IMPORTANTI Novità contabili ed IVA dal 2017

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IMPORTANTI Novità contabili ed IVA dal 2017
S T U D I O
C O M M E R C I A L I S T A
M O R E L L I
Cav. Rag. Pier Angelo MORELLI
Dott.ssa Giuliana MORELLI
Commercialista - Consulente del Lavoro - Revisore contabile
Commercialista – Revisore contabile - Mediatore
Dott. Massimiliano MORELLI
Dott.ssa Silvia FOLLADORI
Dottore Commercialista – Revisore contabile
Consulente del Lavoro
Prot. MM 05/2017
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: IMPORTANTI NOVITÁ CONTABILI ED IVA A DECORRERE DAL 2017.
La presente per segnalare le principali d importanti novità che saranno in vigore già dal 01.01.2017 per poter
tempestivamente adeguare le proprie procedure amministrative e contabili. Sebbene tali novità siano state
presentate come “semplificazioni” ben potrete intuire l’aggravio amministrativo/contabile conseguente.
1) Contabilità semplificata e nuovo REGIME PER CASSA
Dal 01.01.2017 cambiano le modalità in cui viene determinato il reddito d’impresa per le ditte individuali, SNC e
SAS in contabilità semplificata. In estrema sintesi i ricavi e costi aziendali rileveranno nell’anno di
incasso/pagamento e non più nell’anno di competenza. Data l’estrema importanza di tale novità sarete
direttamente contattati dallo Studio per approfondire l’argomento e valutare la soluzione più adatta al Vs caso.
2) Spesometro Trimestrale (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute)
Viene di fatto sostituito l’attuale adempimento dello “Spesometro” con scadenza annuale con una
comunicazione telematica TRIMESTRALE a decorrere dal 01.01.2017.
La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d’importazione, nonché i dati
contenuti nelle note di variazione. La trasmissione telematica avverrà dal 2017 con la seguente tempistica:
- 1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo) entro il 31 maggio;
- 2° Trimestre (aprile/maggio/giugno) entro il 16 settembre;
- 3° trimestre (luglio/agosto/settembre) entro il 30 novembre;
- 4 ° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre) entro 28 febbraio anno seguente.
Peri contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente risulta pertanto necessario consegnare al nostro studio la
documentazione contabile massimo entro 15/20 giorni dalla fine di ogni trimestre (sarebbe meglio mensilmente).
Solo per il 2017 è previsto che i dati dei 1’ e 2’ trimestre dovranno essere comunicati entro il 16.09.2017.
L’invio dei dati dovrà avvenire in forma analitica, fattura per fattura, (non sarà infatti più possibile inviare i dati
in forma aggregata) e dovranno prevedere: i dati indentificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni con C.F.; la
data e numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’IVA relativa e la tipologia dell’operazione.
Al momento sembra che non vi siano esoneri particolari e quindi sia un obbligo generalizzato, anche per le
assicurazioni ed i “minimi/forfettari” (ci si aspetta un’esclusione per quest’ultimi) con esclusione dei soli
agricoltori in regime di esonero aventi sede in comuni montani oltre i 700 metri s.l.m ci si auspica
Sanzioni: in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute sarà applicata una
sanzione di Euro 2,00 per cadauna fattura non comunicata (limite 1.000 euro per ciascun trimestre), riducibili alla
metà in caso di trasmissione tardiva entro 15 gg dalla scadenza.
Si invitano pertanto soprattutto i clienti che tengono in proprio la contabilità aziendale, a volersi attivare
per la predisposizione di un file contenente i dati da trasmettere o, in alternativa, contattare il nostro Studio
per individuare la soluzione migliore per adempiere a tale adempimento.
Studio centrale proprio: CHIAVENNA (SO) – via Mario Del Grosso, n° 5 - Tel. 0343/33141 – Fax 0343/35475
Ufficio operativo in Monza (MB) – via Artigianelli, n°4 – Tel. 039/2301010 - Fax 039/3902467
Sito internet: www.studio-morelli.it
E-mail: [email protected]
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Cav. Rag. Pier Angelo MORELLI
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3) Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva
Il D.L. 193/2016 ha introdotto l’ulteriore e NUOVO obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle
liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva con cadenza trimestrale (alle medesime scadenze previste per lo
speso metro). Sono esonerati i contribuenti in regime dei “minimi” o in regime “forfettario”, i soggetti che
effettuano esclusivamente operazioni esenti (es: assicurazioni) e i produttori agricoli in regime di esonero.
Peri contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente risulta pertanto necessario consegnare al nostro studio la
documentazione contabile massimo entro 15/20 giorni dalla fine di ogni trimestre (sarebbe meglio mensilmente),
anche se la liquidazione chiuderà a credito IVA.
Con tale adempimento il Fisco potrà verificare in tempi più ristretti il pagamento dell’IVA periodica a debito ed
eventualmente richiederla prima rispetto a quanto avveniva in passato.
Solo per il 2017 e per le ditte di ridottissime dimensioni - cioè che nell’anno precedente hanno realizzato un
volume d’affari non superiore a 50.000 euro – è previsto un credito d’imposta di 100 euro per il “relativo
adeguamento tecnologico”. Che potrà essere usato esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Sanzioni: in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle liquidazioni IVA sarà applicata una sanzione da
Euro 500,00 ad Euro 2.000,00, riducibili alla metà in caso di trasmissione tardiva/correttiva entro 15 gg dalla
scadenza.
4) Adempimenti soppressi
Dal periodo d’imposta 2017, a fronte dei nuovi obblighi previsti ai precedenti punti 2) e 3) il Legislatore ha
previsto la soppressione dei seguenti adempimenti:
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori che svolgono
attività di locazione e di noleggio;
- il modello Intra acquisti, sia con riferimento ai beni che alle prestazioni di servizi ricevute;
- il modello Black list (già a decorrere dal 2016).
5) Termini per la presentazione della Dichiarazione annuale Iva
Con l’occasione si ricorda che il modello di dichiarazione Iva annuale relativo all’anno 2016 dovrà essere
trasmesso AUTONOMAMENTE all’Agenzia delle entrate entro il 28.02.2017, non potrà più essere quindi
trasmesso unitamente al Modello “Unico” entro il 30 settembre.
Si invita pertanto tutta la clientela a consegnare al nostro studio TUTTE le fatture emesse/ricevute nel 2016
al massimo entro la fine del mese di gennaio per poter rispettare la nuova scadenza.
NB: In base alla nuova scadenza viene anticipato al 28.02.2017 il termine ultimo per eseguire il ravvedimento
operoso su eventuali mancati versamenti IVA del 2016 con sanzione ridotta al 3,75%.
Sarete prontamente informati in caso di modifiche normative o chiarimenti a quanto sopra esposto.
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
Chiavenna, 04 gennaio 2016
Massimiliano Dott. Morelli
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