Il gioco della sicurezza sul lavoro e dell

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Il gioco della sicurezza sul lavoro e dell
Sicurezza e salute dei lavoratori nel condominio - n.47, novembre 2008
Il gioco della sicurezza sul lavoro e dell'amministratore
di condominio (8 domande e 16 risposte)
Rispondi GRATIS alle nostre domande e impara quanto puoi essere importante per la
sicurezza dei lavoratori! Rischia GRATIS la delusione di scoprire anche quanto puoi
essere insignificante! Conosci GRATIS gli obblighi che la legge ti mette sul groppone!
1. Sei amministratore di un condominio con uno o più dipendenti (custode, portiere,
addetto alle pulizie eccetera)?
SI. Sei un "datore di lavoro", complimenti! Devi rispettare l'art.3 comma 9 del d.lgs.
81/2008 e quindi: valutare i rischi per i lavoratori nel condominio, formare e
informare il dipendente, fornirgli attrezzature e abbigliamento di sicurezza adeguati
alle sue mansioni. La sicurezza del dipendente è nelle tue mani e sotto la tua
responsabilità, da quando assumi il mandato a quando ti sostituiranno: sei una
persona importante! Prosegui pure con la domanda 2.
NO. Mmmh, non sei un "datore di lavoro", vabbè. Aspetta che rispondo al
telefono... mi faccio un caffè... e ti spingo via verso la domanda n.4.
2. Finalmente devi affidare un lavoro in appalto, così rivestirai l'ambita figura del
"committente datore di lavoro". E' un lavoro di edilizia?
SI. Benissimo, esiste l'intero titolo IV del d.lgs. 81/2008 che regola la materia. Da
committente dovrai rispettare innanzitutto l'art.90 comma 9, che ti imporrà di
verificare tramite il certificato della Camera di Commercio, il DURC ed un paio di
dichiarazioni l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, tutte
ovviamente. Poi dovrai porti un'altra domanda, la domanda 3: vai che ti aspetto là.
NO. L'appalto che devi affidare non è edile quindi, carissimo "committente datore
di lavoro", sei tenuto a rispettare l'art.26 del d.lgs. 81/2008, che in sostanza ti
richiede: di valutare tramite il certificato della Camera di Commercio ed una
dichiarazione l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, di
elaborare insieme agli appaltatori un documento chiamato DUVRI per indicare
come verranno eliminati o ridotti al minimo i rischi dovuti alle interferenze lavorative,
di inserire i costi per la sicurezza nel contratto di appalto, di fornire agli appaltatori
dettagliate informazioni sui rischi presenti nelle parti comuni del condominio, rischi
che devono essere emersi dal processo di "valutazione dei rischi" che, avendo il
dipendente, hai sicuramente già promosso. Ora vai pure alla domanda 6.
3. Il lavoro edile che devi appaltare lo svolgerà un'impresa sola? Nota, prima di
rispondere, che i subappalti contano come imprese e che tu, committente, devi
autorizzare ai sensi del codice civile art.1656 ogni subappalto.
SI. Avrai una sola impresa edile, con la quale elaborerai il DUVRI, cioè un
documento per indicare come verranno eliminati o ridotti al minimo i rischi dovuti
alle interferenze lavorative, alla quale chiederai di indicarti i costi per la sicurezza da
inserire nel contratto di appalto, alla quale fornirai dettagliate informazioni sui rischi
presenti nelle parti comuni del condominio, rischi che devono essere emersi dal
processo di "valutazione dei rischi" che, avendo il dipendente, hai sicuramente già
promosso.
NO. Nel tuo lavoro edile ci saranno più imprese, e per le novità introdotte dal d.lgs.
81/2008 sarai tenuto a nominare, a seconda dei casi, uno o due "coordinatori per la
sicurezza", professionisti abilitati nel settore della sicurezza edile, e dovrai prima
dell'inizio del cantiere inviare agli enti di vigilanza una lettera (chiamata "notifica
preliminare") con tutti i dati del cantiere, sotto la tua augusta responsabilità di
committente. Prosegui ora con la domanda 6.
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4. Devi affidare un lavoro in appalto, in qualità di committente. E' un lavoro di
edilizia?
SI. Esiste l'intero titolo IV del d.lgs. 81/2008 che regola la materia. Da committente
dovrai rispettare innanzitutto l'art.90 comma 9, che ti imporrà di verificare tramite il
certificato della Camera di Commercio, il DURC ed un paio di dichiarazioni
l'idoneità tecnico professionale di tutte le imprese esecutrici. Poi dovrai porti un'altra
domanda, la domanda 5: vai.
NO. L'appalto che devi affidare non è edile e, per quanto prevedono le leggi
italiane, non hai più nessun obbligo di nessun tipo. Non conti nulla. Diciamo che, per
opportunità, è buona cosa richiedere agli appaltatori i documenti previsti dall'art.26
del d.lgs. 81/2008 (certificato della Camera di Commercio ed una dichiarazione
sull'idoneità tecnico professionale) ed è buonissima cosa avere svolto una specie di
"valutazione dei rischi" per essere sicuri che le parti comuni non siano pericolose. Ma
non ci sono obblighi di legge sulla sicurezza dei lavoratori in caso di lavoro non edile
per un condominio senza dipendenti; questo tipo di amministratore non conta
niente per la sicurezza sul lavoro. Vada via, via verso la domanda 6.
5. Il lavoro edile che devi appaltare lo svolgerà un'impresa sola? Nota, prima di
rispondere, che i subappalti contano come imprese e che tu, committente, devi
autorizzare ai sensi del codice civile art.1656 ogni subappalto.
SI. Avrai una sola impresa edile, verso la quale non avrai obblighi diversi da quelli
già indicati nell'art.90 comma 9 del d.lgs. 81/2008. Ora puoi passare alla domanda
6.
NO. Nel tuo lavoro edile ci saranno più imprese, e per le novità introdotte dal d.lgs.
81/2008 sarai tenuto a nominare, a seconda dei casi, uno o due "coordinatori per la
sicurezza", professionisti abilitati nel settore della sicurezza edile, e dovrai prima
dell'inizio del cantiere inviare agli enti di vigilanza una lettera (chiamata "notifica
preliminare") con tutti i dati del cantiere, sotto la tua responsabilità di committente.
Adesso: domanda 6.
6. Nel condominio che tu amministri ci sono attività lavorative (negozi, studi,
laboratori, ecc.)?
SI. Niente paura, vai alla domanda 7.
NO. Sono tutte case di abitazione, meglio così. Vai pure alla domanda 8.
7. Ti ritieni in qualche modo responsabile della sicurezza dei lavoratori delle attività
(negozi, studi, laboratori, ecc.) presenti nel condominio?
SI. Non ti dare troppe arie, per questi lavoratori ai fini della sicurezza non conti nulla.
Fila alla domanda 8, veloce!
NO. Ovviamente no. Domanda stupidina, concedimela; infatti il responsabile della
loro sicurezza è il loro "datore di lavoro", se sono dipendenti, o loro stessi se sono
lavoratori autonomi. Ora vai alla domanda 8, così finiamo.
8. Nel condominio che tu amministri c'è qualche condòmino che fa "i lavoretti per il
condominio"?
SI. Attenzione che questi lavoretti non richiedano abilitazioni particolari (edilizia,
impiantistica ecc.) e che li faccia liberamente e gratis. Altrimenti potrebbe essere
un tuo "dipendente di fatto" e tu avresti - immeritatamente, ma concretamente tutte le responsabilità del "datore di lavoro"! Viceversa, se un condòmino si mette in
testa, ai sensi dell'art.1102 del codice civile, di prendersi cura della cosa comune
liberamente e gratis, non puoi fermarlo: è a casa sua. In ogni caso, il tuo gioco
finisce qui.
No. Perfetto! Bravo! Sei uscito vivo dal labirinto.
Il gioco è finito, ma lasciaci un'ultima domanda: pensi che il condominio che tu
amministri sia un luogo sicuro?
SI. Che dire: complimenti!
NO. Nulla di male, ma che cosa aspetti a far partire una procedura di conoscenza
delle situazioni "non conformi", conoscenza che sarà la base per una presa di
coscienza - anche in modo giuridicamente inoppugnabile - e quindi l'inizio di
un'opera di sistemazione ed adeguamento?
n.47, novembre 2008
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