L`esperto risponde

Transcript

L`esperto risponde
24
FILO DIRETTO COL COMMERCIALISTA
L’esperto risponde
di Savina Bonnin, Renzo Chiampo
Vorrei delle informazioni circa la possibilità di effettuare trattamenti shiatsu presso una palestra (Associazione Sportiva)
senza aprire la Partita IVA. E’ possibile
farlo ed eventualmente come procedere?
L’articolo 67, comma 1, lettera m) del
TUIR stabilisce che sono redditi diversi,
se non sono conseguiti nell’esercizio di
arti e professioni, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i
compensi erogati nell’esercizio diretto di
attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali,
dagli enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di società e
associazioni sportive dilettantistiche.
L’articolo 69, comma 2 stabilisce che i
compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi, corrisposti
agli sportivi dilettanti nell’esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche:
- sino a euro 7.500,00 per ciascun atleta
(complessivi nell’arco dell’anno, ancorché percepiti da società diverse) sono
esclusi da imposta;
- da 7.500,01 a 28.158,28 euro sono soggetti all’IRPEF in ragione dell’aliquota del
primo scaglione (23%) oltre alle maggiorazioni derivanti dalle addizionali IRPEF;
- oltre 28.158,28 euro sono soggetti alle
imposte nei termini ordinari.
Allo stesso trattamento sono assoggettati
gli allenatori, i giudici di gara, i dirigenti
sportivi, i collaboratori direttamente impegnati nella realizzazione di una manifestazione sportiva dilettantistica (R.M.
26/03/2001 n. 34/E).
Non riteniamo che l’operatore shiatsu, in
quanto tale, possa rientrare nella fattispecie di cui sopra. E’ da esaminare caso per
caso e, comunque, con la responsabilità
solidale dell’associazione sportiva dilettantistica. Ci può rientrare, ad esempio,
quale allenatore, ma allora a nulla influisce la qualifica di shiatsuka.
I redditi “diversi” non presuppongono il
possesso di una partita IVA. In tal caso sarà pertanto sufficiente emettere una ricevuta quando s’incassa il corrispettivo della prestazione. Il totale incassato nell’anno e il totale delle ritenute subìte dovranno essere dichiarati nel quadro RL del
modello Unico PF.
Vorrei sapere se posso fare fatture cumulative, nel senso di due o più trattamenti nella stessa fattura, o devo fare
una fattura per ogni trattamento?
Non necessariamente si deve fare una
fattura per ogni trattamento. Se ne possono raggruppare più di uno per lo stesso
soggetto. L’essenziale è che, secondo il
combinato del disposto degli articoli 21 e
6 del DPR 633/72 (T.U.IVA), la fattura
stessa non sia successiva all’atto del pagamento: se paga una prestazione per
volta = una fattura per volta; se paga un
ciclo = una fattura per il ciclo.
Vorrei sapere come compilare una ricevuta per prestazioni occasionali, essendo sprovvisto di partita IVA.
L'esercizio in forma professionale dell'operatore shiatsu, in particolare se rivolto anche a clienti “privati” (non titolari di partita IVA) non può e non deve essere considerato lavoro occasionale.
L'occasionalità del lavoro non si evince
dall'importo delle prestazioni, ma dalla
professionalità e dalla ricorrenza delle
stesse. Sta di fatto che, freudianamente,
nella formulazione della domanda si parla di prestazioni e non di prestazione.
Ciò premesso, atteso che si voglia comunque ricomprendere nell'occasionalità la propria prestazione, la ricevuta dovrà contenere:
nome e cognome, residenza e codice fiscale del percipiente;
se il cliente è privato
nome e cognome e residenza del cliente;
descrizione della prestazione: “trattamento shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico”
importo ricevuto
data dell'incasso.
se il cliente è titolare di partita IVA, e la
prestazione rientra nell'attività del cliente:
nome e cognome (oppure denominazione) e residenza del cliente;
numero di partita IVA del cliente;
descrizione della prestazione: “trattamento shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico”
importo della prestazione, importo della
ritenuta d'acconto subìta, somma netta
incassata , data dell'incasso.
Un soggetto, che percepisce da un singolo datore di lavoro compensi annui non
superiori a 5.000 euro lordi annui, con
un periodo di attività non superiore a
30 giorni lavorativi l’anno, rientra nelle
prestazioni di lavoro occasionale?
La risposta è affermativa se la prestazione non rientra nella professione svolta
dal prestatore. Nel caso prospettato il lavoratore non è tenuto all’iscrizione all’INPS, è in ogni caso soggetto alla ritenuta d’acconto del 20% se il compenso è
corrisposto da un soggetto “sostituto
d’imposta” (= titolare di partita IVA), e deve dichiarare il reddito percepito, deducendo le spese sostenute, nel quadro RL
del modello Unico. L’agevolazione di cui
alla domanda, si pone in contraddittorio
con il lavoro dipendente o di collaborazione, e non con il lavoro autonomo.
La legge 24 novembre 2003, n. 326 all’art.
44 sancisce che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono
iscritti alla gestione separata INPS solo
qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore ad euro 5.000.
Detta legge non stabilisce affatto, come
molti erroneamente ritengono, che se un
lavoratore autonomo realizza un reddito,
derivante da tale attività, non superiore a
5.000 euro, sia considerato un lavoratore
occasionale.
In buona sostanza l’esercizio in forma
professionale dell’operatore shiatsu, in
particolare se rivolto anche a clienti privati, non può e non deve essere considerato
lavoro occasionale. L’occasionalità del lavoro non si evince dall’importo delle prestazioni, ma dalla frequenza delle stesse.
FILO DIRETTO COL COMMERCIALISTA
Adempimenti per inizio attività
dell’operatore shiatsu
APERTURA PARTITA IVA
E’ necessaria la preventiva iscrizione all’Ufficio IVA al fine di ottenere il numero di partita IVA. Nella
dichiarazione d’inizio attività, nel quadro B, deve essere espressa l’eventuale opzione per i regimi
agevolati:
— contribuenti minimi = fatturato annuo non superiore a 30.000 euro, assenza di cessioni o prestazioni all’estero, senza dipendenti o collaboratori, con acquisti o locazione di beni strumentali inferiori a
15.000 euro nei tre anni precedenti; non addebitano l’IVA, non ricuperano l’IVA sugli acquisti, sono esonerati dalle scritture contabili, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 20%.
— nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo = assenza di attività artistica o professionale o di impresa negli ultimi tre anni, ricavi di prestazioni di servizi non superiori a 30.987,41 euro annui;
sono soggetti all’IVA, devono tenere le scritture contabili, non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto,
sono soggetti ad un’imposta sostitutiva del 10%.
Categoria d’appartenenza Al momento attuale l’attività non è riconosciuta “paramedica”, bensì viene
ricompresa tra gli “operatori per il benessere fisico”.
Codice attività Ateco 96.09.09 ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA nca
Tipologia attività 79 altri trattamenti di benessere fisico
C.C.I.A.A.
Trattandosi di lavoratore autonomo e non di impresa non è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio.
I.N.P.S. E’ necessaria l’iscrizione nella gestione separata: Codice attività 26 attività diversa: operatore
per il benessere fisico.
L’IMPOSIZIONE FISCALE DEL CONTRIBUENTE MINIMO
IL CONTRIBUTO INPS
per l’esercizio 2009, se non si hanno altre coperture previdenziali, è stabilito nella misura del 25,72%.
L’IMPOSTA SUL REDDITO DELL’ATTIVITÀ DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Il reddito dell’attività (= RICAVI meno COSTI, dove tra i costi si considera il valore totale dei beni strumentali acquistati nell’anno, che, pertanto, non devono più essere ammortizzati) dedotti i CONTRIBUTI
INPS versati nell’anno, deve essere dichiarato nel quadro CM del Mod. UNICO PF, e viene tassato con
un’imposta, sostitutiva dell’IRPEF, in ragione del 20%.
L’ I.R.A.P. I contribuenti minimi sono esclusi dall’IRAP.
L’ I.V.A.
I contribuenti minimi sono esonerati dall’IVA:
— emettono le fatture senza applicazione dell’IVA (= art. 1, comma 100, L. 244/2007)
— non detraggono l’IVA sugli acquisti effettuati.
GLI STUDI DI SETTORE
I contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore.
ShiatsuNEWS 24
GAMMA
di Savina Bonnin
Renzo Chiampo
[email protected]
25