al via l`introduzione della tassa sulle transazioni

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al via l`introduzione della tassa sulle transazioni
Tassa sulle transazioni finanziarie
Si è svolta questa mattina a Lussemburgo la riunione del Consiglio Ecofin
dell'Unione Europea con all'ordine del giorno la discussione circa
l'introduzione di una Tassa sulle Transazioni Finanziarie attraverso il
meccanismo della cooperazione rafforzata. C’è stato il voto favorevole
dei ministri delle Finanze europei che hanno così autorizzato l’avvio della
procedura di cooperazione rafforzata che introdurrà la TFF negli undici
paesi europei aderenti (Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia,
Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna).
Prosegue il lavoro della Fiba e della Cisl con la Campagna Zerozerocinque
e le Campagne internazionali per l’introduzione di una Tassa
maggiormente coerente con gli obiettivi di limitare la speculazione
finanziaria, di regolamentare i mercati e il loro funzionamento, di
drenare risorse utili alla coesione sociale, al sostegno ai Paesi in via di
sviluppo e alla cooperazione, al contrasto ai cambiamenti climatici, per la
difesa dell’ambiente.
Insoddisfacenti ad oggi le applicazioni varate in Francia e in Italia!
Approfondimento sulla TTF italiana
La legge di stabilità 2013 ha rimodulato il prelievo sulle transazioni finanziarie
rispetto alla originaria previsione contenuta nel disegno di legge.
La nuova «imposta sulle transazioni finanziarie» che emerge dal testo definitivo
della legge di stabilità (con analogie con la tassazione sugli scambi azionari
introdotta in Francia) indebolisce l'impianto originario.
L’assetto normativo dell’imposta sulle transazioni finanziarie approvato
differenzia
le
aliquote
applicate
in
funzione
del
grado
di
organizzazione/regolamentazione del mercato in cui ha luogo l’operazione.
L'aliquota viene raddoppiata per le transazioni fuori borsa (OTC - over the
counter) rispetto a quella ordinaria prevista per i mercati regolamentati ed i
sistemi multilaterali di negoziazione (il G-20 di Pittsburgh nel 2009 aveva
indicato l'obiettivo di canalizzare le operazioni dai mercati OTC verso forme di
mercato più sicure ye trasparenti). (Commento: certamente positivo e'
l'intento di penalizzare l'operatività OTC)
Operazioni escluse dall’imposta sulle transazioni finanziarie:
operazioni di emissione e di annullamento di titoli azionari e di strumenti
finanziari partecipativi, l’imposta non colpisce le transazioni aventi ad oggetto
quote di s.r.l, né le quote di fondi comuni di investimento.
Pur essendo stato stabilito l’assoggettamento al prelievo del trasferimento della
proprietà di azioni derivante dalla conversione di obbligazioni, sono state
escluse da imposta le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione.
È stato ristretto l’ambito di applicazione dell’imposta sui derivati (la
Francia ha previsto l’applicabilità della Tassa solo ai contratti di scambio su
default di Stati dell’UE – credit default swap). (E' assolutamente
insoddisfacente la limitazione all'applicazione su tutte le tipologie di derivati)
Analogamente a quanto previsto in Francia, sono escluse dalla tassazione le
transazioni concernenti azioni emesse da società con capitalizzazione di
borsa fino a 500 milioni di euro. (Commento: le ragioni a base
dell'esenzione sono non convincenti)
La tassazione viene applicata alle sole operazioni su strumenti finanziari
derivati che abbiano come sottostante azioni o altri strumenti finanziari
partecipativi italiani o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di
tali strumenti, nonché le operazioni sui valori mobiliari che permettano di
acquisire o di vendere prevalentemente azioni o altri strumenti finanziari
partecipativi o che comportino un regolamento in contanti determinato con
riferimento a tali strumenti (inclusi warrants, covered warrants e certificates).
Entra in vigore dal 1/7/2013 e sui derivati verra' applicata in cifra fissa.
In tal modo si è escluso che l’imposta colpisca i derivati sulle materie
prime ovvero su valute nonché su tassi di interesse. Viene intercettato
solo il 2,7% dei derivati OTC.
Nel testo originario era previsto l’assoggettamento all’imposta di tutte
le operazioni aventi ad oggetto derivati con la sola eccezione di quelli
aventi come sottostante titoli di Stato di Paesi UE e di Paesi
appartenenti allo Spazio economico europeo. (Commento: non si colpisce
l'enorme volume di speculazione che incide sui livelli di poverta' e di
sopravvivenza globali, non si colpisce l'enorme mole di contratti su tassi e
valute).
L’imposta si applica sempre che si tratti di operazioni relative ad azioni o altri
strumenti finanziari partecipativi emessi da società italiane, anche se i soggetti
che operano lo scambio sono entrambi non residenti.
L’esenzione estesa agli enti di previdenza obbligatoria, ai fondi pensione ed alle
altre forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre
2005, n. 252. (Commento: a livello europeo si stanno valutando i
comportamenti dei Fondi Pensione e la possibilita' di selezionare ai fino
dell'applicabilita' della TTF almeno i chiari orientamenti speculativi, che
caratterizzano in modo particolare alcuni Fondi a nature marcatamente
finanziaria. Tale verifica va anche nell'ottica di stabilizzare il risparmio e la
rendita previdenziali).
Non si applica alle transazioni e alle operazioni tra società fra le quali sussista il
rapporto di controllo, anche indiretto, previsto dall’art. 2359 c.c., eccetto che le
transazioni tra
partecipazione).
società
legate
da
un
controllo
contrattuale
(senza
Base imponibile
Il valore della transazione cui applicare l’imposta è identificato con il saldo
netto delle transazioni regolate giornalmente, riguardanti lo stesso
strumento finanziario e concluse nella medesima giornata operativa dallo
stesso soggetto. Tale delimitazione della base imponibile comporta,
analogamente a quanto avviene in Francia, il non assoggettamento ad
imposta delle operazioni aperte e chiuse in giornata (operazioni
«intraday»). (Commento: la soluzione adottata e' debolissima. La nostra
proposta punta a tassare ogni singola operazione e non il saldo di fine giornata
, questo crea oltre alla penalizzazione sul gettito anche una discriminazione tra
chi esegue 1 solo ordine e chi ne esegue - ad esempio - 1000. Gli ordini
immessi al solo scopo di condizionare la formazione dei prezzi, in quanto
annullati prima dell'esecuzione, verrebbero tassati allo 0,02% solo nell'ipotesi
in cui la mancata esecuzione riguardasse oltre il 60% degli ordini eseguiti.
Questa previsione e non la tassazione sulle singole operazioni eseguite viene
indicata utile al contrasto dell' High Frequency Trading che viene definito tale
solo se gli Intervalli nell'immissione degli ordini e' inferiore al mezzo secondo.
Questa definizione e' limitativa a nostro avviso perché il contrasto che si vuole
indurre alla speculazione deve essere orientato alla limitazione di tutto ciò che
produce effetti condizionanti o distorsivi sui prezzi, con evidente svantaggio
per chi opera tradizionalmente).
Nel testo originario del disegno di legge, per definire la base
imponibile, si
faceva esclusivamente riferimento al «valore della
transazione» singola.
L’aliquota è dello 0,2% sul valore delle transazioni effettuate al di fuori dei
mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, altrimenti è dello
0,1% (soltanto per il 2012: rispettivamente 0,22% e 0,12%). Anche per i
derivati, il prelievo è differenziato: l’imposta “in misura fissa” è ridotta ad 1/5
per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione, rispettivamente: 12,50euro e i 200,00, e ridotta
tra i 2,5euro e i 20,00.
Per le azioni il soggetto che paga l’imposta è l’acquirente, per i derivati
entrambi i contraenti. L’intermediario applica l’imposta, anche quando non
residente.
Roma, 22 gennaio 2013
La Segreteria Nazionale