DICHIARAZIONE IVA E COMUNICAZIONE DATI IVA

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DICHIARAZIONE IVA E COMUNICAZIONE DATI IVA
DICHIARAZIONE IVA E COMUNICAZIONE DATI IVA
DICHIARAZIONE ANNUALE
I soggetti passivi Iva anche se nel periodo di riferimento non hanno effettuato operazioni rilevanti ai
fini del tributo, sono obbligati alla presentazione di una dichiarazione annuale dell’IVA relativa a
tutte le operazioni effettuate nell’anno precedente, che consente la liquidazione definitiva del
debito o del credito del contribuente e permette la determinazione del volume di affari.
I modelli di dichiarazione Iva e le relative istruzioni sono gratuitamente disponibili in formato
elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo dell’anno
successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. L’importo dovuto per essere versato deve
superare €. 10,33. (arrotondato €.10,00). In tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato
o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo utile.
L’importo dell’Iva a debito può essere rateizzato; le rate devono essere di pari importo e la prima
rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in un'unica soluzione. Le
rate successive alla prima , devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed
in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo
0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33% mensile, la terza dello
0,66% e così via.
Se si presenta la dichiarazione unificata, il versamento può essere differito alla scadenza prevista
per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, con la maggiorazione
dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
RIEPILOGO
Se si presenta dichiarazione Iva autonoma:
- versamento in unica soluzione entro il 16 marzo;
- rateizzazione maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Se si presenta dichiarazione unificata:
- versamento in unica soluzione entro il 16 marzo;
- versamento in unica soluzione entro la scadenza del modello Unico con la maggiorazione dello
0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
-rateizzazione dal 16 marzo con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell’importo di ogni rata
successiva alla prima;
-rateizzazione dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando
dapprima l’importo da versare dell’ 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo
e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, pur essendo titolari di partita Iva, solamente
alcune categorie di contribuenti:
- i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72
- i produttori agricoli in regime di esonero;
- i contribuenti minimi.
Volume di Affari
Il volume di affari rappresenta l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi, rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, effettuate dal soggetto
passivo nel corso dell’anno solare, con esclusione delle vendite di beni ammortizzabili.
La presentazione del modello di dichiarazione Iva, avviene esclusivamente in via telematica, può
avvenire in forma unificata, ossia con il Modello Unico che include la dichiarazione dei redditi, o
in forma autonoma qualora il contribuente si trovi in situazione particolare quale ad esempio:
- periodo di imposta non coincidente, ai fini delle imposte sui redditi, con l’anno solare;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche se il periodo d’imposta termina prima del 31/12;
- soggetti per i quali non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (venditori porta
a porta;
- soggetti risultanti da operazioni straordinarie.
E’ facoltà per i contribuenti che chiudono la dichiarazione Iva con un risultato a credito
d’imposta, presentare la stessa in forma autonoma. In questo modo, coloro che intendono
utilizzare il credito in compensazione “orizzontale”con altri tributi e contributi, possono anticipare
l’utilizzo del credito nel modello F24, presentato con il canale telematico Entratel o Fiscoline.
Infatti dal 2010 la compensazione orizzontale del credito IVA annuale superiore ad €. 10.000 è
ammessa dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale.
Per i crediti Iva superiori ad €. 15.000 la compensazione è inoltre subordinata al rilascio del “visto
di conformità” da parte dell’intermediario abilitato, il quale prima di apporlo, deve procedere alla
verifica della regolarità formale della dichiarazione.
Come precisato nella circolare n.1/E della Agenzia delle Entrate del 15/01/2010, il contribuente pur
in presenza di un credito superiore a €.10.000, può compensare subito a gennaio fino a tale
importo, poi per l’eccedenza procedere alla presentazione della dichiarazione IVA.
Ai fini della compensazione è necessario precisare che in presenza di debiti per tributi erariali
iscritti a ruolo di importo superiore ad €.1500, il divieto di compensazione è assoluto; il
contribuente non può compensare alcun importo, pur in presenza di crediti superiori al debito
scaduto, se non dopo aver saldato quest’ultimo. La violazione della norma è punita con una
sanzione pari al 50% dell’importo del debito non pagato, con un limite pari all’ammontare
indebitamente compensato.
La compensazione del credito Iva è inibita alle società non operative. La norma si applica con
riferimento al credito che emerge dalla dichiarazione Iva relativa all’anno in cui la società è stata
qualificata come “società di comodo”.
La dichiarazione autonoma può essere prodotta dal 1° febbraio dell’anno successivo al periodo di
riferimento. Il termine ultimo di presentazione resta il 30 settembre, sempre dell’anno successivo.
I soggetti che intendono richiedere il rimborso dell’eventuale credito emergente dalla dichiarazione
annuale devono compilare il nuovo Quadro VR nella dichiarazione stessa, non possono più
presentare il soppresso modello VR indirizzato all’Agente della riscossione.
Il modello di dichiarazione IVA è approvato entro il 15 gennaio dell’anno in cui è utilizzato con
provvedimento amministrativo. La dichiarazione è considerata presentata nel giorno in cui è
completata la ricezione telematica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio sono esonerati dalla
presentazione della Comunicazione Dati Iva. Poiché i medesimi dati confluiscono all’interno
della dichiarazione annuale Iva, della quale la Comunicazione costituisce una sorta di anticipazione.
COMUNICAZIONE DATI IVA
Al fine di rispettare gli obblighi comunitari, i soggetti titolari di partita Iva, devono trasmettere la
Comunicazione annuale dati Iva, che è finalizzata ad evidenziare le risorse che ciascun stato
membro deve versare per il bilancio comunitario. Per questo il modello è definito
Comunicazione e non Dichiarazione. Dalla natura non dichiarativa del modello deriva
l’impossibilità di sanare il mancato o tardivo invio o eventuali inesattezze dei dati inviati, tramite
l’istituto del ravvedimento operoso. (sanzioni da €.258 a €.2065).
Sono obbligati alla presentazione tutti i soggetti titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della
Dichiarazione annuale, anche in assenza di operazioni imponibili.
Esistono alcune specifiche esclusioni soggettive ed oggettive:
- persone fisiche(imprenditori e liberi professionisti) che nell’anno solare precedente hanno
realizzato un volume di affari, complessivo di tutte le attività esercitate, non superiore ad
€.25.000,00
- soggetti che operano nel regime dei minimi.
La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un
intermediario abilitato, entro il mese di febbraio dell’anno successivo al periodo di riferimento.
STRUTTURA DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
La struttura del modello di dichiarazione IVA è modulare, è costituita da:
il frontespizio, contenente i dati del contribuente; il frontespizio del modello di dichiarazione IVA,
deve essere utilizzato se la stessa viene presentata autonomamente, mentre in caso di presentazione
di dichiarazione unificata, va utilizzato il frontespizio del Modello Unico.
un modulo composto da più quadri che deve essere compilato per indicare i dati contabili e quelli
relativi all’attività svolta.
Il quadro VR per la eventuale richiesta di rimborso.
Il quadro VT per la separata indicazione delle operazioni fatte nei confronti dei consumatori finali,
con distinzione per regione.
Il quadro VX “Determinazione dell’Iva da versare o del credito di imposta” che deve essere
compilato se la dichiarazione è presentata in via autonoma, altrimenti viene compilato il
corrispondente quadro RX del Modello Unico.
Il quadro VO per esercitare le opzioni e revoche sia ai fini Iva che ai fini delle Imposte dirette
un prospetto particolare composto da più quadri che deve essere compilato nel caso di società
controllante per indicare i dati relativi alla liquidazione dell’Iva di gruppo.
Nella parte superiore di tutte le pagine costituenti il modulo deve essere indicato il codice fiscale del
contribuente e in caso di più moduli, il numero progressivo del modulo a cui la pagina si riferisce.
Se la dichiarazione è costituita da un solo modulo, su tutte le pagine deve essere riportato il numero
“01”
Per ogni modulo compilato occorre barrare in fondo al quadro VL le caselle relative ai quadri
compilati. I contribuenti con contabilità separate (art.36 DPR 633/72 contabilità separate per
obbligo) devono presentare un modulo per ogni contabilità separata.
ALCUNI QUADRI
Nel quadro VA il contribuente deve indicare il codice dell’attività esercitata desumibile dalla
tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, in vigore dal primo
gennaio 2008. La tabella è consultabile è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’attività
deve essere quella effettivamente svolta e qualora siano esercitate più attività, deve essere indicata
quella prevalente, intendendo con ciò quella che ha realizzato il maggior volume d’affari nell’anno
di imposta.
Il quadro VC deve essere compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista per
gli “esportatori abituali” di acquistare/importare beni e servizi senza applicazione di imposta.
I soggetti Iva che hanno effettuato nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti
operazioni non imponibili, che costituiscono il cosiddetto Plafond, per un ammontare superiore al
10% del volume di affari complessivo, acquistano lo “status” di esportatori abituali.
Verificato l’ammontare del plafond, l’esportatore abituale può decidere di inviare ai propri fornitori
sia di beni che di servizi apposita dichiarazione di intento per la non applicazione dell’IVA.
L’importo degli acquisti deve avvenire nel limite del plafond. A decorrere dal 2005 è stato
introdotto l’obbligo per il cedente o prestatore (fornitore) di comunicare all’Agenzia delle Entrate
esclusivamente per via telematica entro il 16 del mese successivo i dati contenuti nella
dichiarazione di intento con la quale il cliente chiede la non applicazione dell’Iva sulle forniture di
beni e servizi.
Nel rigo VE 30 del quadro VE sono specificate le operazioni che concorrono alla formazione del
Plafond.
Operazioni che concorrono alla formazione del Plafond:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitari (art.41 DL 331/93)
- operazioni assimilate alle cessioni alle esportazioni (art.8 bis c.1)
- esportazioni dirette (art. 8 c.1 lett. B)
- servizi internazionali effettuati nell’esercizio di attività di impresa (art.9 c.1)
- margine non imponibile delle cessioni rientranti nel regime dei beni usati
- operazioni connesse a trattati e accordi internazionali
- operazioni con lo Stato del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (art.71 c.1)
Nel rigo VE31 si indicano le operazioni attive effettuate a seguito di dichiarazione di intento
ricevute
Art. 8
c. 1 lett. c Cessioni ad esportatori abituali
Nel quadro VE (OPERAZIONI ATTIVE) sono indicate le operazioni attive riferite ad operazioni
effettuate all’interno dello Stato, operazioni intracomunitarie ed esportazioni verso paesi fuori
dall’Unione Europea.
Nella prima colonna sono indicati gli importi delle operazioni imponibili distinti per aliquote di
imposta risultanti dal registro delle fatture emesse (art.23 DPR 633/72) e/o dal registro dei
corrispettivi (art.24), tenendo conto delle variazioni registrate per il periodo di imposta (art.26).
I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili
già suddivisi per aliquota, i contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi,( albergatori,
ristoratori ecc) per i quali l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente,
determinano l’ammontare complessivo delle operazioni al netto di Iva incorporata con il metodo di
scorporo matematico, ora obbligatorio:
si determina l’imponibile dei corrispettivi registrati al lordo della imposta, dividendo l’ammontare
lordo degli stessi per 104 110 121 in relazione alle diverse aliquote applicate.
Si moltiplica il quoziente per 100, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso,
all’unità più prossima.
L’imponibile così ottenuto si riporta nella colonna degli imponibili, in corrispondenza dell’aliquota
prestampata, si calcola l’imposta moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota.
Gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro.
Concorrono alla formazione del volume di affari altre operazioni considerate non imponibili, come
quelle indicate nei righi VE 30 e VE 31 e le operazioni considerate esenti come previsto
dall’art.10 del DPR 633/72, ( prestazioni mediche, di assicurazione , ecc) di cui al rigo VE 33.
Tutti i soggetti che hanno effettuato operazioni esenti devono compilare la sezione 3-A del quadro
VF per la determinazione dell’ammontare della percentuale di indetraibilità (pro-rata). Il diritto di
detrazione spetta in misura proporzionale alle operazioni imponibili, in caso di esercizio di
un’attività imponibile e di un’attività esente da Iva. Più precisamente la sezione deve essere
compilata dai contribuenti che hanno effettuato per il periodo di imposta operazioni esenti di cui
all’art.10 con esclusione delle operazioni esenti occasionali, ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art.10,
se non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili.
E’ bene ricordare che non è detraibile l’Iva dei beni e dei servizi utilizzati per operazioni esenti o
comunque non soggette ad imposta, salvo eventuali rettifiche alla detrazione ai sensi dell’art.19 bis
2. Quindi nel caso in cui al momento dell’acquisto del bene o del servizio si manifesti l’inerenza
dello stesso ad operazioni esenti o non soggette, il contribuente non può esercitare il diritto alla
detrazione dell’Iva fin da subito.
Righi VE 36 e VE 37
Il Dlgs 2 settembre 1997 n. 313, entrato in vigore l/1/1998, ha introdotto il concetto di “esigibilità”
d’imposta. L’IVA diventa esigibile nel momento in cui l’operazione si considera effettuata, che
in linea generale corrisponde a:
- al momento della consegna o spedizione per i beni mobili;
- al momento della stipula dell’atto pubblico per i beni immobili;
- al momento del pagamento per le prestazioni di servizi.
Si intende momento di effettuazione della operazione anche l’emissione anticipata della fattura o
l’incasso totale o parziale del corrispettivo, qualora avvengano anteriormente al verificarsi della
consegna o spedizione dei beni mobili, della stipula dell’atto per i beni immobili e del pagamento
per le prestazioni di servizi.
In deroga a quanto sopra, l’imposta diviene esigibile da parte dell’Erario al momento del pagamento
dei relativi corrispettivi nei seguenti casi:
- per le cessioni di prodotti farmaceutici
- per le cessioni di beni o prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti di enti pubblici
e privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale o agricola;
- allo Stato o enti assimilati (Aziende USL CCIAA ecc)
- per le operazioni effettuati da soggetti, che avendone i requisiti, si sono avvalsi della
disposizione di cui all’7 del DL n. 185/2008 (Iva per cassa)
Di conseguenza queste operazioni rientrano nel volume di affari dell’anno in cui sono state
effettuate, mentre l’Iva rientrerà nella liquidazione del periodo in cui si è verificato l’incasso.
Questo può comportare una eventuale sfasatura temporale.
Esempio: cessione avvenuta nel 2011, emissione della relativa fattura con Iva ad esigibilità differita,
incasso avvenuto nel 2012.
L’imponibile si indicherà nel rigo VE 36 della dichiarazione IVA 2011; l’Iva esigibile nel 2012 sarà
riportata nella dichiarazione 2012.
VE 38 cessioni di beni strumentali , non rientrano nella determinazione del volume di affari.
Il quadro V F (OPERAZIONI PASSIVE) comprende, non solo le operazioni di acquisto poste in
essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da Paesi
fuori dall’Unione europea;
Nel quadro devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e ai servizi, acquistati o
importati nell’esercizio di impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette
doganali di importazione annotati nel registro degli acquisti (art. 25) al netto delle variazioni in
diminuzione registrate nello stesso anno.
Nei righi da VF1 a VF11 sono indicati glia acquisti interni, comunitari e le importazioni
assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l’esigibilità ed è stato esercitato nel 2010 il diritto
alla detrazione; da riportare in corrispondenza delle aliquote prestampate.
VF12 comprende gli acquisti intracomunitari e le importazioni effettuate senza pagamento di
imposta per effetto dell’utilizzo del plafond (compilazione obbligatoria del quadro VC)
VF13 comprende gli acquisti oggettivamente non imponibili, che non comportano l’utilizzo del
plafond, acquisti non soggetti all’imposta e quelli effettuati in regimi speciali, quali:
-acquisti rientranti nel regime del margine (determinazione dell’imposta con il sistema base a base)
-gli acquisti relativi alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio (applicazione art.74 ter)
VF14 comprende glia acquisti interni esenti (art. 10) (assicurazioni, interessi documentati da
fattura)
Gli acquisti intracomunitari esenti (art. 42 c. 1 DL 331/93) e le importazioni non soggette
all’imposta (art. 68 esclusa lettera a)
VF15 comprende gli acquisti da soggetti che si sono avvalsi del regime dei minimi (L. 244/2007)
VF17 comprende acquisti interni, intracomunitari e importazioni al netto dell’IVA, per i quali ai
sensi dell’art. 19 Bis 1 o di altre disposizioni non è ammessa la detrazione di imposta totale o
parziale. Deve essere indicata soltanto la quota di imponibile (anche se ai fini delle imposte dirette,
l’Iva è stata capitalizzata ad incremento del valore del bene.) corrispondente alla parte dell’imposta
indetraibile. La restante quota di imponibile e di imposta ( nel caso di detraibilità parziale) deve
essere indicata nei righi da VF1 a VF11.
ACQUISTI E IMPORTAZIONI
INDETRAIBILE
CON
IVA
TOTALMENTE
O
PARZIALMENTE
La detrazione dell’Iva è ammessa solo se i beni acquistati formano oggetto della attività
dell’impresa, oppure se sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali
indispensabili nell’attività propria dell’impresa.
Alcuni:
Navi imbarcazioni da diporto e altri beni indicati nella tabella “B” beni di lusso. La detrazione
a ammessa solamente a condizione che i beni formano oggetto dell’attività dell’impresa, la
detraibilità è in ogni caso esclusa per i professionisti.
Veicoli stradali a motore (nonché i relativi componenti, ricambi e servizi) (art. 19 bis 1 lett. c)
Dal 28/06/2007 è stata modificata la normativa relativa alla detraibilità Iva degli autoveicoli e delle
relative spese di utilizzo, compresi i pedaggi stradali. Con la stessa decorrenza è stato introdotto il
concetto di veicoli stradali a motore: in questa categoria di automezzi rientrano tutti i veicoli a
motore diversi dai trattori agricoli, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o
cose la cui massa massima autorizzata non supera 3500 Kg (4500 Kg se trazione elettrica)e il
cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente non è superiore a otto ciò
indipendentemente dalla tipologia del mezzo. Per tali beni la detraibilità dell’Iva è ammessa nella
misura del 40% se ad uso promiscuo o del 100% se ad uso esclusivo aziendale o professionale
(scuola guida, taxi, imprese di noleggio ecc) La limitata detraibilità al 40% non si applica in ogni
caso se tali veicoli formano oggetto della attività propria dell’impresa. Per gli agenti e
rappresentanti di commercio l’Iva è ammessa in detrazione nella misura dell’80%. Vale la regola
generale dell’inerenza, ovvero in base alla percentuale di effettivo utilizzo aziendale.
E’ completamente indetraibile l’Iva relativa all’acquisto di motocicli con cilindrata superiore a 350
cc.
Carburanti, lubrificanti, custodia, manutenzione, riparazione, impiego e pedaggi autostradali
Per gli aeromobili, natanti da diporto, veicoli stradali a motore, l’Iva relativa agli acquisti di cui
sopra , è detraibile nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto
dei beni corrispondenti.
Trasporto di persone L’Iva pagata dall’utente al vettore è indetraibile, mentre è detraibile quella
pagata dalle aziende che prevedono al trasporto dei propri dipendenti.
Albergo, bar, ristorante a far data dal l’1/9/2008 l’art. 19 bis 1 comma 1 lettera e, che prevedeva
l’indetraibilità dell’Iva per questo tipo di prestazioni, è stato modificato; da tale data è prevista la
detraibilità dell’imposta relativamente a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti
e bevande. E’ ovvio che tale detraibilità è subordinata al principio generale dell’inerenza del
servizio all’attività.
Telefoni cellulari o radiomobili La legge finanziaria 2008 ha soppresso la lettera g dell’art. 19 bis
riguardante la limitazione della detrazione Iva delle spese relative alla telefonia mobile (50%). A
partire dal primo gennaio 2008, per la detraibilità si segue la regola generale che prevede di
detrarre in misura dell’effettivo impiego del telefonino nell’ambito dell’ attività di impresa o
professionale. In ogni caso è previsto che nel quinquennio 2008 – 2012 l’attività di accertamento
dell’amministrazione finanziaria si dovrà concentrare verso quei contribuenti che hanno computato
in detrazione Iva una percentuale superiore al 50%. Dal primo aprile 2011 è obbligatorio il “reverse
charge” per le cessioni di cellulari e microprocessori, esclusa però la vendita al dettaglio, ancorché
l’acquirente finale sia un soggetto passivo di Iva.
Spese di rappresentanza E’ indetraibile l’Iva relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai
fini delle imposte sui redditi (art. 54 e 108 c. 2 DPR 917/86) ad eccezione di quelle sostenute per
l’acquisto di beni di costo unitario fino ad €. 25,82 (dall’1/1/2008, ai soli fini delle imposte dirette
L’art. 108 del Tuir ha elevato detto importo a €. 50)
Manifestazioni a premio E’ indetraibile l’Iva relativa agli acquisti o importazioni di beni o servizi
che si riferiscono esclusivamente ai premi messi in palio in manifestazioni a premio (art.19 c.2) In
caso di beni o servizi oggetto della propria attività, all’atto della loro assegnazione come premi,
occorre procedere alla rettifica della detrazione effettuata.
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE
Le modalità di rettifica variano in relazione alla tipologia di beni, ammortizzabili o non
ammortizzabili, per i quali occorre variare l’Iva operata al momento dell’acquisto. Per beni
ammortizzabili si intendono quelli di costo superiore ad €. 516,46 e con coefficiente di
ammortamento non superiore al 25%. Sono inclusi anche quelli immateriali, nonché tutti i fabbricati
e le aree fabbricabili, a prescindere dalla classificazione di bilancio e delle imposte dirette. Tra i
beni non ammortizzabili rientrano i beni strumentali di costo unitario non superiore ad €. 516,46 e
quelli con coefficienti di ammortamento superiore al 25% e tutti gli altri beni e servizi. La
situazione si verifica, ad esempio, quando per legge un’operazione passa da un regime di esenzione
ad un regime di imponibilità e viceversa, quando muta il regime di detrazione sugli acquisti, perché
si abbandona o si accede ad un regime speciale, determinando una detrazione dell’imposta in
misura diversa da quella già operata. Per i beni ammortizzabili la rettifica si effettua se non sono
decorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione. Per i beni non ammortizzabili la
rettifica si esegue in una unica soluzione per i beni non ancora venduti o non ancora utilizzati,
senza attendere il loro materiale impiego.
Per facilitare il calcolo della rettifica della detrazione, nell’appendice alle istruzioni del modello
ministeriale, è stato predisposto il “Prospetto D” Rettifica della detrazione, dal quale si ricava il
totale algebrico delle rettifiche da riportare al rigo VF56 del modello di dichiarazione Iva.
Esempio: bene ammortizzabile utilizzato per effettuare operazioni che danno diritto a detrazione in
misura diversa da quella inizialmente operata; qualora il diverso utilizzo si verifichi nei quattro anni
successivi alla entrata in funzione, la rettifica va calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta
quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
Bene ammortizzabile acquistato e utilizzato nel 2008
€.50.000
Iva detratta sull’acquisto
€.10.000
Percentuale di detrazione 100%
Cambio di utilizzo con destinazione ad operazioni escluse da Iva nel 2010
Quinquennio 2008/2013
Rettifica:
€.6000 (1/5 di 10000 x3)
Beni usati, d’arte, antiquariato E’ indetraibile l’Iva relativa a detti acquisti effettuati da
rivenditori che applicano il regime del margine. Nel quadro VF non devono essere inseriti gli
acquisti e le importazioni dei beni usati, incluse le spese di riparazione e accessorie, in quanto i
predetti acquisti, annotati in appositi registri, non consentono la detrazione analitica dell’Iva. La
stessa regola, vale per gli acquisti occasionali di detti beni, effettuati da soggetti che non ne fanno
abituale commercio.
Il regime del margine è così chiamato perché l’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla
differenza tra il corrispettivo della cessione e i costi di acquisto e interessa non solo gli operatori
commerciali che acquistano da privati, ma anche i beni provenienti da soggetti imprenditori che
non hanno potuto detrarre l’imposta assolta la momento dell’acquisto.
Agenzie di viaggio (organizzazione di pacchetti turistici art. 74 ter) per l’acquirente l’Iva è
indetraibile.
Contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti. L’imposta relativa agli acquisti
effettuati da tali contribuenti è totalmente indetraibile.
RIVENDITA DI BENI ACQUISTATI CON IVA INDETRAIBILE
Dal 1° gennaio 1998, la rivendita di beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale
della relativa imposta è considerata cessione esente (art.10 n.27 quinquies). Pertanto la detrazione
parziale al momento dell’acquisto, comporta che la successiva vendita non può essere fatta in
regime di esenzione; l’Iva deve essere applicata sulla parte di base imponibile corrispondente alla
percentuale della detrazione operata.
Esempio:
corrispettivo di vendita autovettura €.10000
Iva detratta al momento dell’acquisto nella misura del 40%
Base imponibile fattura emessa €.4000 (40% del prezzo)
La base imponibile è pari alla percentuale Iva detraibile al momento dell’acquisto.
Operazioni esenti da indicare nei righi da VF 31 e seguenti per determinare l’Iva ammessa in
detrazione.
Ai fini del calcolo della percentuale di detrazione (pro rata) nel rigo VF 34 campo 2 deve
essere indicato l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art. 10 dal n. 1 al n. 9 (interessi per
dilazione di pagamento, assicurazioni, ecc) se non formano oggetto dell’attività propria
dell’impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili. Dette operazioni non vanno computate, ai
fini del calcolo del pro rata di detraibilità. Nel rigo VF 34 campo 3 devono essere indicate le
operazioni di cui all’art. 10 n. 27 quinquies. Trattasi di cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale dell’Iva ai sensi dell’art. 19, 19 bis 1 e
19 bis 2. L’importo da indicare in questo campo, si riduce alla cessione di beni ammortizzabili
esenti, eventualmente effettuata. Anche queste operazioni non incidono nel calcolo del prorata.
Nel rigo VF 34 campo 6 si indicano le operazioni di cui all’art. 74 c.1 assoggettate al regime
monofase (vendita generi monopolio, schede telefoniche, biglietti trasporti pubblici ecc) incidono
nel calcolo del pro rata
PRO RATA DI DETRAZIONE
I soggetti di imposta che esercitano sia attività imponibili che attività esenti, invece di procedere ad
una difficile ripartizione analitica degli acquisti a seconda della loro destinazione al servizio della
attività imponibile ovvero di quella esente, applicano all’intero ammontare di imposta un
meccanismo di calcolo pro rata che permette di determinare la percentuale di detraibilità. Il pro
rata di detrazione risulta da una frazione che presenta i seguenti importi:
al numeratore, l’importo totale del volume di affari annuo, al netto di Iva, relativo alle operazioni
che danno diritto a detrazione (operazioni imponibili ed operazioni non imponibili ed
assimilate)
al denominatore l’importo totale del volume di affari annuo, al netto dell’Iva, relativo alle
operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a detrazione (operazioni
esenti).
Nel calcolo della detrazione non si tiene, tuttavia, conto di talune operazioni, quali le cessioni di
beni ammortizzabili, i passaggi interni nell’ambito della contabilità separata, delle cessioni di
denaro e di crediti di denaro, di cessioni e di conferimenti di azienda, delle cessioni di campioni
gratuiti, dei passaggi di beni in caso di fusioni, scissioni e simili, le cessioni di beni che non hanno
dato diritto alla detrazione (rigo VF 34 campo 3), nonché delle operazioni esenti di cui all’art. 10
da n.1 n. 9 del DPR 633/72) (rigo VF 34 campo 2) quando non formano oggetto dell’attività
propria della impresa ovvero quando sono accessorie ad operazioni imponibili.
Nel quadro VF sezione 3 da segnalare il rigo VF 30 campo 4 relativo all’attività di agriturismo.
L’attività agrituristica è soggetta ad un particolare regime in base al quale l’imposta detraibile è
pari al 50% dell’Iva sulle operazioni attive. (50% del rigo VE 25) E’ comunque possibile optare per
la detrazione dell’Iva nei modi normali.