Il gioco della sicurezza sul lavoro e dell
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Il gioco della sicurezza sul lavoro e dell
Sicurezza e salute dei lavoratori nel condominio - n.47, novembre 2008 Il gioco della sicurezza sul lavoro e dell'amministratore di condominio (8 domande e 16 risposte) Rispondi GRATIS alle nostre domande e impara quanto puoi essere importante per la sicurezza dei lavoratori! Rischia GRATIS la delusione di scoprire anche quanto puoi essere insignificante! Conosci GRATIS gli obblighi che la legge ti mette sul groppone! 1. Sei amministratore di un condominio con uno o più dipendenti (custode, portiere, addetto alle pulizie eccetera)? SI. Sei un "datore di lavoro", complimenti! Devi rispettare l'art.3 comma 9 del d.lgs. 81/2008 e quindi: valutare i rischi per i lavoratori nel condominio, formare e informare il dipendente, fornirgli attrezzature e abbigliamento di sicurezza adeguati alle sue mansioni. La sicurezza del dipendente è nelle tue mani e sotto la tua responsabilità, da quando assumi il mandato a quando ti sostituiranno: sei una persona importante! Prosegui pure con la domanda 2. NO. Mmmh, non sei un "datore di lavoro", vabbè. Aspetta che rispondo al telefono... mi faccio un caffè... e ti spingo via verso la domanda n.4. 2. Finalmente devi affidare un lavoro in appalto, così rivestirai l'ambita figura del "committente datore di lavoro". E' un lavoro di edilizia? SI. Benissimo, esiste l'intero titolo IV del d.lgs. 81/2008 che regola la materia. Da committente dovrai rispettare innanzitutto l'art.90 comma 9, che ti imporrà di verificare tramite il certificato della Camera di Commercio, il DURC ed un paio di dichiarazioni l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, tutte ovviamente. Poi dovrai porti un'altra domanda, la domanda 3: vai che ti aspetto là. NO. L'appalto che devi affidare non è edile quindi, carissimo "committente datore di lavoro", sei tenuto a rispettare l'art.26 del d.lgs. 81/2008, che in sostanza ti richiede: di valutare tramite il certificato della Camera di Commercio ed una dichiarazione l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, di elaborare insieme agli appaltatori un documento chiamato DUVRI per indicare come verranno eliminati o ridotti al minimo i rischi dovuti alle interferenze lavorative, di inserire i costi per la sicurezza nel contratto di appalto, di fornire agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi presenti nelle parti comuni del condominio, rischi che devono essere emersi dal processo di "valutazione dei rischi" che, avendo il dipendente, hai sicuramente già promosso. Ora vai pure alla domanda 6. 3. Il lavoro edile che devi appaltare lo svolgerà un'impresa sola? Nota, prima di rispondere, che i subappalti contano come imprese e che tu, committente, devi autorizzare ai sensi del codice civile art.1656 ogni subappalto. SI. Avrai una sola impresa edile, con la quale elaborerai il DUVRI, cioè un documento per indicare come verranno eliminati o ridotti al minimo i rischi dovuti alle interferenze lavorative, alla quale chiederai di indicarti i costi per la sicurezza da inserire nel contratto di appalto, alla quale fornirai dettagliate informazioni sui rischi presenti nelle parti comuni del condominio, rischi che devono essere emersi dal processo di "valutazione dei rischi" che, avendo il dipendente, hai sicuramente già promosso. NO. Nel tuo lavoro edile ci saranno più imprese, e per le novità introdotte dal d.lgs. 81/2008 sarai tenuto a nominare, a seconda dei casi, uno o due "coordinatori per la sicurezza", professionisti abilitati nel settore della sicurezza edile, e dovrai prima dell'inizio del cantiere inviare agli enti di vigilanza una lettera (chiamata "notifica preliminare") con tutti i dati del cantiere, sotto la tua augusta responsabilità di committente. Prosegui ora con la domanda 6. Questo sito è dedicato alla sicurezza, alla salute ed alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori nel condominio. Il materiale reso pubblico sul sito ha contenuto divulgativo senza pretesa di fornire consulenze di alcun genere, e le opinioni esposte appartengono esclusivamente agli autori dei testi. Si intende vietata ogni riproduzione di materiale senza esplicita autorizzazione. La cadenza di aggiornamento è aperiodica. Per ovvi motivi non si garantisce nel tempo la corrispondenza dei links esterni. Non abbiate paura a scriverci, siamo educati e rispondiamo. Buona navigazione. manda una e-mail visita il blog consulta l'archivio scopri il manuale versione pdf 4. Devi affidare un lavoro in appalto, in qualità di committente. E' un lavoro di edilizia? SI. Esiste l'intero titolo IV del d.lgs. 81/2008 che regola la materia. Da committente dovrai rispettare innanzitutto l'art.90 comma 9, che ti imporrà di verificare tramite il certificato della Camera di Commercio, il DURC ed un paio di dichiarazioni l'idoneità tecnico professionale di tutte le imprese esecutrici. Poi dovrai porti un'altra domanda, la domanda 5: vai. NO. L'appalto che devi affidare non è edile e, per quanto prevedono le leggi italiane, non hai più nessun obbligo di nessun tipo. Non conti nulla. Diciamo che, per opportunità, è buona cosa richiedere agli appaltatori i documenti previsti dall'art.26 del d.lgs. 81/2008 (certificato della Camera di Commercio ed una dichiarazione sull'idoneità tecnico professionale) ed è buonissima cosa avere svolto una specie di "valutazione dei rischi" per essere sicuri che le parti comuni non siano pericolose. Ma non ci sono obblighi di legge sulla sicurezza dei lavoratori in caso di lavoro non edile per un condominio senza dipendenti; questo tipo di amministratore non conta niente per la sicurezza sul lavoro. Vada via, via verso la domanda 6. 5. Il lavoro edile che devi appaltare lo svolgerà un'impresa sola? Nota, prima di rispondere, che i subappalti contano come imprese e che tu, committente, devi autorizzare ai sensi del codice civile art.1656 ogni subappalto. SI. Avrai una sola impresa edile, verso la quale non avrai obblighi diversi da quelli già indicati nell'art.90 comma 9 del d.lgs. 81/2008. Ora puoi passare alla domanda 6. NO. Nel tuo lavoro edile ci saranno più imprese, e per le novità introdotte dal d.lgs. 81/2008 sarai tenuto a nominare, a seconda dei casi, uno o due "coordinatori per la sicurezza", professionisti abilitati nel settore della sicurezza edile, e dovrai prima dell'inizio del cantiere inviare agli enti di vigilanza una lettera (chiamata "notifica preliminare") con tutti i dati del cantiere, sotto la tua responsabilità di committente. Adesso: domanda 6. 6. Nel condominio che tu amministri ci sono attività lavorative (negozi, studi, laboratori, ecc.)? SI. Niente paura, vai alla domanda 7. NO. Sono tutte case di abitazione, meglio così. Vai pure alla domanda 8. 7. Ti ritieni in qualche modo responsabile della sicurezza dei lavoratori delle attività (negozi, studi, laboratori, ecc.) presenti nel condominio? SI. Non ti dare troppe arie, per questi lavoratori ai fini della sicurezza non conti nulla. Fila alla domanda 8, veloce! NO. Ovviamente no. Domanda stupidina, concedimela; infatti il responsabile della loro sicurezza è il loro "datore di lavoro", se sono dipendenti, o loro stessi se sono lavoratori autonomi. Ora vai alla domanda 8, così finiamo. 8. Nel condominio che tu amministri c'è qualche condòmino che fa "i lavoretti per il condominio"? SI. Attenzione che questi lavoretti non richiedano abilitazioni particolari (edilizia, impiantistica ecc.) e che li faccia liberamente e gratis. Altrimenti potrebbe essere un tuo "dipendente di fatto" e tu avresti - immeritatamente, ma concretamente tutte le responsabilità del "datore di lavoro"! Viceversa, se un condòmino si mette in testa, ai sensi dell'art.1102 del codice civile, di prendersi cura della cosa comune liberamente e gratis, non puoi fermarlo: è a casa sua. In ogni caso, il tuo gioco finisce qui. No. Perfetto! Bravo! Sei uscito vivo dal labirinto. Il gioco è finito, ma lasciaci un'ultima domanda: pensi che il condominio che tu amministri sia un luogo sicuro? SI. Che dire: complimenti! NO. Nulla di male, ma che cosa aspetti a far partire una procedura di conoscenza delle situazioni "non conformi", conoscenza che sarà la base per una presa di coscienza - anche in modo giuridicamente inoppugnabile - e quindi l'inizio di un'opera di sistemazione ed adeguamento? n.47, novembre 2008 IL LIBRO CHE NON C'ERA. Cristoforo Moretti SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO MANUALE PRATICO ... 100 pagine in formato A5 14,50 € + spese postali leggi i contenuti e ACQUISTA Sconto del 30% per ordini superiori a 50 copie: informazioni qui...