DONNE MAROCCO Rapporto giugno 2012

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DONNE MAROCCO Rapporto giugno 2012
FEDERAZIONE DELLA LEGA DEMOCRATICA DEI DIRITTI DELLE DONNE
Rapporto MAROCCO giugno 2012
Introduzione:
Questo rapporto presenta una sintesi della situazione dei diritti umani delle donne in Marocco,
sulla base delle norme internazionali e degli impegni del governo marocchino, in virtù delle
Convenzioni e protocolli internazionali, ratificati in base alle leggi interne, e delle politiche
adottate nell’ambito dell’uguaglianza tra i sessi.
Questo rapporto è anche il risultato di una serie di consultazioni interne effettuate tra le entità
della Federazione della Lega Democratica dei Diritti delle Donne.
Livello legislativo e costituzionale
Le riforme costituzionali del 1° luglio 2011 hanno accordato alle Convenzioni Internazionali una
dimensione costituzionale, considerata l’importanza del tema: riconoscimento dei diritti umani
delle donne. In testa alle disposizioni c’è l’appello a condannare e a lottare contro tutte le forme
di discriminazione.
Gli articoli 19 e 164 definiscono l’uguaglianza tra donne e uomini e il diritto delle donne di
godere dei diritti e delle libertà civili, politici, economici, sociali, culturali ed ambientali.
La Costituzione prevede anche la creazione di un’istanza per la parità e l’uguaglianza delle
opportunità, con l’obiettivo di lottare contro tutte le forme di discriminazione e vigilare sul rispetto
dei diritti e delle libertà. Nonostante ciò, noi registriamo l’esistenza di uno scostamento tra le
disposizioni della Costituzione e la loro effettiva realizzazione nelle leggi. In effetti, il progetto di
legge n°27/11 sull’organizzazione della Camera dei Rappresentanti, ha rimesso in questione
la lista nazionale delle donne come meccanismo nazionale, adottato nel 2002 con lo scopo di
rinforzare la rappresentanza delle donne in seno al Parlamento.
Segnialiamo che i diritti politici delle donne erano assenti nell’accordo tra i partiti politici e il
Ministero dell’Interno.
Il Codice di Famiglia del 2004 aveva rappresentato un salto qualitativo per la situazione delle
donne. E’ stabilito che:
● l’età del matrimonio è fissata a 18 anni per entrambi i sessi
● la tutela paterna delle donne riguardo la conclusione dell’atto matrimoniale è sciolta
● il divorzio è diventato giudiziario (prima il ripudio era unilaterale, da parte del marito)
● la famiglia è fondata sull’autorità dei due coniugi
● la possibilità di fare figli è riconosciuta dopo un periodo di fidanzamento
● il matrimonio dei minori è regolato dalla giustizia
● le condizioni della poligamia sono state rese più severe
● per i bambini è riconosciuto il diritto alla successione dalla madre
Tuttavia, l’applicazione del Codice di Famiglia presenta alcune distorsioni come l’insufficienza
delle garanzie e dei criteri in materia di procedure giuridiche, la formazione insufficiente e la
predominanza della mentalità patriarcale nei responsabili giuridici che devono applicare il
Codice di Famiglia. L’assenza di criteri che avrebbero dovuto essere previsti nell’art. 49, priva le
donne del diritto di dividere i beni in caso di divorzio.
La procedura di ricorso agli esami del DNA resta facoltativa per l’uomo, il che impedisce la
definizione della prova di paternità e lede i diritti dei bambini. Ugualmente, il mantenimento
nel Codice di Famiglia della possibilità di poligamia e di un regime discriminatorio in materia di
eredità, lede i diritti economici delle donne.
La legge risulta generalmente discriminatoria riguardo alle violenza sulle donne. Un grande
silenzio circonda la discriminazione sessuale, la violenza coniugale e la molestia sessuale. Il
corpo della donna è considerato proprietà del marito. Di conseguenza, la legge non riconosce
nè la violenza coniugale, nè la violenza psicologica e la donna abusata deve fornire le prove
della violenza subita. La legge annulla i procedimenti penali nei confronti del violentatore,
se questi accetta di sposare la vittima violentata. Contrariamente alle norme internazionali, il
legislatore considera violenza sessuale l’atto completo e quello che provochi la deflorazione
della vittima; sono vietate le relazioni sessuali fuori dal matrimonio. Questo espone la madre
nubile ad una violenza sotto tanti punti di vista, e priva i bambini della paternità, considerato che
la procedura dell’esame del DNA non scatta automaticamente.
La madre nubile che querela , nel quadro della procedura penale è accusata di adulterio e il
figlio considerato illegittimo. Non ci sarà in nessun caso il diritto alla discendenza in caso di
riconoscimento da parte del padre (il penale ha la prevalenza sul civile).
Nel caso di violenza coniugale, la giustizia fa prevalere il concetto di protezione della famiglia.
I centri di accoglienza negli ospedali, nei tribunali e nelle stazioni di polizia si inseriscono nel
quadro del piano operativo della strategia nazionale di lotta contro la violenza. Questi centri
hanno una valenza superiore rispetto all’importanza del rispetto dei diritti umani nei confronti
delle donne. I meccanismi di riconciliazione e di intermediazione sono privilegiati, costi quel che
costi, senza ascoltare le vittime. In tal senso, c’è una visione stereotipata dei centri d’ascolto
ONG: a volte sono accusati di incitare lo scioglimento delle famiglie e questo impedisce il loro
lavoro nei centri di accoglienza per le donne abusate.
In mancanza di prove da parte della donna abusata, e visto il mancato riconoscimento della
violenza psicologica, parte delle accuse depositate sono considerate ingannevoli e diffamatorie:
questo impedisce l’accesso delle donne alla giustizia e alla protezione giuridica.
Secondo lo studio nazionale sulla violenza di genere, le donne sono esposte alla violenza nel
62,8% dei casi (di cui 48% violenza psicologica); la violenza connessa all’applicazione della
legge rappresenta il 17,3% dei casi, la violenza coniugale il 55%.
Secondo il rapporto 2009 pubblicato dalla rete dei 14 centri d’ascolto della Federazione
della Lega Democratica, su 2.275 donne sono stati registrati 6.067 episodi di violenza, di cui
l’88,2% commessi dal coniuge, dal fidanzato, dal marito divorziato e da amici, cioè nel quadro
delle relazioni più intime. La violenza psicologica rappresenta il 39,8% dei casi, la violenza
economica il 32,7%, la violenza fisica il 15,1%, la violenza legale il 9,4% e la violenza sessuale
il 3,1%.
Tra il 2006 e il 2011, in Marocco sono state organizzate molte iniziative per chiedere la
promulgazione di una legge per la lotta contro la violenza di genere e l’introduzione di
emendamenti al codice penale, il che in sè ha rappresentato una violenza istituzionale contro le
donne. Sedici anni dopo la Conferenza di Beijing e dieci anni dopo l’elaborazione della strategia
contro la violenza nei confronti delle donne, non è stata promulgata nessuna legge marocchina
riguardo la violenza di genere e che garantisca protezione e prevenzione a favore delle vittime
abusate.
Livello economico e sociale:
Donne e povertà: le donne fanno parte delle fasce vulnerabili più esposte alla povertà in
Marocco, specialmente donne divorziate, vedove con figli a carico, madri nubili o quelle senza
alimenti. L’assenza di regimi di copertura sociale o medica a favore di queste categorie,
accellera lo stato di povertà. Il HCP (Alto Commissariato per il Piano) del Marocco ha
evidenziato che “la violenza aumenta nella misura in cui crescono precarietà e povertà”.
Conseguentemente, il tasso di violenza si attesta al 160% rispetto il numero delle donne, e
si intensifica e si quadruplica nei casi di violenza psicologica, che maggiormente minaccia le
libertà individuali.
Donne ed educazione: la Banca Mondiale ha accolto gli sforzi del Marocco in questo campo
ed ha paragonato i risultati con quelli dell’America. Secondo il rapporto del HCP relativo agli
indicatori sociali, in Marocco nel 2007 il tasso di scolarizzazione per la scuola primaria è stato
90% di cui le percentuali delle donne sono il 40% nel 2007 e il 46% nel 2008.
Tuttavia, malgrado gli sforzi del Marocco nel campo dell’educazione femminile e della scuola
dell’obbligo, nella scuola primaria (legge marzo 2000) le donne continuano ad essere le più
esposte all’abbandono scolastico soprattutto nelle zone rurali, in cui ci sono poche infrastrutture
educative. Lo stesso rapporto evidenzia il contrasto nel tasso di alfabetizzazione tra uomini
e donne: per gli uomini il tasso è aumentato dal 58,6% al 70,6%, per le donne è passato dal
32,6% al 47,3%.
Donne e sanità: il Marocco non riconosce che la violenza di genere costituisca un problema di
sanità pubblica, perciò il Ministero della Sanità non l’ha inserita nei piani 2008-2010 come una
priorità. I fondi destinati alla salute materna rappresentano il 15,18% del budget ministeriale, la
copertura medica attraverso l’AMO non supera il 30% per le donne e gli uomini ; la copertura
medica per le fasce vulnerabili attraverso il RAMED non è generalizzata a livello nazionale ed
ha conosciuto delle distorsioni.
Diritti politici e civili
Diritto delle donne alla partecipazione: la presenza delle donne nelle istituzioni locali elette è
passata dallo 0% allo 0,5% tra il 1960 e il 2003. Nel 2009 ha raggiunto il 12,38% grazie alle liste
complementari, nell’ambito del codice elettorale emendato nel 2008.
Ma queste liste complementari, nei comuni urbani, rurali e nei quartieri, sono state
caratterizzate da una debolezza ed un’incostanza nell’attuazione: queste misure non sono state
al momento recepite dalla legge, niente obbliga i partiti ad adottarle, niente impedisce loro di
presentare candidature maschili.
I risultati delle elezioni comunali del 2009 hanno evidenziato che, in linea generale, le
organizzazioni politiche hanno considerato questa misura come l’unica possibilità di presentare
candidature femminili: la prova sta nel fatto che il 95% delle donne elette nel 2009, sono state
elette grazie a queste liste complementari.
Di conseguenza, il fatto di non integrare le liste nel quadro di un sistema istituzionale di quote,
ha diminuito l’effetto di questa misura e non ha permesso di dare uno slancio dinamico in favore
di una più larga partecipazione delle donne nelle istituzioni elette.
La percentuale delle donne non ha superato il 10,9% sul piano nazionale, il 12,3% a livello
locale, lo 0% a livello di presidenza di consigli regionali e l’1% per i consigli provinciali. In questo
modo, la rappresentanza delle donne non ha raggiunto il terzo dei seggi, considerato la soglia
minima per incidere sulle decisioni nelle istituzioni elette o in tutte le altre istituzioni decisionali.
Diritti civili: i progressi delle donne nel campo dei diritti civili sono fortemente minacciati e perciò
resi precari ed incerti.
Le organizzazioni femminili hanno apprezzato lo scioglimento delle riserve sulla CEDAW,
come un’ulteriore tappa verso il raggiungimento dell’uguaglianza dei diritti civili. Nonostante
ciò, abbiamo constatato molteplici dichiarazioni e reazioni negative espresse dalle correnti
integraliste marocchine, ed in primis dal PJD Partito della Giustizia e dello Sviluppo. A questo
proposito, la rappresentante di questo partito, Mme Bassima El Hakkaoui ha dichiarato in un
dibattito alla Camera dei Rappresentanti il 2 novembre 2011, facendo riferimento all’art. 16 della
Convenzione, che questo tipo “di uguaglianza è contrario alla Sharia islamica che garantisce
ai 2 coniugi diritti e responsabilità nel quadro dell’equilibrio e della complementarietà per
preservare il legame sacro del matrimonio”. La dichiarazione della parlamentare, attualmente
Ministro della Famiglia, dell’Infanzia e dello Sviluppo Sociale, è sembrato un avvertimento
avendo aggiunto che “appare chiaramente che il governo non conosce i suoi limiti”.
In risposta a questa questione, il Ministro degli Affari Esteri, M. Tayeb Fassi Fihri ha dichiarato
che “questa misura riguarda il 2° paragrafo dell’art. 9, che prevede di accordare alle donne
un’uguaglianza di diritti con gli uomini per quello che concerne la nazionalità dei loro bambini,
nonchè l’art. 16 della Convenzione CEDAW relativa all’uguaglianza tra uomini e donne, in tutti
gli aspetti del matrimonio, conformemente alle disposizioni del nuovo Codice della Famiglia”.
Il Ministro ha affermato che le dichiarazioni relative all’art. 2 sul rispetto delle disposizioni
costituzionali (ereditarietà del trono) sono state mantenute, così come i principi della religione
musulmana , quelli relativi alla questione dell’eredità, oltre al 4° paragrafo dell’art. 15 sulla libera
scelta del luogo di abitazione e di residenza, riaffermando che non c’è l’intenzione di toccare
tutto ciò che riguarda l’eredità e il trono.
Misure politiche e quadro istituzionale nel campo dei diritti umani
Fedele ai suoi impegni precedenti definiti nell’esame 2008, il Marocco ha condotto una
valutazione della strategia per l’uguaglianza e la parità tra i sessi ed ha realizzato un’agenda
dell’uguaglianza, per attuare la strategia 2010-2015. Ha elaborato un programma per
l’istituzionalizzazione dell’uguaglianza tra i sessi nei settori dell’educazione nazionale, dei media
e la modernizzazione dei settori pubblici. Ha messo a punto un programma che permetta un
impiego “di genere” del budget, una Carta per il miglioramento dell’immagine della donna nei
media nel 2010. Ha infine realizzato l’inchiesta nazionale “sull’espansione del fenomeno della
violenza nei confronti della donna” da giugno 2009 a gennaio 2010.
Il Marocco ha affidato le questioni di genere al Segretario di Stato con l’incarico della Famiglia,
dello Sviluppo e delle Persone Disabili (sotto la tutela del Ministro dello Sviluppo Sociale).
Sono state intraprese molte iniziative: realizzazione di un sistema di informazione istituzionale,
seguendo l’esempio del sistema di informazione creato dalla società civile; istituzione e
sostegno di spazi multifunzionali, sostegno ai centri d’ascolto e di orientamento giuridico;
un numero verde; campagne di sensibilizzazione. Tuttavia, la molteplicità di competenze,
l’indipendenza finanziaria e del potere decisionale hanno limitato il suo ruolo ed hanno impedito
l’attuazione di una politica pubblica di uguaglianza e contro la violenza di genere (considerato
che il suo funzionamento si basa sempre su un progetto di prossimità).
Di conseguenza, le iniziative governative rimangono disorganiche, limitate nel tempo, mancano
di coerenza e di armonia. Non esistono meccanismi che permettono alla società civile di
controllare e seguire la realizzazione dei piani e dei programmi sociali: ciò rende deboli i
progressi nell’ambito dell’uguaglianza di genere, e li espone ad arretramenti nel quadro
di rapporto di forze, minacciato dal rafforzamento dei movimenti integralisti in Marocco e
dall’assenza di posizioni chiare e positive in fatto di uguaglianza nei programmi di maggioranza
delle organizzazioni politiche.
Raccomandazioni della Federazione della Lega Democratica dei Diritti delle Donne
● Sciogliere le riserve del Marocco sull’art. 2 e sul paragrafo 4 dell’art.15 della CEDAW.
● Conformare le leggi interne con la CEDAW; iniziare l’emendamento degli articoli del
Codice di Famiglia che sono in contraddizione con l’art. 16 della CEDAW, specialmente
quelli che riguardano la poligamia, l’eredità, la discendenza e la divisione dei beni dei
coniugi in caso di scioglimento del matrimonio.
● Annullare l’art. 475 del codice penale che consente ai violentatori di sposare le loro
vittime, siano esse maggiorenni o minorenni, senza rischiare l’arresto.
●Realizzare le disposizioni della Costituzione relative all’istituzionalizzazione
dell’uguaglianza tra i sessi.
● Creare un meccanismo per l’uguaglianza delle possibilità e la parità, sulla base degli art.
19 e 164 della nuova Costituzione e conforme ai Principi di Parigi.
● Prendere misure vincolanti nei confronti delle istituzioni governative e non governative
che non rispettano la parità e che ostacolano la sua realizzazione.
● Rivedere la legge n° 27/11 per potenziare le misure d’uguaglianza di possibilità e di
parità, in relazione alla partecipazione politica delle donne.
● Stabilire meccanismi istituzionali per le questioni dell’uguaglianza tra i sessi e di
lotta contro la violenza sulle donne, capaci di attuare politiche pubbliche nel campo
dell’uguaglianza tra i sessi e il coordinamento tra i settori, in linea con un politica
pubblica integrata e l’approccio di prossimità.
● Migliorare la situazione economica e sociale delle donne.
● Riservare un’attenzione particolare ai bisogni delle braccianti agricole e delle donne
portatrici di handicap
● Realizzare una strategia nazionale di lotta contro la violenza.
● Adottare una legge quadro contro la violenza di genere, in linea con la Dichiarazione
Universale per la lotta contro la violenza sulle donne.