disciplinare di produzione

Transcript

disciplinare di produzione
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
“FORMAGGI SOTTO IL CIELO”
Art. 1
I prodotti caseari ottenuti con latte ovino, caprino, bovino e bufalino possono essere designati in etichetta con il logo
avente forma grafica e caratteristiche tecniche di cui all’allegato 1 contenente la menzione “Formaggi sotto il cielo”
solo se rispondenti ai requisiti ed alle condizioni stabiliti nel presente decreto.
Art. 2
I prodotti di cui all’art. 1 devono essere ottenuti rispettando le seguenti condizioni:
-
il latte utilizzato deve provenire da animali al pascolo;
-
nel corso della lattazione è consentita l’integrazione con altri alimenti (foraggi essiccati e concentrati) fino ad
un massimo del 20% della sostanza secca totale assunta con il pascolamento.
L’integrazione può essere ottenuta con foraggi secchi provenienti dalla medesima zona e/o con concentrati di origine
vegetale. E’ vietato l’utilizzo di piante, parte di piante o semi delle seguenti specie: tapioca, manioca.
Art. 3
Il latte può essere lavorato presso le aziende produttrici o in caseifici. Il latte destinato alla trasformazione può essere
refrigerato, ma deve essere lavorato al massimo entro 48 ore dalla mungitura. Nel caso di formaggi a lunga stagionatura
il latte può subire un trattamento di termizzazione ma in nessun caso è ammessa la pastorizzazione. Nel caso di prodotti
freschi la pastorizzazione è ammessa. La lavorazione del latte destinato ai “Formaggi sotto il cielo” deve essere
effettuata separatamente o su linee di produzioni specifiche o in giorni preventivamente stabiliti.
Art. 4
I Titolari degli allevamenti il cui latte è destinato all’elaborazione dei prodotti di cui al presente decreto debbono
presentare apposita istanza all’ANFOSC in cui deve figurare:
- nome, ragione sociale, indirizzo completo del richiedente;
- localizzazione e specificazione dei territori di pascolo e delle strutture di stabulazione delle aziende produttrici di latte;
- localizzazione e specificazione degli impianti di lavorazione del latte;
- specificazione del numero di capi in allevamento ed in lattazione per azienda;
- indicazione della produzione mensile ed annua di latte e di prodotti lattiero caseari per le quali si richiede
l’autorizzazione all’uso del logo;
–
indicazione delle principali modalità di lavorazione e dell’eventuale periodo di stagionatura ai fini della
individuazione della resa latte-formaggio;
–
indicazione della pezzatura dei prodotti da confezionare ai fini dell’immissione al consumo;
Il titolare deve annotare la quantità di latte e di formaggio prodotto su un registro distribuito e vidimato dall’ANFOSC.
Deve inoltre comunicare le date di inizio e fine lavorazione.
1
Le indicazioni previste nel presente articolo debbono essere prodotte su apposito modulo fornito dall’Anfosc,
sottoscritto dal titolare dell’azienda ed autenticato nelle forme di rito. Le domande debbono essere presentate entro la
settimana che precede la data da cui si intende richiedere l’autorizzazione all’uso del logo. La variazione di uno o più
degli elementi contenuti nel modulo di domanda deve essere comunicata all’Anfosc entro il limite massimo di 30
giorni. Annualmente, nel caso in cui non sia intervenuta alcuna variazione, s’intende confermata l’iscrizione precedente,
fatte salve disposizioni più restrittive o la disdetta da parte dell’interessato.
Art. 5
Gli elaboratori del latte identificato ai sensi del precedente articolo che intendano utilizzare il logo, si impegnano a
rendere possibili i controlli relativi agli elementi conoscitivi contenuti in domanda agli agenti specificatamente
incaricati del controllo. In caso di impedimento degli accertamenti o di non rispetto delle norme del presente decreto, il
diritto all’utilizzo del logo decade immediatamente per tutto il prodotto giacente in azienda o in caseificio. L’Anfosc
può avviare sanzioni, l’espulsione ed anche la denuncia alle autorità competenti se trattasi di reato che crea danno o
decadimento di immagine per il logo.
Art. 6
Le confezioni su cui viene apposto il logo di cui all’art.1 del presente decreto debbono essere conformi alle disposizioni
generali di etichettatura e di designazione dei prodotti.
Il logo potrà essere in carta pergamenata, in caseina o inserito sull’etichetta aziendale.
Il logo in carta pergamena comprende una numerazione ed una seriazione progressiva, mentre quello in caseina
presenta soltanto una numerazione progressiva, idonee ad assicurare l’identità del prodotto e del titolare
dell’allevamento.
Il logo da inserire all’interno dell’etichetta aziendale potrà essere richiesto all’Associazione, alla quale si dovrà,
comunque, comunicare il numero di etichette stampate.
Art.7
I prodotti che beneficiano della DOP o IGP o della attestazione di specificità (AS) nel rispetto dei regolamenti vigenti
possono utilizzare anche il logo “Formaggi sotto il cielo” qualora le produzioni corrispondano alle caratteristiche ed ai
requisiti del presente disciplinare di produzione.
Ai fini di una opportuna semplificazione delle procedure di controllo è consentito l’accordo fra i vari organismi abilitati
al controllo del corretto utilizzo delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità o del logo “Formaggi
sotto il cielo”, affinché i controlli di merito siano esercitati, per omogeneità territoriale e sul medesimo territorio, da un
solo consorzio od organismo a ciò delegato, previa comunicazione al competente servizio periferico dell’Ispettorato
Centrale per la repressione delle frodi.
2