Regolamento per la disciplina del fondo per l`incentivazione alla
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Regolamento per la disciplina del fondo per l`incentivazione alla
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER L’INCENTIVAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA Art. 1 – Finalità Il presente regolamento ha come finalità l’incentivazione dell’attività progettuale in senso lato (progettazione direzione lavori e attività connesse) dell’amministrazione attraverso le proprie strutture tecniche e non. Il fine ultimo è il miglioramento del prodotto finito inteso come opera pubblica, la riqualificazione del personale, il contenimento della spesa e l’utilizzo delle alte professionalità presenti all’interno dell’Ente. Art. 2 – Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici nonché la redazione degli atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata o esecutiva effettuati con l’intervento – totale o parziale – dei competenti uffici del Comune. Art. 3 – Definizione degli ambiti di applicazione Per “progetto di Opera Pubblica” si intendono le prestazioni descritte all’art. 8 della L.R. 14/2002 nonché le attività tecniche/amministrative necessarie in fase di esecuzione dei lavori e riferite agli interventi rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione della legge citata. Per “atti di pianificazione urbanistica generale” si intendono: il Piano Regolatore Generale Comunale o intercomunale e le sue revisioni (varianti e/o modifiche), il Piano del Traffico e suoi aggiornamenti. Per “atti di pianificazione urbanistica particolareggiata” si intendono: i Piani di Lottizzazione d’Ufficio, i Piani di Recupero di Iniziativa Pubblica o mista (pubblica e privata), i Piani Particolareggiati, i Piani di Zona e tutti gli altri Piani Particolareggiati ed esecutivi e le loro revisioni (varianti e/o modifiche), ivi compresi quelli relativi ai livelli di dettaglio del Piano Generale del Traffico Urbano. Sono estranee al regolamento le prestazioni relative a : • gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione dei programmi pluriennali di LL.PP. comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione; • la formazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto 1 non configurabili come atti di pianificazione • gli studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche ed i calcoli strutturali ecc.., qualora non rientrino specificatamente nella elaborazione di uno dei livelli di progettazione o in attività connesse alla direzione lavori. Art. 4 – Incentivi per la progettazione e realizzazione dei lavori pubblici Una somma non superiore all’1,5% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro per il quale dipendenti del Comune abbiano partecipato – in tutto o in parte - alla progettazione e/o svolto la direzione dei lavori, l’assistenza tecnica e/o amministrativa nonché, ove richiesto, i collaudi è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e criteri stabili dal presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra quanti, tecnici ed amministrativi hanno collaborato alla realizzazione dell’opera. Nel costo preventivato non vanno comprese le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o all’esecuzione del lavoro. La percentuale effettiva, da applicarsi alla singola opera o lavoro, nel limite del 1,5%, è stabilita dal presente regolamento in rapporto all’entità e complessità dell’opera. Le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a soggetti esterni all’organico comunale, costituiscono economie. Qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori vengano tutte espletate dagli uffici di cui all’art. 9 c. 1 lettere a) b) e c) della L.R. n. 14/2002 è stabilito un ulteriore incentivo nel limite massimo dell’1%, la cui misura effettiva sarà determinata come segue: a) Manutenzione straordinaria edile-infrastrutture- verde % 0,15-0,35 b) Manutenzione straordinaria edile e/o impiantistica (Meccanica, elettrica, elettronica, ecc.) % 0,35-0,45 c) Ristrutturazioni edilizie infrastrutturali-verde (Edili, impianti) % 0,45-0,60 d) Nuove costruzioni e realizzazioni % 0,60-1,00 In caso di redazione di sole singole fasi di progettazione sull’importo calcolato come stabilito dal 1^comma del presente articolo, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 si applicano le seguenti percentuali: - progetto preliminare 20% - progetto definitivo 45% 2 - progetto esecutivo 35% La percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, è data dall’addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto 1) e di una di quelle di cui al seguente punto 2): 1) aliquota percentuale relativa all’entità dell’opera determinata come di seguito: 1a) 0,55 per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda i 500.000 euro.=; 1b) 0,60 per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra 500.000 euro.= e 1.500.000 euro.=; 1c) 0,65 per progetti il cui importo posto a base di gara è superiore a 1.500.000 euro.=; 2) aliquota percentuale relativa alla complessità dell’opera determinata come di seguito: 2a) 0,85 per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo; 2b) 0,75 per progetti di manutenzione straordinaria; 2c) 0,25 per progetti di manutenzione ordinaria. Le possibili combinazioni sono; a) 1 a ) + 2 a ) = 0,55 + 0,85 = 1,40 b) 1 a ) + 2 b ) = 0,55 + 0,75 = 1,30 c) 1 a ) + 2 c ) = 0,55 + 0,25 = 0,80 d) 1 b ) + 2 a ) = 0,60 + 0,85 = 1.45 e) 1 b ) + 2 b ) = 0,60 + 0,75 = 1,35 f) 1 b ) + 2 c ) = 0,60 + 0,25 = 0,85 g) 1 c ) + 2 a ) = 0,65 + 0,85 = 1,50 h) 1 c ) + 2 b ) = 0,65 + 0,75 = 1,40 i) 1 c ) + 2 c ) = 0,65 + 0,25 = 0,90 Il 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata ed esecutiva, come quantificata nelle circolari n. 6679 dell’1/2/69 e n. 22/seg./v. del 10/2/76 del Ministero dei Lavori Pubblici o da altro specifico provvedimento legislativo, ad esclusione delle spese di cui agli artt. 10 e 11 della circolare n. 6679/69 è ripartita secondo i criteri di cui al presente regolamento. Nel caso in cui per la redazione degli atti di pianificazione si sia fatto ricorso a prestazioni professionali e/o consulenze esterne, la tariffa professionale, della quale dovrà essere determinata la percentuale del 30% di cui sopra, dovrà essere calcolata al netto dei compensi dovuti ai sensi delle circolari ministeriali richiamate per le prestazioni fornite dai professionisti esterni. L’indennità incentivante così come determinata nei precedenti commi del presente articolo è al netto 3 di ogni onere e contributo fiscale e previdenziale previsto dalla legge e non comprende spese vive per la progettazione in quanto già sostenute dall’Ente competente. L’indennità incentivante viene ripartita tra le diverse funzioni del personale coinvolto così definito: a) responsabile unico del procedimento: b) progettista/gruppo di progettazione: c) collaboratori tecnici e amministrativi alla progettazione: d) collaboratori tecnici e amministrativi addetti all’ufficio espropri: e) direttore dei lavori: f) assistenti alla direzione dei lavori (direttori operativi e ispettori di cantiere): g) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: h) coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e suoi collaboratori: i) collaudatore tecnico e/o amministrativo; l) collaudatore statico si precisa che nel caso di opere per le quali il collaudo è sostituibile ai sensi di legge dal certificato di regolare esecuzione – redatto per inciso dallo stesso direttore dei lavori – la quota i) è da sommarsi a quella prevista per il direttore dei lavori. Art. 5 – Appalto Concorso – Appalto Integrato – Project Finance. Qualora la collaborazione dei dipendenti intervenga nell’ambito di sistemi di realizzazione dei lavori pubblici che presentano una rilevante complessità, quali i casi di Appalto Concorso, Appalto Integrato, Concessione di Costruzione e Gestione, Project Finance, incentivo viene così ripartito fra le seguenti figure: - Appalto Concorso; progettazione interna solo per il progetto preliminare; figure coinvolte; responsabile unico del procedimento: quota pari al 27%; progettista/gruppo di progettazione solo progetto preliminare: quota pari al 50%; collaboratori tecnici e amministrativi : quota pari al 13%; valutazione espropri 10%; - Appalto Integrato; progettazione interna per il progetto preliminare e definitivo; figure coinvolte; responsabile unico del procedimento: quota pari al 22,5%; progettista/gruppo di progettazione: quota pari al 50%; collaboratori tecnici e amministrativi : quota pari al 12,5%; coordinatore della sicurezza in fase di progettazione solo per le linee guida: quota pari al 5%; 4 Collaboratori tecnici e amministrativi addetti all’ufficio espropri 10%; - Project Finance: o responsabile unico del procedimento quota del 45 %; o staff tecnico interno di supporto al Responsabile Unico del Procedimento quota del 45%; o collaboratori tecnici e amministrativi addetti all’ufficio espropri 10% del fondo incentivo; - Concessione di costruzione e gestione o responsabile unico del procedimento quota del 45 % del fondo incentivo; o staff tecnico interno di supporto al Responsabile Unico del Procedimento quota del 45% del fondo incentivo: o collaboratori tecnici e amministrativi addetti all’ufficio espropri 10% del fondo incentivo. La percentuale dell’incentivo da applicare in sostituzione dell’1,5% è quella sotto elencata, per le modalità sopra descritte, a seconda degli importi dei lavori: Importo EURO < 2.000.000,00 App. concorso % App. integrato % Project fin. % Concessio.% 0,750 0,750 0,500 0,500 0,500 0,500 0,350 0,350 da 2.000.000,00 a 5.000.000,00 da 5.000.001,00 a 10.000.000,00 0,400 0,400 0,250 0,250 20.000.000,00 0,300 0,300 0,150 0,150 > 20.000.000,00 0,200 0,200 0,100 0,100 da 10.000.001,00 a Art. 6 – Caratteristiche dei progetti I progetti da ammettere all’incentivazione dovranno avere i caratteri definiti dall’art. 8 della L. R. n. 14 del 18 aprile 2002 e successive modifiche ed integrazioni, e dovranno essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere determinati dal Regolamento di attuazione di cui all’art. 4 della stessa Legge Regionale. 5 Art. 7 – Programmazione delle attività progettuali e di pianificazione Il PEG relativo al programma dei lavori deve contenere l’indicazione dei progetti delle opere pubbliche e dei lavori da ammettere al fondo incentivante, in quanto da progettare internamente. I relativi stanziamenti di bilancio previsti al Titolo 2° della spesa per la realizzazione dei singoli lavori dovranno essere comprensivi della quota per il fondo incentivante in quanto tale quota andrà inserita nel quadro economico progettuale. Nel PEG dovranno essere indicati gli atti di pianificazione da ammettere a fondo incentivante con la relativa quantificazione monetaria. Il Bilancio di Previsione dovrà contenere apposito stanziamento di bilancio al Titolo 1^ della spesa. Art. 8 – Criteri di ripartizione del fondo per l’incentivazione della progettazione L’indennità incentivante, così come determinata all’art. 3 del presente regolamento (max 1,5% ovvero max 2.5%) viene ripartita, per ciascuna opera o lavoro, tra i diversi profili del personale coinvolto come segue: responsabile unico del procedimento: quota pari al 5%; progettista/gruppo di progettazione: quota pari al 30%; collaboratori tecnici e amministrativi : quota pari al 10%; direttore dei lavori: quota pari al 30%; assistenti alla direzione dei lavori: quota pari al 8%; coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: quota pari al 2,5%; coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e suoi collaboratori: quota pari al 3%; collaudatore tecnico, amministrativo; quota pari al 1,00% collaboratori tecnici e amministrativi dell’ufficio espropri 10% collaudatore statico: quota pari al 0,5%. Per collaboratori amministrativi alla progettazione devono intendersi sia quelli che sono in servizio presso Dipartimento competente alla realizzazione dell’opera pubblica e sia i dipendenti funzionali di altro Dipartimento che intervengono nel caso di gestione della fase di affidamento dei lavori stessi (verifica dei Capitolati Speciali, contratti , stesura bandi di gara etc..).In tal caso la quota relativa di cui trattasi è suddivisa equamente fra il numero dei collaboratori amministrativi interessati; la identificazione della percentuale da applicare e i nominativi sono a cura del Responsabile unico del procedimento competente. Nel caso di attività di progettazione/direzione lavori/collaudo completamente effettuate da tecnici esterni all’amministrazione indipendentemente dalla fase progettuale, le quote sono così definite; 6 responsabile unico del procedimento: è attribuita una quota pari al 5% del 1,5 %; collaboratori tecnici e amministrativi: è attribuita complessivamente una quota pari al 10% del 1,5%; collaboratori tecnici e amministrativi dell’ufficio espropri 10% del 1,5%; Nel caso di attività di progettazione/direzione lavori/collaudo etc.. miste (ovvero con figure interne ed esterne) le quote sono quelle di cui al primo comma del presente articolo e le attività non espletate internamente costituiscono economie. Per i progetti non ricadenti nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 494/96 le percentuali di cui ai punti g) e h) sono da aggiungere rispettivamente a quelle di cui ai punti b) ed e). Il personale addetto alla redazione dei piani particellari d’esproprio verrà remunerato nell’ambito del personale di cui alle precedenti lettere c) e d) in proporzione all’incidenza percentuale del valore espropri sul costo complessivo dell’opera Nel caso in cui l’attività di progettazione sia legata alla redazione del solo progetto preliminare, in assenza delle figure di cui ai precedenti punti d) e), f), g), h), ferma restando la percentuale di cui al punto a), le percentuali di cui ai punti b) e c) assumeranno rispettivamente i valori di: 65% e 30%. Gli incentivi percepiti per la progettazione preliminare saranno da considerarsi quale acconto rispetto ai quelli dovuti nell’eventualità che venga successivamente effettuata anche la progettazione definitiva/esecutiva. Per un corretto ed equo riparto del fondo si procederà secondo i criteri e le modalità di seguito indicate. Definizioni: quota incentivante I = 1,5 =0,15 (ovvero 2.5 = 0.25) ● n. p. = numero progettisti ● n. cltp = numero collaboratori tecnici alla progettazione ● n. clap = numero collaboratori amministrativi alla progettazione ● n. a. = numero assistenti ● n. dl. = numero direttori lavori ● sal = stato avanzamento lavori a) Responsabile Unico del Procedimento Rup = quota definita per il responsabile del procedimento = 0,05 x I Regole: 1) Liquidazioni: • 0,35 Rup ad approvazione del progetto esecutivo e comunque entro sei mesi dal certificato di completamento della fase progettuale; 7 • 0,35 Rup ad aggiudicazione avvenuta. • 0,30 Rup a collaudo approvato e comunque entro sei mesi dalla sua emissione. b) Progettista/i Liquidazione ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo o delle singole fasi se previste solo quelle. Regole 1) La liquidazione avviene ad approvazione da parte del competente organo e comunque entro 30 giorni dalla data delle certificazioni del Responsabile Unico del Procedimento. 2) Il certificato di completamento della fase progettuale, redatto dal R.U.P., può sostituire la deliberazione giuntale di approvazione del progetto, ai soli fini della liquidazione del progetto, qualora la giunta ritenga di non approvare il progetto esecutivo redatto dal progettista. c) Collaboratori tecnici e amministrativi alla progettazione 1) la liquidazione avviene secondo le regole fissate per il progettista d) Direttore Lavori Qdl = quota definita per il direttore dei lavori = 0,30 (senza assistente) x I Qdii = quota per ogni singolo direttore dei lavori = Qdl /ndl Regole: - Per lavori di importo a base d’asta inferiore a 1.500.000 Euro: • 0,50 Qdl alla consegna dei lavori • 0,50 Qdl ad approvazione del certificato di regolare esecuzione e comunque entro sei mesi dalla data dello stesso. 2) Per lavori di importo a base d’asta superiore a 1.500.000 Euro: • Importo base asta/ sal minimo = A • Quote Qdl / A • Conguaglio ad approvazione del certificato di regolare esecuzione e comunque entro sei mesi dalla data dello stesso. f) Assistenti alla direzione lavori Qass = quota definita per gli assistenti = 0,08 x I Qassi = quota per ogni singolo assistente = Qass / na Regole: a) Per lavori di importo a base d’asta inferiore a 1.500.000 Euro: • 0,50 Qass alla consegna dei lavori • 0,50 Qass ad approvazione del certificato di regolare esecuzione e comunque entro sei mesi dalla data dello stesso. 8 b) Per lavori di importo a base d’asta superiore a 1.500.000 Euro: • importo base asta/ sal minimo = B • Quote Qdl / B • Conguaglio ad approvazione del certificato di regolare esecuzione e comunque entro sei mesi dalla data dello stesso. g) Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione Qcsp = quota definita per il coordinamento per la salute e sicurezza in fase di progettazione = 0,05 x I Regole: 1) Il responsabile del procedimento certifica il completamento delle attività di coordinamento per la salute e sicurezza in fase di progettazione. 2) La liquidazione avviene entro 30 giorni dalla data di certificazione di cui al punto 1). h) Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione Qcse = quota definita per il coordinamento per la salute e sicurezza in fase di esecuzione = 0,10 x I Regole: 1) Il responsabile del procedimento certifica il completamento delle attività di coordinamento per la salute e sicurezza in fase di esecuzione. 2) La liquidazione avviene: 0,50 Qcse a consegna lavori 0,50 Qcse entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori. Qualora alcune delle attività non siano svolte dai succitati dipendenti in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione, la relativa quota costituisce economia e non verrà erogata. i) collaudatore tecnico amministrativo statico quota unica a collaudo effettuato pari al 1,5% per il tecnico amministrativo e pari al 0,5 % per lo statico. l) Collaboratori tecnici e amministrativi addetti all’ufficio espropri 50% all’approvazione del progetto esecutivo; 50% all’occupazione delle aree. Qualora l’importo del progetto superi i 500.000,00 € la liquidazione verrà effettuata all’espletamento delle singole fasi di progettazione. In ogni caso la liquidazione avverrà entro otto mesi 9 dall’approvazione di ciascuna singola fase progettuale. Art. 9 – Penali per ritardata consegna degli elaborati Qualora il progetto non venisse consegnato entro i termini pattuiti, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari a Euro 50.= (diconsi euro cinquanta). Art. 10 – Ripartizione del fondo per l’incentivazione degli atti di pianificazione urbanistica Il fondo per l’incentivazione degli atti di pianificazione urbanistica viene ripartito come segue tra i diversi profili del personale coinvolto: a) responsabile unico del procedimento che è il Dirigente del Dipartimento/Servizio così come stabilito dal PEG: è attribuita una quota percentuale del fondo pari al 6% b) progettista/gruppo di progettazione: è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al 46% c) collaboratori tecnici ed amministrativi: è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al 48% Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui sopra possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell’apporto professionale richiesto, fino ad un massimo in più o in meno del 30%. La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali, nonché quella di cui al precedente capoverso, sono rimesse al responsabile unico del procedimento. Per un corretto ed equo riparto del fondo si dovrà altresì tenere conto che: • il responsabile unico del procedimento è figura necessaria indipendentemente dall’affidamento della progettazione all’interno del Comune ovvero a professionisti esterni e pertanto, qualora detta figura venga assunta da un dipendente del Comune, allo stesso spetta in entrambi i casi la quota incentivante sopra specificata; • se il responsabile unico del procedimento è anche progettista dell’atto di pianificazione partecipa alla ripartizione del fondo di cui alla precedente lettera b); • per la ripartizione della percentuale dell’indennità incentivante di cui alla lettera c) dovrà essere valutato in ordine di importanza: la qualità dell’impegno richiesto, il tempo necessario, la qualifica posseduta. La liquidazione relativa agli atti di pianificazione urbanistica avverrà nella misura del 50% successivamente alla consegna (presentazione dell’elaborato alla Giunta) e per il rimanente 50% successivamente all’adozione degli atti in Consiglio Comunale e comunque non oltre 6 mesi dalla data di consegna. 10 Le penali per ritardata consegna degli elaborati sono le stesse di cui al precedente art. 9. Art. 11 Mansioni del responsabile unico del procedimento Ferme restando le competenze previste ex lege, il responsabile unico del procedimento nomina il gruppo di progettazione, indirizza e coordina l’attività dei responsabili delle diverse fasi del procedimento dei singoli interventi, ai fini della formazione ed approvazione dei programmi, dell’elaborazione ed adeguamento dei progetti; assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di irregolarità, danni o ritardi nell’esecuzione dei programmi; vigila nell’ambito della propria competenza sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi oltre che sul razionale e corretto svolgimento delle procedure. Art. 12 – Definizione dei gruppi addetti alla progettazione ed alla pianificazione, certificazione dei risultati, approvazione del progetto e degli atti di pianificazione, impegno e liquidazione dei compensi A seguito della programmazione delle attività progettuali e di pianificazione di cui all’art. 7, il Responsabile Unico del Procedimento, prima dell’avvio di qualsiasi attività di progettazione, adotterà uno o più provvedimenti, per ogni progetto di lavoro e per ogni atto di pianificazione, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti art. 8 e 10. Ultimata la progettazione o la pianificazione, il responsabile unico del procedimento predispone una relazione finale sul rispetto dei tempi ed attestante la qualità della prestazione effettuata. Gli incentivi legati alla predisposizione degli atti di pianificazione urbanistica sono impegnati dal responsabile unico del procedimento in relazione agli atti di pianificazione predisposti o in corso di predisposizione nell’anno. La liquidazione relativa agli atti di pianificazione urbanistica avverrà nella misura del 50% successivamente alla consegna (presentazione dell’elaborato all Giunta) e per il rimanente 50% successivamente all’adozione degli atti in Consiglio Comunale e comunque non oltre 6 mesi dalla data di consegna. Art. 13 Abilitazione I progetti redatti dagli uffici tecnici del Comune sono firmati da dipendenti dell’Amministrazione abilitati all’esercizio della professione, qualora previsto dal vigente ordinamento. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’Amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque 11 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato all’attività di progettazione. Art. 14 – Correlazione con altre forme di incentivo I dipendenti partecipanti ai gruppi di progettazione, durante il periodo di esecuzione dei progetti o atti di pianificazione urbanistica attestato dagli atti di incarico, non potranno usufruire di lavoro straordinario e di nessun altro fondo incentivante al di fuori del premio di risultano. Art. 15 – Norme finali Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 15.03.2004. Non rientrano nel presente regolamento, ma sono regolati dalla precedente disciplina, tutti gli incarichi assegnati e/o autorizzati prima di tale data. 12