congelate, applicando al prodotto finale le prescrizioni di cui all’art. 10 e
agli allegati III e VI del Reg. CE n° 1169/2011.
-
Modificata la durata minima di asciugatura a freddo dopo la rimozione del sale (40 giorni anziché 45;
55 anziché 60 nel caso di cosce di peso iniziale superiore a 11kg).
-
Specificato per la sugnatura l’utilizzo di farina di riso ed aromi.
CULATELLO
Viene introdotta tutta la parte di specifiche relative al prodotto denominato “Culatello”. Caratteristiche della
materia prima, modalità di produzione, caratteristiche del prodotto finito e modalità di presentazione.
DISPOSIZIONI GENERALI
-
Si configura impiego di additivi alimentari l'utilizzo nei prodotti a base di carne di ingredienti che
apportano nitrati, nitriti o entrambi, in modo da ottenere effetto conservante nel prodotto finito.
L'impiego di tali ingredienti non consente di vantare l'assenza di conservanti.
-
Sanzioni 1. L'uso delle denominazioni di vendita, in difformità dalle disposizioni del presente decreto,
sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 67 della legge 24 dicembre 2003,
n.350.
3. Dal 20 luglio diventa applicabile il Reg. CE n° 828/2014
A partire dal 20 luglio 2016 diventerà applicabile il Reg. CE n° 828/2014, relativo alle prescrizioni
riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura
ridotta negli alimenti.
Tale Regolamento riporta quali sono le diciture previste ammesse riguardo l’assenza di glutine o la
sua presenza in quantità ridotta in un alimento e le relative condizioni di utilizzo.
SENZA GLUTINE
La dicitura «senza glutine» è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell'alimento venduto al
consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg.
CON CONTENUTO DI GLUTINE MOLTO BASSO
La dicitura «con contenuto di glutine molto basso» è consentita solo laddove il contenuto di glutine
dell'alimento venduto al consumatore finale, consistente di uno o più ingredienti ricavati da frumento,
segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di
glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg.
IN PRIMO PIANO 3/4
A tal riguardo si riporta anche quanto già previsto nella Circolare Ministeriale n°27673/2015:
Applicazione del regolamento (UE) 828/2014 sulle prescrizioni riguardanti l'informazione dei
consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti
Secondo l'articolo 3 del regolamento (UE) 828/2014 le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua
presenza in misura ridotta negli alimenti possono essere corredate dalle diciture "specificamente
formulato per persone intolleranti al glutine " o "specificamente formulato per celiaci " quando l'alimento
è stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di:
a) ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine; oppure
b) sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.
Dal 20 luglio 2016, pertanto, i prodotti senza glutine oggi classificati come Alimenti destinati ad una
alimentazione particolare (ADAP) saranno comuni alimenti, nella cui etichetta l'indicazione "senza
glutine " potrà essere seguita da una delle due suddette diciture. Le diciture "specificamente formulato
per persone intolleranti al glutine " o "specificamente formulato per celiaci " possono seguire anche
l'indicazione "con contenuto di glutine molto basso ", che è utilizzabile solo per alimenti contenenti nella
composizione ingredienti degluteinizzati (alimenti di questo tipo oggi sono a loro volta ADAP).
Nell'ottica di favorire un progressivo adattamento al subentrante quadro normativo, non si ravvisano
impedimenti per l'applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 828/2014 fin da ora ai prodotti
da notificare come ADAP fino al termine stabilito.
In questo caso la specificità della formulazione per i celiaci, non più riconducibile alla qualifica di
"dietetico" (il cui impiego peraltro è facoltativo ai sensi della direttiva 2009/39/CE), risulterà dal fatto
che l'alimento notificato, sostitutivo di quelli caratterizzati dalla presenza di cereali gluteinati, riporta
I'indicazione "senza glutine " (o eventualmente quella "con contenuto di glutine molto basso") seguita
dalla dizione "specificamente formulato per persone intolleranti al glutine" o dalla dizione
"specificamente formulato per celiaci ".
Nella stessa ottica, gli alimenti naturalmente privi di glutine ma non formulati specificamente per i
celiaci potranno già riportare in etichetta, dopo l'indicazione "senza glutine " la dicitura "adatto alle
persone intolleranti al glutine " o "adatto per i celiaci " alle condizioni previste dall'articolo 7 del
regolamento (UE) 1169/2011.
1. Dal 20 luglio diventa applicabile il Reg. CE n° 609/2013
A partire dal 20 luglio 2016 diventerà applicabile il Reg. CE n° 609/2013 relativo agli alimenti destinati
ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera
razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del
Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la
direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n.
953/2009 della Commissione.
IN PRIMO PIANO 4/4
Come riportato nella Circolare Ministeriale 27673/2015, con l'entrata in vigore di suddetto
regolamento, sarà abrogata la direttiva 2009/39/CE sugli alimenti destinati ad una alimentazione
particolare (ADAP).
Il predetto regolamento includerà nel suo campo di applicazione, previa revisione, le disposizioni attualmente
vigenti nel settore degli ADAP per gli alimenti per la prima infanzia (direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE ), gli
alimenti a fini medici speciali (direttiva 99/21/CE ) e gli alimenti presentati come sostituti totali della dieta per
la riduzione del peso corporeo, attraverso atti delegati predisposti dalla Commissione UE.
Le indicazioni in uso sull'assenza di lattosio o il suo ridotto contenuto negli alimenti delattosati,
classificati oggi come ADAP, sono destinate a confluire, a loro volta, tra le informazioni disciplinate
dall'articolo 36 del regolamento (UE) 1169/2011 e saranno armonizzate a livello europeo. Essendo
ciò previsto come ultima tappa del riassetto normativo in corso senza scadenze prefissate dal
regolamento (UE) 609/2013, l'obiettivo sarà conseguito (presumibilmente) dopo il 20 luglio 2016.
Pertanto, a partire da tale data, si aprirà un periodo transitorio nel quale le indicazioni in questione
saranno comunque informazioni fornite su base volontaria per alimenti comuni e non più ADAP, sulla
base delle condizioni previste a livello nazionale.
Inoltre con l'abrogazione della direttiva 2009/39/CE verrà definitivamente abrogata anche la categoria
ADAP degli alimenti per diabetici. Per tale categoria comunque la definizione di specifiche
disposizioni è rimasta sempre in sospeso a livello europeo, dove si è infine preso atto che non vi sono
evidenze scientifiche in grado di giustificare la destinazione selettiva ai diabetici di un prodotto
alimentare sulla base di uno specifico adattamento nutrizionale della sua composizione.
Oggi i diabetici, al pari della restante parte della popolazione, possono scegliere gli alimenti più idonei
alle loro esigenze sulla base dell'elenco degli ingredienti, dei claims nutrizionali (ad esempio "senza
zuccheri") e anche dei claims sulla salute (quando ad esempio evidenziano il ridotto impatto glicemico
conseguente all'assunzione di un determinato alimento).
Nel nuovo quadro normativo, pertanto, non saranno più ammissibili indicazioni del tipo "per diabetici
" per qualunque tipo di alimento (con possibili eccezioni unicamente nel campo degli alimenti a fini
medici speciali, in riferimento ad esempio alle diete enterali).