PARTE GENERALE MODELLO_SNAV
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PARTE GENERALE MODELLO_SNAV
Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 Adozione Data 26 maggio 2015 Soggetto Consiglio di Amministrazione Firme Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. INDICE TERMINI E DEFINIZIONI..................................................................................................................... 4 CAPITOLO 1 – I principi generali ...................................................................................................... 4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Premessa ............................................................................................................................... 4 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e le sue successive modifiche ed integrazioni ................... 6 I reati presupposto e le sanzioni ............................................................................................. 7 Le Linee Guida di Confindustria ............................................................................................. 9 CAPITOLO 2 – Adozione del Modello da parte della SNAV S.p.A................................................. 12 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Finalità del Modello .............................................................................................................. 12 Elementi del Modello ............................................................................................................ 12 Struttura del Modello ............................................................................................................ 13 Destinatari del Modello ......................................................................................................... 14 Approvazione e modifica del Modello ................................................................................... 15 Attuazione del Modello ......................................................................................................... 15 Riesame del Modello ............................................................................................................ 16 CAPITOLO 3 – Gli elementi del Modello ......................................................................................... 17 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Principi di controllo e Codice Etico ....................................................................................... 17 Il Sistema organizzativo e autorizzativo ................................................................................ 20 Corporate governance: gli attori del controllo ....................................................................... 20 L’Organismo di Vigilanza ...................................................................................................... 22 Il Sistema di flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza ....................................... 24 Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli ............. 28 Il Sistema di protocolli e procedure....................................................................................... 29 Il Sistema disciplinare........................................................................................................... 30 Piano di formazione e comunicazione .................................................................................. 30 Comunicazione del Modello ................................................................................................. 31 Informativa ai Collaboratori e Partner ................................................................................... 32 2 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. PARTE GENERALE 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. TERMINI E DEFINIZIONI Decreto o D. Lgs. n. 231/2001 Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” “la Società” SNAV S.p.A. CdA Consiglio di Amministrazione della Società Modello organizzativo o Modello Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto OdV o Organismo Organismo di Vigilanza P.A. Pubblica Amministrazione Sistema Disciplinare Sistema disciplinare facente parte del Modello CAPITOLO 1 – I principi generali 1.1. Premessa La SNAV S.p.A. (di seguito “SNAV” o la “Società”) nasce nel 1956 con il nome di Società Aliscafi S.p.A., come società test per i nuovi aliscafi dei Cantieri Rodriguez di Messina. Inizialmente la compagnia, formata tutta da mezzi costruiti dal cantiere di proprietà dell'armatore, svolge servizio nello stretto di Messina. Negli anni successivi, riscontrato il successo sul mercato marittimo, la compagnia decide di espandere il proprio business su altre rotte. Di seguito sono riportati i passi importanti della storia recente di questa Società: 1995: Gianluigi Aponte, armatore di origini napoletane trapiantato in Svizzera, già armatore del gruppo MSC, acquista la SNAV, che diventa SNAV S.p.A. Nasce l'attuale logo SNAV con l’utilizzo dei colori bianco e blu (gli stessi della MSC Crociere compagnia facente parte del gruppo MSC) sulle Unità della compagnia. L’armatore decide di rinnovare la flotta, ed il primo acquisto è il catamarano “Irbis” che diventerà “SNAV Antares”, primo mezzo ad avere il nuovo logo della compagnia sulle fiancate. 1997: Iniziano le rotte lunghe. Viene così Acquistato l'HSC “Incat 043” ribattezzato “Sicilia Jet”, che inaugurerà il collegamento veloce Napoli – Palermo. Questa unità capace di ben 40 nodi, a differenza delle altre, ha una notevole capienza passeggeri (800) e auto (200). 2000: Si aprono i collegamenti con la Croazia. Il primo sarà la rotta Ancona – Spalato, per la quale viene acquistato l'HSC “Seacat Calais” (già “Seacat Tasmania”), che entrerà in linea con il nome di “Croazia Jet”. 2001: Viene acquistato l'aliscafo “Solovki”, che entra in servizio nel Golfo di Napoli con il nome di “SNAV Auriga”. Lo stesso anno vengono acquistati anche gli aliscafi “Vindile”, che diventerà “SNAV 4 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. Andromeda”, “Loberen”, che diventerà “SNAV Alfa” e “Springaren”, che diventerà “SNAV Acquarius”, mezzi inseriti sempre sui collegamenti nel Golfo di Napoli, con le isole Capri e Ischia. 2002: E' l'anno dei “cruise ferry”. La SNAV decide di puntare non più solo sugli aliscafi e sugli HSC per i viaggi sopra una certa distanza, ma anche su traghetti che dispongano di servizi quali ristoranti e altro e soprattutto cabine per le traversate notturne. Vengono così acquistate dalla P&O North Sea Ferries la motonave “Norstar”, che entra in linea con il nuovo nome di “SNAV Campania” sul collegamento Napoli – Palermo e la gemella, la motonave “Norland”, che entrerà in linea sullo stesso collegamento con il nome di “SNAV Sicilia”, offrendo così partenze giornaliere fra Napoli e Palermo. Vengono inoltre acquistati gli aliscafi “Saelen”, che diventerà “SNAV Aquila”, “Mercury”, che diventerà “SNAV Aurora” e “Soloven”, che diventerà “SNAV Orion”, tutti inseriti nei collegamenti nel Golfo di Napoli. 2004: L'HSC “Sicilia Jet” viene ribattezzato con il nome “Sardinia Jet” e viene inserito sulla nuova rotta Napoli – Golfo Aranci. Viene acquistato l'HSC “HoverspeedBelgium” che con il nome di “Pescara Jet” dà il via alla nuova linea Hvar – Pescara. 2005: Il “Sardinia Jet” viene venduto e, allo stesso tempo, viene consegnato dai cantieri Marinteknik di Singapore il catamarano “SNAV Orion”, che con la sua capacità di 700 passeggeri e la sua velocità di crociera di 38 nodi, è il più grande e veloce monocarena per il trasporto passeggeri, immesso sul collegamento Napoli – Capri. La SNAV decide di istituire rotte anche per la Sardegna, acquistando pertanto le navi gemelle “Olau Britannia” e “Olau Holandia”. 2006: Le gemelle “Olau” entrano in linea sul collegamento Civitavecchia – Olbia con il nome di “SNAV Lazio” e “SNAV Sardegna”, battenti bandiera inglese, navi capaci di 2000 passeggeri e 570 auto alla velocità di 21 nodi. Viene acquistato il catamarano “Solidor” e immesso sul collegamento Napoli – Isole Eolie con il nome “Don Francesco”. 2007: La SNAV entra in joint venture con la Grandi Navi Veloci S.p.A. sulla rotta Civitavecchia – Palermo, rendendo così la linea giornaliera: un giorno parte la nave della SNAV e l'altro quella della GNV. 2008: Viene acquistata dalla Color Line la Motonave “Peter Vessel” (ex “Gotland”) costruita nel 1981 che dopo i lavori di adeguamento per l'entrata in flotta, viene utilizzata dapprima sui collegamenti con la Sardegna e poi sulla Civitavecchia - Palermo con il nome di “SNAV Toscana”. 2011: Le motonavi gemelle “SNAV Campania” e “SNAV Sicilia” vengono dismesse. Viene inoltre noleggiata per due anni la motonave tutto merci “ItalroroTwo” (ex “Campania” della Tirrenia e ancora prima “Serenissima Express” di Adriatica), inserita come nave appoggio sulla linea Napoli – Palermo a giorni alterni, per incrementare il traffico merci, con il nome di “SNAV Campania”. 31 maggio 2011: SNAV e GNV, compagnie di navigazione che detengono la leadership nei trasporti marittimi nel Mediterraneo, comunicano ufficialmente la fusione tra le due aziende. L’operazione decreta l’inizio di nuove sinergie commerciali e strategiche, dando vita alla più importante realtà italiana nell’ambito dei collegamenti marittimi. Nel corso del 2010 SNAV e Grandi Navi Veloci hanno trasportato complessivamente 6 milioni di passeggeri e 800.000 veicoli, con una flotta composta da ben 30 unità. Grazie alla fusione, dunque, si arricchisce l’offerta di servizi per i passeggeri, che potranno contare su ben 19 linee di collegamento verso le più importanti mete turistiche del Mediterraneo. I traghetti per la Sicilia, ad esempio, prevedranno un forte ampliamento del numero dei porti di partenza: Genova, 5 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. Livorno, Civitavecchia e Napoli. Anche per quanto riguarda i traghetti per la Sardegna, i passeggeri potranno partire da Genova o da Civitavecchia, con arrivo a Olbia o a Porto Torres. I traghetti per la Croazia, invece, continueranno ad essere operativi sulle rotte Ancona – Spalato e Pescara – Hvar – Spalato. Chi sceglie invece di partire a bordo degli aliscafi per le Isole Eolie potrà continuare a imbarcarsi presso il porto di Napoli. A completare una scelta di servizi sempre più ampia ed estesa, vengono istituite nuove linee di collegamento verso il Marocco (Tangeri), la Tunisia (Tunisi), Malta e la Spagna (Barcellona), con la Società Partner Grandi Navi Veloci ed inoltre effettuati viaggi in Sud America grazie alla nuova linea Panama - Colon e minicrociere il fine settimana nelle Isole Caraibiche. Dicembre 2013: è stato sottoscritto un contratto di time charter con il Ministero dei Trasporti della Repubblica di Angola per i due catamarani SNAV Antares e SNAV Altair. La SNAV S.p.A. ha sede in Terminal Angioino Stazione Marittima di Napoli e, come già anticipato in precedenza, opera nel settore del trasporto marittimo veloce e nel settore del trasporto marittimo di passeggeri con auto a seguito e veicoli commerciali con traghetti di tipo tradizionale. L’intero pacchetto azionario della Società è detenuto dalla Marinvest S.r.l., la quale redige il bilancio consolidato ed esercita l’attività di direzione e coordinamento ex artt. 2497 e seguenti del c.c. La Società intrattiene rapporti di tipo commerciale e finanziario con le seguenti società controllate, collegate e controllanti, imprese sottoposte al controllo di queste ultime: Marinvest S.r.l., Grandi Navi Veloci S.p.A.; Alisnav S.r.l.; Jetmarine Line S.r.l.; MSC Crociere S.p.A.; LNMN S.r.l.; Consorzio Linee Marittime Neapolis; Consorzio Linee Marittime Veloci; Gescab; Metrò del Mare S.c.ar.l.; Terminal Mergellina S.r.l.; Terminal Beverello S.r.l.; Compagnia Laziale di Navigazione. Nell’ottica di una gestione sempre più efficiente ed etica e di modernizzazione delle strutture aziendali, la Società adotta il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominato il “Modello”) ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 1.2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e le sue successive modifiche ed integrazioni In data 8 giugno 2001, con il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, il Legislatore ha recepito nel nostro ordinamento quanto stabilito nelle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. Il Decreto, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato. Gli enti possono, quindi, essere ritenuti responsabili per alcuni reati commessi o tentati, nel loro interesse o vantaggio da: a) una persona fisica che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di un’unità organizzativa dell’ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) persone che esercitino, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell’ente stesso; c) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l’ente. 6 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. La responsabilità degli enti è indipendente da quella della persona fisica che ha realizzato il fatto nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Essa, infatti, sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. Il D.Lgs. n. 231/2001 ha diversificato il sistema di responsabilità dell’ente a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, o da un soggetto sottoposto alla direzione/vigilanza di un soggetto in posizione apicale. Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale (lettere a) e b) elenco sopra citato), l’imputabilità all’ente è presunta. L’ente dovrà, quindi, dimostrare che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (di seguito denominato “OdV”), all’uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello stesso. Qualora il reato sia stato realizzato da un soggetto in posizione subordinata (lettera c) dell’elenco di cui sopra), l’onere probatorio è, a differenza di quanto visto nel caso degli apicali, a carico dell’autorità giudiziaria secondo la regola ordinaria che caratterizza il processo penale. L’ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi è comunque esclusa se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a prevenire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. È opportuno precisare che l’ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Il modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati cui si applica la normativa 231; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 1.3. I reati presupposto e le sanzioni La responsabilità dell’ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti appena individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato-presupposto specificatamente previste dal D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, le famiglie di reato previste dal Decreto sono le seguenti: • Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24); 7 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. • • • • • • • • • • • • Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis); Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter); Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25); Reati contro la fede pubblica (art. 25 bis); Reati contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis.1); Reati societari (art. 25 ter); Reati con finalità di terrorismo (art. 25 quater); Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1); Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies); Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies); Reati transnazionali (L. 146/2006); Reati di lesioni colpose e omicidio colposo commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies); • Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies); • Reati in materia di diritto d’autore (art. 25 novies); • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25 decies); • Reati ambientali (art. 25 undecies); • Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25 duodecies). L’elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto è allegato al presente Modello (Allegato n. 1 del presente Modello). Occorre, precisare che, a prescindere dall’eventuale Responsabilità Amministrativa dell’ente, chiunque commetta uno dei reati sopra indicati sarà, comunque, perseguibile per la condotta illecita che ha posto in essere. L’articolo 9, comma 1, del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate all’ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero: 1) la sanzione pecuniaria; 2) le sanzioni interdittive; 3) la confisca; 4) la pubblicazione della sentenza. In particolare, le “sanzioni interdittive” previste sono: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi; il commissariamento. 8 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. 1.4. Le Linee Guida di Confindustria L’art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 231/01 statuisce che “i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”. In data 7 marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, nelle quali esplicita i passi operativi, di seguito elencati, che la società dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001: una mappatura delle aree aziendali a rischio. Una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la società, si procede ad identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell’ambito delle specifiche attività aziendali; specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire. Le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate per garantire l’efficacia del modello sono: un codice di condotta, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001; un sistema organizzativo, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività; un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l’esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato; delle procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie; un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità; un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini del buon funzionamento del modello. l’individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nelle attività; specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio; specifici obblighi informativi da parte dell’Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo; 9 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello. Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi: • verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; • separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); • documentazione dei controlli. In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha approvato l’Appendice integrativa alle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002. Conformemente a quanto già delineato per i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario predisporre specifiche misure organizzative e procedurali dirette a prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell’Organismo di Vigilanza per la verifica dell’effettività ed efficacia del modello. In data 24 maggio 2004, Confindustria ha comunicato al Ministero della Giustizia, dopo aver recepito le osservazioni formulate da quest’ultimo, il nuovo testo delle Linee Guida. Il Ministero della Giustizia ha giudicato le Linee Guida, così integrate, “idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001”. A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l’ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, è stata elaborata in data 31 marzo 2008 e successivamente approvata dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008, una versione aggiornata delle Linee Guida di Confindustria. L’adeguamento delle Linee Guida, che ha riguardato sia la parte generale che l’appendice relativa ai singoli reati (c.d. case study), è stato diretto a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto. Si tratta, in particolare, dei reati di: abusi di mercato, pedopornografia virtuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, riciclaggio. Da ultimo, all'esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale. In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato (in particolare il paragrafo sulle ipotesi di concorso nel reato ai fini della valutazione della responsabilità dell’ente) e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l’organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese. La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi case study, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto (i.e. L. n. 190/2012, che, nell’ambito di una più ampia riforma dei delitti contro la P.A., ha introdotto l’art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità” nell’art. 25, co. 3 del D.Lgs. n. 231/2001 e ha riformato l’art. 2635 c.c., ora rubricato “Corruzione tra privati”, che nei casi 10 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. previsti dal terzo comma rientra nella famiglia dei reati societari rilevanti ex art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis), del Decreto; D.Lgs. n. 121/2011, che ha introdotto l’art. 25-undecies “Reati ambientali” nel D.Lgs. n. 231/2001), ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati. Il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che il 21 luglio 2014 ne ha comunicato l’approvazione definitiva. Nella predisposizione del modello, la SNAV S.p.A. ha tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01, anche dei principi espressi da Confindustria nelle Linee Guida approvate, nella loro ultima versione, dal Ministero della Giustizia e da Confitarma nelle “Linee Guida Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001” licenziate dal comitato tecnico della Confederazione Italiana Armatori. 11 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. CAPITOLO 2 – Adozione del Modello da parte della SNAV S.p.A. 2.1 Finalità del Modello Il presente Modello è finalizzato alla: a) promozione e valorizzazione in misura ancora maggiore di una cultura etica al proprio interno, in un’ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari; b) determinazione in tutti coloro che operano in nome e per conto di SNAV, della consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'azienda; c) determinazione della consapevolezza che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SNAV in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono, comunque, contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico - sociali cui SNAV intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale; d) introduzione di un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto a individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto; e) introduzione di principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell’attività di analisi delle aree sensibili; f) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei suddetti principi di controllo e, in particolare, delle misure indicate nel presente Modello; g) istituzione dell’OdV con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento. 2.2 Elementi del Modello Il presente Modello si fonda su un insieme integrato di diversi elementi di seguito indicati: 1. Principi di controllo e Codice Etico; 2. il Sistema organizzativo e autorizzativo; 3. Corporate governance: gli attori del controllo; 4. l’Organismo di Vigilanza; 5. il Sistema di flussi informativi da e verso l’OdV; 6. il Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli; 7. il Sistema di protocolli e procedure; 8. il Sistema disciplinare; 9. il Piano di formazione e comunicazione nei confronti del personale di SNAV relativamente alle regole e ai principi del presente Modello; 10. Comunicazione del Modello; 11. Informativa ai Collaboratori e Partner. 12 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. Inoltre, il CdA deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza delle regole e dei principi contenuti nel presente Modello e di curarne il suo aggiornamento, ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. 2.3 Struttura del Modello Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale, suddivisa in distinti capitoli, in base alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto. La Parte Generale, partendo da un sommario esame del contenuto del Decreto, si propone di definire la struttura del Modello, disciplinandone finalità e funzioni, individuando l’OdV, istituendo un sistema di flussi informativi e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello. La Parte Speciale si propone, tenuto conto dell’attività svolta da SNAV e identificate le aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati sanzionati dal D.Lgs. n. 231/2001, di disciplinare concretamente le condotte dei soggetti aziendali, apicali e sottoposti all’altrui direzione e vigilanza, al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminose, mediante l’elaborazione di distinte regole di condotta, protocolli e procedure, operanti all’interno delle differenti aree a rischio individuate in ragione delle categorie di reato previste dal Decreto. Il Modello, infatti, essendo adottato tramite delibera del vertice aziendale (nel caso: il CdA), è da considerarsi una disposizione aziendale nella quale il vertice aziendale stabilisce quale debba essere l’assetto organizzativo ed i controlli a presidio delle aree a rischio. In particolare: nella Premessa vengono individuate: le famiglie di reato considerate; le famiglie di reato potenzialmente non rilevanti nell’ambito della realtà della Società. La prima area (lettera A) è identificata tenendo conto delle tipologie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero i reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio. La seconda area (lettera B) è individuata, in base alle tipologie di reato previste dagli artt. 25 ter e 25 sexies del Decreto, vale a dire i c.d. reati societari e di market abuse (così come modificati per opera della Legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”). La terza area (lettera C) concerne le ipotesi delittuose delineate dall’art. 25 bis del Decreto, che sancisce la responsabilità dell’ente per la commissione dei reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. La quarta area (lettera D) concerne le ipotesi delittuose inerenti ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01) ed ai reati transnazionali (legge 16 marzo 2006, n. 146). 13 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. Nella quinta area (lettera E) sono identificati i rischi concernenti le ipotesi di delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs 231/01), introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con la L. 18 marzo 2008 n. 48, emanata in ratifica ed esecuzione della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001”. La sesta area (lettera F) affronta i delitti contro l’industria e il commercio introdotti all’art. 25 bis.1 del D.Lgs 231/2001, all’art. 15, comma 7 lett. a) legge 99/2009. Nella settima area (lettera G) sono presi in considerazione i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinati all’art 25 septies del D.Lgs 231/01. Nella ottava area (lettera H) sono identificati i rischi inerenti ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio previsti dall’art. 25 octies del Decreto (introdotto dal D.Lgs. n. 231/2007 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”). Nella nona area (lettera I) sono affrontati i rischi concernenti le ipotesi di delitti in materia di violazione del diritto d’autore disciplinati all’art. 25 novies del D.Lgs 231/01. Nella decima area (lettera L) sono stati presi in considerazione i rischi inerenti alla fattispecie delittuosa disciplinata all’art. 25 decies del D.Lgs 231/01, avente ad oggetto l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. Nella undicesima area (lettera M) sono esaminate le fattispecie inerenti ai “reati contro l’ambiente” introdotte all’art. 25 undecies del D.Lgs 231/01 dal D.Lgs. 121/2011. Infine, nella dodicesima area (lettera N) viene esaminata la fattispecie inerente il reato di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” introdotta all’art. 25 duodecies del D.Lgs 231/01 dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha poi il compito di provvedere, tenuto conto delle indicazioni fornite dall’OdV, all’integrazione del Modello, inserendo nuovi capitoli di Parte Speciale a seguito di ulteriori interventi legislativi nell’ambito dei reati presupposto di cui al Decreto (cfr. paragrafo 2.5). 2.4 Destinatari del Modello Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in SNAV, ai dipendenti, nonché ai 14 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. consulenti, collaboratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell’ambito delle attività considerate “a rischio reato” (di seguito i “Destinatari” del Modello). I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici di natura giuslavoristica instaurati con la Società. 2.5 Approvazione e modifica del Modello I modelli organizzativi costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità. Pertanto, l’approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione di SNAV (di seguito anche “CdA”). La formulazione di eventuali modifiche e integrazioni del Modello è responsabilità in via esclusiva del CdA, anche su segnalazione dell’OdV, con riguardo ai seguenti elementi: • la modifica del documento “Statuto dell’Organismo di Vigilanza”; • la dotazione dei poteri necessari all’Organismo per lo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza; • la dotazione di un budget e di risorse adeguate all’Organismo per il corretto svolgimento dei propri compiti; • l’inserimento/integrazione di principi del Codice Etico; • le modifiche o integrazioni al Sistema disciplinare; • l’adeguamento e aggiornamento del presente Modello. Le modifiche/integrazioni alla Mappatura delle aree a rischio e alle procedure organizzative, da considerare parte integrante del Modello, possono essere approvate dall’AD, su proposta dell’OdV, che ha il compito di assicurare l’aggiornamento costante del Modello e di formulare le proposte di modifica. In merito alle modifiche apportate, deve poi essere successivamente informato il Consiglio di Amministrazione. Le procedure operative costituiscono elementi di controllo delle attività sensibili, individuate a seguito della Mappatura delle aree a rischio. Pertanto, ogni ipotesi o proposta di integrazione e modifica alle procedure del Modello dovrà, pertanto, essere comunicata all’OdV, il quale provvederà anche a darne comunicazione al CdA, nell’ambito del rapporto informativo semestrale. Le modifiche e/o integrazioni di natura sostanziale aventi per oggetto il sistema organizzativo e, quindi, l’organigramma aziendale, dovranno essere approvate dal CdA. Relativamente al processo di modifica e aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio, si rinvia al protocollo descritto nello specifico paragrafo del presente Modello. Come peraltro chiarito dalle Linee Guida, il CdA, pur con l’istituzione dell’OdV ai sensi del Decreto, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile e dallo Statuto della Società, alle quali oggi si aggiungono quelle relative all’adozione e all’efficace attuazione del Modello nonché al funzionamento dell’OdV. 2.6 Attuazione del Modello 15 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. L’attuazione del presente Modello è un processo dinamico che ha inizio con l’approvazione del Modello da parte del CdA. Per la fase di attuazione del Modello, il CdA e l’AD, supportati dall’OdV nei limiti dei propri compiti istituzionali, saranno responsabili, per i rispettivi ambiti di competenza, dell’implementazione dei vari elementi del Modello, ivi comprese le procedure organizzative. In ogni caso, la Società intende ribadire che la corretta attuazione e il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo e un dovere di tutto il personale e, in particolare, di ciascun Responsabile di Direzione/Funzione/Servizio o Ufficio cui è demandata, nell’ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle a rischio. 2.7 Riesame del Modello Il Modello 231 deve essere riesaminato annualmente al fine di garantirne l’aggiornamento e la relativa adeguatezza. Il suo aggiornamento si rende poi necessario in occasione (a) di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, (b) della revisione periodica del Modello 231 anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società, (c) di significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull’efficacia del medesimo. L’attività è funzionale al mantenimento nel tempo dell’efficacia del Modello 231 e vi devono partecipare i seguenti soggetti: AD; OdV; Key Officer nominati (si veda il paragrafo n. 3.5). 16 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. CAPITOLO 3 – Gli elementi del Modello 3.1 Principi di controllo e Codice Etico Principi di controllo SNAV, con il presente Modello, intende dare concreta applicazione al nuovo sistema dei controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati, così come peraltro richiesto da Confindustria nelle proprie Linee Guida. Nell’ambito di ciascuna attività a rischio individuata, la Società deve porre degli specifici presidi. Il grado di controllo che SNAV ha stabilito di attuare per ciascuna attività a rischio è in funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di rischio ritenuta accettabile dall’ente stesso per quella determinata attività. A tal fine, la Società ha preso come framework dei controlli quello che ad oggi rappresenta il riferimento internazionale comunemente accettato come modello in tema di governance e controllo interno, cioè il noto “CoSO Report”, prodotto in USA nel 1992 dalla Coopers & Lybrand (ora PricewaterhouseCoopers) su incarico del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (con l’Institute of Internal Auditors e l’AICPA fra le Sponsoring Organizations), che lo ha adottato e proposto quale modello di riferimento per il sistema di controllo delle imprese. Ad esso si sono ispirate le regolamentazioni nazionali di tutti i principali paesi (Regno Unito, Canada, etc.). Sulla base di detto “framework di riferimento” si riportano di seguito gli elementi che lo compongono con una breve descrizione volta a definirne ai fini del presente Modello la sostanza e le caratteristiche. Gli elementi di seguito riportati e descritti sono stati posti alla base della valutazione dei controlli in essere nella mappa delle aree a rischio e richiamati nella Parte Speciale relativamente alle singole famiglie di reato: Regolamentazione: i processi/attività sensibili devono essere regolamentati da specifiche disposizioni aziendali debitamente formalizzate e comunicate a tutto il personale. Ai fini del presente Modello, detta regolamentazione potrà avvenire per mezzo di: • regole comportamentali contenute nel Codice di Condotta e nella Parte Speciale di questo Modello; • procedure organizzative. Comunicazione: le disposizioni e le regole aziendali devono essere comunicate tempestivamente e formalmente a tutti i destinatari, così da poter assolvere all’onere probatorio in caso di contestazioni nei confronti di soggetti che pongano in essere comportamenti in violazione delle stesse. Tracciabilità: le attività di cui si compongono i processi aziendali, ed in particolare quelle di controllo, devono essere tracciate in modo da consentire una verifica anche a posteriori (es.: audit/testing). Tale elemento risulta maggiormente garantito dall’utilizzo di specifici sistemi applicativi (es.: software gestionale). 17 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. Reporting: il sistema di controllo deve essere supportato da idonei sistemi di reporting che consentano al vertice aziendale di avere contezza delle attività svolte e di quelle previste, grazie a report strutturati che garantiscano l’affidabilità delle informazioni in essi contenute, così da poter orientare le scelte strategiche del vertice. Monitoraggio: un valido sistema di controlli deve essere costantemente monitorato da una specifica funzione indipendente e a ciò preposta, che verifichi la corretta applicazione ed il rispetto delle regole adottate dalla Società. Reazione alle violazioni: il sistema di controllo, infine, deve essere completato da un efficace sistema di sanzioni predisposto per ottenere il rispetto delle regole adottate. Ulteriori principi di controllo, che dovranno essere assicurati in tutte le attività “a rischio reato”, consistono nel: garantire integrità ed etica nello svolgimento dell’attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio (per esempio nei rapporti con la P.A.); definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna Direzione/Funzione/Servizio o Ufficio coinvolti nelle attività a rischio; attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito; definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati; garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell’autorizzazione, dell’esecuzione e del controllo; regolamentare l’attività a rischio, per esempio tramite apposite procedure, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.); assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell’attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli. E’ opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi abbia autorizzato l’operazione, chi l’abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall’utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l’operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti; assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate e la correttezza dei risultati emersi; garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale che svolge l’attività considerata a rischio (report scritti, relazioni, ecc.); garantire l’affidabilità del reporting finanziario al vertice aziendale; 18 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell’attività svolta dalle singole Direzioni/Funzioni nell’ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.). I precetti sopra descritti devono essere rispettati in tutti i processi aziendali e, in particolar modo, nei processi individuati come sensibili nella mappatura allegata al presente Modello. Sarà responsabilità dell’OdV verificare che le funzioni aziendali competenti provvedano tempestivamente alla verifica e adeguamento dei propri processi ai principi sopra riportati. L’esito di detto processo di verifica e adeguamento dovrà essere oggetto di specifico report periodico da parte delle Direzioni/Funzioni aziendali per quanto di loro competenza, secondo la modalità e la tempistica stabilite dall’OdV stesso. Codice Etico In ottemperanza ai criteri di buona governance, SNAV ha adottato il proprio Codice Etico (All. n. 4 del presente Modello) con l’obiettivo di garantire il rispetto di determinati principi e regole di condotta che contribuiscono alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. Responsabilità: ogni eventuale modifica del Codice Etico è di competenza esclusiva del CdA. Destinatari: il Codice Etico si rivolge sia ai soggetti legati direttamente da un rapporto di lavoro dipendente, dai quali SNAV può esigere il rispetto delle disposizioni etiche, sia agli amministratori, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi, che possono svolgere attività per conto della Società. Il Codice Etico, pertanto, è direttamente applicabile anche a quei soggetti nei cui confronti il rispetto dei principi etici può essere contrattualmente pattuito. E’ responsabilità dell’OdV individuare e valutare, con il supporto delle Direzioni/Funzioni aziendali competenti, l’opportunità dell’inserimento di specifiche clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati. Nel caso in cui una delle disposizioni del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, prevarrà quanto stabilito dal Codice. Controllo: L’OdV è deputato al controllo circa il funzionamento e l’osservanza del Codice Etico rispetto alle attività specifiche della Società, provvedendo a comunicare tempestivamente ogni eventuale incoerenza o necessità di aggiornamento al CdA. Eventuali dubbi sull’applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, devono essere tempestivamente discussi con l’OdV, così come, chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice Etico o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l’efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all’OdV. 19 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. 3.2 Il Sistema organizzativo e autorizzativo Il Sistema organizzativo Come chiarito dalla Linee Guida, il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo, quali per esempio la contrapposizione di funzioni. La struttura organizzativa di SNAV è formalizzata in un organigramma aziendale (Allegato n. 2 del presente Modello) e nelle Job descriptions dall’esame congiunto dei quali si individuano i ruoli e le responsabilità di ciascuna unità organizzativa, le linee di dipendenza gerarchica e i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa. L’Organigramma aziendale, che rappresenta graficamente l’assetto organizzativo della Società, deve essere un documento di emanazione del CdA contenente tutte le Direzioni/Funzioni/Servizi o Uffici con i relativi nomi dei responsabili. Il Sistema autorizzativo ed assegnazione di deleghe e procure Nelle Linee Guida viene inoltre chiarito che i poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate “a rischio reato”. Il Consiglio di Amministrazione di SNAV è l’organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società. A tal proposito devono essere previsti, ai fini dell’aggiornamento del Modello, flussi informativi: 1) dal CdA all’OdV; 2) dal Responsabile Personale all’OdV. 3.3 Corporate governance: gli attori del controllo SNAV adotta un assetto di governance di tipo tradizionale, con la presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, i cui membri vengono nominati dall’Assemblea dei soci. Nello specifico, di seguito, si trattano i diversi attori presenti nel sistema organizzativo e di controllo adottato dalla Società, specificandone i ruoli e le interrelazioni anche tramite il rinvio a specifici documenti. Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “CdA”) della Società è composto da 4 consiglieri, compreso il Presidente. Il CdA ha il potere di compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi strategici ed il conseguimento dell’oggetto sociale, senza limitazione 20 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. alcuna. Spettano inoltre all’Organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, le decisioni di cui agli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter c.c. In particolare, i poteri riservati al CdA sono descritti nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2010. Gli aspetti relativi alle modalità di nomina degli amministratori, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, del funzionamento (convocazioni, deliberazioni, rappresentanza della società), nonché le modalità di remunerazione degli stessi, sono disciplinate all’interno dello Statuto di SNAV, cui si rinvia. Al CdA spetta la valutazione sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile predisposto dai delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse, rispetto alla natura e alle dimensioni della Società. In proposito, tale valutazione, al fine di adottare decisioni pertinenti e consapevoli da parte del CdA, deve essere supportata da un’adeguata attività istruttoria. AD Con atto del 1 agosto 2002 e con atto del 6 settembre 2013 è stato nominato rispettivamente procuratore fino alla revoca e rappresentante dell’impresa e Consigliere l’Amministratore Delegato della Società. Con gli stessi atti sono stati conferiti all’AD tutti i poteri e le deleghe per la gestione ordinaria della Società, in modo efficiente e tempestivo disgiuntamente dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione (i.e. preparare, stipulare, sottoscrivere, eseguire ed annullare i contratti rientranti nell’ordinaria amministrazione, inclusi i contratti di acquisto, vendita anche di macchinari e/o impianti, scambio di fornitura e di trasporto di persone e/o cose ed altri contratti inerenti direttamente all’oggetto sociale; emettere e sottoscrivere fatture, note d’addebito e d’accredito, quietanzarle, addivenire a ricognizioni e liquidazioni dei contri, concedere ribassi, dilazioni di pagamento e sconti; effettuare pagamenti sia in contanti che in titoli cambiari in relazione ad importi dovuti dalla società nonché riscuotere crediti anche in via di compensazione ed in via transattiva con facoltà di rilasciare avalli e di accettare ricevute e quietanze.) Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale (di seguito anche “CdS”) di SNAV è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Ai sensi dell’art. 2403 c.c., il CdS “vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. Il ruolo del CdS, ai sensi di legge, è dunque quello di controllo sull’amministrazione. In particolare, il CdS deve: • verificare che gli amministratori agiscano in modo informato e che, in particolare, prima di ogni riunione del consiglio, siano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie all’ordine del giorno (cfr. art. 2381, comma 1, c.c.); • verificare che l’AD riferisca al CdA e allo stesso CdS con la periodicità fissata dallo Statuto, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo; • valutare, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; 21 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. • accertare che siano rispettate le previsioni di cui all’art. 2391 c.c., nell’ipotesi in cui un amministratore abbia un interesse in una determinata operazione e, in particolare, che il CdA motivi adeguatamente le ragioni per la Società dell’operazione (ipotesi di conflitto d’interessi); • verificare che i piani strategici, industriali e finanziari siano redatti, quantomeno, in tutte le situazioni in cui appaia opportuno (giudizio di opportunità); • vigilare sull’esecuzione delle delibere assembleari, quantomeno, in ordine all’assenza di contrasto tra tali delibere e gli atti di gestione; • vigilare sull’effettivo esame da parte degli amministratori in merito al funzionamento dell’OdV ex D.Lgs. n. 231/2001; • vigilare sul corretto funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nei termini delle procedure e dei metodi adottati (schemi adottati, deposito e pubblicazione), ovvero della completezza e chiarezza delle informazioni fornite nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, e che i singoli processi del ciclo aziendale siano correttamente riflessi nel sistema amministrativo-contabile stesso. Si tratta, pertanto, di fornire la propria lettura sull’andamento della Società ed esprimere i propri rilievi sul modo in cui il bilancio dia conto di tale andamento. Non spetta, invece, al CdS un controllo di tipo analitico sulla generalità dei dati del bilancio e la loro corretta registrazione, che è invece di competenza della società di revisione incaricata da SNAV. In merito alla valutazione dell’assetto organizzativo, è bene precisare che per struttura organizzativa si intende il “complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato con un appropriato livello di competenza e responsabilità. I requisiti di adeguatezza cui tale struttura deve uniformarsi, sono di seguito sintetizzati: • conformità alle dimensioni della Società, alla natura e modalità di perseguimento dell’oggetto sociale; • organigramma aziendale con chiara identificazione delle linee di responsabilità; • direzione dell’azienda effettivamente esercitata dagli amministratori; • documentazione di direttive e procedure aziendali e loro effettiva conoscenza; • personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate.” Ai fini del coordinamento con gli altri organi preposti al controllo, è stabilito quanto segue: • il CdS valuta le proposte formulate dalla società di revisione ai fini del loro incarico e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti elaborata dal revisore incaricato; • il CdS mantiene flussi informativi con i vari attori del controllo (i.e. Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo). Per gli aspetti attinenti la nomina e il funzionamento del Collegio Sindacale e per tutto quanto non specificato in questo paragrafo, si rinvia a quanto definito nello “Statuto di SNAV”. 3.4 L’Organismo di Vigilanza Il D.Lgs. n. 231/2001, all’art. 6, comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, l’istituzione di un organismo interno 22 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. all’Ente (nel seguito denominato anche “OdV”) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento. Pertanto la Società, nell’ambito dell’adeguamento del proprio sistema di organizzazione e controllo alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ha provveduto all’istituzione di un organo di controllo collegiale, cioè composto da n. 3 soggetti esterni all’ente, incaricato di vigilare sull’adeguatezza e sul funzionamento del presente Modello. In merito alle caratteristiche, ai compiti e al funzionamento dell’OdV si rinvia al seguente paragrafo, nonché al documento “Statuto dell’Organismo di Vigilanza” (all. n. 6 del presente Modello), approvato dal CdA e al documento “Regolamento dell’Organismo di Vigilanza”, adottato dall’OdV stesso. Requisiti dell’Organismo di Vigilanza In attuazione di quanto previsto del Decreto e dalle Linea Guida di Confindustria, l’Organismo deve soddisfare i seguenti requisiti: autonomia e indipendenza: come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell’OdV nell’Ente “deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente” (ivi compreso l’organo dirigente). L’OdV deve, pertanto, essere inserito in una posizione la più elevata possibile con la previsione di un riporto informativo al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, “è indispensabile che all’OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”. Si precisa che per “compiti operativi” ai fini del presente Modello e dell’attività di SNAV, si intendono qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società; professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l’OdV per poter svolgere l’attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell’OdV devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l’attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. E’, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow charting di procedure e processi, delle metodologie per l’individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati; continuità di azione: tale requisito deve connotare l’attività dell’OdV per garantire l’efficace attuazione del Modello organizzativo. Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e a curarne il continuo aggiornamento, nonché quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l’OdV deve: essere indipendente e in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza; essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; essere dotato di autonomia finanziaria; 23 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. essere privo di compiti operativi; assicurare continuità d’azione; avere requisiti di professionalità; poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il Vertice aziendale. La definizione dei requisiti di nomina e di revoca, compiti e poteri è contenuta nel documento denominato “Statuto dell’OdV”. 3.5 Il Sistema di flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza Reporting dell’Organismo verso gli organi societari e il Vertice Aziendale L’Organismo di Vigilanza riferisce i risultati della propria attività al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, all’AD e, in particolare, riferisce in merito all’attuazione del Modello e ad eventuali criticità ad esso connesse. Più precisamente, nei modi stabiliti nello Statuto, l’OdV deve riferire: • in modo continuativo all’AD; • periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Relativamente a tale forma di reporting nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, l’Organismo predispone: • una relazione semestrale di sintesi dell’operato dell’Organismo di Vigilanza (attività complessivamente svolte, attività non effettuate per giustificate ragioni di tempo e risorse, i necessari e/o opportuni interventi correttivi/migliorativi del Modello e del loro stato di realizzazione) i risultati ottenuti dall’attività svolta e il piano di lavoro per il successivo periodo di riferimento (piano di audit). Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall’Organismo nell’apposito archivio secondo le modalità e i tempi che saranno stabiliti dall’Organismo medesimo. L’Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazioni specifiche, direttamente ed indirettamente inerenti l’applicazione del Modello e/o l’attuazione del Decreto. L’Organismo deve, inoltre, coordinarsi con le strutture tecniche competenti presenti nella Società per i diversi profili specifici. Flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 24 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. L’art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 231/01 impone la previsione nel “Modello di Organizzazione” di obblighi informativi nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso. L’obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto. Le informazioni fornite all’Organismo di Vigilanza mirano a migliorare le sue attività di pianificazione dei controlli e non comportano un’attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. L’obbligo di un flusso informativo strutturato, rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato, deve riguardare le seguenti due macro aree: 1) le risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell’attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, etc..); 2) le anomalie o tipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante singolarmente considerato potrebbe assumere una diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell’area di accadimento). A) Tipologie di flussi informativi Vi possono essere varie tipologie di comunicazioni all’OdV: a) ad evento: flussi informativi che avvengono al verificarsi di un determinato evento che è necessario segnalare all’OdV; b) periodica: flussi informativi su base periodica; c) whistleblowing: per “whistleblowing” si intende una segnalazione all’OdV da parte di un lavoratore dell’azienda che, durante l’attività lavorativa, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’impresa e che comporta pertanto una violazione al Modello. Questo strumento consente di realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme da parte di altri all’interno dell’ente, senza timore di ritorsioni. Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. In particolare, devono essere tempestivamente trasmessi all’Organismo di Vigilanza, da parte di ciascuna funzione aziendale interessata, le informazioni concernenti: a) flussi ad evento: • provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti; 25 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. • eventuali decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; • ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 231/2001; • le deleghe in merito alla sicurezza e le nomine dell’RSPP e del medico competente; • ogni violazione da parte del personale alle disposizioni in materia di sicurezza; • ogni evento, atto/omissione che possa ledere la garanzia di tutela dell’integrità dei lavoratori e ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001; • ogni impedimento all’esercizio delle funzioni dell’RSPP, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del medico competente affinché siano adottate le decisioni conseguenti; • in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008, qualunque attività ispettiva, nonché i rilievi dell’autorità di controllo; • le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto; • tutti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari; • ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure; • esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione (assenza totale o parziale di specifica regolamentazione, inadeguatezza dei principi del Codice Etico e/o delle procedure operative rispetto alle finalità cui sono preordinati, sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione, etc.); • ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle procedure operative e al Codice Etico. b) Flussi periodici: • una relazione semestrale da parte dell’RSPP avente ad oggetto le risultanze delle visite ispettive annuali programmate e delle visite a sorpresa; • il programma annuale dei corsi e delle attività di formazione aventi ad oggetto la normativa applicabile in materia antinfortunistica; 26 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. • una relazione semestrale da parte dell’RSPP avente ad oggetto gli adempimenti connessi ai contratti d’appalto con imprese appaltatrici o con lavoratori autonomi; • una copia o una sintesi del verbale di riunione annuale tra il datore di lavoro, l’RSPP ed il medico competente; • una copia del documento del Bilancio approvato, comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione e copia della Relazione di Certificazione redatta dalla società di revisione; • una relazione dettagliata da parte di ciascun responsabile di funzione sullo stato di attuazione del Modello e dei principi di controllo in esso contenuti, la periodicità e i contenuti standard della suddetta relazione saranno specificatamente determinati e comunicati dall’OdV a tutti i responsabili di funzione. L’Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i. B) Flussi e Key Officer Nella tabella che segue sono riportate le indicazioni dei flussi informativi specifici con l’indicazione della Funzione responsabile e della periodicità con la quale sono previsti: Flusso informative 1. Documento contenente le notizie relative a procedimenti giudiziari (penali, civili, amministrativi) riguardanti la Società 2. Rapporto sulla formazione del bilancio 3. Rapporto sul Piano Industriale 4. Rapporto sugli acquisti 5. Rapporto riguardante gli eventi infortuni verificatisi durante l’anno Funzione Periodicità Responsabile Personale; Ufficio In caso di Legale procedimenti in corso Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo AD Responsabile AFC RSPP Annuale Annuale Annuale Annuale 6. Rapporto riguardante i Quasi Evento RSPP verificatisi durante l’anno Annuale 7. Rapporto sul sistema dei controlli Annuale AD; Responsabile AFC 27 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. 8. Rapporto sul sistema dei controlli in RSPP materia di Ambiente e Sicurezza Annuale 9. Rapporto Amministrativi Annuale sui 10. Analisi ambientale iniziale Processi Responsabile AFC AD; Comandanti Armamento Annuale 11. Piano delle attività in materia AD; Comandanti Armamento ambientale e verbale della riunione di riesame. Annuale 12. Stato di attuazione delle principali AD; Comandanti Armamento Autorizzazioni in materia ambientale Annuale C) Ulteriore metodologia di Comunicazione con l’OdV Inoltre, è stata istituita un’apposita casella di posta elettronica dell’OdV ([email protected]) che, in aggiunta ai mezzi tradizionali di comunicazione già presenti in azienda, consente ai dipendenti della Società di denunciare all’Organismo di Vigilanza comportamenti non in linea con gli standard comportamentali fissati, ovvero di comunicare qualsiasi dubbio e/o preoccupazione inerente l’applicazione dei principi fissati dal Modello nello svolgimento della propria attività lavorativa. Le segnalazioni pervenute all’OdV sono raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale è consentito l’accesso solo da parte dei membri dell’Organismo. L’Organismo ha l’obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare e utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dall’art. 6 D. Lgs. 231/01. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dell’Organismo sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 3.6 Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli L’art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il Modello deve prevedere un meccanismo volto a “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”. L’individuazione degli ambiti in cui può sussistere il rischio di commissione dei reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificare l’astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l’idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la realizzazione. Da questa analisi scaturisce un documento aziendale denominato “Mappatura delle 28 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. aree a rischio e dei controlli” (di seguito denominato “Mappatura delle aree a rischio” o “Mappatura”), il quale è custodito presso la segreteria dell’OdV. La Mappatura delle aree a rischio (“Risk Matrix - Documento di mappatura delle aree a rischio” all. n. 3 del presente Modello) costituisce il presupposto fondamentale del presente Modello, determinando l’ambito di efficacia e di operatività di tutti i suoi elementi costitutivi. La predisposizione di tale documento e il suo aggiornamento devono, pertanto, comportare l’implementazione di un vero e proprio processo aziendale che il presente protocollo intende regolamentare. Di conseguenza, con il presente Modello, SNAV dispone che l’attività di predisposizione e di costante aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio è responsabilità dell’AD, operativamente demandata all’OdV il quale, servendosi di esperti della materia qualora lo ritenga opportuno, effettuerà una preliminare analisi volta a individuare e motivare quali siano le fattispecie di reato astrattamente applicabili alla realtà aziendale e per le quali si è ritenuto opportuno effettuare una analisi di dettaglio, e quelle invece per le quali il rischio è da ritenersi non sussistente. Successivamente a detta “analisi preliminare” – il cui esito è contenuto nel documento preliminare alla mappatura, custodito presso la segreteria dell’OdV assieme alla mappatura di dettaglio – il soggetto responsabile della mappatura sopra identificato provvederà ad effettuare una successiva analisi di dettaglio, coadiuvato dal management, che assicuri il raggiungimento dei seguenti obbiettivi: individuare le Direzioni/Funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attività “a rischio reato”; specificare le fattispecie di reato ipotizzate; specificare le concrete modalità realizzative del reato astrattamente ipotizzato; individuare gli elementi di controllo posti a presidio dei rischi-reato individuati; individuare il livello di probabilità e di gravità dei rischi emersi dall’autovalutazione effettuata dal management aziendale. I risultati emersi dall’attività di Mappatura delle aree a rischio e dei relativi controlli dovranno essere aggiornati ad opera del management aziendale su impulso dell’OdV, anche con l’ausilio di eventuali professionisti esperti nelle tecniche di mappatura, e da questo verificati ogni qual volta incorrano modifiche sostanziali nella struttura organizzativa della Società (per esempio costituzione/modifica di unità organizzative, avvio/modifica di attività di SNAV), oppure qualora intervengano importanti modifiche legislative (per esempio introduzione di nuove fattispecie di reato cui si applica la normativa in esame). I risultati emersi dall’attività di verifica della Mappatura delle aree a rischio e dei relativi controlli, saranno oggetto di specifica comunicazione semestrale da parte dell’OdV al CdA, che provvederà ad assumere le opportune delibere in merito all’aggiornamento del Modello. 3.7 Il Sistema di protocolli e procedure SNAV, in attuazione dei principi sopra descritti, ha provveduto all’implementazione al proprio interno di un sistema di protocolli e procedure, volto a regolamentare i principali processi aziendali in ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 231/2001. Tale insieme di protocolli e procedure aziendali è adottato al duplice scopo di prevenire e impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare il maggior grado di attendibilità del reporting finanziario. 29 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. 3.8 Il Sistema disciplinare L’effettiva operatività del presente Modello è garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanziona il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. Il Sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penale e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Aziendale e Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti di SNAV. Il Sistema disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di amministratori e sindaci, nonché da parte di consulenti, dei componenti dell’OdV, di collaboratori e terzi. Il Sistema disciplinare costituisce parte integrante del presente Modello (All. n. 5 del presente Modello). 3.9 Piano di formazione e comunicazione La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un’efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati da SNAV, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001. A tal fine, il Responsabile Personale, in condivisione con l’OdV, promuove la realizzazione di un piano di formazione specifico dei soggetti destinatari del presente Modello, in merito ai contenuti di tale documento e del Decreto. I requisiti che detto programma di formazione deve rispettare sono i seguenti: • essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all’interno dell’organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.); • i contenuti devono differenziarsi in funzione dell’attività svolta dal soggetto all’interno dell’azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.); • la periodicità dell’attività di formazione deve essere funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l’ambiente esterno in cui si colloca l’agire aziendale, nonché della capacità di apprendimento del personale e del grado di committment del management a conferire autorevolezza all’attività formativa svolta; • il relatore deve essere persona competente e autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l’importanza che la formazione in oggetto riveste per SNAV e per le strategie che essa intende perseguire; 30 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. • la partecipazione al programma di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per verificare la presenza dei soggetti e il grado di apprendimento di ogni singolo partecipante. La formazione può essere classificata in generale o specifica. In particolare, la formazione generale deve interessare tutti i livelli dell’organizzazione, al fine di consentire a ogni individuo di: • conoscere i precetti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2001 e di essere consapevole che SNAV intende farli propri e renderli parte integrante della cultura aziendale; • conoscere gli obiettivi che la Società si prefigge di raggiungere tramite l’implementazione del Modello e le modalità con le quali le mansioni di ciascuno possono contribuire al raggiungimento degli stessi; • avere cognizione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all’interno del sistema di controllo interno presente in SNAV; • conoscere quali sono i comportamenti attesi o accettabili e quelli non accettabili dalla Società; • conoscere i canali di reporting adeguati al tipo di informazione che si vuole comunicare e al soggetto cui si vuole far arrivare la comunicazione stessa, e, in particolare, sapere a chi segnalare e con quali modalità la presenza di anomalie nello svolgimento delle attività aziendali; • essere consapevole dei provvedimenti disciplinari applicabili nel caso di violazioni delle regole del presente Modello; • conoscere i poteri e i compiti dell’OdV. La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti che, per via della loro attività, necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell’attività stessa, come il personale che opera nell’ambito di attività segnalate come potenzialmente “a rischio reato”. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale che specifica. In particolare, la formazione specifica dovrà consentire al soggetto di: • avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l’attività stessa; • conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l’attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità di individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l’implementazione di possibili azioni correttive. Anche i soggetti preposti al controllo interno, cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio, saranno destinatari di una formazione specifica al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all’interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo. In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli di approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute. Saranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio. 3.10 Comunicazione del Modello 31 Modello di organizzazione, gestione e controllo della SNAV S.p.A. In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, SNAV darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi. La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello. Per essere efficace, la comunicazione deve: • essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione; • utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente; • essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), di tempestività, di aggiornamento (deve contenere l’informazione più recente) e di accessibilità. Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali per esempio l’invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale. 3.11 Informativa ai Collaboratori e Partner SNAV promuove la conoscenza dei principi e delle regole di condotta previsti dal Codice Etico e dal presente Modello anche tra i consulenti, i partner, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori. A tali soggetti verranno, pertanto, fornite apposite informative e predisposti meccanismi per l’inserimento e l’accettazione di clausole contrattuali specifiche che l’Ufficio Legale, sentito l’OdV, provvederà a inserire negli schemi contrattuali di riferimento. 32
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