Attività Produttive - Comune di Passirano
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Attività Produttive - Comune di Passirano
Attività Produttive Attività di servizio › Lavanderie e tintorie Descrizione L’attività di tintolavanderia è l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo e fibra. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio. I servizi di raccolta e di recapito dei capi sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'art. 1176, comma 2 del Codice Civile. Requisiti Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei requisiti morali, professionali, dei presupposti e degli ulteriori requisiti specifici sotto elencati. Requisiti morali: assenza di cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010; assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011. Requisiti professionali: La Conferenza delle Regioni del 20 dicembre 2012 ha definito i titoli di studio abilitanti per il responsabile tecnico di tintolavanderia: - Diplomi Di Istruzione Secondaria Di II° Grado: diplomi degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica e Produzioni Industriali E Artigianali diplomi degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Meccanica, Meccatronica Ed Energia, Elettronica Ed Elettrotecnica, Chimica, Materiali E Biotecnologie, Sistema Moda diplomi di Licei secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Scientifico o opzione Scienze Applicate - Lauree (desunte ex D.M. 4 ottobre 2000) : Fisica matematica ricerca operativa chimica scienza e tecnologia dei materiali polimerici ingegneria meccanica elettrotecnica elettronica Altri requisiti: conformità urbanistica dei locali Prima di presentare la s.c.i.a.: rilascio pareri/autorizzazioni da parte di altri Enti quali, ad esempio: L’autorizzazione all’emissione in atmosfera per attività ordinarie o in deroga, ai sensi degli articoli 269 e seguenti del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i., in base alle indicazioni ed alla modulistica pubblicata sul sito della Provincia di Brescia (tale autorizzazione non è necessaria in caso di lavaggio ad acqua, mentre è necessaria per le lavanderie che svolgono attività di pulizia a secco con impianto a ciclo chiuso. L’autorizzazione per gli essicatori dipende dalla tipologia degli stessi (alcuni non hanno canna fumaria e quindi non hanno alcuna emissione). L’autorizzazione allo scarico idrico presso: 1.Ufficio d’Ambito (ATO) della Provincia di Brescia per scarichi in fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche e di prima pioggia, in base alle indicazioni e alla modulistica presenti sul sito dell' ATO della Provincia di Brescia; 2.Provincia di Brescia per scarichi in corso d’ acqua superficiale e strati superficiali del sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione), in base alle indicazioni e alla modulistica presenti sul sito della Provincia di Brescia; 3.gestore del servizio di fognatura e depurazione per scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) in fognatura, in base alle indicazioni e alla modulistica forniti da quest'ultimo. Adempimenti Prima di presentare la s.c.i.a. si deve chiedere il rilascio pareri/autorizzazioni da parte di altri Enti quali, ad esempio: L’autorizzazione all’emissione in atmosfera per attività ordinarie o in deroga, ai sensi degli articoli 269 e seguenti del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i., in base alle indicazioni ed alla modulistica pubblicata sul sito della Provincia di Brescia (tale autorizzazione non è necessaria in caso di lavaggio ad acqua, mentre è necessaria per le lavanderie che svolgono attività di pulizia a secco con impianto a ciclo chiuso. L’autorizzazione per gli essicatori dipende dalla tipologia degli stessi (alcuni non hanno canna fumaria e quindi non hanno alcuna emissione). L’autorizzazione allo scarico idrico presso: 1. Ufficio d’Ambito (ATO) della Provincia di Brescia per scarichi in fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche e di prima pioggia, in base alle indicazioni e alla modulistica presenti sul sito dell' ATO della Provincia di Brescia; 2. Provincia di Brescia per scarichi in corso d’ acqua superficiale e strati superficiali del sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione), in base alle indicazioni e alla modulistica presenti sul sito della Provincia di Brescia; 3. gestore del servizio di fognatura e depurazione per scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) in fognatura, in base alle indicazioni e alla modulistica forniti da quest'ultimo. Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell’ attività di vendita, è necessario presentare: Modello A; Scheda 2; Scheda 5; Planimetria in scala non inferiore 1:100 (indicare per ogni locale destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che si svolgono); relazione tecnica, solo per le attività di produzione, contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico (con indicati le lavorazioni con i principali impianti, i sistemi di protezione e monitoraggio ambiente, i singoli prodotti e la loro quantità annua, le singole materie prime e il loro consumo annuo, la produzione di rifiuti con i relativi quantitativi per tipologia e loro destinazione; Attestazione di versamento tariffa ATS dell'importo di € 50,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "A.T.S Brescia servizio tesoreria" c/c n. 13707252 indicando come causale "prestazioni di igiene e sanità pubblica"; documento di identità del/dei dichiarante/i; per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno; nel caso l'interessato invii la pratica in modalità assistita (mediante associazione di categoria o professionista incaricato): procura ai sensi dell'art. 1392 c.c. di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica delal segnalazione certificata di inizio/modifica attività. Per comunicare variazioni dell’attività (subingresso - sospensione/ripresa - cambiamento ragione sociale), è necessario presentare: Modello B; Scheda 2; Scheda 5; solo in caso di subingresso: Attestazione di versamento tariffa ATS dell'importo di € 50,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "A.T.S. Brescia servizio tesoreria" c/c n. 13707252 indicando come causale "prestazioni di igiene e sanità pubblica; copia documento di identità del/dei dichiarante/i; relazione tecnica, solo per le attività di produzione, contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico (con indicati le lavorazioni con i principali impianti, i sistemi di protezione e monitoraggio ambiente, i singoli prodotti e la loro quantità annua, le singole materie prime e il loro consumo annuo, la produzione di rifiuti con i relativi quantitativi per tipologia e loro destinazione; in caso di cessione dell'attività: copia atto notarile; per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno; nel caso l'interessato invii la pratica in modalità assistita (mediante associazione di categoria o professionista incaricato): procura ai sensi dell'art. 1392 c.c. di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della segnalazione certificata di inizio/modifica attività. Per comunicare cessazione dell'attività, è necessario presentare: Modello B; copia documento di identità del/dei dichiarante/i; per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno; nel caso l'interessato invii la pratica in modalità assistita (mediante associazione di categoria o professionista incaricato): procura ai sensi dell'art. 1392 c.c. di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica delal segnalazione certificata di inizio/modifica attività. restituire al SUAP l'originale dell'autorizzazione commerciale qualora il titolare ne sia in possesso. SANZIONI L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela. Per altre sanzioni si rimanda al contenuto dell’art. 5 della Legge 22/02/2006, n. 84. MEZZI DI RICORSO: a) per l’interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente Normativa Non presente Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)