Diapositiva 1 - Confagricoltura Lombardia

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Diapositiva 1 - Confagricoltura Lombardia
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la
qualità e per la tutela del consumatore.
La vendita diretta: Legislazione nazionale e iniziative
del Mipaaf.
Relatore: Sebastiano Forestale
Mipaaf
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Definizioni:
• “Vendita diretta”: intesa come la possibilità per i consumatori di comprare i
prodotti agroalimentari direttamente dal produttore agricolo, senza alcun
intermediario.
• “Farmers markets”, mercati dei contadini, mercati contadini, mercati
degli agricoltori, mercati degli imprenditori agricoli, mercati riservati agli
imprenditori agricoli, mercati di vendita diretta, sono sinonimi: intesi come
dei mercati speciali, istituiti dai Comuni su iniziativa pubblica o privata,
generalmente svolti all’aperto e a cadenza mensile o settimanale, dove i
produttori agricoli effettuano la vendita diretta delle proprie produzioni.
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La “vendita diretta” dei prodotti agricoli:
sinonimo di “filiera cortissima” o “dal
produttore al consumatore”
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Le varie forme di vendita diretta:
 in azienda (esercitata su superfici all’aperto e/o coperte
dell’azienda agricola o di altre aree private disponibili),
su aree pubbliche, anche con l’utilizzo di un posteggio,
(farmers market, posteggi riservati ad agricoltori nei mercati
tradizionali e rionali),
 in locali privati aperti al pubblico (negozi),
 itinerante, con mezzo mobile opportunamente attrezzato,
 su area privata non facente parte del compendio aziendale
ovvero “a cielo aperto”,
 altre forme di vendita diretta (es. E-commerce, vendita porta a
porta, gruppi di acquisto solidali (GAS), invio mediante posta,
prenotazione stagionale, distributori automatici (latte), ecc.)
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Motivi dei consumatori a favore la vendita diretta:
 possibilità di “conoscere direttamente” il produttore e quindi
l’origine del prodotto;
 possibilità di acquistare prodotti con un miglior rapporto
qualità/prezzo;
 possibilità di acquistare un prodotto più “fresco”, in quanto
sono minori i passaggi dal produttore al consumatore;
 possibilità di acquistare prodotti locali e/o tipici;
 riscoperta del territorio agricolo comunale e della stagionalità
dei prodotti (ri-localizzazione);
 riscoperta del ruolo positivo dell’agricoltura nell’ambiente e
nella società.
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Motivi degli agricoltori a favore della vendita diretta:
 Accorcia la filiera, consentendo il recupero del valore aggiunto che
normalmente è ad appannaggio degli operatori a valle del processo
produttivo;
 Presenta ampi margini di crescita, legati al comportamento dei
consumatori che sono sempre più attenti alla provenienza dei prodotti e alla
sicurezza alimentare, alla sostenibilità ambientale dei processi di
distribuzione e al sostegno dell’economia locale;
 Può consentire una redditività anche alle aziende marginali e di
dimensione ridotta;
 Responsabilizza maggiormente i produttori agricoli nei confronti del
consumatore finale;
 Offre agli agricoltori la possibilità di vendere prodotti locali o varietà di
frutta e verdura non posizionabili nel mercato convenzionale, nonché
produzioni biologiche quando non vengono remunerate abbastanza dalla
filiera lunga.
 Offre agli agricoltori un momento di partecipazione e confronto con il
consumatore.
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La “vendita diretta” può influire sull’organizzazione dell’azienda agricola:
• l’azienda
può essere portata a diversificare la produzione, con beneficio nei
confronti dell’assorbimento di manodopera e miglioramento della capacità
produttiva del terreno (es. parte dell’azienda potrebbe trasformarsi da
monocolturale a policolturale);
• per l’azienda potrebbe essere conveniente allevare anche piccoli animali
(polli, tacchini, conigli, ecc.), riutilizzando vecchi edifici o i fabbricati annessi
abbandonati;
• potrebbe nascere un nuova diversificazione delle attività all’interno
dell’azienda (es. realizzazione di maneggi, accoglienza turistica, contatto più
diretto con il consumatori anche al di fuori del mercato dei contadini);
• nuovo rapporto tra aree agricole periurbane e periferie cittadine in
espansione, con gli agricoltori più attivi nell’utilizzazione del territorio e nuove
opportunità per continuare l’attività agricola.
Questi sono solo alcuni esempi, ma per ogni realtà locale e regionale se ne
possono aggiungere altri.
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DECRETO LEGISLATIVO 228/01 ED
ALCUNI ASPETTI AMMINISTRATIVI
LEGATI ALLA VENDITA DIRETTA DEI
PRODOTTI AGRICOLI.
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Riferimenti legislativi generali:
 L’art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 consente agli
imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle
imprese, in deroga alla disciplina ordinaria del commercio, di
porre in vendita al dettaglio produzione propria e prodotti
acquistati presso terzi, purché quelli ottenuti direttamente siano
prevalenti.
 La precedente legge n. 59 del 1963 limitava la vendita alla
sola produzione ottenuta direttamente. Quest’ ultima legge non
deve, tuttavia, intendersi abrogata, perché può essere utilizzata
dai produttori agricoli i quali, in regime di esonero ai fini IVA,
vogliono avvalersi della non obbligatorietà dell’iscrizione al
Registro delle imprese (legge n. 77 del 1977, art. 2, comma 3).
 È necessario, comunque, rispettare le disposizioni vigenti in
materia di sanità ed igiene.
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Modalità e procedure amministrative
Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 228/01 la vendita diretta dei prodotti agricoli può
avvenire sia in sede stabile (comma 4) che in forma itinerante (comma 2).
La vendita in sede stabile può essere effettuata su aree pubbliche, anche con
l’utilizzo di un posteggio, ovvero in locali aperti al pubblico (negozi); mentre la
vendita itinerante può consistere nell’utilizzo di un mezzo mobile opportunamente attrezzato. È considerato come vendita itinerante anche il commercio
elettronico (E-commerce).
Per la vendita in sede stabile la comunicazione di inizio attività va fatta al
Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita (art. 4, comma 4).
Per la vendita in forma itinerante la comunicazione di inizio attività va fatta al
Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione, risultando a seguito
di ciò ammessa la vendita in tutto il territorio nazionale (art. 4, comma 2).
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Per la vendita diretta in aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la
comunicazione dovrà contenere la richiesta di assegnazione di un posteggio,
secondo la disciplina dettata dalle singole Regioni in base all’art. 28 del d..lgs.
114 del 1998 (legge Bersani sul commercio). Peraltro, il comma 15 dell’art. 28,
sempre sulla base delle singole disposizioni emanate dalle Regioni, prevede per
i Comuni l’obbligo di stabilire i criteri di assegnazione delle aree riservate agli
agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
Non è richiesta alcuna comunicazione nel caso di vendita diretta esercitata su
superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola.
Alla vendita diretta al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori non
si applica la normativa sul commercio neanche per quando riguarda i requisiti di
accesso all’attività, alla programmazione della rete distributiva e, in particolare,
gli orari di apertura e di chiusura di esercizi di vendita. Peraltro non vi sono
obblighi neppure di chiusura domenicale o festiva.
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Amministrazione comunale e costituzione dei “mercati dei contadini”.
L’impulso per la costituzione dei “mercati di vendita diretta” può provenire dai
Comuni, anche consorziati o associati, oppure da una richiesta degli
imprenditori agricoli singoli o associati, o dall’associazione di produttori e di
categoria, da Enti pubblici o privati, presentata ai Comuni (art. 1 del decreto
mipaaf 20/11/07).
I Comuni istituiscono o autorizzano i mercati sulla base di un disciplinare che
regoli le modalità di vendita e valorizzi la tipicità e la provenienza dei prodotti
e ne danno comunicazione agli assessorati all’agricoltura delle Regioni e
Province autonome (art. 4 del decreto mipaaf 20/11/07).
I Comuni inoltre controllano il mercato che ha sede nel proprio ambito
territoriale, accertando il rispetto delle norme in vigore, comprese le norme
igienico-sanitarie (art. 3 del decreto mipaaf 20/11/07).
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PRESCRIZIONI SANITARIE
LE AUTORIZZAZIONI DA OTTENERE:
Fatta eccezione per la coltivazione e la raccolta, sono soggette alla normativa
sanitaria e di conseguenza ad autorizzazione sanitaria comunale, le fasi di
confezionamento, trasformazione e vendita dei prodotti alimentari.
Nel gennaio 2006 è entrato in vigore il “pacchetto igiene”, cioè la serie di
regolamenti comunitari che hanno modificato il quadro normativo della
sicurezza alimentare.
Nell’espletamento delle funzioni autorizzative in materia sanitaria i Comuni
sono coadiuvati dalle ASL che esercitano le istruttorie e i controlli.
L’istruttoria, soprattutto, per ottenere il nulla osta sanitario, attestante la
idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature.
Anche le cisterne ed i contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari
sfuse a mezzo di veicoli sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.
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Occorre ottenere l’autorizzazione sanitaria comunale anche per i locali in cui
si effettuano le seguenti tipologie di attività:
• produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e bevande;
• deposito all’ingrosso e al dettaglio;
• somministrazione di alimenti e bevande;
• vendita di carne.
Dopo aver ottenuto le suddette autorizzazioni si può inoltrare la
“comunicazione di inizio attività” al Sindaco.
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Piano di autocontrollo (HACCP)
Il Ministero della Sanità, con il d.lgs. 155/97 e successivamente con il
“pacchetto igiene” ha esteso agli operatori del settore alimentare l’obbligo di
mettere in atto un sistema di autocontrollo igienico finalizzato a tutelare la
salute del consumatore.
L’adozione da parte delle imprese agricole di sistemi di autocontrollo
semplificati sono previsti da numerose Regioni.
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ASPETTI FISCALI E CONTABILI
IVA e regime fiscale
Escludendo le aziende che operano in regime di esenzione perché non
superano i limiti di fatturato previsti dalla legge, pertanto non iscritte al
Registro delle imprese, la maggior parte delle aziende agricole applica il
cosiddetto “regime speciale” in termini IVA, di cui all’articolo 34 del DPR
633/72.
Tale regime può essere applicato solo da chi è imprenditore agricolo ai sensi
dell’art. 2135 del c.c. limitatamente alla cessione dei prodotti elencati
nell’allegato A del DPR 633/72 e prodotti dall’azienda stessa (tabella 1
pagina successiva).
Gli imprenditori agricoli che operano in “regime speciale” sono esentati
dall’emissione dello scontrino fiscale in caso di vendita al consumatore finale.
L’unico adempimento che compete loro è quello di annotare l’ammontare dei
corrispettivi giornalieri nell’apposito registro, entro il giorno successivo a
quello in cui i corrispettivi si riferiscono.
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Tabella 1: prodotti dell’allegato A del DPR 633/72.
• produzioni di carni e prodotti della loro macellazione;
• lavorazione e conservazione delle patate;
• produzione di succhi di frutta e ortaggi;
• lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;
• produzione di olio di oliva e semi oleosi;
• produzione di olio di semi di granoturco;
• trattamento igienico del latte e produzione di derivati del latte;
• lavorazione delle granaglie;
• produzione di vini;
• produzione di aceto;
• produzione di sidro e altre bevande fermentate;
• manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cereali, semi, barbabietola da zucchero,
tabacco;
• manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di ortaggi, fiori e piante ornamentali,
ortocolture, prodotti di vivai;
• manipolazione dei prodotti derivanti dalle colture vitivinicole, olivicole, agrumicole, frutticole
diverse.
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I MERCATI AGRICOLI DI VENDITA
DIRETTA
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Introduzione
La tipologia di “vendita diretta” attraverso i mercati
speciali riservati solamente agli agricoltori, è una forma
di commercializzazione in rapida diffusione in tutte le
economie avanzate, sia dell’Unione Europea (Germania,
Gran Bretagna, Francia) sia di Paesi extracomunitari
(USA, Canada).
• E’ una opportunità di integrazione del reddito per
le imprese agricole.
• E’ un veicolo di ri-qualificazione del rapporto tra
gli agricoltori e i consumatori.
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LA LEGISLAZIONE NAZIONALE SUI MERCATI DI VENDITA DIRETTA
Il MI.P.A.A.F. ha voluto imprimere una accelerazione allo sviluppo dei
mercati riservati alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli,
emanando il decreto 20/11/07 <<di natura non regolamentare>>
“Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27/12/06, n. 296”
e proseguendo una linea che era stata già tracciata dal decreto
legislativo 228/01 (Legge di orientamento e modernizzazione del
settore agricolo).
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Il Decreto MIPAAF 20/11/07:
• Definisce gli standard dei mercati degli agricoltori
(tipologie di soggetti ammessi, requisiti, ubicazione).
• Definisce il raccordo con la normativa di riferimento e le
competenze (ruolo centrale dei Comuni).
• Identifica le modalità di vendita dei prodotti agricoli
(disciplinare, attività di trasformazione, attività culturali,
attività didattiche).
• Definisce le modalità di autorizzazione (istanza promossa
da comuni e/o imprenditori agricoli e/o associazioni) e
riconoscimento (da parte dei Comuni).
• Identifica ulteriori priorità ed attività (informazionecomunicazione, monitoraggio).
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Caratteristiche dei mercati di vendita diretta, secondo il decreto 20/11/07:
•mercati che soddisfano le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di
prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio;
• mercati che rispettano determinati requisiti di qualità dei prodotti e si
svolgono con trasparenza amministrativa nell’esercizio dell’attività di vendita;
• mercati dove i venditori sono solamente gli imprenditori agricoli iscritti nel
registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 e la loro azienda agricola sia ubicata nell’ambito territoriale
amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole
amministrazioni;
• mercati dove si pratica la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla
propria azienda o dall’azienda di soci imprenditori agricoli (es. OP,
cooperative, consorzi o altre forme associative), anche ottenuti a seguito di
attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli
ottenuti nell’ambito territoriale, nel rispetto del limite della prevalenza di cui
all’articolo 2135 del codice civile.
• mercati che possiedono un disciplinare di mercato che regoli le modalità di
vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei
prodotti agricoli.
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I RISULTATI ATTESI
In considerazione delle caratteristiche del tessuto produttivo ed
urbano italiano, nel 2007, si erano identificati i seguenti obiettivi di
sviluppo:
• entro 2008
• Fino a 100 mercati attivi, 1.500-2.000 imprese agricole coinvolte.
• a regime (2010)
• Da 400 a 500 mercati attivi, 6.000-8.000 imprese agricole coinvolte.
Sulla base delle caratteristiche economiche delle esperienze italiane ed
estere, tale tipologia di mercati può arrivare a promuovere la
commercializzazione di almeno 100-150 mln euro di produzione
agricola.
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• I valori economici del canale di ”vendita diretta”
sembrano molto bassi se raffrontati alla produzione
complessiva del settore agricolo,
tuttavia la “vendita diretta”
• Offre una integrazione di reddito per le imprese che
realizzano una specifica strategia aziendale;
• E’ una risposta importante per molte aree marginali, di
collina e montagna, dove l’agricoltura spesso non riesce a
produrre per le richieste della G.D.O.;
• E’ un formidabile veicolo per portare l’agricoltura e la
cultura rurale nelle città rafforzando un legame cittàcampagna che nei Paesi sviluppati si è affievolito.
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LEGGI REGIONALI EMANATE DOPO IL D.M. 20/11/07
• REGIONE VENETO: LEGGE REGIONALE 25/07/08, N. 7 – Norme per
orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale.
• REGIONE CALABRIA: LEGGE REGIONALE 14/08/08, N. 29 - Norme per
orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.
• REGIONE LAZIO: LEGGE REGIONALE 24/12/08, N. 28 – Interventi
regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte
degli agricoltori.
• REGIONE PUGLIA: LEGGE REGIONALE 19/12/08, N. 38 – Norme per il
sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali.
• REGIONE PIEMONTE: LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 23/05/08 – Criteri
per l’assegnazione di aiuti per l’allestimento di aree mercatali destinate alla
vendita diretta dei prodotti agricoli.
• REGIONE LOMBARDIA: Circolare della Direzione Generale Agricoltura
M1.2008.0025389 del 11/12/08.
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Altre leggi regionali
Alle disposizioni regionali emanate dopo il decreto ministeriale 20/11/07, si
aggiungono le norme dettate dai vari governi regionali in date precedenti a
dicembre 2007, nell’ambito di provvedimenti generali sul settore agricolo o
più specificatamente in materia di agriturismo.
------------------------------------------Regione Toscana:
Delibera della Giunta Regionale n. 335 del 14/05/07, progetto “filiera corta”
(mercati dei produttori, patti di filiera, spacci locali, arte & cibo.).
Con questa DGR sono stati finanziati 15 progetti di mercati degli agricoltori
con un contributo totale concesso di circa euro 900.000.
PSR 2007/2013, misura 5.3.3.2. sottomisura b) servizi commerciali in aree
rurali.
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Iniziative del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
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Il Mipaaf ha indetto, in data 4 giugno u.s., una prima riunione con le Regioni
al fine di definire le azioni da intraprendere in attuazione dell’articolo 4,
comma 5, del decreto 20/11/07, dove è indicato di effettuare un monitoraggio
annuale dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzati e delle
attività in esse svolte.
Dal tavolo è emerso che, per le Regioni, sussistono delle difficoltà nel
reperire informazioni da parte dei Comuni che dovrebbero comunicare
all’assessorato regionale all’agricoltura l’apertura o la presenza di un mercato
di vendita diretta (ex. art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 20/11/07).
Tuttavia, è da rilevare che la suddetta disposizione non è stata inserita nella
maggior parte delle leggi regionali richiamate in precedenza.
I referenti regionali nella riunione hanno, peraltro, condiviso la necessità di
effettuare un monitoraggio sui mercati dei contadini, con la pubblicazione dei
dati sul sito del Ministero.
Hanno condiviso, altresì, la necessità di intraprendere delle azioni pubbliche
per la promozione, la comunicazione e l’informazione sui mercati dei
contadini. A tal fine, a proposito dell’intenzione della regione Toscana di
istituire un “logo regionale” per questi mercati è stata lanciata la proposta di
istituire un “logo nazionale” per un riconoscimento forse più ampio e più
incisivo.
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Monitoraggio:
Allo stato attuale sono presenti o in fase di attivazione sul territorio nazionale
numerose iniziative riconducibili, pur nella diversità di forme e soggetti
promotori, ai mercati dei produttori.
E’ tuttora estremamente difficile quantificare le dimensioni di questa realtà,
perché di fatto non esistono dati ufficiali (se non a livello locale). I dati che
sono diffusi dai vari siti internet, che ospitano spazi su questa realtà o che si
rivolgono specificatamente ad essa, sono non del tutto attendibili.
Si ritiene pertanto non riportare numeri.
Fatta questa premessa,
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È opportuno creare una rete di
informazioni tra Comuni > Regioni >
Stato intesa a monitorare i "mercati
dei contadini"
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Dati importanti da rilevare:
• Comuni che hanno istituito mercati dei contadini (data
della deliberazione comunale).
• Numero dei mercati attivi.
• Numero dei posteggi per ogni mercato dei contadini.
• Luoghi dove si svolgono i mercati (Via, Piazza, Località).
• Giorni di apertura ed orario praticato.
Da queste semplici informazioni è possibile iniziare la fase
di monitoraggio ufficiale ed avere dei dati certi su cui
lavorare.
Il fine è di favorire lo sviluppo ed il miglioramento delle
strutture esistenti e quelli in fase di realizzazione.
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Soggetti da coinvolgere alla realizzazione del monitoraggio:
• Comuni (Assessorati competenti > Uffici dirigenziali incaricati)
• Regioni (Assessorati all’agricoltura > Uffici dirigenziali
incaricati)
• Stato (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali >
Saco XIII)
Altri organismi:
• ANCI.
• Coldiretti, CIA, Confagricoltura.
• Altre organizzazioni agricole e non agricole che hanno un
interesse allo sviluppo del mercato di vendita diretta
(organizzazioni dei produttori, associazioni, ecc.).
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Azioni che derivano dal monitoraggio:
Un’azione congiunta ed organizzata tra Comuni e Regioni e tra
Regioni e Ministero, offre i seguenti vantaggi:
• Possibilità di conoscere a livello nazionale l’importanza dei
mercati dei contadini, sia dal punto di vista economico che dal
punto di vista sociale ed ambientale.
• Possibilità di fare proposte di sostegno finanziario, con fondi
nazionali e comunitari per lo sviluppo di queste forme di vendita
diretta, ed, altresì, promozioni e comunicazioni a livello
nazionale.
• Possibilità di dare alla vendita diretta una maggiore visibilità
non solo all’interno del nostro Paese ma anche in ambito
comunitario ed internazionale.
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Proposte finali da parte del Ministero:
1) Informazioni da parte delle regioni al ministero sui mercati degli agricoltori
istituiti e funzionanti.
Esempio seguente tabella:
Mercati dei contadini (farmers market) istituiti dai Comuni della Regione …………….. al 31/12/09.
…………………................
Comune
Provincia
Delibera
comunale n…
del ……….…
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Sito in
Via/Piazza
Numero
posteggi o
piazzole
Numero degli
imprenditori
agricoli
coinvolti
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2) Istituzione, con decreto ministeriale, di un gruppo di lavoro / Comitato /
Osservatorio permanente (termine da stabilire) con il compito di trattare
specificatamente la problematica della “filiera corta”, l’informazione sui
mercati degli imprenditori agricoli, il monitoraggio periodico, conoscere tutte
le iniziative Regionali e territoriali ed, altresì, formulare proposte agli
Assessorati all’agricoltura e al Ministero.
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CONCLUSIONI:
Se la vendita diretta, da fenomeno non ancora consolidato,
raggiunge un livello superiore o paragonabile a quello dei
Paesi, come Stati Uniti, Francia, Germania, dove peraltro
ha un impatto sociale superiore al nostro, il monitoraggio
nazionale è, comunque, un servizio utile sia per i
consumatori che per gli attori del comparto agricolo.
Dal monitoraggio possono derivare non solo semplici
informazioni e la certezza dei dati, ma tutta una serie di
azioni a livello politico da intraprendere negli anni a venire.
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