Diritto fallimentare: le nuove norme nell`esperienza
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Diritto fallimentare: le nuove norme nell`esperienza
DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA Atti del convegno Bologna, 16 Ottobre 2013 II DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA Atti del convegno Bologna, 16 Ottobre 2013 Indice Presentazione ed introduzione dei lavori .................................................................pag. 3 Mauro Iengo Riflessioni e valutazioni sullo stato di attuazione delle procedure volte a garantire la continuità aziendale. Prospettive...............................................pag. 7 Prof. Andrea Zoppini Procedure concorsuali a confronto: limiti ed opportunità ..................................pag. 11 Avv. Virgilio Sallorenzo Domanda prenotativa di concordato e possibili sviluppi della procedura .......................................................................pag. 21 Avv. Giorgio Barbieri Cooperative in concordato preventivo: un’occasione per il riposizionamento nel mercato .............................................pag. 29 Dott. Aldo Soldi Le criticità per le cooperative quali creditori nelle procedure concorsuali .................................................................................... pag. 33 Avv. Francesca Guidelli Le criticità per le cooperative quali creditori nelle procedure concorsuali .................................................................................... pag. 37 Dott. Fabio Battaglia Finanziamento dei soci: peculiarità delle cooperative nelle procedure concorsuali ............................................................................... pag. 41 Avv. Pierluigi Morara Intervento conclusivo .............................................................................................. pag. 47 Giuliano Poletti Presidente Legacoop 2 Mauro Iengo Introduzione dei lavori 1. Il nostro seminario si pone in una logica di continuità rispetto al convegno svolto circa un anno fa a Firenze, in occasione del quale è stata approfondita la nuova disciplina in materia di procedure concorsuali, soprattutto quelle finalizzate a dare continuità all’attività aziendale delle imprese in difficoltà, e le possibili azioni di Legacoop per meglio accompagnare ed assistere le cooperative interessate. È stata da tutti i partecipanti riconosciuta la qualità di quel convegno, sia per la reputazione dei relatori, sia per le indicazioni operative che ne scaturirono (consiglio a tutti di rileggere le relazioni introduttive di Andrea Zoppini e di Mauro Gori e le conclusioni di Giuliano Poletti) 2. Ad un anno di distanza, si pone la necessità/opportunità di raccogliere le esperienze maturate dalle cooperative aderenti a Legacoop allo scopo: • di verificare i fattori che hanno favorito o imposto la scelta di una procedura concorsuale rispetto ad un’altra, tra le quali va considerata anche la liquidazione coatta amministrativa; • di comprendere e valutare il ruolo svolto dai soggetti istituzionali/associativi nella fase di identificazione della crisi e di individuazione delle soluzioni; • di inquadrare correttamente il ruolo e gli interessi dei soci in seno alla cooperativa, come soggetti coinvolti sia nella governance delle cooperative, sia nella raccolta di risorse finanziarie (soprattutto prestito sociale, ma anche fideiussioni personali); • di stimare gli effetti delle procedure concorsuali dal punto di vista delle cooperative creditrici; • di valutare gli effetti delle procedure sugli equilibri di governo delle cooperative, anche sulle loro capacità di rinnovare i gruppi dirigenti. Siamo quindi in una logica di continuità rispetto alla funzione di affiancamento di Legacoop alle cooperative associate nei momenti di difficoltà e di ricerca di soluzioni efficaci, sempre nel rispetto assoluto dei ruoli e delle responsabilità. Ovviamente, l’approfondimento che ci accingiamo a svolgere non ha alcuna pretesa, ne’ di consigliare un tipo di procedura anziché un’altra (anche se è difficile immaginare per una grande impresa una scelta diversa dal tentativo di dare continuità alla propria attività), ne’ di essere esaustivi nell’analisi, anche perché e’ ragionevole pensare che i veri effetti delle procedure in corso si potranno valutare compiutamente tra non meno di un anno. 3. Emerge un primo dato interessante circa la capacità degli strumenti di rilevazione di Legacoop di identificare le situazioni di potenziale crisi delle cooperative aderenti. Più di un terzo delle cooperative che nel quadriennio 2009/2012 rientravano nei parametri della RCA (il nostro mo- DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 3 dello di Ricognizione Criticità Aziendali) hanno poi subìto crisi sfociate spesso in procedure di liquidazione. Tuttavia, per quanto sia efficace la capacità di lettura dei bilanci nel medio periodo, questa non e’ sufficiente per dare risposte tempestive a crisi che si manifestino repentinamente, soprattutto per l’assenza di protocolli organizzativi che aiutino le cooperative a riconoscere la loro condizione di difficoltà anche di fronte alla preoccupazione delle potenziali reazioni negative dei fornitori, dei clienti, delle banche. È necessario quindi creare le condizioni affinché le cooperative aderenti applichino modelli comportamentali comuni, leggibili anche dalle strutture associative e dalle istituzioni finanziarie, per identificare puntualmente la condizione di crisi e ricercare le soluzioni, anche sul piano delle procedure concorsuali1. In altre parole, occorre realizzare un presidio di competenze, soprattutto di natura finanziaria, identificabile in prima istanza negli strumenti di sistema di Legacoop, che liberi peraltro la dimensione di rappresentanza della stessa da compiti che potrebbero rivelarsi impropri di fronte alle crisi. 4. Entrare in una procedura di concordato significa avviare un percorso, non averlo completato. Se lo scopo finale e’ quello della continuità aziendale, e’ necessaria una valutazione delle condizioni di ogni impresa interessata e della sua dotazione patrimoniale e finanziaria, nonché del mercato di riferimento. Tutto ciò per comprendere il possibile nuovo posizionamento, se procedere ad interventi di 1 4 ristrutturazione (anche con dismissione di asset non necessari) per potenziare il core business, di specializzazione ovvero ad operazioni di concentrazione con altre cooperative del settore. Quanto è stato fatto nell’affrontare le crisi conclamate delle cooperative, anche grazie agli sforzi delle strutture associative e finanziarie di Legacoop, è stato particolarmente significativo. Si sono rafforzati i rapporti di rete tra le strutture finanziarie; le cooperative sono state affiancate nella gestione delle procedure e nelle relazioni con il sistema finanziario interno e con il sistema bancario; sono state messe in campo reti di solidarietà, per lo più finanziaria, per la salvaguardia del lavoro e di parte del prestito sociale. Probabilmente, bisogna fare un passo in più per evitare anche in questo ambito una eterogeneità di comportamenti e di soluzioni. Probabilmente, occorre concepire uno strumento ad hoc chiamato ad accompagnare le operazioni di ristrutturazione delle cooperative in crisi. Uno strumento dotato di risorse professionali e conoscenze, anche sul piano cooperativistico, tali da garantire autonomia di giudizio e la necessaria reputazione per proporsi in modo credibile agli occhi degli stakeholder. 5. Indubbiamente, quando si parla di protocolli organizzativi, di modelli comportamentali, di relazioni con la rete delle strutture associative e finanziarie di sistema e non, non si può ignorare il tema della governance delle cooperative. Come è stato sottolineato anche a Firenze, In occasione del convegno di Firenze si parlò di obblighi di carattere informativo e comportamenti connessi. Il sistema di “allerta” segnala alla cooperativa ed alla struttura associativa il livello di criticità rilevato. A seconda del livello di criticità segnalato il CdA ha obblighi informativi nei confronti dei soci e/o delle strutture associative e/o delle strutture finanziarie, correlato all’impegno di implementare determinati strumenti gestionali (il budget di tesoreria, ad es.). questo tema non può essere affrontato secondo lo schema tradizionale della responsabilità esclusiva in capo agli amministratori e al management. Indubbiamente, in molti casi i consigli di amministrazione hanno manifestato un deficit di capacità di indirizzo e controllo, associato ad inadeguatezze manageriali, e l’esito si è risolto in strategie aziendali troppo conservative o troppo sbilanciate nel rapporto costi benefici. Insomma, “un gruppo dirigente che attende che torni il sereno e spera in improbabili salvatori della patria”. È anche vero però che spesso tali atteggiamenti sono il risultato di resistenze da parte delle basi sociali ad accettare ipotesi di diversificazione o di unificazione con altre cooperative, preferendo lo status quo anche quando questo porti alla crisi. Occorre quindi agire su ambedue i fronti perché laddove la partecipazione e il coinvolgimento dei soci è stato forte, la cooperativa ha trovato la via per affrontare la crisi e spesso risolverla. Sotto questo profilo dobbiamo rinnovare l’attenzione sulle “Linee guida sulla governance”, approvate dall’ultimo congresso nazionale, ed invitare le cooperative a porre maggiore attenzione alla qualità della base sociale, anche come presupposto per garantire alla cooperativa gruppi dirigenti adeguati sia sul piano manageriale che su quello mutualistico, ed ad occuparsi della formazione degli amministratori, compresi quelli potenziali futuri. È un lavoro di prospettiva che, tuttavia, in attesa della sua piena implementazione, rende oggi esposti soprattutto gli esponenti apicali delle cooperative, i quali -in presenza di crisi conclamate e di ricerca delle soluzioni migliori per garantire la continuità aziendale- sono stati chiamati a rinunciare ai loro ruoli per dare maggiore credibilità all’impegno delle rispettive coo- perative nell’opera di risanamento e ristrutturazione. 6. Nel preparare il nostro seminario è apparso subito evidente il tema del prestito sociale, un problema che, in alcuni casi, le basi sociali delle cooperative hanno addirittura avvertito con maggiore sensibilità rispetto anche alla perdita o al ridimensionamento dello scambio mutualistico. Sono i casi, evidentemente, in cui il prestito sociale assume dimensioni collettive ed individuali tali da provocare effetti che vanno al di là del semplice investimento di un cooperatore verso la sua impresa. Va detto che questo tema è stato generalmente affrontato con la necessaria delicatezza e spesso con sano realismo, soprattutto allo scopo di evitare che il prestito sociale fosse considerato un mero credito chirografario o, ancor peggio, un credito postergato alla soddisfazione di tutti gli altri creditori. Le soluzioni che hanno avuto successo sono state diverse, ma non vi e’ dubbio che anche in questo ambito vi sia la necessità di agire secondo schemi omogenei e condivisi, evitando peraltro soluzioni che possano apparire discutibili sotto il profilo della coerenza con i principi cooperativi. 7. Le procedure concorsuali vanno esaminate anche dalla prospettiva delle cooperative creditrici. Emerge, infatti, il fenomeno di cooperative che vantano crediti nei confronti di altre imprese, anche cooperative, e che si vedono negare nelle procedure la natura privilegiata del loro credito. Sotto questo profilo un passo in avanti è stato fatto con l’articolo 82, comma 3-bis, del decreto legge 69/2013 che dà una nuova interpretazione dell’articolo 2751-bis, n. 5). Sappiamo che in ogni procedura concorsuale nella quale comparisse una cooperativa di lavoro per vantare il proprio credito era quasi scontata l’apertura di una di- DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 5 sputa interpretativa sulla natura privilegiata del credito stesso, con rinvii ad una od altra sentenza di merito o di legittimità ovvero a posizioni dottrinali più o meno coerenti con gli interessi di parte. Occorreva quindi un atto di discontinuità che assicurasse maggiore certezza alle cooperative di lavoro e la norma introdotta con la legge di conversione 98/2013 sembra essere coerente con questo obiettivo, 6 in quanto sottolinea che la garanzia dei crediti spettanti alle cooperative di lavoro è posta in stretta correlazione con la loro finalità mutualistica. In altre parole, se una cooperativa dimostra di rispettare e perseguire i suoi scopi mutualistici ha diritto ad esercitare il privilegio previsto dall’articolo 2751-bis c.c. E tale dimostrazione è possibile solo se la cooperativa superi positivamente la revisione di cui al d.lgs 220/2002. Prof. Andrea Zoppini Riflessioni e valutazioni sullo stato di attuazione delle procedure volte a garantire la continuità aziendale Premessa L’analisi dello stato di attuazione delle procedure volte a garantire continuità aziendale necessita di una riflessione metodologica preliminare. Vale a dire, occorre essere consapevoli che il diritto fallimentare risulta essere oggetto di numerose e frequenti integrazioni legislative, qualificandosi come un vero e proprio cantiere aperto. Ciò non deve indurre ad una considerazione patologica degli interventi del legislatore, poiché il sistema delle procedure concorsuali è una macchina complessa che richiede aggiustamenti costanti e puntuali. Il diritto fallimentare italiano ha subito, negli ultimi anni, importanti modifiche finalizzate a determinare un cambiamento della concezione della crisi di impresa e delle modalità della sua gestione. Al riguardo vale la pena segnalare che, ancor prima delle modifiche da ultimo apportate con il Decreto Sviluppo ( dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), le procedure concorsuali sono state oggetto di una riforma “organica”. La riforma delle procedure concorsuali attuata con modifiche al R.D. n. 267/1942 e realizzata in tre tempi - dl 14 marzo 2005 n. 35 (convertito della legge 14 maggio 2005 n. 80), d.lgs 9 gennaio 2006 n. 5 e con il d.lgs 12 settembre 2007 n. 169 - ha rappresentato un passo significativo verso la modernizzazione della disciplina della crisi di impresa, i cui obiettivi erano essenzialmente di: i) incentivare l’emersione precoce della crisi di impresa, riducendone i costi e garantendo una tutela diretta del ceto creditorio; ii) offrire procedure alternative per la risoluzione preventiva e stragiudiziale della crisi; iii) garantire una gestione rapida ed efficiente della crisi d’impresa. In questa prospettiva il concordato preventivo ha vissuto un profondo stravolgimento ed è divenuto l’istituto centrale per favorire l’emersione anticipata della crisi e la continuazione dell’attività d’impresa. Inoltre, l’introduzione di nuove soluzioni concordate, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento, ha conferito un ruolo fondamentale all’autonomia contrattuale nella composizione e gestione della crisi. Impresa cooperativa e diritto fallimentare Appare, ora, necessario interrogarsi sui rapporti che intercorrono tra il diritto fallimentare e l’impresa cooperativa. Mi pare che l’attenzione da parte del mondo delle cooperative al diritto fallimentare, da un lato possa considerarsi alla stregua di una conseguenza della situazione economica attuale, dall’altro costituisce un indice del fatto che l’impresa cooperativa non è più un’impresa diversa dalle altre. Pur considerando l’impresa cooperativa come un’impresa a tutti gli effetti, permangono in capo a questi soggetti, peculiari caratteristiche che tendono soprattutto ad emergere nelle fasi di crisi. A sostegno di quest’ultima asserzione, basti pensare che per l’impresa in esame è sempre esistita una strada autonoma della cooperazione DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 7 all’insolvenza, costituita appunto dalla liquidazione coatta amministrativa ( art 2 l. f.). Rispetto all’impostazione chiaramente sanzionatoria della legge fallimentare del 1942, la liquidazione coatta amministrativa ha carattere di specialità. Per le imprese cooperative, l’applicazione di una disciplina di esenzione o il fatto di essere destinatari di una procedura di esenzione ha, a lungo, costituito un privilegio. Ecco, questo dato per taluni aspetti si è completamente ribaltato perché, oggi, l’esenzione dalle procedure fallimentari non è vista più come un privilegio, quanto intesa come un’opportunità mancata e come, semmai, un deficit. Incidentalmente, occorre registrare che a seguito della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 - come modificata dal decreto Sviluppobis (dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - chiunque sia “sovraindebitato” (cioè incapace di ripagare i propri debiti), ha davanti a sé due opzioni, in precedenza non disponibili se non alle imprese medio-grandi: offrire il proprio intero patrimonio per la liquidazione, oppure proporre un accordo per il pagamento anche solo parziale dei propri debiti, che se accettato dalla maggioranza dei creditori vincolerà tutti, anche i dissenzienti. In entrambi i casi, infatti, la procedura riguarda tutti i creditori di uno stesso debitore. In più, il debitore, se si tratta di una persona fisica, può godere della esdebitazione o “fresh start”, liberandosi dei debiti non soddisfatti e potendo così reinserirsi nella società senza dover più fuggire dai propri creditori. Si tratta di un intervento normativo ponderoso, i cui effetti sull’economia e sulla società potrebbero essere rilevanti. La grande attenzione, oggi, da parte dei soggetti tradizionalmente non fallibili ( persone fisiche, enti non lucrativi) per le pro8 cedure fallimentari e la grande attenzione che emerge dal movimento cooperativo per la disciplina fallimentare, si lega essenzialmente al fatto che il diritto fallimentare contiene tutta una serie di strumenti, che fungono da ausili per gestire e amministrare la crisi. Interventi legislativi attuati Il Decreto Legge 83/2012, convertito in l. 134/2012, ha definito una serie di strumenti per assicurare la continuità aziendale in presenza di situazioni di crisi. Tra le misure adottate possono enuclearsi il concordato in continuità (art. 186 bis l.f.), ovverosia la proposta concordataria in cui la soddisfazione dei creditori è basata sui flussi derivanti dalla continuazione dell’attività e non sui proventi della liquidazione dei cespiti (fermo restando la facoltà per il debitore di porre in essere la liquidazione di cespiti non strategici per il business della società), e il concordato in “bianco” o preconcordato (art 161 l.f.). Quest’ultimo istituto attribuisce al debitore la facoltà di depositare, presso la cancelleria del Tribunale competente, un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di produrre successivamente, nel termine fissato con decreto dal giudice, la proposta e il piano concordatario e i documenti in allegato previsti dall’articolo 161 l.f.. Da parte di molti giudici fallimentari, ma anche a detta di Confindustria, il ricorso soverchio al meccanismo del concordato in “ bianco” è stato salutato come un dato patologico che mostra il fianco a numerose criticità. Occorre, piuttosto, una prudente valutazione delle conseguenze scaturenti dalla domanda di concordato in “bianco”, riguardanti principalmente la condotta che dovranno possedere gli organi gerenti in pendenza di questa speciale procedura concordataria, al fine di non incorrere in forme di responsabilità civile od anche penale. Segnalazioni critiche da parte di Confindustria hanno riguardato anche il concordato in continuità. Più esattamente, l’organo confederale ha acceso una spia d’attenzione, molto rilevante, riguardo gli assai modesti livelli di soddisfazione previsti per i creditori. Per contrastare ciò, era stata ventilata la proposta, rimasta fortunatamente tale, di predeterminare soglie fisse dei creditori, per poter accedere al concordato in continuità. …ed auspicati Pur riconoscendo il significativo aggiornamento della materia fallimentare attraverso gli istituti testé menzionati, sarebbero auspicabili alcuni interventi legislativi riguardo due profili determinati. Ovvero, occorrerebbe definire una disciplina concorsuale dei gruppi di società. Nell’ipotesi in cui un’impresa economicamente unitaria sia frammentata in una pluralità di centri di imputazione societaria, l’idea di accedere ad un’unica procedura che rapidamente assorba tutte le società, è un profilo di disciplina che ancora manca. Pur non negando la sussistenza di problemi concorsuali molto delicati, perché in questo caso l’impresa unica è scomposta in una serie di masse distinte che hanno i propri diritti e che naturalmente non vanno confusi, un intervento legislativo di tal fatta sarebbe auspicabile. Un altro profilo sul quale è opportuno intervenire, è quello del prestito da soci (art. 2467 c.c). Questa disciplina, sostanzialmente mutuata dall’ordinamento tedesco, ha una sua logica in una situazione di continuità aziendale, mentre può essere prodromica di numerose problematiche nel momento in cui interviene una crisi, in quanto l’idea della postergazione dei crediti dei soci obiettivamente crea una sorta di cortocircuito che è difficilmente gestibile. Allora, un primo correttivo potrebbe essere quello di sottrarre alla disciplina del codice civile la materia dei prestiti dei soci quando si faccia affluire nuova finanza alle imprese in crisi che abbiano predisposto un piano di risanamento ovvero proposto un concordato con continuità aziendale. Pertanto, un intervento adattativo della normativa, che potrebbe nuovamente ispirarsi al modello tedesco, dovrebbe prefigurare un trasferimento di questa disciplina nell’alveo del diritto fallimentare, espungerla dal diritto sostanziale e prevedere una sorta di revocatoria automatica (chiarendo però in modo molto preciso le condizioni di ammissibilità). Gli organi societari nelle situazioni di crisi Focalizzando, ora, l’attenzione sul versante soggettivo, ritengo che sia presente tra gli amministratori delle società lucrative ma anche di quelle non lucrative, così come anche tra gli organi di controllo, un’attitudine mentale fondata sul paradigma binario: capitalizzazione del liquido e regime di continuità e discontinuità aziendale. Contrariamente a questa radicalizzazione ideale, nel diritto americano, è stata elaborata la teoria dell’ “emerging insolvency”. Siamo in presenza di una terza area, che, pur non presentando tecnicamente i parametri dello stato di insolvenza, né quelli della discontinuità aziendale, risulti comunque caratterizzata da indici tipici dell’insorgere di una crisi che può, ove non trattata in maniera adeguata, diventare non recuperabile. Si osserva, a tal riguardo, che la più recente scienza aziendalistica, e i principi di revisione in particolare, individuano con ragionevole attendibilità gli indici sintomatici ( tra cui ad esempio ad esempio la perdita di manager chiave difficilmente sostituibili, la perdita di spazi in mercati fondamentali, la pendenza di un rilevante contenzioso con l’erario di cui è prevedibile l’insuc- DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 9 cesso nelle commissioni tributarie) che consentono di diagnosticare una situazione di crisi, imponendo quindi al consiglio di amministrazione, e poi agli altri organi, di attivare un sistema di controllo idoneo a rilevare, e a efficacemente gestire, tale situazione. Proprio per questa ragione, si è argomentato che, nella fase di emersione dell’insolvenza, possa essere rilevato in capo agli amministratori un qualche dovere fiduciario, non solo nei confronti dei soci, ma anche nei confronti dei creditori. Credo che, a questo riguardo, alcuni indici normativi del diritto fallimentare riformato abbiano un valore sistematico molto rilevante. Mi riferisco, ad esempio, alle norme che esonerano dalla responsabilità per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta gli amministratori che adempiono ai piani di risanamento e agli strumenti previsti tipicamente dal legislatore per superare la crisi; ovvero, ancora, alla norma che rinvia alla riduzione del capitale sociale, tradizionalmente considerato come campanello di allarme di un potenziale pregiudizio alla continuità dell’impresa. Considerazioni conclusive In ultima analisi, credo che oltre ad eventuali correttivi legislativi riguardo il concordato in continuità ed il concordato in “ bianco”, la vera necessità, come emerge da parte della dottrina, sia garantire la previsione di uno schema normativo che favorisca l’emersione anticipata della crisi ripensando il più generale tema dell’allerta. Sul punto, un utile riferimento per l’analisi deriva da una proposta normativa rimasta 10 nella penna del legislatore. Tale norma, a seguito di una codificazione dei doveri che già oggi incombono in capo agli organi di vigilanza per la verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, propone una disciplina dalla portata del tutto innovativa, consistente in una procedura di allerta nella quale l’organo di controllo ha il potere di nominare un professionista indipendente che accerti e verifichi l’effettiva situazione di crisi, rappresentando quindi con apposita relazione se sussiste lo stato di crisi e la prevedibile evoluzione della gestione. Si tratta, quindi, di una procedura di allerta dal contenuto essenzialmente informativo e di agevole applicazione, nel senso che conferisce un potere di stimolo all’organo di controllo, non invasivo della gestione, e che non trasferisce al giudice poteri di accertamento dell’emersione della crisi. Viene in tal modo promossa una dialettica virtuosa tra amministrazione e controllo volta a garantire che l’emersione anticipata della crisi sia portata tempestivamente a conoscenza dei soggetti che entrano in contatto con l’impresa. Riprendendo l’assunto iniziale per cui l’impresa cooperativa è un’impresa ad ogni effetto, appare manifesto che l’ente in questione abbia le stesse esigenze, ad esempio sul piano dell’interlocuzione con i creditori finanziari, che hanno le altre imprese. Ciò non pregiudica talune specificità, anche con riguardo alla disciplina del finanziamento dei soci, che il diritto fallimentare può e deve riconoscere. Ciononostante, una riflessione sulla crisi di impresa e sulle regole che governano i processi di composizione delle stesse, non può escludere le realtà cooperative. Avv. Virgilio Sallorenzo Procedure concorsuali a confronto: limiti ed opportunità Prima di analizzare l’Istituto del concordato di cui all’Art. 214 del R.D. 267/42 (Legge Fallimentare), denominato dalla dottrina concordato coattivo e dalla giurisprudenza concordato liquidatorio, ritengo opportuno, al fine di rendere la stessa trattazione omogenea, spendere brevissimi cenni sulla procedura concorsuale di L.C.A. in quanto tale concordato può essere attivato solo all’interno di tale procedura. La L.C.A. è una procedura concorsuale disciplinata dalla Legge Fallimentare (L.F.) dagli artt. che vanno dal 194 sino al 215. È una procedura prettamente amministrativa, diversamente dal fallimento e dalle procedure minori che sono prettamente giudiziali e dalla Amm. Straordinaria (Legge Marzano e Parmalat) che è una procedura mista, che prevede una fase innanzi all’organo giurisdizionale e una successiva amministrativa innanzi all’Autorità Amministrativa. La L.C.A. viene aperta con decreto (oggi) del Ministero dello Sviluppo Economico (M.S.E.) e pubblicato in G.U. con cui viene nominato il Commissario Liquidatore (oggi 1, prima 3, e prima ancora 1) con cui cessano gli organi dell’Ente, solo sospesi come vedremo nel caso in cui vi fossero le condizioni per il ritorno in benis dell’Ente attraverso il concordato ex art 214 L.F. Mentre il presupposto oggettivo (unico ed assorbente) per la dichiarazione di fallimento, accertate le condizioni di fatturato 200.000, di patrimonio, 300.000, di debito 500.000 e di istanze 30.000 di cui emergenti dal cambiato disposto degli art 1 e 15 è lo stato di insolvenza irreversibile, nella L.C.A. oltre allo stato di insolvenza, può essere dichiarata per l’irregolare funzionamento degli organi dovuto a violazioni di norme o atti amministrativi o per motivi di interesse pubblico che impongono alle autorità amministrative le soppressione dell’ente. È disciplinato poi espressamente anche il concorso tra fallimento e L.C.A. nel senso che vi sono imprese per cui è precluso ai sensi dell’art 2 L.F. il fallimento, salvo il caso che la legge, e qui può solo essere speciale, disponga diversamente. Questo, perché bisogna tener presente che le procedure di L.C.A. intervengono in imprese che operano in specifici settori dell’economia (di credito, cooperazione, editoria, fiduciarie, intermediazione finanziaria) la cui attività non è liberamente avviabile, ma è soggetta al rilascio di una autorizzazione amministrativa al momento dell’avvio e ad una continua vigilanza amministrativa durante lo svolgimento dell’attività. Per cui, è facile comprendere che il legislatore abbia voluto attribuire all’autorità amministrativa anche la gestione delle crisi di tali categorie di imprese, i cui interessi di carattere generale perseguiti non possono essere soppiantati dall’interesse comune che sta alla base delle procedure di fallimento, che è quello di conseguire il maggior soddisfacimento possibile delle pretese dei creditori concorrenti. Pertanto, stante l’art 3 della L.F. in forza del quale il fallimento rispetto alla quale la DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 11 l.c.a. si pone in rapporto di alternatività, nel caso di concordato preventivo, la sottoponibilità dell’impresa assoggettabile a L.C.A. al concordato preventivo è la regola, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ammesso dunque, che una impresa sottoponibile a L.C.A. possa essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, si è sostenuto che il rapporto tra tali due procedure debba essere quello della prevenzione: le imprese in questione potrebbero essere sottoposte a concordato preventivo a condizione che la L.C.A. non sia stata ancora aperta. Ora per il fallimento, unico presupposto oggettivo è lo stato di insolvenza (che si manifesta ai sensi dell’art 3 L.F. con inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), per la L.C.A. le varie leggi speciali vigenti in materia prevedono una vasta gamma di presupposti oggettivi. Questi, generalizzano le singole ipotesi concrete che possono così essere raggruppati: 1) stato di insolvenza; 12 missario giudiziale alla dichiarazione dell’insolvenza a norma dell’art. 195 quando nel caso della procedura di concordato preventivo di una impresa soggetto a L.C.A., con esclusione dal fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Ex art.196 nel caso in cui le imprese soggette a L.C.A., per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la L.C.A. e il provvedimento di L.C.A. preclude la dichiarazione di fallimento. Ex art.197 con il provvedimento del M.S.E. (oggi) che dispone la L.C.A. entro 10 gg. dalla sua data è pubblicato a cura delle autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale ed è comunicato all’ufficio del Registro delle Imprese. Ex art 198 con lo stesso provvedimento che ordina la L.C.A. viene nominato un Commissario Liquidatore (oggi uno, prima 3, prima ancora 1). È altresì nominato un Comitato di sorveglianza di 3/5 membri scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente tra i creditori. 2)violazione di norme o di atti amministrativi che comportano irregolare funzionamento dell’impresa; Nelle cooperative la nomina del Comitato di Sorveglianza è facoltativo. 3)motivi di interesse pubblico che, a giudizio insindacabile della Pubblica Autorità, impongano la soppressione dell’ente. Ex art. 199 il Commissario Liquidatore è parificato in parte e per tutto al curatore/commissario giudiziale. Ex art. 195 L.F. se una impresa soggetta a L.C.A. con esclusione dal fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dalla autorità che ne ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza (30 gg.). Ex art. 200 con il decreto con cui viene ordinata la L.C.A. cessano tutti gli organi dell’Ente. Tuttavia, non si ha un ipotesi di vera e propria decadenza degli organi, ma piuttosto una sospensione della loro operatività poiché vi sono ipotesi in cui tali organi sono chiamati ad intervenire, con la presentazione del concordato ex art.214. Il Tribunale provvede su istanza del com- Dalla data di emanazione del provvedi- mento, l’imprenditore cessa di avere l’amministrazione dei suoi beni conformemente a quanto accade per il fallimento. Il Commissario Liquidatore ha l’amministrazione anche dei beni che pervengo alle procedure dopo l’emanazione del provvedimento amministrativo. mente tutti quegli atti che portano agli effetti revocatori e penali. Ex art. 201 con il provvedimento che ordina la L.C.A. i poteri attribuiti al Tribunale e al Giudice Delegato sono sostituiti dall’autorità amministrativa (Ministero) il quale vigila sulla liquidazione, e i poteri del curatore sono attribuiti al Commissario Liquidatore e quelli del comitato dei creditori al comitato di sorveglianza. Diversamente da quanto prescritto per il curatore la relazione di cui all’art. 33 L.F. non è sottoposta ad alcun termine e non deve contenere i motivi che hanno dato inizio al procedimento, ed è diretta al Procuratore della Repubblica e non al Giudice Delegato e comunicata alla Autorità Amministrativa (M.S.E.). Ex art. 202 su ricorso del Commissario Liquidatore o su istanza del Pubblico Ministero, il Tribunale accerta lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio, anche se la L.C.A. è stata disposta per insufficienza di attivo. Il Commissario Liquidatore ex art. 204, svolge tutte le operazioni della liquidazione, secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del Comitato di Sorveglianza, forma l’inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per le valutazioni, quindi ha poteri più ampi del curatore, potendo compiere alcuni compiti che sono di pertinenza del Giudice Delegato. Tale accertamento, quindi, è possibile non solo per le imprese per le quali non è previsto il fallimento, ma anche per quella per cui è prevista alternativamente la possibilità di apertura di entrambe le procedure secondo il principio della prevenzione, e che sono sottoposte alla L.C.A. solo perché l’intervento della Autorità Amministrativa è stato più tempestivo di quello della Autorità Giudiziaria. Se l’impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato di insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata ex art 195, il Tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su ricorso del Commissario Liquidatore o su istanza del Pubblico Ministero, accerta tale stato con sentenza. Gli effetti dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ex art.203 sono quelli di rendere applicabili le disposizione del Titolo II, capo III sez. III e più precisa- Legittimato attivo a porre in essere tali atti è il Commissario Liquidatore che non necessita di alcuna autorizzazione da parte della Autorità Amministrativa. Ex art.205 il Commissario Liquidatore deve presentare ogni semestre una relazione alla autorità amministrativa di vigilanza, una relazione sulla situazione patrimoniale e sull’andamento della gestione, nel caso che sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. I poteri del Commissario Liquidatore disciplinati dall’art.206 inerenti l’azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi degli artt, 2393 e 2394 sono esercitati previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione acquisito il parere del Comitato di sorveglianza. Entro un mese, ai sensi dell’art. 207 dalla nomina a Commissario Liquidatore (termine ordinatario) comunica a ciascun cre- DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 13 ditore mediante raccomandata con a.r. le somme a credito di ciascuno risultanti dalle scritture contabili, anche ai fini della rivendicazione e restituzione. Entro i successivi 15 gg. i titolari di tali diritti possono far pervenire osservazioni o istanze. Ex art. 208 i creditori che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, entro 60 gg. dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono richiedere il riconoscimento dei propri crediti. Ai sensi dell’art. 209 entro 90 gg., salvo un maggior termine, il Commissario Liquidatore forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e li deposita nella cancelleria del luogo in cui l’impresa ha la sede principale dandone notizia con raccomandata con a.r. Col deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo, il quale procedimento ha natura amministrativa. Le impugnazioni disciplinate dagli artt. 98/99/101/103/tardive e restituzione vengono proposte dal Giudice Istruttore e qui si inserisce la fase giudiziale. Ex art.210 la liquidazione dell’attivo si caratterizza per la assoluta mancanza di formalità. Il Commissario Liquidatore agisce in completa autonomia. Gli unici limiti sono quelli stabiliti dalla autorità di vigilanza, la quale dispone che la liquidazione dell’attivo sia proporzionale ai debiti. La libertà si sostanzia nel procedere alla vendita frazionata, anziché in blocco. da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti alla autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del Tribunale e ne liquida il compenso. Dall’avvenuto deposito, a cura del Commissario Liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili ex art. 26 L.F. e ne è data comunicazione mediante inserzione in Gazzetta Ufficiale. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale nel termine perentorio di 20 gg. Le contestazioni sono comunicate a cura del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazione, al Commissario Liquidatore e al Comitato di sorveglianza, che nel termine di 20 gg. possono presentare nella cancelleria del Tribunale le loro osservazioni. Il Tribunale provvede con decreto in Camera di Consiglio. Decorso tale termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione, e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali. La ripartizione dell’attivo è effettuata ai sensi dell’art. 111 acquisito il parere del comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione della autorità che vigila sulle procedure. Sono applicate altresì le disposizione di cui all’art. 113. L’altro modo di chiusura della procedura è il concordato di cui all’art.214, che autorizzato dal Ministro e acquisito il parere non vincolante ma obbligatorio del Commissario Liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al Tribunale un concordato a norma dell’art. 124 osservate le disposizioni dell’art.152. Ai sensi dell’art. 213 L.F. prima dell’ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati La proposta è depositata in cancelleria col parere obbligatorio ma non vincolante del Commissario Liquidatore e del Comitato di sorveglianza e comunicata dal commissario 14 a tutti i creditori nelle forme previste dall’art.26. I creditori possono fare opposizioni entro 30 giorni (perentorio). Il Tribunale sentito il parere della autorità di vigilanza decide sulle opposizioni e sulle proposte con decreto in camera di consiglio. Gli effetti del concordato sono regolati dall’art.135 e sono salvi le disposizioni di cui al 129/130/131. Il Commissario sorveglia di concerto con il Comitato di sorveglianza l’esecuzione del concordato. La risoluzione e l’annullamento dal concordato sono disciplinati dall’art. 215 il quale stabilisce che se il concordato non è eseguito, il Tribunale, su ricorso del Commissario Liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia sentenza in camera di consiglio la risoluzione. Su istanza del Commissario o dei creditori il concordato può essere annullato ex art.138. Risolto o annullato il concordato, si riapre la Liquidazione Amministrativa e l’Autorità che vigila sulle liquidazioni adotta i provvedimenti che ritiene necessari. Il concordato Più precisamente quindi il concordato coattivo si fonda essenzialmente su tre norme : • l’art. 214 L.F. che ne governa i principi fondamentali (cioè le fondamenta) e gli art 124 152 ; il primo ne delinea il contenuto e l’altro le modalità di presentazione; • l’art. 124 L.F. individua i soggetti che possono presentare la proposta di concordato – creditori, terzi anche prima che del decreto che rende esecutivo lo stato passivo a condizione che la contabilità sia tenuta regolarmente in modo tale da sottoporre al Giudice Delegato da parte del curatore un elenco provvisorio dei creditori del fallito da approvare – e il fallito dopo un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo; • l’art. 152 L.F. fissa le modalità / formalità da seguire perché si possa presentare il concordato : • società di persone 50% del capitale; • società di capitali e cooperative, dagli amministratori mediante verbale redatto dal notaio e iscritto al registro imprese ex art. 2436. Quindi i soggetti che possono presentare un concordato ai sensi del 214 (L.F.) sono le imprese in liquidazione, uno o più creditori o un terzo. La proposta di concordato delle imprese in liquidazione, del creditore o del terzo deve superare in primis il vaglio delle autorità di vigilanza (oggi il M.S.E), del comitato di sorveglianza e del commissario liquidatore (che ne da parere). Ora poiché nella generalità dei casi il concordato ex art. 214 e teso al recupero dell’impresa che o per motivi finanziari era divenuto insolvente, o perché a causa violazione di norme o di atti amministrativi non poteva funzionare regolarmente, o per motivi di interesse pubblico a quelle condizioni non poteva più stare sul mercato, ma che però l’azienda e pertanto il commissario liquidatore ne aveva chiesto e ottenuto dal M.S.E. l’esercizio provvisorio, e con l’esercizio provvisorio protrattosi erano venuti meno lo stato d’insolvenza, o cessata la violazione di norme e di atti amministrativi e ricostituito l’interesse pubblico DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 15 si rende necessario e opportuno il ritorno in bonis dell’impresa. E per l’appunto tale ritorno in bonis lo si ottiene attraverso il concordato coattivo. nomina di un commissario, il quale nei termini fissati (generalmente 60 gg.) avrà il compito di aggiornare lo statuto della società, aggiornare il libro soci, ricostituire gli organi amministrativi, di controllo e di revisione. Spesso succede, però, che la proposta di concordato non derivi ne da un creditore o da un terzo, ma dalle stesse imprese in liquidazione per mezzo di un commissario ad acta, all’uopo nominato, al quale spetterà il compito di redigere il concordato nel caso in cui fossero cessate o l’insolvenza, o la violazione di norme, e lo spregio dell’interesse pubblico e pertanto l’impresa è in grado di ritornare e stare tecnicamente sul mercato. In tal caso la proposta deliberata dall’assemblea dei soci, in quanto l’organo amministrativo sostituito dal commissario ad acta non è in grado di deliberare sulla proposta. Quindi l’esecuzione del concordato ex art 214 L.F. spetterà all’organo amministrativo sotto la vigilanza sia del Commissario Liquidatore che del Comitato di sorveglianza con obbligo di questi ultimi di riferire semestralmente sull’Autorità di Vigilanza. Ottenuta l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci la proposta è depositata in cancelleria del tribunale competente corredata dal parere del Commissario Liquidatore e del Comitato di Sorveglianza nonché con il decreto di autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Nel caso in cui il concordato non fosse eseguito il tribunale, su ricorso del Commissario Liquidatore o di uno o più creditori pronuncerà con sentenza la risoluzione. La proposta è comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi allo stato passivo ex art 26 L.F. e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e iscritte al Registro Imprese. Come abbiamo visto, sia che l’iniziativa sia presa dall’impresa in liquidazione o dai creditori o da terzi è pregiudicata dalle preventive autorizzazioni dell’Autorità Amministrative, mentre nel concordato fallimentare può essere liberamente presentata dal creditore, terzo, o dal fallito ed entro un anno se la contabilità è stata tenuta correttamente o entro due anni dalla avvenuta esecuzione dello stato passivo. I creditori e gli altri interessati possono fare opposizione entro il termine preventivo di 30 gg. dalla comunicazione del commissario. Il tribunale richiesto il parere delle autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto. Il decreto è reclamabile alla Corte di Appello entro 30 gg. ai sensi dell’art. 135. Divenuto definitivo il decreto di omologa il Commissario Liquidatore richiederà alle Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 2545 terdecies la 16 Una volta eseguito nei modi, nei termini e nei tempi fissati nel concordato il Commissario Liquidatore e il Comitato di Sorveglianza ne dovranno dare conferma all’Autorità di Vigilanza la quale con decreto comunicherà al Registro imprese il definitivo ritorno in bonis. Può anche essere annullato ai sensi dell’ art. 136 e in entrambi i casi si ritorna in L.C.A. Conclusioni In buona sostanza quindi la preventiva autorizzazione delle autorità di vigilanza rimuove ogni ostacolo e può consentire di avviare il complesso procedimento di concordato. Quindi è tale autorità che decide se il concordato possa o non essere pro- posto, non potendo vantare l’imprenditore, terzo o i creditori un vero e proprio diritto al concordato. tela dei creditori o di interessi privatistici, implica si la soddisfazione dei creditori, ma non ne è il fine per il quale è preordinata. Nel concordato ex art 214 la proposta non va neppure comunicate ai creditori, dovendosi procedere alla sola pubblicazione, e pertanto gli stessi non sono neppure legittimati ad approvare o respingere la proposta ex art 214. Da ciò consegue che il procedimento di concordato, almeno sino al tempo in cui non è sottoposto alla cognizione del Tribunale, si svolge senza alcuna conseguenza per i creditori che, appunto non sono chiamati a votare, ne ad esprimere il loro parere. Si tratta di un procedimento preordinato alla sfera amministrativa in cui l’intervento giurisdizionale è solo eventuale ed il concorso dei creditori è aperto in modo del tutto particolare, essi hanno cioè un ruolo passivo. Tali peculiarità del concordato coattivo ex art 214 e più precisamente, le necessarie autorizzazioni amministrative e le estraneità dei creditori all’iniziativa amministrativa dimostrano – in modo inequivocabile – che gli interessi perseguiti sono ben diversi da quelli dei creditori ai quali è accordata una tutela mediata ed indiretta, realizzabile solo se ed in quanto i loro interessi non contrastano con quelli pubblici, che sono prevalenti ed assorbenti. Quindi qui, diversamente dal concordato preventivo, piani di risanamento, di ristrutturazione, o la procedura fallimentare in cui il Giudice Delegato non entra o non dovrebbe entrare nel merito della proposta ma effettuare solo un controllo formale, il Giudice entra nel merito della proposta e valuta, acquisisce i pareri degli organi della procedura che non sono vincolanti, la bontà della proposta sia in funzione dell’importanza dell’impresa all’interno della collettività, sia ai tempi di chiusura delle procedure. Ora poiché la presenza dell’interesse pubblico domina tutte le procedure di L.C.A. e ne determina la particolarità e le differenze rispetto alle procedure fallimentari, e pertanto non viene disposta per finalità di tu- Quindi in costanza dei principi generali che governano la liquidazione coatta amministrativa, si spiegano le peculiarità della disciplina del concordato ex art 214 rispetto al concordato fallimentare e preventivo. Infatti nella L.C.A. il concordato è visto senza altro con maggior favore proprio per l’importanza che ha l’impresa per la pubblica economia. La sua permanenza in vita è, pertanto, facilitata rispetto ad ogni altra impresa. In tale ottica si spiegano le rilevanti differenze, e più precisamente non è prevista l’approvazione da parte dei creditori, non sono previste percentuali minime di pagamento ai creditori chirografari, non è previsto il conferimento di garanzie, non sono previste forme obbligatorie come nel concordato preventivo (cessione di beni o conferimento di garanzie). Emerge pertanto con tutta evidenza ciò che informa tutta la procedura di L.C.A. ed i suoi possibili sbocchi : l’importanza dell’impresa per l’interesse pubblico ed il soggetto deputato a definirlo (l’autorità di vigilanza). Il parere dell’autorità di vigilanza, pertanto, diventa il punto focale della proposta concordataria e della sua approvazione da parte dell’autorità giudiziaria che, nel valutare la convenienza per i creditori, non può non tener conto di tale parere. Lo scopo del risanamento, del resto, ad esempio, poteva ritenersi addirittura implicito nella messa in liquidazione dei Con- DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 17 sorzi Agrari Provinciali per i quali si è continuata l’attività con l’esercizio provvisorio, che si è protratto per anni con iniziative di ristrutturazione e risanamento, stante la funzione di assoluta rilevanza sociale svolta da tali imprese Consorziali per lo sviluppo dell’agricoltura nel paese. Tale scopo, poi, è emerso in modo esplicito con la Legge n. 410/99, dove emerge con chiarezza il “favor concordato” come sbocco degli esercizi provvisori (da chiudere) e come mezzo di risanamento dei Consorzi onde permettere la loro permanenza in vita. Del resto, malgrado tutti i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in passato sull’istituto della liquidazione coatta amministrativa, il legislatore ha dimostrato, negli ultimi anni, di voler estendere questo procedimento ad una più ampia gamma di imprese di pubblico interesse, ciò sia nell’intento di armonizzare l’economia alle direttive CEE, sia in considerazione della rilevanza sociale dell’impresa e delle ripercussioni dell’inserimento dell’attività di determinati imprenditori nel contesto economico e sociale, che hanno reso evidente che la crisi dell’impresa è sempre più sentita come fatto sociale, che non sempre può risolversi entro i limiti privatistici dei rapporti tra imprenditori ed il cui salvataggio corrisponde ad un interesse pubblico (v. ad es. anche la legge sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Fatte queste premesse di ordine generale deve ritenersi, stante l’assoluta libertà di forme della proposta concordataria, che la sottrazione di una parte dei beni mobili al soddisfacimento dei creditori non possa assolutamente considerarsi come causa di illegittimità della proposta medesima. In primo luogo occorre osservare che ben difficilmente l’impresa, in special modo in considerazione della peculiare attività 18 svolta dai Consorzi Agrari, avrebbe potuto ritornare a svolgere la propria attività se non mantenendo il patrimonio immobiliare necessario. Pertanto il concordato sarebbe stato, nella maggior parte dei casi, inipotizzabile se non fosse stata concessa tale possibilità. Inoltre, le considerazioni svolte in ordine ai principi che regolano la materia (si è visto quali altre importanti deroghe sono consentite nella procedura di L.C.A. ) ed alla regolamentazione normativa del concordato ex art. 214 L.F., permettono di escludere che qui si possano estendere analogicamente le norme che regolano il concordato preventivo (in materia di cessione di beni e di necessario conferimento di garanzie). Ma la sottrazione di parte del patrimonio immobiliare non fa neppure venire meno la convenienza della proposta per i creditori, in considerazione dei tempi necessari per la liquidazione del patrimonio e per la chiusura della procedura di L.C.A., e delle possibilità di realizzo in tale sede” . Cosi come in quella resa dal Tribunale di Lecce ove si evidenzia che “ … l’interesse pubblico influenza l’intero svolgimento di tale procedura e ne determina peculiarità e differenze rispetto alla procedura fallimentare: la liquidazione coatta amministrativa, infatti, non viene disposta nell’interesse dei creditori. Il pagamento dei debiti dell’imprenditore non assurge al fine istituzionale della procedura, come accade invece nel fallimento”. Proprio tali caratteri marcatamente pubblicistici del procedimento di liquidazione coatta amministrativa spiegano la peculiarità della disciplina del concordato previsto dall’art. 214 L.F. rispetto a quella dettata in materia di concordato fallimentare. Nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa il concordato risponde principalmente all’esigenza di garantire la sopravvivenza dell’impresa in considerazione del suo rilievo pubblicistico e rispetto a tale esigenza ha carattere recessivo l’interesse del ceto creditorio, anche se il legislatore ha voluto, proprio perché sono in gioco le posizioni di diritto soggettivo dei creditori, l’intervento omologatorio del Tribunale, chiamato a garantire il raggiungimento di un punto di equilibrio tra le non collimate esigenze, da un lato, di soddisfacimento paritario delle regioni creditorie e dall’altro, di realizzazione autoritativa dell’interesse pubblico alla permanenza in vita dell’impresa. In questa prospettiva si spiega il marginale rilievo riconosciuto dal legislatore alla posizione dei creditori, a differenza di quanto avviene nel caso di concordato fallimentare:la tutela dei diritti dei creditori non è affidata all’espressione del voto, bensì all’eventuale opposizione (da proporsi peraltro in un termine perentorio; non sono previste percentuali minime di pagamento dei creditori chirografari; non è previsto il conferimento di garanzie (solo “eventuali”); soprattutto il dissenso dei creditori non vincola il Tribunale in sede di omologazione, tant’è vero che l’approvazione del concordato può essere resa anche in presenza di opposizione da parte di tutti i creditori, a conferma che il Tribunale deve valutare la rispondenza della proposta di concordato all’interesse generale, prima che a quello del ceto creditorio. L’interesse pubblico alla permanenza in vita giustifica quindi ciò che sarebbe inammissibile in sede di concordato fallimentare o di concordato preventivo e cioè la sottrazione (senza contropartite fornite da terzi) dal nucleo essenziale dell’azienda e degli immobili strettamente indispensabili per la sua esistenza alla liquidazione concorsuale; l’impresa non potrebbe mai ritornare a svolgere la proprio attività se non conservasse i beni strumentali, per cui il concordato sarebbe irrealizzabile se non fosse concessa tale possibilità (il Tribunale di Lecce, Sentenza n. 275/2002). Analoghe considerazioni, infine, si rinvengono anche nella recente sentenza resa dal tribunale di Ferrara: “..si osserva, quanto ai caratteri e alla natura giuridica del procedimento previsto dall’art. 214 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, e al contenuto e ai limiti del giudizio riservato al Tribunale, che la norma della legge fallimentare prevede una procedura con caratteri propri e particolari, per nulla assimilabili a quelli delle altre procedure definite di “concordato” dalla legge (e cioè il concordato preventivo ed il concordato fallimentare), tanto é che in dottrina vi è chi ha autorevolmente sostenuto che il concordato dell’art. 214 della legge fallimentare di “concordato” ha solo il nome … . A differenza dei procedimenti di concordato preventivo e fallimentare, in cui l’accordo fra il debitore (fallito, nel concordato fallimentare) ed il ceto creditorio ha una centralità che giustifica la denominazione della procedura, nel procedimento previsto dall’art. 214 i creditori non solo non votano la proposta, ma non vengono neppure chiamati ad esprimere un parere sulla stessa, potendo eventualmente proporre opposizione alla proposta, che si presume conosciuta se vengono rispettate le forme di pubblicità discrezionalmente stabilite dall’autorità di vigilanza. La norma in esame non prevede inoltre né l’obbligo di fornire garanzie, la cui offerta è solo eventuale, né l’indicazione di percentuali minime di crediti da soddisfare”(Tribunale di Ferrara, Sentenza n. 23/2006). DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 19 20 Avv. Giorgio Barbieri Domanda prenotativa di concordato e possibili sviluppi della procedura Ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questo convegno che hanno ritenuto di invitarmi offrendomi l‘opportunità di riportarvi alcune considerazioni fatte recentemente in relazione alla ristrutturazione dei debiti di alcune imprese cooperative. In secondo luogo vorrei fare una divagazione introduttiva, che è un fuori programma anche rispetto alle poche note che mi ero preparato. A differenza del relatore che mi ha preceduto, credo, infatti, che il concordato preventivo e la domanda prenotativa di concordato preventivo, possano essere una grandissima opportunità per l’imprenditore, che caduto in uno stato di crisi, voglia tentare di superarlo. È poi evidente che si tratta di istituti che se usati in un modo distorto, possono mettere in luce possibili profili patologici del sistema: ma ciò – a ben vedere – accade sempre laddove la “figura giuridica” con si abbia a che fare, in misura minore o maggiore, si presti per sua natura e/o struttura, ad essere piegata al perseguimento di scopi che non sono quelli per cui essa è stata pensata. Detto ciò passo subito all’argomento di cui sono chiamato a trattare - ovvero quello della sequenza fra domanda prenotativa di concordato ai sensi dell’art. 161 sesto comma (sappiamo tutti di cosa parliamo) e conversione della procedura di concordato in una procedura di omologazione, di accordi di ristrutturazione del debito (ex articolo 182 bis): sequenza che può tradursi in un esempio, a mio avviso virtuoso, della considerazione che ho appena svolto. Segnalo subito che questa facoltà di conversione è garantita soltanto, allo stato attuale del dato legislativo, in presenza di una procedura di concordato preventivo che cominci con una domanda prenotativa ex art. 161 sesto comma, Legge Fallimentare. Quindi, laddove avendo a disposizione la scelta fra più procedure concorsuali, non si opti per un simile procedimento, il quale non inizi appunto nei modi ora indicati, e si scelga piuttosto un altro istituto (ad esempio per le cooperative la liquidazione coatta), questa facoltà di conversione non sarà consentita e si perderà così una favorevole opzione (che costituendo appunto un’esclusiva del concordato per cosi dire prenotativo, lo rende preferibile ad altri istituti concorsuali), per conseguire il risanamento dell’impresa e il superamento della sua crisi. In proposito, come voi certamente sapete, oggi l’imprenditore che sia in uno stato di crisi ha più possibilità allorché si tratti di scegliere la procedura concorsuale cui intenda accedere. Diciamo che, se ci limitiamo quelle di cui mi occupo, queste possibilità si incentrano su due istituti: • quello concordatario, che (anche nella sua versione non prenotativa) è un procedimento giudiziale caratterizzato da processualità, da propri organi, e che presuppone una limitazione del potere gestorio dell’imprenditore, ancorché quel potere rimanga in suo capo; • quello invece previsto dall’articolo 182 bis, che si traduce in una soluzione della crisi di matrice essenzialmente nego- DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 21 ziale, basandosi sulla volontà delle parti e traducendosi in una serie di accordi che possono avere il contenuto più vario; possono essere strutturati in tutti i modi, evidentemente consentiti per legge, in cui si articola la fantasia dell’imprenditore e che tuttavia sono legati da un fine comune: ovvero la capacità di consentire all’impresa di superare la crisi in cui versa (fine che appunto giustifica il procedimento volto alla loro omologazione, ed il fatto che la legge preveda una relazione da parte di un perito esterno ed indipendente che attesti come alla luce degli accordi in parola, la società in crisi sia in grado di provvedere al pagamento dei creditori non aderenti nei termini di centoventigiorni dall’omologazione predetta o dalla scadenza dei relativi crediti se di titolarità di non aderenti). Avendo riguardo ai procedimenti di cui mi occupo, va rilevato che la facoltà di scelta per uno dei due, non si pone soltanto come opzione iniziale dell’uno o l’altro, ma come accennavo prima, oggi il suo esercizio risulta possibile - come si desume dal testo sia dell’ultima parte del 161, sesto comma della legge fallimentare, sia dall’ultimo comma della legge 182 bis, Legge Fallimentare - anche in “corso d’opera”: e cioè allorchè siano già stati compiuti atti propri di ognuno dei medesimi procedimenti. Così se un imprenditore comincia un procedimento 182 bis L.F. “cautelare”, cioè quel procedimento, previsto dai commi sesto e settimo di questa norma , che consente di porre il suo patrimonio al riparo da esecuzioni o azioni cautelari, alla fine del termine all’uopo concesso dal giudice potrà o depositare un ricorso 182 bis primo comma L.F. ovvero orientarsi verso una procedura di concordato, conservando – così come dice la legge – “gli effetti di cui ai commi sesto e settimo” dell’art. 182 bis L.F. anche nella nuova procedura. E correlativamente l’imprenditore, che cominci chieda l’ingresso 22 ad un concordato presentando una domanda prenotativa, laddove capisca, nel termine assegnatogli dal giudice, che sarà in grado di concludere accordi ex articolo 182 bis L.F., ben potrà entro quel termine, depositare un ricorso 182 bis primo comma Legge Fallimentare, con “conservazione sino all’omologa degli effetti prodotti dal ricorso” introduttivo della procedura concordataria. L’ipotesi su cui mi vorrei soffermare per svolgere qualche considerazione più approfondita è quella citata da ultima, e cioè quella che si articola nella sequenza seguente: deposito della domanda prenotativa di concordato; deposito tempestivo del ricorso ex articolo 182 bis Legge Fallimentare, e conversione della prima procedura nel procedimento di omologazione previsto appunto dal citato articolo 182 bis. Alcune recenti esperienze in cui sono stati raggiunti buoni risultati mi hanno infatti convinto che la sequenza temporale ora indicata, almeno in certi casi, possa oggettivamente essere uno strumento prezioso ed effettivamente utile al superamento della crisi finanziaria dell’ impresa.. Ciò dico – e ci tengo a precisarlo - solo per dare atto di un fatto storico, che nella sua genesi peraltro è stato caratterizzato da una certa dose di casualità, essendo la scelta per la sequenza in parola fondata essenzialmente sulla volontà di scongiurare procedure di amministrazione straordinaria (le cosiddette “Prodi Bis”) innescate d’ufficio dal Tribunale competente. Venendo ora al cuore del tema che intendo sviluppare mi sembra che questo passaggio da una procedura all’altra in termini operativi, sia interessante sotto due profili: - il primo è un profilo essenzialmente formale: si tratta cioè di capire cosa succede alla vecchia procedura e quali regole si applicano alle nuova, posto –nella sequenza 161 sesto comma / 182 bis Legge Fallimentare - l’ultima parte del sesto comma della prima disposizione, cioè della norma concordataria, ci dice che gli effetti della domanda in caso di conversione si mantengono fino all’omologa del procedimento ex articolo 182 bis,. In altri termini penso occorra cercare di capire in che senso questa regola vada interpretata e ancora di più quale sia la disciplina applicabile nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dopo che si è passati da un 161 sesto comma. In questo senso, per cercare di rispondere al quesito che ci siamo appena posti, credo sia indispensabile fare due premesse: la prima è che la conversione delle procedure di cui stiamo trattando (ma il discorso non è diverso laddove la sequenza sia quella che dal 182 sesto e settimo comma porta al concordato) risponde all’esigenza di consentire comunque all’imprenditore in crisi di avere il tempo per preparare la soluzione migliore al superamento della crisi che lo affligge, senza che i creditori aggrediscano il suo patrimonio (in questo senso non v’è dubbio che dalla pubblicazione della domanda prenotativa di concordato trovino si producano gli effetti di cui all’art. 168 L.F.). La seconda premessa è che nessuna risposta può essere data senza aver previamente individuato quali siano gli effetti che conseguono da un ricorso per concordato preventivo proposto ai sensi del sesto comma dell’art. 161 L.F., giacché soltanto dopo aver capito gli effetti derivanti dalla proposizione della domanda concordataria, e soltanto dopo averli ben intesi, si può realizzare perché possa esservi un problema nel riversarli all’interno dell’istituto disciplinato dall’art. 182 bis L.F. Per fare degli esempi si può ricordare che l’art. 168 ultimo comma L.F. in materia concordataria ci dice che le ipoteche prese nei 90 giorni antecedenti il deposito della do- manda diventano inefficaci. Questa regola non c’è nel 182 bis. Nel concordato, dalla pubblicazione del deposito della domanda, si interrompe il corso degli interessi sui crediti chirografari: questa regola non c’è nel 182 bis. Nel concordato abbiamo un problema di opponibilità degli atti tutte le volte in cui non siano state compiute le formalità per cui quegli atti sono opponibili ai terzi, e questa regola non c’è nel 182 bis. Nel concordato abbiamo la possibilità di scioglierci dai contratti in essere attraverso un sistema indennitario, e con autorizzazione del giudice: questa regola non c’è nel 182 bis. Nel concordato abbiamo un regime autorizzativo degli atti di straordinaria amministrazione, di cui pure non c’è alcuna traccia nel 182 bis, coerentemente con la propria natura volontaristica. Se noi torniamo, procedendo necessariamente per grande sintesi, all’aspetto formale, allora mi sembra che il problema concreto da risolvere possa essere il seguente: allorchè dal regime conseguente al deposito di un ricorso ai sensi dell’art. 161 sesto comma LF si approdi, senza soluzione di continuità, ad una richiesta di omologa ex art. 182 bis L.F. trascinando gli effetti del 161 (perché così ci dice la norma) fino all’omologa, allora in forza di tali effetti l’imprenditore continuerà a subire una menomazione del suo potere gestorio? Sappiamo, infatti, che nel concordato preventivo “prenotativo” se l’imprenditore deve compiere un atto di straordinaria amministrazione, può porlo in essere soltanto se urgente (161 settimo comma L.F.) e previa autorizzazione concessagli dal Tribunale. Nel concordato prenotativo se un imprenditore vuole pagare creditori pregressi che siano fornitori di beni e servizi (i cosiddetti “fornitori strategici”), deve chiedere un’autorizzazione al Tribunale e deve corredare la sua richiesta di un’attestazione che in qualche modo testimoni che quel pagamento è essenziale per la continuazione dell’attività di impresa DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 23 ed è funzionale ad assicurare la miglior soddisfazione di tutti i creditori. Ecco questi limiti una volta che vi sia conversione di procedura continueranno ad applicarsi, posto che – come ci dice la legge – viene mantenuto lo stesso regime di protezione previsto per il primo dei due procedimenti? La risposta che si deve dare a mio avviso è negativa. Sostanzialmente perché il sub procedimento (sub in quanto si inserisce nel più vasto procedimento concordatario) secondo quanto si evince dalla lettera dell’art. 161, sesto comma, L.F., non può che concepirsi come una parentesi procedimentale a termine, e cioè naturalmente destinata ad estinguersi, sia che essa si esaurisca al suo termine (senza cioè che ad essa segua il deposito del piano e della proposta concordataria od il ricorso 182 bis, primo comma, L.F.), sia che ad essa consegua, invece, una procedura concordataria, ovvero volta all’omologa degli accordi di ristrutturazione del debito. Non può infatti ammettersi che il (sub)procedimento di cui al sesto comma dell’art. 161 L.F. possa continuare a produrre (al di là degli specifici casi previsti dallo stesso legislatore) gli effetti suoi propri al di là del suo termine finale, giacché, nel primo caso (e cioè ove entro tale termine non sia stata assunta alcuna iniziativa da parte del ricorrente originario) troverà applicazione l’art. 162 L.F., laddove, per contro, negli altri casi troveranno applicazione le norme proprie delle procedure in cui quel (sub)procedimento andrà naturalmente a confluire. Conseguenza logica di quanto appena detto è che, dal punto di vista procedimentale, vengano a cadere tutte le regole dettate tipicamente per il (sub)procedimento in parola, essendo le stesse rimpiazzate da quelle proprie (ove esistenti) delle altre procedure in cui esso sia destinato a sfociare, 24 oppure – ritenendosi il ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F., comunque riconducibile ad una domanda di concordato - quelle tese (ove il ricorrente non abbia rispettato il termine concessogli) a decretare l’inammissibilità della domanda predetta. Questo cosa vuol dire concretamente? Volendo fare un esempio si può pensare, nel settore delle costruzioni, alla necessità di eseguire un’operazione di aumento del capitale di una consortile, sottoscritto molti mesi prima della domanda 161 sesto comma, quindi a tutti gli effetti alla necessità di pagare un debito progresso. È fuori discussione che nell’ambito del sub procedimento di cui all’art. 161, sesto comma, L.F. un simile pagamento non sarebbe possibile (senza neppure porsi il problema della sua autorizzazione) non trattandosi di credito riferibile ad un creditore strategico. Per contro, nel momento in cui l’imprenditore esca dal 161 sesto comma, L.F. depositando il ricorso, 182 bis, quel pagamento potrà essere fatto, allorchè previsto nel piano, non dovendosi più porre il medesimo imprenditore alcun problema in merito alla “strategicità” del fornitore/creditore od alla necessaria autorizzazione dell’atto. E ciò, appunto, per la ragione cui facevo riferimento più sopra: e cioè che con il deposito del ricorso ex art. 182 bis L.F. viene a cessare l’applicazione delle norme in tema di concordato che non siano strettamente funzionali a salvaguardare gli effetti protettivi della domanda (concordataria) fino all’omologa degli accordi di ristrutturazione. Mi pare dunque che non trovando più applicazione le norme sul concordato preventivo, si possa dire che tutte quelle disposizioni proprie di quest’ultimo istituto che interferiscono sulla capacità gestoria dell’imprenditore, in caso di conversione della procedura concordataria in quella di ci all’art. 182 bis L.F. cessino di trovare applicazione. Penso peraltro che questa regola, e cioè la valorizzazione della cessazione della procedura di concordato preventivo, non possa che essere anche la regola che presiede gli effetti sostanziali che derivano dalla conversione dei procedimenti in esame, quantomeno in tutti i casi in cui il (sub)procedimento introdotto con il ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F., sfoci, così come previsto dall’ultima parte di tale norma, in una procedura volta all’omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. Atteso infatti che non pare concepibile, avendo riguardo al medesimo stato di crisi di un’impresa, applicare simultaneamente regole appartenenti ad istituti fra loro diversi, ancorché volti alla composizione di quella medesima crisi, non può che concludersi che, quantomeno ove il (sub)procedimento dell’art. 161, sesto comma, L.F. “si converta” tempestivamente in quello di cui all’art. 182 bis L.F., le regole applicabili a quest’ultimo non potranno che essere quelle dettate positivamente per quello in cui si attui la conversione, fatta eccezione – appunto, ma con l’avvertenza di cui si dirà in seguito - soltanto per gli effetti previsti da disposizioni relative all’originario (sub)procedimento di cui la legge disponga espressamente, in modo integrale o parziale, l’ultrattività. Per meglio chiarire quanto intendo dire e comprendere le conclusioni cui si vuole arrivare, val la pena di rammentare come, ancora oggi e nonostante le più recenti modifiche apportate alla Legge Fallimentare, gli accordi di cui all’art. 182 bis L.F. ed il procedimento omologatorio previsto da tale norma non possano in nessun caso considerarsi come procedure concorsuali. Mancano, infatti, nell’istituto in parola taluni connotati che distinguono e caratterizzano quest’ultime procedure (ivi compresa quella di concordato preventivo) e segnatamente (non tanto, dal punto di vista formale, l’as- senza di un provvedimento giudiziale che sancisca l’apertura della procedura o la mancanza di organi che in qualche modo presiedano alla o vigilino sulla stessa (e/o sulla condotta dell’imprenditore che vi sia sottoposto, quanto) sul piano sostanziale; quello della universalità degli effetti della procedura per tutti i creditori (art. 184 L.F.). È, infatti, un tratto tipico dell’istituto di cui all’art. 182 bis L.F. che esso possa riguardare anche soltanto una frazione (sebbene qualificata) di creditori; quello del concorso fra tutti i creditori e del rispetto della par condicio (seppur con le eccezioni oggi previste dalle norme per le procedure concorsuali). Anche sotto questo profilo non v’è dubbio che nell’ambito degli accordi di cui all’art. 182 bis L.F. il principio della par condicio non goda di alcuna cittadinanza, tant’è che ai creditori, in via individuale, possono essere riconosciuti trattamenti del tutto differenziati, fino al punto di sovvertire le legittime cause di prelazione; quello dell’interruzione del decorso degli interessi (art. 55 L.F.). Negli accordi di ristrutturazione, in difetto di diversa convenzione pattizia, gli interessi continuano infatti a decorrere secondo le disposizioni civilistiche applicabili; quello della segregazione, ai fini di tutela del ceto creditorio, del patrimonio del debitore (art. 45 L.F.) e del divieto di azioni esecutive e cautelari in funzione non solo di protezione di tale patrimonio, ma anche ai fini di un trattamento paritario (o meglio concorsuale) del ceto creditorio. A quest’ultimo riguardo, peraltro, occorre avvertire che non devono trarre in inganno comparando la disciplina dettata dall’art. 182 bis L.F. con quella dell’art. 168 L.F. nell’ambito del concordato preventivo – le misure protettive previste dai commi terzo, DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 25 sesto e settimo della prima delle due norme citate. La funzione di quest’ultime disposizioni contenute nell’art. art. 182 bis L.F. infatti va individuata e direi si esaurisce nella tutela dell’esigenza del debitore di poter concludere i propri accordi, funzionali alla rimozione dello stato di crisi, con i creditori aderenti, in un regime di protezione da aggressioni patrimoniali da parte di altri suoi creditori che a quegli accordi non intendano aderire. In quanto tale, detta funzione è tuttavia profondamente diversa da quella tipica dettata dall’art. 168 L.F. (e, a maggior ragione, da quella che si rinviene nelle altre procedure concorsuali), come si desume agevolmente dall’art. 182 bis, terzo comma, L.F., che, trattando dei titoli di prelazione, implicitamente ammette la previsione di trattamenti diversificati e preferenziali a favore di taluni creditori (ricordo che l’art. 182 bis L.F., infatti, prevede che “dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati”. Va da sé, allora, che, a fronte di tali profonde differenze fra l’istituto concordatario e quello di cui all’art. 182 bis L.F., pare insensato applicare a quest’ultimo – e, si badi, quand’anche questo si innesti nel (sub)procedimento di cui al sesto comma dell’art. 161 L.F. - norme poste a presidio di interessi che nell’ambito degli accordi di ristrutturazione non godono di alcuna tutela, quali appunto, fra le altre, l’art. 167 L.F. (di cui l’art. 161, settimo comma, L.F. costituisce una derivazione dopo il deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F. e prima del decreto di cui all’art. 163 L.F.) e l’art. 169 L.F.. E per contro sembra ragionevole ritenere che, quand’anche la legge preveda un’estensione all’istituto di cui all’art. 182 bis L.F. di taluni effetti previsti da norme applicabili al procedimento ex art 161 L.F. (ma la regola vale anche al contrario), l’applicazione – come si diceva più sopra –di 26 quegli effetti ad una procedura diversa da quella in relazione alla quale sono stati previsti dovrà avvenire in modo tale da non alterare la natura del procedimento in cui sono “esportati”. Così, ad esempio e venendo al cuore del problema che ci occupa, l’applicazione degli effetti della domanda ex art. 161, sesto comma, L.F. fino all’omologa degli accordi ex art. 182 bis L.F. (prevista dall’ultima parte del sesto comma dell’art. 161 L.F.) dovrà trovare luogo avendo a mente la funzione dell’automatic stay in quest’ultimo procedimento, senza cioè interferire sulle regole privatistiche degli accordi a presidio di una concorsualità di cui negli stessi non vi è traccia. Nessuno, infatti, discute che, salvo il rispetto delle previsioni di piano, nell’ambito del procedimento per l’omologa degli accordi ex art. 182 bis L.F. possano trovare luogo pagamenti anche di debiti antecedenti il deposito del relativo ricorso, come oggi pare confermato dall’ultimo comma dell’art. 182 quinquies L.F., la cui unica lettura sistematicamente corretta pare essere quella volta a valorizzarne l’ultima parte: e cioè quella che individua nell’autorizzazione del Tribunale lo strumento necessario non già per la legittimità dell’effettuazione del pagamento, quanto perché lo stesso possa essere non suscettibile di revocatoria. Se è dunque vero che in caso di tempestivo deposito della domanda ex art. 182 bis Legge Fallimentare “gli effetti prodotti dal ricorso” ex art. 161, sesto comma, L.F. si “conservano” sino all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione e che appare corretto fare rientrare nel novero dei predetti effetti anche quello del divieto di azioni esecutive e cautelari, è però altrettanto vero che la portata di siffatto divieto debba essere conformata al nuovo procedimento in cui essa – a far tempo dal deposito della domanda ex art. 182 bis Legge Fallimentare si incardina. Con la conseguenza che il divieto di azioni esecutive e cautelari non dovrà essere letto in funzione del mantenimento di una par condicio creditorum che non trova albergo nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, ma al solo più limitato scopo di una protezione patrimoniale che consenta un più ordinato e proficuo strutturarsi della fase iniziale del procedimento che conduce all’omologazione degli accordi stessi. Cosicchè venendo al quesito che ci eravamo posti qualche minuto fa – quello relativo alla possibilità di provvedere al pagamento del debito pregresso da sottoscrizione di un aumento di capitale di una partecipata- mi sembra che allo stesso debba essere data risposta positiva, posto che, appunto, al divieto di azioni esecutive previsto dalla disciplina concordataria, ove al concordato segua senza soluzione di continuità il procedimento omologatorio di cui all’art. 182 bis L.F., non si accompagnerà il (diverso) divieto di pagamenti di debiti pregressi spontaneamente effettuati dall’imprenditore, espressione di un principio di concorsualità che come si è detto – non trova tutela nell’orbita normativa in cui gravita l’art. 182 bis L.F. Mi avvio dunque alle conclusioni: quali sono le conseguenze della conversione? La prima – sicuramente importante - l’abbiamo vista : con la pubblicazione degli accordi e il deposito del ricorso ex art. 182 bis L.F. cesseranno di applicarsi le norme procedurali applicabili al concordato e così pure quelle sostanziali che – si può dire - funzionalmente orientate al perseguimento dei fini cui è informata questa procedura. Cesseranno così i limiti gestori imposti nel concordato all’imprenditore; cesseranno anche di applicarsi tutte quelle norme previste dal concordato a tutela della concorsualità e dell’universalità dei partecipanti al procedimento che non sono assolutamente proprie degli accordi di ristrutturazione del debito. Le norme sulla sospensione del decorso degli interessi non si applicheranno più e anche l’art. 45 Legge Fallimentare in materia di opponibilità non avrà più anch’esso applicazione. Un conto però è individuare quali siano le norme che in seguito alla conversione delle procedure divengono inapplicabili, altro è capire che cosa succede in relazione agli effetti che in parte si sono già prodotti nel periodo di cui al sub procedimento introdotto con la domanda prenotativa di concordato. Mi spiego meglio con un esempio. Con il deposito del ricorso 161 sesto comma, si applica immediatamente l’articolo 55 Legge Fallimentare. Questo vuol dire che gli interessi sui debiti chirografari si sospendono. Se dopo 6 mesi la procedura concordataria è convertita in un 182 bis Legge Fallimentare, quella sospensione continuerà ad applicarsi o no? Non tanto in futuro, cosa che abbiamo già escluso; ma in relazione al periodo in cui ha trovato luogo il procedimento ex art. 161 sesto comma L.F. gli interessi rimarranno sospesi? Io credo che per rispondere in modo sistematicamente corretto a questi quesiti che si possono ripetere poi per tante altre norme di cui non v’è qui il tempo per occuparsi, occorra guardare a due principi cardine: il primo è quello della matrice assolutamente negoziale e volontaristica degli accordi di ristrutturazione del debito; il secondo è che a mio modo di vedere la legge va interpretata in modo tale per cui la domanda prenotativa di concordato non possa essere intesa come una frustrazione dei diritti del creditore, tale per cui lo stesso debba subire effetti pregiudizievoli che altrimenti non avrebbe subito laddove il suo debitore fosse entrato direttamente in una procedura 182 bis. Mi spiego meglio riprendendo l’esempio di prima : se noi interpretassimo la norma in senso contrario a questi principi, allora – e si DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 27 potrebbe dire questa volta per davvero ed in modo smaccato - la domanda prenotativa di concordato si presterebbe ad essere oggetto di abuso, perché basterebbe presentare un ricorso ai sensi del sesto comma dell’art. 161 L.F, depositare quindi, nei termini assegnati dal Tribunale, un ricorso 182 bis (che come sappiamo possono arrivare 28 con la proroga a 6 Mesi) per poi non pagare gli interessi per un periodo corrispondente a quello di durata del sub procedimento prenotativo di concordato. Conclusione questa che non perseguendo evidentemente le finalità che sottendono le norme di cui trattiamo, non merita di certo alcuna approvazione. Dr. Aldo Soldi Cooperative in concordato preventivo: un’occasione per il riposizionamento nel mercato Sugli argomenti che sono oggi in discussione, i diversi componenenti la strumentazione finanziaria che fa riferimento a Legacoop, sia quelli nazionali che quelli territoriali, hanno lavorato a stretto contatto. Alcune delle cose che dirò sono perciò frutto di comune elaborazione e di comune sentire. In alcuni casi sono state anche oggetto di valutazione nei consigli di amministrazione di Coopfond, di CCFS, di Cooperare. Senza dubbio, in questo anno, su questo argomenti si è molto lavorato e molto ci siamo confrontati. Prima di entrare nel merito vorrei sottolineare un atteggiamento che connota questo nostro incontro. Siamo qui in diversi soggetti: le cooperative, le Leghe territoriali, la Lega nazionale, la strumentazione finanziaria, i consulenti che abbiamo imparato ad apprezzare, per fare in modo che ognuno possa fare al meglio la sua parte a sostegno e in accompagnamento alle cooperative. Non accade così in tutte le organizzazioni d’impresa. Questa è una caratteristica che ha la Lega delle cooperative, che non dobbiamo dare per scontata e dobbiamo invece valorizzare e sforzarci di rendere produttiva. Anche in conseguenza di alcune riflessioni scaturite dal seminario dello scorso anno, Coopfond ha modificato parte delle sue metodologie d’intervento. Ha introdotto la possibilità di immettere finanza nelle cooperative che sceglievano la via di una procedura concorsuale, cosa che prima non era consentita. Ha deciso di sostenere le imprese o le associazioni settoriali che proprio in questa situazione volevano avviare attività di studio e di consulting rispetto alla situazione del mercato e alla strada migliore da intraprendere. Naturalmente, si è trovato anche ad affrontare situazioni di aziende o di settori che non hanno intrapreso le procedure concorsuali ma che sono comunque in crisi e chiedono aiuto e sostegno. Durante questo anno, le cooperative hanno adottato diversi strumenti. Direi tutti gli strumenti che sono stati messi a disposizione dalla legislazione fallimentare, quelli tradizionali e quelli nuovi, anche perché ogni situazione è diversa dall’altra ed ogni cooperativa ha teso ad utilizzare lo strumento ritenuto maggiormente idoneo ad affrontare la propria situazione. In questo anno quindi abbiamo maturato esperienze e proverò a riflettere su ciò che ci hanno insegnato ed indicato. C’è una prima constatazione: una cooperativa che sceglie una procedura inizia un percorso straordinariamente complesso, faticosissimo, pieno di ostacoli buona parte dei quali imprevisti. Un percorso fortemente impegnativo per la cooperativa e anche per chi attorno alla cooperativa lavora (gli strumenti finanziari, le Leghe territoriali, le Associazioni settoriali). È un percorso duro quello che la cooperativa inizia quando decide di intraprendere una di queste strade, in alcuni casi reso incerto anche dalle novità normative e dalla conseguente assenza di giurisprudenza. È un percorso ad alto assorbimento di ri- DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 29 sorse finanziarie. Non solo per i costi connessi (spesso davvero elevati), ma soprattutto perché le crisi richiedono ovviamente risorse, fornite dalla strumentazione finanziaria e anche da altre cooperative in segno di solidarietà. Quindi assorbe una quantità significativa di risorse finanziarie, il cui impegno nelle crisi ne inibisce altri usi produttivi. C’è un secondo fatto che abbiamo visto essere importante: la tempestività. Ci soffermammo anche su questo argomento nel seminario di Firenze dello scorso anno, perché era ed è di straordinaria attualità. Spesso si è perso troppo tempo prima di avviare un processo. Spesso si sono tenute nascoste le verità perfino ai soci, che non è una cosa bella per una cooperativa. Spesso si è perso del tempo preziosissimo. E questa è la prima considerazione che dobbiamo fare proprio alla luce dell’esperienza maturata in questo anno: il tempo perso non si recupera, è tempo perso per davvero e nel frattempo la situazione della cooperativa peggiora. Quindi la trasparenza e la tempestività sono elementi che abbiamo visto essere critici all’interno di questi percorsi e dobbiamo ribadire che la variabile tempo è una variabile decisiva. Avviata la procedura, esiste un altro aspetto fondamentale: le procedure, con diverso gradiente a seconda di come sono configurate, consentono di guadagnare del tempo. Si blocca un processo e si guadagna del tempo. Il punto decisivo è come viene utilizzato questo tempo, per fare che cosa. Questo tempo è assolutamente prezioso per ridisegnare l’azienda. Non è prezioso solo per le attività, spesso sofferenti e traumatiche, di tagli di costi e di dimagrimenti di organici: è un tempo indispensabile per riposizionare l’azienda. Per due ragioni: la prima perché, finita la crisi, niente sarà più come prima. Questo lo diciamo sempre, ma è drammaticamente 30 vero. La seconda perché spesso la crisi, quella finanziaria e quella economica, ha fatto esplodere o non ha consentito di nascondere errori che sono stati compiuti. Questo lo vediamo, lo viviamo, lo frequentiamo. Perché prima, in una situazione di sviluppo, tutto si teneva, poi arriva la crisi e non si tiene più . È indispensabile approfittare di questo tempo che le procedure consentono per riposizionare l’azienda. Cosa vuol dire riposizionare? Vuol dire scegliere il nuovo modo di stare sul mercato, vuol dire riflettere sulla specializzazione che l’azienda deve darsi, vuol dire ragionare sulle alleanze che un’azienda deve saper costruire, vuol dire, insomma, ridefinire il progetto imprenditoriale. Credo nessuno maturi l’illusione che per una cooperativa che va in procedura poi dopo tutto torni come prima. Sarebbe un‘illusione pericolosissima. Si apre allora un altro problema: qual è il luogo in cui si ridefinisce il progetto? Sicuramente l’azienda, ma non solo l’azienda. La crisi ha dimensioni tali che investe interi territori, investe interi settori, investe interi comparti. La sede in cui si ridisegna il progetto imprenditoriale deve essere una sede che non coinvolge solo l’impresa, ma la inserisce in un contesto più ampio di analisi, valutazioni, scelte. Non è questo il luogo per definire se la sede giusta e’ il settore, è il comparto, è la Lega, è il consorzio, Però dobbiamo sapere che c’è una sede che mette assieme imprese ( e se penso a questo io credo debba impegnarsi innanzitutto il settore) che deve aiutare a ridisegnare una strategia per stare sul mercato. E mentre si lavora attorno a questo processo, bisogna porci anche una domanda, e cioè se il gruppo dirigente che ha governato l’impresa in anni, spesso in decenni di successo, e che poi si è trovato ad affrontare una crisi profonda, sarà in grado di essere quello che ridisegna il futuro, riposiziona l’azienda e magari fa anche delle scelte dolorosissime e impopolari, ma pur necessarie in situazioni di crisi. Io credo che questa domanda dobbiamo porcela e se la risposta è no, credo anche che dobbiamo intervenire di conseguenza e governare processi di ricambio, sapendo che questo è un aspetto decisivo e per niente banale. Quindi, riposizionare, avendo chiaro che i soldi e i sacrifici non bastano. I soldi e i sacrifici sono indispensabili ma possono essere insufficienti. Se non accade questo le procedure rappresenteranno un interstizio temporale fra la crisi e il fallimento. Questo interstizio temporale deve essere utilizzato al meglio. C’è una proposta che ha fatto Mauro Iengo nella sua introduzione che io condivido, ed anche questo sulla base dell’esperienza fatta. Creare una task force interna che metta assieme le competenze che si sono venute maturando in questo anno, e che realizzi anche un network di competenze esterne, alcune delle quali abbiamo anche sentito in questo nostro seminario e altre che sappiamo esserci. Siamo stati costretti, in questo anno, a inventarci gli strumenti, a inventarci delle soluzioni, a inventarci a volte anche un’organizzazione. Però abbiamo fatto delle esperienze e maturato delle compe- tenze. E allora io credo sia importante e possibile dotarci di uno strumento un po’ più strutturato, che ci consenta di accompagnare le aziende in questi percorsi. Credo obiettivamente che un “occhio esterno” possa davvero risultare utile alle cooperative. E un “occhio esterno cooperativo” sia ancora più utile. Infine, un ultimo aspetto che mi sta a cuore, viste anche alcune esperienze che abbiamo vissuto e che sono in corso: l’aspetto della demutualizzazione. Dico subito che non credo si debba affrontare l’argomento in maniera ideologica, però il problema esiste. Sono convinto che, se per salvare un’impresa, per salvare dei posti di lavoro, per salvare un presidio territoriale, diventa necessario passare da una impresa cooperativa a una spa, sarebbe sbagliato non farlo. Però dico che noi siamo fatti per promuovere cooperazione. Di conseguenza, credo che questi passaggi che possono essere utili, necessari e, a volte, indispensabili, a me piacerebbe considerarli come passaggi di transizione. Utili per affrontare una crisi, per avere una strumentazione in più con cui vivere ed affrontare la crisi. Dopodiché ci dobbiamo porre il problema di come quell’esperienza, che era nata come cooperativa, possa tornare ad essere un’esperienza cooperativa. Spesso ce lo chiedono i lavoratori di quelle imprese, e io credo che quei lavoratori abbiano ragione. DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 31 32 Avv. Francesca Guidelli Le criticità per le cooperative quali creditori nelle procedure concorsuali Negli interventi che mi hanno preceduto sono stati illustrati gli strumenti oggi forniti dal nostro ordinamento giuridico per la gestione della crisi aziendale. In particolar modo l’accento è stato posto sulle procedure che prevedono il mantenimento di una continuità aziendale dove emerge un collegamento naturale con la cooperazione. È vero che la cooperazione, soprattutto negli ultimi anni, si è avvicinata alle altre procedure previste dalla legge fallimentare, diverse dalla liquidazione coatta e, comunque,da quelle che potremmo definire “terminali”. Potremmo tentare di dare una lettura a questo dato, ponendo l’accento all’interesse della cooperativa e quindi all’oggetto che viene tutelato in questa forma societaria. Per l’imprenditore ordinario, a volte, la chiusura dell’azienda è una forma di tutela del patrimonio, della remunerazione del capitale che ricerca nella creazione dell’impresa stessa. Questo non è possibile nella cooperativa, perché la cooperativa non va a remunerare il patrimonio. Va a remunerare un patrimonio, quello si, ma è un patrimonio diverso: è un patrimonio di lavoro, mi sia consentito dire, più umano per quanto organizzato rispetto all’altra tipologia d’impresa. Di talché, le misure in continuità vanno a rappresentare lo strumento di ultima istanza per la tutela del lavoro proprio perché ne consentono il mantenimento. pensare che la Cassazione nel 2011 (sent. n. 12936) ha definito la ragionevole durata delle procedure fallimentari in sette anni, per poi precisare nel 2012 (sent. 15671) che la durata può essere addirittura superiore se la procedura è complessa. Ben si comprende che trattasi di tempi che vanno oltre l’orizzonte della realtà aziendale con il forte rischio di un effetto domino. In contrapposizione, troviamo la cooperativa creditrice che ormai quotidianamente si ritrova a dover fare i conti con crediti congelati in procedure. Crediti che divengono non più esigibili nel breve periodo; basti Purtroppo, questa certezza è stata disattesa. Ed allora, riguardo alle cooperative di Produzione e Lavoro, si coglie l’importanza del privilegio generale ex art. 2751 bis n. 5 quale strumento che va a contemperare l’interesse della procedura con l’interesse del ceto creditorio. Questo soprattutto nell’ambito di procedure alternative al fallimento ove sono previsti termini sostenibili di pagamento; si pensi ad esempio al concordato preventivo dove il piano può prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologa. Alcuni hanno sollevato obiezioni alla previsione di tale termine dal lato della procedura (si pensi alla odierna impossibilità di vendita degli immobili al prezzo di stima in tempi così ristretti), ma la previsione di un termine è importante nel principio perché è importante per l’impresa sapere “quando” poter contare sull’incasso. Altrettanto importante è la certezza sul “se” poiché ciò consente all’impresa di potersi autorganizzare, per il periodo intermedio, compiendo scelte responsabili. Nonostante l’intervento della riforma del diritto societario, che ha codificato il colle- DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 33 gamento tra mutualità prevalente e privilegio cooperativo di Produzione e Lavoro, nella pratica è stato spesso disconosciuto. Le motivazioni richiamate dalla giurisprudenza sono le più varie, a volte, come giustamente ha rilevato Mauro Iengo nella relazione introduttiva, collegate ad interessi di parte. Il caso più comune è l’assimilazione fra cooperativa ed impresa artigiana. Quindi, quando la cooperativa si trova ad essere creditrice in una procedura, viene sottoposta ad analisi rispetto a dati, quali le somme risultanti per l’acquisto materie prime, che di per sé non c’entrano niente con il privilegio cooperativo. Perché il privilegio cooperativo non è collegato ad un limite dimensionale. L’incertezza applicativa ha portato, in alcuni casi, a risultati paradossali. Vi sono stati concordati presentati ed omologati con indicazione delle cooperative di produzione e lavoro nella classe dei privilegiati. Conseguentemente le imprese, in base ad una legittima aspettativa di riscossione in termini brevi si sono organizzate per la sopravvivenza medio tempore( ad esempio accedendo a nuovi finanziamenti per il tramite di strumenti a sostegno delle imprese creditrici nei concordati, attivando le procedure della L. 142/01). A pochi giorni dal previsto pagamento, si sono viste declassate con conseguenze ben immaginabili, anche in termini di bilancio. Il tutto nell’ambito di una procedura che li ha visti esclusi dalla responsabilità decisionale, proprio perché privilegiati ab origine, e quindi esclusi dal voto. Di fronte a una simile ipotesi i generali strumenti di tutela sono insufficienti. Parlando di concordato il mezzo giudiziale per contrastare l’esclusione o il declassamento è l’azione generale di accertamento del credito. Considerando che la durata media di un processo di primo grado è di oltre tre anni, e che in caso di appello e ricorso in cassazione si arriva a nove, la riscossione 34 diviene praticamente irrilevante per la gestione corrente della società nel breve periodo. Anzi, diviene un costo per la necessità di sostenere spese, in particolar modo legali, non certo trascurabili. Di qui, l’assoluta importanza della chiarezza normativa e della certezza del privilegio cui tende la norma di interpretazione che il legislatore ha introdotto con la L. di conversione del decreto del fare, (legge 98/2013 D.L. 69/13), art. 82 comma 3 bis:<Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio spettante per i corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220. >.Norma, si ripete, di interpretazione, che non incide sul testo dell’art. 2751 bis, ma ne chiarisce le modalità applicative collegando riconoscimento del privilegio col fine mutualistico della cooperativa. Si nota che il testo della norma va a limitare l’applicazione del privilegio a quelle che noi possiamo definire le vere cooperative, escludendolo per quelle imprese che hanno una “forma” cooperativa ma non la rappresentano in concreto. E allora il richiamo all’attestazione di vigilanza è interessante perché si può notare anche una sorta di passaggio di competenze: da una competenza generale, che può essere individuata nel curatore ma anche nel giudice, che non è organo tecnico della cooperazione, si va a dar rilievo ad un organo dotato di specifica e particolare professionalità che è appunto quello della revisione. Ed effettivamente lo scopo della revisione è proprio la verifica in concreto dell’essenza della cooperativa aldilà della sua aderenza ad uno schema, quindi si va a richiedere non solo il dato formale, ma anche quello sostanziale della effettività della base sociale, dello scambio mutualistico, della partecipazione dei soci alla vita sociale sia in termini quantitativi che qualitativi. Il legislatore risalta cosi lo Strumento di vigilanza, che proprio per la sua preparazione rappresenta anche un momento di promozione e corretta applicazione degli istituti della cooperazione. Ci possiamo interrogare sulla portata del riferimento alla richiesta di revisione(la norma parla di cooperative che <abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220>). Sul punto ritengo che la previsione possa essere ricondotta a sistema attraverso una sospensione di giudizio sul privilegio per le cooperative che ancora non abbiano ottenuto il certificato di revisione, in attesa che l’organo di vigilanza possa accertare in concreto i requisiti mutualistici. Grazie all’intervento del legislatore, è offerta la possibilità di superare anche l’erronea assimilazione delle cooperative agli artigiani e portare in risalto la vera natura della cooperazione. Perché l’assimilazione agli artigiani è stato, spesso, il frutto dell’applicazione di categorie maggiormente conosciute agli operatori (curatori e giudici), alimentata dalla collocazione al medesimo n. 5 dell’art. 2751 bis. Ma stessa gradazione significa stesso riconoscimento di ordine, non di natura. Perché è ovvio che l’artigiano, diviene “lavoratoresoggetto debole” rispetto alle altre forme di produzione capitalistica, in funzione di parametri dimensionali ristretti e con prevalenza del lavoro sui mezzi di produzione. E altrettanto ovvio che nella cooperativa di produzione e lavoro (che come ogni impresa, ricerca un profitto in senso commerciale), è la natura stessa dell’ente che esclude la prevalenza dei mezzi di produzione sul lavoro, dato che la particolarità è proprio l’autorganizzazione e la cogestione del lavoro aggregato. È altrettanto ovvio che tale prevalenza, nell’ambito della cooperativa di produzione e lavoro, non è una prevalenza di tipo matematico, bensì di tipo soggettivo. Questo significa che la cooperativa per come è strutturata, per come è creata, per i fini che persegue, per l’auto-organizzazione del lavoro che in essa si esprime, è di per sé soggetto che non consente al suo interno una prevalenza del capitale, perché il lavoro è il suo stesso fine. Quindi la norma tende ad un obiettivo di identificazione dell’oggetto della tutela del privilegio che non è il lavoro inteso come singolo apporto alla produzione, come per l’artigiano, e ma è la specificità di un ente che è totalmente diretto alla tutela del lavoro stesso. DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 35 36 Dott. Fabio Battaglia Le criticità per le cooperative quali creditori nelle procedure concorsuali L’intervento è estremamente breve perché il nostro è un intervento congiunto. Parto da uno dei temi principali dibattuti in questo momento. Vengo da un convegno fatto a Modena dell’Unione giovani dottori commercialisti nel quale abbiamo elaborato anche delle proposte di modifica legislativa sul concordato in continuità che Mauro conosce perché ci sono delle collaborazioni in corso fra le associazioni. Il tema dell’abuso e dell’intervento di Confindustria è un motivo per farmi partire da un concetto quando guardiamo la cooperativa come creditore in una procedura concorsuale. Io sono un commercialista e come tale faccio i numeri (e qualche volta li do anche) e lavorando sui concordati, siano essi liquidatori o in continuità, ci si rende conto che le percentuali in favore dei chirografari sono spesso sconsolanti. Però in questo momento è difficile possano essere diverse poiché versiamo nella più grave crisi da un secolo a questa parte e anche far rinascere aziende dalle ceneri non è semplice: non è una giustificazione, ma un dato di fatto. Era importante intervenire in difesa del privilegio per le cooperative di produzione e lavoro, perché ritengo che fosse doveroso rimarcare la certezza del diritto rispetto alle cooperative che sapevano di rapportarsi ed approcciarsi al mondo dell’economia potendo vantare un privilegio, mentre in modo inusitato alcuni tribunali, con motivazioni a volte poco difendibili, hanno ritenuto di non riconoscere questo privilegio. Detto questo, sul sistema dei privilegi qualche riflessione la dobbiamo fare. Abbiamo in Italia uno dei sistemi di privilegi più ingarbugliati e pesanti del mondo e, quindi, quando si fanno i conti ci rendiamo conto che il 5060% della struttura del passivo è data da privilegi. Se si arriva allora a pagare il 1015% di chirografari, significa che stiamo pagando a volte circa il 70% del passivo complessivo. Peraltro, è normale che in una ristrutturazione si facciano dismissioni, in una situazione di mercato nella quale gli immobili, come minimo, hanno dimezzato il loro valore rispetto a qualche anno fa. Quindi, vi rendete conto quanto sia difficile in questo momento storico immaginarsi percentuali più elevate, soprattutto nel concordato in continuità. Credo che la percentuale non debba e non possa essere un ossessione, posto che è evidente che quando un soggetto chirografo si trovi falcidiato da una procedura, giustamente vede minacciata la sua stessa continuità. In questa fase storica, e la penso veramente come il prof. Zoppini, la normativa sul concordato in continuità, mutuata per alcuni aspetti dal “common law”, è una normativa che deve essere cornice, perché regola una realtà magmatica, in continuo movimento, qual è l’impresa. È impossibile che il legislatore possa correre dietro a tutte le fattispecie che si verifichino in una fase di crisi di un’impresa. Il legislatore, al contrario, si è sentito di dover rincorrere questo fenomeno per tentare di regolarlo e dominarlo, trovando sempre qualche buco. Probabilmente, per dirla alla Rawls, questa normativa deve essere scritta un po’ sotto un velo di ignoranza, perché quando noi scriviamo la normativa dobbiamo pensare DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 37 che c’è un fenomeno estremamente complesso e che non possiamo prevedere ex ante tutti le possibili complessità da fronteggiare. Arrivo al punto: secondo me è fondamentale non giudicare in base a questi primi anni di applicazione lo strumento concordato e, soprattutto, noi tutti dobbiamo imparare ad utilizzare questi strumenti della legge fallimentare: professionisti e banche. Devo dire che mi è piaciuta moltissimo la relazione del presidente Soldi, che tra l’altro mi ha tolto un sacco di argomenti, ma mi fa piacere che un soggetto che si trova a finanziare abbia le medesime riflessioni del professionista. Devono imparare anche e soprattutto i Giudici. Ecco, quindi, che se si ragiona con una normativa cornice, ciò che importa veramente è l’elaborazione delle prassi: di questo si ha una riprova dal fatto che i tribunali stanno cercando di elaborare prassi, sto pensando ad esempio alle prassi del tribunale di Milano che non sempre condivido, ma che comunque sono un modo di dare certezza a fattispecie concrete che è impossibile che la legge possa regolamentare. Era una logica che ha mosso anche i nostri progetti di modifica legislativa. Sono assolutamente essenziali le creazioni, dentro le realtà associative, di task-force di elaborazione di queste prassi, e non solo farlo a favore degli associati, ma devono essere portate all’esterno, a conoscenza dei tribunali, commiste a quelle prassi che i professionisti e i tribunali elaborano per conto loro. Aprendo il capitolo delle banche, va detto che è importante anche per loro questo coinvolgimento in un dibattito tra operatori del settore. Per fare un esempio, io ho avuto clienti con i quali ho sollevato tempestivamente l’allarme, ma tale senso di responsabilità rischia di aggravare la situazione, perché le banche purtroppo quando sollevi l’allarme si burocratizzano, 38 si irrigidiscono in maniera paurosa e, quindi, è difficilissimo rapportarsi con esse. Però se noi riusciamo a lavorare tutti insieme su queste prassi e a dialogare con tutti i protagonisti di questa complessa procedura, che può essere il concordato in continuità, ma lo sono altrettanto gli accordi di ristrutturazione ex articolo 67 o le procedure 182 bis, allora possiamo rendere questi istituti delle grandi opportunità. Il problema è che il sistema bancario ha letto questi strumenti, che dovevano favorire l’accesso al credito, come strumenti per bloccare tutto, perché si va in una situazione di sofferenza e, a quel punto, c’è anche la malattia di un sovra-sistema (penso al sistema di Basilea) sul sistema bancario, per il quale finanziare queste imprese fa andare i conti economici delle banche in perdita, e qui c’è un blackout. Alle cooperative che si trovano in posizione di creditrici mi sento allora di dire, d’accordo che la percentuale è importante, ma valutate il progetto, valutate se c’è del valore aggiunto anche per la vostra cooperativa. Non è una cosa semplice, perché le procedure stanno andando male anche per i motivi che vi ho detto, però è importante una valutazione del merito del progetto. Ci sono anche progetti seri che a volte rischiano di essere buttati a mare magari anche per una percentuale del 5% che tanto non cambia niente per il recupero di quel credito. Vado alla conclusione del mio intervento. Nelle cooperative capitalisti non ce ne sono, anzi spesso i lavoratori sono stati appesantiti da stipendi non pagati, da abbassamenti di stipendi e questi sacrifici dei lavoratori sono apprezzati dal sistema bancario e dai tribunali. Ancora, ricordiamo che nei concordati c’è la prededuzione e, quindi, i soggetti finan- ziatori, così come tutti i fornitori, in caso di successivo fallimento, possono essere pagati prima anche di tutti i creditori concorsuali. Ecco allora che dico a voi imprenditori cooperativi, ricordando di valutare il progetto, guardate anche il patrimonio che può supportare il piano di concordato. Se il soggetto che ha avuto accesso ad una procedura, dovesse saltare dopo un po’ di tempo, sappiate che, attraverso il suo patrimonio, potete trovare comunque la possibilità di trovare soddisfazione per la fiducia che avete offerto a quella impresa. Grande opportunità, a mio avviso, per fare da leva con il sistema bancario così ingessato e burocratizzato in questo momento, sono certamente gli strumenti finanziari cooperativi. Laddove attraverso la prededuzione si riesca ad attivare il sostegno dello strumento cooperativo, allora sarà più semplice attivare il sostegno del sistema bancario. Nelle cooperative, il concordato in continuità pura, per quanto complesso, porta degli elementi di vantaggio proprio grazie alla possibilità di accedere ai finanziamenti degli strumenti cooperativi. Quando ricerco la continuità la prima cosa che devo fare è la discontinuità interna: quel gruppo dirigente si deve guardare bene in faccia, con il corpo sociale, con i soci lavoratori, perché bisogna dare all’esterno il senso che comunque il processo di continuità è governato, perché sennò la fiducia non ci può essere. È un momento in cui la fiducia è sotto le scarpe, e quindi bisogna ricreare un ciclo di fiducia. Lo possono fare i professionisti come dei produttori di fiducia, ma sono soprattutto i gruppi dirigenti che devono dare fiducia ai finanziatori e anche ai fornitori. Ed è importante che pensiate immediatamente alla finanza, perché vi ricordo che appena alzate la manina e presentate qualcosa si blocca completamente tutto, quindi bisogna pensare a come campare dal giorno in cui si alza la manina fino al giorno in cui presumibilmente entra nuova finanza, perché sennò non ce la potete fare. Nelle cooperative, per la loro peculiarità, per il fatto di non avere l’imprenditore che si è innamorato della sua azienda e la considera come un figlio e quindi, buono o cattivo, alla fine la perdona sempre e perdona sé stesso, forse è più semplice un processo di autovalutazione, che inizialmente è complesso perché si sa che queste inerzie nascono anche da rapporti consolidati, all’interno dei soci lavoratori. la difficoltà di fare dei tagli, e mi rendo conto che c’è una sofferenza che è anche maggiore di quella dell’imprenditore, però c’è anche un’alterità rispetto all’azienda che può favorire veramente la tempestività. Concludo con uno dei temi richiamati da Mauro: laddove vi siano i finanziamenti dei soci, dove vi sono ancor di più le fideiussioni concesse da soci e da componenti del consiglio di amministrazione, la tempestività deve essere aggravata dal fatto che diventa un problema andare alla falcidia bancaria. Cominciano ad arrivare gli atti sui soci che hanno concesso le fideiussioni ed è chiaro che si entra in una situazione di dissesto della compagine societaria che dopo diventa non gestibile. Per cui, in presenza di queste situazioni in cui possono essere attaccati i patrimoni personali, deve essere qualificata questa capacità di leggere con tempestività la crisi e poter accedere a quegli strumenti che sono il 67 o il 182 bis, che possono consentire, senza le falcidie del sistema bancario, di non subire l’escussione delle fideiussioni. Penso che per le cooperative questa sia un’opportunità, anche in più rispetto alle altre aziende, per l’esperienza che ho avuto. Io sono uno di quelli che in questi strumenti ci crede e chiedo agli imprenditori di imparare ad usarli con fiducia. DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 39 40 Avv. Pierluigi Morara Finanziamento dei soci: peculiarità delle cooperative nelle procedure concorsuali Intervenire per ultimo nel seminario e svolgere un tema come quello che mi è stato assegnato che, come preannunciava il dott. Iengo nella sua introduzione, non è semplice da trattare, mi fa pensare che l’ultima comunicazione non sia “dulcis in fundo”, ma piuttosto…“in cauda venenum”. Debbo aggiungere che a questo punto di un seminario così interessante viene il rimpianto di non poter interloquire su molti degli argomenti che sono stati sollevati, che ho ascoltato con interesse e che mi stimolerebbero a intervenire anche nel merito dei temi trattati da altri. Anche in considerazione dello spazio entro il quale contenere il mio intervento, cercherò di semplificare notevolmente la materia che tratterò, che pure è ben delimitata dallo stesso titolo della mia breve comunicazione che indica “finanziamento soci e procedure concorsuali”: quanto al finanziamento soci, io lo definirò nella mia esposizione “prestito sociale”, che è la definizione che si dà a questo particolare finanziamento dei soci nelle cooperative. Una distinzione non solo terminologica, ma a mio parere utile a valorizzare le caratteristiche peculiari di questa forma di finanziamento soci, rispetto a quelle che ordinariamente vengono praticate nelle società lucrative. La mia comunicazione ovviamente non riguarda i meccanismi del finanziamento fisiologico del prestito sociale in generale, ma lo considera solo nel momento in cui questo credito si confronta con una proce- dura o un procedimento di ristrutturazione dei debiti. Il prestito sociale, come è stato anticipato da varie parti, è un tassello fondamentale del patto fiduciario tra la cooperativa e il socio. Spesso, come diceva Iengo, la sua rottura -l’impossibilità per i soci prestatori di recuperare quanto prestato alla cooperativa - viene vissuta quasi come equivalente alla e talvolta peggiore della rottura del patto mutualistico in senso stretto. E l’impatto della crisi aziendale, che rende talora irrecuperabile il prestito, rende la prospettiva della crisi un fatto estremamente drammatico, nella cooperativa e nelle comunità dove la cooperativa è insediata, anche in ragione dell’ammontare individuale e complessivo che talvolta il prestito sociale viene ad avere. Quanto sia opportuno decongestionare e tenere sotto controllo il fenomeno del prestito sociale perché non si arrivi ad avere un impatto così forte e come si possa tutelarlo per evitare lo stesso, non fa parte del mio intervengono, se non in parte alla fine. Veniamo all’argomento della mia comunicazione. La crisi dell’impresa cooperativa, quando accade, e viene fronteggiata con accordi di ristrutturazione o procedure concorsuali, fa emergere la tensione tra le esigenze di tutela della posizione creditoria del socio che ha prestato soldi alla cooperativa col prestito sociale e le interpretazioni restrittive del trattamento giuridico che è da riservare al prestito stesso, specie ove lo si assimili al finanziamento soci dell’impresa lucrativa. DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 41 Il prestito sociale è un credito che abbiamo sempre classificato nella categoria dei crediti chirografi, cioè di quelli che non hanno privilegi nella ripartizione dell’attivo: fino ad oggi ci siamo esercitati per stabilire se non esistessero degli strumenti giuridici utilizzabili per attribuirgli un rango che adeguasse la prospettiva di rimborso ad un’idea di tutela del socio prestatore che passasse attraverso un trattamento migliorativo rispetto ai creditori chirografi. Come ci ricordava il prof. Zoppini nella sua introduzione, si sta facendo, invece, strada una interpretazione della normativa che disciplina i finanziamenti soci, dettata espressamente per le srl, che potrebbe estendere la sua efficacia a postergare anche il credito dei soci prestatore. Postergare, come sapete, vuol dire che il credito sarebbe soddisfatto solo dopo che sono stati pagati i crediti chirografi, in quanto si è esaurita la soddisfazione degli altri crediti privilegiati. È chiaro che questa normativa, se applicata alle cooperative, imprimerebbe al prestito sociale un arretramento di rango e di prospettiva di recupero rilevantissima, assimilandolo, quasi, al capitale di rischio. La norma esiste dal 2003, quando venne introdotta nel codice civile con la riforma del diritto societario di quell’anno. Per un lungo periodo, non se n’è sentito tanto parlare, al di fuori dell’ambito delle società a responsabilità limitata. Vorrei ripercorrere molto brevemente con Voi che cosa significa e come funziona in concreto la postergazione dei crediti da finanziamento dei soci. L’istituto si fonda sull’art. 2467 del codice civile il quale stabilisce che i finanziamenti in qualunque forma effettuati alla società (stiamo parlando di normativa che riguarda le srl), che siano concessi in un momento in cui risulti un particolare elemento oggettivo, cioè un eccessivo squilibrio dell’indebitamento ri42 spetto al patrimonio sociale, oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato più ragionevole effettuare un apporto di capitale (non sto a sottolineare quanto ci sia di soggettivo in questa considerazione di opportunità); ebbene che i finanziamenti che abbiano queste caratteristiche siano postergati e cioè rimborsati per ultimi prima del capitale. Oltre alla postergazione, prevede, altresì, la norma che nei casi in cui un finanziamento con queste caratteristiche fosse rimborsato nell’anno prima del fallimento, il rimborso sia da revocare. Una parte della giurisprudenza e della dottrina hanno ritenuto che questa disciplina specificamente dettata per le srl sia espressione di un principio generale che si può estendere a tutte le società di capitali e inteso a porre rimedio a tutte le situazioni in cui il finanziamento sostituisce l’immissione di capitale da parte dell’imprenditore, con pregiudizio dei terzi creditori. Se l’imprenditore che dovrebbe conferire nella società capitale di rischio, mette invece del capitale di finanziamento, diventando a propria volta creditore chirografario della società, si pone in una posizione di vantaggio. Infatti, se le cose per così dire vanno bene, quell’immissione di risorse finanziarie genera a lui un’utilità economica sotto forma di interessi (che si aggiunge o sostituisce agli utili). Al contrario, nel caso in cui le cose andassero male e la società subisse un rovescio, quell’immissione di risorse finanziarie non essendo capitale di rischio, ma semplicemente un prestito, non sarebbe persa, ma concorrerebbe con gli altri creditori nella restituzione. Si addosserebbe per questa strada impropriamente ai terzi creditori - ed all’insaputa di questi - una quota del rischio di impresa. La postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. avrebbe lo scopo di riequilibrare questa asimmetria. La giurisprudenza cui mi riferisco ritiene che questo sia da ritenere un principio generale dell’ordinamento giuridico; ne deduce che se questo è un principio generale, allora esso va applicato non solo alle srl (per cui e’ espressamente previsto), ma anche alle società per azioni che abbiano una con base sociale ristretta, in cui il socio partecipi all’attività economica e sia coinvolto nella sua gestione in modo che la sua presenza nella spa si connoti con relazione analoga a quella che ha il socio con la srl: in quei casi si applicherebbe anche alla spa il principio di postergazione della srl. Dobbiamo tenere conto che i casi che affrontavano i giudici sostenitori dell’orientamento di cui sto parlando erano estremamente specifici: ad esempio, la sentenza del Tribunale di Venezia, da cui è tratta una delle massime cui si fa normalmente riferimento, considerava una spa in cui il socio - a cui si è postergato il credito - aveva il 47% del capitale sociale, mentre gli altri soci l’1-2%. Infatti, a quest’ultimi lo stesso principio non fu applicato. Questo, per dire che occorre avere attenzione - al di la’ delle affermazioni che si leggono nelle massime delle sentenze - ai casi concreti, per non commettere l’errore di applicare la legge in maniera troppo astratta. Se questo è il quadro di riferimento generale, dobbiamo chiederci se il principio della postergazione si applica anche alle cooperative e specificamente al prestito sociale. Questo tema va trattato subito, perché condiziona l’altro tema che vorrei affrontare nella mia comunicazione e cioè se sia possibile utilizzare strumenti giuridici che consentano di attribuire al prestito sociale una maggiore tutela rispetto alla posizione di mero credito chirografo: dovessimo concludere che il credito da prestito sociale e’ da considerare postergato sarebbe difficile poter ragionare in questa direzione. Io credo che se si accede alla posizione che ho appena cercato di sintetizzare, sia difficile negare che il principio della postergazione in via generale si applichi alle cooperative ed al prestito sociale in quanto tale. Andrà pero’ verificato caso per caso se quella specifica cooperativa e quello specifico prestito sociale fatto dai suoi soci si trovi in una situazione che - come nel caso della spa esaminata dal Tribunale di Venezia - presenti un’assimilazione tale da poter considerare quel prestito sociale assimilabile a quel finanziamento soci che, come dice l’articolo 2467, sia concesso in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato più ragionevole un’immissione di capitale. Secondo me uno dei compiti che ci sono affidati adesso, visto che sta cominciando a porsi concretamente in occasione delle crisi di imprese cooperative, è ragionare seriamente sulla postergazione del prestito sociale ed entro che limiti. Il mio punto di vista, lo anticipo, e’ che esistano ampi spazi entro i quali, in ambito cooperativo, la norma correttamente interpretata non possa operare e che, al contrario, la sua applicazione generalizzata porterebbe a risultati tecnicamente sbagliati e sostanzialmente ingiusti. Questo lavoro di interpretazione andrà fatto a fianco dell’opera “de iure condendo” di modifica della norma di cui ci parlava il prof. Zoppini, che però - se non ho capito male - non eviterebbe comunque, in caso di fallimento, la postergazione del credito dei soci prestatori. Occorre premettere che in alcuni casi concreti, mi risulta che si sia negato in concreto il principio di applicazione alle cooperative del principio della postergazione dei prestiti sociali. Non in una pronuncia giurisprudenziale, ma nella costruzione di un concordato preventivo, successivamente omologato, i soci prestatori configurati come classe di creditori (oltre a vedersi riservato un trattamento particolare, di cui mi riserverei di parlar dopo) non sono stati ritenuti espressamente tra i creditori postergati: a questa conclusione è giunto il Commissario del concordato, argomentando soprattutto sul rapporto di governo DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 43 tra la cooperativa e i soci prestatori. In estrema sintesi, si è giunti a questa conclusione assumendo che quella grande quantità di soci che facevano il prestito sociale, quasi “polverizzati” in questo specifico rapporto con la cooperativa, non avevano poteri tali da essere assimilati al finanziatore della spa di cui parlavamo sopra, assimilato a propria volta al socio di una piccola srl. È un argomento che, a mio modo di vedere, va sviluppato, evitando di creare un presupposto di considerazione negativa della governance cooperativa, che svilisca il ruolo dei soci cooperatori, da non confondere con quello del socio “di massa” della società a capitale diffuso, mantenendo cioè alto il valore del socio cooperatore come partecipe della gestione mutualistica. Secondo me è comunque un argomento interessante, da usare con le dovute cautele, ma su cui lavorare per identificare quegli elementi di distinzione tra finanziamento soci e prestito sociale ai fini della postergazione: d’altra parte esistono numerosi spunti, argomenti da sviluppare in questa direzione. Io proverei a fare con voi un esercizio di riflessione ad alta voce, di enunciazione di altri elementi che mi sembrano far differire la posizione del socio finanziatore della spa, del socio al 42% che finanzia la spa – come abbiamo visto essere nel caso del Tribunale di Venezia - rispetto al socio che presta soldi alla cooperativa, affinché vengano genericamente utilizzati per il perseguimento dello scopo mutualistico. Procedo, data la sede, per titoli di aree di ricerca: intanto c’è, in generale, un impegno molto diverso nel rapporto di capitale tra il socio cooperatore e la cooperativa. Il capitale nella cooperativa ha un ruolo parzialmente diverso rispetto alla società lucrativa; il rapporto tra capitale e funzione di garanzia è più sfumato, vi sono addirittura dei limiti legali all’apporto di capitale del singolo socio. Non sottovaluterei anche il fatto 44 che, a differenza della società lucrativa, la cooperativa è una società della cui sottocapitalizzazione il legislatore è conscio, tanto è vero che in particolare se è a mutualità prevalente (ma anche se non lo è) le impone dei ritmi di accumulazione di riserve che non sono conosciuti per le società lucrative. Questo ci fornisce uno spunto per considerare che quella meccanicità prevista dalla normativa delle società lucrative, che impone al socio di fronteggiare con immissioni di capitale l’equilibrio della società, probabilmente è meno automatica, meno rigida. Mi sembra da sviluppare anche la riflessione sul fatto che la stessa disciplina normativa del prestito sociale delle cooperative è molto più orientata alla tutela del socio prestatore, ha un taglio che non è perfettamente sovrapponibile a quella dei finanziamenti dei soci delle società di capitali. Questo, ad esempio, perché si prescrivono al prestito sociale dei limiti specifici legati a dei rapporti col patrimonio che non sono previsti per i finanziamenti soci nelle società lucrative; si prevede che, laddove si vada oltre questi limiti, si debbano dare delle garanzie ai soci prestatori, si prescrivono dei tetti massimi al prestito e dei tetti all’ammontare singolare del prestito. In una parola, secondo me ci sono molti spazi da esplorare per distinguere la posizione del socio prestatore da quella del finanziatore con partecipazione rilevante nella società di capitali; ma anche la modalità stessa del finanziamento dei soci descritta nell’art.2467 c.c. è da un punto vista fattuale molto diversa spesso dalla modalità con cui – nella maggioranza dei casi - il socio cooperativo diventa socio prestatore. La norma si concentra sul caso in cui il socio, consapevole che tra il finanziamento fatto con un atto specifico e l’immissione di capitale sociale sarebbe appropriato quest’ultimo, preferisce il primo. Normalmente il “ritmo” con cui si svolge il prestito sociale è completamente diverso: il socio presta, ri- tira, fa piccoli prestiti con un ritmo che si potrebbe sostenere essere molto diverso dal finanziamento soci della società lucrativa, finalizzato alle sue disponibilità e bisogni e non ad un calcolo sui fabbisogni patrimoniali della cooperativa. Mi avvio a finire sul punto: è da aprire subito una riflessione approfondita per trovare argomenti validi che, caso per caso, diano motivi idonei a sostenere che il prestito sociale nella cooperativa non è da postergare, e ciò per evitare che un’assimilazione meccanica del prestito al finanziamento soci nelle società lucrative porti alle crisi sociali un imprevisto aggravamento a causa della declassazione del credito dei soci. Ci sono e sono state praticate, al contrario, delle misure per cercare di elevare il grado del prestito sociale, intese ad ottenerne, anche nell’ambito di una procedura concorsuale o di una procedura di ristrutturazione dei crediti, una soddisfazione superiore a quella data dal rango meramente chirografo. Una strada che va in questa direzione può essere trovata nel concordato – ed è stata effettivamente praticata in un concordato recentemente omologato nella nostra regione -: si può costruire un concordato che vede i portatori del prestito sociale come una classe di creditori, cui viene attribuito un grado di soddisfazione preferenziale rispetto agli altri creditori chirografi. Si inverte così, con ragionamenti molto raffinati e ovviamente con il consenso degli altri creditori (elemento essenziale per la riuscita dell’operazione all’interno del concordato), la posizione che si avrebbe con la postergazione del prestito. È stata una soluzione molto brillante, ma bisogna vedere quanto ripetibile. Ho visto, per esperienza concreta, che nella pratica si sono costituiti patrimoni separati ai sensi dell’articolo 2447 bis c.c. a garanzia del prestito sociale, si sono costituiti dei vincoli di destinazione ai sensi dell’articolo 2645 c.c., destinando parti del patrimonio alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela: sono tutti tentativi di trovare una strada rispetto ai quali io per esempio ho meno convinzione di “tenuta” concreta della garanzia che non – ad esempio - con la concessione direttamente di un’ipoteca o di pegno, eventualmente rotativi, su beni della cooperativa. Vero è che l’utilizzo di strumenti che finalizzano degli elementi del patrimonio alla soddisfazione del prestito, non solo da una parte rassicurerebbe i soci, ma dall’altra responsabilizzerebbe gli amministratori a conservare il patrimonio stesso e a tenere presente che, oltre una certa misura, cioè quella che eccede la garanzia fornita, non dovrebbero spingersi nella raccolta del prestito. In generale è da tenere presente però che qualsiasi strumento si dovesse ideare, verrebbe però vanificato dal riconoscimento della natura postergata del credito, perché questa classificazione travolgerebbe ogni garanzia concessa con beni della cooperativa. Mi domando allora, e con questo chiudo il mio intervento, se per offrire maggiore tutela al prestito non si possa trarre ispirazione da quella normativa che impone alla cooperativa, laddove voglia oltrepassare il limite normativo riferito al patrimonio, di munirlo di garanzie fideiussorie specifiche, o di farsi lasciare garanzie da enti abilitati. Mi domando in altri termini se non sia possibile, volontariamente abbassare al di sotto del triplo del patrimonio netto la quota per la quale scatta la garanzia, eventualmente attribuendo all’ente che presta la garanzia un’ipoteca o una particolare forma di garanzia su elementi del patrimonio che, a quel punto, sfuggirebbero dalla postergazione e da possibili strumenti di vanificazione della garanzia del prestito. DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 45 46 Giuliano Poletti Intervento conclusivo Intanto un ringraziamento a tutti i relatori che ci hanno proposto questioni delicate e complesse. Io proporrò qualche riflessione a partire sostanzialmente dall’esperienza e dalla pratica messa in verifica delle cose che qui sono state proposte. Mi limiterò a questo perché non ho specifiche competenze che mi consentono di entrare nel merito: anche perché da questo punto di vista credo che si possa agire solo in relazione diretta al caso specifico. Poi noi abbiamo un altro pezzo di compito, quello di un soggetto che dialoga col legislatore, con i professionisti che intervengono su queste materie, che discutono con il sistema bancario e finanziario, con le altre organizzazioni imprenditoriali. Quindi abbiamo bisogno di conoscere e di capire bene, perché questo lo possiamo utilizzare nella nostra relazione con gli altri soggetti per promuovere interpretazioni, cambi normativi, riflettere più puntualmente, innovare. Da questo punto di vista mi pare che la discussione di oggi ci proponga, sul piano operativo, un paio di opzioni che forse dovrebbero essere la conclusione del mio ragionamento, ma ve le faccio all’inizio. Io credo che per prima cosa abbiamo bisogno di imparare e continuare ad imparare. Il cambiamento normativo, specialmente nel nostro mondo, su questo versante, come diceva Andrea Zoppini, era sostanzialmente abituato a procedere con degli strumenti largamente noti, perché per noi la liquidazione coatta era lo strumento principe. Per decine d’anni abbiamo visto la parte fallimentare con scarso interesse. Poi abbiamo scoperto che adesso bisogna attrezzarsi. Non è un male, io credo che questo ci consenta di avere una pluralità di risposte ad una diversità di situazioni e continuo a pensare che sia meglio avere delle opzioni sulle quali poter scegliere, invece che delle strade uniche e obbligatorie ma inevitabili. Quindi la discussione di oggi oltre ad averci consegnato delle riflessioni e delle conoscenze in più, ci impegna a fare due cose: una è l’attività di formazione, abbiamo bisogno di conoscere di più questa materia, che oggi siamo costretti ad apprendere nel fare, sotto la pressione della decisione che ogni giorno dobbiamo assumere. Se questo è un elemento che ci incentiva a fare, non ci consente i tempi indispensabili di analisi sistematica, di valutazione e di conoscenza sulle cose sulle quali lavoriamo. Quindi, il primo compito è di lavorare sull’insieme del mondo cooperativo, perché queste materie siano sempre più profondamente e puntualmente conosciute. Se è un bene avere una pluralità di opzioni bisogna però essere molto bravi nel saper scegliere; quindi vuol dire che bisogna studiare, conoscere, sapere, capire. Il secondo compito è quello di produrre le occasioni dove i relatori di oggi, ragionino con noi su cosa altro si potrebbe fare, sul come dobbiamo interpretare, sul come dovremmo intervenire. Cito solo un tema che, da profano assoluto, mi stuzzicherebbe: noi abbiamo assunto l’idea che a partire dal fatto che avevamo la liquidazione coatta, quello era un mondo che non confinava con nient’altro. Adesso scopriamo che molte DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 47 procedure confinano le une con le altre. Partiamo in un modo, poi volontariamente o involontariamente finiamo da un’altra parte. Ma noi continuiamo a pensare che comunque la liquidazione coatta è una cosa che nasce e muore così. Possiamo, invece, immaginare che ci sia un punto di innesco tra la procedura tipica cooperativa e il resto delle procedure? Tornando ai temi, c’è una prima questione con la quale dobbiamo fare i conti, perché le scorciatoie e le soluzioni miracolose non ci sono. Se io ho una situazione di difficoltà nell’impresa, dato che posso prendere la strada del concordato, mi dimentico la crisi e penso al concordato, ma la difficoltà è dell’azienda, non della procedura. Il problema è sapere dove si intende portare quell’azienda lì, che cosa diventerà domani. Questo perché ogni tanto sento delle iper-concentrazioni sul tema di avere la procedura. Credo che il tema del riposizionamento, la cosa che diceva Aldo Soldi, sia molto importante. Dentro questa questione ci sono temi da evidenziare. Nella discussione ci sono elementi che conosciamo molto bene: ad esempio, la difficoltà della forma cooperativa di far emergere i valori impliciti dell’impresa è un dato oggettivo della forma cooperativa. Noi non abbiamo il capital gain,, non valorizziamo l’accumulazione, ma quando arriviamo nella crisi, a volte, abbiamo bisogno di estrarre quel valore perché se non concretizziamo quel valore non abbiamo le condizioni per andare avanti. A quel punto se ci serve un spa o una srl, facciamo una spa o una srl. Io sono un cooperatore integralista, un partigiano cooperatore, ma parto da un’idea: che la continuità dell’impresa è la condizione per la quale io possa essere un cooperatore. Se ho bisogno di una transizione, se ho bisogno di una strumentazione che mi consenta di realizzare un’operazione di continuità dell’impresa, che è il mio obbiettivo da cooperatore, ma dico che, avendo riflettuto 48 seriamente su cosa è necessario fare, gli strumenti che ci sono vanno utilizzati, sempre con lo spirito cooperativo, sempre nella logica mutualistica, ma dobbiamo avere l’intelligenza di utilizzare queste strumentazioni in maniera congrua. Una seconda questione che credo vada guardata perché interviene su un tema che riguarda molti, è la terzietà, perché alcune di queste procedure richiedono degli elementi di valutazione realizzati da soggetti terzi, che devono garantire. La lega delle cooperative è terza rispetto ad un proprio associato? Mi pare di no. Fino a ieri ci siamo tendenzialmente costruiti strumentazioni interne, cioè collegate alla nostra organizzazione, non tanto per vicende di ordine economico ma per un dato di cultura, perché erano le persone che conoscevano meglio di tutte le altre l’esperienza cooperativa, la normativa, ecc. È stato un bene per la parte positiva di competenze, è stato un male perché ci siamo privati, dall’altro lato, di una serie di altre competenze, di altri saperi e di dialettica utile. Adesso abbiamo bisogno di costruire relazioni con soggetti che sono fuori dal nostro mondo ma che maturano, nella relazione col nostro mondo, tutto quel livello di competenza, sapere e capacità dinamica di interloquire, che sono “garanti” verso i terzi come la norma prevede e come la logica e il buon senso ci richiede, ma dall’altra parte hanno un tasso di competenza, una conoscenza di questo mondo tale da evitare che si applichino, come adesso capita al nostro mondo, le logiche e le regole di altri mondi che non sono esattamente identici. Questo è un tema che dobbiamo cercare di costruire nella modalità di lavorare. Credo che ci siano poi alcune altre questioni che sono state proposte. Se parto da un principio e cioè che noi dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per garantire la continuità dell’impresa, possibilmente cooperativa, dobbiamo sapere che questo assunto fondamentale molte volte si realizza con forme parziali, con trasformazioni profonde. Abbiamo esperienza di situazioni di crisi in cui sono stati salvaguardati dei rami, delle parti dell’impresa, perché c’erano parti sane, utili e altre no. Quindi questa capacità di saper selezionare e scegliere è un terreno che dobbiamo continuare a praticar. Un signore, quando ero molto giovane e mi occupavo all’inizio di vicende cooperative, mi raccontò che esisteva la sindrome da dissesto, che è la negazione della sostanza del problema e l’accorciamento dell’orizzonte che si schiaccia sul problema di domani mattina. Quindi si cerca sempre di risolvere il problema più vicino. È l’esperienza che viviamo noi sistematicamente. Quando discutiamo di progetti di ristrutturazione e capiamo che sono privi di fondamento, è terribilmente difficile dirlo a chi ce li propone Quindi dobbiamo costruire una strumentazione capace di aiutarci ad essere “rigorosamente” selettivi, onestamente, lealmente in relazione con queste realtà ma avendo questa lucidità. Non voglio dilungarmi più di tanto, c’è un tema che è stato qui citato che ha una particolare delicatezza ed è quella del prestito sociale, perché dobbiamo sapere che ci sono dei soci in cooperativa che hanno il loro lavoro, i loro risparmi e persino qualcosa di più: noi dobbiamo stare attenti ad evitare una iper-concentrazione Il prestito dei soci è una testimonianza di grande fiducia in chi amministra l’azienda. Ma se qualcuno la usa in maniera sbagliata si producono danni enormi. Occorre, pertanto, cercare di costruire o immaginare gli strumenti di tutela, di garanzia. Meglio provare le soluzioni e vedere se alla fine tengono. Perché se non ci proviamo, non sapremo mai se avrebbero tenuto. Tendenzialmente penso che bisogna provare ad immaginare forme di tutela, e provare a praticarle. Ad esempio ragioniamo se sia possibile, trovando un soggetto garante, e dare un pezzo del mio asset, un pezzo di patrimonio in garanzia chiedendo di garantire i miei soci prestatori. Vediamo che cosa è ragionevolmente utile fare nel rispetto delle norme, ma laddove questo sia possibile vediamo quali sono gli strumenti che possiamo attivare. È il ragionamento di prima: non accettiamo l’idea che siccome le cose sono sempre andate così vuol dire che va bene così, che non se ne può fare un’altra diversa. Proviamo a chiederci qual è il problema che abbiamo, il rischio che abbiamo, quali sono gli strumenti che possiamo usare, cioè usiamo nella maniera più dinamica possibile la nostra capacità di riflettere su ciò che la norma ci consegna e anche la possibilità di intervenire rispetto alla norma, se reputassimo che ci siano i requisiti e le esigenze e le necessità per intervenire su questo versante. Non aggiungo nient’altro, dico solo che oggi abbiamo un sacco di lavoro da fare, dentro quello spirito che è stato qui rappresentato: gestiamo la crisi e i problemi che sono emersi ma, contemporaneamente, mettiamo le basi e costruiamo le condizioni per un’edificazione più solida per il futuro. Noi viviamo questa contraddizione: tutti i giorni i cooperatori vengono a dirmi che hanno la cooperativa in crisi e contemporaneamente ho i lavoratori di aziende in crisi che vorrebbero fare la cooperativa a partire da un’azienda in crisi. La forbice è larga un bel po’ però dal mio punto di vista è una fortuna perché vedo da una parte gli elementi di criticità, ma vedo anche la volontà di fare e di costruire. Io credo che uno dei compiti che abbiamo sia appunto quello di gestire al meglio questa lunga transizione e costruire le condizioni migliori per il nostro futuro. DIRITTO FALLIMENTARE: LE NUOVE NORME NELL’ESPERIENZA COOPERATIVA 49 50 00161 Roma Via A. Guattani 9 www.legacoop.it