Criteri redazionali per tesi Prof_ssa Di

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Criteri redazionali per tesi Prof_ssa Di
CASSAZIONE PENALE
mensile di giurisprudenza
Criteri per la redazione delle tesi di laurea
1. Che cos’è una tesi di laurea
La tesi di laurea è una dissertazione scritta che ha lo scopo di dimostrare la compiuta
conoscenza di un argomento (nello specifico di Diritto penale).
Mediante la tesi lo studente, presa visione degli scritti pubblicati sull'argomento, li
rielabora in maniera critica e li espone in modo chiaro e possibilmente originale.
Una tesi di laurea consta dunque di una parte di ricerca e di raccolta dei materiali
sull'argomento prescelto e di una parte di rielaborazione critica degli stessi.
2. Come si elabora una tesi di laurea
Lo studente seleziona almeno tre argomenti di suo interesse e li sottopone al docente che
concorda con lui la scelta di un tema.
Dopo la scelta del tema della tesi, deve essere selezionata la bibliografia, avendo riguardo
alle voci dei dizionari giuridici, alle monografie, ai saggi sull’argomento, alle note a
sentenza, oltre che ovviamente alla giurisprudenza.
Terminate le letture, va predisposto un analitico schema per punti, articolato in capitoli e
paragrafi,
oltre
all’elenco
completo
della
bibliografia
consultata.
Dopo l’approvazione dello schema, il laureando consegnerà quest’ultimo e quindi un
capitolo per volta della tesi al professore oppure al collaboratore dal primo indicato.
Costoro provvederanno ad apportare eventuali correzioni e a formulare eventuali
suggerimenti.
Dopo aver consegnato tutti i capitoli, il candidato dovrà consegnare l’intera tesi, per lo
meno un mese prima dell’inizio della sessione di laurea prenotata, oltre alla bibliografia,
predisposta secondo l’ordine alfabetico per autore (nel caso in cui lo stesso autore sia
citato più volte, le opere andranno indicate seguendo l’ordine cronologico delle stesse, a
partire da quella più recente). Inoltre, sempre in tale occasione dovrà essere consegnato il
sommario, che è un sunto complessivo di ogni capitolo. Nel sommario, lungo non più di
10-15 pagine, dovrà essere contenuto anche l’indice della tesi, oltre all’elenco della
bibliografia consultata.
3. Come si scrive una tesi di laurea
Nella stesura della tesi, il laureando deve utilizzare la forma impersonale, per assicurare il
carattere tecnico della ricerca, oppure la prima plurale. Lo stile deve essere asciutto e
quanto più schematico. I passaggi logici devono risultare in forma chiara, precisa e
sintetica. È necessaria, inoltre, l’esposizione delle differenti posizioni giurisprudenziali e
dottrinali, a seguito delle quali il laureando potrà riferire la propria opinione.
È opportuno che ogni capitolo sia corredato da una premessa, che presenti la trattazione
che si intende compiere, e da brevi conclusioni, le quali devono sintetizzare gli sviluppi
argomentativi cui si è giunti.
Nella fase di redazione particolare attenzione e cura vanno prestate alla citazioni ed alle
note a piè pagina, non solo sotto il profilo contenutistico, ma anche sotto quello formale
(vd. i criteri redazionali, riportati di seguito).
4. Impaginazione e grafica della tesi
Formattato: Rientro: Sinistro:
0,63 cm, Nessun elenco
puntato o numerato
Formattato: Rientro: Sinistro:
0,63 cm
CASSAZIONE PENALE
mensile di giurisprudenza
La tesi si apre con un frontespizio contenente i seguenti dati:
denominazione dell'università (specificando la facoltà); disciplina (materia) e titolo della
tesi; nome e cognome del relatore; nome e cognome e numero di matricola del candidato;
anno accademico.
Segue un indice analitico, così costituito:
1) introduzione; 2) singoli capitoli (suddivisi in paragrafi ed eventuali sottoparagrafi); 3)
conclusioni; 4) bibliografia.
L'indice ha dunque una duplice funzione: definire l'ambito della tesi (in effetti, dalla sola
lettura dei titoli dei capitoli e dei paragrafi si potranno comprendere gli argomenti trattati e
la loro struttura) e ritrovare velocemente un dato argomento, essendo indicato per ciascun
argomento il corrispondente numero di pagina.
Quanto alla numerazione dei capitoli e dei paragrafi, si possono utilizzare
indifferentemente le cifre romane, le cifre arabe o le lettere, purché sia seguito un criterio
coerente.
L'introduzione ha il compito di aiutare il lettore ad addentrarsi nella tesi, offrendo già
un'idea dell'argomento, dell'ordine logico della trattazione e degli obiettivi generali della
ricerca.
Come già detto, è consigliabile suddividere la tesi in capitoli costituiti da paragrafi e da
eventuali sottoparagrafi. Ogni capitolo deve essere titolato e contrassegnato da un numero
progressivo (per esempio utilizzando le cifre romane). I paragrafi, anch'essi titolati e
numerati progressivamente (per esempio, utilizzando le cifre arabe) si susseguono l'uno
all'altro, all'interno del medesimo capitolo, senza andare a nuova pagina, utilizzando
un'adeguata spaziatura: tra la fine di un paragrafo e il titolo del successivo e tra il titolo del
paragrafo e il testo.
I capoversi vanno distinti con un rientro nel corpo del testo.
Le conclusioni di una tesi rappresentano il punto di arrivo della ricerca e contengono le
conseguenze logiche che si ricavano da precedenti riflessioni. Queste possono essere
raccolte tutte in uno specifico capitolo conclusivo oppure apparire nelle varie parti della
tesi come conclusioni parziali. In genere, il capitolo conclusivo non contiene alcun aspetto
nuovo (non trattato in precedenza) ma può indicare i limiti della ricerca e può fornire, nel
contempo, spunti per ulteriori approfondimenti.
La tesi si chiude con una bibliografia finale, contenente l'elenco delle pubblicazioni
consultate (in ordine alfabetico per autori e per anno quando ci siano più opere dello
stesso autore) e l’elenco della giurisprudenza utilizzata, suddivisa per organo giudicante
(Corte di Giustizia, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Tribunale, Pretura, Giudice
di Pace).
Criteri di citazione
1. Citazioni di giurisprudenza
Nelle citazioni della giurisprudenza si indicano:
-
-
l’autorità decidente (se si tratta della Corte di cassazione, si indica soltanto la sezione);
la data del provvedimento: quando si tratta di una sentenza penale la data è quella dell’udienza e non quella del
deposito; quando si tratta di una decisione della Corte costituzionale, invece, la data è quella del deposito,
seguita (separata da una virgola) dal numero ufficiale del provvedimento;
il cognome dell’imputato (non però per le sentenze della Corte costituzionale);
la rivista (in corsivo, nella sua abbreviazione prestabilita, con anno e pagina) dove la sentenza è stata
pubblicata; per il CED della Corte di cassazione si usa “in C.E.D. Cass., n. ...”; ove non sia mai stata
pubblicata si usa “inedita”.
CASSAZIONE PENALE
mensile di giurisprudenza
Se vengono richiamate di seguito decisioni pubblicate nella stessa rivista, si usa la parola “ivi”, seguita
dall’anno e dalla pagina della pubblicazione.
Quando si citano più decisioni di seguito, occorre seguire l’ordine cronologico iniziando dalla pronuncia più
recente.
Se la sentenza è annotata, si aggiunge l'indicazione « , con nota di ... », seguita dal cognome dell’autore (in
maiuscolo) e dal titolo della nota (in corsivo).
Esempi
C. cost., 23 luglio 2002, n. 390, in Cass. pen., 2003, p. 2277.
Sez. un., 7 marzo 1996, Carlutti, ivi, 1996, p. 2125.
Sez. II, 6 novembre 2002, Bello, ivi, 2003, p. 3129.
Sez. I, 8 maggio 2000, Costa, in C.E.D. Cass., n. 216896.
Ass. app. Milano, 24 aprile 2002, Arnaldo, in Cass. pen., 2003, p. 1354.
Ass. Monza, 20 giugno 2000, Bartoli, in Cass. pen., 2003, p. 1343.
App. Roma, 25 giugno 2002, Dell’Utri, ivi, 2003, p. 1340.
Trib. Napoli, 16 novembre 2001, Rossi, in Foro it., II, 2002, c. 421.
G.u.p. Catanzaro, 14 febbraio 2001, Vono, in Cass. pen., 2003, p. 633.
Sez. I, 14 marzo 2002, Rinaldi, in Cass. pen., 2003, p. 462, con nota di DE FALCO, Alcuni punti (quasi) fermi in tema
di rilevanza penale dell’inquinamento elettromagnetico.
2. Citazioni di dottrina
Nelle citazioni della dottrina si indicano:
-
il cognome dell’autore in maiuscolo, ad esempio: ANTOLISEI; PAGLIARO, ecc., preceduto dall’iniziale del
nome in casi di omonimia, ad esempio: M. GALLO ed E. GALLO; M. ROMANO e B. ROMANO, ecc.
Quando si citano di seguito più autori, di regola, si segue l’ordine alfabetico con riferimento all’iniziale del
cognome. Non va usata l’espressione “ID”
-
titoli dei libri, degli articoli e delle note per intero, in corsivo
In caso di ripetizione di citazioni, la citazione va abbreviata riportando le prime parole dell’opera (in corsivo),
seguite dall’espressione “cit.” (in tondo), ad es.: PADOVANI, Il cammello, cit., p. 1607; PULITANO , voce
Responsabilità amministrativa, cit., p. 954.
-
casa editrice e non luogo di edizione (quindi non Milano, ma Giuffrè)
-
per gli articoli o note, indicazione della rivista (abbreviata nel modo indicato nell’appendice e in corsivo)
-
anno di pubblicazione, pagina o colonna di riferimento (indicate con l’abbreviazione “p.”
o “c.”) con eventuale indicazione delle pagine seguenti (“ss.”)
-
opere collettive: cognome dell’autore (in maiuscolo), titolo del contributo (in corsivo), in “AA.VV.″, titolo
dell’opera collettiva (in corsivo), “a cura di″ o “diretto da″ con cognome del curatore o del direttore dell’opera
in minuscolo, nome casa editrice, anno di pubblicazione, numero di pagina o colonna con eventuale
indicazione delle pagine seguenti (“ss.”)
-
trattati e commentari: cognome dell’autore (in maiuscolo), il titolo dell’opera collettiva (in corsivo) preceduto
da “in”, “a cura di” o “diretto da” con cognome del curatore o del direttore dell’opera (non in maiuscolo) ,
CASSAZIONE PENALE
mensile di giurisprudenza
nome casa editrice, anno di pubblicazione, numero di pagina o di colonna con eventuale indicazione delle
pagine seguenti (“ss.”).
-
voci enciclopediche: cognome dell’autore (in maiuscolo), “voce” (in tondo) con titolo del contributo (in
corsivo) , nome della collana enciclopedica (in corsivo), numero del volume preceduto dall’abbreviazione
“vol.”, casa editrice, anno di pubblicazione, pagina o colonna di riferimento (indicate con l’abbreviazione “p.”
o “c.”) con eventuale indicazione delle pagine seguenti (“ss.”)
Esempi:
monografie
DONINI, Alla ricerca di un disegno, Cedam, 2003, p. 237 ss.;
NAPPI, Guida al codice penale, parte generale, Giuffre` , 2003, p. 105 ss.;
ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, vol. II, Giuffre` , 2001, p. 132 ss.
Articoli, note ecc.
PADOVANI, Il cammello e la cruna dell’ago. I problemi della successione di leggi penali relativi alle nuove fattispecie
di false comunicazioni sociali, in Cass. pen., 2002, p. 1603;
FIANDACA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, p. 357 ss.
opere collettive
PEDRAZZI, La disciplina del concorso di persone, in AA. VV., La riforma del codice penale, a cura di de Maglie e
Seminara, Giuffre` , 2002, p. 163 ss.
Trattati e commentari
IADECOLA, in Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, sub art. 62, Giuffre`
, 2000, p. 724 ss.
FASSONE, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da Chiavario, vol. III, sub art. 280, Utet,
1990, p. 97.
BUZZELLI, Le letture dibattimentali, in Trattato di procedura penale, vol. XXXIII, diretto da Ubertis e Voena,
Giuffre` , 2000, p. 59.
Voci enciclopediche
PULITANO’, voce Responsabilita` amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc. dir., vol. VI Agg.,
Giuffre` , 2002, p. 953 s.;
DE FRANCESCO, voce Concorso apparente di norme, in Dig. d. pen., vol. II, Utet, 1988, p. 422 ss.
3. Provvedimenti legislativi.
Nelle citazioni della legislazione si indicano:
provvedimento completo di data per esteso, ad esempio: l. 14 gennaio 2003, n. 7; d.lg. 25 luglio 1998, n. 286;
d.l. 3 marzo 2003, n. 32.
In alternativa si puo` utilizzare la seguente abbreviazione l. n. 7 del 2003; d.lg. n. 286 del 1998; d.l. n. 32 del
2003; ovvero anche l. n. 7/2003; d.lg. n. 286/1998; d.l. n. 32/2003.
I commi vanno citati in cifre, ad es.: art. 2 comma 2 c.p.; comma 2 dell’art. 56 c.p. Per l’ultimo comma è
altresı` possibile impiegare l’espressione “ult. comma”, e per il capoverso “cpv.”.
Il riferimento agli articoli contenuti in un codice va sempre abbreviato nel modo seguente: art. 40 c.p.; art. 192
c.p.p.; art. 2043 c.c., ecc.
4. ABBREVIAZIONI
4.1. Enciclopedie
D.I.
Dig. d. pen.
Enc. dir.
Enc. forense
Enc. giur. Treccani
= Digesto Italiano
= Digesto delle discipline penalistiche
= Enciclopedia del diritto
= Enciclopedia forense
= Enciclopedia giuridica Treccani
CASSAZIONE PENALE
mensile di giurisprudenza
Nss. d. I
N. D. I.
5.2. Riviste
Arch. n. proc. pen.
Arch. pen.
Banca, borsa, tit. cred.
Cass. pen.
C.E.D. Cass.
= Novissimo digesto italiano
= Nuovo digesto italiano
Corr. giur.
Crit. dir.
Crit. pen.
Dem. dir.
Dif. pen.
Dir. crim.
Dir. informatica
Dir. giur.
Dir. e giust.
Dir. e societa`
Dir. fall.
Dir. pen. proc.
Fallimento
Foro ambr.
Foro it.
Foro pen.
Gazz. giur.
Giur. cost.
Giur. merito
Giur. it.
Giur. civ.
Giust. pen.
Guida dir.
Ind. pen.
Informatica e dir.
Jus
Leg. pen.
Nuovo dir.
Questione giustizia
Rass. avv. St.
Riv. giur. ed.
Rass. giur. Umbra
Riv. dif. soc.
Riv. dir. proc.
Riv. dir. proc. civ.
Riv. polizia
Riv. intern. dir. uomo
Riv. it. dir. e proc. pen.
Riv. it. dir. pen.
Riv. pen.
Riv. pen. economia
Riv. trim. dir. proc. civ.
Riv. trim. dir. pen. econ.
Scuola pos.
Studium juris
Temi romana
= Archivio della nuova procedura penale
= Archivio penale
= Banca, borsa e titoli di credito
= Cassazione penale
= Centro elettronico di documentazione della Corte di
cassazione
= Corriere giuridico
= Critica del diritto
= Critica penale
= Democrazia e diritto
= Difesa penale
= Diritto criminale e criminologia
= Diritto dell’informazione e dell’informatica
= Diritto e giurisprudenza
= Diritto e giustizia
= Diritto e societa`
= Diritto fallimentare e delle societa` commerciali
= Diritto penale e processo
= Fallimento (Il)
= Foro ambrosiano
= Foro italiano (Il)
= Foro penale (Il)
= Gazzetta giuridica Giuffre` Italia Oggi
= Giurisprudenza costituzionale
= Giurisprudenza di merito
= Giurisprudenza italiana
= Giustizia civile
= Giustizia penale (La)
= Guida al diritto
= Indice penale
= Informatica e diritto
= Jus
= Legislazione penale (La)
= Nuovo dir.
= Questione giustizia
= Rassegna dell’avvocatura dello Stato
= Rivista giuridica dell’edilizia
= Rassegna giuridica umbra
= Rivista difesa sociale
= Rivista di diritto processuale
= Rivista di diritto processuale civile
= Rivista di polizia
= Rivista internazionale dei diritti dell’uomo
= Rivista italiana di diritto e procedura penale
= Rivista italiana di diritto penale
= Rivista penale
= Rivista penale dell’economia
= Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
= Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia
= Scuola positiva
= Studium juris
= Temi romana
4.3. Abbreviazioni correnti
abr.
= abrogato
CASSAZIONE PENALE
mensile di giurisprudenza
acc.
al.
all.
art./artt.
Att. parl. Sen.
Att. parl. Cam.
can.
cpv.
circ.
cit. (in tondo)
c.c.
c. nav.
c. comm.
c.p.c.
c.p.p.
c.p.
c.p. mil. g.
c.p. mil. p.
conforme
cfr.
contra
conv.
Cost.
d.C.G.
d.C.p.S.
d.P.R.
d. interm.
d.l.
d.lg.
d.lg.C.p.S.
d.lg.P.C.
d.lg.It.
d.It.
d.m.
l. fall.
disp. att.
disp. prel.
disp. trans.
doc.
G.U.
G.U.C.E.
l. TAR
= accordo
= alinea
= allegato
= articolo e articoli
= Atti parlamentari del Senato
= Atti parlamentari della Camera dei deputati
= canone e canoni
= capoverso
= circolare
= citato, a, e i
= codice civile
= codice della navigazione
= codice di commercio
= codice di procedura civile
= codice di procedura penale
= codice penale
= codice penale militare di guerra
= codice penale militare di pace
= conformemente, conforme
= confronta
= contra
= convenzione
= Costituzione della repubblica italiana
= decreto del Capo del Governo
= decreto del Capo provvisorio dello Stato
= decreto del Presidente della Repubblica
= decreto interministeriale
= decreto-legge
= decreto legislativo
= decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
= decreto legislativo emanato dal Presidente del Consiglio
dei ministri con i poteri di Capo provvisorio dello Stato
= decreto legislativo luogotenenziale
= decreto luogotenenziale
= decreto ministeriale
= disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa (r.d. 16 marzo 1942, n. 267)
= disposizioni di attuazione e transitorie
= disposizioni sulla legge in generale (preliminari al
codice civile)
= disposizioni transitorie e finali della Costituzione
italiana
= documento
= Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
= Gazzetta Ufficiale delle Comunita` Europee
= istituzioni dei tribunali amministrativi regionali (l. 6
dicembre 1971, n. 1034)
= legge
= legge costituzionale
= legge regionale
= massima
= modificato
= modifiche al sistema penale (l. 24 novembre 1981, n.
l.
l. cost.
l.rg.
m.
mod.
l. mod. sist. pen.
685)
l. cost. St.
= norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita` generale dello Stato (r.d. 18 novembre
1923, n. 2440)
nota
= nota
CASSAZIONE PENALE
mensile di giurisprudenza
ord. penit.
ord. st. civ.
1238)
ord. giud.
12)
§
prot.
r.d.
r.d.l.
r.d.lg.
reg.
reg. esec.
reg. penit.
354
reg. p.s.
s./ss.
tab.
tar.
t.u.
t.u. com. prov. 1915
t.u. com. prov. 1934
l. stup.
t.u.l.p.s.
t.u. sanitario
n. 1265)
tr.
v.
vig.
= norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta`
(l. 26 luglio 1975, n. 354)
= ordinamento dello stato civile (r.d. 9 luglio 1939, n.
= ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n.
= paragrafo
= protocollo
= regio decreto
= regio decreto-legge
= regio decreto legislativo
= regolamento
= regolamento d’esecuzione
= regolamento d’esecuzione della l. 26 luglio 1975, n.
= regolamento d’esecuzione del t.u. delle leggi di pubblica
sicurezza (r.d. 6 maggio 1940, n. 635)
= seguente/i
= tabella
= tariffa
= testo unico
= testo unico della legge comunale e provinciale (r.d.
4 febbraio 1915, n. 148)
= testo unico della legge comunale e provinciale (r.d.
3 marzo 1934, n. 383)
= testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
(d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
= testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18
giugno 1931, n. 773)
= testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934,
= trattato
= vedi
= vigente