conto corrente standard
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FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 ) SERVIZIO ESTERO – Servizi di Sportello / Disposizioni INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: VENETO BANCA S.p.A. Sede legale e sociale: Piazza G.B. Dall’Armi, 1 - 31044 Montebelluna (TV) Sito Internet: www.venetobanca.it E-mail: [email protected] Tel: 0423 2831 Fax: 0423 283700 Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita IVA: 00208740266 Numero di iscrizione all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia: 4700 - Codice ABI n. 5035.1 - C.C.I.A.A. di Treviso n. 88163 Gruppo bancario di appartenenza e relativo codice di iscrizione all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia: Gruppo Bancario Veneto Banca, cod. gruppo 5035.1 Capogruppo del Gruppo Bancario VENETO BANCA - Iscritto all’Albo dei gruppi bancari in data 08.06.1992 cod. n. 5035.1 RISERVATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE Soggetto che entra in contatto con il cliente Nome Cognome Indirizzo Telefono E-mail CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE O DEL SERVIZIO Quasi tutti i servizi riportati nel presente foglio sono a sé stanti e non fanno parte di prodotti specifici. Soprattutto, non risultano regolati da particolari contratti, essendo eseguiti prevalentemente come disposizione. Si inquadrano infatti in tutta quella serie di disposizioni / richieste che il cliente può dare / avanzare alla banca direttamente allo sportello o che nascono come conseguenza diretta o indiretta della prestazione di altri servizi contrattuali Le principali condizioni economiche applicate per le negoziazioni per cassa sono esposte presso la cassa valuta della filiale. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL’OPERAZIONE LISTINO CAMBI Listino Cassa Valute Le operazioni in divisa vengono negoziate al cambio indicato nel Listino Cassa Valute per le banconote estere, assegni e travellers cheques. Le divise trattate sono indicate nel listino esposto al pubblico una volta al giorno che riporta i cambi rilevati con le modalità sopra descritte. I cambi esposti sono quelli rilevati il giorno lavorativo bancario precedente, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, e comunicato dalla Banca d'Italia “Listino Cambi BCE”, maggiorati (nel caso di acquisto di valuta) o diminuiti (nel caso di vendita di valuta) dei seguenti differenziali in base alla valuta e al tipo di negoziazione (cassa/conto). Da notare che, sulla base delle loro specifiche caratteristiche di bancabilità e commerciabilità, non tutti i tagli e non tutte le banconote o assegni sono comunque negoziabili. Presso questo Istituto è possibile negoziare, con esclusione delle monete metalliche, le valute riportate nel citato LISTINO CASSA VALUTE, inoltre è, in teoria, possibile, a richiesta della clientela e ad insindacabile decisione della Banca secondo disponibilità o possibilità, la negoziazione di banconote in altre divise il cui prezzo dovrà essere concordato al momento. Listino Commerciale Le quotazioni per ogni singola divisa vengono rilevate dal mercato monetario dei cambi sulle quali vengono applicati i differenziali, in percentuale, che con i relativi arrotondamenti determinano il listino operativo. Con queste modalità una procedura interna della banca aggiorna ogni 4 minuti i cambi operativi che vengono applicati automaticamente alle singole operazioni commerciali. Il cliente può richiedere gratuitamente i cambi operativi del momento. CASSA VALUTE differenziale % Listino differenziali sui Cambi Descrizione Divise BANCONOTE negoziate per cassa BANCONOTE negoziate in conto Sigla Acquisto Vendita Acquisto Assegni/TC Vendita Acquisto COMMERCIALE differenziale % Arrotondamento al decimale Acquisto Vendita Con valore base DOLLARO USA USD +1,75 -1,75 +1,50 -1,50 +1,50 +0,20 -0,20 +/- 0,0001 STERLINA INGLESE GBP +1,75 -1,75 +1,50 -1,50 +1,50 +0,20 -0,20 +/- 0,0001 FRANCO SVIZZERO CHF +1,75 -1,75 +1,50 -1,50 +1,50 +0,20 -0,20 +/- 0,0001 CORONA DANESE DKK +2,00 -2,00 +1,75 -1,75 +1,75 +0,20 -0,20 +/- 0,0001 CORONA NORVEGESE NOK +2,00 -2,00 +1,75 -1,75 +1,75 +0,20 -0,20 +/- 0,0001 CORONA SVEDESE SEK +2,00 -2,00 +1,75 -1,75 +1,75 +0,20 -0,20 +/- 0,0001 DOLLARO CANADESE CAD +2,00 -2,00 +1,75 -1,75 +1,75 +0,20 -0,20 +/- 0,0001 YEN GIAPPONESE JPY +2,00 -2,00 +1,75 -1,75 +1,75 +0,20 -0,20 +/- 0,01 RAND SUD AFRICA ZAR NO NO NO NO NO +0,50 -0,50 +/- 0,0001 DOLLARO HONG HONG HKD NO NO NO NO NO +0,50 -0,50 +/- 0,0001 Servizio Estero – Servizi di Sportello / Disposizioni Pag. 1 di 6 Aggiornato al 26/11/2016 FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 ) DOLLARO AUSTRALIANO AUD +2,00 -2,00 +1,75 -1,75 +1,75 +0,20 -0,20 +/- 0,0001 DOLLARO NEW ZEALAND NZD NO NO NO NO NO +0,20 -0,20 +/- 0,0001 DOLLARO SINGAPORE SGD NO NO NO NO NO +0,50 -0,50 +/- 0,0001 FIORINO UNGHERESE HUF +4,00 -4,00 +3,75 -3,75 +3,75 +0,50 -0,50 +/- 0,01 NUOVO PESO MESSICO MXN NO NO NO NO NO +0,80 -0,80 +/- 0,0001 CORONA Rep. CECA CZK +2,00 -2,00 +1,75 -1,75 +1,75 +0,50 -0,50 +/- 0,001 KUNA CROAZIA HRK +4,00 -4,00 +3,75 -3,75 +3,75 +0,80 -0,80 +/- 0,0001 ZLOTY POLONIA PLN +4,00 -4,00 +3,75 -3,75 +3,75 +0,50 -0,50 +/- 0,0001 LIRA TURCHIA (NUOVA) TRY NO NO NO NO NO +0,50 -0,50 +/- 0,0001 LEU ROMANIA (NUOVO) RON NO NO NO NO NO +0,50 -0,50 +/- 0,0001 RUBLO RUSSIA RUB NO NO NO NO NO +0,80 -0,80 +/- 0,0001 RENMINBI CINESE CNY NO NO NO NO NO +0,50 -0,50 +/- 0,0001 LEU MOLDAVO MDL NO NO NO NO NO +0,80 -0,80 +/- 0,001 BANCONOTE ESTERE € 8,00 Spese di negoziazione banconote per Cassa Spese di negoziazione banconote per Conto € 6,50 Spese su banconote al Dopo Incasso € 25,00 TRAVELER’S CHEQUES E ASSEGNI TURISTICI Spese negoziazione assegni turistici/Traveler’s Cheques per cassa € 10,00 Commissioni di acquisto Traveler’s Cheques: - Minimo € 6,00 - perMille 20,0000 ‰ - Massimo senza limite NEGOZIAZIONE S.B.F. ASSEGNI IN EURO/DIVISA € 10,00 Spese negoziazione assegni commerciali Commissioni di servizio operazioni in Euro (negoziazione per Conto): - Minimo € 7,00 - perMille 2,0000 ‰ - Massimo senza limite Commissioni di servizio operazioni in Divisa (negoziazione per Conto): - Minimo € 7,00 - perMille 2,0000 ‰ - Massimo senza limite Commissioni di servizio per negoziazione assegni per cassa: - Minimo € 7,00 - perMille 5,0000 ‰ - Massimo senza limite Giorni valuta di accredito per assegni negoziati con accredito s.b.f. in c/c 20 gg. Lavorativi Commissione di insoluto per negoziazione assegni commerciali: - Minimo € 25,00 - perMille 3,0000 ‰ - Massimo € 80,00 BONIFICI IN USCITA REGOLATI PER CASSA Spese a carico: Le opzioni di spesa “BEN” sono ammesse per ordini in divisa diversa dall’euro o in euro verso i paesi non appartenenti all’area UE/EEA. Non sarà ammessa l’opzione di spesa “BEN” per bonifici verso paesi dell’area UE/EEA disposti, in euro o in divisa diversa da euro ma rientrante nell’area UE/EEA Bonifici Ordinari: “SHA”; “BEN” Spese fisse per bonifico in Euro transfrontaliero € 7,00 Spese fisse per bonifico in Euro non transfrontaliero per cassa € 20,00 Spese fisse per bonifico in Divisa per cassa € 20,00 Commissioni per bonifico in partenza in Euro: - € 7,00 Minimo Servizio Estero – Servizi di Sportello / Disposizioni Pag. 2 di 6 Aggiornato al 26/11/2016 FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 ) - perMille 2,5000 ‰ - Massimo senza limite Commissioni per bonifico in partenza in Divisa: - Minimo € 7,00 - perMille 2,5000 ‰ Massimo Commissione per omessa / errata indicazione codici IBAN e/o BIC della banca del beneficiario, salvo maggiori oneri reclamati da quest’ultima (per ciascun bonifico) senza limite € 15,00 Data esecuzione + 0 gg. Lavorativi Giorni valuta di addebito pagamento verso Estero Termine massimo dalla data di ricezione di un ordine di bonifico con provvista sufficiente, entro il quale i fondi sono accreditati sul conto della banca estera corrispondente: Giornata operativa in base agli orari esposti per l’esecuzione convenuta con l’ordinante Entro 1gg. Lavorativo dalla data di ricezione Data di ricezione dell’ordine: Termine di esecuzione dell’ordine pervenuto: Valuta di accredito alla banca estera: Bonifici in Euro verso paesi UE/EEA Bonifici in divise UE/EEA verso paesi UE/EEA con addebito su conto in stessa divisa (senza conversione valutaria) Bonifici in divise UE/EEA verso paesi UE/EEA con addebito su conto in altra divisa (con conversione valutaria) Bonifici in euro o divise UE/EEA verso paesi non UE/ EEA (con o senza conversione valutaria) Valuta di accredito alla banca estera per bonifici in altra divisa Valuta di accredito su nostra banca (bonifico interno): Bonifico in Euro o divisa con accredito stessa divisa (senza conversione valutaria) Bonifico divisa con accredito in Euro o altra divisa (con conversione valutaria) 1gg. Lavorativo da data esecuzione 1gg. Lavorativo da data esecuzione 2gg. Lavorativi da data esecuzione 2gg. Lavorativi da data esecuzione 2gg. Lavorativi da data esecuzione Data esecuzione 2gg. Lavorativi da data esecuzione BONIFICI DA BANCHE DEL GRUPPO Spese fisse per bonifici in partenza in Euro verso Banche del Gruppo: € 8,00 Spese fisse per bonifici in partenza in Divisa verso Banche del Gruppo € 15,00 Commissioni di servizio per bonifico in partenza in Euro verso Banche del Gruppo: - Minimo € 7,00 - perMille 1,5000 ‰ - Massimo senza limite Commissioni di servizio per bonifico in partenza in Divisa verso Banche del Gruppo: - Minimo € 7,00 - perMille 1,7500 ‰ - Massimo senza limite SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME APPLICATE AI SERVIZI Determinazione delle condizioni economiche Le condizioni economiche applicate, relative alle principali operazioni eseguibili allo sportello, sono esposte presso la cassa valuta della filiale. Termini per le operazioni di “Options” Entro e non oltre le ore 13 della data di scadenza pattuita, il cliente deve comunicare al Centro Cambi della Banca se intende esercitare il diritto a consegnare / ricevere la divisa. Non ricevendo alcuna istruzione entro tale orario il Centro Cambi considererà tacitamente abbandonato il contratto. Modifica delle norme e delle condizioni economiche La banca si riserva la facoltà di modificare, in conformità con le disposizioni di legge, le norme e le condizioni economiche applicate al prodotto/servizio. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedenti. Spese e oneri fiscali Le spese e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il cliente, sono a carico dello stesso. Accettazione di contratti accessori L’accettazione degli eventuali contratti accessori o relativi ai prodotti facoltativi proposti al cliente avviene con la sottoscrizione dello stesso contratto accessorio o del contratto del prodotto facoltativo. Esonero di responsabilità a favore della banca In merito ai servizi/prodotti offerti, la responsabilità della banca sarà limitata ai casi imputabili a dolo o colpa grave. Servizio Estero – Servizi di Sportello / Disposizioni Pag. 3 di 6 Aggiornato al 26/11/2016 FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 ) RECESSO E RECLAMI Recesso dai rapporti La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente per l’erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese, Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari. Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l’eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato per l’utilizzo dei servizi e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal cliente, allo scopo di consentire l’ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti. Reclami / Composizione Stragiudiziale delle Controversie Reclami 1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall’intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce “reclamo” ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo. 2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall’art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46). L’appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all’oggetto dei reclami, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall’Ufficio Reclami. 3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l’indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati. 4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi: - posta ordinaria o raccomandata indirizzata a Ufficio Reclami Gruppo Veneto Banca – via Feltrina Sud 250 – 31044 Montebelluna (TV)”; - posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected] - Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo e-mail [email protected] . - fax da inviare al numero 0423/283755; - consegna diretta del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto. 5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente. Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari 1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. 2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. 3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie “ADR” (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui Il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’ABF. Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento 1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca e la Banca deve rispondere entro 90 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. 2. Se il cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito può rivolgersi all’Ombudsman-Giurì Bancario. Per sapere come rivolgersi all'Ombudsman Giurì Bancario e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. 3. Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all’obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere: all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal “Conciliatore Bancario Finanziario” - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR - (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. 4. Per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti Servizio Estero – Servizi di Sportello / Disposizioni Pag. 4 di 6 Aggiornato al 26/11/2016 FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 ) contrattuali, il Cliente – esclusi i clienti professionali di cui all’art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs. n. 58/98 - potrà anche attivare la procedura di conciliazione avanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (www.camera-consob.it). 5. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il ricorso a detto Organismo assolve alla condizione di procedibilità di cui al precedente comma 4. Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell’intermediario nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa: 1.La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. 2.Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato all’intermediario) all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo: Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale 21 00187 Roma – Italia Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo". 3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. LEGENDA Bonifici - caratteristiche del servizio Tramite il servizio bonifici, il cliente viene messo nelle condizioni di ricevere ed inviare rapidamente denaro in ambito nazionale e internazionale - Oltre che direttamente presso gli sportelli della banca, il servizio può essere sfruttato dal cliente anche direttamente tramite “Remote-Banking; Bonifici BONIFICI DA E PER L’ESTERO SOGGETTI AL REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 Si definiscono transfrontalieri i bonifici denominati in Euro, in una delle monete degli Stati Membri dell’Unione Europea o in una delle monete dei Paesi aderenti all’Associazione Europea di Libero scambio (EFTA). Le norme di cui al Regolamento UE 260/2012 si applicano invece ai bonifici transfrontalieri, denominati in euro, da e per i paesi UE, da e per Norvegia, Islanda e Liechtenstein, paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (EEA). I bonifici che rientrano nel Regolamento UE 260/2012 saranno eseguiti alle medesime condizioni economiche applicate ai bonifici nazionali (standard o particolari; vedasi il Foglio Informativo relativo ai Conti Correnti in Euro) a condizione che siano correttamente espressi i codici IBAN, BIC e SHA della banca del beneficiario e che ne sia consentita la lavorazione automatica. La Svizzera, San Marino, il Principato di Monaco, le Isole di Jersey, Guernsey e l’Isola di Man, pur appartenendo all’Area Unica dei Pagamenti in Euro, non fanno parte dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (EEA), pertanto i bonifici da e verso questi Paesi non rientrano nel Regolamento UE 260/2012. Bonifici – principali rischi Per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad es., un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale gestito dalla “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” (SWIFT) avente sede legale in Belgio (v. http://www.swift.com per l’informativa sulla protezione dati). La Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad es., i nomi dell’ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie e l’importo) e necessari per eseguirle. Allo stato, le banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati. Ad integrazione delle informazioni che abbiamo già fornito comunichiamo che: • Tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tutte) le predette transazioni finanziarie attualmente vengono – per motivi di sicurezza operative – duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli U.S.A. • I dati memorizzati in tale server sono utilizzati negli U.S.A: in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del tesoro) vi hanno avuto accesso – e potranno accedervi ulteriormente – sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa U.S.A. in materia di contrasto al terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati • L’interessato conserva i Suoi diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali Ai sensi del regolamento CE n. 1781/2006 – in materia di dati informativi dell’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi – verranno comunicati alla banca del beneficiario, contestualmente all’esecuzione dell’operazione, il nome e cognome, indirizzo dell’ordinante ovvero numero d’identificazione come cliente, numero di conto ovvero codice unico d’identificazione Restituzione del bonifico; reclamo di penali o commissioni aggiuntive da parte della banca destinataria per dati trasmessi incompleti e/o errati. Rischio di tasso di cambio: rischio di variazione del rapporto di cambio tra la divisa estera e l’euro in dipendenza dell’andamento della quotazione sul mercato internazionale dei cambi. Esiste la possibilità che le condizioni economiche applicate al servizio / prodotto possano variare (ove contrattualmente previsto) in senso sfavorevole per il cliente. Servizio Estero – Servizi di Sportello / Disposizioni Pag. 5 di 6 Aggiornato al 26/11/2016 FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 ) Prodotti accessori/facoltativi (contratti accessori) Per prodotti accessori (obbligatori o facoltativi) si intendono rispettivamente quei prodotti senza i quali il prodotto principale non può esistere o non può essere perfezionato o a quei prodotti che vengono offerti al cliente a corredo del prodotto principale e che possono essere accettati o meno dal cliente. N.B: Nel caso del prodotto accessorio obbligatorio, la mancata sottoscrizione del contratto accessorio di norma preclude la possibilità di perfezionare il prodotto principale. Si intendono, secondo la definizione dell’allegato alla Direttiva 2007/64/CE: 1. Servizi di Pagamento nel Mercato Unico Europeo Banche del gruppo servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3. esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: a. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; c. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 4. esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento: a. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; c. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 5. emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 6. rimessa di denaro; 7. esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. 8. emissione di moneta elettronica. Sono escluse dall’applicazione della direttiva, tra le altre: a. il cambio di valuta contante contro contante; b. le operazioni di pagamento con assegni bancari, con titoli cambiari su supporto cartaceo, con traveller’s cheque su supporto cartaceo; c. le operazioni di pagamento collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari. Sono tutte le banche con sede sia in Italia che all’estero che fanno parte del Gruppo Veneto Banca: Veneto Banca S.p.A. BancApulia Spa - Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Spa Eximbank Spa - Veneto Banka d.d. - Veneto Banka Sh.A. Attenzione di consegna del Fogli Informativo Il/ La sottoscritto/a…………………………………………………………………………. attesta che una copia del presente Foglio Informativo gli/le è stata consegnata in data…………………………………….firma ……………………………………………………………………………………………… Servizio Estero – Servizi di Sportello / Disposizioni Pag. 6 di 6 Aggiornato al 26/11/2016