Atti contrari alla pubblica decenza – Turpiloquio

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Atti contrari alla pubblica decenza – Turpiloquio
GIURISPRUDENZA SULL’ART. 726 C.P.
(Atti contrari alla pubblica decenza – Turpiloquio)
Cassazione Penale
Atti contrari alla pubblica decenza:- elemento materiale del reato e fattispecie
Ai fini della configurabilità del reato di atti contrari alla pubblica decenza non è richiesto che gli stessi
siano effettivamente percepiti da terzi, essendo sufficiente la mera possibilità della loro percezione.
(Annulla con rinvio, Giud.pace Pontremoli, 15/07/2010)
Sez. III, sent. n. 40012 del 22-09-2011 (ud. del 22-09-2011), (rv. 250871)
Cassazione Penale
Atti contrari alla pubblica decenza:- elemento materiale del reato e fattispecie
Integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza l'esibizione dei glutei scoperti ai passanti in luogo di
pubblico transito. (Dichiara inammissibile, Giud.pace Bologna, 15/07/2010)
Sez. III, sent. n. 23083 del 03-05-2011 (ud. del 03-05-2011), (rv. 250648)
Cassazione Penale
Atti contrari alla pubblica decenza:- differenze da altri reati- - atti osceni
Integra il delitto di atti osceni in luogo pubblico, e non la contravvenzione di atti contrari alla pubblica
decenza, la condotta consistente nello sbottonarsi i pantaloni ed esporre in pubblico i genitali, toccandoli,
in quanto l'intenzionalità di tali gesti ha inequivoca attinenza con la sfera sessuale piuttosto che con il
comune senso di decenza. (Rigetta, App. Bari, 15 giugno 2009)
Sez. III, sent. n. 15676 del 25-03-2010 (ud. del 25-03-2010), (rv. 246971)
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Atti contrari alla pubblica decenza:- elemento materiale del reato e fattispecie
Integra la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza la condotta di orinare in luogo pubblico,
in quanto nella nozione di pubblica decenza vi rientrano anche gli atti che, prescindendo dalla sessualità,
provocano nei consociati un senso di disgusto, disagio, disdegno o disapprovazione. (In motivazione la
Corte ha ulteriormente precisato che la legge non esige che l'atto abbia effettivamente offeso in qualcuno
la pubblica decenza e neppure che sia stato percepito da alcuno, quando si sia verificata la condizione di
luogo, cioè la possibilità che qualcuno potesse percepire l'atto). (Annulla con rinvio, Giud.pace Gradisca
D'Isonzo, 23 gennaio 2009)
Sez. III, sent. n. 15678 del 25-03-2010 (ud. del 25-03-2010), (rv. 246972)
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Atti contrari alla pubblica decenza:- elemento materiale del reato e fattispecie
Poiché la pubblica decenza va commisurata secondo un criterio storico-sociologico al sentimento comune
dell'uomo medio e non alla particolare sensibilità di un singolo, la nudità integrale in luoghi pubblici o
aperti al pubblico, al di fuori della particolare situazione dei campi di nudisti, integra comunque gli
estremi del reato di cui all'art. 726 cod.pen., non rilevando che il denunciante abbia dichiarato di non
aver provato disgusto. (Rigetta, Giud.pace Spoleto, 15 Ottobre 2004)
Sez. III, sent. n. 31407 del 27-06-2006 (ud. del 27-06-2006), B.V. (rv. 235750)
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Atti contrari alla pubblica decenza:- differenze da altri reati- - atti osceni
Il criterio di distinzione tra il reato di atti osceni e quello di atti contrari alla pubblica decenza va
individuato nel contenuto più specifico del delitto di atti osceni che si richiama alla verecondia sessuale,
rispetto al contenuto del reato di cui all'art. 726 c.p. che invece sanziona la violazione dell'obbligo di
astenersi da quei comportamenti che possano offendere il sentimento collettivo della costumatezza e
della compostezza. (Nella fattispecie la Corte ha qualificato atti contrari alla pubblica decenza il
palpeggiamento dei genitali davanti ad altri soggetti in quanto appariva manifestazione di scostumatezza
e di scompostezza più che concupiscenza e dimostrazione di libido).
Sez. III, sent. n. 26388 del 11-06-2004 (ud. del 13-05-2004) (rv 228942).
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Persona danneggiata dal reato e costituzione di parte civile
In tema di atti contrari alla pubblica decenza, è legittima la costituzione di parte civile della persona che
abbia sofferto in via diretta e personale gli effetti dannosi dell'azione nella quale si è concretizzato il fatto
giuridicamente qualificato come integrante il reato di cui all'art. 726 c.p., atteso che il danneggiato, cui ai
sensi dell'art. 185 c.p e dell'art. 74 c.p.p. spetta il risarcimento del danno, non si deve necessariamente
identificare con il soggetto passivo in senso stretto, ma è chiunque abbia riportato un danno
eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato.
Sez. III, sent. n. 34310 del 14-10-2002 (ud. del 04-07-2002), Molin (rv 222508).
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Atti contrari alla pubblica decenza:- differenze da altri reati- - atti osceni
L'esibizione degli organi genitali maschili integra il reato di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p., e non quello
di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all'art. 726 c.p., stante l'inequivoca attinenza di tale gesto,
allorché sia intenzionale, alla sfera sessuale. (Nell'occasione, la Corte ha altresì affermato che al fine della
configurabilità del reato "de quo" non è necessario il turbamento subito da chi sia stato destinatario del
gesto, non essendo tale elemento ricompreso nella fattispecie tipica del citato art. 527 c.p.).
Sez. III, sent. n. 41735 del 22-11-2001 (ud. del 30-10-2001), Bellano (rv 220364).
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Atti contrari alla pubblica decenza:- differenze da altri reati- - atti osceni
L'esibizione in pubblico degli organi genitali al fine di soddisfare la "libido" dell'esibente integra il delitto di
atti osceni e non la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, in quanto, attese le finalità e
modalità che la caratterizzano, si configura come offensiva del sentimento collettivo della più elementare
costumatezza.
Sez. III, sent. n. 9786 del 19-09-2000 (ud. del 02-06-2000), Piancone W. (rv 216658).
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Atti contrari alla pubblica decenza:- differenze da altri reati- - atti osceni
La condotta consistente nel masturbarsi davanti ad una donna in luogo aperto al pubblico non costituisce
atto contrario alla pubblica decenza, bensì un atto osceno, contrario ai principi della morale sessuale
perché offensivo del comune senso del pudore.
Sez. III, ord. n. 366 del 05-06-2000 (cc. del 25-01-2000), Guarnieri V. (rv 216571).
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Atti contrari alla pubblica decenza:- differenze da altri reati- - atti osceni
Il toccamento di parti intime del corpo (nella specie, seni e glutei), sia pure al di sopra degli abiti, sono
caratteristiche espressioni di concupiscenza su minori (non ancora pervenuti alla maturità sessuale e
dunque non in grado di autodeterminarsi) che, se realizzate in luogo aperto al pubblico, integrano il
profilo oggettivo e subiettivo (oltre al reato di atti di libidine violenti ravvisato nella specie) del reato di
atti osceni, di cui all'art. 527 cod. pen., in quanto offendono il pudore secondo il comune sentimento
dell'uomo normale, intendendosi per tale l'individuo che, avendo raggiunto la maturità sul piano etico, è
alieno dalla fobia e dalla mania per il sesso, anche se accetta il fenomeno sessuale come dato
fondamentale della persona umana. Né può trattarsi del reato di atti contrari alla pubblica decenza, di cui
all'art. 726 cod. pen., che ha ad oggetto regole etico-sociali relative al normale riserbo e alla elementare
costumatezza, essendo la condotta sopra descritta offensiva della verecondia sessuale e quindi non più
soltanto indecente, ma oscena.
Sez. III, sent. n. 10657 del 24-11-1997 (cc. del 17-10-1997), Francini (rv 209431).
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Atti contrari alla pubblica decenza:- differenze da altri reati- - atti osceni
Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 527 e 726 cod. pen. le nozioni di osceno e di pudore non
sono riferite ad un concetto considerato in sé, ma al contesto ed alle modalità in cui gli atti o gli oggetti
sono compiuti o esposti. Il criterio discretivo va individuato nel contenuto più specifico del delitto di "atti
osceni", che si richiama alla "verecondia sessuale", rispetto a quel complesso di regole etico-sociali, che
impongono a ciascuno di astenersi da tutto quanto possa offendere il sentimento collettivo della più
elementare costumatezza. Ne consegue che il nudo integrale - considerando il sentimento medio della
comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale - assume differenti
valenze. Può essere incluso nella speciale causa di esclusione dell'oscenità (art. 529 cod. pen.) - come ad
esempio per le lezioni di educazione sessuale o per le opere cinematografiche o teatrali - ovvero essere
espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste o da un costume particolarmente
disinibito. Esso, se praticato in una spiaggia appartata, frequentata da soli naturisti, è penalmente
irrilevante; mentre non è tale in una località balneare affollata da soggetti variamente abbigliati. In
particolare, l'esibizione degli organi genitali (diversamente da quella del seno nudo, che non integra più
alcuna ipotesi di reato) - al di fuori delle eccezioni ricordate - configura il delitto di atti osceni, poiché
mira al soddisfacimento della "libido". (Nella specie, trattavasi di soggetto, che si era denudato in uno
scompartimento ferroviario. Il pretore aveva ravvisato la contravvenzione di cui all'art. 726 cod. pen. La
Corte ha annullato la sentenza, affermando il suddetto principio).
Sez. III, sent. n. 8959 del 03-10-1997 (cc. del 03-07-1997), Gallone (rv 208445).
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Atti contrari alla pubblica decenza:- elemento materiale del reato e fattispecie
Ai fini della determinazione delle categorie dell'osceno e degli atti contrari alla pubblica decenza, il giudice
deve adottare, quali parametri di valutazione del modificarsi dei costumi sull'intero territorio nazionale,
mode (costumi generalizzati ed accettati) e mass-media (televisione, radio e giornali quali "fabbrica" e
"specchio del comune sentire", del generale stato di accettazione del mutamento di costume, della
tolleranza nel pluralismo); parametri non variabili nello spazio, ma, pur tuttavia, il giudice medesimo
deve prendere approfonditamente in considerazione le diverse, concrete circostanze (la vicenda concreta,
il luogo in cui l'atto si manifesta). (Nella specie, relativamente ad annullamento senza rinvio, perché il
fatto non sussiste, di sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 726 cod. pen., l'imputata, avvocato,
si era presentata nell'androne del carcere indossando una succinta minigonna).
Sez. III, sent. del 13-11-1996 (cc. del 30-10-1996), Bertaccini (rv 206397).
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Atti contrari alla pubblica decenza:- differenze da altri reati- - atti osceni
È ravvisabile il delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 cod. pen., nel fatto di chi sosti con un'auto in luogo
pubblico, in posizione visibile ed illuminata da lampioni e con transito fitto di auto e di persone,
indossando un "miniabito" che lasci in mostra gli organi genitali. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso
di imputato il quale denunciava come apodittica l'affermazione circa la manifestazione di "libido" desunta
dagli abiti femminili indossati, dal luogo e dall'orario, pretendendo, invece, la sussistenza del reato di cui
all'art. 726 cod. pen. o dell'ipotesi colposa di cui al secondo comma dell'art. 527 cod. pen., la S.C. ha
osservato che l'imputato teneva la gonna non casualmente alzata, ma ben arrotolata in vita, e che
l'affermazione di non rientrare nella schiera di coloro che si prostituiscono evidenzia ancor più la
configurabilità del reato di cui all'art. 527 cod. pen., poiché conferma che il nudo era pura espressione di
libido).
Sez. III, sent. n. 7786 del 08-08-1996 (cc. del 09-07-1996), Pagani (rv 206687).
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Atti contrari alla pubblica decenza:- concorso con altri reati- - ingiurie
La forza preclusiva del principio ne bis in idem, di cui all'art. 90 cod. proc. pen., non opera nel caso in cui
il fatto sul quale si è formato il giudicato, pur essendo unico come entità di ordine materiale, importi la
violazione di diverse disposizioni di legge - infatti, dovendosi in tal caso applicare le norme sul concorso
formale di reati, lo stesso fatto può essere riesaminato sotto il profilo della violazione di legge rimasta
estranea al giudicato già formatosi. (nella specie, relativa ad ostentati toccamenti dei genitali in luogo
pubblico rivolti specificamente all'indirizzo della querelante, la suprema corte ha ritenuto che
legittimamente, emesso decreto penale passato in cosa giudicata per il reato di atti contrari alla pubblica
decenza, si era poi proceduto per il reato di ingiurie).
Sez. V, sent. n. 2194 del 18-02-1987 (ud. del 19-11-1986), Merlino (rv 175167).
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Atti contrari alla pubblica decenza:- elemento materiale del reato e fattispecie
Sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quegli atti che, in spregio ai criteri di convivenza e di decoro
che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provavano in questi ultimi disgusto e
disapprovazione, come l'orinare in luogo pubblico. Né la norma dell'art. 725 cod. pen. esige che l'atto
abbia effettivamente offeso in qualcuno la pubblica decenza e neppure che sia stato percepito da alcuno,
quanto si sia verificata la condizione di luogo, cioè la possibilità che qualcuno potesse percepire l'atto.
Sez. V, sent. n. 3254 del 28-04-1986 (cc. del 13-01-1986), Redaelli (rv 172533).
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Atti contrari alla pubblica decenza:- differenze da altri reati- - atti osceni
La "pubblica decenza" riguarda quel complesso di regole etico-sociali che impongono a ciascuno di
astenersi da ciò che può offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza;
l'"oscenità", invece, ha un suo ambito specifico, riferibile soltanto alla verecondia sessuale. Ne consegue
che la masturbazione integra il reato di cui all'art. 527 cod. pen. e non già quello di cui all'art. 726 cod.
pen., in quanto l'azione compiuta si riferisce tipicamente alla sfera sessuale e si presenta chiaramente
lesiva del comune senso del pudore.
Sez. III, sent. n. 7817 del 04-09-1985 (cc. del 14-06-1985), Giordano (rv 170275).
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Atti contrari alla pubblica decenza:- differenze da altri reati- - atti osceni
La esibizione in pubblico degli organi genitali maschili per il soddisfacimento della propria "libido", in
quanto offensiva della costumatezza sessuale, integra gli estremi del delitto di atti osceni e non della
contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza.
Sez. III, sent. n. 4900 del 17-05-1985 (cc. del 05-03-1985), Catalano (rv 169276).
Cassazione Penale
Atti contrari alla pubblica decenza:- differenze da altri reati- - atti osceni
La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi
offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto
oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di
costumatezza, generando fastidio e riprovazione.
Sez. III, sent. n. 2447 del 14-03-1985 (cc. del 12-12-1984), Carioti (rv 168283).
Cassazione Penale
Atti contrari alla pubblica decenza:- differenze da altri reati- - atti osceni
Ogni atto, che abbia un contenuto specifico riferibile alla sfera sessuale, integra l'elemento materiale del
delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 cod. pen. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto la
sussistenza dell'indicato delitto, anziché di quello di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all'art. 726
cod. pen., nella esibizione in pubblico degli organi genitali accompagnata da palpamenti e gesti diretti a
sottolinearla).
Sez. III, sent. n. 10898 del 06-12-1984 (cc. del 15-06-1984), Cialli (rv 166988).
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Turpiloquio:- elemento materiale del reato
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 726, ultimo comma, cod. pen., è necessario che il linguaggio
usato sia contrario alla pubblica decenza. È necessario, cioè, che le parole od espressioni usate siano tali
da offendere i principi della costumatezza, della pudicizia o del decoro - come sentiti dalla popolazione in
un determinato periodo storico - e, quindi, tali da destare sentimenti se non di ripugnanza, quanto meno
di disgusto o di disagio.
Sez. III, sent. n. 8423 del 10-10-1984 (cc. del 10-07-1984), Valentini (rv 166034).
Cassazione Penale
Atti contrari alla pubblica decenza:- differenze da altri reati- - atti osceni
L'esibizione in pubblico degli organi genitali, in particolare se accompagnata da grida e palpamenti che
sottolineano il gesto, integra gli estremi del delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 cod. pen., e non della
contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all'art. 726 cod. pen. (Nella specie,
l'imputato non si era limitato ad esibire l'organo genitale per soddisfare un bisogno fisiologico, ma aveva
attirato l'attenzione dei presenti, in un campo sportivo, con varie frasi ed insulti).
Sez. III, sent. n. 7802 del 28-09-1984 (cc. del 22-05-1984), Salvi (rv 165831).
Cassazione Penale
Turpiloquio:- elemento materiale del reato
Non costituisce il reato di turpiloquio una qualsiasi espressione non del tutto castigata. Invero, se tale
espressione viene adoperata in senso traslato, oppure è entrata nell'uso comune in un significato del
tutto diverso da quello originario, non può più considerarsi lesiva della pubblica decenza, cioè offensiva
delle regole di condotta e dell'educazione sociale, bensì soltanto una manifestazione verbale di volgarità
censurabile sul piano morale, ma non su quello penale. (Fattispecie, uso dell'espressione "coglioni").
Sez. III, sent. n. 4226 del 05-05-1983 (cc. del 25-02-1983), Piol (rv 158906).