Introduzione e principi dell`Analisi dei Rischi
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Introduzione e principi dell`Analisi dei Rischi
Introduzione e principi dell’Analisi dei Rischi Paolo Calistri e Ilaria Pascucci ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (OMC) ACCORDO SULL’APPLICAZIONE DELLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE (SPS AGREEMENT) entrato in vigore il 1 gennaio 1995 ACCORDO SULL’APPLICAZIONE DELLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE (SPS AGREEMENT) Gli Stati possono imporre restrizioni all’importazione di merci, solo se questa misura è necessaria per proteggere la salute delle popolazioni umana, animale o vegetale del Paese importatore MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE Qualunque misura applicata allo scopo di: proteggere la salute degli animali o delle piante nel territorio di un Paese Membro dai rischi derivanti dall’ingresso di un contaminante, di una malattia, di un organismo vettore proteggere la salute umana o animale nel territorio di un Paese Membro dai rischi derivanti dall’utilizzo di additivi, sostanze contaminanti, tossine od organismi causa tossinfezioni a partire da alimenti, bevande o mangimi MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE proteggere la salute umana nel territorio di un Paese Membro dai rischi derivanti da malattie veicolate da animali, piante o prodotti degli stessi, o per l’entrata, lo stabilirsi o la diffusione di inquinanti prevenire o limitare altri danni nel territorio di un Paese Membro provocati dall’entrata, dallo stabilirsi o dal diffondersi di inquinanti SPS AGREEMENT Le restrizioni possono essere imposte solo se l’importazione rappresenta un rischio sanitario maggiore di quello normalmente corso da umani, animali e piante, sulla base della esistente e documentata situazione sanitaria nazionale in assenza dell’importazione di quella particolare merce LIVELLO DI PROTEZIONE ADEGUATO (ALOP) Ogni Governo può apparentemente scegliere il livello di protezione (rischio accettabile/tollerabile) che ritiene più appropriato. L’accordo SPS non impone alcun requisito per stabilire una base scientifica del livello di protezione prescelto. La scelta può fondarsi anche su un giudizio di carattere politico e sociale. MA I LIMITI DI UN GOVERNO NELLA SCELTA DEL PROPRIO LIVELLO DI PROTEZIONE L’appropriatezza del livello di una misura sanitaria o fitosanitaria deve essere dimostrata oggettivamente Le misure sanitarie devono avere una solida e fattuale base scientifica I LIMITI DI UN GOVERNO NELLA SCELTA DEL PROPRIO LIVELLO DI PROTEZIONE L’appropriatezza di un livello di protezione può essere messa in discussione in qualunque momento, se i dati scientifici usati per dimostrare un danno sanitario sono insufficienti I livelli di protezione scelti debbono essere coerenti evitando ingiustificate discriminazioni MISURE SANITARIE NELL’ACCORDO SPS Le misure che assicurano l’appropriato livello di protezione (ALOP) nei confronti di un rischio dovuto ad animali o prodotti di origine animale devono essere: Giustificate scientificamente Applicate in maniera costante, coerente e non discriminatoria Fondate sull’analisi del rischio MISURE BASATE SU PRINCIPI SCIENTIFICI I Paesi devono assicurare che qualunque misura sanitaria e fitosanitaria venga applicata, essa avrà solamente il fine di proteggere la salute e la vita dell’uomo, degli animali e delle piante; si baserà su principi rigorosamente scientifici e non sarà mantenuta in vigore in assenza di una evidente dimostrazione scientifica della sua necessità. Il principio di precauzione L’applicazione del principio di precauzione permette di prendere azioni protettive anche in assenza di prove scientifiche; il mantenimento di queste azioni però non deve essere prolungato solo perché informazioni scientifiche soddisfacenti non sono disponibili MISURE NON DISCRIMINATORIE I Paesi dovranno assicurare che le misure sanitarie e fitosanitarie da essi applicate non saranno, in modo arbitrario od ingiustificato, discriminatorie per altri Paesi, laddove prevalgano condizioni sanitarie e fitosanitarie identiche o simili, anche tra il proprio territorio e quello degli altri Stati. Le misure sanitarie e fitosanitarie non devono essere applicate quando esse possano costituire una sorta di restrizione al commercio internazionale. IL PRINCIPIO DELL’EQUIVALENZA Misure sanitarie differenti, applicate da diversi Paesi, DEVONO essere accettate come EQUIVALENTI, quando il Paese esportatore dimostri obiettivamente al Paese importatore che le proprie misure forniscono un livello di protezione sanitario e fitosanitario ADEGUATO al Paese importatore. A questo scopo, sarà consentito al Paese importatore di procedere, in modo ragionevole, e dietro richiesta, ad ispezioni, prove di laboratorio ed altre controlli ritenuti rilevanti. IL PRINCIPIO DELL’EQUIVALENZA In altre parole se le misure sanitarie applicate differiscono da quelle richieste dall’importatore, ma viene dimostrato scientificamente che, comunque, garantiscono lo stesso livello di protezione del rischio, DEVONO essere riconosciute come equivalenti da parte dell’importatore. Example — Dairy Products and Foot and Mouth Disease In 1994, the Scientific Veterinary Committee (Animal Health) of the European Commission (EC) published a document considering the heat treatment of milk originating from foot and mouth disease (FMD) affected areas. The publication recommended specific heat treatments that could be applied to potentially infected milk to destroy the FMD virus. Example — Dairy Products and Foot and Mouth Disease The recommendations were subsequently incorporated into EC legislation. The EC accepted imports of dairy products from countries that had experienced outbreaks of FMD, provided the milk had been subjected to one of the specified heat treatments. New Zealand operated a policy of only accepting dairy products from countries that had been free from FMD for at least 12 months. Example — Dairy Products and Foot and Mouth Disease During negotiations on a New Zealand/EC veterinary agreement in 1996, it was agreed that New Zealand would undertake a risk analysis of dairy products and that the EC would provide information to support their position on accepting dairy products from countries with FMD. New Zealand completed the risk analysis in early 1998 and adopted a similar position to the EC. As a result, New Zealand was able to recognise the relevant EC legislation as being equivalent to New Zealand standards. ARMONIZZAZIONE L’adozione, il riconoscimento e l’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie comuni da parte dei differenti Paesi. ARMONIZZAZIONE Allo scopo di armonizzare le misure sanitarie e fitosanitarie su basi le più ampie possibili, i Paesi Membri si riferiranno a standard internazionali, linee guida o raccomandazioni. ORGANISMI INTERNAZIONALI ORGANISMI INTERNAZIONALI OIE sanità animale e zoonosi Codex Alimentarius (FAO) sicurezza alimentare Convenzione sulla Protezione Internazionale delle Piante (FAO) salute delle piante CONTROVERSIE Quando un Paese ha ragione di credere che una specifica misura sanitaria o fitosanitaria, introdotta o mantenuta da un altro Paese contrasti, o potenzialmente possa costituire un impedimento alle sue esportazioni e che tale misura non sia basata su standard internazionali può richiedere una spiegazione delle ragioni dell'utilizzo di tali misure e può avviare un processo di disputa presso le competenti sedi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_ e/sps_agreement_cbt_e/c5s3p1_e.htm TRASPARENZA I rapporti tra i Paesi dovranno basarsi sulla massima TRASPARENZA, mettendo a disposizione tutte le informazioni ed i dati utili alla reciproca verifica che le misure sanitarie applicate e/o richieste sono adeguate. ANALISI DEL RISCHIO I Paesi Membri devono assicurare che le loro misure sanitarie e fitosanitarie sono basate su una valutazione, a seconda delle circostanze, del rischio per la salute e la vita dell'uomo, degli animali e delle piante, tenendo in considerazione le tecniche di valutazione del rischio sviluppate dalle organizzazioni internazionali. L’ANALISI DEL RISCHIO L’analisi del rischio, negli scambi commerciali internazionali, fornisce gli strumenti per identificare, valutare e quantificare i rischi potenziali. L’ANALISI DEL RISCHIO L’analisi dei rischi comprende: Identificazione dei pericoli (hazard identification) Valutazione dei rischi (risk assessment) “Release assessment” Valutazione dell’esposizione Valutazione delle conseguenze Stima del rischio Gestione dei rischi (risk management) Comunicazione dei rischi (risk communication) Argomenti correlati http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_titre_1.3.htm L’ANALISI DEL RISCHIO N.B.: le componenti elencate sono state separate solo per comodità di esposizione. Nell’effettuare una analisi dei rischi non vengono necessariamente sviluppate in successione, ma in maniera integrata Aspetti generali del rischio Il rischio implica due componenti: la probabilità che si verifichi un danno l’entità del danno se questo si verifica La nozione di rischio include anche le misure di salvaguardia: il rischio non è mai zero ma può essere ridotto applicando le salvaguardie Identificazione dei pericoli Consiste nell’identificazione degli agenti biologici che possono potenzialmente produrre conseguenze indesiderate in seguito all’importazione di una determinata merce Identificazione dei pericoli I pericoli potenziali (=agenti) identificati dovrebbero essere: appropriati per la specie animale importata o dalla quale deriva la merce importata presenti nel Paese esportatore (nota: in regime di libero scambio, non si può escludere una certa probabilità che esista un focolaio non ancora rilevato di qualsiasi malattia) Identificazione dei pericoli Per ciascun pericolo potenziale è necessario valutare se nel paese importatore: è già presente (e a quale livello di prevalenza) è una malattia notificabile sono in corso programmi di controllo o di eradicazione Identificazione dei pericoli L’identificazione dei pericoli è una fase di classificazione dicotomica: ciascun agente biologico appropriato per quella determinata specie importata viene classificato dicotomicamente come: ¾ pericolo potenziale ¾ o no Il risultato finale è una lista di potenziali pericoli Identificazione dei pericoli Nell’identificazione dei pericoli, elementi come la valutazione dei servizi veterinari del paese esportatore, i programmi di sorveglianza in corso l’esistenza di sistemi di regionalizzazione nel paese esportatore possono essere importanti elementi per valutare la probabilità della presenza dell’agente in questione nei lotti importati Valutazione del rischio E’ il processo di stima del rischio (=livelli di danno & probabilità che si verifichino quei livelli di danno) conseguente ad un dato pericolo (=agente biologico) espresso in termini qualitativi o quantitativi Definizione quantitativa del rischio Dal punto di vista quantitativo il rischio può essere definito come una serie di triplette: Cosa può accadere = scenario (si) Se accade, quali sono le conseguenze = danno (xij) Quanto è verosimile che accada = probabilità (pij) R = {(si, xij, pij)} n1; j=1,2,3,...n2 i=1, 2, 3, ... Cosa si intende per scenario? Scenario è la definizione delle varie componenti del contesto di riferimento nel quale si effettua l’analisi dei rischi La definizione dello scenario include spesso anche la definizione delle misure di salvaguardia ipotizzate Si ipotizzano diversi scenari fra loro alternativi per porli a confronto ed ottenere così gli elementi necessari a decidere che fare Conseguenze Per ciascuno scenario si può avere tutta una serie di possibili conseguenze (livelli di danno) Ad esempio, si possono avere 1, 2, 3, ... ecc. focolai di infezione conseguenti all’importazione di lotti infetti Ciascuno di questi livelli di danno ha una sua probabilità di verificarsi Curva di rischio Funzione di rischio e curva di rischio 1,2 probabilità 1 0,8 Funzione 0,6 Curva 0,4 0,2 0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 danno x7 x8 x9 x10 Gestione dei rischi E’ il processo attraverso il quale si decide se un particolare rischio è accettabile e vengono scelte ed applicate le misure di salvaguardia che possono ridurre il livello di rischio Gestione dei rischi La gestione dei rischi non è una fase separata e successiva rispetto alla valutazione dei rischi Infatti, per la sua componente che riguarda la scelta delle misure di salvaguardia che possono ridurre il livello di rischio, è uno degli elementi della valutazione Gestione dei rischi La gestione dei rischi include: Interpretazione del rischio (risk evaluation): interpretazione, comparazione, valutazione del significato dei risultati ottenuti con la valutazione dei rischi e decisione sulle strategie da adottare Valutazione delle opzioni (option evaluation): identificazione, valutazione dell’efficacia e della realizzabilità delle misure di salvaguardia scelte. E’ un processo iterativo che comporta l’inclusione delle misure nel processo di valutazione dei rischi e quindi ri-valutazione del rischio per verificare il grado di riduzione ottenuto Gestione dei rischi Implementazione: è la realizzazione delle misure scelte alle fasi precedenti Monitoraggio e revisione delle misure scelte Argomenti correlati Valutazione dei Servizi Veterinari Valutazione della Zonizzazione/ Regionalizzazione Valutazione dei sistemi di Sorveglianza VALUTAZIONE DEI SERVIZI VETERINARI Linee guida (cap 1.3.4 – TAHC) Valutazione della capacità dei SV di controllare effettivamente lo stato sanitario degli animali e dei loro prodotti Elementi chiave nella valutazione includono: ¾ Adeguatezza delle risorse ¾ Capacità gestionale ¾ Presenza di infrastrutture legislative e amministrative ¾ Indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni ¾ Storia delle prestazioni, comprese le notifiche delle malattie Zoning (regionalizzazione) & compartimentalizzazione Compartimentalizzazione Compartimento: Sottopopolazione animale che per motivi legati alle pratiche di allevamento, della specifica filiera o per l’applicazione di misure di biosicurezza può essere considerata a basso rischio di contrarre una determinata infezione