IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori

Transcript

IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori
Decisione N. 746 del 07 febbraio 2013
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
Dott. Giuseppe Marziale
Presidente
Avv. Massimiliano Silvetti
Membro designato dalla Banca d'Italia
[Estensore]
Avv. Alessandro Leproux
Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Diego Corapi
Membro designato dal Conciliatore Bancario e
Finanziario
Prof. Daniela Primicerio
Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 27/09/2012 dopo aver esaminato
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
FATTO
In data 5 giugno 2008, il ricorrente sottoscriveva una richiesta di
finanziamento
finalizzato
all’acquisto
di
un’autovettura,
per
una
somma
onnicomprensiva pari ad € 18.878,40, da rimborsare in n. 72 rate mensili
dall’importo unitario di € 330,70, a partire dal 30 novembre 2008 sino al 30 ottobre
2014.
A dire del ricorrente, nel contratto di finanziamento avrebbe dovuto essere
contenuta anche una clausola relativa ad una polizza assicurativa volta a coprire il
rischio del furto dell’automezzo acquistato.
Il 14 maggio 2011, il ricorrente alienava la vettura al fine di estinguere
anticipatamente il finanziamento. Tuttavia, in data 19 maggio 2011, si accorgeva
di essere stato vittima di una truffa, posto che l’assegno bancario che aveva
ricevuto quale pagamento per la vendita del mezzo era risultato contraffatto.
Pertanto, il successivo 20 maggio 2011, nel comunicare tramite telefax
all’ufficio legale dell’intermediario l’avvenuta perdita del veicolo, egli richiedeva la
sospensione/annullamento del contratto, in quanto coperto da polizza assicurativa
contro il rischio di furto.
Pag. 2/8
Decisione N. 746 del 07 febbraio 2013
Pur non avendo ottenuto alcuna risposta in merito, il ricorrente, facendo
affidamento sulla esistenza e validità della copertura assicurativa, sospendeva i
pagamenti delle rate di rimborso del finanziamento.
In data 5 agosto 2011, la banca trasmetteva al ricorrente, come da sua
precedente richiesta, una copia del documento sottoscritto al momento
dell’acquisto.
Il successivo 20 agosto 2011, il ricorrente riceveva una comunicazione
(datata 20 luglio 2011) da un’agenzia di recupero crediti appositamente incaricata
dalla banca e, successivamente, scopriva di essere stato iscritto in centrale rischi
a causa dei mancati puntuali pagamenti delle rate del prestito.
Con lettera del 29 agosto 2011, l’intermediario informava inoltre il ricorrente
che il pagamento delle rate sarebbe dovuto continuare fino alla liquidazione del
danno da parte della compagnia assicuratrice.
Nel frattempo, il 5 settembre 2011, il ricorrente reiterava la richiesta di
trasmissione
di
copia
del
contratto
di
finanziamento
e
della
polizza
contestualmente stipulata.
Espone quindi il ricorrente di aver in seguito appreso che la polizza da lui
stipulata all’atto della sottoscrizione del finanziamento non copriva il rischio della
perdita del mezzo ma solo quello della invalidità o perdita del lavoro del soggetto
che aveva beneficiato della somma mutuata.
Ciò nonostante, asseritamente consigliato da un impiegato della banca, con
fax del 23 settembre 2011, il ricorrente tentava nuovamente di ottenere la
liquidazione del danno per la perdita del mezzo, senza però ottenere risposta
alcuna a fronte della relativa richiesta.
In data 4 ottobre 2011, dopo aver pagato le rate in scadenza su sollecito
della società di recupero crediti, il ricorrente chiedeva all’intermediario il ricalcolo
dell’ammontare delle rate e degli interessi e reiterava la richiesta di
documentazione. La comunicazione non otteneva riscontro alcuno.
Con ricorso depositato in data 17 novembre 2011 il ricorrente adisce ora
l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo testualmente di voler “accertare la
correttezza” del comportamento dell’intermediario “per quanto riguarda la
contrattualistica ed il conteggio, a mio avviso scorretto degli interessi e non.
Richiedo, inoltre, il risarcimento del danno subito”.
L’intermediario, nel costituirsi in giudizio, osserva, quanto alla asserita
Pag. 3/8
Decisione N. 746 del 07 febbraio 2013
mancata consegna di copia del contratto di finanziamento, che era onere
contrattuale del fornitore, al momento della sottoscrizione del contratto,
consegnarne una copia al cliente. Sul punto, precisa comunque di aver
prontamente fornito riscontro alla richiesta del ricorrente in data 5 agosto 2011,
trasmettendogli tutta la documentazione richiesta.
L’intermediario precisa, poi, che il contratto di finanziamento de quo era in
effetti coperto da una polizza assicurativa, il cui premio ammontava ad € 638,40,
come indicato nella lettera di conferma del finanziamento contenente il riepilogo
delle
condizioni
contrattuali.
Puntualizza,
inoltre,
che
il
ricorrente
era
assolutamente consapevole della stipulazione di tale polizza per aver apposto la
propria sottoscrizione, in occasione della richiesta di finanziamento, in calce alla
attestazione relativa al suo stato di salute, posto che la polizza attivata al
momento della richiesta del finanziamento assicurava il credito e non certamente il
furto dell’autovettura.
Sotto altro profilo, quanto alla contestazione sui conteggi del finanziamento,
parte resistente riconosce la presenza di un errore nel piano di ammortamento.
Segnatamente, essendo stati indebitamente conteggiati “interessi di differimento
pari ad € 537,05”, l’importo della rata a carico del ricorrente era di poco superiore
rispetto a quanto realmente dovuto (€ 328,70 anziché € 319,61, con una
differenza a favore del ricorrente di € 9,09). Pertanto, accogliendo le contestazioni
sollevate dal ricorrente, la finanziaria fa presente di aver provveduto a riformulare i
conteggi, “scomputando gli interessi di differimento non dovuti”. Ne deriva che è
da ritenersi “abbassato notevolmente l’ammontare dello scaduto che non è più di €
991,11, ma di € 560,69”.
La resistente contesta, infine, la richiesta di condanna al risarcimento danni
avanzata dal ricorrente, in quanto generica e sfornita di supporto probatorio.
In conclusione, l’intermediario convenuto chiede che l’Arbitro Bancario
Finanziario, dato atto dell’adesione della finanziaria alla contestazione del cliente
sull’importo della rata, rigetti le altre contestazioni in quanto infondate.
Nella riunione del 26 luglio 2012, il Collegio, ritenuto necessario acquisire
ulteriori elementi ai fini della decisione, deliberava di invitare l’intermediario, entro
15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento:
- a produrre tutta la documentazione relativa alla costituzione del rapporto,
con particolare riguardo alla proposta e all’accettazione del contratto
Pag. 4/8
Decisione N. 746 del 07 febbraio 2013
- a chiarire le modalità di scomputo, dal piano di ammortamento originario,
degli interessi indebitamente applicati.
L’intermediario si uniformava a quanto richiesto dal Collegio con
comunicazione del 9 agosto 2012, dando atto, quanto al primo punto, di aver già
offerto in comunicazione tutta la documentazione disponibile. Quanto alle modalità
di scomputo, ribadiva che “a seguito di un controllo contabile è emerso che sul
contratto in parola erano stati calcolati i cd. «interessi di differimento», ovvero
interessi che vengono addebitati al cliente laddove le parti concordino nel
prevedere il pagamento della prima rata in un periodo temporale «differito»
rispetto alla sottoscrizione del contratto”. Tali interessi sono stati poi scomputati,
ricalcolando l’intero piano di ammortamento con elaborazione di “un nuovo piano
di rimborso che prevedeva il pagamento di n. 34 rate da € 319,61, oltre alle spese
di incasso e di bollo per l’invio della rendicontazione annuale ed oltre all’importo
scaduto ed impagato, da pagarsi immediatamente”.
DIRITTO
1. La questione su cui si fonda il ricorso attiene alla verifica della correttezza
dell’operato dell’intermediario relativamente alla stipulazione ed esecuzione di un
contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di un’autovettura.
Le diffuse censure del ricorrente appaiono potersi riassumere nelle seguenti
domande: a) la richiesta della consegna di copia del contratto di finanziamento; b)
la richiesta del pagamento della somma assicurata, in virtù di apposita polizza, in
conseguenza della perdita del veicolo subita dal ricorrente; c) la richiesta di
accertamento dell’errato conteggio del piano di ammortamento da parte
dell’intermediario; d) il risarcimento del danno.
2.
La prima censura mossa dal ricorrente riguarda la mancata consegna, da
parte dell’intermediario, di copia del contratto di finanziamento.
Parte resistente – pur premettendo che era onere del fornitore, al momento
della sottoscrizione del contratto, fornire copia del contratto – ha dimostrato per
tabulas di aver già provveduto all’invio della documentazione richiesta già in data
5 agosto 2011, ad appena tre giorni dalla richiesta del ricorrente.
Pag. 5/8
Decisione N. 746 del 07 febbraio 2013
In base a tale assorbente dimostrazione, la domanda del ricorrente, allo stato,
non può pertanto trovare accoglimento.
3.
Con ulteriore argomentazione, il ricorrente chiede che il Collegio dia atto
del suo diritto ad ottenere il pagamento della somma assicurata in conseguenza
della perdita del veicolo, in virtù di apposita polizza stipulata all’atto della
sottoscrizione del finanziamento.
Segnatamente, egli adduce di aver sospeso il pagamento delle rate del
finanziamento avendo riposto affidamento sull’esistenza delle predetta copertura
assicurativa per il caso di furto del veicolo.
Osserva il Collegio che, in base alla documentazione in actis e secondo quanto
prospettato dallo stesso ricorrente, quest’ultimo non ha subito alcun “furto” del
veicolo, ma, semmai, una truffa, avendo ricevuto un assegno contraffatto a titolo di
pagamento del prezzo concordato per la vendita dell’automezzo. Pertanto, anche
laddove possa ritenersi giuridicamente sussistente l’affidamento da parte del
ricorrente nella esistenza di una polizza “contro il furto”, tale affidamento sarebbe
comunque da ritenersi sostanzialmente irrilevante nel caso di specie.
Per altro verso, si deve rilevare che il ricorrente allega al ricorso un documento,
inviatogli dalla banca subito dopo la stipulazione del finanziamento, da cui emerge
con chiarezza che sarebbe stato onere del cliente provvedere all’assicurazione
per furto/incendio. Il che sottrae pregio alle doglianze del ricorrente volte ad
invocare, dopo la truffa subita, l’esistenza della predetta copertura assicurativa.
Infine, sempre in base all’esito dell’istruttoria, è possibile ritenere che il
ricorrente fosse consapevole – sin dal momento della sottoscrizione del
finanziamento – della stipulazione della polizza ad esclusiva copertura del rischio
di non essere più in grado di pagare le rate del prestito, in quanto egli ha apposto
la propria sottoscrizione, in occasione della richiesta di finanziamento, in calce alla
attestazione relativa al suo stato di salute.
Non si vede pertanto, in mancanza del benché minimo elemento addotto dal
ricorrente, in base a quali elementi il Collegio potrebbe, in primo luogo, ritenere
configurabile l’affidamento riposto da costui nella esistenza della polizza
assicurativa contro la perdita dell’automezzo che ha poi effettivamente subito nel
maggio 2011; né si vede in base a quali elementi tale affidamento potrebbe
ritenersi dotato di rilevanza giuridica.
La richiesta del ricorrente non può pertanto trovare accoglimento.
Pag. 6/8
Decisione N. 746 del 07 febbraio 2013
4.
La domanda volta a censurare il comportamento della banca “per quanto
riguarda il conteggio scorretto degli interessi” appare invece fondata.
È pacificamente emerso, per essere stato più volte ammesso dalla stessa parte
resistente, che tale conteggio è avvenuto in modo impreciso e a danno del
ricorrente.
In particolare, la banca, dopo la presentazione del ricorso, ammette di aver
indebitamente ricompreso nell’ammontare della somma da restituire i c.d.
«interessi di differimento», per complessivi € 537,05. A seguito del riconoscimento
dell’errore, la banca ha quindi provveduto ad elaborare un nuovo piano di
ammortamento, rimodulando il numero e l’importo delle singole rate.
La circostanza dell’errato conteggio degli interessi concretizza, ad avviso del
Collegio, una violazione dei doveri incombenti sulla banca – come noto,
particolarmente significativi –, che, nella specie, non ha agito con la diligenza
qualificata tipica dell’accorto banchiere (Cass. 24 settembre 2009, n. 20543).
Il Collegio pertanto, in accoglimento della domanda esperita dal ricorrente con
riferimento all’errato conteggio degli interessi, dichiara che la banca non ha tenuto
un comportamento conforme ai canoni di diligenza prescritti.
5.
Sebbene la condotta della banca – nei limiti sopra descritti – appaia
connotata da profili di illegittimità, la relativa domanda di risarcimento del danno
dispiegata dal ricorrente non può, allo stato, trovare accoglimento.
Tale domanda appare difatti del tutto sfornita del necessario supporto
probatorio in ordine alla stessa esistenza del danno lamentato, e della sua
riconducibilità al fatto della banca (Cass. 10 ottobre 2007, n. 21140).
6.
Il Collegio pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara
illegittimo il comportamento della banca con riferimento al conteggio degli
interessi. Respinge tutte le altre domande.
Pag. 7/8
Decisione N. 746 del 07 febbraio 2013
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma
di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al
ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla
presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
Pag. 8/8