PROMEMORIA PER L`UTENTE aggiornato

Transcript

PROMEMORIA PER L`UTENTE aggiornato
PRO MEMORIA
Linee guida per apertura strutture ricettive
extra-alberghiere Roma e Provincia
Per ogni ulteriore informazione scrivere a :
[email protected]
1
PROMEMORIA PER L’UTENTE
Il Regolamento Regione Lazio n.16/2008 e ss.mm.ii con gli allegati A1 e A2 , è il regolamento che disciplina le strutture ricettive
extralberghiere in materia di classificazione.
TIPOLOGIA CATASTALE PER LA CIVILE ABITAZIONE – REQUISITO PRIMARIOPer avviare un'attività ricettiva extralberghiera bisogna tener conto della tipologia catastale della struttura ove si intende
svolgere l’attività extralberghiera, in quanto la struttura deve appartenere alla tipologia catastale della civile abitazione e cioè
deve essere una A1,A2,A3,A4,A5,A7,A8,A11. da escludere A10 tipologia catastale di Ufficio, così come per gli Ostelli della
gioventù alla quale viene richiesta la tipologia catastale B1 (Vedi Allegato A1 nota 1.06 c - Regolamento Reg. n.16/2008)
SCELTA DI CLASSIFICAZIONE
Nella compilazione dei requisiti minimi (Modello dei requisiti allegato a) allegato al modello dell’autocertificazione) il titolare
deve crocettare le caselle dei requisiti della sola colonna relativa alla categoria di classificazione che andrà a scegliere (es:1^ - 2^ 3^ o 4^) sulla base della tipologia catastale della civile abitazione e cioè se è: A1-A2-A3-A4, A5.A7,A8 e A11 da escludere la
categoria A10 relativa all’Ufficio, ma soprattutto deve tenere conto dei requisiti che la struttura possiede.
1° Es: Un proprietario/affittuario di struttura ricettiva che vuole avviare una attività di affittacamere anche se ha tutti i requisiti
per richiedere la 1^ classificazione ma ha la categoria catastale A4 sarà costretto a scegliere la terza categoria perché la tipologia
catastale lo obbliga a chiedere la terza categoria come stabilito dall’allegato dei requisiti A1 alla nota 1.06c, parte integrante del
Reg. Regionale n.16/2008.
2° Es: Un proprietario/affittuario di struttura ricettiva che vuole avviare una attività di affittacamere anche se ha la tipologia
catastale A1, che potrà permettergli di scegliere la 1^ categoria, dovrà fare attenzione se possiede tutti i requisiti che vengono
richiesti per la prima categoria altrimenti, basta solo un requisito mancante che dovrà passare alla categoria successiva e cioè alla
seconda, resta sempre l’obbligo che deve possedere i requisiti per tale categoria e se non avesse i requisiti per la seconda
categoria dovrà richiedere la terza categoria.
Ovviamente tale procedura viene applicata anche per le strutture ricettive di Casa vacanza imprenditoriale e non imprenditoriale.
Consigliamo il titolare, nella compilazione dei modelli dei requisiti per l’attribuzione della classificazione, e cioè dell’allegato a) di
non apporre alcuna crocetta nelle caselle dei requisiti di altre categorie di classificazioni in quanto la compilazione di tali requisiti
potrà risultare errata ed equivoca sulla scelta della classificazione.
Il Bed and breakfast , la Casa per ferie e l’Ostello della gioventù hanno solo la categoria Unica.
L’Affittacamere ha la categorie 1^ - 2^ e 3^
Casa vacanze ha la categoria 1^ - 2^ - 3^ e 4^
Le strutture extralberghiere definito dall’art.2 del Regolamento Regionale n.16/2008 sono le seguenti:
“Bed and Breakfast o alloggio e prima colazione” (categoria Unica) è una struttura ricettiva composta da non più di tre camere con
non più di sei posti letto e che tale servizio è offerto presso l’abitazione in cui il titolare deve avere residenza e domicilio ai sensi
dell’art.2 comma 1 lett.e) del R.R.n.16/2008 con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, con un periodo di inattività
pari almeno a sessanta giorni l’anno;
ll B&B comprende la prima colazione ed il servizio è assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare .
Il soggiorno e il pernottamento dell’ospite non può essere superiore a novanta giorni.
Periodo di apertura del B&B.Per rispettare il carattere saltuario dell'attività è prevista un'interruzione di almeno 60 giorni, anche
non consecutivi, nel corso dell'anno.
I giorni di chiusura del B&B dovranno essere indicati nella Scia del Comune escludendo i 60 giorni di chiusura.
Il Regolamento n.16/2008 prevede solo per il B&B, l’obbligo di allegare alla SCIA copia della comunicazione dell’avvio di attività
inoltrata all’Amministratore dell’Assemblea Condominiale con Raccomandata A.R. postale.
“Affittacamere” (categoria 1^ - 2^ e 3^ ) (art. 2 comma 1 lettera a) del R.R.n.16/2008) è una struttura ricettiva composta da non
più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, collegati funzionalmente tra loro
dove sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del R.R.n.16/2008;
Reception La struttura ricettiva di affittacamere dovrà essere dotata di una reception per poter svolgere il servizio di ricevimento e
di informazione agli ospiti ( rispettando il seguente orario di servizio informazioni) (vedi Reg.Reg. n.18/2009 allegato A1 nota
1.01a)
per la 1^ categoria - orario del servizio informazioni è di 18 ore,
per la 2^ categoria- orario del servizio informazioni è di 12 ore
per la 3^ categoria - orario del servizio informazioni è di 8 ore
Periodo di apertura. Il periodo di apertura può essere annuale o stagionale (vedi art.24 della Legge Regione Lazio n.13/2007 )
2
Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare.
Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente
a nove mesi nell’arco dell’anno solare, che dovrà essere indicato nel modulo di richiesta di classificazione e nella Scia del Comune.
Il titolare che intenderà cambiare il periodo di apertura dovrà provvedere a comunicarlo al Comune di propria competenza per
ottenere la relativa autorizzazione.
“Case e appartamenti per vacanze”, (categoria 1^ - 2^ - 3^ e 4^)(art.2 comma 1 lettera c) R.R.n.16/2008) sono immobili arredati
per l’affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, di offerta di servizi centralizzati, nel corso di una
o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi, si distinguono nelle
seguenti tipologie:
1) In forma non imprenditoriale per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze;
2) in forma imprenditoriale per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze;
Case ed appartamenti per vacanze – monolocali :
La superficie minima per case vacanze monolocale comprensiva dei servizi (bagni, ripostigli ad esclusione del balcone) non può
essere inferiore a mq.28 per l’alloggio di una persona e mq.38 per l’alloggio di n.2 persone come previsto da Reg. Regionale
n.16/2008 e succ. modifiche allegato A2 nota 2.01 bis;
Per le case vacanze imprenditoriali e non imprenditoriali non è prevista l’installazione del letto a castello
Periodo di apertura. Il periodo di apertura può essere annuale o stagionale (vedi art.24 della Legge Regione Lazio n.13/2007 )
“Casa per ferie” (categoria Unica) (art. 2 comma 1 lettera d) del R.R. n.16/2008)è una struttura attrezzata per il soggiorno a fini
turistici di persone singole o di gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici,
associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o
sportive nonché da altri enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari;
Periodo di apertura. Il periodo di apertura può essere annuale o stagionale (vedi art.24 della Legge Regione Lazio n.13/2007 )
“Ostello per la gioventù” (categoria Unica) (art.1 Legge Regione Lazio n.5/2011) è una struttura attrezzata per il soggiorno ed il
pernottamento, per periodi limitati, di giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi di giovani gestita da Enti Pubblici, Enti di
carattere morale o religioso , Cooperative sociali e Associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e
giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali ;
Periodo di apertura. Il periodo di apertura può essere annuale o stagionale (vedi art.24 della Legge Regione Lazio n.13/2007 )
RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE
LEGGASI L’AVVISO AGLI OPERATORI TURISTICI datato 3/12/2013 pubblicato nel sito web www.regione.lazio.it sezione argomenti
– sezione turismo .
Per la richiesta di classificazione :
“La legge regionale n.8 del 27/11/2013, pubblicata sul Bollettino Regionale n.98 del 28/11/2013, apporta semplificazioni procedurali
relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all'aria aperta.
I titolari delle strutture ricettive turistiche del Comune di Roma e dei Comuni della provincia di Roma, non dovranno più inoltrare la
Richiesta di classificazione all’Agenzia Regionale del Turismo sita in Roma in via Parigi n.11, quindi non dovranno più far decorrere i
30 giorni di silenzio assenso per richiedere allo Sportello SUAR la SCIA, per iniziare l’attività.
1) I titolari per le strutture ricettive di Roma, potranno iniziare la loro attività inoltrando allo sportello SUAR (Sportello Unico Attività
Ricettive) di Roma Capitale sito in via di San Basilio n.51, solo telematicamente la S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
completa degli allegati richiesti dallo stesso SUAR, tra cui allegare in formato PDF il modello dell’autocertificazione di classificazione
con il relativo modello dei requisiti minimi , previa compilazione nelle parti che interessano il titolare, facendo attenzione di
crocettare nell’allegato a) e cioè nell’autocertificazione dei Requisiti Minimi la sola colonna della categoria (1^,2^,3^ e 4^ - Unica)
a cui va a collocarsi la struttura ricettiva rispondente a quanto dichiarato dal titolare, sulla base dei requisiti minimi posseduti.
I modelli per la richiesta di classificazione si possono scaricare dal sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it – nella sezione
argomenti – nella sezione turismo, cliccando il file “Attuazione legge regionale n.8/2013 classificazione strutture ricettive” scegliere
il modello struttura ricettiva extralberghiera, se trattasi di Bed and breakfast, Affittacamere, Casa vacanze imprenditoriale e non,
Ostelli della gioventù e Case per Ferie.
RICHIESTA SCIA
La SCIA per tutte le strutture ricettive ubicate nel Comune di Roma, deve essere inoltrata solo ON LINE a partire dal 12 dicembre
2013, collegandosi al sito web www.suaproma.comune.roma.it (N.B. La documentazione tecnica (planimetrie e l’asseverazione
tecnica) va presentata con la firma digitale del tecnico).
Lo sportello SUAR (Sportello Unico Attività Ricettive) per le strutture ubicate nel comune di Roma è sito in via San Basilio n.51
(piazza Barberini) 00187 Roma
Informazioni URP tel. 06 671071654
3
email [email protected]
sito internet www.suaproma.comune.roma.it
indirizzo PEC:
[email protected]
Si ricorda inoltre che:
Se la struttura ricettiva è situata in un comune presso cui il SUAP non è costituito, la SCIA è presentata all’ufficio comunale
competente in materia di attività produttive. (Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.7 comma 2).
La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti
dall’articolo 25, comma 1, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all’ubicazione della struttura. (Legge Regione Lazio n.
8/2013. - art.7 comma 3).
L’attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un requisito o di una
denominazione non corrispondente a quella indicata nella SCIA o di una classificazione diversa da quella di cui all’articolo 25, comma
2 è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. (Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.11 comma 4).
La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all’aria aperta, di un numero di posti letto superiore a
quello indicato nella SCIA è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più.
(Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.11 comma 7).
IMPORTANTE
IL RICHIEDENTE NEL COMPILARE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI CLASSIFICAZIONE DEVE INDICARE NUMERO TELEFONICO ED EMAIL
RIFERIMENTI ESSENZIALI PER EVENTUALI COMUNICAZIONI URGENTI.
N.B. I dati relativi alla struttura ricettiva indicati nella richiesta di classificazione devono essere uguali a quelli che verranno
autocertificati nella SCIA (es: denominazione della struttura , categoria di classificazione, indirizzo della struttura e nominativo del
titolare)
SCELTA DENOMINAZIONE E PER EVENTUALI INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE
N.B- E’ IMPORTANTE PRIMA DI INOLTRARE IL MODELLO AUTOCERTIFICATIVO DELLA CLASSIFICAZIONE, INVIARE A QUESTA
AGENZIA E CIOE’ AI SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA, UNA EMAIL PER COMUNICARE LA DENOMINAZIONE CHE IL
TITOLARE INTENDE UTILIZZARE PER LA STRUTTURA RICETTIVA, IN QUANTO DOVRA’ ESSERE VERIFICATA ATTRAVERSO IL DATA
BASE DELL’AGENZIA REGIONALE TURISMO
tel – 0651687221 Paola Cherchi
[email protected]
tel. - 0651687230 Stefania Gaudenzi
[email protected]
tel - 0651687235 Enrico Ierani
[email protected]
LA STESSA PROCEDURA PER RICHIEDERE UNA CLASSIFICAZIONE E’ APPLICABILE ANCHE PER:
• la richiesta di Variazione di classificazione,
• la richiesta Cambio di denominazione;
• Variazione di capacità ricettiva (aumento/riduzione di posti letto/camere o aggiunta di locali)
• Riconoscimento della Specifica aggiuntiva (es. Country House, Residenza d’epoca ecc. vedi elenco indicato all’ art.3
comma 1 regolamento regione lazio n.16/2008)
TABELLE PREZZI
“Con l’entrata in vigore della legge regionale n.8 del 27/11/2013 pubblicata sul Bollettino Regionale n.98 del 28/11/2013, i titolari o
gestori delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta non hanno più l’obbligo di trasmettere le tabelle prezzi
all’Agenzia regionale del turismo di Roma, (sia per una nuova attivazione e sia per l’anno successivo da inoltrarsi entro il 1 ottobre
c.a) e quindi lo stesso ufficio non dovrà più rinviarle vidimate al titolare.
Nel sito della regione lazio www.regione.lazio.it – sezione argomenti- sezione turismo, il titolare ha l’obbligo di stampare dal file
“attuazione legge regionale n.8/2013 tabelle prezzi e cartellino prezzi” i nuovi modelli relativi alla tabella prezzi e al cartellino prezzi,
4
con l’obbligo di tenerli esposti all’interno della struttura ricettiva e ben visibile al pubblico, per non incorrere in sanzioni
amministrative a seguito di controlli da parte delle Autorità competenti.
Pertanto, nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture
ricettive provvedono ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle
pagine web delle strutture stesse, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti
“(comma 1 art.10 Legge Regionale n.8/2013).
La “tabella prezzi” dovrà essere esposta in maniera visibile all’ingresso della struttura ricettiva.
Il “cartellino prezzi” dovrà essere esposto in ogni camera o unità abitativa della struttura ricettiva.
La suddetta modulistica è disponibile inoltre sul sito www.regione.lazio.it sezione Argomenti – sezione Turismo.
IMPORTANTE INDICARE IL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO NELLE TABELLE E CARTELLINO PREZZI: Consigliamo ai titolari/gestori di
strutture ricettive di indicare nella tabella e cartellino prezzi l’onere del contributo di soggiorno (solo per quelle strutture site in
Comuni dove viene applicata la tassa di soggiorno)in quanto la mancata indicazione di tale tassa nelle tabelle esposte al pubblico
comporterebbe l’applicazione della sanzione amministrativa da parte delle Autorità di vigilanza.
Si ricorda inoltre che:
La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei moduli dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
da 500 a 2.000 euro.
(Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.11 comma 5).
L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli esposti comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a
10.000 euro.
(Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.11 comma 6).
Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività in caso di reiterata violazione dell’obbligo, ove previsto, di esposizione e
pubblicizzazione dei prezzi praticati, nonché dell’obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli esposti.
(Legge Regione Lazio n. 8/2013. – lett. d) comma 2 art.8).”
LETTO AGGIUNTO (Letto provvisorio da installare solo nella camera doppia di mq.14 - Reg.Reg. n. 16/2008 allegato A2 nota 201 b)
Su richiesta della famiglia ospitata può essere installato un letto aggiunto, a discrezione del gestore, per il pernottamento di
bambini fino a 12 anni in compagnia dei genitori, tale installazione ha carattere meramente provvisorio ed il letto aggiunto viene
rimosso il giorno stesso in cui la famiglia lascia la stanza e riposto in vani né destinati all’ospitalità né a spazi comuni.
(La dotazione in modo permanente di un numero di posti letto superiore a quello indicato nella Scia è soggetta alla sanzione
amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più, come disposto dall’art.11 legge regione lazio n.8/2013 comma 7).
OBBLIGHI DEL TITOLARE
INVIO SCHEDINA DEGLI OSPITI ALLA POLIZIA DI STATO
ENTRO LE 24 ORE PER I CLIENTI CHE ALLOGGIANO PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA
L'allegato modulo "Schede Alloggiati" da compilare in ogni sua parte è disponibile nel sito della Polizia di Stato – Portale
alloggiati-, e può essere inviato a mezzo di Racc.A/R all'indirizzo: Questura di Roma - Divisione Anticrimine Sezione IV Via San Vitale nr.15 – Roma 00184, o può essere inoltrato anche attraverso posta elettronica (PEC) all'indirizzo e-mail :
[email protected] per essere abilitato all’ invio TELEMATICO della relativa schedina degli
alloggiati.
Eventuali informazioni contattare il n. telefonico 0646861 o inviare
una email: [email protected]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
INVIO TELEMATICO MODELLI ISTAT C 59 - (OBBLIGATORIO Legge Regione Lazio n.17/2011)
per comunicazione dei dati sui flussi turistici, ospiti che pernottano presso le strutture ricettive.
Collegandosi al sito web della Regione lazio: www.ilmiolazio.it – sezione Radar C59-
5
il titolare dopo aver avuto SCIA dal Comune può procedere alla registrazione per essere abilitato ad inviare on line le
presenze degli ospiti ai fini turistici.
Informazioni e contatti
Per segnalazioni e assistenza nella compilazione del modello C59 i riferimenti sono:
e-mail: [email protected] o telefonare allo : 06/51684498
(La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini turistici da parte del titolare della struttura ricettiva
comporta la sanzione amministrativa da €1.000 a € 2.000 come da legge regione lazio n. 13/2007 art.31 comma 11 )
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il titolare HA L’OBBLIGO DI AVERE PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA
•
SEGNALETICA DEL PERCORSO ANTINCENDIO (Legge Regione Lazio n.13/2007 art.31 comma 5 )
•
UN ESTINTORE (Regolamento Regione Lazio n.16/2008 allegato A1 nota 2.06b)
•
UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (Regolamento Regione Lazio n.16/2008 allegato A1 nota 2.06b)
•
UN TELEFONO SOLO PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA (113-112-118-115) (può anche essere messo a
disposizione degli ospiti anche un cellulare ) (Regolamento Regione Lazio n.16/2008 allegato A1 nota 2.06a)
•
TABELLE PREZZI DA ESPORRE ALL’INTERNO DELLE CAMERE E IN PROSSIMITA’ DEI LOCALI DI RICEVIMENTO
(Regolamento Regionale n.16/2008 art.4 comma 8 lettera b)
•
TARGA:
Apporre sulla porta di entrata dell’appartamento e cioè dove si svolge l’attività della struttura
ricettiva extralberghiera, una decorosa targa in cui sono riportate le seguenti indicazioni: tipologia della
struttura, denominazione , classificazione, e gli estremi della SCIA (n. protocollo e data) rilasciata dal Comune
di Roma (vedi Regolamento Regionale n.16/2008 art.4 comma 8 lettera c)
•
contributo di soggiorno (da versare al Comune di Roma- solo per le strutture ubicate a Roma) consultare il sito
www.060608.it per le relative informazioni ,inserire la dicitura “contributo di soggiorno” nel campo “cerca”
del sito www.comune.roma.it (N.B. I TITOLARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE CHE SONO IN POSSESSO DI
AUTORIZZAZIONE/SCIA RILASCIATA DAL COMUNE DI ROMA POSSONO FARE RICHIESTA ALLO 060608 PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE STRUTTURE RICETTIVE VISIBILE NEL SITO WEB WWW.060608.IT – SEZIONE
ACCOGLIENZA )
SCIA del Comune di Roma
DAL 12 DICEMBRE 2013 SARA’ OBBLIGATORIO L’INVIO TELEMATICO DELLA SCIA ( SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
ATTIVITA’) PER TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
collegandosi al sito www.suaproma.comune.roma.it
Informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) via di San Basilio n.51 – 00187 Roma - tel. 06671071654
Email [email protected]
CESSAZIONE ATTIVITA’ info tel. 06671071654 (URP Comune di Roma)
CESSAZIONE ATTIVITA’
Per la cessazione attività delle strutture ricettive, il titolare in possesso di Scia comunale dovrà comunicare direttamente al
Comune di appartenenza- Sportello SUAR via di San Basilio n.51 – Roma (per le strutture ubicate nel Comune di Roma) o di
persona negli orari di apertura al pubblico o tramite fax allo 0667104017 o a mezzo PEC [email protected]
la cessazione dell’esercizio ricettivo ed informare conseguentemente l’Agenzia Regionale del Turismo con nota scritta inviandola
o a mezzo fax al n.0651687256 allegando copia della ricevuta comunale o a mezzo email a [email protected] ove si evince
la cessazione di tale attività.
Nel caso in cui il titolare dell’attività sia in possesso di una precedente autorizzazione con marca da bollo, l’originale deve essere
riconsegnato unitamente alla dichiarazione di cessazione presso lo sportello SUAR del proprio comune di appartenenza.
SOSPENSIONE ATTIVITA’ info tel. 06671071654
SOSPENSIONE ATTIVITA’ Per la sospensione della attività delle strutture ricettive extralberghiere, il titolare in possesso di Scia\
Autorizzazione comunale dovrà comunicare direttamente al Comune di appartenenza la sospensione dell’attività dell’esercizio
ricettivo ed informare conseguentemente l’Agenzia Regionale del Turismo con nota scritta inviandola anche a mezzo fax al
n.0651687256 o a mezzo email a [email protected] ,allegando copia della ricevuta comunale ove si evince la sospensione
temporanea dell’attività autorizzata dal Comune competente
Per una variazione di capacità ricettiva (aumento/riduzione di camere o posti letto)
Il titolare dovrà effettuare la suddetta richiesta inoltrando una nuova SCIA direttamente presso lo sportello SUAR del Comune
competente per essere autorizzato dallo stesso allegando il relativo modello autocertificativo per il possesso dei requisiti di
classificazione.
Poiché la SCIA presentata sostituisce la precedente occorre fare attenzione alla completa compilazione del modulo SCIA da
inoltrare al Comune ufficio SUAR allegando le nuove planimetrie aggiornate.
6
La capacità ricettiva indicata nella Scia sarà quella definitiva ed autorizzata dal Comune.
Per un cambio di titolarità (solo per gli affittacamere, casa per ferie, ostello della gioventù e case vacanze imprenditoriali)
Il titolare dovrà effettuare la suddetta richiesta inoltrando una nuova SCIA direttamente presso lo sportello SUAR del Comune
competente per essere autorizzato dallo stesso Comune, allegando il relativo modello autocertificativo quale conferma del
possesso dei requisiti di classificazione della struttura ricettiva.
Per cambio del periodo di chiusura
Il titolare che intenderà cambiare il periodo di chiusura dovrà provvedere a comunicarlo al Comune di propria competenza per
ottenere la relativa autorizzazione.
INOLTRO SCIA COMUNALE DA PARTE DEL TITOLARE
Si invita gentilmente il titolare della struttura ricettiva, in possesso di SCIA comunale, di trasmetterne copia a mezzo email a
[email protected], per effettuare la creazione immediata della scheda individuale nel data base dell’Agenzia Regionale del
turismo di Roma.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti
Paola Cherchi (tel – 0651687221)
[email protected]
Funzionario referente
strutture ricettive extralberghiere
di Roma e provincia di Roma
Agenzia Regionale del Turismo di Roma
Via Parigi n.11 – 00185 Roma
TABELLA SUPERFICI E RICETTIVITA'
Roma Capitale e Regione Lazio
Camere con altezza compresa fra cm.270 ma inferiore a cm.300
Superficie minima mq.
Letti a castello
Composizione letti
Posti
9
NO
Letto singolo
1
14
NO
Letto doppio matrimoniale o
due letti
2
20
NO
3 Letti
3
10
SI
Letto a castello
2
15
SI
Letto a castello + letto singolo
3
21
SI
Letto a castello + due letti
singoli o un letto matrimoniale
4
Superficie minima mq.
Camere con altezza pari a cm.300 e oltre
Superficie minima mq.
Letti a castello
Composizione letti
Posti
9
SI
Letto a castello
2
14
SI
Letto a castello + singolo
3
20
SI
Letto a castello + due letti
singoli o un letto matrimoniale
4
Questa tabella è valida sia per i B&B che per gli Affittacamere
con la sola differenza che i B&B possono avere solo 3 camere ed una massimo
di 6 posti letto - Gli affittacamere possono avere una massimo di 6 camere
e per quanto riguarda i posti letto si consiglia di non superare la soglia
di 25 posti letto per non dover sottostare alle particolari norme VVF previste per le
attività ricettive superiori a 25 posti letto
Attenzione per le CASE VACANZE non valgono queste regole