L`esperto risponde
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L`esperto risponde
24 FILO DIRETTO COL COMMERCIALISTA L’esperto risponde di Savina Bonnin, Renzo Chiampo Vorrei delle informazioni circa la possibilità di effettuare trattamenti shiatsu presso una palestra (Associazione Sportiva) senza aprire la Partita IVA. E’ possibile farlo ed eventualmente come procedere? L’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR stabilisce che sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’articolo 69, comma 2 stabilisce che i compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi, corrisposti agli sportivi dilettanti nell’esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche: - sino a euro 7.500,00 per ciascun atleta (complessivi nell’arco dell’anno, ancorché percepiti da società diverse) sono esclusi da imposta; - da 7.500,01 a 28.158,28 euro sono soggetti all’IRPEF in ragione dell’aliquota del primo scaglione (23%) oltre alle maggiorazioni derivanti dalle addizionali IRPEF; - oltre 28.158,28 euro sono soggetti alle imposte nei termini ordinari. Allo stesso trattamento sono assoggettati gli allenatori, i giudici di gara, i dirigenti sportivi, i collaboratori direttamente impegnati nella realizzazione di una manifestazione sportiva dilettantistica (R.M. 26/03/2001 n. 34/E). Non riteniamo che l’operatore shiatsu, in quanto tale, possa rientrare nella fattispecie di cui sopra. E’ da esaminare caso per caso e, comunque, con la responsabilità solidale dell’associazione sportiva dilettantistica. Ci può rientrare, ad esempio, quale allenatore, ma allora a nulla influisce la qualifica di shiatsuka. I redditi “diversi” non presuppongono il possesso di una partita IVA. In tal caso sarà pertanto sufficiente emettere una ricevuta quando s’incassa il corrispettivo della prestazione. Il totale incassato nell’anno e il totale delle ritenute subìte dovranno essere dichiarati nel quadro RL del modello Unico PF. Vorrei sapere se posso fare fatture cumulative, nel senso di due o più trattamenti nella stessa fattura, o devo fare una fattura per ogni trattamento? Non necessariamente si deve fare una fattura per ogni trattamento. Se ne possono raggruppare più di uno per lo stesso soggetto. L’essenziale è che, secondo il combinato del disposto degli articoli 21 e 6 del DPR 633/72 (T.U.IVA), la fattura stessa non sia successiva all’atto del pagamento: se paga una prestazione per volta = una fattura per volta; se paga un ciclo = una fattura per il ciclo. Vorrei sapere come compilare una ricevuta per prestazioni occasionali, essendo sprovvisto di partita IVA. L'esercizio in forma professionale dell'operatore shiatsu, in particolare se rivolto anche a clienti “privati” (non titolari di partita IVA) non può e non deve essere considerato lavoro occasionale. L'occasionalità del lavoro non si evince dall'importo delle prestazioni, ma dalla professionalità e dalla ricorrenza delle stesse. Sta di fatto che, freudianamente, nella formulazione della domanda si parla di prestazioni e non di prestazione. Ciò premesso, atteso che si voglia comunque ricomprendere nell'occasionalità la propria prestazione, la ricevuta dovrà contenere: nome e cognome, residenza e codice fiscale del percipiente; se il cliente è privato nome e cognome e residenza del cliente; descrizione della prestazione: “trattamento shiatsu di riequilibrio energetico non terapeutico” importo ricevuto data dell'incasso. se il cliente è titolare di partita IVA, e la prestazione rientra nell'attività del cliente: nome e cognome (oppure denominazione) e residenza del cliente; numero di partita IVA del cliente; descrizione della prestazione: “trattamento shiatsu di riequilibrio energetico non terapeutico” importo della prestazione, importo della ritenuta d'acconto subìta, somma netta incassata , data dell'incasso. Un soggetto, che percepisce da un singolo datore di lavoro compensi annui non superiori a 5.000 euro lordi annui, con un periodo di attività non superiore a 30 giorni lavorativi l’anno, rientra nelle prestazioni di lavoro occasionale? La risposta è affermativa se la prestazione non rientra nella professione svolta dal prestatore. Nel caso prospettato il lavoratore non è tenuto all’iscrizione all’INPS, è in ogni caso soggetto alla ritenuta d’acconto del 20% se il compenso è corrisposto da un soggetto “sostituto d’imposta” (= titolare di partita IVA), e deve dichiarare il reddito percepito, deducendo le spese sostenute, nel quadro RL del modello Unico. L’agevolazione di cui alla domanda, si pone in contraddittorio con il lavoro dipendente o di collaborazione, e non con il lavoro autonomo. La legge 24 novembre 2003, n. 326 all’art. 44 sancisce che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore ad euro 5.000. Detta legge non stabilisce affatto, come molti erroneamente ritengono, che se un lavoratore autonomo realizza un reddito, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro, sia considerato un lavoratore occasionale. In buona sostanza l’esercizio in forma professionale dell’operatore shiatsu, in particolare se rivolto anche a clienti privati, non può e non deve essere considerato lavoro occasionale. L’occasionalità del lavoro non si evince dall’importo delle prestazioni, ma dalla frequenza delle stesse. FILO DIRETTO COL COMMERCIALISTA Adempimenti per inizio attività dell’operatore shiatsu APERTURA PARTITA IVA E’ necessaria la preventiva iscrizione all’Ufficio IVA al fine di ottenere il numero di partita IVA. Nella dichiarazione d’inizio attività, nel quadro B, deve essere espressa l’eventuale opzione per i regimi agevolati: — contribuenti minimi = fatturato annuo non superiore a 30.000 euro, assenza di cessioni o prestazioni all’estero, senza dipendenti o collaboratori, con acquisti o locazione di beni strumentali inferiori a 15.000 euro nei tre anni precedenti; non addebitano l’IVA, non ricuperano l’IVA sugli acquisti, sono esonerati dalle scritture contabili, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 20%. — nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo = assenza di attività artistica o professionale o di impresa negli ultimi tre anni, ricavi di prestazioni di servizi non superiori a 30.987,41 euro annui; sono soggetti all’IVA, devono tenere le scritture contabili, non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva del 10%. Categoria d’appartenenza Al momento attuale l’attività non è riconosciuta “paramedica”, bensì viene ricompresa tra gli “operatori per il benessere fisico”. Codice attività Ateco 96.09.09 ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA nca Tipologia attività 79 altri trattamenti di benessere fisico C.C.I.A.A. Trattandosi di lavoratore autonomo e non di impresa non è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio. I.N.P.S. E’ necessaria l’iscrizione nella gestione separata: Codice attività 26 attività diversa: operatore per il benessere fisico. L’IMPOSIZIONE FISCALE DEL CONTRIBUENTE MINIMO IL CONTRIBUTO INPS per l’esercizio 2009, se non si hanno altre coperture previdenziali, è stabilito nella misura del 25,72%. L’IMPOSTA SUL REDDITO DELL’ATTIVITÀ DEI CONTRIBUENTI MINIMI Il reddito dell’attività (= RICAVI meno COSTI, dove tra i costi si considera il valore totale dei beni strumentali acquistati nell’anno, che, pertanto, non devono più essere ammortizzati) dedotti i CONTRIBUTI INPS versati nell’anno, deve essere dichiarato nel quadro CM del Mod. UNICO PF, e viene tassato con un’imposta, sostitutiva dell’IRPEF, in ragione del 20%. L’ I.R.A.P. I contribuenti minimi sono esclusi dall’IRAP. L’ I.V.A. I contribuenti minimi sono esonerati dall’IVA: — emettono le fatture senza applicazione dell’IVA (= art. 1, comma 100, L. 244/2007) — non detraggono l’IVA sugli acquisti effettuati. GLI STUDI DI SETTORE I contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore. ShiatsuNEWS 24 GAMMA di Savina Bonnin Renzo Chiampo [email protected] 25