Criteri redazionali per tesi Prof_ssa Di
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Criteri redazionali per tesi Prof_ssa Di
CASSAZIONE PENALE mensile di giurisprudenza Criteri per la redazione delle tesi di laurea 1. Che cos’è una tesi di laurea La tesi di laurea è una dissertazione scritta che ha lo scopo di dimostrare la compiuta conoscenza di un argomento (nello specifico di Diritto penale). Mediante la tesi lo studente, presa visione degli scritti pubblicati sull'argomento, li rielabora in maniera critica e li espone in modo chiaro e possibilmente originale. Una tesi di laurea consta dunque di una parte di ricerca e di raccolta dei materiali sull'argomento prescelto e di una parte di rielaborazione critica degli stessi. 2. Come si elabora una tesi di laurea Lo studente seleziona almeno tre argomenti di suo interesse e li sottopone al docente che concorda con lui la scelta di un tema. Dopo la scelta del tema della tesi, deve essere selezionata la bibliografia, avendo riguardo alle voci dei dizionari giuridici, alle monografie, ai saggi sull’argomento, alle note a sentenza, oltre che ovviamente alla giurisprudenza. Terminate le letture, va predisposto un analitico schema per punti, articolato in capitoli e paragrafi, oltre all’elenco completo della bibliografia consultata. Dopo l’approvazione dello schema, il laureando consegnerà quest’ultimo e quindi un capitolo per volta della tesi al professore oppure al collaboratore dal primo indicato. Costoro provvederanno ad apportare eventuali correzioni e a formulare eventuali suggerimenti. Dopo aver consegnato tutti i capitoli, il candidato dovrà consegnare l’intera tesi, per lo meno un mese prima dell’inizio della sessione di laurea prenotata, oltre alla bibliografia, predisposta secondo l’ordine alfabetico per autore (nel caso in cui lo stesso autore sia citato più volte, le opere andranno indicate seguendo l’ordine cronologico delle stesse, a partire da quella più recente). Inoltre, sempre in tale occasione dovrà essere consegnato il sommario, che è un sunto complessivo di ogni capitolo. Nel sommario, lungo non più di 10-15 pagine, dovrà essere contenuto anche l’indice della tesi, oltre all’elenco della bibliografia consultata. 3. Come si scrive una tesi di laurea Nella stesura della tesi, il laureando deve utilizzare la forma impersonale, per assicurare il carattere tecnico della ricerca, oppure la prima plurale. Lo stile deve essere asciutto e quanto più schematico. I passaggi logici devono risultare in forma chiara, precisa e sintetica. È necessaria, inoltre, l’esposizione delle differenti posizioni giurisprudenziali e dottrinali, a seguito delle quali il laureando potrà riferire la propria opinione. È opportuno che ogni capitolo sia corredato da una premessa, che presenti la trattazione che si intende compiere, e da brevi conclusioni, le quali devono sintetizzare gli sviluppi argomentativi cui si è giunti. Nella fase di redazione particolare attenzione e cura vanno prestate alla citazioni ed alle note a piè pagina, non solo sotto il profilo contenutistico, ma anche sotto quello formale (vd. i criteri redazionali, riportati di seguito). 4. Impaginazione e grafica della tesi Formattato: Rientro: Sinistro: 0,63 cm, Nessun elenco puntato o numerato Formattato: Rientro: Sinistro: 0,63 cm CASSAZIONE PENALE mensile di giurisprudenza La tesi si apre con un frontespizio contenente i seguenti dati: denominazione dell'università (specificando la facoltà); disciplina (materia) e titolo della tesi; nome e cognome del relatore; nome e cognome e numero di matricola del candidato; anno accademico. Segue un indice analitico, così costituito: 1) introduzione; 2) singoli capitoli (suddivisi in paragrafi ed eventuali sottoparagrafi); 3) conclusioni; 4) bibliografia. L'indice ha dunque una duplice funzione: definire l'ambito della tesi (in effetti, dalla sola lettura dei titoli dei capitoli e dei paragrafi si potranno comprendere gli argomenti trattati e la loro struttura) e ritrovare velocemente un dato argomento, essendo indicato per ciascun argomento il corrispondente numero di pagina. Quanto alla numerazione dei capitoli e dei paragrafi, si possono utilizzare indifferentemente le cifre romane, le cifre arabe o le lettere, purché sia seguito un criterio coerente. L'introduzione ha il compito di aiutare il lettore ad addentrarsi nella tesi, offrendo già un'idea dell'argomento, dell'ordine logico della trattazione e degli obiettivi generali della ricerca. Come già detto, è consigliabile suddividere la tesi in capitoli costituiti da paragrafi e da eventuali sottoparagrafi. Ogni capitolo deve essere titolato e contrassegnato da un numero progressivo (per esempio utilizzando le cifre romane). I paragrafi, anch'essi titolati e numerati progressivamente (per esempio, utilizzando le cifre arabe) si susseguono l'uno all'altro, all'interno del medesimo capitolo, senza andare a nuova pagina, utilizzando un'adeguata spaziatura: tra la fine di un paragrafo e il titolo del successivo e tra il titolo del paragrafo e il testo. I capoversi vanno distinti con un rientro nel corpo del testo. Le conclusioni di una tesi rappresentano il punto di arrivo della ricerca e contengono le conseguenze logiche che si ricavano da precedenti riflessioni. Queste possono essere raccolte tutte in uno specifico capitolo conclusivo oppure apparire nelle varie parti della tesi come conclusioni parziali. In genere, il capitolo conclusivo non contiene alcun aspetto nuovo (non trattato in precedenza) ma può indicare i limiti della ricerca e può fornire, nel contempo, spunti per ulteriori approfondimenti. La tesi si chiude con una bibliografia finale, contenente l'elenco delle pubblicazioni consultate (in ordine alfabetico per autori e per anno quando ci siano più opere dello stesso autore) e l’elenco della giurisprudenza utilizzata, suddivisa per organo giudicante (Corte di Giustizia, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Tribunale, Pretura, Giudice di Pace). Criteri di citazione 1. Citazioni di giurisprudenza Nelle citazioni della giurisprudenza si indicano: - - l’autorità decidente (se si tratta della Corte di cassazione, si indica soltanto la sezione); la data del provvedimento: quando si tratta di una sentenza penale la data è quella dell’udienza e non quella del deposito; quando si tratta di una decisione della Corte costituzionale, invece, la data è quella del deposito, seguita (separata da una virgola) dal numero ufficiale del provvedimento; il cognome dell’imputato (non però per le sentenze della Corte costituzionale); la rivista (in corsivo, nella sua abbreviazione prestabilita, con anno e pagina) dove la sentenza è stata pubblicata; per il CED della Corte di cassazione si usa “in C.E.D. Cass., n. ...”; ove non sia mai stata pubblicata si usa “inedita”. CASSAZIONE PENALE mensile di giurisprudenza Se vengono richiamate di seguito decisioni pubblicate nella stessa rivista, si usa la parola “ivi”, seguita dall’anno e dalla pagina della pubblicazione. Quando si citano più decisioni di seguito, occorre seguire l’ordine cronologico iniziando dalla pronuncia più recente. Se la sentenza è annotata, si aggiunge l'indicazione « , con nota di ... », seguita dal cognome dell’autore (in maiuscolo) e dal titolo della nota (in corsivo). Esempi C. cost., 23 luglio 2002, n. 390, in Cass. pen., 2003, p. 2277. Sez. un., 7 marzo 1996, Carlutti, ivi, 1996, p. 2125. Sez. II, 6 novembre 2002, Bello, ivi, 2003, p. 3129. Sez. I, 8 maggio 2000, Costa, in C.E.D. Cass., n. 216896. Ass. app. Milano, 24 aprile 2002, Arnaldo, in Cass. pen., 2003, p. 1354. Ass. Monza, 20 giugno 2000, Bartoli, in Cass. pen., 2003, p. 1343. App. Roma, 25 giugno 2002, Dell’Utri, ivi, 2003, p. 1340. Trib. Napoli, 16 novembre 2001, Rossi, in Foro it., II, 2002, c. 421. G.u.p. Catanzaro, 14 febbraio 2001, Vono, in Cass. pen., 2003, p. 633. Sez. I, 14 marzo 2002, Rinaldi, in Cass. pen., 2003, p. 462, con nota di DE FALCO, Alcuni punti (quasi) fermi in tema di rilevanza penale dell’inquinamento elettromagnetico. 2. Citazioni di dottrina Nelle citazioni della dottrina si indicano: - il cognome dell’autore in maiuscolo, ad esempio: ANTOLISEI; PAGLIARO, ecc., preceduto dall’iniziale del nome in casi di omonimia, ad esempio: M. GALLO ed E. GALLO; M. ROMANO e B. ROMANO, ecc. Quando si citano di seguito più autori, di regola, si segue l’ordine alfabetico con riferimento all’iniziale del cognome. Non va usata l’espressione “ID” - titoli dei libri, degli articoli e delle note per intero, in corsivo In caso di ripetizione di citazioni, la citazione va abbreviata riportando le prime parole dell’opera (in corsivo), seguite dall’espressione “cit.” (in tondo), ad es.: PADOVANI, Il cammello, cit., p. 1607; PULITANO , voce Responsabilità amministrativa, cit., p. 954. - casa editrice e non luogo di edizione (quindi non Milano, ma Giuffrè) - per gli articoli o note, indicazione della rivista (abbreviata nel modo indicato nell’appendice e in corsivo) - anno di pubblicazione, pagina o colonna di riferimento (indicate con l’abbreviazione “p.” o “c.”) con eventuale indicazione delle pagine seguenti (“ss.”) - opere collettive: cognome dell’autore (in maiuscolo), titolo del contributo (in corsivo), in “AA.VV.″, titolo dell’opera collettiva (in corsivo), “a cura di″ o “diretto da″ con cognome del curatore o del direttore dell’opera in minuscolo, nome casa editrice, anno di pubblicazione, numero di pagina o colonna con eventuale indicazione delle pagine seguenti (“ss.”) - trattati e commentari: cognome dell’autore (in maiuscolo), il titolo dell’opera collettiva (in corsivo) preceduto da “in”, “a cura di” o “diretto da” con cognome del curatore o del direttore dell’opera (non in maiuscolo) , CASSAZIONE PENALE mensile di giurisprudenza nome casa editrice, anno di pubblicazione, numero di pagina o di colonna con eventuale indicazione delle pagine seguenti (“ss.”). - voci enciclopediche: cognome dell’autore (in maiuscolo), “voce” (in tondo) con titolo del contributo (in corsivo) , nome della collana enciclopedica (in corsivo), numero del volume preceduto dall’abbreviazione “vol.”, casa editrice, anno di pubblicazione, pagina o colonna di riferimento (indicate con l’abbreviazione “p.” o “c.”) con eventuale indicazione delle pagine seguenti (“ss.”) Esempi: monografie DONINI, Alla ricerca di un disegno, Cedam, 2003, p. 237 ss.; NAPPI, Guida al codice penale, parte generale, Giuffre` , 2003, p. 105 ss.; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, vol. II, Giuffre` , 2001, p. 132 ss. Articoli, note ecc. PADOVANI, Il cammello e la cruna dell’ago. I problemi della successione di leggi penali relativi alle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, in Cass. pen., 2002, p. 1603; FIANDACA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, p. 357 ss. opere collettive PEDRAZZI, La disciplina del concorso di persone, in AA. VV., La riforma del codice penale, a cura di de Maglie e Seminara, Giuffre` , 2002, p. 163 ss. Trattati e commentari IADECOLA, in Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, sub art. 62, Giuffre` , 2000, p. 724 ss. FASSONE, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da Chiavario, vol. III, sub art. 280, Utet, 1990, p. 97. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, in Trattato di procedura penale, vol. XXXIII, diretto da Ubertis e Voena, Giuffre` , 2000, p. 59. Voci enciclopediche PULITANO’, voce Responsabilita` amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc. dir., vol. VI Agg., Giuffre` , 2002, p. 953 s.; DE FRANCESCO, voce Concorso apparente di norme, in Dig. d. pen., vol. II, Utet, 1988, p. 422 ss. 3. Provvedimenti legislativi. Nelle citazioni della legislazione si indicano: provvedimento completo di data per esteso, ad esempio: l. 14 gennaio 2003, n. 7; d.lg. 25 luglio 1998, n. 286; d.l. 3 marzo 2003, n. 32. In alternativa si puo` utilizzare la seguente abbreviazione l. n. 7 del 2003; d.lg. n. 286 del 1998; d.l. n. 32 del 2003; ovvero anche l. n. 7/2003; d.lg. n. 286/1998; d.l. n. 32/2003. I commi vanno citati in cifre, ad es.: art. 2 comma 2 c.p.; comma 2 dell’art. 56 c.p. Per l’ultimo comma è altresı` possibile impiegare l’espressione “ult. comma”, e per il capoverso “cpv.”. Il riferimento agli articoli contenuti in un codice va sempre abbreviato nel modo seguente: art. 40 c.p.; art. 192 c.p.p.; art. 2043 c.c., ecc. 4. ABBREVIAZIONI 4.1. Enciclopedie D.I. Dig. d. pen. Enc. dir. Enc. forense Enc. giur. Treccani = Digesto Italiano = Digesto delle discipline penalistiche = Enciclopedia del diritto = Enciclopedia forense = Enciclopedia giuridica Treccani CASSAZIONE PENALE mensile di giurisprudenza Nss. d. I N. D. I. 5.2. Riviste Arch. n. proc. pen. Arch. pen. Banca, borsa, tit. cred. Cass. pen. C.E.D. Cass. = Novissimo digesto italiano = Nuovo digesto italiano Corr. giur. Crit. dir. Crit. pen. Dem. dir. Dif. pen. Dir. crim. Dir. informatica Dir. giur. Dir. e giust. Dir. e societa` Dir. fall. Dir. pen. proc. Fallimento Foro ambr. Foro it. Foro pen. Gazz. giur. Giur. cost. Giur. merito Giur. it. Giur. civ. Giust. pen. Guida dir. Ind. pen. Informatica e dir. Jus Leg. pen. Nuovo dir. Questione giustizia Rass. avv. St. Riv. giur. ed. Rass. giur. Umbra Riv. dif. soc. Riv. dir. proc. Riv. dir. proc. civ. Riv. polizia Riv. intern. dir. uomo Riv. it. dir. e proc. pen. Riv. it. dir. pen. Riv. pen. Riv. pen. economia Riv. trim. dir. proc. civ. Riv. trim. dir. pen. econ. Scuola pos. Studium juris Temi romana = Archivio della nuova procedura penale = Archivio penale = Banca, borsa e titoli di credito = Cassazione penale = Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione = Corriere giuridico = Critica del diritto = Critica penale = Democrazia e diritto = Difesa penale = Diritto criminale e criminologia = Diritto dell’informazione e dell’informatica = Diritto e giurisprudenza = Diritto e giustizia = Diritto e societa` = Diritto fallimentare e delle societa` commerciali = Diritto penale e processo = Fallimento (Il) = Foro ambrosiano = Foro italiano (Il) = Foro penale (Il) = Gazzetta giuridica Giuffre` Italia Oggi = Giurisprudenza costituzionale = Giurisprudenza di merito = Giurisprudenza italiana = Giustizia civile = Giustizia penale (La) = Guida al diritto = Indice penale = Informatica e diritto = Jus = Legislazione penale (La) = Nuovo dir. = Questione giustizia = Rassegna dell’avvocatura dello Stato = Rivista giuridica dell’edilizia = Rassegna giuridica umbra = Rivista difesa sociale = Rivista di diritto processuale = Rivista di diritto processuale civile = Rivista di polizia = Rivista internazionale dei diritti dell’uomo = Rivista italiana di diritto e procedura penale = Rivista italiana di diritto penale = Rivista penale = Rivista penale dell’economia = Rivista trimestrale di diritto e procedura civile = Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia = Scuola positiva = Studium juris = Temi romana 4.3. Abbreviazioni correnti abr. = abrogato CASSAZIONE PENALE mensile di giurisprudenza acc. al. all. art./artt. Att. parl. Sen. Att. parl. Cam. can. cpv. circ. cit. (in tondo) c.c. c. nav. c. comm. c.p.c. c.p.p. c.p. c.p. mil. g. c.p. mil. p. conforme cfr. contra conv. Cost. d.C.G. d.C.p.S. d.P.R. d. interm. d.l. d.lg. d.lg.C.p.S. d.lg.P.C. d.lg.It. d.It. d.m. l. fall. disp. att. disp. prel. disp. trans. doc. G.U. G.U.C.E. l. TAR = accordo = alinea = allegato = articolo e articoli = Atti parlamentari del Senato = Atti parlamentari della Camera dei deputati = canone e canoni = capoverso = circolare = citato, a, e i = codice civile = codice della navigazione = codice di commercio = codice di procedura civile = codice di procedura penale = codice penale = codice penale militare di guerra = codice penale militare di pace = conformemente, conforme = confronta = contra = convenzione = Costituzione della repubblica italiana = decreto del Capo del Governo = decreto del Capo provvisorio dello Stato = decreto del Presidente della Repubblica = decreto interministeriale = decreto-legge = decreto legislativo = decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato = decreto legislativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri con i poteri di Capo provvisorio dello Stato = decreto legislativo luogotenenziale = decreto luogotenenziale = decreto ministeriale = disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) = disposizioni di attuazione e transitorie = disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile) = disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana = documento = Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana = Gazzetta Ufficiale delle Comunita` Europee = istituzioni dei tribunali amministrativi regionali (l. 6 dicembre 1971, n. 1034) = legge = legge costituzionale = legge regionale = massima = modificato = modifiche al sistema penale (l. 24 novembre 1981, n. l. l. cost. l.rg. m. mod. l. mod. sist. pen. 685) l. cost. St. = norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita` generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) nota = nota CASSAZIONE PENALE mensile di giurisprudenza ord. penit. ord. st. civ. 1238) ord. giud. 12) § prot. r.d. r.d.l. r.d.lg. reg. reg. esec. reg. penit. 354 reg. p.s. s./ss. tab. tar. t.u. t.u. com. prov. 1915 t.u. com. prov. 1934 l. stup. t.u.l.p.s. t.u. sanitario n. 1265) tr. v. vig. = norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta` (l. 26 luglio 1975, n. 354) = ordinamento dello stato civile (r.d. 9 luglio 1939, n. = ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. = paragrafo = protocollo = regio decreto = regio decreto-legge = regio decreto legislativo = regolamento = regolamento d’esecuzione = regolamento d’esecuzione della l. 26 luglio 1975, n. = regolamento d’esecuzione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 6 maggio 1940, n. 635) = seguente/i = tabella = tariffa = testo unico = testo unico della legge comunale e provinciale (r.d. 4 febbraio 1915, n. 148) = testo unico della legge comunale e provinciale (r.d. 3 marzo 1934, n. 383) = testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) = testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) = testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, = trattato = vedi = vigente