N.RF140 Anno 2014
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Anno 2014 N.RF140 www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Pag. 1 / 3 OGGETTO IL PUNTO SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI “TABLET” RIFERIMENTI ART.102, TUIR; ART. 1, CO. 261, LETT. E) E 264, LEGGE N. 244/2007 CIRCOLARE DEL 21/05/2014 IN ASSENZA DI CHIARIMENTI È APPLICABILE LA DISCIPLINA DEI PC PORTATILI AL COSTO D’ACQUISTO E QUELLA DELLE SPESE TELEFONICHE ALLE RELATIVE SPESE Negli ultimi tempi con la grande diffusione del cd “tablet” quale strumento di lavoro nell’ambito dell’attività d’impresa /lavoro autonomo, ci si interroga su quale sia il corretto trattamento fiscale applicabile all’acquisto e alle spese di impiego dello stesso. Nota: in quanto impiegati sul lavoro, si tratta certamente di beni strumentali ammortizzabili, dovendosi tuttavia indagare il loro eventuale utilizzo anche “privato” (cd. “uso promiscuo”). Per evitare abusi, nel 2007 è stata introdotta in via normativa una percentuale di deducibilità all’80% per le spese di impiego e di manutenzione relative ad “apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche.....”. Al riguardo, l’Agenzia, ha precisato che: - RM 320/2008: si tratta di servizi di comunicazione trasmessi attraverso qualsiasi modalità tecnologica - RM 104/2007: rientrano nell’ambito applicativo anche le spese sostenute per l’acquisto del modem (o del router ADSL), mentre i costi relativi ai pc sono deducibili secondo il criterio generale dell’inerenza. Pertanto, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che agli stessi sia applicabile: IMPOSTE DIRETTE la disciplina prevista per i pc portatili per quanto riguarda il costo d’acquisto la disciplina delle spese telefoniche, per quanto riguarda le spese d’impiego IVA la detraibile in base al principio di inerenza per quanto riguarda sia il costo che le spese In realtà la materia è alquanto articolata; per i tablet, infatti, il mercato offre sia dispositivi direttamente connessi alla rete mobile che dispositivi collegabili solo con il wi-fi. A tal fine si ritiene che: per questi ultimi: non vi siano dubbi sul fatto che i relativi costi (ammortamento, spese di gestione, manutenzione, ecc.) risultano deducibili in misura integrale (alla stessa stregua di un pc portatile) sempreché utilizzati esclusivamente per l’attività professionale/imprenditoriale per i dispositivi dotati di connessione alla rete mobile (3G o 4G): considerato il testo normativo e le interpretazioni dell’Agenzia, è alquanto difficile escludere la rilevanza del limite dell’80%. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Sul punto, infatti, l’Agenzia, non ha ancora fornito alcun chiarimento. Redazione Fiscale Info Flash 140/2014 Pag. 2 / 3 TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE COSTO D’ACQUISTO Si ritiene applicabile la disciplina prevista per i pc portatili, cui il tablet può essere assimilato (ancorché dotato di SIM); pertanto, in virtù di tale assimilazione, il costo è interamente deducibile. A tale fine è necessario distinguere se il costo sia pari o inferiore a € 516,46 ovvero superiore. Art.102 c. 5 TUIR: “per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute”. SE COSTO D’ACQUISTO > € 516,46 deducibilità quota d’ammortamento (20%) La distinzione non ha alcuna valenza ai fini civilistici. Infatti, come disposto dall’art. 2426, C.c., a prescindere dall’ammontare “il costo delle immobilizzazioni … la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato …” Pertanto, non è consentita l’imputazione integrale dello stesso nell’esercizio di sostenimento. L’obbligo di calcolare l’ammortamento per quote annuali ha ripercussioni anche dal punto di vista fiscale, non essendo consentito dedurre importi superiori a quelli imputati a Conto economico. Tuttavia, come precisato dall’OIC n. 16: PRINCIPIO OIC n. 16: “vi sono … immobilizzazioni non soggette a utilizzazione limitata nel tempo per le quali la procedura di ammortamento è improponibile …, altre che, pur soggette a tale limitazione, per la loro modesta entità non vengono assoggettate all'ammortamento, ma direttamente imputate a spese nell'esercizio”. Di conseguenza, qualora il costo del dispositivo sia di modesta entità, anche dal punto di vista civilistico è ammessa la possibilità di imputare integralmente la spesa tra i costi dell’esercizio. A tal fine sono possibili le seguenti 2 alternative: iscrivere il tablet tra le immobilizzazioni (voce B.II.4) ed ammortizzare integralmente lo stesso (voce B.10.b), imputando il corrispondente ammontare al Fondo ammortamento imputare la spesa del tablet tra i costi dell’esercizio, quale “attrezzatura minuta” (voce B.6). SPESE D’IMPIEGO Per le spese relative l’impiego del tablet, trattandosi di spese telefoniche, le stesse sono deducibili nella misura dell’80% (art. 102 c. 9 TUIR). TRATTAMENTO AI FINI IVA Considerata l’assimilazione del tablet al pc portatile (costo d’acquisto) ed alle spese telefoniche (spese d’impiego) la detraibilità dell’IVA è individuata come segue: CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it SE COSTO D’ ACQUISTO ≤ € 516,46 sono ammesse 2 alternative: 1) deducibilità integrale nell’esercizio di sostenimento 2) deducibilità quota d’ammortamento (20%) Redazione Fiscale Pag. 3 / 3 Info Flash 140/2014 COSTO D’ACQUISTO L’IVA relativa l’acquisto del tablet è detraibile in base al principio generale di inerenza, ovvero se e nella misura in cui il dispositivo è utilizzato nell’esercizio dell’impresa / lavoro autonomo. SPESE D’IMPIEGO Anche l’IVA relativa le spese d’impiego è detraibile in base al principio di inerenza; pertanto la stessa: è interamente detraibile a condizione che si possa dimostrare che il dispositivo è utilizzato esclusivamente nell’ambito dell’attività d’impresa / lavoro autonomo posto che tale dimostrazione risulta alquanto ardua, è preferibile orientarsi per la detrazione nella misura del 50% in virtù del relativo utilizzo “promiscuo”. Pertanto, in caso di detrazione > 50%, nel mod. IVA 2014 dovrà essere compilato l’apposito rigo VA5. La Rossi srl ha acquistato in data 10/02/2014 un tablet di importo pari ad € 750 + IVA, utilizzato per l’attività aziendale. La rilevazione per l’acquisto è la seguente: Diversi Macchine elettroniche d’ufficio (B.II.4) Erario c/IVA a credito (C.II.4-bis) Esempio a Fornitori (D.7) 915,00 750,00 165,00 Successivamente la società riceve anche una fattura per la connessione a Internet pari a € 120 + IVA (detraibile per il 100% in quanto utilizzato interamente nell’esercizio dell’impresa). Diversi Spese telefoniche (B.7) Erario c/IVA a credito (C.II.4-bis) a Fornitori (D.7) 146,40 120,00 26,40 Al 31/12 l’ammortamento del dispositivo, considerato che trattasi del 1° esercizio di entrata in funzione (coefficiente d’ammortamento al 50%) sarà pari a € 75,00 [(750 x 20% x 50%)]. Ammortamento Macchine elettroniche d’ufficio (B.10.b) a F.do ammort. Macchine elettroniche d’ufficio (B.II.4) CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it 75,00 RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Stante l’assimilazione alle spese telefoniche, si ritengono infatti applicabili i medesimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, secondo cui l’Ufficio non deve sottoporre a verifica la detrazione operata entro tali limiti, potendo invece richiedere la prova del maggiore utilizzo nell’ambito dell’attività in caso di detrazione operata per una percentuale superiore al 50%.