IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori
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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori
Decisione N. 746 del 07 febbraio 2013 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore] Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'Italia Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof. Daniela Primicerio Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 27/09/2012 dopo aver esaminato x il ricorso e la documentazione allegata; x le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO In data 5 giugno 2008, il ricorrente sottoscriveva una richiesta di finanziamento finalizzato all’acquisto di un’autovettura, per una somma onnicomprensiva pari ad € 18.878,40, da rimborsare in n. 72 rate mensili dall’importo unitario di € 330,70, a partire dal 30 novembre 2008 sino al 30 ottobre 2014. A dire del ricorrente, nel contratto di finanziamento avrebbe dovuto essere contenuta anche una clausola relativa ad una polizza assicurativa volta a coprire il rischio del furto dell’automezzo acquistato. Il 14 maggio 2011, il ricorrente alienava la vettura al fine di estinguere anticipatamente il finanziamento. Tuttavia, in data 19 maggio 2011, si accorgeva di essere stato vittima di una truffa, posto che l’assegno bancario che aveva ricevuto quale pagamento per la vendita del mezzo era risultato contraffatto. Pertanto, il successivo 20 maggio 2011, nel comunicare tramite telefax all’ufficio legale dell’intermediario l’avvenuta perdita del veicolo, egli richiedeva la sospensione/annullamento del contratto, in quanto coperto da polizza assicurativa contro il rischio di furto. Pag. 2/8 Decisione N. 746 del 07 febbraio 2013 Pur non avendo ottenuto alcuna risposta in merito, il ricorrente, facendo affidamento sulla esistenza e validità della copertura assicurativa, sospendeva i pagamenti delle rate di rimborso del finanziamento. In data 5 agosto 2011, la banca trasmetteva al ricorrente, come da sua precedente richiesta, una copia del documento sottoscritto al momento dell’acquisto. Il successivo 20 agosto 2011, il ricorrente riceveva una comunicazione (datata 20 luglio 2011) da un’agenzia di recupero crediti appositamente incaricata dalla banca e, successivamente, scopriva di essere stato iscritto in centrale rischi a causa dei mancati puntuali pagamenti delle rate del prestito. Con lettera del 29 agosto 2011, l’intermediario informava inoltre il ricorrente che il pagamento delle rate sarebbe dovuto continuare fino alla liquidazione del danno da parte della compagnia assicuratrice. Nel frattempo, il 5 settembre 2011, il ricorrente reiterava la richiesta di trasmissione di copia del contratto di finanziamento e della polizza contestualmente stipulata. Espone quindi il ricorrente di aver in seguito appreso che la polizza da lui stipulata all’atto della sottoscrizione del finanziamento non copriva il rischio della perdita del mezzo ma solo quello della invalidità o perdita del lavoro del soggetto che aveva beneficiato della somma mutuata. Ciò nonostante, asseritamente consigliato da un impiegato della banca, con fax del 23 settembre 2011, il ricorrente tentava nuovamente di ottenere la liquidazione del danno per la perdita del mezzo, senza però ottenere risposta alcuna a fronte della relativa richiesta. In data 4 ottobre 2011, dopo aver pagato le rate in scadenza su sollecito della società di recupero crediti, il ricorrente chiedeva all’intermediario il ricalcolo dell’ammontare delle rate e degli interessi e reiterava la richiesta di documentazione. La comunicazione non otteneva riscontro alcuno. Con ricorso depositato in data 17 novembre 2011 il ricorrente adisce ora l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo testualmente di voler “accertare la correttezza” del comportamento dell’intermediario “per quanto riguarda la contrattualistica ed il conteggio, a mio avviso scorretto degli interessi e non. Richiedo, inoltre, il risarcimento del danno subito”. L’intermediario, nel costituirsi in giudizio, osserva, quanto alla asserita Pag. 3/8 Decisione N. 746 del 07 febbraio 2013 mancata consegna di copia del contratto di finanziamento, che era onere contrattuale del fornitore, al momento della sottoscrizione del contratto, consegnarne una copia al cliente. Sul punto, precisa comunque di aver prontamente fornito riscontro alla richiesta del ricorrente in data 5 agosto 2011, trasmettendogli tutta la documentazione richiesta. L’intermediario precisa, poi, che il contratto di finanziamento de quo era in effetti coperto da una polizza assicurativa, il cui premio ammontava ad € 638,40, come indicato nella lettera di conferma del finanziamento contenente il riepilogo delle condizioni contrattuali. Puntualizza, inoltre, che il ricorrente era assolutamente consapevole della stipulazione di tale polizza per aver apposto la propria sottoscrizione, in occasione della richiesta di finanziamento, in calce alla attestazione relativa al suo stato di salute, posto che la polizza attivata al momento della richiesta del finanziamento assicurava il credito e non certamente il furto dell’autovettura. Sotto altro profilo, quanto alla contestazione sui conteggi del finanziamento, parte resistente riconosce la presenza di un errore nel piano di ammortamento. Segnatamente, essendo stati indebitamente conteggiati “interessi di differimento pari ad € 537,05”, l’importo della rata a carico del ricorrente era di poco superiore rispetto a quanto realmente dovuto (€ 328,70 anziché € 319,61, con una differenza a favore del ricorrente di € 9,09). Pertanto, accogliendo le contestazioni sollevate dal ricorrente, la finanziaria fa presente di aver provveduto a riformulare i conteggi, “scomputando gli interessi di differimento non dovuti”. Ne deriva che è da ritenersi “abbassato notevolmente l’ammontare dello scaduto che non è più di € 991,11, ma di € 560,69”. La resistente contesta, infine, la richiesta di condanna al risarcimento danni avanzata dal ricorrente, in quanto generica e sfornita di supporto probatorio. In conclusione, l’intermediario convenuto chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario, dato atto dell’adesione della finanziaria alla contestazione del cliente sull’importo della rata, rigetti le altre contestazioni in quanto infondate. Nella riunione del 26 luglio 2012, il Collegio, ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione, deliberava di invitare l’intermediario, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento: - a produrre tutta la documentazione relativa alla costituzione del rapporto, con particolare riguardo alla proposta e all’accettazione del contratto Pag. 4/8 Decisione N. 746 del 07 febbraio 2013 - a chiarire le modalità di scomputo, dal piano di ammortamento originario, degli interessi indebitamente applicati. L’intermediario si uniformava a quanto richiesto dal Collegio con comunicazione del 9 agosto 2012, dando atto, quanto al primo punto, di aver già offerto in comunicazione tutta la documentazione disponibile. Quanto alle modalità di scomputo, ribadiva che “a seguito di un controllo contabile è emerso che sul contratto in parola erano stati calcolati i cd. «interessi di differimento», ovvero interessi che vengono addebitati al cliente laddove le parti concordino nel prevedere il pagamento della prima rata in un periodo temporale «differito» rispetto alla sottoscrizione del contratto”. Tali interessi sono stati poi scomputati, ricalcolando l’intero piano di ammortamento con elaborazione di “un nuovo piano di rimborso che prevedeva il pagamento di n. 34 rate da € 319,61, oltre alle spese di incasso e di bollo per l’invio della rendicontazione annuale ed oltre all’importo scaduto ed impagato, da pagarsi immediatamente”. DIRITTO 1. La questione su cui si fonda il ricorso attiene alla verifica della correttezza dell’operato dell’intermediario relativamente alla stipulazione ed esecuzione di un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di un’autovettura. Le diffuse censure del ricorrente appaiono potersi riassumere nelle seguenti domande: a) la richiesta della consegna di copia del contratto di finanziamento; b) la richiesta del pagamento della somma assicurata, in virtù di apposita polizza, in conseguenza della perdita del veicolo subita dal ricorrente; c) la richiesta di accertamento dell’errato conteggio del piano di ammortamento da parte dell’intermediario; d) il risarcimento del danno. 2. La prima censura mossa dal ricorrente riguarda la mancata consegna, da parte dell’intermediario, di copia del contratto di finanziamento. Parte resistente – pur premettendo che era onere del fornitore, al momento della sottoscrizione del contratto, fornire copia del contratto – ha dimostrato per tabulas di aver già provveduto all’invio della documentazione richiesta già in data 5 agosto 2011, ad appena tre giorni dalla richiesta del ricorrente. Pag. 5/8 Decisione N. 746 del 07 febbraio 2013 In base a tale assorbente dimostrazione, la domanda del ricorrente, allo stato, non può pertanto trovare accoglimento. 3. Con ulteriore argomentazione, il ricorrente chiede che il Collegio dia atto del suo diritto ad ottenere il pagamento della somma assicurata in conseguenza della perdita del veicolo, in virtù di apposita polizza stipulata all’atto della sottoscrizione del finanziamento. Segnatamente, egli adduce di aver sospeso il pagamento delle rate del finanziamento avendo riposto affidamento sull’esistenza delle predetta copertura assicurativa per il caso di furto del veicolo. Osserva il Collegio che, in base alla documentazione in actis e secondo quanto prospettato dallo stesso ricorrente, quest’ultimo non ha subito alcun “furto” del veicolo, ma, semmai, una truffa, avendo ricevuto un assegno contraffatto a titolo di pagamento del prezzo concordato per la vendita dell’automezzo. Pertanto, anche laddove possa ritenersi giuridicamente sussistente l’affidamento da parte del ricorrente nella esistenza di una polizza “contro il furto”, tale affidamento sarebbe comunque da ritenersi sostanzialmente irrilevante nel caso di specie. Per altro verso, si deve rilevare che il ricorrente allega al ricorso un documento, inviatogli dalla banca subito dopo la stipulazione del finanziamento, da cui emerge con chiarezza che sarebbe stato onere del cliente provvedere all’assicurazione per furto/incendio. Il che sottrae pregio alle doglianze del ricorrente volte ad invocare, dopo la truffa subita, l’esistenza della predetta copertura assicurativa. Infine, sempre in base all’esito dell’istruttoria, è possibile ritenere che il ricorrente fosse consapevole – sin dal momento della sottoscrizione del finanziamento – della stipulazione della polizza ad esclusiva copertura del rischio di non essere più in grado di pagare le rate del prestito, in quanto egli ha apposto la propria sottoscrizione, in occasione della richiesta di finanziamento, in calce alla attestazione relativa al suo stato di salute. Non si vede pertanto, in mancanza del benché minimo elemento addotto dal ricorrente, in base a quali elementi il Collegio potrebbe, in primo luogo, ritenere configurabile l’affidamento riposto da costui nella esistenza della polizza assicurativa contro la perdita dell’automezzo che ha poi effettivamente subito nel maggio 2011; né si vede in base a quali elementi tale affidamento potrebbe ritenersi dotato di rilevanza giuridica. La richiesta del ricorrente non può pertanto trovare accoglimento. Pag. 6/8 Decisione N. 746 del 07 febbraio 2013 4. La domanda volta a censurare il comportamento della banca “per quanto riguarda il conteggio scorretto degli interessi” appare invece fondata. È pacificamente emerso, per essere stato più volte ammesso dalla stessa parte resistente, che tale conteggio è avvenuto in modo impreciso e a danno del ricorrente. In particolare, la banca, dopo la presentazione del ricorso, ammette di aver indebitamente ricompreso nell’ammontare della somma da restituire i c.d. «interessi di differimento», per complessivi € 537,05. A seguito del riconoscimento dell’errore, la banca ha quindi provveduto ad elaborare un nuovo piano di ammortamento, rimodulando il numero e l’importo delle singole rate. La circostanza dell’errato conteggio degli interessi concretizza, ad avviso del Collegio, una violazione dei doveri incombenti sulla banca – come noto, particolarmente significativi –, che, nella specie, non ha agito con la diligenza qualificata tipica dell’accorto banchiere (Cass. 24 settembre 2009, n. 20543). Il Collegio pertanto, in accoglimento della domanda esperita dal ricorrente con riferimento all’errato conteggio degli interessi, dichiara che la banca non ha tenuto un comportamento conforme ai canoni di diligenza prescritti. 5. Sebbene la condotta della banca – nei limiti sopra descritti – appaia connotata da profili di illegittimità, la relativa domanda di risarcimento del danno dispiegata dal ricorrente non può, allo stato, trovare accoglimento. Tale domanda appare difatti del tutto sfornita del necessario supporto probatorio in ordine alla stessa esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto della banca (Cass. 10 ottobre 2007, n. 21140). 6. Il Collegio pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il comportamento della banca con riferimento al conteggio degli interessi. Respinge tutte le altre domande. Pag. 7/8 Decisione N. 746 del 07 febbraio 2013 P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8