L`AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI
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L`AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI
IL MEZZOGIORNO IN UN QUADRO FEDERALE: PER UNA RIFORMA DEL TITOLO V L’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI MERIDIONALI (Enrico Buglione) 1 Livello di autosufficienza finanziaria Indicatore : rapporto tra le entrate prodotte nel territorio amministrato da ciascuna regione - altrimenti dette entrate “geografiche”- e il totale delle spese correnti. Le entrate geografiche comprendono: • i proventi extra tributari derivanti dalla vendita di beni e servizi, nonché quelli ottenuti dall’utilizzazione del patrimonio dell’ente, come i canoni di affitto; • il gettito dei tributi propri delle regioni e, quindi, Irap, addizionale Irpef, tassa automobilistica, e gli altri tributi propri minori; • infine il gettito derivante da compartecipazioni a tributi erariali, ripartito tra le regioni in base al quello prodotto in ciascuna. 2 Come classificare le entrate Iva? • Formalmente sono un trasferimento destinato alle regioni per garantire la copertura del fabbisogno relativo ai Lea In realtà, tuttavia: • Nelle regioni a maggiore capacità fiscale corrispondono ad una quota del gettito Iva prodotto localmente (quindi entrate tributarie) • Nelle altre, sono in parte entrate tributarie e in parte un trasferimento perequativo 3 Data questa situazione le entrate Iva possono essere classificate: • Interamente un trasferimento • Interamente come entrate tributarie • In parte un’entrata tributaria geografica e in parte un trasferimento, attribuendo la prima classificazione alla quota spettante in base ai consumi delle famiglie effettivamente percepita da ogni regione e la seconda alla quota aggiuntiva assegnata con finalità perequative alle regioni con minore capacità fiscale 4 Grafico 1 - Livello di autosufficienza finanziaria - Anno 2012 5 Livello di autonomia di entrata e di autonomia tributaria Indicatore per l’autonomia di entrata: • incidenza del totale delle entrate proprie sulle entrate correnti, al netto dei mutui. Per entrate proprie si intendono: • le entrate extra tributarie da tariffe, vendita di beni e servizi e utilizzazione economica dei beni patrimoniali e demaniali; • le entrate da tributi propri, così definiti in quanto manovrabili da parte delle regioni. 6 Indicatore per l’autonomia tributaria: • Incidenza del gettito dei tributi propri sulle entrate correnti, al netto dei mutui. Visto che nei bilanci delle regioni le entrate proprie extra tributarie hanno un’importanza modesta, l’autonomia di entrata praticamente coincide con l’autonomia tributaria. Conviene, quindi, concentrarsi direttamente su quest’ultima. 7 Problema: come classificare l’Irap pubblica? Nei bilanci delle regioni, il gettito dell’Irap pubblica è contabilizzato insieme a quello dell’Irap privata e, quindi, figura tra i tributi propri. In realtà, trattandosi di un imposta non manovrabile, l’Irap pubblica andrebbe contabilizzata in un apposito capitolo, magari cambiandole il nome (ad esempio Imposta regionale sui dipendenti pubblici, IRDiP) e preferibilmente includendola tra le compartecipazioni essendo questa, di fatto, la sua natura. 8 Grafico 2 – Livello di autonomia tributaria (1) - Anno 2012 9 Al sud c’è un problema di maggiore evasione? Il fatto che nelle regioni meridionali l’autonomia tributaria sia costantemente inferiore alla media delle regioni ordinarie, a prescindere dal metodo di calcolo adottato, è indubbiamente da attribuire alla loro minore capacità fiscale. Tuttavia potrebbe esserci anche un problema di maggiore evasione. Indicazioni in proposito possono essere tratte dall’analisi della pressione tributaria, soprattutto se calcolata sia includendo tra i tributi propri l’Irap pubblica, sia escludendola 10 Grafico 3 - Pressione tributaria reg. (1) – Anno 2011 (1) Gettito tributi propri delle regioni in % del Pil regionale 11 Livello di autonomia di spesa Indicatore: • Incidenza delle entrate libere sul totale delle entrate al netto dei mutui. Ma quali entrate sono da considerare «libere»? 12 Con le riforme attuate nel corso degli anni ’90 e con l’adozione del d. lgs 56 del 2000, gran parte dei trasferimenti vincolati alle regioni sono stati sostituiti con entrate, tributi propri e fondo perequativo, nella normativa che le disciplina definite “libere”. Questa operazione è stata, tuttavia, accompagnata dall’introduzione di una serie di non meno invasivi condizionamenti sulla gestione delle spese (Patto di stabilità e LEA) 13 Nel calcolare l’autonomia di spesa si può quindi decidere: • Di considerare libere tutte le entrate così classificate nei bilanci delle regioni; • Di tenere conto dei vincoli sulla gestione delle spese, almeno per quanto riguarda l’obbligo di garantire i LEA. 14 Grafico 4 - Livello di autonomia di spesa – Anno 2012 15 Una sintesi sull’autonomia finanziaria Bisogna preliminarmente osservare un dato importante. A prescindere dai vari sistemi prima elencati di classificazione delle entrate, il sistema attuale di finanziamento appare in grado di assicurare alle regioni, comprese quelle a minore capacità fiscale, un ammontare di entrate correnti per abitante molto simile. Ad esempio, nel 2012, nelle regioni meridionali quest’ultimo risulta inferiore alla media delle regioni ordinarie di soli 37 euro (rispettivamente, 2.294 euro e 2.331). A seconda del metodo di classificazione adottato cambiano, invece, la struttura delle entrate correnti e, quindi, le caratteristiche dell’autonomia finanziaria. 16 Tra le varie opzioni prima esaminate per il calcolo degli indicatori, i risultati più attendibili si ottengono seguendo un criterio che può essere definito “oggettivo”, in quanto le entrate vengono classificate rispettando le loro effettive caratteristiche. Infatti: • si tiene conto dei vincoli sulle entrate libere derivanti dall’obbligo del rispetto dei LEA; • le entrate Iva vengono classificate distinguendo quelle di natura tributaria dal trasferimento perequativo a favore delle regioni a minore capacità fiscale; • la componente pubblica dell’Irap viene considerata non un tributo proprio, ma una compartecipazione su un tributo statale. 17 Seguendo questo criterio emerge un sistema di finanziamento delle regioni ordinarie che presenta almeno una caratteristica positiva: • che le regioni, comprese quelle del Sud, sono messe in grado di finanziare una quota rilevante delle proprie spese correnti con entrate tributarie provenienti dal territorio amministrato; 18 D’altra parte questo modello non appare orientato a favorire la responsabilizzazione degli amministratori e, quindi, un uso funzionale delle risorse, in quanto risultano molto contenute: • sia l’autonomia tributaria (al sud poco superiore al 10%), visto che la maggior parte delle entrate geografiche proviene da compartecipazioni a tributi erariali; • sia l’autonomia di spesa, intesa come discrezionalità nell’allocazione delle risorse, che non va oltre il 15% sia nel complesso delle regioni ordinarie che in quelle del sud. 19 Effetti sull’autonomia finanziaria legati alla riforma ex l.42 L’approccio cosiddetto oggettivo ha anche il vantaggio di anticipare gli effetti di alcune importanti innovazioni previste dalla riforma: • l’attribuzione effettiva alle regioni ordinarie di una quota del gettito Iva ripartita in base al criterio geografico; • i condizionamenti sull’autonomia di spesa legati alla futura introduzione di Livelli Essenziali di Prestazioni per l’istruzione, per l’assistenza pubblica e, probabilmente, per i il trasporto pubblico locale. 20 La legge 42, tuttavia, interviene anche su altri aspetti: • Amplia l’autonomia tributaria delle regioni, ma soprattutto sul versante della riduzione delle aliquote dell’addizionale Irpef e dell’Irap privata e su quello dell’istituzione di nuovi tributi regionali “autonomi”, entrambe azioni altamente improbabili nel medio periodo, in particolare per le regioni del sud; • Rafforza la responsabilità degli amministratori regionali con il cosiddetto decreto «premi e sanzioni», ma le sue disposizioni più innovative sono state annullate con la sentenza 219/2013 della Corte Cost. 21 Ulteriori possibili interventi pro autonomia e responsabilità Per l’autonomia tributaria: • Separare l’Irap pubblica dall’Irap privata; • Rendere manovrabile l’aliquota dell’Irap pubblica; • Introdurre, tra i criteri di riparto del Fondo perequativo, uno volto a favorire, a certe condizioni, le regioni che incrementino le aliquote dei tributi propri oltre il livello standard; • Valorizzare le entrate proprie extra tributarie derivanti dalla vendita di beni e servizi, compresi i ticket sanitari. 22 Per l’autosufficienza finanziaria: • In sostituzione di parte del fondo perequativo, ulteriori compartecipazioni ad imposte sui consumi (non solo Iva, anche, ad esempio, imposte sui tabacchi e alcoolici); • Ma anche incentivare le regioni a combattere l’evasione sui tributi propri, in particolare individuando un metodo condiviso per stimare la capacità fiscale potenziale delle singole regioni in sede di quantificazione del fondo perequativo e di determinazione della quota di compartecipazione sull’Iva. 23 Per l’autonomia finanziaria: • il fatto che le regioni siano soprattutto responsabili di funzioni soggette a LEP, ne ostacola, oggettivamente, un ampliamento significativo. • si possono comunque liberare risorse da destinare a funzioni extra Lep attraverso una spending review strutturale che contempli anche la riduzione dell’apparato amministrativo regionale attraverso una più incisiva delega di funzioni agli enti locali. 24