Spazio Reale - Servizi AppSoci

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Spazio Reale - Servizi AppSoci
Spazio
Reale
Linea Dinamica Protetta 2
Gestione di investimenti previdenziali
Le principali caratteristiche del contratto sono descritte in Nota Informativa, mentre si
rimanda ad una attenta lettura delle Condizioni di Assicurazione per tutti i dettagli
normativi e contrattuali.
Per facilitare la lettura e la comprensione del testo, i principali termini utilizzati sono stati
riportati in carattere corsivo e raccolti in un Glossario, al fondo del presente fascicolo.
La descrizione del Fondo Assicurativo proposto da Reale Mutua è contenuta nel
Regolamento della Linea di Investimento.
Mod. 5214 VIT ed. 09/2002
1
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ASSICURATO
Reale Mutua offre al sottoscrittore una particolare forma di protezione contrattuale e si
caratterizza pertanto per un valore aggiunto che la nostra Società, in quanto mutua, ha
inteso estendere ai suoi assistiti.
Reale Mutua ha istituito infatti la «Commissione di Garanzia dell’Assicurato» che ha lo
scopo di garantire agli Assicurati il rispetto dei loro diritti nei confronti di Reale Mutua in
base ai contratti stipulati.
Fanno parte di questa Commissione tre eminenti personalità di riconosciuto prestigio.
Nessuna di loro ha avuto o intrattiene rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale
con Reale Mutua: questo al fine di garantire imparzialità ed equità di giudizio nei confronti
dell’Assicurato.
Compito della Commissione è esaminare i ricorsi presentati dagli Assicurati ed esprimere la
propria decisione in merito.
Riportiamo qui di seguito una sintesi del Regolamento ufficiale della procedura di ricorso
alla Commissione stessa:
- sono legittimati a presentare ricorso alla Commissione tutti gli Assicurati con Reale
Mutua che siano persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali
le quali abbiano stipulato un contratto per una qualsiasi copertura assicurativa. Sono
peraltro assimilati agli Assicurati i terzi, portatori di un interesse diretto, in cui favore o
in cui nome o per cui conto il contratto in questione sia stato stipulato. Sono assimilati
alle persone fisiche i Condomìni.
- Il ricorso alla Commissione per le persone fisiche è limitato a controversie di valore non
superiore a lire cento milioni (Euro 51.645,69). Il ricorso per le associazioni e società di
persone e di capitali è limitato a controversie di valore non superiore a lire trecento
milioni (Euro 154.937,07).
- Il ricorso può essere effettuato dopo che l’Assicurato abbia fatto presenti per iscritto alla
Direzione di Reale Mutua le proprie osservazioni e questa:
a) abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione e l’Assicurato ritenga di non
accoglierla
oppure
b) non abbia dato alcuna risposta scritta entro due mesi.
- Il ricorso deve essere presentato in forma scritta. Deve contenere le ragioni della
contestazione, unitamente alla documentazione ritenuta utile, compresa la risposta
formale, se ottenuta, della Direzione di Reale Mutua.
- Il ricorso, completamente gratuito per l’Assicurato, deve essere indirizzato alla
Commissione di Garanzia dell’Assicurato della Reale Mutua - Via Torino, 3 - 00184
ROMA (RM).
- La Commissione, che decide nel rispetto dei patti contrattuali e nell’osservanza delle
norme di diritto, ricorrendo se del caso ai principi di equità, comunica ufficialmente
all’Assicurato e a Reale Mutua la decisione presa.
- L’Assicurato è libero di accettarla o in alternativa di rivolgersi in piena libertà
all’Autorità Giudiziaria.
- La decisione della Commissione è invece vincolante per la Reale Mutua, sempre che
l’Assicurato l’accetti.
Reale Mutua è a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito.
2
INDICE
1
NOTA INFORMATIVA..............................................................................................................4
SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ...........................................................4
SEZIONE B – AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE ....................................................................4
SEZIONE C – INFORMAZIONI SUL CONTRATTO........................................................................5
1.1
Caratteristiche del contratto ............................................................................................. 5
1.2
Caratteristiche della Linea di Investimento........................................................................ 5
1.3
Prestazioni Assicurate....................................................................................................... 6
1.4
Come sottoscrivere il contratto .......................................................................................... 7
1.5
Attribuzione del numero di Quote ..................................................................................... 7
1.6
Limiti assuntivi ................................................................................................................. 7
1.7
Periodo di sottoscrizione ................................................................................................... 8
1.8
Costi gravanti sul contratto............................................................................................... 8
1.9
Spese a carico di Reale Linea Dinamica Protetta 2............................................................. 8
1.10 Riscatto di Quote............................................................................................................... 9
1.11 Facoltà di revoca della Proposta e recesso dal contratto..................................................... 9
1.12 Inoltro delle comunicazioni a Reale Mutua ........................................................................ 9
1.13 Pagamenti da parte di Reale Mutua ................................................................................ 10
1.14 Comunicazioni al Contraente .......................................................................................... 10
1.15 Aspetti fiscali .................................................................................................................. 10
1.16 Riferimenti a norme di legge............................................................................................ 11
1.17 Controllo e disciplina dell'assicurazione .......................................................................... 11
1.18 Lingua utilizzabile........................................................................................................... 11
2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE .........................................................................................12
2.1
Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato ................................................................. 12
2.2
Entrata in vigore dell’assicurazione - Decorrenza del contratto ........................................ 12
2.3
Facoltà di revoca della Proposta e recesso dal contratto................................................... 12
2.4
Premio ............................................................................................................................ 12
2.5
Caricamento ................................................................................................................... 12
2.6
Linea di Investimento...................................................................................................... 12
2.7
Attribuzione del numero di Quote ................................................................................... 12
2.8
Copertura per il caso morte............................................................................................. 12
2.9
Carenza .......................................................................................................................... 13
2.10 Riscatto di Quote ............................................................................................................ 13
2.11 Prestazioni legate a Reale Linea Dinamica Protetta 2 ....................................................... 13
2.12 Opzioni alla scadenza ..................................................................................................... 14
2.13 Oneri fiscali .................................................................................................................... 14
2.14 Beneficiari ...................................................................................................................... 14
2.15 Cessione, pegno e vincolo................................................................................................ 14
2.16 Foro competente ............................................................................................................. 14
2.17 Inoltro delle comunicazioni a Reale Mutua ...................................................................... 14
2.18 Pagamenti da parte di Reale Mutua ................................................................................ 14
3
Regolamento della Linea di Investimento
«Reale Linea Dinamica Protetta 2»................16
3.1
Denominazione e scopo della Linea ................................................................................. 16
3.2
Verifica annuale della Linea ............................................................................................ 16
3.3
Determinazione del valore della Quota ............................................................................ 16
3.4
Spese a carico della Linea di Investimento ...................................................................... 16
3.5
Pubblicazione del valore della Quota ............................................................................... 16
3.6
Eventuali modifiche al Regolamento................................................................................ 17
3.7
Fusione con altri fondi interni di Reale Mutua................................................................. 17
3.8
Tipologie di investimento della Linea ............................................................................... 17
3.9
Caratteristiche e obiettivi di investimento di Reale Linea Dinamica Protetta 2.................. 17
4
GLOSSARIO.........................................................................................................................18
3
1
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa, di cui si raccomanda l’attenta e integrale lettura prima della
sottoscrizione del contratto, ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni
preliminari necessarie ad una corretta valutazione del contratto prescelto.
L’informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito
descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall’ISVAP.
La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell’ISVAP.
La disciplina fiscale, ovunque richiamata, è quella riferita alla data di redazione della presente
nota.
SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
La Società Reale Mutua di Assicurazioni ha sede in Italia, Via Corte d’Appello n. 11, Torino.
È stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L.
29/04/1923, n° 966 R.E.A. Torino n° 9806.
Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto il Contraente può scrivere a:
Reale Mutua - Direzione Vita - Via Corte d’Appello n. 11, 10122 Torino o inviare un fax al
numero 0114.350.966.
Per informazioni è, comunque, possibile rivolgersi al Servizio “Buongiorno Reale”:
Numero Verde:
800.320.320
E-mail:
[email protected]
SEZIONE B – AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE
La presente polizza appartiene alla categoria dei contratti in forma mista di tipo «Unit
Linked», cioè a quei contratti in cui l’entità delle somme dovute dalla Compagnia è
direttamente collegata (Linked) a Quote (Unit) di Fondi di Investimento, il cui valore
risente delle oscillazioni del prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono
rappresentazione.
La Linea di Investimento cui si può collegare il presente contratto, i relativi obiettivi e
caratteristiche sono dettagliatamente descritti al punto 1.2 della sezione C.
In funzione delle caratteristiche di questa tipologia di contratti, il Contraente può essere
esposto alle seguenti tipologie di rischio:
rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla
variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle
prospettive di andamento economico dell’emittente;
rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale, collegato alla
variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali
titoli sono negoziati;
rischio di controparte: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso
all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità
patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore
del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie
dell’emittente;
rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei
loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato; queste ultime,
infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più
accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita
residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del
titolo stesso e viceversa;
rischio di cambio: è il rischio di oscillazione del tasso di cambio dell’Euro rispetto alla
valuta in cui è denominato il titolo.
Spazio Reale, pur essendo a tutti gli effetti una polizza vita, è slegata dai tradizionali
concetti di rivalutazione, non prevedendo né consolidamento delle prestazioni né
minimo garantito a scadenza. Per questo motivo le prestazioni previste in caso di morte
dell’Assicurato, descritte al punto 1.3, e il valore di riscatto, descritto al punto 1.10,
potrebbero essere inferiori ai premi pagati dal Contraente.
Tuttavia, per le particolari caratteristiche che contraddistinguono Reale Linea Dinamica
Protetta 2, il capitale investito dal Contraente è tutelato ed incrementato in
corrispondenza di certe date e certi eventi, come riportato al punto 1.3.1 della Sezione C.
Per la descrizione dettagliata della Linea si rimanda al successivo punto 1.2 della Sezione C.
4
LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA
SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.
LA
NOTA
INFORMATIVA
PRIMA
DELLA
SEZIONE C – INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
1.1
Caratteristiche del contratto
La presente polizza appartiene alla categoria dei contratti in forma mista di tipo «Unit
Linked», cioè a quei contratti le cui prestazioni sono agganciate (Linked) a Quote (Unit) di
Fondi di Investimento.
In questo caso Reale Mutua mette a disposizione del Contraente un Fondo Assicurativo
Interno, denominato «Reale Linea Dinamica Protetta 2» e sottoscrivibile
esclusivamente dal 23/09/2002 al 22/12/2002, il cui patrimonio è investito da Reale
Mutua o da Società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel Regolamento.
Tale Fondo investe in titoli azionari, obbligazioni e in una gamma di O.I.C.R..
Questi ultimi sono gestiti e/o promossi dalle Società di Gestione o da società
appartenenti ai Gruppi Finanziari qui di seguito riportati: Crédit Agricole Asset
Management, Ersel Asset Management SGR, Cisalpina Gestioni S.G.R., Sella Sicav,
Gestnord Fondi S.G.R., New Millennium Sicav, Schroder Investment Management SA,
LCF Rothschild Funds, SG Asset Management, Julius Baer Investment Fund Services,
JPMorgan Fleming Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers, Morgan
Stanley Sicav, Goldman Sachs Asset Management, BNP Paribas Asset Management,
Janus World Funds PLC.
Reale Mutua si riserva di implementare, in qualsiasi momento, l’elenco di gestori sopra
riportato.
Il valore unitario delle Quote della Linea di Investimento, al netto di qualsiasi onere a
carico delle Linee stesse, viene valorizzato settimanalmente e pubblicato
quotidianamente su «Il Sole 24 ORE»; il Contraente può, pertanto, seguire
l’andamento del proprio investimento.
1.2
Caratteristiche della Linea di Investimento
Finalità: la tipologia degli strumenti finanziari adottati dalla Linea consente di ridurre il
rischio proprio di investimento in contratti di tipo Unit Linked. Infatti, attraverso
una gestione dinamica degli attivi (CPPI - Constant Proportion Portfolio Insurance)
consente di perseguire un duplice obiettivo: la tutela, in corrispondenza di certe
date (5, 10, 15 anni dalla data di strike), del capitale protetto unita alla ricerca
della crescita dello stesso con investimenti orientati in larga misura nel comparto
azionario, con una quota relativamente contenuta del comparto obbligazionario.
Le prestazioni in corrispondenza delle date sopraindicate sono originate da un
accordo contrattuale tra Reale Mutua e Credito Emiliano SPA (CREDEM), rating A
(Fitch), attraverso cui CREDEM si impegna a fornire quanto previsto al punto
1.3.1 della presente Nota Informativa. Il rischio di controparte resta, comunque
a carico del Contraente.
Come indicato nel Regolamento, Reale Mutua si riserva la possibilità di utilizzare
strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo ed in
modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una
gestione efficace del portafoglio, sia di copertura delle attività finanziarie per
ridurne la rischiosità.
Composizione: il patrimonio di questa Linea è costituito prevalentemente da O.I.C.R.; la
componente azionaria iniziale (alla data di strike) non sarà superiore al 65%. A
seconda delle valutazioni del gestore la componente azionaria può arrivare fino al
100%.
Periodo di sottoscrizione: dal 23 settembre 2002 al 22 dicembre 2002.
Durata dell’investimento: 15 anni a partire dalla data di strike.
Profilo di rischio: medio alto. Il profilo di rischio della Linea di Investimento cui il contratto
è collegato è stabilito sulla base della classificazione prevista dalla seguente
tabella:
Volatilità Classe di rischio
0–1
Molto basso
5
1–3
3–8
8 – 15
15 – 25
Oltre 25
Basso
Medio basso
Medio alto
Alto
Molto alto
Fonte ANIA
Valuta di denominazione: Euro.
La volatilità media annua attesa non viene specificata in quanto la durata minima
dell’investimento è superiore a 10 anni.
Il valore di Quota viene determinato il secondo giorno lavorativo di ogni settimana ed è pari
al patrimonio netto diviso il numero di Quote componenti la Linea relativo al giorno
lavorativo precedente. Il valore così determinato, attribuito come valore del giorno
precedente, rimane costante fino ad una nuova attribuzione.
Gli O.I.C.R. utilizzati all’interno della Linea di Investimento possono prevedere la retrocessione
di commissioni di gestione a Reale Mutua che non vengono riconosciute alla Linea stessa.
Eventuali crediti di imposta maturati all’interno delle Linea non vengono riconosciuti alla
Linea stessa.
1.3
Prestazioni Assicurate
1.3.1 Prestazione in caso di vita
Fatto salvo quanto previsto in caso di riscatto come indicato al punto 1.10, Reale Linea
Dinamica Protetta 2, conferisce al Contraente la possibilità di ottenere, in coincidenza delle
date sotto riportate e indipendentemente dal fatto che coincidano o meno con la scadenza
contrattuale, le seguenti prestazioni:
Al 07/01/2008 (cinque anni dalla data di strike) il rimborso del maggiore tra i seguenti
importi:
• il 100% del capitale protetto al 07/01/2008;
• il prodotto tra il numero di Quote relative a Reale Linea Dinamica Protetta 2 attribuite al
contratto al 07/01/2008 e l’80% del massimo valore unitario di Quota raggiunto nei
primi 5 anni (dal 07/01/2003 al 07/01/2008);
• il prodotto tra il numero di Quote relative a Reale Linea Dinamica Protetta 2 attribuite al
contratto al 07/01/2008 e il loro valore unitario alla stessa data.
Al 07/01/2013 (dieci anni dalla data di strike) il rimborso del maggiore tra i seguenti
importi:
• il 125% del capitale protetto al 07/01/2013;
• il prodotto tra il numero di Quote relative a Reale Linea Dinamica Protetta 2 attribuite al
contratto al 07/01/2013 e l’80% del massimo valore unitario di Quota raggiunto nei
primi 10 anni (dal 07/01/2003 al 07/01/2013);
• il prodotto tra il numero di Quote relative a Reale Linea Dinamica Protetta 2 attribuite al
contratto al 07/01/2013 e il loro valore unitario alla stessa data.
Al 07/01/2018 (quindici anni dalla data di strike e data di scadenza) il rimborso del
maggiore tra i seguenti importi:
• il 150% del capitale protetto al 07/01/2018;
• il prodotto tra il numero di Quote relative a Reale Linea Dinamica Protetta 2 attribuite al
contratto al 07/01/2018 e l’80% del massimo valore unitario di Quota raggiunto nei 15
anni (dal 07/01/2003 al 07/01/2018);
• il prodotto tra il numero di Quote relative a Reale Linea Dinamica Protetta 2 attribuite al
contratto al 07/01/2018 e il loro valore unitario alla stessa data.
Nel caso in cui il Contraente voglia la corresponsione totale o parziale delle suddette
prestazioni ad una delle date sopra indicate, deve richiederlo entro la settimana precedente
la data di esercizio di tale facoltà.
Le suddette prestazioni sono fornite da Credito Emiliano SPA (CREDEM), rating A (Fitch),
sulla base di un accordo contrattuale tra Reale Mutua e CREDEM stesso. Il rischio di
controparte resta, comunque, a carico del Contraente.
6
1.3.2 Prestazione in caso di morte
In caso di premorienza dell'Assicurato, Reale Mutua corrisponde ai Beneficiari l’importo
ottenuto moltiplicando il numero delle Quote attribuite a quel momento al contratto per il loro
valore unitario; tale valore è quello del 6° giorno lavorativo successivo la data di ricevimento
della comunicazione di decesso.
L’importo complessivo, in considerazione della natura finanziaria dei Fondi e della
volatilità del valore degli stessi, potrà essere inferiore ai premi pagati.
In aggiunta a quanto sopra Reale Mutua corrisponde la «Garanzia Beneficiari», che è un
importo calcolato sulla base di una percentuale determinata in funzione dell’età
dell’Assicurato a scadenza e applicata ai premi netti versati, come indicato nella tabella di
seguito riportata:
Età dell’Assicurato a scadenza
Fino a 55 anni
Oltre 55 anni
Percentuale da applicare
15%
1%
L’importo massimo assicurabile dalla «Garanzia Beneficiari» non potrà essere
superiore a Euro 52.000,00 (Lire 100.686.040).
L’importo della «Garanzia Beneficiari» non varia in caso di eventuali riscatti parziali.
1.4
Come sottoscrivere il contratto
Premesso che il contratto può essere stipulato esclusivamente nella forma a premio unico,
per la sua sottoscrizione il Contraente deve:
compilare e firmare la Proposta di Assicurazione fornendo i propri dati anagrafici,
quelli dell’Assicurato e dei Beneficiari e indicando l’ammontare del premio che intende
versare;
versare il premio direttamente all’Agenzia. Nel caso di versamento di importo
superiore a 100.000,00 Euro (Lire 193.627.000) il versamento deve essere effettuato
tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: c/c bancario n. 100097 intestato a
Reale Mutua presso Banca Reale S.p.A. ABI 03138 – CAB 01000.
Reale Mutua:
consegna copia della Proposta al Contraente;
consegna copia della Nota Informativa / Condizioni di Assicurazione di Spazio
Reale – Linea Dinamica Protetta 2;
fissa la data di decorrenza del contratto che corrisponde al primo giorno lavorativo
della settimana successiva alla firma della Proposta.
Da tale data il contratto è concluso e decorrono le garanzie assicurative.
Consegna al Contraente il contratto stipulato nel quale vengono riportati il premio
versato alla sottoscrizione, il premio investito e la data di decorrenza;
successivamente alla data di decorrenza, comunica al Contraente tramite lettera il
numero e il valore delle Quote attribuite al contratto.
1.5
Attribuzione del numero di Quote
Il premio investito viene diviso per il valore unitario delle Quote della Linea; il risultato,
troncato alla terza cifra decimale, è il numero di Quote attribuito al contratto.
Il valore unitario di ogni Quota è quello del giorno di decorrenza del contratto coincidente con
il primo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di sottoscrizione della
Proposta stessa. Nel caso in cui la data considerata sia un giorno non lavorativo, il valore
attribuito è quello del primo giorno lavorativo successivo.
1.6
Limiti assuntivi
Il contratto deve essere sottoscritto tenendo conto dei seguenti limiti assuntivi.
• Durata
È l’intervallo di tempo fra la data di decorrenza di ciascun contratto ed il 07/01/2018, data
di scadenza fissa.
7
• Premio
Il premio deve essere versato in unica soluzione, presso la competente Agenzia.
Il limite minimo di premio previsto è di Euro 5.000,00 (Lire 9.681.350); in caso di
reinvestimento di polizze ordinarie vita e di capitalizzazione giunte a scadenza il limite
minimo previsto è di Euro 2.600,00 (Lire 5.034.302).
1.7
Periodo di sottoscrizione
Reale Linea Dinamica Protetta 2 è sottoscrivibile esclusivamente nel periodo intercorrente
tra il 23/09/2002 e il 22/12/2002.
La decorrenza del contratto, settimanale, corrisponde con il primo giorno lavorativo della
settimana successiva alla firma della Proposta di Assicurazione; la prima data di decorrenza
coinciderà con il 30/09/2002; l’ultima con il 23/12/2002.
Il 07/01/2003 (data di strike) viene fissato il valore della Quota, pari a Euro 10,00.
Per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza e il 07/01/2003, viene riconosciuto un
interesse semplice fisso (4% su base annua) a favore del Contraente precalcolato nel valore
stesso delle Quote, secondo la seguente tabella:
Valore Quota (Euro)
Reale Linea Dinamica Protetta 2
9,8927
9,9002
9,9077
9,9152
9,9228
9,9304
9,9379
9,9455
9,9531
9,9607
9,9683
9,9759
9,9836
Data di decorrenza contrattuale
30 settembre 2002
07 ottobre 2002
14 ottobre 2002
21 ottobre 2002
28 ottobre 2002
04 novembre 2002
11 novembre 2002
18 novembre 2002
25 novembre 2002
02 dicembre 2002
09 dicembre 2002
16 dicembre 2002
23 dicembre 2002
1.8
Costi gravanti sul contratto
Il contratto prevede i seguenti costi a carico del Contraente.
• Spese di emissione alla stipulazione del contratto
Le spese di emissione della polizza sono quantificate in Euro 10,00 (Lire 19.363).
Per le polizze derivanti da reinvestimento non sono previste spese di emissione.
• Caricamento sul premio
Il caricamento è dell’1% di ciascun premio netto.
Per le polizze derivanti da reinvestimento il caricamento è pari allo 0,5% di ciascun premio
netto.
• Garanzia Beneficiari
Il costo relativo alla Garanzia Beneficiari, calcolato sulla base dei premio netto versato o
reinvestito è pari a 0,5%.
Il premio netto, tolti i caricamenti, ove previsti, e il costo della “Garanzia
Beneficiari”, costituisce il premio investito.
1.9
Spese a carico di Reale Linea Dinamica Protetta 2
Le spese a carico di Reale Linea Dinamica Protetta 2, calcolate settimanalmente, sono
rappresentate da quanto segue:
- commissione di gestione calcolata settimanalmente sul patrimonio di ciascuna Linea,
dovuta alla Compagnia nella misura dello 0,4% trimestrale;
- oneri di intermediazione.
8
Inoltre, Reale Linea Dinamica Protetta 2 ha la possibilità di investire in O.I.C.R. (Organismi
di Investimento Collettivo del Risparmio) che soddisfano le condizioni richieste dalla
Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE organizzati in forma di
«Fondo Comune di Investimento» e «SICAV».
Ciascun O.I.C.R. applica delle spese che riducono il patrimonio dell’O.I.C.R. stesso, fra le
quali:
- spese di pubblicazione del valore della Quota;
- spese legali e giudiziali;
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori mobiliari;
- commissioni di gestione che, alla data di redazione della presente Nota, possono variare
da un minimo di 0,1% ad un massimo di 0,65% su base trimestrale;
- eventuali tasse ed imposte.
1.10 Riscatto di Quote
Il Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza, può richiedere il riscatto totale
o parziale delle Quote attribuite a quel momento al contratto.
Reale Mutua liquiderà l’importo ottenuto moltiplicando il numero delle Quote da riscattare
per il loro valore unitario.
Il valore unitario di ciascuna Quota è quello del 6° giorno lavorativo successivo la data di
ricevimento della richiesta di riscatto.
Con la richiesta di riscatto totale cessa la copertura per il caso morte e con la riscossione
dell’importo si determina l’immediato scioglimento del contratto.
Il riscatto, totale o parziale, potrebbe comportare effetti economici negativi in quanto
l’importo liquidato, in considerazione della natura finanziaria dei Fondi e della volatilità
degli stessi, potrà essere inferiore ai premi pagati.
Per una quantificazione del valore di riscatto o qualsiasi chiarimento in merito è
possibile contattare il Servizio «Buongiorno Reale» Numero Verde 800.320.320
1.11 Facoltà di revoca della Proposta e recesso dal contratto
Il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione prima della data di decorrenza del
contratto indicata nella Proposta stessa; in tal caso, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di revoca, gli verrà rimborsato l’intero ammontare del premio versato.
Dalla data di decorrenza ed entro 30 giorni, il Contraente può recedere dal contratto;
Reale Mutua, in questo caso, rimborserà quanto previsto al punto 2.3 delle Condizioni di
Assicurazione.
1.12 Inoltro delle comunicazioni a Reale Mutua
Le comunicazioni di revoca della Proposta e recesso dal contratto devono essere inviate
dal Contraente alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso
di ricevimento.
In questo caso, la data a cui far riferimento per il calcolo del valore liquidabile è quella del
ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua, quale risulta dalla ricevuta di
ritorno.
Per l’inoltro delle richieste di riscatto o per quanto riguarda le comunicazioni di decesso
dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari possono rivolgersi all’Agenzia competente; in
questi casi, la data a cui far riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa.
In alternativa, può essere inviata la comunicazione alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta
tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in questo caso la data a cui far
riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua, quale
risulta dalla ricevuta di ritorno.
Alla scadenza contrattuale, anche in assenza di specifica richiesta al riguardo, Reale Mutua
invia all’Agenzia competente il mandato di pagamento per la liquidazione della prestazione
prevista dalla polizza.
9
1.13 Pagamenti da parte di Reale Mutua
Al verificarsi di uno degli eventi previsti in polizza, prima di procedere al pagamento, il
Contraente dovrà consegnare a Reale Mutua i documenti previsti al punto 2.18 delle
Condizioni di Assicurazione.
Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento
della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei
Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia.
1.14 Comunicazioni al Contraente
Reale Mutua invierà almeno annualmente una comunicazione riepilogativa delle operazioni
effettuate dal Contraente nel periodo di riferimento preso in considerazione dalla
comunicazione. In particolare saranno in essa riportati:
- l’indicazione del numero delle Quote assegnate e del relativo controvalore all’inizio del
periodo di riferimento;
- il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo in esame e del relativo
numero e il controvalore delle Quote;
- l’indicazione del numero delle Quote complessivamente assegnate e del relativo
controvalore alla fine del periodo di riferimento.
Inoltre, Reale Mutua si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente
quelle variazioni che dovessero intervenire in corso di contratto a seguito di modifica della
legislazione applicabile o di cambiamento della propria denominazione sociale, forma giuridica
o indirizzo.
Inoltre, su richiesta del Contraente Reale Mutua fornirà l’ultimo rendiconto della gestione della
Linea di Investimento.
1.15 Aspetti fiscali
(in vigore alla redazione della presente Nota Informativa)
A) La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte, è detraibile (ai sensi dell'art.
13-bis, comma 1, lettera f), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, così come sostituita dall’art. 13
del D. Lgs. 47/2000) nella misura del 19% con il limite massimo di Euro 1.291,14 (Lire
2.500.000) all’anno. Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l’Assicurato sia il
Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.
B) Tassazione delle prestazioni assicurate
Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita sono:
se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato esenti da IRPEF (art. 6, comma 2, del
D.P.R. 22/12/1986, n. 917);
se corrisposte in caso di vita del Contraente soggette ad imposta pari al 12,5% con
equalizzatore (coefficiente che rende finanziariamente equivalente la tassazione al
momento della richiesta con una tassazione avvenuta per maturazione anno per
anno) sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi pagati al netto
della Garanzia Beneficiari. Al momento della redazione della presente nota
informativa la normativa in vigore non ha esplicitato il coefficiente dell’equalizzatore
e quindi lo stesso non viene applicato. Nel caso in cui sia un’Impresa a percepire la
prestazione, la ritenuta del 12,5% non è applicata (D.Lgs. 47 del 18/02/2000 e
successive modifiche e integrazioni);
se corrisposte a titolo di rendita vitalizia (DPR 917 del 22/12/1986 – art. 47, lettera
h e art. 41, lettera g-quinquies), la rendita iniziale è ottenuta convertendo il valore
finale già tassato (12,50% con equalizzatore). Al momento della redazione della
presente nota informativa la normativa in vigore non ha esplicitato il coefficiente
dell’equalizzatore e quindi lo stesso non viene applicato. Sulla differenza tra
ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la suddetta rendita iniziale, calcolata
senza tenere conto di alcun rendimento finanziario, si applica un’imposta pari al
12,50%.
C) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
10
1.16 Riferimenti a norme di legge
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'art.1923 del Cod. Civ., le somme dovute in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell'art. 1920 del Cod. Civ., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita
acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai
vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di
decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.
Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge della
Repubblica Italiana.
1.17 Controllo e disciplina dell'assicurazione
L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica dei rami vita e quindi
anche sulla costituzione ed il regolare accantonamento delle riserve matematiche, cioè degli
investimenti effettuati da Reale Mutua per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni
contratte nei confronti degli aventi diritto.
L'ISVAP, con sede in Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, è l'organo preposto ad esaminare i
reclami laddove la legislazione applicabile al contratto scelta dalle Parti sia quella italiana.
1.18 Lingua utilizzabile
Il contratto viene redatto in lingua italiana.
11
2
2.1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
2.2
Entrata in vigore dell’assicurazione - Decorrenza del contratto
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito, alle ore 24 del giorno di
decorrenza coincidente con il primo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di sottoscrizione
della Proposta.
Dalla data di decorrenza il contratto è da considerarsi concluso.
2.3
Facoltà di revoca della Proposta e recesso dal contratto
Il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione prima della data di decorrenza del contratto ed in tal caso,
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, verrà rimborsato l’intero ammontare del premio
eventualmente già versato.
Dopo tale data di decorrenza, ed entro 30 giorni dalla medesima, il Contraente può recedere dal contratto.
Il recesso decorre dalla data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale d’invio.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il
premio netto versato, trattenendo dallo stesso l’eventuale differenza negativa oppure rimborsando l’eventuale
differenza positiva tra il valore delle Quote al 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del recesso ed il
valore attribuito alla decorrenza; viene inoltre trattenuta la parte di premio relativa alla Garanzia Beneficiari per il
periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.
2.4
Premio
Il Contraente, prima della data di decorrenza del contratto, versa il premio in unica soluzione presso la
competente Agenzia.
2.5
Caricamento
Il caricamento è dell’1% del premio netto.
Per le polizze derivanti da reinvestimento il caricamento è pari allo 0,5% di ciascun premio netto.
Il premio netto, tolti i caricamenti ed il costo della Garanzia Beneficiari, costituisce il premio investito.
2.6
Linea di Investimento
Il premio investito viene impiegato interamente su Reale Linea Dinamica Protetta 2. Il regolamento della Linea è
riportato al capitolo «Regolamento della Linea di Investimento ”Reale Linea Dinamica Protetta 2”», di cui si precisa
che in caso di assenza di quotazioni per decisione degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del
mercato determinati dal verificarsi di circostanze straordinarie quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura
politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che
compongono la Linea di Investimento, Reale Mutua provvederà ad effettuare il calcolo del valore della Quota in
occasione del secondo giorno lavorativo della settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la
sospensione. Tale calcolo non potrà, comunque, essere posticipato oltre le due settimane. Nel caso in cui il
periodo di assenza di quotazioni si protragga oltre tale termine, la valutazione sarà in ogni caso determinata
secondo equo apprezzamento, tenendo conto degli ultimi valori disponibili prima del verificarsi dell’evento stesso,
nonché dell’impatto prodotto dal medesimo sui valori degli strumenti finanziari che compongono la Linea di
Investimento.
2.7
Attribuzione del numero di Quote
Il premio investito, viene diviso per il valore unitario delle Quote; il risultato, troncato alla terza cifra decimale, è il
numero di Quote attribuito al contratto.
Il valore unitario di ogni Quota è quello del giorno di decorrenza del contratto coincidente con il primo giorno
lavorativo della settimana successiva alla data di sottoscrizione della Proposta.
Nel caso in cui la data considerata ai punti precedenti sia un giorno non lavorativo, il valore attribuito è quello del
primo giorno lavorativo successivo.
2.8
Copertura per il caso morte
In caso di premorienza dell'Assicurato Reale Mutua corrisponde ai Beneficiari l’importo ottenuto moltiplicando il
numero delle Quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitario; tale valore è quello del 6° giorno
lavorativo successivo la data di ricevimento della comunicazione di decesso.
L’importo, in considerazione della natura finanziaria dei Fondi e della volatilità del valore degli stessi,
potrà essere anche inferiore ai premi pagati.
In aggiunta a quanto sopra Reale Mutua corrisponde la «Garanzia Beneficiari», che è un importo calcolato sulla
base di una percentuale determinata in funzione dell’età dell’Assicurato a scadenza e applicata al premio netto
versato, come indicato nella tabella di seguito riportata:
12
Età dell’Assicurato a scadenza
Fino a 55 anni
Oltre 55 anni
Percentuale da applicare
15%
1%
L’importo massimo assicurabile dalla «Garanzia Beneficiari» non potrà essere superiore a Euro 52.000,00
(Lire 100.686.040).
L’importo della «Garanzia Beneficiari» non varia in caso di eventuali riscatti parziali.
2.9
Carenza
L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei
mesi dalla decorrenza del contratto, Reale Mutua corrisponderà ai Beneficiari, esclusivamente, il 100%
dell’importo ottenuto moltiplicando il numero delle Quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore
unitario.
Reale Mutua non applicherà, entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, la limitazione sopraindicata e
pertanto la somma da essa dovuta sarà pari a quanto previsto al punto 2.8 qualora il decesso sia conseguenza
diretta di:
a. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo,
difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale,
polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B,
leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi,
botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata,
encefalite post-vaccinica;
b. shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
c. infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa
fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che
abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla decorrenza
del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa
collegata, Reale Mutua corrisponderà ai Beneficiari, esclusivamente, il 100% dell’importo ottenuto moltiplicando il
numero delle Quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitario.
I valori delle quotazioni presi a riferimento sono quelli del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione
della comunicazione del decesso.
Gli importi liquidabili, in considerazione della natura finanziaria del Fondo e della volatilità del valore
dello stesso, potranno essere anche inferiori ai premi versati.
2.10 Riscatto di Quote
Il Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza, può richiedere il riscatto totale o parziale delle Quote
attribuite a quel momento al contratto.
Reale Mutua liquiderà l’importo ottenuto moltiplicando il numero delle Quote da riscattare per il loro valore
unitario.
Il valore unitario di ciascuna Quota è quello del 6° giorno lavorativo successivo la data di ricevimento della richiesta
di riscatto.
Nel caso in cui il riscatto venga richiesto in corrispondenza di certe date (07/01/2008; 07/01/2013,
07/01/2018), il valore liquidato tiene conto delle prestazioni indicate al punto 2.11.
Con la richiesta di riscatto totale cessa la copertura per il caso morte e con la riscossione dell’importo si determina
l’immediato scioglimento del contratto.
Il riscatto, totale o parziale, potrebbe comportare effetti economici negativi.
2.11 Prestazioni legate a Reale Linea Dinamica Protetta 2
Reale Linea Dinamica Protetta 2 conferisce al Contraente la possibilità di ottenere, in coincidenza delle date sotto
riportate, le seguenti prestazioni:
Al 07/01/2008 (cinque anni dalla data di strike) il rimborso del maggiore tra i seguenti importi:
•
il 100% del capitale protetto al 07/01/2008;
•
il prodotto tra il numero di Quote relative a Reale Linea Dinamica Protetta 2 attribuite al contratto al
07/01/2008 e l’80% del massimo valore unitario di Quota raggiunto nei primi 5 anni (dal 07/01/2003 al
07/01/2008);
•
il prodotto tra il numero di Quote relative a Reale Linea Dinamica Protetta 2 attribuite al contratto al
07/01/2008 e il loro valore unitario alla stessa data.
Al 07/01/2013 (dieci anni dalla data di strike) il rimborso del maggiore tra i seguenti
•
il 125% del capitale protetto al 07/01/2013;
•
il prodotto tra il numero di Quote relative a Reale Linea Dinamica Protetta 2
07/01/2013 e l’80% del massimo valore unitario di Quota raggiunto nei primi 10
07/01/2013);
•
il prodotto tra il numero di Quote relative a Reale Linea Dinamica Protetta 2
07/01/2013 e il loro valore unitario alla stessa data.
13
importi:
attribuite al contratto al
anni (dal 07/01/2003 al
attribuite al contratto al
Al 07/01/2018 (data di scadenza) il rimborso del maggiore tra i seguenti importi:
•
il 150% del capitale protetto al 07/01/2018;
•
il prodotto tra il numero di Quote relative a Reale Linea Dinamica Protetta 2 attribuite al contratto al
07/01/2018 e l’80% del massimo valore unitario di Quota raggiunto nei 15 anni (dal 07/01/2003 al
07/01/2018);
•
il prodotto tra il numero di Quote relative a Reale Linea Dinamica Protetta 2 attribuite al contratto al
07/01/2018 e il loro valore unitario alla stessa data.
Nel caso in cui il Contraente voglia la corresponsione totale o parziale delle suddette prestazioni ad una delle date
sopra indicate, deve richiederlo entro la settimana precedente la data di esercizio di tale facoltà.
Le suddette prestazioni sono fornite da Credito Emiliano SPA (CREDEM), rating A (Fitch), sulla base di un accordo
contrattuale tra Reale Mutua e CREDEM stesso. Il rischio di controparte resta, comunque, a carico del
Contraente.
2.12 Opzioni alla scadenza
Su richiesta del Contraente, l’importo liquidabile alla scadenza contrattuale può essere convertito, anche solo in
parte, in una delle seguenti forme di rendita:
rendita annua vitalizia sulla testa del Beneficiario designato;
rendita annua pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia sulla testa del
Beneficiario designato;
rendita annua vitalizia sulla testa del primo Beneficiario designato e reversibile totalmente o parzialmente a
favore di una seconda testa designata;
rendita annua vitalizia, pagabile vita natural durante al Beneficiario designato con pagamento di un importo
prestabilito in caso di decesso del Beneficiario stesso entro un numero prefissato di anni.
Le condizioni e i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione prescelta sono quelli che
risulteranno in vigore all'epoca di conversione in rendita.
2.13 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
2.14 Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocarli o modificarli con le modalità e nelle
condizioni previste dal Codice Civile.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Reale
Mutua o fatte per testamento.
2.15 Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno.
Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua ne faccia annotazione su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto, totale o parziale, o di switch richiedono l'assenso scritto del
creditore o del vincolatario.
2.16 Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza - domicilio del consumatore (Contraente,
Assicurato o Beneficiario).
2.17 Inoltro delle comunicazioni a Reale Mutua
Le comunicazioni di revoca della Proposta e recesso dal contratto devono essere inviate dal Contraente alla
Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
In questo caso, la data a cui far riferimento per il calcolo del valore liquidabile è quella del ricevimento della
comunicazione da parte di Reale Mutua, quale risulta dalla ricevuta di ritorno.
Per l’inoltro delle richieste di riscatto o per quanto riguarda le comunicazioni di decesso dell’Assicurato, il
Contraente o i Beneficiari possono rivolgersi all’Agenzia competente; in questi casi, la data a cui far riferimento è
quella di presentazione della richiesta stessa.
In alternativa, possono inviare la comunicazione alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata
con avviso di ricevimento ed in questo caso la data a cui far riferimento è quella del ricevimento della
comunicazione da parte di Reale Mutua, quale risulta dalla ricevuta di ritorno.
Alla scadenza contrattuale, anche in assenza di specifica richiesta al riguardo, Reale Mutua invia all’Agenzia
competente il mandato di pagamento per la liquidazione della prestazione prevista dalla polizza.
2.18 Pagamenti da parte di Reale Mutua
Verificatosi uno degli eventi previsti in polizza, prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati a
Reale Mutua i documenti necessari a:
- verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.
Per caso specifico, vengono di seguito elencati i documenti richiesti:
14
Sinistro:
certificato anagrafico di morte dell’Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita.
Eventuale documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante la causa del decesso e cartelle
cliniche).
3. Atto di notorietà redatto in Pretura o dal Notaio, dal quale risulti:
•
Se l’Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento – i cui estremi
sono indicati nell’atto – sia l’unico o l’ultimo e non sia stato impugnato.
Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione.
•
Chi siano gli eredi legittimi dell’Assicurato al momento del decesso, in caso di Beneficiari designati in
modo generico.
4. Nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a
riscuotere la prestazione.
Riscatto: richiesta compilata in Agenzia, sottoscritta dal Contraente.
Scadenza: certificato di esistenza in vita dell’Assicurato soltanto nel caso in cui sia diverso dal Beneficiario.
Ricordiamo che, per ogni liquidazione, è necessario disporre, relativamente al Beneficiario del pagamento, di:
a) documento d’identità valido;
b) codice fiscale;
c) indirizzo completo.
Nel caso di polizze gravate da vincolo o pegno, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore
pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30
giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2952 Cod. Civ., i diritti nascenti da un contratto di assicurazione si
prescrivono nel termine di un anno.
1.
2.
15
3
3.1
Regolamento della Linea di Investimento
«Reale Linea Dinamica Protetta 2»
Denominazione e scopo della Linea
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività di Reale
Mutua, che viene contraddistinta con il nome di Reale Linea Dinamica Protetta 2.
Il patrimonio della Linea è investito da Reale Mutua o da società da essa delegate, rimanendo Reale Mutua
responsabile nei confronti degli Assicurati per l’attività di gestione.
Il numero delle Quote componenti la Linea di Investimento non sarà inferiore al numero di Quote componenti le
riserve matematiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.
La gestione della Linea viene attuata con riferimento alle norme stabilite dall’ISVAP e a sue eventuali successive
disposizioni.
3.2
Verifica annuale della Linea
Il rendiconto della Linea di Investimento è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione
iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 24/02/1998, al fine di esprimere un giudizio sulla
attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti sopra indicati. Il periodo relativo all’esame coincide con
l’anno solare. In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento
stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle
registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e
valorizzazione delle Quote del fondo alla fine di ogni esercizio.
3.3
Determinazione del valore della Quota
Reale Linea Dinamica Protetta 2 è suddivisa in Quote.
Il valore della Quota, espresso in Euro, viene determinato il secondo giorno lavorativo di ogni settimana ed è pari
al patrimonio netto diviso il numero di Quote componenti la Linea relativo al giorno lavorativo precedente. Il valore
così determinato, troncato alla terza cifra decimale, attribuito come valore del giorno lavorativo precedente, rimane
costante fino ad una nuova attribuzione.
Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della Quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio
della Linea alla fine di ogni trimestre solare.
Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:
la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato; per le attività per le quali questo non sia
determinabile, verrà richiesta all’ente emittente o a soggetto terzo specializzato una valorizzazione con
periodicità in linea con quella della Quota;
gli interessi attivi e passivi;
i dividendi;
le spese a carico della Linea di Investimento;
ogni altra attività di pertinenza del Fondo non precedentemente indicata.
I crediti di imposta maturati e le commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi comuni non vengono
attribuiti alla Linea di Investimento.
3.4
Spese a carico della Linea di Investimento
Le spese a carico della Linea di Investimento, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:
- commissione di gestione, pari a 0,4% trimestrale dovuta alla Compagnia e calcolata sul patrimonio netto della
Linea stessa, con conseguente diminuzione del valore della Quota.
Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide della Linea.
oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività della Linea ed ulteriori oneri di diretta
pertinenza.
Questa Linea di Investimento ha, inoltre, la possibilità di investire in O.I.C.R. (Organismi di investimento
collettivo del risparmio) che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla
Direttiva 88/220/CEE organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento” e “SICAV”, nelle modalità previste
al punto 3.8.
Ciascun O.I.C.R. applica delle spese che riducono il patrimonio dell’O.I.C.R. stesso, fra le quali:
spese di pubblicazione del valore della Quota;
spese legali e giudiziali;
oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori mobiliari;
commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare da un minimo
di 0,1% ad un massimo di 0,65% su base trimestrale;
eventuali tasse ed imposte.
3.5
Pubblicazione del valore della Quota
Il valore della Quota della Reale Linea Dinamica Protetta 2 viene pubblicato giornalmente su Il Sole 24 Ore.
16
3.6
Eventuali modifiche al Regolamento
Reale Mutua si riserva di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall’adeguamento della normativa
primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle che derogano in
senso meno favorevole al Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente
stesso.
3.7
Fusione con altri fondi interni di Reale Mutua
Nel caso in cui il patrimonio netto del fondo risulti inferiore a 5.000.000 di Euro per un periodo di tempo superiore
a tre mesi, Reale Mutua si riserva la facoltà di chiudere la Linea di Investimento.
Il patrimonio maturato dal contraente al momento della liquidazione della Linea verrà investito in una Linea
avente caratteristiche similari.
Della chiusura della Linea verrà data tempestiva comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi al
Contraente, il quale avrà la facoltà di riscattare la posizione senza alcuna penalizzazione.
3.8
Tipologie di investimento della Linea
La Linea di Investimento di Reale Mutua può investire in valori mobiliari quotati, in parti di altri Organismi di
Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) gestiti da società di gestione o da altre società legate alle prime
tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta od indiretta, in valori mobiliari non
quotati o quotandi nei limiti previsti dalla normativa vigente.
La scelta degli O.I.C.R. viene effettuata dal gestore prestando un adeguato servizio di asset allocation. Reale
Mutua si riserva la possibilità di investire in parti di O.I.C.R. promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo
o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo.
Reale Mutua si riserva altresì la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le
caratteristiche del Fondo ed in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una
gestione efficace del portafoglio, sia di copertura delle attività finanziarie per ridurne la rischiosità.
3.9
Caratteristiche e obiettivi di investimento di Reale Linea Dinamica Protetta 2
La tipologia degli strumenti finanziari adottati da Reale Linea Dinamica Protetta 2 consente di ridurre il rischio
proprio di investimento in contratti di tipo Unit Linked. Infatti, attraverso una gestione dinamica degli attivi
(Constant Proportion Portfolio Insurance) consente di perseguire un duplice obiettivo: la tutela, in corrispondenza
di certe date (5, 10, 15 anni dalla data di strike), del capitale protetto unita alla ricerca della crescita dello stesso
con investimenti orientati in larga misura nel comparto azionario, con una Quota relativamente contenuta del
comparto obbligazionario.
Le prestazioni in corrispondenza delle date sopraindicate sono originate da un accordo contrattuale tra Reale
Mutua e Credito Emiliano SPA (CREDEM), rating A (Fitch), attraverso cui CREDEM si impegna a fornire quanto
previsto al punto 1.3.1 della Nota Informativa. Il rischio di controparte resta, comunque a carico del Contraente.
È una Linea riservata all’investimento totale o parziale del capitale liberato.
Il patrimonio di questa Linea è costituito prevalentemente da O.I.C.R.; la componente azionaria iniziale (alla data di
strike) non potrà essere superiore al 65%. A seconda delle valutazioni del gestore la componente azionaria può
arrivare fino al 100%. A partire dal 08/01/2018 la composizione della Linea diventa al 100% monetaria.
La tipologia degli strumenti finanziari rende questa Linea adatta ad investitori con un profilo di rischio medio
alto.
Le attività finanziarie non espresse in Euro possono essere soggette a rischio di cambio.
17
4
GLOSSARIO
Assicurato
La persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
Beneficiari
Le persone (o la persona) designate a riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli
eventi previsti dal contratto.
Capitale protetto
L’importo ottenuto moltiplicando il numero delle Quote attribuite al contratto, relativamente
a Reale Linea Dinamica Protetta 2, per Euro 10,00 (Valore di Quota alla data di strike).
Caricamento
La parte del premio che Reale Mutua trattiene per coprire i costi del contratto, compresi
quelli per la garanzia prevista dalla Reale Linea Garantita, se scelta dal Contraente.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto con Reale Mutua.
Data di decorrenza
La data di entrata in vigore dell’assicurazione.
Data di strike
La data di partenza delle prestazioni finanziarie di Reale Linea Dinamica Protetta 2
(07/01/2003).
Durata
L’intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza
(07/01/2018).
Euro
Moneta dei paesi aderenti all’Unione Europea. Il suo rapporto con la lira è pari a 1 Euro =
Lire 1.936,27.
Fondo Comune di Investimento
Patrimonio autonomo, diviso in Quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito
in monte da una società per azioni appositamente costituita che investe capitali conferiti in
azioni, obbligazioni e altri valori mobiliari per conto e nell’interesse di tutti i partecipanti.
ISVAP
L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con la
legge n. 576 del 12/08/1982, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21 Tel. 06.421331, fax
06.42133206.
Linea di Investimento
Il Fondo Assicurativo che Reale Mutua offre al Contraente ai fini dell’investimento.
Mista (Assicurazione)
L’assicurazione che unisce le prestazioni del caso morte con quelle del caso vita.
O.I.C.R. (Organismi di investimento collettivo di risparmio)
Vi fanno parte i Fondi Comuni di Investimento e le SICAV. Per i contratti Unit Linked viene
richiesto che tali organismi soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE,
modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.
Polizza
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
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Premio
L’importo corrisposto dal Contraente a Reale Mutua.
Premio investito
Il premio versato al netto delle spese di emissione, del costo della Garanzia Beneficiari e del
caricamento.
Premio netto
L’importo corrisposto dal Contraente al netto delle spese di emissione, ove previste.
Premorienza - Sinistro
La morte dell’Assicurato prima della scadenza del contratto.
Proposta
Il documento con cui il Contraente sottoscrive la sua volontà a stipulare il contratto.
Quote
Ciascuna delle parti di uguale valore in cui il Fondo Assicurativo della Linea di Investimento
è suddiviso.
Reale Mutua
L’Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L.
29/04/1923, n° 966 R.E.A. Torino n° 9806, con sede in Torino via Corte d’Appello n. 11, Tel.
0114.311.111.
Reinvestimento
L’impiego, totale o parziale, del capitale erogato da Reale Mutua e derivante dalla
liquidazione di polizze ordinarie vita e di capitalizzazione giunte a scadenza.
Revoca/Recesso
La facoltà di ripensamento concessa al Contraente rispettivamente dopo la firma della
proposta o la stipula del contratto (D. Lgs. 174/95 artt. 111 e 112).
Riscatto
La liquidazione, richiesta dal Contraente, del credito maturato verso Reale Mutua prima della
scadenza contrattuale. Il riscatto può essere totale o parziale.
SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile)
Le società per azioni a capitale variabile aventi per oggetto esclusivo l’investimento collettivo
del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni.
Valore Unitario
Il valore unitario delle Quote determinato settimanalmente.
Volatilità
La misura della variazione di prezzo di uno strumento finanziario rispetto al mercato in un
determinato intervallo di tempo.
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